Vendita online con intermediario: non c’è obbligo di fatturazione

Nella vendita online è previsto che non vi sia obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi regolata dall’articolo 2 decreto legislativo 127 del 2015 e non vi è l’obbligo di fatturazione, ma molti si chiedono se la vendita online effettuata tramite un incaricato, o meglio un intermediario, sia da assimilare alla disciplina della vendita online.

Vendita online con intermediario: la questione da risolvere

A tale questione ha risposto l’Agenzia delle Entrate con l’interpello 793 del 25 novembre 2021. La questione è stata sollevata da una società, con sede in Italia e che opera prevalentemente sul territorio nazionale, che si occupa di produzione e vendita di prodotti cosmetici e alimentari. La stessa infatti propone la vendita dei prodotti attraverso un intermediario. L’Istante sottolinea nell’interpello che l’incaricato ha il solo compito di ricevere e immettere ordini e non può effettuare acquisti in proprio per poi rivendere i prodotti ad altri acquirenti. Inoltre non può effettuare ordini per il cliente che poi a sua volta intenda rivendere i prodotti. Si tratta quindi di vendita tra la società produttrice/distributrice e il consumatore finale e l’intermediario semplicemente immette gli ordini.

Il venditore, una volta ricevuto l’ordine e il pagamento anticipato con strumenti tracciabili, provvede telematicamente a inviarlo all’azienda attraverso un’area riservata del sito dell’azienda, che a sua volta recapita i prodotti direttamente all’acquirente finale emettendo lo scontrino e il documento di trasporto. La società si è quindi chiesta quali fossero gli obblighi da rispettare dal punto di vista fiscale.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate: interpello 793 del 2021

L’Agenzia delle Entrate nel fornire la risposta richiama la Risoluzione 274/E del 2009 in cui fornisce la definizione del commercio elettronico indiretto. Si tratta infatti di una transazione commerciale che avviene in via telematica sebbene l’acquirente riceva i prodotti fisici nella sede scelta secondo i canali tradizionali, cioè attraverso il vettore o spedizioniere.

Di conseguenza anche la vendita online tramite intermediario, prevedendo comunque un ordine immesso online deve essere considerato alla stregua di commercio elettronico e indiretto e di conseguenza non vi è l’obbligo di emissione della fattura, sebbene la stessa possa essere specificamente richiesta dall’acquirente e non vige l’obbligo di trasmissione telematica dell’operazione compiuta. Deve essere sottolineato che la fattura eventuale deve essere richiesta dal consumatore finale contestualmente all’effettuazione dell’operazione e non può essere richiesta in un momento successivo.

Nella risposta all’interpello l’Agenzia delle Entrate sottolinea che la società che si occupa di vendita elettronica o per corrispondenza è obbligata comunque ad adottare l’apposito registro dei corrispettivi giornalieri  dall’articolo 24 del Decreto IVA in conformità al DPR 696 del 1996 (Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi).

La risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate sottolinea che resta comunque salva la possibilità per la società di utilizzare soluzioni di memorizzazione e trasmissione telematica delle operazioni all’Agenzia delle Entrate e di fatturazione.

 

Fatturazione elettronica: novità in arrivo dal 2022 per i forfettari?

La novità era nell’aria già da tempo, ma ora sembra consolidarsi l’ipotesi di obbligo di fatturazione elettronica anche per i forfettari dal 1° gennaio 2022. L’Italia ha infatti ottenuto il primo via libera alla proroga dell’obbligo di fatturazione elettronica fino al 2024 da parte della Commissione Europea.

La fatturazione elettronica in Italia e in Europa

La questione merita una premessa. L’Unione Europea prevede l’obbligatorietà della fatturazione elettronica solo per i rapporti con enti pubblici/pubblica amministrazione. L’Italia però ha chiesto e ottenuto di poter estendere la fatturazione elettronica anche ai rapporti B2B , cioè tra soggetti in rapporti Business (ad esempio rapporti tra commercianti e fornitori) e nei rapporti B2c, cioè quelli tra un soggetto business e un cliente privato. Resta escluso il commercio al dettaglio dove viene emesso il classico scontrino. Nessuna fattura è prevista per la vendita di quotidiani e periodici.

L’obiettivo dell’obbligo di fatturazione elettronica è ridurre l’evasione fiscale. L’Italia ha applicato quindi un regime particolarmente restrittivo, che gli altri Paesi dell’Unione Europea invece non hanno adottato, ma il consenso a questo è in scadenza al 31 dicembre 2021. Forte dei risultati nel contrasto all’evasione fiscale, l’Italia ma ha chiesto un’estensione e la stessa ha ottenuto una prima approvazione da parte della Commissione Europea.

Perché l’Italia chiede la proroga dell’obbligo di fatturazione elettronica e l’estensione ai forfettari?

L’Italia nel chiedere la proroga ha sottolineato che, grazie alla fatturazione elettronica, è possibile avere un maggiore controllo sulle operazioni poste in essere da imprese e professionisti che da sempre rappresentano una fascia ampia di evasione. Questo ha portato ad un recupero IVA di circa 2 miliardi di euro e un recupero di 580 milioni di euro di imposte dirette. Nel 2019 inoltre sono stati recuperati 945 milioni di euro mediante l’identificazione e il blocco di crediti IVA falsi. Infine, sono stati bloccati soggetti passivi che richiedevano i privilegi legati alla qualifica di “esportatore abituale” pur non avendone i requisiti.

Di fatti però attualmente non tutte le imprese e i professionisti hanno l’obbligo di fatturazione elettronica, sono esclusi:

  • coloro che hanno aderito al regime forfettario ex legge 190/2014;
  • i contribuenti che ancora sono nel regime di vantaggio ex decreto legge 98 del 2011;
  • le associazioni sportive con ricavi non superiori a 65 000 euro e che hanno aderito al regime agevolato.

Forfettari: sarà introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica dal 2022?

Proprio per questi soggetti dal primo gennaio 2022 potrebbero esservi delle novità. Infatti nell’autorizzazione dell’Unione Europea è previsto che l’Italia possa anche ampliare la platea dei soggetti obbligati a utilizzare il sistema di interscambio SdI. Questo vuol dire che dal primo gennaio l’Italia potrebbe decidere di introdurre l’obbligo di fatturazione elettronica anche per coloro che sono in regime forfettario e che in passato avevano solo la facoltà di aderire. Per ora non c’è alcuna certezza sull’introduzione dell’obbligo per i forfettari anche se si auspica una decisione a breve, vista la necessità di adeguare il proprio sistema attraverso software per la predisposizione delle fatture in formato elettronico e lo scambio con SdI.

Per tutti, anche per i forfettari, è invece sempre stato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con il settore pubblico.

Non ci sono novità invece per gli operatori sanitari, infatti in questo caso il divieto di fatturazione elettronica è determinato dalla necessità di tutelare la privacy delle persone, infatti le fatture in questo caso contengono dati sensibili che è bene tutelare. Infine, resta l’agevolazione prevista per il settore dell’agricoltura e in particolare per i piccoli coltivatori agricoli che sono esonerati dall’emissione di fatture.

Addio esterometro dal 1° gennaio 2022

L’estensione di obbligo alla fatturazione elettronica anche per i contribuenti in regime forfettario e di vantaggio, potrebbe non essere l’unica novità, infatti dal primo gennaio 2022 va in pensione anche l’esterometro, si tratta del documento per la dichiarazione dei dati relativi ad operazioni transfrontaliere. Ciò implica che anche tali operazioni dovranno passare attraverso il sistema di Interscambio, SdI, proprio come accade per le fatture elettroniche.

Deve inoltre essere ricordato che l’ultima parola sulla proroga dell’autorizzazione all’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica al 31 dicembre 2024 e l’estensione a ulteriori soggetti, passa ora al Consiglio dell’Unione Europea anche se sembra una pura formalità.

Regime Forfetario: quali sono le attività escluse? Ecco l’elenco

Il regime forfetario è un particolare regime di favore che consente di esercitare attività di impresa e avere un’imposizione fiscale di tipo forfetario e onnicomprensiva. Questo regime di favore non può però essere utilizzato indistintamente da tutti, ma vi sono dei limiti: ecco quali sono le attività escluse.

Requisiti per applicare il regime forfetario

Per poter rientrare in tale regime è previsto che non siano superati limiti di reddito, cioè l’ammontare dei compensi e dei ricavi non deve superare i 65.000 euro e le spese annue non devono superare 20.000 euro per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.

Questi sono i limiti generali, ma vi sono anche ulteriori limiti, cioè una serie di attività escluse, cioè che non si possono esercitare in regime forfetario.

Attività escluse dal regime forfetario: limiti soggettivi

Dal punto di vista soggettivo sono esclusi dalla possibilità di accedere al regime forfetario coloro che nell’anno precedente rispetto a quello in cui hanno deciso di iniziare l’attività hanno dichiarato un reddito eccedente i 30.000 euro. La verifica del superamento della soglia non deve essere effettuato nel caso in cui il rapporto di lavoro sia comunque cessato.

Non possono inoltre accedere coloro che partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, oppure sono soci in SRL con una partecipazione che ne determina il controllo e con attività che sono riconducibili a quelle che si vogliono condurre con la nuova attività imprenditoriale con regime forfetario. Sono altresì escluse le persone fisiche che esercitano l’attività di impresa prevalentemente nei confronti dei soggetti con cui precedentemente svolgevano attività di lavoro dipendente.

Naturalmente per poter aderire al regime forfetario è necessario avere la residenza in Italia, possono però accedere coloro che hanno la cittadinanza in uno dei Paesi dell’Unione Europea e il 75% delle entrate della loro attività sia fatturato in Italia.

Attività escluse dal regime forfetario: limiti oggettivi

Le esclusioni non finiscono qui, infatti sono previsti dei limiti anche per quanto riguarda le tipologie di attività che si possono svolgere con il regime forfetario. Sono escluse quelle presenti nel seguente elenco:

  • agricoltura e attività connesse e pesca: in questo caso ci sono altri regimi agevolati a cui aderire, ad esempio la società agricola o l’impresa agricola, per maggiori informazioni sulla tassazione in agricolatura leggi QUI;
  • esercizio di attività sali e tabacchi;
  • commercio dei fiammiferi;
  • aziende operanti nel settore dell’editoria (case editrici, testate giornalistiche);
  • gestione di servizi di telefonia pubblica;
  • rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
  • intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640 del 1972;
  • agenzie di viaggi e turismo
  • agriturismo (si applica la disciplina dell’attività agricola);
  • vendite a domicilio o porta a porta;
  • rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione;
  • agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione;
  • cessione esclusiva di terreni, fabbricati, mezzi di trasporto nuovi.

Regime forfetario: escluso l’obbligo di fatturazione elettronica

Ricordiamo che coloro che aderiscono al regime forfetario non hanno l’obbligo di aderire alle fatturazione elettronica. Tale obbligo doveva decadere il 1° gennaio 2021, ma in realtà è molto probabile che lo stesso termine sarà derogato. Resta l’obbligo di emettere la fattura cartacea, la stessa deve avere una numerazione progressiva. L’obbligo di fatturazione elettronica si applica nel caso di prestazione di beni e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Per saperne di più leggi l’articolo: Fatturazione elettronica e regime forfetario: nessun obbligo dal 2021

Agenzia delle Entrate app e software fatturazione elettronica, come funzionano

Con l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, il Fisco italiano ha contestualmente messo a disposizione dei contribuenti, senza costi, tutta una serie di strumenti e di servizi gratuiti ed utili per predisporre, per inviare e per conservare ed archiviare tutte le e-fatture.

Tra questi servizi spiccano il software per PC per la fatturazione elettronica, e l’app mobile che è denominata ‘FatturAE’, e che permette la gestione dei documenti digitali muniti di tablet oppure di smartphone. Vediamo allora, nel dettaglio, come funziona il software di fatturazione elettronica per PC dell’Agenzia delle Entrate, e come funziona l’app mobile ‘FatturAE’ che si può scaricare dall’App Store per il sistema operativo iOS, e dallo store Google Play per i dispositivi con il sistema operativo Android.

Ecco come funziona il software per la fatturazione elettronica dell’Agenzia delle Entrate

Nel dettaglio, il software per PC per la fatturazione elettronica dell’Agenzia delle Entrate è tale da poter lavorare anche fuori linea. Chiaramente dopo averlo scaricato ed installato. In pratica, senza connessione ad Internet, il contribuente potrà predisporre la fattura elettronica e potrà salvarla sul proprio personal computer. Dopodiché, solo al momento della trasmissione della e-fattura sarà necessario connettersi al web, ed in particolare al portale ‘Fatture e Corrispettivi‘ del Fisco.

Cosa si può fare con l’app FatturAE, dalla predisposizione all’invio al Sistema di Interscambio

Per quel che riguarda invece l‘app FatturAE, con l’applicazione mobile del Fisco sulla fatturazione elettronica basta praticamente uno smartphone per fare tutto. In quanto le e-fatture si possono predisporre, visualizzare e controllare. Così come le fatture elettroniche generate si possono salvare sul cloud, si possono importare e, quando è tutto pronto, si possono chiaramente inviare al Sistema di Interscambio.

L’uso dell’app FatturAE e del software dell’Agenzia delle Entrate non è comunque obbligatorio. In quanto il titolare di partita IVA potrà utilizzare anche altri software per la gestione delle fatture elettroniche. A patto però che questi siano compatibili, tra l’altro, con le specifiche per l’invio tramite il sistema Sdl.

Il portale online Fatture e Corrispettivi come alternativa ad app e software per PC

Oltre all’app ed al software per PC, il terzo strumento gratuito che viene messo a disposizione dal Fisco, per la fatturazione elettronica, è rappresentato proprio dal già citato portale online ‘Fatture e Corrispettivi‘ con accesso tramite le credenziali. Ovverosia, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, utilizzando per l’autenticazione le credenziali fornite dall’Agenzia delle Entrate. Ovverosia, codice fiscale o codice Entratel, la password ed il codice PIN. Oppure è possibile autenticarsi con la Carta di Identità Elettronica (CIE), con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure con SPID che è il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Vantaggi e svantaggi della fatturazione elettronica per i forfettari

Il regime forfettario è una particolare disciplina fiscale a cui possono aderire le imprese di piccole dimensioni. Per loro tra le tante differenze vi è anche l’esonero dall’obbligo della fatturazione elettronica per i forfettari, ma quali sono i vantaggi e gli svantaggi di tale scelta?

Slitta l’obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari

Il regime forfettario è una misura volta ad agevolare i piccoli imprenditori. Possono richiedere di essere assoggettate a regime forfettario (art. 1, commi 54-89, della legge n. 190/2014 ) gli esercenti un’attività d’impresa, arte o professione che abbiano:

  • ricavi o compensi inferiori a 65.000 euro nell’arco dell’anno;
  • e che abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente non superiori a 20.000 euro nell’anno solare.

L’anno successivo rispetto alla perdita di tali caratteristiche, si esce automaticamente dal forfettario. Per i forfettari vi sono diverse agevolazioni dal punto di vista fiscale, tra cui un’imposizione inferiore e minori adempimenti burocratici, tra gli adempimenti non previsti per loro c’è la fatturazione elettronica con Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate, questo regime di favore dovrebbe terminare il 31 dicembre 2021, ma da quello che si è appreso dalle ultime indiscrezioni, dovrebbe essere prorogato e addirittura potrebbe non essere mai applicato tale obbligo.

Se vuoi conoscere i dettagli di tale indiscrezione che prende sempre più corpo, puoi leggere l’articolo: Fatturazione elettronica e regime forfettario: nessun obbligo dal 2022

Vantaggi e svantaggi della fatturazione elettronica per i forfettari

Ciò che ora possiamo però chiederci è quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell’adesione alla fatturazione elettronica per forfettari.

La prima cosa da sottolineare è che coloro che vogliono applicare la fatturazione elettronica anche in regime forfettario sono liberi di farlo, anzi questa scelta è auspicata e incentivata e proprio per tale motivo sono previsti dei vantaggi per chi decide di aderire volontariamente.

Sicuramente chi sceglie di non aderire alla fatturazione elettronica per forfettari ha dei vantaggi, in particolare per poter procedere è necessario avere un software che consenta di sviluppare e inviare tramite il Sistema di Interscambio la fattura elettronica in formato XML. Il software ha un costo, ma naturalmente si deve avere anche una certa abilità con le nuove tecnologie. In assenza di tali capacità, si potrebbe optare per una delega al commercialista e questo rappresenterebbe un ulteriore costo. Sicuramente molti imprenditori e professionisti, magari vicini alla pensione, potrebbero trovare tali incombenze eccessive e di conseguenza per loro restare alla fatturazione cartacea potrebbe rappresentare un vantaggio notevole. In sintesi: lo svantaggio è determinato dal fatto che i costi da sostenere per i piccoli imprenditori potrebbero essere eccessivi rispetto al volume dei loro affari.

Vantaggi per chi sceglie la fatturazione elettronica

Vediamo però quali possono essere i vantaggi dell’adesione alla fatturazione elettronica per i forfettari. La prima cosa da sottolineare è che se imprese e professionisti che aderiscono al sistema forfettario vogliono avere rapporti/contratti con la Pubblica Amministrazione, devono comunque emettere fattura elettronica, sebbene solo per questi servizi (circolare n. 9/E/2019) . Di conseguenza, chi ha tali rapporti, ad esempio per la fornitura di risme di carta o altri servizi, deve sostenere le spese per il software di gestione della fatturazione elettronica e a tal punto gli conviene utilizzarla per tutte le fatture perché, come vedremo a breve, ci sono ulteriori vantaggi.

In primo luogo è previsto che l’amministrazione finanziaria abbia un termine di decadenza ridotto di un anno rispetto all’ordinario per eseguire accertamenti, quindi eventuali accertamenti devono essere effettuati entro 4 anni e non entro 5 anni.

Naturalmente chi decide di aderire alla fatturazione elettronica non ha obbligo di stampa e conservazione delle fatture emesse, infatti il Sistema di Interscambio provvede in modo automatico, immediato e gratuito, alla conservazione nel cassetto elettronico delle fatture stesse. Non è previsto l’obbligo di conservazione sostitutiva. Questo vuol dire che vi sono minori costi correlati ad acquisto e manutenzione della stampante, inchiostro e carta. A ciò deve essere aggiunto che il processo di contabilizzazione risulta più efficiente con la fatturazione elettronica perché i dati sono acquisiti automaticamente. Ciò riduce anche la possibilità di commettere errori, o meglio l’azzera, rispetto a una contabilizzazione manuale.

Ora che abbiamo esaminato i pro e i contro della fatturazione elettronica per i forfettari, ogni impresa può scegliere la soluzione migliore per la propria azienda.

Fatturazione elettronica e regime forfettario: nessun l’obbligo dal 2022

Il regime forfettario previsto dalla legge 190 del 2014 sarà attivo anche nel 2022, ma ci sono importati novità soprattutto per quanto riguarda la fatturazione elettronica.

Cos’è la fatturazione elettronica

La fatturazione elettronica è il sistema attraverso il quale le imprese e società inviano telematicamente le fatture al cliente attraverso il Sistema di Interscambio SdI dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione, di conseguenza i movimenti sono “tracciati”. L’emittente, attraverso un software di gestione che naturalmente deve essere acquistato, deve predisporre la fattura e inviarla attraverso l’SdI, questo controlla che la fattura sia in regola, cioè contenga tutti i dati necessari come la partita IVA, gli importi, le informazioni per identificare i soggetti coinvolti, verifica la coerenza tra l’imponibile dichiarato e l’IVA applicata. Se tutto è corretto, trasmette al cliente la fattura, in caso di errori segnala all’emittente la presenza degli stessi. L’emittente deve quindi correggere e riprovare.

Il Sistema di Interscambio consente di gestire tutto in pochi minuti comodamente dal proprio computer, ma nel caso in cui ci siano difficoltà è possibile delegare tutto al proprio commercialista di fiducia. Il regime di fatturazione elettronica è entrato in vigore per la maggiore parte delle attività, ma non per coloro che operano attraverso il regime forfettario, per loro l’entrata in vigore del nuovo sistema era previsto per il 1° gennaio 2022, ma negli ultimi giorni ci sono state novità importanti.

Fatturazione elettronica e regime forfettario: slitta l’entrata in vigore

Sembra che il Governo abbia intenzione di fare marcia indietro e quindi di far slittare l’entrata in vigore  dell’obbligo di fatturazione elettronica per le imprese che sono in regime forfettario e una data futura non è ancora prevista. Da ciò che emerge dalla Nota di Aggiornamento al DEF non c’è l’intenzione del Governo di modificare la soglia di compensi previsti per il regime forfettario che è di 65.000 euro di ricavi e 20.000 euro di spese comprendenti anche i costi dei dipendenti (contributi e salari). Inoltre sembra essere in arrivo una novità, si tratta di uno strumento di accompagnamento al nuovo regime, cioè coloro che supereranno le soglie, non entreranno in automatico nel regime ordinario, ma saranno accompagnati in questo per un biennio. Non sappiamo per ora cosa si intende esattamente per ciò.

La fatturazione elettronica per il regime forfettario potrebbe non diventare mai obbligatoria

Deve essere sottolineato che la Nota di Aggiornamento al DEF dice anche un’altra cosa che potrebbe essere molto importante e cioè che nel contrasto all’evasione ha poca rilevanza la non applicazione della fatturazione elettronica per le imprese che sono in regime forfettario. In secondo luogo, sempre dalla nota emerge che l’obbligo di fatturazione elettronica, al di sotto di una determinata soglia di compensi e ricavi, sarebbe in contrasto con il diritto dell’Unione Europea.

Questa prevede l’obbligo di fatturazione elettronica solo per gli appalti pubblici, negli altri casi resta un’opzione; l’Italia è l’unico Paese ad essere andato oltre con lo scopo di combattere l’evasione fiscale. L’esclusione dall’obbligo per le piccole imprese nel regime dei minimi o forfettario è dovuta al fatto che comunque prevede maggiori oneri per le imprese che devono adeguarsi alle nuove tecnologie e proprio per questo l’obbligo deve considerarsi vietato dall’Unione Europea. Viene comunque sottolineato che molte si sono volontariamente adeguate.

Questo dettaglio è importante in quanto non solo fa presupporre che salti l’obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2022, ma fa intendere anche che nessun obbligo ci sarà anche in futuro.

Legge di Bilancio passata al setaccio dai consulenti del lavoro

Le novità della Legge di Bilancio 2018 riguardano diversi ambiti, che sono stati analizzati dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro e approfonditi in una circolare.

Cambiamenti sono stati apportati al sistema di fatturazione elettronica, ma anche agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, senza dimenticare la modalità di corresponsione di retribuzioni e compensi ai lavoratori e la decorrenza degli indici sintetici di affidabilità fiscale, e ovviamente soffermandosi anche sulla variazione dei termini di scadenza delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali.

Ovviamente i consulenti del lavoro si sono focalizzati sul super e iper ammortamento, sul credito di imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie relativamente al Piano Industria 4.0.
La circolare 2/2018 emanata dalla Fondazione offre anche un’analisi delle nuove agevolazioni per le società, per il sostegno agli investimenti nelle piccole e medie imprese e per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Importanti sono anche gli incentivi per le assunzioni dei giovani, nonché le misure pro welfare, l’aumento delle soglie reddituali del bonus 80 euro e le disposizioni per il contrasto alla povertà e il sostegno del reddito.
Per concludere, le direttive da seguire per la ricollocazione dei lavoratori in presenza di cigs, l’incremento del ticket per i licenziamenti e tutti gli interventi in materia pensionistica, a cominciare dall’Ape volontaria e la Rita.

Vera MORETTI

Fatturazione elettronica online semplificata per le pmi

La piattaforma nata tre anni fa da un accordo siglato da Unioncamere e l’Agenzia delle Entrate Fatturaelettronica.infocamere.it per venire incontro alle esigenze di fatturazione elettronica da parte delle piccole e medie imprese si arricchisce di nuove funzionalità.

Con alcuni importanti accorgimenti, infatti, le pmi possono collegarsi alla piattaforma online per effettuare in tempo reale la compilazione, l’invio e la conservazione delle fatture a costo zero, indipendentemente dal loro numero, e non solo verso la Pubblica Amministrazione ma anche verso altre imprese.

Inoltre, il sistema di fatturazione elettronica delle camere di Commercio ora viene integrato con il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dalla Agenzia delle Entrate, anche con riferimento alle operazioni effettuate verso le imprese (e non solo verso la PA).
I contribuenti potranno scegliere di trasmettere telematicamente all’Agenzie dell’Entrate i dati di tutte le fatture attive e passive e le relative variazioni, sempre su base volontaria.

A questo proposito, Ivan Lo Bello, presidente di Unioncamere, ha dichiarato: “E’ questo un ulteriore passo avanti per semplificare nel concreto la vita delle imprese attraverso la digitalizzazione. Il digitale rappresenta una delle nuove funzioni innovative affidate alle Camere di commercio dalla recente riforma del sistema camerale e su questa strada ci stiamo impegnando per supportare i principali progetti nazionali, dall’Agenda Digitale Italiana al Piano impresa 4.0”.

La piattaforma è raggiungibile anche dai singoli siti delle Camere di commercio e dal punto unico di contatto previsto dalla direttiva Servizi europea Impresainungiorno.gov.it
Sono soprattutto le imprese di piccole dimensioni ad aver fruito dei vantaggi della piattaforma per la fatturazione elettronica del sistema camerale: 7 aziende su 10 non superano il milione di euro di fatturato, 9 su 10 hanno meno di 15 dipendenti e 8 su 10 sono società a responsabilità limitata.
Tra le provincie italiane la business community più popolosa che ha fatto ricorso al servizio è stata in particolare quella di Bolzano (3.127 imprese), Lecce (2.147) e Roma (2.127).

Vera MORETTI

Fatturazione elettronica: i privati non ne sono ancora convinti

Nonostante i vantaggi fiscali notevoli, sia per i professionisti sia per le imprese, la fatturazione elettronica per i privati non sta avendo successo, e sono ancora pochi coloro che decidono di avvalersene.
Eppure, si tratterebbe di una scelta che porterebbe a nessun obbligo di Spesometro, oltre alla comunicazione delle operazioni dei paesi black list, per non parlare delle semplificazioni nelle comunicazioni Iva, rimborsi Iva prioritari senza il visto di conformità sopra i 15 mila euro e la riduzione di un anno dei termini di accertamento.

Ma i numeri parlano chiaro e, ad oggi, i dati dell’Agenzia delle Entrate attestano solo 6 mila partite Iva che hanno esercitato l’opzione, che però scadeva il 31 marzo, per la trasmissione telematica dei dati delle fatture, sia emesse sia ricevute, direttamente all’Agenzia delle Entrate. Ciò significa che questi 6 mila potranno, per il 2017 e per i quattro anni successivi, godere di questi benefici fiscali legati alla fattura elettronica.

Diversa la situazione della fattura elettronica verso la PA, ormai obbligatoria da due anni: qui i fornitori che hanno digitalizzato i propri processi di fatturazione sono quasi un milione.

Il motivo principale di questa scarsa adesione potrebbe essere il quadro normativo relativo allo Spesometro, poiché il decreto legge 193/2016 ha previsto l’invio all’Agenzia delle Entrate da parte dei contribuenti IVA dei dati delle fatture – con cadenza semestrale per il 2017 e con cadenza trimestrale a regime – indipendentemente dall’esercizio dell’opzione e-fattura.

Occorre specificare anche che il d.Lgs. n. 127/15 ha esteso l’utilizzo del Sistema di Interscambio (SdI) alla fatturazione elettronica fra privati, facendo in modo che i dati delle fatture elettroniche veicolate dal sistema gestito dal Fisco si considerano trasmessi alla stessa Agenzia delle Entrate.
I servizi SdI sono stati estesi ai privati da gennaio 2017 e da luglio 2016 partite IVA e imprese hanno accesso gratuitamente ai servizi web che consentono di trasmettere e conservare fatture elettroniche nel formato XML accettato dal SdI. Servizi che sono stati fruiti finora da 47mila contribuenti trasmettendo circa 125mila fatture elettroniche.

Questo significa che le premesse per una concreta diffusione della digitalizzazione esistono, ma si deve passare anche per la cultura e la tradizione, che ancora non permettono un cambiamento così radicale.

Vera MORETTI

Fatturazione elettronica sempre più diffusa in Italia

Cristiano Cannarsa, amministratore delegato di Sogei, in audizione alla Commissione Anagrafe Tributaria, ha confermato che la fatturazione elettronica è sempre più diffusa, tanto che, ad oggi, sono circa 900mila le imprese che la utilizzano e il sistema di interscambio gestisce un volume di oltre 50 milioni di fatture ricevute e trasmesse.

Cannarsa ha inoltre aggiunto: “Su oltre 20 milioni di dichiarazioni 730 precompilate lo scorso anno solo due milioni di cittadini hanno fatto da sé. Chiaramente rispetto ai 20 milioni fa capire come il livello di digitalizzazione del cittadino non è altissimo e spesso il cittadino fa affidamento su un Caf perché si assume la responsabilità sui dati e dunque gli dà una garanzia”.

Per ora si è arrivati a cinque milioni di credenziali e il futuro potrebbe essere roseo se si pensa, ad esempio, alla “precompilata, che si riferisce al modello 730 e al modello Unico è il più grosso progetto nazionale di raccolta dati del cittadino, mai realizzato in Italia prima. Nel 2016 sono stati raccolti più di 500 milioni di documenti fiscali (inviati da strutture e medici per un valore complessivo di 14,6 miliardi di euro tra scontrini e ricevute), mentre sul 2017, ossia la dichiarazione che sarà disponibile da metà da aprile a tutti i cittadini, ha comportato una raccolta di oltre 700 milioni di documenti per un valore 23 miliardi di euro, parliamo di spesa sanitaria”.

A questo proposito, il sistema tessera sanitaria ha messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate tutte le spese del periodo d’imposta 2016, per fare in modo che per metà aprile siano pronte le precompilate da inviare ai cittadini.

In tutto, saranno complessivamente 20 milioni circa di dichiarazioni secondo il modello 730 e circa 10 milioni secondo il modello Unico persone fisiche.

Vera MORETTI