Bonus facciate o ecobonus, quale conviene di più?

Ecobonus o bonus facciate, quale è più conveniente per i lavori edilizi e per le detrazioni fiscali? L’ecobonus, la vecchia agevolazione, nel 2022 è diventata l’alternativa più concorrenziale per chi voglia fare il cappotto termico. Con la riduzione del vantaggio fiscale dal 90% al 60% del bonus facciate a decorrere dal 1° gennaio 2022, come decretato dalle recente legge di Bilancio, l’ecobonus potrebbe rappresentare la soluzione più conveniente. E non solo per la maggiore detrazione fiscale del 65% che, in alcuni casi, può arrivare anche al 70% o al 75%.

Bonus facciate o ecobonus, quali lavori si possono realizzare con il vantaggio della detrazione fiscale?

Il primo vantaggio per un cappotto termico con le detrazioni fiscali è rappresentato, dunque, dalla maggiore percentuale applicata agli sconti edilizi. Tuttavia, la scelta tra bonus facciate ed ecobonus comprende anche altri aspetti. Innanzitutto vanno valutati i lavori che si ha intenzione di fare. È necessario verificare, infatti, che gli interventi realizzabili con il bonus facciate siano detraibili anche con l’ecobonus.

Esempi di interventi che si possono fare con il bonus facciate e non con l’ecobonus

A titolo di esempio, si può usufruire del bonus facciate per interventi semplici non eco relativi al decoro urbano. In questo ambito, i lavori si possono effettuare ai pluviali e alle grondaie. In merito si è espressa l’Agenzia delle entrate con la circolare numero 2/E del 2020. Gli stessi interventi sono più difficilmente detraibili con l’ecobonus. Lo stesso discorso si può fare sui fregi e sugli ornamenti (interpello Agenzia delle entrate numero 411 del 2020), ma anche per rifare il parapetto in muratura dei balconi. Analoga situazione si presenta per la pavimentazione dei balconi o per verniciare le ringhiere in metallo. A tal proposito l’Agenzia delle entrate si è espressa, rispettivamente, con gli interpelli numero 185 del 2020 e numero 673 del 2021.

Quando si può usare l’ecobonus e non il bonus facciate?

Analogamente, alcuni interventi che si possono fare con l’ecobonus non si possono fare con il bonus facciate. È il caso dell’isolamento termico relativo alle facciate confinanti con cortili, cavedi e chiostrine. Su questi interventi, l’Agenzia delle entrate è intervenuta con la circolare numero 2/E del 2020. Stesso discorso può farsi per i terrazzi a livello o per i lastrici solari (interpelli dell’Agenzia delle entrate numero 185 del 2020 e numero 816 del 2021).

Bonus facciate ed ecobonus a confronto per i limiti di spesa ammessi a detrazione

Sui limiti di spesa, la scelta dovrebbe andare a vantaggio del bonus facciate. Infatti, la misura di detrazione fiscale non ha dei tetti di spesa. Tuttavia, è necessario assoggettare la detrazione fiscale al visto di congruità delle spese per gli interventi che abbiano avuto inizio a partire dal 6 ottobre 2020. Il visto è necessario non solo per ottenere lo sconto in fattura o per beneficiare della cessione del credito di imposta, ma anche per la detrazione ai fini della dichiarazione dei redditi.

Ecobonus, i limiti di importo per i lavori effettuati rispetto al bonus facciate

Rispetto al bonus facciate, l’ecobonus ha dei tetti di spesa per gli interventi. Infatti, la detrazione si applica all’Irpef e all’Ires nella percentuale del 65% sul limite di 60 mila euro. Il che corrisponde a un tetto di spesa per l’intervento di 92.307 euro. Ulteriori tetti di spesa sono fissati in 40 mila euro da moltiplicare per ciascuna unità abitativa per i lavori effettuati sulle parti comuni di un condominio.

Ecobonus, i miglioramenti di classe da effettuare per il 70% e il 75% di detrazione fiscale

Sono due i casi in cui si possa rientrare nell’ecobonus del 70% e del 75% di detrazione fiscale. Nel primo caso, è necessario che l’intervento copra più del 25% della superficie disperdente lorda dell’intero immobile; nel secondo caso, oltre a interessare più del 25%, è necessario migliorare la prestazione energetica dell’edificio. Tali prestazioni sono dettate dalle tabelle 3 e 4, dell’allegato numero 1, del decreto del 26 giugno del 2015.

Cappotto termico, meglio l’ecobonus al 65% o il bonus facciate al 60%?

Nel caso di lavori per il cappotto termico, è meglio ottenere l’ecobonus al 65% oppure il bonus facciate al 60%? L’ecobonus conviene, e anche alle imprese che effettuano i lavori. Le imprese, tuttavia, devono prestare attenzione al fatto che il periodo di imposta non debba essere coincidente con l’anno solare. Diversamente, per interventi agevolati con il bonus facciate, il 60% (dal 90% vigente fino al termine del 2021) deve essere applicato alle spese sostenute seguendo il principio della competenza dei costi, nel periodo di imposta del 2022 per i lavori fatti entro il prossimo 31 dicembre.

Bonus facciate o ecobonus per i lavori di pulitura e tinteggiatura esterna della facciata?

Bonus facciate ed ecobonus possono essere utilizzati anche per i lavori di sola tinteggiatura o pulitura esterna delle facciate degli edifici. In questo caso, la differenza di detrazione fiscale va a vantaggio dell’ecobonus sul bonus facciate (il 65% contro il 60%). Tuttavia, nel caso in cui si scelga l’ecobonus è necessario seguire i parametri di risparmio energetico secondo quanto prevede il decreto del ministero per lo Sviluppo Economico del 6 agosto 2020. Il provvedimento riporta i requisiti tecnici da rispettare, nonché le pratiche da ottemperare per l’Ape finale e per la comunicazione all’Enea alla quale va inviata la pratica stessa.

Ecobonus moto e scooter, elettrici e ibridi: ripartiti gli incentivi, sconto fino al 40%

Sono ripartiti dal 13 gennaio 2022 gli ecobonus sulle moto e sugli scooter elettrici e ibridi. Lo sconto finale sul prezzo di acquisto di un motoveicolo nuovo può essere del 30% e del 40% a seconda della rottamazione, che non è obbligatoria. Per il 2022 sono stati stanziati 20 milioni di euro. I finanziamenti saranno di 150 milioni di euro fino al 2026. Lo stanziamento prevede risorse per 20 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2023 e di 30 milioni di euro per ogni anno dal 2024 al 2026.

Incentivi moto e scooter elettrici e ibridi 2022, quante risorse a disposizione?

Dalle ore 10 del 13 gennaio 2022 sono partiti gli ecobonus per l’acquisto di una moto o di uno scooter elettrici o ibridi. Le risorse stanziate dal governo nella legge di Bilancio per il 2022 sono pari a 20 milioni di euro per l’anno in corso. Nelle prime 24 ore dall’inizio della domanda dell’ecobonus sono stati già 630 mila euro. L’ecobonus è la misura promossa dal ministero per lo Sviluppo Economico che offre contributi per acquistare i veicoli a ridotte emissioni, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2019 e dalle susseguenti modifiche normative.

Contributi moto e scooter 2022, chi può presentare domanda?

Il contributo per le moto e gli scooter elettrici e ibridi possono essere richiesti da chi acquisterà un mezzo a due ruote entro il 2026. Le categorie alle quali prestare attenzione nell’acquisto del mezzo sono L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ed L7e. Si tratta di ciclomotori, di motocicli, inclusi i sidecar e i tricicli, e i quadricicli. In quest’ultima categoria sono inclusi sia i motoveicoli leggeri che quelli ordinari. Per tutte le categorie non vi sono limiti di potenza.

Ecobonus moto e scooter, quali sono le modalità di erogazione dell’incentivo?

La modalità di erogazione dell’ecobonus sulle moto e sugli scooter avviene anno per anno. Per il 2022 sono stati stanziati 20 milioni di euro. Se le risorse dovessero esaurirsi, si dovrebbe aspettare il ripristino automatico. La partenza dei prossimi 20 milioni di euro è prevista per gennaio del 2023. Dunque le risorse vanno a esaurirsi anno per anno. Potrebbe capitare che la legge di Bilancio 2023 modifichi il bonus oppure destini maggiori finanziamenti. Non è comunque da escludersi che, nel caso in cui dovessero andare esaurite le risorse del 2022, il governo non rifinanzi la misura prima del termine dell’anno.

Incentivi acquisto moto e scooter 2022, quanto vale lo sconto?

Ottimi gli incentivi rientranti nelle risorse per l’acquisto di una moto o di uno scooter elettrico o ibrido nuovi. Il bonus va a detrazione del prezzo di acquista in misura percentuale. Lo sconto è del 30% nel caso in cui si proceda con l’acquisto senza un mezzo da rottamare. L’incentivo sale al 40% nel caso in cui all’acquisto risulta contestuale la rottamazione. Per le due percentuali è previsto un limite massimo del contributo: 3 mila euro per gli acquisti senza rottamazione; 4 mila euro per gli acquisti con rottamazione.

Quali sono i mezzi che si possono rottamare per acquistare una moto o scooter con gli ecobonus?

Se si ha a disposizione una moto o uno scooter da rottamare, è necessario verificare il possesso di determinati requisiti. Innanzitutto i mezzi da rottamare devono essere della categoria L. Inoltre, il motoveicolo da rottamare deve risultare delle classi di emissioni pari a Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3. Risultano esclusi dagli incentivi sulla rottamazione i modelli più recenti e meno inquinanti.

Ecobonus moto e scooter, come si presenta la domanda per l0 sconto sull’acquisto?

L’incentivo sulle moto e sugli scooter elettrici e ibridi viene riconosciuto direttamente dal rivenditore nel momento dell’acquisto. La procedura prevede dunque la prenotazione del contributo da parte del rivenditore una volta firmato il contratto. La prenotazione deve essere effettuata sulla piattaforma del ministero per lo Sviluppo Economico (ecobonus. mise.gov.it). La somma prenotata come incentivo va a scalare in tempo reale le risorse rimaste disponibili dal fondo dei 20 milioni di euro e visibili sulla piattaforma stessa.

 

 

Ecobonus 2022, incentivo da 150 milioni per i ciclomotori

Ecobonus 2022, da oggi è possibile prenotarsi per gli incentivi destinati all’acquisto di ciclomotori e motocicli. Ecco cosa fare per ottenerlo.

Ecobonus 2022, la dotazione finanziaria

A partire della ore 10 di oggi 13 gennai 2022 si riaprono i termini per i concessionari per prenotarsi sulla piattaforna ecobonus.mise.gov.it. Dunque i concessionari potrano prenotarsi in  merito agli incentivi destinati all’acquisto di ciclomotori e motocicli.

Si ricorda che l’incentivo è promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico che offre contributi per i veicoli a ridotte  emissioni. E’ stato introdotto dalla legge di bilancio 2019 e con le successive modifiche. Una dotazione finanziaria complessiva pari a 150 milioni di euro. In particolare 20 milioni per ciascun anno dal 2021 al 2021. E poi 30 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2026. Quindi si parla di contributi vali almeno per altri 4 anni, a partire da oggi.

A chi è rivolto il contributo?

Il contributo è rivolto a coloro che acquistano un veicolo ibrido o elettrico. Tuttavia il mezzo deve essere nuovo di fabbrica e rientrare nelle seguenti categorie: L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e. Il contributo è calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto:

  • 30% per gli acquisti senza rottamazione, fino a 3.000 euro;
  • 40% per gli acquisti con rottamazione, fino a 4.000 euro

I mezzi devono essere stati compranti in Italia nell’anno 2020. Quindi possiamo dire che la misura rientra nel piano globale di riduzione delle emissioni nell’ambiente. Inoltre si va ad integrare alle vigente normativa europea sulla qualità dell’aria e dell’ambiente.

Ecobonus 2022, tutto l’iter previsto

Tutto il processo per l’assegnazione prevede la prenotazione dei contributi per i venditori attraverso:

  • la registrazione nell’area rivenditori;
  • prenotazione dei contributi e siamo proprio in queste fase a partire da oggi;
  • conferma per l’operazione entro 180 giorni dalla prenotazione, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato e allegando la documentazione prevista.

Successivamente il contributo è corrisposto dal venditore all’acquirente attraverso la compensazione con il prezzo di acquisto. Inoltre le imprese importatrici o costruttrici del veicolo nuovo provvederanno a rimborsare il venditore dell’importo del contributo. Infine le imprese ricevono la documentazione necessaria dal venditore, e poi recuperano l’importo del contributo sotto forma del credito d’imposta.

 

Superbonus 110% e altri bonus casa: le 9 opportunità per chi vuole ristrutturare

Superbonus 110%, bonus giardini, bonus ristrutturazioni, bonus facciate, bonus mobili, ecobonus ordinario, sisma bonus ordinario, ecobonus potenziato e interventi combinati, bonus barriere architettoniche: sono nove le agevolazioni fiscali confermate dalla legge di Bilancio 2022 e valide per tutto l’anno e per gli anni a venire. Vediamo nel dettaglio in cosa consistono, quale tipo di detrazione si può ottenere ed entro quale percentuale e importo, e come utilizzarli per la cessione del credito di imposta e lo sconto in fattura.

Superbonus 110% valido fino al 2025, ma per alcuni lavori la scadenza è il 30 giugno 2022

Conferma per il superbonus 110% fino al 2025 ma la percentuale di detrazione scenderà nel corso degli ultimi due anni. Inoltre per alcuni lavori la scadenza da fissare è quella del 30 giugno 2022. La misura permette interventi soprattutto sugli immobili residenziali per lavori di tipo trainanti relativi al miglioramento energetico (ovvero l’isolamento termico e la sostituzione degli impianti termici) e interventi trainati relativi (ovvero quelli sulle colonnine di ricarica, sull’abbattimento delle barriere architettoniche, sul fotovoltaico, sui lavori agevolati dall’ecobonus ordinario quali possono essere quelli del cambio delle finestre). Per l’efficienza energetica è richiesto il miglioramento di due classi dell’unità abitativa o dell’edificio sul quale effettuare i lavori. Sono inclusi gli interventi trainati di abbassamento del rischio sismico e sul fotovoltaico, sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Sul rischio sismico non è necessario documentare il miglioramento di classe.

Superbonus 110%: cessione del credito di imposta, sconto in fattura e visti vari

Sule villette unifamiliari e unità singole l’utilizzo del superbonus 110% è subordinato al raggiungimento del 30% di stato di avanzamento dei lavori (Sal) entro il 30 giugno 2022. Solo chi raggiunge questo Sal potrà arrivare fino al 31 dicembre 2022 per le spese sostenute entro fino anno. Sugli interventi previsti dal superbonus 110% si può ricorrere alla cessione del credito di imposta e allo sconto in fattura. La percentuale del 110% scenderà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. Gli importi in base al tipo di lavoro e di edificio possono andare da un minimo di 15 mila euro a un massimo di 96 mila euro.

Ecobonus potenziato: la detrazione fiscale può arrivare fino al 75%

Per lavori da 40 mila euro a 136 mila euro fino a fine 2024 può essere utilizzato l’ecobonus potenziato e gli interventi combinati con percentuali di detrazione del 70%, del 75%, dell’80% e dell’85%. Gli interventi sono previsti sugli edifici condominiali. In particolare si può fare la riqualificazione energetica delle parti comuni purché si superi il 25% dell’involucro totale. In questo caso la detrazione è del 70% per interventi di 40 mila euro per ciascuna unità abitativa. Sul miglioramento della prestazione energetica, sia estiva che invernale, la detrazione è del 75%.

Interventi combinati in ecobonus con lavori antisismici: detrazione fiscale sale all’80% o all’85%

Se i lavori di riqualificazione e prestazione energetica si combinano anche con interventi antisismici nelle zone 1, 2 e 3, la detrazione sale all’80% o all’85%  con miglioramento fino a due classi di rischio sismico. La spesa può arrivare a un massimo di 136 mila euro per il numero delle unità abitative. Per questo tipo di interventi è necessario istruire la pratica all’Enea e serve l’asseverazione antisismica. La detrazione può essere utilizzata anche come cessione del credito di imposta e sconto in fattura. La scadenza della misura è a fine 2024.

Sisma bonus ordinario: detrazione fino all’85% per interventi fino a 96 mila euro

Gli interventi rientranti nel sisma bonus ordinario possono arrivare all’imposto di 96 mila euro e riguardano gli immobili residenziali e le attività produttive. La messa in sicurezza può avvenire nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Più si migliora, in classi, la sicurezza sismica e più aumenta la percentuale di detrazione. In particolare, spetta il 70% o l’8% per il miglioramento di una o due classi delle singole unità abitative; per condomini le percentuali sono del 75% e dell’85%. Si può utilizzare anche il sisma bonus acquisti del 75% o 85% di detrazioni fiscali per l’acquisto di immobili demoliti e ricostruiti. Il miglioramento del rischio sismico deve essere di una o due classi. Si può beneficiare sempre della cessione del credito di imposta e dello sconto in fattura. La scadenza della misura è a fine 2024.

Ecobonus ordinario: in cosa consiste?

In base al tipo di intervento, si possono svolgere lavori in ecobonus ordinario da 23.077 euro a 153.846 euro fino a tutto il 2024. Gli interventi devono essere effettuati su edifici già esistenti e permettono, tra gli altri la sostituzione degli infissi (detrazione del 50%), degli impianti di riscaldamento (50%) o a caldaia a condensazione in classe A+ con sistema termico evoluto (detrazione del 65%). Sono previsti anche l’installazione dei pannelli solari per l’acqua calda (detrazione 65%), le strutture isolanti opache orizzontali e verticali (detrazione del 65%), la domotica (65%) e le schermature solari (50%). Si deve sempre aprire la pratica all’Enea e rispettare i requisiti energetici. Permesso lo sconto in fattura e la cessione del credito di imposta.

Eliminazione delle barriere architettoniche con detrazione fiscale del 75% per tutto il 2022

In base al tipo di edificio si possono effettuare lavori nel limite dei 30 mila euro, dei 40 mila euro e dei 50 mila euro per l’eliminazione delle barriere architettoniche. La detrazione spetta sugli edifici già esistenti e include i lavori di automazione degli impianti sia degli edifici che delle singole unità abitative. Se si sostituiscono gli impianti la detrazione va applicata alle spese per lo smaltimento e la bonifica dei materiali e per l’impianto sostituito. La detrazione fiscale si può utilizzare nei 5 anni successivi in dichiarazione dei redditi. È previsto lo sconto in fattura e la cessione del credito di imposta.

Bonus facciate, la detrazione nel 2022 è scesa dal 90% al 60% ed è l’ultimo anno

Non vi sono molte aspettative di lavori per il bonus facciate. La legge di Bilancio 2022 ne ha abbassato la detrazione fiscale dal 90% al 60% per l’ultimo anno della misura. Gli interventi ammissibili riguardano il recupero o il restauro delle facciate esterne. Si può procedere anche con la sola pulitura e tinteggiatura. Gli interventi devono essere effettuati sulle strutture opache delle facciate e possono riguardare anche i balconi, i fregi e gli ornamenti. L’edificio oggetto di intervento deve essere situato in una delle due zone urbanistiche A o B secondo la classificazione del decreto ministeriale numero 1444 del 1968. Si può utilizzare la detrazione anche come sconto in fattura e cessione del credito di imposta. Per la detrazione nella dichiarazione dei redditi valgono i 10 anni di pari importo. Non sono previsti importi massimi dei lavori.

Bonus ristrutturazioni, fino al 2024 lavori entro i 96 mila euro: scadenza fine 2024

Rispetto al bonus facciate può essere conveniente utilizzare il bonus ristrutturazione. La misura, per lavori fino a 96 mila euro, è valida fino al 2024 e interessa lavori su immobili residenziali indicati dall’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte dirette (Tuir). Si tratta di interventi di recupero edilizio, di prevenzione degli atti illeciti e infortuni domestici, di risparmio energetico, di rimozione dell’amianto, dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Previsto anche l’acquisto o la costruzione di un box auto pertinenziale. L’agevolazione fiscale può essere fatta valere anche sull’acquisto delle abitazioni in edifici ristrutturati in toto: la percentuale del 50% in questo caso va applicata al limite di 25 mila euro.

Bonus giardini: detrazione fiscale del 36% su interventi fino a 5 mila euro

Fino a tutto il 2024 si può ottenere la detrazione fiscale del 36% del bonus giardini. Si tratta di un’agevolazione fiscale per lavori di sistemazione del verde nelle aree scoperte private di immobili residenziali già esistenti, sulle unità abitative, sulle pertinenze e sulle recinzioni. Possono essere agevolati anche i lavori sugli impianti di irrigazione e per la realizzazione di pozzi. La misura non si può cumulare con altri bonus edilizi e non può essere utilizzata come cessione del credito di imposta o sconto in fattura.

Bonus mobili: detrazione fiscale del 50% su una spesa di 10 mila euro nel 2022

Infine si può utilizzare fino al 2024 il bonus mobili, ma con vantaggi fiscali via via decrescenti negli anni. La detrazione si può applicare sull’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (non sotto la classe A). La misura deve essere abbinata a quella del recupero edilizio del 50% o del sisma bonus per lavori di manutenzione straordinaria come minimo. Nel 2022 la detrazione spetta al 50% su un limite di spesa di 10 mila euro per poi scendere, nel 2023 e 2024, a 5 mila euro. Non è previsto né lo sconto in fattura, né la cessione del credito di imposta.

 

 

Bonus facciate 2022: con la riduzione dal 90% al 60%, quali alternative convengono di più?

Con la riduzione della detrazione fiscale dal 90% al 60% decretata dalla legge di Bilancio 2022, quali alternative risultano più convenienti del bonus facciate? La concorrenza alla misura di vantaggio per gli interventi edilizi si fa sentire, soprattutto con gli ecobonus per gli immobili condominiali e il bonus del 50% sulle ristrutturazioni. E dunque, nell’ultimo anno di validità del bonus facciate, i lavori compresi in questa misura potrebbero abbassarsi di numero. Il tutto mentre, numeri alla mano, nel 2020 e nel 2021 il bonus facciate è risultata essere la misura di detrazione fiscale più conveniente dopo il superbonus 110%.

Bonus facciate, che cos’è?

Nel 2022 il bonus facciate permette la detrazione fiscale del 60%. Non è prevista una spesa massima per unità immobiliare, mentre il recupero in anni della detrazione è pari a 10. L’agevolazione vale sugli immobili già esistenti e prevede il recupero o il restauro della facciata esterna, inclusa la tinteggiatura o la pulitura. Gli interventi devono essere fatti sulle strutture opache della facciata, inclusi i balconi, i fregi e gli ornamenti.

Bonus facciate, quando si può realizzare l’intervento?

L’edificio oggetto di intervento deve trovarsi nelle zone urbanistiche A o B secondo la classificazione fatta dal decreto ministeriale numero 1444 del 1968. Se i lavori sono influenti ai fini termici o interessano più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda totale dell’immobile, allora deve essere eseguita la coibentazione con i relativi adempimenti come avviene per l’ecobonus ordinario. In tal caso è necessaria la pratica Enea e, per gli interventi a partire dal 6 ottobre 2020, è necessaria la congruità delle spese.

Bonus facciate, si può utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta?

Anche per il bonus facciate la detrazione, in alternativa all’applicazione nella dichiarazione dei redditi, può essere scambiata con la cessione del credito di imposta oppure mediante lo sconto in fattura. In entrambi i case è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese e il visto di conformità delle stesse. I visti sono stati introdotti con l’entrata in vigore il 12 novembre 2021 del decreto “Antifrodi” (decreto legge numero 157 del 2021).

Detrazioni del bonus facciate rispetto al bonus ristrutturazione

La detrazione del bonus facciate deve essere applicata sull’Irpef o sull’Ires. Può interessare edifici di qualsiasi categoria catastale, come avviene per l’ecobonus. La detrazione del bonus ristrutturazioni invece è limitata all’Irpef di edifici per lo più residenziali.

Bonus facciate, ci sono limiti di spesa per gli interventi?

Il bonus facciate, pur non avendo dei limiti di spesa, è in ogni caso soggetto alla congruità delle spese sostenute per realizzare l’intervento. Tale congruità deve esserci sempre, sia nel caso di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta, che in tutte le situazioni nelle quali l’intervento deve rispettare le disposizioni del decreto ministeriale “Requisiti”.

Bonus facciate, le previsioni degli interventi nel 2022

La riduzione della percentuale di detrazione fiscale dal 90% al 60% potrebbe spingere, nel corso dell’anno, i contribuenti a optare per altre misure di agevolazione fiscale più convenienti. Infatti, per la realizzazione di un cappotto termico o una coibentazione si può utilizzare l’ecobonus con percentuali di detrazione fiscale più vantaggiose. A parità di adempimenti da ottemperare (la pratica all’Enea e il rispetto del decreto ministeriale “Requisiti”), la detrazione con l’ecobonus sale al 65%.

Lavori in ecobonus anziché utilizzare il bonus facciate

Tale percentuale aumenta al 70% se la coibentazione viene effettuata da un condominio e interessa almeno il 25% dell’involucro dell’intero immobile. Un ulteriore salto di detrazione fiscale è fissato al 75% nel caso in cui i lavori di coibentazione del condominio assicurino anche determinate prestazioni energetiche, sia in inverno che in estate.

Perché conviene l’ecobonus al bonus facciate 2022 o il sismabonus?

Oltre alle percentuali di detrazione fiscale, l’ecobonus può risultare più conveniente del bonus facciate anche perché non ha i vincoli delle zone (A e B) assegnati al bonus facciate. E con l’ecobonus si può intervenire anche sulle facciate interne, sui lastrici solari e sui tetti. Risultano avvantaggiati anche i contribuenti che utilizzano l’ecobonus sisma e il sisma bonus rispetto al bonus facciate. Infatti, facendo interventi che migliorino anche le classe di rischio sismico di uno o due categorie, si può ottenere una detrazione fiscale dell’80% o dell’85%. Si tratta, tuttavia, di lavori più completi rispetto al bonus facciate.

Bonus facciate e la pulitura e tinteggiatura degli edifici

Il bonus facciate può essere richiesto pure per interventi di semplice tinteggiatura, di pulitura e altri lavori che non diano variazioni dal punto di vista termico. Si tratta, infatti, di restauri di balconi e di cornicioni, di lavori sull’intonaco entro il 10% della superficie disperdente complessiva. Con il bonus facciate al 60% di beneficio fiscale, la semplicità del bonus ristrutturazioni, pur prevedendo la detrazione del 50%, potrebbe risultare competitiva. E si tratta, in particolare, di semplicità dal punto di vista degli adempimenti e delle asseverazioni.

Asseverazione dei costi e il visto di conformità del bonus facciate

Infatti, con il bonus facciate e l’utilizzo della detrazione del 60% come sconto in fattura o come cessione del credito di imposta, sono sempre dovuti:

  • l’asseverazione dei costi agli interventi;
  • il visto di conformità.

I due adempimenti richiesti dal bonus facciate possono influire sul costo finale, soprattutto se si tratta di piccoli interventi. I due visti, invece, possono essere evitati con il bonus ristrutturazione. In particolare, non è richiesto il visto di conformità e l’asseverazione dei costi per gli interventi eseguiti in edilizia libera. Ovvero per interventi di manutenzione ordinaria della facciata con detrazione del 50% solo per le parti comuni dell’edificio. Oppure per lavori il cui costo complessivo non superi i 10 mila euro.

Bonus edilizi, ecobonus ordinario e superbonus 110%, sisma bonus: quali visti e asseverazioni?

Nel caso di benefici dai bonus edilizi come ecobonus ordinario o rientrante nel superbonus 110%, sisma bonus, bonus barriere architettoniche al 75%, se ci si avvantaggia della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi non ci sono particolari adempimenti da fare. Normalmente, si provvede al pagamento con il bonifico tracciabile. Gli adempimenti cambiano nel caso in cui si voglia sfruttare il beneficio fiscale nelle modalità di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura.

Asseverazione prezzi nel casso di ecobonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche

Infatti, dal 12 novembre 2021, per la detrazione con cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura dei bonus edilizi consistenti in ecobonus, sisma bonus e il nuovo bonus sulle barriere architettoniche, è necessario ottemperare all’asseverazione dei prezzi e al visto di conformità. Fanno eccezione i lavori realizzati in edilizia libera e gli interventi il cui importo non ecceda i 10 mila euro, a esclusione del bonus facciate. Per l’asseverazione dei prezzi, la legge di Bilancio 2022 ha disciplinato che i prezzi Dei possono fare da riferimento per i sisma bonus, per il bonus casa e per il bonus facciate. E anche per il nuovo bonus legato all’abbattimento delle barriere architettoniche, disciplinato dall’articolo 119 ter del decreto “Rilancio”.

Ecobonus ordinario o super, che cos’è?

L’ecobonus ordinario o rientrante nel superbonus 110% per il risparmio energetico qualificato è previsto dall’articolo 14 del decreto legge numero 63 del 2013. Spetta la detrazione fiscale per gli interventi in ecobonus sull’Irpef e sull’Ires del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% o 85% da sfruttare nei successivi dieci anni. La detrazione spetta per gli interventi effettuati o da effettuare nell’ecobonus ordinario dal 1° luglio 2020 e fino al termine del 2023, sia per il superbonus 110% (che scenderà al 70% dal 2024 e al 65% dal 2025). Sono compresi nell’ecobonus anche i tre nuovi interventi rientranti tra i “trainanti” del superbonus 110%, disciplinati dal comma 1, dell’articolo 119 del decreto legge numero 34 del 2020. La detrazione del superbonus 110% si può sfruttare nei 4 o 5 anni successivi.

Ecobonus ordinario e super, quali visti di conformità e asseverazioni sono necessari?

Nel caso di ecobonus ordinario o per interventi in superbonus 110%, sono necessarie le autorizzazioni comunali come Cila, Cilas, Scia e permesso di costruire. Per queste ottemperanze è necessario far riferimento ai regolamenti comunali del territorio di svolgimento degli interventi. Risulta prevista anche l’emissione della fattura. Non risulta necessaria, invece, nemmeno l’asseverazione dei requisiti tecnici da inviare all’Enea.

Ecobonus ordinario e super, serve l’asseverazione al Sue, di congruità e il visto di conformità?

Nel caso di ecobonus ordinario e superbonus 110%, risulta necessaria l’asseverazione tecnica antisismica allo Sportello unico per l’edilizia (Sue) del Comune di riferimento. Ed è necessaria l’asseverazione di congruità (a esclusione dei bonus diversi dal superbonus 110%, dagli interventi in edilizia libera e da quelli con importo al di sotto dei 10 mila euro, oppure dal bonus facciate) anche in carta libera.

Ecobonus interventi edilizi ordinari e superbonus 110%, visto di conformità e comunicazioni all’Agenzia delle entrate

Nel caso di ecobonus per interventi edilizi ordinari o rientranti nel superbonus 110%, è necessario il visto di conformità nella comunicazione. Tale visto non si presenta solo per i bonus diversi dal superbonus 110%, se in edilizia libera o per interventi al di sotto dei 10 mila euro di importo. Non è necessario nemmeno per il bonus facciate. Inoltre, è occorrente la comunicazione dell’opzione scelta (cessione del credito di imposta o sconto in fattura) da trasmettere all’Agenzia delle entrate.

Sisma bonus ordinario: che cos’è e quali sono le detrazioni fiscali ammesse?

Gli interventi ammessi nel sismabonus ordinario sono disciplinati dai commi da 1 bis a 1 septies dell’articolo 16 del decreto legge numero 63 del 2013. Le detrazioni spettanti sull’Irpef e sull’Ires sono del 50%, del 70%, del 75%, dell’80% e dell’85% e possono essere sfruttate nei cinque anni successivi. I lavori antisismici possono rientrare anche nel superbonus 110% (dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023) con abbassamento della percentuale di detrazione al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

Come opera la detrazione fiscale del sisma bonus ordinario?

La detrazione opera nei 4 o 5 anni successivi. Rientrano nello sconto in fattura o nella cessione del credito di imposta anche i crediti per le misure antisismiche previste dai commi 1 bis e 1 ter, dell’articolo 16 del decreto legge 63 del 2013 per il 50%. La detrazione sale invece al 70% o all’80% per le riduzioni di una o di due classi di rischio come previsto dal comma 1 quater.

Visti e asseverazioni nel caso di sisma bonus ordinario o per interventi nel superbonus 110%

Nel caso di sisma bonus ordinario o per interventi ricadenti nel superbonus 110%, è previsto che si disponga di tutte le autorizzazioni comunali. Serve inoltre la fattura. Per i casi di sconto in fattura, nel caso di sisma bonus acquisiti ordinario o in regime di superbonus 110%, non è necessario il bonifico parlante per la quota non coperta dallo sconto stesso. Chi fa svolgere i lavori non deve ottemperare all’asseverazione dei requisiti tecnici da inoltrare all’Enea.

Sisma bonus ordinario o in regime di superbonus 110%: quali altri visti di conformità sono necessari?

Nel caso di interventi in regime di sisma bonus ordinario o di superbonus 110% risulta necessaria l’asseverazione tecnica antisismica allo Sportello unico per l’edilizia del Comune dove è situato l’immobile. L’asseverazione di congruità in carta libera deve essere ottemperata. Ma non risulta necessaria per il sisma bonus acquisti ordinario o ricadente nel superbonus 110%. Lo ha specificato l’Agenzia delle entrate nella circolare numero 16/E del 29 novembre 2021 e nella risposta all’interpello numero 190 del 17 marzo 2021. Infine, chi fa svolgere i lavori deve ottemperare al visto di conformità nella comunicazione. Rimangono esclusi gli interventi non rientranti nel superbonus 110%, i lavori in edilizia libera o quelli di importo entro i 10 mila euro. Inoltre, risulta essere sempre necessario comunicare all’Agenzia delle entrate l’opzione scelta. In questo caso se si tratta di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta.

 

 

 

Ecobonus, bonus casa rilevante e acquisto: tutti i visti necessari

Ecobonus, vari bonus casa, rilevanti e acquisti: tutti gli interventi necessitano di visti e asseverazioni per beneficiare delle detrazioni fiscali. Per gli interventi in ecobonus disciplinati dall’articolo 14 del decreto legge numero 63 del 2013 e non rientranti nel superbonus 110%, sono sempre necessarie le attestazioni tecniche. Inoltre risulta occorrente che gli interventi abbiano l’asseverazione di congruità delle spese, obbligatoria dal 12 novembre 2021 nel caso in cui si voglia trasferire il bonus a terzi. Esempio di cessione a terzi del beneficio riguarda la cessione del credito di imposta.

Ecobonus, obblighi di asseverazione e prezziari a eccezione degli interventi in edilizia libera

Gli ecobonus trovano la propria disciplina del decreto del ministero dello Sviluppo Economico Requisiti con decorrenza degli obblighi di asseverazione dal 6 ottobre 2020. Sui prezziari la legge di Bilancio 2022 non ha previsto l’obbligo di verifica delle spese sostenute per i lavori fatti in edilizia libera. Lo stesso vale anche per gli interventi con importi che non eccedono i 10 mila euro. La deroga opera anche in merito al visto di conformità, ma solo se si voglia utilizzare il bonus come detrazione nella dichiarazione dei redditi. Fanno eccezione, infatti, le situazioni nelle quali si intenda utilizzare il bonus mediante la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura. In questi due casi, il visto di conformità delle spese è sempre necessario.

Bonus casa, facciate, sismabonus ordinario: quando serve l’asseverazione dei prezzi e il visto di conformità?

Per gli altri bonus, come il bonus casa, il bonus facciate, il sismabonus ordinario, il bonus per le barriere architettoniche al 75%, se il beneficio fiscale viene utilizzato come detrazione nella dichiarazione dei redditi, non sono da farsi adempimenti specifici. Ci si deve limitare a osservare gli adempimenti tradizionalmente richiesti come il pagamento mediante il bonifico tracciabile. Se invece si voglia utilizzare la cessione del credito di imposta oppure ottenere lo sconto in fattura è necessario, per i pagamenti dal 12 novembre 2021, procedere con l’asseverazione dei prezzi e del visto di conformità, compreso il bonus facciate. Fanno eccezione gli interventi in edilizia libera o quelli entro i 10 mila euro di importo.

Bonus casa rilevante per recupero patrimonio edilizio: quali interventi sono agevolabili?

Entrando nello specifico delle misure che non siano il superbonus 110% e il bonus facciate, nel caso del bonus casa rilevante, ovvero quello concesso per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è necessario far riferimento alle lettere a) e B) del comma 1, dell’articolo 16 bis, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Le agevolazioni fiscali previste per queste tipologie di interventi consistono nella detrazione dell’Irpef pari al 50% da ammortizzare nei 10 ani successivi. Dal 2025 la detrazione fiscale del bonus casa rilevante potrebbe scendere al 36%. Gli interventi possono consisteste, più dettagliatamente, in manutenzioni straordinarie volte al restauro o al risanamento conservativo o in ristrutturazioni edilizie sulle singole unità immobiliari residenziali e sulle loro pertinenze. Sia gli interventi di manutenzione straordinaria che quelli ordinari possono risultare agevolabili e trasferibili anche se gli interventi interessano le parti comuni di un edificio residenziali, compresi i condomini.

Bonus casa rilevante per recupero patrimonio edilizio: quali visti e asseverazioni sono necessari?

Gli interventi rientranti nel bonus casa rilevante necessitano dei seguenti visti e asseverazioni:

  • le autorizzazioni comunali, comprese la Cila, la Cilas, la Scia, i permessi a costruire e la fattura;
  • il bonifico parlante solo per lo sconto in fattura e per l’eventuale quota non coperta dal bonifico stesso;
  • l’asseverazione ai requisiti tecnici da inviare all’Enea. In tal caso, l’asseverazione necessaria è solo quella semplificata del bonus casa per interventi rientranti nel risparmio energetico riportati nella Guida rapida dell’Enea del 21 novembre 2018;
  • asseverazione tecnica antisismica da inviare allo Sportello unico dell’edilizia (Sue);
  • la congruità dei prezziari, a esclusione degli interventi effettuati in edilizia libera o per importi non eccedenti i 10 mila euro. Tale asseverazione deve essere effettuata in carta libera se non previsto diversamente;
  • il visto di conformità nella comunicazione, a eccezione dei casi di interventi effettuati in edilizia libera o per importi non eccedenti i 10 mila euro;
  • la comunicazione all’Agenzia delle entrate della scelta dell’opzione, se cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura.

Bonus casa acquisti, che cos’è e quali sono i visti necessari per le agevolazioni fiscali

Nel bonus casa acquisti si rientra nel campo degli interventi interessanti gli acquirenti di immobili che facciano parte di interi fabbricati oggetto di interventi di risanamento conservativo o di restauro o di ristrutturazione edilizia. Gli interventi devono essere realizzati da imprese di costruzione o di ristrutturazione o da cooperative di edilizia che provvedano nel termine di 30 mesi dal completamento dei lavori alla susseguente assegnazione o alienazione dell’immobile. Il diritto alla detrazione fiscale è pari al 50%.

Bonus casa acquisti, quali asseverazioni sono necessarie?

Nel caso del bonus casa acquisti sono necessarie le autorizzazioni comunali (Cila, Cilas, autorizzazione a costruire, Scia), ma non serve il bonifico parlante. Non sono necessari, altresì, nemmeno le asseverazioni dei requisiti tecnici da inviare all’Enea, quelle tecniche antisismiche da inviare al Sue del Comune e le asseverazioni di congruità dei prezzi. Sono indispensabili, invece, i visti di conformità nella comunicazione e la comunicazione all’Agenzia delle entrate del tipo di opzione prescelta (sconto in fattura o cessione del credito di imposta).

Bonus casa autorimesse, l’agevolazione fiscale vale dal 2022 al 2024

Dal 2022 al 2024 è possibile avvalersi del bonus casa per la realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune. Su questa misura si può esercitare lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta. Per questa tipologia di lavori sono necessarie tutte le autorizzazioni del Comune. Non risultano necessarie invece le asseverazioni dei requisiti tecnici da inviare all’Enea e quelle da inoltrare al Sue del Comune. Risulta occorrente l’asseverazione di congruità dei prezzi. In attesa di chiarimenti, dovrebbe valere solo in caso di realizzazione e non nei casi di acquisto. Risulta necessario il visto di conformità nella comunicazione e la comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’opzione prescelta.

 

Ecobonus 2022 al 110%, 65% e 50%. Tutte le novità

La legge di bilancio 2022 conferma gli ecobonus previsti per i lavori edili e, sebbene l’attenzione sia concentrata quasi esclusivamente sul Superbonus al 110%, resta ancora la possibilità di ottenere l’ecobonus al 65% e al 50%. Ecco tutte le possibilità di risparmio per chi decide di ristrutturare casa.

Superbonus 110%: l’ecobonus che tutti sognano

Come più volte detto, il Superbonus 110% viene riconosciuto solo nel caso in cui siano eseguiti determinati lavori, si tratta dei così detti lavori trainanti, gli stessi nel complesso devono portare al recupero di almeno due classi energetiche. Al verificarsi di tale condizione, si potrà ottenere il beneficio del Superbonus 110% anche per i lavori trainati. Tra gli interventi trainanti c’è il rifacimento del cappotto termico.

Nella legge di bilancio sono ancora in via di definizione tutti i limiti per il Superbonus, ma in linea di massima dovrebbe essere riconosciuto senza particolari limiti. Dalle ultime modifiche emerge che è stato tolto il tetto ISEE per le villette unifamiliari, inoltre la proroga dell’agevolazione è stata riconosciuta su tutte le prime e le seconde case, senza più il vincolo dell’abitazione principale. Per i condomini la proroga è stata estesa fino al 31 dicembre 2023, mentre per le abitazioni unifamiliari fino al 31 dicembre 2022. Naturalmente in caso di aggiornamenti, si provvederà a integrare questa guida.

Per conoscere invece quali sono i lavori trainanti e i lavori trainati, c’è la guida: Lavori trainanti nel Superbonus 110%: scopriamo quali sono

Ricordiamo che per poter ottenere il Superbonus 110% è necessario avere l’APE (Attestazione Prestazioni Energetiche) pre e post intervento. Queste permettono di determinare se effettivamente vi è stato il recupero delle due classi energetiche. Le certificazioni devono essere redatte da un tecnico abilitato, inoltre è necessaria la dichiarazione di congruità che compara i prezzi medi per un determinato intervento a quelli sostenuti.

Ecobonus al 65%

Nel caso in cui non si rientri nella possibilità di ottenere il Superbonus al 110%, vi sono comunque altre agevolazioni al 65% e al 50%. Vediamo quindi le differenze tra le due e quando si può accedere all’una o all’altra.

Rientrano nel 65% le spese per la riqualificazione energetica che però non portano al recupero delle due classi. A indicare le spese ammesse è il decreto requisiti tecnici del MISE:

  • riqualificazione energetica globale limite massimo 100.000 euro di spesa;
  • installazione di microgeneratori limite massimo di spesa 100.000 euro. In questo caso è prevista un’ulteriore condizione per poter ottenere l’agevolazione, cioè si deve ottenere un risparmio di energia pari almeno al 20%;
  • installazione di collettori solari limite massimo 100.000 euro;
  • coibentazioni verticali e orizzontali (pavimentazioni) con limite massimo di spesa di 60.000 euro, in questo caso devono essere rispettati i requisiti previsti per la trasmittanza termica U. Questa cambia in base alla zona climatica e alla tipologia di intervento. E’ bene rivolgersi a professionisti che redigono le pratiche per ottenere i bonus per conoscere nella propria zona qual’è indice di trasmittanza termica consente di accedere al beneficio dell’Ecobonus al 65%.
  • interventi di climatizzazione invernale con produzione di acqua calda sanitaria attraverso sistemi di termoregolazione evoluti, limite massimo di spesa 30.00 euro;
  • caldaie a condensazione su edifici condominiali oppure in tutte le unità immobiliari del condominio, limite massimo di spesa 30.000 euro;
  • sostituzione integrale degli impianti di riscaldamento con sistemi a condensazione ad elevata efficienza, limite massimo 30.000 euro;
  • sostituzione di scalda acqua tradizionali con modelli a condensazione importo massimo di spesa 30.000 euro;
  • sistemi building automation (dispositivi multimediali per il controllo da remoto) con limite di 15.000 euro.

Ecobonus al 50%

Resta, infine, l’ultima misura, cioè la possibilità di ristrutturare gli edifici e ottenere una detrazione d’imposta al 50%. I lavori che rientrano in questa categoria sono ovviamente diversi dai precedenti. Si tratta di sostituzione degli infissi, schermature solari, porte, portoncini con un importo massimo di spesa previsto di 60.000 euro. Inoltre c’è la possibilità di ottenere il beneficio per l’installazione di sistemi di riscaldamento a biomassa, in questo caso l’importo massimo per il quale si può ottenere il beneficio è di 30.000 euro.

Tali importi però passano all’85% nel caso in cui siano eseguiti in condominio, quindi questi se non riescono a rientrare nei requisiti del Superbonus al 110% possono rientrare all’85%.

Ultime informazioni

Le detrazioni viste spettano anche per gli interventi antisismici nelle zone sismiche 1,2 e 3 mentre non spettano per gli immobili che si trovano nella zona 4. Il maxi emendamento alla leggi di bilancio per il 2022 infatti conferma anche tale agevolazione.

Dobbiamo infine ricordare che per il 2021 e anche per il 2022 è possibile non solo portare in detrazione dall’IRPEF le spese sostenute per la riqualificazione energetica dell’immobile, ma anche ottenere lo sconto in fattura oppure procedere alla cessione del credito. Queste sono le novità principali che si stanno delineando per il 2022 e che consentiranno ancora di ottenere notevoli vantaggi per l’efficientamento energetico. L’ultima nota riguarda invece una direttiva europea, questa prevede che dal 2027 i Paesi Membri non debbano più riconoscere incentivi per l’installazione di caldaie a combustibili fossili, la classica caldaia, e che dal 2040 le stese siano dismesse.

Per informazioni sulla direttiva, leggi l’articolo: Stop incentivi sull’installazione caldaie dal 2017 e dismissione entro 2020

Bonus facciate, 50% ed ecobonus: come regolarsi entro fine 2021 con credito d’imposta e sconto in fattura?

Come per il superbonus 110%, anche per l’ecobonus, per il bonus 50% e per l’ecobonus la cessione del credito e lo sconto in fattura necessitano sia del visto di conformità che di quello di congruità delle spese. I due vincoli sono stati introdotti dal decreto legge numero 157 del 2021, cosiddetto “decreto Antifrodi”. In base alla nuova normativa, tutte le fatture emesse ai fini degli incentivi sugli interventi edilizi necessitano dell’osservanza ai principi della conformità e della congruità delle spese. Ci si chiede come comportarsi, dunque, in vista della fine dell’anno e cosa avviene per i lavori che sono ancora in corso.

Fatture per lavori del bonus facciate: il visto di conformità e congruità per le fatture dal 12 novembre 2021

Per poter beneficiare del credito di imposta o dello sconto in fattura, secondo quanto prevede il decreto Antifrodi, è necessario pertanto il visto di conformità e di congruità delle spese. Ciò vale per le fatture emesse a partire dal 12 novembre 2021. Nel caso del bonus facciate, è possibile tuttavia evitare questa stretta anche per le fatture eseguite dal 12 novembre. Vediamo quali sono le condizioni.

Quando non c’è il visto di conformità e congruità per le fatture emesse dal 12 novembre 2021?

Il visto di conformità e di congruità nel caso del bonus facciate per la cessione del credito e per lo sconto in fattura non è necessario per le fatture emesse anche successivamente all’11 novembre 2021 in determinati casi. In particolare, è necessario che si verifichino congiuntamente 3 condizioni stabilite dall’Agenzia delle entrate, ovvero:

  • bisogna aver ricevuto le fatture e averle già pagate;
  • aver già provveduto a riportare nella fattura lo sconto oppure l’accordo per la cessione del credito di imposta.

Bonus facciate, quale stato di avanzamento dei lavoro deve esserci entro il 31 dicembre 2021?

Il visto di congruità delle spese può essere rilasciato anche se non è stato raggiunto un determinato stato di avanzamento dei lavori (Sal). E anche in assenza della dichiarazione di fine dei lavori. Alla fine dell’anno, pertanto, il beneficiario del bonus facciate potrebbe aver fatto eseguire solo il 25% dei lavori avendone già pagati il 75%. L’unica osservanza richiesta dall’Agenzia delle entrate, se non è stato raggiunto un minimo di Sal, è che i lavori siano quanto meno iniziati.

Sconto in fattura, si può pagare il 10% entro il 2021 e maturare il bonus per il 90%

Nel caso dello sconto in fattura, l’Agenzia delle entrate ha confermato che entro il 31 dicembre il contribuente può aver già versato il 10% netto del lavoro anche senza finire il lavoro entro l’anno. Il bonus, in questo caso, matura sul 90% di tutto l’importo fatturato al lordo.

Cosa avviene per le spese del bonus facciate che slittano al 2022?

Un’attenzione di riguardo deve essere posta per quanto concerne le spese che verranno affrontate nel 2022. Si tratta di spese per interventi che sono già stati iniziati nel 2021 e non ancora portati a termine oppure per nuovi lavori. In questi casi, è necessario mettere in conto che la detrazione da applicare è quella che entrerà in vigore nel 2022. Ovvero quella che, in caso di conferma della legge di Bilancio di fine anno, scenderà al 60%.

Ecobonus e bonus 50% ristrutturazioni, ecco come si procede con le detrazioni in vista della fine del 2021

Anche sull’ecobonus e sul bonus 50% relativi ai lavori edilizi, è necessario essere in regola con i visti di congruità e di conformità previsti dal decreto Antifrode. I due visti sono necessari sia per la cessione del credito che per lo sconto in fattura. Pertanto, le stesse regole del superbonus 110% e del bonus facciate sono vigenti per il superbonus del 50% sulle ristrutturazioni e sull’ecobous 50-65%. Anche per quanto concerne le fatture emesse a partire dal 12 novembre 2021 valgono le tre condizioni congiunte per evitare le strette dei visti di congruità e di conformità delle spese.

Lavori di miglioramento energetico, il visto di congruità era già previsto dal decreto ministeriali ‘Requisiti’

Particolare attenzione sulle nuove regole è richiesta per quanto concerne i lavori di miglioramento energetico. La congruità delle spese, in questo caso, era già prevista dal decreto ministeriale “Requisiti” del 6 agosto 2020. Più nel dettaglio, i lavori di miglioramento energetico che siano iniziati dal 6 ottobre 2020 erano già soggetti al visto di congruità delle spese. Il visto è necessario tanto che si tratti di lavori di miglioramento energetico rientranti nell’ecobonus 50-65%, quanto nel superbonus 110%, quanto ancora nel bonus facciate nel caso in cui una parte degli interventi riguardi la coibentazione. In tutte e tre queste situazioni, il decreto Antifrodi si rifà a quanto già previsto dal decreto Requisiti in merito alla congruità delle spese sostenute.

Cosa avviene per tutte le spese per le quali non vige l’obbligo di congruità?

Per tutte le spese per le quali non vige l’obbligo di congruità perché non rientranti nell’ambito di applicazione del decreto Requisiti, è necessario attendere un nuovo provvedimento del ministero per la Transizione ecologica (Mite). Si tratta, pertanto, di interventi rientranti nel bonus delle ristrutturazioni, nel sismabonus e nel bonus facciate senza coibentazione. Al momento è necessario rifarsi ai prezzari regionali, ai listini delle Camere di commercio, ai listini ufficiali o, solo in ultima analisi, a quelli relativi al mercato del luogo. Si può detrarre le spese fino al costo massimo ammesso delle spese non congrue: l’eventuale parte eccedente è indetraibile.

 

Bonus a imprese e cittadini, quali sono quelli ancora attivi fino alla fine del 2021?

Ancora più di 5 miliardi di euro da assegnare alle imprese e alle famiglie per i bonus del 2021. Alcuni contributi hanno già terminato i fondi e le domande hanno visto l’assegnazione delle somme al 100% come, ad esempio, il bonus terme. Per altri contributi, invece, si è in tempo per presentare le domande. La quota maggiore delle risorse sarà destinata al fondo perduto perequativo che, da solo, vedrà l’assegnazione di oltre 4 miliardi di euro.

Bonus a imprese e cittadini dal Sostegni bis, quante risorse ancora da assegnare entro il 31 dicembre 2021?

I bonus, per lo più provenienti dal decreto Sostegni bis, hanno svincolato fondi per 10,5 miliardi di euro, da sommare ai 34 miliardi di euro delle norme autoapplicative. Finora circa l’89% delle risorse è stato già assegnato. Rimangono ancora da distribuire fondi per oltre 5 miliardi di euro, corrispondenti al rimanente 11%. Per alcuni bonus è necessario tuttavia presentare presto la domanda per evitare di arrivare quando le risorse siano già terminate.

Fondo perduto perequativo, da quando si potranno presentare le domande?

Oltre 4 miliardi di euro saranno assegnate alle partite Iva con il fondo perduto perequativo. Il contributo andrà a beneficio dei lavoratori autonomi che abbiano subito un calo degli utili o un aumento delle perdite per almeno il 30% in relazione al periodo di emergenza sanitaria ed economica. Il relativo decreto è stato firmato dal ministero dell’Economia, ma non è stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con la pubblicazione, dovrebbe arrivare anche l’accesso alla piattaforma per la presentazione della domanda. Il tutto dovrebbe avvenire entro la fine di novembre per i 30 giorni di tempo per l’invio della domanda entro il 31 dicembre 2021.

Bonus con bandi ancora aperti, quello Tv e affitti

Il bonus Tv aveva il click day per la presentazione della domanda a partire dal 23 agosto 2021. Tuttavia sono ancora disponibili le risorse: si può presentare domanda fino al 31 dicembre 2022, a meno che non vadano esaurite. Possono presentare domanda tutti i cittadini italiani, senza limiti di Isee. La condizione necessaria è che si sia in regola con il pagamento del canone della Rai. Scadeva il 6 ottobre 2021 il bonus affitti. L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 27 ottobre 2021, ha stabilito che a chi ha presentato domanda verrà erogato il 100% del contributo. Il bonus spetta ai locatori degli immobili a uso abitativo che dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 abbiano accordato al conduttore una riduzione del canone del contratto di locazione.

Bonus vacanze, si può ancora usufruirne fino al 31 dicembre 2021

Chi aveva presentato domanda per il bonus vacanze può ancora usufruirne (se non l’ha fatto) entro il 31 dicembre 2021. La richiesta andava fatta entro la fine del 2020 dalle famiglie con Isee non eccedente i 40 mila euro. Dall’ultimo monitoraggio risultano risorse ancora non utilizzate per mezzo miliardo di euro. Entro la fine dell’anno, dunque, si potranno pagare le vacanze anche ad agenzie viaggio e tour. operator.

Bonus acqua potabile, più tempo per presentare la domanda

C’è più tempo per poter richiedere il bonus acqua potabile. Si tratta di un contributo spettante per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e la fine del 2022 da chi decide di acquistare e installare dei depuratori per filtrare, mineralizzare, raffreddare o aggiungere anidride carbonica all’acqua. L’ammontare delle spese deve essere comunicato all’Agenzia delle entrate nel mese di febbraio dell’anno successivo a quello nel quale si è sostenuto il costo.

Bonus condizionatori da richiedere in fase di dichiarazione dei redditi

Il bonus condizionatori deve essere richiesto durante la dichiarazione dei redditi o la presentazione del modello Unico o 730. Si può utilizzare il bonus con uno sconto immediato nella fattura o come detrazione fiscale da convertire in credito di imposta cedibile. In quest’ultimo caso, il contributo viene assegnato nel caso di bonus condizionatori senza l’ecobonus per la ristrutturazione. È inoltre necessario comunicare all’Enea i lavori effettuati entro 90 giorni dalla fine degli stessi. Possono beneficiare del bonus i residenti e non residenti, proprietari dell’immobile sul quale vengono fatti gli interventi. Non c’è limite di Isee e il bonus può essere fruito anche dai titolari di reddito di impresa.

Bonus sanificazione, domanda scaduta: ai richiedenti il 30% della spesa a fondo perduto

È scaduto il termine per presentare domanda per il bonus sanificazione. La data finale delle domande era il 4 novembre 2021. Invitati alla presentazione delle domande erano i soggetti che svolgono attività di impresa, di arti e di professioni, gli enti non commerciali del Terzo settore, gli enti religiosi civilmente, le strutture ricettive non alberghiere e non imprenditoriali. L’aggiornamento arriva dall’Agenzia delle Entrate che ha stabilito la misura del 30% delle spese sostenute per la sanificazione alle imprese che hanno comunicato il relativo costo sostenuto entro il 4 novembre scorso.

Incentivi auto, rimangono ancora disponibili risorse per acquisto di nuovo e usato

Sono già partiti invece i nuovi incentivi ecobonus per l’acquisto di veicoli non inquinanti nuovi o usati che vanno a sommarsi alle risorse residue dei precedenti provvedimenti. Rimangono dunque disponibili dai precedenti decreti circa 210 mila euro per i veicoli N1 e M1 elettrici dalla legge di Bilancio 2021; circa 37 milioni per i veicoli usati; oltre 7 milioni di per i veicoli di categoria L. Si può presentare domanda sulla piattaforma Ecobonus del sito del ministero per lo Sviluppo economico.