Pagamenti Assegno di inclusione 2024, il calendario fino a luglio

I pagamenti assegno di inclusione 2024 sono previsti per fine mese. Tuttavia ecco il calendario completo fino a luglio 2024.

Pagamenti assegno di inclusione 2024, per le domande di gennaio

L’Assegno di Inclusione (ADI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2024 dall’articolo 1 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Dal 27 febbraio, l’INPS ha disposto il pagamento della mensilità di febbraio 2024 per tutti i nuclei familiari beneficiari dell’ADI, che hanno presentato domanda entro gennaio 2024 e che hanno già ricevuto i pagamenti del 26 gennaio o del 15 febbraio, se permangono i requisiti del diritto all’assegno. I prossimi pagamenti delle rate successive alla prima (i cosiddetti “rinnovi”) saranno disposti nelle seguenti date:

  • mercoledì 27 marzo 2024;
  • venerdì 26 aprile 2024;
  • martedì 28 maggio 2024;
  • giovedì 27 giugno 2024;
  • sabato 27 luglio 2024.

Pagamenti assegno di inclusione 2024, per le domande di febbraio

Per chi presenta la domanda di Assegno di Inclusione (ADI) entro febbraio 2024, con Patto di attivazione digitale (PAD) sottoscritto nello stesso mese, il primo pagamento, all’esito positivo dell’istruttoria, sarà effettuato il 15 marzo con competenza per il mese di marzo, mentre la mensilità di aprile verrà corrisposta il 26 aprile.

A partire dalle domande presentate da febbraio, infatti, i pagamenti, all’esito positivo dell’istruttoria, verranno riconosciuti dal mese successivo a quello di sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (PAD). Infine per le domande che verranno presentate nei prossimi mesi, con esito positivo dell’istruttoria e Patto di attivazione sottoscritto, il primo pagamento è disposto come segue:

 

 

 

Domande presentate entro

Sottoscrizione Patto di attivazione digitale ed esito positivo dell’Istruttoria Disponibilità carte inclusione con importo accreditato per il ritiro presso gli Uffici postali per i richiedenti che abbiano ricevuto l’SMS
febbraio 2024 febbraio 2024 venerdì 15 marzo 2024
marzo 2024 marzo 2024 martedì 16 aprile 2024
aprile 2024 aprile 2024 mercoledì 15 maggio 2024
maggio 2024  maggio 2024 sabato 15 giugno 2024
giugno 2024 giugno 2024 martedì 16 luglio 2024

Fonte: sito Inps

Cosa cambia da marzo 2024?

A partire dal mese di marzo sarà preso in considerazione l’ISEE 2024, che prende in esame i redditi del 2022. Pertanto, nel caso in cui la DSU 2024 non sia stata ancora presentata in tempo utile per l’elaborazione della mensilità a rinnovo, la domanda verrà posta nello stato “sospesa” in attesa della disponibilità dell’ISEE 2024. Appena disponibile l’ISEE 2024 e comunque con le  elaborazioni dei rinnovi delle mensilità successive verranno recuperate anche le eventuali pregresse mensilità poste nello stato di “sospesa”.

Si ricorda infine che l’Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all’INPS. Inoltre la richiesta può essere presentata, altresì, presso i patronati e i centri di assistenza fiscale (CAF).

Irap 2024, disponibile il modello. Tutte le novità

Con provvedimento pubblicato il 29 febbraio 2024 è stato approvato il modello Irap 2024 con relative istruzioni per la compilazione e specifiche tecniche. Tutte le novità per le imprese.

Pubblicato il modello Irap 2024

Il modello 770/2024 deve essere presentato dai sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2023, i versamenti effettuati e le compensazioni applicate. In pratica i datori di lavoro (e altri sostittuti di imposta) usano il modello 770 per dichiarare le ritenute operate sui compensi erogati ai lavoratori.

La prima novità importante inerente il modello Irap 2024 è il termine di presentazione, questo cade il giorno 30 settembre e non più il 30 novembre. Per i soggetti Ires e le Pubbliche Amministrazioni con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, il termine è diverso e il modello deve essere presentato entro il nono mese successivo rispetto alla chiusura del periodo di imposta.

Come per l’anno scorso, il modello è formato dal frontespizio e dai quadri IP, IC, IE, IK, IR e IS.

Le novità nel modello Irap 2024

Le principali novità riguardano le novità introdotte per quanto riguarda lo sport dilettantistico e i contributi. In particolare per le società sportive dilettantistiche e le associazioni sportive dilettantistiche i compensi di importo fino a 85.000 euro erogati in favore di collaboratori coordinati e continuativi non comportano variazioni in aumento e in diminuzione della base imponibile Irap.

Nel quadro IS, al rigo IS7, può essere inserita la deduzione dei contributi assicurativi pagati in favore dei lavoratori stagionali.

Il modello 770/2024 può essere scaricato direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate, in alternativa può essere prelevato anche da altri siti, è però essenziale che si tratti di un modello conforme. Il modello 770/2024 deve essere inviato telematicamente. Può essere inviato dal soggetto passivo di imposta o da un intermediario. Per le Amministrazioni centrali può essere inviato anche da un incaricato, infine per i gruppi di società può essere inoltrato tramite società appartenenti al gruppo.

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Condominio, se il vicino fa rumore non serve la perizia per il risarcimento

Storica sentenza della Corte di Cassazione: se dall’appartamento del vicino arrivano rumori molesti dovuti a lavori di ristrutturazione, non c’è bisogno di una perizia che determini se sono superati i decibel previsti per la tollerabilità, ma basta la testimonianza.

Risarcimento danni se il vicino fa rumore, non serve una consulenza tecnica

L’articolo 659 del codice penale prevede il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. L’importante novità che arriva direttamente dalla corte di Cassazione, sentenza 7717 del 22 febbraio 2024, è che per provare il fatto non occorre consulenza tecnica fonometrica. Il giudice può formulare la sentenza sulla base delle testimonianze di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti delle immissioni sonore, percepite come tali da superare il limite della normale tollerabilità.

La sentenza è particolare perché serve semplicemente a fissare questo principio. Il condomino agisce in giudizio perché ritiene che nell’eseguire i lavori edili il vicino avesse arrecato disturbo dovuto ai rumori. Nel caso in oggetto però non vi sono prove del fatto che i lavori fossero portati avanti anche nelle fasce orarie in cui il regolamento condominiale inibisce l’esecuzione dei lavori. Inoltre il vicino di casa, occupante l’appartamento sottostante dichiara che i rumori non sono a lui apparsi molesti o intolleranti.

I principi della Corte di Cassazione: non serve la perizia per provare che i rumori sono molesti

La Corte fissa alcuni principi. In particolare ribadisce che anche la sola prova per testimoni può essere all’origine di una condanna. La Corte di Cassazione ribadisce che primo luogo è necessaria la produzione (da parte dell’imputato) di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte sonora, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio.

In secondo luogo non occorre il rilievo fonografico per verificare se i rumori sono molesti. Specifica la sentenza “l’attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ma ben può il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità”.

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Acquisto under 36, l’ISEE si presenta al Notaio in sede di atto

L’acquisto under 36 prevede una serie di agevolazioni per il richiedente, ma sono valide solo se si presenta l’ISEE al rogito.

Acquisto under 36, i requisiti che non possono mancare

Per agevolare il mercato immobiliare e facilitare l’acquisto degli immobili da parte dei giovani sono previste diverse agevolazioni. La norma prevede i seguenti benefici:

  • le compravendite non soggette a Iva, esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale;
  • gli acquisti soggetti a Iva, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore;
  • per chi chiede il mutuo, la possibilità di accedere al Fondo di garanzia ed ottenere il prestito.

Possono beneficiare delle agevolazioni i giovani che:

  • non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato
  • hanno un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui.

L’ISEE viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all’Inps della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.

L’importanza dell’ISEE per l’accesso alle agevolazioni

L’isee che abbia una soglia sotto i 40 mila euro è un elemento essenziale. Come chiarisce l’Agenzia delle entrate con la circolare12/E/2021, è necessario avere già chiesto l’Isee alla data del rogito notarile. Quindi la sussistenza del requisito ISEE deve riscontrarsi alla data di stipula del contratto, si ritiene che non sia possibile per un contribuente ottenere un ISEE che abbia una validità “retroattiva”, rilasciato sulla base di una DSU presentata in una data successiva a quella dell’atto.

In proposito, si precisa che il contribuente, al momento della stipula dell’atto, deve dichiarare nello stesso di avere un valore ISEE non superiore a 40.000 euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver già provveduto a richiederla, mediante presentazione di apposita DSU in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto. A tal fine, è opportuno che nell’atto venga indicato il numero di protocollo dell’attestazione ISEE in corso di validità o, laddove questa non sia stata ancora rilasciata, il numero di protocollo.

In caso contrario il notaio non può rifiutarsi di fare l’atto di compravendita. Ma può far dichiarare di non possedere i requisiti per le agevolazioni per gli under 36. Quindi di non essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 64, commi 6 e 8, del Dl 73/2021, convertito in legge 106/2021», con la conseguenza che «il soggetto stesso rinuncia pertanto a invocare le agevolazioni fiscali ivi previste.

Acquisto under 36, altri chiarimenti necessari

Si ricorda che le agevolazioni spettano solo per l’acquisto della prima casa. Tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile)
  • A/3 (abitazioni di tipo economico)
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare)
  • A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)
  • A/6 (abitazione di tipo rurale)
  • A/7 (abitazioni in villini)
  • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

Inoltre è necessario che l’acquirente:

1. abbia o stabilisca la propria residenza nel comune in cui l’immobile è ubicato entro 18 mesi dall’acquisto;

2. dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;

3. dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”, ovvero, in caso contrario, alieni l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

Aumento pensioni a marzo, ecco per chi

Buone notizie per i pensionati, a marzo riceveranno un nuovo aumento, con tanto di arretrati, ecco a cosa sono dovuti gli aumenti di pensione di marzo 2024.

Perché dal 1° marzo c’è l’aumento delle pensioni?

Dal 1° gennaio 2024 sono entrate in vigore le aliquote Irpef che consentono un risparmio di imposta fino a 260 euro, anzi una minore imposizione fiscale ridotta. I vantaggi sono previsti per chi ha redditi compresi tra 15.000 e 28.00 euro lordi.

Le nuove aliquote Irpef 2024, prevedono l’accorpamento dei primi due scaglioni Irpef sotto un’unica aliquota al 23%. Il primo scaglione quindi comprende redditi da 0 euro a 28.000. In passato il primo scaglione comprendeva i redditi da 0 a 15.000 euro, mentre il successivo scaglione aveva un aliquota al 25%.

Gli scaglioni successivi sono:

  • 35%, sui redditi tra 28.001 euro e 50 mila euro annui;
    43%, sui redditi oltre i 50 mila annui.

A quanto ammonta l’aumento delle pensioni a marzo?

L’aumento mensile massimo riservato a chi ha un reddito lordo di 28.000 euro è di 20 euro, per gli altri si tratta solo di qualche euro in più sulla pensione. Nel mese di marzo però sono versati anche gli arretrati, cioè gli importi maturati nei mesi di gennaio e febbraio e non ancora versati. Un esempio banale può aiutare, per un pensionato con un lordo mensile di 1.300 euro, l’aumento sarà di circa 2,60 euro al mese, moltiplicando per 3 sono circa 7,80 euro.

Chi ha un reddito compreso tra 28.000 euro e 50.000 euro, il risparmio si avrà solo sulla frazione di reddito compresa tra 15.000 e 28.000 euro. O meglio avrà un assegno pensionistico più elevato avendo in considerazione la riduzione dell’imposta.

Occorre però ricordare che molti Comuni stanno aumentando le addizionali Irpef, ne deriva che l’aumento delle pensioni dovuto alla riduzione delle aliquote Irpef per i redditi tra 15.000 e 28.000 euro potrebbe essere annullato quasi del tutto.

I pagamenti delle pensioni Inps come al solito avvengono a partire dal 1° marzo, ma già ora è possibile entrare nel proprio cassetto previdenziale, sul sito Inps e visionare il cedolino del mese di marzo con i nuovo importi.

Per accedere al cassetto previdenziale occorre avere un’identità digitale con codice Spid, Cie o Cns.

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Superbonus e vendita dell’immobile, è una cosa possibile?

Superbonus e vendita dell’immobile è un dubbio che si sono posti in molti, ma il proprietario può lo stesso effettuare il compromesso?

Superbonus e vendita dell’immobile, un pò di chiarezza

Il superbonus è uno dei temi che più appassionano i proprietari di casa. Tra chi lo ha richiesto, ma i lavori non sono stati ultimati e gli indecisi, c’è davvero una gamma di domande a cui rispondere. Ma partiamo da una domanda fondamentale, chi ha richiesto il superbonus, può mettere in vendita il proprio immobile?

Il Superbonus è l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

Cosa dice la legge in merito?

La legge di bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione, prevedendo scadenze diverse in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse. In particolare, il Superbonus spetta:

  1. fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti misure
  • 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
  • 70% per le spese sostenute nel 2024
  • 65% per le spese sostenute nel 2025

per i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Si può quindi vendere l’immobile?

Un immobile che è stato oggetto di ristrutturazione attraverso il superbonus può essere venduto. Ma attenzione, occorre dare un esborso economico allo Stato. La legge stabilisce che se si vende l’immobile su cui si è applicato il Superbonus e lo si fa entro 10 anni, allora viene applicata la tassa sulla plusvalenza. La tassa si paga sul maggior ricavo ottenuto grazie agli interventi di ristrutturazione fatti nell’immobile.

Per i 5 anni dopo i lavori le spese sono fuori dalla determinazione dei costi inerenti agli immobili, poi rientrano al 50 per cento. Oltre alla plusvalenza bisogna calcolare l’imposta sostitutiva del 26% o le aliquote progressive dell’IPREF. Tali regole valgono anche adesso che la percentuale dell’agevolazione è passata dal 110% al 70%. Infine le tasse sulla plusvalenza, come le altre eventuali, vanno pagate e calcolate dal Notaio al rogito per il passaggio della proprietà relativo alla vendita.

Mutui, scende la rata, fino a 100 euro risparmiati

Buone notizie per chi ha un mutuo sottoscritto con tasso variabile, la rata può scendere anche di 100 euro al mese.

Mutuo a tasso variabile, ad aprile 2024 inizia a scendere la rata

La BCE ha fermato l’onda degli aumenti del costo del denaro e questo inizia a ripercuotersi anche sui muti stipulati con il tasso di interesse variabile e quindi legato all’andamento del costo del denaro. I primi effetti dovrebbero iniziare a vedersi già dal mese di aprile 2024, con un taglio di circa 10 euro al mese. Nei mesi successivi, se non vi sono scossoni all’economia con un aumento del costo del denaro, la rata dovrebbe continuare a scendere.

La BCE fino ad ora è stata cauta, terminata la serie di aumenti del costo del denaro legata all’inflazione, ha preferito non procedere con riduzioni, ma lasciare tutto fermo. Il timore è che l’inflazione potrebbe ricominciare a salire. Di fatto le previsioni sono però ottimistiche e proprio per questo le previsioni per il futuro fanno ben sperare in un’ulteriore riduzione del costo del denaro. Secondo uno studio di facile.it, già nei prossimi mesi la riduzione della rata dei mutui dovrebbe essere più sostanziosa, in particolare entro la fine dell’anno dovrebbe arrivare a 100 euro.

Euribor, scende il tasso di interesse del mutuo variabile

Al momento il tasso Euribor, punto di riferimento per i mutui a tasso variabile a 12 mesi, è circa 3,69% circa. Per capire il vantaggio basti pensare che nel mese di novembre 2023 era al 4,022% e ad ottobre al 4,160%. Continuando in questo modo, entro i prossimi mesi la rata dovrebbe scendere in modo graduale fino a 50 euro, per poi ridursi ulteriormente nella seconda parte del 2024.

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Proprio per questi motivi a partire dalla seconda meta dell’anno, se continua ad esservi questo trend, è consigliato anche chiedere dei preventivi per la rinegoziazione (stessa banca) del mutuo a tasso fisso ed eventualmente una surroga (banca diversa). È importante provare a capire il momento migliore per concludere tali operazioni in modo da avere una riduzione della rata che sia comunque considerevole, visto che non è certo possibile chiedere surroga e rinegoziazione ogni mese.

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Bonus barriere architettoniche 2024, riconosciute al 75% e non solo

Bonus barriere architettoniche 2024 cambia come quello del superbonus, ecco quindi come sarà  possibile usufruire di questa misura.

Bonus barriere architettoniche 2024, ecco come funziona

Dopo le modifiche introdotte sul superbonus 2024 arrivano anche quelle per il bonus barriere architettoniche. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 212/2023 (Decreto Superbonus) in materia di agevolazioni fiscali in edilizia incardinato, sul testo approvato senza modificazioni dalla Camera. Un decreto che cambia quello che riguarda il mondo dell’agevolazione sugli immobili.

Anche per il 2024 è riconosciuto il Bonus Barriere Architettoniche. Una detrazione fiscale del 75% rivolta a finanziare interventi che mirano all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti. Si punta così all’accessibilità per tutti, in particolare per le persone con disabilità.

Bonus barriere architettoniche 2024, le novità

Secondo quanto dice lo stesso decreto “ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025.” Ebbene com’è noto si tratta di spese sostenute per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente: scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

La detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 è ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Elementi indispensabili per l’ottenimento dell’agevolazione

Per usufruire dell’agevolazione gli interventi occorre avere: le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Infine prevista una deroga per chi ha avviato i lavori ma non li ha conclusi. Ma ha presentato il titolo abilitativo per i lavori entro il 29 dicembre 2023. Si applica l’agevolazione se entro la stessa scadenza il richiedente ha versato l’acconto al fornitore per l’esecuzione dell’opera. Stesso principio vale anche per il rifacimento del bagno e sostituzione di infissi.

Ape sociale 2024, confermata la proroga per tutto l’anno

Ape sociale 2024, introdotte alcune modifiche e sembra che il requisito dei 63 anni non basti più, tutti i dettagli della circola INPS

Ape sociale 2024, che cos’è?

Andare in pensione è sempre un passo importante che segna la fine della vita lavorativa di una persona. L’ape sociale è un’indennità di natura assistenziale a carico dello Stato erogata dall’Inps a soggetti in particolari condizioni. Fino ad oggi occorreva aver compiuto almeno 63 anni di età e che non essere già titolari di pensione diretta.

Inoltre l’indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata. Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017, ma che a seguito di una serie di proroghe sarà prevista anche per tutto il 2024. Ma il Governo Meloni ha introdotto alcune modifiche rese poi note dalla circolare INPS.

Ape sociale 2024, la circolare INPS

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni in materia di anticipo pensionistico, l’ape, che vengono illustrate nella circolare INPS 20 febbraio 2024, n. 35.

Le modifiche riguardano, in particolare:

  • la proroga al 31 dicembre 2024, in presenza del requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi. Le nuove disposizioni si applicano anche a coloro che, avendo maturato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti, non hanno presentato domanda di verifica, e ai soggetti decaduti dal beneficio che ripresentano domanda nel 2024;
  • il regime di incumulabilità con i redditi di lavoro: il titolare di APE Sociale, il cui accesso al beneficio è certificato nel 2024. Decade dall’indennità qualora svolga attività di lavoro dipendente o autonomo, o svolga lavoro autonomo occasionale con reddito superiore a 5.000 euro lordi annui. Le nuove disposizioni non si applicano a coloro che hanno ricevuto la certificazione per l’accesso al beneficio in anni precedenti;
  • i termini per il monitoraggio: la circolare illustra i termini per la presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE Sociale;
  • il finanziamento della misura, che è incrementata a partire dal 2024 fino al 2028.

Come presentare la domanda

I modelli di domanda, da utilizzare per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio ai sensi della legge di Bilancio 2024, sono reperibili sul sito www.inps.it, nella sezione relativa ai servizi on line. Le domande presentate oltre i termini di scadenza e comunque entro il 30 novembre 2024, saranno prese in considerazione esclusivamente se, all’esito del monitoraggio delle domande presentate entro i termini.

I termini entro i quali l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:

–    30 giugno 2024per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2024;

–    15 ottobre 2024,per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2024;

–    31 dicembre 2024per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2024, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

 

Test ingresso Medicina 2024, date e questionario

Con decreto della ministra Anna Maria Bernini sono state rese note le date per il test ingresso Medicina e le indicazioni su come sarà strutturata la prova, due le date: 28 maggio e 30 luglio.

Test di ingresso Medicina, ecco le date

Si torna alla tradizione: il test di ingresso alla facoltà di Medicina per l’anno accademico 2024-2025 si terrà in presenza e si svolgerà con il cartaceo. Due le date previste, la prima il 28 maggio 2024 e la seconda il 30 luglio 2024. Le domande del test saranno ricavate da due banche dati, ciascuna comprendente 3.500 quesiti.

Una banca dati sarà per la prova del 28 maggio e l’altra per la prova del 30 luglio, le banche dati saranno disponibili a partire da 20 giorni antecedenti rispetto alla data prevista per il test.

Potranno candidarsi i cittadini dei Paesi Ue e dei Paesi non Ue utilizzando esclusivamente in modalità online attraverso il portale Universitaly (www.universitaly.it).

Come sarà il questionario per test ingresso Medicina?

La prova si terrà nei vari atenei italiani e partiranno in contemporanea alle ore 13:00. Il test somminisrato comprende 60 domande a cui è necessario rispondere in 100 minuti. Le domande saranno così divise:

  • 4 di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi;
  • 5 di ragionamento logico e problemi;
  • 23 di biologia;
  • 15 quesiti di chimica;
  • 13 di fisica e matematica.

Identico l’impianto del test anche per Veterinaria che si svolgerà però il 29 maggio e il 31 luglio.

Per quanto riguarda invece il punteggio attribuito, esso è:

  • +1,5 punti per ogni risposta esatta;
  • – 0,4 punti per ogni risposta errata;
  • 0 punti per ogni risposta omessa.

Per essere ammessi in graduatoria serviranno almeno 20 punti.

Potranno partecipare al test di ingresso alle facoltà di Medicina gli studenti già diplomati o quelli attualmente in quinta superiore. nessuna apertura stavolta a chi è ancora in quarta, a differenza di quanto accaduto l’anno scorso.

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