Superbonus 110% e altri bonus casa: le 9 opportunità per chi vuole ristrutturare

Superbonus 110%, bonus giardini, bonus ristrutturazioni, bonus facciate, bonus mobili, ecobonus ordinario, sisma bonus ordinario, ecobonus potenziato e interventi combinati, bonus barriere architettoniche: sono nove le agevolazioni fiscali confermate dalla legge di Bilancio 2022 e valide per tutto l’anno e per gli anni a venire. Vediamo nel dettaglio in cosa consistono, quale tipo di detrazione si può ottenere ed entro quale percentuale e importo, e come utilizzarli per la cessione del credito di imposta e lo sconto in fattura.

Superbonus 110% valido fino al 2025, ma per alcuni lavori la scadenza è il 30 giugno 2022

Conferma per il superbonus 110% fino al 2025 ma la percentuale di detrazione scenderà nel corso degli ultimi due anni. Inoltre per alcuni lavori la scadenza da fissare è quella del 30 giugno 2022. La misura permette interventi soprattutto sugli immobili residenziali per lavori di tipo trainanti relativi al miglioramento energetico (ovvero l’isolamento termico e la sostituzione degli impianti termici) e interventi trainati relativi (ovvero quelli sulle colonnine di ricarica, sull’abbattimento delle barriere architettoniche, sul fotovoltaico, sui lavori agevolati dall’ecobonus ordinario quali possono essere quelli del cambio delle finestre). Per l’efficienza energetica è richiesto il miglioramento di due classi dell’unità abitativa o dell’edificio sul quale effettuare i lavori. Sono inclusi gli interventi trainati di abbassamento del rischio sismico e sul fotovoltaico, sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Sul rischio sismico non è necessario documentare il miglioramento di classe.

Superbonus 110%: cessione del credito di imposta, sconto in fattura e visti vari

Sule villette unifamiliari e unità singole l’utilizzo del superbonus 110% è subordinato al raggiungimento del 30% di stato di avanzamento dei lavori (Sal) entro il 30 giugno 2022. Solo chi raggiunge questo Sal potrà arrivare fino al 31 dicembre 2022 per le spese sostenute entro fino anno. Sugli interventi previsti dal superbonus 110% si può ricorrere alla cessione del credito di imposta e allo sconto in fattura. La percentuale del 110% scenderà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. Gli importi in base al tipo di lavoro e di edificio possono andare da un minimo di 15 mila euro a un massimo di 96 mila euro.

Ecobonus potenziato: la detrazione fiscale può arrivare fino al 75%

Per lavori da 40 mila euro a 136 mila euro fino a fine 2024 può essere utilizzato l’ecobonus potenziato e gli interventi combinati con percentuali di detrazione del 70%, del 75%, dell’80% e dell’85%. Gli interventi sono previsti sugli edifici condominiali. In particolare si può fare la riqualificazione energetica delle parti comuni purché si superi il 25% dell’involucro totale. In questo caso la detrazione è del 70% per interventi di 40 mila euro per ciascuna unità abitativa. Sul miglioramento della prestazione energetica, sia estiva che invernale, la detrazione è del 75%.

Interventi combinati in ecobonus con lavori antisismici: detrazione fiscale sale all’80% o all’85%

Se i lavori di riqualificazione e prestazione energetica si combinano anche con interventi antisismici nelle zone 1, 2 e 3, la detrazione sale all’80% o all’85%  con miglioramento fino a due classi di rischio sismico. La spesa può arrivare a un massimo di 136 mila euro per il numero delle unità abitative. Per questo tipo di interventi è necessario istruire la pratica all’Enea e serve l’asseverazione antisismica. La detrazione può essere utilizzata anche come cessione del credito di imposta e sconto in fattura. La scadenza della misura è a fine 2024.

Sisma bonus ordinario: detrazione fino all’85% per interventi fino a 96 mila euro

Gli interventi rientranti nel sisma bonus ordinario possono arrivare all’imposto di 96 mila euro e riguardano gli immobili residenziali e le attività produttive. La messa in sicurezza può avvenire nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Più si migliora, in classi, la sicurezza sismica e più aumenta la percentuale di detrazione. In particolare, spetta il 70% o l’8% per il miglioramento di una o due classi delle singole unità abitative; per condomini le percentuali sono del 75% e dell’85%. Si può utilizzare anche il sisma bonus acquisti del 75% o 85% di detrazioni fiscali per l’acquisto di immobili demoliti e ricostruiti. Il miglioramento del rischio sismico deve essere di una o due classi. Si può beneficiare sempre della cessione del credito di imposta e dello sconto in fattura. La scadenza della misura è a fine 2024.

Ecobonus ordinario: in cosa consiste?

In base al tipo di intervento, si possono svolgere lavori in ecobonus ordinario da 23.077 euro a 153.846 euro fino a tutto il 2024. Gli interventi devono essere effettuati su edifici già esistenti e permettono, tra gli altri la sostituzione degli infissi (detrazione del 50%), degli impianti di riscaldamento (50%) o a caldaia a condensazione in classe A+ con sistema termico evoluto (detrazione del 65%). Sono previsti anche l’installazione dei pannelli solari per l’acqua calda (detrazione 65%), le strutture isolanti opache orizzontali e verticali (detrazione del 65%), la domotica (65%) e le schermature solari (50%). Si deve sempre aprire la pratica all’Enea e rispettare i requisiti energetici. Permesso lo sconto in fattura e la cessione del credito di imposta.

Eliminazione delle barriere architettoniche con detrazione fiscale del 75% per tutto il 2022

In base al tipo di edificio si possono effettuare lavori nel limite dei 30 mila euro, dei 40 mila euro e dei 50 mila euro per l’eliminazione delle barriere architettoniche. La detrazione spetta sugli edifici già esistenti e include i lavori di automazione degli impianti sia degli edifici che delle singole unità abitative. Se si sostituiscono gli impianti la detrazione va applicata alle spese per lo smaltimento e la bonifica dei materiali e per l’impianto sostituito. La detrazione fiscale si può utilizzare nei 5 anni successivi in dichiarazione dei redditi. È previsto lo sconto in fattura e la cessione del credito di imposta.

Bonus facciate, la detrazione nel 2022 è scesa dal 90% al 60% ed è l’ultimo anno

Non vi sono molte aspettative di lavori per il bonus facciate. La legge di Bilancio 2022 ne ha abbassato la detrazione fiscale dal 90% al 60% per l’ultimo anno della misura. Gli interventi ammissibili riguardano il recupero o il restauro delle facciate esterne. Si può procedere anche con la sola pulitura e tinteggiatura. Gli interventi devono essere effettuati sulle strutture opache delle facciate e possono riguardare anche i balconi, i fregi e gli ornamenti. L’edificio oggetto di intervento deve essere situato in una delle due zone urbanistiche A o B secondo la classificazione del decreto ministeriale numero 1444 del 1968. Si può utilizzare la detrazione anche come sconto in fattura e cessione del credito di imposta. Per la detrazione nella dichiarazione dei redditi valgono i 10 anni di pari importo. Non sono previsti importi massimi dei lavori.

Bonus ristrutturazioni, fino al 2024 lavori entro i 96 mila euro: scadenza fine 2024

Rispetto al bonus facciate può essere conveniente utilizzare il bonus ristrutturazione. La misura, per lavori fino a 96 mila euro, è valida fino al 2024 e interessa lavori su immobili residenziali indicati dall’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte dirette (Tuir). Si tratta di interventi di recupero edilizio, di prevenzione degli atti illeciti e infortuni domestici, di risparmio energetico, di rimozione dell’amianto, dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Previsto anche l’acquisto o la costruzione di un box auto pertinenziale. L’agevolazione fiscale può essere fatta valere anche sull’acquisto delle abitazioni in edifici ristrutturati in toto: la percentuale del 50% in questo caso va applicata al limite di 25 mila euro.

Bonus giardini: detrazione fiscale del 36% su interventi fino a 5 mila euro

Fino a tutto il 2024 si può ottenere la detrazione fiscale del 36% del bonus giardini. Si tratta di un’agevolazione fiscale per lavori di sistemazione del verde nelle aree scoperte private di immobili residenziali già esistenti, sulle unità abitative, sulle pertinenze e sulle recinzioni. Possono essere agevolati anche i lavori sugli impianti di irrigazione e per la realizzazione di pozzi. La misura non si può cumulare con altri bonus edilizi e non può essere utilizzata come cessione del credito di imposta o sconto in fattura.

Bonus mobili: detrazione fiscale del 50% su una spesa di 10 mila euro nel 2022

Infine si può utilizzare fino al 2024 il bonus mobili, ma con vantaggi fiscali via via decrescenti negli anni. La detrazione si può applicare sull’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (non sotto la classe A). La misura deve essere abbinata a quella del recupero edilizio del 50% o del sisma bonus per lavori di manutenzione straordinaria come minimo. Nel 2022 la detrazione spetta al 50% su un limite di spesa di 10 mila euro per poi scendere, nel 2023 e 2024, a 5 mila euro. Non è previsto né lo sconto in fattura, né la cessione del credito di imposta.

 

 

Bonus barriere architettoniche, come funziona il nuovo incentivo e quello del superbonus 110%?

Sull’eliminazione delle barriere architettoniche si possono utilizzare due incentivi rientranti nei bonus edilizi. Il primo rientra nel superbonus 110% ed è valido fino al 31 dicembre 2023. Il secondo, invece, è la novità introdotta dalla legge di Bilancio 2022 per tutto l’anno in corso con la nuova detrazione del 75%. In entrambi i casi, per avvalersi della detrazione fiscale, in particolare per far girare la moneta elettronica degli interventi edilizi con lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta, sono necessari determinati visti e asseverazioni da parte di chi faccia svolgere gli interventi.

Eliminazione barriere architettoniche nel superbonus 110%, come funziona?

Per i lavori rientranti nel superbonus 110% dell’eliminazione delle barriere architettoniche, le spese devono essere sostenute nel 2021, 2022 e 2023 per avere il massimo della detrazione. Nel 2024 la detrazione fiscale scende al 70% e nel 2025 al 65%. Sull’ammissibilità degli interventi al beneficio fiscale è necessario che il lavoro venga svolto almeno insieme a un intervento di tipo “trainante” del super ecobonus o del super sisma bonus. Quest’ultimo è inerente agli interventi sostenuti a partire dal 1° giugno 2021.

Quali visti e asseverazioni sono necessari per l’eliminazione delle barriere architettoniche nel superbonus 110%?

Per chi fa svolgere lavori di rimozione delle barriere architettoniche nel superbonus 110% è sempre necessaria l’asseverazione di congruità delle spese sostenute e il visto di conformità. I due visti sono occorrenti sia che si utilizzi la detrazione fiscale come sconto in fattura, sia come cessione del credito di imposta e sia come detrazione dalla dichiarazione dei redditi. In quest’ultimo caso, il visto di conformità specifico non è necessario solo nel caso in cui il contribuente presenti il 730 oppure il modello dei Redditi precompilato oppure il 730 attraverso il sostituto di imposta. Inoltre, se l’intera dichiarazione dei redditi viene “vistata”, con crediti di imposta da compensare di oltre 5 mila euro, il visto specifico per il superbonus viene assorbito da quello generico.

Autorizzazioni e visti necessari nel caso di barriere architettoniche ricadenti nel superbonus 110%

Per l’eliminazione delle barriere architettoniche ricadenti nel superbonus 110% risultano essere necessarie tutte le autorizzazioni comunali. Ovvero sono occorrenti la Cila, la Cilas, la Scia e il permesso di costruire. Tali autorizzazioni sono emesse secondo il regolamento del Comune dove si trova l’immobile oggetto di intervento. È altresì necessaria la fattura e il bonifico parlante per usufruire dello sconto in fattura e solo per la quota parte che non sia coperta dallo sconto stesso. Non sono necessarie le asseverazioni dei requisiti tecnici da inviare all’Enea entro il 16 marzo dell’anno. Non risultano occorrenti le asseverazioni tecniche antisismiche allo Sportello unico per l’edilizia (Sue) del Comune dove si trova l’immobile.

Rimozione barriere architettoniche nel superbonus 110%, quali altre autorizzazioni?

Nel caso della rimozione delle barriere architettoniche del superbonus 110% risultano da ottemperare altre asseverazioni e visti. Oltre all’asseverazione di congruità in carta libera se non è previsto dalla norma un altro tipo di modalità, è necessario il visto di conformità nella comunicazione. In entrambi i casi, gli adempimenti comunque non sono necessari per i bonus diversi dal superbonus 110%, per quelli rientranti nei lavori in edilizia libera e per gli interventi al di sotto di 10 mila euro. Infine, è necessario comunicare all’Agenzia delle entrate se si voglia avvalersi dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta.

Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche rientranti nel nuovo bonus del 75%

Per interventi effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 c’è la possibilità di beneficiare del nuovo bonus con detrazione del 75% dell’imposta lorda. La detrazione si sconta nei cinque anni successivi con quote all’anno di uguale importo. Si tratta di interventi direttamente finalizzati a superare e ad eliminare le barriere architettoniche in immobili già esistenti secondo la disciplina prevista dal decreto del Ministro dei lavori pubblici numero 236 del 14 giugno 1989.

Nuovo bonus superamento barriere architettoniche del 75% di detrazione fiscale, quali visti sono necessari?

Nel caso del nuovo bonus del 75% per il superamento delle barriere architettoniche sono necessarie tutte le autorizzazioni comunali (la Cila, la Cilas, la Scia e i permessi a costruire) sulla base dei regolamenti del Comune dove è situato l’edificio oggetto di intervento. Risulta necessaria la fattura e il bonifico parlante. Quest’ultimo non è necessario nel caso di sconto in fattura e solo per la parte non coperta dallo sconto stesso. Non è necessaria, invece, l’asseverazione ai requisiti tecnici da inviare all’Enea. E non è occorrente nemmeno l’asseverazione tecnica antisismica allo Sportello unico per l’Edilizia del Comune dell’immobile.

Quali visti e asseverazioni per il nuovo bonus delle barriere architettoniche del 75% di detrazione fiscale?

Se chi fa i lavori si serve dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta per il bonus del 75% del superamento delle barriere architettoniche, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese sostenute. Tale asseverazione non è prevista per gli interventi a edilizia libera o per importi al di sotto dei 10 mila euro. Non è prevista nemmeno se si tratta di bonus facciate. L’asseverazione si ottempera in carta semplice a meno che non è prevista altra formula dalla normativa. Il visto di conformità nella comunicazione è dovuto a meno che non si tratti di edilizia libera. O di interventi entro i 10 mila euro o di bonus facciate. Infine, è necessario comunicare all’Agenzia delle entrate si ci si vuole avvalere dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta.

 

Superbonus 110%: quali sono gli interventi trainanti e quali i trainati?

Il superbonus 110% rappresenta una agevolazione che il decreto legge numero 34 del 2020 ha previsto per determinate tipologie di interventi sugli immobili ed edifici. I lavori devono effettuarsi tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022. L’agevolazione può consistere:

  • in una detrazione dell’imposta pari al 110% delle spese sostenute da calcolare negli anni successivi a quello dell’intervento;
  • nella cessione del credito maturato proprio per gli interventi fatti;
  • in uno sconto direttamente in fattura.

Differenza tra interventi trainanti e interventi trainati

Fermo restante che per gli interventi che non rientrano nel superbonus sono sempre valide le altre agevolazioni come il bonus delle ristrutturazioni edilizie, l’ecobonus, il bonus delle facciate e il sismabonus, per gli interventi previsti dal legislatore al 110% si può distinguere quelli trainanti da quelli trainati. I trainanti sono le opere per le quali spetta la detrazione al verificarsi dei requisiti previsti dalla legge. Gli interventi trainati, invece, per poter beneficiare del superbonus 110%, hanno bisogno di essere congiunti alle opere trainanti.

Gli interventi trainanti

Ai fini del superbonus 110%, come detto, gli interventi trainanti hanno il duplice vantaggio di comportare l’applicazione del beneficio sia per sé che per gli interventi trainati. Sono trainanti tre tipologie di interventi:

  • l’isolamento termico degli edifici, anche conosciuto come cappotto;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale già esistenti;
  • gli interventi previsti dall’articolo 16 del decreto legge numero 63 del 2013 rientranti già nel sismabonus.

Per ciascuno di questi interventi è previsto un limite di spesa che dipende anche dal tipo di immobile sul quale viene effettuato l’intervento stesso. È pertanto differente il limite a seconda che venga svolto su villette unifamiliari o su edifici in condominio.

Requisiti degli interventi di isolamento termico e di sostituzione impianto di climatizzazione

L’applicazione del superbonus 110% sugli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti deve soddisfare due requisiti. Il primo è contenuto nel decreto ministeriale del 6 agosto 2020 e riguarda gli elementi tecnici. Il secondo, invece, è la garanzia che l’intervento possa portare dei miglioramenti di due classi energetiche dell’immobile o, quanto meno, di raggiungere la classe più elevata. Il miglioramento termico deve essere attestato da un professionista abilitato che verifichi la prestazione energetica prima e dopo l’intervento.

Superbonus 110%: gli interventi trainati

Gli interventi trainati, che necessitano dei trainanti per poter essere riconosciuti ai fini del superbonus 110%, si distinguono in quattro categorie:

  • intervento di efficientamento energetico o ecobonus;
  • l’installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati;
  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
  • l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Interventi di efficientamento energetico

La categorie degli interventi di efficientamento energetico comprende tutti quegli interventi nei quali si va a riqualificare gli edifici e che consentono di risparmiare sul fabbisogno di energia primaria. Rientrano in questa tipologia di interventi anche quelli necessari per migliorare l’edificio dal punto di vista termico. In questo ultimo novero si elencano interventi sui pavimenti, sugli infissi delle finestre, sulle schermature solari, sulle chiusure oscuranti e interventi di coibentazione.  Queste categorie di interventi sono trainati sia dall’isolamento termico che dalla sostituzione della caldaia, ma non dal sismabonus.

Quali sono gli interventi dell’installazione di impianti fotovoltaici per il superbonus 110%?

Nella seconda categoria degli interventi trainati rientrano quelli del fotovoltaico e dei sistemi di accumulo. Questi interventi sono trainati da qualsiasi intervento trainante, compreso il sismabonus. Affinché si possa beneficiare del superbonus è necessario, tuttavia, che l’energia non autoconsumata in sito oppure non condivisa per l’autoconsumo possa essere ceduta al gestore dei servizi energetici (GSE) tramite il ritiro dedicato. È da precisare che l’installazione degli impianti dell’energia fotovoltaica può avvenire o sugli edifici stessi o su strutture pertinenziali. Il superbonus 110% spetta anche per la tipologia di interventi riguardanti il sistema di accumulo integrato negli impianti fotovoltaici agevolati. L’intervento consiste nell’accumulare elettricità prodotta e di utilizzarla in un momento susseguente.

Impianti per la ricarica dei veicoli elettrici e superbonus

La terza categoria degli interventi trainati ai fini dell’applicazione del superbonus 110% è quella che prevede l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Tuttavia, questo intervento non è trainato dal sismabonus ma solo dagli interventi di isolamento termico o da quelli di sostituzione della caldaia. Nella detrazione sono compresi i costi iniziali per la richiesta della potenza addizionale fino a un limite di 7kW.

Superbonus 110% sulle barriere architettoniche

L’ultima categoria di interventi trainati che possono beneficiare del superbonus 110% è quella relativa all’eliminazione delle barriere architettoniche. Rientrano tra questi interventi:

  • l’installazione di montacarichi e di ascensori;
  • realizzazione di qualsiasi strumento che, tramite la comunicazione, la robotica o qualsiasi altro mezzo tecnologico, favorisca la mobilità esterna e interna all’abitazione per soggetti portatori di handicap.

Requisiti del superbonus 110% per le barriere architettoniche

Il requisito della gravità dell’handicap deve essere commisurato a quanto previsto dal comma 3, dell’articolo 3, della legge numero 104 del 1992. La medesima agevolazione spetta anche per interventi effettuati a favore di soggetti over 65. Con le ultime modifiche, questo quarto gruppo di interventi, è trainato da qualsiasi intervento trainante e, pertanto, sia dall’isolamento termico e dalla sostituzione della caldaia che dall’adeguamento sismico, inizialmente non previsto.

 

 

Superbonus 110%, cos’è e come beneficiare della detrazione fiscale

Il superbonus 110% rappresenta un’agevolazione prevista per determinati lavori sugli immobili eseguiti tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022. L’agevolazione della quale si può beneficiare consiste nella detrazione dell’imposta, pari al 110%, delle spese sostenute. La detrazione si può utilizzare per ridurre il carico delle imposte da versare negli anni successivi a quelli nei quali i lavori sono stati fatti.

Superbonus 110%, l’alternativa della cessione del credito o dello sconto in fattura

Oltre alla detrazione dell’imposta, e in alternativa, si può usufruire della cessione del credito oppure dello sconto in fattura. Le due possibilità si riferiscono alle spese sostenute durante il 2021 e il 2022. Tuttavia, per gli interventi non coperti dal superbonus 110%, è possibile beneficiare delle agevolazioni già presenti nella legislazione. Ci si riferisce, in particolare, agli ecobonus, al bonus facciate, al sismabonus e al bonus per le ristrutturazioni edilizie.

Modalità di fruizione del superbonus 110%: detrazione, sconto in fattura e cessione del credito

Il beneficiario ha, dunque, tre modalità di fruire del superbonus 110%. La prima consiste nell’accedere direttamente alla detrazione: il beneficiario paga l’interno importo dei lavori e riceve il 110% delle spese ammesse dilazionate in cinque anni. La seconda modalità è quella di ricevere direttamente uno sconto in fattura pari al 110% dell’importo dei lavori sostenuti. Sarà quindi chi realizza gli interventi a beneficiare nei 5 anni successivi della detrazione. Infine, con la cessione del credito a un terzo soggetto, che può essere anche un istituto finanziario o assicurativo, il beneficiario paga l’importo ridotto dei lavori di una quantità pari all’attualizzazione all’anno zero della quota ceduta. Sarà il soggetto terzo a beneficiare dei 5 anni di detrazione.

Edifici e soggetti ammessi al superbonus 110%

Sono ammessi alla misura del superbonus 110% gli edifici a uso residenziale, monofamiliari o condomini, e gli spogliatoi delle società sportive. Sono esclusi dalla misura le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9 non aperte al pubblico. I soggetti che possono beneficiare del superbonus sono nell’ordine:

  • le persone fisiche;
  • i condomini;
  • gli istituti autonomi delle case popolari o enti similari;
  • le cooperative di abitazioni a proprietà indivisa;
  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • le società sportive dilettantistiche;
  • le associazioni.

Interventi trainanti e trainati ammessi al superbonus 110%

Secondo quanto prevede l’articolo 119 del decreto legge numero 34 del 2020, il superbonus 110% spetta per gli interventi cosiddetti “trainanti” e “trainati”. Gli interventi trainanti sono quelli per i quali spetta direttamente la detrazione (o la cessione o lo sconto in fattura). Gli interventi trainati, invece, devono essere eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti per poter dar luogo all’applicazione del superbonus. Pertanto, gli interventi trainanti vedono l’applicazione del superbonus per i lavori ad essi assoggettati, ma permettono, contestualmente, anche l’applicazione del superbonus per gli altri interventi che altrimenti rimarrebbero fuori dall’ambito di beneficio della misura.

Quali sono gli interventi trainanti del superbonus?

Gli interventi trainanti sono di tre tipologie:

  • l’isolamento termico degli edifici, altrimenti detto “cappotto”. La superficie opaca sulle quale effettuare l’intervento di isolamento termico deve essere di oltre il 25% la superficie disperdente. I materiali ammessi all’intervento devono essere sostenibili;
  • la sostituzione degli impianti invernali di climatizzazione;
  • gli interventi antisismici. Per questa tipologia di interventi è necessario far riferimento al sismabonus previsto dall’articolo 16 del decreto legge numero 63 del 2013.

Requisiti isolamento termico e sostituzione impianti climatizzazione per il superbonus 100%

Per beneficiare del superbonus 100%, gli interventi relativi all’isolamento termico e quelli per la sostituzione degli impianti di climatizzazione devono soddisfare due requisiti. Il primo è rappresentato dal rispetto dei requisiti tecnici elencati dal decreto ministeriale del 6 agosto 2020. Il secondo requisito da soddisfare consiste nel garantire il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio o, nel caso in cui questo risultato non fosse possibile, la classe energetica più elevata. Tale risultato deve essere dimostrato dall’attestato di prestazione energetica ante e post intervento la cui redazione deve essere fatta da un tecnico abilitato. I requisiti del miglioramento termico non sono richiesti per gli interventi di adeguamento sismico.

Interventi trainati nel superbonus 110%

Il soggetto che realizzi un intervento trainante ha la possibilità di estendere il superbonus 110% anche agli interventi trainati o secondari. Ciò significa che se svolgesse solo interventi trainati non avrebbe diritto ad accedere ai benefici del superbonus. Gli interventi secondari sono di quattro categorie:

  • gli interventi di efficientamento energetico o ecobonus;
  • i lavori per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici e i sistemi di accumulo integrati;
  • l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
  • l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Spese detraibili: se il figlio paga la visita medica alla madre, lei può detrarla dal 730?

Cosa avviene ai fini fiscali e della dichiarazione dei redditi con il 730 se un figlio paga la visita della madre? Il quesito si pone allorché la madre ha una propria abitazione e un proprio reddito e debba fare una visita specialistica in una struttura privata non convenzionata con il Sistema sanitario nazionale. E il figlio voglia pagare con mezzi tracciabili, ovvero il bancomat, la fattura intestata alla madre. Quest’ultima potrà detrarre nel suo 730 la spesa per la visita?

Può la madre utilizzare la detrazione per le spese sanitarie pagate dal figlio?

La risposta è positiva ed è garantita anche dall’interpello numero 484 del 2020 al quale ha dato risposta l’Agenzia delle entrate. La madre è legittimata a utilizzare la detrazione della spesa sanitaria specialistica anche quando sia stato il figlio a pagarla. Il pagamento deve intendersi in via anticipata e provvisoria da parte del figlio con mezzi tracciabili. Proprio nell’interpello dell’Agenzia delle entrate si afferma un importante principio in merito. Ovvero che l’onere fiscale possa essere considerato sostenuto dal contribuente al quale sia intestato il documento di spesa. E non rilevandosi, a questo proposito, l’esecutore materiale del pagamento. Quest’ultimo aspetto attiene ai rapporti interni tra le parti.

Detrazione fiscale del 19% nel 730 di dichiarazione dei redditi

Il caso sottoposto al parere dell’Agenzia delle entrate riguarda proprio la richiesta di chiarimento su una prestazione medica effettuata nel 2020 presso una struttura sanitaria privata, non convenzionata con il SSN. Il pagamento della prestazione è stato effettuato tramite carta bancomat del figlio. Nel rapporto tra le parti, l’istante ha rimborsato successivamente, in contanti, il figlio della spesa anticipata. L’istante chiede se, per il pagamento della prestazione sanitaria, possa beneficiare della detrazione fiscale del 19% della spesa risultante in fattura e intestata all’istante stesso anche se pagata con il bancomat intestato al figlio.

Pagamenti tracciabili e mancanza di bancomat o carta di credito

Il caso in esame è frequente negli anziani che non sono obbligati ad avere un bancomat, una carta di credito o un pagamento tracciabile. Questa circostanza impedirebbe loro di poter beneficiare delle detrazioni previste dalla legge a meno che non riescano a dimostrare che le spese siano state sostenute mediante l’utilizzo di un metodo di pagamento tracciabile intestato a una persona diversa dall’intestatario del documento fiscale alla quale spetterebbe la detrazione.

Tracciabilità delle spese con detrazione di imposta del 19%

Nel parere espresso dall’Agenzia delle entrate sul caso, si fa riferimento al comma 679 dell’articolo 1, della legge del 27 dicembre 2019 con decorrenza dal 1° gennaio 2020 (legge di Bilancio 2020). Nell’articolo si precisa che “ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo numero 241 del 9 luglio 1997”. Per altri sistemi di pagamento, la norma intende quelli che garantiscono la tracciabilità e l’identificazione del suo autore. Il fine è quello di permettere i dovuti controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Le spese sanitarie che si possono portare in detrazione del 19%

È importante sottolineare che tale disposizione, tuttavia, non si applica alle spese sostenute per l’acquisto dei medicinali e dei dispositivi medici. E nemmeno alle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da quelle private ma accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Prova del pagamento tracciabile: quali sono i mezzi ritenuti idonei?

È altresì necessario assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente e il pagamento fatto da un altro soggetto. Ai fini, dunque, della dichiarazione dei redditi, è necessario produrre i documenti al Caf, al professionista abilitato, e l’opportuna conservazione per la produzione all’Amministrazione finanziaria. Il contribuente deve dimostrare l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile mediante prova cartacea del pagamento o della transazione. A tal fine vanno bene:

  • la ricevuta del bancomat;
  • l’estratto conto;
  • una copia bollettino postale o Mav;
  • la copia bollettino pagamento con PagoPa.

Mancanza di mezzi tracciabili: l’annotazione sulla fattura o ricevuta fiscale

Se i documenti indicati dovessero mancare, la dimostrazione del pagamento tracciabile può avvenire mediante annotazione in fattura, nella ricevuta fiscale o nel documento commerciale. L’annotazione deve essere fatta dal percettore delle somme che cede il bene o presta il servizio.

Parere favorevole dell’Agenzia delle entrate al pagamento spese detraibili da parte di altri soggetti

Da tutte le considerazioni sulle nuove disposizioni previste dalla legge di Bilancio 2020, l’Agenzia delle entrate fornisce dunque parere favorevole al fatto che il contribuente possa utilizzare il bancomat del figlio per pagare le spese detraibili a lui riferite. Sussiste l’obbligo della tracciabilità, senza perdere il beneficio della detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dall’intestatario il documento di spesa.

Detrazioni carichi familiari: lavoro autonomo e dipendente a confronto

Ogni anno, prima di trasmettere al Fisco la dichiarazione dei redditi, il contribuente ha la possibilità di fruire di benefici fiscali, attraverso il meccanismo della detrazione di imposta, se ci sono familiari a carico. In particolare, se il reddito del familiare nell’anno non ha superato la soglia dei 2.840,51 euro, allora questo sarà considerato fiscalmente a carico. E lo sono pure tutti i figli che, aventi un’età non superiore ai 24 anni, non superano il limite di reddito dei 4.000 euro. Ma detto questo, sempre in materia di detrazioni carichi familiari, quali sono le differenze nella fruizione tra il lavoratore autonomo ed il lavoratore dipendente?

Lavoro autonomo e dipendente a confronto sulle detrazioni fiscali per familiari a carico

Al riguardo la prima cosa da dire è che la prima differenza tra il lavoratore dipendente e quello autonomo, per quel che riguarda le detrazioni sui carichi di famiglia, sta nel modello dichiarativo da andare ad utilizzare. Se per le detrazioni carichi familiari, infatti, il lavoratore autonomo utilizza il modello 730, il lavoratore autonomo, invece, deve indicare il codice fiscale dei familiari a carico andando a compilare il modello Redditi.

Inoltre, se in genere il lavoratore dipendente non ha difficoltà a sfruttare a pieno le detrazioni per i familiari a carico, lo stesso non vale spesso per il lavoratore autonomo nel caso in cui questo dichiari al Fisco un reddito basso. In tal caso, infatti, potrebbe non avere capienza fiscale sufficiente per fruire totalmente, per esempio, delle detrazioni fiscale per il coniuge e per il figlio a carico.

Proprio per i figli a carico, nel rigo corrispondente del modello dichiarativo, bisogna inoltre indicare ‘100’ se la detrazione per il figlio fiscalmente a carico è richiesta per intero. Bisogna indicare ‘50’ se la detrazione è ripartita tra i genitori, mentre bisogna riportare ‘0’ se la detrazione, invece, è richiesta per intero dall’altro genitore.

Come funzionano le detrazioni fiscali per i familiari a carico per gli autonomi ed i lavoratori dipendenti dipendenti

Per il resto, il meccanismo per le detrazioni fiscali per i familiari a carico per lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti è lo stesso a partire dalle soglie sopra indicate affinché, in base al reddito personale, un familiare sia o meno fiscalmente a carico.

Inoltre, tanto per gli autonomi quanto per i lavoratori dipendenti, l’ammontare delle detrazione fiscale per ogni familiare a carico parte da una base, che è rappresentata dal valore massimo fruibile per pagare meno tasse, o per maturare un credito di imposta, per poi decrescere fino ad azzerarsi all’aumentare del reddito che sarà dichiarato al Fisco.

Non a caso, nelle istruzioni che sono allegate ai modelli dichiarativi, è proprio l’Agenzia delle Entrate a far presente che, a seconda di quella che è la situazione reddituale del contribuente, le detrazioni fiscali per i carichi di famiglia possono spettare per intero, possono spettare solo in parte, oppure non possono spettare. Per esempio, in base alla normativa fiscale vigente, la detrazione fiscale per il coniuge a carico, che parte da una base massima di 800 euro, si azzera per i redditi dichiarati oltre la soglia di 80.000 euro.

Detrazioni familiari a carico per lavoratore in disoccupazione: come funziona?

In questa rapida ed esaustiva guida, andremo a vedere come funziona per un lavoratore in disoccupazione la detrazione dei familiari a carico. Scopriamolo assieme, rispondendo ai più comuni quesiti.

Detrazioni familiari a carico, di cosa si tratta

E’ bene sapere che tutti i familiari con reddito inferiore a 2.840,51 euro sono considerati a carico. Ogni contribuente che abbia dei familiari a proprio carico può godere di un beneficio fiscale al momento della dichiarazione annuale dei redditi. Ecco di cosa si parla, quando si fa riferimento ai familiari a carico. Va aggiunto che sono considerati a carico il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; od anche i figli anche adottivi, gli affidati; dunque, gli altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi con il contribuente.

Ad esempio, per quanto riguarda i figli che abbiano un’ età non superiore a 24 anni, dal 1° gennaio 2019 questo limite è aumentato a 4.000 euro. La detrazione di base per i figli a carico è attualmente pari a 1.220 euro, per il figlio di età inferiore a tre anni. Mentre si parla di 950 euro, se il figlio ha un’età pari o superiore a tre anni.

Per lavoratore in disoccupazione, quali sono le detrazioni

La domanda più frequente, in caso di disoccupazione è come poter detrarre pur non lavorando.

La risposta, presto detta, è che nei casi in cui non sia previsto l’obbligo di presentazione è possibile ugualmente effettuare la dichiarazione dei redditi. Quindi, il contribuente disoccupato può dichiarare in questo modo le spese che ha sostenuto ed ottenere i rimborsi Irpef secondo quanto prevede la normativa fiscale.

Una domanda assai d’uso in questi casi riguarda la compilazione del modulo per le detrazioni. Andiamo insieme a vedere, dunque come procedere in tal senso.

Come compilare il modulo delle detrazioni

Va subito detto che il modulo di richiesta delle detrazioni di imposta è un modulo piuttosto semplice, il quale può essere compilato autonomamente dal richiedente, senza usufruire assolutamente dell’aiuto di un esperto in materie fiscali. Il modello dovrà essere compilato in ogni sua parte e dovrà necessariamente essere consegnato al datore di lavoro per la richiesta delle detrazioni riconosciute in base al reddito percepito ed alla composizione del nucleo familiare.

Il modulo delle detrazioni si compone di alcune sezioni, che andiamo ad analizzare in dettaglio di seguito.

Innanzitutto, occorre compilare la parte inerente ai propri dati anagrafici, quindi quella legata alla residenza e al domicilio. Nella sezione dedicata alle detrazioni sarà particolarmente importante barrare nella maniera corretta le caselle relative alla richiesta di detrazioni per lavoro dipendente. Le opzioni previste sono le seguenti:

  • SI, se non si percepiscono queste detrazioni da parte di altro datore di lavoro o ente pensionistico,
  • NO,  qualora nello stesso periodo di lavoro, si percepiscono queste detrazioni da parte di altro rapporto di lavoro o di pensione. Ad esempio, un soggetto che percepisce sia redditi da lavoro dipendente che da pensione, dovrà chiedere l’applicazione delle detrazioni ad uno solo dei sostituti di imposta.

Detrazioni per i familiari a carico

Dunque, occorrerà compilare la parte inerente ai propri familiari a carico. Vediamo come fare.

Dalla ritenuta di acconto lorda che ogni lavoratore dipendente subisce, sarà possibile portare a riduzione le detrazioni di imposta, determinando così il valore dell’imposta netta. Tra le detrazioni fiscali cui possono beneficiare i lavoratori dipendenti (anche momentaneamente in disoccupazione) vi è anche quella legata ai familiari fiscalmente a carico. Dunque, sono considerati soggetti fiscalmente a carico, al fine fiscale, quei familiari il cui reddito annuo, come detto anche sopra, non supera €. 2.840,51:

  • Il coniuge se non è legalmente ed effettivamente separato;
  • I figli, naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati anche se non conviventi con il contribuente che sostiene il carico fiscale;
  • Gli altri familiari di cui all’articolo 433 del codice civile devono convivere con il contribuente che sostiene il carico fiscale oppure ricevere da questi assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell’Autorità giudiziaria. Quindi, come detto, nuore, generi, genitori e suoceri o quant’altro.

In ultimo, va ricordato che la domanda per la richiesta delle detrazioni di imposta dovrà essere presentata al datore di lavoro al momento dell’assunzione o all’ente pensionistico al momento della domanda di pensione.

Per i lavoratori in disoccupazione, in tal caso, andrà compilato il modello 730 senza sostituto di imposta. Rispetto al modello basico non cambia nulla, si utilizza lo stesso modello 730, solo che al posto di indicare le generalità del datore di lavoro, si andrà a barrare la casella di assenza sostituto di imposta. E non andrà a cambiare nulla dal punto di vista delle scadenze, poiché si seguono le regole generali del modello 730 classico, così come restano invariate le medesime detrazioni.

Dunque, alla fine della fiera, questo è quanto vi fosse di più necessario ed importante da sapere sulla questione delle detrazioni e come effettuarne richiesta, per i propri familiari a carico, per chi è disoccupato.

Risparmio energetico, proroga detrazione fiscale vicina

Sono sempre di più i segnali che il governo lancia relativamente alla proroga della detrazione fiscale del 65% per gli interventi di risparmio energetico degli edifici. Dopo che, nei mesi scorsi, a più riprese dal premier Renzi e da alcuni ministri dell’Esecutivo erano arrivate aperture in tal senso, ora si registrano nuove prese di posizione da parte del presidente del Consiglio.

Nei giorni scorsi, infatti, il premier ha ribadito ulteriormente che il Governo vuole fondare la propria politica economica per la crescita sostenendo una ripresa robusta dell’edilizia. Ecco dunque che, per aiutare il settore, il governo sembrerebbe intenzionato a concedere la proroga della detrazione fiscale, da inserire nella prossima Legge di Stabilità 2016.

La detrazione fiscale del 65% per gli interventi di risparmio energetico degli edifici si è infatti dimostrata molto importante per il settore dell’edilizia, nonostante lo stesso sia stato uno di quelli che maggiormente hanno risentito (e ancora risentono) dei colpi pesanti della crisi economica.

L’apertura di Renzi non chiarisce ancora se la conferma piena della detrazione fiscale riguarderà anche il bonus fiscale del 50% per le ristrutturazioni abitative semplici; si sa però che il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, è all’opera per fare in modo che si attui questa proroga, oltre che per confermare il bonus mobili, esteso anche alle giovani coppie in affitto, ed estendere il medesimo ecobonus a imprese e condomini.

L’eco-bonus fa bene alla salute e alle tasche

di Vera MORETTI

Il mercato immobiliare è stato uno dei protagonisti della manovra appena varata dal Governo Monti, e non si tratta (solo) di cattive notizie.

Tra i provvedimenti che riguardano questo settore, spiccano l’introduzione anticipata dell’Imu, l’aggiornamento delle rendite catastali ma anche la detrazione fiscale per gli interventi che prevedono una riqualificazione energetica degli immobili.

Oltre, dunque, alla proroga per un altro anno dell’aliquota del 55% del credito d’imposta, arriva un ulteriore credito d’imposta del 36% per gli interventi in merito alle protezioni antisismiche. Gli interventi che mireranno a migliorare la qualità degli immobili e salvaguardare la sicurezza dei cittadini saranno premiati.

Ma non si tratta di opere solo virtuose, perché l’eco-bonus ha portato, in questi ultimi mesi, benefici notevoli a tutto il settore edile, dopo un periodo di evidente sofferenza. Non solo, quindi, ci si occupa della riduzione delle emissioni di anidride carbonica e del consumo di energia, ma anche della creazione di numerose nuove possibilità di lavoro.

Facendo una stima sui dati più recenti, finora ad utilizzare l’eco-bonus sono state 1 milione e 360mila famiglie, i cui investimenti hanno portato ad un giro di affari di 16,5 miliardi di euro, con il coinvolgimento nei lavori di oltre 50mila persone del settore edile. E in un periodo di difficoltà del mercato, non è poco.

Inoltre, tutto ciò è importante in vista degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto.

La FINCO – Federazione delle Industrie e dei servizi per le Costruzioni – ha espresso la sua soddisfazione per la decisione presa dal Governo ed ha auspicato che questa misura, per ora momentanea, diventi presto stabile; pensando ai benefici riscontrati finora, c‘è da sperare che, allargate le possibilità anche ad altre categorie immobiliari, le cifre siano destinate ancora a salire.

Deduzione e detrazione fiscale: qual è la differenza?

Tempo di dichiarazione dei redditi e di definizione dei termini più ricorrenti nel nostro operato.

In che cosa si differenzia una deduzione fiscale da una detrazione fiscale?

Per deduzione si intende l’importo da applicare al reddito imponibile, ovvero, ciò che si deduce dal reddito;

La detrazione è la somma che viene restituita al contribuente dalle tasse dovute, ossia, è un importo che si detrae dall’imposta calcolata sul reddito.

Due esempi plausibili e pratici sono quelli proposti di seguito.

Esempio di deduzione fiscale

Immaginiamo di avere un reddito di 25.000 euro ed avere diritto a deduzioni sul reddito per un totale di 4000 euro. Si calcoleranno le tasse su 21.000 euro.

Quindi si ha una riduzione del reddito imponibile.

Esempio di detrazione fiscale

Immaginiamo di dovere pagare 1000 euro di tasse in base al nostro reddito, ma di avere diritto ad una detrazione fiscale di 100 euro. Questa quota andra’ a ridurre le tasse da pagare da 1000 euro a 900 euro.

Quindi si ha una riduzione dell’imposta.

Fonte

Paola Perfetti