Perché scegliere un’assicurazione vita per proteggere il futuro della tua famiglia

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«Un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione»: è ciò che, per effetto della designazione, il codice civile riconosce a chi viene indicato come beneficiario di una polizza sulla vita.

Chi cerca la protezione dei propri cari in una polizza sceglie dei nomi: chi firma, chi è assicurato, chi riceve.

La stessa designazione si può poi cambiare o bloccare, ma soltanto con le forme e nei limiti che il codice civile stabilisce, e una guida dell’IVASS spiega come far arrivare la prestazione a chi deve riceverla.

Chi stipula, chi è assicurato, chi riceve il capitale

Il contratto vita ha tre soggetti accanto all’impresa di assicurazione: il contraente stipula e paga il premio, cioè la somma dovuta all’impresa; l’assicurato è la persona sulla cui vita si stipula e può coincidere con il contraente; il
beneficiario riceve la prestazione, cioè il capitale previsto dal contratto.

Quando assicurato e contraente sono persone diverse, nei contratti caso morte la polizza è valida solo se l’assicurato firma un
consenso scritto alla conclusione del contratto, e con quella firma accetta di essere assicurato.

La temporanea caso morte, una polizza di puro rischio fra quelle caso morte, ha una durata prefissata. Chi la sottoscrive sceglie la durata in base alle proprie esigenze, per esempio 10 o 20 anni. In questi contratti la prestazione spetta al beneficiario se l’assicurato muore entro la durata prefissata.

Chi assicura la propria vita riunisce in sé i ruoli di contraente e di assicurato, e in quel caso la regola del consenso scritto non si applica. Il beneficiario, invece, può essere una persona estranea al contratto, e l’assicurazione a suo favore è valida. È il contraente a designarlo, e può cambiarlo anche dopo la stipula.

In una polizza di questo tipo il capitale assicurabile in caso di decesso è compreso tra 25.000 e 1.500.000 euro e la durata può variare da 5 a 30 anni. Possono essere attivate anche garanzie complementari facoltative: il doppio del capitale in caso di decesso da infortunio, il triplo in caso di incidente stradale e un capitale per l’assicurato in caso di invalidità totale permanente di grado pari o superiore al 60%.

A rendere questo strumento una scelta di tutela per il nucleo familiare contribuisce anche il trattamento delle somme liquidate: non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge, e sono esenti da IRPEF e da imposta sulle successioni.

Designare il beneficiario per nome o con una formula generica

Designare un beneficiario significa indicare chi riceverà la prestazione. La designazione può comparire già nel contratto, seguire in un secondo momento con una dichiarazione scritta
comunicata all’assicuratore, l’impresa con cui si è stipulato il contratto, oppure risultare da un testamento. Vale come designazione anche la clausola del testamento che attribuisce la somma assicurata a una persona determinata, e basta una sola delle tre forme.

La designazione vale con nome e cognome oppure solo genericamente, per esempio con la formula «i miei eredi legittimi». Una formula del genere richiama una categoria di persone, mentre il nominativo indica una persona precisa.

La guida dell’IVASS, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, precisa che il beneficiario riceve la prestazione anche se gli eredi non sono d’accordo, e questa regola si accorda con il diritto proprio che la designazione gli attribuisce. Anche chi non è erede riceve la prestazione.

Revocare la designazione e renderla irrevocabile

Il contraente può revocare la designazione con le stesse forme che servono a farla: nel contratto, con una dichiarazione scritta all’assicuratore o per testamento, come prevede l’art. 1921 del codice civile. Per testamento vale come nuova designazione la clausola che attribuisce la somma assicurata a un’altra persona determinata. Finché non rinuncia al potere di revoca, il contraente può cambiare il beneficiario più volte dopo la stipula.

Poiché il beneficiario acquista un diritto proprio, l’assicurazione vita stipulata a favore di un terzo pone al potere di revoca limiti precisi, che il codice civile fissa nello stesso articolo. Gli eredi non possono revocare la designazione dopo la morte del contraente. Il nome indicato in quel momento diventa definitivo per loro. Quando, verificatosi l’evento assicurato, chi è designato ha dichiarato di voler profittare del beneficio, la revoca non è più possibile.

È ammessa anche la rinuncia scritta del contraente al potere di revoca. Se ha rinunciato e il beneficiario dichiara di voler profittare del beneficio, la revoca non ha più effetto, ossia il nome indicato non si può più cambiare, e sia la rinuncia sia la dichiarazione vanno comunicate per iscritto all’assicuratore. La dichiarazione del beneficiario è rivolta al contraente. Se il contraente rinuncia espressamente alla facoltà di modificare il beneficiario, la guida IVASS parla di designazione irrevocabile.

Far sapere ai beneficiari che la polizza esiste

IVASS suggerisce, per agevolare la riscossione, ossia l’incasso della prestazione da parte dei beneficiari, di indicarli con il loro nominativo anziché con formule generiche e di fornire all’impresa di assicurazione recapiti utili a rintracciarli. Sono recapiti utili, per esempio, l’indirizzo, il telefono o l’e-mail.

Chi non vuole che i beneficiari sappiano in anticipo dell’esistenza della polizza può incaricare una terza persona di fiducia, per esempio un notaio, di informarli al verificarsi dell’evento assicurato. Da quel momento chi è designato può dichiarare di voler profittare del beneficio.

Quando la revoca porta un nuovo nome, cambiano anche i recapiti da comunicare all’impresa. Chi ha indicato una formula generica può passare al nominativo con una nuova designazione, per la quale basta una dichiarazione scritta indirizzata all’assicuratore, e il contraente conserva questa possibilità finché non ha rinunciato al potere di revoca. È quindi opportuno che le persone indicate in polizza conoscano l’esistenza della copertura e l’impresa a cui rivolgersi quando arriverà il momento della richiesta.