Irap, la devono pagare anche le imprese familiari e coniugali?

Con la riforma fiscale e l’abolizione dell’Irap per le persone fisiche, l’Imposta regionale sulle attività produttive deve essere pagata dalle imprese familiari? Al quesito ha risposto l’Agenzia delle entrate fornendo indicazioni relative all’esenzione dell’imposta anche per le imprese familiari. Nel chiarimento, infatti, l’Agenzia delle entrate ha tenuto maggiormente conto della natura individuale e non associativa delle imprese familiari.

Versamento Irap 2022, chi non deve versare l’imposta?

Nella risposta fornita dall’Agenzia delle entrate si parte al presupposto dell’esenzione dal pagamento dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) prevista dalla legge di Bilancio 2022. Al comma 8 dell’articolo 1, della legge numero 234 del 2021, il governo ha infatti previsto che, a partire dal 2022, l’Irap non debba essere pagata più dalle persone fisiche che esercitino le attività commerciali oppure le arti e le professioni. Le attività esentate dal pagamento dell’Irap sono quelle elencate dalle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo numero 446 del 1997.

Irap 2022, i chiarimenti su chi risulta esentato dal pagamento dell’imposta

In altre parole, sono esentati dal pagamento dell’Irap tutte le persone fisiche che siano titolari di partita Iva individuale. Nell’esercizio della professione, le partite Iva devono svolgere un’attività individuale, qualunque essa sia, anche in forma di impresa, purché individuata tra i commercianti, gli artigiani, i prestatori di servizi. Sono inclusi dunque i lavoratori autonomi.

Pagamento Irap 2022, quali imprese non devono versarla?

Nel quesito, l’Agenzia delle entrate ha risposto che l’Irap non deve essere pagato dalle imprese individuali a partire dall’anno di imposta 2022. L’esenzione vale anche se le imprese individuali abbiano dei dipendenti o rientrino tra le imprese familiari. Conseguentemente, anche le imprese individuali che abbiano collaboratori e dipendenti e a prescindere dal capitale investito, proprio perché individuali, sono esentate dal pagamento dell’Irap. L’esenzione vale anche per i professionisti che si avvalgano di prestazioni di servizi offerti da società esterne.

Irap, qual è l’impresa familiare?

Anche le imprese familiari sono riconducibili a quelle individuali. Secondo quanto disciplina l’articolo 230 bis del Codice civile, “salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa. I familiari partecipanti all’impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi”.

Allargamento dell’esenzione Irap alle imprese familiari

Nella risposta fornita dall’Agenzia delle entrate in merito all’esenzione dell’Irap, si evidenzia che le imprese familiari “hanno natura individuale e non collettiva e associativa”. Pertanto, risulta imprenditore solo “il titolare dell’impresa, il quale la esercita assumendo in proprio diritti ed obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi”. Con queste spiegazioni, l’Agenzia delle entrate ha confermato, dunque, che anche le imprese familiari rientrano tra i soggetti ai quali va l’esonero dell’Irap con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Imprese familiari esenti dall’Irap, e le imprese coniugali?

Non vi sono, ad oggi, chiarimenti relativi alle imprese coniugali di cui all’articolo 177 del Codice civile. In base alla Giurisprudenza, infatti, le imprese familiari sono costituite dopo il matrimonio e gestite da entrambi i coniugi. Dal punto di vista fiscale, le imprese familiari sono equiparabili alle società di persone (o società di fatto), a maggior ragione che i redditi devono essere dichiarati nel modello Sp. Nella dichiarazione, inoltre, i redditi vanno attribuiti pro quota ai due coniugi nel quadro Rh del modello Pf. Si ritiene, pertanto, che le imprese coniugali debbano continuare a versare l’Irap alla pari di tutte le imprese commerciali. 

Impresa familiare e sicurezza sul luogo di lavoro: deroghe al d.lgs 81

L’impresa familiare è una particolare modalità attraverso cui può essere esercitata l’attività di impresa ed è sottoposta a regole diverse rispetto a forme tradizionali. In questo caso ci concentreremo su impresa familiare e sicurezza sul luogo di lavoro, infatti non si applicano le stesse regole che abbiamo visto finora.

Cos’è l’impresa familiare

Il tessuto economico italiano è formato da molte realtà aziendali a conduzione familiare. Si tratta spesso di coniugi che decidono di avviare un’attività e che poi inseriscono nella stessa anche i figli o si fanno dare una mano dai genitori. In questi casi, al verificarsi di determinate condizioni, si può avere l’impresa familiare. Per avere la connotazione di impresa familiare è necessario che nella stessa si adoperino le persone della stretta cerchia familiare e che prestino il loro lavoro in modo continuativo.

In particolare in base all’articolo 230 bis del codice civile, l’impresa familiare è caratterizzata dalla collaborazione del coniuge, parenti entro il terzo grado (zii, nipoti, cioè di figli di sorelle o fratelli e figli dei propri figli, bisnipoti, fratelli e sorelle), affini entro il secondo grado (suoceri, cognati, nonni del coniuge). Per avere tale connotazione è altresì necessario che le parti non abbiano inteso dare un’altra connotazione al rapporto di lavoro.

Al verificarsi di tale circostanza molte norme del decreto legislativo 81 del 2008, cioè inerenti la sicurezza sul luogo di lavoro, non trovano applicazione e adesso andremo a vedere quali.

Deroghe alla disciplina sulla sicurezza sul luogo di lavoro nell’impresa familiare

La disciplina sulla sicurezza sul luogo di lavoro nell’impresa familiare è prevista dall’articolo 21 del decreto legislativo 81. Per chi sceglie di attuare questa forma di organizzazione dell’attività imprenditoriale gli obblighi inerenti la sicurezza sul luogo di lavoro sono molto attenuati. Restano inalterati gli obblighi inerenti dispositivi di sicurezza individuale e collettiva, quindi è necessario che ogni componente abbia le giuste protezioni, ad esempio maschere, guanti, abbigliamento antinfortunistico, dispositivi antincendio. Permane l’obbligo di utilizzare le attrezzature in conformità alle disposizione del decreto legislativo. Infine, in caso di lavoro in appalto o subappalto è necessario avere il tesserino di identificazione.

Facoltà in materia di sicurezza

Vi sono poi degli obblighi previsti nel decreto legislativo 81 del 2008 che si tramutano per le imprese familiari in facoltà. Abbiamo visto in precedenza che il datore di lavoro in alcuni casi è tenuto a predisporre il servizio di sorveglianza sanitaria e ciò avviene nei casi in cui le mansioni siano caratterizzate da un particolare pericolosità. Per le imprese familiari tale obbligo si trasforma in facoltà. Nel momento in cui cade l’obbligo di organizzare il servizio di sorveglianza sanitaria viene meno anche quello di nominare il medico competente.

Vuoi sapere in quali casi deve essere attivato il servizio di sorveglianza sanitaria? Leggi l’articolo: la sorveglianza sanitaria obbligatoria per la sicurezza sul luogo di lavoro.

Si trasforma in facoltà anche l’obbligo previsto dall’articolo 37 del d.lgs 81 del 2008 inerente la partecipazione a corsi di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Impresa familiare e sicurezza sul luogo di lavoro: quali obblighi cadono?

Vediamo adesso quali obblighi generalmente previsti per le aziende cadono nel caso in cui l’attività sia organizzata in forma di impresa.

Per le imprese familiari non vi è l’obbligo di:

Particolare attenzione deve invece essere posta al DVR (Documento valutazione Rischi), infatti non vi è l’obbligo di redigerlo, ma resta l’obbligo di avere il POS (Piano Operativo di Sicurezza). Tale documento può essere considerato una forma semplificata del primo documento. Nella redazione si può sorvolare tutta la parte inerente le nomine dei vari responsabili, medici. Devono comunque essere indicati i rischi inerenti le varie mansioni e le misure di prevenzione e protezione che sono state adottate e che si intendono adottare.

Per conoscere meglio il Documento di Valutazione dei Rischi, leggi la guida: Aziende: come redigere il Documento di Valutazione dei Rischi

Deve essere chiarito che le norme che ora abbiamo visto sono riservate esclusivamente alle imprese familiari. Vengono meno nel momento in cui c’è almeno un dipendente, in questo caso si applicano le norme generali ampiamente trattate negli altri articoli. Inoltre, se uno dei soggetti che abbiamo visto, ad esempio il suocero, lavora presso l’impresa con un contratto di lavoro subordinato, vengono meno le norme viste sull’impresa familiare.

Le tasse dei conviventi nell’impresa familiare

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno chiarire alcuni dubbi circa il tema della convivenza di fatto e l’impresa familiare.
A questo proposito, è stato detto che il reddito spettante al convivente di fatto derivante dalla partecipazione agli utili dell’impresa è tassato in proporzione alla quota di partecipazione, anche se si configura un rapporto che comporta lo status di familiare.

Il problema era sorto poiché la legge prevede una differenziazione fra unione civile e coppia di fatto per quanto riguarda le normative sulla partecipazione agli utili dell’impresa familiare, con conseguenze sul corretto regime di tassazione applicabile. Nel caso dell’unione civile, la legge estende ai partner le disposizioni che si riferiscono al matrimonio. Quindi, il partner in unione civile è a tutti gli effetti equiparato al coniuge, ed è di conseguenza un parente.

Per quanto riguarda i diritti del convivente che entra nell’impresa familiare come socio, invece, sono regolamentati introducendo nel codice civile l’articolo 230-ter, in base al quale “al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente” è riconosciuto “il diritto di partecipazione agli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato”.
Il diritto di partecipazione non spetta nel caso in cui tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

Il regime tributario applicabile all’impresa familiare è invece regolato dal comma 4 dell’articolo 5 del Tuir, il testo unico imposte sui redditi, in base al quale il 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore va riferito, proporzionalmente alle quote di partecipazione agli utili, a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa.
Per questa tassazione proporzionale delle quote i soggetti devono avere lo status di familiare, che si riferisce a coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado. E non c’è alcun riferimento diretto all’articolo 230-ter del codice civile, che riguarda appunto i conviventi di fatto.

Vera MORETTI

Imprese familiari: quali e quando possono essere definite tali?

Esistono ancora oggi dubbi che riguardano le imprese familiari, e precisamente quando possono essere definite tali e quando, invece, no.

Gli ultimi dubbi sono stati eliminati da una sentenza della Corte di Cassazione, e precisamente la numero 2472/2017, che ha analizzato il caso di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza nei confronti un impresa familiare operante nel settore del commercio al dettaglio di prodotti di tabaccheria e di piccola oggettistica.

E’ stato stabilito, quindi, che requisito necessario perché un’azienda possa essere definita impresa familiare è l’esistenza di un atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti la partecipazione dei familiari dell’imprenditore all’attività di impresa.

Inoltre, nell’atto pubblico o nella scrittura privata autenticata, deve risultare l’indicazione nominativa dei familiari partecipanti all’attività di impresa. L’atto deve essere regolarmente sottoscritto dall’imprenditore dai familiari.

Ovviamente, l’atto dovrà avere data anteriore al periodo di imposta in riferimento al quale l’imprenditore abbia indicato nella dichiarazione dei redditi le quote attribuite a singoli familiari e l’attestazione che le stesse sono proporzionate alla qualità e alla quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa in modo continuativo è prevalente.
Anche familiari partecipanti dovranno attestare nella propria dichiarazione dei redditi di aver lavorato nell’impresa familiare in modo continuativo e prevalente.

Se viene a mancare anche uno solo di questi requisiti, non è possibile parlare di impresa familiare, né può essere applicato il trattamento fiscale dei redditi prodotti dalle imprese familiari previsto dall’articolo 5, comma 4, del Tuir e i compensi percepiti dai parenti collaboratori non possono essere assimilati a reddito di impresa ma devono essere considerati reddito da lavoro.

Vera MORETTI

Savings and Loans, una crisi dimenticata

Il congresso concesse alle S&L insolventi di non fallire, nel senso che tecnicamente fallirono ma i debiti non vennero ripianati dalle società, come invece accadeva per le banche Americane nelle stesse condizioni. La situazione venne risolta prelevando dalle casse dello stato 124 miliardi di dollari, provenienti dalle tasse degli americani. Solo la rimante parte di circa 29 miliardi di dollari venne effettivamente pagata dalle società fallite. Il totale della crisi fu quindi un buco di 153 miliardi di dollari.
Sono cifre di tutto rispetto, ma che fanno quasi sorridere se confrontate con l’enorme voragine della crisi dei mutui “subprime”. Vanno valutate per quello cui hanno condotto, cioè la terza grande crisi finanziaria in ordine di grandezza e che ha sostenuto la crisi dei mutui subprime che conosciamo.
La stessa FSLIC dichiarò fallimento, pesando per altri 20 miliardi di dollari sui contribuenti.
Tirando le somme, dal 1986 al 1989 la FSLIC chiuse 296 S&L association, la RTC (la compagnia assicurativa creata in seguito al fallimento della FSLIC) dal 1989 al 1995 chiuse 747 istituzioni , in totale furono chiuse 1043 Savings and Loans Assocation. Dal 1986 al 1995 le società di questo genere si ridussero da 3234 a 1645, cioè si dimezzarono circa.
La crisi si risolse abolendo la FSLIC e introducendo un ufficio del ministero del tesoro che ha l’incarico di sorvegliare gli istituti di credito, creando la Saving Association of Insurance and Fund che ha il compito di assicurare i conti bancari presso le S&L fino a 100.000 dollari, attribuendo a Freddie Mac e Fannie Mae (già, proprio loro!) compiti di sostegno alle famiglie con mutui.
Queste ed altre misure hanno riportato fiducia nei mercati, e soprattutto nella possibilità di contrarre i mutui per la casa, che ha fatto da base per il rilancio del settore immobiliare (fino a poco tempo fa, almeno!).
Le Savings and Loans Associations sono piccole banche, con compiti di sostegno alle famiglie. La maggior parte di esse si è trovata a far fronte a situazioni che non sapevano e non potevano gestire, ed hanno iniziato a cercare rendimenti facili che permettessero loro di sopravvivere.
Le misure adottate dal governo Usa non sono state la cura adatta, hanno dato solo una illusione di risoluzione ed invece hanno fatto avvitare sempre più le S&L su loro stesse, amplificando il debito. Probabilmente se fossero state fermate sul principio, il dissesto sarebbe stato di almeno 10 volte inferiore.
 Questa crisi è stata meno pesante di quanto avrebbe potuto ed inoltre non ha quasi intaccato le borse.
Questo non toglie che  la soluzione blanda e complice adottata dal governo americano e il fatto che sia ampiamente intervenuto per ripianare il debito, ha innescato un meccanismo di protezione delle savings and loans che ha portato alla crisi del 2009.
Ovvero si è fatto credere alle banche che possono permettersi di non fallire, facendo pesare i loro errori sui contribuenti.
Il coinvolgimento dei due colossi Freddie Mac e Fannie Mae nella risoluzione della crisi delle S&L non è un caso e non è un caso se proprio questi due pilastri dell’industria dei mutui americana si sono trovati in gravissime difficoltà più recentemente nel 2008, richiedendo l’intervento del governo americano a loro sostegno.
E per fortuna che negli states si parla di liberismo!
Se fossero propensi  all’intervento statale cosa pensate accadrebbe?

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Dott. Marco Degiorgis – Life Planner / Consulente indipendente per la gestione dei patrimoni familiari, Studio Degiorgis

Savings and Loans, una crisi dimenticata

 

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Durante l’amministrazione successiva di Reagan, alle S&L vennero concesse altre liberalizzazioni, con prerogative proprie delle banche, ma non si richiedevano le stesse garanzie alle S&L: pagare tassi d’interesse di mercato su depositi, prendere a prestito denaro della Federal Reserve, di contrarre mutui e prestiti commerciali, concedere credito al consumo, rilasciare carte di credito, possedere immobili.
Per riuscire a fornire ai loro depositanti tassi d’interesse di mercato e quindi uscire dal rischio di insolvenza, le S&L cercarono rendimenti elevati alternativi, investendo in fabbricati e terreni e contemporaneamente concedendo crediti commerciali facili.
Il patrimonio delle S&L Texane aumentò in media di oltre il 50%, alcune lo triplicarono. Anche le società Californiane ebbero un simile sviluppo.

Nel 1986, il Tax Reform Act stabilì di limitare numerose deduzioni fiscali sulle proprietà immobiliari e sugli affitti percepiti, causando la fine del boom degli immobili, poiché venivano acquistati proprio in funzione del vantaggio fiscale che ne derivava. Inoltre i possessori di proprietà furono spinti a svendere i loro immobili.
La costruzione di nuove case crollò da 1,8 milioni a 1 milione, il valore più basso dalla seconda guerra mondiale in poi.

Iniziarono i fallimenti delle S&L texane (14 delle maggiori S&L del paese erano in Texas), una recessione collegata anche alla diminuzione drastica del prezzo del petrolio (-50%) di cui il Texas è produttore. La – organo di supervisione- fu per la prima volta insolvente.

Nel 1988 viene eletto presidente Bush (padre) ma la crisi delle S&L non fa parte del suo programma elettorale. Vengono successivamente aboliti il FHLBB (che aveva compiti di vigilanza) e il FSLIC, creando un nuovo ufficio per la supervisione delle Saving and Loans Associations. Vengono inoltre stanziati 50 miliardi di dollari per far fronte alla crisi; questa sottovalutazione del problema sarà una costante e causerà l’allargamento della voragine. Solo nel 1995 sarà chiaro quanto era grande il buco, ma guardando al passato.

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 Dott. Marco Degiorgis – Life Planner / Consulente indipendente per la gestione dei patrimoni familiari, Studio Degiorgis

 

Savings and Loans, una crisi dimenticata

 

Circa 20 anni fa, sul finire degli Anni ’80 e l’inizio dei ’90, una profonda crisi finanziaria scosse l’America. Anche questa crisi fu considerata peggiore di quella del ’29. Oltre 1000 Savings and Loan Associations fallirono, nel corso di una crisi che vide l’intervento del Congresso e del Governo degli Stati Uniti, per salvare il salvabile. 50 miliardi di dollari vennero immessi nel sistema attraverso un fondo appositamente costituito e la crisi costò circa 153 miliardi di dollari agli americani (124 miliardi furono pagati dai contribuenti, prelevati direttamente dalle loro tasse o con imposte successive). Solo 29 miliardi di dollari vennero pagati dalle società insolventi.

Non è chiaro a tutti perché le banche non concedono più tanto allegramente nuovi mutui o nuovi prestiti, anche a fronte di garanzie. Ci sono ragioni di bilancio, di redditività e di rischio, controllate attraverso i parametri stabiliti con il trattato di Basilea 2. In sostanza, più la banca rischia a prestare denaro, più deve accantonare e quindi meno è invogliata a prestare.
C’è anche una ragione legata alle crisi sui mutui, che mettono a repentaglio la stessa struttura finanziaria della banca.
Fu così che la crisi dei mutui subprime nel 2008 portò ad un tracollo delle economie di tutto il mondo.
C’è tuttavia una crisi poco conosciuta dal pubblico italiano e forse dimenticata dagli stessi americani, la crisi delle Saving and Loans Association (si potrebbe tradurre con Cassa di Risparmio), progenitrice delle attuali crisi sui mutui e che quindi può aiutare a interpretare meglio il presente. Le Saving and Loans Associations sono banche specializzate nel promuovere l’acquisto di case a condizioni favorevoli, ed esistono negli States dal 1800. Ecco che cosa accadde a queste S&L. Si vedrà come anche i governi dimenticano in fretta e cadono più volte nello stesso tranello.

Lo stesso governo degli States aveva dato loro nuovo impulso alla fine della seconda guerra mondiale, per promuovere la costruzione di nuove case, e aveva assicurato i depositi sui conti di risparmio attraverso la Federal S&L Insurance Corporation. I tassi erano alti ma i mutui trentennali abbattevano la rata e milioni di americani si erano comprati la casa con questo sistema.
Dal 1966 al 1979 i tassi d’interesse di mercato si alzarono progressivamente, e questo causò problemi alle S&L che vedevano i loro clienti ritirare i risparmi per investirli in prodotti più remunerativi. Fino alla fine degli Anni ’70, infatti, le S&L erano sottoposte a regolamenti abbastanza rigidi, potevano concedere solo piccoli prestiti e il tasso sui depositi aveva un tetto massimo.
All’inizio degli Anni ’80, durante l’amministrazione Carter, iniziò la deregulation; fu alzato sia il tetto massimo sui tassi di deposito, sia il massimale assicurato (da parte della FSLIC) sui depositi da 40.000$ fino a 100.000$, e furono concesse maggiori libertà per i mutui di acquisto, sviluppo e costruzione. Inoltre venne approvata una legge finanziaria che forniva incentivi all’investimento in immobili per i privati; questo contribuì al boom immobiliare degli anni ’80.
Tuttavia i tassi sui depositi delle S&L non offrivano più tassi competitivi rispetto ai fondi monetari; le istituzioni avevano molto denaro impegnato in mutui a lungo termine e a tasso fisso, e con il tasso del denaro che saliva, erano costretti a far fronte alle richieste dei depositari.

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Dott. Marco Degiorgis – Life Planner / Consulente indipendente per la gestione dei patrimoni familiari, Studio Degiorgis

 

Beni rifugio o gabbie?

Lo dice la parola: beni su cui rifugiarsi quando succede il peggio. E se invece non sono un rifugio ma solo un miraggio? Disastro!

Un bene rifugio deve proteggere da un evento infausto: la perdita di potere d’acquisto del denaro liquido, per qualunque causa si verifichi, prevedibile (inflazione) o imprevedibile.

Quindi la domanda da porsi è se tutti i beni o gli investimenti hanno questa caratteristica e come possano proteggere il capitale nel tempo.

L’elenco è lungo, farò solo qualche esempio nello schema seguente, ipotizzando di avere investito 100mila euro in uno solo di questi beni:

Bene

Protezione inflazione

Protezione catastrofe

Problemi rivendita

Vendita parziale

Problemi stoccaggio

Casa no no secondo il mercato locale No (molti anziani ora vendono l’usufrutto) no
Auto no no secondo il mercato no si
Arte si si secondo il mercato si si
Oro si si prezzo definito e quotato su mercati regolamentati internazionali si no
Gioielli no si prezzo di mercato, manodopera non rivendibile si no

Alcuni beni non sono divisibili e vendibili separatamente (una casa può essere venduta solo per intero, a meno che non sia possibile frazionarla in più unità abitative, con i relativi costi; un’auto d’epoca la si può vendere solo intera), quasi tutti (tranne l’oro) non hanno un prezzo definito da un mercato regolamentato, ma il prezzo si realizza dall’incontro tra domanda e offerta.

Ci sono beni che hanno bisogno di spazio adeguato dove conservarli (auto o quadri), altri incorporano un elevato valore di manodopera all’acquisto, che non è riconosciuto quando li si vuole rivendere (gioielli, orologi, a meno che non si tratti di oggetti da collezione, rari o antichi); alcuni sono soggetti a valutazioni “modaiole” (dipinti, sculture, arte) con le eccezioni di oggetti d’arte antichi.

Da chi farsi consigliare? Sicuramente non da chi vi deve vendere l’oggetto, che lo decanterà come il miglior bene rifugio esistente.

Un perito sarà in grado di stabilire un valore teorico, magari diverso dal valore di mercato, ma non potrà dirvi se è un bene rifugio e se è in grado di mantenere il suo valore nel tempo. Un consulente patrimoniale indipendente sarà in grado di affiancarvi e di aiutarvi nella scelta più opportuna, non avendo nulla da vendervi: l’importante è che conosca la vostra situazione patrimoniale da ogni punto di vista, poiché un bene rifugio deve essere considerato parte dell’intero patrimonio e acquistato nelle adeguate proporzioni.

dott. Marco Degiorgis – Consulente indipendente per la gestione dei patrimoni familiari, Studio Degiorgis

La vita che vorremmo vivere

Vorrei raccontarvi una piccola storiella, accaduta ad una coppia di miei clienti.

La coppia era su un piccolo aereo e stava tornando a casa. Il tempo era terribile e l’aereo era strattonato ovunque per il cielo. Spaventato, uno si girò verso l’altro e disse: “Se l’aereo va giù oggi, quale sarebbe il tuo più grande rammarico? Cosa vorresti aver fatto nella tua vita e non hai fatto?”. La risposta fu: “Ho sempre voluto vivere in Toscana”. “Quella sarebbe stata anche la mia risposta!”, replico il coniuge. Improvvisamente, si resero conto che avevano in comune un sogno di libertà, che non si erano mai detti prima.

Dimenticata la turbolenza, il resto del viaggio fu speso a fare piani eccitanti per un eventuale realizzazione del loro sogno condiviso. Prima, ognuno di loro era preoccupato che i loro sogni individuali potessero portarli a condurre vite separate, mai pensando che volessero entrambi la stessa cosa. 

Il terribile momento portò loro un percorso condiviso, profondamente valutato da entrambi, di in un futuro dove ognuno poteva vivere il suo personale sogno di libertà, pur rimanendo insieme. 

Questa visione condivisa aveva implicazioni con il denaro? Certo che sì. Riallocare le carriere lavorative, spostare la famiglia, cambiare comunità, tutto ciò richiede un piano e una allocazione strategica delle risorse.

Questo è il momento in cui un consulente patrimoniale contribuisce alla realizzazione di un sogno. Con la visione di un obiettivo condiviso e pieno di significato, ora articolato in maniera soddisfacente, le preoccupazioni riguardo al denaro possono essere indirizzate in modo che supportino la realizzazione dell’obiettivo centrale più che essere semplicemente rivolte ad accumulare o acquisire denaro per il solo amore di farlo.

Vivere la vita che vorremmo veramente con tutto il cuore, soddisfacendo i nostri sogni di libertà, significa portare il tipo di benessere e di agiatezza che nessuna quantità di denaro potrebbe mai comprare ed eliminare un vuoto interiore che nessuna quantità di beni materiali potrebbe mai riempire.

dott. Marco Degiorgis – Consulente indipendente per la gestione dei patrimoni familiari, Studio Degiorgis

Banche e tutela dei depositi: quali garanzie?

 

La liquidità, sia in azienda che sul conto personale, non dovrebbe rappresentare un problema, semmai la sua mancanza! Invece non è così; spesso la liquidità aziendale o personale non è detenuta in quantità ideali, se ne tiene troppa, rinunciando a possibili utili da investimento, o troppo poca, con conseguenze pesanti se si finisce “in rosso” sul conto corrente.

Quindi dove si parcheggia la liquidità?

Sul conto deposito, che è garantito. Da chi? E fino a quale importo?

Le banche italiane si sono accordate dal 1987 per creare un fondo interbancario (e sono obbligate ad aderirvi) che interviene nel caso una delle consorziate, autorizzate in Italia, venga posta in liquidazione coatta amministrativa, l’equivalente della procedura fallimentare che si attua per le aziende.

Se invece è una succursale di  banca comunitaria operante in Italia, l’adesione non è obbligatoria e la garanzia opera solo se il sistema di garanzia è intervenuto nel Paese di appartenenza.

Le succursali di banche extracomunitarie, invece, sono obbligate ad aderire a meno che non partecipino già ad un sistema di garanzia nel Paese di origine.

Quindi se sono banche non italiane, potrebbero non aderire al fondo.

Che cosa garantisce il fondo? In pratica i depositi che la banca si è obbligata a restituirci e gli assegni circolari. Quindi sono esclusi depositi e fondi rimborsabili al portatore, titoli, pagherò cambiari, accettazioni.

Fino a quale cifra il fondo rimborsa? 100.000 euro per depositante (non più 103.291,38), quindi se avete più conti, il limite massimo è sempre quello sulla somma dei depositi, non per ogni conto; se avete conti cointestati, vale per ogni intestatario, per cui un solo conto intestato a due persone avrà limite massimo 100.000 più 100.000. Se invece avete conti su banche diverse, non è chiaro se il limite è considerato per banca o per depositante, poiché il regolamento parla solo del caso del fallimento di un singolo istituto di credito.

Chi garantisce i depositi? Non lo Stato, ma le stesse banche consorziate, che intervengono “a chiamata”, cioè in caso di necessità, e per quote di contribuzione proporzionate a quanto “assicurano” presso il fondo, cioè all’ammontare dei depositi tutelati, non agli attivi in generale. Può accadere che una piccola banca abbia molti conti deposito e che una grande ne abbia pochi.

Il fondo quindi non ha una dotazione finanziaria propria, se non per le spese di funzionamento, ma interviene solo quando necessario, chiedendo alle consorziate di mettere a disposizione gli importi necessari a coprire il ‘buco’ creato dalla consorziata in difficoltà.

Quante volte è intervenuto il fondo? Raramente, solo nove in venticinque anni, sempre per banche a carattere locale e solo una volta la soluzione è stata il rimborso dei depositanti: negli altri casi si è proceduto alla cessione delle attività e delle passività, in pratica un altro istituto ne ha rilevato le quote.

Ecco una tabella che descrive lo scenario.


Una riflessione: se una banca con depositi molto elevati dovesse essere posta in liquidazione coatta, le altre banche riuscirebbero ad avere le risorse sufficienti per rimborsare i depositanti? E se le banche in crisi dovessero essere più di una contemporaneamente o a cascata? Il fondo garantirebbe i depositi per tutti? Non è mai accaduto, quindi non si può sapere. Di fatto, la tutela non è così forte come si potrebbe immaginare e presenta parecchi punti deboli, che in caso di grave crisi del sistema bancario potrebbe non reggere l’impatto e non riuscire a far fronte agli impegni presi. In un momento in cui tutte le banche stanno cercando di fare raccolta allettando i clienti con i rendimenti dei conti deposito, e non spiegano le lacune del fondo di tutela, sarebbe bene valutare questo rischio “emittente” esattamente come si dovrebbe fare quando si acquista un titolo.

dott. Marco Degiorgis – Consulente indipendente per la gestione dei patrimoni familiari, Studio Degiorgis