C’è tempo fino a fine mese per pagare il bollo auto

di Vera MORETTI

Tra le scadenze di fine mese, c’è anche quella per il bollo auto, per gli automobilisti con il bollo in scadenza a dicembre 2011 o che hanno immatricolato l’auto fra il 22 dicembre scorso e il 21 gennaio.

Gli automobilisti chiamati a versare il bollo sono quelli in possesso di auto con potenza superiore a 35kw e di motocicli e, mentre per tutta Italia la scadenza è a fine gennaio, per Piemonte e Lombardia c’è una proroga fino al 29 febbraio.

La novità di quest’anno è che i possessori di vetture che abbiano potenza superiore ai 185 kw dovranno pagare un’addizionale erariale di 20 euro per ogni chilowatt eccedente il limite indicato, come previsto dal decreto “salva-Italia“. Il “superbollo”, però, è modulato in funzione dell’anzianità del mezzo. È, dunque, ridotto al 60% dopo 5 anni, al 30% dopo 10 e al 15% dopo 15. Passati vent’anni dalla data di costruzione, nulla è dovuto.

La tassa può essere pagata presso gli uffici postali, i tabaccai, le banche, gli uffici dell’Aci, le agenzie di pratiche auto, oppure on line.

Per sapere correttamente quanto pagare, è possibile collegarsi al sito delle Entrate dove è disponibile un’applicazione che permette di calcolare la tassa dovuta utilizzando due modalità: o in base ai dati tecnici inseriti o attraverso la targa. In caso di ritardo nel pagamento, il sistema calcola già eventuali sanzioni e interessi.

La penale prevista per chi non salda il pagamento nei termini indicati va dal 3% al 30%, più gli interessi di mora.
Se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, deve essere versata la sanzione ridotta al 3%. Oltre il trentesimo giorno, ma entro un anno dal termine, si passa al 3,75%. Superato l’anno di ritardo, il ravvedimento non è più possibile e deve essere corrisposta la sanzione piena del 30%.

Per tutti i casi, la ricevuta va conservata per cinque anni.

Liberalizzazioni: ecco cosa cambia e per chi

di Vera MORETTI

Stanno arrivando nuove regole per i professionisti, norme importanti che dovranno essere assimilate e rispettate, dimenticando quelle “vecchie”.
Il decreto legge sulle liberalizzazioni ufficializzato ieri, infatti, ha in serbo molte novità per queste categorie.

Eccole nel dettaglio:

Per quanto riguarda le tariffe, è stato mandato in pensione il vecchio tariffario, che, comunque, dal 2006 non era tassativo ma, almeno, indicativo, ma non è stata applicata la “linea dura” che il governo aveva lasciato presagire. Se, dunque, l’abrogazione delle tariffe c’è stata, è anche vero che il giudice, in caso di liquidazione dei compensi, potrà fare riferimento ai parametri stabiliti con decreto del ministero vigilante.
E i compensi? Devono essere calcolati in base all’importanza dell’opera e vanno pattuiti per iscritto e in modo omnicomprensivo. Ciò permetterà al professionista di quantificare la qualità e il rischio della prestazione.

Anche il preventivo rimane un caposaldo dal quale il lavoro del professionista non potrà, né dovrà, prescindere. Il cliente, quindi, avrà diritto a ricevere un atto che fornirà, oltre al prezzo e al grado di complessità dell’incarico, anche le informazioni riguardo tutti gli oneri previsti dal conferimento alla conclusione dell’incarico. Qualora non venga rispettato questo punto, si andrà incontro a sanzioni stabilite dall’ordine.

Una novità introdotta dal decreto è costituita dall’assicurazione. Se si pensava che fosse un obbligo, da parte del professionista, indicare nel preventivo se fosse titolare di una polizza, ora si sa che è un vero e proprio vincolo.
E non si tratta della sola anticipazione di quanto contenuto nell’articolo 3 della legge 148 del 2011, perché un’altra misura già confermata dal governo riguarda il tirocinio.

Assunto che il periodo di praticantato in studio non potrà durare oltre i 18 mesi, si prevede che sei mesi potranno essere svolti durante il corso di laurea. Questo, però, previa una convenzione stipulata fra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell’istruzione, università e ricerca.
Conseguenza di questo provvedimento è la sparizione del compenso al quale il giovane avrebbe diritto, che, invece, era una delle voci presenti nella legge 148/11.

Discorso a parte per i notai. Poiché la pianta organica è aumentata di 500 posti, la concorrenza sarà più fitta e i concorsi più serrati. Ciò, però avverrà quando i tre bandi ora in corso, che prevedono l’assegnazione di 550 posti, saranno conclusi. Si pensa, comunque, che questi verranno espletati entro la fine del 2012, e che, quindi, entro il 31 dicembre 2013 verrà esposto il nuovo bando di 550 posti, che sarà seguito da un ulteriore bando di 470 posti entro il 31 dicembre 2014.
Così facendo, a giudizio dell’esecutivo, ci saranno abbastanza professionisti sul mercato da creare la concorrenza necessaria. Tuttavia, “per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell’ufficio, il notaro deve tenere nel comune o nella frazione assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni 15 giorni per ciascun comune o frazione di comune aggregati“.

In ultimo, ecco cosa prevede il decreto sui fidi: sarà dato ampio spazio ai professionisti nella maggioranza del capitale sociale dei consorzi fidi e delle società cooperative che esercitano l’attività di garanzia collettiva fidi.
I consorzi di garanzia collettiva dei fidi sono enti costituiti nella veste giuridica di cooperativa o società consortile, che esercitano in forma mutualistica attività di garanzia collettiva dei finanziamenti in favore delle imprese socie o consorziate. La modifica introdotta estende la partecipazione anche ai liberi professionisti soci a prescindere dall’attività esercitata. Insieme alle Pmi devono detenere almeno la metà più uno dei voti esercitabili in assemblea, con il diritto a nominare gli organi con funzione di gestione e controllo strategico.

ACE: cos’è e come si calcola

di Vera MORETTI

L’articolo 1 del Decreto Monti prevede, tra le altre cose, un’agevolazione fiscale che intende premiare gli imprenditori “virtuosi” e la capitalizzazione dell’azienda in proprio.
Tale agevolazione si chiama ACE, ovvero aiuto alla crescita economica, ed introduce la deducibilità dall’imponibile di parte dell’incremento di capitale proprio dell’impresa (calcolato rispetto al patrimonio netto alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010) moltiplicato per un coefficiente fissato annualmente dal governo.

Si tratta di una norma retroattiva, poiché si applica sulle ricapitalizzazioni realizzate nell’anno passato, ed è destinata a società di capitali, cooperative, enti commerciali, società che, pur non essendo residenti in Italia, hanno nel Belpaese la propria organizzazione. Sono comprese, inoltre, anche società di persone ed imprenditori individuali la cui contabilità sia ordinaria, ma per quest’ultima categoria occorre attendere un decreto specifico sulle modalità di calcolo, anche se non saranno molto differenti.

Per quanto riguarda le imprese soggette a IRES, il premio fiscale è dello 0,825% nel primo anno di applicazione e la deduzione si ripete negli anni successivi con una moltiplicazione del premio in caso di ulteriori incrementi di capitale.
Questa agevolazione è stata introdotta al fine di rafforzare il patrimonio delle imprese italiane con capitale netto cresciuto, nel triennio 2007-2010, più del 15%.

Con questo provvedimento, dunque, si mira a detassare le ricapitalizzazioni in una misura pari ad una percentuale di interesse simile a quella del mercato finanziario “per equiparare la deducibilità degli oneri finanziari di chi utilizza i prestiti con quella di chi si autofinanzia, con l’ulteriore beneficio della riduzione degli oneri finanziari che deriverebbero dall’utilizzo di capitali esterni“.

Come si calcola l’ACE?
Per il primo triennio, l’aliquota è stata fissata, per le società di capitali ed enti commerciali, al 3%, dopodiché verrò fissata dal MEF ogni anno entro il 31 gennaio, ed è da considerarsi coefficiente di riduzione del capitale proprio reinvestito, determinato alla chiusura dell’esercizio come differenza sull’anno precedente.
L’incremento di capitale su cui si deve applicare l’aliquota percentuale è dato dalla somma algebrica di variazioni in aumento e in diminuzione di capitale proprio rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010.

Le variazioni in aumento riguardano i conferimenti di denaro ai soci ma non quelli in natura, che corrispondono a aumenti di capitale sociale, versamenti di sovrapprezzo di azioni o quote, versamenti in conto capitale o a fondo perduto, conversione in azioni di prestiti obbligazionali, gli utili non distribuiti ma accantonati a riserva ( dalla data della delibera di accantonamento, tipicamente la data di approvazione bilancio).
I versamenti dei soci come finanziamento non rientrano in queste categorie perché si tratta di debiti e non di poste del patrimonio netto.

Per quanto riguarda le nuove imprese, si considera incremento l’intero patrimonio conferito con l’inizio attività.

Nel caso delle COOP gli accantonamenti a riserva legale come tutte le riserve indisponibili non vengono considerati incrementi patrimoniali ai fini ACE. Sono da considerarsi decrementi di capitale l’attribuzione ai soci di utili, gli acquisti di partecipazione, gli acquisti di aziende e i conferimenti ai soci in natura a partire dal 1 gennaio dell’anno in cui sono stati effettuati.

Le perdite di esercizio, poiché non vanno attribuite a soci, ai fini ACE non sono rilevanti.

Ritorna il contributo integrativo del 4%

di Vera MORETTI

E’ del 10 gennaio il decreto interministeriale emanato dal Ministero del Lavoro in accordo con il Ministero dell’Economia che prevede il ripristino del 4%, a sostituzione del precedente 2% applicato nelle more del decreto, per il contributo integrativo dovuto dai commercialisti alla Cassa di Previdenza.

L’effetto sarà retroattivo, ovvero con decorrenza 1 gennaio 2012.

L’intervento da parte del ministero era richiesto, dal momento che la proroga era scaduta il 31 dicembre 2011 e, in mancanza di un ulteriore decreto, dal 1 gennaio il contributo integrativo era passato, automaticamente, dal 4 al 2%, con la conseguenza che tutte le parcelle emesse da tale data dovevano riportare in rivalsa al cliente il 2% a titolo di contributo integrativo.

I commercialisti che hanno emesso fatture nei primi 10 giorni dell’anno applicando il contributo del 2%, perciò, dovranno emettere una nota di debito nei confronti dei clienti per il restante 2%, poiché la maggiorazione della quota, considerando il diritto di rivalsa del contributo integrativo, è a carico del cliente.
Ovviamente, questa ulteriore fattura deve essere emessa anche ai fini Iva, poiché si tratta di un contributo integrativo imponibile Iva, ma, non essendo soggetto a Irpef, non dovrà essere assoggettato a ritenuta d’acconto del 20%.

Se, da una parte, il professionista può non chiedere al proprio cliente tale maggiorazione, è tenuto a versarlo alla Cassa, “indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore”.

Il problema non riguarda i professionisti iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, i quali hanno continuato ad applicare il contributo integrativo nella misura del 4%.

Un altro dei provvedimenti all’ordine del giorno era quello riguardante l’aumento graduale dell’aliquota del contributo soggettivo minimo obbligatorio sul reddito professionale dal 10% al 12%. Essendo tale incremento vincolato alla messa a regime del contributo integrativo al 4%, anche questa novità dovrebbe diventare ora operativa.
L’incremento garantirebbe agli iscritti alla Cassa montanti pensionistici più adeguati ai fini del calcolo delle pensioni con il metodo contributivo.

Le novità sull’Iva previste dalla Legge Comunitaria

di Vera MORETTI

La Legge Comunitaria, approvata il 2 gennaio dal governo Monti, è ora in vigore a tutti gli effetti, poiché aveva decorrenza 17 gennaio.
Tale Legge contiene diverse disposizioni che riguardano l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee e, tra queste, anche alcune che riguardano l’Iva.

Le disposizioni in materia di Imposta sul Valore Aggiunto entreranno in vigore a partire dal 17 marzo 2012 poiché si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’entrata in vigore della presente legge, ad eccezione della disciplina relativa alle cessioni di navi che, invece, è entrata in vigore il giorno stesso della decorrenza della legge, ovvero il 17 gennaio.

Ecco nel dettaglio alcune delle novità Iva:

  • Prestazioni di servizi e integrazione Fatture UE; obbligo del committente nazionale di integrare la fattura ricevuta dal prestatore UE per prestazioni di servizi generiche, al posto dell’autofattura
  • Individuazione del momento impositivo delle prestazioni di servizi effettuate con soggetti non residenti;
  • Rimborso del credito IVA trimestrale; rimborso Iva trimestrale anche per le operazioni non soggette ex artt. Da 7 a 7-septies, DPR 633/72
  • Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione; le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto maree destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, sono operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione e quindi in regime di non imponibilità.

Dal 17 marzo 2012 per poter assolvere l’Iva su prestazioni di servizi generiche da parte di soggetti passivi UE, i committenti nazionali avranno l’obbligo di integrare la fattura estera della relativa imposta. L’integrazione della fattura diventa obbligatoria anche per le prestazioni di servizio generiche, come citato anche nella Legge stessa:

all’articolo 17, secondo comma del DPR 633/72 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 (fatturazione e registrazione delle operazioni intracomunitarie) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni“;

A partire dal 17 marzo 2012, le prestazioni di servizi generiche rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito e quelle rese da un prestatore italiano a un soggetto passivo non stabilito nel Paese, si considerano effettuate solo nel momento in cui sono ultimate, ovvero al momento della maturazione degli importi dovuti.

La Legge Comunitaria ha modificato l’individuazione del momento impositivo delle prestazioni di servizio disponendo che: “In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non e’ ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime”.

I contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro possono chiedere il rimborso di tutto o di una parte di questa somma, tramite presentazione del Modello TR dell’Agenzia delle Entrate. Ciò è possibile anche per i contribuenti che in un trimestre hanno effettuato operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività:

  • prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali;
  • prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
  • prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
  • prestazioni di servizi di cui all’articolo 19, comma 3, lettera a-bis), ovvero le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell’articolo 10, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Comunità o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunità stessa.

Questo perché la Legge Comunitaria ha disposto che: “quando si effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all’articolo 19, comma 3, lettera a-bis)“.

Il programma di revisione degli studi di settore 2012

L’anno d’imposta 2012 vede ben 69 studi di settore in vigore che dovranno essere revisionati e applicati. L’ok è partito dalla Commissione degli esperti con parere espresso lo scorso 1 dicembre.

Non è altro che un aggiornamento periodico previsto perché i parametri e i criteri definiti dagli studi continuino a rappresentare le situazioni che si vogliono fotografare. Il loro adeguamento viene effettuato sulla base di diverse voci che periodicamente vengono analizzate per testarne la corrispondenza con le attività cui si riferiscono.

L’aggiornamento riguarda studi di settore applicati dal 2009 e le cui attività economiche sono classificate in base alla tabella Ateco 2007. Per quanto riguarda i settori coinvolti, si va dalla riparazioni di telefoni alle agenzie matrimoniali o per la cura degli animali da compagnia. Da aggiornare anche i parametri per i produttori di carni e olio o per chi fabbrica vari tipi di articoli in plastica. Tra i 69 da revisionare anche studi medici e centri di medicina estetica.

Il Decreto Salva-Italia premia la trasparenza fiscale

di Vera MORETTI

Per agevolare, e premiare, le imprese che presenteranno conti trasparenti e reali, il decreto Salva-Italia ha introdotto condizioni vantaggiose e semplificazioni importanti.
Insomma, chi non aspetterà i controlli della finanza, per mettersi in regola, magari beneficiando della fatturazione elettronica, verrà debitamente ricompensato.

Chi rientra nella fascia dei possibili premiati? Il regime interessa lavoratori autonomi, imprese individuali e società di persone e si tratta di un regime opzionale perché verrà scelto liberamente dal contribuente al momento della prossima dichiarazione dei redditi – UNICO 2012 e si applicherà dal 1.1.2013.

Le condizioni richieste sono:
• l’invio telematico di tutte le fatture attive e passive e di altri acquisti e cessioni non fatturati e dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate
• l’apertura di un conto corrente dedicato esclusivamente all’attività svolta.

Richieste di poco conto se si considerano le agevolazioni:
• semplificazione degli adempimenti amministrativi: ad es. eliminazione dell’obbligo di emissione scontrino /ricevuta fiscale;
predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate di alcuni documenti , a titolo esemplificativo: liquidazioni periodiche IVA, 770 semplificato, CUD , versamenti delle ritenute;
anticipazione della compensazione o rimborso del credito IVA;
abolizione del visto di conformità per le compensazioni IVA oltre i 15.000 euro;
• possibilità di accertamento da parte del Fisco solo entro 3 anni e non più quattro dalla dichiarazione dei redditi interessata;
esclusione dagli accertamenti analitico-induttivi, basati cioè su presunzioni semplici (gravi precise e concordanti).

Per chi si avvale della contabilità semplificata, si aggiungono altri vantaggi:
• determinazione del reddito con principio di cassa;
• predisposizione della dichiarazione dei redditi direttamente dall’agenzia;
• esonero da scritture contabili, versamenti periodici e acconto IVA.

Ma il regime decade se:
• i dati richiesti vengono inviati con ritardo di oltre 90 giorni o addirittura mancano;
• non viene rispettato il limite di 1000 euro nell’uso del contante con una sanzione pecuniaria da 1500 a 4000 euro.

Le penalità sono collegate invece a ravvedimento operoso in caso di ritardo nell’invio della documentazione entro i 90 giorni, senza decadenza dal regime agevolato.
Per avere maggiori informazioni circa le modalità di attuazione, nonché la definizione completa delle semplificazioni previste, occorre però attendere le specifiche dell’Agenzia delle Entrate.

Indennità e retribuzioni per l’amministratore di sostegno

di Vera MORETTI

Il professionista che assiste le persone affette da menomazioni fisiche o psichiche, anche qualora si tratti di condizioni temporanee, e amministra i loro interessi, ora ha un nome ben preciso.
Si chiama amministratore di sostegno e viene nominato dal giudice tutelare del luogo in cui l’infermo ha la propria residenza o domicilio.

Generalmente, questo ruolo è ricoperto da un familiare ma, nei casi in cui non è presente, o si richiede la presenza di una persona qualificata, si ricorre ad un avvocato.

Come anche stabilito dall’articolo 379 del codice civile, si tratta di un incarico gratuito, ma “considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, il giudice tutelare può assegnare al tutore una equa indennità”. In questi casi, perciò, l’indennità rappresenterebbe un compenso per lo svolgimento di un’attività professionale e quindi a tutti gli effetti da considerare come reddito di lavoro autonomo e rilevante ai fini Iva.

L’introduzione di questa figura si è resa necessaria perché, negli ultimi anni, le sue mansioni venivano richieste sempre più spesso, tanto da richiedere un inquadramento, anche e soprattutto dal punto di vista tributario.

Punto di partenza per la definizione del quesito è la legge n. 6/2004, che ha istituito la figura dell’amministratore di sostegno, introducendo i relativi principi nell’ambito del codice civile, del quale, tra l’altro, trovano applicazione, per il rinvio operato dall’articolo 411, alcune norme riguardanti l’ufficio tutelare. Tra questi, l’articolo 379 che ne stabilisce la gratuità, prevedendo comunque la possibilità che il giudice assegni, se del caso, una equa indennità.

La risoluzione precisa che, se la scelta ricade su un avvocato, “la relativa indennità si configura, in ogni caso, sotto il profilo tributario, come un compenso per lo svolgimento di un’attività professionale e deve, perciò, essere inquadrata come reddito di lavoro autonomo soggetto a Irpef e rilevante ai fini Iva“.

Due nuovi tributi per il contributo di solidarietà

di Vera MORETTI

Sono stati introdotti due nuovi codici tributo, il 1618 e il 145E, che dovranno essere indicati rispettivamente in F24 e F24EP (F24 Enti Pubblici), per il versamento del contributo di solidarietà del 3% dovuto sulla parte di reddito eccedente i 300mila euro lordi annui, (articolo 2, comma 2, Dl 138/2011).
Se si tratta, dunque, di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il sostituto d’imposta deve effettuare i calcoli e trattenere il contributo, in un’unica soluzione, in occasione del conguaglio di fine anno, versandolo poi all’erario.

Il 1618 deve essere segnalato nella sezione “Erario“, in corrispondenza dell’importo evidenziato nella colonna “importi a debito versati“, con l’indicazione, nei campi “rateazione/regione/prov./mese” e “anno di riferimento“, rispettivamente del mese e dell’anno in cui si esegue il conguaglio.

Anche il 145E va esposto nella sezione “Erario“, con indicazione del mese e dell’anno in cui è effettuata l’operazione di conguaglio, rispettivamente, nel campo “riferimento A” e nel campo “riferimento B“.

Non vanno invece riempiti i campi codice ed estremi identificativi.

Il decreto proroghe: ecco quelle che interessano fisco e tasse

di Vera MORETTI

Dopo il decreto “salva-Italia”, arriva anche il “decreto proroghe” che, a differenza degli anni scorsi, sono piuttosto ridotte e rivolte, soprattutto, ad “alcuni termini il cui differimento è risultato, dopo attenta istruttoria, assolutamente necessario per garantire efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché operatività di strutture deputate a funzioni essenziali”.

Per quanto riguarda le proroghe in materia fiscale contenute nel decreto:

  • proroga dal 04.10.2011 al 31.03.2012 del termine entro il quale regolarizzare la mancata dichiarazione di cessazione attività per la chiusura della partita Iva rimasta inattiva (per la regolarizzazione occorre esclusivamente versare € 129 mediante F24, senza presentare il modello AA7/AA9 relativo alla domanda di cessazione attività);
  • proroga di 3 anni del termine a decorrere dal quale i sostituti d’imposta dovranno trasmettere mensilmente le retribuzioni corrisposte e le ritenute operate (c.d. “770 – mensile”); il termine di decorrenza è ora fatto ora slittare a gennaio 2014 e, per l’avvio della fase sperimentale, dall’anno 2013 anziché dal 2010;
  • proroga dal 28.12.2011 al 31.03.2012 del termine del periodo in cui possono essere considerate comunque validamente presentate le domande per il riconoscimento del requisito di ruralità degli immobili. Il decreto proroghe ha fatto slittare il termine del 28.12.2011 al 31.03.2012, con la conseguenza che si considerano valide le domande presentate dopo la scadenza ordinaria del 30.09.2011 ma entro il 31.03.2012;
  • dal 29.12.2011 al 31.12.2013 è riconosciuta la facoltà per Poste Italiane di concedere agevolazioni nelle tariffe postali per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni ed organizzazioni senza scopo di lucro;
  • per il 2011, proroga al 31.12.2011 del termine entro il quale le Regioni potevano deliberare l’aumento o la riduzione dell’aliquota dell’addizionale regionale Irpef; la variazione si applica all’aliquota base dell’1,23%;
  • proroga al 16.07.2012 dei termini per gli adempimenti e versamenti tributari, nonché dei versamenti dei contributi INPS e dei premi INAIL, relativi ai contribuenti delle aree alluvionate. A questo proposito, le scadenze sono: tra il 01.10.2011 ed il 30.06.2012, per i contribuenti delle province di La Spezia e Massa Carrara colpiti dagli eventi alluvionali di mese di ottobre 2011; tra il 04.11.2011 ed il 30.06.2012, per i contribuenti della provincia di Genova colpiti dall’alluvione nei giorni dal 4 all’8 novembre 2011;
  • proroga al 02.04.2012 dell’entrata in operatività del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), al fine di consentire l’ottimale organizzazione da parte delle imprese interessate.

Il Decreto proroghe inoltre puntualizza che la nuova ritenuta del 20% si applica:

  • dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali maturati a partire da tale data (di conseguenza, per quelli maturati fino al 31.12.2011 si applica la ritenuta del 27%);
  • per i proventi derivanti dalle operazioni di pronti conto termine su titoli e valute, dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi;
  • dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e proventi delle obbligazioni e titoli similari maturati a partire da tale data.