Bonus facciate, come si compila il 730?

Come si compila il modello 730 per il bonus facciate? Per l’anno in corso la detrazione delle spese sostenute nel 2021 è pari al 90%. Per gli interventi a decorrere dal 1° gennaio 2022 è stata disposta la proroga dalla legge di Bilancio, ma con la riduzione della detrazione fiscale dal 90% al 60%. La compilazione del modello 730 segue righi diversi sulla base delle caratteristiche dei lavori eseguiti. Inoltre, è necessario distinguere il bonus facciate eco da quello non eco.

Bonus facciate eco, come si procede con la detrazione fiscale?

Per il bonus facciate eco, la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi del 2022 è pari al 90%. Si tratta degli interventi che vanno oltre la sola tinteggiatura esterna dell’edificio o la sola pulitura. In questa tipologia di lavori rientrano anche quelli che influiscono sull’edificio dal punto di vista termico. O, in alternativa, che interessano più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda totale dell’immobile.

Quali righi del modello 730 sono interessati dal bonus facciate eco e non eco?

I righi interessati dal bonus facciate del modello 730 sono l’E 61 e l’E 62 relativi alla sezione IV. Si tratta, nel dettaglio, della sezione delle spese per i lavori includenti il risparmio energetico e il superbonus. Invece, i righi del bonus facciate non eco sono l’E 41, l’E42 e l’E 43, della terza sezione “A”. Si tratta, in questo caso, di lavori che si limitano alla parte esterna dell’edificio senza incidere sull’efficienza termica dell’edificio. E pertanto, vi rientrano i lavori per recuperare il patrimonio edilizio, per la riduzione del rischio sismico, per il bonus facciate e il superbonus.

Quale detrazione fiscale spetta per i lavori rientranti nel bonus facciate?

Le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 e rientranti in lavori del bonus facciate beneficiano della detrazione fiscale Irpef e Ires lorda del 90%. I lavori devono essere stati effettuati nelle facciate esterne degli immobili situati nelle zone A o B secondo la classificazione del decreto numero 1444 del 2 aprile del 1968. Non vi sono limiti di spesa e il totale della detrazione deve essere beneficiata mediante quote annuali pari a dieci, di importo costante.

Come procedere con la detrazione fiscale del bonus facciate nella dichiarazione dei redditi?

Per la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi del 2022, i contribuenti possono procedere con la prima rata di beneficio fiscale delle dieci previste purché:

  • la spesa effettuata nel 2021 sia stata pagata per intero mediante bonifico parlante;
  • non si tenga conto dello stato di avanzamento degli interventi alla data del 31 dicembre 2021;
  • le imprese invece devono tener conto dell’avanzamento dei lavori al 31 dicembre 2021 perché vige il principio di cassa;
  • il contribuente si assume i rischi della detrazione fiscale anticipata derivante da un possibile inadempimento da parte dell’azienda che svolge i lavori.

Detrazione fiscale del bonus facciate e sconto in fattura: come utilizzare il beneficio fiscale?

Fatte dunque queste premesse, il contribuente nel modello 730 del 2022, relativo all’anno di imposta del 2021, può detrarre nella dichiarazione dei redditi la corrispondente quota delle spese sostenute. Se, invece, il beneficio fiscale deriva dallo sconto in fattura applicato dall’impresa che esegue i lavori, il bonifico viene ridotto del 10% del totale dei lavori. Il restante 90%, dunque, non può essere detratto nella dichiarazione dei redditi perché il beneficio fiscale è stato trasferito dal contribuente all’impresa.

Come procedere con la compilazione del modello 730 per il bonus facciate?

La compilazione della dichiarazione dei redditi dei contribuenti e delle imprese per il bonus facciate eco e non eco, implica l’inserimento, nei rispettivi modelli 730 e Redditi, dei:

  • dati catastali che identificano l’edificio;
  • degli estremi dell’atto di detenzione dell’immobile nel caso in cui i lavori siano svolti a cura del detentore.

Se si tratta di bonus facciate eco, relativo a interventi che influiscono sull’efficienza termica dell’edificio o che interessano più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda totale dell’immobile, il contribuente non deve inserire i dati catastali. Lo stabilisce il paragrafo 4.1 della circolare dell’Agenzia delle entrate numero 2/E del 14 febbraio 2020.

 

Spese detraibili senza riduzioni o azzeramento in base al reddito: quali sono?

Oltre alle spese detraibili ai fini della dichiarazione dei redditi che dipendono dal reddito complessivo del contribuente, vi sono le spese detraibili che non risentono del livello di reddito. In questo caso, dunque, non sussistono azzeramenti o riduzioni in base a quanto si guadagna. Ecco, pertanto, l’elenco completo di tutte le spese detraibili nella dichiarazione dei redditi senza limiti di reddito.

Spese mediche, sanitarie e prestazioni: tutte le detrazione in dichiarazione dei redditi senza limiti di reddito

Sulle spese sanitarie ai fini delle detrazioni fiscali della dichiarazione dei redditi è prevista la percentuale del 19%. Dal 2020 la normativa fiscale richiede il pagamento tracciabile, a eccezione dei casi sotto descritti. Ovvero, per i medicinali e per i dispositivi, la detrazione spettante è del 19% e sono detraibili anche le spese per il noleggio dei dispositivi. Non serve il pagamento tracciabile. Per le prestazioni sanitarie sostenute nelle strutture pubbliche o private convenzionate con il Sistema sanitario nazionale (Ssn), la detrazione del 19% spetta anche se i costi sono pagati in contanti. Il pagamento può avvenire anche con contante per le prestazioni sanitarie al 100% a carico del privato.

Spese sanitarie per le persone con disabilità: quale detrazione è prevista?

Per le spese sanitarie a favore di persone con disabilità, la detrazione fiscale è del 19%. Si tratta di costi sostenuti per i mezzi necessari ad accompagnare, a deambulare, per la locomozione e per il sollevamento a favore dell’autosufficienza e dell’integrazione della persona. Sono incluse le spese sostenute per i sussidi informatici e tecnici. La detrazione viene applicata sull’intero importo, senza la franchigia. Per queste spese è richiesto il pagamento tracciabile e la documentazione, mediante verbale o autocertificazione, della condizione di disabilità.

Detrazioni del 19% per le spese sanitarie per i familiari non a carico con patologie esenti

Sulla detrazione del 19% per le spese sanitarie a favore di familiari non a carico affetti da patologie esenti, non è prevista la franchigia. Il limite di detrazione annuo è pari a 6.197,48 euro. Sulle spese per comprare cani guida, la detrazione è del 19% ma può essere applicata:

  • per un solo animale e una volta ogni 4 anni, salvo che non si perda il cane;
  • la rateizzazione in quattro anni.

Quanto può essere detratto per le spese sostenute per i veicoli a favore di persone con disabilità?

Qual è la detrazione spettante per chi compra un veicolo a favore delle persone con disabilità? La percentuale è pari al 19%. Si tratta di motoveicoli e di autoveicoli, anche prodotti in serie, allestiti ad hoc per le limitazioni motorie della persona disabile. La detrazione, tuttavia, si può applicare anche agli acquisti di autoveicoli non adattati, per trasportare persone non vedenti, sorde, con handicap mentale e fisico. La persona deve fruire dell’indennità di accompagnamento. Sono compresi tra i beneficiari anche le persone affette da pluriamputazioni o con grave possibilità di deambulare. Il tetto di spesa annuo è fissato  in 18.075,99 euro. La detrazione spetta per un unico veicolo (moto o auto) che deve essere usato esclusivamente o prevalentemente dal disabile. Si può beneficiare della detrazione una sola volta ogni 4 anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal Pubblico registro automobilistico (Pra).

Detrazioni spettati per le spese mediche e assistenziali specifiche per le persone affette da disabilità

Una particolare tipologia di detrazione fiscale spetta per le spese mediche e assistenziali specifiche per le persone affette da disabilità. Si tratta di assistenze infermieristiche e riabilitative e di altra assistenza operate da figure professionali qualificate. La deducibilità opera anche in assenza di una specifica prescrizione medica purché nel documento di spesa risulti il profilo professionale e la prestazione effettuata. Se la persona viene ricoverata in un istituto di assistenza, la deduzione non avviene sull’intera retta, ma sulla parte inerente le spese mediche e paramediche di assistenza riconducibili ai casi sopra esposti. Risultano deducibili, inoltre, le spese sostenute per comprare i medicinali. Le detrazioni spettano anche qualora le spese sono effettuate a favore di familiari non a carico.

Interessi sui mutui per abitazioni principali o altri immobili: quali sono le detrazioni fiscali spettanti?

Sono varie le detrazioni fiscali spettanti sugli interessi dei mutui ipotecari. Il beneficio fiscale del 19% per gli interessi sui mutui ipotecari per l’abitazione principale ha un limite massimo di 4 mila euro; l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale (entro il limite di un anno dalla data di stipula); Non è prevista alcuna detrazione sulle:

  • aperture di credito, anche ipotecarie;
  • cessioni degli stipendi;
  • altri finanziamenti differenti dai mutui.

Per i mutui di importo eccedenti il costo dell’acquisto dell’immobili, gli interessi devono essere detratti in proporzione al costo stesso. Risultano detraibili anche gli oneri accessori a favore di istruttorie, perizie e notaio.

Detrazione del 19% sugli interessi sui mutui ipotecari per altri immobili: tutte le condizioni

Per gli interessi sui mutui ipotecari stipulati per immobili differenti dall’abitazione principale, il 19% ha un massimale di 2.065,83 euro per i mutui stipulati prima del 1993. Per quelli stipulati nel 1991 e 1992, invece, la detrazione spetta solo a chi ha comprato immobili da adibire ad abitazione differente da quella principale. Nel frattempo, tale condizione non deve risultare variata.

Varie detrazioni fiscali sugli interessi sui mutui: ecco l’elenco

Per i mutui contratti nel 1997 per il recupero edilizio, il 19% di detrazione fiscale si applica per un massimale di 2.582,28 euro; sugli interessi applicati ai mutui ipotecari per costruire l’abitazione principale, la detrazione fiscale è la stessa per i prestiti stipulati a decorrere dal 1998; per gli interessi sui prestiti agrari, la detrazione fiscale del 19% si applica su un importo che non deve eccedere i redditi dei terreni dichiarati.

Contributi e assegni, quali sono le detrazioni fiscali spettanti?

Sui contributi assistenziali e previdenziali si applica la detrazione fiscale anche se le spese sono sostenute a favore di familiari a carico. Nel beneficio fiscale sono compresi:

  • l’assicurazione delle casalinghe;
  • i versamenti volontari per i riscatti e per ricongiungere i periodi.

Sui contributi versati a chi svolge servizi domestici, familiari e di assistenza personale, il massimale è di 1.549,37 euro all’anno. I contributi sono esclusi se vengono rimborsati dal datore di lavoro.

Assegno periodico al coniuge: quale detrazione fiscale spetta?

Rientra tra le detrazioni fiscali anche l’assegno periodico a favore del coniuge. Tale assegno è dovuto in base al provvedimento del giudice in conseguenza della separazione o dello scioglimento, della cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’annullamento. L’assegno comprende anche il contributo casa deciso dal giudice. Sono esclusi gli assegni di mantenimento a favore dei figli. La detrazione fiscale spetta anche sugli assegni periodici per rendite e vitalizi corrisposti sulla base del testamento o della donazione modale; infine, il beneficio fiscale spetta anche per gli assegni alimentari ai familiari decisi da un’autorità giudiziaria.

Contributi ai fondi del Ssn, alle casse di assistenza sanitaria e alle forme previdenziali complementari: quali detrazioni spettano?

Le detrazioni fiscali spettano anche sui contributi versati ai fondi integrativi del Ssn (Servizio sanitario nazionale) entro il tetto di 3.615,20 euro. Entro il massimale rientrano anche le spese per i contributi alle casse sanitarie e quelli del punto 441 della Certificazione Unica del 2022. Per i contributi versati in via diretta dai lavoratori in pensione alle casse di assistenza sanitaria a fini di assistenza, il massimale è lo stesso. La detrazione spetta anche se i contributi sono versati a favore di familiari non a carico. Sui contributi versati a forme previdenziali complementari (pensione integrativa e fondi pensione), il limite per la detrazione è pari a 5.164,57 euro. Altri oneri deducibili sono presenti, per il 2022, alle pagine da 62 a 66 delle istruzioni al modello 730.

Altri canoni e spese sui quali si può effettuare la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi

Ulteriori spese sulle quali si può effettuare la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi riguardano i canoni, i censi, i livelli e gli altri oneri sui redditi degli immobili, a esclusione dei contributi agricoli unificati. Non spetta la detrazione se l’immobile è stato locato con la cedolare secca. Risultano deducibili pure i contributi obbligatori sugli immobili non affittati, e dunque non tassati per l’imposta Irpef ma sottoposti all’Imu, purché l’onere non sia stato già incluso nella rendita catastale. Infine, sulle somme tassate che, negli anni precedenti, non avrebbero dovuto formare i redditi da lavoro dipendente o assimilati, la dedubilità è fruibile se al beneficiario non siano state già restituite le somme al netto della ritenuta.

Controlli Agenzia Entrate su superbonus 110%, bonus casa e mobili: i documenti da conservare ed esibire

Quali sono i documenti da conservare ed eventualmente esibire in caso di controllo dell’Agenzia delle entrate per il  superbonus 110%, il bonus casa e quello sui mobili con detrazione fiscale effettuata nella dichiarazione dei redditi? La normativa fiscale impone ai contribuenti di conservare la documentazione che sia stata utilizzata per la dichiarazione dei redditi mediante il modello 730. E questi documenti necessitano di essere esibiti nel caso di richiesta del Fisco. Ricordiamo che la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi dei superbonus e bonus edilizi rappresenta il beneficio fiscale alternativo alla cessione dei crediti di imposta e allo sconto in fattura. Per il superbonus 110% e alcuni bonus edilizi la conservazione risulta più estesa data la complessità e il numero di documenti da conservare per gli anni a venire.

Controlli Fisco su dichiarazione dei redditi, fino a quando l’Agenzia delle entrate può effettuare il controllo?

Il controllo formale da parte del Fisco sui documenti presentati per la dichiarazione dei redditi può essere richiesto fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ad esempio, per la dichiarazione dei redditi dell’anno 2022, con periodo di imposta 2021, l’Agenzia delle entrate può richiedere il controllo fino al 31 dicembre 2027. Entro questa data, pertanto, il Fisco può avanzare richiesta al contribuente di esibire i documenti presentati in sede di dichiarazione dei redditi del 2022.

Controllo formale documenti per la dichiarazione dei redditi mediante  commercialista o Caf: come avviene?

Se la dichiarazione dei redditi è stata presentata tramite un commercialista o un Centro assistenza fiscale (Caf), il contribuente deve controllare che le informazioni riportate siano conformi alle spese sostenute.  E, dunque, che i documenti siano conformi ai costi sostenuti per gli interventi rientranti nel superbonus 110%, nel bonus casa e negli altri bonus edilizi. A tal proposito, è importante sapere che la copia originale della dichiarazione dei redditi è sempre conservata dal contribuente. Sulla dichiarazione dei redditi, tuttavia, l’Agenzia delle entrate può richiedere i relativi documenti al commercialista o al Caf. I professionisti abilitati, dunque, ne conservano una copia.

Quali sono i documenti da conservare relativi alla dichiarazione dei redditi?

Riguardo alla documentazione inerente la dichiarazione dei redditi, il contribuente deve conservazione specifici documenti nel caso di detrazione fiscale per i bonus e superbonus edilizi. In linea generale, al contribuente possono essere richiesti i documenti che dimostrano il diritto alle detrazioni e alle deduzioni fiscali usate nella dichiarazione dei redditi.

Quale documentazione deve essere conservata per il superbonus 110% ed ecobonus con detrazione fiscale del 50% o 65%?

Entrando nel dettaglio della documentazione da conservare ai fini della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi nel caso di superbonus 110% o di ecobonus con detrazione fiscale del 50% o del 65%, il contribuente deve conservare ed esibire, in caso di controllo dell’Agenzia delle entrate, i seguenti documenti:

  • l’asseverazione di congruità delle spese;
  • la ricevuta dell’avvenuto invio dei documenti all’Enea;
  • le ricevute fiscali e le fatture sui costi sostenuti;
  • la ricevuta del bonifico attestante il pagamento.

Documentazione da conservare nel caso di ecobonus e superbonus 110% di condominio

Nel caso in cui i lavori di superbonus 110% ed ecobonus siano stati effettuati su parti comuni di un edificio (o condominio) è necessario conservare:

  • la copia della delibera dell’assemblea che ha autorizzato i lavori;
  • la tabella millesimale di ripartizione dei costi;
  • la dichiarazione dell’avvenuto consenso da parte del proprietario o titolare di altro diritto reale nel caso in cui i costi siano stati sostenuti dal locatario o dal comodatario.

Bonus ristrutturazione con detrazione del 50%, quali sono i documenti da conservare nel caso di detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi?

Nel caso di bonus casa o bonus ristrutturazione al 50%, il contribuente ha l’obbligo di conservare ed esibire, nel caso in cui il Fisco ne faccia richiesta, la documentazione elencata dal decreto dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011. I documenti consistono:

  • nelle autorizzazioni amministrative per il tipo di intervento che si richiede di realizzare. Quindi devono essere conservati le concessioni, le abilitazioni e le comunicazioni di inizio dei lavori;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà se non vi è alcun titolo abitativo. Nel documento deve essere specificato il giorno in cui i lavori sono iniziati e la certificazione che gli interventi rientrano in quelli fiscalmente agevolati,
  • la domanda di accatastamento, se l’immobile non è stato ancora censito.

Documentazione da conservare nel caso di bonus casa di parti comuni del condominio

Se i lavori in ecobonus sono effettuati sulle parti comuni di un edificio (condominio), è necessario conservare i seguenti documenti:

  • la delibera dell’assemblea per l’approvazione degli interventi;
  • la tabella millesimale per la ripartizione dei costi;
  • la dichiarazione di consenso a far eseguire gli interventi, nel caso in cui i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, qualora sia persona differente dai familiari conviventi;
  • nel caso in cui sia richiesta, la documentazione dell’Asl che indichi il giorno di inizio degli interventi;
  • le ricevute fiscali e le fatture sui costi sostenuti;
  • la ricevuta del bonifico attestante il pagamento.

Documenti da conservare nel caso in cui si utilizzi il bonus mobili con detrazione fiscale del 50%

Per le detrazioni fiscali relative al bonus mobili alla percentuale del 50% di detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi, è necessario che il contribuente conservi ed esibisca, a richiesta del Fisco, i seguenti documenti:

  • le attestazioni di avvenuto pagamento. Rientrano in questa categorie, le ricevuta di bonifici o di avvenuto pagamento attraverso carte di debito, carte di credito e documenti attestanti l’addebito diretto sul proprio conto corrente;
  • le fatture d’acquisto. Nel documento devono essere riportati i dettagli della natura, della qualità e della quantità dei beni o dei servizi comprati.

Superbonus 110% e bonus casa: quali sono i controlli del Fisco?

Quali sono i controlli dell’Agenzia delle entrate sulle detrazioni fiscali, sulla cessione del credito di imposta o sullo sconto in fattura derivanti dal superbonus 110% e dai bonus casa? L’attività di verifica del Fisco si muove proprio su queste due direttrici. E i controlli a consuntivo durano al massimo 5 anni, a pena di decadenza. Dunque, chi beneficia delle detrazioni fiscali o chi cede il credito di imposta potrebbe ricevere un controllo anche nei prossimi anni. Anche se, al momento, non vi sono termini temporali certi. E il Fisco non ha ancora emanato determinati documenti sui quali rifarsi per i controlli.

Quali verifiche fa il Fisco sui bonus e superbonus edilizi?

I controlli dell’Agenzia delle entrate lungo le due direttrici, più nello specifico, saranno espletati nelle seguenti modalità:

  • la verifica della detrazione fiscale spettante sul 110% risultante nella dichiarazione dei redditi mediante avviso di accertamento;
  • il controllo dei crediti di imposta che siano stati ceduti, mediante un atto di recupero.

Controlli sulla dichiarazione dei redditi della detrazione fiscale spettante per i superbonus edilizi: cosa fa il Fisco?

Per la verifica della detrazione fiscale spettante sul superbonus 110% risultante dalla dichiarazione dei redditi, il Fisco può escludere, anche solo in parte, la detrazione di imposta qualora non sia spettante. Si tratta di una verifica sulla sussistenza dei requisiti per poter beneficiare del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi. Per questa verifica, dunque, l’Agenzia delle entrate può richiedere la relativa documentazione ai contribuenti. È quanto prevede il comma 2, lettera b), dell’articolo 36 ter, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973. Il relativo accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del 4° anno susseguente all’anno della dichiarazione dei redditi.

Controllo formale dell’Agenzia delle entrate sulla detrazione fiscale del superbonus 110%

Si tratta, dunque, di un controllo formale dell’Agenzia delle entrate sulla detrazione fiscale spettante per gli interventi rientranti nel superbonus 110%. Ed è la medesima verifica che il Fisco compie per le deduzioni e le detrazioni fiscali, come quelle spettanti per i familiari a carico. In tema di bonus edilizi, tali controlli riguardano essenzialmente le detrazioni fiscali:

  • relative a lavori per il risparmio energetico, mediante eco-bonus del 50% o 65%;
  • inerenti il sisma bonus con percentuali del 50%, del 70%, del 75%, dell’80% e dell’85% per gli interventi che permettono di ridurre il rischio sismico;
  • relative al bonus ristrutturazione o bonus casa, con detrazione fiscale pari al 50%.

Cosa avviene se l’Agenzia delle entrate non riconosce la detrazione fiscale sui bonus e superbonus edilizi?

È dunque plausibile che l’Agenzia delle entrate non riconosca il diritto alla detrazione fiscale sul superbonus 110% e sugli altri bonus edilizi. Il disconoscimento della detrazione può avvenire anche con un atto di accertamento ordinario. Rispetto al precedente caso, che contemplava la sussistenza dei requisiti per usufruire dei bonus edilizi, in questa fattispecie il Fisco disconosce la detrazione stessa. Per questo tipo di controllo l’Agenzia delle entrate ha tempo fino al 31 dicembre del 5° anno susseguente a quello nel quale sia stata presentata la dichiarazione dei redditi. L’ipotesi è contemplata nel comma 1, dell’articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973.

Cessione del credito di imposta e sconto in fattura su bonus e superbonus edilizi: quali sono i controlli dell’Agenzia delle entrate?

Sui controlli della cessione dei crediti di imposta e sullo sconto in fattura derivanti da operazioni rientranti nel superbonus 110% e negli altri bonus edilizi, l’Agenzia delle entrate svolge controlli sull’esercizio dell’opzione di scelta di uno dei due strumenti. In questo caso, il Fisco può emanare atti di recupero al termine delle verifiche. Si tratta degli strumenti previsti dai commi 421 e 422 dell’articolo 1, della legge numero 311 del 2004. Gli atti di recupero sopra citati, secondo quanto prevede la legge di Bilancio 2022, non potranno essere espletati nel caso in cui il beneficio fiscale avvenga sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Entro quando l’Agenzia delle entrate può notificare l’atto di recupero sulla cessione dei crediti di imposta o sullo sconto in fattura?

Pertanto, il recupero potrà essere effettuato dal Fisco solo nel caso in cui il contribuente si sia avvalso della cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura. Inoltre, la legge di Bilancio 2022, sulla base del decreto legge numero 157 del 2021 (cosiddetto decreto “Antifrodi”), ha stabilito che l’Agenzia delle entrate potrà notificare l’atto di recupero nel termine del 31 dicembre del 5° anno susseguente all’anno nel quale si sia verificata la violazione. Oltre questo termine, l’atto di recupero decade.

Modello 730 precompilato, tutte le date del 2022

Lunedì 23 maggio l’Agenzia delle entrate pubblicherà sul proprio portale le dichiarazioni dei redditi precompilate per il 2022 di circa 30 milioni di contribuenti italiani. Con la pubblicazione del modello, saranno a disposizione dei contribuenti i dati e le informazioni fiscali, soprattutto in merito alle spese detraibili e deducibili. Si calcola che saranno 1,2 i miliardi di informazioni inerenti a queste spese caricate nei modelli. Si tratta essenzialmente di spese scolastiche e sanitarie, di costi per interessi sui mutui, di bonus casa e superbonus 110%, di contributi previdenziali e di altri dati fiscali.

Dichiarazione dei redditi 2022 e modello 730 precompilato: l’obiettivo dell’invio senza modifiche

L’obiettivo di questa tornata di dichiarazioni dei redditi è quello di aumentare la percentuale di invii dei modelli 730 precompilati senza l’apporto di modifiche da parte dei contribuenti. La semplificazione permette di prendere visione del modello messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate e di inviarlo senza variazione dei dati in esso contenuti.

Invio senza modifiche del modello 730 precompilato 2022

Con la presa visione del modello 730 precompilato a partire dal 23 maggio prossimo, l’invio sarà possibile a decorrere dalla data del 31 maggio 2022. A partire dalla stessa data sarà possibile per i contribuenti procedere con le modifiche del modello precompilato. Il termine ultimo dell’invio del modello è fissato al 30 settembre 2022. L’invio senza ritocchi del modello 730 precompilato, visibile nell’area personale del sito dell’Agenzia delle entrate, ha il vantaggio dei mancati controlli sul modello stesso. Le modifiche possibili riguardano le informazioni contenute nel modello. In particolare, i dati sulle spese detraibili, sugli oneri deducibili o su un reddito mancante. Dall’altra parte, il modello 730 precompilato contiene informazioni che, in vari casi, il contribuente avrebbe dimenticato di inserire.

Spese mediche e altri costi sostenuti nel 2021 nel modello 730 precompilato

Particolare attenzione dovrà essere posta dal contribuente sulle spese mediche e sugli altri costi sostenuti nell’anno di imposta 2021. Ad esempio, bisognerà prestare attenzione a eventuali spese mediche non tracciate e a calcolarle prima di inviare il modello. Per quanto concerne i bonus casa, è necessario riscontrare le spese sostenute nel foglio informativo. Tale foglio è allegato al modello 730 precompilato. In questo caso, il confronto dei dati si effettua dai bonifici emessi.

Calendario modello 730 precompilato per la dichiarazione dei redditi 2022: accesso ai dati dal 23 maggio

Seguendo il calendario del modello 730 precompilato per la dichiarazione dei redditi 2022, la prima data utile è quella del 23 maggio prossimo. Si tratta, dunque, del giorno di messa a disposizione dei contribuenti dei dati del modello 730 precompilato. Per visualizzarli, è necessario accedere alla propria area personale del portale dell’Agenzia delle entrate. Si può entrare con lo Spid, la Carta di identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns).

730 precompilato, dal 31 maggio 2022 le modifiche e l’invio

A decorrere dal 31 maggio 2022 si potrà accettare il modello 730 precompilato così com’è, modificarlo e inviarlo all’Agenzia delle entrate direttamente dall’area personale. Si potrà, dunque, variare e inoltrare il modello Redditi precompilato e usare la compilazione assistita per gli oneri deducibili e detraibili relativi al “quadro E”.

Dal 6 giugno 2022 si potrà inviare il modello dei redditi aggiuntivo

È fissata al 6 giugno 2022 la data a partire dalla quale si potrà inoltrare il modello Redditi aggiuntivo al 730 precompilato, presentando il frontespizio e i quadri “RW”, “RM”, “RS” e “RT”. In alternativa, si potrà correggere e sostituire il modello 730 precompilato già inviato o annullarlo presentando una nuova dichiarazione dei redditi mediante l’area personale dell’Agenzia delle entrate. Si può annullare il modello già inviato una sola volta e non oltre il 20 giugno 2022. Entro il 30 giugno 2022 si dovrà procedere con il versamento del saldo e del 1° acconto dell’Irpef per i contribuenti che non hanno il sostituto di imposta oppure che presentano il modello Redditi.

Maggiorazione per gli interessi e termine di presentazione del modello 730 precompilato

Scade il 22 agosto 2022 il termine della maggiorazione. Ovvero, entro tale data, i contribuenti senza il sostituto d’imposta oppure che abbiano presentato il modello Redditi, dovranno versare la maggiorazione corrispondente allo 0,4% di interessi, il saldo e il 1° acconto. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730 precompilato è fissato al 30 settembre 2022.

Dichiarazione dei redditi 2022, le scadenze di ottobre

Entro il 10 ottobre i contribuenti dovranno procedere con la comunicazione dell’acconto ridotto. Ovvero, entro tale data dovrà essere comunicata al sostituto di imposta di non voler procedere con il 2° acconto dell’Irpef, o con l’unico acconto, oppure di voler versare nella misura minore. Il termine per la presentazione del modello 730 integrativo è fissato invece al 25 ottobre 2022. Entro questa scadenza dovrà essere presentato il modello al Centro assistenza fiscale (Caf) o a un professionista abilitato. Il giorno 10 novembre è invece la scadenza per presentare all’Agenzia delle entrate il modello 730 integrativo. Si tratta del modello di “tipo 2” che dovrà essere inoltrato attraverso l’area personale del portale dell’Agenzia delle entrate.

Dichiarazione dei redditi 2022, la scadenza del 30 novembre e del 28 febbraio 2023

Entro la scadenza del 30 novembre 2022 è necessario presentare il modello Redditi precompilato e il modello Redditi aggiuntivo al 730. Si tratta del frontespizio e dei quadri “RW”, “RM”, “RS” e “RT”. Entro questa data si può inviare il modello Redditi correttivo al 730. È previsto, inoltre, entro questa data che il contribuente proceda con il versamento del 2° acconto o dell’unico acconto. Si tratta dei contribuenti senza sostituto di imposta o con il modello Redditi. Il 28 febbraio 2023, infine, è il giorno di scadenza per il modello Redditi in ritardo. Ovvero si può presentare il modello Redditi precompilato a 90 giorni dalla scadenza del 30 novembre 2022. Si può scaricare, entro questo giorno, anche il modello redditi Persone Fisiche (Pf).

Bonus autotrasportatori e imprese gasivore: sconti su diesel e gas sul primo trimestre 2022

Sono due gli incentivi a favore gli autotrasportatori e delle imprese gasivore per il rincaro dei prezzi di diesel e gas naturale nel primo trimestre del 2022. A prevederlo è il decreto legge “Aiuti” che accorda il bonus che può arrivare fino al 28% delle spese sostenute a gennaio, febbraio e marzo scorso. In particolare, per gli autotrasportatori si può procedere con la compensazione fino al 28% dei costi sostenuti per ciascun veicolo del peso complessivo di almeno 7,5 tonnellate. I veicoli devono essere di classe ambientale Euro 5 o Euro 6. Per le imprese che utilizzano grandi quantità di gas, lo sconto è pari al 10%. I due nuovi crediti di imposta vanno ad aggiungersi ai bonus riconosciuti e previsti dai precedenti decreti per i consumi di energia elettrica e di gas.

Bonus e crediti di imposta per gli autotrasportatori: fino al 28% dei costi sostenuti a gennaio, febbraio e marzo 2022

Per gli autotrasportatori è previsto il credito di imposta della percentuale del 28% da utilizzare in compensazione e da calcolare sui costi di acquisto del diesel nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Tuttavia, per fruire del bonus è necessario che il diesel sia stato utilizzato esclusivamente sui mezzi meno inquinanti, di classe ambientale Euro 5 o Euro 6. Si tratta, in linea generale, delle ultime 2 classificazione dell’Unione Europea. Il decreto legge “Aiuti” prevede, per l’aumentato prezzo del carburante, un credito di imposta per le aziende che svolgano attività di trasporto.

Quali imprese possono ottenere il credito di imposta sul carburante utilizzato nelle attività di trasporto?

Nel dettaglio, al credito di imposta sono interessate le aziende che svolgano attività di trasporto. I mezzi ammessi allo sconto sono quelli di massa massima complessiva di almeno 7,5 tonnellate. L’attività deve essere esercitata da persone fisiche o giuridiche. È occorrente l’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori in conto proprio o in conto terzi. Inoltre, le aziende, per ottenere il credito di imposta, devono avere sede stabile o legale nel territorio italiano.

Quanto spetta di credito di imposta alle imprese che fanno autotrasporto?

Il credito di imposta alle imprese di autotrasporto spetta nella misura massima del 28%. La percentuale va applicata ai costi sostenuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 per l’acquisto di diesel. Il carburante deve essere stato utilizzato sui mezzi Euro 5 o Euro 6, ammessi al beneficio. Il bonus è riconosciuto al netto del valore dell’Iva. Per ottenere il credito di imposta è necessario certificare la spesa sostenuta mediante le relative fatture di acquisto.

Come si può utilizzare il credito di imposta per le imprese di autotrasporto per il caro carburanti?

Il credito di imposta sul costo del carburante può essere utilizzato dalle imprese ammesse al beneficio mediante compensazione. Non sono previsti altri utilizzi del bonus, come la cessione del credito di imposta. Il bonus maturato non concorre a formare il reddito dell’imprese e nemmeno la base imponibile ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Si può cumulare il bonus derivante dal caro carburante del decreto “Aiuti” con altre agevolazioni che abbiano a oggetto gli stessi costi. Tuttavia, il cumulo non deve eccedere il valore complessivo del costo sostenuto.

Imprese a forte utilizzo di gas, sconto del 10% per chi ha subito rincari di prezzo

Il decreto legge “Aiuti” prevede sconti sull’aumentato costo del gas naturale per le imprese che ne facciano largo utilizzo. In particolare, il beneficio fiscale rappresenta un’estensione della misura già prevista per il secondo trimestre del 2022. E, dunque, lo sconto verrà applicato anche ai mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2022. A parziale compensazione dell’aumentato costo del gas naturale, le imprese che ne fanno largo utilizzo, possono ottenere il credito di imposta pari al 10% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno. Gli utilizzi energetici del gas naturale devono essere differenti rispetto a quelli termoelettrici.

Come calcolare il credito di imposta spettante per l’aumentato prezzo del gas naturale?

Per il calcolo di quanto spetta come credito di imposta del 10% alle imprese che fanno largo utilizzo di gas naturale è necessario verificare:

  • la media dei prezzi dell’ultimo trimestre del 2021 (ottobre, novembre e dicembre) stabilita dal Mercato infragiornaliero Mi Gas. La pubblicazione dei prezzi avviene a cura del Gestore dei mercati energetici (Gme);
  • tale media deve aver subito un aumento dei prezzi di oltre il 30% rispetto all’ultimo trimestre (ottobre, novembre e dicembre) del 2019.

Quali imprese gasivore possono chiedere il credito di imposta del 10% sull’aumento del prezzo del gas naturale?

Le imprese gasivore che possono richiedere il credito di imposta del 10% sull’aumento del prezzo del gas naturale sono definite dal decreto legge “Aiuti”. In particolare, è necessario che:

  • le imprese operino in uno dei settori specificati dall’Allegato 1, del decreto del ministro della Transizione ecologia numero 541 del 21 dicembre 2021;
  • le aziende interessate devono aver prodotto un consumo di gas naturale per utilizzi energetici di almeno il 25% del totale indicato nel comma 1, dell’articolo 3, del decreto ministeriale numero 541;
  • i consumi vanno indicati al netto di quelli corrispondenti a utilizzi termoelettrici.

Come utilizzare il credito di imposta delle imprese a largo utilizzo di gas naturale?

Anche nel caso di credito di imposta delle imprese a largo consumo di gas naturale, l’agevolazione si può cumulare con altri benefici aventi a oggetto gli stessi costi sostenuti. Tuttavia, il cumulo non deve eccedere il valore complessivo del costo sostenuto. Il bonus non concorre a formare il reddito di impresa. Inoltre, il credito di imposta non incide sulla base imponibile relativa all’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

Come cedere il credito di imposta derivante dall’aumentato costo del gas naturale?

Rispetto al carburante delle imprese di autotrasporto, il credito di imposta può essere oggetto di cessione. Per il trasferimento del credito è necessario il visto di conformità. Nel documento devono essere inseriti i dati che attestino i presupposti del diritto al credito di imposta. La comunicazione della cessione del credito di imposta deve essere fatta in via telematica.

Crediti di imposta per bonus e superbonus edilizi: come cambia la quarta cessione

Cambia nuovamente la cessione del credito di imposta derivante dai lavori del superbonus 110% e dei bonus edilizi. Nel dettaglio, è stata rivista la possibilità di procedere con una ulteriore cessione del credito di imposta che le banche possono effettuare a favore di correntisti qualificati. Il passaggio si concretizza nel trasferimento del credito di imposta da parte delle banche, senza necessariamente dover attendere le tre cessioni precedenti. Il beneficio si può trasferire solo per le opzioni di cessione del credito di imposta comunicate a decorrere da maggio. Le novità sulla cessione del credito di imposta del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi arrivano dal recente decreto legge “Aiuti”.

Quarta cessione del credito di imposta, quali sono i nuovi paletti?

Il decreto legge “Aiuti” ha disegnato una quarta cessione dei crediti di imposta derivante dai bonus e superbonus edilizi differente rispetto a quella che era stata ipotizzata qualche settimana fa. Infatti, in precedenza, la cessione del credito era stata disegnata mediante il rapporto di solidarietà tra la banca e il primo titolare della detrazione del credito di imposta. Questa soluzione è stata messa da parte per far posto ad altri vincoli. Il paletto più importante ai fini della circolazione della moneta fiscale è quello che prevede la quarta cessione del credito di imposta dalla banca a un correntista. Ma non necessariamente deve trattarsi di quarta cessione.

Credito di imposta su bonus edilizi e superbonus 110%: come funziona la quarta cessione?

Il decreto legge “Aiuti”, abbandonando la soluzione che era trapelata qualche settimana fa, ha rivisto il sistema della quarta cessione dei crediti di imposta. Così come disciplinata, la quarta cessione prevede il trasferimento del credito di imposta derivante dai lavori in superbonus 110% o riguardante gli altri bonus edilizi dagli istituti bancari a un soggetto che abbia nei loro confronti un conto corrente. Differentemente dalle prime ipotesi di riforma, non è necessario attendere l’esaurimento delle prime tre cessioni per procedere con il quarto trasferimento. Per le banche, infatti, sarà sempre possibile un ulteriore passaggio da effettuare verso correntisti qualificati come clienti professionali.

Chi sono i clienti professionali verso i quali la banca può effettuare la quarta cessione del credito di imposta?

Il decreto “Aiuti” punta anche a qualificare i soggetti verso i quali la banca può effettuare la quarta cessione del credito di imposta. Si tratta di correntisti qualificati come professionali, come ad esempio altre banche, compagnie assicurative o imprese. Rispetto alla definizione della Consob, rientrano nei requisiti dei correntisti qualificati anche le imprese di investimento, gli istituti finanziari regolamentati o autorizzati, gli organismi di investimento collettivo, gli agenti di cambio, i fondi pensione e, infine, le imprese con fatturato netto di non meno di 40 milioni di euro all’anno.

Credito di imposta per superbonus 110% e bonus edilizi, il quadro completo delle 4 cessioni

Stando così i requisiti e le condizioni, la cessione del credito di imposta sui bonus edilizi e superbonus 110% prevede questi vincoli:

  • la prima cessione del credito di imposta può avvenire verso qualsiasi soggetto, senza alcuna limitazione;
  • la seconda e la terza cessione possono aversi solo nei riguardi dei soggetti a regime controllato (banche, società bancarie, compagnie assicurative e altri intermediari finanziari);
  • la quarta cessione si può concretizzare soltanto attraverso il trasferimento del credito di imposta dalla banca a un proprio correntista, purché risulti un soggetto qualificato come cliente professionale.

Cessione del credito di imposta, salta la responsabilità solidale

Con il decreto legge “Aiuti” è stata messa da parte l’ipotesi della  responsabilità solidale della quarta cessione del credito di imposta sui bonus edilizi e superbonus 110%. Il meccanismo prevedeva, infatti, la limitazione per la quale nella quarta cessione sia la banca che il titolare della prima detrazione fossero responsabili solidali. Ciò avrebbe significato un elevato livello di controllo da parte dell’Agenzia delle entrate nei riguardi del soggetto originario del primo passaggio di  detrazione fiscale. Questa soluzione non è andata a buon fine per le difficoltà alle quali sarebbero andate incontro le banche nell’accettare il credito stesso.

La soluzione del conto corrente per la quarta cessione del credito di imposta

La soluzione del cliente qualificato e professionista, titolare di conto corrente per entrare nel trasferimento della quarta cessione del credito di imposta, appare più ragionevole. Dovrebbe essere consentita una più elevata circolarità della moneta fiscale attraverso la cessione del credito dalla banca ai propri correntisti. La nuova cessione dovrebbe consentire alle banche anche di liberare “capienza fiscale” per entrare in nuove operazioni di cessione del credito di imposta. Conti alla mano, un cliente professionale della banca che deve pagare un modello F24 da 100 euro, potrebbe ricevere dalla banca l’offerta di acquisto del credito fiscale pari a 100 euro. Si tratterebbe di applicare un piccolo sconto che sblocchi l’operazione. Ad esempio, il costo può essere fissato a 99 o a 98 euro.

Cessione dei crediti di imposta bonus edilizi e imprese energivore: come avviene?

Procedure e disciplina differenziata per la cessione dei crediti di imposta derivante dal superbonus 110% e dai bonus edilizi, rispetto al credito maturato per le imprese energivore. Ciò deriva dai diversi percorsi normativi intrapresi per la disciplina delle due cessioni dei crediti di imposta. In particolare, la norma che è stata più volte oggetto di modifica è quella prevista dall’articolo 121 del decreto legge numero 34 del 2020, poi convertito nella legge numero 77 del 2020.

Cessione dei crediti del superbonus 110% e dei bonus edilizi: come avviene?

Ad oggi, la cessione dei crediti di imposta dei bonus edilizi e del superbonus 110% avviene mediante trasferimento ad altri soggetti. Tra questi, sono comprese le banche e gli altri istituti finanziari. Non vi è la facoltà di una ulteriore cessione dei crediti di imposta fatta liberamente. Infatti, la seconda e la terza cessione devono essere effettuate necessariamente verso soggetti controllati, come appunto banche e altri istituti finanziari.

Crediti di imposta da bonus edilizi: c’è la possibilità di una quarta cessione

Peraltro, la recente disciplina ha disposto che il credito di imposta derivante dai bonus edilizi e dal superbonus 110% può essere ceduto ulteriormente per un quarto passaggio. Tale trasferimento può avvenire, tuttavia, solo dalle banche verso i propri correntisti. La cessione del credito di imposta può essere disposta anche per una singola annualità, senza dover cedere l’intero importo del credito a un unico soggetto. Quest’ultimo passaggio è stato spiegato dall’Agenzia delle entrate in una recente interpretazione.

Come avviene la quarta cessione del credito di imposta?

Quindi, in presenza di un credito di imposta derivante dai bonus edilizi o dal superbonus 110%, si potrà procedere con la quarta cessione in detrazione per più anni. A ognuno degli anni oggetto di detrazione, è attribuito un codice ulteriore che permetterà una successiva cessione a soggetti differenti. In tal modo, lo stesso credito di imposta può essere scomposto e non è necessario trovare un unico acquirente che compri l’intero imposto. Si possono, pertanto, trovare più soggetti disposti ad acquistare una quota del credito di imposta che si riferisce a una singola annualità. La singola quota oggetto di compravendita non può essere ulteriormente frazionata in quote più piccole. È dunque questa la funzione del codice identificativo, che non permette l’ulteriore scomposizione della quota annuale del credito di imposta.

Come avviene la cessione del credito di imposta nel caso dello sconto in fattura?

I cambiamenti della disciplina hanno interessato anche l’altra opzione di detrazione fiscale, ovvero lo sconto in fattura. Nel caso di bonus edilizi e di superbonus 110%, infatti, il committente che esegue degli interventi edilizi per i quali può ottenere le agevolazione del superbonus 110% o le altre previste dai bonus edilizi mediante sconto in fattura. Ovvero riceve lo sconto pari alla detrazione. In tal caso, l’impresa o il professionista che ha eseguito gli interventi ottiene il credito di imposta di importo uguale allo sconto applicato al committente. Le due successive cessioni di questo credito di imposta possono essere effettuate solo a soggetti controllati, banche e altri intermediari finanziari su tutti. La quarta cessione del credito maturato grazie allo sconto in fattura può avvenire nelle stesse modalità viste in precedenza.

Crediti di imposta delle imprese energivore, come avviene?

Riguardo alle cessione dei crediti di imposta maturati dalle imprese energivore per il caro dei prezzi delle fonti energetiche il trasferimento è possibile solo per l’intero importo del credito. Inoltre, la cessione del credito di imposta può avvenire a favore di altri soggetti, comprese le banche o gli altri istituti finanziari, senza la possibilità di un’ulteriore trasferimento del credito. La cessione può essere effettuata entro la scadenza del 31 dicembre 2022. Per uniformare la disciplina della cessione dei crediti di imposta dei bonus edilizi con quelli delle imprese energivore, la seconda e la terza cessione possono avvenire, entro il 31 dicembre 2022, ma solo a favore di soggetti controllati come banche e altri intermediari finanziari.

Come matura il credito di imposta per le imprese energivore e gasivore ed energivore?

Intanto, sono recentemente cambiate le percentuali che fanno maturare il credito di imposta delle imprese gasivore ed energivore. Il precedente provvedimento del governo, il numero 21 del 2022, aveva modificato al rialzo le percentuali del credito di imposta sulle spese dell’energia elettrica e del gas di 5 punti. Quindi, le percentuali di bonus erano pari al 20% per i costi del gas e al 25% per quelli dell’energia elettrica. Il decreto “Aiuti” del governo di inizio maggio ha incrementato dal 20% al 25% la percentuale di credito di imposta anche delle spese del gas. In tal modo, sia il credito di imposta sul gas che quello sull’energia elettrica hanno le medesime aliquote.

Aziende a largo uso di energie elettrica e gas, qual è il credito di imposta spettante?

Per la richiesta del credito di imposta è necessario che le aziende che fanno largo uso di energia elettrica abbiano subito aumenti delle spese superiori al 30%. La misura del credito di imposta da applicare deve essere pari al rapporto tra la media dei consumi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2022 con la media degli stessi mesi del 2019. Le imprese del gas, diversamente, dovranno procedere con il calcolo attraverso il rapporto dei prezzi medi del gas del primo trimestre del 2022 rispetto ai prezzi medi dello stesso periodo del 2019.

Crediti di imposta su bonus edilizi: la cessione potrà essere anche anticipata

Va verso una soluzione la questione della cessione dei crediti di imposta legati ai bonus e superbonus edilizi. Nell’ultima versione del decreto “Aiuti” approvata nella giornata del 5 maggio 2022, il governo starebbe virando verso la cessione dei crediti di imposta da parte delle banche verso altri professionisti. Questi ultimi sarebbero stati individuati in altri altri istituti bancari, ma anche in altri soggetti del settore creditizio. La cessione dei crediti di imposta potrà avvenire anche anticipatamente. Il che significa che le banche non dovranno più attendere le tre cessioni dei crediti di imposta previsti, ma potranno procedere al trasferimento anche prima. Altra questione che invece non ha ancora trovato soluzione nel Consiglio dei ministri di ieri è quella inerente la cessione dei crediti di imposta che dovrebbe avvenire in blocco per evitarne il frazionamento.

Crediti di imposta su bonus e superbonus edilizi, in arrivo la cessione verso i professionisti: cosa significa?

Dovrebbe trovare una soluzione la questione della cessione dei crediti di imposta che ha tenuto banco nelle ultime settimane per l’impossibilità delle banche di liberarsi della “moneta fiscale”, facendola circolare. Di fatto, il decreto “Aiuti” limita di molto l’influenza della quarta cessione prevista dal provvedimento precedente. Il decreto “Bollette” prevedeva che la quarta cessione potesse avvenire da parte delle banche ai propri clienti correntisti. Con le misure in arrivo, le banche potranno procedere alla cessione anche anticipatamente, ovvero senza attendere la maturazione della quarta cessione, verso altri professionisti. In questo modo si potrà bypassare l’impianto delineato dal decreto “Bollette”, risultato troppo rigido per le banche nel far circolare la moneta fiscale.

Verso chi potrà essere fatta la cessione del credito di imposta dalle banche in via anticipata?

Il decreto “Aiuti” individua quindi vari soggetti professionisti verso i quali le banche potranno procedere con la cessione, anche anticipata, del credito di imposta. In particolare, si tratta di:

  • altri istituti bancari;
  • assicurazioni;
  • organizzazioni di investimento collettivo;
  • agenti di cambio;
  • fondi pensione;
  • imprese, purché in possesso di determinati requisiti, come ad esempio il fatturato annuo netto di non meno di 40 milioni di euro.

Credito di imposta su superbonus 110% e bonus edilizi: le novità per le banche

La novità del decreto “Aiuti” consentirà pertanto alle banche di poter cedere i crediti di imposta sul superbonus 110% e sugli altri bonus edilizi ad altri clienti professionali. La cessione può avvenire anche prima del quarto trasferimento e, dunque, in via anticipata. È necessario che i clienti professionisti abbiano un conto corrente presso la banca cedente (anche con la banca capogruppo). La cessione verso i professionisti chiude il cerchio dei trasferimenti del credito di imposta: chi riceve il credito non ha un’ulteriore facoltà di far circolare ulteriormente il beneficio fiscale. Anche per questa cessione, che si prevede dovrebbe far ripartire il mercato dei crediti di imposta, è necessario rivolgersi dunque a soggetti a regime controllato. Il meccanismo permetterà alle banche di non dover attendere più i tre trasferimenti del credito di imposta evitando di ingolfare i propri bilanci.

Quali vantaggi per le banche cedendo i crediti di imposta ad altri soggetti abilitati?

L’acquisto dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi da parte dei soggetti abilitati può avvenire tramite modello F24. Secondo il meccanismo che si prefigura con il decreto “Aiuti”, le banche potranno trasferire i crediti di imposta dal valore nominale di 100 euro a 99 euro. Il guadagno si avrà anche per i soggetti acquirenti del beneficio fiscale. Ma anche per le banche ci sarà guadagno, eventualmente se l’acquisto del credito di imposta sia avvenuto a un valore nominale inferiore a 99 euro.

Crediti di imposta su superbonus 110%, la questione ancora aperta

Il meccanismo dei crediti di imposta su superbonus 110% e bonus edilizi del nuovo provvedimento lascia ancora aperta la questione della cessione in blocco. A partire dal 1° maggio 2022, infatti, è in vigore il divieto della cessione frazionata dei crediti. In questo senso, ad avere difficoltà sono i clienti delle banche che possono contrattare una cessione depotenziata e per intero del credito. Al momento, non è arrivata alcuna novità in tal senso nel provvedimento approvato dal governo. Nei giorni scorsi, il ministro dell’Economia Daniele Franco, rispondendo a un Question time alla Camera dei deputati, aveva chiarito che, attualmente, le norme consento di cedere le singole annualità componenti il credito di imposta dei beneficiari, purché la quota annuale non sia soggetta a ulteriori scomposizioni successive. Questo meccanismo è percorribile purché ci sia stata la prima comunicazione di scelta dell’opzione della cessione del credito di imposta all’Agenzia delle entrate. Si attende dunque un intervento dell’Agenzia delle entrate che confermi questo impianto.

Ecobonus in edilizia libera o per lavori fino a 10 mila euro: serve la congruità dei prezzi?

Per gli interventi fatti effettuare in edilizia libera o di importo non eccedente i 10 mila euro, serve l’asseverazione di congruità dei prezzi? Il documento è rilasciato dai tecnici abilitati ed è indipendente dall’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate del visto di conformità per poter beneficiare della cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura.

Serve l’asseverazione di congruità dei prezzi per l’ecobonus in edilizia libera o per lavori fino a 10 mila euro?

La risposta alla domanda è affermativa. Ovvero, anche per gli interventi in ecobonus per importi fino a 10 mila euro o rientranti nell’edilizia libera serve la congruità dei prezzi. A stabilirlo è l’articolo 8 del decreto del ministero per lo Sviluppo Economico (Mise) del 6 agosto 2020 (cosiddetto decreto “Requisiti”). La norma, infatti, chiarisce che “al fine di accedere alle detrazioni, gli interventi previsti dall’articolo 2 dello stesso decreto sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal presente decreto, secondo le disposizioni dell’Allegato A”.

Asseverazione di congruità dei prezzi sugli interventi agevolati

L’asseverazione di congruità dei prezzi, inoltre, “comprende, ove previsto dalla legge, la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, intesa come rispetto dei massimali di costo di cui al presente decreto, prevista dal decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a) del Decreto Rilancio”.

Adempimenti di congruità dei prezzi per i lavori in ecobonus per lo sconto in fattura e la cessione del credito di imposta

Pertanto, sia nel caso in cui si voglia beneficiare dello sconto in fattura che della cessione del credito di imposta è necessaria l’asseverazione di congruità dei prezzi anche per gli interventi in ecobonus. Infatti, il decreto non distingue tra le due opzioni di detrazione fiscale. E l’adempimento è richiesto anche per i lavori in edilizia libera o per importi fino a 10 mila euro.

Come e quando deve essere fatta l’asseverazione di congruità dei prezzi da un tecnico abilitato?

In generale, l’asseverazione di congruità dei prezzi, secondo quanto dispone il comma 1 ter, lettera b), dell’articolo 121, del decreto legge numero 34 del 2020 prevede che:

  • siano i tecnici abilitati a certificare le spese sostenute ad assolvere all’adempimento di congruità;
  • la norma stabilisce che l’asseverazione deve essere effettuata sia per il superbonus 110% che per gli altri bonus minori;
  • l’adempimento serve per beneficiare dello sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta;
  • l’adempimento non è richiesto dalla norma per i lavori in edilizia libera o per importi non eccedenti i 10 mila euro. Fanno eccezione i lavori del bonus facciate;
  • tuttavia, il decreto “Requisiti” richiede che tutti i lavori in ecobonus, contengano l’asseverazione di congruità delle spese. Pertanto, si può affermare che l’asseverazione va fatta anche per gli interventi in edilizia libera o per importi fino a 10 mila euro.