Bilancio di fine esercizio: le operazioni di chiusura e riapertura dei conti

Il bilancio di fine esercizio prevede le operazioni di chiusura e di riapertura dei conti economici. Uno studio sullo stato di salute d’impresa.

Il bilancio di fine esercizio: i conti di sintesi

Il bilancio di fine esercizio prevede la valutazione dei conti a fine periodo, che spesso coincide con l’anno solare. Il Conto economico e lo stato patrimoniale servono a determinare il reddito di esercizio ed il capita di funzionamento dell’impresa. Mentre il Bilancio di apertura e di chiusura costituiscono i “veicoli contabili”  per il trasferimento del sistema dei valori dal vecchio al nuovo anno.

Tuttavia si può così avere a disposizione tutta una serie di parametri da poter applicare sul bilancio d’esercizio al fine di calcolare degli indici. Elementi molto importanti per la valutazione dello stato di salute dell’impresa e del suo modo di produrre reddito. Ma andiamo con ordine cercando di capire quali sono i passaggi da fare per la chiusura e la successiva riapertura dei conti economici.

Bilancio di fine esercizio: la chiusura dei conti

Il Conto economico riassume tutti i componenti positivi e negativi di reddito. Se i fattori positivi superano quelli negativi si avrà un utile di esercizio. Viceversa se i fattori negativi saranno maggiori di quelli positivi si avrà una perdita d’esercizio. Ipotesi, quest’ultima, quanto mai negativa per un’impresa a qualsiasi livello e su qualsiasi mercato essa operi.

Tutti i conti si chiudono allo stato patrimoniale e precisamente quelli accesi sui valori numerici attivi e passivi, i debiti ed i crediti e i valori di capitale. Dal punto di vista contabile ci sarà nelle partita doppia, un conto che porta in chiusura tutti queste voci. L’utile o la perdita di esercizio che si determina nello Stato patrimoniale deve coincidere con il conto economico.

Pertanto si può aggiungere che i bilanci di fine esercizio contengono i valori stimati, ma anche congetturati ai fini dell’andamento dell’anno successivo. Su quest’ottica saranno infatti riaperti i conti per l’avvio dell’attività d’impresa.

La riapertura dei conti

Le operazioni di riapertura comportano la rilevazione del bilancio di apertura. Tuttavia altro non è che il desunto dello stato patrimoniale e conto economico del bilancio di fine esercizio dell’anno precedente. Tuttavia l’operazione comporta la riapertura di tutti i conti del Libro Mastro ed il trasferimento dei valori comuni a due esercizi direttamente nei rispettivi conti da rettificare nel nuovo esercizio.

Anche in questo caso esistono un conto che porta e trasferisce e singole voci a bilancio di riapertura. Le fatture da emettere o da ricevere (a cavallo tra i due anni) risultano valori presunti e come tali comportano delle permutazioni nei rispettivi conti. Questo capita con tutti i conti che restano sospesi tra due anni.

Tuttavia dopo aver trasferito i costi e i ricavi iniziali, presunti e sospesi, si può iniziare a rilevare i “fatti” dell’anno nuovo e dare avvia alla normale attività aziendale. Si andranno così a riportare ed annotare tutte le transazioni, acquisti, vendite e operazioni interne ed esterne di normale e straordinaria amministrazione.

La destinazione del risultato d’esercizio

L’Utile o la perdita di esercizio devono essere gestiti dall’impresa. Infatti l’utile può essere ripartito in tutto o in parte oppure destinato a riserva. Mentre la perdita d’esercizio può essere coperta con degli apporti economici provenienti dagli stessi soci. Ma potrebbe essere coperta con l’utilizzo delle riserve o magari con l’inserimento della stessa come valore negato tra le passività in detrazione del patrimoni netto.

Nelle società di persone l’utile può essere destinato a riserva, oppure ripartito ai soci in proporzione ai loro apporti. Mentre nel caso della perdita  si può addebitarla come riduzione di capitale sociale o imputarla ai soci nelle stesse proporzioni. L’utile può essere distribuito, e non è poco frequente, anche con acconti durante l’anno.

Nelle società di capitali la perdita d’esercizio, con delibera dell’assemblea, può essere coperta dalle riserve utili a questo scopo. Oppure mediante la riduzione del capitale aziendale. Inoltre la destinazione del 5% degli utili di esercizio va destinata alla riserva legale, come disposto dall’art. 2428 del c.c.. Tale riserva può essere utilizzata per la copertura della perdita aziendale.

Bilancio d’esercizio, quali sono i prospetti?

Per conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria di un’impresa ci sono dei documenti contabili e dei report finanziari che, ai sensi di legge, devono essere redatti periodicamente. Questi documenti, peraltro ad accesso pubblico, vanno sotto il nome di bilancio d’esercizio con l’impresa che, tra l’altro, è pure obbligata a rispettare opportuni standard a livello contabile. Ma detto questo, quali sono i prospetti per il bilancio d’esercizio?

Ecco quali sono i prospetti del bilancio d’esercizio di un’impresa

Nel dettaglio, il bilancio d’esercizio di un’impresa si compone di tre componenti, ovverosia di tre prospetti che sono rappresentati dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalle note esplicative che vanno sotto il nome di nota integrativa.

Un quarto prospetto è rappresentato dal rendiconto finanziario al quale si aggiunge spesso pure una quinta componente di complemento che è rappresentata dalla relazione sulla gestione. E che è sempre presente nel bilancio d’esercizio di imprese di medie e di grandi dimensioni specie se queste sono quotate in Borsa. O se mirano alla quotazione su uno o più mercati azionari regolamentati.

Dallo stato patrimoniale alla relazione sulla gestione, ecco tutte le componenti del bilancio d’esercizio

Nel dettaglio, lo stato patrimoniale nel bilancio d’esercizio illustra la situazione patrimoniale di un’impresa al termine di un trimestre, di un semestre o di un anno fiscale. Nel farlo, l’impresa nello stato patrimoniale, con la suddivisione in sezioni, espone tutti gli attivi e tutte le passività.

Il conto economico, invece, è il prospetto del bilancio d’esercizio con il quale l’impresa espone i costi ed i ricavi fino ad arrivare, al netto delle imposte, a indicare l’utile oppure la perdita di esercizio.

Così come è previsto dal codice civile italiano, la nota integrativa, come prospetto che fa parte del bilancio d’esercizio, deve invece integrare tutte le informazioni che sono contenute nelle due componenti di cui sopra. Ovverosia, lo stato patrimoniale ed il conto economico.

Come prospetto obbligatorio nel bilancio d’esercizio, in Italia il rendiconto finanziario è stato introdotto nel 2016. Mentre in precedenza nel bilancio d’esercizio era una delle componenti facoltative. Detto questo, con il rendiconto finanziario non si fa altro che illustrare ed esporre tutti i flussi di cassa. Ovverosia, tutti i fondi che hanno apportato un incremento della liquidità, e tutti gli impieghi che, invece, hanno comportato un decremento della liquidità stessa.

La relazione sulla gestione, come documento che è facoltativo nel bilancio d’esercizio, illustra quelli che sono stati tutti i settori economici in corrispondenza dei quali, nel periodo di riferimento, l’impresa ha operato. Procedendo inoltre, settore per settore, ad esporre i ricavi ottenuti nonché i costi che sono stati sostenuti e gli investimenti che sono stati effettuati.

Con la pubblicazione del bilancio di esercizio, in maniera chiara, veritiera e corretta, l’impresa persegue il principio di verità e di trasparenza nei confronti di tutti gli stakeholder. A partire dai soci e passando per i dipendenti. Ma anche nei confronti di potenziali investitori interessati a stipulare delle partnership oppure ad entrare direttamente nel capitale sociale attraverso l’acquisizione di quote di maggioranza o di minoranza.

Chi ha l’obbligo di redigere il bilancio d’esercizio?

Il bilancio d’esercizio svolge una funzione prioritaria nell’economia moderna, in quanto consente di valutare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle aziende e la loro capacità d’investimento e garanzia di occupazione.

Tutte le imprese sono obbligate alla redazione del bilancio d’esercizio, a prescindere dalla loro natura giuridica: società di persone; società di capitali, imprese individuali. Spetta agli amministratori, in quanto rappresentati legali di una società e responsabili contabilmente, amministrativamente e fiscalmente, redigere il bilancio.

L’obbligo di redazione del bilancio a seconda della natura giuridica dell’impresa

Le imprese individuali e le società di persone nella redazione del bilancio non sono tenute a rispettare i relativi schemi obbligatori del medesimo, tanto meno hanno l’obbligo di pubblicarlo.

Il bilancio viene redatto a scopo interno e assume rilevanza all’esterno, solamente per il fisco ai fini della tassazione del reddito e in caso di richiesta di finanziamenti.

Le società di capitali, invece, devono redigere il bilancio rispettando i relativi schemi previsti dal Codice civile. Inoltre, sono tenute alla pubblicazione del medesimo che viene redatto a scopo interno e assume rilevanza all’esterno, solamente per il fisco ai fini della tassazione del reddito e in caso di richiesta di finanziamenti.

Il bilancio è un documento pubblico finalizzato a fornire ai soci e ai terzi, le informazioni relative alla gestione aziendale.

La compilazione del bilancio d’esercizio

La compilazione del bilancio d’esercizio è disciplinata sia dalle norme del Codice Civile che dalla normativa fiscale.

  • Tutte le imprese hanno l’obbligo di redigere un documento denominato inventario al termine dell’esercizio che comprende le voci di passività e attività. La chiusura dell’inventario coincide con il bilancio (Stato Patrimoniale) e con il conto dei profitti e delle perdite (Conto Economico). Questa norma prevede anche che, nelle valutazioni è necessario applicare i criteri stabiliti per le società di capitali;
  • Esistono una serie di norme riguardanti le società di capitali che disciplinano l’obbligo di redigere il bilancio, i principi della sua redazione, la struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, il contenuto del Rendiconto Finanziario e della Nota integrativa, i criteri di valutazione da applicare, altri documenti che devono accompagnare il bilancio, le regole di approvazione del bilancio, norme relative al bilancio delle imprese di minori dimensioni.

La normativa fiscale prevede l’obbligo di allegare una copia del bilancio alla dichiarazione dei redditi per tutte le imprese.

Società di persone e imprese individuali

Le società di persone e le imprese individuali sono tenute a predisporre solamente lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, quindi, non alla redazione del Rendiconto Finanziario e della Nota integrativa.

Essi possono decidere di predisporre due documenti riguardanti una situazione patrimoniale e una situazione economica di derivazione contabile. Nel primo risultano le attività e le passività dell’impresa, nel secondo i componenti positivi e negativi di reddito. Ma possono anche predisporre uno Stato Patrimoniale e un Conto Economico sulla base dello schema previsto per le società di capitali andando, eventualmente, ad adottare il bilancio in forma abbreviata previsto per le imprese minori

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Altre tipologie di bilancio da redigere

All’interno di un’azienda possono essere redatti anche forme di bilancio che esulano da quella d’esercizio.

Esistono i bilanci obbligatori previsti dalla legge e bilanci facoltativi non imposti dalla legge che possono essere anche infrannuali, permettendo a chi amministra l’azienda di ricevere informazioni utili sull’andamento della gestione. Il bilancio sociale e quello ambientale fanno parte di quelli facoltativi.

Si hanno i bilanci ordinari e straordinari. I primi sono redatti in modo regolare e costante dagli amministratori della società, anche al termine di ogni esercizio per evidenziare il capitale di funzionamento e il reddito dell’esercizio. I secondi, possono anche essere redatti da soggetti esterni all’impresa e compilati in momenti particolari della vita di un’impresa, avendo la peculiarità dell’irregolarità temporale: potrebbero anche non essere mai redatti.

Fanno parte dei bilanci straordinari

Il bilancio di apertura ha come scopo quello di evidenziare l’entità e la composizione del patrimonio al momento della costituzione dell’impresa. I bilanci di trasformazione, fusione, cessione, liquidazione sono redatti nelle relative ed eventuali occasioni, ma possono anche non essere mai redatti.

Rientrano tra i bilanci straordinari, anche quelli tipici di società come il bilancio per la determinazione della quota del socio recedente delle società di persone, il bilancio per la rilevazione delle perdite che riducono di oltre 1/3 il capitale nelle società di capitali, eccetera.

Bilanci consuntivi e preventivi

I bilanci consuntivi sono relativi a passati bilanci che hanno lo scopo di evidenziare i risultati conseguiti con la gestione: hanno funzione di rendicontazione e di controllo. Il bilancio d’esercizio un tipico bilancio consuntivo. I bilanci preventivi sono conosciuti anche come budget, in quanto hanno una funzione di pianificazione del futuro e di controllo. La differenza tra i due bilanci dipende dal periodo temporale preso in considerazione.

Per il numero delle imprese prese in esame esistono il bilancio d’impresa e quello consolidato di gruppo. Il primo si riferisce alla singola impresa considerata nella sua individualità. Il secondo è riferito ad un gruppo di aziende tra loro collegate.

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Sopravvenienze attive, cosa sono e dove vanno nel bilancio?

Rispetto alla gestione ordinaria dell’impresa, ci sono delle voci da inserire a bilancio che presentano la caratteristica dell’infrequenza, e quindi della non ripetibilità. Si tratta, nello specifico, delle cosiddette sopravvenienze che a loro volta si distinguono in sopravvenienze passive ed in sopravvenienze attive.

Con le sopravvenienze passive che possono incidere negativamente, ed anche in maniera rilevante, sugli indicatori di bilancio, mentre le sopravvenienze attive generano sempre degli effetti positivi sui conti dell’impresa. Ma detto questo, quando per un’impresa si registrano delle sopravvenienze attive, queste dove vanno inserite nel bilancio?

Ecco dove vanno nel bilancio societario le sopravvenienze attive

Nel dettaglio, se le sopravvenienze passive, nel conto economico, devono essere registrate nel conto oneri straordinari, o tra gli oneri diversi di gestione in base ai casi, le sopravvenienze attive nel conto economico, invece, devono essere registrate fra le voci altri ricavi oppure tra i proventi straordinari.

Dal punto di vista prettamente fiscale, inoltre, la tassazione delle sopravvenienze attive avviene per competenza, e quindi in corrispondenza dell’esercizio di bilancio nel corso del quale vengono registrate nel conto economico. Proprio perché la sopravvenienza attiva presenta ora le caratteristiche di essere non solo certa ed esistente, ma anche determinabile e quindi in tutto e per tutto quantificabile nel suo ammontare.

Cosa sono le sopravvenienze attive, ecco qualche esempio

Come sopra detto, le sopravvenienze attive sono dei proventi o dei ricavi che, per le loro caratteristiche di essere infrequenti ed inattese, sono anche di natura straordinaria. Per esempio, è una sopravvenienza attiva una somma che l’impresa incassa a titolo di risarcimento. Così come è una sopravvenienza attiva, rispetto a quanto è stato registrato in bilancio negli esercizi precedenti, la sopravvenuta insussistenza di oneri e/o di spese.

Le sopravvenienze attive, quindi, sono sempre delle componenti positive per il reddito di impresa anche se queste quasi sempre non solo riconducibili all’attività aziendale corrente e, in particolare, all’anno di riferimento per redigere il bilancio. Per esempio, un’impresa negli anni precedenti può effettuare a titolo prudenziale degli accantonamenti. Se poi questi accantonamenti risultano essere più alti rispetto al previsto, allora anche in questo caso l’impresa registrerà a bilancio una sopravvenienza attiva.

Le due opzioni su dove vanno nel bilancio le sopravvenienze attive

Come sopra accennato, le sopravvenienze attive, a seconda dei casi, devono essere inserite a bilancio tra gli altri ricavi e proventi nella sezione relativa al valore della produzione. E questo quando quando si tratta di somme in esubero, ovverosia dei valori stimati che non sono frutto di errori che sono compiuti in precedenti esercizi di bilancio.

Altrimenti, in tutti gli altri casi, le sopravvenienze attive devono essere registrate tra i ricavi o proventi straordinari come sopra accennato. Per esempio, le componenti positive di reddito che, rispetto agli esercizi precedenti, sono frutto di errori di valutazione o di rilevazione, ma anche in caso di eventuali variazioni collegate a cambiamenti nei criteri di valutazione. Così come le sopravvenienze attive vanno tra i ricavi o proventi straordinari quando sono sempre legate a fatti che sono del tutto estranei alla gestione ordinaria dell’impresa.

Sopravvenienze passive, cosa sono e quando sono deducibili?

Oggi andremo ad approfondire alcuni aspetti fiscali, come le sopravvenienze. Cosa si intende con sopravvenienze passive e attive e quando queste sono deducibili dal nostro reddito? Ne parleremo in questa rapida ma esaustiva guida.

Sopravvenienze, di cosa si tratta

Dunque, per venire subito al nocciolo della questione, bisogna sapere cosa si intende quando si parla di sopravvenienze.

Una sopravvenienza in contabilità, riguarda ogni fatto imprevisto e fortuito estraneo alla gestione, che modifica in aumento (quando attive) o in diminuzione (quando passive) il patrimonio aziendale.

Andiamo nello specifico a vedere le differenze tra sopravvenienze attive e passive, nel prossimo paragrafo.

Sopravvenienza attiva e passiva, le differenze

Come ogni medaglia vi sono due lati da scoprire, come ogni polo vi sono i negativi e i positivi, ed ecco che anche nel novero fiscale abbiamo aggiunte e sottrazioni, bonus e malus, attività e passività.

Anche per per queste specifiche fortuite e/o impreviste vi sono queste due tipologie opposte. Quindi, come detto, le sopravvenienze attive e quelle passive.

Per quanto riguarda le sopravvenienze attive sono componenti positive del reddito che derivano da costi ed oneri sostenuti in esercizi precedenti e vengono meno in un determinato esercizio. Si considerano tali: spese, perdite ed oneri dedotti in precedenti esercizi. Ulteriore caratteristica delle sopravvenienze attive è la non frequenza nel tempo, la anormalità rispetto alla gestione ordinaria dell’impresa, l’entità rilevante rispetto al bilancio. Contabilmente si rilevano fra le voci Altri ricavi o Proventi straordinari del proprio Conto Economico.

D’altra pasta, invece quelle passive.

Le sopravvenienze passive sono perdite che, in certi casi, si possono dedurre fiscalmente. Possono essere portate in detrazione dal reddito soggetto all’IRES. Di conseguenza, l’impatto negativo subito dall’azienda verrà in parte alleggerito. Nel prossimo paragrafo, andiamo a scoprire in quali casi è ammessa la deducibilità fiscale.

Possiamo, in forma esaustiva dire che la categoria delle sopravvenienze attive e passive ha, quindi, funzione di correggere, nella determinazione del reddito, le disfunzioni causate dal fatto che l’attività dell’impresa e la produzione del reddito avvengono in un periodo temporale continuo.

Quando si possono dedurre le sopravvenienze?

Andiamo, in ultimo, ma non ultimo a scoprire la deducibilità di queste sopravvenienze. Laddove esse sono possibili per il nostro sgravo fiscale nella dichiarazione del reddito.

Dunque, per quanto riguarda la variante attiva delle sopravvenienze, la risposta è molto semplice.

Gli accantonamenti a fondo, stanziati a bilancio quali passività di scadenza e ammontare incerti, sono fiscalmente deducibili solo quando l’onere diviene certo nell’ an e nel quantum.

Invece, come detto le sopravvenienze passive sono delle nuove passività che si aggiungono alle precedenti o nuovi costi. E, dunque, quando entrambi sorgono con riferimento ad operazioni estranee alla normale attività di gestione svolta dall’impresa e derivanti da eventi imprevedibili, occasionali e/o accidentali, sarà possibile ottenerne deducibilità.

Ma dove si collocano nel conto di bilancio le sopravvenienze?

In ultimo, ma non ultimo, un passaggio non di poco conto, per coloro che devono compilare il conto economico, relativo al bilancio della propria attività.

Possiamo ben dire che le sopravvenienze passive vanno collocate in bilancio alla voce: B. 14 – COSTO DELLA PRODUZIONE –ONERI DIVERSI DI GESTIONE qualora si tratti di rettifiche in aumento di costi causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi.

Dunque, questo è quanto vi fosse di più necessario e funzionale da sapere in merito alla questione delle impreviste, imprevedibili e inattese sopravvenienze, siano esse di stampo attive che passive.

 

Quali sono i documenti che compongono il bilancio di esercizio?

Il bilancio d’esercizio è rappresentato da una serie di documenti contabili che ogni impresa è obbligata a redigere e conservare, così come prevede la legge. Esso serve a definire la situazione patrimoniale e finanziaria di un’azienda, ma anche il risultato economico d’esercizio dato dalla somma di tutte le fatture elettroniche e dai costi sostenuti. Redatto periodicamente, il bilancio d’esercizio fa dunque riferimento a un determinato periodo amministrativo.

I criteri del bilancio d’esercizio

Con riferimento al comma 1 dell’articolo 2423 del C.C., il bilancio d’esercizio è così definito: “Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa”.

La redazione del bilancio deve rispettare dei ben precisi criteri stabiliti dal Codice Civile:

  • continuità: con la visione che l’azienda prosegui la sua attività nel corso degli anni;
  • prudenza: nella determinazione del reddito;
  • competenza economica: tenendo sempre ben presente i costi e i ricavi a prescindere dal pagamento dei primi e dall’incasso dei secondi, solo se imputabili economicamente all’esercizio;
  • separazione: ogni elemento incluso nel bilancio d’esercizio deve essere valutato separatamente e non in compensazione;
  • costanza: per fare in modo che siano garantiti gli stessi criteri di valutazione di anno in anno;
  • prevalenza della sostanza sulla forma: la valutazione delle voci è determinata dalla loro funzione economica.

Soggetti obbligati a redigere e depositare il bilancio d’esercizio

L’elenco sottostante indica quali sono i soggetti obbligati alla redazione e al deposito del bilancio d’esercizio in Camera di Commercio:

  • Società a responsabilità limitata;
  • Società per azioni;
  • Società in accomandita per azioni;
  • Società cooperativa;
  • Società estere con sede in Italia;
  • Geie;
  • Consorzi con qualifica di confidi;
  • I consorzi che non hanno la qualifica di confidi sono tenuti a depositare unicamente la situazione patrimoniale;
  • Contratti di Rete di Imprese;
  • Aziende speciali e Istituzioni di Enti Locali;
  • Startup innovative.

I documenti del bilancio

Il bilancio d’esercizio è composto da cinque diversi documenti fondamentali:

  • Stato Patrimoniale;
  • Conto Economico;
  • Rendiconto finanziario;
  • Nota Integrativa;
  • la relazione sulla gestione.

Stato Patrimoniale: che cos’è e a cosa serve

E’ il documento che consente la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria di un’azienda in un determinato momento. Lo stato patrimoniale è costituito da due sezioni contrapposte:

  • Attivo: l’insieme degli elementi patrimoniali e finanziari che permettono lo svolgimento dell’attività aziendale;
  • Passivo: la somma delle fonti di capitale proprio e di soggetti terzi che consentono all’azienda di investire nell’acquisto dei beni strumentali fondamentali allo svolgimento dell’attività.

Conto Economico

Il Conto Economico ha uno schema in forma scalare e si divide in ricavi e in costi d’esercizio. La differenza tra queste due voci può essere positiva, in questo caso si avrà un utile d’esercizio. Viceversa, ossia una differenza negativa, darà una perdita d’esercizio.

Rendiconto finanziario e nota integrativa

Con il rendiconto finanziario vengono approfonditi i dati e la valutazione della liquidità e solvibilità aziendale. Come cita l’art. 2425-ter del Codice Civile: “Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità’ liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività’ operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci”.

La nota integrativa spiega in modo dettagliato i dati e i numeri contenuti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, che altrimenti risulterebbero incomprensibili e fine a se stessi.

C’è da dire che per le imprese che nel primo bilancio d’esercizio oppure successivamente nei due esercizi consecutivi, non superano due dei tre seguenti limiti, sia il rendiconto finanziario, sia la nota integrativa non sono più obbligatori:

  • totale attivo Stato Patrimoniale uguale o inferiore a 175.000 euro;
  • totale ricavi inferiore a 350.000 euro;
  • dipendenti occupati durante l’esercizio inferiore alle cinque unità.

Bilancio d’esercizio: le funzioni

Il bilancio assolve a molte funzioni che possiamo sintetizzare in una verifica interna e in un’esterna.

La funzione interna permette agli azionisti e proprietari di valutare il proprio investimento effettuato nell’attività, applicando il principio costo/opportunità.

La funzione di verifica esterna consente ai soggetti terzi dell’impresa di valutare in modo corretto l’attività, la sua situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

A proposito di bilancio, vi forniamo vari approfondimenti con articoli che potrebbero esservi utili:

Bilancio d’esercizio: la guida alla corretta redazione

Il bilancio d’esercizio è una sintesi del reddito e del patrimonio di un’azienda. Ecco alcuni consigli per redigerlo correttamente.

Bilancio d’esercizio: cos’è e quando si predispone

Il bilancio d’esercizio è un documento di derivazione contabile avente lo scopo di rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria di un’impresa, al termine del periodo amministrativo e il risultato economico. Quindi questo documento riveste due funzioni importanti:

  • è uno strumento di conoscenza della gestione e dei suoi risultati;
  • è uno strumento di comunicazione che svolge una funzione informativa di grande rilievo nei confronti dei diversi soggetti che a vario titolo sono interessati all’azienda.

L’articolo 2423 del codice civile il bilancio d’esercizio è formato da tre documenti: il conto economico, lo stato patrimoniale e la nota integrativa.

Lo stato patrimoniale di un’azienda

Lo stato patrimoniale è la parte del bilancio che espone, il patrimonio finanziario di un’azienda al termine del periodo amministrativo. Inoltre come indicato dalla legge, lo stato patrimoniale, prevede alcune caratteristiche:

  • è a sezioni contrapposte (Attivo a sinistra o passivo a destra);
  • lo schema è obbligatorio, in quanto le voci vanno indicate nell’ordine previsto dalla norma;
  • le attività sono classificate secondo il criterio del “misto” e rappresentano i valori positivi;
  • le passività sono classificate secondo l’origine delle fonti di finanziamento. Si dividono in capitale proprio e capitale di terzi.

In particolare nelle attività rientrano tutte le immobilizzazioni, l’attivo circolante, rate e risconti attivi. Mentre le passività sono divise in: patrimonio netto, fondi per rischi e oneri, trattamento di fine rapporto, debiti, ratei e riscontri passivi.

Il conto economico aziendale

Il conto economico è la parte di bilancio che dà il risultato economico dell’esercizio, mettendo in evidenza i processi della sua formazione mediante l’individuazione del contributo fornito dalle varie “aree” di gestione. I componenti positivi e negati del reddito sono indicati in uno schema a scalare. Questo permette di individuare dei risultati intermedi che evidenziano:

  • il risultato della gestione ordinaria;
  • la gestione finanziaria;
  • il valore e il costo di produzione.

Tuttavia il risultato economico dell’esercizio si ottiene sommando algebricamente i risultati della gestione ordinaria, finanziaria e straordinaria.

L’importanza della nota integrativa

La nota integrativa ha la funzione di chiarire, completare e analizzare alcuni dati contenuti nei prospetti contabili e di fornire informazioni sui criteri di valutazione, dei movimenti verificatisi in determinati voci. Secondo gli articoli 2427 e seguenti, deve contenere:

  • un commento esplicativo dei dati presentati nello stato patrimoniale e nel conto economico, che per loro natura sono sintetici e quantitativi, e un commento delle variazioni rilevanti intervenute nelle voci tra un esercizio e l’altro (funzione esplicativa);
  • una evidenza delle informazioni di carattere qualitativo che per la loro natura non possono essere fornite dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico. La nota integrativa contiene, in forma descrittiva, informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dagli schemi di Bilancio (funzione integrativa).

E’ possibile usare anche degli indici di bilancio, per favorire una corretta valutazione dei dati acquisiti, magari dal parte manageriale.

I principi di redazione del bilancio d’esercizio

Alla base del processo di formazione del bilancio d’esercizio vi è un principio generale. Cioè deve fornire la rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda. Ma anche conoscere il risultato economico dell’esercizio. Inoltre devono essere rispettati i seguenti principi di redazione:

  • la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività;
  • si possono indicare solo gli utili realizzati alla chiusura dell’esercizio;
  • si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
  • occorre tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo che l’esercizio è stato chiuso;
  • gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
  • i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro.

Il caso delle aziende individuali

Nelle aziende individuali la redazione del bilancio è obbligatoria, ma la legge non prevede né una forma specifica per i prospetti contabili, nè una nota integrativa. Pertanto in generale si utilizzano gli schemi previsti per le spa, ma il bilancio è formato solo dallo stato patrimoniale abbreviato ed il conto economico. Infine è bene approfondire anche altri due concetti: il reddito economico e il reddito fiscale. Il reddito economico è il risultato netto che emerge dal conto economico. Esso si ottiene, quindi, con la tenuta delle scritture contabili e applicando i principi del Codice Civile. Mentre il reddito fiscale è determinato, invece, sulla base delle norme tributarie. Pertanto il reddito fiscale si ottiene apportanto al reddito economico, le variazioni dell’applicazione delle norme tributarie. Ad esempio per le impresa individuale sono:

  • l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef);
  • l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

Per le imprese individuali le imposte sul reddito non rappresentano un costo in quanto il soggetto d’imposta non è l’impresa, ma l’imprenditore. Se le imposte sul reddito dovute dal titolare sono pagate con denaro aziendale, allora occorre rilevare la variazione in negativo di capitale proprio.

Dove scaricare i bilanci delle società e come

Chi cerca il bilancio di una società può essere qualcuno che ha intenzione di acquistare un’azienda oppure che ha bisogno di informarsi su un concorrente diretto del mercato in cui svolge la propria attività economica. O ancora, un fornitore, distributore e stakeholders in generale che vuole valutare il grado di affidabilità di un’impresa. Conoscere il bilancio societario serve a chi entra in contatto con una nuova realtà, al fine di tutelare i propri affari e/o trarne vantaggio da nuovi.

Bilancio aziendale pubblico e online: per chi?

Ogni anno, le società sono obbligate a redigere il bilancio della propria azienda che ne fotografa lo stato economico, finanziario e patrimoniale. Inoltre, esso comprende tutte le operazioni compiute nell’arco dell’anno, con informazioni e dati utili a stabilire l’affidabilità e la prestazione dell’impresa.

Tuttavia, esistono società che non sono tenute alla redazione e deposito del bilancio aziendale annuale. L’obbligo ricorre solo per le aziende che superano un determinato limite di fatturato, ma solo per quanto concerne la predisposizione del documento. Infatti, non per tutte è indispensabile rendere pubblico il bilancio.

Nello specifico, l’obbligatorietà vale per le società di capitali come la S.r.l. o la S.p.a che devono rendere il proprio bilancio disponibile alla visualizzazione di terzi. Mentre, le società di persone, quali la società semplice o la S.n.c. non sono tenute a depositarlo in Camera di Commercio, quindi, non sono obbligate a rendere il bilancio aziendale pubblico.

L’articolo 31 della legge n. 340/2000 (e successive modifiche) stabilisce che il deposito dei bilanci deve avvenire esclusivamente in formato digitale e per via telematica o su supporto informatico.

Composizione del bilancio di una società

Il bilancio aziendale consente a chi può visionarlo di ricevere informazioni fiscali e/o tributarie. Strutturato nella sua redazione, ecco quali sono le sezioni in cui è suddiviso tale documento:

  • conto economico: contenente i ricavi e i costi di competenza dell’esercizio;
  • stato patrimoniale: rappresentante la situazione finanziaria della società alla chiusura d’esercizio. Esso è diviso in due sezioni: l’attivo composto dai beni e dalle proprietà aziendali, dai crediti vantati nei confronti di terzi, dalla liquidità disponibile in cassa e sui conti correnti. Il passivo è composto dai debiti aziendali verso terzi;
  • nota integrativa: che illustra le decisioni prese dagli amministratori dell’impresa nella redazione del bilancio e nel consentire la sua leggibilità e comprensione;
  • rendiconto finanziario: con l’obiettivo principale di visualizzare la composizione e l’importo totale della liquidità disponibile all’inizio e al termine dell’esercizio, nonché i flussi finanziari che derivano dall’attività operativa.

I predetti documenti possono essere accompagnati da un altro che informa sull’andamento della gestione e sulla situazione della società, redatto dagli amministratori della società.

Il bilancio di un’azienda viene approvato ogni anno dai soci entro 120 o 180 giorni dalla chiusura d’esercizio. A seguito dell’approvazione, l’amministratore deve depositarlo presso il Registro delle Imprese.

Dove cercare il bilancio online di una società e come

Il titolare o il legale rappresentante di un’impresa può ricevere gratuitamente il relativo bilancio aziendale. Basta accedere al cassetto digitale dell’imprenditore presente sul sito Impresa Italia. Per farlo è necessario munirsi di SPID o di CNS, strumenti d’identificazione rilasciati gratuitamente dalle Camere di Commercio.

Sul portale registroimprese.it è possibile per gli utenti registrati al servizio Telemaco ottenere il bilancio di una società per annualità che l’abbia depositato. La procedura prevede la scelta dei criteri di ricerca e il successivo avvio, l’individuazione della sede legale dell’impresa e nell’elenco dei prospetti ufficiali, cliccare su “Atti e bilanci”.

A questo punto, sulla voce Bilanci si deve impostare il periodo d’interesse e avviare la ricerca da cui estrarre i documenti utili. Gli utenti non registrati possono accedere solo all’ultimo bilancio d’esercizio depositato dall’impresa.

Esistono altri servizi online che consentono agli utenti di visionare i bilanci delle società resi pubblici, tra cui la piattaforma ivisura.it. Per ottenere il bilancio aziendale è necessario indicare la denominazione/partita IVA/codice fiscale della società; la provincia e il Comune di residenza; la specifica riguardante l’anno di esercizio relativo al bilancio che si vuole visionare.

Il sistema informativo aziendale

Il bilancio d’esercizio, il rendiconto finanziario e il business plan previsionale e consuntivo descrivono l’attività di un’impresa. Alcuni di questi prospetti sono obbligatori per disposizioni legislative; altri, invece, sono essenziali da tenere per poter prendere delle decisioni strategiche ed esercitare le attività di controllo operative.

La redazione chiara, tempestiva e completa di questi documenti è la cartina di tornasole per l’impresa che vuole avere accesso ai prestiti bancari o che vuole attrarre nuovi soci e quindi nuovi capitali.

Il bilancio d’esercizio, il rendiconto finanziario e il business plan richiedono l’elaborazione sia dei dati e delle informazioni interne all’azienda sia dei dati e delle informazioni provenienti dall’ambiente esterno.

Alla base di questa complessa attività di stima e valutazione ci deve essere il supporto di un sistema informativo aziendale complesso, cioè capace di analizzare numerosi dati e informazioni tenendo conto delle relazioni di interdipendenza tra le variabili.

Molte realtà aziendali, soprattutto quelle di dimensioni medio piccole, non hanno al loro interno dei sistemi informativi avanzati, in grado di analizzare in ogni momento la situazione dell’impresa.

Gli investimenti nei sistemi informativi, se si possono definire tali, si basano solamente sull’acquisto di programmi di contabilità necessari per poter redigere il bilancio d’esercizio, documento obbligatorio per legge.

Non è pensabile, però, poter gestire l’impresa basandosi su quello che è già successo; il bilancio d’esercizio, infatti, fotografa lo stato di salute economico e patrimoniale dell’impresa che però fa parte ormai di un tempo già trascorso.

Come può il management dell’impresa fissare delle linee guida sulla conduzione dell’azienda ed esercitare le attività di controllo se non ha elaborato un business plan o un sistema di benchmarking?

Come può il management dell’impresa, basandosi solamente su informazioni storiche, poter capire se l’azienda si sta muovendo sulla traiettoria prescelta nei modi e nei tempi definiti?

Se un’impresa vuole crescere in modo controllato, cercando di prevenire e di correggere la rotta, allora deve essere consapevole che la progettazione e la realizzazione di un sistema informativo è indispensabile.

La tecnologia informatica, al giorno d’oggi, offre soluzioni hardware e software in grado di rispondere a qualsiasi esigenza. Si tratta di un investimento costoso, oggetto di continui adattamenti e manutenzione, ma che nel tempo aiuta l’impresa a ridurre le inefficienze e quindi i costi di gestione.

Dott. Giovanni DE LORENZI | g.delorenzi[at]infoiva.it | www.gdlstudio.it | Padova

Padovano, classe ’73, laurea in Discipline Economiche e Sociali e master in Economics presso l’Università Bocconi di Milano. Prima dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ha lavorato come analista dei processi informativi bancari. Attualmente collabora con la società Advance Group Srl per la consulenza nel campo della finanza agevolata e con la società AD Soluzioni Avanzate Srl per la consulenza nel campo dell’informatizzazione dei processi aziendali.
E’ iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova, all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Padova e al Registro dei Revisori dei Conti.
Dal 2007 è titolare di gdl Studio, che fornisce attività di consulenza in campo fiscale, dei processi informativi e dell’organizzazione aziendale e della finanza agevolata.

Il benchmarking: crescere confrontandosi

Ci sono modi di dire come “chi va con lo zoppo, impara a zoppicare” e “dimmi con chi vai e ti dirò chi sei“, che ognuno di noi si è sentito dire almeno una volta durante la fase della propria educazione.

Trovare in altre persone dei punti di riferimento è un elemento essenziale per il proprio sviluppo e per la propria crescita umana e professionale.

Anche le imprese, per poter crescere e adattarsi ai cambiamenti, hanno bisogno di trovare in altre imprese dei punti di riferimento.

Per il management, pertanto, è utilissimo conoscere come si stanno comportando le imprese concorrenti, per poter trovare conferma o smentita delle proprie decisioni.

Le imprese sono realtà complesse dove è praticamente impossibile stimare quanto e quando si è nel giusto, proprio perché i parametri che vengono analizzati sono frutto di stime e congetture, cioè del tentativo di rendere oggettivo ciò che oggettivo non può essere.

Il benchmarking, come tecnica di management, è un processo che deve incidere continuamente sui processi aziendali, mettendo a disposizione una serie di dati e informazioni aggiornati e aderenti alla realtà competitiva.

Prendere come riferimento i prodotti, processi e servizi dei migliori concorrenti è senz’altro uno stimolo a far meglio e, soprattutto, a vedere se le decisioni prese sono corrette dal punto di vista gestionale.

Bisogna stare attenti, però, a non trasformare lo strumento del benchmarking in una mera corsa a copiare semplicemente quello che fanno gli altri. Non si tratta, infatti, di questo. Fissare delle misure di riferimento, benchmarking, vuol dire provare ad adattare nella propria realtà d’impresa soluzioni simili a quelle intraprese dalle imprese che sono punti di riferimento per il proprio settore di mercato.

Affinché la tecnica del benchmarking sia efficace è necessario che il management abbia la volontà di acquisire le informazioni e, soprattutto, di imparare dagli altri. E la cosa non è così scontata, soprattutto nelle imprese di stampo padronale dove permangono abitudini consolidate ben radicate e difficili da scalzare per imporre i cambiamenti.

Un sistema per eliminare l’inerzia delle persone al cambiamento, potrebbe essere quello di correlare i risultati conseguiti con il benchmarking al sistema degli incentivi, favorendo una migliore accettazione e assimilazione di quanto fatto esternamente.

Dott. Giovanni DE LORENZI | g.delorenzi[at]infoiva.it | www.gdlstudio.it | Padova

Padovano, classe ’73, laurea in Discipline Economiche e Sociali e master in Economics presso l’Università Bocconi di Milano. Prima dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ha lavorato come analista dei processi informativi bancari. Attualmente collabora con la società Advance Group Srl per la consulenza nel campo della finanza agevolata e con la società AD Soluzioni Avanzate Srl per la consulenza nel campo dell’informatizzazione dei processi aziendali.
E’ iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova, all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Padova e al Registro dei Revisori dei Conti.
Dal 2007 è titolare di gdl Studio, che fornisce attività di consulenza in campo fiscale, dei processi informativi e dell’organizzazione aziendale e della finanza agevolata.