Spese detraibili senza riduzioni o azzeramento in base al reddito: quali sono?

Oltre alle spese detraibili ai fini della dichiarazione dei redditi che dipendono dal reddito complessivo del contribuente, vi sono le spese detraibili che non risentono del livello di reddito. In questo caso, dunque, non sussistono azzeramenti o riduzioni in base a quanto si guadagna. Ecco, pertanto, l’elenco completo di tutte le spese detraibili nella dichiarazione dei redditi senza limiti di reddito.

Spese mediche, sanitarie e prestazioni: tutte le detrazione in dichiarazione dei redditi senza limiti di reddito

Sulle spese sanitarie ai fini delle detrazioni fiscali della dichiarazione dei redditi è prevista la percentuale del 19%. Dal 2020 la normativa fiscale richiede il pagamento tracciabile, a eccezione dei casi sotto descritti. Ovvero, per i medicinali e per i dispositivi, la detrazione spettante è del 19% e sono detraibili anche le spese per il noleggio dei dispositivi. Non serve il pagamento tracciabile. Per le prestazioni sanitarie sostenute nelle strutture pubbliche o private convenzionate con il Sistema sanitario nazionale (Ssn), la detrazione del 19% spetta anche se i costi sono pagati in contanti. Il pagamento può avvenire anche con contante per le prestazioni sanitarie al 100% a carico del privato.

Spese sanitarie per le persone con disabilità: quale detrazione è prevista?

Per le spese sanitarie a favore di persone con disabilità, la detrazione fiscale è del 19%. Si tratta di costi sostenuti per i mezzi necessari ad accompagnare, a deambulare, per la locomozione e per il sollevamento a favore dell’autosufficienza e dell’integrazione della persona. Sono incluse le spese sostenute per i sussidi informatici e tecnici. La detrazione viene applicata sull’intero importo, senza la franchigia. Per queste spese è richiesto il pagamento tracciabile e la documentazione, mediante verbale o autocertificazione, della condizione di disabilità.

Detrazioni del 19% per le spese sanitarie per i familiari non a carico con patologie esenti

Sulla detrazione del 19% per le spese sanitarie a favore di familiari non a carico affetti da patologie esenti, non è prevista la franchigia. Il limite di detrazione annuo è pari a 6.197,48 euro. Sulle spese per comprare cani guida, la detrazione è del 19% ma può essere applicata:

  • per un solo animale e una volta ogni 4 anni, salvo che non si perda il cane;
  • la rateizzazione in quattro anni.

Quanto può essere detratto per le spese sostenute per i veicoli a favore di persone con disabilità?

Qual è la detrazione spettante per chi compra un veicolo a favore delle persone con disabilità? La percentuale è pari al 19%. Si tratta di motoveicoli e di autoveicoli, anche prodotti in serie, allestiti ad hoc per le limitazioni motorie della persona disabile. La detrazione, tuttavia, si può applicare anche agli acquisti di autoveicoli non adattati, per trasportare persone non vedenti, sorde, con handicap mentale e fisico. La persona deve fruire dell’indennità di accompagnamento. Sono compresi tra i beneficiari anche le persone affette da pluriamputazioni o con grave possibilità di deambulare. Il tetto di spesa annuo è fissato  in 18.075,99 euro. La detrazione spetta per un unico veicolo (moto o auto) che deve essere usato esclusivamente o prevalentemente dal disabile. Si può beneficiare della detrazione una sola volta ogni 4 anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal Pubblico registro automobilistico (Pra).

Detrazioni spettati per le spese mediche e assistenziali specifiche per le persone affette da disabilità

Una particolare tipologia di detrazione fiscale spetta per le spese mediche e assistenziali specifiche per le persone affette da disabilità. Si tratta di assistenze infermieristiche e riabilitative e di altra assistenza operate da figure professionali qualificate. La deducibilità opera anche in assenza di una specifica prescrizione medica purché nel documento di spesa risulti il profilo professionale e la prestazione effettuata. Se la persona viene ricoverata in un istituto di assistenza, la deduzione non avviene sull’intera retta, ma sulla parte inerente le spese mediche e paramediche di assistenza riconducibili ai casi sopra esposti. Risultano deducibili, inoltre, le spese sostenute per comprare i medicinali. Le detrazioni spettano anche qualora le spese sono effettuate a favore di familiari non a carico.

Interessi sui mutui per abitazioni principali o altri immobili: quali sono le detrazioni fiscali spettanti?

Sono varie le detrazioni fiscali spettanti sugli interessi dei mutui ipotecari. Il beneficio fiscale del 19% per gli interessi sui mutui ipotecari per l’abitazione principale ha un limite massimo di 4 mila euro; l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale (entro il limite di un anno dalla data di stipula); Non è prevista alcuna detrazione sulle:

  • aperture di credito, anche ipotecarie;
  • cessioni degli stipendi;
  • altri finanziamenti differenti dai mutui.

Per i mutui di importo eccedenti il costo dell’acquisto dell’immobili, gli interessi devono essere detratti in proporzione al costo stesso. Risultano detraibili anche gli oneri accessori a favore di istruttorie, perizie e notaio.

Detrazione del 19% sugli interessi sui mutui ipotecari per altri immobili: tutte le condizioni

Per gli interessi sui mutui ipotecari stipulati per immobili differenti dall’abitazione principale, il 19% ha un massimale di 2.065,83 euro per i mutui stipulati prima del 1993. Per quelli stipulati nel 1991 e 1992, invece, la detrazione spetta solo a chi ha comprato immobili da adibire ad abitazione differente da quella principale. Nel frattempo, tale condizione non deve risultare variata.

Varie detrazioni fiscali sugli interessi sui mutui: ecco l’elenco

Per i mutui contratti nel 1997 per il recupero edilizio, il 19% di detrazione fiscale si applica per un massimale di 2.582,28 euro; sugli interessi applicati ai mutui ipotecari per costruire l’abitazione principale, la detrazione fiscale è la stessa per i prestiti stipulati a decorrere dal 1998; per gli interessi sui prestiti agrari, la detrazione fiscale del 19% si applica su un importo che non deve eccedere i redditi dei terreni dichiarati.

Contributi e assegni, quali sono le detrazioni fiscali spettanti?

Sui contributi assistenziali e previdenziali si applica la detrazione fiscale anche se le spese sono sostenute a favore di familiari a carico. Nel beneficio fiscale sono compresi:

  • l’assicurazione delle casalinghe;
  • i versamenti volontari per i riscatti e per ricongiungere i periodi.

Sui contributi versati a chi svolge servizi domestici, familiari e di assistenza personale, il massimale è di 1.549,37 euro all’anno. I contributi sono esclusi se vengono rimborsati dal datore di lavoro.

Assegno periodico al coniuge: quale detrazione fiscale spetta?

Rientra tra le detrazioni fiscali anche l’assegno periodico a favore del coniuge. Tale assegno è dovuto in base al provvedimento del giudice in conseguenza della separazione o dello scioglimento, della cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’annullamento. L’assegno comprende anche il contributo casa deciso dal giudice. Sono esclusi gli assegni di mantenimento a favore dei figli. La detrazione fiscale spetta anche sugli assegni periodici per rendite e vitalizi corrisposti sulla base del testamento o della donazione modale; infine, il beneficio fiscale spetta anche per gli assegni alimentari ai familiari decisi da un’autorità giudiziaria.

Contributi ai fondi del Ssn, alle casse di assistenza sanitaria e alle forme previdenziali complementari: quali detrazioni spettano?

Le detrazioni fiscali spettano anche sui contributi versati ai fondi integrativi del Ssn (Servizio sanitario nazionale) entro il tetto di 3.615,20 euro. Entro il massimale rientrano anche le spese per i contributi alle casse sanitarie e quelli del punto 441 della Certificazione Unica del 2022. Per i contributi versati in via diretta dai lavoratori in pensione alle casse di assistenza sanitaria a fini di assistenza, il massimale è lo stesso. La detrazione spetta anche se i contributi sono versati a favore di familiari non a carico. Sui contributi versati a forme previdenziali complementari (pensione integrativa e fondi pensione), il limite per la detrazione è pari a 5.164,57 euro. Altri oneri deducibili sono presenti, per il 2022, alle pagine da 62 a 66 delle istruzioni al modello 730.

Altri canoni e spese sui quali si può effettuare la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi

Ulteriori spese sulle quali si può effettuare la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi riguardano i canoni, i censi, i livelli e gli altri oneri sui redditi degli immobili, a esclusione dei contributi agricoli unificati. Non spetta la detrazione se l’immobile è stato locato con la cedolare secca. Risultano deducibili pure i contributi obbligatori sugli immobili non affittati, e dunque non tassati per l’imposta Irpef ma sottoposti all’Imu, purché l’onere non sia stato già incluso nella rendita catastale. Infine, sulle somme tassate che, negli anni precedenti, non avrebbero dovuto formare i redditi da lavoro dipendente o assimilati, la dedubilità è fruibile se al beneficiario non siano state già restituite le somme al netto della ritenuta.

Spese detraibili in base al reddito: quali sono e come procedere col bonus fiscale

Quali sono le spese detraibili nella dichiarazione dei redditi con variazione in base al reddito? Si tratta di tutta una serie di spese sostenute nel periodo di imposta la cui detrazione è ammissibile entro specifici limiti di reddito complessivo. Al di sopra della soglia di reddito, si perde la detraibilità.

Quali sono i limiti di reddito per la detraibilità delle spese?

Se non è indicato diversamente, il limite di reddito complessivo è pari a 240 mila euro. Al superamento di questo tetto, la spesa non si può detrarre. Se il reddito complessivo è di importo tra i 120 mila e i 240 mila euro, la detrazione decresce all’aumentare del reddito stesso.

Spese universitarie e spese differenti da quelle universitaria: come funziona la detrazione delle spese?

Per quanto concerne le spese universitarie, la detrazione fiscale è nella misura del 19%. Sulle spese sostenute per le università non statali oppure estere, il limite della detrazione è stabilito ogni anno dal decreto ministeriale. Per le spese di istruzioni differenti da quelle universitarie, la detrazione fiscale è fissata al 19%. Si tratta di spese sostenute per le scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e per la scuola secondaria di secondo grado. Per la detrazione è necessario fare riferimento all’articolo 1 della legge numero 62 del 2000. L’importo massimo della detrazione è fissato in 800 euro per ciascuno studente. Si possono detrarre le spese dei familiari a carico e del contribuente.

Spese per l’assistenza personale e spese funebri: ecco la detrazione fiscale

Le spese per l’assistenza personale sono detraibili all’aliquota del 219%, nel massimale di 2.100 euro. La detrazione spetta solo se accompagnata dalla certificazione medita della condizione di non autosufficienza. Il limite del reddito per la detrazione fiscale è fissato a 40 mila euro, compresi i redditi derivanti dalla cedolare secca. Per le spese funebri, invece, il massimale è di 1.550 euro (con detrazione fiscale del 19%). In particolare, la detrazione può essere goduta anche se la persona deceduta non era legata da rapporti di parentela.

Le attività sportive dei figli sono detraibili nella dichiarazione dei redditi?

Anche le attività sportive dei figli sono detraibili nella dichiarazione dei redditi per il 19%. Il beneficio fiscale spetta, infatti, per i figli di età non inferiore ai 5 anni e non superiore ai 18 anni. In particolare, sono detraibili le spese sostenute per le associazioni sportive, le piscine, le palestre e tutti gli impianti e le strutture per svolgere sport a livello dilettantistico. Sono detraibili anche le erogazioni a favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche al 19% e fino a 1.500 euro.

Canoni di locazione per gli studenti fuori sede e intermediazione immobiliare: come funziona la detrazione fiscale?

I canoni di locazione per i figli studenti fuori sede sono detraibili al 19%, purché la locazione avvenga in un comune di almeno 100 chilometri distante da quello di residenza. Oppure, in un’altra provincia o in uno Stato differente d’Europa. Il massimale spettante per la detrazione è pari a 2.633 euro. Per l’intermediazione immobiliare, la detrazione è del 19% su abitazioni adibite come prima casa. Il massimale della detrazione è pari a mille euro.

Detrazione sulle spese di beni soggetti a regime vincolistico ed erogazioni liberali varie

La detrazione sui beni soggetti a regime vincolistico del 19% opera a favore dei soggetti obbligati dal decreto legislativo numero 42 del 2004 e dal decreto del Presidente della Repubblica 1409/63. Nel caso in cui suddette spese non siano obbligatorie per via della normativa, devono essere autocertificate al ministero della Cultura (Mibac).

Erogazioni liberali varie: come vanno detratte le relative spese?

Sulle erogazioni liberali a favore di attività artistiche e culturali si può beneficiare della detrazione del 19% solo per le spese che non rientrano nell’art bonus. Sono comprese le erogazioni liberali in natura sulla base di convenzioni. Tutte le spese devono essere autocertificate al ministero della Cultura (Mibac). Per le erogazioni liberali a vantaggio di enti che operano nello spettacolo (detrazione fiscale del 19%), il limite che non deve essere superato è quello del 2% del reddito complessivo.

Erogazioni liberali per le scuole, titoli di Stato e Onlus: le detrazioni

Per le erogazioni liberali a vantaggio di istituti scolastici, senza distinzioni di ordini e gradi, per finalità di innovazione tecnologica, edilizia scolastica ed universitarie, incremento dell’offerta formativa, la detrazione è del 19%. Si prevede il pagamento unicamente con versamento bancario oppure postale o tracciabile con carta di debito, carta di credito, carta prepagata e assegni circolari o bancari. Infine, per le erogazioni liberali al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, il 19% deve risultare da una donazione o da una disposizione testamentaria. Sulle erogazioni liberali a vantaggio delle Onlus, la detrazione è del 26% su un massimale di 30 mila euro all’anno. Le Onlus devono essere impegnate in iniziative umanitarie e gestite da associazioni, da fondazioni, da comitati e dagli enti individuati dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri nei Paesi che non siano nell’area Ocse.

Spese sostenute per i soggetti sordi e veterinarie: quali detrazioni fiscali?

In entrambi i casi la detrazione fiscale è del 19%. In particolare, la detrazione si applica alle spese sostenute nell’anno di imposta per i servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti quali sordi. La legge 381 del 1970 disciplina la detrazione fiscale a favore dei portatori di minoranze. Le spese veterinarie hanno un massimale di 500 euro, mentre sulla parte eccedente il massimale è di 129,11 euro. La facoltà di avvalersi o meno del pagamento tracciabile vige solo per i medicinali veterinari. Diversamente, le spese di mantenimento dei cani guida danno diritto a una detrazione fiscale a forfait. Ovvero di 1.000 euro, indipendentemente dai documenti di spesa. Tale importo dal 2020 dipende dal reddito.

Premi assicurativi: quali spese si possono detrarre?

Tutti i premi assicurativi sono detraibili nella misura del 19%. Sui premi delle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, il massimale annuo è pari a 530 euro; per i premi assicurativi a tutela delle persone con disabilità grave, è necessario osservare che se il contratto è stato stipulato oppure rinnovato a decorrere dal 2001 solo per il rischio di invalidità permanente (più del 5%) o di morte il limite di detrazione fiscale è fissato in 750 euro. Per i premi assicurativi inerenti il rischio di non autosufficienza, il contratto deve escludere la possibilità di recesso della compagnia assicuratrice. Il limite è fissato in 1.291,14 euro.

Premi assicurativi per eventi calamitosi anche rientranti nel superbonus: quali detrazioni fiscali sono previste?

Sui premi assicurativi per eventi di calamità naturale, la detrazione fiscale del 19% è valida per gli immobili abitativi su polizze a decorrere dal 2018. Inoltre, per i premi sul rischio di eventi calamitosi rientranti nel superbonus, è previsto il 90% di detrazione fiscale. Se la polizza è stipulata contestualmente alla cessione del credito di imposta e l’intervento rientra nel super sisma bonus, la detrazione fiscale è del 110%.

Detraibilità spese abbonamenti trasporti, figli con Dsa e iscrizioni per studiare musica

Sugli abbonamenti ai servizi dei trasporti pubblici locali, regionali o interregionali, la detrazione è del 19% fino al massimo di 250 euro. Sulle spese per familiari con Dsa (sia minorenni che maggiorenni), il 19% si può detrarre fino al completamento della scuola secondaria di II grado per gli strumenti compensativi e i sussidi tecnici e informatici. L’iscrizione dei figli agli studi e alla pratica della musica dà diritto alla detrazione fiscale del 19%. L’età deve essere compresa tra i 5 e i 18 anni. L’iscrizione deve avvenire in conservatori, scuole Afam, bande, cori e istituti di musica riconosciuti. Il massimale è di mille euro fino a un reddito annuo di 36 mila euro. Oltre questa soglia si perde la detrazione.

Spese di canoni di leasing di abitazioni principali e contributi associativi alle società di mutuo soccorso e riscatto laurea: ecco la detrazione fiscale spettante

Sulle spese sostenute per i canoni di leasing di abitazioni da adibire a principale, la detrazione fiscale del 19% si applica ai contratti stipulati tra il 2016 e il 2020. Il reddito non deve eccedere i 55 mila euro. Sui contributi associativi alle società di mutuo soccorso si applica la detrazione del 19% per un massimale di 1.300 euro. Si possono detrarre al 19% anche le spese sostenute per riscattare la laurea di familiari a carico. Nel caso in cui tali spese siano state sostenute per sé, si può procedere alla deducibilità dal reddito.

Erogazioni liberali in natura o in denaro per Covid dell’anno 2020, detrazione del 30%

Infine, le erogazioni liberali in natura oppure in denaro effettuate per contrastare la Covid nel 2020 danno diritto alla detrazione fiscale del 30%. Si tratta di erogazioni fatte a favore:

  • dello Stato;
  • delle regioni;
  • degli enti locali, degli enti (anche religiosi, civilmente riconosciuti) o delle istituzioni pubbliche;
  • delle fondazioni, e delle associazioni no profit.

Partite Iva forfettarie, regime flat tax verso gli 85mila euro

Il meccanismo di flat tax delle partite Iva a regime forfettario potrebbe vedersi elevare il proprio limite di ricavi e di compensi annui da 65 mila euro a 85 mila euro. L’innalzamento della soglia, tuttavia, non è l’unica novità attesa nel disegno di legge delega fiscale. Infatti, nelle intenzioni del governo c’è la riforma della ritenuta d’acconto, da eliminare progressivamente insieme alla mensilizzazione degli acconti. Inoltre, si stanno facendo passi avanti nella direzione del cashback fiscale, la misura che consente di monetizzare subito la percentuale detraibile di determinate spese.

Aumento del regime di flat tax delle partite Iva forfettarie a 85 mila euro: si tratta di uno scivolo

L’aumento della soglia di ricavi e di compensi delle partite Iva a regime forfettario a 85 mila euro non è una estensione definitiva da subito. Si tratterebbe di uno scivolo di 20 mila euro, rispetto ai 65 mila euro attuali, che consente a chi sfori il tetto massimo di ricavi annuali, di non dover passare al regime ordinario di partita Iva. In altre parole, lo scivolo servirebbe a preparare il terreno verso un progressivo innalzamento della soglia di ricavi e compensi annuali di chi è in regime di flat tax. La soglia di 85 mila euro è l’obiettivo finale della riforma delle partite Iva a regime forfetario.

Novità dalla legge fiscale, interventi sull’eliminazione della ritenuta d’acconto

Ulteriori novità sono attese dalla legge fiscale per quanto concerne la ritenuta d’acconto e la mensilizzazione degli acconti. In entrambi i casi, si tratterebbe di un progressivo avvicinamento all’eliminazione dei due strumenti. Inoltre, molte delle attese sono anche per il cashback fiscale. La proposta del Movimento 5 stelle è una delle novità emerse in Commissione Anagrafe Tributaria a chiusura dell’indagine conoscitiva sulla digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali.

Cashback fiscale in arrivo nella legge fiscale, che cos’è?

Il disegno di legge delega di riforma fiscale, dunque, contiene la nuova misura di cashback fiscale che consente ai contribuenti di vedersi accreditare e monetizzare nell’immediato il beneficio fiscale ottenuto da varie spese detraibili. Tali spese sono disciplinate dall’articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Per esempio, se si acquistano farmaci, con il nuovo meccanismo fiscale non si dovrà più attendere la dichiarazione dei redditi per la detrazione del 19% delle spese sostenute. Il beneficio fiscale potrà essere incassato nell’immediato, mediante l’accredito diretto sul conto corrente bancario fornito dal contribuente.

Cashback fiscale, quando è previsto il debutto?

Il disegno di legge delega della riforma fiscale dovrebbe trovare approvazione definitiva al Senato entro la fine di giugno di quest’anno. Nel caso in cui i relativi decreti attuativi venissero adottati in tempi rapidi, il cashback fiscale potrebbe debuttare già a partire dal 2023. Si tratterebbe di immettere nel sistema, e quindi nelle tasche dei contribuenti, liquidità, della quale ce n’è bisogno. Anche se si tratta di somme relativamente basse.

Cashback fiscale, come si utilizza?

Avvalersi del nuovo meccanismo di cashback fiscale non comporta particolari adempimenti da parte del contribuente. Infatti, quest’ultimo dovrà semplicemente comunicare al venditore di un prodotto o al prestatore di un servizio di volersi avvalere del cashback fiscale (al posto della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi) nel momento in cui sostiene la spesa. Il venditore o chi presta il servizio dovrà comunicare all’anagrafe tributaria che il contribuente vuole usufruire del cashback fiscale per la spesa sostenuta.

Cashback fiscale, come avviene il rimborso?

Si tratta di un sistema che già ha avuto una sperimentazione molto simile nel momento in cui è rimasto in vigore il Cashback di Stato che permetteva il rimborso del 10% sulle spese effettuate con relativo pagamento con sistemi tracciabili. Le detrazioni sulle spese sostenute e ammesse arriveranno direttamente sul conto corrente del contribuente e notificate mediante l’applicazione Io. In questo modo, il contribuente non dovrà più attendere e certificare le spese sostenute nell’anno di imposta nella dichiarazione dei redditi.

Cashback fiscale per i rimborsi immediati delle detrazioni: per quali spese?

Arriva l’ipotesi di rimborso immediato per le detrazioni fiscali di determinate spese. L’obbligo di tracciabilità è già in vigore da due anni, ma l’ipotesi di rimborsare “tutto e subito” determinate spese tiene banco nel decreto di legge delega fiscale. La proposta è quella di rimborsare velocemente le spese detraibili senza dover aspettare la dichiarazione dei redditi da presentare l’anno susseguente a quello nel quale sono sostenute le spese stesse. L’accredito diretto avrebbe il vantaggio di sfruttare meccanismi digitali già sperimentati per altri rimborsi, come il cashback di Stato, attuato mediante l’applicazione Io.

Cashback fiscale, quali spese potrebbero essere rimborsate immediatamente?

L’ipotesi del rimborso immediato delle spese detraibili parte dalle spese sanitarie per allargarsi ad altre tipologie di costi sostenuti dai consumatori. Si andrebbero a comprendere le spese comprese nell’articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Ovvero:

  • gli interessi sui mutui delle spese funebri;
  • le spese veterinarie;
  • i costi sostenuti per gli affitti degli studenti fuori sede.

Quali altre spese potrebbero essere oggetto di rimborso tramite il cashback fiscale?

Inoltre, tra le spese che potrebbero trovare spazio nel meccanismo di rimborso del cashback fiscale rientrano anche quelle relative alle attività sportive dei ragazzi e i costi sostenuti per le intermediazioni immobiliari. Altri rimborsi potrebbero arrivare dalla rimodulazione delle spese ammissibili alle detrazioni fiscali.

Cashback fiscale, per il rimborso serve la tracciabilità delle spese

Le operazioni di rimborso delle spese detraibili mediante il cashback fiscale dovrebbero, di conseguenza, avere per oggetto costi tracciabili. Tuttavia, lo scopo principale della misura che è allo studio del governo sarebbe quello di anticipare disponibilità e liquidità ai contribuenti. A maggior ragione per la circostanza che per molte delle spese rimborsabili la tracciabilità vige già da due anni. Tuttavia, alcuni dubbi sorgono sulle spese sanitarie e su quelle rimborsabili per prestazioni del Servizio sanitario nazionale e strutture autorizzate. Infatti, questi costi potrebbero già essere oggetto di rimborsi da parte delle assicurazioni o delle Casse sanitarie.

 

 

Detrazioni per spese mediche: quali sono e casi particolari

Le detrazioni e deduzioni delle spese mediche sono tra le più rilevanti voci che possono portare a un importante risparmio di IRPEF. Essendo numerose generano spesso confusione, ecco perché è bene conoscerle.

Spese mediche: differenza tra spese deducibili e detraibili

Dal mese di maggio sarà possibile presentare la dichiarazione dei redditi e con essa si potranno portare in deduzione e detrazione le spese mediche sostenute nell’arco dell’anno per sé e per i familiari a carico. Molti si chiedono quali importi possono essere portati in deduzione o in detrazione e quanto si può risparmiare.

Le spese mediche devono essere divise in detraibili e deducibili. Le prime portano ad un risparmio sull’imposta. Le spese deducibili devono essere sottratte al reddito imponibile e di conseguenza vanno a ridurre la base imponibile e determinano un’imposta minore da pagare.

Le spese mediche detraibili prevedono la possibilità di portare in detrazione nella misura del 19% i costi sostenuti con una franchigia di 129,11 euro. Ad esempio per una spesa complessiva di 1.000 euro è necessario prima sottrarre 129,11 euro di franchigia e sulla parte rimanente si applica la percentuale del 19%. L’ammontare sarà sottratto dall’imposta lorda Irpef da pagare.

Detrazioni per spese mediche: quali sono?

  • prestazioni rese da un medico generico, prestazioni specialistiche e chirurgiche ( tra le spese mediche generiche rientrano anche quelle sostenute per il rilascio di certificati, ad esempio il certificato di idoneità alla pratica sportiva). Tra le prestazioni specialistiche rientrano anche quelle di psicologi, psicoterapeuti, biologi e biologi nutrizionasti e spese in ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco. Non possono essere portate in detrazione le spese sostenute per prestazioni meramente estetiche;
  • costi sostenuti per l’acquisto di medicinali. Sono compresi, medicinali acquistati con ricetta, farmaci da banco e omeopatici (si può fruire delle detrazione per acquisto in farmacia, in parafarmacia e online);
  • analisi e indagini diagnostiche;
  • ricoveri;
  • cure termali (escluse spese di soggiorno e viaggio);
  • acquisto o affitto di dispositivi medici, incluse le protesi e le mascherine;
  • trapianto di organi.

Spese per assistenza specifica

L’Agenzia delle Entrate sottolinea che possono essere portate in detrazione anche le spese sostenute per l’assistenza specifica, rientrano in tale categoria:

  • le spese per assistenza infermieristica e riabilitativa, ad esempio laserterapia, fisioterapia ;
  • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale, addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale ;

Nel caso in cui le prestazioni specifiche sia state erogate con pagamento del ticket sanitario, la detrazione spetterà solo per l’importo del ticket.

 

Detrazione spese mediche particolari

Tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per ginnastica correttiva e riabilitazione, inseminazione artificiale, villocentesi, amniocentesi, anestesia epidurale, dialisi. Queste prestazioni devono però essere state effettuate presso centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista.

Particolare attenzione deve essere posta al caso in cui si vogliano portare in detrazione le spese sostenute per la massofisioterapia, infatti se questa è resa da personale che abbia conseguito il diploma triennale o biennale prima del 17 marzo 1999 è necessario attestare anche la data del conseguimento del diploma stesso. Per i diplomi conseguiti dopo il 17 marzo 1999, è possibile la detrazione a condizione che entro il 30 giugno 2020 si siano iscritti negli elenchi speciali a esaurimento. Anche in questo caso la detrazione spetta se nel documento fiscale risulti anche tale iscrizione.

La stessa norma viene applicata anche per le prestazioni specialistiche rese da fisioterapista, logopedista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e terapista occupazionale con diploma conseguito prima del 17 marzo 1999, questi titoli sono infatti equipollenti rispetto alla laurea specialistica.

Possono essere portate in detrazione solo se eseguite dietro prescrizione medica le spese per i trattamenti di ozonoterapia, mesoterapia, chiropratica, cure termali, massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

Spese detraibili solo in casi particolari

Ci sono inoltre prestazioni che solitamente non rientrano tra le spese detraibili, ma che in alcuni casi possono invece essere portate in detrazione. Si tratta di:

  • dermopigmentazione di ciglia e sopracciglia, questo trattamento e solitamente considerato di tipo estetico e quindi non detraibile, ma se esso è richiesto a causa di danni estetici causati dall’alopecia universale, diventa detraibile. Per avere una detrazione è necessario che il trattamento sia eseguito in seguito al rilascio di una certificazione medica da cui si evinca la finalità dell’intervento e la prestazione sia eseguita presso una struttura sanitaria autorizzata e resa da personale medico;
  • Luce pulsata: questi trattamenti possono essere portati in detrazione se eseguiti per ridurre i danni dovuti da irsutismo;
  • Possono essere portate in detrazione le spese chirurgiche sostenuteper un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona ovvero per interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone”;
  • A determinate condizioni rientrano tra le spese detraibili quelle per la metoidioplastica per l’adeguamento dei caratteri sessuali;
  • rientrano tra le detrazioni per spese mediche i costi sostenuti per interventi di Procreazione Medicalmente Assistita. I costi possono essere portati in detrazione da entrambi i coniugi al 50% o da uno solo di essi. Nel primo caso la fattura deve essere cointestata. La detrazione spetta per le prestazioni di crioconservazione di ovociti e degli embrioni, se effettuate nelle strutture autorizzate, anche se effettuate all’estero, ma sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa italiana, cioè legge 40 del 2014;
  • Le spese per la conservazione delle cellule del cordone ombelicale possono essere portate in detrazione solo nel caso in cui la stessa sia a “uso dedicato” per il neonato o suoi consanguinei con patologia accertata.

Spese che “stranamente” non possono essere portate in detrazione

Particolare attenzione deve essere posta alle spese sostenute per il trasporto in ambulanza, queste infatti non sono detraibili. Possono essere invece detratte le spese per l’assistenza medica durante il trasporto in ambulanza. In questi casi quindi è bene farsi rilasciare una doppia ricevuta, una relativa al trasporto in ambulanza e l’altra relativa alla prestazione medica.

Tra le spese che non possono essere portate in detrazione vi sono quelle per integratori alimentari, colliri, prodotti fitoterapici e pomate, questo anche nel caso in cui tali prodotti siano stati prescritti da specialisti. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio 2019 non è più possibile portare in detrazione le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del Dm 8 giugno 2001.

Non possono essere portate in detrazione le spese sostenute per l’iscrizione in palestra anche se questa avviene su prescrizione medica.

Non sono detraibili le spese sostenute per gli osteopati, questa infatti non è riconosciuta come prestazione sanitaria.

Tra i trattamenti esclusi vi sono:

  • la circoncisione rituale;
  • spese per il test del DNA per la ricerca della paternità;
  •  i trattamenti di haloterapia.

Come ottenere le detrazioni per spese mediche

Al fine di ottenere le detrazioni naturalmente è necessario presentare idonea documentazione delle spese. Per le visite specialistiche è necessario consegnare la fattura dello specialista. Per quanto riguarda i farmaci occorre avere lo scontrino parlante. Lo stesso deve essere completo di codice fiscale del soggetto che si avvale della prestazione, inoltre deve essere indicato il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e l’indicazione di farmaco, medicinale o altro prodotto anche con sigla. Non deve invece essere riportato il nome commerciale del farmaco, in questo modo viene tutelata la privacy del contribuente.

Nel caso in cui il farmaco sia acquistato all’estero è necessario comunque avere un documento da cui si evincano i dati visti in precedenza.

Al fine di non creare confusione, in una successiva guida si parlerà delle deduzioni per spese mediche.

Bonus edilizi diversi dal superbonus 110%, quando le spese per visti e asseverazioni sono detraibili?

Novità in tema di visti e asseverazioni per i bonus edilizi diversi dal superbonus 110%, in particolare le detrazioni fiscali spettanti per i lavori minori e per gli interventi fino a 10 mila euro. L’Agenzia delle entrate ha spiegato come semplificare i piccoli interventi. Sul punto l’Agenzia pone la data di scelta dell’opzione come quella che fa fede negli interventi di edilizia libera. Inoltre, le spese sostenute per i visti e le asseverazioni nel corso del 2021 risultano detraibili anche per l’anno di imposta 2021. Per i bonus diversi dal superbonus 110%, pertanto, non farà fede il momento in cui tali spese siano state sostenute.

Interventi in edilizia libera non in superbonus 110%: fa fede la data di scelta opzione sconto in fattura o cessione del credito di imposta

La data che fa fede ai fini dei visti di conformità e delle asseverazioni di congruità delle spese sostenute, nel caso degli interventi in edilizia libera, è quella nella quale si comunica la scelta dell’opzione stessa. I beneficiari del bonus devono adempiere a questa comunicazione direttamente all’Agenzia delle entrate. La stessa è intervenuta sulla semplificazione delle procedure con le opportune delucidazioni. Il riferimento è all’utilizzo dello sconto in fattura o alla cessione del credito di imposta. L’ambito di applicazione della regola è limitata agli interventi in edilizia libera o a quelli con importo non superiore ai 10 mila euro.

Bonus in edilizia libera e importi non superiori a 10 mila euro: senza visto e vale la data dell’opzione

Pertanto, non ha rilevanza la data nella quale si effettua la spesa, ma solo quella nella quale si comunica all’Agenzia delle entrate la volontà di avvalersi di una delle due opzioni. Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate va a limitare l’ambito di applicabilità del decreto legge “Antifrodi”. Il parere esclude peraltro vari interventi i edilizi minori dagli adempimenti dei visti di conformità e delle asseverazioni di congruità delle spese nel caso di cessione del credito di imposta o di applicazione dello sconto in fattura.

Bonus edilizia libera e interventi minori, cosa dice la legge di Bilancio 2022?

La questione dei visti di conformità e delle asseverazioni di congruità delle spese è nata con l’applicazione del decreto legge “Antifrodi”. La legge di Bilancio 2022 ne ha recepito gli obblighi, lasciando fuori proprio gli interventi più contenuti. Ne deriva che, per i lavori a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel caso con cui ci si volesse avvalere dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta, non si applica l’adempimento del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità delle spese. Gli interventi che ne rimangono fuori sono, dunque, quelli in edilizia libera e quelli fino a 10 mila euro di importo. La semplificazione non è valida, invece, per il bonus facciate.

Interventi con bonus edilizi fatti nel 2021 ma comunicati dopo: come fare?

L’intervento dell’Agenzia delle entrate va a integrare quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2022 nella situazione in cui i lavori minori siano stati effettuati nel corso del 2021, ma la comunicazione della scelta dell’opzione (sconto in fattura o cessione del credito di imposta) avvenga successivamente. In tal caso fa fede la data della comunicazione. Infatti, si legge sulla Faq dell’Agenzia delle entrate, “si ritiene che la stessa (la data, n.d.r.) trovi applicazione con riferimento alle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito trasmesse all’agenzia delle Entrate a decorrere da tale data”.

Interventi in edilizia libera diversi dal superbonus 110%, ecco come fare per lo sconto in fattura o cessione del credito di imposta

Ciò detto, se una spesa rientrante nel bonus in edilizia libera o con importo fino a 10 mila euro, diversa dal superbonus 110%, è stata sostenuta il 1° dicembre 2021, il beneficiario non è soggetto al visto di conformità e all’asseverazione di congruità delle spese se la comunicazione della scelta dell’opzione (sconto in fattura o cessione del credito di imposta) avviene a partire dal 1° gennaio 2022. In tal caso, le date apposte a fatture e ai bonifici non fa fede.

Detraibilità spese per visti e asseverazioni bonus edilizi minori: si può applicare?

L’Agenzia delle entrate ha inoltre chiarito che le spese per le asseverazioni di congruità e per i visti di conformità risultano sempre detraibili. Nella detraibilità rientrano dunque anche le spese effettuate nel corso del 2021. Il parere dell’Agenzia delle entrate si è reso indispensabile in conseguenza del fatto che la legge di Bilancio 2022 ha stabilito la detraibilità delle medesime spese sostenute solo a partire dal 1° gennaio 2022. Pertanto, le spese di visti e asseverazioni sono detraibili anche se sostenute dal 12 novembre 2021 (giorno di entrata in vigore del decreto legge “Antifrodi”) al 31 dicembre 2021.

 

 

Spese mediche pagate dall’assicurazione: sono detraibili?

Sono detraibili le spese mediche pagate dall’assicurazione? A questo dubbio ha risposto recentemente la Giustizia Tributaria della Regione Piemonte con la sentenza numero 640/3 del 2021. In particolare, i giudici hanno deciso che le spese mediche che vengono sostenute direttamente dall’assicurazione sono indetraibili per il contribuente. La motivazione risiede nel fatto che, non essendo sostenute dal contribuente, non sono a suo carico, pur avendo versato premi assicurativi non detraibili e nemmeno deducibili.

Spese sanitarie detraibili del 19%: quali sono?

Le spese sanitarie detraibili sono quelle per le quali si applica il bonus del 19%. Si tratta della detrazione spettante per tutta una serie di spese mediche, tra le quali si ricordano:

  • le spese sanitarie generiche, comprensive di quelle per comprare i farmaci, specialità di medicinali e medicinali omeopatici;
  • le prestazioni mediche specialistiche;
  • le spese per l’assistenza specifica e per l’analisi;
  • i ricoveri;
  • le indagini radioscopiche;
  • le terapie;
  • le prestazioni chirurgiche.
  • Il caso sottoposto alla Giustizia Tributaria di rimborso Irpef

Domanda di rimborso Irpef per le spese sanitarie: quando può avvenire?

I giudici si sono espressi in merito al caso di un contribuente che aveva presentato domanda di rimborso dell’Irpef, non avvenuto in quanto la dichiarazione dei redditi mancava di alcune spese mediche pagate direttamente dall’assicurazione. Nella dichiarazione dei redditi, pertanto, non erano inserite queste spese che erano inerenti a cure prestate per un figlio fiscalmente a carico. Il richiedente richiedeva quindi l’applicazione della detrazione del 19% per le spese mediche e il rimborso dell’Irpef.

Per la Giustizia Tributaria le spese pagate dall’assicurazione non sono oggetto di detrazione fiscale

Le spese cui fa riferimento il richiedente dovrebbero rientrare, secondo la sua versione, in quelle relative al contribuente secondo quanto prevede l’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986. Tuttavia, il Ctr del Piemonte ha respinto la richiesta individuando nell’articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) tutti gli oneri deducibili o detraibili. In base all’elenco, le spese mediche devono essere sostenute dal contribuente per se stesso o per i soggetti fiscalmente a suo carico nell’anno di riferimento della dichiarazione dei redditi.

Detrazioni fiscali ammesse se le spese sanitarie sono anticipate dal richiedente e poi rimborsate dall’assicurazione

Caso diverso è quello in base al quale le spese sanitarie siano state anticipate dal richiedente e poi rimborsate dall’assicurazione. In questa situazione, le spese sanitarie si considerano a carico del contribuente se successivamente rimborsate dalla compagnia assicuratrice. La condizione da rispettare è che sui premi pagati non vengano applicati altri benefici fiscali. Tuttavia, non è questo il caso riguardante il soggetto richiedente che aveva ottenuto il pagamento diretto delle spese sanitarie da parte della compagnia di assicurazioni.

Come verificare se una spesa medica è deducibile fiscalmente?

Gli articoli inerenti la questione presi in esame dai magistrati della Giustizia Tributaria riguardano, in definitiva:

  • l’articolo 10 del Testo unico sulle imposte dirette (Tuir) per quanto attiene agli oneri deducibili;
  • l’articolo 15 del Tuir per le detrazioni per oneri.

Per ulteriori chiarimenti in merito alla detraibilità delle spese sanitarie è possibile verificare anche la circolare numero 7/E del 2021 dell’Agenzia delle entrate.

Partita Iva: ecco cosa si può detrarre

Chi è possessore di partita Iva deve farsi largo in una burocrazia sempre più complicata e, con le leggi in continuo cambiamento, spesso rimane difficile orientarsi.

Per questo, e per rimanere aggiornati sulle agevolazioni delle quali si può beneficiare e sulle spese detraibili, è bene mantenere alta la concentrazione e non smettere mai di informarsi.

Prima di tutto, anche i titolari di partita Iva possono scaricare le spese sanitarie, per sé e per i familiari a carico.

Per quanto riguarda le spese di viaggio, queste sono scaricabili nella misura del 75% della spesa considerando che l’importo massimo detraibile non deve, comunque, raggiungere il 2% dei compensi percepiti durante l’anno. Se, però, le spese di viaggio vengono fatturate al cliente, saranno soggette a ritenuta d’acconto e a tassazione ai fini delle imposte dirette, e detraibili nella misura del 100%.

Più complicata la questione dell’acquisto di immobili, da utilizzare del tutto o in parte come ufficio/studio.
Se l’immobile viene utilizzato esclusivamente per l’attività imprenditoriale, attraverso le quote di ammortamento periodico è possibile portare in detrazione l’intera spesa sostenuta.
Se invece l’immobile è utilizzato in modo promiscuo, si possono scaricare le spese delle utenze o dell’affitto, ad esempio, ma solo nella misura del 50%. Questo si rende possibile solo se il lavoratore non possiede un altro immobile nello stesso Comune.
Si possono recuperare anche le spese per lavori di ristrutturazione e di ammodernamento, solo se l’immobile, a fine lavori, ha incrementato il suo valore almeno del 5%. Si possono anche dedurre i canoni del leasing immobiliare.

Quando poi si va a fare benzina, si possono scaricare le spese solo quando si tratta di esigenze lavorative.
La spesa di acquisto dell’auto si può portare in deduzione fino ad un massimo di circa 18 mila euro ma per agenti e rappresentanti di commercio l’importo sale a 26 mila euro.
Il veicolo è detraibile al 100% se è utilizzato come bene strumentale, mentre è detraibile al 70% se utilizzato in modo promiscuo con i dipendenti. Mentre è detraibile al 20% se utilizzato per scopi differenti. L’Iva stessa sull’acquisto del mezzo è scaricabile nella percentuale del 40%, ma se l’auto è utilizzata solo per lavoro è scaricabile totalmente al 100%.

Anche il costo del computer può essere scaricato, anche se non interamente ma all’80%, indipendentemente dal fatto che sia fisso o portatile. Stessa percentuale per le spese telefoniche. Le società di trasporti, invece, usufruiscono della detrazione totale.

Queste spese possono essere scaricate da chi ha partita Iva in regime ordinario, mentre chi beneficia del regime agevolato non può scaricare nulla a parte le spese telefoniche al 50%.

Vera MORETTI

Spese detraibili, le bozze delle modalità d’invio

Dopo le spese mediche e il decreto del ministero dell’Economia che ne regola la trasmissione dei dati da parte delle strutture sanitarie e dei medici, ora l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche le bozze delle specifiche tecniche e le modalità di invio relative alle altre spese detraibili: spese funebri, contributi per la previdenza complementare, spese universitarie.

Si attende a breve l’approvazione dei provvedimenti definitivi, ma intanto si legge nelle bozze che le spese detraibili dovranno essere trasmesse entro il 29 febbraio e che eventuali correzioni dei moduli di trasmissione potranno essere inviate fino al 7 marzo.

Destinatari dell’obbligo di trasmissione delle spese detraibili sono i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri, forme di previdenza complementare i cui contributi non sono versati dal sostituto d’imposta, fondi integrativi del Sistema sanitario nazionale, università statali e non statali.

Le spese detraibili trasmesse dai suddetti soggetti serviranno a comporre, insieme alle spese mediche, il quadro d’insieme del 730 precompilato.

Il Redditometro e le strane leggi della statistica

 

E’ il potenziale inganno della statistica il primo imputato nell’inchiesta sul Redditometro 2013.  Il metodo di calcolo statistico utilizzando per passare al setaccio abitudini, consumi e spese degli italiani potrebbe celare al suo interno incongruità e difetti evidenti, che non avrebbero altro risultato che penalizzare le classi già meno abbienti.

E’ il parere di Adiconsum, una voce importante, di chi sta dalla parte delle famiglie italiane e dei consumatori, a cui Infoiva ha voluto dedicare uno spazio. Ma qual è il parere di Pietro Giordano, segretario generale Adiconsum sul Redditometro 2013?

Redditometro 2013: criticato, temuto, passato sotto la lente di ingrandimento. Quali sono secondo voi le maggiori criticità?
La maggiore criticità del redditometro è rappresentata dalla scelta della media statistica che cela un potenziale inganno. Mi spiego meglio: una vacanza frutto di risparmi di anni può diventare parametro di controllo, mentre un’altra criticità è rappresentata dall’onere della prova a carico del contribuente, ancora una volta si scarica sul cittadino il gravame della prova che invece dovrebbe essere a carico di chi rileva l’incongruità. Chiedere ai cittadini di conservare ed archiviare tutte le ricevute di acquisti o proventi mette a dura prova il cittadino, sbagliato applicare alle famiglie metodologie che già applicate alle aziende hanno rivelato i propri limiti.

C’è chi ha parlato di “stato di polizia” in merito alle 100 voci analizzate del redditometro. Secondo lei a cosa è dovuta questa sensazione di timore dei cittadini nei confronti delle novità apportate al nuovo strumento di controllo dei redditi?
Il cittadino ha il timore di non poter far fronte alle eventuali richieste di prova che possono venire richieste, poiché in una famiglia possono intervenire fattori di difficoltà, come ad esempio un trasloco, il decesso del capofamiglia etc. E quindi questo fa percepire lo strumento del redditometro come uno strumento inquisitorio.

Le 100 voci del redditometro analizzano praticamente ogni ambito della vita di una famiglia, gli italiani dovranno cambiare le proprie abitudini per rientrare nei parametri del redditometro, o chi non evadeva prima può semplicemente mantenere la propria routine invariata ?
Come gli studi di settore, il redditometro penalizza i meno abbienti e agevola coloro più agiati che possono in coerenza con il redditometro celare tutto ciò che supera la congruita’ del redditometro. Sicuramente quanto previsto dal redditometro comporterà un cambiamento nelle abitudini degli italiani determinando un effetto recessivo dei consumi. Il cittadino spende sempre meno per evitare eventuali incongruità.

La franchigia di tolleranza del 20% e di 12 mila è a vostra parere ben ponderata?
Difficile definire se è ben ponderata poiché le variabili possono essere tante e non sempre definibili.

Veniamo al capitolo beni simbolici: l’allargamento dello spettro e l’analisi effettuata su dati certi dell’Agenzia delle Entrate porterà ad una maggior efficacia dello strumento di lotta all’evasione?
Riteniamo che il redditometro non risolverà il problema dell’evasione anzi il rischio è che colpirà chi le tasse le paga già. Allo stato attuale, il fisco è’ già in possesso di una serie di dati che se incrociati possono portare all’emersione della vera evasione, consentendo di colpire duramente coloro che non pagano le tasse.

Il ricorso a meccanismi statistici (criticati) comporta il rischio che la presunzione di capacità di spesa delle famiglie si allontani dalla realtà?
Si, il meccanismo statistico comporta sicuramente lo scostamento della realtà delle famiglie. Vorrei citare a proposito la media del pollo di Trilussa ben illustrata nella poesia La Statistica:
« Sai ched’è la statistica? È na’ cosa
che serve pe fà un conto in generale
de la gente che nasce, che sta male,
che more, che va in carcere e che spósa.
Ma pè me la statistica curiosa
è dove c’entra la percentuale,
pè via che, lì, la media è sempre eguale
puro co’ la persona bisognosa.
Me spiego: da li conti che se fanno
seconno le statistiche d’adesso
risurta che te tocca un pollo all’anno:
e, se nun entra nelle spese tue,
t’entra ne la statistica lo stesso
perch’è c’è un antro che ne magna due. »
(Trilussa, La Statistica)

Trilussa non fa altro che affermare che se qualcuno mangia due polli, e qualcun altro no, in media ognuno ha mangiato un pollo a testa, anche se di fatto uno non l’ha mangiato.

A vostro avviso il redditometro è uno strumento valido nella lotta all’evasione o si poteva fare qualcosa di più?
A nostro avviso si poteva fare di più come consentire al cittadino di scaricare le spese effettuate creando interessi contrapposti. Mi aiuto con un esempio: se posso scaricare l’Iva per una spesa sostenuta sono invogliato a richiedere la fattura, con un sistema semplice si consentirebbe l’emersione del nero, come ad esempio già avviene nel caso di spese detraibili. Occorre poi intervenire sulle società di comodo poiché in tal modo si consente di scaricare spese che come singolo individuo non si potrebbero scaricare.

Alessia CASIRAGHI