File XML fattura elettronica, come si invia all’Agenzia delle Entrate?

Per trasmettere una fattura elettronica all’Agenzia delle Entrate, tramite il canale informatico che è rappresentato dal Sistema di Interscambio (Sdi), c’è un formato obbligatorio che deve essere rispettato per l’invio. Si tratta, nello specifico, del formato XML che è obbligatorio per la fattura elettronica che, inoltre, si può visualizzare pure nel formato PDF che è quello leggibile. Ma detto questo, come si invia all’Agenzia delle Entrate il file XML?

Come si invia all’Agenzia delle Entrate il file XML per la fatturazione elettronica

Nel dettaglio, per l’invio al Fisco del file XML per la fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei titolari di partita Iva l’apposita procedura web dal portale ‘Fatture e Corrispettivi‘. Con il file XML della fattura elettronica che, nel momento in cui è stato predisposto, prima di essere inviato al Sistema di Interscambio (Sdi) può essere non solo ricontrollato, ma possono essere pure apportate delle modifiche così come il file si può andare a salvare sul proprio PC.

La procedura web per la creazione del file XML associato alla fattura elettronica, dal portale ‘Fatture e Corrispettivi’ dell’Agenzia delle Entrate, è accessibile se e solo se il titolare di partita IVA risulta essere connesso ad Internet. Così come la creazione del file XML della fattura elettronica può essere effettuata pure con delle procedure diverse da quella online che è accessibile dal portale ‘Fatture e Corrispettivi’.

Invio file XML fattura elettronica possibile pure tramite software scaricabile su PC

In altre parole, il contribuente può infatti utilizzare pure altri software a patto che questi siano conformi. Al riguardo l’Agenzia delle Entrate offre sempre gratuitamente il proprio software per PC. E precisamente il software di compilazione fattura elettronica che è attualmente aggiornato alla versione 2.0.7 del 05 gennaio del 2021.

Come predisporre e come inviare le fatture elettroniche muniti di smartphone e tablet

Per tablet e per smartphone, inoltre, l’Agenzia delle Entrate per predisporre le fatture elettroniche mette a disposizione dei contribuenti pure un’applicazione mobile che, al pari della procedura web, funziona con la connessione ad Internet attiva. Si tratta, nello specifico, dell’app Fatturae che si può scaricare e che si può installare dall’App Store per i dispositivi iOS della Apple, e dal Google Play per i dispositivi mobili con il sistema operativo Android.

Al pari della procedura web, e del software di compilazione fattura elettronica per PC, l’app mobile Fatturae permette allo stesso modo di generare il file XML della fattura elettronica da inviare al Sistema di interscambio (Sdi) potendo peraltro effettuare, prima della trasmissione al Fisco, un controllo preventivo al fine di rilevare l’eventuale presenza di errori.

Dall’app mobile Fatturae, inoltre, il titolare di partita Iva ha sempre la possibilità di accedere al portale ‘Fatture e Corrispettivi‘ dell’Agenzia delle Entrate. E questo al fine di poter consultare tutte le fatture che sono state emesse e che sono state ricevute, ma anche tutte le ricevute di consegna e quelle ricevute che, eventualmente, hanno invece portato ad uno scarto oppure all’impossibilità di recapito per le e-fatture che sono state emesse.

Fattura elettronica errata: guida alle soluzione per gli errori più comuni

In un periodo in cui la fattura elettronica, anche nota come e-fattura, è divenuta sempre più usata e di dominio comune, scopriamo quali sono gli errori più comuni nell’emissione della stessa. Ecco, dunque una rapida guida sulla fattura elettronica errata.

Fattura elettronica: una guida alla soluzione degli errori

Vediamo, rapidamente, cosa fare in caso di fattura elettronica errata e come funzione la risoluzione degli stessi. La fattura elettronica, va detto, è obbligatoria per tutte le prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia. Scopriamo le soluzioni dei piccoli errori di emissione della e-fattura, da parte di piccoli e medi imprenditori. Analizzando, caso per caso, quali problemi possono verificarsi.

Come far si che la e-fattura sia accettata da Sdl

Per fari si che la fattura elettronica possa ritenersi accettata dal Sistema di Interscambio, ovvero Sdl sarà necessario che, immediatamente dopo l’invio da parte del trasmittente della e-fattura, lo SdI non abbia riscontrato errori. In tal caso, dunque, il sistema inoltra la fattura al destinatario e, se l’inoltro va a buon fine, sarà inviata una “Notifica di consegna” al trasmittente. Dopo le necessarie verifiche del caso, il destinatario deve inviare a sua volta, in un tempo di 15 giorni, una “Notifica di esito” che potrà essere positivo o negativo.

Qualora, dopo aver inoltrato la fattura elettronica al destinatario, questo non invia la notifica di esito entro 15 giorni, la fattura si ritiene implicitamente accettata e lo SdI consegnerà al trasmettente una “Notifica di decorrenza termini”. Quando invece la fattura dovesse essere scartata da Sdl, il sistema comunicherà al trasmittente l’errore rilevato con una notifica, su cui sarà riportato il codice di errore. Un qualcosa non sempre di facile comprensione. Pertanto, andiamo a scoprire i vari codici di errore possibili.

Codici di errore per la fattura elettronica errata

Iniziamo dal tipico caso di errore 00001 che possiamo trovare riportato in caso di fattura elettronica errata. Tale codice errore sta ad indicare un “Nome file non valido”. Quindi vorrà dire che il nome del file inviato non rispetta i parametri richiesti da SdI. In tal caso sarà necessario assicurarsi che il nome del file inviato corrisponda alle direttive specificate e nel caso rinominarlo.

Nel caso di errore 0002 ci troveremo dinnanzi ad un caso di “Nome file duplicato”. Questa possibilità di errore si verifica quando si tenta di inviare per una seconda volta una fattura con lo stesso numero progressivo di una già precedentemente trasmessa. Nel caso specifico sarà necessario cambiare il numero progressivo, anche se la fattura con lo stesso numero è stata inviata in anni precedenti o se si tratta di una fattura precedentemente scartata.

Altre tipologie di errori per la fattura elettronica errata

Tra gli altri casi di fattura elettronica andata ad esito negativo troviamo errore XML. Questo tipo di errore, con codice errore 00200 indica un “File non conforme al formato”. Ciò, è quasi sempre dovuto alla generazione della fattura PA in una versione del tracciato XML non più accettata. In tal caso sarà necessario verificare lo schema utilizzato per la produzione del file inviato in modo da far si che questo corrisponda alle direttive specificate. Nell’eventualità in cui l’errore, invece consista in una duplicazione dell’e-fattura il Sistema di Interscambio dovrebbe accorgersene: se i dati di una fattura (numeri identificativi, anno di emissione, numero di protocollo) sono uguali a quelle di una precedentemente inviata il SdI rifiuta l’invio e restituisce gli errori 00404 e 00409, rispettivamente “Fattura duplicata” e “Fattura duplicata nel lotto”. In questo caso sarà necessario creare nuova fattura con un numero inedito.

Un altro problema può rivelarsi con l’aliquota errata dell’IVA. In suddetto caso, in cui avremo una impostazione IVA non corretta, il sistema restituirà un errore 00400 con dicitura “Sulla riga di dettaglio con Aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo Natura”. Sarà, dunque necessario correggere le impostazioni relative all’IVA.

Fattura elettronica errata non trasmessa

Ci si può incorrere anche nel notare un qualche errore di una fattura elettronica ancora non trasmessa. Cosa fare, in tal caso? Qualora vi foste accorti di aver commesso degli errori nella fattura, ma ancora non si è proceduto all’invio al Sdl, la fattura elettronica può ancora essere opportunamente modificata ed inviata allo stesso sistema, con il medesimo numero e il medesimo progressivo file.

Ma cosa accade invece quanto la fattura errata è stata già trasmessa?

Nel caso in cui vi sia errore nell’invio della fattura elettronica, se codice fiscale e partita IVA di emittente e ricevente sono corretti il Sistema di Interscambio si ritroverà ad accettare il documento e, se si è inserito correttamente anche l’indirizzo PEC, il cliente riceve la fattura elettronica nella propria casella di posta elettronica certificata. Qualora, però fosse errata la PEC, il cliente potrà in ogni caso consultare nella propria pagina dedicata nel sito Agenzia Entrate accessibile, accedendo con apposite credenziali. Dunque, sarà necessario avvisare il cliente per la correzione ed emettere una nota di credito a storno della fattura indicando nella causale storno della fattura e l’errore commesso.

Dunque, questo era quanto necessario da conoscere, tra gli errori più comuni nell’emissione o preventivi all’emissione della fattura elettronica. Ora, non vi resta che fatturare.

Imposta di bollo su fatture: quando e come si applica

Oggi andiamo a scoprire tutto il necessario che c’è da sapere sulla marca da bollo, sulle sanzioni possibili e sul come applicare l’imposta di bollo su fatture e fatture elettroniche.

Imposta di bollo su fatture elettroniche

Partiamo col far presente, per coloro che non fossero al corrente, del fatto che l’imposta di Bollo si applica, con un costo di 2 Euro esclusivamente alle fatture, siano esse cartacee che elettroniche, emesse senza addebito di IVA. Il bollo si applica quando la fattura abbia un importo superiore a 77,47 euro. Tuttavia, per quanto riguarda le fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare il pagamento andrà effettuato entro, e non oltre, l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Imposta di bollo, al tempo del Covid-19

In seguito alle disposizioni contenute nell’articolo 26 del D.L. 23/2020, meglio noto come Decreto Liquidità, sono state tuttavia introdotte delle modifiche per quanto riguarda i versamenti dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. In particolare, è disposta la facoltà di spostare alla successiva scadenza trimestrale i versamenti che non superano l’importo di 250 euro, facendo riferimento ai primi due trimestri dell’anno d’imposta 2020, mantenendo quindi invariati i termini di versamento riguardanti il terzo ed al quarto trimestre che dovranno essere versate alle scadenze ordinarie.

Imposta di bollo sulle prestazioni sanitarie

Nel caso di fatture relative a prestazioni sanitarie è stato, invece esplicato che l’imposta di bollo, pari sempre al valore di 2 Euro, va assolta su ogni fattura medica (ovviamente nel caso in cui la stessa sia esente da Iva con un importo superiore ad €. 77,47. Inoltre, il medico sarà il soggetto tenuto all’applicazione del contrassegno, poiché egli emette il documento fiscale. E’ facoltà del prestatore (medico), di addebitare l’importo dell’imposta di bollo (pari ad euro 2) al paziente. In fine, il paziente, così come il medico, ovvero il prestatore, ai fini fiscali sono paritariamente responsabili per l’eventuale mancata applicazione dell’imposta di bollo.

Ma cosa accade, quindi se il medico non mette il bollo sulla fattura?

Nel momento in cui il medico, quindi il prestatore, abbia emesso fattura, senza apporre l’apposito bollo, il cliente, ovvero il paziente, dovrà presentare entro 15 giorni, all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate la fattura medesima per la regolarizzazione, facendosi carico dell’imposta di bollo, senza però incorrere in sanzioni o aggiunte di pagamento. Sarà poi l’Ufficio a richiedere sanzioni ed interessi al medico inadempiente. Se ciò non dovesse accadere, sia prestatore che cliente sono ritenuti equamente responsabili per l’imposta di bollo, sanzioni e interessi in merito.

Fattura inviata tramite e-mail: come apporre imposta da bollo?

Nel tempo del Covid è sempre più usanza (e buona abitudine) evitare di affollare lo studio medico o, in generale gli uffici affollati. E, sempre più spesso, anche le fatture vengono inviate tramite messaggistica elettronica, previa e-mail, o in messaggistica come whatsapp. Nei casi in cui la fattura venisse inviata per mezzo elettronico, quindi occorre che la marca da bollo pari ad euro 2 sia materialmente applicata sulla fattura in possesso dell’emittente (quindi, stampando apposita fattura). Inoltre, sulla copia inviata al cliente via mail dovrà essere indicata la dicitura: “Imposta di bollo assolta sull’originale”, riportando anche il numero identificativo della marca da bollo apposta sulla fattura originale.

Come avviene il pagamento dell’imposta di bollo?

In ultimo, ma non ultimo andiamo a scoprire come avviene il pagamento dell’imposta di bollo. Il suddetto pagamento potrà avvenire attraverso le seguenti modalità, qualora avviene attraverso contrassegno, pagando all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate o presso altri Uffici autorizzati, oppure con versamento su conto corrente postale.

Pagamento dell’imposta di bollo per assolvimento virtuale

La suddetta imposta potrà essere pagata anche previa assolvimento virtuale, dopo aver ottenuto autorizzazione dall’Agenzia delle Entrate. Attraverso questa modalità, sui documenti che sono soggetti ad imposta non sarà più apposta la marca da bollo, bensì la dicitura “assolvimento virtuale dell’imposta di bollo“, con, rilasciato dalle Entrate, il numero di autorizzazione. In tal caso l’imposta di bollo dovuta sarà poi versata bimestralmente, seguendo un piano di liquidazione calcolato dall’Agenzia delle Entrate. Il saldo dovuto sarà determinato per il singolo anno solare e verrà effettuato tramite la presentazione, nel gennaio del seguente anno.

Guida alla fattura elettronica per soggetti passivi UE ed Extra UE

E’ ormai tempo di digitalizzare un po’ le nostre vite, in tutto e per tutto, la fattura elettronica continua ad essere un’incognita ancora insoluta per alcuni professionisti. Oggi, scopriamo con questa rapida guida, come funziona la fattura elettronica per soggetti passivi UE ed Extra UE.

Fattura elettronica ed esterometro

Partiamo col dire che l’obbligo di fattura elettronica non è riguardante le cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato di competenza di emissione, anche qualora fossero identificati nel medesimo. Qualora si trattasse di soggetti passivi comunitari, queste operazioni sono soggette alla comunicazione tramite i Modelli Intra e all’esterometro. Ma, emettendo fattura elettronica si potrà evitare l’esterometro. Ma cosa è l’esterometro e come funziona questa procedura? Scopriamolo insieme.

Esterometro: cos’è e come funziona?

Una volta appurato, dunque, che le fatture emesse nei confronti di soggetti passivi non stabiliti, seppur identificati nel territorio dello stato, non sono soggette alla fatturazione elettronica, cerchiamo di capire quando si va incontro all’esterometro e di cosa si tratta. Quando si parla di esterometro s’intende la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere che prevedono la cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate o ricevute verso /da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Questo sistema prevede entro il prossimo 31 dicembre 2021 che tutti i soggetti passivi trasmettano per via telematica alla sempre presente Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni di cessione di beni e/o di prestazione di servizi effettuate ed anche ricevute, verso e/o da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelle per cui è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse oppure ricevute le fatture elettroniche, secondo le modalità previste dall’obbligo di fattura elettronica.

Occorre specificare che va effettuata trasmissione telematica entro e non oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data imposta sul documento di fatturazione emessa, ovvero a quello corrispondente alla data di ricezione del documento che ne comprova l’operazione.

Fattura elettronica intra UE

Nel caso in cui avvenga la cessione di beni ad un soggetto passivo comunitario, questa operazione non risulta imponibile ai sensi dell’art. 41 c.1 D.L. 331/93. La fattura elettronica non sarà, quindi, obbligatoria ma può essere emessa facoltativamente compilando solo il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale “XXXXXXX”, indicando tuttavia la partita IVA comunitaria. In questo caso, senza fattura elettronica, si andrà soggetti all’esterometro.

Cessione di beni extra UE, come funziona

Nel caso di avvenuta cessione di beni nei confronti di un soggetto extracomunitario (quindi, non imponibile ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera a) del DPR 633/1972) la fattura elettronica, nota anche come e-fattura, andrà ad evitare l’esterometro, pur essendo facoltativa e prevedendo l’inserimento nel campo “CodiceDestinatario” ancora del codice convenzionale “XXXXXXX”, a sostituzione del codice alfanumerico specifico a 7 caratteri. Per quanto riguarda invece il campo “identificativo fiscale IVA” (punto 1.4.1.1 del tracciato) andrà inserita la partita IVA o al suo posto qualsiasi altro valore che possa identificare il cliente riportando il codice Paese extra-UE. In suddetti casi eviteremo l’esterometro anche nel caso in cui vi fosse una bolletta doganale.

Il discorso è lo stesso per quanto concerne le prestazioni di servizi nei confronti di un qualunque soggetto extra comunitario (Art. 7 ter. DPR 633/72), con una sola differenza, legata al fatto che la fattura dovrà riportare inscritta l’indicazione della natura N2. Tale indicazione o, per meglio dire, operazione non sarà, comunque, soggetta a IVA.

Fattura elettronica: obbligo, esoneri e Sistema di Interscambio

Oggi andiamo a sviscerare alcune curiosità da sapere in merito alla fattura elettronica. Andremo a esplicare tutto ciò che occorre sapere su di essa, obblighi, esoneri e come funziona il sistema di interscambio.

Fattura elettronica: cos’è e chi ne è esonerato

La fattura elettronica è una fatturazione in formato digitale che prevede quindi l’elaborazione in formato XML del documento fiscale, mantenendola inalterata e integra nel tempo. E’ stata inserita in Italia con la Legge Finanziaria 2008 per adeguarsi alle direttive UE, permettendo, così, di gestire elettronicamente l’intero ciclo attivo e passivo delle fatture, attraverso il Sistema di Interscambio. E’ divenuta obbligatoria fin dal giugno 2014, per quanto riguarda le fatture della Pubblica Amministrazione, ma dal 2018 ha coinvolto altre categorie, mentre dal 2019 ha visto adeguarsi praticamente tutte le categorie di professionisti e aziende, tranne poche categorie. Ovvero le seguenti categorie che ne sono esonerate:

  • gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che appartengono al cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98);
  • coloro che fanno parte del cosiddetto “regime forfetario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190);
  • coloro che erogano prestazioni sanitarie (medici, specialisti, ospedali, farmacie) inviando dati attraverso il Sistema Tessera Sanitaria (STS) ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata, che ancora per l’anno di imposta 2020 non devono e non possono scegliere questa opzione;
  • i “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), già precedentemente esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Alla fine della fiera, potremmo ben dire, comunque che una buona fetta di contribuenti (circa 2 milioni secondo l’Agenzia delle Entrate) è esonerata dalla fattura elettronica obbligatoria.

Sistema d’interscambio: cos’è e come funziona

Il sistema di interscambio ha la funzione di “postino” o di “verificatore”, attraverso controlli formali, con i quali controlla contiene i necessari dati obbligatori utili al fine fiscale. Per far sì che la fattura elettronica venga accettata dal Sistema di Interscambio sarà necessario che, successivamente all’invio da parte del trasmittente della e-fattura, lo SdI non abbia rilevato errori. Nel caso di riscontro positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegnerà in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, allegando una “ricevuta di recapito”, a colui che ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento.

Ma quali sono i vantaggi della fattura elettronica?

Scopriamo alcuni degli obiettivi prefissati, nell’atto di rendere necessaria (e quindi obbligatoria) la fattura elettronica, secondo la direttiva UE:

  • generare risparmi attraverso un incremento ottenuto dall’efficienza dei controlli per il contrasto all’evasione e, conseguentemente, avere una migliore allocazione delle risorse disponibili per la gestione della spesa pubblica;
  • dematerializzazione dei processi delle imprese in modo da portare ad un generale incremento della competitività del sistema paese con benefici che siano notevolmente superiori al normale incremento degli adempimenti fiscali. Inoltre, anche per quanto riguarda l’ ottica di sviluppo del mercato digitale europeo, risulta un passaggio fondamentale per completare il processo di evoluzione verso il digitale da parte di tutte le imprese che troveranno nell’adesione al piano della cosiddetta Industria 4.0 la concretizzazione della gestione digitale della produzione.

Dunque, questo era un breve, sintetico ma esaustivo quadro sui nuovi obblighi ed esoneri dalla fattura elettronica che dovrete tenere bene in mente per le vostre attività, soprattutto se avete ancora la fortuna, in questo nefasto periodo pandemico di potere conservare un’attività e, quindi, potere fatturare.

Per approfondire leggere anche: Codice univoco fattura elettronica: a che serve e come funziona?

Codice univoco fattura elettronica: a che serve e come funziona?

In questi tempi in cui la fattura elettronica è divenuta un vero e proprio snodo del commercio, andiamo a scoprire che cosa è il codice univoco e come distinguerlo dal codice destinatario. Partiamo col dire che quando parliamo di fattura elettronica, si fa riferimento ad una fattura in formato digitale. Con maggiore precisione, si intende quel processo con cui vengono gestiti emissione, invio, tenuta e conservazione digitale del documento apposito di fatturazione.

Codice univoco, fattura elettronica: di cosa si tratta?

Il codice univoco della fattura elettronica è un elemento di primaria importanza nel processo di trasmissione del documento digitale, della cosiddetta fattura elettronica, poiché servirà ad identificare in modo univoco il destinatario. Solo grazie al codice univoco, il Sistema di Interscambio (SdI) riuscirà, dunque, a recapitare correttamente le fatture. Andiamo, perciò a vedere nel dettaglio cos’è il codice univoco, a cosa serve e in che modo si differenzia dal codice destinatario.

Ci sono delle importanti differenze tra il codice univoco ed il codice destinatario contribuente, sebbene potremmo dire che entrambe vanno a svolgere la stessa funzione. Scopriamo quali sono queste sostanziali differenze tra i due tipi di codice:

  • nel caso del codice destinatario, esso è utilizzato nella fattura elettronica B2B o B2C, ovvero tra soggetti privati, ed è composto da ben sette caratteri;
  • per quanto riguarda il codice univoco, invece, va detto che viene usato solo per le fatture elettroniche verso la PA (B2G) ed è composto da soli sei caratteri e viene utilizzato solo per la fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione

Ma come si ottiene il codice univoco?

Il codice univoco da comunicare ai propri fornitori viene assegnato dall’Agenzia delle Entrate, ai titolari di un canale di trasmissione sul Sistema di Interscambio riconosciuti e accreditati. Quando si sarà ottenuto il codice univoco, previa accesso al portale “Fatture e Corrispettivi” nella sezione “Fatturazione elettronica” e quindi andando alla voce “Registrazione dell’indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche” si potrà scegliere l’indirizzo telematico dove fare ricevere le comunicazioni del SdI.

Codice univoco d’ufficio

Per quanto riguarda, invece, il codice univoco d’ufficio (CUU), denominato pure codice IPA, andrà indicato in ogni fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate sarà disponibile un apposito elenco dei codici IPA di ogni ufficio preposto alla ricezione delle fatture PA.

Cosa piuttosto importante da sapere è che ad un ente pubblico possono essere associati più codici univoci, che servano ad individuare i diversi uffici che fanno parte della stessa Amministrazione Pubblica.

Come ottenere il codice destinatario

Per quanto riguarda il codice alfanumerico a sette cifre, ovvero il codice destinatario, va detto che esso viene comunicato al titolare di partita IVA nel momento in cui egli si affida ad una software house per il servizio di fatturazione elettronica. Una volta che il titolare di partita IVA avrà ricevuto il suddetto codice, toccherà a lui comunicarlo direttamente al sistema d’interscambio al fine di ricevere, dunque tutte le fatture elettroniche direttamente sul proprio software di fatturazione. In fine, una volta ottenuto il codice destinatario dalla nostra softwarehouse il titolare della partita IVA potrà comunicarlo direttamente ai propri fornitori oppure optare ad una soluzione più comoda e veloce, ovvero inserire il nostro codice destinatario come indirizzo prevalente direttamente sul sito dell’agenzia dell’entrate in modo che questo venga associato direttamente al nostro numero di partita IVA

Fattura elettronica 2021 con nuove specifiche: ecco cosa cambia

A partire dall’1 gennaio del 2021, in via obbligatoria, l’Agenzia delle Entrate per la fatturazione elettronica ha provveduto ad aggiornare le specifiche tecniche con l’intento di introdurre, così come avviene già per il modello 730, la dichiarazione IVA precompilata direttamente e attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Quali sono le nuove specifiche tecniche per la fattura elettronica 2021

Le nuove specifiche tecniche, e quindi le novità per la fattura elettronica 2021, riguardano in prevalenza il tracciato XML in quanto il Fisco ha aggiunto nuovi codici sia per il campo ‘Tipo Documento’, sia per il campo ‘Natura Operazione’.

In particolare, rispetto allo scorso anno, per la compilazione della fattura elettronica 2021 i codici relativi a ‘Tipo Documento‘ passano da 7 a 18, mentre per il campo ‘Natura Operazione‘, che è detto anche ‘Codice Natura’, si passa da 7 a ben 21 codici.

Nel dettaglio, tra i nuovi codici ‘Tipo Documento’ ci sono quelli relativi alle autofatture, al reverse charge interno, all’estrazione beni da deposito IVA ed alla fatturazione differita. Mentre i nuovi codici ”Natura Operazione’ sono in prevalenza finalizzati ad un maggior dettaglio sulla fatturazione elettronica per le operazioni non imponibili e per l’inversione contabile.

Perché l’Agenzia delle Entrate ha introdotto nuovi codici per la compilazione delle e-fatture

Con l’introduzione dei nuovi codici sarà così possibile emettere fatture elettroniche con un maggior grado di dettaglio per natura e per tipologia. E nello stesso tempo i titolari di partita Iva dovranno ora fare attenzione ad utilizzare dei software di fatturazione elettronica che siano aggiornati con le nuove specifiche che, già a partire dallo scorso mese di ottobre del 2020, si potevano utilizzare in via facoltativa.

Nel caso in cui si acquisisca una fattura elettronica con il codice ‘Natura Operazione’ errato, cosa fare? In tal caso, se il fornitore non invierà una nuova e-fattura corretta, occorrerà emettere, con il codice ‘Tipo DocumentoTD20, la cosiddetta ‘autofattura denuncia‘.

Campo importo del bollo facoltativo con il nuovo tracciato XML

Con il nuovo tracciato XML, infine, la compilazione del campo ‘importo‘, per la determinazione dell’imposta di bollo non è più obbligatoria. Dall’1 gennaio del 2021, infatti, sarà direttamente l’Agenzia delle Entrate ad effettuare il calcolo nel caso in cui, chiaramente, l’assolvimento dell’imposta di bollo sia previsto.

Fatture elettroniche: adesione consultazione Agenzia delle Entrate prorogato termine

Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 28 febbraio proroga al 30 giugno 2021 il termine per aderire alla consultazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, rende dispobile la consultazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute, non solo agli operatori Iva, agli intermediari delegati ma anche ai consumatori finali per quanto riguarda le fatture elettroniche ricevute.

Per la consultazione è necessario accedere ad un area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate  aderendo al servizio gratuito di consultazione.

Inizialmente era possibile aderire entro il 28 febbraio ma con il provvedimento in questione il termine di adesione è stato prorogato al 30 giugno 2021.

Fatturazione elettronica anche tra privati

Buone notizie per quanti utilizzano la fatturazione elettronica. Dall’1 gennaio 2017 i soggetti passivi Iva potranno scegliere la fatturazione elettronica anche tra privati, inviando telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse e ricevute e quelli relativi a eventuali variazioni. Si tratta di un’opzione della durata di cinque anni, rinnovabili salvo revoca.

Trasmettendo telematicamente i dati della fatturazione elettronica e dei corrispettivi giornalieri, per i contribuenti verranno meno alcuni obblighi di comunicazione quali gli elenchi Intrastat, riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie ricevute e gli acquisiti effettuati nella Repubblica di San Marino.

L’esonero della presentazione a seguito di trasmissione telematica della fatturazione elettronica riguarda anche la comunicazione di black-list per il monitoraggio delle transazioni con i Paesi a fiscalità privilegiata e le comunicazioni relative ai contratti stipulati dalle società di leasing oppure dagli operatori che svolgono attività di noleggio e locazione.

Scontrino fiscale addio?

Quante volte ci è capitato di chiedere a qualche commerciante un po’… distratto, “Scusi, mi fa lo scontrino fiscale? Grazie”… Ebbene, tra un paio d’anni questa domanda non avrà più motivo di essere fatta perché lo scontrino fiscale andrà in pensione, o quasi.

È una delle conseguenze della delega fiscale approvata ieri dal Consiglio dei ministri. Una delega fiscale composta a tre decreti legislativi inerenti al superamento dello scontrino fiscale dal 2017, alla fattura digitale (strettamente collegata al primo), alle norme sull’abuso di diritto.

L’aspetto che interessa più direttamente i contribuenti e la vita di tutti i giorni è quello relativo allo scontrino fiscale. Dal Cdm è stato infatti dato semaforo verde alla fattura digitale per il settore privato (ricordiamo che è già attiva da e verso la Pa), che però sarà ancora facoltativa. Il che significa scontrino fiscale rimarrà sì, ma non a fini fiscali. Per cui chiamiamolo scontrino e basta.

In questo modo, il governo mira a compensare la non obbligatorietà della fattura elettronica tra privati con i vantaggi che quest’ultima porterebbe in termini di riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, grazie alla “sterilizzazione” dello scontrino fiscale. Ciò significa che, tra la non obbligatorietà delle comunicazioni sullo spesometro e la possibilità di avere rimborsi Iva più veloci, l’adesione alla fattura elettronica dovrebbe essere alta.

Ma nella delega fiscale, oltre alle novità sullo scontrino fiscale, ci sono altri aspetti importanti per cittadini e imprese che vale la pena sottolineare. Due in particolare: le novità sugli accertamenti e l’accesso all’interpello per le imprese.

Riguardo ai primi, la delega fiscale prevede che il raddoppio dei termini in presenza di un reato penale si attui a condizione che la denuncia all’autorità giudiziaria da parte dell’Amministrazione finanziaria venga inviata entro i termini ordinari. Il raddoppio non si attua se la denuncia è presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini.

Riguardo l’accesso all’interpello, questo è possibile per le società che effettuano nuovi investimenti per una soglia minima di 30 milioni di euro, che può consistere anche nella ristrutturazione di imprese in crisi se questa garantisce effetti positivi sull’occupazione.