Visto di conformità: ecco quando va fatto per i bonus edilizi e superbonus

Quando va fatto il visto di conformità delle spese per gli interventi rientranti nei bonus edilizi e nel superbonus 110% ai fini della detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi, dell’applicazione dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta? Ecco quando le regolo richiedono il requisito del visto di conformità per i lavori di:

  • bonus ristrutturazioni;
  • ecobonus ordinario e maggiorato del 110%;
  • fonti rinnovabili con installazione degli impianti di climatizzazione;
  • bonus facciate eco e non eco;
  • sisma bonus ordinario e super sisma bonus con detrazione del 110%;
  • impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, rientranti o meno nel superbonus 110%;
  • colonnine di ricarica dei veicoli elettrici nel caso di interventi rientranti come trainati dal superbonus 110%.

Bonus ristrutturazioni ed ecobonus ordinario: quale visto di conformità serve?

Per lavori rientranti nel bonus ristrutturazione, ovvero per interventi rientranti nel recupero del patrimonio edilizio, il visto di conformità è escluso se contribuente utilizza la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi. Se invece il contribuente vuole avvalersi dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta il visto va fatto. L’adempimento è obbligatorio dal 12 novembre 2021. Sono esclusi solo i lavori di importo non eccedente i 10 mila euro o quelli rientranti nell’edilizia libera. Per l’ecobonus ordinario, il visto è obbligatorio come nel caso del bonus ristrutturazione. Infatti, è escluso per la detrazione fiscale diretta, mentre è necessario per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura. Risultano esclusi gli interventi per un importo non superiore ai 10 mila euro o quelli rientranti nell’edilizia libera.

Ecobonus maggiorato in superbonus 110%: serve il visto di conformità?

Per i lavori rientranti nell’ecobonus maggiorato dal superbonus 110%, il visto di conformità è sempre obbligatoria. In particolare, per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi l’attestazione è necessario ad eccezione:

  • dei casi in cui a presentare il modello 730 sia il sostituto;
  • per il modello 730 e modello Redditi precompilati anche con modifiche intervenute.

Allo stesso modo, l’attestazione è obbligatoria anche per la cessione del credito di imposta e per lo sconto in fattura.

Fonti rinnovabili ed eliminazione delle barriere architettoniche: serve il visto di conformità?

Per gli interventi relativi alle fonti rinnovabili con integrazione o installazione di impianti di climatizzazione e per i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche, il visto di conformità è sempre escluso nel caso in cui si procede con la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. Per la cessione dei crediti di imposta o per l’applicazione dello sconto in fattura il visto è obbligatorio dal 12 novembre 2021. Fanno eccezione i lavori eseguiti entro l’importo dei 10 mila euro e quelli in edilizia libera per il solo bonus sulle fonti rinnovabili.

Bonus facciate non eco ed eco: si fa il visto di conformità?

I contribuenti che vogliano far eseguire interventi rientranti nel bonus facciate devono prestare attenzione al visto di conformità. Infatti, le norme non richiedono il visto nel caso di detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi sia nel caso del bonus facciate non eco che eco. Il visto è sempre richiesto, nei due casi, per la cessione del credito di imposta e per l’applicazione dello sconto in fattura a partire dal 12 novembre 2021.

Sisma bonus ordinario, quando va fatto il visto di conformità delle spese?

Per i lavori rientranti nel sisma bonus ordinario, il visto di conformità non si fa se il contribuente si avvale della detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. Il visto è invece obbligatorio nel modello di comunicazione per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura. Sono esclusi i lavori di importo non superiore a 10 mila euro e quelli in edilizia libera.

Sisma bonus maggiorato con superbonus 110%: i visti di conformità necessari

Per gli interventi rientranti nel sisma bonus maggiorato, ovvero nel super sisma bonus del 110%, il contribuente deve sempre fare il visto di conformità delle spese. E dunque, l’adempimento va ottemperato sia per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi che per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta. Nel solo caso della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, il visto non va fatto per:

  • i casi in cui a presentare il modello 730 sia il sostituto di imposta;
  • il modello 730 e per il modello Redditi precompilati anche con modifiche intervenute.

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: quando va fatto il visto di conformità delle spese?

Per interventi riguardanti gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo ordinario, il contribuente non deve preoccuparsi del visto di conformità se detrae direttamente il vantaggio fiscale nella dichiarazione dei redditi. Il visto è obbligatorio, invece, per le opzioni di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura.

Interventi di installazione di colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli in superbonus 110%: va fatto il visto?

Infine, l’obbligatorietà del visto di conformità delle spese vige anche per gli interventi sulle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Il contribuente deve far svolgere questi interventi come trainati dal superbonus 110%. Il visto va fatto sia per la detrazione diretta che per l’applicazione dello sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta. Nel solo caso della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, il visto non va fatto nei casi in cui:

  • a presentare il modello 730 sia il sostituto di imposta;
  • per il modello 730 e per il modello Redditi precompilati anche con modifiche intervenute.

Attestazione dei requisiti per bonus edilizi e superbonus: quando serve?

Quando serve l’attestazione dei requisiti tecnici per la detrazione fiscale, lo sconto in fattura e la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi nel caso di svolgimento di interventi rientranti nei bonus edilizi e nel superbonus 110%? Ecco quando le norme richiedono le asseverazioni dei requisiti tecnici nei casi di:

  • bonus ristrutturazioni;
  • ecobonus ordinario e maggiorato del 110%;
  • fonti rinnovabili con installazione degli impianti di climatizzazione;
  • bonus facciate eco e non eco;
  • sisma bonus ordinario e super sisma bonus con detrazione del 110%;
  • impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, rientranti o meno nel superbonus 110%;
  • colonnine di ricarica dei veicoli elettrici nel caso di interventi trainati dal superbonus 110%.

Bonus ristrutturazioni ed ecobonus ordinario: quale attestazione dei requisiti serve?

Nel caso di bonus ristrutturazione, ovvero per interventi rientranti nel recupero del patrimonio edilizio, l’attestazione dei requisiti tecnici è esclusa sia che il contribuente utilizzi la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, che lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta. Va inviata solo la comunicazione all’Enea entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. Per l’ecobonus ordinario, l’asseverazione è obbligatoria solo per i casi di sconto in fattura o di cessione dei crediti di imposta. L’attestazione va inviata all’Enea entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori.

Ecobonus maggiorato in superbonus 110%: quale attestazione dei requisiti serve?

Per gli interventi rientranti nell’ecobonus maggiorato dal superbonus 110%, l’asseverazione dei requisiti tecnici è sempre obbligatoria. In particolare, per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi l’attestazione va inviata entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. Allo stesso modo, l’attestazione va inviata anche per la cessione del credito di imposta e per lo sconto in fattura. A differenza del precedente caso, l’asseverazione va fatta anche per gli stati di avanzamento dei lavori (Sal).

Fonti rinnovabili ed eliminazione delle barriere architettoniche: quali asseverazioni tecniche vanno fatte?

Per lavori relativi alle fonti rinnovabili con integrazione o installazione degli impianti di climatizzazione e per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, l’asseverazione dei requisiti tecnici è sempre esclusa. L’esclusione opera in tutti i casi, ovvero per:

  • la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi;
  • lo sconto in fattura;
  • la cessione del credito di imposta.

Bonus facciate non eco ed eco: quali attestazioni tecniche servono?

I contribuenti che vogliano far eseguire lavori rientranti nel bonus facciate devono prestare attenzione alle asseverazioni tecniche necessarie. Infatti, le norme non richiedono attestazioni tecniche nel caso di bonus facciate non eco. La mancata necessità di documentazione avviene sia per i casi di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta che per la detrazione fiscale diretta. In caso di interventi rientranti nel bonus facciate eco, l’attestazione è obbligatoria alla conclusione dei lavori. Non si utilizza, invece, l’allegato B del decreto ministeriale del 6 agosto 2020. Il contribuente deve inviare la scheda tecnica all’Enea nel termine dei 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori.

Sisma bonus ordinario, quando va inviata l’attestazione tecnica?

Per i lavori ricadenti nel sisma bonus ordinario, è obbligatoria l’asseverazione dei requisiti tecnici per attestare la riduzione del rischio sismico di una o due classi almeno. Il contribuente deve depositare l’attestazione presso lo Sportello unico dell’edilizia (Sue) del comune dove si trova l’immobile oggetto di intervento. Il deposito deve avvenire sia prima di iniziare i lavori (Allegato B), sia alla conclusione. La procedura è identica sia per la detrazione fiscale diretta che per la scelta dell’opzione di cessione del credito di imposta o sconto in fattura.

Sisma bonus maggiorato con superbonus 110%: le asseverazioni tecniche necessarie

Per gli interventi rientranti nel sisma bonus maggiorato, ovvero nel super sisma bonus del 110%, il contribuente deve sempre ottemperare all’adempimento dell’attestazione tecnica. Infatti, sia per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi che per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta risulta necessario adempiere:

  • all’attestazione della riduzione del rischio sismico;
  • al deposito presso lo Sportello unico per l’edilizia (Sue) dell’attestazione sia prima che alla conclusione dei lavori;
  • per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura la norma richiede il deposito al Sue anche per gli stati di avanzamento dei lavori (Sue).

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: quali asseverazioni tecniche?

Per interventi riguardanti gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo ordinario, il contribuente non deve preoccuparsi delle attestazioni relative ai requisiti tecnici. L’esclusione riguarda tutte le modalità di utilizzo del vantaggio fiscale. L’asseverazione tecnica è obbligatoria, invece, per gli stessi interventi rientranti nel superbonus 110% come lavori trainati. In particolare, il contribuente deve inviare l’attestazione dei requisiti tecnici all’Enea entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. L’obbligo di asseverazione persiste sia per la detrazione diretta che per le opzioni di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura.

Interventi di installazione di colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli in superbonus 110%: quali attestazioni tecniche?

Infine, l’obbligatorietà delle attestazioni dei requisiti tecnici vige anche per gli interventi sulle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Il contribuente deve far svolgere questi interventi come trainati dal superbonus 110%. L’obbligatorietà si concretizza nell’invio, entro 90 giorni dal termine dei lavori, dell’attestazione all’Enea. L’attestazione va inviata anche per gli stati di avanzamento dei lavori per lo sconto in fattura o i crediti di imposta.

Detrazioni fiscali e cessione crediti, quando serve l’attestazione di congruità nei bonus edilizi?

Tra i vari adempimenti che spettano ai contribuenti nel caso di lavori per il superbonus 110% o degli altri bonus edilizi per la detrazione fiscale diretta, per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura, rientra l’attestazione o l’asseverazione della congruità delle spese sostenute. In vari casi, soprattutto per la detrazione diretta, l’attestazione non è richiesta. Nei casi di cessione del credito di imposta vi sono varie modalità per ottemperare all’adempimento. Ecco, dunque, quando l’attestazione va fatta e per quali bonus e superbonus edilizi l’asseverazione deve seguire specifiche regole fissate dalle norme.

Bonus ristrutturazioni ed ecobonus ordinario, quando serve l’attestazione di congruità delle spese?

Nel caso del bonus ristrutturazione non serve l’attestazione di congruità delle spese se il contribuente utilizza la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi. Serve invece, dal 12 novembre 2021, il contribuente utilizza la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura l’asseverazione è necessaria. Tuttavia, fanno eccezione i lavori realizzati per un importo inferiore ai 10 mila euro e quelli in edilizia libera. Per l’ecobonus ordinario, invece, serve anche nel caso di detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. L’obbligatorietà vige alla conclusione degli interventi, per lavori iniziati a partire dal 6 ottobre 2020. L’attestazione è obbligatoria anche per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura, a eccezione dei lavori entro i 10 mila euro o in edilizia libera.

Ecobonus rientrante nel superbonus 110%, quando serve l’asseverazione di congruità delle spese?

Nel caso di ecobonus rientrante nel superbonus 110%, l’asseverazione di congruità delle spese è obbligatoria per la detrazione fiscale diretta. L’attestazione, in questo caso, rientra nell’asseverazione dei requisiti tecnici e va inviata all’Enea entro i 90 giorni successivi alla conclusione dei lavori. Allo stesso modo è necessario ottemperare all’asseverazione nel caso in cui ci si serva della cessione dei crediti di imposta o dello sconto in fattura. Il termine per l’invio all’Enea è sempre di 90 giorni.

Fonti rinnovabili, impianti di climatizzazione ed eliminazione barriere architettoniche: quando l’attestazione di congruità?

I lavori sulle fonti rinnovabili con installazione o con l’integrazione dell’impianto di climatizzazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche presentano adempimenti simili. Nel caso di detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi non c’è bisogno dell’attestazione di congruità delle spese. Risulta obbligatoria, invece, nel caso di cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura. L’obbligatorietà vige dal 12 novembre 2021, giorno di entrata in vigore del decreto “Antifrodi”. In entrambi i casi, non si procede con l’asseverazione nel caso di lavori entro i 10 mila euro di importo o per quelli in edilizia libera.

Bonus facciate eco e non eco, quando serve l’attestazione sui costi sostenuti?

Per il bonus facciate non eco ed eco, gli adempimenti divergono. Infatti, l’asseverazione di congruità delle spese serve:

  • per il bonus facciate eco. L’asseverazione va fatta alla conclusione dei lavori, per interventi iniziati dal 6 ottobre 2020, e in caso di detrazione fiscale diretta;
  • non serve per il bonus facciate non eco per la detrazione fiscale diretta;
  • è obbligatoria dal 12 novembre 2021 per il bonus facciate non eco, sia per la cessione dei crediti di imposta che per lo sconto in fattura alla conclusione dei lavori;
  • risulta obbligatoria dal 12 novembre 2021 per il bonus facciate eco in caso di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura. L’attestazione di congruità delle spese è contenuta nell’asseverazione tecnica alla conclusione dei lavori.

Sisma bonus ordinario e maggiorato nel 110%, quando serve l’attestazione di congruità delle spese?

L’asseverazione di congruità delle spese sostenute non è necessaria solo nel caso di sisma bonus ordinario per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi. Nel caso di lavori rientranti nel superbonus 110%, invece, risulta obbligatoria alla conclusione degli interventi di riduzione del rischio sismico. L’attestazione deve essere depositata presso lo Sportello unico dell’edilizia del comune dell’immobile dove sono stati realizzati gli interventi. Tale attestazione non serve se i lavori rientrano nel super sisma bonus acquisti. Per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura, l’attestazione di congruità delle spese è sempre necessaria. In particolare, per il sisma bonus ordinario è obbligatoria dal 12 novembre scorso ed è contenuta nell’attestazione di riduzione del rischio sismico. L’asseverazione va depositata allo Sportello unico per l’edilizia nel caso di lavori rientranti nel superbonus 110%. I lavori in edilizia libera e quelli entro i 10 mila euro sono esclusi dall’asseverazione.

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, quali adempimenti servono?

Nel caso di lavori inerenti gli impianti del fotovoltaico e i sistemi di accumulo, l’asseverazione di congruità delle spese non serve se il contribuente sceglie la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. Risulta invece necessaria dal 12 novembre 2021 per la cessione del credito di imposta. O per l’applicazione dello sconto in fattura, a eccezione dei lavori in edilizia libera o per importi entro i 10 mila euro. Se gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo rientrano nel superbonus 110% come lavori trainati, l’asseverazione di congruità delle spese serve anche nel caso di detrazione fiscale diretta. In tal caso, il contribuente deve inviare l’attestazione all’Enea entro i 90 giorni successivi alla conclusione dei lavori. Per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta è necessario l’invio all’Enea dell’asseverazione di congruità delle spese già contenuta nell’attestazione dei requisiti tecnici. Il termine di invio è di 90 giorni dalla chiusura dei lavori.

Colonnine di ricarica delle auto elettriche, quali asseverazioni servono?

Infine, nel caso di lavori riguardanti le colonnine di ricarica delle auto elettriche, come interventi trainati nel superbonus 110%, l’asseverazione di congruità delle spese è sempre richiesta. In particolare, per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi l’attestazione è contenuta all’interno dell’asseverazione dei requisiti tecnici. Nel caso di sconto in fattura o di cessione dei crediti di imposta l’asseverazione deve essere inviata all’Enea prima della comunicazione dell’opzione scelta. In entrambi i casi, l’invio all’Enea deve avvenire entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori.

 

Mascherine e tamponi sono detraibili nella dichiarazione dei redditi?

Mascherine acquistate per difendersi dal contagio da Covid-19 e tamponi per verificare l’eventuale infezione sono detraibili nella dichiarazione dei redditi? E, inoltre, rientrano già nelle spese inserite nel modello precompilato della dichiarazione dei redditi? Ecco quali verifiche sono da farsi.

Mascherine, ce ne sono di vari tipi e non tutte sono detraibili nella dichiarazione dei redditi

Soprattutto nel corso della pandemia, i contribuenti hanno utilizzato più tipi di mascherine, in primis per difendersi dall’infezione da Covid-19. Esistono 3 tipologie di dispositivi:

  • le mascherine lavabili o di comunità;
  • quelle classificate come Dispositivi di protezione individuale (Dpi);
  • le mascherine individuate come dispositivo medico.

Mascherine chirurgiche, Ffp2, lavabili: quali sono detraibili nella dichiarazione dei redditi?

Anche se a norma, tuttavia, non tutte le tipologie di mascherine sono detraibili. Ad esempio, quelle lavabili o di comunità non sono detraibili. Sono considerate come capi di abbigliamento. Sono invece detraibili le mascherine con il marchio “CE” e identificate come dispositivo medico (Dm). Tra queste mascherine si ricordano quelle chirurgiche. Le mascherine Ffp2 o le Ffp3 sono individuate come dispositivi di protezione individuale (Dpi) e non sono detraibili. Hanno stampato il riferimento “EN 149:2009“. Il motivo risiede nel fatto che sono considerate non di uso sanitario. Tuttavia, la regola potrebbe essere rivista dal momento che dette mascherine sono diventate obbligatorie nel corso del 2022, mentre non lo erano nel 2021.

Quali mascherine Ffp2 e Ffp3 sono detraibili nella dichiarazione dei redditi?

Tuttavia, vi sono delle mascherine Ffp2 e Ffp3 che sono detraibili. Si tratta di quei dispositivi che hanno sia la conformità CE che quella Dm (dispositivi medici). In questo caso, il costo sostenuto è detraibile se:

  • nella confezione è individuato anche il richiamo alla normativa relativa ai dispositivi medici (ovvero la direttiva 93/42 CEE o il Regolamento CE numero 745 del 2017);
  • c’è il riferimento EN 14683:2019.

Per la detrazione della spesa delle mascherine è necessario conservare la documentazione attestante la marcatura CE del dispositivo medico.

Tamponi, sono detraibili ai fini della dichiarazione dei redditi?

In molti si chiedono se i tamponi fatti e da fare per verificare l’eventuale contagio da Covid-19 siano detraibili ai fini della dichiarazione dei redditi. Solitamente, alcuni tamponi vengono pagati in contanti, ma la spesa del tampone può essere classificata sia come servizio che come dispositivo medico. In quale caso si può procedere con la detrazione fiscale?

Come si può detrarre la spesa sostenuta per fare il tampone anti-Covid?

È necessario considerare che alcune farmacie identificano il tampone come una prestazione di servizi. Al contrario altre farmacie considerano i tamponi come “fornitura di dispositivi medici e servizi strettamente connessi”. In entrambi i casi c’è l’esenzione dell’Iva, secondo quanto disposto dal comma 452 dell’articolo 1, della legge numero 178 del 2020. Entrambe le tipologie di registrazioni sono potenzialmente detraibili, ma occorre prestare attenzione al modo in cui si paga la prestazione o fornitura di dispositivo medico.

Per detrarre la spesa dei tamponi in farmacia è importante considerare come è stato pagato l’importo

Infatti, se il tampone è individuato come un servizio diventa più prudente il saldo con il pagamento tracciabile. Tale requisito è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2020 per le spese detraibili al 19%. Sono considerate modalità di pagamento tracciabili quelle effettuate mediante:

  • il versamento postale, tramite bollettini, Rav e Mav;
  • versamento bancario;
  • carta di credito o di debito;
  • carte prepagate;
  • assegni circolari e bancari;
  • diversi sistemi di pagamento come, ad esempio, il PagoPa.

Detrazione spesa per i tamponi nella dichiarazione dei redditi: cosa controllare sullo scontrino fiscale?

Nel caso di modello precompilato dei redditi viene la spesa viene inviata al Sistema Tessera Sanitaria con il codice AS. Il suddetto sistema consente di mettere a disposizione dell’Agenzia delle entrate tutte le informazioni riguardanti le spese sanitarie pagate dai contribuenti.  Se, invece, la spesa per il tampone viene considerata come dispositivo medico, si può procedere anche con il pagamento in contanti e successivamente detrarre il costo nella dichiarazione dei redditi. In tal caso, sullo scontrino c’è la codifica AD.

 

Dichiarazione Redditi 2022, come controllare le spese sanitarie nella precompilata?

Come controllare che le spese sanitarie siano state inserire in maniera corretta nel modello precompilato della dichiarazione dei redditi 2022 relativa all’anno di imposta 2021? Nella fase di raccolta dei documenti necessari per presentare la dichiarazione dei redditi o il modello 730 è necessario prestare particolare attenzione alle spese sanitarie. Queste ultime sono disponibili on line da qualche anno, ma non sempre vengono consultato. Con l’utilizzo dello Spid per accedere ai propri dati si può procedere a una verifica approfondita. E l’anno 2022 sembra essere l’anno buono per prendere confidenza con le informazioni fiscali.

Spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi 2022: solo quelle accompagnate dal codice fiscale

Infatti, in sede di preparazione della dichiarazione dei redditi 2022 si può fare un controllo, eventualmente aiutati dal proprio consulente fiscale o dal Caf, del cassetto fiscale. Qui sono presenti tutte le informazioni relative alle spese sanitarie. Risulta opportuno ricordare che nella dichiarazione dei redditi precompilata arrivano solo le informazioni delle spese che siano state accompagnate, all’atto dell’acquisto di un prodotto o di utilizzo di un servizio, dal proprio codice fiscale.

Come controllare l’inserimento delle spese sanitarie nella dichiarazione precompilata?

Per il controllo del corretto inserimento delle spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi 2022 precompilata si può andare nell’area riservata del sito del “Sistema Tessera Sanitaria”. Si può accedere nell’area riservata “Cittadino” in tre modi:

  • mediante l’abilitazione della Tessera Sanitaria come Carta Nazionale dei Servizi (Cns);
  • tramite lo Spid;
  • attraverso la Carta di identità elettronica (Cie).

Dichiarazione dei redditi 2022, l’opzione di opposizione alle spese sanitarie

Entrando nell’area riservata si può selezionare la scelta “Opposizione spese sanitarie” o, in alternativa, “Consultazione spese sanitarie”. La prima opzione è disponibile solo fino a domani 15 marzo 2022 e permette di visualizzare l’elenco delle spese dell’anno di imposta precedente. Dunque delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2021. Selezionando una o più voci di spesa si può scegliere per quale o per quali spese si voglia richiedere la propria opposizione all’uso da parte dell’Agenzia delle Entrate. In tal modo, la dichiarazione dei redditi precompilata 2022 non conterrà la spesa o le spese selezionate.

Area Consultazione delle spese sanitarie ai fini della dichiarazione dei redditi 2022

Nell’altra area, quella della “Consultazione delle spese sanitarie” del Sistema Tessera Sanitaria si possono consultare tutte le spese sanitarie inserite nella dichiarazione dei redditi precompilata. In tal caso, non si può procedere con la modifica come nel precedente caso. Inoltre, le spese indicate derivano da tutte le trasmissioni effettuate dai vari soggetti obbligati, quindi medici, farmacie, altri professionisti sanitari, laboratori di analisi, ottici, ospedali e quant’altro, ai fini della dichiarazione dei redditi. Per la consultazione delle spese sanitarie non vi sono limiti di tempo.

Elenco delle spese sanitarie ai fini della dichiarazione dei redditi 2022, cosa indica?

L’elenco delle spese sanitarie visualizzabile all’interno del Sistema Tessera Sanitaria riporta, per ogni voce di costo, le seguenti informazioni:

  • la data di emissione del documento di spesa;
  • data in cui si è provveduto al pagamento;
  • l’importo pagato;
  • la denominazione e la tipologia del soggetto che ha emesso il titolo (fattura o scontrino);
  • il numero del documento.

In tal modo, il contribuente può verificare che i dati presenti nel sistema on line siano conformi a quelli risultanti dai documenti cartacei in suo possesso.

Perché alcune spese sanitarie possono non risultare nella dichiarazione precompilata dei redditi 2022?

Può succedere che di alcuni documenti relativi a spese sanitarie sostenute nel 2021 non vi sia traccia nel sistema on line ai fini della dichiarazione dei redditi 2022 perché i soggetti obbligati non hanno provveduto alla trasmissione. Le ragioni possono essere varie. Ad esempio, si può trattare di un errore. O si è fatta una spesa sanitaria presso un soggetto che non è obbligato alla trasmissione. Oppure, ancora, la spesa è stata pagata in contanti mentre doveva essere fatta mediante sistemi di pagamento tracciabile. Se la spesa è stata già rimborsata, anche solo in parte, durante l’anno, la detraibilità opera solo per la quota di spesa non rimborsata.

Spese sanitarie restituite o rimborsate: cosa avviene ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata?

Inoltre, può succedere che il Sistema Tessera Sanitaria contenga delle spese che siano state già rimborsate, o stornate, o con note di credito. Tali spese sono indicate in una colonna apposita dell’area di consultazione delle spese sanitarie ai fini della dichiarazione dei redditi 2022. In tal caso non si tratta di rimborsi già effettuati da fondi assicurativi o da enti perché il Sistema Tessera Sanitaria non dispone di questi dati. Pertanto, questi dati non si trovano nella dichiarazione dei redditi precompilata. In tal caso, è necessario prestare attenzione perché gli importi nella dichiarazione precompilata potrebbero differire rispetto a quelli reali. In tal caso, è necessario confrontare i dati del sistema on line con quelli in possesso mediante la documentazione cartacea conservata.

Mutuo per ristrutturare casa: come avviene la detrazione degli interessi passivi?

Si può beneficiare della detrazione fiscale degli interessi passivi sui mutui per ristrutturare la casa? La risposta è affermativa e l’agevolazione si concretizza nella detrazione dall’Irpef degli interessi passivi e dei relativi costi accessori sui mutui ipotecari pagati per ristrutturare o per costruire l’abitazione principale. Il contribuente, pertanto, può portare in detrazione il 19% degli interessi versati, con l’indicazione dell’importo nella dichiarazione dei reddito. Il massimo della detrazione fiscale annuale è pari a 2.582,25 euro.

Detrazione interessi passivi sui mutui per costruire o ristrutturare casa: cosa si intende?

La costruzione e la ristrutturazione della casa riguarda tutti quei lavori realizzati conformemente al provvedimento del Comune che autorizza la nuova costruzione o la ristrutturazione edilizia. I lavori di ristrutturazione sono disciplinati dal comma 1, lettera d), dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001. Si può beneficiare della detrazione fiscale anche sugli interessi pagati per acquistare un immobile allo stato grezzo. Inoltre, la detrazione opera anche sulla costruzione e sulla ristrutturazione edilizia dei fabbricati rurali da adibire a casa principale dei coltivatori diretti.

A chi spetta la detrazione per gli interessi sui mutui passivi?

La detrazione sugli interessi passivi dei mutui per costruire o ristrutturare casa spettano ai contribuenti che stipulano il contratto di mutuo. Il contribuente avrà anche il possesso a titolo di proprietà o di un altro diritto reale dell’unità abitativa, resa come abitazione principale. Ovvero quella nella quale il contribuente e i suoi familiari dimoreranno abitualmente. Rispetto al mutuo stipulato per l’acquisto di una casa, in quello per la costruzione dell’abitazione principale la quota degli interessi del coniuge a carico fiscalmente non può portarsi in detrazione fiscale da parte dell’altro coniuge.

Cosa serve per avere la detrazione degli interessi sui mutui passivi?

Per poter beneficiare della detrazione degli interessi sui mutui passivi per la costruzione o per la ristrutturazione della casa è necessario avere:

  • le quietanze relative al pagamento degli interessi passivi;
  • la copia del contratto del mutuo. Dal documento deve risultare che il mutuo è stato stipulato per realizzare i lavori di costruzione della casa o di ristrutturazione;
  • il documento, in copia, che attesti gli interventi effettuati.

Quando si può richiedere la detrazione fiscale sugli interessi passivi?

La detrazione fiscale sugli interessi passivi sui mutui accesi per la costruzione o la ristrutturazione della casa può essere richiesta nel momento in cui:

  • il contribuente ha acceso il mutuo nei sei mesi precedenti il giorno dell’inizio degli interventi oppure nei 18 mesi susseguenti;
  • l’immobile sarà adibito a casa principale nel termine dei sei mesi susseguenti il completamento dei lavori;
  • il mutuo deve essere stato stipulato dalla persona che avrà anche il possesso dell’unità abitativa, sia come proprietà che come diritto reale.

In merito al primo punto, il diritto alla detrazione fiscale sugli interessi passivi non viene meno se i lavori di costruzione dell’unità abitativa (abitazione principale) non risultano conclusi alla scadenza fissata dal provvedimento amministrativo se quest’ultimo sia arrivato in ritardo per cause imputabili solo all’Amministrazione comunale.

Limiti della detrazione degli interessi passivi sui mutui per la costruzione o ristrutturazione della casa

Il contribuente deve prestare attenzione ad alcune limitazione nella detrazione fiscale degli interessi passivi sui mutui per la costruzione o la ristrutturazione della casa. Infatti, la detrazione ha il limite nell’importo degli interessi passivi del mutuo effettivamente goduto nell’arco di ciascun anno. Gli importi pertanto devono essere rapportati ai costi effettivamente sostenuti e documentati. Inoltre, la detrazione fiscale non spetta sugli interessi passivi riferibili a quella quota di mutuo eccedente al totale dei costi documentati.

Cumulabilità delle detrazioni fiscali sugli interessi passivi sui mutui

La detrazione risulta cumulabile con le detrazioni previste sugli interessi passivi sui mutui ipotecari accesi per acquistare l’abitazione principale. Tale cumulabilità ha il limite del periodo di durata degli interventi relativi alla costruzione dell’unità abitativa. Il periodo si può estendere ai sei mesi susseguenti il completamento degli interventi stessi.

Quando si perde la detrazione fiscale sugli interessi passivi sui mutui?

La detrazione fiscale sugli interessi passivi sui mutui accesi per costruire o ristrutturare casa non è più possibile quando:

  • nel periodo di imposta susseguente a quello nel quale la casa non risulta più come abitazione principale;
  • se manca la destinazione a casa principale dell’unità abitativa entro i sei mesi susseguenti al termine dei lavori di costruzione della casa;

Inoltre la detrazione non spetta nel caso in cui i lavori di costruzione dell’unità abitativa non sono conclusi entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo. Ciò significa che non è stato rispettata la scadenza fissata dal provvedimento che ha consentito di effettuare la costruzione della casa. Dal termine dei lavori inizia a decorrere il tempo per rettificare la dichiarazione dei redditi.

Superbonus 110% e bonus edilizi: le spese per visti e asseverazioni sono detraibili?

Sono detraibili le spese sostenute per gli adempimenti richiesti dei visti e delle asseverazioni nel caso di beneficio del superbonus 110% e bonus edilizi relativi a lavori del 2021? Alla domanda il decreto legge “Milleproroghe” ha fornito informazioni sulla detraibilità dei costi sostenuti. Inoltre, lo stesso provvedimento semplifica anche l’opzione per le cessioni dei crediti di imposta a decorrere dal 12 novembre 2021, giorno di entrata in vigore del decreto “Antifrodi”. La semplificazione opera per i piccoli interventi, di imposto non eccedente i 10 mila euro, e l’edilizia libera.

Visti e asseverazioni dei bonus edilizi e del superbonus 110%: i chiarimenti del decreto ‘Milleproroghe’ e Agenzia delle entrate

I chiarimenti sulla detraibilità delle spese per asseverazioni e visti legati al superbonus 110% e ai bonus minori arrivano dalla legge di conversione del decreto “Milleproroghe”. Tuttavia, già l’Agenzia delle entrate era entrata nel merito dei chiarimenti sui bonus edilizi nelle scorse settimane.

Spese per visti e asseverazioni per interventi del 2021 rientranti nel superbonus 110% e bonus minori: sono detraibili?

Nel dettaglio, le spese per i visti e per le asseverazioni relative ai bonus minori e al superbonus 110 sono sempre detraibili, anche se gli interventi sono stati effettuati nel 2021. Inoltre, chiarisce il decreto, per questi interventi è possibile procedere con la cessione del credito di imposta senza le specifiche formalità dei visti e delle asseverazioni purché si rientri nel campo dei lavori entro i 10 mila euro di imposto o nell’edilizia libera. Il chiarimento riguarda gli interventi effettuati tra il 12 novembre e il 31 dicembre dello scorso anno.

Asseverazioni di congruità delle spese e visto di conformità: vincoli allargati anche ai bonus edilizi minori

I chiarimenti si sono resi necessari in seguito all’entrata in vigore del decreto “Antifrodi” (decreto legge numero 157 del 2021) del 12 novembre scorso. Il provvedimento ha esteso il campo degli adempimenti anche ai bonus edilizi cosiddetti “minori”, oltre al superbonus 110%. Per effetto del decreto, dunque, anche per avvalersi dei bonus minori c’è la necessità di rispettare i vincoli dell’asseverazione dei lavori e dei costi e il visto di conformità delle spese.

Detraibilità spese visti bonus e superbonus 110% dopo l’entrata in vigore del decreto ‘Antifrodi’ del 12 novembre 2021

Tuttavia, se per il superbonus 110% esiste una norma che ne disciplina la detraibilità delle spese di visti e asseverazioni, per i bonus minori non c’è. Per questo motivo, la detrazione delle spese sostenute per gli adempimenti richiesti è rimasta in dubbio dopo l’entrata in vigore del decreto “Antifrodi”. In particolare per le spese sostenute negli ultimi due mesi dello scorso anno. Dubbio che è stato chiarito dal decreto “Milleproroghe” che ha espressamente previsto che, anche per i bonus edilizi differenti dal superbonus 110%, si possa procedere con la detrazione delle spese di visti e asseverazioni.

Detrazione spese visti e asseverazioni bonus edilizi per interventi dal 1° gennaio 2022

Infatti, se non vi erano dubbi sulle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022 secondo quanto dispone già la legge di Bilancio 2022, le incertezze sulla detraibilità delle le spese sostenute tra il 12 novembre e il 31 dicembre 2021 sono state finalmente chiarite. Il decreto “Milleproroghe” ha definitivamente chiarito gli adempimenti da effettuare. Infatti, per le spese di visti e asseverazioni effettuate dal 12 novembre al 31 dicembre 2021, si può effettuare la detrazione.

Intervento dell’Agenzia delle entrate sulla detrazione fiscale delle spese di visti e asseverazioni dei bonus edilizi

Già l’Agenzia delle entrate era intervenuta nelle scorse settimane per chiarire il punto. Infatti, l’Agenzia aveva chiarito che, a seguito della legge di Bilancio 2022, dovevano essere incluse nella detrazione fiscale non solo le spese di visti, asseverazioni e attestazioni relative al 2022, ma anche quelle dello scorso anno. In sede di conversione del decreto “Milleproroghe” si sono fatte proprie le indicazioni dell’Agenzia delle entrate. Il provvedimento ha definitivamente ammesso alla detrazione le spese a partire dal 12 novembre 2021.

Interventi in edilizia libera e di importo non eccedente i 10 mila euro, servono visti e asseverazioni?

Peraltro, per i lavori in edilizia libera e per quelli non eccedenti l’importo di 10 mila euro non sono necessari né visti, né asseverazioni. Per questi interventi, necessari e preliminari rispetto alla cessione del credito di imposta o allo sconto in fattura, il beneficiario potrà:

  • procedere con la cessione del credito o con lo sconto in fattura comunicando l’opzione all’Agenzia delle entrate;
  • non adempiere ad asseverazioni di congruità delle spese e visti di conformità.

Fa eccezione il solo bonus facciate, per il quale i contribuenti sono obbligati a questi adempimenti e relativa detrazione delle spese.

Acquistare casa o box con i bonus edilizi, quali visti e asseverazioni servono?

Visti di conformità e asseverazioni di congruità delle spese risultano semplificati, rispetto al superbonus 110% e agli altri bonus edilizi, nel caso di compravendita di un immobile con il bonus casa acquisti o per la realizzazione o l’acquisto di un box auto pertinenziale agevolato al 50%. La semplificazione vale sia per la dichiarazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, che nella cessione del credito di imposta e sconto in fattura. Inoltre, asseverazioni e visti semplificati sono in vigore anche nel caso della detrazione del 75% per l’eliminazioni delle barriere architettoniche.

Bonus casa acquisti per comprare un’abitazioni: quali visti e asseverazioni servono?

Per acquistare un’abitazione con il bonus casa acquisti non serve un elevato numero di adempimenti come nel caso del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi. Infatti, non è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici né per il caso di detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi né per il modello 730. L’asseverazione non serve nemmeno se si sceglie di beneficiare della cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura.

Asseverazione di congruità dei costi nel caso di bonus casa acquisti: serve solo per la cessione dei credito o per lo sconto in fattura

Per quanto concerne l’asseverazione di congruità dei costi per comprare un immobile con il bonus casa acquisti, l’adempimento non è necessario se si decide di avvalersi della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730. Risulta invece occorrente l’asseverazione se si utilizza la cessione dei crediti di imposta o lo sconto in fattura. In tal caso, a decorrere dal 12 novembre 2021, e in attesa di ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, l’asseverazione va fatta in carta libera ma potrebbe anche essere esclusa. L’esclusione andrebbe in sintonia con quanto prevede il sisma bonus acquisti ordinario o in regime di superbonus 110%. A tal proposito è necessario rifarsi a quanto prevede l’Agenzia delle entrate con la circolare 16/E del 2021 al paragrafo 1.2.2 e la risposta numero 190 del 2021.

Visto di conformità in caso di bonus casa acquisti: quando è necessario?

Per il bonus casa acuisti non è necessario il visto di conformità delle spese nel caso in cui il contribuente utilizzi il vantaggio fiscale nel modello dei redditi o nel 730. Il visto di conformità è invece necessario nel caso di cessione dei crediti di imposta o di ottenimento dello sconto in fattura a decorrere dal 12 novembre 2021.

Realizzare o acquistare un box auto pertinenziale con la detrazione del 50% dal 2022: serve l’asseverazione tecnica?

Per realizzare o acquistare un box auto pertinenziale con la detrazione del 50% a decorrere dal 2022 non è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici né per il caso di detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi né per il modello 730. L’asseverazione non è richiesta nemmeno se si sceglie di beneficiare della cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura.

Realizzazione o acquisto di un box auto pertinenziale: serve l’asseverazione di congruità dei costi per la detrazione diretta?

Per quanto riguarda l’asseverazione di congruità dei costi per realizzare o acquistare un box auto con la detrazione del 50%, l’adempimento non è occorrente se si decide di avvalersi della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730. Risulta invece necessaria l’asseverazione se si utilizza la cessione dei crediti di imposta o lo sconto in fattura.

Asseverazione di congruità dei costi nel caso di realizzazione/acquisto box auto: serve solo per la cessione dei credito o per lo sconto in fattura

In tal caso, a decorrere dal 12 novembre 2021, e in attesa di ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle entrate l’asseverazione, da fare in carta libera, è occorrente in per la realizzazione del box. Ma non dovrebbe essere richiesta nel solo caso di acquisto. L’esclusione andrebbe in sintonia con quanto prevede il sisma bonus acquisti ordinario o in regime di superbonus 110%. A tal proposito è necessario rifarsi a quanto prevede l’Agenzia delle entrate con la circolare 16/E del 2021 al paragrafo 1.2.2 e la risposta numero 190 del 2021. L’asseverazione non è mai richiesta per gli interventi che non eccedano l’importo di 10 mila euro.

Acquisto o realizzazione box auto pertinenziale, quando è necessario il visto di conformità delle spese?

In merito ai visti di conformità per l’acquisto o la realizzazione di un box auto pertinenziale con detrazione del 50%, è necessario considerare che:

  • il visto non è necessario se si tratta di detrazione nella dichiarazione dei redditi per il modello Redditi o per il 730;
  • risulta occorrente il visto nelle comunicazione di cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura. Tale adempimento è occorrente dal 12 novembre 2021, ma non per gli interventi in edilizia libera oppure per i lavori di importo non eccedente i 10 mila euro.

Eliminazione delle barriere architettoniche con detrazione del 75%, quali asseverazioni sono necessarie?

Le asseverazioni dei requisiti tecnici non sono necessarie nel caso di utilizzo del bonus per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche con detrazione del 75%. La misura è prevista per il solo anno 2022 ed è disciplinata dall’articolo 119 ter del decreto legge numero 34 del 2020. In particolare l’asseverazione dei requisiti tecnici non serve per:

  • la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730;
  • lo sconto in fattura o la cessione dei crediti di imposta.

Eliminazione delle barriere architettoniche al 75%: serve l’asseverazione di congruità delle spese?

In caso di eliminazione delle barriere architettoniche al 75%, l’asseverazione di congruità delle spese:

  • non serve per la detrazione diretta nel modello dei redditi o per il 730;
  • serve per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura. L’adempimento è necessario sia se si tratti di opzione degli stati di avanzamento dei lavori che alla conclusione degli interventi. L’asseverazione va fatta in carta libera e non risulta occorrente per lavori entro i 10 mila euro o in edilizia libera.

Superamento barriere architettoniche, quando è necessario il visto di conformità delle spese?

In merito ai visti di conformità per superare o eliminare le barriere architettoniche con detrazione del 75%, è necessario considerare che:

  • il visto non occorre se si tratta di detrazione nella dichiarazione dei redditi per il modello Redditi o per il 730;
  • risulta necessario l’adempimento nelle comunicazione di cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura. Tale visto è occorrente dal 12 novembre 2021, ma non per gli interventi in edilizia libera oppure per i lavori di importo non eccedente i 10 mila euro.

Bonus facciate eco e non eco: ecco quali visti e asseverazioni sono necessari

Quali visti e asseverazioni sono necessari per il bonus facciate “eco” e “non eco” ai fini del beneficio della detrazione fiscale diretta, dello sconto in fattura o della cessione dei crediti di imposta? Ecco in rassegna quali adempimenti sono richiesti ai contribuenti che vogliano far svolgere lavori di bonus facciate alla luce anche dei recenti cambiamenti normativi intercorsi con la legge di Bilancio 2022 e con i vari decreti “Antifrodi” e “Frodi”.

Bonus facciate, quali interventi sono previsti e quali asseverazioni bisogna fare?

Il bonus facciate prevede la detrazione fiscale Irpef e Ires, o la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura, per una percentuale pari al 90% per i lavori svolti nel 2020 e nel 2021. A partire dal 2022 la percentuale di detrazione fiscale è scesa al 60%. La misura è disciplinata dai commi dal 219 al 224 dell’articolo 1. della legge numero 160 del 2019.

Bonus facciate 2022, quali asseverazioni sono previsti per i requisiti tecnici in caso di detrazione fiscale diretta?

In caso di detrazione fiscale diretta del bonus facciate nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici. In particolare, l’asseverazione deve essere rilasciata alla conclusione dei lavori. Fanno eccezione gli eventuali stati di avanzamento dei lavori (Sal), ai fini dell’opzione o al termine dell’anno per gli interventi infrannuali. Non è occorrente l’utilizzo dell’Allegato B del decreto sulle asseverazioni del ministero per lo Sviluppo Economico (Mise) del 6 agosto del 2020. Pertanto, all’Enea deve essere inoltrata la scheda tecnica “ecobonus”. La scadenza per inviare il documento è fissata in 90 giorni dal giorno di conclusione dei lavori. Tale asseverazione va ottemperata non solo nel caso di detrazione fiscale diretta, ma anche nei casi di cessione dello sconto in fattura o di cessione dei crediti di imposta.

Asseverazione di congruità delle spese per il bonus facciate in caso di detrazione fiscale diretta

Per gli interventi rientranti nel bonus facciate, nel caso di detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, è dovuta anche l’asseverazione di congruità delle spese sostenute. L’asseverazione è necessaria solo alla conclusione dei lavori effettuati, per gli interventi iniziati a decorrere dalla data del 6 ottobre del 2020. In questo caso, l’asseverazione è già contenuta nell’asseverazione tecnica necessaria alla conclusione dei lavori. Fanno eccezione gli eventuali stati di avanzamento dei lavori (Sal) o al termine dell’anno per gli interventi infrannuali. L’asseverazione quindi non va inoltrata all’Enea, ma solo quella tecnica.

Congruità delle spese sostenute nel bonus facciate, quale asseverazione va inviata per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura?

Diverso è il caso di asseverazione di congruità delle spese sostenute per gli interventi effettuati in regime di bonus facciate per la scelta dell’opzione, ovvero per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta. In questi casi, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese a decorrere dal 12 novembre 2021, giorno di entrata in vigore del decreto “Antifrodi”. L’asseverazione è contenuta nell’asseverazione tecnica alla conclusione degli interventi (e non va inviata all’Enea). È possibile anche l’asseverazione in carta libera per le operazioni inerenti gli stati di avanzamento dei lavori (Sal).

Visti di conformità delle spese nel caso di bonus facciate: quando sono occorrenti?

Per quanto attiene ai visti di conformità delle spese dei lavori rientranti nel bonus facciate, è necessario considerare che:

  • il visto di conformità non è necessario nel caso di detrazione fiscale diretta nel modello di dichiarazione dei redditi o di 730;
  • risulta necessario il visto di conformità delle spese nel caso di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta a partire dal 12 novembre 2021.

Bonus facciate ‘non eco’: quali interventi interessano e quali asseverazioni sono necessarie?

Il bonus facciate con la detrazione fiscale originaria del 90% rientra in quelli che vengono definiti interventi “non eco”. Per questi interventi, non risultano necessarie:

  • l’asseverazione dei requisiti tecnici sia nel caso di detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730;
  • la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura non necessitano dell’asseverazione dei requisiti tecnici.

Asseverazione di congruità delle spese per il bonus facciate ‘non eco’ per dichiarazione redditi o sconto in fattura e cessione del credito

A partire dal 12 novembre 2021 è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese anche per gli interventi rientranti nel bonus facciate ‘non eco’. Il che significa che si fa l’asseverazione sia se si tratta di opzione dello stato di avanzamento dei lavori che alla conclusione degli interventi per ottenere lo sconto in fattura o per procedere con la cessione del credito di imposta. Inoltre l’asseverazione va fatta in carta libera. Non necessita dell’asseverazione di congruità delle spese la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730.

Visto di conformità delle spese nel caso di bonus facciate: quando sono occorrenti?

Per quanto attiene ai visti di conformità delle spese dei lavori rientranti nel bonus facciate ‘non eco’, è occorrente considerare che:

  • il visto di conformità non è necessario per la detrazione fiscale diretta nel modello di dichiarazione dei redditi o in quello del 730;
  • risulta occorrente il visto di conformità delle spese per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta a partire dal 12 novembre 2021.

Bonus edilizi per piccoli lavori e interventi oltre 10.000 euro: conviene la cessione dei crediti o la detrazione?

Per i piccoli interventi rientranti nei bonus edilizi o i lavori modesti ma di importo superiore ai 10 mila euro, conviene procedere con la cessione dei crediti di imposta o con la detrazione fiscale diretta? Le ultime novità relative ai bonus e ai superbonus edilizi, in particolare relative alle strette sulle cessioni dei crediti di imposta e alle asseverazioni e ai visti di conformità e di congruità delle spese sostenute per i lavori, farebbero propendere la scelta verso la detrazione fiscale.

Bonus su piccoli interventi edilizi: gli adempimenti per la cessione dei crediti di imposta

Analizzando quali interventi paghino il prezzo maggiore per le nuove strette dei decreti antifrodi, sono proprio i piccoli lavori (da distinguere da quelli entro i 10 mila euro o da quelli in edilizia libera). Per questi lavori, infatti, pur senza la necessità di ricorrere a grandi cantieri, il committente deve comunque sostenere i costi di asseverazione delle spese e di visti di conformità. Gli stessi adempimenti previsti per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura. Si tratta, anche se in proporzioni percentuali da calcolare rispetto all’entità degli interventi, di alcuni costi fissi dei quali il committente deve farsi carico.

Bonus edilizi, quando visti di conformità e asseverazioni di congruità delle spese sono sempre necessari

Questi costi potrebbero eliminare la convenienza di ricorrere alle opzioni di cessione dei crediti di imposta e dello sconto in fattura. Inoltre per alcuni bonus, come quello delle facciate, questi adempimenti sono sempre necessari, anche se si tratta di interventi ancora più piccoli. Ovvero di lavori entro i 10 mila euro o ricadenti in edilizia libera.

Bonus edilizi per piccoli interventi, conviene la detrazione fiscale diretta?

Nella scelta su come trarre vantaggi fiscali dall’esecuzione degli interventi ricadenti nei bonus edilizi, torna utile dunque valutare la convenienza della detrazione fiscale diretta. Normalmente i bonus prevedono il recupero del beneficio spalmandolo in dieci rate annuali. Ma la valutazione non deve escludere un altro parametro di valutazione, ovvero l’inflazione. Ad oggi, secondo gli ultimi andamenti, la percentuale di crescita dei prezzi è del 4,8% (dati di gennaio 2022 dell’Istat). E dunque risulta necessario calcolare quanto del vantaggio fiscale legato ai bonus edilizi viene sottratto dall’inflazione.

Detrazioni fiscali legate ai bonus edilizi: quanto è importante considerare l’inflazione?

La detrazione diretta di quanto spettante dai bonus sugli interventi edilizi può essere calcolata al netto dell’inflazione prodotta negli anni di recupero fiscale. Ad esempio, se un contribuente fa fare interventi edilizi per 8.000 euro nel 2022 rientranti nel bonus ristrutturazioni, la detrazione del 50% sarebbe di 4.000 euro. Questa detrazione dovrà essere spalmata nei 10 anni successivi, mediante una rata annuale di detrazione pari a 400 euro. Il primo anno di detrazione è quello successivo al periodo in cui sono stati svolti i lavori, ovvero il 2023.

Bonus edilizi e detrazioni fiscali: quanto si perde negli anni per l’inflazione?

A partire dalla dichiarazione dei redditi del 2023, quindi, immaginando un indice di inflazione costante al 4% all’anno, il valore effettivo del beneficio fiscale (dei 4.000 euro) scenderebbe a 3.250 euro. Ovvero nell’arco dei 10 anni il potere di acquisto del beneficio fiscale calcolato nel 2022 si riduce progressivamente di 4 punti percentuali per ogni anno. Con un’inflazione media annua del 2%, l’erosione del vantaggio fiscale si fermerebbe a 3.600 euro.

Bonus edilizi: inflazione e costi della cessione dei crediti di imposta non detraibili

Considerazioni e calcoli sull’inflazione entrano, pertanto, di diritto nella scelta di quale strumento avvalersi per spalmare il vantaggio fiscale dei bonus edilizi negli anni. Nel caso di cessione del credito di imposta a una banca, il prezzo applicato dall’istituto contiene già una voce di costo dell’inflazione stimata nel tempo. Ma il rischio di erosione del valore del bonus può essere, a fronte di un prezzo da pagare, scaricato su chi acquisisce il credito di imposta. Si tratta, in definitiva, di valutare l’erosione del vantaggio fiscale negli anni per l’inflazione con i costi applicati all’opzione di cessione del credito di imposta, alcuni dei quali non risultano detraibili.