Cessione del credito Superbonus, c’è tempo fino al 30 novembre per la remissione in bonis

L’Agenzia delle Entrate rende noto che per i contribuenti che vogliono avvalersi della cessione del credito per le spese Superbonus sostenute nel 2022 c’è tempo fino al 30 novembre 2023 per la remissione in bonis, cioè per rientrare nei termini previsti da legge. Ecco i dettagli.

Remissione in bonis per la comunicazione dell’opzione

Il decreto Cessioni, decreto 11 del 2023, ha portato molte novità nel campo del Superbonus, la più importante è il blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura, vi sono però delle ipotesi in cui è possibile avvalersi ancora di questo strumento. La normativa Superbonus prevedeva che coloro che volevano esercitare la cessione del credito o lo sconto in fattura dovevano comunicare l’opzione entro il 31 marzo 2023.

In quel periodo vi sono però stati problemi con le piattaforme e di conseguenza molti non sono riusciti a effettuare la comunicazione dell’opzione, proprio per questo motivo è stata introdotta la remissione in bonis che prevede, dietro pagamento di una sanzione di 250 euro, la possibilità di esercitare l’opzione in ritardo, ovvero entro giovedì 30 novembre 2023.

Come esercitare la remissione in bonis e recuperare la cessione del credito

Il decreto Cessioni all’articolo 2-ter prevede la possibilità di inviarla, nel caso di omessa o tardiva presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, a partire dalle spese sostenute nel 2022, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi, nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione.

Nello stesso decreto l’articolo 2-quinquies prevede che se il contribuente vuole esercitare l’opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura ma non ha rispettato il termine del 31 marzo 2023, può avvalersi della remissione in bonis inviando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia entro il 30 novembre 2023.

Tale procedura può essere utilizzata per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021.

Per esercitare l’opzione deve essere individuato un cessionario tra quelli ammessi, cioè banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione.

L’Agenzia ricorda che la remissione in bonis deve essere effettuata per ciascuna comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine del 31 marzo 2023. Inoltre, come previsto nella circolare 27 del 2023, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato più comunicazioni, ma versato la sanzione di 250 euro una sola volta, il versamento delle ulteriori somme dovute, necessarie a perfezionare la remissione in bonis, può avvenire anche successivamente alla presentazione delle comunicazioni, purché sia eseguito entro lo stesso termine del 30 novembre 2023.

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Incassi Pos non dichiarati, arrivano gli avvisi del Fisco

Arrivano i primi avvisi bonari per l’anno 2022 per il riscontro di difformità tra gli scontrini emessi e i dati provenienti dal Pos, l’Agenzia delle Entrate effettua i controlli in tempi record.

Avvisi del Fisco su incassi Pos non dichiarati

Migliaia di contribuenti stanno ricevendo comunicazioni inerenti le difformità riscontrate dall’Agenzia delle Entrate in merito a difformità tra le entrate registrate con il Pos e gli scontrini emessi, questi avrebbero un valore inferiore rispetto alle reali transazioni effettuate e di conseguenza è necessario regolarizzare la posizione. Avere entrate registrate con il Pos di valore superiore rispetto agli scontrini fiscali, di fatto vuol dire che c’è una fetta di potenziale evasione fiscale.

L’avviso che l’Agenzia delle Entrate sta inoltrando in questi giorni contiene un elenco dettagliato dei pagamenti elettronici ricevuti dall’interessato e relativi ai mesi per i quali si rileva lo scostamento.

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Cosa fare se si riceve una lettera di compliance dall’Agenzia?

Chi riceve una lettera di compliance dell’Agenzia delle Entrate in cui si riscontra difformità tra i dati rilevati dalle transazioni Pos e gli scontrini può chiedere ulteriori delucidazioni in merito all’Agenzia. Inoltre può segnalare fatti e circostanze non conosciute dall’Agenzia delle Entrate e che possano dimostrare la regolarità delle operazioni e quindi evitare l’accertamento fiscale. Questa operazione può essere effettuata anche con la collaborazione di professionisti e intermediari.

Nel caso in cui invece il contribuente dovesse rilevare la correttezza dei dati contenuti nell’avviso dell’Agenzia può regolarizzare la posizione avvalendosi articolo 13 del d.lgs 472/1997 (ravvedimento operoso) con riduzione delle sanzioni in base al tempo trascorso tra la violazione e la regolarizzazione della stessa.

Nel caso di omissione nel rilascio degli scontrini è ancora possibile fruire della sanatoria prevista dall’articolo 4 del decreto legge 131 del 2023. Questa consente di regolarizzare le violazioni collegate alla mancata trasmissione/ emissione anche se le stesse siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023. L’utilizzo di tali strumenti riparatori consente di evitare conseguenze più dannose, come la sospensione della licenza collegata a plurime violazioni dell’obbligo di emissione di fatture e scontrini.

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Rimborso 730/2023 dopo aver perso il sostituto di imposta

Quando si presenta la dichiarazione dei redditi nella stessa coloro che hanno un sostituto di imposta lo indicano, questo sarà poi tenuto a versare al dipendente il rimborso di eventuali imposte pagate in eccedenza, ma cosa succede nel caso in cui dopo la presentazione della dichiarazione, cambia il sostituto di imposta oppure si perde il sostituto di imposta? A fornire spiegazioni in merito è l’Agenzia delle Entrate con una risposta a un chiarimento chiesto da un contribuente.

Cosa faccio se devo avere un rimborso ma ho perso il sostituto di imposta?

Un contribuente ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate il seguente quesito: In data 25 giugno 2023 ho presentato un modello 730 a credito, tramite l’applicativo web, con richiesta di rimborso. Purtroppo ho indicato i dati di un sostituto non più valido perché al momento non c’era sostituto e avrei dovuto indicare l’Agenzia delle entrate. Come posso riparare e ottenere il rimborso?

Ricordiamo che quando il contribuente non ha un sostituto di imposta, i rimborsi sono fatti direttamente dall’Agenzia delle Entrate. In questo caso per facilitare le operazioni è necessario indicare un codice Iban attraverso il proprio cassetto fiscale, accessibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate utilizzando un’identità digitale.

Come ottenere il rimborso Irpef senza sostituto di imposta

L’Agenzia delle Entrate ha risposto tramite la rubrica “FiscoOggi”. Ha sottolineato che nel caso in cui rapporto di lavoro con il contribuente non è mai esistito o è cessato prima della data stabilita per l’avvio della presentazione del modello 730, il sostituto di imposta erroneamente indicato dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate che non procederà ad effettuare il rimborso (non essendo tenuto a farlo).

In seguito a tale comunicazione l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente che è stato formulato il diniego di rimborso da parte del sostituto erroneamente indicato.

A questo punto il contribuente può presentare, direttamente o tramite un Caf o un professionista abilitato, un modello 730 integrativo di “tipo 2”. In esso indicherà l’eventuale sostituto di imposta corretto tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio. In assenza di sostituto dovrà invece barrare la casella specifica prevista nel 730 integrativo di “tipo 2”.

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Rottamazione quater, avvisi inviati, attivati i servizi ContiTu e la domiciliazione

L’Agenzia delle Entrate ha completato il percorso per la comunicazione delle somme dovute a coloro che hanno fatto richiesta di adesione alla rottamazione quater entro il 30 giugno 2023, parte ora la seconda fase del lavoro con l’attivazione dei servizi online tra cui il servizio ContiTu che permette di scegliere quali avvisi pagare.

Come scaricare la comunicazione dell’AdE sulla rottamazione quater

L’Agenzia delle Entrate ha inviato 3,8 milioni di avvisi con l’indicazione degli importi dovuti da coloro che hanno aderito alla rottamazione quater. Non solo, ora sono disponibili i nuovi servizi online che consentono di scaricare copie dei provvedimenti utili a coloro che per qualsiasi motivo li avessero persi.

Oltre alla copia della comunicazione delle somme dovute, è possibile scaricare anche i moduli per i primi dieci pagamenti, utili a coloro che hanno chiesto il pagamento rateale. La copia può essere richiesta accedendo all’area riservata del sito Riscossione attraverso l’autenticazione con un’identità digitale, codice Spid, Cie o Cns.

Qui è possibile visionare tutte le cartelle in particolare le stesse sono identificate con i seguenti codici:

  • AT: accoglimento totale;
  • AP: accoglimento parziale;
  • AD per le adesioni con debiti “rottamabili” ma nessun importo da pagare;
  • AX per adesioni con debiti “rottamabili” per i quali non si deve pagare nulla e con un importo residuo da pagare per debiti “non definibili”;
  • RI: per indicare le adesioni rigettate in quanto i debiti indicati nella domanda non sono “rottamabili” e, quindi, l’importo deve essere pagato senza agevolazioni.

Come chiedere la domiciliazione per il pagamento delle rate della rottamazione quater

I servizi online disponibili consentono inoltre di chiedere la domiciliazione dei pagamenti. In questo modo gli importi saranno addebitati direttamente in conto corrente non si rischia di saltare delle rate per dimenticanza e non è necessario fare la fila. Per accedere a tale funzionalità occorre selezionare la voce “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” presente nella sezione Definizione agevolata.

Entrati in questa sezione sarà sufficiente selezionare il piano di Definizione agevolata su cui si vuole attivare la domiciliazione bancaria e inserire i dati richiesti. Terminata la compilazione l’Agenzia invia una e-mail di presa in carico all’indirizzo di posta elettronica indicato. In un secondo momento arriverà la comunicazione sempre tramite posta elettronica con la conferma dell’attivazione del servizio e l’indicazione della rata che sarà addebitata.

Nel caso in cui il contribuente non riceva la comunicazione in oggetto entro 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza della rata sarà necessario effettuare il pagamento con le modalità ordinarie.

ContiTu per scegliere quali importi pagare

L’Agenzia ha inoltre provveduto ad attivare il servizio ContiTu che permette di scegliere quali pagamenti effettuare scegliendo di pagare solo alcuni degli avvisi/cartelle “rottamabili”, con la possibilità di ricalcolare l’importo dovuto e ricevere i nuovi moduli di pagamento. Per esercitare questa opzione, una volta entrati nell’area sarà necessario compilare la richiesta con il codice fiscale, il numero della lettera ricevuta con la relativa data, nonché i numeri che identificano le cartelle/avvisi che si intendono pagare (presenti nella comunicazione).

Ricordiamo che la prima rata della rottamazione quater scade il 31 ottobre 2023.

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Sostituzione climatizzatore, quale bonus posso sfruttare?

In Italia c’è una giungla di bonus e spesso i contribuenti fanno fatica a capire quali agevolazioni fiscali possono sfruttare e se vi è la possibilità di ottenerne. Questo è ciò che è capitato a un contribuente che ha chiesto delucidazioni all’Agenzia delle Entrate in merito ai bonus da sfruttare per la sostituzione del climatizzatore.

Quali bonus/agevolazioni fiscali sfruttare per la sostituzione del climatizzatore?

Un contribuente ha chiesto all’Agenzia delle Entrate “Devo sostituire il climatizzatore nella mia abitazione con un impianto dotato di pompa di calore. Vorrei capire se posso richiedere la detrazione per manutenzione straordinaria del 50% o quella per la riqualificazione energetica del 65%.

Il dubbio nasce dal fatto che la normativa italiana attualmente in vigore per il settore “casa” prevede la possibilità di sfruttare diversi bonus che permettono di ottenere detrazioni fiscali con percentuali diverse. Ad esempio chi esegue ristrutturazioni che consentono di recuperare almeno due classi energetiche può ottenere il Superbonus con percentuale di detrazioe al 90% nel 2023.

In alternativa è possibile ottenere il bonus ristrutturazione con percentuale di agevolazione fiscale al 50%, oppure il bonus per la riqualificazione energetica che consente di ottenere fino al 65% di detrazione. Dal punto di vista pratico cambia quanto si può realmente ottenere come risparmio di imposta, naturalmente se non vi è capienza fiscale, tutto è inutile.

Nel caso in questione a fornire chiarimenti in merito è l’Agenzia delle Entrate che ha fornito risposta al quesito tramite la rubrica sul sito FiscoOggi.

Detrazione al 65% in casi particolari per la sostituzione del climatizzatore

L’Agenzia sottolinea che “La sostituzione, integrale o parziale, del vecchio impianto di climatizzazione con un climatizzatore a pompa di calore rientra, in generale, tra gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico” di conseguenza si può ottenere la detrazione prevista dall’articolo 16-bis, lettera h) del Tuir che consente di ottenere il 50% della spesa sostenuta per una spesa massima di 96.000 euro.

Specifica, inoltre, che nel caso in cui il nuovo impianto di climatizzazione presenti determinate caratteristiche tecniche l’intervento di sostituzione può rientrare tra quelli per i quali è prevista la detrazione del 65% delle spese sostenute, nel limite massimo di 30.000 euro.

Per rientrare in questa categoria l’impianto deve rispettate le condizioni tecniche previste nella tabella 1 dell’allegato F al decreto interministeriale del 6 agosto 2020. Risulta inoltre utile consultare la guida dell’Enea “Pompe di calore ad alta efficienza, sistemi geotermici a bassa entalpia o scaldacqua a pompa di calore”.

Specifica infine l’Agenzia che naturalmente non è possibile avvalersi di entrambe le agevolazioni per lo stesso lavoro.

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L’Agenzia delle Entrate arriva su Whatsapp, come ricevere aggiornamenti

L’Agenzia delle Entrate è sempre più vicina ai cittadini e proprio per questo motivo ha attivato il canale WhatsApp attraverso il quale i cittadini possono ricevere notizie e novità fiscali in tempo reale. Ecco come iscriversi.

L’Agenzia delle Entrate arriva su WhatsApp, parte un nuovo servizio

Fin dall’insediamento del Governo Meloni sono state annunciate importanti novità dal punto di vista fiscale e mentre si lavora all’attuazione delle legge di delega fiscale, si compie anche il passo successivo, cioè avvicinare i contribuenti al fisco cercando di creare un rapporto quasi amicale, sicuramente di collaborazione. Tra le novità che vanno in questa direzione vi è il nuovo canale WhatsApp dell’Agenzia delle Entrate attraverso il quale è possibile ricevere gli aggiornamenti più importanti.

Il canale di comunicazione tramite Whatsapp è unidirezionale, cioè i messaggi arrivano solo dall’Agenzia delle Entrate verso il contribuente. Lo stesso è attivo dal giorno 13 settembre 2023. Si tratterà di una sorta di newsletter in cui i contribuenti potranno ricevere aggiornamenti. Nessuno potrà vedere chi sono gli iscritti a questa sorta di “mega gruppo WhatsApp” quindi la privacy è comunque tutelata.

Come accedere al canale WhatsApp dell’Agenzia delle Entrate

In questa fase il servizio WhatsApp dell’Agenzia delle Entrate è in via di sperimentazione, questo vuol dire che non tutti possono ancora accedere al servizio, ma gradualmente sarà attivato per tutti.

Ma come si possono ricevere i messaggi dell’Agenzia delle Entrate? Entrando nel proprio profilo WhatsApp, accanto alle classiche voci “chat” , “stato”, “chiamate” sarà disponibile la voce “aggiornamenti”, cliccando su questa sarà possibile scegliere il canale dal quale si vogliono ricevere gli aggiornamenti. Tra i canali dai quali sono disponibili vi è appunto l’Agenzia delle Entrate. Se non si trova, basta accedere alla voce “trova canali” e scrivere semplicemente Agenzia delle Entrate.

Per ricevere gli aggiornamenti, accanto alla voce “Agenzia delle Entrate” basterà cliccare il segno “+”, in questo modo il canale risulterà aggiunto.

A questo punto si potranno seguire gli aggiornamenti, gli stessi restano disponibili per 30 giorni.

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Cessione del credito e sconto in fattura, chi può avvalersene?

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 27 del 7 settembre 2023 ha chiarito in quali casi ancora oggi è possibile avvalersi dello sconto in fattura e cessione del credito per i bonus edilizi, tra cui il Superbonus.

Deroghe al divieto di cessione del credito

In seguito all’entrata in vigore del decreto Cessioni, il 17 febbraio 2023, i contribuenti non possono esercitare l’opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura per i lavori edilizi previsti nel decreto Rilancio. Sono previsti però casi di deroghe tassative. Vista la confusione che si è generata negli ultimi mesi, l’Agenzia delle Entrate ha pensato a una circolare ricognitiva dei casi in cui è possibile ancora esercitare l’opzione per lo sconto in fattura e cessione del credito.

Si può esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito:

1) per le spese sostenute e documentate dal 1° gennaio 2022 per gli interventi relativi al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;

2) per le spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali, alla data del 16 febbraio 2023, risulti:

a) presentata la Cila, per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
b) adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la Cila, nei casi d’interventi effettuati dai condomini
c) presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

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Quali altri deroghe sono possibili per la cessione del credito?

Ulteriori deroghe al divieto di cessione del credito sono previste in favore di soggetti che esercitano particolari attività a scopo sociale, si tratta di:

  • IACP ( Istituti autonomi case popolari) oppure altri enti comunque denominati che abbiano la stessa finalità degli IACP, ad esempio in house providing;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Enti del terzo settore, come associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative, associazioni di volontariato.

Infine, si può esercitare l’opzione per la cessione del credito nel caso in cui si tratti di interventi di ristrutturazione su immobili danneggiati da eventi sismici o calamità naturali in zone in cui in seguito a tale eventi è stato dichiarato lo stato di emergenza.

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Rottamazione quater, non ho ricevuto i bollettini per il pagamento, dove li trovo?

Si concluderanno il 30 settembre 2023 le operazioni di comunicazione delle somme dovute all’Agenzia delle Entrate in seguito ad adesione alla rottamazione quater. Inizieranno poi a decorrere i termini per il pagamento dell’unica rata o della prima rata del piano di rateizzazione, ma dove trovare e come scaricare il bollettino per effettuare il pagamento?

Dove trovo i bollettini per il pagamento della rottamazione quater?

Il pagamento della prima o unica rata della rottamazione quater scade il 30 ottobre. La comunicazione delle somme dovute avviene tramite posta raccomandata, oppure attraverso il proprio indirizzo pec. In allegato a tale comunicazione vi è l’unico bollettino, nel caso in cui non sia stata chiesta la rateizzazione delle somme, oppure i bollettini con già indicati gli importi delle singole rate.

Nella comunicazione sono disponibili i bollettini delle prime 10 rate trimestrali, le successive saranno pagate con bollettini inviati con apposita comunicazione.

Per chi riceve la comunicazione con raccomandata non vi sono particolari adempimenti da fare, infatti i bollettini sono recapitati all’indirizzo indicato. Chi ha scelto la comunicazione via pec può invece stampare i bollettini direttamente dalla comunicazione ricevuta.

Cosa faccio se non ho ricevuto la comunicazione e non ho i bollettini?

Chi non ha ancora ricevuto al comunicazione, ma vuole sapere se la propria istanza è stata accolta, può accedere alla propria area personale sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per accedere è necessario identificarsi con il proprio codice Spid, oppure con la Carta di identità elettronica o con il codice CNS. Una volta effettuato l’accesso, è possibile verificare se sono già presenti nell’area i dati relativi alla propria istanza di adesione alla rottamazione quater.

Per la verifica occorre andare all’area “Definizione agevolata” e di seguito alla voce “comunicazione delle somme dovute”. In caso di esito positivo, si troveranno tutte le indicazioni del caso, la copia del provvedimento che si dovrebbe ricevere attraverso la pec o la raccomandata e i bollettini da scaricare direttamente dal sito.

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Rottamazione quater, non si può pagare con compensazione dei crediti di imposta

Superbonus, allarme conti fuori controllo

Nuovo allarme conti pubblici per il Superbonus. L’allarme è stato lanciato dal ministro Giorgetti al Forum Ambrosetti che si tiene in questi giorni ed è basato sui dati forniti dall’Agenzia delle Entrate.

Allarme Superbonus, conti fuoi controllo

Sul Superbonus c’è sempre diversità di vedute tra maggioranza e opposizione, mentre la maggioranza lo considera un fardello troppo pesante, Giuseppe Conte, leader del M5S che ha ideato il provvedimento lo ritiene una misura valida e che ha portato un aumento del Pil. A questi dati si uniscono quelli della Guardia di Finanza che nell’ultimo report ha sottolineato che in percentuale i casi di truffa da Superbonus sono più bassi rispetto a quelli perpetrati per altre tipologie di agevolazioni edilizie.

Perché c’è quindi l’allarme Superbonus?

L’Agenzia delle Entrate rende noto che i bonus legati alle ristrutturazioni edilizie sono ormai fuori controllo. Negli ultimi 5 mesi sono saltati fuori altri 35 miliardi di crediti ceduti o scontati che non erano stati previsti. Di questi 4 sono stati già classificati come fasulli. A fine agosto i crediti verificatisi fasulli sono arrivati a 12,8 miliardi.

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è dichiarata quindi molto preoccupata perché i soldi del Superbonus stanno già erodendo le risorse della manovra 2024. Creano quindi una vera e propria ipoteca sui conti futuri creando seri problemi all’economia. Secondo l’appunto di Ernesto Maria Ruffini alla premier, i crediti legati ai bonus edilizi che sono stati ceduti o scontati dalle imprese in fattura sono cresciuti da 110 a 146 miliardi di euro. Di questi 23 sono già stati portati in compensazione, gli altri 123 invece probabilmente andranno ad usufruire della detrazione in 4 anni.

In realtà si dubita che possano essere portati tutti in detrazione visto che molte famiglie dovranno affrontare probabilmente problemi legati alla capienza fiscale.

Costi troppo elevati rispetto alle previsioni per il Superbonus e altri bonus edilizi

Tali somme eccedono le previsioni iniziali. Ad esempio il Bonus Facciate doveva costare 5,9 miliardi, ma siamo già giunti a una spesa di 26 miliardi di euro. Per il Superbonus la spesa doveva essere di 35 miliardi. Ne deriva che il ministro Giorgetti nella nota di aggiornamento al DEF delle prossime settimane dovrà le stime per la spesa necessaria alla copertura dei bonus edilizi. A scapito dei contribuenti sulle cui spalle peserà il fardello.

A ciò si aggiunge che in molti cantieri i lavori sono fermi a causa del blocco delle cessioni dei crediti (crediti incagliati) che mettono in difficoltà le imprese che non riescono a proseguire. Questo implica secondo molti la necessità di provvedere a un’ulteriore proroga dei termini per la cessione del credito.

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Superbonus, arriva l’indennizzo per questi contribuenti

Sappiamo che dal primo gennaio 2023 coloro che effettuano lavori lavori edili sfruttando le agevolazioni fiscali previste per il Superbonus, non possono più ottenere il 110%, previsto inizialmente, ma il 90%. Per alcuni contribuenti vi è però un’importante novità, infatti possono ottenere un indennizzo pari alla differenza tra quanto avrebbero ricevuto con il Superbonus 110% e quanto possono ricevere con il Superbonus al 90%. ecco chi può avere questo vantaggio.

Chi può richiedere l’indennizzo Superbonus?

Il decreto 31 luglio 2023 del ministero dell’Economia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2023, ha previsto l’erogazione di un contributo in favore dei contribuenti che abbiano sostenuto spese per gli interventi, di cui all’art. 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, nel periodo compreso tra l’1/1/2023 e il 31/10/2023. Si deve avere come punto di riferimento la data in cui risultano effettuati i bonifici.

Il fondo previsto per l’erogazione di tale contributo è di 20 milioni di euro e l’indennizzo non può avere misura superiore al 10% delle spese ammesse all’agevolazione.

Affinché si possa ottenere questo aiuto sono però previste delle condizioni:

  • il richiedente deve avere un reddito non superiore a 15.000 euro;
  • deve essere titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento o sull’unità immobiliare parte del condominio sul quale sono stati eseguiti i lavori;
  • l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale.

Quando si potrà chiedere l’indennizzo Superbonus?

Attualmente la norma ancora non è attiva, infatti è necessario attendere che l’Agenzia delle Entrate provveda all’emanazione di un provvedimento in cui dovranno essere individuate le modalità di compilazione delle istanze.

Il provvedimento, in base a quanto previsto dal decreto del 31 luglio, pubblicato in Gazzetta il 25 agosto, dovrà arrivare entro il 24 ottobre 2023. L’Agenzia potrebbe anche abbreviare i termini.

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