Superbonus 110%: dal decreto ‘Aiuti’ cessione crediti allargata, proroga villette

Il decreto legge “Aiuti” è legge e, con esso, si amplia la platea per la cessione del credito di imposta del superbonus 110% e dei bonus edilizi. Arriva anche la proroga di tre mesi della scadenza previsa per realizzare lo stato di avanzamento dei lavori (Sal) del 30% sulle unità abitative delle persone fisiche. La soglia del Sal consente di utilizzare il superbonus 110% per tutto il 2022.

Cessione credito di imposta bonus edilizi e superbonus 110%: ulteriore vendita libera

Una delle novità attese per i bonus edilizi e per il superbonus 110% dalla conversione in legge del decreto numero 50 del 2022 riguarda l’allargamento della cessione del credito di imposta. Grazie alla norma, le banche e le società bancarie appartenenti al medesimo gruppo possono cedere i crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi sempre a imprese e partite Iva. I crediti cedibili derivano da acquisti fatti dalle banche dai contribuenti o dalle imprese, anche in seguito all’applicazione dello sconto in fattura.

Bonus edilizi e superbonus, chi acquista il credito di imposta non può rivenderlo

Le banche, dunque, potranno procedere alla vendita dei crediti di imposta anche prima della seconda o della terza cessione. Può pertanto trattarsi di prima cessione a eccezione della vendita a soggetti che non svolgano attività di impresa o al di fuori di attività commerciali, artigianali e professionali (persone fisiche). Gli acquirenti dei crediti di imposta dei bonus e superbonus edilizi devono, tuttavia, avere un rapporto di conto corrente con la banca che cede il vantaggio fiscale. Inoltre, i soggetti che acquistano i bonus (cessionari) non possono, a loro volta, procedere con ulteriori cessioni ma dovranno utilizzare il credito acquisito mediante compensazione in detrazione fiscale.

Crediti di imposta bonus e superbonus edilizi: restano fuori quelli comunicati fino al 30 aprile 2022

Ulteriore paletto al sistema di cessione dei crediti di imposta dei bonus edilizi è quella prevista dal decreto legge “Aiuti” in merito al fatto che i crediti debbano essere comunicati a decorrere dal 1° maggio 2022. Pertanto, per i crediti comunicati all’Agenzia delle entrate fino al 30 aprile scorso non vi è possibilità di seguire la cessione libera delineata dal sistema del decreto 50 del 2022. Rimangono fuori, dunque, soprattutto i crediti comunicati nel 2021, ovvero i bonus edilizi che stanno riscontrando i maggiori problemi nella circolazione di moneta fiscale.

Decreto ‘Aiuti’: proroga superbonus 110% su villette e case a schiera

Un’ulteriore novità della conversione del decreto legge “Aiuti” riguarda la proroga del superbonus 110% su villette e case a schiera. La norma concede, infatti, tre mesi in più di tempo per arrivare allo stato di avanzamento dei lavori del 30% al fine di far rientrare i lavori nella detrazione fiscale del 110%. Pertanto, i pagamenti effettuati a decorrere dal 30 giugno 2022 al 30 settembre prossimo possono rientrare nel superbonus 110% se hanno raggiunto il 30% di Sal. Diversamente, in assenza del correttivo del governo, questi lavori sarebbero stati esclusi dalla detrazione fiscale massima.

Superbonus 110% su villette a schiera e unità unifamiliari: Sal al 30% entro il 30 settembre 2022

La norma, pertanto, consente alle persone fisiche che abbiano svolto lavori su villette e case a schiera o unifamiliari (ovvero a unità immobiliari che si trovano all’interno di edifici plurifamiliari purché funzionalmente indipendente) di beneficiare del 110%  per tutto il 2022 purché si raggiunga il 30% di stato di avanzamento dei lavori entro il 30 settembre prossimo. In questo modo, i pagamenti effettuati tramite bonifico dal 1° luglio 2020 al 30 settembre prossimo beneficiano del superbonus.

Tax credit Società Benefit: confermato il credito di imposta nel DL Aiuti convertito

Il decreto Aiuti convertito in legge prevede la conferma della tax credit o credito di imposta in favore delle società che optano per la trasformazione in Società Benefit e per la costituzione di nuove società che sfruttino tale schema sociale. Ecco i costi ammissibili e le modalità operative.

Nella conversione del decreto Aiuti confermato il credito di imposta per Società Benefit

Le società benefit sono una realtà abbastanza recente che però sta avendo un discreto successo in Italia a fronte di agevolazioni di tipo fiscale. Il tratto saliente di questa tipologia è il doppio scopo, da un lato quello di lucro, dall’altro uno scopo altruistico consistente nell’impatto positivo sull’ambiente e sulla società civile attraverso azioni volte a trasparenza e sostenibilità.

Per conoscere i dettagli della società benefit, leggi l’articolo: Società Benefit: cosa sono, come funzionano e quali vantaggi portano.

L’agevolazione fiscale in oggetto non era presente nella stesura iniziale del decreto Aiuti. Essa ha trovato inserimento con un emendamento del deputato e presidente di Assobenefit Mauro Del Barba approvato poi in Commissione e in sede di conversione all’articolo 52-bis. Il credito di imposta previsto nel decreto aiuti è in realtà una conferma di benefici fiscali che erano stati già riconosciuti in passato per le spese sostenute per la trasformazione in Società Benefit o per la costituzione di una nuova società con tale schema sociale dal 19 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Con il decreto Aiuti sono invece agevolate le operazioni compiute entro il 31 dicembre 2022. Il meccanismo è molto simile a quello già proposto in passato. Sono quindi ammissibili al credito di imposta:

  • le spese notarili e per l’iscrizione nel Registro delle Imprese;
  • le spese inerenti l’assistenza professionale e le consulenze sostenute e destinate alla costituzione e trasformazione delle Società Benefit.

Il credito di imposta viene riconosciuto nel 50% delle spese ammissibili e nei limiti dei fondi disponibili.

Modalità operative per ottenere tax credit

Si precisa che attualmente è necessario attendere il decreto con le indicazioni operative per richiedere il credito di imposta per le Società Benefit. È molto probabile che le modalità operative siano molto simili a quelle già messe a disposizione nel precedente “turno”. Sarà quindi necessario presentare la domanda attraverso la piattaforma messa a disposizione dal Mise, nel precedente turno la piattaforma era gestita da Invitalia.

Una volta inoltrata l’istanza, molto probabilmente sarà aperta una finestra della stessa durata della precedente ( 19 maggio 2022- 15 giugno 2022). Ottenuto il riconoscimento del credito di imposta lo stesso potrà essere utilizzato attraverso il modello F24.

Per avere dei riferimenti sulle modalità operative leggi l’articolo: Credito di imposta Società Benefit: c’è tempo fino al 15 giugno per la domanda

Bonus 10mila euro per partecipare alle fiere: ci sarà un click day

È in arrivo il bonus per la partecipazione delle piccole e medie imprese a fiere internazionali svolte in Italia. I fondi per la misura ammontano a 34 milioni di euro e verranno assegnanti, presumibilmente, in un click day di presentazione delle domande. Il bonus si concretizza nell’assegnazione di un credito di imposta sulle spese ammissibili. Il voucher sarà valido fino al 30 novembre 2022 e potrà essere erogato entro il 31 dicembre prossimo. Ciascuna impresa potrà richiedere il bonus una sola volta.

Bonus 10mila euro alle Pmi per la partecipazione alle fiere in Italia

Il bonus ha un importo massimo di 10 mila euro ed è assegnato per partecipare  alle fiere internazionali organizzate in Italia. A prevedere il nuovo credito di imposta è l’articolo 25 bis del decreto legge numero 50 del 17 maggio 2022 (Dl “Aiuti”), atteso alla conversione in legge. Il provvedimento stanzia fondi per le imprese fino a 34 milioni di euro. Il bonus è oggetto di uno specifico emendamento al decreto Aiuti, presentato dalla maggioranza e già approvato in Commissione alla Camera. Il credito di imposta andrà a favore in primis delle piccole e medie imprese (Pmi). La misura rientra negli incentivi volti a favorire l’internazionalizzazione delle Pmi.

Credito di imposta fiere, in arrivo il sostegno alle Pmi italiane per l’export

Il bonus di 10 mila euro per ciascuna Pmi rappresenta un credito di imposta diverso rispetto a quello previsto finora dal Fondo 394 per l’internazionalizzazione delle imprese. Quest’ultimo, infatti, eroga risorse alle imprese per partecipare alle fiere e ai congressi internazionali, svolti anche in Italia. L’incentivo del provvedimento “Aiuti” sostiene unicamente la partecipazione alle fiere e alle mostre internazionali che si terranno nel territorio italiano. Il credito di imposta si concretizza, dunque, come un sostegno al settore delle fiere italiane dopo i mesi di chiusura e di penalizzazioni per l’emergenza Covid. L’incentivo permette tuttavia anche di favorire l’internazionalizzazione delle Pmi italiane che, da sole, generano il 50% circa dell’export, secondo quanto calcolato dall’Associazione delle Fiere Italiane (Aefi).

Cosa finanzia il credito di imposta per le fiere delle piccole e medie imprese fino al 30 novembre 2022?

La novità del decreto “Aiuti” sul bonus per la partecipazione alle fiere internazionali, prevede un incentivo a ciascuna piccola e media impresa per un importo corrispondente a 10 mila euro. Il credito di imposta mira a sostenere proprio i costi sostenuti dalle imprese a tale obiettivo. E pertanto, tra i costi ammissibili, rientreranno quelli direttamente imputabili alla presenza in fiera. Il limite percentuale di sostegno alle imprese è fissato nel 50% delle spese sostenute. Il credito di imposta avrà validità fino al 30 novembre 2022 a rimborso delle spese sostenute. Si attendono, pertanto, maggiori dettagli dell’incentivo con la conversione in legge del provvedimento, prevista entro il 16 luglio prossimo. prossimo.

Partecipazione alle fiere, alle imprese crediti di imposta in regime de minimis e presentazione domanda

Gli aiuti per la partecipazione delle imprese alle fiere internazionali svolte in Italia rientrano nel regime de minimis. Ciò significa che le imprese possono accedere agli incentivi nei limiti del plafond degli aiuti pari a 200 mila euro su base triennale. Per la presentazione della domanda ciascuna impresa dovrà possedere:

  • un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec). È a questo indirizzo che il ministero per lo Sviluppo economico (Mise) rilascia il bonus;
  • le coordinate di un conto corrente bancario intestato all’impresa;
  • ulteriori requisiti come la sede operativa in Italia; l’iscrizione nel Registro delle imprese; l’autorizzazione a partecipare a fiere internazionali del settore; l’aver sostenuto o sostenere spese per le fiere internazionali; non aver già ottenuto contributi per la stessa finalità.

Contributi a fondo perduto Simest Fondo 394, presentazione delle domande dal 12 luglio 2022

A proposito dei contributi a fondo perduto elargiti da Simest, si possono presentare da ieri, 12 luglio 2022, le domande per gli incentivi e i finanziamenti agevolati rientranti nel Fondo 394 per la digitalizzazione delle imprese, la transizione ecologica e per le esportazioni. I contributi a fondo perduto rientrano nelle missioni di investimento del Programma Next Generation EU, con attuazione nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La gestione dei bonus è affidata a Simest secondo i requisiti e nelle modalità delineate dal decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 126 del 31 maggio 2022. Si possono incentivare le spese digitali per una quota del 50% e oltre dei contributi richiedibili; più i costi sostenuti per la promozione della sostenibilità e della competitività sui mercati internazionali per il restante 50%.

Nuovo bonus formazione 4.0, il credito di imposta arriva al 70%

Aumenta la percentuale del credito di imposta per il nuovo bonus formazione 4.0. L’aliquota applicata alle spese ammissibili può arrivare al 70% nel caso delle piccole imprese e al 50% per le aziende di media grandezza. Ammesse al credito di imposta sono le imprese che sostengano spese per la formazione nei settori delle vendite e del marketing, dell’informatica e delle tecniche e tecnologie della produzione. La formazione dovrà essere effettuata da enti qualificati che siano al di fuori del contesto dell’impresa utilizzatrice. Il nuovo regime di aiuti e di crediti di imposta per le imprese è stato delineato dal decreto legge numero 50 del 2022, il cosiddetto “decreto Aiuti”.

Credito di imposta alle imprese per le attività di formazione 4.0: i riferimenti normativi

L’obiettivo del provvedimento è quello di incentivare la formazione e la valorizzazione del fattore umano all’interno delle imprese. La formazione deve essere certificata dalle attività svolte al fine di incrementare la competenza professionale degli addetti, soprattutto in ambito tecnologico e dei processi produttivi. Le nuove aliquote del credito di imposta maggiorate al 70% per le piccole imprese e al 50% per le medie imprese si applicano per i progetti formativi e le relative spese sostenute in data posteriore al 18 maggio scorso. Il provvedimento, attualmente all’esame della Corte dei conti, entrerà in vigore successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Bonus formazione 4.0, quali sono le aliquote del credito di imposta spettante alle imprese?

Le novità del nuovo bonus formazione 4.0 sono contenute nel comma 1, dell’articolo 50, del decreto legge numero 50 del 2022. In particolare, il provvedimento contiene le disposizioni normativi per applicare le percentuali maggiorate del credito di imposta spettante alle imprese per la formazione 4.0 dei propri dipendenti. Pertanto, il ministero per lo Sviluppo economico (Mise) ha disposto che:

  • il credito di imposta passi dal precedente 50% al 70% delle spese ammissibili per le imprese piccole. Il limite delle spese all’anno è pari a 300 mila euro;
  • il bonus per la formazione 4.0 passi dal 40% al 50% per le imprese di media grandezza. Il limite delle spese all’anno è pari a 250 mila euro;
  • le imprese di grandi dimensioni il bonus spettante è pari al 30% delle spese sostenute fino al tetto di 250 mila euro all’anno, come già previsto dal decreto legge numero 50 del 2022.

Chi deve fornire la formazione 4.0 ai dipendenti delle piccole e medie imprese?

La formazione ai dipendenti delle imprese deve essere fornita da enti qualificati che siano esterni all’impresa fruitrice del credito di imposta. Pertanto, i soggetti ammissibili alla formazione sono quelli elencati:

  • al comma 6, dell’articolo 3, del decreto ministeriale del 4 maggio 2018, con integrazione del comma 213 dell’articolo 1, della legge numero 160 del 2019;
  • dai centri di formazione e di alta specializzazione elencati dal comma 115, dell’articolo 1, della legge numero 232 del 2016. Tra questi ultimi si ritrovano gli European Digial Innovation Hub (Edih).

Quali sono le attività formative ammesse al credito di imposta 4.0 delle imprese per la formazione?

Le attività di formazione 4.0 ammesse al credito di imposta delle imprese oggetto di maggiorazione dell’aliquota devono comprendere l’accertamento del livello di conoscenze di base di chi riceva la formazione. Inoltre, tutte le attività formative dovranno avere una durata di almeno 24 ore. È previsto, ai fini del completamento della formazione e dell’ottenimento della maggiorazione del credito di imposta, un esame finale che attesti le qualità e le competenze acquisite durante il periodo di formazione. Per la valutazione di dipendenti che seguano i corsi di formazione 4.0 sono stati inoltre introdotti parametri determinati ai fini della misurazione dei risultati ottenute e delle competenze acquisite. Le lezioni, infine, possono essere svolte anche a distanza, nella modalità e-learning.

Intelligenza artificiale, blockchain e Internet of things: perché servono alle imprese?

Si sente sempre più spesso parlare di blockchain, intelligenza artificiale e internet of things e non si tratta solo di termini strani, ma di tecnologie che possono fare la differenza e soprattutto tecnologie alle quali sono connessi benefici fiscali e aiuti alle imprese che decidono di investirvi e allora diventa essenziale provare a capire di cosa si sta parlando.

Intelligenza artificiale benefici e limiti per le imprese

Sicuramente tra i 3 termini visti il più conosciuto e utilizzato è “Intelligenza Artificiale”, la cui sigla internazionale è  AI.

La definizione ufficiale è: capacità di una macchina di mostrare capacità umane, quali il ragionamento, l’apprendimento, la pianificazione e la creatività. L’Intelligenza Artificiale non è una novità, trova applicazione da decenni, ma negli ultimi anni il consumo è diffuso e praticamente quotidiano da parte di imprese e persone. L’intelligenza artificiale è divenuta particolarmente “sensibile” nel senso che è in grado di analizzare in millesimi di secondi quantità enormi di dati e fornire soluzioni efficienti.

Si è arrivati al punto che qualche settimana fa un ingegnere di Google ha dichiarato che l’intelligenza artificiale di una macchina (LaMDA) avrebbe sviluppato la coscienza di un bambino di 8 anni. Questo gli è costato abbastanza caro, considerato che molti di un’intelligenza artificiale senziente hanno paura, infatti Google ha concesso all’ingegnere Blake Lemoine il congedo retribuito, insomma è stato allontanato. Blake Lenoine ha definito la macchina un ragazzo dolce che vuole solo aiutare il mondo a essere un posto migliore.

Campo di applicazione dell’Intelligenza Artificiale

Fatta questa breve digressione, l’intelligenza artificiale è ormai alla base di molti processi produttivi. Si usa in tutti gli uffici pubblici e privati ed è in grado di velocizzare molte operazioni, renderle più economiche e soprattutto gli errori sono praticamente inesistenti e questo agevola molto le operazioni più complesse.

L’intelligenza artificiale si divide in due settori, il primo è quello della robotica, che un po’ affascina tutti, ed è applicata in veicoli autonomi, droni, in questo caso si parla anche di intelligenza incorporata. Il secondo settore comprende i software, come gli assistenti virtuali, i software di riconoscimento facciale, con impronte o vocali, si tratta solo di alcuni esempi naturalmente, ma si capisce subito che tutti noi ogni giorno facciamo un massiccio uso di AI.

Cos’è la tecnologia Blockchain e come trova applicazione?

La nozione forse più difficile da comprendere è quella di blockchain a cui però sono legati maggiori investimenti pubblici e quindi maggiori possibilità per le imprese di ottenere agevolazioni a fronte di investimenti nel settore. Per blockchain si intende una catena di blocchi che va a formare un registro digitale condiviso e immutabile. In questa catena ci sono diversi utenti e in questa rete ci sono dei nodi di rete dai quali è possibile immettere dati che però devono essere validati.

Generalmente la tecnologia blockchain viene utilizzata per le transazioni in criptovalute le cui transazioni sono validate da una rete decentralizzata e non da autorità centrali. Il sistema dei nodi di rete dovrebbe garantire la sicurezza delle transazioni, il blockchain assicura la tracciabilità di tutte le operazioni, il contenuto sempre visibile del registro assicura invece trasparenza. Una volta formato il registro, i dati sono immutabili e solo con il consenso della rete dei nodi possono esservi modifiche. Le imprese che più di tutte possono avvalersi della tecnologia Blockchain sono quelle che operano nel campo delle assicurazioni e della finanza. Sempre più spesso  le aziende impegnate nella registrazione dei dati la usano, ad esempio Coca Cola utilizza le tecnologie blockchain per una migliore gestione della distribuzione del prodotto tra i vari fornitori.

Contrasto alla contraffazione: scopri come accedere gratuitamente alle risorse del blockchain

Internet of Thing: l’internet delle cose a uso quotidiano

L’ultimo concetto è Internet of Things (IoT) internet delle cose. Può sembrare una locuzione strana, in realtà è la tecnologia che ad oggi tutti noi utilizziamo di più. L’internet of Things si basa sul concetto di dispositivi connessi tra loro, che comunicano in modo che possano scambiare informazioni ed elaborare dati. Una delle applicazioni più comuni riguarda la casa domotica, il cloud, la condivisione di piattaforme di lavoro tra vari dispositivi.

Perché lo sviluppo di queste tecnologie è importante per le imprese?

L’insieme di queste tecnologie portano ad agevolazioni come credito di imposta, oppure accesso a finanziamenti nel momento in cui il loro sviluppo porta a un miglioramento dei processi produttivi. I finanziamenti arrivano soprattutto dal Ministero dello Sviluppo Economico ( MISE)

Per conoscere le opportunità che possono arrivare dagli investimenti in Blockchain, intelligenza artificiale e Internet of Things, leggi i relativi articoli.

Intelligenza Artificiale e Blockchain: incentivi dal Mise. Guida

Piano Industria 4.0 e finanza agevolata. Benefici per le imprese

Come saranno le aziende del futuro? Analisi e aiuti sull’impresa 4.0

Bonus energia elettrica e gas: crediti di imposta e detrazioni utilizzabili dal 18 luglio

Si potranno utilizzare a partire dal 18 luglio 2022 i crediti di imposta ceduti e i bonus maturati nella dichiarazione dei redditi inerenti il maggior costo sostenuto dalle imprese, energivore e non, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e del gas. A chiarire le possibilità di utilizzo dei bonus maturati è stata l’Agenzia delle entrate. Il punto della situazione si è reso necessario dopo i malfunzionamenti comunicati da Sogei in merito all’utilizzo della piattaforma on line. I crediti di imposta oggetto di agevolazione fiscale sono quelli comunicati all’Agenzia delle entrate entro la data del prossimo 11 luglio.

Crediti di imposta bonus energia elettrica e gas, cessione e compensazione nel modello F 24: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate sui bonus maturati per l’acquisto di energia elettrica e gas da parte delle imprese, non necessariamente a largo utilizzo delle due fonti, è arrivato nei giorni scorsi. In particolare, l’Agenzia ha chiarito che “i crediti di imposta spettanti per l’acquisto di prodotti energetici, con cessione a soggetti terzi e comunicati all’Agenzia delle Entrate non oltre  l’11 luglio prossimo, nonché i crediti di imposta risultanti dalle dichiarazioni fiscali (dell’Iva, dell’Irap e delle imposte dirette) inoltrate all’Agenzia delle Entrate entro la medesima data, potranno in ogni modo essere utilizzati in compensazione, usando il modello F 24, a decorrere dal 18 luglio 2022”

Bonus energia elettrica e gas, come si ottengono i crediti di imposta?

I crediti di imposta sull’energia e sul gas derivano dal maggior prezzo sostenuto dalle imprese energivore e gasivore, ma anche da quelle che non fanno largo utilizzo delle due fonti energetiche, nel corso del 2022 rispetto all’anno 2019. In particolare, il maggior costo è dettato dall’inflazione già registrata nell’ultimo trimestre del 2021 e accentuata nell’anno in corso dal conflitto in Ucraina. Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate è stato necessario dopo le segnalazioni di Sogei circa il malfunzionamento della piattaforma on line per la comunicazione dei crediti di imposta. Proprio a partire dallo scorso 6 luglio, infatti, si sono registrati malfunzionamenti relativi ai servizi on line del portale web dell’Agenzia delle entrate e, da venerdì 8 luglio, anche nella sezione “Fatture e corrispettivi” del sito.

Problemi sito Agenzia delle entrate sui crediti di imposta spese approvvigionamento energia elettrica e gas

I problemi informatici alla piattaforma on line dell’Agenzia delle entrate hanno riguardato, fin dal 6 luglio scorso, l’infrastruttura per la trasmissione delle dichiarazioni e dei pagamenti effettuati mediante il modello F 24 di Entratel. Di conseguenza, la soluzione adottata dall’Agenzia delle entrate è stata quella di ritardare la scadenza per le comunicazioni dei crediti di imposta. I bonus sono quelli maturati sulle maggiori spese del 2022 di approvvigionamento di energia elettrica e gas. Si è concesso, pertanto, un margine di tempo “cuscinetto” per il recupero delle pratiche che non erano state inserite per i problemi informatici. Ci sarà tempo, dunque, fino al 18 luglio 2022 per utilizzare i crediti di imposta comunicati entro l’11 luglio prossimo.

 

Attività Fisica Adattata (A.F.A.): come funziona il credito di imposta?

Con il decreto 5 maggio 2022 è stato previsto il credito di imposta per Attività Fisica Adattata, anche conosciuto come bonus attività fisica adattata, anche se tale dicitura è impropria. Lo stesso ha ottenuto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 16 giugno 2022. Nel frattempo che si è in attesa del decreto attuativo, da emanare entro 90 giorni dal momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale  ( 15 settembre 2022), vediamo chi sono i soggetti che possono beneficiare di questa particolare agevolazione fiscale e quanto si può risparmiare.

Attività Fisica Adattata: a chi spetta il credito di imposta?

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ( comma 737 articolo 1) prevede che le persone fisiche che sostengono spese documentate per Attività Fisica Adattata nel periodo di imposta che va dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 possono ottenere un credito di imposta da utilizzare nella dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo di imposta.

In poche parole il credito di imposta si potrà far valere nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2023 e relativa ai redditi del 2022. Proprio per questo, sebbene le modalità operative ancora non siano del tutto chiare, non vi è particolare fretta. Nel decreto è inoltre già previsto che nel caso in cui il credito maturato non possa essere fatto valere per intero nella dichiarazione 2023 relativa ai redditi 2022, potrà comunque essere frazionato e utilizzato in periodi di imposta successivi. Questo vuol dire che in nessun caso si potrà perdere parte del bonus attività fisica adattata. Deve però essere tenuto in considerazione che è previsto un limite allo stanziamento di 1,5 milioni di euro relativo al 2022.

Cos’è l’Attività Fisica Adattata A.F.A. e perché si riconosce il bonus?

A questo punto è importante capire cosa sia l’Attività Fisica Adattata, infatti appare evidente che non ci si riferisca semplicemente all’iscrizione in palestra. Per capire il perimetro di questa agevolazione fiscale è necessario avere come punto di riferimento l’articolo 2 del decreto legislativo 36 del 2021 dove viene fornita la definizione di A.F.A. (Attività Fisica Adattata).

Si tratta di “programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l’integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione”.

Appare chiaro quindi che si tratta di attività che rientrano in un ambito ben definito e che hanno l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dal punto di vista sanitario e sociologico di persone con patologie croniche e disabilità. Rientrano tra le patologie croniche che possono portare al beneficio fiscale morbo di Parkinson, artrosi, osteoporosi, patologie neurologiche e neuro-degenerative,  disturbi neuromotori e post-ictus. Nel decreto è specificato che le attività fisiche adattate devono essere svolte sotto la guida di personale qualificato, specificamente formato. Tale attività può anche essere sostitutiva di fisioterapia e volta al mantenimento di funzionalità motoria in patologie degenerative muscolo-scheletriche o neurologiche. Si ritiene che possano ottenere l’agevolazione anche soggetti affetti da Alzheimer.

Tra le discipline che potranno godere dei vantaggi fiscali ci sono la riabilitazione funzionale.

Come presentare la domanda per ottenere il credito di imposta AFA?

Naturalmente le istanze possono essere presentate solo da persone fisiche per attività svolte personalmente o da soggetto fiscalmente a carico, ad esempio un figlio disabile. I costi sostenuti devono essere provati, nulla è precisato circa la tracciabilità delle spese, cioè se le stesse devono avvenire con bonifici, carte di creddito/debito o possano avvenire pure in contanti. Generalmente le spese sanitarie sostenute presso strutture private ( non convenzionate e non pubbliche) richiedono il pagamento tracciabile per poter dar luogo a detrazioni fiscali.

Nonostante non siano ancora state definite le modalità operative specifiche, sono già disponibili delle indicazioni sulle procedure da seguire al momento in cui sarà aperta la piattaforma per l’inoltro delle domande. In primo luogo la domanda dovrà essere presentata telematicamente, molto probabilmente con procedure simili a quelle generalmente utilizzate per ottenere agevolazioni tramite credito di imposta.

Con il successivo decreto sarà anche indicato il codice tributo per il credito di imposta per Attività Fisica Adattata, lo stesso dovrà essere inserito nel modello F24 da utilizzare per il pagamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

Attualmente non è indicata neanche la soglia dell’agevolazione, ad esempio 30% del costo sostenuto, infatti si dovrà attendere l’apertura della procedura per inoltrare le domande, a quel punto, terminata la fase dell’inoltro saranno indicate le quote in base alla capienza del fondo e al numero delle domande inoltrate. In poche parole maggiore sarà il numero delle domande inoltrate e minore sarà la percentuale di credito di imposta riconosciuto.

Il credito di imposta per Attività Fisica Adattata non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale riconosciute sugli stessi importi.

Imprese energivore: dal 7 luglio domande per cessione del credito. Modello

In questi mesi sono molte le misure di aiuto alle imprese che si avvicendano e mirano ad aiutare le imprese ad affrontare le difficoltà economiche legate agli aumenti soprattutto della spesa energetica, cercando così anche di evitare rincari a pioggia su tutti i prodotti che comunque richiedono un costo energetico per la loro produzione. Tra le attività destinatarie di aiuti ci sono le imprese energivore cioè ad elevato consumo energetico che possono sfruttare anche la cessione del credito di imposta maturato.

Imprese energivore: quali sono e quando possono avvalersi della cessione del credito di imposta?

Nel decreto Sostegni Ter, al fine di aiutare le imprese energivore a far fronte all’aumento dei costi energetici, è stato previsto il credito di imposta da utilizzare in compensazione per far fronte a “debiti” fiscali.  Sono considerate imprese energivore quelle che hanno un consumo medio di energia, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 Gwh/anno, mentre sono escluse dalle agevolazioni le imprese che manifestano delle difficoltà.

Affinché le imprese energivore possano ottenere il credito di imposta, è necessario che siano iscritte nell’elenco della CSEA ( cassa per i servizi energetici e ambientali) che comprende le imprese ad elevato consumo energetico, infine l’impresa deve dimostrare di aver subito un incremento di oltre il 30% dei costi medi per kilowattora, al netto delle imposte e di eventuali sussidi nei trimestri di riferimento.

Il contributo che si può ottenere sotto forma di credito di imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 e al 25% per il secondo trimestre 2022.

Fatta questa precisazione, occorre sottolineare che il decreto legge 21 del 2022 (articoli 3, 4, 9 e 18 ) e l’articolo 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 hanno previsto la possibilità di cessione di tali crediti ad altri soggetti.

Modello e istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per cessione del credito imprese energivore

L’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 30 giugno 2022 ha approvato il modello e le istruzioni per poter accedere alla cessione del credito. Le istanze potranno essere presentate telematicamente dal soggetto che appone il visto di conformità, se lo stesso è richiesto, oppure dall’impresa cedente ( o suo intermediario) a partire dal giorno 7 luglio 2022 e fino al 21 dicembre 2022.

Il modello che è possibile scaricare in fondo all’articolo insieme alle istruzioni per la compilazione può essere utilizzato per la cessione del seguenti crediti di imposta:

  • Codice 7720credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022), di cui all’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;
  • Codice 7721 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17;
  • Codice 7722 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022), di cui all’articolo 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;
  • Codice 7723 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17;
  • Codice 7724 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
  • Codice 7725 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
  • Codice 7726 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022), di cui all’articolo 18 del decreto-legge 1° marzo 2022 n.17.

Deve essere ricordato che il credito può essere ceduto solo per intero e la cessione deve essere tracciabile.

Modelli da scaricare

Modello cessione del credito imprese energivore

Istruzioni modello cessione del credito imprese energivore

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Imprese turistiche, arriva il credito di imposta del 50% sul saldo Imu

In arrivo per le imprese operanti nel settore del turismo e ricettive il credito di imposta corrispondente al 50% del saldo dell’Imu del 2021. Si tratta di una misura di sostegno alle imprese del settore che ha già incassato l’autorizzazione della Commissione europea ma che prevede rigidi requisiti. Primo tra tutti, che il proprietario dell’immobile utilizzato per l’attività turistica e oggetto di imposta Imu sia lo stesso che gestisce l’attività stessa.

Credito di imposta del 50% sull’Imu: quali imprese del turismo possono richiederlo?

Sul credito di imposta delle imprese del turismo e ricettive si è espressa favorevolmente la Commissione europea con l’autorizzazione numero C (2022) 4363 final dello scorso 21 giugno. L’incentivo a favore delle imprese del settore consiste nel credito di imposta del 50% sull’Imu pagata a saldo per l’anno di imposta 2021. Le imprese che possono richiedere il credito di imposta sono quelle operanti nel settore del turismo, nella ricezione all’aria aperta, le aziende operanti nelle fiere e nei congressi, i parchi a tema e le terme.

Quali sono i requisiti delle imprese turistiche per richiedere il credito di imposta sull’Imu versata?

La richiesta del credito di imposta sull’Imu è condizionata a specifici requisiti che le imprese turistiche devono possedere. In particolare:

  • deve trattarsi di immobili compresi nella categoria catastale D2;
  • negli immobili per i quali si fa richiesta di credito di imposta deve essere svolta l’attività turistica;
  • deve essersi verificato un calo del fatturato. In particolare, il calo deve essere determinato dai corrispettivi o dal fatturato dei mesi da luglio a dicembre del 2021 rispetto allo stesso semestre del 2019;
  • deve sussistere la coincidenza tra chi è proprietario dell’immobile e chi svolge e gestisce l’attività turistica. Pertanto, il proprietario dell’immobile deve essere anche il gestore diretto dell’attività economica.

Credito di imposta settore turistico, può essere richiesto da una società di capitali?

In merito all’ultimo punto dei requisiti precedentemente illustrati, è da ritenersi prudentemente che una società di capitali, proprietaria di un immobile di categoria catastale D2 sulla quale venga svolta un’attività di tipo turistico, possa essere ammessa al credito di imposta. Naturalmente, deve essersi verificato il calo di fatturato del secondo semestre del 2021 rispetto al 2019. L’inclusione al beneficio sussiste anche a prescindere dalle attività che i soci della società svolgano personalmente. Non è così, invece, per il socio proprietario privato dell’immobile sul quale venga svolta l’attività turistica della società di capitali. In tal caso, si ritiene che il credito di imposta non possa essere fruito dalla società e nemmeno dal socio.

Società di persone, possono richiedere il credito di imposta per le attività turistiche?

L’ultimo caso precedentemente descritto porterebbe, in ogni modo, a includere nella possibilità di richiedere il credito di imposta per il proprietario dell’immobile e socio di una società di persone. Verificandosi gli altri requisiti di richiesta del sostegno per l’attività turistica, e mancando nella società di persone la personalità giuridica, si ritiene che il bonus possa essere richiesto.

Come richiedere il credito di imposta sulle attività turistiche?

Il credito di imposta pari al 50% dell’Imu sugli immobili utilizzati per le attività turistiche può essere richiesto mediante istanza, contenente l’autodichiarazione, da presentare direttamente all’Agenzia delle entrate. Sarà proprio l’Agenzia delle entrate a definire, mediante apposito decreto, le scadenze e le modalità con le quali presentare domanda.

Superbonus, Agenzia delle entrate chiarisce: sconto in fattura solo su imponibile, cessione dei crediti su Iva

Arriva il chiarimento dell’Agenzia delle entrate sul quesito relativo all’Iva sul superbonus 110%. In particolare, la questione riguarda la possibilità di cedere il credito di imposta derivante dagli interventi edilizi, l’alternativa dello sconto in fattura e la detrazione fiscale. La circolare n. 23 del 2022 fissa le procedure alle quali gli operatori e le banche dovranno attenersi sul credito di imposta. Infatti, sulla parte indetraibile dell’Iva non è possibile applicare lo sconto in fattura: si può unicamente procedere con la cessione del credito di imposta oppure detrarre fiscalmente gli importi nella dichiarazione annuale dei redditi. Tali procedure fanno riferimento ai lavori in superbonus effettuati a partire dal 22 maggio 2021.

Cessione dei crediti di imposta e sconto in fattura in superbonus: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Il prorata Iva suddivide il superbonus 110%: si può applicare lo sconto in fattura solo per la quota relativa all’imponibile. Per la quota di Iva non detraibile gli operatori possono procedere cedendo il credito di imposta ma anche mediante detrazione fiscale. In quest’ultimo caso, come chiarisce l’agenzia, è necessaria la presentazione della dichiarazione annuale Iva. Dalla dichiarazione, infatti, si ottiene la percentuale definitiva ammessa alla detrazione fiscale. Si segue questa procedura anche se si applica l’inversione contabile. A chiarire questo passaggio è il paragrafo 5.6 del documento dell’Agenzia delle entrate. La regola, come chiarisce l’Agenzia delle entrate, si applica ai lavori rientranti nel superbonus a partire dal 22 maggio 2021. Sono altresì esclusi gli altri bonus edilizi che prevedano l’agevolazione fiscale mediante vendita del bonus o sconto in fattura.

Superbonus quando si applica il 110% per la detrazione fiscale? Sconto in fattura limitatamente all’imponibile

Nel documento, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, quando l’operatore emette la fattura per i lavori realizzati con agevolazione del superbonus 110%, non risulta di facile determinazione la parte dell’Iva indetraibile a carico del beneficiario.

In tutti questi casi, dunque, l’operatore non dovrà procedere applicando lo sconto in fattura per beneficiare del bonus sulla parte indetraibile. Ma il contribuente dovrà scegliere se vendere il credito di imposta o beneficiare della detrazione fiscale, andando a coprire pure l’Iva indetraibile. Ciò deriva dal fatto che l’Iva indetraibile può essere calcolata con certezza solamente quando si presenta la dichiarazione Iva annuale e non quando si emetta la fattura.

Superbonus 110%, come si procede con il beneficio fiscale ai fini dell’Iva?

Proprio il chiarimento dell’Agenzia delle entrate fornisce la regola generale da seguire per beneficiare del superbonus 110%. Lo sconto in fattura può essere ottenuto solo sulla parte imponibile dell’importo dell’intervento. Di conseguenza, è necessario considerare l’Iva al netto, che rimane in ogni modo a carico del committente. La quota Iva non detraibile può essere beneficiata mediante detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi oppure ceduta come credito di imposta. In quest’ultimo caso, il credito ceduto copre pure la quota indetraibile dell’Iva, ma il contribuente dovrà procedere con la comunicazione all’Agenzia delle entrate per via telematica nei termini previsti dalla normativa.