Sisma bonus acquisti, come comprare casa con il 110% di detrazione fiscale

Fino al 30 giugno 2022 si può comprare casa con il super sisma bonus acquisti beneficiando della detrazione fiscale del 110%. L’operazione risulta cumulabile anche con l’ecobonus fruito dalla singola impresa. A partire dal 1° luglio prossimo, invece, la percentuale di detrazione fiscale scende a quella prevista per il bonus ordinario. Ecco quali sono le regole da seguire per ottenere il maggior beneficio fiscale.

Super sisma bonus acquisiti, quali sono le scadenze della detrazione fiscale del 110%?

L’attuale disciplina consente di utilizzare il super sisma bonus acquisti con detrazione fiscale del 110% fino alla fine di giugno 2022. Per gli atti stipulati susseguentemente a questa data, e fino a tutto il 2024, si potrà utilizzare il sisma bonus acquisti ordinario, con detrazione fiscale dal 75% all’85% a seconda dei miglioramenti di sicurezza sismica prodotti con gli interventi. Nel caso in cui dovessero esserci interventi normativi di estensione della detrazione fiscale del 110%, si potrebbe arrivare a fissare la data di chiusura del beneficio del 110% al 31 dicembre 2022 con opere terminate almeno al 30% entro il 30 giugno 2022. Al momento si attendono eventuali chiarimenti dell’Agenzia delle entrate.

Super sisma bonus acquisti, conta l’ultimazione dei lavori dell’intero complesso immobiliare

Nel caso in cui l’impresa di costruzione abbia realizzato lavori di demolizione e di ricostruzione di un fabbricato immobiliare nello scorso anno, periodo nel quale due unità immobiliari sono state concluse e le altre da concludere entro giugno 2022, è necessario che l’ultimazione dei lavori riguardi l’intero complesso immobiliare oggetto di cessione per far valere il super sisma bonus acquisti. L’acquirente dell’immobile oggetto di compravendita beneficia della detrazione fiscale nell’anno 2022 (anno di completamento dell’intero fabbricato) e non nel 2021, anno nel quale eventualmente aveva stipulato il rogito di acquisto.

Quali sono le regole per poter beneficiare del super sisma bonus acquisti al 110% di detrazione fiscale?

Alle attuali regole del super sisma bonus 110%, gli acquisti devono riguardare le unità immobiliari a utilizzo abitativo a esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il limite massimo di spesa all’atto della compravendita per la detrazione è fissato in 96 mila euro. La detrazione fiscale del 110%, inoltre, necessita delle seguenti condizioni:

  • l’esistenza di un precedente edificio, anche non abitativo, che sia stato demolito totalmente e poi ricostruito;
  • i lavori devono riguardare le procedure autorizzative e titolo edilizio inerente, rilasciato a partire dal 1° gennaio 2017 secondo quanto chiarito dall’interpello dell’Agenzia delle entrate numero 749 del 2021;
  • l’immobile deve trovarsi nelle zone sismiche 1, 2 o 3;
  • Il progettista strutturale deve attestare i lavori attraverso il modello B, ex decreto ministeriale numero 58 del 2017. Una volta completato, il progettista deve depositare l’adempimento allo sportello comunale prima di cominciare gli interventi.

Cosa fare dopo la fine dei lavori per beneficiare del super sisma bonus acquisti?

Al termine degli interventi, per poter beneficiare del super sisma bonus acquisti è necessario che venga depositato presso lo Sportello unico per l’Edilizia (Sue) competente per Comune, l’allegato B 1 e l’allegato B 2 (qualora occorrente). Si tratta dei modelli mediante i quali il direttore dei lavori e il collaudatore provvedono ad asseverare la corrispondenza degli interventi al progetto a finalità sismica.

Come deve avvenire la vendita della casa per rispettare il super sisma bonus acquisti al 110%?

Ai fini della detrazione fiscale del 110%, è necessario che la  compravendita della casa avvenga entro trenta mesi dalla data nella quale si sono conclusi gli interventi. Lo stabilisce il decreto legge numero 77 del 2021. Inoltre, deve essere un’impresa di costruzione o di ristrutturazione a effettuare i lavori necessari. Maggiori dettagli sono reperibili con gli interpelli dell’Agenzia delle entrate numero 279 del 2019 e 320 del 2021. Infine, il rogito deve essere fatto entro il 30 giugno 2022 e l’acquirente può essere solo una persona fisica.

Atto notarile per l’acquisto di una casa con il super sisma bonus: cosa deve contenere?

Ai fini della regolarità del 110% di detrazione fiscale è inoltre occorrente che nell’atto notarile:

  • sia dichiarato che l’impresa che ha eseguito gli interventi non intende beneficiare della detrazione fiscale (comma 1 septies dell’articolo 16 del decreto legge numero 63 del 2013);
  • che l’impresa acconsente al compratore di avvalersi della detrazione fiscale.

Adempimenti per l’acquisto di una casa con il super sisma bonus 110%: cosa fare?

In tema di adempimenti che devono essere ottemperati nel caso di acquisto di una casa beneficiando del 110% di detrazione del super sisma bonus acquisti, è necessario considerare che:

  • non c’è bisogno di pagamenti attraverso bonifici postali o bancari (interpello dell’Agenzia delle entrate numero 5 del 2020);
  • l’asseverazione di congruità delle spese sostenute ai fini del superbonus non è necessaria;
  • l’acquirente può utilizzare la detrazione fiscale, non solo nella dichiarazione dei redditi, ma anche come sconto in fattura o come cessione dei crediti di imposta.

Superbonus, quando il 110% di detrazione si può applicare a ecobonus, sismabonus e fotovoltaico?

Quando il superbonus con percentuale di detrazione fiscale pari al 110% si può applicare all’ecobonus o ai lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, agli interventi rientranti nel sismabonus, per l’installazione del fotovoltaico, dei sistemi di accumulo o delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici? Ecco una guida per chiarire quali sono i lavori che possono beneficiare del massimo della detrazione fiscale e a quali condizioni. Il superbonus vedrà, nei prossimi anni, la diminuzione della detrazione fiscale dal 110% al 70% e al 65%.

Superbonus, quale detrazione è prevista nel 2022?

Per tutti gli interventi esposti (superbonus applicato all’ecobonus, alle barriere architettoniche, al sismabonus, al fotovoltaico, ai sistemi di accumulo e alle colonnine), dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022 prevede la detrazione Irpef e Ires pari al 110%. Per i lavori relativi alle cosiddette “villette”, è necessario che i lavori effettuati entro il 2022, per beneficiare della detrazione del 110%, siano completati per almeno il 30% dell’intervento totale entro il prossimo 30 giugno. Il 31 dicembre 2023 è invece la scadenza dei proprietari unici da due a quattro unità abitativi di un edificio, e per i condomini. La detrazione scenderà al 70% nel 2024 e al 65 nel 2025. La detrazione fiscale diretta può essere fatta, per le spese sostenute dal 2022, per quattro quote annuali; precedentemente, le quote previste erano cinque.

Superbonus 110%, quali sono gli interventi agevolati?

Rientrano nel superbonus 110% gli interventi “trainanti” che permettono il miglioramento energetico secondo quanto prevede il comma 1, dell’articolo 119, del decreto legge numero 34 del 2020. Pertanto, sono ammissibili i lavori di isolamento termico che interessino non meno del 25% della superficie disperdente lorda; oppure sostituire l’impianto termico con una le tecnologie previste dalla norma. I limiti di spesa variano in rapporto al tipo di lavoro che si va a eseguire e alle caratteristiche dell’immobile oggetto di intervento.

Superbonus 110% per gli interventi trainati: quali sono?

Con la detrazione del 110% del superbonus si possono eseguire interventi abbinati ai lavori trainati che mirano al miglioramento energetico. Il potenziamento della detrazione fiscale al 110% riguarda, dunque, gli interventi in ecobonus ordinario, quelli per l’installazione degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo, i lavori di installazione delle colonnine di ricarica delle vetture elettriche e, infine, gli interventi per abbattere le barriere architettoniche.

Superbonus 110% applicato ai lavori di riduzione del rischio sismico: quali sono?

Tra gli interventi “trainanti” del superbonus 110%, si possono effettuare lavori di riduzione del rischio sismico ai sensi del comma 4, dell’articolo 119, del decreto legge numero 34 del 2020. Gli interventi sono ammissibili senza che occorra dimostrare la riduzione delle classi di rischio sismico dell’unità abitativa nella quale vengono effettuati. La spesa massima degli interventi è pari a 96 mila euro.

Interventi trainati dagli interventi trainanti di riduzione del rischio sismico: quali si possono fare con il superbonus 110%?

Con interventi di riduzione del rischio sismico come trainanti, si possono fare in regime di superbonus 110% i seguenti interventi trainati:

  • l’installazione degli impianti fotovoltaici;
  • installazione di sistemi di accumulo;
  • lavori di azzeramento delle barriere architettoniche, secondo quanto prevede la lettera e) dell’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

Interventi da effettuare in superbonus 110%: quali sono le scadenze?

Varie sono le scadenze degli interventi effettuati con la detrazione fiscale del 110% del superbonus. In particolare:

  • gli interventi di superbonus 110% nei condomini hanno scadenza al 31 dicembre 2023; per le spese sostenute nel 2024, la detrazione scende al 70%; per il 2025 la detrazione fiscale è pari al 65%;
  • gli stessi termini di scadenza sono previsti per gli immobili da 2 a 4 unità abitative che sono possedute da un unico proprietario, purché risultante come persona fisica e non nell’esercizio di attività di impresa, di arte o di professione;
  • per interventi fatti eseguire da soggetti appartenenti al terzo settore le scadenze sono uguali a quelle dei condomini. I soggetti ammissibili sono elencati dalla lettera d) bis, del comma 9, dell’articolo 119 del decreto legge numero 34 del 2020. Ovvero, le associazioni di volontariato (Odv), le Onlus e le associazioni di promozione sociale (Aps).

Superbonus 110%, quali sono le scadenze degli interventi per le persone fisiche?

Per i lavori fatti effettuare dalle persone fisiche su singole unità abitative monofamiliari, o su unità abitative indipendenti (purché con accesso autonomo se inserite in edifici plurifamiliari) e rientranti nella detrazione fiscale del 110% del superbonus, la scadenza è fissata al 31 dicembre 2022. Tuttavia, entro il 30 giugno prossimo, è necessario aver eseguito non meno del 30% del totale dei lavori.

Superbonus 110%, quali sono le scadenze per i lavori delle Iacp?

Un anno in più hanno a disposizione le Iacp e gli istituti assimilati per effettuare lavori che possono beneficiare del 110% del superbonus. Infatti, il limite temporale è fissato al 31 dicembre 2022, ma entro il 30 giugno 2023 è necessario che siano stati eseguiti non meno del 60% del totale dei lavori. Infine, per i lavori eseguiti dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche relativi ai soli locali adibiti a spogliatoi, la scadenza della detrazione del 110% è fissata al 30 giugno 2022.

Isolamento termico: bonus facciate e superbonus 110% a confronto, quale scegliere?

Ancora per tutto il 2022 il bonus facciate rimarrà in vigore ma con una percentuale di detrazione fiscale che scende dal 90% per gli interventi effettuati nel 2020 e nel 2021 al 60% del 2022. Le spese ammesse al beneficio fiscale sono quelle riguardanti il recupero o il restauro delle facciate esterne degli edifici, di qualsiasi categoria catastale, situati nella zona A, ovvero il centro storico, o in quella B, la zona di completamento. Sono inclusi nelle categorie catastali anche gli immobili strumentali.

Bonus facciate, quali categorie catastali sono incluse nella detrazione fiscale?

Si possono effettuare interventi sulle facciate con il bonus anche su edifici situati nelle zone ammissibili in base a norme regionali o comunali. L’assimilazione alle zone A e B deve pertanto risultare dalle certificazioni urbanistiche richiedibili agli enti competenti per territorio.

Bonus facciate, quali sono gli interventi che si possono effettuare?

Rientrano nel bonus facciate tutti i lavori di rifacimento delle facciate. Sono inclusi gli interventi di sola tinteggiatura esterna o di sola pulitura delle facciate. Si possono, altresì, effettuare lavori di tipo tecnico o che interessino più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’intero edificio. In tal caso, deve trattarsi di lavori sulle strutture opache delle facciate, su ornamenti, fregi e balconi.

Quali lavori e interventi sono esclusi nel bonus facciate?

Non rientrano tra i lavori ammissibili, invece, i lavori sui lastrici solari, le spese per le persiane, per gli infissi e, in generale, le spese per il rifacimento delle facciate interne se non sono visibili dalla strada o dal suolo a uso pubblico. Risultano esclusi anche i lavori sulle mura di cinta. Rispetto ad altri bonus edilizi, non si possono effettuare con il bonus facciate anche i lavori relativi alla demolizione e alla ricostruzione degli edifici. Tali lavori rientrano nel bonus ristrutturazioni. Inoltre non si può usufruire del bonus facciate anche per lavori realizzati durante le fasi di costruzioni degli edifici.

Bonus facciate e prestazioni termiche: il rispetto dei requisiti minimi

Particolare attenzione deve essere posta per gli interventi che influiscano sulle prestazioni termiche degli edifici. Per beneficiare del bonus facciate è necessario che i lavori soddisfino dei requisiti minimi richiesti in materia di prestazioni energetiche delle unità abitative o degli edifici. Tali requisiti sono previsti dal decreto del ministero per lo Sviluppo Economico (Mise) del 26 giugno 2015, mentre i valori di trasmittanza sono riportati nella tabella 1 dell’Allegato E del decreto ministeriale del 6 agosto 2020.

Bonus facciate termico e superbonus 110% a confronto: i riferimenti normativi

Per interventi di isolamento termico, in particolare, si può far ricorso al bonus facciate o al superbonus 110%. I riferimenti normativi del bonus facciate per l’isolamento termico si ritrovano ai commi dal 219 al 224 dell’articolo 1 della legge numero 160 del 2019. Quelli degli interventi di isolamento termico delle superfici opache del superbonus 110% al comma 1, lettera a), dell’articolo 119 del decreto legge numero 34 del 2020.

Isolamento termico, differenza di lavori tra bonus facciate e superbonus 110%

Gli interventi del bonus facciate termico prevedono tipologie di lavori da effettuare sulla facciata esterna degli edifici di qualsiasi categoria catastale, purché situati nelle zone A, B o assimilate dai regolamenti regionali e comunali, secondo quanto prevede il decreto ministeriale numero 1444 del 2 aprile 1968. L’isolamento termico degli edifici con il superbonus 110% riguarda interventi sulle superfici opache verticali od orizzontali o inclinate. Tali lavori devono interessare l’involucro dell’edificio, per un limite di due unità immobiliari oppure sulle parti comuni di un edificio. I lavori possono essere effettuati su immobili ovunque situati, anche nella zona C, a differenza del bonus facciate. Gli immobili oggetto di intervento devono essere differenti dalle unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

Quali detrazioni di imposta spettano con il bonus facciate e superbonus per lavori di isolamento termico?

I lavori di isolamento termico effettuati con il bonus facciate producono una detrazione fiscale per interventi nel 2022 del 60%. Spetta il 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021. I lavori in superbonus garantiscono la percentuale di detrazione del 110%. La detrazione del bonus facciate si può utilizzare in dieci rate annuali. Quella del superbonus 110% in cinque rate annuali.

Limiti di spesa del superbonus 110% e bonus facciate per lavori di isolamento termico

Non vi sono limiti di spesa ammissibile nel bonus facciate. Ve ne sono, invece, nel superbonus 110%, in rapporto alla tipologia di edificio. Infatti, il massimale è fissato in 50 mila euro per gli immobili unifamiliari; e in 40 mila euro per unità immobiliari componenti l’edificio (da due a otto); il limite scende a 30 mila euro nel caso in cui le unità immobiliari siano più di otto.

Percentuale di isolamento nel caso di superbonus 110% e bonus facciate

La percentuale di isolamento per il bonus facciate deve essere di oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edifico. Per il superbonus 110%, invece, la percentuale di isolamento deve essere di oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.

Chi può beneficiare della detrazione fiscale per lavori di isolamento termico nel bonus facciate e nel superbonus 110%?

I soggetti che possono beneficiare della detrazione fiscale per lavori di isolamento termico nel bonus facciate sono i contribuenti, i residenti e i non residenti nel territorio nazionale. Nel superbonus 110%, invece, possono beneficiare della detrazione fiscale per questo tipo di lavori:

  • i condomini;
  • le persone fisiche, purché non nell’esercizio di attività, di arti o di professioni;
  • gli Istituti autonomi delle case popolari (Iacp);
  • le cooperative di abitazioni a proprietà indivisa, le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le Aps purché iscritti negli appositi registri;
  • le associazioni e le società sportive dilettantistiche.

Ecobonus ordinario, quali sono gli interventi di risparmio energetico e le detrazioni fiscali?

Quali sono gli interventi di risparmio energetico qualificato inerenti l’ecobonus ordinario e le relative detrazioni fiscali delle percentuali dal 50% all’85%? Fino al 31 dicembre 2024 si possono effettuare interventi in ecobonus ordinario beneficiando della detrazione fiscale da ripartire per dieci anni. Dopo il 2024 rimane la detrazione fiscale, ma limitata al 36%. Ecco nel dettaglio tutti gli interventi realizzabili.

Ecobonus, gli interventi di acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale

Con l’ecobonus ordinario è possibile procedere con l’acquisto e la posa in opera per la sostituzione degli “impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati dalle biomasse combustibili”. Si tratta di impianti alimentati, ad esempio, a pellet o a legna da ardere. I lavori rientranti nell’ecobonus ordinario per il risparmio energetico sono previsti dal comma 2 bis dell’articolo 14 del decreto legge numero 63 del 4 giugno 2013. In questo caso, la detrazione Irpef e Ires è pari al 50% con massimo di spesa di 60 mila euro. Il limite della detrazione fiscale è pari a 30 mila euro.

Ecobonus ordinario per sostituire gli impianti di climatizzazione invernale: quali sono?

Si può procedere con l’ecobonus ordinario anche a sostituire gli impianti di climatizzazione invernale con impianti a caldaia a condensazione. In tal caso, la sostituzione può avvenire anche parzialmente. L’intervento deve prevedere la contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Per questi lavori è prevista la detrazione Irpef e Ires del 50% con limiti di spesa e di detrazione, rispettivamente, a 60 mila euro e a 30 mila euro. È necessario raggiungere l’efficienza di almeno la classe A, secondo il Regolamento dell’Unione europea numero 811 del 2013. L’intervento è disciplinato dal comma 347 dell’articolo 1 della legge numero 296 del 27 dicembre 2006.

Ecobonus, i lavori per sostituire il vecchio impianto con pompe di calore: quale detrazione spetta?

In tema di risparmio energetico, con l’ecobonus ordinario è possibile procedere alla sostituzione del vecchio impianto con uno a pompa di calore ad alta efficienza oppure dotato di impianti geotermici a bassa entalpia. La sostituzione può avvenire anche parzialmente. L’intervento è disciplinato dal comma 286 dell’articolo 1, della legge numero 244 del 24 dicembre 2007. La detrazione Irpef e Ires spetta al 65% su un massimale di spesa pari a 46.153,84 euro e una detrazione massima di 30 mila euro.

Come sostituire lo scaldaacqua con l’ecobonus ordinario?

Si può sostituire lo scaldaacqua con l’ecobonus ordinario? La risposta è affermativa ed è contenuta nel comma 4 dell’articolo 4, del decreto legge numero 201 del 6 dicembre 2011. La sostituzione  può essere anche parziale. Si tratta dei lavori di sostituzione dello scaldaacqua tradizionale con uno a pompa di calore che produca acqua calda sanitaria. La detrazione Irpef e Ires spettante è pari al 65% su un massimale di spesa pari a 46.153,84 euro e una detrazione massima di 30 mila euro.

Come sostituire gli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione classe A+ in ecobonus?

L’ecobonus ordinario può essere utilizzato anche per interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione A+ o con apparecchi ibridi, come le pompe di calore integrate a caldaia a condensazione. La sostituzione può essere anche parziale. L’intervento è disciplinato dal comma 1, dell’articolo 14, del decreto legge numero 63 del 4 giugno 2013. La detrazione Irpef e Ires spettante è pari al 65% su un massimale di spesa pari a 46.153,84 euro e una detrazione massima di 30 mila euro.

Ecobonus per il risparmio energetico: come installare pannelli solari per produrre acqua calda?

Tra gli interventi in ecobonus ordinario per il risparmio energetico si segnala anche l’installazione dei pannelli solari (o collettori) per produrre l’acqua calda. L’utilizzo dell’acqua calda può avvenire sia per esigenze domestiche che per quelle industriali. La detrazione Irpef e Ires spettante è pari al 65% su un massimale di spesa pari a 92.307,69 euro e una detrazione massima di 60 mila euro.

Pareti isolanti e cappotti con l’ecobonus ordinario per il risparmio energetico, come fare?

In ecobonus ordinario si possono effettuare lavori sulle strutture opache verticali, ovvero cappotti e pareti isolanti e sulle strutture opache orizzontanti, come ad esempio la pavimentazione. I requisiti di trasmittanza termica sono indicati nell’allegato E del decreto del ministero per lo Sviluppo Economico del 6 agosto 2020. La detrazione Irpef e Ires spettante è pari al 65% su un massimale di spesa pari a 92.307,69 euro e una detrazione massima di 60 mila euro.

Finestre e infissi, come farli con l’ecobonus ordinario del 50%?

Ulteriori interventi possono essere realizzati in ecobonus ordinario su finestre e infissi situati in edifici esistenti, per parti degli edifici o unità immobiliari. Anche per questi lavori è necessario far riferimento ai requisiti fissati nell’allegato E del decreto del ministero per lo Sviluppo Economico del 6 agosto 2020. La detrazione Irpef e Ires spettante è pari al 50% su un massimale di spesa pari a 120 mila euro e una detrazione massima di 60 mila euro.

Schermature solari con l’ecobonus ordinario, la detrazione è del 50%

In ecobonus ordinario si possono effettuare anche lavori di acquisto e posa in opera di schermature solari. La tipologia di intervento è prevista dall’allegato M del decreto legislativo numero 311 del 2006. Si tratta di sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente, “permettono di modulare in maniera variabile e controllata i parametri energetici, ottici e luminosi in risposta alle sollecitazioni solari”, con esclusione di quelle con orientamento a Nord. La detrazione Irpef e Ires spettante è pari al 50% su un massimale di spesa pari a 120 mila euro e una detrazione massima di 60 mila euro.

Riqualificazione energetica globale degli edifici: come fare con l’ecobonus ordinario?

Si può procedere con la riqualificazione energetica degli edifici esistenti o di singole unità immobiliari con l’ecobonus ordinario. Gli interventi devono rispettare i requisiti elencati nel paragrafo 3.4 dell’Allegato I del decreto del ministero per lo Sviluppo Economico (Mise) del 26 giugno 2014. La detrazione Irpef e Ires spettante è pari al 65% su un massimale di spesa pari a 153.846,15 euro e una detrazione massima di 100 mila euro.

Installazione impianti micro cogeneratori in ecobonus ordinario: detrazione Irpef o Ires del 65%

In ecobonus ordinario si può procedere a sostituire gli impianti esistenti con l’acquisto e la posa in opera di micro congeneratori la cui potenza massima è fissata a 50 kWe, beneficiando di un risparmio di energia primaria non inferiore al 20%. La misura è disciplinata dal decreto del Mise del 6 agosto 2020. C’è bisogno dell’asseverazione di congruità delle spese. La detrazione Irpef e Ires spettante è pari al 65% su un massimale di spesa pari a 153.846,15 euro e una detrazione massima di 100 mila euro.

Ecobonus, installazione di dispositivi multimediali per controllare riscaldamento e clima: di cosa si tratta?

In ecobonus ordinario si può procedere con l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi per controllare gli impianti di riscaldamento o il climatizzatore o la produzione dell’acqua calda delle unità abitative. Il controllo avviene da remoto e consente la riduzione dei consumi energetici. La detrazione fiscale Irpef e Ires è pari al 65%. Non sono fissati limiti di spesa per gli interventi iniziati prima del 6 ottobre 2020; per gli interventi successivi, il limite di spesa è di 23.076,92 euro per una detrazione massima di 15 mila euro.

Ecobonus ordinario, gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di un condominio

Tra gli interventi in ecobonus ordinario, figurano quelli di riqualificazione energetica delle parti comuni di un condominio. Si tratta di interventi previsti dagli articoli 1117 e 1117 bis del Codice civile; oppure interessanti tutte le unità abitative di un singolo condominio secondo quanto prevede la lettera a) del comma 2, dell’articolo 14, del decreto legge numero 63 del 2013. La detrazione Irpef e Ires spettante è pari al 65% su un massimale di spesa pari a 153.846,15 euro e una detrazione massima di 100 mila euro.

Riqualificazione energetica pati comuni di un edificio per almeno il 25% della superficie disperdente lorda: con l’ecobonus detrazione fino al 75%

Per gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di un edificio interessanti più del 25% dell’involucro di un edificio, si possono effettuare lavori con detrazioni Irpef e Ires del 70% e limite di spesa di 40 mila euro. Tale limite deve essere moltiplicato per il numero delle unità abitative dell’edificio. La ripartizione della detrazione è per dieci anni. Migliorando la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguendo “almeno la qualità media” riconosciuta nelle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 delle Linee guida del 26 giugno 2015 al decreto del ministero per lo Sviluppo Economico (Mise) del 6 agosto 2020, la detrazione sale al 75% con limite di spesa di 40 mila euro per ogni unità abitativa dell’edificio.

Interventi di riqualificazione energetica parti comune edificio con misure antisistmiche: detrazione fino all’85%

Con l’ecobonus ordinario è possibile arrivare all’80 o all’85% di detrazione fiscale se gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di un edificio si effettuano insieme alle misure antisismiche. In tal caso, gli interventi devono mirare a ridurre il rischio sismico di una o di due classi (detrazione Irpef e Ires dell’80% o dell’85% se la riduzione del rischio è di due classi). Il limite di spesa dell’intervento è pari a 136 mila euro per una detrazione pari a 108.800 euro (o a 115.600 per la detrazione dell’85%). La detrazione deve essere moltiplicata per ciascuna unità abitativa componente l’edificio situato nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

Bonus gas ed energia imprese, pubblicati i codici tributo

Sono stati pubblicati i codici tributo relativi ai crediti di imposta derivanti dal bonus per l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas delle imprese. La novità arriva a pochi giorni dalle indicazioni dell’Agenzia delle entrate secondo le quali non è necessario aspettare il termine del trimestre di applicazione per procedere alla compensazione del bonus. I codici tributi sono stati pubblicati con la risoluzione numero 18/E del 14 aprile. I crediti di imposta vanno utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2022.

Credito di imposta energia elettrica e gas, quali sono i bonus a disposizione delle imprese per il caro prezzi?

I bonus spettano sia alle imprese energivore e gasivore che a tutte le altre imprese. Anche le imprese  che fanno un uso moderato di energia elettrica e gas possono beneficiare dei crediti di imposta per l’aumentato prezzo delle fonti energetiche. Il credito di imposta derivante dai costi di energia elettrica e gas può anche essere ceduto, come avviene per i bonus edilizi. Il vantaggio fiscale va da un minimo del 12% sugli incrementi di prezzo a un massimo del 25%. Inoltre, per cedere i crediti è necessario il visto di conformità. Prima della pubblicazione dei codici tributo, era disponibile l’unico codice da iscrivere nel modello F24, quello inerente le imprese che fanno largo utilizzo di energia elettrica e di gas corrispondente a 6960.

Bonus su spese energia elettrica o gas: che cos’è?

La percentuale del credito di imposta dal 12% al 25% varia a seconda del tipo di impresa che beneficia del bonus. Il decreto legge numero 21, cosiddetto “decreto Energia” del 21 marzo scorso, prevede disposizioni urgenti per contrastare l’aumento dei prezzi di energia elettrica e di gas derivante dalla crisi in Ucraina. I crediti di imposta sui costi sostenuti nel primo trimestre 2022 vanno a vantaggio delle imprese che usano massicciamente le due energie, ma anche alle altre aziende che ne facciano un utilizzo più moderato.

Credito di imposta su spese di gas ed energia: si può procedere alla compensazione anticipata

Per tutti i bonus previsti dai recenti decreti, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che si può procedere con la compensazione senza dover attendere il termine del trimestre di riferimento, ovvero il primo o il secondo di quest’anno. Con una Faq pubblicata l’11 aprile, l’Agenzia delle entrate ha spiegato che è ammissibile, dunque, la compensazione anticipata purché applicata a spese già sostenute secondo il principio della competenza. Ciò implica che le imprese siano in possesso delle relative fatture di acquisto.

Credito di imposta del 12% per le imprese non energivore: ecco quali sono

Nel dettaglio, ecco quali sono le percentuali di bonus che le imprese, a seconda del tipo, potranno applicare sulle spese relative alle forniture di energia elettrica e di gas. Le imprese non energivore hanno a disposizione un bonus del 12% sulle spese per l’energia elettrica. Il beneficio riguarda le imprese dotate di contatori di energia di potenza pari ad almeno 16,5 Kw. Per utilizzare il credito di imposta è occorrente avere a disposizione le fatture di acquisto che certifichino il costo sostenuto. Per ottenere il credito di imposta, le imprese nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 devono aver subito un incremento dei costi per kilowattora di oltre il 30% rispetto al costo medio sostenuto nei primi tre mesi del 2019. Il relativo codice tributo è 6963.

Bonus imprese non gasivore, come determinare il bonus?

Per le imprese che non fanno ricorso a grosse quantità di gas naturale il credito di imposta è determinato all’aliquota del 20% del costo di acquisto del gas impiegato come fonte energetica. Sono esclusi gli usi termoelettrici. Le aziende beneficiarie sono quelle elencate nell’articolo 5 del decreto legge numero 17 del 1° marzo scorso. Anche per queste aziende, l’incremento di costo del gas naturale deve essere eccedente il 30% nel primo trimestre del 2022 in rapporto ai mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2019. La media dei prezzi deve essere calcolata sulle stime di prezzo fornite dal Mercato infragiornaliero (MiGas). I costi vengono pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (Gme). Il codice tributo è il 6964.

Come utilizzare il bonus sui costi del gas naturale?

Il credito di imposta riconosciuto alle aziende per l’incremento del costo del gas naturale può essere usato come bonus esclusivamente in compensazione. Lo stesso credito di imposta può essere anche cumulato con altre agevolazione applicate ai medesimi costi. Tuttavia, il complessivo delle agevolazioni non deve essere superiore al totale del costo. Inoltre, il bonus sul gas non concorre a formare il reddito d’impresa e, tanto meno, a comporre la base imponibile dell’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive).

Bonus per imprese energivore e gasivore: quale credito di imposta spetta per il risparmio sulla fattura?

Per le imprese energivore e gasivore il provvedimento “Energia” ha incrementato l’aliquota del bonus attribuibile. Infatti, sia per il gas che per l’energia elettrica, il bonus era già fissato dal decreto legge numero 17 del 2022. Il decreto stabiliva, rispettivamente, aliquote di credito di imposta pari al 20 e al 15%. Con il nuovo decreto numero 21 del 2022, le percentuali di credito di imposta sulle spese di gas ed energia elettrica, per le aziende che ne facciano ampio utilizzo, sono aumentate di 5 punti percentuali. Dunque, i nuovi crediti di imposta sono pari al 20% per le spese del gas e al 25% per quelle dell’energia elettrica. Il codice tributo delle imprese energivore del secondo trimestre 2022 è 6961; quello delle imprese gasivore è 6962.

Imprese a largo utilizzo di gas ed energia elettrica, come verificare il credito di imposta spettante?

Per la domanda di bonus è necessario che le aziende a largo utilizzo di energia elettrica abbiano subito incrementi delle spese eccedenti il 30%. La percentuale da applicare deve essere confermata dal rapporto tra la media dei consumi dei primi tre mesi del 2022 con la media dello stesso periodo del 2019. Le aziende del gas dovranno procedere con il rapporto dei prezzi medi del gas del primo trimestre del 2022 rispetto ai prezzi medi dello stesso periodo del 2019.

Come utilizzare il bonus sulle spese di energia elettrica e gas per le imprese che ne fanno largo utilizzo?

Il bonus calcolato sull’incremento dei prezzi di gas naturale ed energia elettrica delle aziende che ne fanno largo uso, è cumulabile con altre agevolazioni relative alle stesse spese. La compensazione si può fare  anche in anticipo con decorrenza dal secondo trimestre del 2022. Il bonus può essere, in ogni modo, utilizzato entro la scadenza del 31 dicembre 2022. Il credito di imposta non concorre a formare il reddito di impresa e la base imponibile ai fini dell’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive).

Come cedere il credito di imposta accumulato grazie al bonus sui costi dell’energia elettrica e del gas?

Le aziende energivore e gasivore possono cedere il credito di imposta accumulato sugli incrementi dei prezzi di energia elettrica e gas. La cessione va fatta per il totale del bonus a soggetti a regime controllato, quali banche e intermediari finanziari. Lo chiarisce l’articolo 9 del decreto legge “Energia”. Il provvedimento allarga la facoltà di cessione del credito di imposta anche alle aziende agevolate classificate dall’articolo 15 del decreto legge numero 4 del 27 gennaio 2022.

Bonus energia elettrica e gas delle imprese, per la cessione del credito di imposta è necessario il visto di conformità

Per la cessione dei crediti di imposta relativi alle spese maggiorate di gas ed energia elettrica, le imprese dovranno adempiere al visto di conformità. In particolare, l’adempimento si ottempera mediante le informazioni relative alla documentazione che attesti il rispetto dei requisiti che danno origine al credito di imposta. La documentazione deve essere rilasciata dai responsabili dell’assistenza fiscale.

Crediti di imposta bonus edilizi, come cambia la quarta cessione

Cambia ancora la cessione del credito di imposta sul superbonus 110% e sui bonus conseguenti agli interventi edilizi. In particolare, è stata rivista la norma che consente la quarta cessione del credito di imposta, dopo le prime tre. Anche se le modifiche in arrivo non dovrebbero essere terminate. La novità più rilevante sulla quarta cessione del credito di imposta è la necessità che possa essere fatta solo tra l’istituto bancario e il correntista.

Quarta cessione del credito di imposta, i nuovi paletti in arrivo

Nei giorni scorsi, la soluzione per incrementare la circolazione della moneta fiscale era stata individuata nella solidarietà tra la banca e il primo titolare della detrazione del credito di imposta. Questa soluzione è stata abbandonata per fare posto ad altri vincoli. Il paletto più rilevante è quello che impone la quarta cessione del credito di imposta dalla banca a un correntista. La misura è contenuta in un emendamento alla legge di conversione del decreto legge numero 17 del 2022 (cosiddetto “decreto Bollette”).

Credito di imposta su bonus edilizi e superbonus 110%: come funziona la quarta cessione?

L’emendamento, in particolare, prevede che solo gli istituti bancari abbiano la possibilità di cedere il credito di imposta (per la quarta volta) derivante dai lavori in superbonus 110% o riguardante gli altri bonus edilizi a un soggetto che abbia nei confronti della banca un conto corrente. La quarta cessione del credito di imposta può aversi solo esaurite le prime tre cessioni. Al momento, l’emendamento non prevede che nella quarta cessione possano entrare anche gli altri soggetti a regime controllato (le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari) ammessi, in via esclusiva insieme alle banche, alla seconda e alla terza cessione del credito.

Credito di imposta per bonus edilizi, il quadro completo delle quattro cessioni

Stando così i paletti, pertanto, le cessioni del credito di imposta sui bonus e superbonus edilizi avrebbero questi vincoli:

  • la prima cessione del credito di imposta può avvenire verso qualunque soggetto, senza paletti;
  • la seconda e la terza cessione possono avvenire solo nei confronti dei soggetti a regime controllato (banche e società bancarie, assicurazioni e altri intermediari finanziari);
  • la quarta cessione può avvenire solo mediante il trasferimento del credito di imposta dalla banca a un proprio correntista, sia che si tratti di persona fisica che di imprese o di professionisti.

Cessione del credito di imposta, salta la responsabilità solidale

Salta, rispetto alle anticipazioni dei giorni scorsi, la responsabilità solidale della quarta cessione del credito di imposta sui bonus e superbonus edilizi. Lo schema prevedeva, infatti, la gravosa limitazione per la quale nella quarta cessione sia la banca che il titolare della prima detrazione fossero responsabili solidali. Ciò avrebbe influenzato anche gli eventuali controlli dell’Agenzia delle entrate nei confronti del soggetto originario della prima detrazione fiscale. Questa soluzione è stata messa da parte per le difficoltà che le banche avrebbero incontrato nell’accettare il credito stesso.

La soluzione del conto corrente per la quarta cessione del credito di imposta

La soluzione del conto corrente nella quarta cessione del credito di imposta appare più ragionevole. Si dovrebbe consentire maggiore circolarità della moneta fiscale mediante il trasferimento del credito dalla banca ai propri correntisti. E ciò dovrebbe anche consentire alle banche di liberare capienza fiscale per effettuare nuove operazioni di cessione. Nei fatti, un cliente della banca che deve pagare un modello F24 da 100 euro, può ricevere dalla banca l’offerta di acquisto del credito fiscale pari a 100 euro con l’applicazione di un piccolo sconto. Ad esempio, il prezzo può essere fissato a 99 o a 98 euro.

Bonus Musica: come avvalersi della detrazione nella dichiarazione 2022

Per i contribuenti che hanno un reddito inferiore a 36.000 euro c’è la possibilità di accedere al Bonus Musica. Si tratta di una detrazione e di conseguenza deve essere fatta valere al momento della dichiarazione dei redditi. Ecco come ottenerlo.

Cos’è il Bonus Musica e quando si può far valere

Il Bonus Musica è stato introdotto con la legge di bilancio 2020, articolo 1 comma 346 che ha modificato l’articolo 15 del TUIR inserendo appunto anche tale detrazione. Può essere fatto valere per le spese sostenute nel 2021, questo vuol dire che già nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2022 sarà possibile ottenere la detrazione di imposta.

Spetta per le spese sostenute dalle famiglie in favore dei minori di età compresa tra 5 anni e 18 anni che decidono di studiare musica. A differenza di altre detrazioni per spese sostenute in favore dei figli che non hanno limiti di redditi, il bonus musica  si riconosce solo alle famiglie che hanno un reddito inferiore a 36.000 euro.

La detrazione potrà essere fruita per i costi sostenuti per l’iscrizione a scuole di musica, cori, bande. Per poter accedere alle detrazioni deve trattarsi di:

  • istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute;
  • scuole di musica iscritte nei registri regionali;
  • cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

A quanto ammonta la detrazione del Bonus Musica?

Le somme che è possibile portare in detrazione hanno un limite di 1.000 euro e spetta una detrazione pari al 19% di quanto speso. Si tratta quindi di una detrazione di importo massimo di 190 euro. Trattandosi di una detrazione, la somma si sottrae dall’imposta dovuta. Se l’imposta dovuta è inferiore, le somme restanti sono perse, mentre se le somme sono già state versate dal sostituto di imposta vi sarà un rimborso delle eccedenze pagate.

La detrazione spetta per i familiari a carico di età compresa tra i 5 anni e i 18 anni. Questo implica che se nello stato di famiglia tra le persone fiscalmente a carico vi sono ragazzi di età compresa in questo range, comunque spetta la detrazione, anche se non sono figli, ad esempio potrebbero essere nipoti.

Come ottenere la detrazione del Bonus Musica?

Per poter ottenere questo beneficio fiscale, come per tutte le detrazioni è necessario poter dimostrare il costo sostenuto. In questo caso per potersi avvalere del vantaggio i pagamenti devono essere tracciabili, quindi deve trattarsi di:

  • versamento postale o bancario;
  • carte di debito;
  • assegni bancari e circolari.
  • carte di credito;
  • carte prepagate;

Per potersi avvalere delle detrazioni previste dal Bonus Musica, deve essere compilato, nel modello 730 il Quadro E (Oneri e Spese) righi da E8 a E10.

La detrazione è identificata con il codice 45.

Nel caso in cui la detrazione debba essere ripartita tra i genitori, ogni genitore deve indicare la percentuale di detrazione a lui spettante.

per conoscere le altre detrazioni che è possibile fare valere, leggi gli approfondimenti:

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Bonus edilizi: sì alla quarta cessione, fino al 15 ottobre per lo sconto di imprese e partite Iva

Si va verso la quarta cessione del credito di imposta per il superbonus 110% e i bonus edilizi. Ma solo in presenza della responsabilità solidale con il primo beneficiario originario della detrazione fiscale. Intanto, sia per la cessione dei crediti di imposta che per l’altra opzione, quella dello sconto in fattura, ci sarà tempo fino al 15 ottobre 2022 per le partite Iva e le imprese. Rimane immutato, invece, il termine di presentazione delle comunicazioni dei privati.

Superbonus 110% e bonus edilizi, le novità in arrivo su cessione dei crediti di imposta e sconto in fattura

Sia la quarta cessione del credito di imposta che la proroga dell’applicazione dello sconto in fattura fino al 15 ottobre per gli interventi effettuati in superbonus 110% o grazie agli altri bonus edilizi arrivano dall’emendamento 28.04 alla legge di conversione del decreto legge numero 17 del 2022 (cosiddetto decreto “Bollette”).

Credito di imposta su superbonus 110% e bonus edilizi: come funziona la quarta cessione?

La prima novità riguarda la cessione del credito di imposta sui lavori edilizi con le agevolazioni fiscali. Dal 1° maggio 2022 si potrà beneficiare della quarta cessione del credito di imposta a condizione che, dopo la terza cessione del credito di imposta sui bonus edilizi e superbonus 110%, nella quarta cessione vi sia la responsabilità in solido direttamente con il beneficiario originario dell’agevolazione, ovvero il committente.

Credito di imposta, con la quarta cessione si sblocca la circolazione della moneta fiscale

Sostanzialmente, la quarta cessione del credito di imposta serve soprattutto a sbloccare la circolazione della moneta fiscale. Allo stato attuale della normativa, le prime tre cessioni (la prima verso qualunque soggetto, la seconda e la terza verso soggetti controllati) pone il problema dell’esaurimento della capienza fiscale delle banche e delle altre società ammesse. Problema che, in vari casi, sta già emergendo.

Quarta cessione del credito di imposta dei bonus edilizi, verso chi si può fare?

Pertanto, a differenza della seconda e della terza cessione del credito di imposta dei bonus e superbonus edilizi, la quarta cessione può essere fatta verso qualunque soggetto. La cessione può essere considerata libera. Ma chi effettua la quarta cessione verrà considerato responsabile in solido con il titolare della detrazione. Tale responsabilità si concretizza nelle verifiche e nei controlli dell’Agenzia delle entrate in merito ai requisiti che originano il diritto al superbonus 110% e ai bonus edilizi. La quarta cessione può essere fatta, dunque, da un soggetto controllato a un qualsiasi soggetto.

Seconda e terza cessione del credito di imposta: rimane immutata la necessità di farle in regime controllato

La seconda e la terza cessione del credito di imposta, come prevede la normativa attuale, deve essere rivolta a favore di banche e di intermediari finanziari in regime controllato. Ovvero, gli istituti bancari devono essere iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico bancario (Tub). Sono ammesse anche le società appartenenti ai gruppi bancari e le compagnie assicurative.

Nuove scadenza comunicazione di cessione dei crediti e di sconto in fatture per imprese, partite Iva: rimane immutato il termine per i privati

Lo stesso emendamento, approvato dalle commissioni riunite dell’Ambiente e delle Attività produttive della Camera, prevede la proroga della comunicazione della cessione del credito di imposta e dell’applicazione dello sconto in fattura in esclusiva ai soggetti Ires e alle partite Iva con data fissata al 15 ottobre 2022. Lo slittamento è di oltre cinque mese, dal termine in scadenza al prossimo 29 aprile. Si tratta dei soggetti, dunque, chiamati a presentare la dichiarazione dei redditi alla scadenza del 30 novembre prossimo. Lo slittamento permetterà alle imprese che hanno applicato lo sconto in fattura ai propri clienti di avere più tempo per evitare rischi di liquidità. Per i privati, invece, il termine per procedere con le comunicazioni rimane immutato e fissato al 29 aprile 2022.

Superbonus 110%, si può utilizzare per sostituire gli impianti di climatizzazione?

Si può utilizzare il superbonus 110% come detrazione fiscale per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o termici esistenti? La risposta è positiva in alcuni casi, innanzitutto rispettando il requisito che l’intervento debba risultare come “trainante” e da effettuare nelle parti comuni di un edificio. La sostituzione può avvenire con impianti centralizzati per il rinfrescamento, il riscaldamento e la fornitura di acqua calda sanitaria. Deve inoltre essere raggiunto l’obiettivo del miglioramento della classe energetica arrivando almeno alla classe A. Inoltre, la sostituzione può avvenire con impianti a pompa di calore, inclusi gli impianti geotermici e ibridi o di microgenerazione o a collettori solari.

Quanto tempo richiede la sostituzione di un impianto termico in superbonus 110%?

Rientrano nell’intervento trainante e nel superbonus 110% anche le spese inerenti lo smaltimento e la bonifica dell’impianto che si va a sostituire e l’allaccio ai sistemi di teleriscaldamento efficiente. Quest’ultimo intervento, tuttavia, interessa esclusivamente i comuni montani. Su questi ultimi non devono essere in corso procedure di infrazione. In termini di tempo per eseguire l’intervento di sostituzione degli impianti termici si deve tener presente della valutazione preliminare. In linea di massima si può stimare una durata dei lavori che va da una a quattro settimane. Il tutto dipende dalla grandezza dell’impianto. Se l’intervento implica lavori alla distribuzione o ai terminali di emissione si deve mettere in conto una durata anche di mesi.

Interventi di sostituzione impianti termici sulle parti comuni di un edificio, si può utilizzare il superbonus 110%?

Si può utilizzare il superbonus 110% per interventi di sostituzione degli impianti termici delle parti comuni di un edificio? La risposta è positiva, purché la detrazione fiscale del 110%, da utilizzare in quattro anni a partire dal 2022 (cinque anni in precedenza), abbia come limiti di spesa:

  • 20 mila euro da moltiplicare per le prime otto unità immobiliari componenti l’edificio;
  • 15 mila euro da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari componenti l’edificio oltre le prime otto.

Superbonus 110%, quando si possono fare lavori di isolamento termico per i condomini?

È da rilevare che il superbonus 110% spetta anche ai condomini, pure per un numero eccedente le due unità immobiliari (comprese le imprese, i professionisti e le società) che detengano l’unità abitativa componente l’edificio. Le unità immobiliari possono essere abitazioni, seppure secondarie, che rientrino nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Può trattarsi anche di unità non abitative purché i condomini abbiano superficie residenziale di oltre il 50%. Per i lavori sulle parti comuni dell’unico proprietario dell’edificio (con due, tre o quattro unità abitative) sono possibili i lavori di sostituzione degli impianti termici, anche per le case a schiera.

Superbonus 110%, si può ottenere per la sostituzione degli impianti termici effettuata dai privati?

I successivi casi di interventi per la sostituzione degli impianti termici riguardano quelli effettuati da persone fisiche non esercenti attività di impresa. Si tratta di lavori fatti da privati, e le unità immobiliari non sono accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Sostituzioni di impianti termici sulle singole unità immobiliari residenziali e pertinenze inerenti all’interno di edifici nei condomini (quale può essere un appartamento al quinto piano di un condominio) non sono possibili con il superbonus 110%. La detrazione fiscale non spetta perché questo lavoro risulta agevolabile solo se riguarda le parti comuni degli edifici.

Superbonus 110% e sostituzione impianti termici su edifici funzionalmente indipendenti o su una sola unità immobiliare

Ulteriore situazione è quella per la quale i lavori di sostituzione degli impianti termici dei privati riguardi unità immobiliari collocate dentro gli edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti. Le unità dispongono di uno o più accessi indipendenti dall’esterno. Si tratta, ad esempio, di villette a schiera orizzontali, bifamiliari o trifamiliari. Simile disciplina riguarda gli interventi di sostituzione dell’impianto termico effettuati da privati su un edificio composto da una sola unità immobiliare non unifamiliare oppure non residenziale. Rientrano in questi casi i capannoni o gli uffici costituenti un edificio.

Superbonus 110% per sostituire gli impianti termici su edifici indipendenti o su una sola unità immobiliare: si può?

In tutti questi casi la detrazione fiscale del superbonus 110% non spetta. Infatti, questi lavori possono essere agevolabili solo se vengono svolti sulle parti comuni di un edificio. Inoltre, le parti comuni devono riguardare solo i condomini, come specificato dall’Agenzia delle entrate con la comunicazione numero 24/E dell’8 agosto 2020.

Bonus riqualificazione energetica o ecobonus, come procedere per la detrazione fiscale?

Fino al 31 dicembre del 2024 si può utilizzare l’ecobonus o il bonus per la riqualificazione energetica con la detrazione dell’Irpef o dell’Ires pari al 65% o al 50% sulle spese inerenti lavori che incrementano l’efficienza energetica degli edifici esistenti. La detrazione fiscale può essere usufruire nei 10 anni successivi al sostenimento delle spese.

Bonus riqualificazione energetica ed ecobonus, quando si può ampliare la volumetria?

La misura dell’ecobonus o del bonus riqualificazione energetica va a vantaggio anche dei lavori di demolizione e di ricostruzione degli edifici. Per questi interventi si può prevedere anche una differente sagoma o un aumento della volumetria. In quest’ultimo caso si deve far riferimento alle norme vigenti o agli strumenti urbanistici. Peraltro, per l’ampliamento senza la demolizione, la detrazione fiscale si può ottenere sui costi riferiti alla parte dell’edificio già esistente.

Bonus riqualificazione energetica, pluralità di spese per ottenere la detrazione fiscale

L’ecobonus o il bonus sulla riqualificazione energetica può essere fatto valere su una pluralità di spese. Ad esempio, si possono sostituire gli impianti di climatizzazione con l’ecobonus. Oppure gli infissi. In generale gli interventi possono riguardare:

  • la riqualificazione energetica generale dell’edificio;
  • i lavori sull’involucro o il cappotto;
  • l’installazione dei pannelli solari;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali;
  • i contatori individuali nei condomini;
  • le schermature solari e le chiusure tecniche mobili oscuranti;
  • i dispositivi multimediali per controllare gli impianti di riscaldamento o dell’acqua calda;
  • la sostituzione dei micro-cogeneratori.

Riqualificazione energetica di un edificio con l’ecobonus: cosa si può fare?

L’ecobonus o la riqualificazione energetica di un edificio persegue l’obiettivo di incrementare i risparmi energetici. I lavori devono raggiungere determinati parametri di riqualificazione e di prestazione energetica dell’edificio. Se i lavori vengono svolti all’interno di un condominio, la detrazione deve essere suddivisa fra tutti i condomini proporzionalmente alla partecipazione alle spese. La detrazione massima può arrivare a 100 mila euro, pari al 65% di un costo sostenuto di 153.846,15 euro.

Ecobonus per il cappotto termico, quale detrazione fiscale spetta?

Nel caso del cappotto termico o di lavori sull’involucro, si procede con interventi sulle strutture opache verticali e orizzontali per incrementare l’efficienza termica. Esempi di strutture verticali sono le pareti, in genere quelle esterne. Quelle verticali comprendono i pavimenti e le coperture. Ma gli interventi possono essere previsti anche sugli infissi e le finestre. La detrazione massima è pari a 60 mila euro, corrispondente a spese per 92.307,69 euro. Per le finestre comprendenti gli infissi la detrazione fiscale scende al 50%, ma la spesa agevolabile arriva a 120 mila euro.

Ecobonus, come procedere con l’installazione dei pannelli solari?

Con l’ecobonus o gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici si può procedere anche con l’installazione dei pannelli solari. I lavori consentono di produrre l’acqua calda per l’utilizzo domestico o industriale; per l’acqua calda nelle piscine e negli impianti sportivi, nelle case di cura o di ricovero, ma anche negli istituti scolastici e nelle università. La detrazione fiscale massima è corrispondente a 60 mila euro, pari al 65% di una spesa di 92.307,69 euro.

Interventi per sostituire gli impianti di climatizzazione: cosa si può fare con l’ecobonus?

Con l’ecobonus è possibile procedere con la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali, consistenti caldaie a condensazione ad aria o ad acqua classe A. La sostituzione va fatta con:

  • impianti di termoregolazione evoluti;
  • pompe di calore altamente efficienti;
  • impianti geotermici a bassa entalpia;
  • apparecchi ibridi composti dalla pompa di calore e caldaia a condensazione.

Si possono sostituire anche i tradizionali scaldaacqua con quelli a pompa di calore e i generatori di aria calda a condensazione. La detrazione è pari al 65% nell’importo massimo di 30 mila euro, corrispondente a una spesa di 46.153,84 euro. La detrazione scende al 50% per l’installazione delle caldaie a condensazione di classe A.

Ecobonus, interventi sui contatori individuali

Con l’ecobonus si possono anche cambiare i contatori individuali dei condomini per la misurazione dei consumi di raffreddamento, di calore e di acqua calda delle singole unità abitative. Sono compresi i sistemi di termoregolazione. La detrazione arriva a 60 mila euro corrispondente al 65% di una spesa massima di 92.307,69 euro.

Schermature solari, generatori di calore, dispositivi multimediali e micro-cogeneratori in ecobonus

Ulteriori interventi che si possono fare in ecobonus sono quelli delle schermature solari mobili oscuranti, per le quali è prevista una detrazione del 50% su una spesa di 60 mila euro (detrazione massima di 30 mila euro). Si possono sostituire anche i generatori di calore a biomasse combustibili con la stessa detrazione fiscale del 50% e i medesimi limiti di spesa. I dispositivi multimediali per controllare da remoto gli impianti della produzione dell’acqua calda o del riscaldamento hanno una detrazione pari al 65% e non vi sono limiti di spesa. Infine i micro-cogeneratori comprati per sostituire i prevedenti hanno una detrazione massima di 100 mila euro, pari al 65% della spesa di 153.846,15. Inoltre, il risparmio energetico deve essere pari ad almeno il 20%.

Quando la detrazione fiscale può arrivare al 70% o al 75% sugli interventi in ecobonus?

Vari degli interventi previsti nell’ecobonus o nel bonus di riqualificazione energetica possono prevedere detrazioni fiscali più elevate per lavori fatti nelle parti comuni degli edifici. Infatti, la detrazione fiscale arriva al 70% se i lavori interessano l’involucro dell’edificio con una superficie di oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio; o al 75% per gli interventi che migliorano la prestazione energetica estiva ed invernale. In tal caso, è necessario che il miglioramento rientri nella qualità media individuata dal Mise (ministero per lo Sviluppo Economico) secondo quanto previsto dal decreto del 25 giugno del 2015. La maggiore detrazione deve essere calcolata su un totale non eccedente i 40 mila euro moltiplicato per il numero delle unità abitative componenti l’edificio.

Quanto l’ecobonus può prevedere detrazioni fiscali pari all’80% o all’85%?

La detrazione fiscale dei lavori svolti in ecobonus può raggiungere le percentuali dell’80% o dell’85% se i lavori delle parti comuni degli edifici rientrino nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Gli interventi, quindi, devono mirare a ridurre il rischio sismico e la riqualificazione energetica in maniera congiunta. Deve essere raggiunto l’obiettivo dell’avanzamento di una (80%) o di due (85%) classi inferiori. La spesa massima è pari a 136 mila euro da moltiplicare per il numero delle unità abitative componenti l’edificio prima dei lavori di ristrutturazione.

Lavori in ecobonus o riqualificazione energetica, quali sono gli adempimenti?

I lavori in ecobonus o in riqualificazione energetica richiedono determinati adempimenti. In particolare è necessaria l’asseverazione tecnica rilasciata da professionisti abilitati che attesti:

  • il rispetto dei requisiti tecnici richiesti dalla misura;
  • che siano stati rispettati i massimali di costo.

Entrambi i punti dell’adempimento sono rintracciabili nel decreto ministeriale cosiddetto “decreto Requisiti” del 6 agosto del 2020. Inoltre, entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori è necessario trasmettere all’Enea i dati contenuti nell’attestato di prestazione energetica e la scheda delle informazioni inerenti i lavori stessi realizzati.

Lavori in ecobonus o riqualificazione energetica, possono rientrare nel superbonus 110%?

Peraltro, i lavori in ecobonus o in riqualificazione energetica possono rientrare nel superbonus 110%. Per ottenere la detrazione fiscale maggiorata è necessario, tuttavia, rispettare i requisiti e i limiti specifici. In particolare, molti dei lavori in ecobonus devono risultare come interventi “trainanti” e altri come “trainati”.