Che cos’è un rimborso fiscale generico e come richiederlo

Capita spesso che un contribuente prima paga le imposte, e poi si accorge che queste in realtà sono state versate all’Agenzia delle Entrate per un importo superiore a quanto dovuto. In tal caso sarà allora possibile chiedere all’Agenzia delle Entrate la restituzione delle maggiori somme versate presentando, con le modalità previste, la richiesta di un rimborso generico.

Vediamo allora, nella fattispecie, che cos’è un rimborso fiscale generico e come richiederlo in Italia all’Agenzia delle Entrate. Dalla presentazione di una specifica domanda di rimborso alla richiesta del rimborso generico annualmente in sede di compilazione e di trasmissione al Fisco della dichiarazione dei redditi.

Che cos’è un rimborso fiscale generico e come richiederlo, cosa c’è da sapere

Nel dettaglio, per la richiesta di un rimborso fiscale generico tramite istanza il contribuente può presentare la domanda anche in carta semplice quando non è previsto l’uso di un apposito modello. Ed ha la possibilità di inviare l’istanza al Fisco, ed in particolare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che è competente per territorio, non solo con la posta elettronica certificata (PEC), ma anche con la posta elettronica, con la posta ordinaria, a sportello oppure utilizzando, dopo l’autenticazione, i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Quindi, accedendo con SPID, con la CNS o con la CIE. Oppure anche con le credenziali del Fisco per i professionisti e per le imprese.

Al posto della domanda, come sopra accennato, il rimborso fiscale generico può essere richiesto all’Agenzia delle Entrate pure al momento della compilazione e della trasmissione della dichiarazione dei redditi. In tal caso la richiesta è collegata al tipo di modello da utilizzare per la propria dichiarazione dei redditi. Quindi, il rimborso fiscale generico da parte del contribuente può essere richiesto sia con il modello 730, sia con il modello Redditi.

In particolare, per il modello Redditi il quadro da compilare per chiedere il rimborso è il quadro RX. Mentre per chi è tenuto a presentare il modello 730 il rimborso fiscale può essere accreditato direttamente in busta paga dal datore di lavoro. Oppure dall’ente pensionistico direttamente sul cedolino della pensione.

Come il Fisco paga ai contribuenti i rimborsi generici, dal bonifico all’assegno vidimato

Il pagamento ad un contribuente di un rimborso fiscale generico avviene sempre dopo che l’Agenzia delle Entrate al riguardo ha effettuato tutti i controlli necessari. Dopodiché, il contribuente che ha chiesto il rimborso riceverà dal Fisco l’accredito che, in via prioritaria, avviene sempre a mezzo bonifico su conto corrente bancario o postale.

Il che significa che, al momento della presentazione dell’istanza di rimborso, il contribuente deve fornire sempre il codice IBAN. Attenzione a fornire un IBAN corretto in quanto il Fisco effettua due tentativi per il pagamento. Dopodiché, in caso di rimborso non incassato, il contribuente dovrà poi presentare un’apposita istanza. Eventualmente, in assenza di coordinate bancarie, l’Agenzia delle Entrate riconoscerà al contribuente il rimborso attraverso l’emissione di un titolo di credito a copertura garantita. Ovverosia, attraverso un assegno vidimato emesso dal Gruppo Poste Italiane S.p.A.

Come ricevere un rimborso IVA su conto corrente bancario o postale

Nei confronti del Fisco il contribuente non sempre è a debito, anzi. Capita spesso, infatti, che sia proprio l’Agenzia delle Entrate in debito con i contribuenti, siano questi dei cittadini o delle imprese. Il che significa che anche per i titolari di partita IVA può maturare un credito per il quale altrettanto spesso è possibile chiedere ed ottenere il rimborso. Anziché compensarlo con debiti fiscali futuri. Proponiamoci allora di approfondire il caso relativamente a come ricevere un rimborso IVA sul conto corrente bancario oppure sul conto postale.

Ecco come ricevere un rimborso IVA su conto corrente bancario o su conto postale

Nel dettaglio, senza l’installazione di alcun software, su come ricevere un rimborso IVA su conto corrente bancario o conto postale la richiesta si può inoltrare online. Dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate tramite una semplice operazione di compilazione e di invio via web. Ma a patto di essere già registrati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Dato che, per fruire dell’applicazione web, serve l’accesso tramite le credenziali a Fisconline oppure a Entratel.

Su come ricevere un rimborso IVA, indicando il codice IBAN, l’accredito in conto corrente non solo rappresenta un’operazione sicura, ma anche tale che la somme dovute ai contribuenti arrivino nel più breve tempo possibile e comunque senza ritardi. Nonché senza inconvenienti.

Ed il tutto fermo restando che per i crediti fiscali che sono oggetto di rimborso, inclusi quelli inerenti l’IVA, le persone fisiche e le persone giuridiche in qualsiasi momento, sempre con l’accesso al sito Internet dell’Agenzia delle Entrate con autenticazione, possono modificare oppure cancellare e reinserire le coordinate già comunicate in precedenza.

Come ricevere un rimborso IVA semplicemente compilando un modulo

In alternativa all’applicazione web, con accesso tramite le credenziali, i rimborsi fiscali, compresi quelli relativi all’IVA, possono essere richiesti pure compilando un apposito modulo. Che è scaricabile dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, c’è il modulo per ‘la richiesta di accreditamento su conto corrente bancario o postale dei rimborsi fiscali riservato alle persone fisiche‘. Ed il modulo per la ‘richiesta di accreditamento su conto corrente bancario o postale di rimborsi fiscali e di altre forme di erogazione riservato a soggetti diversi dalle persone fisiche‘.

Per entrambi i moduli debitamente compilati, per ragioni di sicurezza, la trasmissione online può avvenire solo firmandoli digitalmente ed allegandolo con invio via PEC ad un qualsiasi ufficio dell’Agenzia. Anche se le Entrate, preferibilmente, raccomandano l’inoltro alla Direzione Provinciale dell’Agenzia di propria competenza.

Oppure il modulo di rimborso IVA debitamente compilato si può presentare presso un qualsiasi ufficio territoriale del Fisco. Senza dimenticare di allegare la copia di un documento di identità in corso di validità del contribuente, ed eventualmente pure il documento di identità valido del soggetto delegato in caso di delega. Nei due modelli, infatti, c’è l’apposita sezione relativa alla delega. Dove il contribuente dovrà indicare e sottoscrivere i dati del delegato. Ovverosia, il nome, il cognome, il codice fiscale e la data di nascita del delegato.

Rimborsi Iva, novità dalle Entrate

Novità nella disciplina dei rimborsi Iva. La recente Circolare 35/E/2015 che l’Agenzia delle Entrate ha emanato relativamente alle nuove regole dei rimborsi Iva specifica che, qualora vi sia una omissione o un errore nel visto di conformità, o qualora il contribuente intenda cambiare la modalità di utilizzo del credito Iva, si può presentare una dichiarazione integrativa entro il termine di trasmissione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello in oggetto.

Relativamente ai rimborsi Iva ancora in corso, richiesti prima del 13 dicembre 2014 – data dell’entrata in vigore delle modifiche relative – e per i quali è scaduto il termine utile per la rettifica della dichiarazione, è possibile garantirne la conformità attraverso un’autonoma attestazione dell’interessato.

Oltre ai rimborsi Iva in corso, con questa procedura è possibile regolarizzare l’eventuale mancata apposizione del visto di conformità alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2013: i termini di rettifica di questa dichiarazione sono infatti scaduti il 30 settembre 2015.

Rimborsi Iva cambiano le regole

In seguito al dettato del decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, non si dovrà più prestare apposita garanzia per ottenere i rimborsi Iva di importo fino a 15mila euro. Oltre questa soglia la garanzia per i rimborsi sarà obbligatoria solo nel caso di soggetti a rischio ai fini degli interessi erariali.

Ricordiamo infatti che finora, per ottenere i rimborsi Iva superiori a 5.164,57 euro era necessario prestare garanzia, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di Borsa, oppure una fideiussione rilasciata da un’azienda o da un istituto di credito o da un’impresa commerciale che desse garanzie di solvibilità a giudizio dell’Amministrazione finanziaria.

Con il nuovo decreto è stata innalzata a 15mila euro la soglia di rimborsi Iva al cui superamento è richiesta la prestazione di garanzia in questo modo:

  • Nessuna garanzia per i rimborsi Iva di importo non superiore a 15mila euro;
  • Per i rimborsi Iva superiori a 15mila euro: se richiesti da soggetti a rischio, si deve prestare garanzia; se richiesti da soggetti non a rischio, l’erogazione del rimborso viene fatta previa prestazione di garanzia, oppure presentando la dichiarazione munita del visto di conformità dalla quale emerge il credito richiesto a rimborso + una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la presenza di queste condizioni:
  • rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta:
    • patrimonio netto non diminuito di oltre il 40%;
    • consistenza degli immobili ridotta di non oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività;
    • non cessazione né riduzione dell’attività per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende;
    • se la richiesta di rimborsi Iva è presentata da società di capitali non quotate, non risultano cedute, nell’anno precedente la richiesta di rimborso, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
    • esecuzione regolare dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Rimborsi Iva alle imprese entro la fine del 2013

I direttori regionali degli uffici dell’Agenzia delle Entrate hanno ricevuto una lettera scritta da Attilio Befera, direttore nazionale dell’Agenzia, il quale chiedeva di dedicare ogni risorsa utile per liquidare i rimborsi Iva alle imprese entro la fine del 2013.
Tale operazione dovrebbe far entrare, nelle casse delle imprese, circa 11 miliardi di euro, che potrebbero supplire alla mancanza di liquidità e alla difficoltà di accesso al credito che stanno ormai diventando una vera e propria piaga.

Il problema sollevato da Befera riguarda, ovviamente, il ritardo nei pagamenti dalla PA, relativamente al quale il direttore dell’Agenzia ha precisato che “in particolare, il volume dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché i lunghi tempi di pagamento rischiano di compromettere il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende e rappresentano un ostacolo alla crescita del Paese“.

Per agevolare le imprese, dunque, bisogna ricorrere a qualsiasi iniziativa utile perché i rimborsi fiscali vengano effettuati con efficacia e celerità.
Queste l’esortazione del direttore dell’Agenzia, che si allinea così con quanto disposto dal Ministero dell’Economia, il quale ha posto tra gli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2012-2014 una tempestiva liquidazione dei rimborsi.

Dopo la disposizione del rimborso di 2 miliardi di euro, Befera chiede che “si proceda immediatamente alla lavorazione dei rimborsi richiesti e non ancora controllati”.

Vera MORETTI

In arrivo un rimborso Iva di 1,2 miliardi

In attesa che si proceda a sbloccare il pagamento dei debiti delle PA, il ministro dell’Economia compie un passo avanti verso le imprese che necessitano di liquidità e annuncia l’erogazione di rimborsi Iva in conto fiscale in favore di 4.300 imprese.
Si tratta di un’operazione che vedrà 1,2 miliardi di euro che, uniti a quelli erogati precedentemente, arrivano a quota 2,5 miliardi di euro nei primi 3 mesi del 2013.

L’ammontare dell’iniezione di liquidità, come viene chiamata dall’Agenzia delle Entrate, rappresenta un vero e proprio primato dei rimborsi Iva in conto fiscale.
Nel 2011, infatti, nei primi 90 giorni dell’anno, l’Economia allentò i cordoni della borsa e restituì alle imprese 1,844 miliardi.
L’anno prima furono 1,81 miliardi ma il flusso non fu costante, visto che al miliardo e due iniziale seguirono una mancata erogazione a febbraio 2010 e soltanto 590 milioni nel mese di marzo.
Nonostante questa falsa partenza, il 2010 rappresenta, almeno ad ora, l’anno in cui le imprese si sono viste rimborsare nei 12 mesi la cifra record di quasi 10 miliardi di euro.

SI tratta di una situazione che si è ripresentata anche l’anno scorso, che, comunque, si è chiuso con un +7% rispetto al 2011, grazie al rimborso ai titolari di partita Iva di 890 milioni di euro.
Due anni fa, infatti, le imprese si videro restituire complessivamente a fine dicembre 7,684 miliardi, mentre lo scorso anno le liquidazioni dei crediti Iva vantati nei confronti del fisco sono state pari a 8,194 miliardi di euro.

Questo si è verificato grazie all’erogazione di maggio 2012 quando il ministero dell’Economia, anche sotto la spinta delle richieste avanzate dal mondo delle imprese, alle prese con una profonda crisi di liquidità, mise in pagamento rimborsi Iva per 2,2 miliardi di euro. Il tutto cercando di mantenere costanti le erogazioni per i mesi successivi, con 700 milioni pagati a giugno, 900 a settembre e 800 rispettivamente a ottobre e novembre 2012.

Proprio come oggi, ad essere in maggior sofferenza erano il settore alimentare e in particolare quello lattiero-caseario, così come quello dei trasporti.
Il problema dei ritardi nei rimborsi Iva in conto fiscale, infatti, colpisce soprattutto quelle imprese che trattano beni con aliquote Iva differenti o hanno l’intuito in un momento di contrazione dei consumi interni, di aumentare la quota di esportazioni.

Vera MORETTI

Rimborsi Iva, buone notizie

Buone notizie per chi vanta ancora dei rimborsi Iva non incassati. In una risposta al question time di martedì alla Camera, il ministro dell’Economia Vittorio Grilli ha affermato che i rimborsi dei crediti Iva già maturati saranno erogati entro la fine dell’anno, per un totale di 4,3 miliardi di euro. Una somma che si aggiunge ai 2,2 miliardi di rimborsi Iva erogati nel maggio scorso.

Nonostante la lieta novella, rimane la piaga dei tempi di riscossione: l’Italia registra infatti tempi di pagamento dei crediti Iva vantati con l’Erario molto più lunghi rispetto quelli di Germania, Francia e di altri Paesi europei e ciò pone le imprese italiane in una situazione di svantaggio concorrenziale rispetto ai competitor stranieri.

d.S.

Crediti Iva, una beffa per le imprese

di Davide PASSONI

Difficile fare business e sopravvivere quando la crisi morde duro. Praticamente impossibile se la pubblica amministrazione ci mette del suo per prendere a cannonate le imprese che già faticano a rimanere a galla. Infatti, se molte aziende registrano una difficoltà sempre crescente per reperire liquidità per sosntentarsi, lo stato ci mette del suo nel peggiorare le cose grazie al ritardo nei pagamenti dalla PA.

Quante sono le imprese che aspettano il pagamento di opere e servizi realizzate ed erogati e non ancora saldati dalle amministrazioni pubbliche? E quante sono quelle che attendono invano un rimborso IVA per le tasse pagate in più? Tante? Troppe, diciamo noi.

I crediti IVA, ben lungi da essere un di cui del problema, ne sono ormai una parte sostanziale. E a poco serve che il Governo, nella persona del ministro Passera, abbia riconosciuto il problema relativamente ai rimborsi IVA del 2010: non ci voleva un professore per capire che al 31 gennaio 2012 solo 23.416 domande di rimborso erano state accolte su 62.211, per un importo erogato che sta oltre 3 miliardi sotto rispetto al totale vantato dai richiedenti, pari a 8,6 miliardi. Certo, prendere atto è già qualcosa, ma qui serve far uscire il grano.

Può infatti bastare sentirsi dire dal Governo che “in conformità al piano di accelerazione avviato dall’Agenzia delle Entrate, gli importi relativi alle restanti richieste, qualora accolte, verranno erogati nel corso del 2012 tenuto conto della effettiva disponibilità finanziaria“? Che vuol dire “tenuto conto della effettiva disponibilità finanziaria“? Che questi soldi non arriveranno. E l’idea di “pagare” queste somme con titoli di debito pubblico da girare poi alle banche a garanzia della solvibilità dei debiti delle aziende? Sparita. Capiamo che in questo periodo nemmeno le banche se la passano bene, ma almeno loro hanno una Bce che presta denaro a tassi ridicoli. E alle aziende alla canna del gas, chi lo presta il denaro? Ormai quasi più nessun, men che meno a tassi di favore.

E allora su, Monti, su Passera, su ministri tutti: trovate il modo di snellire le procedure elefantiache e di garantire tempi certi per i rimborsi; ve lo chiedono le aziende, ve lo chiede l’economia, ve lo chiede l’Italia. Nessuna delle tre ha più tempo da perdere.

Il 31 marzo scade il termine per richiedere la restituzione dell’Iva pagata in un altro Stato Ue

Ancora poco tempo per chiedere la restituzione dell’Iva pagata in un altro Stato membro dell’Unione Europea. La scadenza è infatti fissata per giovedì 31 marzo. E’ la direttiva 2008/9/Ce ad aver introdotto nuove regole per il rimborso dell’Iva pagata in uno stato membro da soggetti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro (recepita dal decreto legislativo 18/2010, che ha introdotto nel Dpr 633/1972 l’articolo 38-bis1, disciplinante il rimborso dei soggetti passivi italiani dell’Iva pagata negli altri Stati membri).

I tempi si sono accorciati di molto grazie alla presentazione della domanda per via telematica. La nuova procedura l’istanza di rimborso viene indirizzata direttamente all’Agenzia delle Entrate, che provvede, entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza ad inoltrarla all’Amministrazione estera. I soggetti passivi italiani che hanno sostenuto nel corso del 2010 negli altri Paesi comunitari acquisti inerenti l’attività l’istanza di rimborso telematica va presentata entro il prossimo 30 settembre (per acquisti sostenuti nel 2009 il termine è stato prorogato a marzo con la direttiva 2010/66/Ue del 14 ottobre 2010, sono contemplati acquisti di beni e servizi, mentre a partire dall’anno prossimo saranno accettati solo servizi speciali indicati nel Dpr 633/1972 articoli 7 quater e quinquies).

In caso di errore è possibile presentare una istanza di correzione entro il termine di scadenza. In caso di rifiuto l’Agenzia non inoltra l’istanza di rimborso allo Stato Ue competente, ma emette, entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza, un provvedimento di rifiuto da notificare al richiedente, anche tramite mezzi elettronici, nel caso in cui il richiedente:

* non abbia svolto attività d’impresa, arte o professione

* abbia effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell’imposta

* si sia avvalso del regime dei contribuenti minimi

* si sia avvalso del regime speciale per i produttori agricoli.

Rimborsi sull’IVA per gli Stati dell’UE e non: tempi e modalità

Il direttore delle Agenzie delle Entrate, Attilio Befera, ha fornito le nuove istruzioni operative sulla modalità di richiedere i rimborsi per le operazioni sull’Iva assolta in uno degli Stati membri della Comunità Europea da parte di soggetti stabiliti in altro Stato membro.

Da quest’anno, infatti, la domanda di rimborso potrà essere presentata via web direttamente al sito dell’Agenzia delle Entrate e distintamente per ogni periodo di imposta.

Il provvedimento del Fisco (del 01/04/2010, n. prot. 53471/2010) definisce in via generale che, una volta effettuati i dovuti controlli stabiliti in un periodo di 15 giorni, l’istanza di rimborso sarà inoltrata allo Stato membro in cui è stato effettuato l’acquisto.

Poi, l’amministrazione estera provvederà in quattro mesi (e non più sei) a comunicare direttamente al contribuente l’esito della richiesta di rimborso e infine a erogare nel tempo di dieci giorni l’importo spettante.

Stesso dicasi per gli operatori esteri che faranno richiesta di rimborso quando le operazioni sono effettuate in Italia, direttamente alla propria Amministrazione finanziaria. Gli operatori economici residenti in Svizzera, Norvegia e Israele, Paesi con i quali l’Italia ha stipulato specifici accordi, dovranno continuare a presentare le richieste di rimborso in forma cartacea al centro operativo di Pescara con termine al 30 settembre.

Tempi definitivamente più brevi e modalità meno burocratiche, quindi, per tutte le disposizioni introdotte (o modificate) dall’art. 1, D.Lgs. n. 18/2010 (di attuazione delle direttive europee n. 2008/8/CE, n. 2008/9/CE e n. 2008/117/CE) che innovano  la disciplina dei rimborsi dell’IVA assolta in uno degli Stati membri CE da soggetti stabiliti in altro Stato membro.

Tempistiche per la richiesta del rimborso:

– se trimestrale: a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento ed entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento;
– se annuale: a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello oggetto della richiesta di rimborso ed entro il 30 settembre del medesimo anno.

In definitiva, si può richiedere il rimborso dell’imposta assoluta:

– in altri Stati membri dell’UE da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato è presentata all’Agenzia delle Entrate tramite apposito portale elettronico;

-nel territorio dello Stato da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità Europea è presentata per il tramite dello Stato membro di stabilimento;

-Con riferimento all’esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, l’istanza di rimborso è da presentare con riferimento ad un periodo non inferiore al trimestre solare, ma che abbia un importo non inferiore a 400 euro. Se l’importo complessivo relativo ad uno o più trimestri è inferiore a tale limite, l’istanza di rimborso è presentata con cadenza annuale, semprechè di importo non inferiore a 50 euro.

Paola Perfetti