Cessione crediti di imposta, dopo la chiusura di Intesa e Unicredit in arrivo novità

In fermento il mercato della cessione dei crediti di imposta legati ai bonus e superbonus edilizi. Dopo lo stop di Intesa Sanpaolo e Unicredit, anche altri istituti bancari sono pronti a chiudere le porte alle operazioni di acquisto delle detrazioni fiscali. Infatti, per gli istituti bancari la capacità fiscale è prossima all’esaurimento, se non già esaurita, e dunque vige l’impossibilità di aprire nuove pratiche. Intanto sono in arrivo novità riguardanti la quarta cessione del credito di imposta e l’entrata in vigore, a partire da domani 15 aprile 2022, del decreto ministeriale che fissa i nuovi prezziari degli interventi relativi ai bonus edilizi.

Cessione dei crediti di imposta, verso lo stop dalle banche: la situazione

È una vera estensione a tutto il mercato bancario lo stop alle operazioni di acquisto dei crediti di imposta dei bonus e superbonus edilizi. Per Intesa Sanpaolo e Unicredit è inevitabile arrivare a un rallentamento delle operazioni di cessione dei crediti di imposta a causa dell’elevato volume di richieste. Ma anche altre banche sono pronte a bloccare le operazioni di acquisto dei crediti di imposta a causa del raggiungimento della disponibilità massima del plafond. Nei prossimi giorni buona parte delle banche procederà con l’acquisto dei crediti già contrattualizzati con i clienti. Ma diverrà molto difficile l’apertura di nuove pratiche a meno che non ci siano novità in ambito normativo.

Cessione crediti di imposta, le richieste delle banche: coinvolgere le imprese private

Dal sistema bancario arrivano richieste per interventi normativi che possano riaprire il mercato della cessione dei crediti di imposta legati ai bonus e superbonus edilizi. Una delle richieste riguarderebbe il maggiore coinvolgimento delle imprese private, dotate queste ultime della necessaria capienza fiscale che permetterebbe di utilizzare in compensazione il credito ceduto dalle banche stesse. Ma sul tavolo del governo ci sono anche altre ipotesi. Ad esempio, la richiesta di estendere il periodo nel quale si possa recuperare il credito di imposta. Oppure la revisione dei meccanismi che vietano le cessione dei crediti di imposta frazionati.

Superbonus 110% e bonus edilizi di efficientamento energetico: da domani 15 aprile 2022 i nuovi prezziari

Intanto, domani 15 aprile 2022 entrerà in vigore il decreto ministeriale con i nuovi prezziari. Il provvedimento, firmato dal ministero della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, introduce 34 massimali unitari di riferimento per gli interventi in superbonus 110% o rientranti negli altri bonus edilizi. I nuovi prezzi serviranno quando c’è la necessità di rispettare le asseverazioni di congruità dei costi sostenuti per gli interventi di efficientamento energetico. Pertanto, i nuovi prezziari saranno più aderenti ai valori effettivi dovuti agli aumenti delle materie prime e all’incremento dell’inflazione. Rimangono, in ogni modo, poche ore per chi voglia congelare la propria situazione e utilizzare i prezzi in vigore fino al 14 aprile 2022: è necessario depositare il proprio titolo edilizio agli uffici del Comune prima che, da domani, tutti gli interventi dovranno allinearsi ai nuovi prezzi.

Crediti di imposta su superbonus 110% e bonus edilizi: in arrivo la quarta cessione

Ulteriore novità arriva dalla conversione in legge del decreto legge numero 17 del 2022, il cosiddetto “decreto Bollette” sulla quarta cessione del credito di imposta legato ai bonus e superbonus edilizi a partire dal 1° maggio 2022. La norma prevede che si possa procedere alla quarta cessione ma con delle limitazioni. La prima è inerente all’aver espletato già le prime tre cessioni dei crediti di imposta. Ovvero, secondo la normativa attuale, il credito di imposta può essere trasmesso a qualsiasi soggetto (prima cessione); solo alle banche, alle assicurazioni e agli intermediari finanziari (seconda e terza cessione); solo alle banche (quarta cessione).

Quali sono i limiti alla quarta cessione del credito di imposta dal 1° maggio 2022?

Inoltre, ulteriore limitazione relativa alla quarta cessione del credito di imposta riguarda la necessità che il soggetto con il quale la banca stipula il trasferimento del credito abbia anche un contratto di conto corrente. Infine, a partire da maggio l’ultimo paletto al trasferimento dei crediti di imposta impone il divieto di frazionamento dei crediti stessi. Ciò significa che il trasferimento potrà avvenire solo in blocco e chi li acquista dovrà smaltirli seguendo la scansione originaria.

Credito di imposta su bonus energia e gas: si può anticipare la compensazione

Novità in arrivo per i crediti di imposta derivanti dal bonus per il consumo dell’energia elettrica e del gas delle imprese. Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle entrate non è necessario attendere il termine del trimestre di riferimento per procedere alla compensazione del credito. Gli aiuti riguardano sia le imprese energivore e gasivore che tutte le altre imprese. Anche quelle che fanno un utilizzo moderato di gas ed energia elettrica. Il bonus derivante dai costi delle due fonti di energia possono anche essere ceduto. Il beneficio fiscale va da un minimo del 12% a un massimo del 25%. Tuttavia, per la cessione dei crediti è occorrente il visto di conformità. È disponibile un solo codice tributo per il modello F24, quello relativo alle imprese che fanno largo utilizzo di gas ed energia elettrica corrispondente a 6960.

Credito di imposta sulle spese per l’energia elettrica o per il gas: che cos’è?

Il credito di imposta andrà dal 12% al 25% sul costo del gas e dell’energia elettrica. La percentuale di bonus varia a seconda della tipologia di impresa beneficiaria. L’ultimo provvedimento approvato, il decreto legge numero 21, cosiddetto “decreto Energia” del 21 marzo 2022, introduce disposizioni urgenti per contrastare il caro prezzi di gas ed energia elettrica derivante dalla crisi in Ucraina. Bonus sui costi sostenuti in questa prima parte del 2022 sono previsti per le imprese che usano largamente le due energie, ma anche alle altre imprese che ne facciano un uso più moderato.

Credito di imposta su spese di gas ed energia: si può procedere alla compensazione anticipata

Per tutti i crediti di imposta previsti dai recenti decreti, l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni relative alla compensazione del bonus. Si può avviare la compensazione senza dover aspettare la fine del trimestre di riferimento, ovvero il primo o il secondo del 2022. Con una Faq pubblicata nella giornata dell’11 aprile, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che si può procedere alla compensazione anticipata. La condizione richiesta è quella del calcolo del credito di imposta su spese già sostenute seguendo il principio della competenza delle spese stesse. Pertanto, è necessario che le imprese siano in possesso delle relative fatture di acquisto.

Tax credit del 12% per le imprese non energivore: ecco quali sono

Ecco nel dettaglio le percentuali di credito di imposta che le imprese, a seconda della tipologia, potranno applicare sulle spese riguardanti le forniture di gas e di energia elettrica. Le imprese non energivore hanno a disposizione un credito di imposta del 12% sulle spese per l’energia elettrica. Il beneficio riguarda le imprese dotati di contatori di energia di potenza da almeno 16,5 Kw. Per beneficiare del credito di imposta è necessario avere a disposizione le fatture di acquisto che certifichino la spesa effettuata. Per ottenere il credito di imposta, le imprese nel primo trimestre del 2022 devono aver subito un aumento dei costi per kilowatt/ora di oltre il 30% rispetto al costo medio sostenuto nei primi tre mesi del 2019.

Credito di imposta imprese non gasivore, come determinare il bonus?

Per le imprese che non consumino eccessive quantità di gas naturale il bonus è nella percentuale del 20% sul costo di acquisto del gas impiegato come fonte energetica. Non deve trattarsi di utilizzi termoelettrici. Le imprese beneficiarie sono quelle classificate dall’articolo 5 del decreto legge numero 17 del 1° marzo 2022. Anche per queste imprese, l’aumento di costo per il gas naturale deve essere superiore al 30% nei primi tre mesi del 2022 in rapporto allo stesso periodo del 2019. La media dei prezzi deve essere calcolata sulle stime di prezzo fornite dal Mercato infragiornaliero (MiGas). I costi vengono pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (Gme).

Come utilizzare il bonus sui costi del gas naturale?

Il bonus riconosciuto alle imprese per l’aumento dei costi del gas naturale può essere utilizzato come credito di imposta solo in compensazione. Lo stesso credito di imposta si può anche cumulato con altre agevolazione applicate agli stessi costi. Tuttavia, il totale delle agevolazioni non deve eccedere il complessivo del costo. Inoltre, il credito di imposta sul gas non concorre alla formazione del reddito d’impresa e tanto meno alla composizione della base imponibile dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

Bonus per imprese energivore e gasivore: quale credito di imposta spetta per il risparmio sulla fattura?

Per le imprese energivore e gasivore il decreto legge “Energia” ha aumentato l’aliquota del credito di imposta attribuibile. Infatti, sia per  il gas che per l’energia elettrica, il credito di imposta era già fissato dal decreto legge numero 17 del 2022. Il provvedimento stabiliva, rispettivamente, percentuali di bonus pari al 20 e al 15%. Con il nuovo provvedimento numero 21 del 2022, le aliquote del credito di imposta sui costi del gas e dell’energia elettrica, per le imprese che ne facciano ampio utilizzo, sono aumentate di cinque punti percentuali. Dunque, i nuovi bonus sono corrispondenti al 20% per i costi del gas e al 25% per quelli dell’energia elettrica.

Imprese a largo utilizzo di gas ed energia elettrica, come verificare il credito di imposta spettante?

Per la domanda di credito di imposta è occorrente che le imprese a largo utilizzo di energia elettrica abbiano subito aumenti di costi superiori al 30%. L’aliquota applicabile deve essere confermata dal rapporto tra la media dei consumi dei primi tre mesi del 2022 con la media dello stesso periodo del 2019. Le imprese del gas dovranno procedere con il rapporto dei prezzi medi del gas di gennaio, febbraio e marzo del 2022 rispetto agli stessi mesi del 2019.

Come utilizzare il bonus sulle spese di energia elettrica e gas per le imprese che ne fanno largo utilizzo?

Il credito di imposta calcolato sull’aumento del costo del gas naturale e  dell’energia elettrica delle imprese che ne fanno largo utilizzo, è cumulabile con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi. La compensazione può essere fatta anche in anticipo, rispetto a quanto fissato in precedenza con decorrenza dal secondo trimestre del 2022. Il termine dell’utilizzo del bonus è fissato al 31 dicembre prossimo. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa e alla base imponibile ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

Come cedere il credito di imposta accumulato grazie al bonus sui costi dell’energia elettrica e del gas?

Le imprese gasivore ed energivore hanno la facoltà di cedere il credito di imposta accumulato sull’aumento dei costi di gas ed energia elettrica. La cessione può avvenire per l’intero ammontare del bonus agli altri soggetti a regime controllato, quali banche e intermediari finanziari. Lo stabilisce l’articolo 9 del decreto legge “Energia” che allarga la possibilità di cessione del credito di imposta anche alle imprese agevolate classificate dall’articolo 15 del decreto legge numero 4 del 27 gennaio 2022.

Cessione del credito di imposta, dopo la prima solo a banche e intermediari finanziari abilitati

Consumata la prima cessione, si possono effettuare due ulteriori cessioni, purché effettuate verso istituti bancari e intermediari finanziati abilitati secondo quanto prevede l’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia creditizia e bancaria.

Bonus energia elettrica e gas delle imprese, per la cessione del credito di imposta è necessario il visto di conformità

Per la cessione dei crediti di imposta relativi al bonus per il gas e l’energia elettrica, le imprese dovranno procedere con il visto di conformità. Nello specifico, l’adempimento riguarda le informazioni riguardanti la documentazione che attesti la presenza dei requisiti che danno origina al bonus. La documentazione deve essere rilasciata dai responsabili dell’assistenza fiscale.

Cessione credito imposta privati bonus edilizi, comunicazione entro il 29 aprile 2022

C’è tempo fino al 29 aprile 2022 per la comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione del credito di imposta e dello sconto in fattura per i soggetti privati relativi al superbonus 110% e agli altri bonus edili. Per i soggetti Ires e per le partite Iva il termine è invece slittato a ottobre. La scadenza di fine aprile riguarda le persone fisiche per la scelta delle opzioni di sconto o di credito di imposta. Diversamente, se il beneficio fiscale avviene tramite la detrazione fiscale diretta non deve essere effettuata alcuna comunicazione.

Cessione dei crediti di imposta, la scadenza del 29 aprile

La scadenza della comunicazione dei crediti di imposta e lo sconto in fattura del 29 aprile è inerente la prima cessione effettuata dai soggetti privati. Ovvero il primo beneficiario della detrazione fiscale relativa al 2021 che trasferisce il credito a qualsiasi soggetto, sia fornitori che banche e istituti finanziari. Per il secondo e il terzo trasferimento occorre cedere il credito di imposta esclusivamente a soggetti in ambito controllato (banche e altri istituti finanziari). Questi ultimi due trasferimenti non hanno scadenza al 29 aprile.

Quali cessioni dei crediti di imposta devono essere comunicati entro il 29 aprile 2022?

Le comunicazioni dei crediti di imposta in scadenza entro il 29 aprile prossimo riguardano, dunque, due tipologie di operazioni:

  • le spese sostenute nel 2021 per interventi edilizi in superbonus 110% e bonus;
  • le rate residue relative all’anno 2020.

La prima cessione viene effettuata spesso da un soggetto Irpef privato, che traferisce a terzi la propria detrazione fiscale per monetizzare il bonus edilizio. In tal caso il beneficio non viene portato in detrazione fiscale.

Comunicazioni all’Agenzia delle entrate dei superbonus e bonus edilizi entro il 15 ottobre 2022: chi riguarda?

I soggetti titolari di partita Iva e Ires che devono presentare la dichiarazione dei redditi entro la fine di novembre prossimo, possono procedere con la comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura entro il 15 ottobre 2022. A meno che non abbiano intenzione di portare in detrazione fiscale diretta il bonus stesso. In generale la scadenza della comunicazione del 15 ottobre riguarda:

  • le imprese e i professionisti che hanno fatto lavori in ecobonus o bonus facciate o sismabonus;
  • i professionisti e le imprese che utilizzano il superbonus 110% come condomini per lavori sulle parti comuni degli edifici purché a prevalenza abitativa;
  • gli altri soggetti Ires ammessi a fruire dei bonus edilizi in forza del comma 9 dell’articolo 119 del decreto “Rilancio”. Si tratta degli enti del Terzo settore, degli Iacp, delle cooperative di abitazioni a proprietà indivisa e degli altri enti assimilati.

Esenzioni Irpef coltivatori diretti, detrazioni fiscali e bonus edilizi: chiarimenti Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate ha provveduto a illustrare, con la circolare 9/E del 1° aprile 2022, le novità relative alla legge di Bilancio 2022 (legge numero 234 del 2021) inerenti l’esenzione Irpef dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, le detrazioni per il risparmio energetico e i vari bonus su affitti e lavori edilizi. Per varie misure di detrazione fiscale, l’Agenzia delle entrate chiarisce la data di scadenza della fruizione. Ecco quali sono i chiarimenti nel dettaglio.

Esenzione Irpef dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali fino al 31 dicembre 2022

La legge di Bilancio 2022 ha prorogato l’esenzione dalla tassazione delle detrazioni relative all’Irpef e alle addizionali, dei redditi dominicali e agrari per i terreni dichiarati dagli imprenditori agricoli professionali (Iap) e dai coltivatori diretti. La proroga opera fino al 31 dicembre 2022. I soci che abbiano scelto la tassazione fondiaria nelle società di persone, invece, sono esclusi dalle agevolazioni fiscali. Rientrano nella detrazione fiscale, inoltre, i soci delle società semplici ai quali viene attribuita la quota del reddito fondiario.

Bonus facciate e bonus verde: quali sono le detrazioni spettanti?

Per il bonus facciate, l’Agenzia delle entrate chiarisce che solo fino al 31 dicembre 2022 si potrà beneficiare della detrazione inerente il rifacimento delle facciate degli edifici. Il comma 219 dell’articolo 1 della legge numero 160 del 2019 ha introdotto la misura in oggetto. Ma, per i lavori del 2022, la percentuale di detrazione scende dal 90%, applicato fino al 31 dicembre 2021, al 60%. Analogamente, anche il bonus verde è stato prorogato fino a tutto l’anno 2024. La misura consiste nella sistemazione del verde dei giardini secondo quanto prevede il comma 12 dell’articolo 1 della legge numero 205 del 2017.

Detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico e bonus mobili

Inoltre, tutti i più importanti bonus per le detrazioni dei lavori edilizi sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2024. Nei bonus rientrano gli interventi di ristrutturazione edilizia, di efficientamento energetico e le detrazioni spettanti per i bonus mobili disciplinati. La disciplina delle detrazioni fiscali è descritta agli articoli 14 e 16 del decreto legge numero 63 del 2013.

Bonus mobili, quando spetta la detrazione e quali sono le condizioni?

Si può beneficiare dell’agevolazione fiscale acquistando mobili e grandi elettrodomestici per i costi sostenuti nei tre anni dal 2022 al 2024 ma con delle novità:

  • l’acquisto dei mobili deve essere correlato alla fruizione dei bonus per gli interventi di edilizia indicati nell’articolo 16 bis del decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986;
  • la misura della detrazione risulta ridotta rispetto allo scorso anno (16 mila euro di acquisti mobili) a 10 mila euro per l’anno in corso e alla metà per gli anni 2023 e 2024.

Bonus affitti, in cosa consiste la detrazione a favore dei giovani?

Per tutto il periodo di imposta 2022 si può beneficiare del bonus affitto. La misura è riservata ai giovani dai 20 ai 31 anni di età che abbiano un reddito complessivo non eccedente i 15.493,71 euro. Il beneficio fiscale consiste nella detrazione dell’Irpef per i giovani che stipulino un contratto di affitto di una unità abitativa oppure di una sua parte destinando in essa la propria residenza. L’unità immobiliare presa in affitto deve essere diversa dalla casa principale dei genitori del soggetto beneficiario.

 

Contributi volontari: quanto si paga, ritardi e deducibilità

Quanto si paga per i contributi versati volontariamente ai fini della pensione? E i contributi versati periodicamente possono essere deducibili? Sono queste alcune delle domande che si pongono i contribuenti nel momento in cui vogliano produrre richiesta di autorizzazione al versamento volontario dei contributi. Sicuramente il costo dei contributi da versare rappresenta uno degli aspetti sui quali si riflette maggiormente. Leggiamo quanto costa versare i contributi in maniera volontaria.

Quanto costa versare i contributi volontariamente ai fini della pensione?

Il costo da sostenere per versare i contributi volontari ai fini della pensione si calcola sulla retribuzione media percepita nell’ultimo anno nel quale si è lavorato. Per i lavoratori dipendenti (non appartenenti al settore agricolo), l’importo da pagare si determina applicando l’aliquota contributiva prevista per ciascun anno, alla retribuzione media percepita nelle 52 settimane antecedenti il giorno di presentazione dell’istanza. Non si paga più, come in passato, in base alle classi di contribuzione determinate dal decreto legislativo numero 184 del 1997.

Versamento dei contributi volontari, come si determina la retribuzione minima settimanale?

La determinazione della retribuzione minima settimanale ai fini del versamento dei contributi volontari si determina secondo quanto prevede il comma 1, dell’articolo 7, della legge numero 638 del 1983. Il calcolo, pertanto, consiste nell’applicazione del 40% sull’importo del trattamento minimo stabilito per il 1° gennaio di ciascun anno. In base all’indice Istat per il calcolo della retribuzione minima settimanale utile al calcolo dei contributi volontari, l’importo del 2022 è corrispondente a 210,15 euro. Tale importo è ottenuto applicando il 40% alla pensione minima che per il 2022 è pari a 525,38 euro.

Contributi volontari di lavoratori dipendenti, quanto si paga?

Per i lavoratori dipendenti, il calcolo di quanto si versa una volta ottenuta l’autorizzazione per i contributi volontari tiene conto dell’aliquota contributiva del 33%. Pertanto, se un contribuente ha percepito 20 mila euro nei 12 mesi di retribuzione precedenti alla presentazione della domanda, l’importo da pagare per i contributi volontari è pari a 6.600 euro all’anno. I contributi, dunque, si calcolano applicando il 33% a 20 mila euro. Il che corrisponde a un importo di 1.650 euro a trimestre e di 126,92 a settimana.

Contributi volontari, non si possono fare ritardi nel pagamento per non perdere il beneficio

Ai fini del pagamento dei contributi volontari, i soggetti non possono pagare nemmeno con un giorno di ritardo, pena la perdita dell’accredito del trimestre corrispondente che rimane pertanto scoperto. Il pagamento effettuato anche con un solo giorno di ritardo rispetto a quando previsto provoca il mancato riconoscimento del periodo di accredito con conseguente restituzione di quanto versato. In tal caso, il contribuente può chiedere che il pagamento in ritardo di un trimestre sia valido per il trimestre susseguente.

Contributi volontari, quali sono le scadenze per pagare?

Dunque, se il contribuente paga in ritardo i contributi scadenti il 30 giugno e relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo, in alternativa può chiedere che quanto pagato sia utile per il trimestre successivo, ovvero per i mesi di aprile, maggio e giugno da pagare entro il 30 settembre. Il primo trimestre, in ogni modo, rimane vacante da contributi volontari. In linea generale, i versamenti dei contributi volontari devono essere effettuati entro le scadenze del:

  • 30 giugno per i mesi di gennaio, febbraio e marzo (1° trimestre dell’anno);
  • 30 settembre per i mesi di aprile, maggio e giugno (2° trimestre dell’anno);
  • 31 dicembre per i mesi di luglio, agosto e settembre (3° trimestre dell’anno);
  • 31 marzo per i mesi di ottobre, novembre e dicembre dell’anno prima (4° trimestre dell’anno).

Deduzione o detrazione dei contributi volontari ai fini della pensione?

Il versamento dei contributi volontari produce una deduzione e non a una detrazione. Ovvero, un abbattimento del reddito complessivo. Pertanto, la deduzione permette di non pagare l’Irpef sulle spese relative. Nel caso della detrazione, invece, si ha diritto a uno sconto sull’Irpef da versare in base alla percentuale dello sconto stesso. I contributi versati volontariamente sono peraltro deducibili anche se versati a favore dei famigliari fiscalmente a carico (ad esempio, il coniuge).

Superbonus 110% e bonus edilizi casa, entro il 29 aprile la cessione dei crediti

Ultimo mese per la cessione dei crediti di imposta delle spese sostenute nel 2021 per lavori effettuati con i bonus edilizi, dal 50% delle ristrutturazioni al superbonus 110%. Tuttavia la procedura non è esente da ostacoli. Per i beneficiari dei bonus edilizi, infatti, non sarà facile arrivare a monetizzare la detrazione fiscale accumulata mediante la cessione del credito. E i problemi potrebbero riflettersi anche alla circolazione della moneta fiscale per le spese pagate nel 2022.

Bonus edilizi e superbonus 110%, gli interventi normativi per la cessione dei crediti di imposta

Infatti, le normative che si sono succedute sulla cessione dei crediti di imposta sui lavori in superbonus 110% o rientranti negli altri bonus edili sono state addirittura quattro negli ultimi mesi. Le variazioni normative hanno interessato anche l’altra opzione, ovvero lo sconto in fattura. Le restrizioni alla circolarità della moneta fiscale delle detrazioni, i visti di conformità e le asseverazioni di congruità delle spese dei bonus edilizi sono cambiate dal decreto legge “Antifrodi” entrato in vigore il 12 novembre 2021 alla conversione del decreto legge Sostegni ter.

Cessione del credito di imposta su bonus e superbonus edilizi: più difficoltà a far girare la moneta fiscale

Le restrizioni normative hanno prodotto un mercato meno generoso per la cessione del credito di imposta dei bonus edilizi e per la circolazione della moneta fiscale. Chi compra il credito di imposta si mostra più cauto rispetto a qualche mese fa. Soprattutto per le varie truffe che si sono succedute negli ultimi tempi. Anche Poste Italiane richiede maggiori garanzie e documenti nell’acquisire i crediti di imposta. Inoltre, la nuova normativa prevede un limite numerico alle cessioni dei crediti di imposta. Dal 17 febbraio scorso, infatti, è possibile una prima cessione verso qualsiasi soggetto. La seconda e la terza e ultima cessione possono essere fatte solo a soggetti controllati come banche e altri intermediari finanziari abilitati.

Cessione crediti di imposta su bonus e superbonus edilizi: la concorrenza dei crediti di luce e gas

Il mercato della cessione dei crediti, inoltre, rischia di ingolfarsi nel corso dell’anno per i numerosi cespiti che possono dar luogo alla circolazione della moneta fiscale. Non solo i bonus edilizi e il superbonus sono infatti oggetto di cessione. Anche i crediti di imposta che matureranno le imprese per l’acquisto del gas e per il pagamento dell’energia elettrica godono della stessa procedura di circolazione. E il plafond potrebbe esaurirsi.

Scadenza del 29 aprile 2022 per la cessione dei crediti di imposta su spese del 2021

In ogni caso, la scadenza del 29 aprile 2022 si avvicina. Entro tale data si dovrà procedere con la comunicazione all’Agenzia delle entrate della scelta dell’opzione della cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura per interventi in superbonus 110% o relativi ad altri bonus edilizi per spese sostenute nel 2021. La scadenza è stata spostata dal 7 aprile prossimo. Entro la stessa data di fine mese potranno essere comunicate anche le rate residue e non utilizzate per la detrazione relative alle spese sostenute nel 2020.

Partita Iva a regime forfettario, perché conviene con l’assegno unico per i figli?

Perché conviene ancora di più aderire alla partita Iva a regime forfettaria per chi ha dei figli a carico? L’introduzione dell’assegno unico per i figli ha cambiato il sistema delle detrazioni fiscali non solo per i lavoratori dipendenti e per le partite Iva ricadenti nel sistema ordinario, ma anche per i lavoratori autonomi della flat tax. Infatti, fino a tutto il 2021 chi aderiva al regime forfettario di partita Iva non otteneva le detrazioni fiscali per i figli a carico. Da marzo del 2022 i meccanismi di detrazione fiscale sono però cambiati.

Partita Iva regime forfettario: le detrazioni possibili

Chi aderisce alla partita Iva a regime forfettario non può dedurre i costi dal calcolo del reddito imponibile e nemmeno le detrazioni previste dalla legislazione vigente. A meno che non abbia altri redditi. L’impossibilità di procedere con le detrazioni è stata da sempre considerata la maggiore limitazione del regime forfettario. E su questo punto che molte partite Iva hanno basato la propria scelta tra il regime ordinario e la flat tax al 5% oppure al 15%.

Partite Iva forfettarie fino all’introduzione dell’assegno unico per i figli

Di conseguenza, fino al 2021 molte partite Iva a regime forfettario con figli a carico ma senza altri redditi, hanno dovuto rinunciare alle detrazioni fiscali. Al contrario, per altri professionisti e autonomi la scelta del regime ordinario di partita Iva ha costituito la possibilità di ottenere le detrazioni spettanti. Cosa non possibile aderendo al regime forfettario e dovendo rinunciare a detrazioni fiscali variabili fino a 1.220 euro se il figlio era minore di 36 mesi, o di 1.620 euro per figli portatori di handicap, a seconda della composizione della famiglia e del reddito prodotto. Per questo motivo, molte partite Iva hanno scelto di rimanere nel regime ordinario accettando il sistema di tassazione Irpef a scaglioni e rinunciando alla flat tax.

Partite Iva, cosa cambia con l’introduzione nel 2022 dell’assegno unico per i figli a carico?

Con l’introduzione dell’assegno unico per i figli nel 2022, il sistema delle detrazioni per i figli a carico è cambiato anche per le partite Iva a regime forfettario come per le altre tipologie di contribuenti. L’assegno unico per i figli ha prodotto l’abrogazione delle detrazioni fiscali per i figli a carico di età non eccedente i 21 anni e l’applicazione di altri bonus. Includendo, nell’assegno, anche le partite Iva forfettarie e dando una ulteriore svolta alla convenienza verso questo regime fiscale. Infatti, a decorrere da marzo 2022 chi ha figli a carico può ottenere l’assegno unico universale anche se i rapporti fiscali sono regolati dalla partita Iva a regime forfettario.

Partite Iva forfettarie, l’assegno unico spetta per figli a carico fino a 21 anni di età, poi nessuna detrazione fiscale

L’introduzione dell’assegno unico per i figli a carico ha comportato, pertanto, una maggiore convenienza ad aderire alla partita Iva a regime forfettario purché non si superino i limiti di ricavi o di redditi di 65 mila euro all’anno. Non varia nulla, invece, per le partite Iva che abbiano figli di età dai 21 anni in su. I forfettari, infatti, non potranno beneficiare dell’assegno unico per i figli o delle detrazioni. Le partite Iva a regime ordinario, invece, potranno continuare ad applicare le detrazioni Irpef per i carichi di famiglia, secondo quanto prevede l’articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

Quali partite Iva a regime forfettario possono chiedere l’assegno unico per i figli a carico?

Nulla cambia per le regole di accesso all’assegno unico per i figli a carico delle partite Iva a regime forfettario rispetto agli altri lavoratori contribuenti. Infatti, è necessario che i figli a carico non abbiano già compiuto i 21 anni di età al momento della presentazione della domanda. I figli, inoltre, devono frequentare un corso di formazione scolastica, di laurea oppure professionale; oppure un tirocinio; infine possono svolgere il servizio civile o essere alla ricerca attiva di una occupazione. Ovvero abbiano data immediata disponibilità a lavorare a un centro pubblico per l’impiego.

Qual è l’importo dell’assegno unico per i figli a carico per le partite Iva forfettarie?

L’indennità spettante per l’assegno unico per i figli a carico, per tutti i lavoratori contribuenti, varia a seconda:

  • dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee);
  • del numero dei figli;
  • dell’età dei figli.

L’assegno, invece, non dipende dal tipo di regime fiscale adottato (e, pertanto, nemmeno relativamente al forfettario) o dalla tipologia di reddito prodotto. In generale, dunque, l’assegno ha un importo minimo di 50 euro per Isee di almeno 40 mila euro e un importo massimo di 175 euro per famiglie con Isee non eccedente i 15 mila euro. Gli importi possono subire ulteriori variazioni, ad esempio in base alla numerosità delle famiglie o alla presenza di figli disabili.

Partite Iva a regime forfettario: come si presenta la domanda per l’assegno unico per i figli a carico?

La modalità di presentazione della domanda per l’assegno unico per i figli a carico non varia rispetto agli altri lavoratori contribuenti. Anche per le partite Iva forfettaria l’invio della domanda è possibile già dal 1° gennaio 2022 all’Inps. Si può procedere mediante la piattaforma telematica dell’Inps, oppure tramite il call center. È necessario avere lo Spid o la Carta di identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns). La domanda può essere presentata anche tramite i patronati.

Come viene pagato l’assegno unico per i figli a carico alle partite Iva del regime forfettario?

La modalità di erogazione dell’assegno unico per i figli a carico non varia per le partite Iva a regime forfettario rispetto agli altri contribuenti. Infatti, l’assegno viene erogato direttamente dall’Inps sul conto corrente di uno dei due genitori oppure diviso per il 50% a entrambi i genitori. Infine, sarà necessario rinnovare periodicamente la domanda di assegno unico per i figli a carico.

 

Ecobonus e bonus casa, è attivo il portale 2022 per inviare i dati a Enea

Dal 1° aprile 2022 è stato attivato il nuovo portale on line per l’invio dei dati a Enea in merito all’ecobonus e al bonus casa. La piattaforma è a disposizione per la trasmissione dei dati che deve avvenire entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. L’attivazione del portale on line è avvenuta nella giornata di ieri con qualche ora di ritardo rispetto ai tempi previsti.

Piattaforma on line Enea, quali dati si devono inviare per i bonus edilizi entro 90 giorni?

L’invio delle comunicazioni a Enea riguarda i dati sugli interventi di efficienza energetica che abbiano termine nell’anno 2022. L’adempimento è occorrente per poter beneficiare delle detrazioni fiscali. Per i lavori effettuati a partire dal 1° gennaio 2022 ci sarà tempo per effettuare la comunicazione fino al 30 giugno prossimo (90 giorni di tempo) a decorrere dall’attivazione della piattaforma on line. Pertanto, si fa riferimento alla data di riferimento della conclusione dei lavori per il decorrere dei 90 giorni, ma per i lavori effettuati da inizio gennaio alla fine di marzo 2022 si tiene conto della data di messa on line della piattaforma Enea. Per i lavori conclusi a partire dai prossimi giorni dovrà essere calcolato il termine di scadenza di 90 giorni.

Portale Enea 2022, quali sono le novità di quest’anno?

La principale novità del 2022 del portale Enea riguarda il fatto che è previsto un’unica piattaforma per inserire i dati inerenti sia l’ecobonus del 2022, previsto dall’articolo 14 del decreto legge numero 63 del 2013 con lavori che vanno a migliorare l’efficienza energetica, sia il bonus casa del 50% previsto dall’articolo 16 bis del decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986 per gli interventi che garantiscano il risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

Come procedere con l’invio dei dati a Enea per gli interventi in ecobonus?

I dati da inviare a Enea attraverso il portale on line riguardanti l’ecobonus e il bonus casa devono seguire determinate procedure. In particolare, per l’invio dei dati dell’ecobonus si deve entrare nell’apposita sezione e inoltrare le informazioni relativi agli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Le detrazioni fiscali, a seconda dei casi, possono prevedere percentuali di detrazione fiscale pari a:

  • 50%;
  • 65%;
  • 70%;
  • 75%;
  • 80%;
  • 85%.

Invio all’Enea dei dati del bonus facciate e bonus casa per la detrazione fiscale

L’invio dei dati a Enea degli interventi effettuati e rientranti nel bonus facciate sono ammissibili se i lavori comportano la diminuzione della trasmittanza termica dell’involucro opaco. La detrazione fiscale per questi lavori era pari al 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021; a partire dal 1° gennaio 2022 la riduzione prevista è del 60%. Inoltre, per il bonus casa è presente l’apposita sezione e i dati da trasmettere sono quelli relativi ai lavori di risparmio energetico e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili. In tal caso le detrazioni fiscali rientrano nelle agevolazioni previste per le ristrutturazioni edilizie.

Come accedere al portale Enea per l’invio dei dati sui bonus edilizi?

L’accesso al portale Enea per l’invio dei dati relativi ai bonus edilizi è possibile solo autenticandosi al sito bonusfiscali. enea.it tramite:

  • Spid;
  • Carta di identità elettronica (Cie).

Inoltre, Enea ha reso disponibile ai soggetti interessati anche un servizio on line chiamato “Virgilio” che permette di ottenere assistenza fiscale e in tempo reale rispetto ai possibili dubbi sulle detrazioni fiscali. Le risposte fornite dall’assistente virtuale riguardano i quesiti sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici in ecobonus, bonus casa e superbonus 110%. Il servizio viene aggiornato tempestivamente a ogni intervento dell’Agenzia delle entrate sia che riguardi gli interpelli che le circolari.

Bonus facciate, visto di conformità e congruità nel 730 e detraibilità delle spese

Per interventi rientranti nel bonus facciate del 60% per il 2022 (il 90% fino alla fine del 2021) o per il bonus casa del 50% (o bonus ristrutturazioni), se si decide di utilizzare il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi o modello 730, anziché procedere con la cessione del credito stesso o con lo sconto in fattura, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese sostenute e il visto di conformità? La risposta è negativa, ma è necessario distinguere caso per caso. Inoltre, nel caso di sostenimento delle relative spese, si può procedere con la detrazione fiscale delle stesse.

Bonus facciate, quando non serve l’asseverazione di congruità e il visto di conformità delle spese?

L’asseverazione di congruità delle spese sostenute per il bonus facciate o per il bonus casa e il visto di conformità non sono necessari se si voglia godere della detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. Sono invece obbligatori i due adempimenti nel caso di scelta di una delle due opzione. Ovvero di  cessione del credito di imposta o di applicazione dello sconto in fattura. Lo stabilisce il comma 1 ter, dell’articolo 121 del decreto legge numero 2020.

Quando serve l’attestazione di congruità delle spese nel bonus facciate per la detrazione diretta?

Tuttavia, negli adempimenti del visto di conformità e nell’attestazione di congruità delle spese è necessario distinguere il caso le diverse tipologie di lavori. E, dunque, l’obbligo di visto può persistere anche per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi. Nello specifico, per i lavori relativi alle strutture opache verticali delle facciate esterne è necessario inviare i dati all’Enea. Pertanto, per i lavori che vanno a influire dal punto di vista energetico oppure che interessano il rifacimento dell’intonaco per una percentuale superiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, visto e asseverazione sono necessari. E lo sono per gli interventi a partire dal 6 ottobre 2020, in conformità a quanto stabilisce l’articolo 8 del decreto ministeriale del 6 agosto 2020.

Bonus facciate o bonus ristrutturazioni ‘energetico’, l’attestazione di congruità serve sempre

L’adempimento serve ad attestare la rispondenza dei requisiti tecnici necessari per svolgere i lavori e l’asseverazione comprende già al suo interno la congruità dei costi sostenuti in rapporto ai lavori effettuati. Pertanto, in linea generale, per il bonus facciate non energetico e per il bonus casa o ristrutturazioni al 50% non è necessaria l’attestazione di congruità delle spese per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730. L’adempimento è necessario, invece, nel caso in cui il bonus facciate riguardi lavori “energetici”, anche nel caso di detrazione diretta.

Detraibilità delle spese per il visto di conformità nel bonus facciate

Gli ultimi interventi legislativi hanno chiarito anche la questione relativa alla detraibilità fiscale delle spese sostenute per il visto di conformità e per l’asseverazione di congruità. È possibile avvalersi della detrazione fiscale per le relative spese sostenute nel 2022. Il beneficio fiscale vige anche per le spese di visto e asseverazione sostenute a partire dal 12 novembre 2021 e per tutto il periodo fino alla termine dello scorso anno. La data del 12 novembre 2021 segna l’inizio dell’obbligo dell’adempimento con l’entrata in vigore del decreto “Antifrodi”. La conferma della detraibilità fiscale dei costi delle attestazioni è arrivata dopo gli aggiornamenti apportati dalla legge di Bilancio 2022 alla legge 234 del 2021 (legge di bilancio 2021).

Bonus facciate, si possono detrarre le spese dei visti a partire dal 12 novembre 2021?

Si ritiene, infatti, che le spese professionali per le attestazioni di congruità e per il visto di conformità per i lavori non rientranti nel superbonus 110% risultino detraibili come previsto dal comma 15, dell’articolo 119, del decreto legge numero 34 del 2020. Secondo quanto chiarito anche dall’Agenzia delle entrate, la detrazione fiscale di dette spese è ammissibile a prescindere dalla data in base alla quale siano state sostenute. Pertanto, risultano detraibili sia le spese di visto di conformità e di asseverazione di congruità sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, sia quelle dei due mesi precedenti a partire dal 12 novembre 2021. Il beneficio fiscale risulta pertanto coerente con il trattamento già in vigore per i lavori rientranti nel superbonus 110%.

Superbonus 110% in edifici unifamiliari, quando si può utilizzare per sostituire l’impianto termico?

Quando si può utilizzare il superbonus 110% per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente all’interno di edifici unifamiliari oppure sulle singole unità immobiliari collocate dentro gli edifici plurifamiliari? In quest’ultimo caso, le unità immobiliari devono risultare funzionalmente indipendenti e devono disporre di uno o di più accessi autonomi dall’esterno. In linea di massima, l’intervento in superbonus 110% è possibile per alcune tipologie di interventi purché risultanti come lavori “trainanti”.

Superbonus 110%, quali interventi si possono fare per sostituire gli impianti di climatizzazione invernale?

La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti può avvenire con impianti centralizzati per il rinfrescamento, il riscaldamento e la fornitura di acqua calda sanitaria. Deve inoltre essere raggiunto l’obiettivo del miglioramento della classe energetica arrivando almeno alla classe A. Inoltre, la sostituzione può avvenire con impianti di microgenerazione o a collettori solari oppure con caldaie a biomassa. In quest’ultima caso, è necessario raggiungere le prestazioni emissive di non meno di cinque stelle per le aree che non risultano matanizzate. Rientrano nel superbonus 110% anche i costi per smaltire gli impianti sostituiti e quelli di allaccio ai sistemi di teleriscaldamento.

Quali sono i tempi per realizzare la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale?

In merito ai tempi per effettuare i lavori di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali in un edificio unifamiliare si va da alcuni giorni a uno o due settimane. Il tempo necessario varia a seconda che si lavori solo sul sistema di generazione oppure anche su quello di distribuzione e sui terminali di emissione.

Interventi di sostituzione impianti climatizzazione su parti comuni di un edificio, si può utilizzare il superbonus 110%?

Si può utilizzare il superbonus 110% sui lavori di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale nelle parti comuni di un edificio? La risposta è negativa, e comprende anche i condomini, anche per un numero superiore alle due unità immobiliari (comprese le imprese, i professionisti e le società), detentori dell’unità abitativa componente l’edificio. Nel caso in esame, le unità immobiliari possono essere abitazioni, seppure secondarie, purché rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Può trattarsi anche di unità non abitative purché i condomini abbiano superficie residenziale di oltre il 50%. Rientrano nella casistica anche i lavori sulle parti comuni dell’unico proprietario dell’edificio (con due, tre o quattro unità immobiliari). Infine l’esclusione opera anche per le case a schiera.

Quando non si può utilizzare il superbonus 110% per la sostituzione dell’impianto termico

Il superbonus 110% non può essere utilizzato, nei casi precedenti, perché l’intervento non è previsto per le parti comuni essendo agevolati solo i lavori fatti sugli edifici unifamiliari oppure sulle unità immobiliari collocate dentro gli edifici plurifamiliari indipendenti e che abbiano uno o più accessi autonomi dall’esterno. Per la stessa ragione, il superbonus 110% non spetta nemmeno sugli interventi effettuati da persone fisiche o privati, non esercenti dunque attività professionali o di impresa, per unità immobiliari non rientranti nelle categorie A1, A8 e A9, sulle singole unità immobiliari residenziali e sulle pertinenze inerenti dentro edifici collocati in condominio. Ad esempio, l’unità immobiliare situata al quarto piano di un condominio.

Superbonus 110% per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione su edifici plurifamiliari indipendenti o di unica unità immobiliare

Sempre nel caso di persone fisiche non esercenti attività di impresa, arte o professione e per unità immobiliari non rientranti nelle categorie A1, A8 e A9, si possono effettuare lavori di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti per unità immobiliari collocate dentro gli edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti. Le unità devono disporre di uno o di più accessi indipendenti dall’esterno. Si tratta, ad esempio, di villette a schiera orizzontali, o bifamiliari o, ancora, trifamiliari. In tal caso, il superbonus 110% può essere goduto mediante detrazione fiscale in quattro anni dal 2022 (fino al 2021 gli anni di beneficio erano cinque) con un limite di spesa per gli interventi pari a 30 mila euro. Il numero limite delle unità immobiliari ammesse è pari a due.

Superbonus 110% per sostituire gli impianti termici su edifici indipendenti o su una sola unità immobiliare: si può?

Non spetta il superbonus 110%, invece, per gli interventi relativi alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente effettuati da privati su un edificio composto da un’unica unità immobiliare non unifamiliare oppure non residenziale. Rientrano in questi casi i capannoni o gli uffici costituenti un edificio. La tipologia di intervento è agevolabile, infatti, unicamente se viene effettuato sugli edifici unifamiliari oppure sulle abitazioni a schiera.