Pignoramento Buoni fruttiferi postali: una particolare forma di pignoramento presso terzi

I Buoni fruttiferi postali sono una forma di risparmio sempre apprezzata dalle persone, in passato consentivano ottimi rendimenti, oggi i rendimenti sono ridotti, ma in risalita grazie all’aumento del costo del denaro deciso dalla BCE. Ciò che però molti non sanno è che i buoni fruttiferi postali possono essere pignorati.

Pignoramento Buoni fruttiferi postali

Ciò che ha reso i Buoni fruttiferi postali molto amati non sono solo i rendimenti, ma il fatto che l’investimento fosse garantito dallo Stato attraverso Cassa Depositi e Prestiti, questo per gli investitori vuol dire che il capitale è sempre garantito ( fino a prescrizione). Ciò che però molti non sanno è che i buoni fruttiferi postali possono essere oggetto di pignoramento. Si tratta di una particolare forma di pignoramento presso terzi.

Questo implica che se una persona vanta dei crediti nei confronti di altro soggetto, potrà richiedere un decreto ingiuntivo. Nel caso in cui ci sia opposizione al decreto ingiuntivo, oppure il giudice in seguito a richiesta di tale provvedimento dovesse ritenere di non poter emettere un decreto ingiuntivo e quindi si proceda ad un ordinario giudizio per accertare il credito, si potrà utilizzare la sentenza per poter iniziare la procedura esecutiva. La procedura esecutiva prevede che si possa indagare al fine di reperire beni intestati al debitore e da questa indagine potrebbe emergere che il debitore ha anche dei Buoni fruttiferi postali. In questo caso potrà essere iniziata la procedura di pignoramento presso terzi delle somme.

Si può ottenere il pignoramento del buono fruttifero postale cointestato?

La cointestazione del buono fruttifero postale è una pratica molto comune, ma neanche tale escamotage protegge da una possibile esecuzione tramite pignoramento del buono fruttifero postale. In questo caso infatti le somme maturate saranno divise e il 50% delle stesse vanno al proprietario non debitore, mentre la rimanente parte andrà al creditore.

Come avviare una procedura esecutiva per pignoramento dei buoni fruttiferi postali?

I requisiti per poter avviare il pignoramento dei buoni fruttiferi postali sono gli stessi del pignoramento in genere, quindi il creditore deve avere in mano un titolo esecutivo, può trattarsi di sentenza, decreto ingiuntivo, cambiali sottoscritte dal debitore, ordinanze previste dagli artt. 186 bis, ter e quater c.p.c., di condanna al pagamento di somme, le ordinanze interinali (art 423 c.p.c.), la condanna provvisionale (art 278 c.p.c. comma 2), i provvedimenti cautelari, atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli (art. 474 c.p.c.).

Buoni Fruttiferi Postali arrivata la multa dell’Antitrust. Chiesti rimborsi

Nuove brutte notizie per Poste Italiane in merito ai buoni fruttiferi postali: l’Antitrust, su esposto dell’Adiconsum Sardegna, ha comminato una sanzione di 1,4 milioni di euro per comprotamento ingannevole.

Antitrust: le informazioni sulle scadenze dei buoni fruttiferi sono ingannevoli

I buoni fruttiferi postali hanno rappresentato per decenni una forma di risparmio molto amata da tutti i cittadini che erano soliti utilizzarli anche come regali per nipoti e figli. A renderli appetibili erano i rendimenti, ma a un certo punto il rapporto di fiducia tra i risparmiatori e Poste Italiane si sono rotti e sono iniziate numerose azioni giudiziali volte al riconoscimento di maggiori interessi o minori imposte. Ora un’altra tegola cade su Poste Italiane, infatti l’Antitrust ha comminato a Poste Italiane (partecipata al 65% dallo Stato) una sanzione di 1,4 milioni di euro perché ha omesso e/o formulato in modo ingannevole informazioni essenziali relative ai termini di scadenza e di prescrizione dei titoli.

Per conoscere i dettagli della vicenda, si può leggere l’articolo precedentemente pubblicato sul caso: Buoni Fruttiferi Postali: Antitrust apre un’indagine per pratiche scorrette

Motivazioni della sanzione dell’Antitrust

L’Antitrust ha basato la sanzione sul fatto che la normativa prevede la prescrizione dei diritti dei risparmiatori una volta che siano decorsi 10 anni dalla scadenza dei buoni fruttiferi postali. Trascorso tale lasso di tempo, i buoni non sono più esigibili e il risparmiatore perde interessi e investimento iniziale. Gli importi sono devoluti allo Stato per i buoni emessi fino al 13 aprile 2001 e al Fondo per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie per quelli emessi successivamente.

L’Antitrust ha censurato Poste Italiane in quanto non ha fornito idonee informazioni a riguardo, inoltre non ha tempestivamente informato i risparmiatori della prossimità della scadenza dei titoli stessi causando così il mancato rimborso degli stessi. Questo comportamento secondo l’Antitrust viola:

  • il principio di correttezza e buona fede;
  • viola i doveri di diligenza professionale;
  • infine, tale comportamento è idoneo ad alterare il comportamento economico del consumatore in relazione all’esercizio dei diritti di credito relativi ai buoni fruttiferi postali.

Adiconsum: siano rimborsati i risparmiatori

Nonostante tali rilievi, l’Antitrust ha comunque ritenuto opportuno ridurre la sanzione nei confronti di Poste Italiane. Infatti in seguito all’esposto ha intrapreso la strada della trasparenza nel rapporto con i risparmiatori andando a specificare le clausole del contratto attraverso un’idonea informativa in favore dei risparmiatori al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali.

Il caso ha preso il via in seguito a un esposto dell’associazione dei consumatori Adiconsum Sardegna ed è proprio tale associazione oggi a richiedere oltre alla sanzione anche il rimborso in favore di tutti i risparmiatori coinvolti nel caso.

Poste Italiane ha alzato i tassi di interesse BFP. La notizia attesa è arrivata

Per i piccoli risparmiatori si tratta di una notizia molto attesa, infatti Poste Italiane ha aumentato in maniera considerevole i tassi di interesse sui buoni fruttiferi postali (BFP). Ecco tutte le novità.

Poste Italiane aumenta i tassi di interesse sui Buoni Fruttiferi Postali

Il nuovo scenario economico, con la BCE che si accinge ad aumentare il costo del denaro dello 0,25% a luglio 2022 e annuncia un nuovo aumento a settembre e con gli interessi sui mutui e prestiti che aumentano, ha portato Cassa Depositi e Prestiti e Poste Italiane a una modifica delle condizioni contrattuali relative ai tassi di interesse sui buoni fruttiferi postali. In particolare, come già annunciato, è stato deciso un aumento. Questo implica che i piccoli risparmiatori potranno avere per i contratti stipulati dopo il 6 luglio 2022 delle condizioni maggiormente favorevoli rispetto al passato.

Leggi anche: Buoni fruttiferi postali: in arrivo rialzo dei tassi di interesse?

Come cambiano i tassi di interesse sui Buoni Fruttiferi Postali: i prodotti e le simulazioni

La prima novità è l’introduzione del Buono Fruttifero Postale 3 anni plus che prevede il riconoscimento di un tasso di interesse lordo dell’1% alla scadenza dei 3 anni. Diciamo che non è la soluzione migliore possibile, infatti stiamo parlando di 1% lordo. Utilizzando il simulatore di Poste Italiane, cioè quello ufficiale, scopriamo che se oggi sottoscriviamo un buono fruttifero postale 3 anni plus di 1.000 euro, al termine riceveremo un netto di 1.026, 51 euro. Il contratto può essere sciolto in qualunque momento, ma prima dei tre anni non sono riconosciuti interessi.

Il Buono 3X2

Per capire come sono realmente cambiati i tassi di interesse possiamo invece fare un confronto con il Buono 3X2. Questo prodotto prevede che gli interessi maturino ogni 3 anni, quindi se viene chiesto il rimborso:

  • prima dei tre anni non ci sono interessi;
  • alla scadenza dei tre anni 0,75%. Fino al 5 luglio 0,50%;
  • tra i 3 anni e i sei anni solo gli interessi maturati alla scadenza dei primi tre anni;
  • al sesto anno gli interessi sono all’1,75%.

Con gli stessi 1.000 euro alla scadenza dei 6 anni possiamo avere 1.099,95 euro. Insomma si incomincia a vedere qualche soldo.

Buono fruttifero 4X4

Buono l’aumento anche per il 4X4, in questo caso il periodo massimo per la maturazione degli interessi è 16 anni, le soglie per la maturazione degli interessi sono fissate ogni 4 anni. Al termine dei primi 4 anni viene riconosciuto un tasso dell’1% ( basti ricordare che prima si riceveva 1,25% al termine dei 16 anni), al termine dell’8° anno il tasso di interesse lordo è 1,50%. Al termine del 12° anno 1,75% e infine, dopo 16 anni arriva l’agognato 3%. Per questo buono il tasso di interesse è più che raddoppiato rispetto al passato.

Con i soliti 1.000 euro, il netto a 16 anni è di 1.529,12 euro.

Buoni fruttiferi postali 3X4

Risulta invece raddoppiato il tasso di interesse sui buoni fruttiferi postali 3X4, in questo caso gli interessi maturano ogni 3 anni per un periodo massimo di 12 anni. Alla prima scadenza il tasso di interesse è 0,75%, alla seconda 1,25%, alla terza 1,75% e infine dopo 12 anni arriva al 2%. Il precedenza a 12 anni il tasso di interesse era all’1%.

Il tasso di interesse dei buoni fruttiferi postali per i minori è invece passato dal 2,50% al 3,50% lordo. Ricordiamo che questa tipologia di buono è legata all’età del bambino, maggiore è il tempo intercorrente tra la data di nascita e la data in cui compirà 18 anni e maggiore è l’importo che si riceve. Ad esempio per un bambino nato il 10 gennaio 2022, il buono sottoscritto oggi 11 luglio 2022, porterà il 10 gennaio 2040 alla riscossione di 1.713,45 euro.

Cambia il tasso di interesse anche per i buoni fruttiferi ordinari. In questo caso la scadenza è a 20 anni, gli interessi maturano ogni 2 mesi, il buono può essere riscosso in ogni momento e il tasso di interesse è passato dallo 0,50% al 2%.

Ricordiamo che questi sono solo alcuni esempi con alcune tipologie, che i calcoli fatti sono il frutto delle elaborazioni del simulatore ufficiale messo a disposizione da Poste Italiane. Infine, la tassazione prevista per il rendimenti sui buoni fruttiferi postali è al 12,50%. Per chi ritiene che questi tassi siano ancora poco convenienti, c’è la possibilità di attendere un ulteriore aumento che comunque non arriverà prima dell’autunno.

Buoni fruttiferi postali: in arrivo rialzo dei tassi di interesse?

Stai pensando di sottoscrivere buoni fruttiferi postali? In questo caso ti conviene aspettare perché presto potrebbe esservi un aumento dei tassi di interesse e quindi rendimenti più alti.

Cassa Depositi e Prestiti aumenterà i tassi di interesse sui buoni fruttiferi postali?

Chi in questi anni ha scelto investimenti a basso rischio o senza rischi, sa bene che gli stessi hanno purtroppo dato dei rendimenti inesistenti. Questo è dovuto al basso costo del denaro determinato dalla politica monetaria europea. Ora però le cose stanno per cambiare e nei prossimi mesi dovrebbero esserci gustose novità per chi ha dei risparmi e vuole investirli senza rischi e quindi preferisce conti depositi e buoni fruttiferi postali. Proprio per questo secondo strumento molto amato dagli italiani sarebbero infatti in arrivo novità.

Attualmente il rendimento dei buoni fruttiferi postali è sotto l’1%, se a ciò si aggiunge che i rendimenti hanno una tassazione del 12,50% e che per depositi superiori a 5.000 euro si applica l’imposta di bollo, diventa davvero molto difficile fare affidamento su questi strumenti. Secondo però le indiscrezioni trapelate sembra che Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti stiano studiano un aumento del tasso di interesse dell’1% o addirittura qualcosa i più. Molto probabile che si procederà a modulare i tassi in base al periodo di detenzione. Sebbene si tratti di tassi molto lontani da quelli degli anni Ottanta, comunque è un cambio di tendenza rispetto agli anni trascorsi che hanno visto un forte disincentivo agli investimenti a basso rischio.

La politica monetaria europea è rialzo dei tassi di interesse dei buoni fruttiferi postali

L’aumento del costo del denaro va nella direzione della normalizzazione della politica monetaria attuata dalla BCE, questa ha annunciato un aumento del costo di 0,25% a luglio, attualmente il costo del denaro è a -50%. A settembre ci sarà un nuovo aumento il cui ammontare sarà determinato dal modo in cui i mercati reagiscono tenendo in considerazione anche l’inflazione.

Il cambio della politica monetaria europea annunciata, prevede lo stop anche al quantitative easing, cioè acquisto del debito pubblico dei Paesi Membri, si è sentito finora maggiormente sui tassi di interesse praticati sui mutui.

Leggi anche Mutuo: cosa scegliere tra tasso fisso e variabile dopo le decisioni della BCE?

Si sente invece a rilento negli investimenti dei piccoli risparmiatori. La manovra di CDP che dovrebbe nel giro di pochi giorni aumentare i tassi di interesse sui buoni fruttiferi Postali, potrebbe segnare il cambio di tendenza.

Ricordiamo che per ora non vi è nulla di certo, solo indiscrezioni che però sembrano essere molto affidabili.

Buoni Fruttiferi Postali: Antitrust apre un’indagine per pratiche scorrette

Nei giorni scorsi è stato reso noto che l’Antitrust ( Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM) ha dato il via a un’indagine nei confronti di Poste Italiane per pratiche commerciali scorrette inerenti al collocamento dei Buoni Fruttiferi Postali.

Perché parte l’indagine dell’Antitrust sul collocamento dei Buoni Fruttiferi Postali?

I Buoni Fruttiferi Postali sono uno degli strumenti di risparmio più apprezzati dagli italiani, soprattutto da coloro che vogliono avere piccoli risparmi con un rendimento sicuro. Purtroppo negli ultimi anni Poste Italiane è stata al centro di molteplici vicende giudiziarie inerenti il calcolo degli interessi e delle imposte sui Buoni Fruttiferi della serie Q/P, emessi tra il primo luglio 1986 e il 31 ottobre 1995. Rimandiamo agli approfondimenti relativi a tale questione per coloro che sono interessati, ma ora cerchiamo di capire perché c’è un’istruttoria dell’Antitrust.

L’indagine prende il via da un esposto dell’Adiconsum della Regione Sardegna. L’associazione dei consumatori, in seguito alle lamentele di numerosi risparmiatori inerenti l’indicazione sui Buoni Fruttiferi Postali non particolarmente chiara e trasparente delle condizioni e in particolare della scadenza, si sono visti rifiutare il rimborso dei Buoni in quanto scaduti e prescritti.

Per maggiori informazioni sulla prescrizione dei buoni fruttiferi leggi la guida: Prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali: quando si verifica?

L’Antitrust nel provvedimento di apertura dell’istruttoria ha sottolineato che Poste Italiane nella gestione dei buoni caduti in prescrizione negli ultimi 5 anni avrebbe omesso di informare i consumatori della scadenza dei titoli e delle conseguenze che sarebbero derivate in caso di prescrizione degli stessi a causa della mancata richiesta di rimborso dei titoli da parte dei risparmiatori nei termini previsti. Poste Italiane, da quanto emerge, avrebbe continuato ad avere questo comportamento nonostante avesse già ricevuto numerose reclami da parte dei risparmiatori incorsi nella prescrizione.

I prossimi passi per avere tutela in caso di mancato rimborso dei Buoni Fruttiferi Postali

A spiegare i passi successivi da compiere è Giorgio Vargiu, presidente di Adiconsum Sardegna. Lo stesso ha sottolineato che, nel caso in seguito all’istruttoria, l’Antitrust dovesse rivelare che Poste Italiane ha avuto un comportamento scorretto, i risparmiatori potranno intentare causa, da soli oppure affidandosi ad associazioni dei consumatori, al fine di ottenere la restituzione di quanto investito e degli interessi maturati.

Adiconsum ha anche sottolineato che ha tratto in inganno i risparmiatori il fatto che nella scheda di sintesi dei BPF c’era la dicitura “capitale investito sempre rimborsabile”. Ciò ha indotto molti a ritenere che almeno il capitale potesse essere sempre recuperato. Inoltre secondo Adiconsum a trarre in inganno i risparmiatori vi era anche un grafico posto nella scheda di sintesi in cui c’era la dicitura “durata massima di 20 anni”, questo avrebbe indotto i risparmiatori a ritenere che in realtà si intendesse che per 20 anni i buoni avrebbero continuato a produrre interessi e non che non sarebbero più stati rimborsati.

Buoni Fruttiferi Postali: perché ci sono controversie sulla serie Q/P

Prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali: ecco le pronunce da ricordare

Tassazione dei Buoni Fruttiferi Postali: la decisione del Tribunale di Bergamo

Rendimento Buoni Fruttiferi Postali, simulazioni e prospettive future

Maxi Valutazione per un Buono Fruttifero del 1986: 246.560 euro

Buoni Fruttiferi: Federconsumatori impugna ordinanza inammissibilità

Dopo la decisione del Tribunale di Roma di dichiarare inammissibile la Class Action, promossa da Federconsumatori, inerente il corretto calcolo delle imposte sui Buoni Fruttiferi Postali e a cui avevano aderito già migliaia di risparmiatori, l’associazione annuncia il ricorso avverso tale decisione. I risparmiatori possono continuare a sperare.

Class Action di Federconsumatori contro Poste Italiane

La controversia nasce in seguito alla sentenza del Tribunale di Bergamo che ha sanzionato Poste Italiane per il calcolo errato della tassazione applicata sui Buoni Fruttiferi Postali della serie Q emessi tra il luglio 1986 e il 31 ottobre 1995. In basso sono presenti i link degli approfondimenti su questa annosa questione.

Partendo da questa sentenza, Federconsumatori aveva proposto una class action a cui avevano dato la pre-adesione migliaia di risparmiatori in possesso dei titoli emessi da Poste Italiane e garantiti dallo Stato.

Preliminare alla vera trattazione della questione è il giudizio di ammissibilità che il Tribunale Civile di Roma ha rigettato lo scorso mese di gennaio 2022 per carenza di presupposti. Tra le motivazioni addotte vi è il fatto che il contraddittorio doveva essere integrato anche nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti e nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Inoltre la Class Action è disciplinata nel Codice dei Consumatori, ma i ricorrenti non possono essere considerati tali in quanto sono investitori.

Buoni Fruttiferi Postali: Federconsumatori impugna l’ordinanza di inammissibilità della class action

Federconsumatori ha dichiarato di trovare inspiegabile e opinabile la motivazione con cui il Tribunale Civile di Roma ha dichiarato con ordinanza inammissibile la class action. Il presidente di Federconsumatori Michele Carrus sottolinea che nelle settimane trascorse l’associazione ha ricevuto molteplici sollecitazioni a proseguire la strada intrapresa. Di conseguenza è stata presa la decisione di proseguire e proporre reclamo alle giurisdizioni superiori avverso l’ordinanza di inammissibilità pronunciata dal Tribunale di Roma. Ha dichiarato: “I cittadini, che numerosi, in questi giorni, ci hanno manifestato la volontà di proseguire impugnando l’ordinanza, chiedono a gran voce giustizia. Una richiesta a cui non possiamo sottrarci.

Rimandiamo agli approfondimenti sulla questione per ulteriori informazioni sulla questione inerente i buoni fruttiferi postali della serie Q:

Buoni Fruttiferi Postali: perché ci sono controversie sulla serie Q/P?

Tassazione Buoni Fruttiferi Postali: la decisione del Tribunale di Bergamo

Buono da 5 milioni con rimborso 65.000 euro: pesante condanna per Poste Italiane

Maxi valutazione per un Buono Fruttifero del 1986: 246.560 euro

Class Action Buoni Fruttiferi di Poste Italiane: cosa sapere

Buoni Fruttiferi Postali: inammissibilità class action, motivi

Buoni Fruttiferi Postali, come viene applicata l’imposta di bollo?

I Buoni Fruttiferi Postali continuano a essere per gli italiani una delle forme di risparmio preferite. Questo per diversi motivi, ma in particolare perché sono un mezzo versatile, semplice da sottoscrivere e spesso utilizzato anche come regalo. A differenza del passato, i buoni fruttiferi postali sono anche tassati con due tipologie di imposte. La prima è la ritenuta fiscale sugli interessi al 12,50% e la seconda è l’imposta di bollo sui Buoni Fruttiferi Postali. Vedremo ora come si calcola la seconda.

Introduzione dell’imposta di bollo sui Buoni Fruttiferi Postali

I Buoni Fruttiferi Postali sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti e distribuiti da Poste Italiane, ma soprattutto sono garantiti dallo Stato, ecco perché molti risparmiatori si sentono al sicuro rispetto ad altre forme di investimento. In passato avevano dei buoni rendimenti e ciò ha portato un discreto successo a questo strumento di risparmio. Nel tempo tutti i vantaggi sono terminati e a bassissimi rendimenti si somma una tassazione non particolarmente vantaggiosa. In particolare dal 2012 il Governo ha introdotto anche l’imposta di bollo.

Tale tassazione sui Buoni Fruttiferi Postali è una novità prevista dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nel tempo però la disciplina ha subito diverse modifiche. Attualmente l’imposta di bollo è calcolata al due per mille su base trimestrale, con un valore minimo di 2 euro.

L’imposta di bollo non si applica su valori inferiori a 5.000 euro. La disciplina prevede che ci sia però un cumulo dei prodotti con la stessa intestazione. In poche parole se una persona ha due buoni da 3.000 euro intestati, l’imposta di bollo viene comunque applicata e questo anche grazie a un data base che consente di visionare in breve tempo tutti i prodotti intestati a un medesimo soggetto. Non fanno parte del cumulo di BPF emessi prima del 1° gennaio 2009.

L’imposta di bollo sui Buoni Fruttiferi Postali ha goduto di un’introduzione graduale, infatti la disciplina prevede per il 2012 l’applicazione allo 0,1% (1X1000), al 2013 allo 0,15% (o 1,5X1000). Dal 2014 entra invece a pieno regime e quindi al 2X1000.

Come si esegue il calcolo dell’imposta di bollo?

Il calcolo dell’imposta di bollo sui buoni fruttiferi postali si esegue facendo il cumulo di tutti i Buoni Fruttiferi Postali con la stessa intestazione. Sono esclusi quelli la cui data di emissione è antecedente al 1° gennaio 2009. Come abbiamo detto già prima, questi non concorrono a determinare il limite dei 5.000 euro al di sotto dei quali non è dovuta l’imposta di bollo. Occorre sottolineare che per i buoni fruttiferi cartacei e dematerializzati l’imposta di bollo si contabilizzava e calcolava al 31 dicembre di ogni anno solare, si procedeva quindi ad accantonarla, ma il versamento effettivo c’era al momento della riscossione del prodotto. L’imposta di bollo era però annuale e calcolata sul valore di rimborso del Buono.

Dal 3 gennaio 2018 anche questa regola è cambiata, infatti con l’entrata in vigore della normativa MiFID2 la rendicontazione avviene con cadenza trimestrale e l’imposta di bollo viene calcolata con la stessa periodicità, sebbene sempre in misura del 2X1000 annuale.

Attenzione alla ritenuta fiscale sui Buoni Fruttiferi Postali

Al momento della riscossione è comunque necessario porre particolare attenzione alla tassazione applicata. Poste Italiane calcola la ritenuta al 12,50% con capitalizzazione annuale degli interessi, ma ci sono diverse sentenze, tra cui la più importante è del Tribunale di Bergamo, che sottolineano che si deve applicare la capitalizzazione al momento della riscossione, determinando così forti differenze tra gli importi versati da Poste Italiane e quelli effettivamente dovuti.

Per maggiori informazioni è consigliata la lettura dell’articolo: Tassazione Buoni Fruttiferi Postali: la decisione del Tribunale di Bergamo

Chi detiene Buoni Fruttiferi Postali deve inoltre ricordare che gli stessi sono soggetti a prescrizione, per informazioni leggi l’articolo: Prescrizione Buoni Fruttiferi Postali: ecco le pronunce da ricordare

Buoni Fruttiferi Postali: Inammissibilità class action, i motivi

Rese note le motivazioni che hanno spinto il Tribunale di Roma a dichiarare inammissibile la class action contro Poste Italiane intentata da Federconsumatori a tutela dei risparmiatorim che hanno sottoscritto Buoni Fruttiferi Postali emessi tra il 1° luglio 1986 e il 31 ottobre 1995 con indicazione “serie Q”. Ecco i chiarimenti sulla inammissibilità della class action.

Inammissibilità class action contro Poste Italiane: arrivano le motivazioni

Il giorno 13 gennaio 2022 è stata depositata l’ordinanza di inammissibilità della class action contro Poste Italiane intentata da Federconsumatori a tutela dei risparmiatori che hanno visto calcolare le imposte sui loro Buoni Fruttiferi Postali con il metodo della capitalizzazione annuale degli interessi e non con la capitalizzazione al momento della riscossione. Questo metodo di calcolo infatti è particolarmente svantaggioso per i risparmiatori e soprattutto ha già avuto la censura del Tribunale di Bergamo con la sentenza 1390 del 2020.

Nelle scorse ore sono state rese note le motivazioni per le quali la sedicesima sezione del Tribunale di Roma ha ritenuto inammissibile la class action andando così a deludere gli oltre 5.000 risparmiatori che avevano già manifestato la pre-adesione alla procedura.

Disciplina della class action posteriore rispetto all’emissione dei Buoni

Il primo motivo è strettamente temporale. In Italia la class action, cioè la possibilità di intentare un’azione legale a tutela di una “classe” di soggetti che vogliono tutelare “diritti individuabili omogenei” è entrata in vigore nel 2009, ma come ha fatto rilevare Poste Italiane che naturalmente ha cercato di far valere le proprie ragioni, l’emissione dei Buoni Fruttiferi Postali della serie Q è antecedente rispetto all’entrata in vigore di questa disciplina.

Federconsumatori, invece ritiene che l’azione sia ammissibile perché il torto sarebbe emerso non al momento dell’emissione, ma al momento della riscossione dei Buoni.

L’azione doveva essere intentata contro Cassa Depositi e Prestiti e il Ministero dell’Economia e delle Finanze

La seconda motivazione riguarda la necessità di integrare il contraddittorio, infatti l’azione non doveva essere presentata solo contro Poste Italiane, ma anche contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze e contro Cassa Depositi e Prestiti che hanno emessi i Buoni oggetto di controversia.

I “ricorrenti” non sono consumatori ma investitori

La terza motivazione addotta è basata sul fatto che la class action è un’azione legale collettiva generalmente riservata ai consumatori e infatti questa procedura fino al maggio 2021 non era disciplinata nel Codice di Procedura Civile, ma all’interno del Codice dei Consumatori. Il caso che però qui interessa non ha ad oggetto comportamenti lesivi dei diritti del consumatore, ma di investitori.

Di conseguenza anche Federconsumatori non è soggetto idoneo a tutelare gli interessi dei risparmiatori.

A ben vedere si tratta di motivi ostativi di tipo procedurale, d’altronde il giudice in questa fase non può entrare nel merito delle questioni. Da parte sua Federconsumatori ha già reso noto che intende proporre ricorso avverso tale decisione. Per i risparmiatori resta comunque la possibilità di procedere autonomamente a tutela dei loro diritti facendo riferimento alle sentenze già emesse e tra queste appunto la 1390 del 2022 pronunciata dal Tribunale di Bergamo. Per saperne di più leggi l’articolo: Tassazione Buoni Fruttiferi Postali: la decisione del Tribunale di Bergamo 

e l’articolo: Buoni Fruttiferi Postali: perché ci sono controversie sulla serie Q/P

Buoni fruttiferi postali: per il Tribunale di Roma inammissibile la class action

Federconsumatori nei mesi scorsi ha proposto una class action contro Poste Italiane per l’annosa questione della tassazione calcolata sui Buoni Fruttiferi della Serie Q/P emessi da Poste Italiane tra il 1 luglio 1986 e il 31 ottobre 1995. E’ arrivata il 13 gennaio 2022 la tanto attesa risposta e purtroppo non è quella che i risparmiatori si aspettavano.

Storica sentenza del tribunale di Bergamo contro Poste Italiane

Il Tribunale di Bergamo con la sentenza 1390 del mese di ottobre 2020, risolvendo un contrasto tra norme gerarchicamente diverse, aveva acceso le speranze di molti risparmiatori. Nella sentenza Poste Italiane viene condannata a corrispondere al titolare del Buono i maggiori importi dovuti in seguito a un calcolo errato delle imposte operato da Poste Italiane. Il calcolo degli importi da corrispondere ai risparmiatori  secondo il Tribunale deve essere effettuato capitalizzando gli interessi al momento della riscossione e non con capitalizzazione annuale come è solita fare Poste Italiane. Questa però non è l’unica questione che colpisce i Buoni Fruttiferi Postali emessi in questo periodo, infatti Poste Italiane ha già subito numerose condanne perché nei Buoni della Serie Q/P non sono chiaramente indicati i nuovi tassi di interesse applicati dal ventunesimo anno al trentesimo anno.

La class action dei risparmiatori in possesso di Buoni Fruttiferi Postali

Sulla base della sentenza del Tribunale di Bergamo, Federconsumatori decide di proporre una class action a cui hanno dato la pre-adesione migliaia di risparmiatori. L’obiettivo dell’azione proposta è far in modo che l’annosa questione dei buoni della Serie Q/P sia risolta in un unico momento. La decisione sull’ammissibilità della class sarebbe dovuta arrivare il giorno 8 novembre 2021, ma il Tribunale di Roma in tale data ha preferito rimandare la decisione in quanto ha ritenuto di dover preliminarmente sciogliere il nodo della partecipazione all’azione di Cassa Depositi e Prestiti e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La decisione del Tribunale di Roma sulla class action contro Poste Italiane

Ora la decisione del Tribunale di Roma sulla class action di Federconsumatori contro Poste Italiane è arrivata. La decisione non è però quella attesa da migliaia di risparmiatori, infatti ha bocciato la class action in quanto ha ritenuto che ci sia una carenza di presupposti. In poche parole si è ritenuto che Federconsumatori non avesse la legittimazione ad agire per la classe di risparmiatori.

Naturalmente questo non vuol dire che i risparmiatori debbano arrendersi, infatti possono ciascuno autonomamente agire in giudizio per ottenere il corretto calcolo degli interessi e delle imposte da versare. Inoltre Federconsumatori ha già dichiarato di voler intraprendere ulteriori iniziative per procedere con la class action.

Federconsumatori ha dichiarato che la decisione appare “inspiegabile e irrituale”, inoltre, attraverso il Presidente Michele Carrus, ha reso noto che “Esistono fondati motivi, a nostro avviso, per ritenere impugnabile il pronunciamento odierno” e di conseguenza l’associazione sta valutando come operare.

Per conoscere tutte le questioni inerenti i Buoni Fruttiferi Postali emessi tra 1 luglio 1986 e il 31 ottobre 1995, è possibile leggere gli approfondimenti di seguito indicati.

Buoni fruttiferi postali: perché ci sono controversie sulla serie Q/P

Tassazione Buoni Fruttiferi Postali: la decisione del Tribunale di Bergamo

Buono da 5 milioni con rimborso 65.000 euro: pesante condanna per Poste

Maxi valutazione per un Buono fruttifero del 1986: 246.560 euro

 

Buoni fruttiferi postali per i minori: convenienza e quanto si ricava dall’investimento

Quali potrebbero essere i migliori investimenti a favore dei figli o dei nipoti minorenni? Previdenza complementare a parte, che sicuramente offre delle soluzioni vantaggiose anche dal punto di vista della deducibilità fiscale, i buoni fruttiferi postali potrebbero avere la maggiore convenienza dal punto di vista dei rendimenti e della fiscalità. In generale, i tassi di rendimento non sono allettanti come nel passato, ma investire in buoni fruttiferi postali permette sicuramente l’investimento con i maggiori margini di guadagno.

Buoni fruttiferi postali dedicati ai minori: cosa sono?

I buoni fruttiferi postali sono uno strumento finanziario dedicato ai più giovani. Più esattamente possono essere sottoscritti a favore di beneficiari che abbiano da zero a 16 anni e sei mesi. Sono titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti (Cdp) e collocati sul mercato dalle Poste Italiane. Uno dei vantaggi è l’importo che si può sottoscrivere. L’investimento, infatti, parte da 50 euro al mese e non ci sono costi o commissioni né quando si va a sottoscrivere il buono e nemmeno per in fase di rimborso. La sottoscrizione può essere su carta oppure dematerializzata.

I rendimenti dei buoni fruttiferi postali

Per quanto concerne i rendimenti è da precisare che, in un mercato di strumenti finanziari che non offrono grandi risultati, quello dei buoni fruttiferi postali rappresenta senz’altro uno dei più allettanti. La serie attuale di collocamento (TF118A200128 datata 23 novembre 2020) ha un rendimento fisso che cresce nel tempo. La crescita dipende dagli anni mancanti per il compimento della maggiore età del beneficiario intestatario del titolo. Dunque è necessario verificare quanti anni manchino al compimento dei 18 anni del figlio o dei nipoti. Il rendimento minimo è dello 0,5% sul quale si applica la riduzione del 12,5% delle tasse. Il netto, pertanto, è dello 0,44%. Il massimo del rendimento all’anno è del 2,5%. Anche in questo caso, al netto delle tasse del 12,5%, il rendimento effettivo è del 2,24%.

Interessi che maturano sui buoni fruttiferi postali: quale tassazione?

Sugli interessi che maturano sui buoni fruttiferi postali è applicata la fiscalità agevolata pari al 12,5%. C’è da pagare l’imposta di bollo, ad oggi di 34,20 euro fissi annui, nel caso in cui il valore del rimborso del titolo sia maggiore di 5 mila euro.

Meglio i buoni fruttiferi postali o i Buoni del Tesoro pluriennali (Btp)?

Ad oggi il rendimento dei buoni fruttiferi postali supera quello dei Buoni del Tesoro pluriennali (Btp). Alla medesima durata dell’investimento , un Buono del Tesoro pluriennale è dell’1,5% al lordo delle imposte, pari all’1,30% netto. Circa un punto percentuale netto in meno rispetto al massimo che si può ottenere dai buoni fruttiferi postali che possono arrivare al 2,24%. Per i buoni intestati ai minori è necessario prestare attenzione nel caso in cui si chieda il rimborso prima della scadenza. Per incassarli prima bisogna rivolgersi al giudice tutelare.

Altre formule di risparmio per i figli: libretti di risparmio

Esistono altre formule di risparmio per i figli: si va dai piani di accumulo ai libretti di risparmio, dalle polizze alla pensione integrativa. I libretti di risparmio assicurano l’accumulo di somme alle Poste Italiane oppure in banca mediante depositi a favore dei minorenni. Il deposito nel libretto di risparmio può essere libero, e dunque senza vincoli di tempo per quanto concerne i prelievi, oppure vincolato. In questo ultimo caso, quanto depositato rimane bloccato fino a una determinata scadenza.

Vantaggi, svantaggi e rendimenti del libretto di risparmio

L’apertura di un libretto di risparmio permette a chi versa (di norma i genitori) di poter investire poco alla volta e senza una cadenza determinata. I vantaggi consistono nel fatto che non ci sono costi né per aprire un libretto di risparmio, né per la gestione. A fronte dei vantaggi, è importante dire che il tasso di interesse applicato al libretto di risparmio è relativamente basso. Non può essere considerato, pertanto, uno strumento dal quale attendere rendimenti simili a quelli dei buoni fruttiferi postali.

Piani di accumulo: strumento di risparmio che però ha dei costi

Si può optare per i piani di accumulo (Pac) a favore dei minorenni. Si tratta di strumenti finanziari con i quali si versano delle quote di capitale in maniera periodica. Tra i vantaggi c’è proprio quello di poter gestire i versamenti, anche partendo da piccole somme. E la gestione dello strumento permette anche di basare le proprie spese per arrivare a mettere da parte la somma da versare. Per i piani di accumulo, tuttavia, ci sono da pagare dei costi, come quello di apertura o di chiusura anticipata, e i diritti fissi sui versamenti effettuati.

Le polizze assicurative: i vantaggi dell’investimento per il futuro dei minorenni

Una delle possibilità offerte dal mercato finanziario per risparmi che andranno a vantaggio del minorenne sono le polizze assicurative. Gli strumenti, in ambito assicurativo, sono vari. Tra questi particolare importanza rivestono le polizze vita rivalutabili. Sono strumenti compresi nel ramo I. Le polizze, pur avendo dei costi di gestione, offrono vantaggi dal punto di vista del risultato, con relativa copertura assicurativa. Inoltre, i premi pagati per la polizza sono detraibili fiscalmente al 19%, fino al limite di 530 euro all’anno. Particolarmente mirati sono anche i vantaggi dell’impignorabilità della polizza e della detassazione ai fini della successione.