Superbonus e bonus edilizi: le ipotesi allo studio del Governo

Continuano gli approfondimenti per le modifiche più o meno strutturali al Superbonus 110% e allo studio c’è l’ipotesi della semplificazione dei bonus edilizi con accorpamento in un’unica agevolazione fiscale.

Superbonus e bonus edilizi: saranno accorpati?

Attualmente sono in vigore diverse misure per i bonus edilizi. Per la semplice ristrutturazione si può ottenere il 50%, per la ristrutturazione con efficientamento energetico si può ottenere la detrazione al 65%, per i lavori di efficientamento energetico che portano al recupero di almeno due classi energetiche c’è il 110%, ma solo per lavori trainanti e trainati, ormai sono escluse le villette e case unifamiliari ( compresi però interventi antisismici e eliminazione delle barriere architettoniche). Infine, c’è il bonus facciate che nel 2022 è stato portato al 60% (prima era al 90%). Naturalmente in questi anni tutti hanno provato ad ottenere il Superbonus 110%, sebbene le condizioni di cessione del credito nella realtà dei fatti non consentono di avere questa percentuale di detrazione.

Leggi anche: Superbonus 110%: condizioni  cessione del credito praticate dalle banche

L’esigenza attuale è quella di ridurre la spesa pubblica impegnata nel Superbonus 110% e negli altri bonus edilizi, ma di fatto anche semplificare la normativa. Il problema economico non è recente, infatti i fondi stanziati sono terminati già da mesi. Non ci sono quindi nuove approvazioni e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni fin da subito ha ribadito che solo i progetti già iniziati avrebbero avuto copertura con le aliquote precedentemente fissate. Anche la semplificazione è una necessità impellente, infatti la disciplina iniziale era prevista nell’articolo 119 del decreto legge 34 del 2020, ma nel tempo questa ha avuto notevoli modifiche con il tentativo anche di evitare le truffe. La stratificazione normativa ha portato molta confusione anche agli addetti.

Come cambierà il Superbonus?

Di fatto il governo Meloni ha comunque annunciato che ci saranno modifiche, ecco le possibili strade:

  • Accorpamento di tutti i bonus edilizi in un’unica misura con percentuale ridotta ( si ipotizza tra il 70% e l’85%);
  • diversificazione del Superbonus tra prime e seconde case con aliquote differenziate, ma comunque non superiori all’80% in nessun caso);
  • un’ulteriore ipotesi allo studio è di restringere il campo di applicazione del Superbonus avendo in considerazione redditi e patrimoni dei richiedenti. Si ipotizza di utilizzare il quoziente familiare per la valutazione dei redditi che possono ottenere i benefici.

In ogni caso l’aliquota dovrebbe essere ridotta, insomma il Superbonus 110% sembra debba essere messo in cantina.

 

Superbonus villette, bonus facciate e barriere architettoniche: c’è tempo fino al 31 dicembre

Scadenza al 31 dicembre 2022 per tre bonus e superbonus edilizi: le villette al 110%, il bonus facciate e l’eliminazione delle barriere architettoniche. Nonostante manchino più di quattro mesi alla scadenza delle tre misure, è necessario attivarsi per intercettare i lavori che possono godere dei benefici fiscali. Per il bonus facciate, rispetto allo scorso anno, è già diminuita dal 90% al 60% la percentuale di detrazione fiscale; la misura dell’eliminazione delle barriere architettoniche è stata introdotta per il solo 2022 dall’ultima legge di Bilancio; per le villette unifamiliari indipendenti si è alle battute finali per ottenere la detrazione del 110%.

Superbonus 110% per le villette unifamiliari indipendenti: scadenza al 31 dicembre 2022, bisogna fare presto

Bisogna fare presto per agganciare il superbonus 110% entro la fine del 2022 per le unità unifamiliari indipendenti, le cosiddette “villette“. La regola è quella già in vigore: è necessario entro il 30 settembre arrivare a uno stato di avanzamento dei lavori (Sal) del 30% per poter beneficiare del 110% di detrazione fiscale. Dalla parte di chi voglia iniziare lavori in superbonus c’è la legge che non sancisce una data di presentazione dei titoli edilizi. È pertanto possibile iniziare i lavori anche successivamente al 30 giugno 2022 purché si faccia in fretta. Infatti, avvicinandosi il 30 settembre 2022, il tempo che rimane va sempre più diminuendo.

Villette e unità unifamiliari indipendenti: per il superbonus 110% è necessario il 30% di Sal entro il 30 settembre

Il raggiungimento dello stato di avanzamento dei lavori al 30% per ottenere il 110% di superbonus è facilitato dalle norme attuali. Infatti, ai fini del conteggio della percentuale si può considerare il complessivo dei lavori oppure solo gli interventi rientranti nel superbonus. In tal caso, il consiglio è quello di prendere in considerazione solo i lavori del superbonus che possono essere realizzati prima, facilitando il raggiungimento del 30% degli interventi. Si escludono, quindi, dal conteggio tutti gli altri interventi.

Quali sono gli adempimenti per dimostrare il 30% di Sal nel superbonus?

Ai fini del raggiungimento del 30% dei lavori di superbonus per ottenere il 110% è necessario considerare che, ad oggi, non vi sono regole imprescindibili. Tuttavia, per portarsi avanti con il lavoro, e in attesa di ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, il direttore dei lavori potrebbe preparare l’attestazione dell’avvenuto avanzamento fino al 30% degli interventi previsti. Questo passaggio necessita di documentazione allegata e cioè:

  • le fatture;
  • copie dei pagamenti corrisposti;
  • il libretto delle misure.

Bonus barriere architettoniche 2022 al 75% di detrazione fiscale: scadenza del 31 dicembre

Ancora più di quattro mesi per beneficiare del bonus sull’abbattimento delle barriere architettoniche. La detrazione fiscale prevista è del 75% e si può beneficiarne mediante 5 quote annuali. Gli interventi previsti nell’ambito del bonus comprendono tutti i lavori per abbattere le barriere architettoniche e cioè:

  • montascale;
  • ascensori;
  • rampe;
  • servizi igieniche;
  • impianti domotici ed elettrici.

Bonus facciate e rimozione barriere architettoniche: si fa ancora in tempo prima della fine del 2022 per i lavori?

Sulle tipologie di interventi, tuttavia, è necessario fare in fretta. Mediamente, per il montaggio di un ascensore sono necessari 4 mesi, e dunque ci si approssima alla scadenza di fine anno. Le altre tipologie di interventi richiedono meno tempo: in questo caso si ha un margine di tempo più elevato prima del 31 dicembre 2022. Scadenza prossima anche per il bonus facciate al 60% di beneficio fiscale. Anche in questo caso è necessario verificare l’entità dei lavori per non perdere il bonus che non ha tetti massimi di spesa per la ristrutturazione.

 

 

 

Sisma bonus e superbonus 110%, come ottenere la detrazione fiscale?

Come si ottiene la detrazione fiscale dal sisma bonus ordinario e dal superbonus 110% mediante la compilazione del modello 730 di dichiarazione dei redditi? È importante la giusta collocazione nel modello e la presentazione delle varie asseverazioni che attestino la riduzione del rischio sismico e la congruità dei costi sostenute. Inoltre, è necessario sottolineare che l’agevolazione può essere goduta in vari modi:

  • come sisma bonus ordinario;
  • detrazione del 110% mediante superbonus;
  • in abbinamento al bonus facciate su spese effettuate chiaramente differenti;
  • superbonus 110% esteso agli interventi sulla facciata in completamento dei lavori di riduzioni del rischio sismico.

Sisma bonus, dove si colloca nel modello 730?

La collocazione del sisma bonus nel modello 730 di dichiarazione dei redditi è ai righi E 41, E 42 ed E 43. Tale detrazione fiscale vale anche per le seguenti tipologie di lavori:

  • lavori di riduzione del rischio sismico effettuati anche sulle facciate;
  • superbonus 110% sisma e bonus facciate con differente contabilizzazione delle relative spese e nel rispetto delle regole di detrazioni secondo quanto prevede la risposta all’interpello dell’Agenzia delle entrate numero 538 del 2020;
  • applicazione del bonus facciate in relazione al super sisma bonus 110% purché i lavori alla facciata completino quelli di riduzione del rischio sismico.

Superbonus 110% riduzione rischio sismico e bonus facciate, come si applica la detrazione?

Dunque, il super sisma bonus con detrazione fiscale del 110% e tetto di spesa fissato a 96 mila euro, si applica anche ai costi sostenuti rientranti negli interventi edilizi occorrenti per completare la ristrutturazione. In questo ambito rientrano anche gli interventi effettuati sulle facciate degli edifici. Nel caso in cui le due tipologie di interventi (super sisma bonus 110% e lavori sulla facciata) risultino indipendenti e non di completamento, il bonus facciate si applica con detrazione fiscale del 90% per le spese sostenute nell’anno di imposta 2021 (60% per i lavori a decorrere dal 1° gennaio 2022). In tal caso le spese risultano autonome l’una rispetto all’altra e seguono una contabilità differente.

Bonus sisma, quali sono le asseverazioni necessarie?

In merito alle asseverazioni occorrenti per i lavori rientranti nel bonus sisma, sono due in particolare i documenti da disporre. Il primo è l’asseverazione tecnica dei lavori; il secondo è l’attestazione sulla congruità delle spese sostenute per l’intervento stesso. Nel primo caso, l’asseverazione tecnica dei lavori consiste nella presentazione di un primo documento, l’allegato B, e di un secondo documento. Quest’ultimo riguarda la riduzione tecnica del rischio sismico. Tale documento è previsto dal decreto del ministero delle Infrastrutture numero 58 del 17 febbraio 2017. Il provvedimento è stato modificato dal decreto ministeriale numero 329 del 6 agosto 2020.

Asseverazioni sismabonus ordinario e superbonus 110% per i lavori di riduzioni rischio sismico: quali sono?

Le stesse asseverazioni tecniche devono essere effettuate anche per il sismabonus ordinario, che non permette la detrazione del 110% come per il superbonus. Per quest’ultimo, tuttavia, la riduzione del rischio sismico non deve essere di 1 o di 2 classi come invece richiesto al sisma bonus ordinario secondo la spiegazione fornita dall’Agenzia delle entrate nella circolare 24/E del 2020. La certificazione di riduzione del rischio sismico è già contenuta nell’allegato B relativa all’Attestazione preventiva del progettista; nell’allegato B 1, relativo al direttore degli interventi; e nell’allegato B 2, quello del collaudatore statico.

Asseverazione di congruità dei costi del bonus sisma: come si procede?

In merito alla seconda asseverazione, quella di congruità delle spese sostenuti agli interventi rientranti nel bonus sisma e superbonus 110%, è necessario rifarsi al decreto del ministero dei trasporti numero 28 del 2017. La certificazione di congruità delle spese è esclusa solo per il sisma bonus acquisti. L’asseverazione di congruità dei costi sostenuti si trova già nell’allegato 1 relativo allo stato di avanzamento dei lavori (Sal); nell’allegato B, ovvero sull’attestazione preventiva del progettista; e nell’allegato B 1 del direttore degli interventi.

Quali asseverazioni dei lavori del superbonus e bonus sisma devono essere inviate all’Enea?

Le uniche asseverazioni tecniche di riduzione del rischio sismico e di congruità dei costi sostenuti che vanno inviati all’Enea riguardano i lavori di efficientamento energetico con detrazione fiscale del 110%. Maggiori informazioni sono disponibili nella guida realizzata dall’Agenzia delle entrate sul 110% del 24 luglio 2020. Per gli altri interventi sopra trattati, non va inoltrata copia delle asseverazioni all’Enea. È invece previsto che le asseverazioni siano presentate allo Sportello unico per l’Edilizia (Sue) di competenza territoriale. Lo stabilisce il decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001 all’articolo 5. Maggiori dettagli sono disponibili nel decreto dell’Agenzia delle entrate numero 35873 dello scorso mese di febbraio.

Bonus facciate, come si compila il 730?

Come si compila il modello 730 per il bonus facciate? Per l’anno in corso la detrazione delle spese sostenute nel 2021 è pari al 90%. Per gli interventi a decorrere dal 1° gennaio 2022 è stata disposta la proroga dalla legge di Bilancio, ma con la riduzione della detrazione fiscale dal 90% al 60%. La compilazione del modello 730 segue righi diversi sulla base delle caratteristiche dei lavori eseguiti. Inoltre, è necessario distinguere il bonus facciate eco da quello non eco.

Bonus facciate eco, come si procede con la detrazione fiscale?

Per il bonus facciate eco, la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi del 2022 è pari al 90%. Si tratta degli interventi che vanno oltre la sola tinteggiatura esterna dell’edificio o la sola pulitura. In questa tipologia di lavori rientrano anche quelli che influiscono sull’edificio dal punto di vista termico. O, in alternativa, che interessano più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda totale dell’immobile.

Quali righi del modello 730 sono interessati dal bonus facciate eco e non eco?

I righi interessati dal bonus facciate del modello 730 sono l’E 61 e l’E 62 relativi alla sezione IV. Si tratta, nel dettaglio, della sezione delle spese per i lavori includenti il risparmio energetico e il superbonus. Invece, i righi del bonus facciate non eco sono l’E 41, l’E42 e l’E 43, della terza sezione “A”. Si tratta, in questo caso, di lavori che si limitano alla parte esterna dell’edificio senza incidere sull’efficienza termica dell’edificio. E pertanto, vi rientrano i lavori per recuperare il patrimonio edilizio, per la riduzione del rischio sismico, per il bonus facciate e il superbonus.

Quale detrazione fiscale spetta per i lavori rientranti nel bonus facciate?

Le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 e rientranti in lavori del bonus facciate beneficiano della detrazione fiscale Irpef e Ires lorda del 90%. I lavori devono essere stati effettuati nelle facciate esterne degli immobili situati nelle zone A o B secondo la classificazione del decreto numero 1444 del 2 aprile del 1968. Non vi sono limiti di spesa e il totale della detrazione deve essere beneficiata mediante quote annuali pari a dieci, di importo costante.

Come procedere con la detrazione fiscale del bonus facciate nella dichiarazione dei redditi?

Per la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi del 2022, i contribuenti possono procedere con la prima rata di beneficio fiscale delle dieci previste purché:

  • la spesa effettuata nel 2021 sia stata pagata per intero mediante bonifico parlante;
  • non si tenga conto dello stato di avanzamento degli interventi alla data del 31 dicembre 2021;
  • le imprese invece devono tener conto dell’avanzamento dei lavori al 31 dicembre 2021 perché vige il principio di cassa;
  • il contribuente si assume i rischi della detrazione fiscale anticipata derivante da un possibile inadempimento da parte dell’azienda che svolge i lavori.

Detrazione fiscale del bonus facciate e sconto in fattura: come utilizzare il beneficio fiscale?

Fatte dunque queste premesse, il contribuente nel modello 730 del 2022, relativo all’anno di imposta del 2021, può detrarre nella dichiarazione dei redditi la corrispondente quota delle spese sostenute. Se, invece, il beneficio fiscale deriva dallo sconto in fattura applicato dall’impresa che esegue i lavori, il bonifico viene ridotto del 10% del totale dei lavori. Il restante 90%, dunque, non può essere detratto nella dichiarazione dei redditi perché il beneficio fiscale è stato trasferito dal contribuente all’impresa.

Come procedere con la compilazione del modello 730 per il bonus facciate?

La compilazione della dichiarazione dei redditi dei contribuenti e delle imprese per il bonus facciate eco e non eco, implica l’inserimento, nei rispettivi modelli 730 e Redditi, dei:

  • dati catastali che identificano l’edificio;
  • degli estremi dell’atto di detenzione dell’immobile nel caso in cui i lavori siano svolti a cura del detentore.

Se si tratta di bonus facciate eco, relativo a interventi che influiscono sull’efficienza termica dell’edificio o che interessano più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda totale dell’immobile, il contribuente non deve inserire i dati catastali. Lo stabilisce il paragrafo 4.1 della circolare dell’Agenzia delle entrate numero 2/E del 14 febbraio 2020.

 

Isolamento termico: bonus facciate e superbonus 110% a confronto, quale scegliere?

Ancora per tutto il 2022 il bonus facciate rimarrà in vigore ma con una percentuale di detrazione fiscale che scende dal 90% per gli interventi effettuati nel 2020 e nel 2021 al 60% del 2022. Le spese ammesse al beneficio fiscale sono quelle riguardanti il recupero o il restauro delle facciate esterne degli edifici, di qualsiasi categoria catastale, situati nella zona A, ovvero il centro storico, o in quella B, la zona di completamento. Sono inclusi nelle categorie catastali anche gli immobili strumentali.

Bonus facciate, quali categorie catastali sono incluse nella detrazione fiscale?

Si possono effettuare interventi sulle facciate con il bonus anche su edifici situati nelle zone ammissibili in base a norme regionali o comunali. L’assimilazione alle zone A e B deve pertanto risultare dalle certificazioni urbanistiche richiedibili agli enti competenti per territorio.

Bonus facciate, quali sono gli interventi che si possono effettuare?

Rientrano nel bonus facciate tutti i lavori di rifacimento delle facciate. Sono inclusi gli interventi di sola tinteggiatura esterna o di sola pulitura delle facciate. Si possono, altresì, effettuare lavori di tipo tecnico o che interessino più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’intero edificio. In tal caso, deve trattarsi di lavori sulle strutture opache delle facciate, su ornamenti, fregi e balconi.

Quali lavori e interventi sono esclusi nel bonus facciate?

Non rientrano tra i lavori ammissibili, invece, i lavori sui lastrici solari, le spese per le persiane, per gli infissi e, in generale, le spese per il rifacimento delle facciate interne se non sono visibili dalla strada o dal suolo a uso pubblico. Risultano esclusi anche i lavori sulle mura di cinta. Rispetto ad altri bonus edilizi, non si possono effettuare con il bonus facciate anche i lavori relativi alla demolizione e alla ricostruzione degli edifici. Tali lavori rientrano nel bonus ristrutturazioni. Inoltre non si può usufruire del bonus facciate anche per lavori realizzati durante le fasi di costruzioni degli edifici.

Bonus facciate e prestazioni termiche: il rispetto dei requisiti minimi

Particolare attenzione deve essere posta per gli interventi che influiscano sulle prestazioni termiche degli edifici. Per beneficiare del bonus facciate è necessario che i lavori soddisfino dei requisiti minimi richiesti in materia di prestazioni energetiche delle unità abitative o degli edifici. Tali requisiti sono previsti dal decreto del ministero per lo Sviluppo Economico (Mise) del 26 giugno 2015, mentre i valori di trasmittanza sono riportati nella tabella 1 dell’Allegato E del decreto ministeriale del 6 agosto 2020.

Bonus facciate termico e superbonus 110% a confronto: i riferimenti normativi

Per interventi di isolamento termico, in particolare, si può far ricorso al bonus facciate o al superbonus 110%. I riferimenti normativi del bonus facciate per l’isolamento termico si ritrovano ai commi dal 219 al 224 dell’articolo 1 della legge numero 160 del 2019. Quelli degli interventi di isolamento termico delle superfici opache del superbonus 110% al comma 1, lettera a), dell’articolo 119 del decreto legge numero 34 del 2020.

Isolamento termico, differenza di lavori tra bonus facciate e superbonus 110%

Gli interventi del bonus facciate termico prevedono tipologie di lavori da effettuare sulla facciata esterna degli edifici di qualsiasi categoria catastale, purché situati nelle zone A, B o assimilate dai regolamenti regionali e comunali, secondo quanto prevede il decreto ministeriale numero 1444 del 2 aprile 1968. L’isolamento termico degli edifici con il superbonus 110% riguarda interventi sulle superfici opache verticali od orizzontali o inclinate. Tali lavori devono interessare l’involucro dell’edificio, per un limite di due unità immobiliari oppure sulle parti comuni di un edificio. I lavori possono essere effettuati su immobili ovunque situati, anche nella zona C, a differenza del bonus facciate. Gli immobili oggetto di intervento devono essere differenti dalle unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

Quali detrazioni di imposta spettano con il bonus facciate e superbonus per lavori di isolamento termico?

I lavori di isolamento termico effettuati con il bonus facciate producono una detrazione fiscale per interventi nel 2022 del 60%. Spetta il 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021. I lavori in superbonus garantiscono la percentuale di detrazione del 110%. La detrazione del bonus facciate si può utilizzare in dieci rate annuali. Quella del superbonus 110% in cinque rate annuali.

Limiti di spesa del superbonus 110% e bonus facciate per lavori di isolamento termico

Non vi sono limiti di spesa ammissibile nel bonus facciate. Ve ne sono, invece, nel superbonus 110%, in rapporto alla tipologia di edificio. Infatti, il massimale è fissato in 50 mila euro per gli immobili unifamiliari; e in 40 mila euro per unità immobiliari componenti l’edificio (da due a otto); il limite scende a 30 mila euro nel caso in cui le unità immobiliari siano più di otto.

Percentuale di isolamento nel caso di superbonus 110% e bonus facciate

La percentuale di isolamento per il bonus facciate deve essere di oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edifico. Per il superbonus 110%, invece, la percentuale di isolamento deve essere di oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.

Chi può beneficiare della detrazione fiscale per lavori di isolamento termico nel bonus facciate e nel superbonus 110%?

I soggetti che possono beneficiare della detrazione fiscale per lavori di isolamento termico nel bonus facciate sono i contribuenti, i residenti e i non residenti nel territorio nazionale. Nel superbonus 110%, invece, possono beneficiare della detrazione fiscale per questo tipo di lavori:

  • i condomini;
  • le persone fisiche, purché non nell’esercizio di attività, di arti o di professioni;
  • gli Istituti autonomi delle case popolari (Iacp);
  • le cooperative di abitazioni a proprietà indivisa, le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le Aps purché iscritti negli appositi registri;
  • le associazioni e le società sportive dilettantistiche.

Esenzioni Irpef coltivatori diretti, detrazioni fiscali e bonus edilizi: chiarimenti Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate ha provveduto a illustrare, con la circolare 9/E del 1° aprile 2022, le novità relative alla legge di Bilancio 2022 (legge numero 234 del 2021) inerenti l’esenzione Irpef dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, le detrazioni per il risparmio energetico e i vari bonus su affitti e lavori edilizi. Per varie misure di detrazione fiscale, l’Agenzia delle entrate chiarisce la data di scadenza della fruizione. Ecco quali sono i chiarimenti nel dettaglio.

Esenzione Irpef dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali fino al 31 dicembre 2022

La legge di Bilancio 2022 ha prorogato l’esenzione dalla tassazione delle detrazioni relative all’Irpef e alle addizionali, dei redditi dominicali e agrari per i terreni dichiarati dagli imprenditori agricoli professionali (Iap) e dai coltivatori diretti. La proroga opera fino al 31 dicembre 2022. I soci che abbiano scelto la tassazione fondiaria nelle società di persone, invece, sono esclusi dalle agevolazioni fiscali. Rientrano nella detrazione fiscale, inoltre, i soci delle società semplici ai quali viene attribuita la quota del reddito fondiario.

Bonus facciate e bonus verde: quali sono le detrazioni spettanti?

Per il bonus facciate, l’Agenzia delle entrate chiarisce che solo fino al 31 dicembre 2022 si potrà beneficiare della detrazione inerente il rifacimento delle facciate degli edifici. Il comma 219 dell’articolo 1 della legge numero 160 del 2019 ha introdotto la misura in oggetto. Ma, per i lavori del 2022, la percentuale di detrazione scende dal 90%, applicato fino al 31 dicembre 2021, al 60%. Analogamente, anche il bonus verde è stato prorogato fino a tutto l’anno 2024. La misura consiste nella sistemazione del verde dei giardini secondo quanto prevede il comma 12 dell’articolo 1 della legge numero 205 del 2017.

Detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico e bonus mobili

Inoltre, tutti i più importanti bonus per le detrazioni dei lavori edilizi sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2024. Nei bonus rientrano gli interventi di ristrutturazione edilizia, di efficientamento energetico e le detrazioni spettanti per i bonus mobili disciplinati. La disciplina delle detrazioni fiscali è descritta agli articoli 14 e 16 del decreto legge numero 63 del 2013.

Bonus mobili, quando spetta la detrazione e quali sono le condizioni?

Si può beneficiare dell’agevolazione fiscale acquistando mobili e grandi elettrodomestici per i costi sostenuti nei tre anni dal 2022 al 2024 ma con delle novità:

  • l’acquisto dei mobili deve essere correlato alla fruizione dei bonus per gli interventi di edilizia indicati nell’articolo 16 bis del decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986;
  • la misura della detrazione risulta ridotta rispetto allo scorso anno (16 mila euro di acquisti mobili) a 10 mila euro per l’anno in corso e alla metà per gli anni 2023 e 2024.

Bonus affitti, in cosa consiste la detrazione a favore dei giovani?

Per tutto il periodo di imposta 2022 si può beneficiare del bonus affitto. La misura è riservata ai giovani dai 20 ai 31 anni di età che abbiano un reddito complessivo non eccedente i 15.493,71 euro. Il beneficio fiscale consiste nella detrazione dell’Irpef per i giovani che stipulino un contratto di affitto di una unità abitativa oppure di una sua parte destinando in essa la propria residenza. L’unità immobiliare presa in affitto deve essere diversa dalla casa principale dei genitori del soggetto beneficiario.

 

Ecobonus e bonus casa, è attivo il portale 2022 per inviare i dati a Enea

Dal 1° aprile 2022 è stato attivato il nuovo portale on line per l’invio dei dati a Enea in merito all’ecobonus e al bonus casa. La piattaforma è a disposizione per la trasmissione dei dati che deve avvenire entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. L’attivazione del portale on line è avvenuta nella giornata di ieri con qualche ora di ritardo rispetto ai tempi previsti.

Piattaforma on line Enea, quali dati si devono inviare per i bonus edilizi entro 90 giorni?

L’invio delle comunicazioni a Enea riguarda i dati sugli interventi di efficienza energetica che abbiano termine nell’anno 2022. L’adempimento è occorrente per poter beneficiare delle detrazioni fiscali. Per i lavori effettuati a partire dal 1° gennaio 2022 ci sarà tempo per effettuare la comunicazione fino al 30 giugno prossimo (90 giorni di tempo) a decorrere dall’attivazione della piattaforma on line. Pertanto, si fa riferimento alla data di riferimento della conclusione dei lavori per il decorrere dei 90 giorni, ma per i lavori effettuati da inizio gennaio alla fine di marzo 2022 si tiene conto della data di messa on line della piattaforma Enea. Per i lavori conclusi a partire dai prossimi giorni dovrà essere calcolato il termine di scadenza di 90 giorni.

Portale Enea 2022, quali sono le novità di quest’anno?

La principale novità del 2022 del portale Enea riguarda il fatto che è previsto un’unica piattaforma per inserire i dati inerenti sia l’ecobonus del 2022, previsto dall’articolo 14 del decreto legge numero 63 del 2013 con lavori che vanno a migliorare l’efficienza energetica, sia il bonus casa del 50% previsto dall’articolo 16 bis del decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986 per gli interventi che garantiscano il risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

Come procedere con l’invio dei dati a Enea per gli interventi in ecobonus?

I dati da inviare a Enea attraverso il portale on line riguardanti l’ecobonus e il bonus casa devono seguire determinate procedure. In particolare, per l’invio dei dati dell’ecobonus si deve entrare nell’apposita sezione e inoltrare le informazioni relativi agli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Le detrazioni fiscali, a seconda dei casi, possono prevedere percentuali di detrazione fiscale pari a:

  • 50%;
  • 65%;
  • 70%;
  • 75%;
  • 80%;
  • 85%.

Invio all’Enea dei dati del bonus facciate e bonus casa per la detrazione fiscale

L’invio dei dati a Enea degli interventi effettuati e rientranti nel bonus facciate sono ammissibili se i lavori comportano la diminuzione della trasmittanza termica dell’involucro opaco. La detrazione fiscale per questi lavori era pari al 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021; a partire dal 1° gennaio 2022 la riduzione prevista è del 60%. Inoltre, per il bonus casa è presente l’apposita sezione e i dati da trasmettere sono quelli relativi ai lavori di risparmio energetico e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili. In tal caso le detrazioni fiscali rientrano nelle agevolazioni previste per le ristrutturazioni edilizie.

Come accedere al portale Enea per l’invio dei dati sui bonus edilizi?

L’accesso al portale Enea per l’invio dei dati relativi ai bonus edilizi è possibile solo autenticandosi al sito bonusfiscali. enea.it tramite:

  • Spid;
  • Carta di identità elettronica (Cie).

Inoltre, Enea ha reso disponibile ai soggetti interessati anche un servizio on line chiamato “Virgilio” che permette di ottenere assistenza fiscale e in tempo reale rispetto ai possibili dubbi sulle detrazioni fiscali. Le risposte fornite dall’assistente virtuale riguardano i quesiti sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici in ecobonus, bonus casa e superbonus 110%. Il servizio viene aggiornato tempestivamente a ogni intervento dell’Agenzia delle entrate sia che riguardi gli interpelli che le circolari.

Bonus facciate, visto di conformità e congruità nel 730 e detraibilità delle spese

Per interventi rientranti nel bonus facciate del 60% per il 2022 (il 90% fino alla fine del 2021) o per il bonus casa del 50% (o bonus ristrutturazioni), se si decide di utilizzare il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi o modello 730, anziché procedere con la cessione del credito stesso o con lo sconto in fattura, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese sostenute e il visto di conformità? La risposta è negativa, ma è necessario distinguere caso per caso. Inoltre, nel caso di sostenimento delle relative spese, si può procedere con la detrazione fiscale delle stesse.

Bonus facciate, quando non serve l’asseverazione di congruità e il visto di conformità delle spese?

L’asseverazione di congruità delle spese sostenute per il bonus facciate o per il bonus casa e il visto di conformità non sono necessari se si voglia godere della detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. Sono invece obbligatori i due adempimenti nel caso di scelta di una delle due opzione. Ovvero di  cessione del credito di imposta o di applicazione dello sconto in fattura. Lo stabilisce il comma 1 ter, dell’articolo 121 del decreto legge numero 2020.

Quando serve l’attestazione di congruità delle spese nel bonus facciate per la detrazione diretta?

Tuttavia, negli adempimenti del visto di conformità e nell’attestazione di congruità delle spese è necessario distinguere il caso le diverse tipologie di lavori. E, dunque, l’obbligo di visto può persistere anche per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi. Nello specifico, per i lavori relativi alle strutture opache verticali delle facciate esterne è necessario inviare i dati all’Enea. Pertanto, per i lavori che vanno a influire dal punto di vista energetico oppure che interessano il rifacimento dell’intonaco per una percentuale superiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, visto e asseverazione sono necessari. E lo sono per gli interventi a partire dal 6 ottobre 2020, in conformità a quanto stabilisce l’articolo 8 del decreto ministeriale del 6 agosto 2020.

Bonus facciate o bonus ristrutturazioni ‘energetico’, l’attestazione di congruità serve sempre

L’adempimento serve ad attestare la rispondenza dei requisiti tecnici necessari per svolgere i lavori e l’asseverazione comprende già al suo interno la congruità dei costi sostenuti in rapporto ai lavori effettuati. Pertanto, in linea generale, per il bonus facciate non energetico e per il bonus casa o ristrutturazioni al 50% non è necessaria l’attestazione di congruità delle spese per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730. L’adempimento è necessario, invece, nel caso in cui il bonus facciate riguardi lavori “energetici”, anche nel caso di detrazione diretta.

Detraibilità delle spese per il visto di conformità nel bonus facciate

Gli ultimi interventi legislativi hanno chiarito anche la questione relativa alla detraibilità fiscale delle spese sostenute per il visto di conformità e per l’asseverazione di congruità. È possibile avvalersi della detrazione fiscale per le relative spese sostenute nel 2022. Il beneficio fiscale vige anche per le spese di visto e asseverazione sostenute a partire dal 12 novembre 2021 e per tutto il periodo fino alla termine dello scorso anno. La data del 12 novembre 2021 segna l’inizio dell’obbligo dell’adempimento con l’entrata in vigore del decreto “Antifrodi”. La conferma della detraibilità fiscale dei costi delle attestazioni è arrivata dopo gli aggiornamenti apportati dalla legge di Bilancio 2022 alla legge 234 del 2021 (legge di bilancio 2021).

Bonus facciate, si possono detrarre le spese dei visti a partire dal 12 novembre 2021?

Si ritiene, infatti, che le spese professionali per le attestazioni di congruità e per il visto di conformità per i lavori non rientranti nel superbonus 110% risultino detraibili come previsto dal comma 15, dell’articolo 119, del decreto legge numero 34 del 2020. Secondo quanto chiarito anche dall’Agenzia delle entrate, la detrazione fiscale di dette spese è ammissibile a prescindere dalla data in base alla quale siano state sostenute. Pertanto, risultano detraibili sia le spese di visto di conformità e di asseverazione di congruità sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, sia quelle dei due mesi precedenti a partire dal 12 novembre 2021. Il beneficio fiscale risulta pertanto coerente con il trattamento già in vigore per i lavori rientranti nel superbonus 110%.

Visto di conformità: ecco quando va fatto per i bonus edilizi e superbonus

Quando va fatto il visto di conformità delle spese per gli interventi rientranti nei bonus edilizi e nel superbonus 110% ai fini della detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi, dell’applicazione dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta? Ecco quando le regolo richiedono il requisito del visto di conformità per i lavori di:

  • bonus ristrutturazioni;
  • ecobonus ordinario e maggiorato del 110%;
  • fonti rinnovabili con installazione degli impianti di climatizzazione;
  • bonus facciate eco e non eco;
  • sisma bonus ordinario e super sisma bonus con detrazione del 110%;
  • impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, rientranti o meno nel superbonus 110%;
  • colonnine di ricarica dei veicoli elettrici nel caso di interventi rientranti come trainati dal superbonus 110%.

Bonus ristrutturazioni ed ecobonus ordinario: quale visto di conformità serve?

Per lavori rientranti nel bonus ristrutturazione, ovvero per interventi rientranti nel recupero del patrimonio edilizio, il visto di conformità è escluso se contribuente utilizza la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi. Se invece il contribuente vuole avvalersi dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta il visto va fatto. L’adempimento è obbligatorio dal 12 novembre 2021. Sono esclusi solo i lavori di importo non eccedente i 10 mila euro o quelli rientranti nell’edilizia libera. Per l’ecobonus ordinario, il visto è obbligatorio come nel caso del bonus ristrutturazione. Infatti, è escluso per la detrazione fiscale diretta, mentre è necessario per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura. Risultano esclusi gli interventi per un importo non superiore ai 10 mila euro o quelli rientranti nell’edilizia libera.

Ecobonus maggiorato in superbonus 110%: serve il visto di conformità?

Per i lavori rientranti nell’ecobonus maggiorato dal superbonus 110%, il visto di conformità è sempre obbligatoria. In particolare, per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi l’attestazione è necessario ad eccezione:

  • dei casi in cui a presentare il modello 730 sia il sostituto;
  • per il modello 730 e modello Redditi precompilati anche con modifiche intervenute.

Allo stesso modo, l’attestazione è obbligatoria anche per la cessione del credito di imposta e per lo sconto in fattura.

Fonti rinnovabili ed eliminazione delle barriere architettoniche: serve il visto di conformità?

Per gli interventi relativi alle fonti rinnovabili con integrazione o installazione di impianti di climatizzazione e per i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche, il visto di conformità è sempre escluso nel caso in cui si procede con la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. Per la cessione dei crediti di imposta o per l’applicazione dello sconto in fattura il visto è obbligatorio dal 12 novembre 2021. Fanno eccezione i lavori eseguiti entro l’importo dei 10 mila euro e quelli in edilizia libera per il solo bonus sulle fonti rinnovabili.

Bonus facciate non eco ed eco: si fa il visto di conformità?

I contribuenti che vogliano far eseguire interventi rientranti nel bonus facciate devono prestare attenzione al visto di conformità. Infatti, le norme non richiedono il visto nel caso di detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi sia nel caso del bonus facciate non eco che eco. Il visto è sempre richiesto, nei due casi, per la cessione del credito di imposta e per l’applicazione dello sconto in fattura a partire dal 12 novembre 2021.

Sisma bonus ordinario, quando va fatto il visto di conformità delle spese?

Per i lavori rientranti nel sisma bonus ordinario, il visto di conformità non si fa se il contribuente si avvale della detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. Il visto è invece obbligatorio nel modello di comunicazione per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura. Sono esclusi i lavori di importo non superiore a 10 mila euro e quelli in edilizia libera.

Sisma bonus maggiorato con superbonus 110%: i visti di conformità necessari

Per gli interventi rientranti nel sisma bonus maggiorato, ovvero nel super sisma bonus del 110%, il contribuente deve sempre fare il visto di conformità delle spese. E dunque, l’adempimento va ottemperato sia per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi che per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta. Nel solo caso della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, il visto non va fatto per:

  • i casi in cui a presentare il modello 730 sia il sostituto di imposta;
  • il modello 730 e per il modello Redditi precompilati anche con modifiche intervenute.

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: quando va fatto il visto di conformità delle spese?

Per interventi riguardanti gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo ordinario, il contribuente non deve preoccuparsi del visto di conformità se detrae direttamente il vantaggio fiscale nella dichiarazione dei redditi. Il visto è obbligatorio, invece, per le opzioni di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura.

Interventi di installazione di colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli in superbonus 110%: va fatto il visto?

Infine, l’obbligatorietà del visto di conformità delle spese vige anche per gli interventi sulle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Il contribuente deve far svolgere questi interventi come trainati dal superbonus 110%. Il visto va fatto sia per la detrazione diretta che per l’applicazione dello sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta. Nel solo caso della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, il visto non va fatto nei casi in cui:

  • a presentare il modello 730 sia il sostituto di imposta;
  • per il modello 730 e per il modello Redditi precompilati anche con modifiche intervenute.

Attestazione dei requisiti per bonus edilizi e superbonus: quando serve?

Quando serve l’attestazione dei requisiti tecnici per la detrazione fiscale, lo sconto in fattura e la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi nel caso di svolgimento di interventi rientranti nei bonus edilizi e nel superbonus 110%? Ecco quando le norme richiedono le asseverazioni dei requisiti tecnici nei casi di:

  • bonus ristrutturazioni;
  • ecobonus ordinario e maggiorato del 110%;
  • fonti rinnovabili con installazione degli impianti di climatizzazione;
  • bonus facciate eco e non eco;
  • sisma bonus ordinario e super sisma bonus con detrazione del 110%;
  • impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, rientranti o meno nel superbonus 110%;
  • colonnine di ricarica dei veicoli elettrici nel caso di interventi trainati dal superbonus 110%.

Bonus ristrutturazioni ed ecobonus ordinario: quale attestazione dei requisiti serve?

Nel caso di bonus ristrutturazione, ovvero per interventi rientranti nel recupero del patrimonio edilizio, l’attestazione dei requisiti tecnici è esclusa sia che il contribuente utilizzi la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, che lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta. Va inviata solo la comunicazione all’Enea entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. Per l’ecobonus ordinario, l’asseverazione è obbligatoria solo per i casi di sconto in fattura o di cessione dei crediti di imposta. L’attestazione va inviata all’Enea entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori.

Ecobonus maggiorato in superbonus 110%: quale attestazione dei requisiti serve?

Per gli interventi rientranti nell’ecobonus maggiorato dal superbonus 110%, l’asseverazione dei requisiti tecnici è sempre obbligatoria. In particolare, per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi l’attestazione va inviata entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. Allo stesso modo, l’attestazione va inviata anche per la cessione del credito di imposta e per lo sconto in fattura. A differenza del precedente caso, l’asseverazione va fatta anche per gli stati di avanzamento dei lavori (Sal).

Fonti rinnovabili ed eliminazione delle barriere architettoniche: quali asseverazioni tecniche vanno fatte?

Per lavori relativi alle fonti rinnovabili con integrazione o installazione degli impianti di climatizzazione e per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, l’asseverazione dei requisiti tecnici è sempre esclusa. L’esclusione opera in tutti i casi, ovvero per:

  • la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi;
  • lo sconto in fattura;
  • la cessione del credito di imposta.

Bonus facciate non eco ed eco: quali attestazioni tecniche servono?

I contribuenti che vogliano far eseguire lavori rientranti nel bonus facciate devono prestare attenzione alle asseverazioni tecniche necessarie. Infatti, le norme non richiedono attestazioni tecniche nel caso di bonus facciate non eco. La mancata necessità di documentazione avviene sia per i casi di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta che per la detrazione fiscale diretta. In caso di interventi rientranti nel bonus facciate eco, l’attestazione è obbligatoria alla conclusione dei lavori. Non si utilizza, invece, l’allegato B del decreto ministeriale del 6 agosto 2020. Il contribuente deve inviare la scheda tecnica all’Enea nel termine dei 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori.

Sisma bonus ordinario, quando va inviata l’attestazione tecnica?

Per i lavori ricadenti nel sisma bonus ordinario, è obbligatoria l’asseverazione dei requisiti tecnici per attestare la riduzione del rischio sismico di una o due classi almeno. Il contribuente deve depositare l’attestazione presso lo Sportello unico dell’edilizia (Sue) del comune dove si trova l’immobile oggetto di intervento. Il deposito deve avvenire sia prima di iniziare i lavori (Allegato B), sia alla conclusione. La procedura è identica sia per la detrazione fiscale diretta che per la scelta dell’opzione di cessione del credito di imposta o sconto in fattura.

Sisma bonus maggiorato con superbonus 110%: le asseverazioni tecniche necessarie

Per gli interventi rientranti nel sisma bonus maggiorato, ovvero nel super sisma bonus del 110%, il contribuente deve sempre ottemperare all’adempimento dell’attestazione tecnica. Infatti, sia per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi che per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta risulta necessario adempiere:

  • all’attestazione della riduzione del rischio sismico;
  • al deposito presso lo Sportello unico per l’edilizia (Sue) dell’attestazione sia prima che alla conclusione dei lavori;
  • per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura la norma richiede il deposito al Sue anche per gli stati di avanzamento dei lavori (Sue).

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: quali asseverazioni tecniche?

Per interventi riguardanti gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo ordinario, il contribuente non deve preoccuparsi delle attestazioni relative ai requisiti tecnici. L’esclusione riguarda tutte le modalità di utilizzo del vantaggio fiscale. L’asseverazione tecnica è obbligatoria, invece, per gli stessi interventi rientranti nel superbonus 110% come lavori trainati. In particolare, il contribuente deve inviare l’attestazione dei requisiti tecnici all’Enea entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. L’obbligo di asseverazione persiste sia per la detrazione diretta che per le opzioni di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura.

Interventi di installazione di colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli in superbonus 110%: quali attestazioni tecniche?

Infine, l’obbligatorietà delle attestazioni dei requisiti tecnici vige anche per gli interventi sulle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Il contribuente deve far svolgere questi interventi come trainati dal superbonus 110%. L’obbligatorietà si concretizza nell’invio, entro 90 giorni dal termine dei lavori, dell’attestazione all’Enea. L’attestazione va inviata anche per gli stati di avanzamento dei lavori per lo sconto in fattura o i crediti di imposta.