Dichiarazione Iva 2024 entro il 30 aprile, a cosa fare attenzione

Entro il 30 aprile 2024 i titolari di partita Iva devono presentare la dichiarazione Iva 2024 relativa alle operazioni effettuate nel 2024.  Nel modello vengono riportate tutte le entrate e le uscite avvenute nell’anno precedente a quello in cui si presenta il modello.

Chi deve presentare la dichiarazione Iva 2024

Sono obbligati a presentare la dichiarazione annuale Iva i contribuenti che svolgono attività di impresa, professionali o artistiche. Inoltre, devono presentare la dichiarazione Iva le organizzazioni di soggetti non residenti, aziende estere che operano in Italia.

Non vi è l’obbligo di presentazione diretta da parte del contribuente, la dichiarazione annuale Iva 2024, oltre a poter essere presentata direttamente dal titolare della partita Iva, può essere presentata da:

  • intermediario;
  • soggetti incaricati, nel caso in cui la dichiarazione debba essere presentata da Amministrazioni dello Stato;
  • tramite società appartenenti al gruppo.

La dichiarazione si intende presentata nel giorno in cui termina la ricezione telematica, ne è prova la comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Come esercitare le opzioni Iva nella dichiarazione Iva 2024

Per la dichiarazione Iva sono possibili due opzioni, cioè è possibile presentare in modo autonomo la dichiarazione Lipe relativa al 4° trimestre dell’anno precedente e in questo caso la dichiarazione Iva può essere presentata entro il 30 aprile oppure si può optare per la presentazione della Lipe nel Quadro VP della dichiarazione annuale dove è possibile inserire i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. In questo caso la dichiarazione Iva deve comunque essere presentata entro il 28 febbraio.

È bene ricordare che non la dichiarazione Iva in scadenza al 30 aprile è possibile anche esercitare le opzioni per il passaggio dal regime ordinario al regime forfetario e viceversa. L’articolo 1 del Dpr 442 del 1997 stabilisce che l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. L’opzione e la sua revoca è generalmente valida per un triennio. Vi sono però dei casi in cui è necessario esercitare l’opzione per il passaggio da un regime fiscale all’altro. Si tratta di un’operazione molto semplice che comporta pochissimi passaggi.

Devono compilare il Quadro VO della dichiarazione Iva anche coloro che pur potendo restare nel regime forfetario perché ne mantengono i requisiti, decidono di passare al regime ordinario. Ricordiamo che l’opzione esercitata ha valenza per il triennio.

Chi ha adottato per la prima volta il regime forfetario nel 2024, nella dichiarazione Iva 2024 relativa al periodo di imposta 2023 deve barrare la casella VA14 per indicare che si tratta dell’ultima dichiarazione Iva presentata, infatti nel 2025 saranno esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno di imposta 2024.

Leggi anche: Occhi puntati sugli Isa, pubblicate le nuove regole

Regolarizzare errori delle dichiarazioni senza sanzioni con legge di bilancio 2023

Al fine di fornire supporto alle imprese e ai contribuenti che sono ancora in affanno con le conseguenze dell’emergenza pandemica e del caro energia, con la bozza della manovra di bilancio 2023 si provvede a dettare una serie di norme volte ad agevolare i contribuenti che hanno commesso delle irregolarità nelle dichiarazioni e nei pagamenti. Si tratta di misure diverse rispetto allo stralcio delle cartelle previsto dall’articolo 46. Ecco le diverse opportunità per regolarizzare le dichiarazioni.

Regolarizzare errori materiali nelle dichiarazioni

La prima è prevista dall’articolo 38 della bozza della legge e trova applicazione per le maggiori imposte rilevate in seguito a controllo automatizzato di errori materiali nelle dichiarazioni dei redditi e Iva. Si può ottenere lo “sconto” delle sanzioni per le cartelle per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto all’entrate in vigore della legge di bilancio 2023 e per quelle recapitate successivamente all’entrata in vigore. La posizione può essere sanata pagando:

  • l’imposta dovuta;
  • interessi e somme aggiuntive ( spese );
  • sanzione al 3%.

L’applicazione di questa agevolazione è limitata alle dichiarazioni inerenti i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020, 31 dicembre 2021.

Nel caso in cui per le imposte viste sia in corso un pagamento rateale la definizione agevolata può essere richiesta per le somme residue, le somme versate prima della definizione agevolata e acquisite dall’erario non sono rimborsabili. Per le rate rimanenti viene riconosciuta la possibilità di estendere il pagamento in un numero di rate maggiore, fino a 20.

Regolarizzare errori formali nelle dichiarazioni

L’articolo 39 permette la definizione agevolata per gli errori formali nelle dichiarazioni Irap, Iva e imposte sui redditi. Per poter essere regolarizzate deve trattarsi di errori che non vanno a incidere sulla determinazione della base imponibile. Rientrano nella definizione agevolata le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze commesse fino al 31 ottobre 2022, vi sono però limiti:

  • le violazioni non devono essere già state contestate e diventate definitive ( quindi deve trattarsi di una definizione volontaria);
  • la procedura non può essere utilizzata dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoni detenuti all’estero;
  • sono infine escluse dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione di sanzioni già oggetto di procedura di collaborazione volontaria.

Per regolarizzare la posizione prevede, oltre il pagamento dei tributi anche una somma pari a 200 euro per ogni periodo di imposta a cui si riferiscono le violazioni. Il pagamento può avvenire in due rate di uguale importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.

L’articolo 40 prevede invece la regolarizzazione di violazioni che non rientrano nei due casi precedenti relative a periodi di imposta fino al 31 dicembre 2021. In questo caso per la regolarizzazione è necessario versare 1/18 del minimo edittale previsto per la violazione posta in essere. A ciò si aggiungono gli interessi legali e l’imposta. Il pagamento può essere rateizzato per un numero massimo di rate di 8 e primo versamento entro il 31 marzo 2023. Le successive scadenze sono:

  • 30 giugno;
  • 30 settembre;
  • 20 dicembre;
  • 31 marzo di ciascun anno.

Al mancato rispetto delle scadenze consegue la decadenza dal beneficio.

In caso di liti tributarie pendenti è possibile regolarizzare attraverso la procedura specifica prevista sempre nella legge di bilacio 2023. Puoi leggere l’approfondimento all’articolo:

Liti tributarie pendenti nella legge di bilancio 2023: sconti per la chiusura

Modello di dichiarazione Iva base 2022, quando può essere utilizzato e quando no

Per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione annuale Iva, oltre al modello tradizionale, c’è pure quello base. In particolare, per la dichiarazione annuale Iva, le modalità ed i termini per la presentazione del modello base Iva sono gli stessi del modello tradizionale.

Pur tuttavia, il modello di dichiarazione Iva base presenta la caratteristica di essere semplificato rispetto al modello tradizionale. Vediamo allora, nel dettaglio, proprio per il modello di dichiarazione Iva base 2022, quando questo può essere utilizzato dai contribuenti, e quando invece no.

Quando può essere utilizzato il modello di dichiarazione annuale Iva base 2022

I soggetti Iva, persone fisiche e non, possono optare per l’invio della dichiarazione annuale Iva con il modello 2022 base, rispetto a quello tradizionale, quando rispettano dei criteri e delle regole ben precise.

Nel dettaglio, il modello di dichiarazione Iva base 2022 può essere utilizzato quando il contribuente non ha effettuato operazioni con l’estero, e quando l’imposta è stata determinata secondo quelle che sono le regole generali che sono previste dalla disciplina sull’imposta sul valore aggiunto. In altre parole, il modello di dichiarazione Iva base 2022 può essere utilizzato quando per il calcolo dell’imposta non sono stati applicati ai fini Iva dei regimi speciali.

Inoltre, possono presentare il modello di dichiarazione base 2022, rispetto a quello Iva tradizionale, pure coloro che non hanno partecipato ad operazioni straordinarie oppure a trasformazioni sostanziali soggettive. E pure coloro che non hanno effettuato acquisti e importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond così come si legge sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Ammessi alla trasmissione modello di dichiarazione annuale Iva base 2022, inoltre, pure coloro che, in via occasionale, hanno effettuato cessioni di beni usati e/o che hanno effettuato operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse.

Modello di dichiarazione Iva base 2022 in formato PDF disponibile anche in sloveno e tedesco

Per  quel che riguarda la trasmissione della dichiarazione Iva con il modello base 2022, questo è visionabile e scaricabile dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate insieme alle istruzioni per la compilazione. Inoltre, il modello di dichiarazione Iva base 2022, sempre sul sito Internet istituzionale del Fisco, è visionabile e scaricabile non solo in lingua italiana, ma anche in sloveno ed in tedesco.

Mentre per l’approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2022 relativi all’anno di imposta 2021, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno in corso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, a far fede è il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate riportante la data del 14 gennaio del 2022.

Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, obblighi e casi di esonero

In Italia per i soggetti passivi Iva, tra gli obblighi di comunicazione nei confronti del Fisco, c’è pure quello relativo alla trasmissione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative proprio all’imposta sul valore aggiunto.

E questo, in particolare, avviene attraverso la cosiddetta ‘Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA‘. Vediamo allora nel dettaglio, proprio per questo tipo di comunicazione, quali sono gli obblighi e le scadenze da rispettare. Ma anche, quando previsto ed ammesso, quali sono i casi di esonero.

Obblighi e casi di esonero per la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA al Fisco

I soggetti passivi Iva sono chiamati a trasmettere, in modalità esclusivamente telematica, la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. In accordo con quanto riporta l’Agenzia delle Entrate attraverso il proprio sito Internet.

In particolare, la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA può essere trasmessa nei termini previsti in proprio, accedendo ai canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Oppure avvalendosi del supporto e dell’assistenza di un intermediario abilitato.

In assenza di dati da indicare il soggetto passivo Iva è esonerato dall’invio telematico della comunicazione. A meno che, ed in tal caso l’obbligo ricorre comunque, c’è da evidenziare, nella Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA al Fisco, il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

In più, il soggetto passivo Iva è esonerato dall’invio della comunicazione quando non ha l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva o di effettuare le liquidazioni periodiche Iva. Ed il tutto chiaramente a patto che, nell’anno di imposta di riferimento, le condizioni di esonero persistono e, quindi, non vengono meno.

Per quel che riguarda le tempistiche di trasmissione della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, quella relativa al secondo semestre deve essere presentata al Fisco entro e non oltre il 16 settembre. Mentre la Comunicazione relativa al quarto trimestre, in opzione, si può presentare pure in concomitanza con la dichiarazione annuale Iva.

Ma in tal caso il termine è quello del mese di febbraio relativo all’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Inoltre, nel rispetto di queste scadenze, se l’ultimo giorno utile cade di sabato, o in un giorno festivo, allora il termine ultimo per l’adempimento slitta sempre al primo giorno feriale successivo.

Come si trasmette al Fisco la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

Su come si trasmette al Fisco la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi Iva due applicativi software. Ovverosia, il software di compilazione ed il software di controllo liquidazioni periodiche Iva.

Dichiarazione Iva senza contestazioni, ecco come

Oggi in questa rapida guida ed essenziale ci addenteremo nel mondo della dichiarazione IVA, per scoprirne di più e capire soprattutto come fare dichiarazione IVA senza contestazione. E cosa si rischia, qualora si incappa in una contestazione del documento.

Dichiarazione IVA, di cosa si tratta

Innanzitutto, partiamo dalla base della questione, stabilendo di cosa si tratta, quando parliamo di dichiarazione IVA.

In maniera molto rapida ed essenziale, possiamo dire che la dichiarazione Iva è quel documento fiscale che il professionista deve a presentare all’Agenzia delle Entrate al fine di indicare le operazioni attive e passive in relazione all’anno d’imposta precedente.

Tale documento è costituito da due elementi che vediamo di seguito:

  • un modulo che è costituito da più quadri, sui quali vanno indicati i dati contabili relativi all’attività svolta;
  • un frontespizio con due facciate: una relativa all’informativa sulla privacy e l’altra al codice fiscale e ai dati anagrafici del dichiarante;

Ma a cosa serve la dichiarazione IVA?

In sostanza, tale dichiarazione Iva è necessaria a calcolare le imposte e, quindi capire a quanto ammonta l’Iva da versare o se il contribuente ha diritto ad un credito. Il credito eventuale potrà essere utilizzato in compensazione in base alle seguenti modalità:

  • per crediti Iva fino a 5.000 euro: compensazione libera;
  • per crediti Iva da 5.000 euro a 15.000 euro: la compensazione deve necessariamente essere preceduta dall’invio del modello Iva;
  • per crediti Iva superiori a 15.000 euro: la compensazione deve essere preceduta dall’invio del modello Iva munito del visto di conformità.

Dichiarazione IVA senza contestazioni

Andiamo, dunque a vedere il nocciolo della questione, quello che è lo snodo centrale della nostra guida: ovvero come evitare contestazioni nella dichiarazione IVA.

Nella probabilità in cui la dichiarazione Iva dovesse essere scartata dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente, per evitare di incappare nelle sanzioni che vedremo successivamente, può effettuare un nuovo invio del modello entro 5 giorni dalla data di scarto.

In ogni caso, per dribblare eventuali problemi e poter dimostrare che il modello Iva è stato presentato nel rispetto dei termini previsti, si consiglia sempre di conservare sia la comunicazione ricevuta da parte dell’Ente e sia la dichiarazione corretta inviata successivamente.

Sanzioni per dichiarazione IVA errata, cosa si rischia?

In ultimo, ma non ultimo, nel novero della questione, vediamo cosa si può rischiare in caso di dichiarazione IVA effettuata in maniera errata o comunque contestata.

Qualora il contribuente avesse trasmesso la dichiarazione IVA oltre il termine di scadenza andrà incontro al pagamento di determinate sanzioni. Ad esempio, se il modello viene presentato entro 90 giorni dalla scadenza del termine, sarà comunque valido ma è necessario pagare una sanzione da un minimo di 250 euro ad un massimo di 2000 euro. Ad ogni modo, l’invio tardivo della dichiarazione può essere sanato con il ravvedimento operoso cioè pagando una sanzione ridotta di 25 euro.

Invece, la dichiarazione Iva presentata oltre 90 giorni dal termine si considera omessa e comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni:

  • dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta, con un minimo di euro 250,00, in presenza di debito d’imposta;
  • da 250 euro a 2000 euro se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l’imposta.

Questo, dunque è quanto vi fosse di più utile e necessario da sapere in merito alla questione relativa alla dichiarazione IVA e come agire in caso di contestazione dell’ invio del modello.

Ecco i nuovi modelli per la dichiarazione dei redditi 2014

Sono stati definitivamente pubblicati dall’Agenzia delle Entrate i modelli definitivi per la dichiarazione dei redditi 2014 completi di istruzioni relativi a Modello CUD, 730 e 770 (Semplificato e Ordinario), Dichiarazione IVA annuale.

Per quanto riguarda il Modello CUD, la certificazione unica dei redditi da lavoro dipendente va consegnata dal datore di lavoro ai dipendenti, o dall’ente pensionistico ai pensionati, entro il 28 febbraio 2014.

Modello 730/2014
La dichiarazione dei redditi di dipendenti e pensionati va presentata entro il 30 aprile al datore di lavoro o ente pensionistico, entro il 31 maggio a CAF o intermediari abilitati.
Tra le novità 2014, spicca la possibilità di presentare il 730 anche senza sostituto d’imposta purché con redditi da lavoro dipendente / pensione e/o assimilati percepiti nel 2013.
Il credito d’imposta può essere usato in compensazione tramite F24 per pagare IMU e altre imposte.

Le altre novità in tema di deduzioni e detrazioni:

  • detrazioni: aumentate le detrazioni per figli a carico (da 800 a 950 euro per ogni figlio sopra tre anni, da 900 a 1.220 euroo sotto i tre anni, con la detrazione aggiuntiva da 220 a 400 euro per ogni figlio con disabilità); confermate le detrazioni IRPEF del 50 e 65% per interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica, nonchè il bonus mobili del 50% sulla spesa sostenuta per relativi arredi;
  • nuovi enti a cui destinare l’otto per mille (Unione Buddhista Italiana e l’Unione Induista Italiana Samatana Dharma);
  • erogazioni liberali con detrazione estesa alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università; all’innovazione universitaria; detrazione 19% per le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato; aumentate le detrazioni sulle erogazioni liberali a ONLUS, partiti e movimenti politici dal 19 al 24%;
  • la deduzione dei canoni di locazione senza cedolare secca è ridotta dal 15 al 5%;
  • premi di assicurazione vita e contro infortuni detraibili del 19% fino a 630 euro.

Modello 770/2014
La dichiarazione annuale del sostituto d’imposta su ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale, operazioni di natura finanziaria e indennità di esproprio, versamenti effettuati, compensazioni operate e crediti d’imposta utilizzati, va presentata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario, entro il 31 luglio.

Modello 770 semplificato
La dichiarazione relativa a redditi corrisposti, dati contributivi, versamenti, crediti e compensazioni operate, somme liquidate a seguito di procedure di pignoramenti, ritenute, va presentato esclusivamente in via telematica e sempre entro il 31 luglio.

Dichiarazione IVA
La dichiarazione annuale va presentata esclusivamente in via telematica fra l’1 febbraio e il 30 settembre 2014 nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione in via autonoma oppure entro il 30 settembre 2014 nel caso in cui il contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata.

Vera MORETTI

Dal 2017, dichiarazione Iva uguale per tutti gli stati UE

La Commissione Europea ha lanciato la proposta, sicuramente allettante ed efficiente per quanto riguarda la semplificazione burocratica, di passare ad una dichiarazione sull’Iva standardizzata in tutta l’Unione Europea.
Questo passaggio, se avvenisse, permetterebbe infatti di agevolare la vita delle imprese, ma anche di rendere il Fisco più efficiente.

La Commissione Europea, nell’illustrare la proposta, ha anche dichiarato che con questa modalità le imprese vedrebbero i costi ridotti di quindici milioni di euro all’anno.
Ovvio che l’obiettivo primario è proprio quello di ridurre gli adempimenti burocratici per le imprese, soluzione che porterebbe, come prima conseguenza, quella di agevolare il rispetto degli obblighi fiscali e rendere più efficienti le amministrazioni fiscali in tutta l’Unione.
Questo mentre dall’Iva i paesi europei tutta assieme incassano oltre 190 miliardi di euro l’anno, un quinto, il 21%, delle entrate fiscali totali.

Il provvedimento, comunque, potrebbe entrare in vigore non prima del 2017, poichè la procedura richiede l’approvazione da parte del Consiglio degli Stati europei, senza un voto necessario anche del Parlamento Ue che ha un ruolo solo consultivo.

L’iniziativa fa parte di quelle stabilite dal recente programma Refit per semplificare le norme e ridurre gli oneri amministrativi.
La proposta prevede un insieme uniforme di requisiti per le imprese relativi alla compilazione delle dichiarazioni Iva, indipendentemente dallo Stato membro in cui vengono effettuate. La dichiarazione Iva standard, che sostituirà le dichiarazioni Iva nazionali, farà sì che alle imprese siano richieste le stesse informazioni di base entro le stesse scadenze in tutta l’Ue. Poiché le procedure semplificate risultano più facili da rispettare e da applicare, la proposta odierna dovrebbe anche contribuire a migliorare il rispetto della normativa Iva e, secondo la Commissione, aumentare le entrate pubbliche.

Algirdas Semeta, eurocommissario per la fiscalità, ha dichiarato a proposito: “La dichiarazione IVA standard presenta vantaggi per tutti. Le imprese potranno beneficiare di procedure più semplici, costi ridotti e meno burocrazia. I governi avranno a disposizione un nuovo strumento per facilitare il rispetto della normativa IVA, che dovrebbe aumentare il gettito fiscale. La proposta odierna sostiene quindi sia il nostro impegno per un mercato unico favorevole alle imprese sia la nostra volontà di migliorare il rispetto degli obblighi fiscali“.

Quando la normativa verrà attuata, richiederà la compilazione di 5 caselle, contro le 100 di alcuni Stati membri. Inoltre, le imprese saranno chiamate a presentare la dichiarazione Iva ogni mese, mentre le microimprese lavoreranno su base trimestrale.
L’obbligo di presentare una dichiarazione Iva annuale riepilogativa, che alcuni Stati membri attualmente impongono, sarà abolito.

Inoltre, la proposta incoraggia la presentazione elettronica dell’imposta sul valore aggiunto, che potrà essere in tutta l’Unione. L’Iva rappresenta circa il 21% delle entrate degli Stati membri e tuttavia circa 193 miliardi di euro non sono stati riscossi nel 2011.
La dichiarazione standard può migliorare il rispetto della normativa fiscale e così, afferma ancora la Commissione, dare un contributo importante al risanamento del bilancio in tutta l’Ue grazie all’aumento delle entrate pubbliche.

Vera MORETTI

Dai consulenti del lavoro un aiuto circa l’emissione delle fatture

di Vera MORETTI

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha cercato, con il comunicato n.1 del 2012, di fare chiarezza sull’obbligatorietà, o meno, di emissione di fattura.

A tale proposito, i soggetti tenuti all’emissione di fattura solo su richiesta del cliente devono comunicare, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’Iva di importo pari o superiore a 3.600 euro (3.000 al netto di Iva laddove sussista obbligo di emissione della fattura; 25.000 euro al netto di Iva per l’anno d’imposta 2010).
Nessun obbligo è invece previsto per il 2010 nonché per i primi quattro mesi del 2011 in relazione al rilascio di scontrini e ricevute di qualsivoglia importo.

I soggetti non tenuti all’obbligo di emissione della fattura, come i commercianti al minuto e gli esercenti di bar e alberghi, non sono obbligati a registrare le fatture emesse ma sono tenuti a farlo qualora il cliente lo richiedesse e, ricordano i consulenti del lavoro, “l’acquirente titolare di partita Iva non può detrarre l’Iva, nei casi consentiti dal dpr n. 633/72, se la spesa non è documentata da fattura“.

Nonostante non ci sia l’obbligo di rilascio della fattura, però, i soggetti esenti dovranno sempre annotare sul registro i corrispettivi giornalieri entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione delle operazioni. In caso di registrazione con macchine elettrocontabili, il termine è elevato a 60 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni.

Se, poi, il commerciante al dettaglio è chiamato dal cliente ad emettere la fattura, questo deve avvenire non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
Se la fattura è emessa successivamente ma comunque entro le 24 ore successive dall’effettuazione del servizio, è necessario rilasciare anche la ricevuta o lo scontrino.
Perciò, nei casi di fattura differita, il commerciante ha l’obbligo di tenere, oltre al registro dei corrispettivi, anche il registro delle fatture come previsto dall’articolo 23 del decreto Iva. In questo caso, è tenuto ad annotare le fatture emesse esclusivamente su quest’ultimo registro.

Occorre rilevare, inoltre, che anche in caso di ventilazione dei corrispettivi (ad esempio commercio al dettaglio di alimentari), le fatture emesse, annotate separatamente sul registro dei corrispettivi, devono essere distinte per aliquota.

Il pagamento dell’Iva non può essere ritardato, nemmeno in caso di malattia

Con la sentenza 13926 del 24 giugno, la Corte di cassazione ha ritenuto che i contribuenti che presentano la dichiarazione Iva con un ritardo di oltre trenta giorni devono sempre pagare le sanzioni, al di là del grave impedimento. Ciò perché avrebbero potuto delegare l’adempimento a un terzo.

In un caso di ritardo del pagamento superiore ai 30 giorni, La Corte di cassazione, ribaltando le pronunce di primo e secondo grado, accoglie il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, in quanto il contesto letterale delle disposizioni contenute nell’articolo 37 della legge Iva non autorizza una diversa interpretazione.

Infatti, la citata norma – che disciplina le modalità di presentazione della dichiarazione annuale Iva – stabilisce, al comma 5, la validità delle dichiarazioni presentate entro trenta giorni dalla scadenza del termine, salvo l’assoggettamento alle sanzioni previste per il ritardo (articolo 43 previgente, che richiede la pena pecuniaria da due a quattro volte l’imposta dovuta), mentre il successivo comma 6 stabilisce inderogabilmente che le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a trenta giorni “si considerano omesse a tutti gli effetti, costituendo solo titolo per la riscossione dell’imposta dovuta.

Secondo la Suprema corte, dunque, nessuna attenuante può essere concessa ai contribuenti che presentano la dichiarazione Iva con un ritardo di oltre trenta giorni (cfr Cassazione 14505/2001, 17158/2005 e 4986/2007). Tant’è che, anche nel caso di impedimento assoluto, come la grave malattia, soccorre sempre e soltanto l’irrogazione delle relative sanzioni, senza alcuna eccezione.

Irrilevante, quindi, il personale impedimento fisico della contribuente. Irrilevante anche la circostanza che il ritardo non abbia determinato pregiudizio per gli interessi erariali (vedi Cassazione 25213/2011, in cui si sottolinea che il reato di omessa dichiarazione di cui all’articolo 5, Dlgs 74/2000, si perfeziona nel momento in cui la condizione si verifica, anche se non è voluta dal contribuente stesso).

 

 

Chiusura e riapertura della partita iva nello stesso anno, ecco come comportarsi con l’Iva

Nel caso in cui un contribuente nello stesso anno abbia cessato attività chiudendo la partita Iva relativa, riaprendola però successivamente nello stesso anno , dovrà presentare ai fini dell’IVA un’unica dichiarazione composta da:

  • il frontespizio, con  indicati nella parte anagrafica la partita IVA corrispondente all’ultima attività esercitata nell’anno 2010;
  • un modulo (mod. n. 01), in cui devono essere compilati tutti i quadri riportando i dati relativi all’ultima attività esercitata. Esclusivamente nel modulo n. 01 devono essere compilati i quadri VT e VX per riepilogare i dati delle due attività;
  • un modulo, in cui devono essere compilati tutti i quadri riportando i dati relativi alla prima attività esercitata nell’anno ed indicando, in particolare, nel rigo VA1, campo 1, la corrispondente partita IVA.
Qualora fossero necessarie maggiori informazioni circa la compilazione si può far riferimento al Modello Dichiarazione Iva in relazione ai casi di trasformazione sostanziale soggettiva.
Mirko Zago