Dal Reddito di cittadinanza all’assegno di inclusione, cosa cambia?

Dal 1° gennaio 2024 cessa di esistere il reddito di cittadinanza, al suo posto l’assegno di inclusione che però ha regole del tutto diverse e più severe, cambiano anche gli importi, a prevederlo è il decreto Lavoro varato il 1° maggio. Tutte le novità.

Dal Reddito di cittadinanza all’assegno di inclusione

Il decreto lavoro mette da parte Mia, Gil, Gal. Pal misure ipotizzate e che alla fine non sono state partorite, la versione ufficiale, per ora del decreto lavoro, prevede l’assegno di inclusione che appare essere una sorta di mini reddito di cittadinanza. Questa misura sarà in vigore dal 1° gennaio 2024 e sarà rivolta a nuclei familiari con almeno un membro minorenne, disabile o con più di 60 anni.

Il reddito di inclusione avrà un importo di 500 euro che potrà essere aumentato fino a 780 per i nuclei che hanno una casa in locazione ( 280 euro è il valore del contributo per l’affitto). L’importo sarà erogato per un periodo massimo di 18 mesi, prorogabile di un ulteriore anno e sarà un reddito esente da Irpef.

Per il reddito di inclusione sono previsti limiti oggettivi e soggettivi.

Limiti soggettivi all’assegno di inclusione

Dal punto di vista dei limiti soggettivi, potrà essere corrisposto a:

  • cittadino UE o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure titolare dello status di protezione internazionale;
  • soggetti residenti in Italia per almeno 5 anni di cui gli ultimi 2 anni continuativi;
  • componenti del nucleo residenti in Italia.

Requisiti oggettivi per il nuovo reddito di cittadinanza o assegno di inclusione

Dal punto di vista oggettivo, potranno ricevere il reddito di cittadinanza coloro che rispettano determinati requisiti economici:

  • il nucleo familiare deve avere un reddito Isee di valore non superiore a 9.360 euro;
  • il reddito familiare non deve essere superiore a 6.000 euro, moltiplicato per la scala di equivalenza;
  • patrimonio mobiliare non superiore a 6.000, euro, incrementati di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo fino a un massimo di 10.000 euro;
  • nessun componente del nucleo deve avere intestati veicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi precedenti, navi o imbarcazioni da diporto;
  • nessun componente deve essere stato sottoposto a misura cautelare o di prevenzione e non essere stati condannati in via definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta.

In base a quanto previsto nel decreto il nucleo deve sottoscrivere il patto di attivazione digitale e dovrà impegnarsi a presentarsi ogni 3 mesi presso i centri per l’impiego i servizi sociali o i patronati al fine di aggiornare la propria posizione.

Nuovo reddito di cittadinanza per gli occupabili

Requisiti ancora più stringenti per gli occupabili. Per questa categoria di persone perde il beneficio in caso di un rifiuto di una proposta di lavoro a tempo pieno o parziale e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali.

La proposta di lavoro può essere:

  • a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale;
  • a tempo determinato, in questo caso non deve essere distante più di 80 km dal domicilio.

Benefici sono previsti anche per coloro che decidono di assumere un percettore di reddito di cittadinanza. Questi potranno ottenere un esonero contributivo fino al 100% nei limiti di 8.000 euro annui.

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Esonero contributivo parità di genere: prorogato il termine

Le legge n° 162 del 5 novembre 2021 prevede la possibilità di esonero contributivo per i datori di lavoro in possesso del certificato di parità di genere. Il termine per presentare il rapporto di parità di genere e accedere all’agevolazione è fissato al 15 febbraio 2023, la l’Inps con il Messaggio 1269 del 3 Aprile 2023 ha provveduto a differirlo al 30 aprile 2023. Ecco cosa cambia.

Difficoltà tecniche: differito il termine per la presentazione dell’istanza per esonero contributivo

Con la circolare 137 del 22 dicembre 2022 l’Inps ha provveduto a dettare le linee guida per la presentazione dell’istanza volta a ottenere l’esonero contributivo (articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ) pari all’1% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, destinato alle aziende che presentato il rapporto sulla parità di genere. La certificazione sulla parità di genere deve essere stata rilasciata entro il 31 dicembre 2022 utilizzando lo specifico modulo telematico “PAR_GEN” . L’istanza doveva presentarsi entro il 15 febbraio 2023, ma considerate le difficoltà tecniche riscontrate per l’adempimento, il termine slitta al 30 aprile 2023.

Come compilare il modulo per l’esonero contributivo per chi presenta il rapporto sulla parità di genere

Il Messaggio specifica inoltre alcune modalità tecniche, in particolare sottolinea che alla voce “retribuzione” deve essere indicata la retribuzione media mensile globale e non quella del singolo membro. Nel Messaggio si specifica, inoltre, che coloro che avessero già inviato istanza per l’esonero contributivo entro i termini prestabiliti senza rispettare tale norma, devono comunque integrare la domanda. La correzione delle istanze deve avvenire previa rinuncia alle domande erronee e al successivo invio di una nuova richiesta contenente l’esatta stima della retribuzione mensile.

La retribuzione media mensile deve essere indicata per tutto il periodo di durata del certificato di parità di genere.

In seguito alla presentazione delle istanze a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell’importo autorizzato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”) . Tale importo può essere fruito dal primo mese di validità del certificato. L’Inps provvederà comunque ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni anche incrociando tutti i dati disponibili presso il Dipartimento per le Pari opportunità, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dall’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL).

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Assunzione percettori reddito di cittadinanza: nel 2023 ci sono due possibilità per le imprese

La legge di bilancio 2023 ha ridefinito la disciplina del reddito di cittadinanza e non solo, infatti oltre a ridurre il periodo temporale per il quale può essere percepito il sussidio, ha previsto anche la sospensione dell’erogazione in caso di rifiuto di una proposta di lavoro, sebbene la stessa non sia congrua rispetto alle “aspettative” del beneficiario. Oltre a cambiare questa parte delle regole, la legge di bilancio 2023 ha previsto una particolare agevolazione per coloro che assumono i percettori di reddito di cittadinanza, questa però non è sostitutiva delle precedente previsione normativa, ma è aggiuntiva, ne consegue che il datore di lavoro che vuole assumere percettori di reddito di cittadinanza ha due opzioni e può valutare quella economicamente più conveniente. Ecco le due opzioni per l’assunzione percettori reddito di cittadinanza.

Esonero contributivo per l’assunzione di percettori di reddito di cittadinanza ex legge di bilancio 2023

La prima opzione è contenuta nella Legge di Bilancio 2023, del 29 dicembre 2022, n. 197, all’art.1, comma 294 e prevede che i datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono percettori di reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato possono beneficiare dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. Sono esclusi dal beneficio i contributi dovuti in favore dell’Inail, cioè i contributi da versare all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

L’esonero contributivo ha però due limiti, cioè può essere goduto per un periodo massimo di 12 mesi e per un valore complessivo massimo di 8.000 euro su base annua riparametrata e applicata su base mensile. L’esonero contributivo non va ad incidere sulle prestazioni pensionistiche quindi il lavoratore assunto con questa tipologia di formula non avrà poi penalizzazioni economiche al momento del pensionamento.

Questo esonero non trova applicazione per i contratti di lavoro domestico mentre si applica in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato.

Esonero contributivo per l’assunzione di beneficiari di RdC dalla legge 234 del 2021

La seconda opzione per il datore di lavoro è quella prevista dalla disciplina antecedente rispetto alla legge di bilancio 2023. Questa prevedeva la possibilità per il datore di lavoro che assume un percettore di reddito di cittadinanza con contratto a tempo indeterminato, determinato (full time o part time) o con contratto di apprendistato, di beneficiare di un esonero contributivo pari alla differenza tra il costo di 18 mensilità di reddito di cittadinanza (ricordiamo che l’importo non è uguale per tutti) e le mensilità già percepite dal soggetto interessato. L’esonero comunque non comprende l’importo dei contributi Inail. L’esonero non può comunque essere inferiore a 5 mensilità, innalzate a 6 in caso di assunzione di donne o soggetti svantaggiati. L’importo massimo del beneficio mensile è di 780 euro.

Si può notare come ci sia una certa differenza ed ampiezza tra queste due misure, sia per quanto riguarda le tipologie di contratti, sia per quanto riguarda l’oggetto dell’esonero, infatti nel regime pre-vigente rispetto alla legge di bilancio 2023 l’esonero ha ad oggetto non solo la quota di contributi a carico del datore di lavoro, ma anche quella a carico del lavoratore. Questo vuol dire che le imprese che vogliono assumere percettori di reddito di cittadinanza possono scegliere tra queste due discipline/opzioni quella che ritengono più conveniente.

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Agricoltura: esonero contributivo 2023 per coltivatori diretti e Iap

Nella legge di bilancio 2023 ci sono importanti novità anche per gli imprenditori agricoli e per i coltivatori diretti che potranno usufruire di sgravi di varia natura e tra questi anche l’esonero contributivo per gli under 40 fino al 31 dicembre 2023.

Esonero contributivo 2023 under 40 per coltivatori diretti e Iap

L’agricoltura per l’Italia è un settore strategico, ma nel tempo le persone interessate ad investire in questo ambito sono diminuite a causa della scarsa remunerazione che lo stesso offre. Negli ultimi anni sono state adottate, anche a livello europeo, delle politiche volte ad assicurare un reddito equo e in linea con quello degli altri settori all’agricoltura andando anche a sostenere gli investimenti in innovazioni tecnologiche.

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Tra le novità che invece sono previste nella legge di bilancio 2023 vi è l’esonero contributivo in favore dei giovani lavoratori agricoli autonomi.

L’esonero si applica a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali (IAP), under 40. Occorre sottolineare che si può usufruire dell’agevolazione per un periodo non superiore a 24 mesi, inoltre possono accedervi gli imprenditori agricoli e coltivatori diretti che siano iscritti per la prima volta alla previdenza agricola.

Quali contributi sono oggetto di esonero contributivo 2023?

I contributi oggetto dell’agevolazione sono il 100% della quota di contributi per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160 . Tale decontribuzione non va ad incidere sulla maturazione dei requisiti pensionistici e sulla misura della prestazione.

Sono esclusi dall’esonero contributivo previsto in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, i contributi di maternità che risultano quindi dovuti, i contributi Inail.

Affinché si possa ottenere l’agevolazione è necessario che l’imprenditore risulti aver adempiuto a tutti gli obblighi normativi e quindi:

  • essere in regola con il versamento dei contributi;
  • aver osservato gli obblighi di legge relativi alla tutela della salute dei lavoratori;
  • rispetto degli accordi e dai contratti collettivi nazionali;
  • rispetto di tutti gli obblighi di legge.

Il riconoscimento dell’esonero contributivo non è automatico, ma deve essere presentata istanza  entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività. L’istanza deve essere presentata telematicamente attraverso il sito Inps con il percorso al “Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”.

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Esonero contributivo società cooperative workers buyout. Istruzioni Inps

Salvaguardare i livelli occupazionali è molto importante in questo momento storico, proprio per questo sono previste agevolazioni per coloro che decidono di salvare realtà aziendali. Tra le varie misure previste vi è l’esonero  contributivo per oneri previdenziali in favore delle piccole imprese cooperative costituite dal 1° gennaio 2022 attraverso workers buyout, cioè lavoratori provenienti da aziende che hanno deciso di affittare o vendere l’azienda.

Società cooperative workers buyout: quando si applica l’esonero contributivo

L’INPS con il Messaggio 2864 del 18 luglio 2022 ha fornito informazioni sulle modalità operative per poter ottenere tale agevolazione.

L’agevolazione in oggetto è prevista per poter salvaguardare posti di lavoro in imprese che sarebbero altrimenti destinate alla chiusura.

Per conoscere meglio la normativa generale riguardante i workers buyout, leggi l’articolo: Hai mai sentito parlare di Workers Buyout? Scopriamo insieme chi sono

L’esonero contributivo in favore di piccole cooperative formate da workers buyout è previsto dalla legge di bilancio 2022, articolo 1 comma 253 della legge 234 del 2021. Consiste nell’esonero totale dei contributi previdenziali, esclusi premi e contributi Inail, per un ammontare massimo di 6.000 euro.

Oltre ai premi e contributi Inail, sono esclusi da questa agevolazione:

  • contributi, se dovuti, ai fondi di solidarietà;
  • il contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile destinato ai fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • contributi di natura non previdenziale;
  • contributi al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto”.

Possono accedere al beneficio le piccole cooperative formate da workers buyout che però abbiano un regolare DURC (Documento unico regolarità contributiva), che non abbiano violato norme fondamentali a tutela della salute dei lavoratori e che rispettino gli accordi e i contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali, aziendali.

Possono richiedere l’esonero contributivo le aziende che alla data del 30 giugno 2022 abbiano richiesto e ottenuto l’attribuzione del codice autorizzativo (CA) “8Y”.

Come inoltrare la domanda per ottenere l’esonero contributivo piccole cooperative workers buyout

Tali soggetti potranno inoltrare la richiesta di esonero contributivo attraverso il sito dell’INPS, accedendo tramite le proprie credenziali SPID, CIE o CNS al “Cassetto Previdenziale”, andando alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi” e da qui alla voce “altre agevolazioni”. Da qui è necessario compilare la scheda per la richiesta indicando:

  • la data di costituzione della cooperativa;
  • la forza lavoro impiegata nella stessa;
  • la retribuzione media mensile erogata ai dipendenti;
  • l’aliquota contributiva media applicata;
  • l’importo dell’esonero di cui si intende avvalersi.

La struttura territoriale dell’INPS provvederà quindi ad eseguire i controlli, in particolare dovrà verificare se effettivamente è stato attribuito il codice dell’agevolazione. Effettuate tutte le verifiche, sarà riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Ricordiamo che l’esonero contributivo ha un importo massimo di 6.000 euro e viene riconosciuto in base alla parametrazione mensile.

I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero dovranno valorizzare gli importi attraverso il flusso Uniemens dal mese successivo rispetto alla pubblicazione del Messaggio 2864, indicando i nomi dei lavoratori e delle lavoratrici interessate dal beneficio. Dovranno indicare nella voce “Codice Causale” il valore “ESWB” indicante l’Esonero contributivo per le società cooperative art 1, co. 253, L. n.
234/2021”.

Per conoscere tutti i dettagli e le modalità operative per potersi avvalere dell’esonero contributivo per le cooperative di workers buyout scarica il Messaggio INPS allegato.

Messaggio_numero_2864_del_18-07-2022

Tour operator e agenzie di viaggi: l’Inps rende note le modalità operative esonero contributivo

L’INPS con il Messaggio 2712 del 6 luglio 2022 ha reso note le modalità operative per la richiesta dell’esonero contributivo per tour operator e agenzie di viaggio.

Esonero contributi previdenziali tour operator e agenzie di viaggi

Il decreto Sostegni Ter ( decreto legge 4 gennaio 2022- convertito in legge 25 del 2022) prevede in favore delle imprese del settore turistico e in particolare agenzie di viaggio e tour operator l’esonero contributivo per contributi previdenziali. Si tratta di una misura volta ad aiutare tali attività a far fronte ai rincari energetici.

La disciplina prevede che gli operatori del turismo con dipendenti che abbiano codice Ateco 2007 divisione 79 possano godere per il periodo aprile 2022- agosto 2022 di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico. Il beneficio deve essere fatto valere entro il 31 dicembre 2022. L’esonero non si estende ai contributi e premi Inail.

L’agevolazione rientra nell’ambito della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e di conseguenza è assoggettata ai limiti da essa previsti. Proprio per questo motivo per poterla ottenere è necessaria una preventiva autorizzazione e di conseguenza è necessario presentare domanda.

Per i dettagli su questa misura  leggi l’articolo: Esonero contributivo per tour operator e agenzie viaggi

Indicazioni operative esonero contributivo settore turismo

Il fondo previsto è di 56,25 milioni di euro per l’anno 2022.

Il codice di autorizzazione è (CA) 2J, che, a decorrere dal mese di giugno 2022, assume il seguente significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter” .

Il Messaggio 2712 dell’INPS precisa che sarà a breve disponibile il modello da utilizzare per potersi avvalere della agevolazione e che sarà data comunicazione della quantificazione dell’esonero e delle modalità di compilazione del modulo. Il modulo dovrà prevedere anche l’autodichiarazione del rispetto dei limiti previsti dal Temporary Framework.

Rende però già noto che l’inoltro avverrà tramite il Portale delle Agevolazioni (ex “DiResCo”).

Per ulteriori informazioni, scarica il Messaggio INPS 2712/2022

Messaggio_numero_2712_del_06-07-2022

Imprese agricole: proroga dei pagamenti contributivi in seguito a esonero

Per le imprese agricole che in seguito all’esonero contributivo previsto per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 hanno ancora dei contributi da versare, l’INPS ha previsto una proroga dei termini inizialmente in scadenza al 27 aprile 2022. Ecco i nuovi termini.

Nuovi termini per i pagamenti dei contributi a carico delle aziende agricole

Il nuovi termini per il pagamento dei contributi agricoli rimanenti in seguito all’esonero contributivo sono stati indicati dall’INPS nel Messaggio 1712 del 20 aprile 2022.

Nella premessa del Messaggio l’INPS sottolinea che con il Messaggio 1480 del 1° aprile 2022 si è provveduto a disporre le attività consequenziali in seguito alla presentazione delle domande per accedere allo sgravio contributivo previsto in favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.

Nello stesso Messaggio L’INPS aveva provveduto a indicare il termine del 27 aprile 2022 per il pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali residui.

Perché l’INPS proroga i termini per il pagamento dei residui in seguito a esonero contributivo per le imprese agricole?

L’INPS ha quindi sottolineato che in seguito a tale comunicazione gli intermediari delle aziende agricole hanno manifestato difficoltà a gestire le attività necessarie per predisporre i vari pagamenti. Questo perché la comunicazione degli esiti dell’istruttoria per l’esonero contributivo vi è stata il 28 marzo 2022 e nel frattempo sono intervenute numerose festività tra cui quelle pasquali e quelle connesse alle celebrazioni del 25 aprile per la Liberazione. Di conseguenza i giorni liberi disponibili per poter predisporre e attività necessarie a versare l’importo residuo sono poche.

Le difficoltà sono dovute anche al fatto che per i datori di lavoro gli esoneri contributivi visti ricadono su periodi di imposta diversi, infatti gli esoneri per novembre e dicembre 2020 ricadono nelle competenze del 4° trimestre 2020, mentre l’esonero di gennaio 2021 va a ridurre gli importi del primo trimestre 2021. Lo stesso discorso deve farsi per i contributi che devono versare i lavoratori autonomi, anche in questo caso gli esoneri vanno a ridurre gli importi ricadenti su due periodi di imposta differenti.

Nuovi termini per il pagamento dei residui contributivi in seguito a esonero

Ora l’INPS con il Messaggio 1712 del 20 aprile provvede nuovamente a dilazionare i termini per i pagamenti. Si sottolinea che la data del 27 aprile 2022 prevista nel Messaggio 1480 deve essere considerata non valida e sostituita con il 6 maggio 2022.

L’INPS conferma che il versamento dell’importo residuo deve essere effettuato con la codeline originaria inviata al contribuente per il pagamento di ciascuna rata.

Nel caso in cui il contribuente abbia chiesto il pagamento rateale degli importi dovuti e lo stesso non comprendesse inizialmente gli importi da versare entro il 6 maggio, la domanda dovrà comprendere anche tali importi, ad eccezione del caso in cui sia lo stesso contribuente ad escludere espressamente tale volontà.

Esonero contributivo per tour operator e agenzie viaggi

Il settore viaggi e turismo è quello che più di tutti ha subito gli effetti della pandemia. Proprio per tale motivo per esso si sono susseguite nel tempo misure speciali nei vari provvedimenti del governo. Non è da meno il decreto Sostegni Ter che ha previsto l’esonero contributivo per tour operator e agenzie viaggi per un periodo di 5 mesi nel 2022 per le imprese che lavorano in questo settore. Ecco di cosa si tratta.

A chi è rivolto l’esonero contributivo per tour operator e agenzie viaggi

La misura è rivolta a tour operator e agenzie di viaggi e consente di avere l’esonero contributivo per il periodo aprile-agosto 2022. Questo implica che per i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto non saranno dovuti i contributi previdenziali, fanno eccezione solo i contributi INAIL. L’esonero deve essere applicato su base mensile ed è cumulabile con altri aiuti, come esoneri e riduzioni di aliquote previsti per il settore . Ad esempio è possibile avvalersene anche se in precedenza è stata presentata la domanda per il bonus turismo. Ricordiamo che il termine per quest’ultima è scaduto il 4 aprile.

Il limite di spesa previsto per questo aiuto è di 56 milioni di euro e spetterà all’INPS monitorare che non siano superati tali limiti e gestire le varie fasi del bando. Le minori entrate derivanti da questo provvedimento saranno compensate riducendo delle somme corrispondenti il Fondo Unico Nazionale per il Turismo. Il Fondo nasce con la legge di bilancio 2022 e che dispone di 140 milioni di euro.

L’esonero contributivo per agenzie di viaggi e tour operator non prevede limitazioni inerenti le dimensioni delle imprese richiedenti.

Le tappe per l’applicazione dell’esonero contributivo

La misura, come detto in precedenza, è contenuta nel decreto Sostegni Ter, ma per essere concretamente attuata deve essere sottoposta al vaglio della Commissione Europea, infatti si tratta di un provvedimento rientrante nel Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19.

Una volta ottenuta l’autorizzazione da parte della Commissione, dovrà essere stilato il piano operativo attraverso un decreto attuativo che stabilisca i termini e le modalità entro i quali poter presentare la domanda per accedere all’esonero contributivo per agenzie di viaggi e tour operator.

Esonero contributivo imprese agrituristiche e vitivinicole, al via le domande

Al via le domande di esonero contributivo per le imprese agrituristiche e vitivinicole. Lo ha stabilito l’Inps nel messaggio numero 1216 del 16 marzo 2022. Le domande di esonero possono essere presentate a partire dalla giornata di ieri. I codici Ateco inclusi nella possibilità di presentare istanza sono elencati nella Tabella E allegata al decreto. L’esonero riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali delle imprese della filiera agricola.

Esonero contributivo imprese agrituristiche e vitivinicole, chi può presentare domanda?

Ammesse alla presentazione delle domanda di esonero contributivo, in base a quanto previsto dall’articolo 70 del decreto legge numero 73 del 25 maggio 2021, convertito nella legge numero 106 del 23 luglio 2021, sono le imprese delle filiere agricole. Vi rientrano le imprese del settore agrituristico e del vitivinicolo. Sono incluse le imprese che producono vini e birra. L’elenco completo delle imprese ammesse all’esonero contributivo è incluso nella Tabella E del decreto legge.

Datori di lavoro e lavoratori autonomo: in quali sezioni dell’Inps si invia la domanda di esonero contributivo?

Per accedere all’esonero contributivo i datori di lavoro e i lavoratori autonomi devono essere iscritti alla “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni”. Il modello telematico “Esonero art. 70 d.l. numero 73 del 2021” è disponibile per i datori di lavoro nel “Portale delle Agevolazioni”. Si tratta dell’ex “DiResCo”. Per i lavoratori autonomi è necessario andare nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura e poi nella sezione della “Comunicazione bidirezionale”. Infine è necessario fare “Invio comunicazione”.

Esonero contributivo, fino al 27 marzo 2022 si può compilare la bozza di domanda ma poi va inviata

A partire da ieri, 18 marzo, è necessario che le bozze di domanda vengano convalidate e inviate singolarmente. L’invio vero e proprio della domanda si può fare a decorrere dal 27 marzo 2022. A partire da quella data, i datori di lavoro e i lavoratori autonomi dell’agricoltura potranno infatti compilare il modello di domanda oppure convalidare e procedere con l’invio dell’istanza. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di esonero contributivo è fissato al 26 aprile 2022.

Domande esonero contributivo agricoltura dal 27 marzo fino al 26 aprile 2022, ma è importante l’ordine cronologico

La giornata del 27 marzo 2022 rischia di essere un click day per la presentazione di esonero contributivo in agricoltura. Infatti, l’Inps informa che le risorse messe a disposizione sono pari a 72,5 milioni di euro. In caso di eccedenza rispetto a quanto stanziato non verrano stanziate ulteriori risorse. Pertanto, farà fede l’ordine cronologico di data e ora di invio della domanda per individuare le domande che accedono all’esonero all’interno dei limiti di spesa stabiliti.

Scadenza presentazione della domanda di esonero contributivo al 26 aprile 2022

La scadenza per la presentazione della domanda di esonero contributivo per le imprese agricole e i lavoratori autonomi è fissata in “30 giorni successivi alla disponibilità del modulo di presentazione”. Dunque, partendo dal 27 marzo prossimo, la scadenza finale è fissata al 26 aprile 2022, fermo restando quanto detto a proposito dell’ordine cronologico della presentazione delle domande.

Cosa avviene dopo la scadenza della presentazione delle domande di esonero contributivo?

Dopo la scadenza delle domande del 26 aprile prossimo, ultimate le attività di elaborazione, le imprese agricole e i lavoratori che vedranno accolta la pratica riceveranno comunicazione dell’importo riconosciuto e autorizzato in via definitiva mediante messaggio di posta elettronica certificata (Pec). In alternativa, in caso mancanza negli archivi dell’Inps degli indirizzi Pec, la comunicazione arriverà mediante invio di comunicazione a mezzo posta ordinaria.

 

Contributi a fondo perduto Sostegni, 2,6 miliardi di aiuti: ecco cosa si può chiedere

Contributi a fondo perduto e crediti di imposta, in arrivo 2,6 miliardi di euro dal decreto legge Sostegni ter alle imprese e alle attività commerciali. Sono i numeri del decreto legge numero 4 del 2022 che arrivano dalla nota di lettura dei tecnici del Senato. Si va dal credito di imposta di 540 milioni di euro per le imprese energivore ai fondi messi a disposizione dei negozi e delle attività commerciali che hanno subito i maggiori danni dall’emergenza sanitaria. Il testo di conversione del decreto in uscita dal Senato disporrà circa la metà dei fondi (1,2 miliardi di euro) da destinare a contenere i costi dell’energia elettrica.

Contributi a fondo perduto imprese in difficoltà settore wedding e intrattenimento, quali sono?

I contributi a fondo perduto andranno a favore della maggior parte delle imprese danneggiate dalle chiusure delle attività per la pandemia e per la difficoltà della ripresa. Risorse per 40 milioni di euro andranno a favore del settore del wedding, all’Ho.re.ca., ai settori dell’intrattenimento, alle imprese di catering, a quelle che organizzano cerimonie e feste, ai bar e ristoranti e agli altri esercizi simili che non hanno cucina. Infine ai gestori delle piscine. Allo stesso tempo, nel decreto sono stati stati stanziati altri 20 milioni di euro per le discoteche, le sale da ballo e i locali assimilati che hanno subito la chiusura per le misure di prevenzione della pandemia. Queste ultime attività devono risultare chiuse al 27 gennaio 2022.

Contributi a fondo perduto per negozi e attività commerciali, a chi andranno?

Altri 200 milioni di euro andranno ai negozi e alle attività economiche danneggiati dall’emergenza sanitaria. In attesa del relativo provvedimento per l’invio della domanda dei finanziamenti, ad oggi sono note tutte le attività che beneficeranno dei contributi: agli esercizi commerciali non specializzati (codice Ateco 47.19); al commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (47.30); al commercio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati (47.43); agli articoli di abbigliamento (47.6); agli articoli culturali e ricreativo (47.71).

Aiuti ai negozi dal decreto Sostegni ter, quali altre attività possono richiedere i contributi?

E ancora, i contributi a fondo perduto andranno al commercio al dettaglio di calzature e di articoli in pelle (47.72); agli articoli di profumeria, cosmetici, erboristeria (47.75); al commercio di piante, fiori, fertilizzanti, semi, animali domestici, alimenti per animali domestici (47.76); agli articoli di gioielleria e orologi (47.77); al commercio di altri prodotti a esclusione di quelli di seconda mano (47.78); ai prodotti di seconda mano in negozio (47.79).

Crediti di imposta, esoneri contributivi e risorse al turismo: ecco quali sono in arrivo

Il decreto Sostegni ter ha stanziato ulteriori risorse per sostenere le rimanenze di magazzino nei settori del tessili e della moda. È previsto un credito di imposta con domande delle imprese fino al limite delle risorse per 100 milioni di euro. Il governo ha stanziato altrettante risorse al Fondo unico nazionale del turismo. Per quest’ultimo settore, insieme agli stabilimenti termali, è stato previsto l’esonero contributivo delle assunzioni a tempo determinato o per contratti di tipo stagionale. Le assunzioni devono essere fatte dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. L’onere fiscale sarà pari a 60,7 milioni di euro per il 2022 e a 23,7 milioni di euro per il prossimo anno. Altri bonus affitti per il settore turistico impiegheranno 128,1 milioni di euro.

Contenimento bollette energia elettrica, quali aiuti alle imprese?

La parte più importante dei contributi a fondo perduto per le attività riguarda il contenimento dei costi dell’energia elettrica. Il governo, nel decreto Sostegni ter, ha stabilito la somma di 1,2 miliardi di euro che andranno alle imprese per aiutarle nel pagamento dei costi dell’energia, incrementati nell’ultimo periodo a causa del rincaro delle materie prime. Altri 540 milioni di euro andranno alle imprese energivore.

Esonero contributivo imprese entro marzo 2022, in cosa consiste?

Altri 84,3 milioni di euro andranno a favore delle imprese per l’esonero del contributo addizionale (per Cigo e Cigs) relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. I fondi saranno destinati, in particolare, al trattamento di integrazione salariale delle imprese operanti nei settori colpiti dalla pandemia. Ovvero il turismo, la ristorazione, le terme, i parchi divertimento, i trasporti, la distribuzione cinematografica, tv e video, i musei, i cinema, i settori delle cerimonie e delle feste.

Altri contributi a fondo perduto e aiuti alle imprese dal decreto ‘Sostegni ter’

Ulteriori aiuti andranno ai settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo. I contributi a fondo perduto ammontano a 50 milioni di euro. Altri 25 milioni di euro andranno al Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali. Con 30 milioni di euro il governo finanzia inoltre gli aiuti alle attività dello spettacolo viaggiante e ai circhi. Il contributo permette l’esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria che già era stato oggetto di precedenti aiuti entro la fine del 2021. Infine, il decreto assegna 60 milioni di euro al settore dello sport.