Bonus riqualificazione energetica o ecobonus, come procedere per la detrazione fiscale?

Fino al 31 dicembre del 2024 si può utilizzare l’ecobonus o il bonus per la riqualificazione energetica con la detrazione dell’Irpef o dell’Ires pari al 65% o al 50% sulle spese inerenti lavori che incrementano l’efficienza energetica degli edifici esistenti. La detrazione fiscale può essere usufruire nei 10 anni successivi al sostenimento delle spese.

Bonus riqualificazione energetica ed ecobonus, quando si può ampliare la volumetria?

La misura dell’ecobonus o del bonus riqualificazione energetica va a vantaggio anche dei lavori di demolizione e di ricostruzione degli edifici. Per questi interventi si può prevedere anche una differente sagoma o un aumento della volumetria. In quest’ultimo caso si deve far riferimento alle norme vigenti o agli strumenti urbanistici. Peraltro, per l’ampliamento senza la demolizione, la detrazione fiscale si può ottenere sui costi riferiti alla parte dell’edificio già esistente.

Bonus riqualificazione energetica, pluralità di spese per ottenere la detrazione fiscale

L’ecobonus o il bonus sulla riqualificazione energetica può essere fatto valere su una pluralità di spese. Ad esempio, si possono sostituire gli impianti di climatizzazione con l’ecobonus. Oppure gli infissi. In generale gli interventi possono riguardare:

  • la riqualificazione energetica generale dell’edificio;
  • i lavori sull’involucro o il cappotto;
  • l’installazione dei pannelli solari;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali;
  • i contatori individuali nei condomini;
  • le schermature solari e le chiusure tecniche mobili oscuranti;
  • i dispositivi multimediali per controllare gli impianti di riscaldamento o dell’acqua calda;
  • la sostituzione dei micro-cogeneratori.

Riqualificazione energetica di un edificio con l’ecobonus: cosa si può fare?

L’ecobonus o la riqualificazione energetica di un edificio persegue l’obiettivo di incrementare i risparmi energetici. I lavori devono raggiungere determinati parametri di riqualificazione e di prestazione energetica dell’edificio. Se i lavori vengono svolti all’interno di un condominio, la detrazione deve essere suddivisa fra tutti i condomini proporzionalmente alla partecipazione alle spese. La detrazione massima può arrivare a 100 mila euro, pari al 65% di un costo sostenuto di 153.846,15 euro.

Ecobonus per il cappotto termico, quale detrazione fiscale spetta?

Nel caso del cappotto termico o di lavori sull’involucro, si procede con interventi sulle strutture opache verticali e orizzontali per incrementare l’efficienza termica. Esempi di strutture verticali sono le pareti, in genere quelle esterne. Quelle verticali comprendono i pavimenti e le coperture. Ma gli interventi possono essere previsti anche sugli infissi e le finestre. La detrazione massima è pari a 60 mila euro, corrispondente a spese per 92.307,69 euro. Per le finestre comprendenti gli infissi la detrazione fiscale scende al 50%, ma la spesa agevolabile arriva a 120 mila euro.

Ecobonus, come procedere con l’installazione dei pannelli solari?

Con l’ecobonus o gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici si può procedere anche con l’installazione dei pannelli solari. I lavori consentono di produrre l’acqua calda per l’utilizzo domestico o industriale; per l’acqua calda nelle piscine e negli impianti sportivi, nelle case di cura o di ricovero, ma anche negli istituti scolastici e nelle università. La detrazione fiscale massima è corrispondente a 60 mila euro, pari al 65% di una spesa di 92.307,69 euro.

Interventi per sostituire gli impianti di climatizzazione: cosa si può fare con l’ecobonus?

Con l’ecobonus è possibile procedere con la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali, consistenti caldaie a condensazione ad aria o ad acqua classe A. La sostituzione va fatta con:

  • impianti di termoregolazione evoluti;
  • pompe di calore altamente efficienti;
  • impianti geotermici a bassa entalpia;
  • apparecchi ibridi composti dalla pompa di calore e caldaia a condensazione.

Si possono sostituire anche i tradizionali scaldaacqua con quelli a pompa di calore e i generatori di aria calda a condensazione. La detrazione è pari al 65% nell’importo massimo di 30 mila euro, corrispondente a una spesa di 46.153,84 euro. La detrazione scende al 50% per l’installazione delle caldaie a condensazione di classe A.

Ecobonus, interventi sui contatori individuali

Con l’ecobonus si possono anche cambiare i contatori individuali dei condomini per la misurazione dei consumi di raffreddamento, di calore e di acqua calda delle singole unità abitative. Sono compresi i sistemi di termoregolazione. La detrazione arriva a 60 mila euro corrispondente al 65% di una spesa massima di 92.307,69 euro.

Schermature solari, generatori di calore, dispositivi multimediali e micro-cogeneratori in ecobonus

Ulteriori interventi che si possono fare in ecobonus sono quelli delle schermature solari mobili oscuranti, per le quali è prevista una detrazione del 50% su una spesa di 60 mila euro (detrazione massima di 30 mila euro). Si possono sostituire anche i generatori di calore a biomasse combustibili con la stessa detrazione fiscale del 50% e i medesimi limiti di spesa. I dispositivi multimediali per controllare da remoto gli impianti della produzione dell’acqua calda o del riscaldamento hanno una detrazione pari al 65% e non vi sono limiti di spesa. Infine i micro-cogeneratori comprati per sostituire i prevedenti hanno una detrazione massima di 100 mila euro, pari al 65% della spesa di 153.846,15. Inoltre, il risparmio energetico deve essere pari ad almeno il 20%.

Quando la detrazione fiscale può arrivare al 70% o al 75% sugli interventi in ecobonus?

Vari degli interventi previsti nell’ecobonus o nel bonus di riqualificazione energetica possono prevedere detrazioni fiscali più elevate per lavori fatti nelle parti comuni degli edifici. Infatti, la detrazione fiscale arriva al 70% se i lavori interessano l’involucro dell’edificio con una superficie di oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio; o al 75% per gli interventi che migliorano la prestazione energetica estiva ed invernale. In tal caso, è necessario che il miglioramento rientri nella qualità media individuata dal Mise (ministero per lo Sviluppo Economico) secondo quanto previsto dal decreto del 25 giugno del 2015. La maggiore detrazione deve essere calcolata su un totale non eccedente i 40 mila euro moltiplicato per il numero delle unità abitative componenti l’edificio.

Quanto l’ecobonus può prevedere detrazioni fiscali pari all’80% o all’85%?

La detrazione fiscale dei lavori svolti in ecobonus può raggiungere le percentuali dell’80% o dell’85% se i lavori delle parti comuni degli edifici rientrino nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Gli interventi, quindi, devono mirare a ridurre il rischio sismico e la riqualificazione energetica in maniera congiunta. Deve essere raggiunto l’obiettivo dell’avanzamento di una (80%) o di due (85%) classi inferiori. La spesa massima è pari a 136 mila euro da moltiplicare per il numero delle unità abitative componenti l’edificio prima dei lavori di ristrutturazione.

Lavori in ecobonus o riqualificazione energetica, quali sono gli adempimenti?

I lavori in ecobonus o in riqualificazione energetica richiedono determinati adempimenti. In particolare è necessaria l’asseverazione tecnica rilasciata da professionisti abilitati che attesti:

  • il rispetto dei requisiti tecnici richiesti dalla misura;
  • che siano stati rispettati i massimali di costo.

Entrambi i punti dell’adempimento sono rintracciabili nel decreto ministeriale cosiddetto “decreto Requisiti” del 6 agosto del 2020. Inoltre, entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori è necessario trasmettere all’Enea i dati contenuti nell’attestato di prestazione energetica e la scheda delle informazioni inerenti i lavori stessi realizzati.

Lavori in ecobonus o riqualificazione energetica, possono rientrare nel superbonus 110%?

Peraltro, i lavori in ecobonus o in riqualificazione energetica possono rientrare nel superbonus 110%. Per ottenere la detrazione fiscale maggiorata è necessario, tuttavia, rispettare i requisiti e i limiti specifici. In particolare, molti dei lavori in ecobonus devono risultare come interventi “trainanti” e altri come “trainati”.

Ecoincentivi auto e moto, domande al via dalla prossima settimana: tutti i nuovi bonus

Al via la prossima settimana i nuovi ecoincentivi per le auto e le moto. In tutto le risorse stanziate sono pari a 670 milioni per le vetture. I nuovi bonus andranno alle auto elettriche e plug in ma anche ai motori termici. Altri 30 milioni di euro sono in palio per le moto e gli scooter. Delle risorse, 250 milioni andranno per l’acquisto di auto elettriche con bonus variabile da 4 mila a 6 mila euro; altri 250 milioni andranno a favore dell’acquisto di auto plug in con bonus da 2 a 4 mila euro; infine 170 milioni di euro (con incentivi di 2 mila euro) ai motori termici. Sul prezzo di listino c’è una stretta a seconda della categoria di auto da acquistare.

Ecobonus acquisto auto e moto a bassa emissione di CO2: a che punto è il Dpcm e quando arrivano?

I nuovi ecoincentivi per l’acquisto di auto e moto arriveranno con la versione definitiva del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il provvedimento è attualmente all’esame della Presidenza del Consiglio che deciderà se apportare ulteriori correttivi in collaborazione con il ministero delle Infrastrutture e con il dicastero dello Sviluppo Economico. Con molta probabilità, già dalla prossima settimana si potranno richiedere i nuovi bonus per l’acquisto di auto poco inquinanti o a impatto zero.

Ecoincentivi acquisto di auto elettriche, quali sono i bonus?

In ogni caso, da quanto si legge nella bozza del provvedimento del governo, gli importi degli ecoincentivi saranno ridotti rispetto a quelli degli scorsi anni. Nella fascia degli ecoincentivi per l’acquisto di auto elettriche, ovvero di vetture con emissioni di CO2 da zero a 20 grammi per chilometro, il bonus derivante dai 250 milioni di euro messi a disposizione del governo è pari:

  • a 6 mila euro in caso di rottamazione;
  • a 4 mila euro senza rottamazione;
  • il prezzo di listino massimo dell’auto non deve superare i 35 mila euro, Iva esclusa;
  • l’auto da rottamare deve essere di classe inferiore a Euro 6 e intestata al beneficiario da non meno di un anno. Può essere intestata anche a un familiare che deve essere convivente;
  • nel 2021 gli ecoincentivi erano di 10 mila euro in caso di rottamazione.

Incentivi acquisto auto plug in con i nuovi ecobonus: quali auto si possono acquistare?

Per acquistare le auto nuove plug in, rientranti nella fascia da 21 a 60 grammi per chilometri di CO2 sono stati stanziati altri 250 milioni di euro. Gli ecoincentivi sono pari a:

  • 4 mila euro per acquisti con rottamazione;
  • 2 mila euro senza rottamazione;
  • il prezzo di listino dell’auto non deve superare i 45 mila euro, Iva esclusa;
  • nel 2021 gli incentivi per le auto plug in erano pari a 6.500 euro.

Ecoincentivi per acquisto di auto da 61 a 135 g/km di CO2: quali bonus sono a disposizione?

Per l’acquisto di auto da 61 a 135 g/km di CO2 sono a disposizione 170 milioni di euro. Si tratta dei modelli più richiesti e diffusi. Le risorse appaiono insufficienti, tanto è vero che i 250 milioni di euro messi a disposizione nel 2021 andarono esauriti nel giro di tre mesi. Il bonus per l’acquisto di queste auto è accordato solo in caso di auto data in rottamazione ed è pari a 2 mila euro. Il prezzo di listino massimo dell’auto è pari a 35 mila euro, Iva esclusa.

Attestazione dei requisiti per bonus edilizi e superbonus: quando serve?

Quando serve l’attestazione dei requisiti tecnici per la detrazione fiscale, lo sconto in fattura e la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi nel caso di svolgimento di interventi rientranti nei bonus edilizi e nel superbonus 110%? Ecco quando le norme richiedono le asseverazioni dei requisiti tecnici nei casi di:

  • bonus ristrutturazioni;
  • ecobonus ordinario e maggiorato del 110%;
  • fonti rinnovabili con installazione degli impianti di climatizzazione;
  • bonus facciate eco e non eco;
  • sisma bonus ordinario e super sisma bonus con detrazione del 110%;
  • impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, rientranti o meno nel superbonus 110%;
  • colonnine di ricarica dei veicoli elettrici nel caso di interventi trainati dal superbonus 110%.

Bonus ristrutturazioni ed ecobonus ordinario: quale attestazione dei requisiti serve?

Nel caso di bonus ristrutturazione, ovvero per interventi rientranti nel recupero del patrimonio edilizio, l’attestazione dei requisiti tecnici è esclusa sia che il contribuente utilizzi la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, che lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta. Va inviata solo la comunicazione all’Enea entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. Per l’ecobonus ordinario, l’asseverazione è obbligatoria solo per i casi di sconto in fattura o di cessione dei crediti di imposta. L’attestazione va inviata all’Enea entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori.

Ecobonus maggiorato in superbonus 110%: quale attestazione dei requisiti serve?

Per gli interventi rientranti nell’ecobonus maggiorato dal superbonus 110%, l’asseverazione dei requisiti tecnici è sempre obbligatoria. In particolare, per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi l’attestazione va inviata entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. Allo stesso modo, l’attestazione va inviata anche per la cessione del credito di imposta e per lo sconto in fattura. A differenza del precedente caso, l’asseverazione va fatta anche per gli stati di avanzamento dei lavori (Sal).

Fonti rinnovabili ed eliminazione delle barriere architettoniche: quali asseverazioni tecniche vanno fatte?

Per lavori relativi alle fonti rinnovabili con integrazione o installazione degli impianti di climatizzazione e per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, l’asseverazione dei requisiti tecnici è sempre esclusa. L’esclusione opera in tutti i casi, ovvero per:

  • la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi;
  • lo sconto in fattura;
  • la cessione del credito di imposta.

Bonus facciate non eco ed eco: quali attestazioni tecniche servono?

I contribuenti che vogliano far eseguire lavori rientranti nel bonus facciate devono prestare attenzione alle asseverazioni tecniche necessarie. Infatti, le norme non richiedono attestazioni tecniche nel caso di bonus facciate non eco. La mancata necessità di documentazione avviene sia per i casi di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta che per la detrazione fiscale diretta. In caso di interventi rientranti nel bonus facciate eco, l’attestazione è obbligatoria alla conclusione dei lavori. Non si utilizza, invece, l’allegato B del decreto ministeriale del 6 agosto 2020. Il contribuente deve inviare la scheda tecnica all’Enea nel termine dei 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori.

Sisma bonus ordinario, quando va inviata l’attestazione tecnica?

Per i lavori ricadenti nel sisma bonus ordinario, è obbligatoria l’asseverazione dei requisiti tecnici per attestare la riduzione del rischio sismico di una o due classi almeno. Il contribuente deve depositare l’attestazione presso lo Sportello unico dell’edilizia (Sue) del comune dove si trova l’immobile oggetto di intervento. Il deposito deve avvenire sia prima di iniziare i lavori (Allegato B), sia alla conclusione. La procedura è identica sia per la detrazione fiscale diretta che per la scelta dell’opzione di cessione del credito di imposta o sconto in fattura.

Sisma bonus maggiorato con superbonus 110%: le asseverazioni tecniche necessarie

Per gli interventi rientranti nel sisma bonus maggiorato, ovvero nel super sisma bonus del 110%, il contribuente deve sempre ottemperare all’adempimento dell’attestazione tecnica. Infatti, sia per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi che per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta risulta necessario adempiere:

  • all’attestazione della riduzione del rischio sismico;
  • al deposito presso lo Sportello unico per l’edilizia (Sue) dell’attestazione sia prima che alla conclusione dei lavori;
  • per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura la norma richiede il deposito al Sue anche per gli stati di avanzamento dei lavori (Sue).

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: quali asseverazioni tecniche?

Per interventi riguardanti gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo ordinario, il contribuente non deve preoccuparsi delle attestazioni relative ai requisiti tecnici. L’esclusione riguarda tutte le modalità di utilizzo del vantaggio fiscale. L’asseverazione tecnica è obbligatoria, invece, per gli stessi interventi rientranti nel superbonus 110% come lavori trainati. In particolare, il contribuente deve inviare l’attestazione dei requisiti tecnici all’Enea entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. L’obbligo di asseverazione persiste sia per la detrazione diretta che per le opzioni di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura.

Interventi di installazione di colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli in superbonus 110%: quali attestazioni tecniche?

Infine, l’obbligatorietà delle attestazioni dei requisiti tecnici vige anche per gli interventi sulle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Il contribuente deve far svolgere questi interventi come trainati dal superbonus 110%. L’obbligatorietà si concretizza nell’invio, entro 90 giorni dal termine dei lavori, dell’attestazione all’Enea. L’attestazione va inviata anche per gli stati di avanzamento dei lavori per lo sconto in fattura o i crediti di imposta.

Bonus fotovoltaico e colonnine ricarica, quali visti e asseverazioni servono?

Anche per i bonus relativi all’installazione degli impianti fotovoltaici, dei sistemi di accumulo e per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici sono necessari visti e asseverazioni sia per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, che per lo sconto in fattura o la cessione dei crediti di imposta. In particolare, il bonus per i lavori per le colonnine di ricarica possono ricadere nel superbonus 110% come interventi trainati. Vediamo quali sono gli adempimenti necessari.

Bonus interventi installazione impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: quali asseverazioni tecniche servono?

Nel caso in cui si svolgano lavori per l’installazione degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo previsti dal Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) alla lettera h) del comma 1, dell’articolo 16 bis, la detrazione spettante è quella del 50%. Sia per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, che per l’opzione di cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura, non è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici. Tuttavia, entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori è necessario inviare all’Enea la comunicazione semplificata del bonus casa. In tal caso è necessario far riferimento alle regole dettate dalla Guida rapida dell’ottobre 2021.

Bonus installazione fotovoltaico, quali asseverazioni di congruità delle spese sono necessarie?

Sul bonus per l’installazione degli impianti del fotovoltaico o dei sistemi di accumulo non è necessaria l’asseverazione della congruità delle spese sostenute nel caso in cui ci si avvalga della detrazione diretta nella dichiarazione dei reddito o nel modello 730. Detta asseverazione è necessaria, invece, nel caso in cui si utilizzi la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura. Infatti, per gli interventi a partire dal 12 novembre 2021, l’asseverazione è occorrente, in carta libera per:

  • opzione degli stati di avanzamento dei lavori;
  • alla conclusione dei lavori;
  • non è occorrente se gli interventi sono di importo non eccedenti i 10 mila euro o in edilizia libera.

Visti di conformità per i lavori in bonus colonnine elettriche o impianti fotovoltaici: quali sono necessari

Per i visti di conformità sugli interventi in bonus colonnine elettriche o impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, bisogna considerare che:

  • il visto non è richiesto in caso di detrazione nella dichiarazione dei redditi per il modello Redditi o per il 730;
  • risulta occorrente il visto nelle comunicazione di cessione del credito di imposta o per beneficiare dello sconto in fattura. Tale visto è necessario dal 12 novembre 2021, ma non per gli interventi in edilizia libera oppure per interventi di importo non eccedente i 10 mila euro.

Bonus impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: quali sono quelli rientranti nel 110%?

Diversi sono gli adempimenti nel caso in cui gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo vengano svolti con la detraibilità del 110%. Gli interventi sono possibili se trainati al 110% dal super sisma bonus o dal super ecobonus. In tal caso, cambiano di molto le asseverazioni sia per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi che per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta.

Asseverazione tecnica nel caso di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo con detrazione del 110%

Per la detrazione diretta del 110% nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, l’asseverazione dei requisiti tecnici va osservata. In particolare, entro i 90 giorni successivi alla conclusione degli interventi, bisogna inviare l’asseverazione all’Enea. L’asseverazione non serve per i seguenti casi:

  • se gli interventi sono trainati al 110% dal super sisma bonus;
  • per gli eventuali stati di avanzamento dei lavori (Sal);
  • se si è a fine anno per gli interventi infrannuali.

Cessione del credito di imposta e sconto in fattura: quali asseverazioni tecniche nel caso di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo?

L’asseverazione dei requisiti tecnici è necessaria anche per gli interventi con la detrazione del 110% nel caso in cui ci si avvali della cessione del credito di imposta e dello sconto in fattura per interventi agli impianti del fotovoltaico e dei sistemi di accumulo. L’invio del documento va fatto entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori, anche nel caso di stato di avanzamento dei lavori (Sal) di non meno del 30%. L’asseverazione non è richiesta se rientra negli interventi trainati al 110% del super sisma bonus.

Detrazione fiscale diretta del 110% sugli interventi al fotovoltaico e sistemi di accumulo: quali asseverazione di congruità delle spese?

Nel caso di interventi ai sistemi di accumulo e per gli impianti di fotovoltaico, per la detrazione fiscale diretta del 110% nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730 è necessaria l’asseverazione della congruità dei costi. In particolare, l’asseverazione è all’interno di quella sui requisiti tecnici se gli interventi sono trainati dal super ecobonus. L’asseverazione va inoltrata all’Enea nel termine dei 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. L’adempimento non è necessario per gli eventuali stati di avanzamento dei lavori o alla fine dell’anno per gli interventi infrannuali.

Cessione del credito di imposta e sconto in fattura su interventi fotovoltaico e sistemi di accumulo: asseverazioni congruità costi al 110%

Sulle asseverazioni della congruità delle spese sostenute per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo c’è l’obbligo in caso di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura. L’asseverazione è contenuta in quella dei requisiti tecnici se i lavori sono trainati dal super ecobonus. Il documento deve essere inoltrato all’Enea:

  • prima delle comunicazioni delle opzioni di sconto in fattura o cessione dei crediti di imposta per gli stati di avanzamento dei lavori di almeno il 30%;
  • nel termine dei 90 giorni susseguenti alla conclusione degli interventi.

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo al 110%, quando è necessario il visto di conformità delle spese?

In merito ai visti di conformità per i lavori in detrazione del 110% dell’installazione degli impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, è necessario considerare che:

  • per la detrazione diretta nel modello dei Redditi o in quello del 730 il visto è necessario. Fanno eccezione i casi in cui il 730 sia presentato dal sostituto di imposta oppure se si tratti di 730 o di modello dei Redditi precompilati e presentati, anche con delle modifiche, in via diretta dallo stesso contribuente.
  • il visto è sempre occorrente in caso di cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura.

Bonus colonnina di ricarica veicoli elettrici, quali lavori sono inclusi?

Nel caso dell’installazione delle colonnine per ricaricare le vetture elettriche, bisogna far riferimento all’articolo 16 ter del decreto legge numero 63 del 2013. I lavori possono rientrare solo nel super ecobonus come interventi trainati. Anche per questi lavori è necessario fare attenzione alle asseverazioni e ai visti occorrenti.

Asseverazione tecnica dei requisiti in caso di detrazione diretta al 110% del bonus colonnina ricarica veicoli elettrici

Sulla detrazione diretta al 110% dei lavori per l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrico è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici. L’adempimento va ottemperato entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori con invio all’Enea. Non si adempie all’asseverazione per gli stati di avanzamento dei lavori o alla fine dell’anno per gli interventi infrannuali. L’asseverazione è necessaria anche in caso di cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura.

Asseverazione di congruità delle spese per interventi di installazione colonnina ricarica veicoli elettrici, quando serve?

Per la detrazione diretta del 110% nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730 è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. L’asseverazione è contenuta all’interno di quella sui requisiti tecnici e deve essere inoltrata all’Enea entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. Non va inviata in caso di stato di avanzamento dei lavori o alla fine dell’anno per gli interventi infrannuali.

Cessione del credito di imposta e sconto in fattura: quale asseverazione di congruità delle spese per le colonnine di ricarica?

In caso di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese se si tratta di installazione delle colonnine di ricarica elettrica dei veicoli. L’asseverazione è già contenuta all’interno di quella sui requisiti tecnici. Il documento deve essere inoltrato all’Enea:

  • prima delle comunicazioni delle opzioni di sconto in fattura o cessione dei crediti di imposta per gli stati di avanzamento dei lavori di almeno il 30%;
  • nel termine dei 90 giorni susseguenti alla conclusione degli interventi.

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo al 110%, quando è necessario il visto di conformità delle spese?

In merito ai visti di conformità per i lavori in detrazione del 110% dell’installazione delle colonnine di ricarica elettrica dei veicoli, è necessario considerare che:

  • per la detrazione diretta nel modello dei Redditi o in quello del 730 il visto è occorrente. Fanno eccezione i casi in cui il 730 sia presentato dal sostituto di imposta oppure se si tratti di 730 o di modello dei Redditi precompilati e presentati, anche con delle modifiche, in via diretta dallo stesso contribuente.
  • il visto è sempre necessario in caso di cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura.

Ecobonus ordinario, bonus casa rilevante e fonti rinnovabili energia: quali visti sono necessari?

Quali visti e asseverazioni sono necessari per svolgere lavori di ecobonus ordinario, bonus casa rilevante e per le fonti di energia rinnovabili? Con le ultime novità in ambito di adempimenti, per chi voglia far svolgere interventi rientranti in queste agevolazioni fiscali, il relativo quadro dei documenti e delle asseverazioni tecniche risulta complesso. Soprattutto se, oltre alla detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, si voglia usufruire dello sconto in fattura o della cessione dei crediti di imposta.

Ecobonus ordinario, quali asseverazione dei requisiti tecnici sono necessari per gli interventi?

I lavori rientranti nell’ecobonus ordinario sono quelli previsti dall’articolo 14 del decreto legge numero 63 del 2013. Riguardano l’ecobonus anche le detrazioni Irpef e Ires del 50%, del 65%, del 70%, del 75%, dell’80% e dell’85%. Per queste tipologie di interventi è necessario il rilascio dell’asseverazione dei requisiti tecnici al termine degli interventi, ma non per eventuali stati di avanzamento dei lavori ai fini della cessione dei crediti di imposta o dello sconto in fattura.

Asseverazione requisiti tecnici nel caso di ecobonus: va inviata all’Enea la scheda tecnica?

Non risulta necessario, inoltre, utilizzare l’Allegato B del decreto del ministero per lo Sviluppo Economico del 6 agosto del 2020. Per la comunicazione all’Enea è necessario inoltrare la scheda tecnica dell’ecobonus nel termine dei 90 giorni successivi dalla fine degli interventi. La scheda non va inviata nel caso di eventuali stati di avanzamento dei lavori o per la scelta dell’opzione della cessione dei crediti di imposta o dello sconto in fattura.

Asseverazione della congruità delle spese sostenute in caso di interventi in ecobonus: quando va inviata?

Nel caso in cui si voglia usufruire della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese sostenute per interventi rientranti nell’ecobonus ordinario. L’asseverazione è necessaria solo al termine dei lavori per gli interventi iniziati a partire dal 6 ottobre 2020. L’adempimento è contenuto già nell’asseverazione tecnica al termine degli interventi. Quest’ultima non va inviata all’Enea. Inoltre, l’asseverazione di congruità delle spese non è necessaria per gli eventuali stati di avanzamento dei lavori o alla fine dell’anno per gli interventi infrannuali.

Ecobonus, asseverazione di congruità delle spese sostenute nel caso di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura

Per gli interventi in ecobonus ordinario per i quali si vogliano utilizzare le opzioni di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta il contribuente deve adempiere all’asseverazione di congruità delle spese sostenute. In particolare, l’asseverazione è stata prevista dal decreto “Antifrodi” entrato in vigore il 12 novembre 2021. A partire da questa data, pertanto, l’asseverazione di congruità è necessaria ed è contenuta nell’asseverazione tecnica terminati gli interventi. Quest’ultima non va inviata all’Enea. L’asseverazione di congruità delle spese sostenute si può redigere in carta libera in caso di opzioni degli stati di avanzamento dei lavori per lo sconto in fattura o la cessione dei crediti di imposta.

Visti di conformità per i lavori in ecobonus ordinario: quali sono necessari?

In merito ai visti di conformità per i lavori in ecobonus ordinario bisogna considerare che:

  • il visto non è necessario in caso di detrazione nella dichiarazione dei redditi per il modello Redditi o per il 730;
  • risulta necessario il visto nelle comunicazione di cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura. Tale visto è necessario dal 12 novembre 2021, ma non per gli interventi in edilizia libera oppure per interventi di importo non eccedente i 10 mila euro.

Bonus casa rilevante, che cos’è e quali asseverazioni dei requisiti tecnici sono necessari?

Gli interventi rientranti nel bonus casa rilevante riguardano il recupero del patrimonio edilizio secondo quanto prevede il comma 1, lettere a) e b) dell’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Rientrano nei lavori le manutenzioni straordinarie, il restauro e il risanamento conservativo, le ristrutturazioni edilizie sulle singole unità abitative residenziali e sulle loro pertinenze. Sugli interventi del bonus casa rilevante e sulla manutenzione ordinaria, si può applicare la detrazione fiscale. I vantaggi fiscali sono inoltre trasferibili anche se gli interventi interessano parti comuni di un edificio residenziale. Rientrano i condomini e gli altri edifici disciplinati dall’articolo 1117 del Codice civile.

Bonus casa rilevante, quali asseverazioni dei requisiti tecnici sono necessari?

Ai fini della detrazione diretta nel reddito o nel modello 730 o per lo sconto in fattura o cessione dei crediti di imposta, l’asseverazione dei requisiti tecnici non è necessaria nel caso di interventi rientranti nel bonus casa rilevante. Tuttavia, occorre la comunicazione semplificata all’Enea del bonus casa nella scadenza dei 90 giorni dal termine dei lavori. Per la comunicazione è necessario consultare la Guida rapida Enea emanata nel mese di ottobre del 2021.

Asseverazione della congruità delle spese nel caso di bonus casa rilevante

Sui lavori relativi al bonus casa rilevante, non è necessaria l’asseverazione delle spese per la detrazione fiscale diretta nel modello dei Redditi o nel 730. Questa tipologia di asseverazione è necessaria nel caso in cui ci si voglia avvalere dello sconto in fattura o della cessione dei crediti di imposta a partire dal 12 novembre 2021. L’asseverazione va fatta in carta libera e riguarda anche gli stati di avanzamento dei lavori. Non è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese sostenute solo per gli interventi in edilizia libera o per quelli con importo non eccedente i 10 mila euro.

Visto di conformità nel caso di interventi del bonus casa rilevante

Sui visti di conformità delle spese nel caso di interventi rientranti nel bonus casa rilevante, è necessario sapere che:

  • il visto non è necessario per il modello dei Redditi o per il 730;
  • c’è bisogno del visto per le comunicazioni di sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta a partire dal 12 novembre 2021. Il visto non è occorrente per gli interventi in edilizia libera o per importi dei lavori non eccedenti i 10 mila euro.

Fonti rinnovabili di energia: di cosa si tratta?

Le agevolazioni rientranti nelle fonti rinnovabili di energia fanno riferimento a interventi di installazione o di integrazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva, per le pompe di calore e per gli altri interventi indicati dal Tuir all’articolo 16 bis, lettera h).

Fonti rinnovabili di energia, quali asseverazioni dei requisiti tecnici sono necessari?

Sia in caso di detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi che nel 730, sia per lo sconto in fattura che per la cessione dei crediti di imposta, non è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici. Tuttavia, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il contribuente deve inviare una comunicazione semplificata all’Enea del bonus casa. Per la comunicazione è necessario consultare la Guida rapida Enea emanata nel mese di ottobre del 2021.

Asseverazione di congruità delle spese sostenute nel caso di fonti rinnovabili di energia

Per i lavori rientranti nelle fonti rinnovabili di energia, in caso di detrazione fiscale diretta o 730 non va inviata l’asseverazione di congruità delle spese sostenute. Tuttavia, dal 12 novembre 2021, il contribuente deve inviare detta asseverazione nel caso di cessione di credito di imposta o di sconto in fattura. L’asseverazione va fatta in carta libera e riguarda anche gli stati di avanzamento dei lavori. Non è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese sostenute solo per gli interventi in edilizia libera o per quelli con importo non eccedente i 10 mila euro.

Visto di conformità nel caso di interventi nelle fonti rinnovabili di energia

Sui visti di conformità delle spese nel caso di interventi rientranti nelle fonti rinnovabili di energia, è necessario considerare che:

  • il visto non è occorrente per il modello Redditi o per il 730;
  • c’è necessità del visto per le comunicazioni di sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta a partire dal 12 novembre 2021. Il visto non è occorrente per gli interventi in edilizia libera o per importi dei lavori non eccedenti i 10 mila euro.

Cessione crediti di imposta su bonus edilizi: quanto convengono dopo le modifiche?

Il mercato delle cessioni dei crediti di imposta e dello sconto in fattura può ripartire dopo lo stop delle scorse settimane, ma il rischio è quello dei maggiori costi a carico dei contribuenti. Il nuovo decreto legge numero 13 del 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio, infatti, rimescola ancora le regole sui trasferimenti dei crediti di imposta: le procedure, più complesse, possono riflettersi su quanto siano convenienti le operazioni di bonus e superbonus 110% in edilizia.

Come avverrà la cessione dei crediti di imposta sul bonus casa?

La cessione dei crediti di imposta sarà possibile per un numero massimo di tre trasferimenti. Due però dovranno essere effettuati coinvolgendo i soggetti controllati, ovvero le banche, le Poste Italiane, gli intermediari finanziari e le società bancarie. E per i professionisti che svolgono le asseverazioni pesano le nuove responsabilità con prevedibile scarico dei costi a carico dei contribuenti.

Cessione dei crediti di imposta, cosa cambia con il nuovo decreto sui bonus e superbonus edilizi?

Con il nuovo provvedimento si dà l’addio alle cessione illimitata dei crediti di imposta sui bonus e superbonus edilizi. I bonus sulla casa prevedono regole più stringenti sia sulla circolazione della “moneta fiscale” dei superbonus, che su altri bonus edilizi ordinari, come l’ecobonus del 50% o del 65%, il bonus ristrutturazione del 50% e il bonus facciate del 60%. Tutti i professionisti tecnici che rilasciano i visti e le asseverazioni sono obbligati all’assicurazione.

Bonus e superbonus edilizi, il peso dei costi di professionisti tecnici

Per l’utilizzo dell’opzione della cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura, è richiesta l’asseverazione di congruità dei prezzi. L’obbligo vale sia per il superbonus 110% che per gli altri bonus edilizi ordinari. Le novità introdotte dal decreto legge numero 13 del 2022 avranno un impatto anche sui contribuenti o cliente che decideranno di far fare interventi di ristrutturazioni. Con il rafforzamento delle pene legate ai reati dei professionisti tecnici incaricati di redigere la documentazione di asseverazione dei costi, (multa da 50 mila a 100 mila euro, reclusione dai 2 ai 5 anni in caso di dati falsi o di omissioni rilevanti), è facile che i costi per i contribuenti tendino a salire.

Detrazioni delle spese per bonus e superbonus solo entro i limiti massimi

Il rispetto della congruità dei costi va a colpire non solo il superbonus 110%, ma anche i bonus casa ordinari. L’ultimo provvedimento del governo ha stabilito che debbano utilizzarsi i nuovi prezzi massimi delle 34 tipologie di lavori in elenco, dalle caldaie alle finestre, dalle coibentazioni alle pompe di calore. Chi maggiormente rischia di vedersi penalizzato dalle ultime novità del decreto sono i contribuenti che facciano svolgere lavori con bonus ordinari che non rientrino nel superbonus 110%.

Esempio di costi dei bonus casa in caso di cessione dei crediti di imposta

Infatti, se un contribuente decide di avvalersi del bonus ristrutturazione al 50% per la sistemazione di una casa e del cambio delle finestre con l’ecobonus del 50% per una spesa totale di 75 mila euro, le detrazioni spettanti prima degli ultimi interventi legislativi erano di 37.500 euro. Il credito di imposta poteva essere ceduto a qualsiasi soggetto e la burocrazia era limitata. Con gli ultimi provvedimenti sono necessari il visto di conformità e l’asseverazione di congruità delle spese. E la cessione dei crediti di imposta, dopo il primo passaggio, può essere fatta solo verso soggetti in ambito controllato, ovvero le banche, le assicurazioni, le Poste Italiane e gli altri intermediari finanziari vigilati.

Cessione dei crediti di imposta, è necessaria l’assicurazione: in cosa consiste?

Inoltre, le ultime novità legislative hanno introdotto l’obbligo di assicurazione con massimale corrispondente ai costi di tutti i lavori attestati. Con un conseguente incremento dei costi. Se la detrazione fiscale, nell’esempio riportato, era di importo pari a 37.500 euro, con le novità i costi scendono. Perché la cessione verso le banche potrebbe far calare il vantaggio fiscale a circa 30 mila euro. Si tratta del costo applicato anche in precedenza, ma il credito poteva essere fatto circolare verso tutti i soggetti negoziandone il vantaggio. Ma a questa perdita di detrazione fiscale devono aggiungersi anche gli ulteriori costi dell’asseverazione di congruità e del visto di conformità dei costi. Questi ultimi costi sono detraibili, ma comportano un esborso iniziale.

Quali crediti di imposta potrebbero essere pagati di meno in caso di cessione?

Inoltre, non è da escludersi che nel nuovo mercato di circolazione della moneta fiscale, degli operatori possano decidere di applicare prezzi di acquisto dei crediti di imposta più al ribasso. Si potrebbe pensare, ad esempio, a un prezzo minore sui crediti di imposta che abbiano meno cessioni residue consentite o una durata più lunga. In più dovrà essere valutato, intervento su intervento, l’impatto del nuovo prezziario del ministero per la Transizione ecologica (Mite). Le 34 voci di costi sono da rispettare nei nuovi limiti massimo di costo.

Ecobonus, elenco tipologia di lavori ammessi e documenti da presentare: la guida

Anche i lavori in ecobonus, come altri interventi edilizi, necessita del visto di conformità delle spese e dell’asseverazione della congruità delle stesse nel caso in cui ci si volesse avvalere, negli anni 2022, 2023 e 2024, di una delle due opzioni di vantaggi fiscali previsti. Ovvero lo sconto in fattura oppure la cessione del credito di imposta. L’ecobonus, come altri interventi edilizi rientranti nei bonus e nel superbonus 110%, è stato adeguato dalla legge di Bilancio 2022 ai vari visti, già introdotti dal decreto legge “Antifrodi” (dl numero 157 del 2021).

Ecobonus, visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese sostenute

Tuttavia, risulta necessaria una guida per il rilascio del visto di conformità delle spese per gli interventi che danno diritto all’ecobonus ordinario. La guida risulta utile anche per l’elenco dei documenti necessari per poter arrivare all’apposizione del visto. Due sono le considerazioni da fare: la prima è che l’obbligo dei visti non riguarda gli interventi in edilizia libera e quelli che hanno un importo totale al di sotto dei 10 mila euro. La seconda è quella che l’obbligo del visto e dell’asseverazione per i bonus differenti dal superbonus 110% (dunque anche dell’ecobonus) sussiste anche per la cessione del rate residue non fruite delle detrazioni per le spese dell’anno 2020, con accordo i cessione del credito perfezionato dal 12 novembre 2021 in poi.

Ecobonus, la parte del beneficiario, delle spese sostenute, dell’ammontare del credito ceduto e del soggetto beneficiario

In una check list degli interventi rientranti nell’ecobonus, è necessario indicare i dati del beneficiario e le spese sostenute per i lavori. Inoltre, l’ammontare del credito di imposta ceduto può essere suddiviso nel primo stato di avanzamento dei lavori (o unico), secondo, terzo, quarto e quinto. Del soggetto beneficiario, è necessario indicare se si tratta di condominio o di persona fisica. In quest’ultimo caso, si deve indicare se si tratti di proprietario, detentore o di familiare convivente (o di fatto, o di componente unione civile o di coniuge separato) o di promissario acquirente. Inoltre, si può indicare anche se il soggetto beneficiario è un ente pubblico (o privato) che non svolge attività commerciale, di società di persone o di capitale o di associazione tra professionisti.

Ecobonus, i dati relativi all’immobile oggetto di intervento con detrazione fiscale

Per quanto riguarda i dati relativi all’immobile oggetto di intervento in ecobonus, è occorrente indicare la visura catastale, la domanda di accatastamento o, in alternativa a quest’ultima, le ricevute di pagamento dei tributi locali. Inoltre, è necessario riportare la dichiarazione sostitutiva che attesti la sussistenza nell’immobile degli interventi di impianti di riscaldamenti funzionanti o riattivabili con interventi anche di manutenzione straordinaria.

Ecobonus la documentazione della proprietà o della disponibilità dell’immobile

In merito alla documentazione che attesti la proprietà o la disponibilità dell’immobile, è necessario possedere:

  • gli atti di acquisto o la certificazione catastale;
  • il contratto di locazione o di comodato che risulti registrato;
  • il certificato dello stato di famiglia (va bene anche l’autocertificazione);
  • la successione, anche come autodichiarazione;
  • la sentenza di separazione per il coniuge assegnatario dell’immobile di proprietà dell’ex coniuge;
  • il preliminare di acquisto;
  • il consenso a eseguire i lavori da parte del proprietario;
  • la copia dell’atto di cessione dell’immobile.

Documentazione delle parti comuni di un condominio nel caso di ecobonus

In merito ai documenti nel caso di parti comuni di un condominio o alle altre dichiarazioni sostitutive del beneficiario della detrazione, è necessario avere a portata di mano la copia della delibera assembleare che riporti l’approvazione dell’esecuzione dei lavori di ecobonus e la tabella millesimale per la ripartizione delle spese. Nel caso di condominio minimo deve ottenersi la delibera dell’assemblea dei condomini di approvazione degli interventi in ecobonus e ripartizione delle spese e l’autodichiarazione dei lavori eseguiti e dei vari dati catastali delle unità abitative del condominio.

Ecobonus, le altre dichiarazioni sostitutive del beneficiario

Tra le altre dichiarazioni del beneficiario dell’ecobonus, è necessario ottenere la dichiarazione sostitutiva che attesti che siano stati rispettati i limiti massimi delle spese ammissibili; la dichiarazione sostitutiva che attesti se vi siano stati altri contributi riferibili alla stessa tipologia di lavori; la dichiarazione o i documenti che attestino la produzione in Italia del reddito imponibile.

Ecobonus, quali sono le autorizzazioni da produrre per l’inizio dei lavori e i documenti relativi alle spese dei lavori?

Per quanto concerne le autorizzazioni da produrre per l’inizio dei lavori in ecobonus, è necessario avere a portata di mano:

  • la Comunicazione di inizio dei lavori (Cil oppure Cila) con la ricevuta del deposito;
  • la Segnalazione certificata dell’inizio dell’attività (Scia) e relativa ricevuta del deposito;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal contribuente in cui figuri la data di inizio degli interventi;
  • La relazione tecnica e la comunicazione preventiva all’Asl competente per territorio.

Per i lavori in ecobonus è necessario conservare le fatture, i bonifici parlanti, gli oneri di urbanizzazione, l’imposta di bollo e tutti gli altri documenti necessari.

Ecobonus, quali sono i tipi di lavoro e interventi ammessi?

Gli interventi ammessi per l’ecobonus riguardano:

  • i lavori di riqualificazione energetica sugli edifici esistenti;
  • gli interventi sugli involucri degli edifici esistenti (opachi);
  • i lavori di acquisto e di posa in opera delle finestre, comprendenti gli infissi;
  • gli interventi per sostituire gli impianti di climatizzazione invernale. Rientrano le caldaie a condensazione con classe minima A; oppure classe minima A+ con sistemi di termoregolazione oppure con generatori ibridi o con pompe di calore; fanno parte anche i lavori di sostituzione dello scaldacqua;
  • i lavori per installare i pannelli solari, i collettori solari, le schermature solari (anche per l’acquisto), gli impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili;
  • gli interventi (acquisto e messa in opera) di sistemi di microgenerazione che sostituiscano i precedenti impianti; dei dispositivi multimediali per il controllo da remoto;
  • i lavori di efficienza energetica di isolamento (su superficie almeno del 25% dell’involucro dell’edificio) o di miglioramento delle prestazioni energetiche invernali.

Ecobonus, quali documenti servono per la cessione del credito di imposta o per lo sconto fiscale?

Per utilizzare le due opzioni, lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta, chi fa fare lavori in ecobonus deve produrre:

  • la dichiarazione dell’amministratore di condominio che stabilisca l’entità delle spese corrisposte da ogni condomino e quanta detrazione sia maturata;
  • il consenso da parte del cessionario o del fornitore dei lavori al credito di imposta o a concedere lo sconto in fattura;
  • l’asseverazione del tecnico abilitato in merito alla corrispondenza dei lavori fatti ai requisiti tecnici e la congruità delle spese;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’asseverazione del tecnico abilitato che deve essere rilasciata dal fornitore, dal produttore o dall’installatore (allegato A del decreto ministeriale “Requisiti” del 6 agosto 2020);
  • l’asseverazione della congruità delle spese sostenute con in allegato il computo metrico (necessaria per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020);
  • il tecnico deve essere iscritto agli ordini o ai collegi professionali;
  • la polizza Rc di chi ha sottoscritto l’asseverazione;
  • la copia delle ricevute dell’avvenuta trasmissione della comunicazione di scelta dell’opzione all’Agenzia delle entrate relativa ai precedenti stati di avanzamento dei lavori;
  • la scheda tecnica di materiali e componenti usati per i lavori (e relativa marcatura CE se prevista);
  • l’attestazione della prestazione energetica (Ape) per ogni unità abitativa;
  • la copia dei lavori fatti trasmessa all’Enea. Deve riportare il codice Cpid.

 

 

Bonus balconi: come cambia il bonus facciate nel 2022

Rifare alcune parti di un balcone, ristrutturarlo, realizzarlo, trasformare un balcone in una veranda: sono vari gli interventi che si possono compiere per risistemare le facciate degli edifici. Si può procedere con il bonus ristrutturazioni oppure con il bonus facciate. La legge di Bilancio 2022 ha previsto varie novità per l’anno in corso, soprattutto per il bonus facciate. Fino al 31 dicembre 2021 questo bonus era il più conveniente per rifare l’esterno degli edifici, balconi compresi. Con la riduzione della detrazione fiscale dal 90% al 60% a partire dal 1° gennaio 2022 (e per i lavori effettuati entro il 31 dicembre 2022), la misura subisce il ritorno di interesse dei bonus ordinari, primo tra i quali proprio il bonus ristrutturazioni.

Bonus facciate, le novità dalla legge di Bilancio 2022

Tuttavia, la scelta tra il bonus facciate e il bonus ristrutturazioni per interventi relativi ai balconi necessita di un’attenta analisi delle tipologie di interventi ammessi dalla normativa. Proprio sul bonus facciate nel 2022 il legislatore è intervenuto abbassando la percentuale di detrazione fiscale al 60%. La detrazione spetta per il recupero o per il restauro della facciata esterna degli edifici, inclusa la tinteggiatura o la sola pulitura. La norma stabilisce che gli interventi devono interessare le strutture opache della facciata, inclusi i balconi, gli ornamenti e i fregi.

Quali sono i vantaggi di eseguire interventi sui balconi con il bonus facciate?

Gli interventi rientranti nel bonus facciate, anche per lavori relativi ai balconi, devono riguardare gli edifici esistenti. Anche per il 2022, il vantaggio fiscale si può ottenere attraverso lo sconto in fattura oppure tramite la cessione del credito di imposta. Diversamente, si può detrarre quanto speso (non vi sono limiti di costi per il bonus facciate) recuperando il vantaggio fiscale nei 10 anni successivi ai lavori nella dichiarazione dei redditi. Tra gli adempimenti spettanti nel caso in cui si facciano lavori sui balconi con il bonus facciate è necessario prestare attenzione alle asseverazioni di congruità delle spese e al visto di conformità nel caso in cui ci si avvalga della cessione del credito di imposta.

Bonus ristrutturazione balconi come alternativa al bonus facciate: le novità del 2022

L’alternativa al bonus facciate per lavori riguardanti i balconi è rappresentata dal bonus ristrutturazioni. Il primo elemento che si evidenzia di questa misura rispetto al bonus facciate, è la minore detrazione fiscale spettante, fissata al 50% rispetto al 60%. Tuttavia, nella scelta tra le due misure per gli interventi relativi ai balconi è necessario prendere in considerazione ulteriori variabili. Innanzitutto, per questo tipo di interventi, il bonus ristrutturazione risulta essere l’alternativa più praticabile, rispetto ad esempio l’ecobonus ordinario. Quest’ultima misura può arrivare alla detrazione fiscale del 65% e permette anche l’esecuzione di piccoli lavori come la sostituzione degli infissi e delle finestre. Tuttavia, tra i lavori ammessi, non figura quello relativo ai balconi. E, inoltre, l’ecobonus richiede sempre dei miglioramenti energetici, difficilmente dimostrabili nei soli lavori relativi ai balconi.

Bonus ristrutturazione balconi, quando si può o non si può eseguire?

Nel 2022 il bonus ristrutturazioni può rappresentare, quindi, l’alternativa più valida per i lavori relativi ai balconi, purché vengano rispettati determinati requisiti. Innanzitutto, gli ambiti di intervento del bonus ristrutturazione. I lavori di questa misura sono elencati dall’articolo 16 bis del Testo unico sulle imposte sui redditi. Si tratta di interventi relativi al recupero edilizio e agli altri interventi indipendentemente dalla categoria edilizia. A titolo di esempio, sono ammessi lavori nelle categorie del risparmio energetico, della prevenzione di atti illeciti o di infortuni domestici, della rimozione dell’amianto o delle barriere architettoniche. Tuttavia, è necessario tener presente che se si tratta di manutenzione ordinaria dei balconi, come degli altri interventi ammessi dal Testo unico, i lavori possono essere eseguiti da soli solo se eseguiti su parti comuni dei condomini. È questo la regola alla quale prestare la maggiore attenzione nella scelta del bonus ristrutturazioni.

Detrazioni fiscali bonus ristrutturazione balconi: quali sono i vantaggi rispetto al bonus facciate?

Se la scelta ricade, in ogni modo, sul bonus ristrutturazioni rispetto al bonus facciate per lavori inerenti i balconi, è necessario tener presente che il limite della spesa massima per l’unità immobiliare è fissata in 96 mila euro. Tuttavia, rispetto al bonus facciate che scade al 31 dicembre del 2022, la scadenza del bonus ristrutturazioni è fissata a fine anno del 2024.

Bonus ristrutturazioni, si può procedere con la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura e come?

Analogamente al bonus facciate, la detrazione fiscale si può sfruttare mediante la cessione dello sconto in fattura e la cessione del credito di imposta. Le due opzioni permettono di ottenere da subito il vantaggio fiscale anziché attendere i 10 anni di detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi. Inoltre, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese e il visto di conformità nel caso di cessione del credito di imposta. Tuttavia, questi due adempimenti non sono necessari (rispetto all’obbligatorietà del bonus facciate) nel caso in cui si tratti di interventi eseguiti in edilizia libera o per importi dei lavori che non superino i 10 mila euro.

 

 

Bonus casa e cessione del credito: ora più complicata, ecco perché

Arriva la stretta del governo sulla cessione del credito di imposta legata ai bonus e ai superbonus edilizi. L’opzione di vantaggio fiscale, alternativa allo sconto in fattura, potrà essere cedibile una sola volta. Si pone fine a quella che è stata considerata come una sorta di “moneta elettronica” per l’esecuzione degli interventi edilizi. La misura anti frode riguarda tutti i crediti di imposta, a partire dal superbonus 110% fino ad arrivare alle misure di detrazione previste dall’edilizia. Ma lo stop arriverà anche al tax crediti affitti e alla sanificazione dei luoghi di lavoro.

Stretta alla cessione del credito di imposta: quali sono i bonus interessati?

La stretta alla cessione del credito di imposta maturato per gli interventi edilizi è stata introdotta nel decreto “Sostegni ter” approvato dal Consiglio dei ministri. Riguarda:

  • il superbonus del 110%;
  • bonus ristrutturazioni;
  • ecobonus ordinario;
  • bonus facciate;
  • il nuovo bonus barriere architettoniche;
  • il sismabonus ordinario;
  • l’ecobonus potenziato e gli interventi combinati;
  • la tax credit affitti;
  • bonus per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
  • agevolazioni per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale.

Cessione del credito di imposta per superbonus 110% e altri bonus edilizi: perché è stata limitata a una?

Nel decreto “Sostegni ter” è stata inserita, all’articolo 26, la stretta sulla cessione del credito di imposta su tutti gli interventi edilizi che prevedevano l’opzione insieme allo sconto in fattura. Al contribuente rimane la possibilità di detrazione nella dichiarazione dei redditi. Con il decreto, il governo ha scelto di bloccare la cessione tra più soggetti del credito di imposta limitando l’operazione a una sola cessione. La norma, in particolare, mira a bloccare le frodi e le modalità di riciclaggio attuate con lo strumento della cessione del credito di imposta.

Cessione del credito di imposta alternativo a sconto in fattura, cosa si può fare adesso?

Il decreto “Sostegni ter” va dunque a modificare direttamente l’articolo 121 del decreto “Rilancio” relativo alle cessioni plurime dei crediti di imposta. Dall’entrata in vigore del decreto si potrà cedere il credito di imposta una sola volta. Di fatto, la cessione avverrà da parte dell’impresa alle banche e agli intermediari finanziari, chiudendo il circolo di utilizzo multiplo dell’opzione. La stretta va a integrarsi anche con lo sconto in fattura, alternativo alla cessione del credito di imposta. I contribuenti potranno ricorrere allo sconto per ottenere il costo ridotto dell’intervento, anziché cedere complessivamente il credito fiscale.

Cessione del credito di imposta: da quanto entrerà in vigore il limite di una operazione?

La stretta sulla cessione del credito di imposta entrerà in vigore dopo un periodo di transizione. Più nello specifico la data del 7 febbraio 2022 rappresenta quella che farà da spartiacque. Nel decreto del governo si legge che i crediti di imposta che al giorno 7 febbraio 2022 sono stati già ceduti o sui quali è stato applicato lo sconto in fattura, possono “costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”. La cessione deve avvenire nei termini previsti. Nel caso in cui dovessero essere riscontrate delle irregolarità, i contratti verranno dichiarati nulli.

Limiti alla cessione dei crediti di imposta, perché si è arrivati alla stretta?

La stretta sulla cessione del credito di imposta è arrivata a seguito di frodi, anche davvero consistenti, dell’opzione applicata agli interventi edilizi. La Guardia di Finanza e la Procura di Roma nei giorni scorsi hanno scoperto una vasta frode per 1,25 miliardi di euro. Nella giornata del 21 gennaio scorso, anche a Napoli è emersa una frode da 110 milioni di euro. Per questi reati, la cessione del credito di imposta ha dato il via a vari fenomeni di riciclaggio. Il rischio è quello che le organizzazioni mafiose si inseriscano nel circuito delle cessioni del credito di imposta legati ai bonus ordinari e al superbonus 110%.

 

Ecobonus auto e moto in arrivo: a chi andranno i nuovi incentivi?

Oltre ai contributi a fondo perduto a favore delle attività produttive, dal governo potrebbero arrivare i nuovi ecobonus auto e moto. Il ministero per lo Sviluppo Economico (Mise) ha chiesto al governo l’emanazione dei nuovi ecobonus in aggiunta al decreto per gli aiuti alle attività economiche.

Incentivi acquisto auto e moto a basse emissioni, quante sono le risorse?

La dote complessiva degli ecobonus sarebbe di 450 milioni di euro per l’acquisto di auto e moto nuove a basse emissioni. Il nuovo incentivo dovrebbe arrivare con un nuovo ecobonus e avrebbe il favore anche del governo. Alle risorse andrebbero ad aggiungere anche i fondi che non sono stati utilizzati, per le stesse finalità, durante l’anno 2021.

Nuovi incentivi ecobonus auto a basse emissioni: come funziona?

Sugli incentivi ecobonus per auto e moto a basse emissioni, i contributi avrebbero il funzionamento dei precedenti incentivi. Gli acquisti dovrebbero essere effettuati entro tutto l’anno 2022. L’ecobonus spetterebbe a chi acquista e immatricola in Italia auto di categoria M1 (autovetture) con emissioni che non eccedano i 135 g/km di CO2. Il prezzo massimo della vettura non dovrebbe superare i 40 mila euro, esclusa l’Iva.

Ecobonus acquisto moto a basse emissioni, quali rientrano negli incentivi?

Il nuovo ecobonus prevede incentivi per l’acquisto anche delle due ruote. In particolare, rientrerebbero negli incentivi i veicoli a 2, 3 o 4 ruote inclusi nelle categorie L1 E, L2 E, L3 E, L4 E, L5 E, L6 E ed L7 E. I veicoli oggetto di agevolazioni riguarderebbero anche il parco di quelli commerciali: in particolare i mezzi N1 o quelli speciali M1. Come per i precedenti incentivi, lo gli ecobonus necessitano della collaborazione delle concessionaria. Infatti, oltre all’incentivo, la concessionaria dovrebbe concedere lo sconto aggiuntivo.