Gas, contributi sull’aumento del prezzo del 25% e Iva al 5%: le ultime novità

L’Agenzia delle entrate è intervenuta nella giornata di ieri, 16 giugno 2022, con una circolare per fornire ulteriori chiarimenti ai decreti legge “Sostegni ter”, “Energia”, “Ucraina” e “Aiuti”, in merito all’aliquota dell’Iva applicata sul gas naturale utilizzato per autotrazione e ai contributi del 25% per compensare i maggiori oneri di approvvigionamento delle imprese. L’aliquota Iva scende dunque dal 22% al 5%, ma solo temporaneamente. Infatti, questa percentuale rimarrà in vigore fino all’8 luglio prossimo e a decorrere dallo scorso 3 maggio. L’aliquota agevolata sul gas metano si applica anche all’acquisto di gas metano per gli utilizzi civili e industriali.

Contributi sull’aumentato costo del gas, percentuale del 25%

Il governo ha fissato il contributo straordinario al 25% sull’aumentato prezzo di acquisto del gas per le imprese. Si tratta di un adeguamento al rialzo rispetto alle precedenti percentuali che prevedevano un bonus dapprima del 15% e, successivamente, del 20%. Le modalità di erogazione del corrispondente credito di imposta sono contenute nei decreti legge:

  • 4 del 2022 (decreto legge “Sostegni ter”);
  • 17 del 2022 (decreto “Energia”);
  • dl 21/2022 (decreto “Ucraina”);
  • 50 del 2022 (decreto “Aiuti”).

Quali imprese sono ammesse al contributo straordinario del 25% sull’aumentato prezzo del gas?

Il bonus straordinario sul gas per le imprese consiste nell’ottenimento di un credito di imposta nella misura del 25% dell’aumentato prezzo del gas. Per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 (primo trimestre dell’anno), il credito di imposta è fissato nella percentuale del 10% dei costi sostenuti per l’acquisto del gas naturale. Sul secondo trimestre del 2022 (mesi di aprile, maggio e giugno), il credito di imposta sale al 25% (dal 20% stabilito in precedenza). Per ottenere il credito di imposta è occorrente che l’impresa sia a forte utilizzo di gas naturale (cosiddette imprese “gasivore”). La qualificazione delle imprese ammesse al contributo straordinario è operata dall’Allegato 1 al decreto legge numero 541 del 2021. Oltre ai settori, il provvedimento fissa il consumo di quantità di gas naturale pari ad almeno il 25% di quanto fissato al comma 1 dell’articolo 3 del decreto del ministero per la Transizione ecologica numero 541 del 2021.

Come ottenere il credito di imposta del 25% per l’aumentato costo del gas naturale?

Per fruire del credito di imposta del 25% è necessario che le imprese a forte utilizzo di gas naturale abbiano subito un aumento del relativo costo. Il calcolo dell’aumento del prezzo del gas deve essere riferito al costo sostenuto nei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2022 rispetto alla media di costo sostenuto nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2021 (ultimo trimestre dell’anno scorso). Per ottenere il bonus, dal confronto tra i trimestri, le imprese devono aver sostenuto un prezzo maggiore del 30% riferito all’ultimo trimestre dell’anno 2019. Il bonus del secondo trimestre del 2022 (aprile, maggio e giugno) si calcola invece dal rapporto tra i costi medi sostenuti nel primo trimestre del 2022 rispetto al prezzo medio dei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2019. Il rapporto deve segnare almeno il + 30% del trimestre di riferimento del 2022 rispetto a quello del 2019.

Credito di imposta sull’acquisto di gas naturale per le imprese che non non fanno largo utilizzo: quale bonus spetta?

Per le aziende che utilizzano gas in quantità non eccessive come le imprese “gasivore”, è previsto lo stesso bonus del 25% se hanno dovuto subire un incremento del costo del gas naturale. Il calcolo dell’aumento del costo deve essere fatto per i primi tre mesi del 2022 (gennaio, febbraio e marzo) come media rispetto alla media dei primi tre mesi del 2019. Tale rapporto deve essere superiore al 30%.

Come utilizzare il credito di imposta sul maggior prezzo sostenuto per il gas naturale?

Le imprese possono utilizzare il credito di imposta maturato sul maggior costo sostenuto per il gas naturale in compensazione, secondo quanto prevede il decreto legislativo numero 241 del 1997, all’articolo 17. Il credito di imposta è utilizzabile a decorrere dal giorno di maturazione, previa verifica dei requisiti richiesti per ottenere il bonus. Quanto le imprese maturano come bonus può essere anche ceduto ma solo per l’intero ammontare del credito di imposta. La cessione può avvenire anche a soggetti differenti dalle banche e altri istituti finanziari qualificati. Per la cessione del credito di imposta è occorrente il visto di conformità. Inoltre, la fruizione del credito di imposta non concorre alla base imponibile del reddito di impresa. Infine, il bonus non concorre all’imponibile ai fini Irap e si può cumulare con altre agevolazioni spettanti purché non si superi il tetto massimo del prezzo pagato.

Iva al 5% sul gas naturale, fino a quando e per chi?

L’abbattimento dell’aliquota Iva al 5% (dal 22%) è in vigore dal 3 maggio scorso fino al giorno 8 luglio 2022. Tale percentuale è applicata sia sul gas naturale utilizzato per l’autotrazione che per le forniture di gas per utilizzi industriali e civili. L’intervento dell’Agenzia delle entrate del 16 giugno 2022 (circolare numero 20/E) chiarisce che la percentuale agevolata sul gas, se precedente alla consegna del prodotto, deve riferirsi al giorno di emissione della fattura. In alternativa, il contribuente deve considerare la data di pagamento del corrispettivo. Per la cessione con contratto di somministrazione del gas, se precedente, si deve far riferimento alla data di pagamento del prezzo o di emissione della fattura. Lo stabilisce la lettera a) del comma 2, e il comma 4, dell’articolo 6 del decreto legislativo già citato. L’Agenzia delle entrate si rifà dunque al comma 1. dell’articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972. Per gli utilizzi industriali e civili, l’aliquota Iva ridotta al 5% si applica sia per il regime ridotto al 10% che per quello ordinario del 22%.

 

Bonus edilizi diversi dal superbonus 110%, quando le spese per visti e asseverazioni sono detraibili?

Novità in tema di visti e asseverazioni per i bonus edilizi diversi dal superbonus 110%, in particolare le detrazioni fiscali spettanti per i lavori minori e per gli interventi fino a 10 mila euro. L’Agenzia delle entrate ha spiegato come semplificare i piccoli interventi. Sul punto l’Agenzia pone la data di scelta dell’opzione come quella che fa fede negli interventi di edilizia libera. Inoltre, le spese sostenute per i visti e le asseverazioni nel corso del 2021 risultano detraibili anche per l’anno di imposta 2021. Per i bonus diversi dal superbonus 110%, pertanto, non farà fede il momento in cui tali spese siano state sostenute.

Interventi in edilizia libera non in superbonus 110%: fa fede la data di scelta opzione sconto in fattura o cessione del credito di imposta

La data che fa fede ai fini dei visti di conformità e delle asseverazioni di congruità delle spese sostenute, nel caso degli interventi in edilizia libera, è quella nella quale si comunica la scelta dell’opzione stessa. I beneficiari del bonus devono adempiere a questa comunicazione direttamente all’Agenzia delle entrate. La stessa è intervenuta sulla semplificazione delle procedure con le opportune delucidazioni. Il riferimento è all’utilizzo dello sconto in fattura o alla cessione del credito di imposta. L’ambito di applicazione della regola è limitata agli interventi in edilizia libera o a quelli con importo non superiore ai 10 mila euro.

Bonus in edilizia libera e importi non superiori a 10 mila euro: senza visto e vale la data dell’opzione

Pertanto, non ha rilevanza la data nella quale si effettua la spesa, ma solo quella nella quale si comunica all’Agenzia delle entrate la volontà di avvalersi di una delle due opzioni. Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate va a limitare l’ambito di applicabilità del decreto legge “Antifrodi”. Il parere esclude peraltro vari interventi i edilizi minori dagli adempimenti dei visti di conformità e delle asseverazioni di congruità delle spese nel caso di cessione del credito di imposta o di applicazione dello sconto in fattura.

Bonus edilizia libera e interventi minori, cosa dice la legge di Bilancio 2022?

La questione dei visti di conformità e delle asseverazioni di congruità delle spese è nata con l’applicazione del decreto legge “Antifrodi”. La legge di Bilancio 2022 ne ha recepito gli obblighi, lasciando fuori proprio gli interventi più contenuti. Ne deriva che, per i lavori a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel caso con cui ci si volesse avvalere dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta, non si applica l’adempimento del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità delle spese. Gli interventi che ne rimangono fuori sono, dunque, quelli in edilizia libera e quelli fino a 10 mila euro di importo. La semplificazione non è valida, invece, per il bonus facciate.

Interventi con bonus edilizi fatti nel 2021 ma comunicati dopo: come fare?

L’intervento dell’Agenzia delle entrate va a integrare quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2022 nella situazione in cui i lavori minori siano stati effettuati nel corso del 2021, ma la comunicazione della scelta dell’opzione (sconto in fattura o cessione del credito di imposta) avvenga successivamente. In tal caso fa fede la data della comunicazione. Infatti, si legge sulla Faq dell’Agenzia delle entrate, “si ritiene che la stessa (la data, n.d.r.) trovi applicazione con riferimento alle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito trasmesse all’agenzia delle Entrate a decorrere da tale data”.

Interventi in edilizia libera diversi dal superbonus 110%, ecco come fare per lo sconto in fattura o cessione del credito di imposta

Ciò detto, se una spesa rientrante nel bonus in edilizia libera o con importo fino a 10 mila euro, diversa dal superbonus 110%, è stata sostenuta il 1° dicembre 2021, il beneficiario non è soggetto al visto di conformità e all’asseverazione di congruità delle spese se la comunicazione della scelta dell’opzione (sconto in fattura o cessione del credito di imposta) avviene a partire dal 1° gennaio 2022. In tal caso, le date apposte a fatture e ai bonifici non fa fede.

Detraibilità spese per visti e asseverazioni bonus edilizi minori: si può applicare?

L’Agenzia delle entrate ha inoltre chiarito che le spese per le asseverazioni di congruità e per i visti di conformità risultano sempre detraibili. Nella detraibilità rientrano dunque anche le spese effettuate nel corso del 2021. Il parere dell’Agenzia delle entrate si è reso indispensabile in conseguenza del fatto che la legge di Bilancio 2022 ha stabilito la detraibilità delle medesime spese sostenute solo a partire dal 1° gennaio 2022. Pertanto, le spese di visti e asseverazioni sono detraibili anche se sostenute dal 12 novembre 2021 (giorno di entrata in vigore del decreto legge “Antifrodi”) al 31 dicembre 2021.

 

 

Bonus bici: ecco come ottenere 750 euro

Stanno per partire gli strumenti utili ad ottenere un bonus di cui si parla da tempo ma che era fermo alle solite questioni burocratiche. Parliamo del bonus bici e monopattini, o meglio, il bonus mobilità sostenibile.

Si tratta di un provvedimento abbastanza discusso e nato con il decreto Rilancio, uno dei tanti atti emergenziali che il governo ha deciso di avviare in questi lunghi mesi di pandemia.

Con la firma del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, il bonus previsto dal decreto Rilancio, precisamente all’articolo n° 44 comma 1 è ufficialmente approvato. Ecco le date, le informazioni e le notizie utili per chi è interessato a ricevere questo bonus per la mobilità sostenibile.

Domande al via da aprile, solo un mese di tempo per le istanze

Parte finalmente il bonus bici e monopattini, come previsto dall’articolo n° 44 del decreto Rilancio e come confermato dalla sottoscrizione del provvedimento di attuazione da parte del numero uno del Fisco italiano, Ernesto Maria Ruffini.

Si potrà provvedere ad effettuare la comunicazione a partire dal 13 aprile prossimo e fino al 13 maggio 2021. Il modello di richiesta del bonus, che ricordiamo è da 750 euro, va inviato all’Agenzia delle Entrate.

Il bonus mobilità sostenibile è strutturato con la modalità  credito di imposta. Il benefit riguarda tutti i soggetti che hanno provveduto ad acquistare  sia i mezzi di trasporto a zero emissioni che eventualmente servizi di questo genere.  Il bonus vale per l’acquisto di:

  • Biciclette;
  • Monopattini elettrici;
  • E-bike;
  • Abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico;
  • Servizi di mobilità elettrica in condivisione.

Come funziona il bonus nel dettaglio

Il bonus sotto forma di credito di imposta è fino alla soglia massima di 750 euro. Va ricordato che l’acquisto a cui fa riferimento il bonus è quello effettuato nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 ed il 31 dicembre 2020. Ma non basta solo l’acquisto. Infatti, come si legge anche sul Corriere della Sera, serve aver rottamato, sempre nel periodo compreso tra il 1°agosto ed il 31 dicembre 2020, un veicolo di categoria M1. Il bonus invece riguarda veicoli con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km.

Il credito di imposta verrà sfruttato dal richiedente e beneficiario, in sede di dichiarazione dei redditi. La domanda da presentare altro non è che una comunicazione del totale delle spese sostenute  e del credito di imposta richiesto. Comunicazione che come detto deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate.

Questo benefit  potrà essere utilizzato solo nelle dichiarazioni dei redditi 2022. Il bonus verrà erogato in ordine di arrivo delle domande e va ricordato che per il provvedimento sono state stanziate risorse pari a 5 milioni di euro. Il bonus funziona fino ad esaurimento risorse.

L’istanza o la comunicazione che dir si voglia, potrà essere inoltrata alle Entrate con i canonici strumenti telematici. Basterà autenticarsi all’area riservata del sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, con i classici Spid, Cns o Cie. Il servizio on line sarà presto disponibile proprio nell’area riservata del sito ufficiale delle Entrate.

La percentuale di credito di imposta assegnato verrà comunicato al richiedente entro 10 giorni dalla produzione dell’istanza e come detto, in base alle risorse che resteranno disponibili.

Superbonus 110% e altri bonus casa: le 9 opportunità per chi vuole ristrutturare

Superbonus 110%, bonus giardini, bonus ristrutturazioni, bonus facciate, bonus mobili, ecobonus ordinario, sisma bonus ordinario, ecobonus potenziato e interventi combinati, bonus barriere architettoniche: sono nove le agevolazioni fiscali confermate dalla legge di Bilancio 2022 e valide per tutto l’anno e per gli anni a venire. Vediamo nel dettaglio in cosa consistono, quale tipo di detrazione si può ottenere ed entro quale percentuale e importo, e come utilizzarli per la cessione del credito di imposta e lo sconto in fattura.

Superbonus 110% valido fino al 2025, ma per alcuni lavori la scadenza è il 30 giugno 2022

Conferma per il superbonus 110% fino al 2025 ma la percentuale di detrazione scenderà nel corso degli ultimi due anni. Inoltre per alcuni lavori la scadenza da fissare è quella del 30 giugno 2022. La misura permette interventi soprattutto sugli immobili residenziali per lavori di tipo trainanti relativi al miglioramento energetico (ovvero l’isolamento termico e la sostituzione degli impianti termici) e interventi trainati relativi (ovvero quelli sulle colonnine di ricarica, sull’abbattimento delle barriere architettoniche, sul fotovoltaico, sui lavori agevolati dall’ecobonus ordinario quali possono essere quelli del cambio delle finestre). Per l’efficienza energetica è richiesto il miglioramento di due classi dell’unità abitativa o dell’edificio sul quale effettuare i lavori. Sono inclusi gli interventi trainati di abbassamento del rischio sismico e sul fotovoltaico, sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Sul rischio sismico non è necessario documentare il miglioramento di classe.

Superbonus 110%: cessione del credito di imposta, sconto in fattura e visti vari

Sule villette unifamiliari e unità singole l’utilizzo del superbonus 110% è subordinato al raggiungimento del 30% di stato di avanzamento dei lavori (Sal) entro il 30 giugno 2022. Solo chi raggiunge questo Sal potrà arrivare fino al 31 dicembre 2022 per le spese sostenute entro fino anno. Sugli interventi previsti dal superbonus 110% si può ricorrere alla cessione del credito di imposta e allo sconto in fattura. La percentuale del 110% scenderà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. Gli importi in base al tipo di lavoro e di edificio possono andare da un minimo di 15 mila euro a un massimo di 96 mila euro.

Ecobonus potenziato: la detrazione fiscale può arrivare fino al 75%

Per lavori da 40 mila euro a 136 mila euro fino a fine 2024 può essere utilizzato l’ecobonus potenziato e gli interventi combinati con percentuali di detrazione del 70%, del 75%, dell’80% e dell’85%. Gli interventi sono previsti sugli edifici condominiali. In particolare si può fare la riqualificazione energetica delle parti comuni purché si superi il 25% dell’involucro totale. In questo caso la detrazione è del 70% per interventi di 40 mila euro per ciascuna unità abitativa. Sul miglioramento della prestazione energetica, sia estiva che invernale, la detrazione è del 75%.

Interventi combinati in ecobonus con lavori antisismici: detrazione fiscale sale all’80% o all’85%

Se i lavori di riqualificazione e prestazione energetica si combinano anche con interventi antisismici nelle zone 1, 2 e 3, la detrazione sale all’80% o all’85%  con miglioramento fino a due classi di rischio sismico. La spesa può arrivare a un massimo di 136 mila euro per il numero delle unità abitative. Per questo tipo di interventi è necessario istruire la pratica all’Enea e serve l’asseverazione antisismica. La detrazione può essere utilizzata anche come cessione del credito di imposta e sconto in fattura. La scadenza della misura è a fine 2024.

Sisma bonus ordinario: detrazione fino all’85% per interventi fino a 96 mila euro

Gli interventi rientranti nel sisma bonus ordinario possono arrivare all’imposto di 96 mila euro e riguardano gli immobili residenziali e le attività produttive. La messa in sicurezza può avvenire nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Più si migliora, in classi, la sicurezza sismica e più aumenta la percentuale di detrazione. In particolare, spetta il 70% o l’8% per il miglioramento di una o due classi delle singole unità abitative; per condomini le percentuali sono del 75% e dell’85%. Si può utilizzare anche il sisma bonus acquisti del 75% o 85% di detrazioni fiscali per l’acquisto di immobili demoliti e ricostruiti. Il miglioramento del rischio sismico deve essere di una o due classi. Si può beneficiare sempre della cessione del credito di imposta e dello sconto in fattura. La scadenza della misura è a fine 2024.

Ecobonus ordinario: in cosa consiste?

In base al tipo di intervento, si possono svolgere lavori in ecobonus ordinario da 23.077 euro a 153.846 euro fino a tutto il 2024. Gli interventi devono essere effettuati su edifici già esistenti e permettono, tra gli altri la sostituzione degli infissi (detrazione del 50%), degli impianti di riscaldamento (50%) o a caldaia a condensazione in classe A+ con sistema termico evoluto (detrazione del 65%). Sono previsti anche l’installazione dei pannelli solari per l’acqua calda (detrazione 65%), le strutture isolanti opache orizzontali e verticali (detrazione del 65%), la domotica (65%) e le schermature solari (50%). Si deve sempre aprire la pratica all’Enea e rispettare i requisiti energetici. Permesso lo sconto in fattura e la cessione del credito di imposta.

Eliminazione delle barriere architettoniche con detrazione fiscale del 75% per tutto il 2022

In base al tipo di edificio si possono effettuare lavori nel limite dei 30 mila euro, dei 40 mila euro e dei 50 mila euro per l’eliminazione delle barriere architettoniche. La detrazione spetta sugli edifici già esistenti e include i lavori di automazione degli impianti sia degli edifici che delle singole unità abitative. Se si sostituiscono gli impianti la detrazione va applicata alle spese per lo smaltimento e la bonifica dei materiali e per l’impianto sostituito. La detrazione fiscale si può utilizzare nei 5 anni successivi in dichiarazione dei redditi. È previsto lo sconto in fattura e la cessione del credito di imposta.

Bonus facciate, la detrazione nel 2022 è scesa dal 90% al 60% ed è l’ultimo anno

Non vi sono molte aspettative di lavori per il bonus facciate. La legge di Bilancio 2022 ne ha abbassato la detrazione fiscale dal 90% al 60% per l’ultimo anno della misura. Gli interventi ammissibili riguardano il recupero o il restauro delle facciate esterne. Si può procedere anche con la sola pulitura e tinteggiatura. Gli interventi devono essere effettuati sulle strutture opache delle facciate e possono riguardare anche i balconi, i fregi e gli ornamenti. L’edificio oggetto di intervento deve essere situato in una delle due zone urbanistiche A o B secondo la classificazione del decreto ministeriale numero 1444 del 1968. Si può utilizzare la detrazione anche come sconto in fattura e cessione del credito di imposta. Per la detrazione nella dichiarazione dei redditi valgono i 10 anni di pari importo. Non sono previsti importi massimi dei lavori.

Bonus ristrutturazioni, fino al 2024 lavori entro i 96 mila euro: scadenza fine 2024

Rispetto al bonus facciate può essere conveniente utilizzare il bonus ristrutturazione. La misura, per lavori fino a 96 mila euro, è valida fino al 2024 e interessa lavori su immobili residenziali indicati dall’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte dirette (Tuir). Si tratta di interventi di recupero edilizio, di prevenzione degli atti illeciti e infortuni domestici, di risparmio energetico, di rimozione dell’amianto, dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Previsto anche l’acquisto o la costruzione di un box auto pertinenziale. L’agevolazione fiscale può essere fatta valere anche sull’acquisto delle abitazioni in edifici ristrutturati in toto: la percentuale del 50% in questo caso va applicata al limite di 25 mila euro.

Bonus giardini: detrazione fiscale del 36% su interventi fino a 5 mila euro

Fino a tutto il 2024 si può ottenere la detrazione fiscale del 36% del bonus giardini. Si tratta di un’agevolazione fiscale per lavori di sistemazione del verde nelle aree scoperte private di immobili residenziali già esistenti, sulle unità abitative, sulle pertinenze e sulle recinzioni. Possono essere agevolati anche i lavori sugli impianti di irrigazione e per la realizzazione di pozzi. La misura non si può cumulare con altri bonus edilizi e non può essere utilizzata come cessione del credito di imposta o sconto in fattura.

Bonus mobili: detrazione fiscale del 50% su una spesa di 10 mila euro nel 2022

Infine si può utilizzare fino al 2024 il bonus mobili, ma con vantaggi fiscali via via decrescenti negli anni. La detrazione si può applicare sull’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (non sotto la classe A). La misura deve essere abbinata a quella del recupero edilizio del 50% o del sisma bonus per lavori di manutenzione straordinaria come minimo. Nel 2022 la detrazione spetta al 50% su un limite di spesa di 10 mila euro per poi scendere, nel 2023 e 2024, a 5 mila euro. Non è previsto né lo sconto in fattura, né la cessione del credito di imposta.

 

 

Confermato il credito d’imposta per la quotazione di PMI

Hai un’impresa e vuoi quotarla in Borsa oppure in un altro mercato, regolamentato e non? Per te c’è un’importante novità, infatti la legge di bilancio per il 2022 conferma la possibilità di ottenere il credito d’imposta per la quotazione di PMI a rimborso delle spese sostenute.

Credito d’imposta per la quotazione di PMI: cos’è

La quotazione di un’impresa sui mercati, regolamentati e non, il più conosciuto è la Borsa, prevede dei costi spesso piuttosto elevati, si tratta di costi legati principalmente alle consulenze, ma anche spese per l’aggiornamento del piano industriale, procedura per la richiesta di ammissione alla quotazione, per il collocamento delle azioni sul mercato e per questioni legali e fiscali. La normativa sul credito d’imposta per le imprese che decidono quotarsi in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo risale al 2018 (articolo 1, commi da 89 a 92, legge 205/2017) ed è stata di anno in anno prorogata. La stessa prevedeva la possibilità di usufruire del credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute con un tetto massimo di 500.000 euro di credito riconoscibile.

Credito d’imposta per la quotazione di PMI nella legge di bilancio 2022

Con la legge di bilancio per il 2022 il tetto massimo ha avuto una riduzione a 400.000 euro e di conseguenza anche il credito d’imposta riconosciuto risulta ridotto e ha un importo massimo di 200.000 euro, quindi il 50%. Di fatto però resta l’opportunità di ricevere questo importante beneficio economico.

Per capire esattamente tutte le incombenze da espletare per poter accedere sarà necessario attendere il decreto attuativo del MiSE, in realtà attualmente e fino al 31 marzo 2022 è ancora possibile presentare la domanda per le spese affrontate nel 2021 per la quotazione in borsa. I due sistemi si avvicenderanno e quindi è probabile che il decreto attuativo per il credito d’imposta per la quotazione in borsa del 2022 ci sarà nei prossimi mesi e saranno indicate modalità e condizioni per accedere. E’ molto probabile la conferma dell’impianto finora utilizzato, quindi il credito potrà essere utilizzato solo in compensazione su tre periodi di imposta e sarà necessario proporre una domanda.

Ricordiamo che la legge di Bilancio 2022 dopo l’approvazione in Commissione Bilancio del Senato e l’approvazione del Senato, passa alla Camera con voto di fiducia blindato che ci sarà prima del 31 dicembre e di conseguenza le notizia che in questi giorni stiamo fornendo sono certe al 99%.

Per capire quali sono le PMI c’è la guida: Micro, Piccola e Media Impresa: definizione e differenze

Pagamenti, limite di contante a 1000 euro dal 1° gennaio 2022, addio al cashback

Cambia la politica antievasione del governo a partire dal 2022. Dal prossimo 1° gennaio il limite dei pagamenti in contante scende a 1000 euro. Anche sugli incentivi relativi ai pagamenti con le carte cambiano le regole: non ci sarà più il cashback e modifiche sono in corso di studio anche per la lotteria degli scontrini.

Pagamenti con contanti: dal 1° gennaio 2022 il limite scende a 1000 euro

Dal 1° gennaio 2022 per i pagamenti in contanti la soglia sarà di 1000 euro. L’attuale limite dei 2000 euro nell’utilizzo delle banconote verrà pertanto dimezzato. La misura è contenuta nel decreto fiscale del governo nell’ambito di un progetto più ampio partito con la legge di Bilancio 2020 del secondo governo Conte. Già dal 1° luglio del 2020 infatti il limite di utilizzo dei contanti nei pagamenti era sceso da 3000 a 2000 euro.

Utilizzo carte di credito e moneta elettronica al 37% a fine 2021

Il limite dei 1000 euro nei pagamenti in contanti pareggia quello di Mario Monti nel 2011 con il decreto “Salva Italia”. In questi dieci anni il modo di pagare degli italiani è cambiato con l’utilizzo della moneta elettronica in continua ascesa (entro la fine del 2021 i pagamenti con carta saranno del 37% rispetto al 33% del 2020 e al 29% del 2019, secondo il Politecnico di Milano). Ma rimane un’ampia fascia di pagatori che utilizzano ancora il contante per le transazioni.

Con Draghi addio al cashback di Stato, non sarà rinnovato nel 2022

Sul fronte degli incentivi all’utilizzo delle carte per i pagamenti, la legge di Bilancio 2022 non confermerà il cashback di Stato. Il premio del 10% sugli acquisti (fino a 150 euro di bonus corrispondenti a una spesa di 1500 euro a semestre pagata con le carte di credito e applicazioni) era stato introdotto durante il secondo governo Conte ed è stato attuato in due periodi. Il primo, dall’8 dicembre al 31 dicembre dello scorso anno; il secondo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. Draghi ha sospeso il cashback di Stato a partire dal 1° luglio 2021 con l’intenzione di ripristinarlo nel 2022. Ma così non sarà, a meno di novità entro la fine di quest’anno.

Lotteria degli scontrini, la novità potrebbe essere quella delle vincite istantanee

Il governo potrebbe invece continuare a puntare sulla lotteria degli scontrini anche nel 2022. Ma con un profondo restyling e la novità dei premi istantanei. Tuttavia, per questi ultimi è necessario che i commercianti adeguino tecnicamente i propri sistemi. Attualmente anche gli esercenti ricevono incentivi per l’utilizzo della carta di credito.

Credito di imposta sugli acquisti e utilizzi nuovi Pos degli esercenti

Si tratta dell’elevazione dal 30 al 100% del credito di imposta derivante dalle commissioni pagate dai commercianti per l’utilizzo dei Pos dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022. Tuttavia la tax credit sull’acquisto dei dispositivi, o sul noleggio e utilizzo, segue un doppio binario. La discriminante è l’acquisto di un dispositivo di tipo tradizionale o Pos di tipo “smart”. Per questi ultimi modelli la tax credit scatterà solo a partire dal prossimo anno.

Credito di imposta per investimenti Mezzogiorno, è cambiato il modello di domanda

L’Agenzia delle entrate ha modificato il modello di comunicazione per ottenere il credito di imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro dell’Italia e nelle Zone economiche speciali (Zes). Lo specifica la stessa Agenzia delle entrate con il messaggio numero 291090 del 2021.

Nuovo modello per il credito di imposta incentivi Mezzogiorno, quando si usa?

Il nuovo modello di comunicazione dell’Agenzia delle entrate deve essere utilizzato per la fruizione del credito di imposta per:

  • gli investimenti nel Mezzogiorno previsti dai commi da 98 a 108, dell’articolo 1, della legge numero 208 del 28 dicembre 2015;
  • per gli incentivi nei comuni del sisma del Centro Italia, previsti dall’articolo 18 quater del decreto legge  numero 8 del 9 febbraio 2017;
  • le zone economiche speciali (Zes), disciplinati dall’articolo 5 del decreto legge numero 91 del 20 giugno 2017.

Qual è il modello da utilizzare per la domanda di credito di imposta?

Le imprese interessate al credito di imposta degli investimenti previsti dai relativi decreti devono utilizzare la versione aggiornata del software del modello di comunicazione. Il modello prende il nome di “Creditoinvestimentisud” (CIM 17).

Novità sulle risorse per gli investimenti Zone economiche speciali

Con lo stesso provvedimento, l’Agenzia delle entrate informa che per i crediti di imposta relativi a investimenti nelle Zone economiche speciali, si è provveduto ad aumentare il limite massimo di costo complessivo agevolabile. Infatti, il massimo del beneficio di ciascun progetto è aumentato da 50 milioni di euro a 100 milioni di euro. Inoltre, l’Agenzia informa che con la stessa misura è stata estesa la possibilità di acquisto dei beni strumentali. Proprio per queste modifiche si è reso necessario procedere con il cambio del modello di comunicazione.

Quali novità nel modello di comunicazione degli investimenti Zes?

Nel nuovo modello di comunicazione vi è un nuovo riquadro, infatti, per gli investimenti a favore delle imprese nelle Zone economiche speciali. La modifica è intervenuta nel quadro “B” del modello per indicare gli investimenti nelle Zes effettuati a partire dal 1° giugno 2021, data di entrata in vigore del decreto legge numero 77 del 2021.

Bonus investimenti per le piccole e medie imprese del Sud: quali sono e cosa finanziano?

Sono vari i bonus riconosciuti per gli investimenti effettuati dalle piccole e medie imprese con sede nel Sud dell’Italia. La scadenza dei benefici sarà il 31 dicembre 2022 su acquisti fatti per macchinari, attrezzature e impianti nuovi di fabbrica. Sull’acquisto è riconosciuto un credito di imposta.

Come si accede ai bonus per gli investimenti delle Pmi del Sud Italia?

Per accedere ai bonus per gli investimenti, le piccole e medie imprese delle regioni del Sud Italia devono realizzare un investimento iniziale. Ovvero l’obiettivo dell’investimento deve rientrare in una delle seguenti motivazioni:

  • per realizzare un nuovo stabilimento;
  • o ampliare quello già esistente;
  • per procedere con la diversificazione della produzione all’interno di uno stabilimento;
  • o trasformare radicalmente il processo produttivo di uno stabilimento che già risulta esistente;
  • per attivare nuovamente uno stabilimento che risulta chiuso;
  • oppure evitare la chiusura di uno stabilimento con l’acquisto di macchinari, di impianti e di attrezzature.

Quali incentivi spettano alle imprese del Sud per impianti, attrezzature e macchinari?

Per l’acquisto di impianti, attrezzature e macchinari, le piccole e medie imprese possono ottenere un credito di imposta corrispondente al 45% del prezzo di acquisto. Quest’ultimo deve essere considerato al netto dell’Iva. L’incentivo del 45% è pieno per le regioni:

  • Puglia;
  • Campania;
  • Basilicata;
  • Calabria;
  • Sicilia;
  • Sardegna.

Per le imprese che hanno la sede in Abruzzo o nel Molise, il credito di imposta è pari al 30%.

Come farsi riconoscere il credito di imposta sugli acquisti di macchinari, attrezzature e impianti?

Le piccole e medie imprese che procedano all’acquisto di macchinari, attrezzature e impianti e che vogliano beneficiare del credito di imposta devono presentare domanda. L’istanza si presenta in via telematica sul sito dell’Agenzia delle entrate. Per importi di credito di imposta richiesti che eccedano la soglia dei 150 mila euro, l’impresa deve allegare alla domanda anche il nullaosta antimafia.

Risposta dell’Agenzia delle entrate sulla domanda di credito di imposta sugli investimenti

È necessario usare l’opportuno modello che si trova sul sito dell’Agenzia delle entrate. Nel momento in cui si inoltra la domanda di credito di imposta, la piattaforma dell’Agenzia delle entrate rilascia una ricevuta. Si tratta di un documento elettronico con il quale l’amministrazione finanziaria comunica di aver preso in carico la domanda stessa. Successivamente, entro un limite di qualche mese, l’Agenzia delle entrate provvede ad autorizzare, in caso di esito positivo della domanda, la piccola o media impresa nell’utilizzo del credito di imposta.

I bonus sugli investimenti sono cumulabili?

Si possono cumulare i bonus del credito di imposta sulle spese effettuate dalle Pmi per gli investimenti con altre misure? La risposta è positiva. Nel dettaglio, per investimenti effettuati non oltre il 30 giugno 2022 si potrà cumulare un bonus del 10% del prezzo di acquisto. Questa possibilità presuppone che entro il 31 dicembre 2021 l’impresa abbia pagato un acconto di almeno un quinto del prezzo di acquisto del bene. Nel caso di acquisto a partire dal 1° gennaio 2022, il credito di imposta aggiuntivo scende al 6%.

Crediti di imposta per le Pmi per beni rientranti nella transizione digitale e tecnologica

Le piccole e medie imprese possono ottenere particolari vantaggi nell’assegnazione del credito di imposta per impianti, macchinari e attrezzature che hanno anche caratteristiche in comune con gli obiettivi di transizione digitale e tecnologica. In tal caso, infatti, il credito di imposta andrebbe a soddisfare anche obiettivi rientranti nei programmi dell’Industria 4.0. In tal caso si modificano le percentuali del credito aggiuntivo che abbiamo visto nel precedente paragrafo. Le percentuali passano dal 10% al 50% per acquisti fatti con almeno l’acconto di un quinto entro la fine del 2021, e dal 6% al 40% per gli acquisti che verranno effettuati a partire dal 1° gennaio 2022. In tal modo, la percentuale potenziale massima raggiungibile dalla piccola e media impresa per il credito di imposta può arrivare al 95%.

Bonus Pmi per investimenti con credito di imposta: quali sono le spese per la transizione digitale e tecnologica

Il bonus aggiuntivo relativo alle spese di investimento delle piccole e medie imprese riguarda, dunque, le spese sostenute per l’adeguamento delle realtà aziendali ai nuovi obiettivi di transizione digitale e tecnologica. Nello specifico si tratta:

  • di spese per l’acquisto di beni strumentali che vengono fatti funzionare da sistemi computerizzati o anche da sensori;
  • si costi sostenuti per l’adeguamento a sistemi che possano assicurare la sostenibilità e la qualità;
  • di spese fatte per adeguare la sicurezza del posto di lavoro mediante una migliore interazione tra il lavoratore e la macchia.

Quali documenti sono necessari all’atto di acquisto di beni rientranti nella transizione digitale e tecnologica?

Al fine di poter presentare domanda per il credito di imposta aggiuntivo per l’acquisto di strumenti e attrezzature rientranti nell’Industria 4.0, è necessario assicurarsi che:

  • il venditore abbia rilasciato una certificazione apposita sulle caratteristiche degli strumenti oggetto di vendita;
  • la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell’impresa. Il documento è necessario per attestare l’adeguamento del sistema acquistato rispetto alle attività che si svolgono all’interno dell’azienda, sia che riguardino la produzione che la fornitura stessa.

 

Bonus agenzie e tour operator, in arrivo il credito di imposta per la digitalizzazione

Aiuti in arrivo per le agenzie e i tour operator. Nel decreto legge del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 27 ottobre sono stati stanziati 98 milioni di euro per la digitalizzazione delle suddette attività. Le agevolazioni rientrano negli articoli del decreto relativi al finanziamento e ai fondi perduti delle imprese operanti nel settore del turismo. Il bonus è predisposto come credito di imposta fino al 50% delle spese ammissibili.

Credito di imposta Agenzie viaggio e tour operator, che cos’è e a chi è riconosciuto

Nel dettaglio, l’articolo 4 del decreto Pnrr, specifica che “per l’attuazione della linea progettuale ‘Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator’, Misura M1 C3, investimento 4.2.2, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice Ateco 79.1, 79.11 e 79.12, è riconosciuto un contributo da fruire come credito d’imposta a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale come previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2014, numero 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, numero 106, fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro”.

Credito di imposta a tour operator e agenzie di viaggio: non concorre al reddito e all’Irap

Il credito d’imposta dovrebbe andare a beneficio di 7500 agenzie di viaggio e di un’ottantina di tour operator. Il beneficio riconosciuto “non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917”.

Quali sono le spese che rientrano nel credito di imposta delle agenzie di viaggio e tour operator?

Le spese di digitalizzazione oggetto di credito di imposta per le agenzie di viaggio e i tour operator sono nel dettaglio:

  • quelle per gli impianti Wifi che abbiano una velocità di connessione di almeno un megabit per secondo in download. La spesa deve essere sostenuta per un impianto messo a disposizione dei clienti in maniera gratuita;
  • spese per ottimizzare i sistemi web necessari alla navigazione mobile;
  • i sistemi informatici e le piattaforme per promuovere e commercializzare i servizi on line, nonché i pernottamenti turistici;
  • le spese sostenute per i servizi di consulenza per il marketing e la comunicazione digitale;
  • gli strumenti per promuovere on line le offerte innovative relative all’inclusione e all’ospitalità nei riguardi di persone con disabilità;
  • le spese di formazione del titolare dell’impresa e del personale alle dipendenze che abbiano attinenza ai servizi sopra elencati.

Bonus agenzie di viaggio e tour operator, quando si potrà presentare la domanda?

L’importo del bonus spettante per le agenzie di viaggio e i tour operator può essere utilizzato in compensazione. Con l’approvazione del decreto Pnrr, è necessario attendere il nuovo decreto del ministero del Turismo che verrà adottato entro i 60 giorni successivi all’entrata in vigore del provvedimento di fine ottobre.

Bonus pubblicità, è disponibile il modello di domanda per il credito di imposta

Sono disponibili sul portale dell’Agenzia delle entrate le informazioni relative al bonus pubblicità, nonché il modello di comunicazione per presentare domanda del relativo credito di imposta. Lo rende noto la stessa Agenzia delle entrate in attuazioni delle disposizioni dell’articolo 67 bis del decreto legge numero 73 del 25 maggio 2021, convertito nella legge 106 del 2021.

Bonus pubblicità, chi può presentare domanda di credito di imposta

Possono presentare domanda del bonus pubblicità i titolari degli impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati. Gli impianti devono essere destinati all’affissione dei manifesti o per simili installazioni pubblicitarie di natura commerciali. Sono inclusi i pannelli luminosi o le proiezioni di imagini, purché non rientranti nelle insegne di esercizio.

Come inviare domanda per il bonus pubblicità?

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente per via telematica dal portale dell’Agenzia delle entrate. La domanda del bonus pubblicità può essere inoltrata direttamente dal contribuente oppure da incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni. Il termine per l’invio delle domande, si legge nella nota dell’Agenzia delle entrate numero 295258 del 29 ottobre 2021, è fissato dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022.

Ricevuta dell’Agenzia delle entrate per la domanda di bonus pubblicità presentata

In questo lasso di tempo il contribuente può inviare una nuova comunicazione che va a sostituire integralmente quella eventualmente trasmessa in precedenza. L’ultimo invio prevale su tutte le precedenti comunicazioni. Nei medesimi termini può essere inviata la comunicazione di rinuncia integrale al credito di imposta inviata in precedenza. Entro 5 giorni dall’invio della domanda l’Agenzia delle entrate rilascia una ricevuta che attesta la presa in carico dell’istanza stessa. Potrebbe arrivare anche un avviso di scarto della domanda con le relative motivazioni.

Importo credito di imposta spettante per il bonus pubblicità

Il credito di imposta spettante per il bonus pubblicità è attribuito nella misura proporzionale all’importo dovuto nel 2021 a titolo di canone patrimoniale di autorizzazione, di concessione o di esposizione pubblicitaria. Il periodo di tempo per l’esposizione dei messaggi pubblicitari deve essere inferiore ai 6 mesi. Inoltre, l’Agenzia delle entrate calcolerà, con un successivo provvedimento, la quota percentuale di credito di imposta effettivamente fruibile dai richiedenti. Tale percentuale, moltiplicata per l’importo del canone dovuto nel 2021, determinerà il tetto massimo di fruizione del bonus stesso.

Come si può usare il credito di imposta del bonus pubblicità?

Il credito di imposta del bonus pubblicità riconosciuto ai richiedenti può essere utilizzato in compensazione. Per l’utilizzo è necessario presentare il modello F24 esclusivamente per via telematica sul portale dell’Agenzia delle entrate. L’esito della domanda tramite il modello F24 sarà negativo nel caso in cui il credito di imposta risultasse superiore all’ammontare massimo della misura. Lo scarto, in ogni modo, viene comunicato al richiedente. Per la compilazione del modello F24 utile alla compensazione l’Agenzia delle entrate provvederà a emettere un nuovo avviso con le relative istruzioni.