Modello 730 precompilato: quali sono le novità fiscali anche del superbonus 110%?

Sta per arrivare il modello 730 precompilato relativo all’anno 2022: si potrà scaricare a partire dal 23 maggio sul sito dell’Agenzia delle entrate. La messa a disposizione tuttavia arriverà in ritardo. Il modello 730 precompilato avrebbe dovuto essere disponibile entro la fine di aprile scorso. Il ritardo inciderà anche sulla dichiarazione delle cessioni dei crediti di imposta per i lavori del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi. I contribuenti avranno meno tempo per procedere all’invio entro giugno e ottenere l’accredito dei rimborsi in busta paga nel mese di luglio.

Dichiarazione dei redditi 730 precompilato: entro quando deve essere presentata?

La data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730 precompilato dei lavoratori dipendenti e pensionati è quella del 30 settembre prossimo. Presentando in anticipo la dichiarazione si può ottenere il conguaglio, nel caso in cui la dichiarazione dei redditi risulti a credito. L’accredito del conguaglio avviene nella busta paga, direttamente dal sostituto di imposta. Per i pensionati il rimborso arriva nella rata del trattamento di pensione di agosto o di settembre.

Conguaglio dichiarazione dei redditi: perché è importante presentare subito il 730 precompilato

Pertanto, i contribuenti dovranno accettare, modificare qualora ce ne fosse bisogno e inviare il modello 730 precompilato indicativamente entro la fine di giugno. In questo modo potranno ricevere il conguaglio positivo nella busta paga di luglio. Diversamente, se il 730 risulta a debito, dovranno procedere al pagamento delle rate con la trattenuta. Più presenteranno il modello 730 precompilato in ritardo e minori mensilità avranno a disposizione per procedere a saldare il dovuto.

Come accettare, modificare e inviare la dichiarazione dei redditi del 730 precompilato?

Con la messa a disposizione del contribuente del modello 730 precompilato da parte dell’Agenzia delle entrate a partire dal 23 maggio 2022, si dovrà attendere la data a partire dalla quale il modello potrà essere accettato e inviato. Si può procedere anche delegando un Caf o professionisti abilitati. Accedendo dall’area personale del portale dell’Agenzia delle entrate (tramite Spid, Cie o Cns), il contribuente può personalmente scegliere di:

  • visualizzare i dati del modello precompilato 730;
  • correggere e integrare i dati;
  • lasciare inalterati i dati;
  • infine, inviare il modello 730 all’Agenzia delle entrate.

Quali vantaggi se si visualizza e si invia il modello 730 dall’area personale dell’Agenzia delle entrate?

È pertanto importante sottolineare che se non si fanno correzioni o integrazioni nel modello 730 precompilato che si visualizza nell’area personale del sito dell’Agenzia delle entrate, si può procedere semplicemente a inoltrare il modello stesso. L’accettazione del modello 730 precompilato senza correggerlo o integrarlo, inoltre, permette al contribuente di evitare i controlli dell’Agenzia delle entrate circa gli oneri deducibili e detraibili.

Modello 730 precompilato: quali sono le novità del superbonus nella dichiarazione dei redditi 2022?

Le novità contenute nel modello 730 precompilato per la dichiarazione dei redditi del 2022 prevedono:

  • la riduzione del prelievo dei lavoratori alle dipendenze. Si tratta del bonus Renzi, poi integrato a 100 euro. L’importo annuale della detrazione è aumentato a 1.200 euro. Tale bonus, nel 2022, è stato assorbito dalle novità relative alle detrazioni rientranti nella riforma dell’Irpef;
  • il tener conto del superbonus 110% per il periodo di imposta del 2021. In particolare, le spese per gli interventi dell’ecobonus, del sismabonus e del superbonus 110%, nonché sui lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche, prevedono la relativa detrazione fiscale;
  • sulle colonnine di ricarica per l’anno 2021 è necessario considerare che gli interventi di installazione hanno dei nuovi limiti di spesa.

Credito di imposta sulla prima casa under 36 e altri spese alle quali fare attenzione nel modello 730 precompilato

Occhio anche al credito di imposta sulla prima casa degli under 36 anni nella dichiarazione dei redditi 2022. Nel modello 730 precompilato figura il credito di imposta maturato per l’acquisto della prima casa degli under 36 purché l’Isee familiare non ecceda i 40 mila euro. In tal caso, la compravendita della casa deve essere stata soggetta a Iva. Sul bonus mobili è necessario considerare che nel 2021 il limite di spesa era di 16 mila euro per una detrazione pari al 50%. Nell’anno in corso il limite di spesa è diminuito a 10 mila euro. Per le spese veterinarie, invece, nel 2021 il limite delle spese era di 550 euro con detrazione del 19%.

Quali altre spese si possono detrarre nella dichiarazione dei redditi 2022?

Tra le altre spese sostenute nel 2021 che si possono detrarre nella dichiarazione dei redditi 2022, si ritrovano le detrazioni del 19% per le iscrizioni ai conservatori, agli Afam e alle scuole di musica. La detrazione massima è di 1.000 euro per ciascun figlio iscritto, purché il reddito complessivo familiare non ecceda i 36 mila euro. Sul comparto sicurezza l’importo massimo della detrazione è di 609,50 euro, mentre viene riconosciuto il credito di imposta per i depuratori dell’acqua.

Superbonus 110%, come determinare il 30% di stato di avanzamento dei lavori?

Il nuovo termine per raggiungere il 30% dello stato di avanzamento dei lavori (Sal) del superbonus 110%, fissato al 30 settembre 2022 per le cosiddette “villette”, lascia ancora aperti alcuni nodi, soprattutto per quanto concerne il completamento delle opere previste. In particolare, la proroga della scadenza al 30 settembre del 30% di stato di avanzamento dei lavori riguarda le unità indipendenti e le case unifamiliari sulle quali si possono effettuare lavori in superbonus 110%.

Superbonus 110%, a cosa si riferisce il 30% di Sal da concludere entro il 30 settembre 2022?

Questione di importanza fondamentale, riguarda il come considerare il 30% di stato di avanzamento dei lavori. Da tale considerazione derivano indicazioni operative su come procedere per la contabilizzazione e la fatturazione entro la scadenza del 30 settembre 2022. In altre parole, il Sal deve essere calcolato sui lavori già eseguiti oppure deve riferirsi ai costi sostenuti per la progettazione e per l’acquisto dei materiali non ancora utilizzati? Trattandosi il Sal di una documentazione tecnica che certifica l’esecuzione dei lavori commissionati, non si può prendere in considerazione né il costo di progettazione già sostenuto, né i costi sostenuti per acquistare i materiali che serviranno all’esecuzione delle opere stesse.

Superbonus 110%, la giusta definizione del 30% dello stato di avanzamento dei lavori

La giusta spiegazione è fornita dal comma 13 bis dell’articolo 119 del decreto legge numero 34 del 2020. Sulla base della normativa, dunque, è da ritenersi raggiunto il 30% di stato di avanzamento dei lavori il conseguimento dell’obiettivo, in termini di interventi effettuati, sia di efficientamento energetico che di miglioramenti ai fini antisismici. Lo stato di avanzamento dei lavori necessita dell’asseverazione di un tecnico abilitato.

Superbonus 110%, da chi dovrà essere raggiunto il 30% di Sal entro il 30 settembre 2022?

La proroga dello stato di avanzamento dei lavori al 30 settembre 2022, in ottica di superbonus 110%, riguarda:

  • le unità indipendenti;
  • le case unifamiliari.

Si tratta di immobili inseriti in edifici più grandi. Affinché valga la tipologia di “villette”, è necessario che le unità abitative abbiano accessi autonomi e siano funzionalmente indipendenti. La proroga della scadenza del superbonus 110% per queste tipologie di immobili necessita del completamento del 30% di Sal entro il 30 settembre prossimo. La variazione è stata effettuata dal recente decreto “Aiuti”.

Quali sono i lavori in superbonus 110% che richiedono il 30% di Sal entro il 30 giugno 2022?

Non sarà così per gli immobili relativi ai condomini e agli edifici plurifamiliari. Per queste due tipologie di edifici, la scadenza del raggiungimento del 30% di Sal, rispetto all’intervento complessivo, rimane fissata al 30 giugno 2022.

Cosa accade se non viene completato il 30% dei lavori ai fini del superbonus 110%?

Il mancato raggiungimento del 30% di stato di avanzamento dei lavori entro il 30 settembre 2022 comporta l’applicazione del superbonus 110% alle sole spese sostenute al 30 giugno prossimo. Si tratta, infatti, della data di scadenza originaria del superbonus per le unità indipendenti e per le case unifamiliari. Per le spese sostenute dopo il 30 giugno si potranno applicare gli altri bonus edilizi inerenti. Ad esempio, si potrà usare l’ecobonus del 50% o del 65% a seconda dei casi. Oppure il sisma bonus ordinario.

Superbonus 110% ai fini della cessione del credito di imposta, come funziona?

Le regole di avanzamento dei lavori valgono per la cessione del credito di imposta o di applicazione dello sconto in fattura in ambito di superbonus 110%. Tale cessione, pertanto, necessita il rispetto del 30% di Sal entro la scadenza del 30 settembre 2022. Entrambe le comunicazioni (sconto in fattura e cessione del credito di imposta) vanno fatte entro il 16 marzo 2023. Tale scadenza si riferisce alle spese pagate nell’anno 2022. Per le spese sostenute nello scorso anno, invece, la scadenza era fissata al 29 aprile 2022. Anche in questo caso c’è una proroga che riguarda le partite Iva e i soggetti Ires. Per queste due categorie, la scadenza è fissata al 15 ottobre 2022. Entrambi i soggetti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022.

Ecobonus in edilizia libera o per lavori fino a 10 mila euro: serve la congruità dei prezzi?

Per gli interventi fatti effettuare in edilizia libera o di importo non eccedente i 10 mila euro, serve l’asseverazione di congruità dei prezzi? Il documento è rilasciato dai tecnici abilitati ed è indipendente dall’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate del visto di conformità per poter beneficiare della cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura.

Serve l’asseverazione di congruità dei prezzi per l’ecobonus in edilizia libera o per lavori fino a 10 mila euro?

La risposta alla domanda è affermativa. Ovvero, anche per gli interventi in ecobonus per importi fino a 10 mila euro o rientranti nell’edilizia libera serve la congruità dei prezzi. A stabilirlo è l’articolo 8 del decreto del ministero per lo Sviluppo Economico (Mise) del 6 agosto 2020 (cosiddetto decreto “Requisiti”). La norma, infatti, chiarisce che “al fine di accedere alle detrazioni, gli interventi previsti dall’articolo 2 dello stesso decreto sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal presente decreto, secondo le disposizioni dell’Allegato A”.

Asseverazione di congruità dei prezzi sugli interventi agevolati

L’asseverazione di congruità dei prezzi, inoltre, “comprende, ove previsto dalla legge, la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, intesa come rispetto dei massimali di costo di cui al presente decreto, prevista dal decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a) del Decreto Rilancio”.

Adempimenti di congruità dei prezzi per i lavori in ecobonus per lo sconto in fattura e la cessione del credito di imposta

Pertanto, sia nel caso in cui si voglia beneficiare dello sconto in fattura che della cessione del credito di imposta è necessaria l’asseverazione di congruità dei prezzi anche per gli interventi in ecobonus. Infatti, il decreto non distingue tra le due opzioni di detrazione fiscale. E l’adempimento è richiesto anche per i lavori in edilizia libera o per importi fino a 10 mila euro.

Come e quando deve essere fatta l’asseverazione di congruità dei prezzi da un tecnico abilitato?

In generale, l’asseverazione di congruità dei prezzi, secondo quanto dispone il comma 1 ter, lettera b), dell’articolo 121, del decreto legge numero 34 del 2020 prevede che:

  • siano i tecnici abilitati a certificare le spese sostenute ad assolvere all’adempimento di congruità;
  • la norma stabilisce che l’asseverazione deve essere effettuata sia per il superbonus 110% che per gli altri bonus minori;
  • l’adempimento serve per beneficiare dello sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta;
  • l’adempimento non è richiesto dalla norma per i lavori in edilizia libera o per importi non eccedenti i 10 mila euro. Fanno eccezione i lavori del bonus facciate;
  • tuttavia, il decreto “Requisiti” richiede che tutti i lavori in ecobonus, contengano l’asseverazione di congruità delle spese. Pertanto, si può affermare che l’asseverazione va fatta anche per gli interventi in edilizia libera o per importi fino a 10 mila euro.

Superbonus, quando il 110% di detrazione si può applicare a ecobonus, sismabonus e fotovoltaico?

Quando il superbonus con percentuale di detrazione fiscale pari al 110% si può applicare all’ecobonus o ai lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, agli interventi rientranti nel sismabonus, per l’installazione del fotovoltaico, dei sistemi di accumulo o delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici? Ecco una guida per chiarire quali sono i lavori che possono beneficiare del massimo della detrazione fiscale e a quali condizioni. Il superbonus vedrà, nei prossimi anni, la diminuzione della detrazione fiscale dal 110% al 70% e al 65%.

Superbonus, quale detrazione è prevista nel 2022?

Per tutti gli interventi esposti (superbonus applicato all’ecobonus, alle barriere architettoniche, al sismabonus, al fotovoltaico, ai sistemi di accumulo e alle colonnine), dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022 prevede la detrazione Irpef e Ires pari al 110%. Per i lavori relativi alle cosiddette “villette”, è necessario che i lavori effettuati entro il 2022, per beneficiare della detrazione del 110%, siano completati per almeno il 30% dell’intervento totale entro il prossimo 30 giugno. Il 31 dicembre 2023 è invece la scadenza dei proprietari unici da due a quattro unità abitativi di un edificio, e per i condomini. La detrazione scenderà al 70% nel 2024 e al 65 nel 2025. La detrazione fiscale diretta può essere fatta, per le spese sostenute dal 2022, per quattro quote annuali; precedentemente, le quote previste erano cinque.

Superbonus 110%, quali sono gli interventi agevolati?

Rientrano nel superbonus 110% gli interventi “trainanti” che permettono il miglioramento energetico secondo quanto prevede il comma 1, dell’articolo 119, del decreto legge numero 34 del 2020. Pertanto, sono ammissibili i lavori di isolamento termico che interessino non meno del 25% della superficie disperdente lorda; oppure sostituire l’impianto termico con una le tecnologie previste dalla norma. I limiti di spesa variano in rapporto al tipo di lavoro che si va a eseguire e alle caratteristiche dell’immobile oggetto di intervento.

Superbonus 110% per gli interventi trainati: quali sono?

Con la detrazione del 110% del superbonus si possono eseguire interventi abbinati ai lavori trainati che mirano al miglioramento energetico. Il potenziamento della detrazione fiscale al 110% riguarda, dunque, gli interventi in ecobonus ordinario, quelli per l’installazione degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo, i lavori di installazione delle colonnine di ricarica delle vetture elettriche e, infine, gli interventi per abbattere le barriere architettoniche.

Superbonus 110% applicato ai lavori di riduzione del rischio sismico: quali sono?

Tra gli interventi “trainanti” del superbonus 110%, si possono effettuare lavori di riduzione del rischio sismico ai sensi del comma 4, dell’articolo 119, del decreto legge numero 34 del 2020. Gli interventi sono ammissibili senza che occorra dimostrare la riduzione delle classi di rischio sismico dell’unità abitativa nella quale vengono effettuati. La spesa massima degli interventi è pari a 96 mila euro.

Interventi trainati dagli interventi trainanti di riduzione del rischio sismico: quali si possono fare con il superbonus 110%?

Con interventi di riduzione del rischio sismico come trainanti, si possono fare in regime di superbonus 110% i seguenti interventi trainati:

  • l’installazione degli impianti fotovoltaici;
  • installazione di sistemi di accumulo;
  • lavori di azzeramento delle barriere architettoniche, secondo quanto prevede la lettera e) dell’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

Interventi da effettuare in superbonus 110%: quali sono le scadenze?

Varie sono le scadenze degli interventi effettuati con la detrazione fiscale del 110% del superbonus. In particolare:

  • gli interventi di superbonus 110% nei condomini hanno scadenza al 31 dicembre 2023; per le spese sostenute nel 2024, la detrazione scende al 70%; per il 2025 la detrazione fiscale è pari al 65%;
  • gli stessi termini di scadenza sono previsti per gli immobili da 2 a 4 unità abitative che sono possedute da un unico proprietario, purché risultante come persona fisica e non nell’esercizio di attività di impresa, di arte o di professione;
  • per interventi fatti eseguire da soggetti appartenenti al terzo settore le scadenze sono uguali a quelle dei condomini. I soggetti ammissibili sono elencati dalla lettera d) bis, del comma 9, dell’articolo 119 del decreto legge numero 34 del 2020. Ovvero, le associazioni di volontariato (Odv), le Onlus e le associazioni di promozione sociale (Aps).

Superbonus 110%, quali sono le scadenze degli interventi per le persone fisiche?

Per i lavori fatti effettuare dalle persone fisiche su singole unità abitative monofamiliari, o su unità abitative indipendenti (purché con accesso autonomo se inserite in edifici plurifamiliari) e rientranti nella detrazione fiscale del 110% del superbonus, la scadenza è fissata al 31 dicembre 2022. Tuttavia, entro il 30 giugno prossimo, è necessario aver eseguito non meno del 30% del totale dei lavori.

Superbonus 110%, quali sono le scadenze per i lavori delle Iacp?

Un anno in più hanno a disposizione le Iacp e gli istituti assimilati per effettuare lavori che possono beneficiare del 110% del superbonus. Infatti, il limite temporale è fissato al 31 dicembre 2022, ma entro il 30 giugno 2023 è necessario che siano stati eseguiti non meno del 60% del totale dei lavori. Infine, per i lavori eseguiti dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche relativi ai soli locali adibiti a spogliatoi, la scadenza della detrazione del 110% è fissata al 30 giugno 2022.

Ecobonus ordinario, quali sono gli interventi di risparmio energetico e le detrazioni fiscali?

Quali sono gli interventi di risparmio energetico qualificato inerenti l’ecobonus ordinario e le relative detrazioni fiscali delle percentuali dal 50% all’85%? Fino al 31 dicembre 2024 si possono effettuare interventi in ecobonus ordinario beneficiando della detrazione fiscale da ripartire per dieci anni. Dopo il 2024 rimane la detrazione fiscale, ma limitata al 36%. Ecco nel dettaglio tutti gli interventi realizzabili.

Ecobonus, gli interventi di acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale

Con l’ecobonus ordinario è possibile procedere con l’acquisto e la posa in opera per la sostituzione degli “impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati dalle biomasse combustibili”. Si tratta di impianti alimentati, ad esempio, a pellet o a legna da ardere. I lavori rientranti nell’ecobonus ordinario per il risparmio energetico sono previsti dal comma 2 bis dell’articolo 14 del decreto legge numero 63 del 4 giugno 2013. In questo caso, la detrazione Irpef e Ires è pari al 50% con massimo di spesa di 60 mila euro. Il limite della detrazione fiscale è pari a 30 mila euro.

Ecobonus ordinario per sostituire gli impianti di climatizzazione invernale: quali sono?

Si può procedere con l’ecobonus ordinario anche a sostituire gli impianti di climatizzazione invernale con impianti a caldaia a condensazione. In tal caso, la sostituzione può avvenire anche parzialmente. L’intervento deve prevedere la contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Per questi lavori è prevista la detrazione Irpef e Ires del 50% con limiti di spesa e di detrazione, rispettivamente, a 60 mila euro e a 30 mila euro. È necessario raggiungere l’efficienza di almeno la classe A, secondo il Regolamento dell’Unione europea numero 811 del 2013. L’intervento è disciplinato dal comma 347 dell’articolo 1 della legge numero 296 del 27 dicembre 2006.

Ecobonus, i lavori per sostituire il vecchio impianto con pompe di calore: quale detrazione spetta?

In tema di risparmio energetico, con l’ecobonus ordinario è possibile procedere alla sostituzione del vecchio impianto con uno a pompa di calore ad alta efficienza oppure dotato di impianti geotermici a bassa entalpia. La sostituzione può avvenire anche parzialmente. L’intervento è disciplinato dal comma 286 dell’articolo 1, della legge numero 244 del 24 dicembre 2007. La detrazione Irpef e Ires spetta al 65% su un massimale di spesa pari a 46.153,84 euro e una detrazione massima di 30 mila euro.

Come sostituire lo scaldaacqua con l’ecobonus ordinario?

Si può sostituire lo scaldaacqua con l’ecobonus ordinario? La risposta è affermativa ed è contenuta nel comma 4 dell’articolo 4, del decreto legge numero 201 del 6 dicembre 2011. La sostituzione  può essere anche parziale. Si tratta dei lavori di sostituzione dello scaldaacqua tradizionale con uno a pompa di calore che produca acqua calda sanitaria. La detrazione Irpef e Ires spettante è pari al 65% su un massimale di spesa pari a 46.153,84 euro e una detrazione massima di 30 mila euro.

Come sostituire gli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione classe A+ in ecobonus?

L’ecobonus ordinario può essere utilizzato anche per interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione A+ o con apparecchi ibridi, come le pompe di calore integrate a caldaia a condensazione. La sostituzione può essere anche parziale. L’intervento è disciplinato dal comma 1, dell’articolo 14, del decreto legge numero 63 del 4 giugno 2013. La detrazione Irpef e Ires spettante è pari al 65% su un massimale di spesa pari a 46.153,84 euro e una detrazione massima di 30 mila euro.

Ecobonus per il risparmio energetico: come installare pannelli solari per produrre acqua calda?

Tra gli interventi in ecobonus ordinario per il risparmio energetico si segnala anche l’installazione dei pannelli solari (o collettori) per produrre l’acqua calda. L’utilizzo dell’acqua calda può avvenire sia per esigenze domestiche che per quelle industriali. La detrazione Irpef e Ires spettante è pari al 65% su un massimale di spesa pari a 92.307,69 euro e una detrazione massima di 60 mila euro.

Pareti isolanti e cappotti con l’ecobonus ordinario per il risparmio energetico, come fare?

In ecobonus ordinario si possono effettuare lavori sulle strutture opache verticali, ovvero cappotti e pareti isolanti e sulle strutture opache orizzontanti, come ad esempio la pavimentazione. I requisiti di trasmittanza termica sono indicati nell’allegato E del decreto del ministero per lo Sviluppo Economico del 6 agosto 2020. La detrazione Irpef e Ires spettante è pari al 65% su un massimale di spesa pari a 92.307,69 euro e una detrazione massima di 60 mila euro.

Finestre e infissi, come farli con l’ecobonus ordinario del 50%?

Ulteriori interventi possono essere realizzati in ecobonus ordinario su finestre e infissi situati in edifici esistenti, per parti degli edifici o unità immobiliari. Anche per questi lavori è necessario far riferimento ai requisiti fissati nell’allegato E del decreto del ministero per lo Sviluppo Economico del 6 agosto 2020. La detrazione Irpef e Ires spettante è pari al 50% su un massimale di spesa pari a 120 mila euro e una detrazione massima di 60 mila euro.

Schermature solari con l’ecobonus ordinario, la detrazione è del 50%

In ecobonus ordinario si possono effettuare anche lavori di acquisto e posa in opera di schermature solari. La tipologia di intervento è prevista dall’allegato M del decreto legislativo numero 311 del 2006. Si tratta di sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente, “permettono di modulare in maniera variabile e controllata i parametri energetici, ottici e luminosi in risposta alle sollecitazioni solari”, con esclusione di quelle con orientamento a Nord. La detrazione Irpef e Ires spettante è pari al 50% su un massimale di spesa pari a 120 mila euro e una detrazione massima di 60 mila euro.

Riqualificazione energetica globale degli edifici: come fare con l’ecobonus ordinario?

Si può procedere con la riqualificazione energetica degli edifici esistenti o di singole unità immobiliari con l’ecobonus ordinario. Gli interventi devono rispettare i requisiti elencati nel paragrafo 3.4 dell’Allegato I del decreto del ministero per lo Sviluppo Economico (Mise) del 26 giugno 2014. La detrazione Irpef e Ires spettante è pari al 65% su un massimale di spesa pari a 153.846,15 euro e una detrazione massima di 100 mila euro.

Installazione impianti micro cogeneratori in ecobonus ordinario: detrazione Irpef o Ires del 65%

In ecobonus ordinario si può procedere a sostituire gli impianti esistenti con l’acquisto e la posa in opera di micro congeneratori la cui potenza massima è fissata a 50 kWe, beneficiando di un risparmio di energia primaria non inferiore al 20%. La misura è disciplinata dal decreto del Mise del 6 agosto 2020. C’è bisogno dell’asseverazione di congruità delle spese. La detrazione Irpef e Ires spettante è pari al 65% su un massimale di spesa pari a 153.846,15 euro e una detrazione massima di 100 mila euro.

Ecobonus, installazione di dispositivi multimediali per controllare riscaldamento e clima: di cosa si tratta?

In ecobonus ordinario si può procedere con l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi per controllare gli impianti di riscaldamento o il climatizzatore o la produzione dell’acqua calda delle unità abitative. Il controllo avviene da remoto e consente la riduzione dei consumi energetici. La detrazione fiscale Irpef e Ires è pari al 65%. Non sono fissati limiti di spesa per gli interventi iniziati prima del 6 ottobre 2020; per gli interventi successivi, il limite di spesa è di 23.076,92 euro per una detrazione massima di 15 mila euro.

Ecobonus ordinario, gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di un condominio

Tra gli interventi in ecobonus ordinario, figurano quelli di riqualificazione energetica delle parti comuni di un condominio. Si tratta di interventi previsti dagli articoli 1117 e 1117 bis del Codice civile; oppure interessanti tutte le unità abitative di un singolo condominio secondo quanto prevede la lettera a) del comma 2, dell’articolo 14, del decreto legge numero 63 del 2013. La detrazione Irpef e Ires spettante è pari al 65% su un massimale di spesa pari a 153.846,15 euro e una detrazione massima di 100 mila euro.

Riqualificazione energetica pati comuni di un edificio per almeno il 25% della superficie disperdente lorda: con l’ecobonus detrazione fino al 75%

Per gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di un edificio interessanti più del 25% dell’involucro di un edificio, si possono effettuare lavori con detrazioni Irpef e Ires del 70% e limite di spesa di 40 mila euro. Tale limite deve essere moltiplicato per il numero delle unità abitative dell’edificio. La ripartizione della detrazione è per dieci anni. Migliorando la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguendo “almeno la qualità media” riconosciuta nelle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 delle Linee guida del 26 giugno 2015 al decreto del ministero per lo Sviluppo Economico (Mise) del 6 agosto 2020, la detrazione sale al 75% con limite di spesa di 40 mila euro per ogni unità abitativa dell’edificio.

Interventi di riqualificazione energetica parti comune edificio con misure antisistmiche: detrazione fino all’85%

Con l’ecobonus ordinario è possibile arrivare all’80 o all’85% di detrazione fiscale se gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di un edificio si effettuano insieme alle misure antisismiche. In tal caso, gli interventi devono mirare a ridurre il rischio sismico di una o di due classi (detrazione Irpef e Ires dell’80% o dell’85% se la riduzione del rischio è di due classi). Il limite di spesa dell’intervento è pari a 136 mila euro per una detrazione pari a 108.800 euro (o a 115.600 per la detrazione dell’85%). La detrazione deve essere moltiplicata per ciascuna unità abitativa componente l’edificio situato nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

Bonus riqualificazione energetica o ecobonus, come procedere per la detrazione fiscale?

Fino al 31 dicembre del 2024 si può utilizzare l’ecobonus o il bonus per la riqualificazione energetica con la detrazione dell’Irpef o dell’Ires pari al 65% o al 50% sulle spese inerenti lavori che incrementano l’efficienza energetica degli edifici esistenti. La detrazione fiscale può essere usufruire nei 10 anni successivi al sostenimento delle spese.

Bonus riqualificazione energetica ed ecobonus, quando si può ampliare la volumetria?

La misura dell’ecobonus o del bonus riqualificazione energetica va a vantaggio anche dei lavori di demolizione e di ricostruzione degli edifici. Per questi interventi si può prevedere anche una differente sagoma o un aumento della volumetria. In quest’ultimo caso si deve far riferimento alle norme vigenti o agli strumenti urbanistici. Peraltro, per l’ampliamento senza la demolizione, la detrazione fiscale si può ottenere sui costi riferiti alla parte dell’edificio già esistente.

Bonus riqualificazione energetica, pluralità di spese per ottenere la detrazione fiscale

L’ecobonus o il bonus sulla riqualificazione energetica può essere fatto valere su una pluralità di spese. Ad esempio, si possono sostituire gli impianti di climatizzazione con l’ecobonus. Oppure gli infissi. In generale gli interventi possono riguardare:

  • la riqualificazione energetica generale dell’edificio;
  • i lavori sull’involucro o il cappotto;
  • l’installazione dei pannelli solari;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali;
  • i contatori individuali nei condomini;
  • le schermature solari e le chiusure tecniche mobili oscuranti;
  • i dispositivi multimediali per controllare gli impianti di riscaldamento o dell’acqua calda;
  • la sostituzione dei micro-cogeneratori.

Riqualificazione energetica di un edificio con l’ecobonus: cosa si può fare?

L’ecobonus o la riqualificazione energetica di un edificio persegue l’obiettivo di incrementare i risparmi energetici. I lavori devono raggiungere determinati parametri di riqualificazione e di prestazione energetica dell’edificio. Se i lavori vengono svolti all’interno di un condominio, la detrazione deve essere suddivisa fra tutti i condomini proporzionalmente alla partecipazione alle spese. La detrazione massima può arrivare a 100 mila euro, pari al 65% di un costo sostenuto di 153.846,15 euro.

Ecobonus per il cappotto termico, quale detrazione fiscale spetta?

Nel caso del cappotto termico o di lavori sull’involucro, si procede con interventi sulle strutture opache verticali e orizzontali per incrementare l’efficienza termica. Esempi di strutture verticali sono le pareti, in genere quelle esterne. Quelle verticali comprendono i pavimenti e le coperture. Ma gli interventi possono essere previsti anche sugli infissi e le finestre. La detrazione massima è pari a 60 mila euro, corrispondente a spese per 92.307,69 euro. Per le finestre comprendenti gli infissi la detrazione fiscale scende al 50%, ma la spesa agevolabile arriva a 120 mila euro.

Ecobonus, come procedere con l’installazione dei pannelli solari?

Con l’ecobonus o gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici si può procedere anche con l’installazione dei pannelli solari. I lavori consentono di produrre l’acqua calda per l’utilizzo domestico o industriale; per l’acqua calda nelle piscine e negli impianti sportivi, nelle case di cura o di ricovero, ma anche negli istituti scolastici e nelle università. La detrazione fiscale massima è corrispondente a 60 mila euro, pari al 65% di una spesa di 92.307,69 euro.

Interventi per sostituire gli impianti di climatizzazione: cosa si può fare con l’ecobonus?

Con l’ecobonus è possibile procedere con la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali, consistenti caldaie a condensazione ad aria o ad acqua classe A. La sostituzione va fatta con:

  • impianti di termoregolazione evoluti;
  • pompe di calore altamente efficienti;
  • impianti geotermici a bassa entalpia;
  • apparecchi ibridi composti dalla pompa di calore e caldaia a condensazione.

Si possono sostituire anche i tradizionali scaldaacqua con quelli a pompa di calore e i generatori di aria calda a condensazione. La detrazione è pari al 65% nell’importo massimo di 30 mila euro, corrispondente a una spesa di 46.153,84 euro. La detrazione scende al 50% per l’installazione delle caldaie a condensazione di classe A.

Ecobonus, interventi sui contatori individuali

Con l’ecobonus si possono anche cambiare i contatori individuali dei condomini per la misurazione dei consumi di raffreddamento, di calore e di acqua calda delle singole unità abitative. Sono compresi i sistemi di termoregolazione. La detrazione arriva a 60 mila euro corrispondente al 65% di una spesa massima di 92.307,69 euro.

Schermature solari, generatori di calore, dispositivi multimediali e micro-cogeneratori in ecobonus

Ulteriori interventi che si possono fare in ecobonus sono quelli delle schermature solari mobili oscuranti, per le quali è prevista una detrazione del 50% su una spesa di 60 mila euro (detrazione massima di 30 mila euro). Si possono sostituire anche i generatori di calore a biomasse combustibili con la stessa detrazione fiscale del 50% e i medesimi limiti di spesa. I dispositivi multimediali per controllare da remoto gli impianti della produzione dell’acqua calda o del riscaldamento hanno una detrazione pari al 65% e non vi sono limiti di spesa. Infine i micro-cogeneratori comprati per sostituire i prevedenti hanno una detrazione massima di 100 mila euro, pari al 65% della spesa di 153.846,15. Inoltre, il risparmio energetico deve essere pari ad almeno il 20%.

Quando la detrazione fiscale può arrivare al 70% o al 75% sugli interventi in ecobonus?

Vari degli interventi previsti nell’ecobonus o nel bonus di riqualificazione energetica possono prevedere detrazioni fiscali più elevate per lavori fatti nelle parti comuni degli edifici. Infatti, la detrazione fiscale arriva al 70% se i lavori interessano l’involucro dell’edificio con una superficie di oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio; o al 75% per gli interventi che migliorano la prestazione energetica estiva ed invernale. In tal caso, è necessario che il miglioramento rientri nella qualità media individuata dal Mise (ministero per lo Sviluppo Economico) secondo quanto previsto dal decreto del 25 giugno del 2015. La maggiore detrazione deve essere calcolata su un totale non eccedente i 40 mila euro moltiplicato per il numero delle unità abitative componenti l’edificio.

Quanto l’ecobonus può prevedere detrazioni fiscali pari all’80% o all’85%?

La detrazione fiscale dei lavori svolti in ecobonus può raggiungere le percentuali dell’80% o dell’85% se i lavori delle parti comuni degli edifici rientrino nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Gli interventi, quindi, devono mirare a ridurre il rischio sismico e la riqualificazione energetica in maniera congiunta. Deve essere raggiunto l’obiettivo dell’avanzamento di una (80%) o di due (85%) classi inferiori. La spesa massima è pari a 136 mila euro da moltiplicare per il numero delle unità abitative componenti l’edificio prima dei lavori di ristrutturazione.

Lavori in ecobonus o riqualificazione energetica, quali sono gli adempimenti?

I lavori in ecobonus o in riqualificazione energetica richiedono determinati adempimenti. In particolare è necessaria l’asseverazione tecnica rilasciata da professionisti abilitati che attesti:

  • il rispetto dei requisiti tecnici richiesti dalla misura;
  • che siano stati rispettati i massimali di costo.

Entrambi i punti dell’adempimento sono rintracciabili nel decreto ministeriale cosiddetto “decreto Requisiti” del 6 agosto del 2020. Inoltre, entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori è necessario trasmettere all’Enea i dati contenuti nell’attestato di prestazione energetica e la scheda delle informazioni inerenti i lavori stessi realizzati.

Lavori in ecobonus o riqualificazione energetica, possono rientrare nel superbonus 110%?

Peraltro, i lavori in ecobonus o in riqualificazione energetica possono rientrare nel superbonus 110%. Per ottenere la detrazione fiscale maggiorata è necessario, tuttavia, rispettare i requisiti e i limiti specifici. In particolare, molti dei lavori in ecobonus devono risultare come interventi “trainanti” e altri come “trainati”.

Bonus fotovoltaico e colonnine ricarica, quali visti e asseverazioni servono?

Anche per i bonus relativi all’installazione degli impianti fotovoltaici, dei sistemi di accumulo e per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici sono necessari visti e asseverazioni sia per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, che per lo sconto in fattura o la cessione dei crediti di imposta. In particolare, il bonus per i lavori per le colonnine di ricarica possono ricadere nel superbonus 110% come interventi trainati. Vediamo quali sono gli adempimenti necessari.

Bonus interventi installazione impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: quali asseverazioni tecniche servono?

Nel caso in cui si svolgano lavori per l’installazione degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo previsti dal Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) alla lettera h) del comma 1, dell’articolo 16 bis, la detrazione spettante è quella del 50%. Sia per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, che per l’opzione di cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura, non è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici. Tuttavia, entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori è necessario inviare all’Enea la comunicazione semplificata del bonus casa. In tal caso è necessario far riferimento alle regole dettate dalla Guida rapida dell’ottobre 2021.

Bonus installazione fotovoltaico, quali asseverazioni di congruità delle spese sono necessarie?

Sul bonus per l’installazione degli impianti del fotovoltaico o dei sistemi di accumulo non è necessaria l’asseverazione della congruità delle spese sostenute nel caso in cui ci si avvalga della detrazione diretta nella dichiarazione dei reddito o nel modello 730. Detta asseverazione è necessaria, invece, nel caso in cui si utilizzi la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura. Infatti, per gli interventi a partire dal 12 novembre 2021, l’asseverazione è occorrente, in carta libera per:

  • opzione degli stati di avanzamento dei lavori;
  • alla conclusione dei lavori;
  • non è occorrente se gli interventi sono di importo non eccedenti i 10 mila euro o in edilizia libera.

Visti di conformità per i lavori in bonus colonnine elettriche o impianti fotovoltaici: quali sono necessari

Per i visti di conformità sugli interventi in bonus colonnine elettriche o impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, bisogna considerare che:

  • il visto non è richiesto in caso di detrazione nella dichiarazione dei redditi per il modello Redditi o per il 730;
  • risulta occorrente il visto nelle comunicazione di cessione del credito di imposta o per beneficiare dello sconto in fattura. Tale visto è necessario dal 12 novembre 2021, ma non per gli interventi in edilizia libera oppure per interventi di importo non eccedente i 10 mila euro.

Bonus impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: quali sono quelli rientranti nel 110%?

Diversi sono gli adempimenti nel caso in cui gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo vengano svolti con la detraibilità del 110%. Gli interventi sono possibili se trainati al 110% dal super sisma bonus o dal super ecobonus. In tal caso, cambiano di molto le asseverazioni sia per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi che per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta.

Asseverazione tecnica nel caso di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo con detrazione del 110%

Per la detrazione diretta del 110% nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, l’asseverazione dei requisiti tecnici va osservata. In particolare, entro i 90 giorni successivi alla conclusione degli interventi, bisogna inviare l’asseverazione all’Enea. L’asseverazione non serve per i seguenti casi:

  • se gli interventi sono trainati al 110% dal super sisma bonus;
  • per gli eventuali stati di avanzamento dei lavori (Sal);
  • se si è a fine anno per gli interventi infrannuali.

Cessione del credito di imposta e sconto in fattura: quali asseverazioni tecniche nel caso di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo?

L’asseverazione dei requisiti tecnici è necessaria anche per gli interventi con la detrazione del 110% nel caso in cui ci si avvali della cessione del credito di imposta e dello sconto in fattura per interventi agli impianti del fotovoltaico e dei sistemi di accumulo. L’invio del documento va fatto entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori, anche nel caso di stato di avanzamento dei lavori (Sal) di non meno del 30%. L’asseverazione non è richiesta se rientra negli interventi trainati al 110% del super sisma bonus.

Detrazione fiscale diretta del 110% sugli interventi al fotovoltaico e sistemi di accumulo: quali asseverazione di congruità delle spese?

Nel caso di interventi ai sistemi di accumulo e per gli impianti di fotovoltaico, per la detrazione fiscale diretta del 110% nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730 è necessaria l’asseverazione della congruità dei costi. In particolare, l’asseverazione è all’interno di quella sui requisiti tecnici se gli interventi sono trainati dal super ecobonus. L’asseverazione va inoltrata all’Enea nel termine dei 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. L’adempimento non è necessario per gli eventuali stati di avanzamento dei lavori o alla fine dell’anno per gli interventi infrannuali.

Cessione del credito di imposta e sconto in fattura su interventi fotovoltaico e sistemi di accumulo: asseverazioni congruità costi al 110%

Sulle asseverazioni della congruità delle spese sostenute per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo c’è l’obbligo in caso di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura. L’asseverazione è contenuta in quella dei requisiti tecnici se i lavori sono trainati dal super ecobonus. Il documento deve essere inoltrato all’Enea:

  • prima delle comunicazioni delle opzioni di sconto in fattura o cessione dei crediti di imposta per gli stati di avanzamento dei lavori di almeno il 30%;
  • nel termine dei 90 giorni susseguenti alla conclusione degli interventi.

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo al 110%, quando è necessario il visto di conformità delle spese?

In merito ai visti di conformità per i lavori in detrazione del 110% dell’installazione degli impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, è necessario considerare che:

  • per la detrazione diretta nel modello dei Redditi o in quello del 730 il visto è necessario. Fanno eccezione i casi in cui il 730 sia presentato dal sostituto di imposta oppure se si tratti di 730 o di modello dei Redditi precompilati e presentati, anche con delle modifiche, in via diretta dallo stesso contribuente.
  • il visto è sempre occorrente in caso di cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura.

Bonus colonnina di ricarica veicoli elettrici, quali lavori sono inclusi?

Nel caso dell’installazione delle colonnine per ricaricare le vetture elettriche, bisogna far riferimento all’articolo 16 ter del decreto legge numero 63 del 2013. I lavori possono rientrare solo nel super ecobonus come interventi trainati. Anche per questi lavori è necessario fare attenzione alle asseverazioni e ai visti occorrenti.

Asseverazione tecnica dei requisiti in caso di detrazione diretta al 110% del bonus colonnina ricarica veicoli elettrici

Sulla detrazione diretta al 110% dei lavori per l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrico è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici. L’adempimento va ottemperato entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori con invio all’Enea. Non si adempie all’asseverazione per gli stati di avanzamento dei lavori o alla fine dell’anno per gli interventi infrannuali. L’asseverazione è necessaria anche in caso di cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura.

Asseverazione di congruità delle spese per interventi di installazione colonnina ricarica veicoli elettrici, quando serve?

Per la detrazione diretta del 110% nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730 è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. L’asseverazione è contenuta all’interno di quella sui requisiti tecnici e deve essere inoltrata all’Enea entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. Non va inviata in caso di stato di avanzamento dei lavori o alla fine dell’anno per gli interventi infrannuali.

Cessione del credito di imposta e sconto in fattura: quale asseverazione di congruità delle spese per le colonnine di ricarica?

In caso di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese se si tratta di installazione delle colonnine di ricarica elettrica dei veicoli. L’asseverazione è già contenuta all’interno di quella sui requisiti tecnici. Il documento deve essere inoltrato all’Enea:

  • prima delle comunicazioni delle opzioni di sconto in fattura o cessione dei crediti di imposta per gli stati di avanzamento dei lavori di almeno il 30%;
  • nel termine dei 90 giorni susseguenti alla conclusione degli interventi.

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo al 110%, quando è necessario il visto di conformità delle spese?

In merito ai visti di conformità per i lavori in detrazione del 110% dell’installazione delle colonnine di ricarica elettrica dei veicoli, è necessario considerare che:

  • per la detrazione diretta nel modello dei Redditi o in quello del 730 il visto è occorrente. Fanno eccezione i casi in cui il 730 sia presentato dal sostituto di imposta oppure se si tratti di 730 o di modello dei Redditi precompilati e presentati, anche con delle modifiche, in via diretta dallo stesso contribuente.
  • il visto è sempre necessario in caso di cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura.

Ecobonus ordinario, bonus casa rilevante e fonti rinnovabili energia: quali visti sono necessari?

Quali visti e asseverazioni sono necessari per svolgere lavori di ecobonus ordinario, bonus casa rilevante e per le fonti di energia rinnovabili? Con le ultime novità in ambito di adempimenti, per chi voglia far svolgere interventi rientranti in queste agevolazioni fiscali, il relativo quadro dei documenti e delle asseverazioni tecniche risulta complesso. Soprattutto se, oltre alla detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, si voglia usufruire dello sconto in fattura o della cessione dei crediti di imposta.

Ecobonus ordinario, quali asseverazione dei requisiti tecnici sono necessari per gli interventi?

I lavori rientranti nell’ecobonus ordinario sono quelli previsti dall’articolo 14 del decreto legge numero 63 del 2013. Riguardano l’ecobonus anche le detrazioni Irpef e Ires del 50%, del 65%, del 70%, del 75%, dell’80% e dell’85%. Per queste tipologie di interventi è necessario il rilascio dell’asseverazione dei requisiti tecnici al termine degli interventi, ma non per eventuali stati di avanzamento dei lavori ai fini della cessione dei crediti di imposta o dello sconto in fattura.

Asseverazione requisiti tecnici nel caso di ecobonus: va inviata all’Enea la scheda tecnica?

Non risulta necessario, inoltre, utilizzare l’Allegato B del decreto del ministero per lo Sviluppo Economico del 6 agosto del 2020. Per la comunicazione all’Enea è necessario inoltrare la scheda tecnica dell’ecobonus nel termine dei 90 giorni successivi dalla fine degli interventi. La scheda non va inviata nel caso di eventuali stati di avanzamento dei lavori o per la scelta dell’opzione della cessione dei crediti di imposta o dello sconto in fattura.

Asseverazione della congruità delle spese sostenute in caso di interventi in ecobonus: quando va inviata?

Nel caso in cui si voglia usufruire della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese sostenute per interventi rientranti nell’ecobonus ordinario. L’asseverazione è necessaria solo al termine dei lavori per gli interventi iniziati a partire dal 6 ottobre 2020. L’adempimento è contenuto già nell’asseverazione tecnica al termine degli interventi. Quest’ultima non va inviata all’Enea. Inoltre, l’asseverazione di congruità delle spese non è necessaria per gli eventuali stati di avanzamento dei lavori o alla fine dell’anno per gli interventi infrannuali.

Ecobonus, asseverazione di congruità delle spese sostenute nel caso di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura

Per gli interventi in ecobonus ordinario per i quali si vogliano utilizzare le opzioni di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta il contribuente deve adempiere all’asseverazione di congruità delle spese sostenute. In particolare, l’asseverazione è stata prevista dal decreto “Antifrodi” entrato in vigore il 12 novembre 2021. A partire da questa data, pertanto, l’asseverazione di congruità è necessaria ed è contenuta nell’asseverazione tecnica terminati gli interventi. Quest’ultima non va inviata all’Enea. L’asseverazione di congruità delle spese sostenute si può redigere in carta libera in caso di opzioni degli stati di avanzamento dei lavori per lo sconto in fattura o la cessione dei crediti di imposta.

Visti di conformità per i lavori in ecobonus ordinario: quali sono necessari?

In merito ai visti di conformità per i lavori in ecobonus ordinario bisogna considerare che:

  • il visto non è necessario in caso di detrazione nella dichiarazione dei redditi per il modello Redditi o per il 730;
  • risulta necessario il visto nelle comunicazione di cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura. Tale visto è necessario dal 12 novembre 2021, ma non per gli interventi in edilizia libera oppure per interventi di importo non eccedente i 10 mila euro.

Bonus casa rilevante, che cos’è e quali asseverazioni dei requisiti tecnici sono necessari?

Gli interventi rientranti nel bonus casa rilevante riguardano il recupero del patrimonio edilizio secondo quanto prevede il comma 1, lettere a) e b) dell’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Rientrano nei lavori le manutenzioni straordinarie, il restauro e il risanamento conservativo, le ristrutturazioni edilizie sulle singole unità abitative residenziali e sulle loro pertinenze. Sugli interventi del bonus casa rilevante e sulla manutenzione ordinaria, si può applicare la detrazione fiscale. I vantaggi fiscali sono inoltre trasferibili anche se gli interventi interessano parti comuni di un edificio residenziale. Rientrano i condomini e gli altri edifici disciplinati dall’articolo 1117 del Codice civile.

Bonus casa rilevante, quali asseverazioni dei requisiti tecnici sono necessari?

Ai fini della detrazione diretta nel reddito o nel modello 730 o per lo sconto in fattura o cessione dei crediti di imposta, l’asseverazione dei requisiti tecnici non è necessaria nel caso di interventi rientranti nel bonus casa rilevante. Tuttavia, occorre la comunicazione semplificata all’Enea del bonus casa nella scadenza dei 90 giorni dal termine dei lavori. Per la comunicazione è necessario consultare la Guida rapida Enea emanata nel mese di ottobre del 2021.

Asseverazione della congruità delle spese nel caso di bonus casa rilevante

Sui lavori relativi al bonus casa rilevante, non è necessaria l’asseverazione delle spese per la detrazione fiscale diretta nel modello dei Redditi o nel 730. Questa tipologia di asseverazione è necessaria nel caso in cui ci si voglia avvalere dello sconto in fattura o della cessione dei crediti di imposta a partire dal 12 novembre 2021. L’asseverazione va fatta in carta libera e riguarda anche gli stati di avanzamento dei lavori. Non è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese sostenute solo per gli interventi in edilizia libera o per quelli con importo non eccedente i 10 mila euro.

Visto di conformità nel caso di interventi del bonus casa rilevante

Sui visti di conformità delle spese nel caso di interventi rientranti nel bonus casa rilevante, è necessario sapere che:

  • il visto non è necessario per il modello dei Redditi o per il 730;
  • c’è bisogno del visto per le comunicazioni di sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta a partire dal 12 novembre 2021. Il visto non è occorrente per gli interventi in edilizia libera o per importi dei lavori non eccedenti i 10 mila euro.

Fonti rinnovabili di energia: di cosa si tratta?

Le agevolazioni rientranti nelle fonti rinnovabili di energia fanno riferimento a interventi di installazione o di integrazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva, per le pompe di calore e per gli altri interventi indicati dal Tuir all’articolo 16 bis, lettera h).

Fonti rinnovabili di energia, quali asseverazioni dei requisiti tecnici sono necessari?

Sia in caso di detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi che nel 730, sia per lo sconto in fattura che per la cessione dei crediti di imposta, non è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici. Tuttavia, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il contribuente deve inviare una comunicazione semplificata all’Enea del bonus casa. Per la comunicazione è necessario consultare la Guida rapida Enea emanata nel mese di ottobre del 2021.

Asseverazione di congruità delle spese sostenute nel caso di fonti rinnovabili di energia

Per i lavori rientranti nelle fonti rinnovabili di energia, in caso di detrazione fiscale diretta o 730 non va inviata l’asseverazione di congruità delle spese sostenute. Tuttavia, dal 12 novembre 2021, il contribuente deve inviare detta asseverazione nel caso di cessione di credito di imposta o di sconto in fattura. L’asseverazione va fatta in carta libera e riguarda anche gli stati di avanzamento dei lavori. Non è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese sostenute solo per gli interventi in edilizia libera o per quelli con importo non eccedente i 10 mila euro.

Visto di conformità nel caso di interventi nelle fonti rinnovabili di energia

Sui visti di conformità delle spese nel caso di interventi rientranti nelle fonti rinnovabili di energia, è necessario considerare che:

  • il visto non è occorrente per il modello Redditi o per il 730;
  • c’è necessità del visto per le comunicazioni di sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta a partire dal 12 novembre 2021. Il visto non è occorrente per gli interventi in edilizia libera o per importi dei lavori non eccedenti i 10 mila euro.

Cessione crediti di imposta su bonus edilizi: quanto convengono dopo le modifiche?

Il mercato delle cessioni dei crediti di imposta e dello sconto in fattura può ripartire dopo lo stop delle scorse settimane, ma il rischio è quello dei maggiori costi a carico dei contribuenti. Il nuovo decreto legge numero 13 del 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio, infatti, rimescola ancora le regole sui trasferimenti dei crediti di imposta: le procedure, più complesse, possono riflettersi su quanto siano convenienti le operazioni di bonus e superbonus 110% in edilizia.

Come avverrà la cessione dei crediti di imposta sul bonus casa?

La cessione dei crediti di imposta sarà possibile per un numero massimo di tre trasferimenti. Due però dovranno essere effettuati coinvolgendo i soggetti controllati, ovvero le banche, le Poste Italiane, gli intermediari finanziari e le società bancarie. E per i professionisti che svolgono le asseverazioni pesano le nuove responsabilità con prevedibile scarico dei costi a carico dei contribuenti.

Cessione dei crediti di imposta, cosa cambia con il nuovo decreto sui bonus e superbonus edilizi?

Con il nuovo provvedimento si dà l’addio alle cessione illimitata dei crediti di imposta sui bonus e superbonus edilizi. I bonus sulla casa prevedono regole più stringenti sia sulla circolazione della “moneta fiscale” dei superbonus, che su altri bonus edilizi ordinari, come l’ecobonus del 50% o del 65%, il bonus ristrutturazione del 50% e il bonus facciate del 60%. Tutti i professionisti tecnici che rilasciano i visti e le asseverazioni sono obbligati all’assicurazione.

Bonus e superbonus edilizi, il peso dei costi di professionisti tecnici

Per l’utilizzo dell’opzione della cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura, è richiesta l’asseverazione di congruità dei prezzi. L’obbligo vale sia per il superbonus 110% che per gli altri bonus edilizi ordinari. Le novità introdotte dal decreto legge numero 13 del 2022 avranno un impatto anche sui contribuenti o cliente che decideranno di far fare interventi di ristrutturazioni. Con il rafforzamento delle pene legate ai reati dei professionisti tecnici incaricati di redigere la documentazione di asseverazione dei costi, (multa da 50 mila a 100 mila euro, reclusione dai 2 ai 5 anni in caso di dati falsi o di omissioni rilevanti), è facile che i costi per i contribuenti tendino a salire.

Detrazioni delle spese per bonus e superbonus solo entro i limiti massimi

Il rispetto della congruità dei costi va a colpire non solo il superbonus 110%, ma anche i bonus casa ordinari. L’ultimo provvedimento del governo ha stabilito che debbano utilizzarsi i nuovi prezzi massimi delle 34 tipologie di lavori in elenco, dalle caldaie alle finestre, dalle coibentazioni alle pompe di calore. Chi maggiormente rischia di vedersi penalizzato dalle ultime novità del decreto sono i contribuenti che facciano svolgere lavori con bonus ordinari che non rientrino nel superbonus 110%.

Esempio di costi dei bonus casa in caso di cessione dei crediti di imposta

Infatti, se un contribuente decide di avvalersi del bonus ristrutturazione al 50% per la sistemazione di una casa e del cambio delle finestre con l’ecobonus del 50% per una spesa totale di 75 mila euro, le detrazioni spettanti prima degli ultimi interventi legislativi erano di 37.500 euro. Il credito di imposta poteva essere ceduto a qualsiasi soggetto e la burocrazia era limitata. Con gli ultimi provvedimenti sono necessari il visto di conformità e l’asseverazione di congruità delle spese. E la cessione dei crediti di imposta, dopo il primo passaggio, può essere fatta solo verso soggetti in ambito controllato, ovvero le banche, le assicurazioni, le Poste Italiane e gli altri intermediari finanziari vigilati.

Cessione dei crediti di imposta, è necessaria l’assicurazione: in cosa consiste?

Inoltre, le ultime novità legislative hanno introdotto l’obbligo di assicurazione con massimale corrispondente ai costi di tutti i lavori attestati. Con un conseguente incremento dei costi. Se la detrazione fiscale, nell’esempio riportato, era di importo pari a 37.500 euro, con le novità i costi scendono. Perché la cessione verso le banche potrebbe far calare il vantaggio fiscale a circa 30 mila euro. Si tratta del costo applicato anche in precedenza, ma il credito poteva essere fatto circolare verso tutti i soggetti negoziandone il vantaggio. Ma a questa perdita di detrazione fiscale devono aggiungersi anche gli ulteriori costi dell’asseverazione di congruità e del visto di conformità dei costi. Questi ultimi costi sono detraibili, ma comportano un esborso iniziale.

Quali crediti di imposta potrebbero essere pagati di meno in caso di cessione?

Inoltre, non è da escludersi che nel nuovo mercato di circolazione della moneta fiscale, degli operatori possano decidere di applicare prezzi di acquisto dei crediti di imposta più al ribasso. Si potrebbe pensare, ad esempio, a un prezzo minore sui crediti di imposta che abbiano meno cessioni residue consentite o una durata più lunga. In più dovrà essere valutato, intervento su intervento, l’impatto del nuovo prezziario del ministero per la Transizione ecologica (Mite). Le 34 voci di costi sono da rispettare nei nuovi limiti massimo di costo.

Bonus edilizi, ecobonus ordinario e superbonus 110%, sisma bonus: quali visti e asseverazioni?

Nel caso di benefici dai bonus edilizi come ecobonus ordinario o rientrante nel superbonus 110%, sisma bonus, bonus barriere architettoniche al 75%, se ci si avvantaggia della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi non ci sono particolari adempimenti da fare. Normalmente, si provvede al pagamento con il bonifico tracciabile. Gli adempimenti cambiano nel caso in cui si voglia sfruttare il beneficio fiscale nelle modalità di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura.

Asseverazione prezzi nel casso di ecobonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche

Infatti, dal 12 novembre 2021, per la detrazione con cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura dei bonus edilizi consistenti in ecobonus, sisma bonus e il nuovo bonus sulle barriere architettoniche, è necessario ottemperare all’asseverazione dei prezzi e al visto di conformità. Fanno eccezione i lavori realizzati in edilizia libera e gli interventi il cui importo non ecceda i 10 mila euro, a esclusione del bonus facciate. Per l’asseverazione dei prezzi, la legge di Bilancio 2022 ha disciplinato che i prezzi Dei possono fare da riferimento per i sisma bonus, per il bonus casa e per il bonus facciate. E anche per il nuovo bonus legato all’abbattimento delle barriere architettoniche, disciplinato dall’articolo 119 ter del decreto “Rilancio”.

Ecobonus ordinario o super, che cos’è?

L’ecobonus ordinario o rientrante nel superbonus 110% per il risparmio energetico qualificato è previsto dall’articolo 14 del decreto legge numero 63 del 2013. Spetta la detrazione fiscale per gli interventi in ecobonus sull’Irpef e sull’Ires del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% o 85% da sfruttare nei successivi dieci anni. La detrazione spetta per gli interventi effettuati o da effettuare nell’ecobonus ordinario dal 1° luglio 2020 e fino al termine del 2023, sia per il superbonus 110% (che scenderà al 70% dal 2024 e al 65% dal 2025). Sono compresi nell’ecobonus anche i tre nuovi interventi rientranti tra i “trainanti” del superbonus 110%, disciplinati dal comma 1, dell’articolo 119 del decreto legge numero 34 del 2020. La detrazione del superbonus 110% si può sfruttare nei 4 o 5 anni successivi.

Ecobonus ordinario e super, quali visti di conformità e asseverazioni sono necessari?

Nel caso di ecobonus ordinario o per interventi in superbonus 110%, sono necessarie le autorizzazioni comunali come Cila, Cilas, Scia e permesso di costruire. Per queste ottemperanze è necessario far riferimento ai regolamenti comunali del territorio di svolgimento degli interventi. Risulta prevista anche l’emissione della fattura. Non risulta necessaria, invece, nemmeno l’asseverazione dei requisiti tecnici da inviare all’Enea.

Ecobonus ordinario e super, serve l’asseverazione al Sue, di congruità e il visto di conformità?

Nel caso di ecobonus ordinario e superbonus 110%, risulta necessaria l’asseverazione tecnica antisismica allo Sportello unico per l’edilizia (Sue) del Comune di riferimento. Ed è necessaria l’asseverazione di congruità (a esclusione dei bonus diversi dal superbonus 110%, dagli interventi in edilizia libera e da quelli con importo al di sotto dei 10 mila euro, oppure dal bonus facciate) anche in carta libera.

Ecobonus interventi edilizi ordinari e superbonus 110%, visto di conformità e comunicazioni all’Agenzia delle entrate

Nel caso di ecobonus per interventi edilizi ordinari o rientranti nel superbonus 110%, è necessario il visto di conformità nella comunicazione. Tale visto non si presenta solo per i bonus diversi dal superbonus 110%, se in edilizia libera o per interventi al di sotto dei 10 mila euro di importo. Non è necessario nemmeno per il bonus facciate. Inoltre, è occorrente la comunicazione dell’opzione scelta (cessione del credito di imposta o sconto in fattura) da trasmettere all’Agenzia delle entrate.

Sisma bonus ordinario: che cos’è e quali sono le detrazioni fiscali ammesse?

Gli interventi ammessi nel sismabonus ordinario sono disciplinati dai commi da 1 bis a 1 septies dell’articolo 16 del decreto legge numero 63 del 2013. Le detrazioni spettanti sull’Irpef e sull’Ires sono del 50%, del 70%, del 75%, dell’80% e dell’85% e possono essere sfruttate nei cinque anni successivi. I lavori antisismici possono rientrare anche nel superbonus 110% (dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023) con abbassamento della percentuale di detrazione al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

Come opera la detrazione fiscale del sisma bonus ordinario?

La detrazione opera nei 4 o 5 anni successivi. Rientrano nello sconto in fattura o nella cessione del credito di imposta anche i crediti per le misure antisismiche previste dai commi 1 bis e 1 ter, dell’articolo 16 del decreto legge 63 del 2013 per il 50%. La detrazione sale invece al 70% o all’80% per le riduzioni di una o di due classi di rischio come previsto dal comma 1 quater.

Visti e asseverazioni nel caso di sisma bonus ordinario o per interventi nel superbonus 110%

Nel caso di sisma bonus ordinario o per interventi ricadenti nel superbonus 110%, è previsto che si disponga di tutte le autorizzazioni comunali. Serve inoltre la fattura. Per i casi di sconto in fattura, nel caso di sisma bonus acquisiti ordinario o in regime di superbonus 110%, non è necessario il bonifico parlante per la quota non coperta dallo sconto stesso. Chi fa svolgere i lavori non deve ottemperare all’asseverazione dei requisiti tecnici da inoltrare all’Enea.

Sisma bonus ordinario o in regime di superbonus 110%: quali altri visti di conformità sono necessari?

Nel caso di interventi in regime di sisma bonus ordinario o di superbonus 110% risulta necessaria l’asseverazione tecnica antisismica allo Sportello unico per l’edilizia del Comune dove è situato l’immobile. L’asseverazione di congruità in carta libera deve essere ottemperata. Ma non risulta necessaria per il sisma bonus acquisti ordinario o ricadente nel superbonus 110%. Lo ha specificato l’Agenzia delle entrate nella circolare numero 16/E del 29 novembre 2021 e nella risposta all’interpello numero 190 del 17 marzo 2021. Infine, chi fa svolgere i lavori deve ottemperare al visto di conformità nella comunicazione. Rimangono esclusi gli interventi non rientranti nel superbonus 110%, i lavori in edilizia libera o quelli di importo entro i 10 mila euro. Inoltre, risulta essere sempre necessario comunicare all’Agenzia delle entrate l’opzione scelta. In questo caso se si tratta di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta.