Registro Volontari Enti Terzo Settore: come cambia con le nuove regole?

Il Registro dei Volontari degli Enti del Terzo Settore rappresenta un importante passo avanti per questo settore. Lo stesso era già previsto dal decreto del Ministro dell’Industria del 1992, ma in quel caso era limitato ai soli volontari delle OdV (Organizzazioni di Volontariato) con il Codice del Terzo Settore invece viene esteso tale obbligo a tutti gli enti, inoltre ha provveduto a semplificare le procedure.

Registro Volontari del Terzo Settore: dal decreto del 1992 al Codice del Terzo Settore

La disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore ( che abbiamo già visto sta gradualmente entrando in vigore) prevedeva che le sole Organizzazioni di Volontariato tenessero un registro dei volontari, ciò al fine di predisporre anche tutti gli adempimenti volti a stipulare polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dalla stessa attività di volontariato. Il registro doveva essere vidimato da un Pubblico Ufficiale o da un notaio.

Il Codice del Terzo Settore (D.lgs 117 del 2017) ha provveduto attraverso l’articolo 17, comma 1, a disciplinare nuovamente tale Registro introducendo qualche novità. Questo prevede che gli ETS possano avvalersi della collaborazione di volontari per lo svolgimento delle proprie attività e che sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la propria opera in modo non occasionale.

Si ricava dalla formulazione dell’articolo in oggetto che i volontari possono essere divisi in due categorie:

  • occasionali;
  • non occasionali.

Ne consegue anche che solo per i volontari non occasionali debba essere previsto il registro. Lo stesso principio però non vale ai fini dell’obbligo della stipula delle polizze assicurative, infatti l’articolo 18 dello stesso decreto legislativo prevede che per tutti i volontari debba essere predisposta la copertura assicurativa contro malattie e infortuni che possono derivare dallo svolgimento di attività per l’Ente del Terzo Settore in cui operano.

Deriva da ciò che è bene predisporre una seconda sezione del Registro dei Volontari in cui siano indicate le generalità dei volontari che prestano il loro operato in modo occasionale  così che lo stesso possa essere consegnato alle compagnie di assicurazione al fine di provvedere a idonea copertura assicurativa.

Modalità di tenuta del Registro Volontari Enti Terzo Settore

Novità importanti circa le modalità di tenuta del Registro dei Volontari sono intervenute con il decreto interministeriale del 6 ottobre 2021 che ha indicato le nuove modalità operative di questo importante strumento. La prima novità importante è rappresentata dal fatto che lo stesso può essere tenuto in forma telematica. In questo caso è però indispensabile utilizzare un software che impedisca modifiche successive ai dati immessi. Si potrà così garantire l’integrità del registro sia dal punto di vista temporale che formale.

In secondo luogo il decreto interministeriale del 6 ottobre 2021 precisa che nel caso in cui l’Ente decida di utilizzare il registra cartaceo, in caso di variazioni non è più necessario barrare e firmare la parte oggetto di variazione.

Il Registro telematico o cartaceo deve essere costantemente aggiornato e deve indicare:

  • generalità del volontario (nome e cognome);
  • codice fiscale;
  • data e luogo di nascita;
  • residenza;
  • data di inizio e di fine dell’attività di volontariato.

Le polizze assicurative: individuali e collettive

Si è già detto che una delle finalità del Registro dei Volontari è stipulare polizze assicurative in favore dei volontari che operano in modo occasionale o non occasionale e proprio per questo è bene dividerlo in due sezioni. L’articolo 18 stabilisce che la polizza deve coprire:

  • infortuni;
  • malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato;
  • eventuali danni a terzi.

Infine, è prevista per le associazioni che non svolgono prevalente attività commerciale la possibilità di stipulare polizze collettive (cioè non individuali). Questo naturalmente non esime dalla tenuta del registro in modo poi da individuare chi può usufruire della copertura della polizza assicurativa. Infatti il decreto interministeriale stabilisce che le polizze collettive devono essere stipulate in modalità tali che possano garantire trasparenza delle condizioni e assenza di discriminazioni tra i volontari. I vantaggi delle polizze collettive sono soprattutto di tipo economico, infatti solitamente l’importo è inferiore rispetto a polizze individuali che richiedono anche un maggiore impegno amministrativo/burocratico.

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Polizza Rc capofamiglia, che cos’è e cosa controllare prima di sottoscriverla

La polizza Rc capofamiglia in generale è utile a tutti. Oltre a sottoscrivere un’assicurazione contro gli infortuni o una polizza sulla vita, con la polizza Rc capofamiglia si può tutelare se stessi e i propri cari. Sono compresi nella polizza, dunque, i membri della propria famiglia, inclusi i lavoratori e gli animali domestici. La protezione nei riguardi di se stessi e degli altri assicurati copre gli eventuali danni provocati a terze persone.

Cosa succede se non si ha la polizza Rc capofamiglia e si provocano dei danni?

Infatti, in assenza della polizza Rc capofamiglia si rischia di dover sborsare delle cifre, anche piuttosto elevate, nel caso in cui si dovesse verificare un evento dannoso a terzi. Si pensi, a titolo di esempio, a qualche imprevisto che causi danni da parte di un minore o di un animale domestico. In specifici casi, la polizza copre anche i danni provocati da un collaboratore domestico.

Danni provocati da minori o da cani domestici

La polizza Rc capofamiglia trae la sua giustificazione del Codice civile. Secondo l’articolo 2048, infatti, “il padre e la madre o il tutore sono responsabili dei danni provocati dai figli minori che abitano con loro”. Il successivo articolo 2052 stabilisce, inoltre, che “il proprietario di un animale è responsabile dei danni cagionati dallo stesso, sia nel caso in cui si trovi sotto la sua custodia, sia nel caso in cui sia fuggito o smarrito”.

A chi è consigliata la polizza Rc capofamiglia?

Soprattutto se si hanno figli minori o animali domestici risulta indicata la sottoscrizione di una polizza Rc capofamiglia. In questi casi il rischio di danni è nettamente maggiore. Ma la stessa assicurazione può essere fatta da chiunque, dal momento che a ciascuno può capitare di subire un evento dannoso o di provocare dei danni. La polizza può coprire tutti i casi in cui può risultare probabile il verificarsi di un danno. Ad esempio, le situazioni di svolgimento di attività sportive. Oppure le forme alternative di mobilità come biciclette o monopattini.

Quanto può costare la polizza Rc capofamiglia?

Il costo della polizza Rc capofamiglia può essere molto variabile. Ciò dipende dalle tipologie e dal numero delle coperture richieste. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle soluzioni troppo economiche. Infatti, una polizza che possa sembrare molto conveniente, in realtà potrebbe avere delle esclusioni da ritenere importanti. Oppure a una polizza a basso costo potrebbero corrispondere dei massimali troppo bassi.

Cosa valutare nella scelta di una polizza Rc capofamiglia?

Per scegliere la polizza Rc capofamiglia giusta alle proprie esigenze è necessario fare un confronto di più preventivi messi a disposizione delle compagnie assicurative. Risulta altresì necessario stare attenti anche a includere le coperture giuste, ovvero quelle che permettono eventuali risparmi consistenti nel caso in cui si debba risarcire qualcuno per aver causato dei danni.

Cosa controllare nel momento in cui si stipula una polizza Rc capofamiglia?

Prima, dunque, di stipulare una polizza Rc capofamiglia è necessario controllare alla voce “danni a terzi” che tra questi non siano inclusi i familiari conviventi. Normalmente, la polizza Rc capofamiglia dovrebbe includere le attività sportive. Ma è importante controllare attentamente anche le esclusioni. Ad esempio, varie polizze potrebbero escludere dal risarcimento dei danni la circostanza di possedere dei cani definiti “pericolosi”.

Sottoscrizione polizza Rc capofamiglia, prima di firmarla controllare le esclusioni

Altre esclusioni potrebbero riguardare, ad esempio, la proprietà di alberi di alto fusto. Risulta pertanto fondamentale verificare che le coperture incluse nella polizza Rc capofamiglia rientrino in ciò che si possiede che potrebbe causare dei danni o nelle attività normalmente svolte.

Polizza vita caso morte, che cos’è e cosa valutare prima di firmare il contratto

La polizza vita temporanea caso morte rappresenta una protezione per i beneficiari indicati nel contratto da eventuali problemi finanziari nel caso in cui avvenga il decesso dell’assicurato. I beneficiari, persone care all’assicurato, devono accettare il beneficio. In questo modo otterranno la disponibilità di un capitale nel caso in cui si verifichi l’evento, ovvero il decesso dell’assicurato.

Per quanto tempo è valida la polizza vita temporanea caso morte?

La polizza vita temporanea caso morte è valida per un determinato periodo di tempo che viene definito dalla compagnia assicuratrice e dall’assicurato. Se il decesso dovesse avvenire durate questo lasso di tempo, ai cari del defunto è garantito il pagamento del capitale. In caso di sopravvivenza dell’assicurato al periodo, superata la scadenza della polizza, il contratto si considera concluso. I premi che l’assicurato ha versato rimangono alla compagnia assicuratrice.

Come funziona la polizza vita caso morte?

La polizza vita temporanea caso morte pertanto garantisce la possibilità ai beneficiari di poter disporre di una disponibilità economica immediata nel caso in cui dovessero trovarsi in situazioni difficili da affrontare. La polizza, ad esempio, può essere correlata a un mutuo. Nel caso di decesso prematuro dell’assicurato, l’assicurazione si fa carico di pagare le restanti rate del mutuo stesso. L’utilità di questa tipologia di polizza assicurativa è ottimale per un capofamiglia giovane che sia anche la persona del nucleo che percepisce il reddito più alto all’interno della famiglia.

Quanto costa la polizza vita caso morte?

L’ammontare del premio assicurativo per la polizza vita caso morte dipende da vari fattori. Innanzitutto dall’età dell’assicurato. Più è alta l’età del sottoscrittore della polizza, maggiore è il rischio di decesso. Di conseguenza, un assicurato giovane avrà un premio assicurativo da pagare meno oneroso rispetto a un sottoscrittore più avanti con l’età. In secondo luogo, incide sull’ammontare del premio lo stato di salute dell’assicurato. Anche la condizione di fumatore fa aumentare il costo della polizza.

Costo del premio assicurativo, altri fattori che incidono nella polizza vita temporanea caso morte

In merito allo stato di salute del sottoscrittore di una polizza vita caso morte, anche le patologie gravi fanno aumentare il premio assicurativo. L’assicurazione può richiedere che il sottoscrittore presenti degli esami clinici per attestare le sue effettive condizioni di salute. Incidono sul costo della polizza anche il capitale assicurato, la durata dell’assicurazione e la periodicità con la quale si versano le rate. Il sottoscrittore della polizza può, inoltre, versare il premio in un’unica soluzione oppure optare per delle rate. La cadenza delle rate può essere mensile, semestrale o annuale. L’assicurato è libero di scegliere per quanto tempo deve durare il contratto.

Quando l’assicurazione può negare la liquidazione delle somme nella polizza vita caso morte?

Si possono verificare delle situazioni nelle quali l’assicurazione può negare di liquidare le somme della polizza vita temporanea caso morte. Ciò può succedere nel caso in cui insorgano delle controversie con la compagnia di assicurazione al verificarsi di un sinistro. L’agenzia può negare la liquidazione anche se l’assicurato ha fornito informazioni non veritiere, in primis sullo stato di salute. La compagnia, infatti, può accertarsi in merito alle condizioni di salute dell’assicurato prima che acquistasse la polizza e verificare che siano veritiere le condizioni dichiarate al momento della sottoscrizione della polizza.

Cosa deve fare l’assicurato prima di firmare il contratto di polizza vita caso morte?

Una situazione che determina la mancata liquidazione da parte della compagnia assicuratrice al verificarsi dell’evento all’interno della polizza vita caso morte è quella di aver previsto delle cause di esclusione. È fondamentale che l’assicurato, prima di sottoscrivere la polizza (fase precontrattuale), verifichi attentamente tutte le condizioni della polizza stessa.

Cause di esclusione per la liquidazione di una polizza vita caso morte

Se vi sono delle cause di esclusione della liquidazione, ad esempio il soffrire di malattie già esistenti oppure lo svolgimento di attività lavorative o sportive rischiose, ciò potrebbe determinare il mancato pagamento delle somme da parte dell’assicurazione stessa nel caso in cui si verifichi l’evento. Risulta pertanto fondamentale accertarsi di aver compreso tutte le caratteristiche della polizza per evitare di firmare una soluzione che non risponda alle esigenze effettive dell’assicurato.

Come scegliere la polizza vita temporanea caso morte migliore?

Prima di firmare il contratto di polizza vita caso morte, l’assicurato dovrebbe entrare a conoscenza di quelli che sono gli eventi rischiosi. La comprensione di questi ultimi permette di centrare esattamente il tipo di polizza più opportuna per il lavoro che si fa, oppure per lo stile di vita che si conduce. Le maggiori informazioni sono da reperire sui documenti che riportano le garanzie assicurative e le cause di esclusione.

Scelta della polizza più adeguata al miglior costo

Al di là delle condizioni, la valutazione dell’assicurato deve essere fatta anche sul costo della polizza. È necessario capire, in particolare, se il premio da pagare si può sostenere e per quanto tempo. In questo caso è utile fare un confronto tra le compagnie assicurative che offrono questo tipo di polizza. Il confronto si fa proprio dai documenti che descrivono le garanzie offerte.

Polizza malattia: che cos’è, come funziona e a chi serve?

Con la polizza malattia si ha a disposizione una copertura assicurativa nel caso in cui si verifichi la malattia. L’obiettivo della polizza è quello di fornire un sostegno economico in particolari situazioni di necessità. La malattia si intende come l’alterazione dello stato di salute che non dipende da un infortunio. Rispetto proprio alla polizza infortuni, la malattia si manifesta come un evento non attribuibile a una causa esterna, violenta e fortuita.

Come può essere una polizza malattia?

La polizza malattia può essere sottoscritta:

  • in maniera individuale. In questo caso il contratto, sottoscritto dal solo beneficiario, risulta a vantaggio del sottoscrittore stesso e dei componenti il suo nucleo familiare;
  • collettivamente. In questo caso il contratto, sottoscritto dal datore di lavoro o da un’associazione, va a garantire i dipendenti e gli associati.

In quali casi risulta utile la polizza malattia?

La polizza malattia diventa utile nel momento in cui occorre coprire un ipotetico futuro periodo di malattia. In questo caso si ottiene il rimborso delle spese sostenute. I casi più frequenti possono essere quelli di un intervento chirurgico. Ma anche in caso di ricovero presso un ospedale o una casa di cura è utile avere una polizza malattia. In questo caso si riceve un indennizzo giornaliero per tutto il periodo di degenza. Infine, diversamente dalla polizza infortuni, con l’assicurazione sulla malattia si può ottenere la liquidazione in caso di invalidità permanente attribuibile alla malattia stessa.

Come avviene la copertura della polizza malattia?

La copertura della polizza malattia può prevedere un’assistenza diretta presso i medici e le strutture convenzionati. L’assistenza, in questo caso, deriva dal fatto che a pagare le prestazioni pensa direttamente l’assicurazione. Diversamente, la copertura può avvenire anche a rimborso. In questo caso, il beneficiario deve presentare la fattura della prestazione ottenuta e l’assicurazione provvede al rimborso delle spese già pagate dall’assicurato.

Polizza malattia, come funziona e quali sono le formule?

Con la polizza malattia si possono scegliere diverse formule. La prima consiste nel rimborso delle spese mediche sostenute per una malattia o per un intervento chirurgico conseguente alla malattia. Con la formula indennitaria, invece, l’assicurazione paga una certa somma per ogni giorno trascorso in un ospedale o in una casa di cura. Per i lavoratori autonomi la copertura viene integrata dal mancato guadagno conseguente al fatto che, a causa della malattia, il professionista non ha potuto svolgere la propria attività. Infine, nel caso di invalidità permanente, la somma viene pagata dall’assicurazione nel momento in cui non si è più nelle condizioni di poter lavorare a causa della malattia. L’invalidità può essere totale o parziale.

Qual è la durata della polizza malattia?

Si può sottoscrivere una polizza malattia annuale o di più anni. In quest’ultimo caso, per i contratti sottoscritti dopo il 15 agosto 2009, l’assicurato può recedere dal contratto a partire dal quinto anno di sottoscrizione dando un preavviso di 60 giorni. Ma devono risultare in regola i pagamenti dei premi precedenti. Dopo la durata della polizza, è necessario comunicare all’assicurazione se si intende porre fine al contratto oppure procedere con la proroga. Se nel contratto c’è la clausola “proroga tacita”, la polizza si rinnova in automatico. Ma la proroga stessa non può essere superiore ai due anni.

Quando si attiva la polizza malattia?

Dopo la firma del contratto, per l’attivazione della polizza malattia deve trascorrere un determinato lasso di tempo. Se durante questo periodo dovesse verificarsi un sinistro, l’assicurato non avrà diritto ad alcuna somma, anche se ha pagato già il premio. Il periodo di mancata copertura dipende dal tipo di formula che l’assicurato ha sottoscritto.

Quanto costa la polizza malattia?

Il costo della polizza malattia (premio) varia a seconda di determinati fattori. Innanzitutto l’età: solitamente le assicurazioni permettono di sottoscrivere polizze fino a 70 anni. Ma è necessario anche verificare l’esito del “questionario sanitario“. Si tratta di un elenco di domande sullo stato di salute dell’assicurato. In base alle risposte fornite dall’assicurato al questionario, l’assicurazione calcola il rischio e da questo dipende anche il premio. L’assicurato deve rispondere correttamente: infatti, nel caso in cui le informazioni non risultino veritiere o complete, l’assicurazione può non pagare l’indennizzo in caso di malattia o determinarne una riduzione.

Cosa è importante fare prima di sottoscrivere una polizza malattia?

Dal lato dell’assicurato, prima di firmare il contratto di polizza malattia, è indispensabile prendere tutte le informazioni sulle spese che l’assicurazione rimborsa in caso di malattia, dei massimali indennizzabili e della presenza di strutture o di medici convenzionati ai quali rivolgersi in caso di malattia. Se l’assicurato si rivolge a medici non convenzionati potrebbe subire la riduzione o l’esclusione del rimborso.

Franchigie e scoperti nelle polizze malattia

La presenza di una franchigia nella polizza malattia va verificata prima di firmare il contratto. Ad esempio, può essere stabilita una franchigia assoluta il cui importo viene detratto dalla somma da indennizzare, o relativa nel caso in cui l’assicurazione non indennizza sotto un certo importo. Possono essere previste cause di esclusione dall’indennizzo. Ad esempio, se l’assicurazione dimostra che l’assicurato non ha fornito le informazioni nel questionario prima di sottoscrivere il contratto di una malattia della quale l’assicurato stesso ne era a conoscenza. Sono normalmente escluse le malattie conseguenti a comportamenti dell’assicurato contrari alla legge o volontari.

A chi è consigliata la polizza malattia?

La polizza malattia è consigliata sicuramente ai lavoratori autonomi e alle partite Iva. Infatti, i professionisti risultano scoperti in caso di malattia e non avrebbero un sostegno economico senza una polizza per l’impossibilità di svolgere la propria attività. In caso di malattia è comunque necessario verificare le spese rimborsabili. Ad esempio, quelle di degenza sono sempre rimborsabili. Altre rimangono a carico dell’assicurato.

Polizza malattia, come scegliere la migliore?

Prima di sottoscrivere il contratto è necessario fare un’attenta valutazione del rischio che si ha di malattia e di quanto la malattia stessa potrebbe compromettere le entrate economiche nel caso in cui non si disponesse di una polizza. La scelta di una compagnia anziché di un’altra deve essere consapevole e alla luce di tutte le informazioni e i confronti tra costi e benefici delle varie offerte presenti sul mercato.

 

Polizza infortuni: che cos’è e cosa fare prima di firmare

La polizza infortuni è il contratto che copre l’inabilità temporanea, permanente o la morte. Eventualmente la polizza copre anche il rimborso delle spese mediche. Gli eventi che potrebbero determinare le situazioni descritte devono essere identificati come conseguenza esclusiva e diretta di un fatto che abbia una causa fortuita, esterna e violenta.

Eventi che determinano l’inabilità e la morte nella polizza infortuni: cosa bisogna sapere

Gli eventi che abbiano causato l’inabilità temporanea o permanente o, nei casi più gravi, la morte devono essere identificati come:

  • fortuiti, ovvero non prevedibili, e inevitabili;
  • esterni e violenti. Cioè gli eventi non devono essere rinvenibili all’interno dell’organismo. Ad esempio, la malattia, sia pure improvvisa, non rientra tra gli eventi coperti dalla polizza.

Quando potrebbero verificarsi gli infortuni tutelati dalla polizza?

La polizza infortuni viene stipulata per eventi che potrebbero verificarsi mentre:

  • si circola su un veicolo. In questo caso si fa riferimento all’infortunio occorso al conducente nel caso in cui la tutela non sia stata già appositamente acquistata come garanzia accessoria alla Rc auto;
  • mentre si lavora e, dunque, nell’orario lavorativo. Rientrano in queste casistiche gli infortuni professionali, inclusi gli infortuni che avvengano durante il percorso da casa a lavoro e viceversa;
  • nel tempo libero, ovvero per infortuni extra-lavorativi;
  • durante tutta la giornata a prescindere da quale attività si stia svolgendo.

Polizza infortuni, annuale o pluriennale?

La polizza infortuni può essere stipulata annualmente oppure con un contratto che copra più anni. In questo caso, per le polizze stipulate dopo il 15 agosto 2009, con la sottoscrizione di un contratto di oltre 5 anni si può disdire il contratto stesso con un preavviso di 60 giorni. Durante i primi cinque anni, tuttavia, il beneficiario della polizza deve aver versato regolarmente il premio. In ogni caso, l’eventuale proroga tacita non può andare oltre i due anni. La proroga tacita deve essere contenuta nel contratto.

Polizza infortuni, come funziona?

La polizza infortuni tutela il patrimonio del beneficiario nel caso in cui si verifichi un evento esterno e violento che procuri lesioni fisiche. Dette lesioni devono impedire il normale svolgimento di un’attività lavorativa e devono essere opportunamente accertate. Dopo il verificarsi dell’infortunio, l’assicurato potrebbe subire l’inabilità temporanea o permanente, oppure la morte.

Cosa si ottiene con la polizza infortuni?

Al verificarsi dell’evento che abbia determinato l’infortunio e dunque l’inabilità o la morte, al beneficiario spettano:

  • la diaria o paga giornaliera, per ciascuna giornata di lavoro persa;
  • l’indennizzo a favore dei beneficiari superstiti nel caso in cui dall’evento si sia verificata la morte dell’assicurato.

Differentemente da quanto avviene per la polizza Inail, che copre solo dagli infortuni che si possano verificare durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, con la polizza infortuni si può assicurare chiunque, anche a prescindere dallo svolgimento della propria attività lavorativa.

Quanto si paga per una polizza infortuni?

Il premio da pagare per una polizza infortuni dipende da vari fattori. Innanzitutto, è da considerare l’ambito temporale della copertura. Ad esempio, la garanzia può essere per tutto il giorno, 24 ore su 24, con un costo più alto. Ma si può sottoscrivere una polizza per le sole ore lavorative. Il premio dipende anche dal tipo di attività che si svolge. In questo caso, molto di pende dal profilo di rischio che può essere più o meno alto. Si può, inoltre, procedere con l’inclusione dei rischi sportivi, soprattutto se si svolgono degli sport pericolosi. Infine, il premio dipende anche dall’età dell’assicurato. In genere, il limite anagrafico per la polizza infortuni è di 70 anni.

Polizza infortuni, a chi serve soprattutto?

La polizza infortuni è indicata, in particolare, ai lavoratori autonomi. Infatti, questi ultimi non hanno la copertura offerta dall’Inail. Risulta pertanto fondamentale tutelare tutte le persone che svolgano un’attività lavorative ma anche per quelle extra. La polizza infortuni è indicata, inoltre, ai guidatori con la formula specifica “Infortuni del conducente”.

A cosa prestare attenzione prima di firmare una polizza infortuni?

Nella fase precontrattuale, ovvero prima di firmare una polizza infortuni, è indispensabile scegliere la copertura maggiormente attinente alle proprie necessità professionali e private. Se si è un libero professionista è consigliabile una polizza infortuni che copra tutte le ore della giornata. Al contrario, a un lavoratore dipendente si consiglia una polizza infortuni solo per le ore nelle quali non si è a lavoro.

Polizze infortuni, è necessario verificare quali sono le clausole e le condizioni contrattuali

Prima di firmare una polizza infortuni è necessario, inoltre, prestare attenzione alle clausole e alle condizioni contrattuali. Infatti, nel contratto possono essere presenti delle franchigie in percentuale, da applicare a seconda del grado di invalidità permanente conseguente all’evento. La franchigia può essere indicata anche in giorni: normalmente, in questi casi, si riferisce all’inabilità temporanea.

Cause di esclusione del pagamento per una polizza infortuni

All’interno del contratto possono essere presenti anche le clausole di esclusione. La polizza, infatti, non paga per gli infortuni che siano accaduti in conseguenza del compimento di un reato o di un’attività che sia contraria alla legge. Non sono pagate nemmeno le conseguenze di eventi avvenuti per stato di ubriachezza o sotto l’effetto di stupefacenti. Non rientrano nel risarcimento nemmeno gli eventi causati dalla guida di un veicolo senza la dovuta abilitazione.

Polizze infortuni, quanto incidono le concause?

Ai fini dell’effettiva copertura della polizza infortuni diventa fondamentale l’assenza di concause nella produzione dell’evento che abbia determinato l’invalidità o la morte. Infatti, qualora gli effetti di un infortunio siano imputabili a cause preesistenti, l’invalidità non verrà indennizzata. La polizza, pertanto, copre solo il danno fisico conseguente, in maniera esclusiva e diretta, dall’infortunio. È dunque escluso l’aggravamento di una situazione già preesistente.

Variazione dell’attività professionale nella polizza infortuni

L’eventuale variazione di un’attività professionale deve essere comunicata all’impresa. Infatti, iniziando una nuova attività potrebbe far conseguire un innalzamento o una riduzione del rischio. Di conseguenza, anche il premio da pagare potrebbe andare, rispettivamente, in aumento o in diminuzione. In mancanza della comunicazione, l’indennizzo potrebbe ridursi o addirittura essere escluso a seguito dell’infortunio.

Come scegliere la polizza infortuni?

Diventa pertanto indispensabile fare opportune valutazione nella scelta della polizza infortuni. Le valutazioni da fare prima di firmare sono quelle inerenti:

  • allo stile di vita condotto e ai rischi di infortunio ai quali ci si espone;
  • all’importo da pagare. Il premio deve essere proporzionato al rischio e alle possibilità economiche di chi lo sottoscrive;
  • di conseguenza alle entrate economiche che devono far fronte al premio da pagare.

Cosa verificare nel contratto prima di sottoscrivere la polizza infortuni

Per quanto riguarda le verifiche da fare sul contratto proposto dall’impresa, è necessario verificare in che modo si verrà eventualmente rimborsati, cosa sia incluso e cosa escluso dal rimborso e le franchigie presenti. Inoltre, è necessario fare una analisi di quelli che sono i costi in rapporto ai benefici della polizza stessa. Infine, diventa fondamentale valutare quanto un eventuale infortunio possa compromettere le entrate economiche, sia nel caso in cui si sia sottoscritta una polizza infortuni che nel caso in cui si sia sprovvisti.

Risparmi per i figli: oltre a Pac, libretti, buoni e polizze c’è anche la pensione integrativa

Gli italiani, tradizionalmente un popolo di risparmiatori, tendono anche a lasciare qualcosa per il futuro dei propri figli. E sono vari i modi per risparmiare delle cifre. Si va dai piani di accumulo alle polizze, dai libretti di risparmio ai buoni fruttiferi postali. C’è anche la possibilità di garantire una pensione integrativa aderendo alla previdenza complementare. Vediamo dei vari modi i vantaggi e gli svantaggi considerando anche il fattore tempo, decisamente ampio, e quello delle circostanze imprevedibili.

Libretti di risparmio, liberi o vincolati

Con i libretti di risparmio si possono depositare somme in banca oppure alla Posta. Si tratta di meccanismi di deposito utilizzati molto in passato per assicurare un futuro ai figli piccoli. L’apertura di un libretto di risparmio può essere libera, senza cioè che ci siano vincoli di tempo sui prelievi, oppure vincolata. In quest’ultimo caso, le somme depositate rimangono bloccate fino a una certa scadenza.

Vantaggi e svantaggi del libretto di risparmio postale o bancario

Il vantaggio di aprire un libretto di risparmio consente ai genitori o ai nonni di poter versare anche poco per volta e senza una cadenza prefissata. Attualmente i libretti possono essere considerati vantaggiosi perché non hanno costi né per l’apertura, né per la loro gestione. Tuttavia, i tassi di interessi attuali sono molto bassi. Pertanto, questo strumento non consente di ottenere un apprezzamento considerevole di quanto investito.

Buoni fruttiferi postali: interessi tassati al 12,50%

Un occhio di riguardo hanno i buoni fruttiferi postali, consistenti in titoli emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti. La sottoscrizione dei buoni può avvenire presso la Posta oppure attraverso il sito o l’applicazione di Poste Italiane. Sottoscrivere i buoni fruttiferi postali non comporta spese, mentre gli interessi sono tassati al 12,50%. In ottica di un investimento per i figli, determinati buoni per i minori garantiscono il 100% del capitale. La maturazione degli interessi può arrivare fino a quando il minore non compia la maggiore età. Analogamente ai libretti di risparmio, oggi i buoni fruttiferi postali garantiscono rendimenti piuttosto modesti.

Polizze assicurative

Con le polizze assicurative è possibile risparmiare per i figli indicandoli come beneficiari. Sono varie le polizze che si possono sottoscrivere. Le polizze vita rivalutabili, ad esempio, o quelle del ramo I. Entrambe le tipologie permettono la rivalutazione del capitale assicurato ogni anno oppure la rendita ottenuta dall’investimento nelle gestioni separate. Entrambe le formule, inoltre, garantiscono la restituzione del capitale. Per collegare la polizza ai fondi comuni o a indici azionari è necessario investire nelle unit e nelle index linked o nelle polizze di ramo III.

I vantaggi di investire in polizze assicurative

Pur essendo prodotti più costosi rispetto ai buoni fruttiferi postali o ai libretti di risparmio, le polizze offrono determinati vantaggi. Innanzitutto sono forme di investimento del risparmio stesso, con copertura assicurativa. I premi pagati sono detraibili per il 19% fino al tetto di 530 euro. Ulteriori vantaggi sono l’impignorabilità e il fatto che non sono soggetti all’imposta di successione.

I Piani di accumulo del capitale (Pac): si versano piccole somme per volta

Per necessità di risparmio che assicurino anche un certo utilizzo degli strumenti finanziari è possibile investire nei piani di accumulo del capitale (Pac). Chi sottoscrive i piani può procedere periodicamente a versare quote di capitale. Il vantaggio principale risiede proprio nella possibilità di versamento. Si può procedere, infatti, a versare anche piccole somme periodicamente. La particolarità del “piano”, poi, aiuta a regolare le proprie spese per arrivare a mettere da parte le somme da versare.

Costi mediamente alti per i piani di accumulo del capitale

Rispetto alle altre opzioni che abbiamo visto, proprio per la particolarità di versare di volta in volta i costi possono risultare più alti. Soprattutto se si confronta lo strumento con l’investimento effettuato in un’unica soluzione. Tra i costi si segnalano quelli di apertura del piano di accumulo, i diritti fissi sui versamenti e gli oneri nel caso in cui si proceda con la chiusura in anticipo.

Adesione ai fondi pensione: è possibile la sottoscrizione a favore dei figli

Tra le formule di accumulo di risparmio a favore dei figli rientra sicuramente l’adesione ai fondi pensione per assicurare una previdenza integrativa futura. Si tratta, è evidente, di meccanismi di risparmio dalla lunga durata il cui obiettivo è quello di garantire un assegno di pensione più soddisfacente una volta che matureranno i requisiti per l’uscita dal lavoro. Per un genitore che voglia aderire ai fondi pensione, è possibile procedere con l’iscrizione alla previdenza complementare anche a favore dei figli a carico.

Deducibilità fiscale dell’adesione ai fondi pensione

Risulta scontato che una forma di pensione integrativa potrebbe rappresentare la soluzione tra le più redditizie e utili per il futuro dei propri figli. Ma non solo. Infatti, i contributi che si versano al fondo pensione beneficiano della deducibilità fiscale fino al limite di 5.164,57 euro per ogni anno di adesione. Inoltre, sul lato dei costi, tra le tipologie di fondi pensione più risparmiose si citano i fondi chiusi.

Previdenza complementare, vantaggi e svantaggi dell’adesione per i figli

In generale, aderire al fondo pensione comporta un investimento a lungo termine, con dei vincoli. Infatti i limiti sui quali è importante informarsi risiedono nel caso in cui si debba chiedere una parte del capitale accumulato in anticipo. Ma spesso sono previste agevolazioni per anticipi relativi a spese sanitarie o per l’acquisto della prima casa. Inoltre, l’adesione alla previdenza complementare può garantire la formula di pensione anticipata chiamata Rita che consente di ottenere la rendita molto prima rispetto alla maturazione dei requisiti per la pensione.

Regole e scadenze per gli intermediari delle compagnie assicurative estere

L’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare che chiarisse gli aspetti legati alle modalità di utilizzo del credito spettante al momento della liquidazione della polizza assicurativa, gli obblighi di fornire la provvista per l’effettuazione del versamento da parte dell’assicurato, nonché le modalità di segnalazione all’Amministrazione finanziaria dei nominativi nei cui confronti l’imposta non è stata applicata.

Per permettere il corretto adempimento dell’obbligo di sostituzione d’imposta, l’intermediario deve disporre della documentazione necessaria per individuare la base imponibile da assoggettare a tassazione.
Per questo il contribuente deve fornire al suo intermediario i dati necessari per il calcolo dell’imposta dovuta sulla base dei rendiconti ricevuti periodicamente dalla compagnia estera.

Si ricorda, comunque, che il versamento delle imposte sostitutive derivanti dalle liquidazioni e dai riscatti delle polizze estere deve avvenire entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello della corresponsione.
Gli intermediari sono tenuti a versare l’imposta nella misura dello 0,35 per cento, considerando come base imponibile il valore del contratto assicurativo “intermediato”.

Nel caso in cui gli intermediari non ricevano dal contraente la provvista per effettuare il versamento delle imposte, questi ultimi devono comunicarlo all’Amministrazione finanziaria, nel modello 770, che provvederà a iscrivere a ruolo gli importi dovuti.

Gli intermediari devono versare l’imposta sul valore delle polizze per il 2011 entro il 16 novembre 2012.

Vera MORETTI

Come cambierà la tassazione delle rendite finanziarie da gennaio 2012

Il nuovo regime di tassazione del 20% per le rendite finanziarie, che entrerà in vigore dal prossimo gennaio, porterà alcune conseguenze piuttosto tangibili.

Meno tasse toccheranno a chi affida i propri risparmi ai classici conti correnti o nei conti di deposito mentre una maggiorazione delle imposte è prevista per chi sceglie i pronti conti termine. Nessuna variazione, invece, per chi investe nei titoli pubblici.

Esclusi quindi dalla tassazione sono:

– titoli del debito pubblico, buoni postali di risparmio;
– cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti;
– obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l’adempimento di funzioni statali o per l’esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio;
– obbligazioni emesse da altri Stati inclusi nella white list, ovvero nella lista dei paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia.
Escluse anche le rendite pagate dai fondi pensione.

Nel dettaglio, vediamo come cambieranno titoli, interessi, polizze e la differenza tra le aliquote attuali e quelle che verranno attuate in gennaio:

Titoli di Stato italiani : da 12,5 a 12,5
Titoli pubblici di Paesi white list: da 12,5 a 12,5
Buoni postali : da 12,5 a 12,5
Interessi sui conti correnti e depositi di risparmio : da 27 a 20
Obbligazioni di durata inferiore ai 18 mesi : da 27 a 20
Obbligazioni di durata superiore ai 18 mesi : da 27 a 20
Pronti contro termine : da 12, 5 a 20
Obbligazioni con rendimenti non allineati : da 27 a 20
Dividendi azionari : da 12,5 a 20
Titoli atipici : da 27 a 20
Plusvalenze azionarie : da 12,5 a 20
Certificati di deposito : da 27 a 20
Accettazioni bancarie : da 27 a 20
Fondi comuni : da 12,5 a 20
Gestioni patrimoniali : da 12,5 a 20
Polizze di assicurazione : da 12,5 a 20
Fondi pensione : da 11 a 11

Nel caso di prodotto di risparmio gestito e polizze di assicurazione nel cui portafoglio sono presenti anche titoli esclusi dall’aumento della tassazione, il risultato finanziario oggetto della tassazione al 20 per cento sarà netto di una quota dei proventi riferibili i titoli di Stato italiani ed equiparati.

Le modalità di individuazione della quota dei proventi saranno stabilite con un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

A seconda del tipo di reddito, la tassazione si applica diversamente:

– per quanto riguarda i proventi dei redditi da capitale, la tassazione si applica su quelli realizzati a partire da gennaio 2012;
– dividenti e proventi assimilati prevedono una tassazione dei percepiti dal 1 gennaio 2012;
– gli interessi di obbligazioni e titoli similari avranno una tassazione dei maturati a partire dal 1 gennaio 2012;
– per quanto riguarda gestioni individuali di portafoglio, tassazione dei risultati maturati a partire dal 1 gennaio;
Polizze di assicurazione, infine, tassazione dei risultati maturati a partire dal 1 gennaio 2012.

In considerazione della nuova aliquota cambiano anche le regole per la detrazione delle minusvalenze dalle plusvalenze realizzate a partire dal gennaio 2012. Le minusvalenze, infatti, non potranno più essere scontate al 100 per cento, ma solo per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare (quota data dal rapporto tra il 12,50 e il 20 per cento dovuto alla nuova tassazione).

Vera Moretti