Bonus casa non utilizzati, scatta l’obbligo della comunicazione

Dal 1° dicembre 2023 i contribuenti attraverso la piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate dovranno comunicare i bonus edilizi non utilizzati.

Come effettuare la comunicazione dei crediti inutilizzabili

Chi ha effettuato lavori edilizi utilizzando bonus casa, superbonus e altri incentivi in materia edilizia, nel caso in cui abbia optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura e abbia nel cassetto fiscale dei crediti non utilizzati, deve provvedere a comunicare tale fatto all’Agenzia delle Entrate. La funzione sarà disponibile a partire dal 1° dicembre 2023. L’obbligo ricade sull’ultimo cessionario.

L’articolo 25 del Decreto Legge n. 104/2023 prevede l’obbligo di comunicare i crediti inutilizzabili, l’obbligo è diventato operativo con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate datato 23 novembre 2023. Dal 1° dicembre 2023 il sistema sarà operativo.

Le procedure da utilizzare sono diverse a seconda che trattasi di crediti tracciabili che, quindi, risultano essere dotati di un codice identificativo, secondo quanto previsto all’interno del comma 1-quater, del Decreto Legge n 34/2020 oppure crediti non tracciabili.

Nel primo caso nella comunicazione dei bonus edilizi e del superbonus utile per censire i crediti non utilizzabili deve essere inserito il protocollo telematico attribuito al momento della prima cessione e le rate annuali di tali importi.

Per i crediti non tracciabili il contribuente deve indicare gli estremi identificativi della rata annuale del credito relativo alla comunicazione di prima cessione o sconto in fattura.

Sia per i crediti tracciabili che per i crediti non tracciabili, il contribuente deve indicare la data nella quale l’ultimo cessionario è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato l’inutilizzabilità del credito. Al termine della trasmissione dei dati i crediti inutilizzabili saranno scalati dalla disponibilità del cessionario.

Leggi anche: Piattaforma cessione del credito Superbonus, la nuova guida

Comunicazione crediti inutilizzabili per sequestro

All’Agenzia delle Entrate nelle Faq ha anche precisato che tale procedura non deve essere seguita nel caso in cui i crediti inutilizzabili, siano tali a causa di un sequestro. Precisa l’Agenzia che “il sequestro di tali crediti, infatti, viene comunicato dall’Autorità giudiziaria all’Amministrazione finanziaria che ne sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo in compensazione, eliminandoli dal cassetto fiscale.

Precisa, inoltre che devono invece essere comunicati i crediti non utilizzabili a causa di errori procedurali che ne inibiscono l’utilizzo.

Bonus per sostituire il condizionatore o installarlo ex-novo: come fare?

Sono tre le tipologie di bonus che agevolano la spesa per l’acquisto di un condizionatore in un immobile che non ne aveva già uno o per sostituire quello precedente. Si tratta del bonus casa (o ristrutturazioni), dell’ecobonus e del super ecobonus. Con il sistema a pompa di calore, inoltre, si può beneficiare di una detrazione fiscale pari al 50%. Vediamo nel dettaglio quali sono le strade percorribili.

Sostituire il condizionatore con il bonus casa: come fare?

In primis, è necessario considerare che si può ottenere il bonus del 50% di detrazione fiscale, da fruire per 10 anni, installando un nuovo condizionatore per l’estate solo se vi è la pompa di calore. In questo modo, è possibile l’installazione di un sistema che non sia necessariamente ad alta efficienza. La detrazione del 50% è prevista dal bonus casa (o bonus ristrutturazione) per una spesa limite di 96 mila euro. Dunque, il tetto di detrazione ammissibile è pari a 48 mila euro. Per questa tipologia di installazione non è occorrente sostituire il vecchio sistema invernale. La tipologia di immobile sulla quale si può fare l’installazione è l’unità immobiliare residenziale.

Ecobonus per la sostituzione del climatizzatore: detrazione fiscale del 65% fino a 30 mila euro

In alternativa, si può fruire della detrazione prevista dall’ecobonus per sostituire o installare il condizionatore. In questo caso, la detrazione fiscale è pari al 65% della spesa sostenuta per un tetto di detrazione fiscale pari a 30 mila euro. La sostituzione può essere sia totale che parziale e riguarda i sistemi di climatizzazione invernale dotati di pompa di calore ad alta efficienza. L’alta efficienza si concretizza nell’indice di efficienza energetica EER, calcolato come coefficiente Cop/Gue. I valori da rispettare sono indicati nell’allegato F del decreto del ministero per lo Sviluppo Economico del 6 agosto 2020. Se l’intervento è cominciato dopo il 6 ottobre 2020, è necessario far riferimento alla guida dell’Enea del 25 gennaio 2021.

Bonus casa o ecobonus, quale per sostituire il climatizzatore?

La scelta del bonus casa o dell’ecobonus per la sostituzione del climatizzatore può dipendere anche dal fatto che la detrazione fiscale del 50% del primo si può applicare anche nel caso in cui non si intenda sostituire il vecchio impianto di climatizzazione invernale. Nel caso dell’ecobonus, invece, per fruire della detrazione fiscale del 65% è occorrente procedere con la sostituzione per lo meno parziale.

Super ecobonus con detrazione fiscale del 110%, quando si può usare?

Infine, è possibile dotarsi di un climatizzatore anche grazie al super ecobonus, con detrazione fiscale prevista del 110%. I lavori devono essere iniziati a partire dal 1° luglio 2020 e avere una scadenza diversificata che dipende dal soggetto beneficiario. Inoltre, la sostituzione del climatizzatore può rientrare tra i lavori trainanti o trainati. In genere questo tipo di intervento è ammissibile solo sulle unità residenziali.

 

Bonus mobili, quale detrazione fiscale è dovuta per gli elettrodomestici?

Qual è la detrazione fiscale prevista dal bonus mobili per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici? È necessario precisare che il beneficio fiscale del bonus mobili è collegato all’aver usufruito di interventi rientranti in altri bonus edilizi per lavori di recupero. La detrazione fiscale è del 50% della spesa sostenuta, da ripartire per 10 anni con importi costanti. Ammessi al beneficio sono gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici (per la dichiarazione del 2022 si fa riferimento alle spese sostenute durante l’anno 2021). Il tetto delle spese è fissato a 16mila euro per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2021.

Come beneficiare del bonus mobili e grandi elettrodomestici nella dichiarazione dei redditi?

La detrazione nel modello 730 della dichiarazione dei redditi del bonus mobili è consentita sull’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici a condizione che, sull’abitazione che accoglierà i nuovi acquisti, siano stati effettuati lavori di recupero del patrimonio edilizio. Tali lavori, dunque, fungono da “interventi trainanti”. I lavori devono iniziare nell’anno in cui si effettuano gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici o in quello immediatamente precedente. Dunque, per gli acquisti di mobili nel 2021, i lavori di restauro devono essere stati iniziati nel 2021 o nel 2020. In ogni modo, il pagamento dei mobili deve essere avvenuto dopo l’inizio dei lavori. Con tale pagamento avvenuto nel 2021, si può effettuare la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi del 2022. Inoltre è necessario che il pagamento avvenga mediante il bonifico o bonifico parlante.

Quali sono gli interventi di ristrutturazione trainanti per il bonus mobili?

Ai fini della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi del bonus mobili delle spese su mobili e grandi elettrodomestici, gli interventi “trainanti” sono quelli per i quale si può beneficiare del bonus casa. Nel dettaglio:

  • le manutenzioni straordinarie (od ordinarie ma solo sulle parti comuni di un edificio o di un condominio);
  • il risanamento conservativo ed il restauro;
  • le ristrutturazioni edilizie;
  • le ricostruzioni e i ripristini degli immobili risultanti danneggiati da eventi calamitosi;
  • comprare un’abitazione che faccia parte di fabbricati totalmente ristrutturati dalle imprese di costruzioni (o ristrutturazioni immobiliari). In questo caso, è necessario che si sia beneficiato del bonus casa acquisti;
  • i lavori per la riduzione del rischio sismico mediante beneficio del bonus sisma ordinario o del super sisma bonus con detrazione del 110%. È ammissibile anche il sisma bonus acquisti;
  • i lavori per ampliare o per realizzare gli impianti fotovoltaici mediante l’utilizzo del bonus casa. Si tratta, in questo caso, di un lavoro rientrante nella manutenzione straordinaria ai sensi dell’interrogazione parlamentare numero 5 07599 dell’8 marzo 2022.

Super sisma bonus, intervento trainante per il bonus mobili

Dunque, anche gli interventi rientranti nel sisma bonus ordinario o super con detrazione del 110% permettono di beneficiare del bonus mobili. In primis, perché questi lavori rientrano pur sempre tra quelli volti a recuperare il patrimonio edilizio ai sensi delle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2021. Per la disciplina generica di questi interventi si può fare riferimento all’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Ai sensi di quest’ultimo articolo, l’allargamento del beneficio del bonus mobili alle tipologie di intervento di riduzione del rischio sismico con i bonus e superbonus relativi, investe anche i lavori per realizzare o per ampliare gli impianti fotovoltaico (mediante bonus casa del 50% di detrazione); l’installazione degli impianti fotovoltaici trainati con detrazione fiscale del 110% dal super ecobonus.

Quali sono gli interventi dei bonus edilizi che non danno diritto al bonus mobili?

Tra i bonus edilizi che non danno diritto a usufruire del bonus mobili si ritrovano quelli relativi al super ecobonus della detrazione del 110%. La limitazione opera nonostante il super ecobonus del 110% rientri, dal 1° giugno dello scorso anno, tra i lavori di manutenzione straordinaria. Il bonus mobili spetta, invece, anche nel caso in cui sia collegato al sisma bonus o al super sisma bonus e il beneficiario abbia scelto di beneficiare di quest’ultimo bonus mediante cessione del credito di imposta o con applicazione dello sconto in fattura. Lo stabilisce la circolare dell’Agenzia delle entrate numero 30/E del 2020.

Qual è il limite di spesa del bonus mobile e la detrazione fiscale?

La detrazione fiscale spettante per il bonus mobili e grandi elettrodomestici è pari al 50% della spesa sostenuta nei limiti di ammissibilità. Nel 2021, infatti, il limite di spesa era pari a 16 mila euro (nel 2020, invece, 10 mila euro, come per il 2022; per il 2023 e 2024 il tetto di spesa scenderà a 5 mila euro). Il limite del bonus mobili opera indipendentemente e autonomamente rispetto al limite fissato per le spese ricadenti nel bonus casa (96 mila euro per unità immobiliare o per lavori a parti comuni di un condominio). Il limite di spesa è interpretabile come tetto da applicare allo stesso immobile per lo stesso intervento.

Quali sono i metodi di pagamento ammissibili per il bonus mobili e grandi elettrodomestici ai fini della detrazione fiscale?

Ai fini dell’ammissibilità della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi del bonus mobili è necessario pagare i mobili ed elettrodomestici con il bonifico normale (o anche mediante quello “parlante”, a discrezione dell’acquirente). Si possono altresì utilizzare anche altre metodologie di pagamenti tracciabili come:

  • carte di debito;
  • bancomat;
  • carte di credito;
  • prepagate.

Non sono ammissibili i pagamenti con assegni postali o bancari, o con assegni circolari, tutti metodi consentiti per il bonus giardini.

Come detrarre il 50% del bonus mobili nel modello 730 di dichiarazione dei redditi?

Per la detrazione fiscale del 50% del bonus mobili e grandi elettrodomestici nel modello 730 di dichiarazione dei redditi è necessario:

  • utilizzare il rigo E 57 dove va indicata la detrazione Irpef del 50%;
  • la spesa sostenuta va indicata nelle colonne 2 e 4 nei limiti di 10 mila euro per il 2020 e di 16 mila euro per il 2021.

 

Bonus ristrutturazioni, come procedere con la detrazione fiscale?

Sui lavori relativi al bonus ristrutturazione (o bonus casa) si applica la detrazione fiscale nel modello 730 ai fini della dichiarazione dei redditi. Il vantaggio fiscale spetta per un tetto di spesa pari a 96 mila euro considerando le unità abitative separatamente ed escludendo le pertinenze inerenti. Pertanto, l’importo massimo detraibile ai fini dell’Irpef con il bonus casa al 50% è di 48 mila euro. Il complessivo della detrazione fiscale deve essere spalmato su dieci anni con quote di importo uguale. Lo stabilisce l’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi.

Limite di detrazione fiscale ai fini del bonus ristrutturazioni del 50%, gli interventi sulle singole unità

Stabilito il limite per ciascuna unità immobiliare, se un contribuenti possiede più abitazioni la detrazione fiscale si applica nel tetto dei 96 mila euro per ciascuna abitazione. Nel caso in cui l’abitazione è cointestata e tutti i cointestatari partecipano al sostenimento delle spese ai fini del bonus ristrutturazioni, il tetto dei 96 mila euro va suddiviso tra tutti i partecipanti alle spese.

Quando due interventi sono considerati separati e ottengono il doppio della detrazione fiscale del bonus casa?

Sia per il bonus ristrutturazioni che per il bonus sisma ordinario o super bonus 110%, il tetto di spesa di 96 mila euro può essere aggiornato a un nuovo limite (96 mila euro + 96 mila euro) solo nel caso in cui si procede a un nuovo lavoro di ristrutturazione che non costituisca la “mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio del 1998”.

Limiti di detrazione fiscale delle spese per il bonus casa nel caso di interventi iniziati anni prima e proseguiti

Il tetto rimane fissato unicamente a 96 mila euro nel caso in cui per la stessa unità abitativa e per lo stesso anno si proseguano dei lavori iniziati anni prima. Congiuntamente possono iniziarsi anche altri interventi detraibili fiscalmente, ma l’importo massimo delle spese agevolabili rimane di 96 mila euro. Lo stesso avviene se gli altri lavori aggiuntivi rientrino nel bonus sisma ordinario oppure super.

Interventi in bonus ristrutturazioni sulle parti comuni di un edificio rispetto alle singole unità abitative

Nell’ambito dei lavori rientranti nel bonus ristrutturazioni (anche ecobonus, sisma bonus super e ordinario) si può avere la seguente situazione:

  • lavori che hanno ad oggetto parti comuni di edifici condominiali. Ovvero di un unico edificio che abbia più unità abitative appartenente a un unico proprietario;
  • interventi che interessino le parti comuni ma non condominiali.

In questo caso le agevolazioni fiscali nella dichiarazione dei redditi vanno considerate parti di un autonomo intervento rispetto ai lavori che possono svolgersi sulle singole unità abitative dell’edificio. Dunque, l’autonomia delle spese sostenute per le parti comuni di un edificio ha come conseguenza che sui relativi lavori sia applicato un indipendente limite di spesa di 96 mila euro rispetto ai lavori delle singole unità abitative.

Lavori sismici agevolabili in regime di superbonus 100 e bonus sisma ordinario

Tale differenziazione (limite di spesa autonomo per i lavori del bonus ristrutturazione per le parti comuni di un edificio rispetto ai lavori delle singole unità abitative) è di più difficile applicazione per i lavori rientranti nel sisma bonus, sia ordinario che super al 110%. Infatti, risulta più complicato stabilire i benefici di riduzione del rischio sismico derivanti dai lavori sulle parti comuni o sulle singole unità abitative.

Sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza: la detrazione fiscale

Per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza la detrazione fiscale è pari al 50%. Il contribuente deve pagare le spese sostenute con il “bonifico parlante” ai fini della detrazione nella dichiarazione dei redditi. La sostituzione può avvenire con generazioni a gas più moderni secondo quanto prevede il comma 3 bis dell’articolo 16 bis, del Testo unico delle imposte sui redditi.

Come si procede per la detrazione fiscale del bonus casa del 50% nel modello 730 di dichiarazione dei redditi?

Per la detrazione fiscale del 50% del bonus casa nel modello 730 di dichiarazione dei redditi è necessario utilizzare i righi E 41, E 42 ed E 43. Il contribuente deve aver sostenuto le spese, ai fini della dichiarazione dei redditi 2022, nell’anno di imposta 2021. La sezione di riferimento è la III A – Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus facciate e superbonus.

Esempio di contribuente che ha sostenuto spese del bonus casa nella dichiarazione dei redditi

Si faccia l’esempio di un il contribuente che ha fatto eseguire interventi di ristrutturazione nel 2019 e li ha proseguiti nel 2020. Le spese sono state sostenute negli anni 2019 e 2020. Nel modello 730 di quest’anno dovrà indicare:

  • al rigo E 41, nella colonna 4 il codice “1” corrispondente agli interventi particolari e il relativo importo di spesa;
  • rigo E 42, il codice “1” e il relativo importo di spesa;
  • al rigo E 43, il codice “1” e il relativo importo di spesa.

In questo modo si tiene conto del limite massimo di spesa ai fini della detrazione fiscale del 50% (96 mila euro) per i costi sostenuti negli anni precedenti. Nella colonna 9, infatti, per l’anno 2020 l’importo corrispondente non può eccedere la differenza tra il tetto di 96 mila euro e i costi sostenuti dal contribuente negli anni prima.

 

Superbonus 110% e bonus casa: quali sono i controlli del Fisco?

Quali sono i controlli dell’Agenzia delle entrate sulle detrazioni fiscali, sulla cessione del credito di imposta o sullo sconto in fattura derivanti dal superbonus 110% e dai bonus casa? L’attività di verifica del Fisco si muove proprio su queste due direttrici. E i controlli a consuntivo durano al massimo 5 anni, a pena di decadenza. Dunque, chi beneficia delle detrazioni fiscali o chi cede il credito di imposta potrebbe ricevere un controllo anche nei prossimi anni. Anche se, al momento, non vi sono termini temporali certi. E il Fisco non ha ancora emanato determinati documenti sui quali rifarsi per i controlli.

Quali verifiche fa il Fisco sui bonus e superbonus edilizi?

I controlli dell’Agenzia delle entrate lungo le due direttrici, più nello specifico, saranno espletati nelle seguenti modalità:

  • la verifica della detrazione fiscale spettante sul 110% risultante nella dichiarazione dei redditi mediante avviso di accertamento;
  • il controllo dei crediti di imposta che siano stati ceduti, mediante un atto di recupero.

Controlli sulla dichiarazione dei redditi della detrazione fiscale spettante per i superbonus edilizi: cosa fa il Fisco?

Per la verifica della detrazione fiscale spettante sul superbonus 110% risultante dalla dichiarazione dei redditi, il Fisco può escludere, anche solo in parte, la detrazione di imposta qualora non sia spettante. Si tratta di una verifica sulla sussistenza dei requisiti per poter beneficiare del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi. Per questa verifica, dunque, l’Agenzia delle entrate può richiedere la relativa documentazione ai contribuenti. È quanto prevede il comma 2, lettera b), dell’articolo 36 ter, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973. Il relativo accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del 4° anno susseguente all’anno della dichiarazione dei redditi.

Controllo formale dell’Agenzia delle entrate sulla detrazione fiscale del superbonus 110%

Si tratta, dunque, di un controllo formale dell’Agenzia delle entrate sulla detrazione fiscale spettante per gli interventi rientranti nel superbonus 110%. Ed è la medesima verifica che il Fisco compie per le deduzioni e le detrazioni fiscali, come quelle spettanti per i familiari a carico. In tema di bonus edilizi, tali controlli riguardano essenzialmente le detrazioni fiscali:

  • relative a lavori per il risparmio energetico, mediante eco-bonus del 50% o 65%;
  • inerenti il sisma bonus con percentuali del 50%, del 70%, del 75%, dell’80% e dell’85% per gli interventi che permettono di ridurre il rischio sismico;
  • relative al bonus ristrutturazione o bonus casa, con detrazione fiscale pari al 50%.

Cosa avviene se l’Agenzia delle entrate non riconosce la detrazione fiscale sui bonus e superbonus edilizi?

È dunque plausibile che l’Agenzia delle entrate non riconosca il diritto alla detrazione fiscale sul superbonus 110% e sugli altri bonus edilizi. Il disconoscimento della detrazione può avvenire anche con un atto di accertamento ordinario. Rispetto al precedente caso, che contemplava la sussistenza dei requisiti per usufruire dei bonus edilizi, in questa fattispecie il Fisco disconosce la detrazione stessa. Per questo tipo di controllo l’Agenzia delle entrate ha tempo fino al 31 dicembre del 5° anno susseguente a quello nel quale sia stata presentata la dichiarazione dei redditi. L’ipotesi è contemplata nel comma 1, dell’articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973.

Cessione del credito di imposta e sconto in fattura su bonus e superbonus edilizi: quali sono i controlli dell’Agenzia delle entrate?

Sui controlli della cessione dei crediti di imposta e sullo sconto in fattura derivanti da operazioni rientranti nel superbonus 110% e negli altri bonus edilizi, l’Agenzia delle entrate svolge controlli sull’esercizio dell’opzione di scelta di uno dei due strumenti. In questo caso, il Fisco può emanare atti di recupero al termine delle verifiche. Si tratta degli strumenti previsti dai commi 421 e 422 dell’articolo 1, della legge numero 311 del 2004. Gli atti di recupero sopra citati, secondo quanto prevede la legge di Bilancio 2022, non potranno essere espletati nel caso in cui il beneficio fiscale avvenga sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Entro quando l’Agenzia delle entrate può notificare l’atto di recupero sulla cessione dei crediti di imposta o sullo sconto in fattura?

Pertanto, il recupero potrà essere effettuato dal Fisco solo nel caso in cui il contribuente si sia avvalso della cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura. Inoltre, la legge di Bilancio 2022, sulla base del decreto legge numero 157 del 2021 (cosiddetto decreto “Antifrodi”), ha stabilito che l’Agenzia delle entrate potrà notificare l’atto di recupero nel termine del 31 dicembre del 5° anno susseguente all’anno nel quale si sia verificata la violazione. Oltre questo termine, l’atto di recupero decade.

Modello 730 precompilato, tutte le date del 2022

Lunedì 23 maggio l’Agenzia delle entrate pubblicherà sul proprio portale le dichiarazioni dei redditi precompilate per il 2022 di circa 30 milioni di contribuenti italiani. Con la pubblicazione del modello, saranno a disposizione dei contribuenti i dati e le informazioni fiscali, soprattutto in merito alle spese detraibili e deducibili. Si calcola che saranno 1,2 i miliardi di informazioni inerenti a queste spese caricate nei modelli. Si tratta essenzialmente di spese scolastiche e sanitarie, di costi per interessi sui mutui, di bonus casa e superbonus 110%, di contributi previdenziali e di altri dati fiscali.

Dichiarazione dei redditi 2022 e modello 730 precompilato: l’obiettivo dell’invio senza modifiche

L’obiettivo di questa tornata di dichiarazioni dei redditi è quello di aumentare la percentuale di invii dei modelli 730 precompilati senza l’apporto di modifiche da parte dei contribuenti. La semplificazione permette di prendere visione del modello messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate e di inviarlo senza variazione dei dati in esso contenuti.

Invio senza modifiche del modello 730 precompilato 2022

Con la presa visione del modello 730 precompilato a partire dal 23 maggio prossimo, l’invio sarà possibile a decorrere dalla data del 31 maggio 2022. A partire dalla stessa data sarà possibile per i contribuenti procedere con le modifiche del modello precompilato. Il termine ultimo dell’invio del modello è fissato al 30 settembre 2022. L’invio senza ritocchi del modello 730 precompilato, visibile nell’area personale del sito dell’Agenzia delle entrate, ha il vantaggio dei mancati controlli sul modello stesso. Le modifiche possibili riguardano le informazioni contenute nel modello. In particolare, i dati sulle spese detraibili, sugli oneri deducibili o su un reddito mancante. Dall’altra parte, il modello 730 precompilato contiene informazioni che, in vari casi, il contribuente avrebbe dimenticato di inserire.

Spese mediche e altri costi sostenuti nel 2021 nel modello 730 precompilato

Particolare attenzione dovrà essere posta dal contribuente sulle spese mediche e sugli altri costi sostenuti nell’anno di imposta 2021. Ad esempio, bisognerà prestare attenzione a eventuali spese mediche non tracciate e a calcolarle prima di inviare il modello. Per quanto concerne i bonus casa, è necessario riscontrare le spese sostenute nel foglio informativo. Tale foglio è allegato al modello 730 precompilato. In questo caso, il confronto dei dati si effettua dai bonifici emessi.

Calendario modello 730 precompilato per la dichiarazione dei redditi 2022: accesso ai dati dal 23 maggio

Seguendo il calendario del modello 730 precompilato per la dichiarazione dei redditi 2022, la prima data utile è quella del 23 maggio prossimo. Si tratta, dunque, del giorno di messa a disposizione dei contribuenti dei dati del modello 730 precompilato. Per visualizzarli, è necessario accedere alla propria area personale del portale dell’Agenzia delle entrate. Si può entrare con lo Spid, la Carta di identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns).

730 precompilato, dal 31 maggio 2022 le modifiche e l’invio

A decorrere dal 31 maggio 2022 si potrà accettare il modello 730 precompilato così com’è, modificarlo e inviarlo all’Agenzia delle entrate direttamente dall’area personale. Si potrà, dunque, variare e inoltrare il modello Redditi precompilato e usare la compilazione assistita per gli oneri deducibili e detraibili relativi al “quadro E”.

Dal 6 giugno 2022 si potrà inviare il modello dei redditi aggiuntivo

È fissata al 6 giugno 2022 la data a partire dalla quale si potrà inoltrare il modello Redditi aggiuntivo al 730 precompilato, presentando il frontespizio e i quadri “RW”, “RM”, “RS” e “RT”. In alternativa, si potrà correggere e sostituire il modello 730 precompilato già inviato o annullarlo presentando una nuova dichiarazione dei redditi mediante l’area personale dell’Agenzia delle entrate. Si può annullare il modello già inviato una sola volta e non oltre il 20 giugno 2022. Entro il 30 giugno 2022 si dovrà procedere con il versamento del saldo e del 1° acconto dell’Irpef per i contribuenti che non hanno il sostituto di imposta oppure che presentano il modello Redditi.

Maggiorazione per gli interessi e termine di presentazione del modello 730 precompilato

Scade il 22 agosto 2022 il termine della maggiorazione. Ovvero, entro tale data, i contribuenti senza il sostituto d’imposta oppure che abbiano presentato il modello Redditi, dovranno versare la maggiorazione corrispondente allo 0,4% di interessi, il saldo e il 1° acconto. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730 precompilato è fissato al 30 settembre 2022.

Dichiarazione dei redditi 2022, le scadenze di ottobre

Entro il 10 ottobre i contribuenti dovranno procedere con la comunicazione dell’acconto ridotto. Ovvero, entro tale data dovrà essere comunicata al sostituto di imposta di non voler procedere con il 2° acconto dell’Irpef, o con l’unico acconto, oppure di voler versare nella misura minore. Il termine per la presentazione del modello 730 integrativo è fissato invece al 25 ottobre 2022. Entro questa scadenza dovrà essere presentato il modello al Centro assistenza fiscale (Caf) o a un professionista abilitato. Il giorno 10 novembre è invece la scadenza per presentare all’Agenzia delle entrate il modello 730 integrativo. Si tratta del modello di “tipo 2” che dovrà essere inoltrato attraverso l’area personale del portale dell’Agenzia delle entrate.

Dichiarazione dei redditi 2022, la scadenza del 30 novembre e del 28 febbraio 2023

Entro la scadenza del 30 novembre 2022 è necessario presentare il modello Redditi precompilato e il modello Redditi aggiuntivo al 730. Si tratta del frontespizio e dei quadri “RW”, “RM”, “RS” e “RT”. Entro questa data si può inviare il modello Redditi correttivo al 730. È previsto, inoltre, entro questa data che il contribuente proceda con il versamento del 2° acconto o dell’unico acconto. Si tratta dei contribuenti senza sostituto di imposta o con il modello Redditi. Il 28 febbraio 2023, infine, è il giorno di scadenza per il modello Redditi in ritardo. Ovvero si può presentare il modello Redditi precompilato a 90 giorni dalla scadenza del 30 novembre 2022. Si può scaricare, entro questo giorno, anche il modello redditi Persone Fisiche (Pf).

Bonus casa, che cos’è e quali interventi si possono fare

Il bonus casa consente di effettuare lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria negli edifici. Sono numerosi gli interventi che si possono realizzare beneficiando delle detrazioni fiscali con un minimo del 50%. L’aliquota massima è pari all’85% per gli interventi che vengono realizzati anche in chiave antisismica. Ecco, nel dettaglio, quali sono gli interventi realizzabili, le scadenze e le aliquote di detrazione fiscale.

Bonus casa, le ristrutturazioni rientranti nella manutenzione straordinaria

Con il bonus casa è possibile procedere con la manutenzione straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia sulle singole unità abitative residenziali. Non vi sono limiti sulle categorie catastali e gli interventi possono riguardare anche gli immobili rurali e le pertinenze. Sono previste anche le manutenzioni ordinarie sulle parti comuni degli edifici residenziali ai sensi dell’articolo 1117 del Codice civile. Rientrano tra gli interventi anche i lavori di:

  • ricostruzione o di ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi calamitosi;
  • la realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali.

Interventi rientranti nel bonus casa, ecco quali sono

Altri interventi sono possibili con il bonus casa. Ad esempio:

  • la prevenzione degli atti illeciti da parte di terzi;
  • il contenimento dell’inquinamento acustico;
  • la cablatura degli edifici;
  • le bonifiche dall’amianto;
  • la riduzione degli infortuni domestici.

Eliminazione delle barriere architettoniche con il bonus casa, come si fa?

Con il bonus casa è possibile svolgere anche dei lavori per abbattere le barriere architettoniche. Tali lavori possono essere fatti anche con il superbonus 110%, rispettando le varie scadenze a seconda dei casi. L’intervento può essere effettuato dal 2021 se “trainato” dal super ecobonus; dal 1° giugno 2021 pure se risulta “trainato” dal super sisma bonus. Il superbonus del 110% spetta per le spese dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2023; a partire dal 2024 la percentuale di detrazione fiscale scende al 70% e dal 1° gennaio 2025 al 65%.

Bonus casa, quando si può usare il superbonus 110% per lavori di abbattimento delle barriere architettoniche?

Si può utilizzare il superbonus 110% anche per lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nei seguenti casi:

  • per i lavori fatti dai condomini nelle parti comuni dei condomini;
  • sugli interventi effettuati dall’unico proprietario a favore di edifici da due a quattro unità abitative. L’unico proprietario deve effettuare i lavori al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, di arti o di professioni;
  • per gli interventi “trainati” sulle singole unità immobiliari di un condominio effettuati dalle persone fisiche;
  • sui lavori delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale (Aps) e dalle organizzazioni di volontariato (Odv).

Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche in superbonus 110%: fino a quando si possono fare sulle villette?

In attesa di ulteriori novità sulla normativa del superbonus, la detrazione del 110% può essere ottenuta per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche delle villette dalle persone fisiche entro il 31 dicembre 2022. A condizione che entro il 30 giugno 2022 sia stato effettuato il primo stato di avanzamento dei lavori di almeno il 30% dell’intero intervento.

Misure antisismiche con il bonus casa: ecco cosa si può fare per la detrazione fiscale

Più complessa è la normativa sugli interventi antisismici e sulla messa in sicurezza statica con il bonus casa. Gli interventi sono ammissibili nelle zone sismiche classificate come 1, 2 e 3. Il bonus casa spettante varia nelle percentuali del 50%, del 70%, del 75%, dell’80% e dell’85%. Gli interventi devono essere realizzati, per beneficiare di queste percentuali, entro il 31 dicembre 2024. Gli stessi interventi possono essere effettuati con il superbonus 110% a seconda dei casi.

Bonus casa, la detrazioni per le spese di interventi antisismici

A partire dal 2017 e fino al 31 dicembre 2024 si possono effettuare degli interventi antisismici con il bonus casa. La detrazione Irpef e Ires spettante è pari al 50% con un tetto di spesa pari a 96 mila euro per ogni unità abitativa. La detrazione fiscale deve essere ripartita in cinque anni. Il beneficio fiscale sale al:

  • 70%, se dai lavori ne deriva una riduzione di una classe del rischio sismico;
  • 75% per le parti comuni di un edificio, secondo quanto prevede il comma 1 quinquies dell’articolo 16, del decreto legge numero 63 del 4 giugno 2013;
  • 80% se dagli interventi ne deriva una riduzione del rischio sismico di almeno due classi;
  • 85% se la riduzione di due classi interessa le parti comuni di un edificio, ai sensi del comma 1 quater, dell’articolo 16, del decreto legge numero 63 del 4 giugno 2013.

Bonus casa, quando conseguire risparmi energetici?

Con il bonus casa è possibile fare interventi anche per conseguire risparmi energetici non qualificati, compresi quelli del fotovoltaico, ai sensi del comma 1 dell’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Diversamente, i lavori di risparmio energetico si possono fare con il superbonus 110% nei casi di:

  • installazione degli impianti solari fotovoltaici connessi all’energia elettrica negli edifici. Il massimo della spesa ammissibile è pari a 48 mila euro (o entro i 2.400 euro per ogni kW di potenza);
  • sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici spetta il superbonus 110% con massimale di spesa di 48 mila euro o 1.000 euro per ogni kW della capacità di accumulo.

Bonus casa, quanto spetta di detrazione?

A eccezione dei casi specifici dei lavori di riduzione del rischio sismico, gli interventi eseguiti beneficiando del bonus casa permettono di ottenere detrazioni fiscali pari:

  • al 50%, con un massimale di spesa pari a 96 mila euro e detrazione limite di 48 mila euro da ripartire in dieci quote annuali fino al 31 dicembre 2024;
  • al 36% di detrazione Irpef con massimale di spesa pari a 48 mila euro e detrazione limite di 17.280 euro a partire dal 1° gennaio 2025 (e da ripartire in dieci quote costanti annuali).

Ecobonus e bonus casa, è attivo il portale 2022 per inviare i dati a Enea

Dal 1° aprile 2022 è stato attivato il nuovo portale on line per l’invio dei dati a Enea in merito all’ecobonus e al bonus casa. La piattaforma è a disposizione per la trasmissione dei dati che deve avvenire entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. L’attivazione del portale on line è avvenuta nella giornata di ieri con qualche ora di ritardo rispetto ai tempi previsti.

Piattaforma on line Enea, quali dati si devono inviare per i bonus edilizi entro 90 giorni?

L’invio delle comunicazioni a Enea riguarda i dati sugli interventi di efficienza energetica che abbiano termine nell’anno 2022. L’adempimento è occorrente per poter beneficiare delle detrazioni fiscali. Per i lavori effettuati a partire dal 1° gennaio 2022 ci sarà tempo per effettuare la comunicazione fino al 30 giugno prossimo (90 giorni di tempo) a decorrere dall’attivazione della piattaforma on line. Pertanto, si fa riferimento alla data di riferimento della conclusione dei lavori per il decorrere dei 90 giorni, ma per i lavori effettuati da inizio gennaio alla fine di marzo 2022 si tiene conto della data di messa on line della piattaforma Enea. Per i lavori conclusi a partire dai prossimi giorni dovrà essere calcolato il termine di scadenza di 90 giorni.

Portale Enea 2022, quali sono le novità di quest’anno?

La principale novità del 2022 del portale Enea riguarda il fatto che è previsto un’unica piattaforma per inserire i dati inerenti sia l’ecobonus del 2022, previsto dall’articolo 14 del decreto legge numero 63 del 2013 con lavori che vanno a migliorare l’efficienza energetica, sia il bonus casa del 50% previsto dall’articolo 16 bis del decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986 per gli interventi che garantiscano il risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

Come procedere con l’invio dei dati a Enea per gli interventi in ecobonus?

I dati da inviare a Enea attraverso il portale on line riguardanti l’ecobonus e il bonus casa devono seguire determinate procedure. In particolare, per l’invio dei dati dell’ecobonus si deve entrare nell’apposita sezione e inoltrare le informazioni relativi agli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Le detrazioni fiscali, a seconda dei casi, possono prevedere percentuali di detrazione fiscale pari a:

  • 50%;
  • 65%;
  • 70%;
  • 75%;
  • 80%;
  • 85%.

Invio all’Enea dei dati del bonus facciate e bonus casa per la detrazione fiscale

L’invio dei dati a Enea degli interventi effettuati e rientranti nel bonus facciate sono ammissibili se i lavori comportano la diminuzione della trasmittanza termica dell’involucro opaco. La detrazione fiscale per questi lavori era pari al 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021; a partire dal 1° gennaio 2022 la riduzione prevista è del 60%. Inoltre, per il bonus casa è presente l’apposita sezione e i dati da trasmettere sono quelli relativi ai lavori di risparmio energetico e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili. In tal caso le detrazioni fiscali rientrano nelle agevolazioni previste per le ristrutturazioni edilizie.

Come accedere al portale Enea per l’invio dei dati sui bonus edilizi?

L’accesso al portale Enea per l’invio dei dati relativi ai bonus edilizi è possibile solo autenticandosi al sito bonusfiscali. enea.it tramite:

  • Spid;
  • Carta di identità elettronica (Cie).

Inoltre, Enea ha reso disponibile ai soggetti interessati anche un servizio on line chiamato “Virgilio” che permette di ottenere assistenza fiscale e in tempo reale rispetto ai possibili dubbi sulle detrazioni fiscali. Le risposte fornite dall’assistente virtuale riguardano i quesiti sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici in ecobonus, bonus casa e superbonus 110%. Il servizio viene aggiornato tempestivamente a ogni intervento dell’Agenzia delle entrate sia che riguardi gli interpelli che le circolari.

Bonus facciate, visto di conformità e congruità nel 730 e detraibilità delle spese

Per interventi rientranti nel bonus facciate del 60% per il 2022 (il 90% fino alla fine del 2021) o per il bonus casa del 50% (o bonus ristrutturazioni), se si decide di utilizzare il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi o modello 730, anziché procedere con la cessione del credito stesso o con lo sconto in fattura, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese sostenute e il visto di conformità? La risposta è negativa, ma è necessario distinguere caso per caso. Inoltre, nel caso di sostenimento delle relative spese, si può procedere con la detrazione fiscale delle stesse.

Bonus facciate, quando non serve l’asseverazione di congruità e il visto di conformità delle spese?

L’asseverazione di congruità delle spese sostenute per il bonus facciate o per il bonus casa e il visto di conformità non sono necessari se si voglia godere della detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. Sono invece obbligatori i due adempimenti nel caso di scelta di una delle due opzione. Ovvero di  cessione del credito di imposta o di applicazione dello sconto in fattura. Lo stabilisce il comma 1 ter, dell’articolo 121 del decreto legge numero 2020.

Quando serve l’attestazione di congruità delle spese nel bonus facciate per la detrazione diretta?

Tuttavia, negli adempimenti del visto di conformità e nell’attestazione di congruità delle spese è necessario distinguere il caso le diverse tipologie di lavori. E, dunque, l’obbligo di visto può persistere anche per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi. Nello specifico, per i lavori relativi alle strutture opache verticali delle facciate esterne è necessario inviare i dati all’Enea. Pertanto, per i lavori che vanno a influire dal punto di vista energetico oppure che interessano il rifacimento dell’intonaco per una percentuale superiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, visto e asseverazione sono necessari. E lo sono per gli interventi a partire dal 6 ottobre 2020, in conformità a quanto stabilisce l’articolo 8 del decreto ministeriale del 6 agosto 2020.

Bonus facciate o bonus ristrutturazioni ‘energetico’, l’attestazione di congruità serve sempre

L’adempimento serve ad attestare la rispondenza dei requisiti tecnici necessari per svolgere i lavori e l’asseverazione comprende già al suo interno la congruità dei costi sostenuti in rapporto ai lavori effettuati. Pertanto, in linea generale, per il bonus facciate non energetico e per il bonus casa o ristrutturazioni al 50% non è necessaria l’attestazione di congruità delle spese per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730. L’adempimento è necessario, invece, nel caso in cui il bonus facciate riguardi lavori “energetici”, anche nel caso di detrazione diretta.

Detraibilità delle spese per il visto di conformità nel bonus facciate

Gli ultimi interventi legislativi hanno chiarito anche la questione relativa alla detraibilità fiscale delle spese sostenute per il visto di conformità e per l’asseverazione di congruità. È possibile avvalersi della detrazione fiscale per le relative spese sostenute nel 2022. Il beneficio fiscale vige anche per le spese di visto e asseverazione sostenute a partire dal 12 novembre 2021 e per tutto il periodo fino alla termine dello scorso anno. La data del 12 novembre 2021 segna l’inizio dell’obbligo dell’adempimento con l’entrata in vigore del decreto “Antifrodi”. La conferma della detraibilità fiscale dei costi delle attestazioni è arrivata dopo gli aggiornamenti apportati dalla legge di Bilancio 2022 alla legge 234 del 2021 (legge di bilancio 2021).

Bonus facciate, si possono detrarre le spese dei visti a partire dal 12 novembre 2021?

Si ritiene, infatti, che le spese professionali per le attestazioni di congruità e per il visto di conformità per i lavori non rientranti nel superbonus 110% risultino detraibili come previsto dal comma 15, dell’articolo 119, del decreto legge numero 34 del 2020. Secondo quanto chiarito anche dall’Agenzia delle entrate, la detrazione fiscale di dette spese è ammissibile a prescindere dalla data in base alla quale siano state sostenute. Pertanto, risultano detraibili sia le spese di visto di conformità e di asseverazione di congruità sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, sia quelle dei due mesi precedenti a partire dal 12 novembre 2021. Il beneficio fiscale risulta pertanto coerente con il trattamento già in vigore per i lavori rientranti nel superbonus 110%.

Cessione crediti di imposta su bonus edilizi: quanto convengono dopo le modifiche?

Il mercato delle cessioni dei crediti di imposta e dello sconto in fattura può ripartire dopo lo stop delle scorse settimane, ma il rischio è quello dei maggiori costi a carico dei contribuenti. Il nuovo decreto legge numero 13 del 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio, infatti, rimescola ancora le regole sui trasferimenti dei crediti di imposta: le procedure, più complesse, possono riflettersi su quanto siano convenienti le operazioni di bonus e superbonus 110% in edilizia.

Come avverrà la cessione dei crediti di imposta sul bonus casa?

La cessione dei crediti di imposta sarà possibile per un numero massimo di tre trasferimenti. Due però dovranno essere effettuati coinvolgendo i soggetti controllati, ovvero le banche, le Poste Italiane, gli intermediari finanziari e le società bancarie. E per i professionisti che svolgono le asseverazioni pesano le nuove responsabilità con prevedibile scarico dei costi a carico dei contribuenti.

Cessione dei crediti di imposta, cosa cambia con il nuovo decreto sui bonus e superbonus edilizi?

Con il nuovo provvedimento si dà l’addio alle cessione illimitata dei crediti di imposta sui bonus e superbonus edilizi. I bonus sulla casa prevedono regole più stringenti sia sulla circolazione della “moneta fiscale” dei superbonus, che su altri bonus edilizi ordinari, come l’ecobonus del 50% o del 65%, il bonus ristrutturazione del 50% e il bonus facciate del 60%. Tutti i professionisti tecnici che rilasciano i visti e le asseverazioni sono obbligati all’assicurazione.

Bonus e superbonus edilizi, il peso dei costi di professionisti tecnici

Per l’utilizzo dell’opzione della cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura, è richiesta l’asseverazione di congruità dei prezzi. L’obbligo vale sia per il superbonus 110% che per gli altri bonus edilizi ordinari. Le novità introdotte dal decreto legge numero 13 del 2022 avranno un impatto anche sui contribuenti o cliente che decideranno di far fare interventi di ristrutturazioni. Con il rafforzamento delle pene legate ai reati dei professionisti tecnici incaricati di redigere la documentazione di asseverazione dei costi, (multa da 50 mila a 100 mila euro, reclusione dai 2 ai 5 anni in caso di dati falsi o di omissioni rilevanti), è facile che i costi per i contribuenti tendino a salire.

Detrazioni delle spese per bonus e superbonus solo entro i limiti massimi

Il rispetto della congruità dei costi va a colpire non solo il superbonus 110%, ma anche i bonus casa ordinari. L’ultimo provvedimento del governo ha stabilito che debbano utilizzarsi i nuovi prezzi massimi delle 34 tipologie di lavori in elenco, dalle caldaie alle finestre, dalle coibentazioni alle pompe di calore. Chi maggiormente rischia di vedersi penalizzato dalle ultime novità del decreto sono i contribuenti che facciano svolgere lavori con bonus ordinari che non rientrino nel superbonus 110%.

Esempio di costi dei bonus casa in caso di cessione dei crediti di imposta

Infatti, se un contribuente decide di avvalersi del bonus ristrutturazione al 50% per la sistemazione di una casa e del cambio delle finestre con l’ecobonus del 50% per una spesa totale di 75 mila euro, le detrazioni spettanti prima degli ultimi interventi legislativi erano di 37.500 euro. Il credito di imposta poteva essere ceduto a qualsiasi soggetto e la burocrazia era limitata. Con gli ultimi provvedimenti sono necessari il visto di conformità e l’asseverazione di congruità delle spese. E la cessione dei crediti di imposta, dopo il primo passaggio, può essere fatta solo verso soggetti in ambito controllato, ovvero le banche, le assicurazioni, le Poste Italiane e gli altri intermediari finanziari vigilati.

Cessione dei crediti di imposta, è necessaria l’assicurazione: in cosa consiste?

Inoltre, le ultime novità legislative hanno introdotto l’obbligo di assicurazione con massimale corrispondente ai costi di tutti i lavori attestati. Con un conseguente incremento dei costi. Se la detrazione fiscale, nell’esempio riportato, era di importo pari a 37.500 euro, con le novità i costi scendono. Perché la cessione verso le banche potrebbe far calare il vantaggio fiscale a circa 30 mila euro. Si tratta del costo applicato anche in precedenza, ma il credito poteva essere fatto circolare verso tutti i soggetti negoziandone il vantaggio. Ma a questa perdita di detrazione fiscale devono aggiungersi anche gli ulteriori costi dell’asseverazione di congruità e del visto di conformità dei costi. Questi ultimi costi sono detraibili, ma comportano un esborso iniziale.

Quali crediti di imposta potrebbero essere pagati di meno in caso di cessione?

Inoltre, non è da escludersi che nel nuovo mercato di circolazione della moneta fiscale, degli operatori possano decidere di applicare prezzi di acquisto dei crediti di imposta più al ribasso. Si potrebbe pensare, ad esempio, a un prezzo minore sui crediti di imposta che abbiano meno cessioni residue consentite o una durata più lunga. In più dovrà essere valutato, intervento su intervento, l’impatto del nuovo prezziario del ministero per la Transizione ecologica (Mite). Le 34 voci di costi sono da rispettare nei nuovi limiti massimo di costo.