Modello 730 semplificato, cambia la dichiarazione dei redditi addio al precompilato

Il modello 730 precompilato è stato una rivoluzione nel modo delle dichiarazioni dei redditi perché ha permesso a molti contribuenti di inviare la dichiarazione dei redditi senza doversi rivolgere a professionisti e quindi con un risparmio economico. A questo vantaggio si è unita la possibilità di ottenere i rimborsi fiscali in breve tempo. Ora si fa un ulteriore passo e dal modello precompilato per pensionati e lavoratori dipendenti si passa al modello 730 semplificato, ma cosa cambia?

Il modello 730 semplificato

Il decreto legislativo n°1 del 2024 recante norme per la “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari” prevede la possibilità per lavoratori dipendenti e pensionati di accedere a un’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e attraverso questo compilare, in maniera semplificata la propria dichiarazione dei redditi. Le informazioni già disponibili all’Agenzia delle Entrate, ad esempio redditi percepiti, spese sostenute che danno luogo a detrazioni e deduzioni, dati inerenti i beni immobili, potranno essere direttamente confermate o modificate mediante un percorso guidato e con un linguaggio semplificato.

L’aspetto positivo è determinato dal fatto che le voci potranno essere modificate in modo autonomo e senza dover utilizzare le istruzioni per la compilazione del modello redditi semplificato.

Questa procedura di compilazione semplificata inizialmente sarà in uso solo per i contribuenti e non anche per gli intermediari.

Il modello 730 semplificato è disponibile?

Dal punto di vista pratico, affinché l’articolo 1 del decreto legislativo 1 del 2024 sia operativo è necessario un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Non è dato sapere quindi se anche per il 2024 sarà disponibile tale opzione.

L’articolo 1 citato conferma che l’esclusione dei controlli formali prevista per la presentazione del modello precompilato senza modifiche vale anche per la dichiarazione semplificata.

Il sistema adottato per la dichiarazione semplificata che si avvale anche del supporto dell’intelligenza artificiale è simile a quello previsto dal modello tedesco.

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Consulenza tributaria gratis, la novità dell’Agenzia delle Entrate

Per i contribuenti di minore dimensione è attivo il servizio di consulenza tributaria gratuita dell’Agenzia delle Entrate. Ecco come funziona e chi può utilizzare questo pratico strumento.

Consulenza tributaria gratis, il nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate

Il nuovo servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate è denominato “consultazione semplificata”. Può essere utilizzato da persone fisiche, anche non residenti, e contribuenti di minori dimensioni, come le società di persone, che adottano regimi di contabilità semplificata.

Sono invece esclusi dal servizio le società in regime di contabilità ordinaria, le società di capitali e gli enti.

Il sistema è gestito attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale, può essere utilizzato direttamente dal contribuente oppure tramite intermediario. Il contribuente potrà avere una consulenza presentando il caso concreto. Una volta inoltrato il quesito, il sistema farà una ricerca nella propria banca dati che comprende atti di prassi che esprimono indirizzi interpretativi fra i quali: risposte a istanze di interpello, risoluzioni, principi di diritto. Nel caso in cui tale ricerca non abbia successo, ad esempio perché il caso è prospettato in maniera errata, perché non è mai stato affrontato attraverso gli atti presenti nella banca dati o comunque non si può individuare una risposta univoca, il sistema provvederà a comunicarlo al contribuente invitandolo, nel caso, a presentare un’istanza di interpello.

La consulenza gratuita ha quindi lo scopo di evitare che siano presentate numerose istanze di interpello su questioni che sono già state risolte dall’Agenzia delle Entrate, ciò infatti porterebbe via tempo ai funzionari.

Come per l’istanza di interpello anche la risposta alla richiesta di consulenza gratuita è applicabile al solo caso presentato.

Responsabilità del contribuente in caso di errore determinato dalla consulenza tributaria gratuita

Cosa succede se il contribuente “utilizza” il consiglio fornito tramite questo sistema dall’Agenzia delle Enrate, ma poi si verifica un errore?

Ad esempio, il contribuente prospetta una determinata situazione e l’intelligenza artificiale fornisce una risposta. Nel caso concreto però il contribuente potrebbe avere omesso di fornire informazioni, oppure l’intelligenza artificiale potrebbe avere sbagliato nella ricerca di prassi e atti. Il contribuente, facendo affidamento comunque sulla risposta fornita dall’Agenzia compie l’atto sul quale ha chiesto delucidazioni, potrebbe essere, ad esempio, una questione inerente una detrazione di imposta. Dopo la presentazione della dichiarazione, si effettua un controllo (formale, automatico, accertamento) e si contesta al contribuente un errore nell’applicazione di quella stessa detrazione, cosa succede?

In questo caso il contribuente che commette un errore basandosi sulla consulenza gratuita fornita dall’Agenzia, non subisce sanzioni né versa  interessi di mora nei limiti in cui si sia conformato alla soluzione fornita dal nuovo servizio di consultazione semplificata.

Deve essere sottolineato che per i contribuenti ammessi all’uso di questo servizio, il preventivo uso di questo strumento di consultazione gratuita costituisce una condizione necessaria per presentare eventualmente un’istanza di interpello.

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Fatturazione elettronica, obbligo esteso dal 1° gennaio 2024

Dal primo gennaio 2024 cadono le deroghe all’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le partite Iva ( o quasi). Ecco tutte le novità.

Obbligo di fatturazione elettronica esteso

L’obbligo di fatturazione elettronica nasce nel 2019. Nel 2022 lo stesso è esteso anche a coloro che sono in regime forfettario, ma con esclusione dell’obbligo per coloro che hanno un volume di ricavi o compensi inferiore a 25.000 euro. A partire invece dal 1° gennaio 2024 cade anche quest’ultimo limite o deroga e di conseguenza tutte le partite Iva devono adeguarsi alla nuova disciplina.

Questo sistema è stato introdotto al fine di contrastare l’evasione fiscale, infatti il sistema prevede che la documentazione economica sia inviata tramite il Sistema di Interscambio, questo consente all’Agenzia delle Entrate di acquisire immediatamente i dati della fatturazione e quindi con estrema precisione può essere determinato il reddito prodotto dall’impresa/professionista.

La fatturazione elettronica può essere gestita autonomamente con l’uso di software specifici oppure può essere gestita con i sistemi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, ma qualunque sia il sistema adottato non cambia il risultato: la fatturazione passa attraverso il sistema di interscambio. La fattura elettronica contiene i dati fiscali del professionista/impresa che emette la fattura e del soggetto che la riceve, ad esempio il cliente dell’avvocato.

Deroghe all’obbligo di fatturazione elettronica

Si è detto che l’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024 è esteso a tutte le partite Iva, in realtà all’ultimo momento con il decreto Milleproroghe è arrivata una deroga. È fatto divieto a medici e odontoiatri l’uso della fatturazione elettronica. Il motivo è legato alla necessità di garantire la privacy dei pazienti. Di conseguenza questi professionisti devono continuare a usare, almeno per il momento, il sistema cartaceo. È allo studio un sistema che consenta anche a tali soggetti di utilizzare il Sistema di Interscambio per la fatturazione senza però mettere a repentaglio dati sensibili e super-sensibili come quelli inerenti le prestazioni mediche.

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Debito Irpef a rate con trattenuta, cosa succede se cambio datore ?

Cosa succede se si rateizza il debito Irpef attraverso la trattenuta in busta paga ma prima del pagamento di tutti gli importi si perde il datore di lavoro o si cambia? A fornire delucidazioni su Irpef a rate è l’Agenzia delle Entrate.

Irpef a rate, ma ho perso il datore di lavoro

Nel caso in cui dalla dichiarazione dei redditi emerga un debito Irpef, lo stesso deve essere saldato entro la fine del mese di novembre. L’importo può però essere rateizzato, prima viene presentata la dichiarazione dei redditi e maggiore sarà il numero di rate attraverso le quali è possibile dividere il pagamento degli importi.

I lavoratori dipendenti possono rateizzare gli importi attraverso trattenute in busta paga, in questo caso sarà il datore di lavoro a “trattenere” dallo stipendio gli importi e a versarli all’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in oggetto il contribuente chiede delucidazioni sulle modalità di pagamento in quanto, sta per cambiare il datore di lavoro e ha ancora rate residue di Irpef da versare.

Irpef a rate con il modello F24

L’Agenzia delle Entrate attraverso la rubrica FiscoOggi ha sottolineato che nel caso in oggetto, cioè il debito Irpef rateizzato dal lavoratore con trattenuta dalla busta paga, il datore di lavoro all’atto di cessazione del rapporto di lavoro deve comunicare tempestivamente al lavoratore gli importi Irpef ancora da versare. A questo punto sarà il lavoratore a dover versare gli importi residui entro i termini di scadenza attraverso l’uso del modello F24.

Questa la regola generale, ma è possibile avvalersi in alcuni casi di una “eccezione”. Nel caso in cui il datore di lavoro al cessare del rapporto di lavoro avesse delle somme residue da versare al lavoratore, questo potrebbe richiedere al datore di versare le residue rate Irpef all’Agenzia delle Entrate trattenendo le somme su tali importi residui dovuti ( circolare14 del 2013 AdE).

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Piattaforma cessione del credito Superbonus, la nuova guida

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una pratica Guida all’utilizzazione della piattaforma per la cessione del credito.

Guida alla piattaforma per la cessione del credito

La piattaforma cessione crediti dell’Agenzia delle Entrate deve essere utilizzata dai contribuenti che hanno effettuato lavori edilizi per i quali è prevista la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati.

In alcuni casi è possibile cedere questi crediti a soggetti terzi, limitatamente a tale possibilità, per la cessione del credito deve essere utilizzata per l’interscambio la piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia.

Quando si può usare la piattaforma cessione dei crediti

La piattaforma per la cessione dei crediti dell’Agenzia delle Entrate può essere utilizzata per:

  • bonus edilizi”, cioè dei crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi (Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche) per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti;
  • Tax credit vacanze”, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a seguito dell’applicazione degli sconti ai propri clienti (articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020);
  • del credito d’imposta ACE (articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021);
  • dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione all’acquisto di prodotti energetici (energia elettrica, gas naturale, carburanti).

Sottolinea l’Agenzia che in futuro l’uso della piattaforma potrà essere esteso.

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Linee guida per l’uso della piattaforma

Le operazioni effettuate tramite la piattaforma non costituiscono, né sostituiscono, le transazioni, i relativi documenti e gli atti di cessione dei crediti intervenuti tra le parti, ma rappresentano le comunicazioni e le accettazioni delle transazioni già avvenute, affinché siano efficaci ai fini fiscali nei confronti dell’Agenzia delle entrate e i crediti possano essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, oppure ulteriormente ceduti ad altri soggetti (nei casi previsti).

Inoltre la presenza dei crediti sulla piattaforma dell’Agenzia non vuol dire che gli stessi siano stati già certificati dall’Agenzia come certi, liquidi ed esigibili.

L’accesso alla piattaforma si effettua con l’uso di Cie, Spid o CNS. Una volta effettuato questo passaggio, si accede alla homepage con le seguenti funzioni:

  • Monitoraggio crediti;
  • Cessione crediti;
  • Accettazione crediti/sconti;
  • Gestione F24;
  • Ulteriore rateazione;
  • Lista movimenti.

Si può trovare la guida per la cessione del credito alla pagina Istruzioni

 

Come verificare la cancellazione di un’ipoteca? Guida Agenzia Entrate

L’ipoteca è una garanzia su un immobile in favore di un creditore, la stessa viene iscritta al catasto, ma al venir meno della ragione per la quale è stata iscritta deve essere cancellata. Molti contribuenti si chiedono come verificare che effettivamente l’iscrizione dell’ipoteca al catasto sia stata cancellata. A questa domanda risponde l’Agenzia delle Entrate.

Cosa succede quando viene iscritta un’ipoteca su un immobile?

Il caso più frequente di iscrizione di un’ipoteca su un immobile è quello della stipula del mutuo per l’acquisto di un immobile, in questo caso viene generalmente iscritta ipoteca sullo stesso immobile, o su altro immobile, a garanzia di un eventuale mancato pagamento delle rate del mutuo.

In questo caso se il debitore non paga il dovuto, la banca può iniziare una procedura di esecuzione forzata con vendita all’asta dell’immobile. Questo è solo uno dei possibili casi, le alternative possono essere diverse. L’ipoteca segue l’immobile, questo implica che se il proprietario vuole vendere l’immobile, l’acquirente acquisterà un bene ipotecato, l’iscrizione dei registri del catasto fa in modo che l’acquirente possa essere consapevole del vincolo sul bene. Naturalmente l’iscrizione di un’ipoteca su un immobile ne riduce il valore, allo stesso tempo rappresenta un ostacolo, un rischio. Questo è il motivo per cui vi è molto interesse, una volta estinto il debito a che l’ipoteca sia cancellata.

Un contribuente chiede quindi all’Agenzia delle Entrate: Dopo che il creditore ha trasmesso la comunicazione di estinzione del debito, come si può verificare l’avvenuta cancellazione di un’ipoteca?

Comunicazione di estinzione del debito e verifica cancellazione ipoteca

Capita infatti di frequente che, nonostante sia stata trasmessa la comunicazione di estinzione del debito, passino dei mesi prima che si proceda all’effettiva cancellazione dell’ipoteca e non sono mancati casi in cui è stato necessario più di un sollecito.

L’Agenzia attraverso la rubrica FiscoOggi rende nota la procedura corretta che consente di arrivare alla cancellazione dell’ipoteca. Il primo passo è inviare telematicamente una comunicazione di estinzione del debito al competente ufficio di pubblicità immobiliare dell’Agenzia – Servizio di pubblicità immobiliare. Questo deve essere fatto dal creditore.

A questo punto per conoscere lo stato di lavorazione della pratica per la cancellazione dell’ipoteca è possibile procedere alla Interrogazione Registro delle Comunicazioni https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/interrogazione-registro-delle-comunicazioni/scheda-info-interrogazione-registro-comunicazioni

In questo caso per accedere basta inserire il codice fiscale del debitore.

Si può accedere a questo servizio presso gli sportelli dei Servizi di Pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali – Territorio, presentando l’apposito modello. In alternativa è possibile accedere attraverso la propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per procedere in questo secondo caso è necessario avere a disposizione un identità digitale ( codice Spid o CIE).

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Bonus edilizi, beneficiario diverso da chi effettua il bonifico

Si possono ottenere le agevolazioni fiscali legate a bonus edilizi se il beneficiario della detrazione è diverso rispetto a colui che effettua il bonifico? Questa la domanda che un contribuente ha posto all’Agenzia delle Entrate che ha risposto attraverso la rubrica FiscoOggi.

Detrazioni bonus edilizi, si possono ottenere se l’ordinante bonifico è diverso dal beneficiario?

I bonus edilizi portano sempre un po’ di confusione nei contribuenti che di fatto hanno paura di perdere i benefici fiscali a causa di errori di tipo “burocratici” complice una normativa spesso nebulosa, caratterizzata da notevoli cambiamenti e fonti normative, anche di grado diverso, che si sovrappongono.

Nel caso in oggetto il contribuente sottolinea che i genitori devono eseguire lavori di recupero del patrimonio edilizio e di conseguenza intendono sfruttare le agevolazioni fiscali.

I genitori però non hanno un conto corrente, ma un libretto di risparmio, di conseguenza non possono effettuare bonifici. Si ricorda che per poter ottenere le agevolazioni fiscali è assolutamente necessario effettuare i pagamenti con strumenti tracciabili, come, appunto, i bonifici.

Il contribuente quindi chiede se è possibile effettuare il bonifico dal proprio corrente sebbene il beneficiario delle detrazioni fiscali sia il genitore.

Indicazioni dell’Agenzia delle entrate sul bonifico per detrazioni bonus edilizi

L’Agenzia delle Entrate risponde positivamente. Sottolinea che per poter ottenere le agevolazioni fiscali legate ai bonus edilizi, non è necessario che coincidano il beneficiario e l’ordinante del bonifico. Occorre però prestare attenzione nella compilazione e inserire tutti i dati che consentono di ottenere le detrazioni fiscali. In particolare nella circolare 17 del 2023 dell’AdE sono indicati i dati da inserire nel bonifico, cioè:

  • causale del versamento (da essa deve evincersi che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione);
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico);
  • la partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Sottolinea l’Agenzia delle Entrate che “il requisito richiesto dalla norma sulla titolarità del sostenimento della spesa risulta soddisfatto anche quando l’ordinante il bonifico è una persona diversa da quella indicata come beneficiario dell’agevolazione, ma solo quest’ultima potrà chiedere la detrazione” .

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Cessione del credito Superbonus, c’è tempo fino al 30 novembre per la remissione in bonis

L’Agenzia delle Entrate rende noto che per i contribuenti che vogliono avvalersi della cessione del credito per le spese Superbonus sostenute nel 2022 c’è tempo fino al 30 novembre 2023 per la remissione in bonis, cioè per rientrare nei termini previsti da legge. Ecco i dettagli.

Remissione in bonis per la comunicazione dell’opzione

Il decreto Cessioni, decreto 11 del 2023, ha portato molte novità nel campo del Superbonus, la più importante è il blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura, vi sono però delle ipotesi in cui è possibile avvalersi ancora di questo strumento. La normativa Superbonus prevedeva che coloro che volevano esercitare la cessione del credito o lo sconto in fattura dovevano comunicare l’opzione entro il 31 marzo 2023.

In quel periodo vi sono però stati problemi con le piattaforme e di conseguenza molti non sono riusciti a effettuare la comunicazione dell’opzione, proprio per questo motivo è stata introdotta la remissione in bonis che prevede, dietro pagamento di una sanzione di 250 euro, la possibilità di esercitare l’opzione in ritardo, ovvero entro giovedì 30 novembre 2023.

Come esercitare la remissione in bonis e recuperare la cessione del credito

Il decreto Cessioni all’articolo 2-ter prevede la possibilità di inviarla, nel caso di omessa o tardiva presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, a partire dalle spese sostenute nel 2022, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi, nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione.

Nello stesso decreto l’articolo 2-quinquies prevede che se il contribuente vuole esercitare l’opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura ma non ha rispettato il termine del 31 marzo 2023, può avvalersi della remissione in bonis inviando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia entro il 30 novembre 2023.

Tale procedura può essere utilizzata per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021.

Per esercitare l’opzione deve essere individuato un cessionario tra quelli ammessi, cioè banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione.

L’Agenzia ricorda che la remissione in bonis deve essere effettuata per ciascuna comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine del 31 marzo 2023. Inoltre, come previsto nella circolare 27 del 2023, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato più comunicazioni, ma versato la sanzione di 250 euro una sola volta, il versamento delle ulteriori somme dovute, necessarie a perfezionare la remissione in bonis, può avvenire anche successivamente alla presentazione delle comunicazioni, purché sia eseguito entro lo stesso termine del 30 novembre 2023.

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Incassi Pos non dichiarati, arrivano gli avvisi del Fisco

Arrivano i primi avvisi bonari per l’anno 2022 per il riscontro di difformità tra gli scontrini emessi e i dati provenienti dal Pos, l’Agenzia delle Entrate effettua i controlli in tempi record.

Avvisi del Fisco su incassi Pos non dichiarati

Migliaia di contribuenti stanno ricevendo comunicazioni inerenti le difformità riscontrate dall’Agenzia delle Entrate in merito a difformità tra le entrate registrate con il Pos e gli scontrini emessi, questi avrebbero un valore inferiore rispetto alle reali transazioni effettuate e di conseguenza è necessario regolarizzare la posizione. Avere entrate registrate con il Pos di valore superiore rispetto agli scontrini fiscali, di fatto vuol dire che c’è una fetta di potenziale evasione fiscale.

L’avviso che l’Agenzia delle Entrate sta inoltrando in questi giorni contiene un elenco dettagliato dei pagamenti elettronici ricevuti dall’interessato e relativi ai mesi per i quali si rileva lo scostamento.

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Cosa fare se si riceve una lettera di compliance dall’Agenzia?

Chi riceve una lettera di compliance dell’Agenzia delle Entrate in cui si riscontra difformità tra i dati rilevati dalle transazioni Pos e gli scontrini può chiedere ulteriori delucidazioni in merito all’Agenzia. Inoltre può segnalare fatti e circostanze non conosciute dall’Agenzia delle Entrate e che possano dimostrare la regolarità delle operazioni e quindi evitare l’accertamento fiscale. Questa operazione può essere effettuata anche con la collaborazione di professionisti e intermediari.

Nel caso in cui invece il contribuente dovesse rilevare la correttezza dei dati contenuti nell’avviso dell’Agenzia può regolarizzare la posizione avvalendosi articolo 13 del d.lgs 472/1997 (ravvedimento operoso) con riduzione delle sanzioni in base al tempo trascorso tra la violazione e la regolarizzazione della stessa.

Nel caso di omissione nel rilascio degli scontrini è ancora possibile fruire della sanatoria prevista dall’articolo 4 del decreto legge 131 del 2023. Questa consente di regolarizzare le violazioni collegate alla mancata trasmissione/ emissione anche se le stesse siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023. L’utilizzo di tali strumenti riparatori consente di evitare conseguenze più dannose, come la sospensione della licenza collegata a plurime violazioni dell’obbligo di emissione di fatture e scontrini.

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Rimborso 730/2023 dopo aver perso il sostituto di imposta

Quando si presenta la dichiarazione dei redditi nella stessa coloro che hanno un sostituto di imposta lo indicano, questo sarà poi tenuto a versare al dipendente il rimborso di eventuali imposte pagate in eccedenza, ma cosa succede nel caso in cui dopo la presentazione della dichiarazione, cambia il sostituto di imposta oppure si perde il sostituto di imposta? A fornire spiegazioni in merito è l’Agenzia delle Entrate con una risposta a un chiarimento chiesto da un contribuente.

Cosa faccio se devo avere un rimborso ma ho perso il sostituto di imposta?

Un contribuente ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate il seguente quesito: In data 25 giugno 2023 ho presentato un modello 730 a credito, tramite l’applicativo web, con richiesta di rimborso. Purtroppo ho indicato i dati di un sostituto non più valido perché al momento non c’era sostituto e avrei dovuto indicare l’Agenzia delle entrate. Come posso riparare e ottenere il rimborso?

Ricordiamo che quando il contribuente non ha un sostituto di imposta, i rimborsi sono fatti direttamente dall’Agenzia delle Entrate. In questo caso per facilitare le operazioni è necessario indicare un codice Iban attraverso il proprio cassetto fiscale, accessibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate utilizzando un’identità digitale.

Come ottenere il rimborso Irpef senza sostituto di imposta

L’Agenzia delle Entrate ha risposto tramite la rubrica “FiscoOggi”. Ha sottolineato che nel caso in cui rapporto di lavoro con il contribuente non è mai esistito o è cessato prima della data stabilita per l’avvio della presentazione del modello 730, il sostituto di imposta erroneamente indicato dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate che non procederà ad effettuare il rimborso (non essendo tenuto a farlo).

In seguito a tale comunicazione l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente che è stato formulato il diniego di rimborso da parte del sostituto erroneamente indicato.

A questo punto il contribuente può presentare, direttamente o tramite un Caf o un professionista abilitato, un modello 730 integrativo di “tipo 2”. In esso indicherà l’eventuale sostituto di imposta corretto tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio. In assenza di sostituto dovrà invece barrare la casella specifica prevista nel 730 integrativo di “tipo 2”.

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