Bonus ristrutturazioni, la guida sulle detrazioni fiscali

Dopo gli ultimi interventi normativi sui bonus edilizi, tra restrizioni e riaperture alle cessioni dei crediti di imposta e al quadro dei visti e delle asseverazioni necessarie, i bonus dell’edilizia sembrerebbero avere delle regole assestate. La presente guida, dunque, chiarisce quali siano i beneficiari e quali sono gli interventi previsti per il bonus ristrutturazioni. Infine, la guida spiega come procedere per la detrazione diretta del bonus nella dichiarazione dei redditi e quali adempimenti risultano necessari.

Bonus ristrutturazioni, chi sono i beneficiari?

I beneficiari del bonus ristrutturazioni, come degli altri bonus edilizi, sono:

  • i proprietari e i nudi proprietari;
  • i titolari di diritti reali come uso, usufrutto, superficie e abitazione;
  • gli inquilini, i comodatari e i loro familiari conviventi.

In genere, sono ammessi ai bonus edilizi le persone fisiche e, per certi lavori, anche gli enti e le imprese.  I costi relativi ai lavori fatti sulle parti comuni degli edifici e che riguardino tutte le unità abitative componenti il singolo condominio, devono essere ripartite sulla base delle quote millesimali delle proprietà.

Cosa si intende per parti comuni di un edificio ai fini del bonus ristrutturazioni?

Le parti comuni di un edificio comprendono il suolo sul quale sorge l’edificio, i lastrici solari e i tetti, le opere, i manufatti e le installazioni di qualunque genere utili all’utilizzo comune. Rientrano nella definizione di parti comuni di un edificio gli impianti per il gas o per l’acqua o per l’energia elettrica, quelli per il riscaldamento.

Bonus ristrutturazioni, fino a quando si può utilizzare la detrazione fiscale?

Il bonus ristrutturazioni si può utilizzare fino al 31 dicembre 2024. La detrazione Irpef spetta nella misura del 50% per dieci anni. La spesa massima ammissibile per la detrazione è pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare. Nel massimale di spesa sono comprese le pertinenze anche se accatastata in via separata.

Quali sono gli interventi ammessi nel bonus ristrutturazione?

Gli interventi che rientrano nel bonus ristrutturazione sono:

  • quelli di recupero edilizio, consistenti nella manutenzione straordinaria, nel restauro, nel risanamento conservativo e nella ristrutturazione edilizia. In certe situazioni si può procedere anche alla demolizione e alla ricostruzione con una differente sagoma e un incremento di volume;
  • quelli di ripristino o di ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi calamitosi;
  • gli interventi di realizzazione e di acquisto di posti auto pertinenziali o di autorimesse;
  • i lavori finalizzati a misure antisismiche;
  • gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Sono compresi anche gli ascensori e i montacarichi, strumenti tecnologici avanzati per la comunicazione che possa favorire la mobilità esterna e interna all’unità abitativa delle persone portatrici di handicap grave.
  • per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche si può procedere anche nell’ambito del superbonus 110% o della detrazione, per tutto il 2022, al 75%.

Quali altri interventi si possono fare con il bonus ristrutturazioni?

Inoltre, rientrano nel bonus ristrutturazioni anche i seguenti lavori:

  • quelli per prevenire gli atti illeciti e dunque vanno bene gli antifurti e le porte blindate;
  • i lavori di cablatura degli edifici;
  • gli interventi per contenere l’inquinamento acustico;
  • i lavori per conseguire risparmi energetici, ovvero l’installazione di impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabile. Per questi interventi ci si può servire anche dell’ecobonus;
  • gli interventi per prevenire gli infortuni domestici;
  • i lavori di bonifica dell’amianto;
  • gli interventi per sostituire il gruppo elettrogeno di emergenza. In tal caso si può utilizzare un generatore di ultima generazione a gas;
  • l’acquisto delle unità in fabbricati internamente ristrutturati dalle imprese. La detrazione è pari al 25% del prezzo di acquisto e la vendita deve essere effettuata entro un anno e mezzo dalla conclusione degli interventi.

Bonus ristrutturazioni, si possono detrarre le spese di progettazione?

Si può beneficiare della detrazione fiscale del bonus ristrutturazione per le spese sostenute per la progettazione. Sono inclusi nel bonus anche i sopralluoghi e le perizie, il compenso sostenuto per la relazione di conformità, gli oneri per le autorizzazione, di urbanizzazione e le denunce di inizio degli interventi. Sono altresì inclusi anche i costi per l’acquisto dei materiali e le prestazioni dei professionisti.

Bonus ristrutturazione, come si può beneficiare della detrazione fiscale?

Per ottenere la detrazione fiscale sui lavori effettuati e rientranti nel bonus ristrutturazione è necessario compiere una serie di adempimenti. Innanzitutto, se prevista, dovrà essere inviata all’Azienda sanitaria locale (Asl) competente nel territorio la comunicazione degli interventi da compiere. L’adempimento si ottempera mediante invio di raccomandata A/R prima dell’inizio degli interventi.

Bonus ristrutturazioni, come effettuare le spese per ottenere la detraibilità?

Inoltre, è necessario considerare che le spese detraibili devono essere pagate mendiate bonifico parlante (bancario o postale). Nel documento devono risultare:

  • la causale del pagamento;
  • il codice fiscale di chi beneficia della detrazione fiscale;
  • il numero della partita Iva o il codice fiscale di chi riceve il pagamento.

Detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi, come si fa per il bonus ristrutturazione?

Per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi delle spese rientranti nel bonus ristrutturazioni, è necessario:

  • che nella dichiarazione dei redditi vengano indicati i dati catastali che identificano l’immobile;
  • se gli interventi vengono effettuati dal detentore, è occorrente inserire i dati della registrazione dell’atto che ne costituisce il titolo;
  • infine bisogna indicare i dati richiesti per il controllo della detrazione.

 

 

Visto di conformità: ecco quando va fatto per i bonus edilizi e superbonus

Quando va fatto il visto di conformità delle spese per gli interventi rientranti nei bonus edilizi e nel superbonus 110% ai fini della detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi, dell’applicazione dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta? Ecco quando le regolo richiedono il requisito del visto di conformità per i lavori di:

  • bonus ristrutturazioni;
  • ecobonus ordinario e maggiorato del 110%;
  • fonti rinnovabili con installazione degli impianti di climatizzazione;
  • bonus facciate eco e non eco;
  • sisma bonus ordinario e super sisma bonus con detrazione del 110%;
  • impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, rientranti o meno nel superbonus 110%;
  • colonnine di ricarica dei veicoli elettrici nel caso di interventi rientranti come trainati dal superbonus 110%.

Bonus ristrutturazioni ed ecobonus ordinario: quale visto di conformità serve?

Per lavori rientranti nel bonus ristrutturazione, ovvero per interventi rientranti nel recupero del patrimonio edilizio, il visto di conformità è escluso se contribuente utilizza la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi. Se invece il contribuente vuole avvalersi dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta il visto va fatto. L’adempimento è obbligatorio dal 12 novembre 2021. Sono esclusi solo i lavori di importo non eccedente i 10 mila euro o quelli rientranti nell’edilizia libera. Per l’ecobonus ordinario, il visto è obbligatorio come nel caso del bonus ristrutturazione. Infatti, è escluso per la detrazione fiscale diretta, mentre è necessario per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura. Risultano esclusi gli interventi per un importo non superiore ai 10 mila euro o quelli rientranti nell’edilizia libera.

Ecobonus maggiorato in superbonus 110%: serve il visto di conformità?

Per i lavori rientranti nell’ecobonus maggiorato dal superbonus 110%, il visto di conformità è sempre obbligatoria. In particolare, per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi l’attestazione è necessario ad eccezione:

  • dei casi in cui a presentare il modello 730 sia il sostituto;
  • per il modello 730 e modello Redditi precompilati anche con modifiche intervenute.

Allo stesso modo, l’attestazione è obbligatoria anche per la cessione del credito di imposta e per lo sconto in fattura.

Fonti rinnovabili ed eliminazione delle barriere architettoniche: serve il visto di conformità?

Per gli interventi relativi alle fonti rinnovabili con integrazione o installazione di impianti di climatizzazione e per i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche, il visto di conformità è sempre escluso nel caso in cui si procede con la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. Per la cessione dei crediti di imposta o per l’applicazione dello sconto in fattura il visto è obbligatorio dal 12 novembre 2021. Fanno eccezione i lavori eseguiti entro l’importo dei 10 mila euro e quelli in edilizia libera per il solo bonus sulle fonti rinnovabili.

Bonus facciate non eco ed eco: si fa il visto di conformità?

I contribuenti che vogliano far eseguire interventi rientranti nel bonus facciate devono prestare attenzione al visto di conformità. Infatti, le norme non richiedono il visto nel caso di detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi sia nel caso del bonus facciate non eco che eco. Il visto è sempre richiesto, nei due casi, per la cessione del credito di imposta e per l’applicazione dello sconto in fattura a partire dal 12 novembre 2021.

Sisma bonus ordinario, quando va fatto il visto di conformità delle spese?

Per i lavori rientranti nel sisma bonus ordinario, il visto di conformità non si fa se il contribuente si avvale della detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. Il visto è invece obbligatorio nel modello di comunicazione per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura. Sono esclusi i lavori di importo non superiore a 10 mila euro e quelli in edilizia libera.

Sisma bonus maggiorato con superbonus 110%: i visti di conformità necessari

Per gli interventi rientranti nel sisma bonus maggiorato, ovvero nel super sisma bonus del 110%, il contribuente deve sempre fare il visto di conformità delle spese. E dunque, l’adempimento va ottemperato sia per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi che per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta. Nel solo caso della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, il visto non va fatto per:

  • i casi in cui a presentare il modello 730 sia il sostituto di imposta;
  • il modello 730 e per il modello Redditi precompilati anche con modifiche intervenute.

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: quando va fatto il visto di conformità delle spese?

Per interventi riguardanti gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo ordinario, il contribuente non deve preoccuparsi del visto di conformità se detrae direttamente il vantaggio fiscale nella dichiarazione dei redditi. Il visto è obbligatorio, invece, per le opzioni di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura.

Interventi di installazione di colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli in superbonus 110%: va fatto il visto?

Infine, l’obbligatorietà del visto di conformità delle spese vige anche per gli interventi sulle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Il contribuente deve far svolgere questi interventi come trainati dal superbonus 110%. Il visto va fatto sia per la detrazione diretta che per l’applicazione dello sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta. Nel solo caso della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, il visto non va fatto nei casi in cui:

  • a presentare il modello 730 sia il sostituto di imposta;
  • per il modello 730 e per il modello Redditi precompilati anche con modifiche intervenute.

Attestazione dei requisiti per bonus edilizi e superbonus: quando serve?

Quando serve l’attestazione dei requisiti tecnici per la detrazione fiscale, lo sconto in fattura e la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi nel caso di svolgimento di interventi rientranti nei bonus edilizi e nel superbonus 110%? Ecco quando le norme richiedono le asseverazioni dei requisiti tecnici nei casi di:

  • bonus ristrutturazioni;
  • ecobonus ordinario e maggiorato del 110%;
  • fonti rinnovabili con installazione degli impianti di climatizzazione;
  • bonus facciate eco e non eco;
  • sisma bonus ordinario e super sisma bonus con detrazione del 110%;
  • impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, rientranti o meno nel superbonus 110%;
  • colonnine di ricarica dei veicoli elettrici nel caso di interventi trainati dal superbonus 110%.

Bonus ristrutturazioni ed ecobonus ordinario: quale attestazione dei requisiti serve?

Nel caso di bonus ristrutturazione, ovvero per interventi rientranti nel recupero del patrimonio edilizio, l’attestazione dei requisiti tecnici è esclusa sia che il contribuente utilizzi la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, che lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta. Va inviata solo la comunicazione all’Enea entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. Per l’ecobonus ordinario, l’asseverazione è obbligatoria solo per i casi di sconto in fattura o di cessione dei crediti di imposta. L’attestazione va inviata all’Enea entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori.

Ecobonus maggiorato in superbonus 110%: quale attestazione dei requisiti serve?

Per gli interventi rientranti nell’ecobonus maggiorato dal superbonus 110%, l’asseverazione dei requisiti tecnici è sempre obbligatoria. In particolare, per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi l’attestazione va inviata entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. Allo stesso modo, l’attestazione va inviata anche per la cessione del credito di imposta e per lo sconto in fattura. A differenza del precedente caso, l’asseverazione va fatta anche per gli stati di avanzamento dei lavori (Sal).

Fonti rinnovabili ed eliminazione delle barriere architettoniche: quali asseverazioni tecniche vanno fatte?

Per lavori relativi alle fonti rinnovabili con integrazione o installazione degli impianti di climatizzazione e per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, l’asseverazione dei requisiti tecnici è sempre esclusa. L’esclusione opera in tutti i casi, ovvero per:

  • la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi;
  • lo sconto in fattura;
  • la cessione del credito di imposta.

Bonus facciate non eco ed eco: quali attestazioni tecniche servono?

I contribuenti che vogliano far eseguire lavori rientranti nel bonus facciate devono prestare attenzione alle asseverazioni tecniche necessarie. Infatti, le norme non richiedono attestazioni tecniche nel caso di bonus facciate non eco. La mancata necessità di documentazione avviene sia per i casi di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta che per la detrazione fiscale diretta. In caso di interventi rientranti nel bonus facciate eco, l’attestazione è obbligatoria alla conclusione dei lavori. Non si utilizza, invece, l’allegato B del decreto ministeriale del 6 agosto 2020. Il contribuente deve inviare la scheda tecnica all’Enea nel termine dei 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori.

Sisma bonus ordinario, quando va inviata l’attestazione tecnica?

Per i lavori ricadenti nel sisma bonus ordinario, è obbligatoria l’asseverazione dei requisiti tecnici per attestare la riduzione del rischio sismico di una o due classi almeno. Il contribuente deve depositare l’attestazione presso lo Sportello unico dell’edilizia (Sue) del comune dove si trova l’immobile oggetto di intervento. Il deposito deve avvenire sia prima di iniziare i lavori (Allegato B), sia alla conclusione. La procedura è identica sia per la detrazione fiscale diretta che per la scelta dell’opzione di cessione del credito di imposta o sconto in fattura.

Sisma bonus maggiorato con superbonus 110%: le asseverazioni tecniche necessarie

Per gli interventi rientranti nel sisma bonus maggiorato, ovvero nel super sisma bonus del 110%, il contribuente deve sempre ottemperare all’adempimento dell’attestazione tecnica. Infatti, sia per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi che per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta risulta necessario adempiere:

  • all’attestazione della riduzione del rischio sismico;
  • al deposito presso lo Sportello unico per l’edilizia (Sue) dell’attestazione sia prima che alla conclusione dei lavori;
  • per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura la norma richiede il deposito al Sue anche per gli stati di avanzamento dei lavori (Sue).

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: quali asseverazioni tecniche?

Per interventi riguardanti gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo ordinario, il contribuente non deve preoccuparsi delle attestazioni relative ai requisiti tecnici. L’esclusione riguarda tutte le modalità di utilizzo del vantaggio fiscale. L’asseverazione tecnica è obbligatoria, invece, per gli stessi interventi rientranti nel superbonus 110% come lavori trainati. In particolare, il contribuente deve inviare l’attestazione dei requisiti tecnici all’Enea entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. L’obbligo di asseverazione persiste sia per la detrazione diretta che per le opzioni di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura.

Interventi di installazione di colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli in superbonus 110%: quali attestazioni tecniche?

Infine, l’obbligatorietà delle attestazioni dei requisiti tecnici vige anche per gli interventi sulle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Il contribuente deve far svolgere questi interventi come trainati dal superbonus 110%. L’obbligatorietà si concretizza nell’invio, entro 90 giorni dal termine dei lavori, dell’attestazione all’Enea. L’attestazione va inviata anche per gli stati di avanzamento dei lavori per lo sconto in fattura o i crediti di imposta.

Detrazioni fiscali e cessione crediti, quando serve l’attestazione di congruità nei bonus edilizi?

Tra i vari adempimenti che spettano ai contribuenti nel caso di lavori per il superbonus 110% o degli altri bonus edilizi per la detrazione fiscale diretta, per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura, rientra l’attestazione o l’asseverazione della congruità delle spese sostenute. In vari casi, soprattutto per la detrazione diretta, l’attestazione non è richiesta. Nei casi di cessione del credito di imposta vi sono varie modalità per ottemperare all’adempimento. Ecco, dunque, quando l’attestazione va fatta e per quali bonus e superbonus edilizi l’asseverazione deve seguire specifiche regole fissate dalle norme.

Bonus ristrutturazioni ed ecobonus ordinario, quando serve l’attestazione di congruità delle spese?

Nel caso del bonus ristrutturazione non serve l’attestazione di congruità delle spese se il contribuente utilizza la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi. Serve invece, dal 12 novembre 2021, il contribuente utilizza la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura l’asseverazione è necessaria. Tuttavia, fanno eccezione i lavori realizzati per un importo inferiore ai 10 mila euro e quelli in edilizia libera. Per l’ecobonus ordinario, invece, serve anche nel caso di detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. L’obbligatorietà vige alla conclusione degli interventi, per lavori iniziati a partire dal 6 ottobre 2020. L’attestazione è obbligatoria anche per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura, a eccezione dei lavori entro i 10 mila euro o in edilizia libera.

Ecobonus rientrante nel superbonus 110%, quando serve l’asseverazione di congruità delle spese?

Nel caso di ecobonus rientrante nel superbonus 110%, l’asseverazione di congruità delle spese è obbligatoria per la detrazione fiscale diretta. L’attestazione, in questo caso, rientra nell’asseverazione dei requisiti tecnici e va inviata all’Enea entro i 90 giorni successivi alla conclusione dei lavori. Allo stesso modo è necessario ottemperare all’asseverazione nel caso in cui ci si serva della cessione dei crediti di imposta o dello sconto in fattura. Il termine per l’invio all’Enea è sempre di 90 giorni.

Fonti rinnovabili, impianti di climatizzazione ed eliminazione barriere architettoniche: quando l’attestazione di congruità?

I lavori sulle fonti rinnovabili con installazione o con l’integrazione dell’impianto di climatizzazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche presentano adempimenti simili. Nel caso di detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi non c’è bisogno dell’attestazione di congruità delle spese. Risulta obbligatoria, invece, nel caso di cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura. L’obbligatorietà vige dal 12 novembre 2021, giorno di entrata in vigore del decreto “Antifrodi”. In entrambi i casi, non si procede con l’asseverazione nel caso di lavori entro i 10 mila euro di importo o per quelli in edilizia libera.

Bonus facciate eco e non eco, quando serve l’attestazione sui costi sostenuti?

Per il bonus facciate non eco ed eco, gli adempimenti divergono. Infatti, l’asseverazione di congruità delle spese serve:

  • per il bonus facciate eco. L’asseverazione va fatta alla conclusione dei lavori, per interventi iniziati dal 6 ottobre 2020, e in caso di detrazione fiscale diretta;
  • non serve per il bonus facciate non eco per la detrazione fiscale diretta;
  • è obbligatoria dal 12 novembre 2021 per il bonus facciate non eco, sia per la cessione dei crediti di imposta che per lo sconto in fattura alla conclusione dei lavori;
  • risulta obbligatoria dal 12 novembre 2021 per il bonus facciate eco in caso di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura. L’attestazione di congruità delle spese è contenuta nell’asseverazione tecnica alla conclusione dei lavori.

Sisma bonus ordinario e maggiorato nel 110%, quando serve l’attestazione di congruità delle spese?

L’asseverazione di congruità delle spese sostenute non è necessaria solo nel caso di sisma bonus ordinario per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi. Nel caso di lavori rientranti nel superbonus 110%, invece, risulta obbligatoria alla conclusione degli interventi di riduzione del rischio sismico. L’attestazione deve essere depositata presso lo Sportello unico dell’edilizia del comune dell’immobile dove sono stati realizzati gli interventi. Tale attestazione non serve se i lavori rientrano nel super sisma bonus acquisti. Per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura, l’attestazione di congruità delle spese è sempre necessaria. In particolare, per il sisma bonus ordinario è obbligatoria dal 12 novembre scorso ed è contenuta nell’attestazione di riduzione del rischio sismico. L’asseverazione va depositata allo Sportello unico per l’edilizia nel caso di lavori rientranti nel superbonus 110%. I lavori in edilizia libera e quelli entro i 10 mila euro sono esclusi dall’asseverazione.

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, quali adempimenti servono?

Nel caso di lavori inerenti gli impianti del fotovoltaico e i sistemi di accumulo, l’asseverazione di congruità delle spese non serve se il contribuente sceglie la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. Risulta invece necessaria dal 12 novembre 2021 per la cessione del credito di imposta. O per l’applicazione dello sconto in fattura, a eccezione dei lavori in edilizia libera o per importi entro i 10 mila euro. Se gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo rientrano nel superbonus 110% come lavori trainati, l’asseverazione di congruità delle spese serve anche nel caso di detrazione fiscale diretta. In tal caso, il contribuente deve inviare l’attestazione all’Enea entro i 90 giorni successivi alla conclusione dei lavori. Per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta è necessario l’invio all’Enea dell’asseverazione di congruità delle spese già contenuta nell’attestazione dei requisiti tecnici. Il termine di invio è di 90 giorni dalla chiusura dei lavori.

Colonnine di ricarica delle auto elettriche, quali asseverazioni servono?

Infine, nel caso di lavori riguardanti le colonnine di ricarica delle auto elettriche, come interventi trainati nel superbonus 110%, l’asseverazione di congruità delle spese è sempre richiesta. In particolare, per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi l’attestazione è contenuta all’interno dell’asseverazione dei requisiti tecnici. Nel caso di sconto in fattura o di cessione dei crediti di imposta l’asseverazione deve essere inviata all’Enea prima della comunicazione dell’opzione scelta. In entrambi i casi, l’invio all’Enea deve avvenire entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori.

 

Acquistare casa o box con i bonus edilizi, quali visti e asseverazioni servono?

Visti di conformità e asseverazioni di congruità delle spese risultano semplificati, rispetto al superbonus 110% e agli altri bonus edilizi, nel caso di compravendita di un immobile con il bonus casa acquisti o per la realizzazione o l’acquisto di un box auto pertinenziale agevolato al 50%. La semplificazione vale sia per la dichiarazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, che nella cessione del credito di imposta e sconto in fattura. Inoltre, asseverazioni e visti semplificati sono in vigore anche nel caso della detrazione del 75% per l’eliminazioni delle barriere architettoniche.

Bonus casa acquisti per comprare un’abitazioni: quali visti e asseverazioni servono?

Per acquistare un’abitazione con il bonus casa acquisti non serve un elevato numero di adempimenti come nel caso del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi. Infatti, non è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici né per il caso di detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi né per il modello 730. L’asseverazione non serve nemmeno se si sceglie di beneficiare della cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura.

Asseverazione di congruità dei costi nel caso di bonus casa acquisti: serve solo per la cessione dei credito o per lo sconto in fattura

Per quanto concerne l’asseverazione di congruità dei costi per comprare un immobile con il bonus casa acquisti, l’adempimento non è necessario se si decide di avvalersi della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730. Risulta invece occorrente l’asseverazione se si utilizza la cessione dei crediti di imposta o lo sconto in fattura. In tal caso, a decorrere dal 12 novembre 2021, e in attesa di ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, l’asseverazione va fatta in carta libera ma potrebbe anche essere esclusa. L’esclusione andrebbe in sintonia con quanto prevede il sisma bonus acquisti ordinario o in regime di superbonus 110%. A tal proposito è necessario rifarsi a quanto prevede l’Agenzia delle entrate con la circolare 16/E del 2021 al paragrafo 1.2.2 e la risposta numero 190 del 2021.

Visto di conformità in caso di bonus casa acquisti: quando è necessario?

Per il bonus casa acuisti non è necessario il visto di conformità delle spese nel caso in cui il contribuente utilizzi il vantaggio fiscale nel modello dei redditi o nel 730. Il visto di conformità è invece necessario nel caso di cessione dei crediti di imposta o di ottenimento dello sconto in fattura a decorrere dal 12 novembre 2021.

Realizzare o acquistare un box auto pertinenziale con la detrazione del 50% dal 2022: serve l’asseverazione tecnica?

Per realizzare o acquistare un box auto pertinenziale con la detrazione del 50% a decorrere dal 2022 non è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici né per il caso di detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi né per il modello 730. L’asseverazione non è richiesta nemmeno se si sceglie di beneficiare della cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura.

Realizzazione o acquisto di un box auto pertinenziale: serve l’asseverazione di congruità dei costi per la detrazione diretta?

Per quanto riguarda l’asseverazione di congruità dei costi per realizzare o acquistare un box auto con la detrazione del 50%, l’adempimento non è occorrente se si decide di avvalersi della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730. Risulta invece necessaria l’asseverazione se si utilizza la cessione dei crediti di imposta o lo sconto in fattura.

Asseverazione di congruità dei costi nel caso di realizzazione/acquisto box auto: serve solo per la cessione dei credito o per lo sconto in fattura

In tal caso, a decorrere dal 12 novembre 2021, e in attesa di ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle entrate l’asseverazione, da fare in carta libera, è occorrente in per la realizzazione del box. Ma non dovrebbe essere richiesta nel solo caso di acquisto. L’esclusione andrebbe in sintonia con quanto prevede il sisma bonus acquisti ordinario o in regime di superbonus 110%. A tal proposito è necessario rifarsi a quanto prevede l’Agenzia delle entrate con la circolare 16/E del 2021 al paragrafo 1.2.2 e la risposta numero 190 del 2021. L’asseverazione non è mai richiesta per gli interventi che non eccedano l’importo di 10 mila euro.

Acquisto o realizzazione box auto pertinenziale, quando è necessario il visto di conformità delle spese?

In merito ai visti di conformità per l’acquisto o la realizzazione di un box auto pertinenziale con detrazione del 50%, è necessario considerare che:

  • il visto non è necessario se si tratta di detrazione nella dichiarazione dei redditi per il modello Redditi o per il 730;
  • risulta occorrente il visto nelle comunicazione di cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura. Tale adempimento è occorrente dal 12 novembre 2021, ma non per gli interventi in edilizia libera oppure per i lavori di importo non eccedente i 10 mila euro.

Eliminazione delle barriere architettoniche con detrazione del 75%, quali asseverazioni sono necessarie?

Le asseverazioni dei requisiti tecnici non sono necessarie nel caso di utilizzo del bonus per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche con detrazione del 75%. La misura è prevista per il solo anno 2022 ed è disciplinata dall’articolo 119 ter del decreto legge numero 34 del 2020. In particolare l’asseverazione dei requisiti tecnici non serve per:

  • la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730;
  • lo sconto in fattura o la cessione dei crediti di imposta.

Eliminazione delle barriere architettoniche al 75%: serve l’asseverazione di congruità delle spese?

In caso di eliminazione delle barriere architettoniche al 75%, l’asseverazione di congruità delle spese:

  • non serve per la detrazione diretta nel modello dei redditi o per il 730;
  • serve per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura. L’adempimento è necessario sia se si tratti di opzione degli stati di avanzamento dei lavori che alla conclusione degli interventi. L’asseverazione va fatta in carta libera e non risulta occorrente per lavori entro i 10 mila euro o in edilizia libera.

Superamento barriere architettoniche, quando è necessario il visto di conformità delle spese?

In merito ai visti di conformità per superare o eliminare le barriere architettoniche con detrazione del 75%, è necessario considerare che:

  • il visto non occorre se si tratta di detrazione nella dichiarazione dei redditi per il modello Redditi o per il 730;
  • risulta necessario l’adempimento nelle comunicazione di cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura. Tale visto è occorrente dal 12 novembre 2021, ma non per gli interventi in edilizia libera oppure per i lavori di importo non eccedente i 10 mila euro.

Bonus barriere architettoniche al via, si può fare la cessione del credito di imposta?

Per tutto il 2022 sarà possibile utilizzare il bonus barriere architettoniche. La misura, attesa al debutto nei prossimi giorni, permette la detrazione fiscale del 75% degli interventi effettuati per l’eliminazione degli ostacoli fisici che causano disagi per la mobilità. In questi giorni, l’Agenzia delle entrate è intervenuta per aggiornare le specifiche inerenti i lavori sulle parti comuni degli edifici. Inoltre, l’agevolazione fiscale consente di utilizzare la cessione del credito di imposta come opzione alternativa alla detrazione diretta. L’attesa è per le nuove disposizioni su come potrà essere esercitata la scelta.

Eliminazione delle barriere architettoniche, quali sono i lavori ammessi?

Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate numero 46900 del 2022 sono state adottate nuove interpretazioni tecniche per inviare la comunicazione relativa alla detrazione del 75% del bonus barriere architettoniche. I relativi lavori consentiranno il vantaggio fiscale per tutto il 2022. Il bonus può essere utilizzato a partire dal 24 febbraio 2022 per:

  • eliminare gli ostacoli fisici che causano disagio alla mobilità di chiunque, specificatamente per chi ha capacità motorie ridotte o impedimenti sia temporanei che definitivi;
  • abbattere gli ostacoli che impediscono o limitano a chiunque l’utilizzo di parti, di attrezzature e di componenti in modo comodo e sicuro;
  • sopperire all’assenza di segnalazioni e accorgimenti per orientarsi e riconoscere i luoghi e le situazioni di pericolo. Questo elemento si riferisce sia nel caso di non vedenti, ipovedenti o sordi, che per chiunque.

Quali altri lavori sono possibili con il bonus barriere architettoniche?

Oltre agli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, con il bonus è possibile fare favori di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità abitative funzionali a eliminare le barriere architettoniche. Se si sostituisce l’impianto, il bonus spetta per le spese inerenti lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito. Devono essere rispettati, inoltre, i requisiti elencati dal decreto del ministro dei Lavori pubblici numero 236 del 14 giugno 1989 relativi all’accessibilità degli edifici.

Bonus barriere architettoniche, si può utilizzare la cessione del credito di imposta?

Con il bonus barriere architettoniche si può esercitare l’opzione della cessione del credito di imposta. L’attesa è per l’emendamento al decreto “Milleproroghe” che potrebbe consentire fino a tre passaggi nell’operazione di cessione del credito stesso. In alternativa si può richiedere lo sconto in fattura al fornitore per i pagamenti effettuati entro la fine dell’anno.

Bonus barriere architettoniche, quando si può utilizzare il superbonus 110%? Le ipotesi dei condomini

Il bonus barriere architettoniche si può utilizzare anche come superbonus 110%. In tal caso, e fino a tutto il 2023, viene riconosciuta la detrazione fiscale del 110% ma è necessario che il lavoro di eliminazione degli ostacoli rientri tra gli interventi trainati del condominio. Risulta, in ogni modo, necessario che i lavori vengano effettuati sulle parti comuni del condominio nel caso di deliberazioni di ulteriori interventi:

  • cappotto termico;
  • sostituzione impianto di climatizzazione invernale;
  • lavori per la sicurezza antisismica;
  • interventi a favore degli ultra 65enni (decreto legge numero 34 del 2020).

Bonus barriere architettoniche 2022: scopri come avere il 75% delle spese

Importanti novità dalla Legge di Bilancio 2022: è possibile accedere al bonus barriere architettoniche 2022 anche senza eseguire altri lavori edili. Ecco tutte le novità.

Bonus barriere architettoniche 2022: di cosa si tratta?

Fino ad ora il Bonus barriere architettoniche per eliminare gli ostacoli alla libertà di movimento delle persone diversamente abili erano connessi all’uso di altri bonus edilizi, ad esempio il bonus ristrutturazioni o Super Bonus 110%. Dal 2022, e per ora solo per il 2022, è prevista la possibilità di usufruire di questa importante agevolazione anche senza effettuare altri lavori edili e quindi autonomamente.

A fare il punto su questa importante novità è la Guida sulle agevolazioni per le persone con disabilità dell’Agenzia delle Entrate.

A quanto ammonta il Bonus barriere architettoniche 2022?

L’agevolazione è pari al 75% dei costi sostenuti per l’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Le spese per poter essere portate in detrazione devono essere documentate ed effettuate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. Sono previsti però dei tetti di spesa:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o unità abitative inserite in edifici plurifamiliari, ma dotate di autonoma entrata dall’esterno e funzionalmente indipendenti (ad esempio le classiche villette a schiera);
  • 40.000 euro per ciascuna unità immobiliare appartenente a un edificio che comprenda da un minimo di 2 a un massimo di 8 unità;
  • 30.000 euro per ogni unità immobiliare appartenente a un edificio che comprenda più di 8 unità immobiliari.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il bonus barriere architettoniche si riconosce anche per gli interventi di automazione funzionali all’abbattimento delle barriere architettoniche. Anche in questo caso si matura il diritto al bonus sia per interventi su unità immobiliari che su impianti degli edifici. Inoltre l’incentivo in questione può essere usufruito anche per sostenere il costo di smaltimento dei materiali di risulta degli impianti sostituiti.

Come usufruire del Bonus?

Per il bonus barriere architettoniche c’è la possibilità di usufruire delle classiche detrazioni IRPEF. L’ammontare della detrazione, pari al 75% del costo sostenuto nei limiti dei tetti di spesa massima vista, viene diviso in 5 rate annuali. L’ammontare dell’importo riconosciuto viene quindi portato in detrazione dall’IRPEF in 5 periodi di imposta.

Inoltre, come previsto anche per gli altri bonus riconosciuti in edilizia, è possibile optare per la cessione del credito ad altri soggetti o per lo sconto in fattura. Negli ultimi due casi c’è il vantaggio di poter usufruire dello sconto nell’anno stesso in cui c’è stato l’esborso.

Possono usufruire del beneficio fiscale i lavori eseguiti per eliminazione delle barriere elettroniche. Ad esempio ascensori, montacarichi. Si può usare il bonus anche per interventi che ricadono nell’ambito della legge 104 del 1992 e che mirano ad agevolare la libertà di movimento delle persone con disabilità grave, ad esempio interventi di robotica e mezzi di comunicazione.

Gli interventi devono garantire accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, quindi possono essere fatti anche presso “case popolari”.

I lavori possono essere eseguiti anche negli immobili in cui non siano presenti disabili.

Altre agevolazioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Ricordiamo che il soggetto che esegue i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche può utilizzare anche altre agevolazioni fiscali, ovviamente in alternativa. Chi sceglie di utilizzare il Superbonus 110%, che però deve portare al recupero di almeno due classi energetiche e deve prevedere i lavori trainanti, può inglobare i costi sostenuti nel Super Bonus 110%. Dal punto di vista economico può essere un notevole vantaggio.

Inoltre è possibile inserire l’abbattimento delle barriere architettoniche nel Bonus Ristrutturazioni al 50%.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea che non è possibile usufruire contemporaneamente del Bonus barriere architettoniche al 75% e del 19% prevista per le spese sanitarie, insomma questi due benefici fiscali non sono cumulabili.

Per ulteriori informazioni leggi: Superbonus 110% per eliminazione barriere architettoniche senza disabili