Redditometro: giudice non può limitarsi a una motivazione sintetica

Il redditometro è uno strumento che consente all’Amministrazione finanziaria di determinare la ricostruzione sintetica del reddito di una persona fisica attraverso la sua capacità di spesa. L’obiettivo è naturalmente scoprire redditi nascosti. Si tratta di uno strumento di determinazione del reddito considerato sintetico e naturalmente il contribuente ha la possibilità di presentare ricorso. In questo caso spetterà al giudice determinare chi tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente abbia ragione. In merito a questo punto è intervenuta l’Ordinanza della Corte di Cassazione 5504 del 21 febbraio 2022 che ha sottolineato numerosi punti in favore del contribuente.

Cos’è il redditometro?

Il redditometro è un metodo di ricostruzione sintetica del reddito partendo dalle spese effettuate dal contribuente persona fisica e comparando tali spese con le dichiarazioni dei redditi prodotte. Il redditometro tiene in considerazione l’incremento di patrimonio, le quote di risparmio e le spese riscontrabili. Per capire bene l’importanza dell’ordinanza in oggetto è bene sintetizzare le fasi attraverso cui si procede all’accertamento del reddito con il redditometro. La prima fase è quella di selezione del contribuente da sottoporre a controllo. Si parla in questo caso di controllo sulla famiglia fiscale partendo dal presupposto che anche altre persone appartenenti al nucleo possono concorrere a determinare il reddito e le spese (di solito si considerano coniuge e figli).

Segue la fase istruttoria in cui sono determinati i redditi. In questa si prendono in considerazione le spese certe, cioè tracciate, le spese per elementi certi, cioè che devono essere per forza sostenute in conseguenza di fatti certi, ad esempio spese per la gestione dell’auto o della moto, spese legate alla casa. Si tengono in considerazione gli incrementi patrimoniali, cioè investimenti in beni immobili (acquisto di un terreno) o investimenti in titoli. Infine, si tiene in considerazione la quota di risparmio formatasi nell’anno.

Nel caso in cui tra i rilievi della fase istruttoria e le dichiarazioni ci sia uno scostamento superiore al 20%, parte l’accertamento fiscale. Per i lavoratori autonomi e titolari di ditta individuale i cui redditi dichiarati risultano conformi agli studi di settore, la percentuale che fa scattare l’accertamento è fissata al 33%.

Il contraddittorio con il contribuente

Nella fase dell’accertamento si instaura un contraddittorio con il contribuente che è invitato tramite questionario a giustificare tali spese. In questa fase il contribuente potrà dimostrare che parte delle spese non è riconducibile al suo reddito.

Il contribuente viene quindi invitato presso l’Agenzia delle Entrate e in questa fase potrà esporre le sue ragioni. L’Amministrazione finanziaria potrà archiviare o procedere ulteriormente. Contro un eventuale avviso di accertamento il contribuente potrà chiedere una mediazione, proporre ricorso oppure aderire alle richieste dell’Agenzia.

Fatta questa premessa possiamo passare all’analisi della questione affrontata dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza 5504 del 21 febbraio 2022.

Ordinanza 5504 della Corte di Cassazione: il giudice deve analizzare i documenti e motivare la sentenza

Nel caso concreto, in seguito ad un avviso di accertamento basato sul redditometro, il contribuente ha proposto ricorso, rigettato in primo grado. Il Giudice ha motivato il rigetto sul fatto che il contribuente non aveva dato prova della disponibilità di fondi che potessero giustificare le spese. Il contribuente ha proposto ricorso in Cassazione adducendo che il Giudice non aveva sufficientemente analizzato la copiosa documentazione prodotta per giustificare le spese sostenute nell’anno sottoposto a controllo

La Corte di Cassazione ha ribadito che l’accertamento dell’Amministrazione finanziaria deve essere sintetico e che spetta al contribuente in sede endoprocedimentale difendersi dalle contestazioni adducendo prove certe circa la capacità di spesa oppure sull’inesistenza delle spese dedotte dal “controllore”.

Qualora l’ufficio ritenga di non dover tenere in considerazione i rilievi del contribuente deve però darne un’adeguata motivazione. In caso contrario l’accertamento è nullo.

Nell’Ordinanza 5504 la Cassazione va oltre e ribadisce che anche in caso di ricorso giurisdizionale vi deve essere la stessa attenzione, cioè il giudice deve analizzare in modo analitico la documentazione prodotta dal contribuente non potendosi limitare a giudizi sommari privi di riferimenti alla massa documentale prodotta dal contribuente. Nel caso in oggetto quindi la sentenza viene considerata nulla perché non è possibile ripercorrere il percorso logico giuridico che ha portato l’organo giudicante a ritenere non sufficiente la documentazione prodotta dal contribuente. Una motivazione siffatta, cioè che non analizza in modo analitico la documentazione prodotta dal contribuente, ma semplicemente sottolinea che la stessa è insufficiente a dimostrare le ragioni del soggetto, viene considerata dalla Corte di Cassazione apparente e quindi non valida.

Dichiarazione di successione online

Una delle incombenze più fastidiose dal punto di vista burocratico che possano capitare nella vita è la dichiarazione di successione. Qualcosa però sta cambiando. A partire dal 23 gennaio 2017 i contribuenti la potranno presentare online grazie a un nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate.

Oltre alla dichiarazione di successione, via libera anche alla domanda online per le volture catastali. Sarà possibile farlo installando in locale il software di compilazione successionionline (gratuito), disponibile sul sito delle Entrate, compilare il file, allegare i documenti, salvare, accedere ai servizi telematici e inviare il tutto.

Il nuovo modello della dichiarazione di successione e quello per la domanda di volture catastali, saranno opzionali fino al 31 dicembre 2017 e diventeranno obbligatori dall’1 gennaio 2018.

Con la nuova procedura, gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, potranno visualizzare la dichiarazione di successione inviata telematicamente dai contribuenti, i quali potranno quindi richiedere le copie conformi della dichiarazione in qualsiasi ufficio dell’Agenzia.

La nuova modalità di presentazione della dichiarazione e domanda di volture catastali potrà essere utilizzata dal 23 gennaio 2017. Fino al 31 dicembre del prossimo anno, in alternativa all’utilizzo del modello successionionline, può essere presentata all’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione attraverso il tradizionale modello cartaceo.

La stangata di Imu e Tasi

Entro il prossimo 16 dicembre gli imprenditori devono versare la seconda rata di Imu e Tasi sugli immobili strumentali che complessivamente costerà poco meno di 5 miliardi di euro. Secondo i calcoli della Cgia, al lordo del risparmio fiscale lo sforzo maggiore sarà richiesto agli albergatori, che mediamente saranno chiamati a versare 6mila euro circa a immobile.

Seguono i proprietari dei grandi magazzini commerciali (categoria catastale D8), con poco più di 4mila euro, e i “capitani” delle grandi industrie (D7), con poco più di 3.220 euro. Se per i capannoni di minori dimensioni (D1), gli artigiani e i piccoli imprenditori pagheranno poco più di 2mila euro di Imu e Tasi, per gli uffici e per gli studi privati (A10) i liberi professionisti verseranno un’imposta media di poco superiore di 1.000 euro.

Infine, il saldo Imu e Tasi su negozi (C1) e laboratori (C3) costerà ai commercianti e ai piccoli artigiani rispettivamente 498 e 377 euro.

L’Ufficio studi della Cgia fa sapere che è giunto a questi risultati utilizzando, per ciascuna tipologia di immobile strumentale, le aliquote medie Imu e Tasi risultanti dall’analisi delle delibere dei Comuni capoluogo di provincia pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze. Per ogni tipologia di immobile sono state utilizzate le rendite catastali medie ricavate dalla banca dati dell’Agenzia delle Entrate.

Paolo Zabeo, coordinatore dell’Ufficio studi della Cgia, commenta così questi calcoli di Imu e Tasi: “Dal 2011, ultimo anno in cui abbiamo pagato l’Ici, al 2016 l’incremento del carico fiscale sugli immobili ad uso produttivo e commerciale è stato spaventoso. Tutto ciò ha dell’incredibile. E’ utile ricordare che il capannone, ad esempio, non viene esibito dall’imprenditore come un elemento di ricchezza, bensì è un bene strumentale che serve per produrre valore aggiunto, dove la superficie e la cubatura sono funzionali all’attività produttiva esercitata. Accanirsi fiscalmente su questi immobili come è avvenuto in questi ultimi anni non ha alcun senso, se non quello di fare cassa, danneggiando l’economia reale del Paese e, conseguentemente, l’occupazione”.

Gli aumenti di Imu e Tasi verificatisi negli ultimi anni per singola tipologia di immobile strumentale sono stati molto pesanti. Dal 2011 al 2016, l’incremento del carico fiscale al lordo del risparmio fiscale sugli uffici ha toccato il 145,5%.

Per i negozi l’aumento è stato del 140,9%, per i laboratori artigianali del 109,7 per cento, mentre per gli alberghi, per i grandi magazzini commerciali e per i capannoni industriali il prelievo è quasi raddoppiato.

Il prossimo 16 dicembre, oltre al pagamento della seconda rata di Imu e Tasi, le imprese saranno chiamate a versare le ritenute Irpef e i contributi previdenziali dei dipendenti e dei collaboratori. Inoltre, coloro che hanno optato per il pagamento su base mensile dell’Iva dovranno versare all’erario quella riferita al mese di novembre.

Se si considera che entro Natale bisognerà pagare anche le tredicesime dei lavoratori dipendenti – afferma il segretario della Cgia Renato Mason – per moltissimi imprenditori non sarà facile recuperare la liquidità necessaria per onorare tutte queste scadenze”.

Voucher, ecco come inviare le mail

La stretta sui voucher preoccupa quanti fino a poco fa hanno fatto i furbi con la normativa in materia.

Il cambio di rotta, introdotto con le recenti modifiche al Jobs Act, ha il risvolto più evidente sulla tutela del lavoro accessorio, in modo che sia garantita la tracciabilità totale dei voucher evitandone l’utilizzo fraudolento.

Ora gli imprenditori che utilizzano i buoni devono inviare, almeno 60 minuti prima dell’inizio di ogni prestazione, remunerata con i buoni lavoro, un sms o una e-mail all’Ispettorato nazionale del lavoro contenente. Nella comunicazione devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione lavorativa.

La comunicazione deve essere inviata ogni volta che viene utilizzato un voucher. Se la prestazione lavorativa giornaliera è svolta su ore frazionate, la comunicazione per il buono deve essere effettuata più volte.

Chi non effettua questa comunicazione sui voucher, rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore per il quale non è stata inviata la comunicazione.

Per sapere a quale indirizzo e-mail inviare le comunicazioni sui voucher l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato una circolare con le istruzioni e gli indirizzi ai quali mandare le comunicazioni. Per la comunicazione via sms, ancora non sono state emanate le istruzioni.

Rottamazione cartelle Equitalia, altre novità

Altre novità in merito alla rottamazione delle cartelle di Equitalia. Ci sarà infatti più tempo per pagarle e si lo si potrà fare anche a rate.

Questo grazie alla cosiddetta rateizzazione per adesione agevolata, che sposterebbe al 2018 almeno un terzo delle somme dovute a Equitalia, con due rate nel 2018 di cui l’ultima da pagare entro il 15 dicembre.

Nel quadro complessivo della rottamazione delle cartelle si discute anche l’estensione al 2016 dei debiti fiscali, che potranno usufruire della sanatoria agevolata. Le risorse necessarie per questa copertura, pari a circa 400 milioni, deriverebbero dalle maggiori adesioni con l’allargamento della definizione agevolata ai ruoli affidati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2016.

Infine, vi è l’idea di allargare la sanatoria anche alle ingiunzioni di pagamento dei circa 4500 comuni che attualmente non riscuotono con Equitalia e che vorranno aderire alla definizione agevolata.

Rottamazione cartelle Equitalia, ci siamo

Si è fatto un gran parlare della rottamazione delle cartelle di Equitalia che, finalmente, ormai ci siamo. È stata proprio Equitalia a pubblicare il modello DA1 per la “definizione agevolata” (espressione meno brutale di rottamazione) delle cartelle esattoriali e l’elenco delle caselle pec alle quali inviare la comunicazione, se non ci si vuole recare agli sportelli.

Equitalia ricorda che la cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali si applica alle somme riferite ai carichi affidatitra gli anni 2000 e 2015.

I contribuenti che vi aderiranno, pagheranno l’importo residuo delle somme richieste senza sanzioni né interessi di mora. Discorso diverso per le multe stradali, per le quali non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni di legge.

La dichiarazione di adesione alla “definizione agevolata” può essere presentata in due modi:

  • recandosi agli Sportelli dell’Agente della riscossione tramite il modulo DA1 (clicca qui per scaricarlo);
  • inviando alla casella pec della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento il modulo DA1 insieme alla copia di un documento di identità (clicca qui per scaricare l’elenco delle caselle pec).

Equitalia Servizi di riscossione comunicherà al contribuente entro il 24 aprile 2017 il totale delle somme dovute e gli invierà i bollettini di pagamento.

Ammortamenti e incentivi nella legge di Bilancio 2017

Per le imprese arrivano alcune buone notizie dalla legge di Bilancio 2017 che tanti grattacapi sta creando al premier Renzi e al governo. Una di queste gradite novità è la proroga del super ammortamento e l’introduzione dell’iper ammortamento.

Si tratta di due agevolazioni presentate il 21 settembre scorso nell’ambito del Piano Nazionale Industria 4.0, dal Premier e dal ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda.

La legge di Bilancio contiene infatti incentivi agli investimenti innovativi previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, tra i quale un iper-ammortamento fino al 250% (con 47 categorie di beni ammissibili) sugli investimenti in tecnologie di Agrifood, in Bio-based economy e per ottimizzare i consumi energetici in azienda.

La legge di Bilancio prevede anche la proroga del superammortamento con aliquota al 140% per i beni nuovi, invocata da più parti prima che venisse elaborata la legge. Da quest’anno ricadono nel superammortamento anche i software, ma solo funzionali alla trasformazione tecnologica dell’impresa che li acquista.

Le imprese devono però considerare che il superammortamento è ridotto dal 140% al 120% per i veicoli e gli altri mezzi di trasporto non esclusivamente strumentali.

Per gli imprenditori è prevista un’estensione dei termini al 30 giugno 2018 per la consegna dei beni acquistati, a patto che contestualmente all’ordine sia versato un acconto superiore al 20%, entro il 31 dicembre 2017.

Infine, la legge di Bilancio prevede un credito d’imposta alla ricerca con l’aliquota sulla ricerca interna che passa dal 25% al 50% e i limiti di credito massimo per contribuente che passano da 5 a 20 milioni.

Il ravvedimento per il 730 infedele

Più spesso per imperizia, meno per malizia, capita che possa essere presentato un 730 infedele. Ebbene, di recente le Entrate hanno emesso una circolare che chiarisce come procedere al ravvedimento operoso in caso di 730 infedele.

Per il ravvedimento del 730 infedele è necessario utilizzare il modello UNICO Persone fisiche 2016, qualora dall’errore il contribuente evinca che gli spettino un minor credito o un maggior debito.

Il modello UNICO Persone fisiche 2016 va presentato alle Entrate entro termini che cambiano in base all’integrazione dovuta:

  • entro il 30 settembre 2016 (in caso di dichiarazione correttiva nei termini). Qualora dall’integrazione del 730 infedele emerga un importo a debito, il contribuente deve pagare il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, la sanzione in misura ridotta ex art. 13 D. Lgs. 472/1997;
  • entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stato presentato il 730 infedele (in caso di dichiarazione integrativa ex art. 2 comma 8 D.P.R. 322/1998). Qualora dall’integrazione del 730 infedele emerga un importo a debito, il contribuente deve pagare il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
  • entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno successivo (in caso di dichiarazione integrativa). Qualora dall’integrazione emerga un importo a debito, il contribuente deve pagare il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.

Qualora si presenti un modello UNICO correttivo nei termini, non vi sono sanzioni per il 730 infedele ma solo la sanzione e gli interessi per l’eventuale omesso versamento della maggiore imposta. Queste sanzioni si calcolano con riferimento alla data del termine di versamento previsto per le persone fisiche che compilano l’UNICO.

Irap e professionisti, una sentenza della Cassazione

Il tema dell’assoggettamento all’ Irap di alcune categorie professionali è sempre piuttosto caldo. Ora, sul tema, arriva un recente pronunciamento della Corte di Cassazione destinato a fare giurisprudenza.

La Suprema Corte ha infatti stabilito, con un’apposita sentenza del settembre scorso, che è corretta la richiesta di rimborso Irap avanzata da un componente di uno studio associato se relativa all’ Irap versata sui compensi ricevuti in seguito a incarichi di controllo e amministrazione ricoperti in società ed enti, qualora siano stati fatturati nell’ambito della propria posizione personale, senza dipendenti né beni strumentali di rilievo.

Questa sentenza della Cassazione sull’ Irap può essere applicata a ulteriori attività, tipicamente quella di amministratore di condominio, che il singolo componente dell’associazione professionale svolge in autonomia.

Nello specifico, la Cassazione era stata chiamata dalle Entrate a giudicare sul caso di un commercialista che si era visto riconoscere in secondo grado il rimborso dell’ Irap versata, nonostante operasse principalmente come membro di uno studio associato, ma ricoprisse in autonomia anche i ruoli di sindaco, revisore e amministratore di società ed enti.

Le Entrate, infatti, si rifiutavano di erogare il rimborso nonostante vi fossero tutti i presupposti per l’esonero dall’imposta, poiché ritenevano che l’autonoma organizzazione fosse presumibile dalla partecipazione del commercialista alla associazione professionale.

La Cassazione ha invece dato ragione al professionista sostenendo che è compito del giudice verificare se l’attività per la quale viene richiesto l’esonero Irap sia concretamente svolta non solo senza organizzazione propria, ma anche in autonomia, singolarmente e separatamente dall’attività svolta dal professionista per conto della associazione professionale cui appartiene.

Novità sul Durc

Novità in vista sul fronte del Durc. Il ministero del Lavoro ha infatti emanato un decreto ministeriale recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con il quale introduce significative modifiche al decreto del 30 gennaio 2015 sulla semplificazione del Durc (documento unico di regolarità contributiva).

Il decreto ministeriale sul Durc modifica alcuni punti salienti della normativa:

  • all’art. 2, comma 1, primo periodo, dopo la locuzione “per l’attività edilizia”, il decreto aggiunge la seguente frase: “nonché, ai soli fini Durc, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative;
  • all’art. 5 i commi 2 e 3 vengono sostituiti rispettivamente con i commi:
  1. A) in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio, l’impresa viene considerata regolare con gli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti prima della data di autorizzazione all’esercizio provvisorio;
  2. B) in caso di amministrazione straordinaria, viene considerata regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di Inail, Inps e Casse edili scaduti prima della data del decreto di apertura della procedura medesima.