Assegno Unico: a chi spettano maggiori importi e arretrati?

Il decreto Semplificazioni ha previsto aumenti dell’Assegno Unico e Universale (istituito con il decreto legislativo 230 del 2021), gli stessi sono in favore delle famiglie in cui siano presenti dei disabili. L’INPS con il Messaggio 3518 del 27 settembre 2022 ha dato seguito alle indicazioni del decreto citato e, di conseguenza, saranno erogati i nuovi importi, la novità importante è che gli stessi sono retroattivi e quindi la loro erogazione parte dal mese di marzo 2022. Ecco cosa cambia per i percettori dell’Assegno Unico e Universale disabili.

Quali sono gli importi previsti dalla normativa dell’Assegno Unico per i disabili?

La prima cosa da dire è che le maggiorazioni previste sono assegnate solo in caso di disabilità media, grave o gravissima. In secondo luogo il decreto semplificazioni riconosce il diritto alle maggiorazioni solo per un anno e questo vuol dire che le stesse saranno erogate con gli arretrati maturati dal 1° marzo 2022, ma fino al mese di febbraio 2023. In seguito a tale data decadranno in modo automatico.

Le regole originarie prevedevano:

  • Fino a 18 anni Assegno Unico e Universale di 175 euro con Isee inferiore a 15.000 euro (importi a scalare con Isee superiore) a cui si aggiunge una maggiorazione pari a 105 euro per figli disabili non autosufficienti; maggiorazione di 95 euro per figli con disabilità grave; maggiorazione di 85 euro per figli con disabilità media;
  • da 18 a 21 anni la maggiorazione ha una componente fissa di 80 euro e un’ulteriore componente legata all’ISEE che varia da 25 a 85 euro in più al mese.
  • disabili con età superiore a 21 anni percepiscono 85 euro mensili se l’ISEE ha valore inferiore a 15.000 euro, per importi superiori, l’assegno viene modulato in base al reddito.

Maggiori importi e arretrati: ecco a chi spettano e quanto devono ricevere

Con le nuove disposizioni invece:

  • Figli disabili minorenni: restano le regole invariate;
  • disabili tra 18 e 21 anni sono parificati ai figli minorenni e quindi percepiscono gli stessi importi che abbiamo visto sopra per i minorenni;
  • età superiore a 21 anni potranno percepire l’Assegno Unico Universale di 175 euro se l’ISEE è inferiore a 15.000 euro, altrimenti viene modulato.

Come ribadito dall’INPS, tali importi sono retroattivi al primo marzo 2022 e restano in vigore fino a febbraio 2023. Tornano di seguito in vigore gli importi iniziali previsti dal decreto legislativo 230 del 2021 istitutivo dell’Assegno Unico e Universale.

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Statuto Enti Terzo settore: proroga termini per adeguamento

Con la conversione del decreto Semplificazioni  entra in vigore la proroga del termine previsto per gli Enti del Terzo Settore (ETS) per adeguare lo Statuto al Codice del Terzo Settore. Il nuovo temine è il 31 dicembre 2022.

Termini per adeguamento Statuto Enti Terzo Settore

Il Codice del Terzo Settore si trova nel decreto legislativo 117 del 2017 entrato in vigore il 3 agosto 2017. Per gli enti del Terzo Settore costituiti successivamente all’entrata in vigore del codice, trovano immediata applicazione le nuove norme, mentre per gli enti già costituiti in tale data, è stato previsto un periodo transitorio entro il quale adeguare lo statuto.

Le norme trovano applicazione nei confronti di Onlus, Associazioni di Promozione Sociale (APS) e Organizzazioni di Volontariato (OdV). In base all’articolo 101 comma 2 del Codice, tali soggetti possono continuare ad adottare le normative previgenti fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).

Entro il termine prorogato del 31 dicembre 2022 ( proroga che ricordiamo è contenuta nella conversione del decreto Semplificazioni) tali soggetti, quindi Onlus, OdV e APS, possono adottare le modifiche dello statuto con delibera dell’assemblea ordinaria, scaduto tale termine sarà invece necessario procedere con delibera dell’assemblea straordinaria. In seguito all’approvazione di un nuovo statuto che sia in linea con le previsioni del Runts, è necessario inviare copia dello stesso all’Agenzia delle Entrate e all’autorità competente per la tenuta dei registri.

Occorre ribadire che scaduto il termine del 31 dicembre 2022 ai soggetti che non si sono adeguati non sono applicate sanzioni e non sono prodotti effetti negativi, ma sicuramente il dover convocare l’assemblea straordinaria è un “peso” ulteriore.

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Volontario e associato nel Codice del Terzo Settore e associazioni culturali

Trasmigrazione di OdV e APS nel Runts

Ricordiamo che dal 23 novembre 2021 ha preso il via il procedimento automatico di trasmigrazione di APS e OdV dai vecchi registri regionali e provinciali al nuovo Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS). Tale operazione si è conclusa il 21 febbraio 2022. Da questo periodo decorrono i termini per i controlli sugli statuti degli enti trasmigrati, il termine previsto è di 180 giorni e scade il 20 agosto 2022.

I controlli sono volti a determinare se gli statuti sono in linea con le nuove disposizioni e al termine degli stessi è previsto che gli uffici competenti comunichino ai soggetti interessati eventuali difformità e questi a loro volta devono adeguare gli statuti entro 60 giorni. Nel caso in cui l’ente non provvede entro il termine previsto si procede alla non iscrizione nel Runts.

Iva non versata: salgono le soglie per la segnalazione

Il decreto Semplificazioni rispetto alla prima stesura, in sede di conversione, sta andando incontro a numerose modifiche, tra queste vi è l’emendamento approvato alla Camera che va a modificare il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019 n°14). La modifica riguarda le soglie per la segnalazione dello stato di insolvenza dell’impresa, in particolare cambia la soglia dell’Iva non versata.

Codice della crisi di impresa e segnalazione crediti

Il Codice della crisi di impresa e di insolvenza richiede ai creditori qualificati di segnalare i propri crediti attraverso PEC, e per chi fosse sprovvisto di tale mezzo attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno, il superamento di determinate soglie di insolvenza. Le soglie cambiano a seconda del soggetto interessato e del tipo di credito. La segnalazione deve essere effettuata all’indirizzo dell’azienda indicato nell’anagrafe tributaria e, se presenti, al Collegio Sindacale e al Sindaco unico.

In seguito a tale segnalazione l’organo amministrativo deve iniziare attività di monitoraggio e verificare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo/amministrativo, contabile e valutare se vi sono le condizioni per l’apertura di una crisi aziendale. Tale controllo deve essere obbligatoriamente effettuato perché, se in seguito la situazione dovesse complicarsi ulteriormente. potrebbero ravvisarsi responsabilità a carico degli amministratori e degli organi di controllo per il mancato adempimento degli obblighi a loro carico.

Iva non versata: le nuove soglie per la segnalazione dell’Agenzia delle Entrate

Tra i creditori qualificati c’è l’Agenzia delle Entrate in riferimento ai mancati versamenti Iva. Attualmente la soglia prevista per la segnalazione è di 5.000 euro in riferimento al mancato versamento in seguito alla comunicazione Lipe del primo trimestre (articolo 25 novies Codice della crisi di impresa).

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Tale soglia è stata ritenuta troppo bassa anche dall’Agenzia delle Entrate. Con la modifica approvata alla Camera dei Deputati in corso di conversi0ne del decreto Semplificazioni queste soglie cambiano. Le nuove regole, se approvate in modo definitivo, prevedono:

  • Nessuna segnalazione viene effettuata se il mancato versamento è inferiore a 5.000 euro;
  • per importi superiori a 5.000 euro e inferiori a 20.000 euro sarà necessario verificare il rapporto tra il mancato versamento Iva/ debito Iva e il volume d’affari dell’anno precedente, se tale rapporto supera il 10% parte la segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  • infine, la segnalazione deve essere sempre effettuata nel caso in cui il mancato versamento Iva superi la soglia del 20.000 euro.

Un’ulteriore novità riguarda i termini temporali, infatti la segnalazione dovrà partire non in seguito alla comunicazione relativa al primo trimestre, ma alla comunicazione relativa al secondo trimestre.

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Controlli fiscali: con decreto Semplificazioni pronto il nuovo sistema di notifiche

Entro il 20 agosto dovrà essere convertito il decreto Semplificazioni, in realtà probabilmente i partiti cercheranno di sollevarsi da questa incombenza prima delle festività, e già si preannunciano importanti novità come il nuovo sistema di notifiche per i controlli fiscali. Ecco cosa potrebbe cambiare.

Nuovo sistema di notifiche per termine istruttoria in fase di controlli fiscali

Il 27 luglio 2022 è stato approvato un emendamento al decreto Semplificazioni che prevede una sorta di facilitazione dei rapporti tra l’erario e il contribuente. La norma prevede che al termine della fase istruttoria, in seguito ad accertamento fiscale, il contribuente debba essere avvisato del termine della stessa. La comunicazione della fine della fase istruttoria potrà però essere effettuata con nuove modalità, cioè non la comunicazione scritta o raccomandata, ma attraverso diversi sistemi, tra questi:

  • sms;
  • notifica tramite app IO ( applicazione per smartphone che consente di “dialogare” in modo semplificato con  le Pubbliche Amministrazioni);
  • posta elettronica certificata;
  • e-mail.

L’amministrazione finanziaria avrà un termine di 60 giorni dalla conclusione della fase istruttoria dei controlli fiscali per avvisare il contribuente del termine della stessa.

Il nuovo testo dello Statuto dei Contribuenti

L’emendamento proposto e approvato, se arriverà all’approvazione finale all’interno del decreto Semplificazioni andrà ad incidere sull’articolo 6 della legge 2012 del 2000 (Statuto dei contribuenti) rubricato “conoscenza degli atti e semplificazione“. Si prevede quindi la notifica della fine della fase istruttoria con esito negativo.

Il comma 2 di detto articolo stabilisce: “L’amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

Ora nello stesso articolo sarà inserito il comma “La comunicazione dell’esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l’esercizio successivo dei poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni”.

IRAP 2022: nuove istruzioni per le deduzioni del 15 luglio 2022

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 40/E del 2022  del 15 luglio ha fornito nuove indicazioni per la compilazione del modello Irap 2022 (Imposta sul Reddito delle Attività Produttive). Le stesse hanno ad oggetto soprattutto le deduzioni che le imprese possono far valere. Fin da subito è bene ricordare che queste istruzioni possono essere utilizzate già nella dichiarazione da rendere entro il 30 novembre oppure si possono continuare a seguire le vecchie istruzioni e utilizzare le nuove disposizioni a partire dal 2023.

Le nuove deduzioni Irap introdotte con il Decreto Semplificazioni 2022

Le novità sono state previste con il decreto Semplificazioni, articolo 10 del decreto 73/2022 che ha introdotto novità inerenti le deduzioni per il costo del personale. Il decreto precisa che le novità si applicano per il periodo di imposta precedente rispetto a quello in corso e quindi già dal periodo di imposta 2021 per il quale gli adempimenti devono essere effettuati nel 2022.

Le novità prevedono che per i soggetti diversi dai dipendenti a tempo indeterminato si possono dedurre:

  • contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
  • spese relative agli apprendisti, ai disabili e spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo.
  • È prevista inoltre una deduzione a titolo forfettario per ogni dipendente, fino a un massimo di 5, di 1.850 euro, ma solo per soggetti con componenti positivi non superiori a 40.000 euro.

Deduzioni Irap 2022 che non è più possibile far valere

Con l’introduzione di nuove deduzioni, altre ne vengono meno si tratta di:

  • deduzione di 7.500 euro su base annua per i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Tale deduzione era di 13.500 euro nel caso di lavoratrici donne e per i giovani under 35. Per questi soggetti viene meno anche la deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali.
  • viene meno inoltre la deduzione di 15.000 euro per le imprese che hanno assunto con contratto a tempo indeterminato.

Con la Risoluzione 40/E del 15 luglio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che Atteso che la novella normativa si sostanzia essenzialmente in una semplificazione nel calcolo della deduzione spettante per i dipendenti a tempo indeterminato […]si ritiene che per il primo anno sia comunque possibile compilare la sezione I del quadro IS secondo le regole attualmente fornite nelle istruzioni per la compilazione del modello Irap 2022.

Questa scelta è giustificata dal fatto che in teoria le nuove indicazioni del decreto Semplificazioni non hanno l’obiettivo di modificare il quantum dell’imposta, ma semplicemente semplificare la compilazione.

Ricordiamo che le deduzioni sono componenti negative che vanno a diminuire la base imponibile determinando quindi una minore imposta.

Come compilare il quadro IS della Dichiarazione Irap 2022

In base alle nuove indicazioni per il quadro IS del modello Redditi 2022

IS 1, colonna 2= deduzioni previste per i soggetti diversi rispetto ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato;

IS 2= non va compilata;

IS3= non è necessaria la compilazione;

IS4, colonna 3 = deduzioni spettanti per soggetti diversi dai lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;

IS5, colonna2= deduzioni spettanti per soggetti diversi dai lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;

IS6= compilazione non necessaria;

IS7, colonna 3= deduzione di cui all’articolo 11, comma 4-octies, del decreto IRAP comprendente:

  1.  deduzione costo complessivo personale dipendente con contratto a tempo indeterminata;
  2.  deduzione del 70% per i lavoratori stagionali assunti con un contratto di durata di almeno 120 giornate per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto ( da evidenziare anche nella colonna 2).

IS9 = eccedenza delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 dell’articolo 11 del decreto Irap rispetto al limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro ( compilazione solo se necessaria).

Ricordiamo che la Dichiarazione IRAP 2022, relativa al periodo di imposta 2021, deve essere presentata entro il 30 novembre 2022, mentre i soggetti Ires e le Pubbliche Amministrazioni il cui periodo di imposta non coincide con l’anno solare, devono presentare la dichiarazione Irap entro l’undicesimo mese successivo rispetto alla chiusura dell’anno di imposta.

Puoi scaricare la risoluzione completa seguendo il link Risoluzione_40_15.07.2022

Leggi anche: Dal 2022 addio all’Irap per 835.000 contribuenti. Ecco chi sono

 

 

Monitoraggio fiscale: cambia la soglia per la comunicazione antiriciclaggio

Pubblicato il decreto Semplificazione e porta numerose novità che andranno a impattare nella vita di tutti i giorni di numerosi cittadini. Tra le norme previste vi è una nuova soglia per la comunicazione antiriciclaggio che devono inviare gli intermediari finanziari all’estero al fine di attuare il monitoraggio fiscale.

Monitoraggio fiscale: qual è la nuova soglia prevista nel decreto Semplificazioni?

Detenere patrimoni mobiliari all’estero è uno dei modi che le persone adottano per nascondere il patrimonio ed evitare l’imposizione fiscale. Il livello dell’evasione è però in Italia preoccupante e riguarda soprattutto soggetti che non hanno il sostituto di imposta. Il livello è tale che desta preoccupazioni anche nell’Unione Europea che ha sollecitato più volte l’Italia a una decisa inversione di tendenza e ad attuare misure strategiche più efficienti nel contrasto all’evasione. L’obiettivo dell’Unione Europea è sostenere l’Italia nella ripresa economica attraverso riforme strutturali, ma anche senza dover sempre attendere misure economiche dall’Unione necessarie anche perché le casse dello Stato soffrono la mancata riscossione erariale.

La nuova disciplina del monitoraggio fiscale è contenuta nell’articolo 16 del decreto Semplificazioni. Prevede che le comunicazioni riferite alle operazioni compiute dall’anno 2021 la soglia è fissata a 5.000 euro. In passato la soglia che attivava il monitoraggio fiscale era di 15.000 euro. La comunicazione deve essere effettuata da banche e intermediari finanziari presso i quali i cittadini italiani effettuano l’apertura e tenuta del conto ed è diretta all’Agenzia delle Entrate. In base alla normativa gli intermediari sono tenuti a comunicare tutti i dati relativi a transazioni da e per l’estero, eseguite per conto e in favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici, associazioni e soggetti equiparati.

Quali operazioni sono sottoposte a monitoraggio fiscale?

Una delle novità importanti è rappresentata dal fatto che le comunicazioni devono essere eseguite non solo quando le transazioni avvengono in moneta “reale” ma anche nel caso in cui le stesse avvengano con moneta virtuale.

Tra le operazioni oggetti di comunicazione vi sono:

  • assegni (bancari e postali e strumenti equiparabili);
  • polizze;
  • vaglia postali;
  • carte di credito e altri strumenti di pagamento;
  • qualunque strumento consenta di trasferire e movimentare, anche per via telematica, dei fondi.

Comunicazione non obbligatoria per le operazioni frazionate

Un’altra novità è rappresentata dal fatto che in passato il limite per il monitoraggio fiscale e il relativo obbligo di comunicazione acarico di banche e intermediari era più alto, cioè 15.000 euro, ma tali soggetti dovevano comunicare all’Agenzia delle Entrate le movimentazioni anche se erano frazionate. Ora il limite per le comunicazioni è stato ridotto a 5.000 euro ma non vi è più l’obbligo di comunicare le operazioni frazionate.

La modifica della soglia per il monitoraggio fiscale dei conti all’estero è solo una delle misure intraprese dal Governo e dall’Agenzia delle Entrate al fine di contrastare l’evasione fiscale, la stessa si inserisce nel più ampio campo della lotta all’evasione aperto con la Circolare 21/E dell’Agenzia delle Entrate del 20 giugno 2022  in cui sono disposte direttive meticolose per le Direzioni Regionali e Provinciali al fine di adottare un’efficace strategia volta a scovare i grandi evasori, in particolare coloro che applicano schemi frodatori, iniziare una proficua collaborazione con i contribuenti e combattere le frodi fiscali internazionali.

Decreto Semplificazioni: cade l’obbligo di vidimazione dei repertori

Il decreto Semplificazioni è stato pubblicato il 21 giugno 2022 sulla Gazzetta Ufficiale, prevede numerose novità come la proroga di diverse scadenze fiscali, ma non solo, infatti tra le novità introdotte vi è la cancellazione di vidimazione dei repertori. Ecco di cosa si tratta.

Cos’è l’obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori?

L’articolo 1 del decreto Semplificazioni prevede la cancellazione dell’obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori. Tale  obbligo è previsto nell’articolo 68 del Dpr 131 del 1986. L’articolo in oggetto prevede che alcuni professionisti come notai, ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali, gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari, debbano provvedere entro il mese successivo a ciascun quadrimestre solare alla vidimazione dei repertori, cioè i registri in cui sono indicati gli atti compiuti e che sono soggetti a registrazione.

Tali registri, in base alla norma in oggetto, dovevano essere vidimati presso l’Ufficio del Registro territorialmente competente. L’ufficio procedeva alla vidimazione in seguito a controllo della regolare tenuta del registro/repertorio. Tra i controlli da eseguire vi era quello relativo alla corrispondenza tra estremi di registrazione ivi annotati e le risultanze dei registri di formalità.

Il timbro di vidimazione doveva essere apposto dopo l’ultima annotazione, in modo da iniziare il successivo controllo proprio da tale timbro. Nella vidimazione dei repertori doveva essere indicata la data di presentazione del registro e il numero degli atti iscritti. Il repertorio doveva essere presentato anche se nel quadrimestre non vi era stata alcuna annotazione. In questo caso doveva essere indicato che nell’arco temporale oggetto di controllo non vi era stata alcuna iscrizione. L’Ufficio del registro non poteva trattenere il registro per oltre 3 giorni non festivi successivi alla presentazione.

Cade l’obbligo di vidimazione dei repertori

Con l’entrata in vigore dell’articolo 1 del decreto Semplificazioni viene meno tale obbligo. Questo non vuol dire che i soggetti prima obbligati alla presentazione siano esonerati dalla tenuta dei repertori, infatti la norma prevede che possano essere eseguiti controlli a campione sulla corretta tenuta di tali registri. I controlli a campione prevedono che l’Ufficio di Registro inoltri la richiesta al soggetto rogante, questo entro 30 giorni deve trasmettere i registri per la vidimazione. L’ufficio provvede quindi ai controlli sulla regolare tenuta dei repertori.

L’articolo 73 del Dpr 131 del 1986 prevedeva l’applicazione di una sanzione per i soggetti tenuti alla presentazione dei repertori per la vidimazione che non vi facessero fronte. Ora tale sanzione viene applicata esclusivamente ai soggetti che in seguito alla richiesta di trasmissione degli atti inoltrata dall’Ufficio del Registro dovessero risultare inadempienti. La sanzione è invariata, da 1.032,91 euro a 5.164,57 euro.

Per conoscere le proroghe delle scadenze fiscali, leggi l’articolo: Nuove scadenze fiscali nel decreto Semplificazioni. Ecco le novità

Nuove scadenze fiscali nel decreto Semplificazioni: ecco le novità

Il decreto Semplificazioni porta nuove scadenze fiscali per i contribuenti. Sono numerose le novità. Ecco le principali.

Aiuti di Stato: arriva la proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione

La prima cosa da sottolineare è che la proroga per la presentazione dell’autodichiarazione Aiuti di Stato ha ottenuto l’approvazione proprio come richiesto dall’Associazione dei Commercialisti.

Ne avevamo già parlato nell’articolo: Arriva il 14 giugno la proroga termini per la dichiarazione Aiuti di Stato Covid.

Deve però essere sottolineato che non è stata indicata la data entro la quale si dovrà provvedere. Questo vuol dire che dovremo aspettare un altro decreto al fine di conoscere la data definitiva entro la quale sarà necessario adempiere. C’è un’elevata probabilità che la data sarà fissata al 31 ottobre proprio come richiesto dai diretti interessati. Spostato anche il termine previsto per la trasmissione da parte dell’Agenzia delle Entrate al Registro Nazionale Aiuti (RNA), tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre.

Le nuove scadenze fiscali nel decreto Semplificazioni

Questa però non è l’unica novità: tra le proroghe approvate, infatti viene posticipata la data entro la quale coloro che hanno avuto delle variazioni devono provvedere all’invio della dichiarazione IMU. Fino al decreto Semplificazioni la dichiarazione IMU doveva essere presentata entro il 30 giugno, ora il termine è spostato al 31 dicembre 2022.

Cambia anche il termine per la presentazione della dichiarazione Lipe ( liquidazioni periodiche Iva) terzo trimestre, in questo caso la variazione è di sole due settimane e passa dal 16 settembre 2022 al 30 settembre 2022.

Infine, cambia il termine per la presentazione della dichiarazione per l’Imposta di Soggiorno, questa slitta dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022.

Maggiore tempo a disposizione vi è anche per la trasmissione dei registri Intrastat all’agenzia delle Dogane, Accise e Monopoli per le operazioni intracomunitarie , in questo caso il contribuente potrà adempiere entro la fine del mese successivo rispetto al periodo di riferimento.

Queste non sono le uniche novità previste nel decreto Semplificazioni, infatti vi è un aumento anche degli importi dell’assegno unico per i disabili.

I dettagli nell’articolo: Assegno Unico disabili: cambiano gli importi. Le novità del Decreto Semplificazioni.

Assegno Unico disabili: cambiano gli importi. Le novità del decreto Semplificazioni

Il Governo ha approvato il decreto Semplificazioni che inizia ora l’iter per la conversione in legge entro 60 giorni. Sono molte le novità previste e tra queste vi è l’aumento dell’Assegno Unico per nuclei con disabili. Ecco le novità.

Assegno Unico: fino al 30 giugno si possono ricevere gli arretrati

Siamo ormai vicini alla scadenza del 30 giugno, questa è importante per tutte le famiglie che ancora non hanno presentato la domanda per ricevere l’Assegno Unico e che potranno farlo entro il 30 giugno 2022 ricevendo così gli importi dal mese di marzo, quindi con gli arretrati. Sempre entro il 30 giugno 2022 potrà essere presentato il modello Isee dalle famiglie che hanno proposto la domanda, non hanno presentato l’Isee e di conseguenza hanno avuto il riconoscimento solo degli importi minimi. Coloro che completano la domanda entro il 30 giugno anche in questo caso potranno ricevere gli arretrati.

Tutte le domande presentate dal 1° luglio consentiranno di ricevere gli importi dal mese successivo alla presentazione e senza arretrati.

Leggi anche: Assegno Unico: c’è tempo fino al 30 giugno per ricevere gli arretrati

Tutte le novità per l’assegno unico disabili nel decreto Semplificazioni

Le vere novità contenute nel decreto Semplificazioni sono nell’articolo 35, fortemente voluto dal ministro Erika Stefani, questo infatti stabilisce un aumento per le famiglie in cui sono presenti disabili.

Il contenuto dell’articolo prevede:

1) l’importo previsto per i figli con disabilità maggiorenni viene parificato a quello dei minorenni, la misura dovrebbe riguardare 90.000 figli disabili.

2) le maggiorazioni previste in favore dei figli con disabilità che hanno tra 18 e 21 anni sono parificate a quelle previste per i minorenni, quindi:

  • 105 euro per i non autosufficienti;
  • 95 euro per i disabili gravi;
  • 85 euro per i disabili di media gravità.

Con la precedente disciplina la maggiorazione prevista in favore dei figli disabili maggiorenni era in misura fissa a 80 euro.

3) Infine sempre l’articolo 35 prevede che la maggiorazione ulteriore prevista per le famiglie con reddito Isee fino a 25.000 euro e che aveva l’obiettivo di consentire alle famiglie di recuperare la differenza tra quanto si percepiva con le detrazioni per figli a carico e Assegni per il Nucleo Familiare e quanto si percepisce con l’assegno unico, sia aumentata per il 2022 a 120 euro per le famiglie con disabili. Quest’ultima misura dovrebbe riguardare 37.000 nuclei familiari.

Gli aumenti previsti per l’assegno unico sono resi possibile da un fondo per le politiche in favore di persone con disabilità che ammonta a 122 milioni di euro.

Decreto Semplificazioni sotto la lente dei Consulenti del Lavoro

Il Decreto Semplificazioni ha fatto parecchio discutere, specialmente le diverse categorie professionali coinvolte dal suo dettato. Forse anche per questo, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha ritenuto opportuno rilasciare una prima circolare-guida sul Decreto Semplificazioni, specialmente per le parti relative al collocamento mirato dei lavoratori disabili, alla disciplina di convalida delle dimissioni e agli interventi in materia di sicurezza sul lavoro.

Riguardo al primo punto, la circolare/guida ricorda come il Decreto Semplificazioni preveda che, a partire dall’1 gennaio 2017 le aziende che occupano tra i 15 e i 35 dipendenti debbano assumere un lavoratore disabile entro i 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, come accade anche per le aziende più strutturate.

Riguardo alla disciplina sulle dimissioni, i Consulenti ricordano che il Decreto Semplificazioni prevede che queste siano rassegnate esclusivamente in modalità telematica. Una norma, ricordano i Consulenti, che sarà efficace solo dopo che sarà emanato il relativo decreto attuativo e comunque entro il 24 novembre prossimo.

Infine, relativamente alla sicurezza sul lavoro, la Fondazione Studi ricorda come il decreto evidenzi il fatto che tra i soggetti destinatari delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori devono essere inclusi anche i lavoratori accessori, con committenti professionisti o imprenditori.