Torna il prelievo forzoso in conto corrente? Ecco perché se ne parla

Molti lo ricordano, un vero incubo, era il 1992, il 10 luglio, e gli italiani di notte si videro sottrarre dal conto corrente il 6 per mille sui capitali. C’era il governo Amato e quella decisione fu un vero shock. In questi giorni si parla nuovamente di un prelievo forzoso in conto corrente e i ricordi corrono, ma si tratta davvero di un provvedimento simile a quello adottato dal governo Amato? Cerchiamo di capire meglio.

Cosa c’è di vero nella notizia di un prelievo forzoso in conto corrente?

Nei giorni passati molte testate giornalistiche hanno deciso titoli shock relativi a un prelievo forzoso in conto corrente. In realtà di tale prelievo si è parlato, ma si tratta solo di un pignoramento presso terzi nel caso di evasione fiscale.

Siamo nel pieno della riforma fiscale e non si pensa solo a come ridurre le tasse, ad esempio riducendo le aliquote Irpef ed eliminando le microtasse, come il Superbollo, ma anche a come mettere a punto un sistema di contrasto all’evasione fiscale che sia efficiente. Il sistema attualmente allo studio si chiama anonimetro ed è un monitoraggio fiscale che, secondo quanto annunciato, dovrebbe far emergere in modo immediato e semplice l’evasione fiscale.

Si tratta di un algoritmo in grado di mettere a confronto tutti i dati emergenti dai movimenti in conto corrente, se a ciò si aggiunge lo stimolo ad un maggiore uso delle carte di pagamento a scapito del contante, appare evidente che sarà più facile effettuare i controlli.

Recupero delle somme evase, ecco come funzionerà il prelievo forzoso in conto corrente

Insieme a questo sistema di controllo è stato annunciato anche il recupero delle somme evase direttamente dal conto corrente ed è proprio questa parte che ha portato molti a parlare di un nuovo prelievo forzoso. In realtà il vice-ministro all’economia Maurizio Leo ha sottolineato che assolutamente non siamo nell’ambito di un prelievo forzoso, ma semplicemente un pignoramento presso terzi attuato solo dopo che il giudice ha accertato l’evasione e quindi risulta assolutamente provato un danno all’Erario.

Si potrà inoltre procedere a tale pignoramento delle somme dal conto corrente anche nel caso in cui sia stato emesso un provvedimento, lo stesso sia notificato correttamente alla parte e queste non abbia proposto ricorso avverso l’atto entro i termini previsti dalla legge. In questo caso è il comportamento del contribuente a far scattare la definitività dell’atto.

Non basta quindi una semplice cartella di pagamento.

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Sottolinea il vice-ministro Leo che la novità rispetto al passato è rappresentata dal fatto che ora i controlli sono più veloci e quindi in breve tempo è possibile controllare il conto corrente, pignorare le somme ed effettuare il prelievo. Questo è possibile grazie alla interoperabilità delle varie banche dati.

Il prelievo automatizzato velocizzato è previsto dall’articolo 16 della legge di delega.

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Aliquote Iva: le novità che ci aspettano tra delega fiscale e Unione Europea

Le delega fiscale e la direttiva UE 2022/542 sembrano andare in un’unica direzione nel programma di riordino delle aliquote Iva e potrebbero esservi stravolgimenti non da poco perché sembra si vada ad agire soprattutto sulle aliquote ridotte che saranno funzionali, cioè volte a incentivare scelte ecologiche, digitalizzazione e politiche sociali.

A che punto è l’Italia con la riforma fiscale?

Sappiamo che in Italia è in programma un deciso cambio di rotta per quanto riguarda il sistema fiscale, questo attraverso la delega fiscale che si propone una semplificazione del sistema e una riorganizzazione. Una parte delle norme della delega fiscale è già in vigore come la revisione delle aliquote Irpef , la semplificazione dell’Ires e il cammino verso l’abolizione dell’Irap. Sono ancora allo studio la revisione dell’Iva e la riforma del catasto che sta creando non pochi problemi al Governo.

Per quanto riguarda l’Iva, i lavori si stanno concentrando sulle aliquote e sembra che vadano di pari passo con la direttiva UE 2022/542, i due progetti infatti si sovrappongono per oggetto e per tempistiche. Il perimetro entro il quale si muovono le due “manovre” sono: digitalizzazione, eco-sostenibilità e politiche sociali.

L’obiettivo è aiutare nella fruizione di determinati beni attenuando il loro carico Iva e allo stesso tempo contrastare l’evasione fiscale riducendo il vantaggio che aliquote molto elevate possono portare agli evasori ( come ad esempio avviene nel campo dell’edilizia).

L’obiettivo dell’Unione Europea è arrivare ad un sistema di applicazione Iva che sia uniforme nel territorio dell’Unione Europea, non vengono determinate a livello europeo le aliquote, ma sono date delle indicazioni affinché attraverso la modulazione delle stesse si possano raggiungere finalità ritenute “meritevoli” dall’Unione stessa.

I tempi previsti dall’Unione Europea per l’armonizzazione delle aliquote Iva

La direttiva UE impone comunque agli Stati delle linee guida e tempi stretti, infatti entro il 7 luglio 2022 i Paesi Membri devono comunicare le aliquote ridotte applicate e che fuoriescono dall’ambito di quelle previste dall’allegato alla direttiva. Entro il 7 ottobre 2023 i Paesi devono invece provvedere all’adozione dei provvedimenti con cui si dispongono le nuove aliquote ridotte.

Entro il primo luglio 2025 la Commissione Europea presenterà al Consiglio un elenco che indichi per ogni Paese le aliquote ridotte applicate.

Riforma delle aliquote Iva: cosa prevede la delega fiscale?

L’Italia in un certo senso sta riducendo i tempi e questo perché si è formata una congiuntura positiva tra i tempi e la delega fiscale ormai già attiva. La stessa prevede ;

  • razionalizzazione del numero e dei livelli delle aliquote;
  • revisione dei modelli di distribuzione delle aliquote.

Si dovrebbe provvedere a ridurre l’aliquota per i beni che hanno un minore impatto ecologico andando quindi ad agevolarne l’acquisto.

Aliquote ridotte dovrebbero essere applicate anche all’edilizia abitativa rivolta alle fasce di reddito più basse.

Sebbene l’Unione Europea abbia tra gli obiettivi della modulazione Iva anche la diffusione di una maggiore digitalizzazione, sembra che l’Italia non abbia ancora accolto tale spunto, ma dobbiamo ricordare che rispetto al crono-programma dell’Unione Europea prima visto, l’Italia può dirsi avanti. Non sono quindi escluse novità anche in tale ambito.

Questo potrebbe voler dire una riduzione dell’aliquota Iva applicata su beni di largo consumo come Pc, tablet, smartphone e tutti gli accessori che generalmente sono utilizzati per il lavoro e che sono necessari alla fruizione dei servizi digitalizzati, come può essere la possibilità di ottenere i certificati anagrafici online oppure effettuare online il cambio di residenza.

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Delega fiscale, alcune novità – Parte II

Ieri abbiamo visto alcune delle novità introdotte dagli ultimi decreti attuativi della Delega fiscale approvati la scorsa settimana. Ci siamo soffermati nello specifico sull’istituto dell’interpello e sulla tutela cautelare. Oggi vedremo altri due punti salienti.

Intanto, una delle novità più significative della riforma del contenzioso tributario modulata dalla Delega fiscale riguarda l’esecutività delle sentenze, che diviene immediata. Si parla di sentenze che riguardano l’azione di restituzione di tributi a favore del contribuente, l’impugnazione di un atto impositivo e il ricorso avverso gli atti riguardanti le operazioni catastali.

Relativamente all’esecutività delle sentenze a favore del contribuente, nel caso di pagamenti superiori a 10mila euro il decreto attuativo della Delega fiscale dispone che potrà essere richiesta garanzia idonea, il cui onere graverà sulla parte soccombente in giudizio. Se invece si parla di immediata esecutività per le sentenze a favore dell’amministrazione finanziaria, rimane valido il meccanismo della riscossione frazionata del tributo. Una misura presa per non aggravare ulteriormente la situazione del contribuente in un periodo ancora difficile per molti a causa della crisi economica.

L’ultimo aspetto che trattiamo relativo alla Delega fiscale è quello dell’allargamento dello strumento della mediazione, nell’ottica di ridurre il contenzioso tributario. Ricordiamo che, attualmente, lo strumento della mediazione riguarda solo gli atti dell’Agenzia delle Entrate che abbiano un valore non superiore ai 20mila euro.

Ebbene, la Delega fiscale prevede che il reclamo sia esteso a tutte le controversie, comprese quelle che erano prima escluse, come quelle catastali; inoltre, l’estensione della mediazione è ora indipendente dal soggetto impositore: vengono così inclusi sotto il profilo soggettivo anche i concessionari della riscossione e, soprattutto, Equitalia. Altra estensione della mediazione prevista dalla Delega fiscale è quella al giudizio d’appello, mentre precedentemente si fermava al primo grado di giudizio.

Delega fiscale, alcune novità – Parte I

Come abbiamo visto ieri, il via libera ottenuto dalla Delega fiscale con l’approvazione degli ultimi 5 decreti delegati da parte del Consiglio dei ministri ha portato parecchie novità in ambito tributario. Particolarmente interessante è il decreto sul contenzioso tributario, che ha arricchito la Delega fiscale di novità in parte favorevoli al contribuente. Vediamone alcune.

I punti salienti del decreto in oggetto sono il rafforzamento del contraddittorio tra fisco e contribuenti, la revisione dello strumento dell’interpello e l’estensione della mediazione a tutte le controversie, indipendentemente da quello che è l’ente impositore. Tutti punti che hanno arricchito la Delega fiscale di spunti di interesse.

Intanto, con il decreto delegato esce radicalmente rinnovato l’istituto dell’interpello, che vede potenziata la fase di contraddittorio tra fisco e contribuenti, in modo che questi ultimi abbiano una maggiore certezza riguardo i tempi di risposta da parte dell’amministrazione tributaria. Il decreto attuativo della Delega fiscale individua quattro categorie di interpello: ordinario, probatorio, antiabuso e disapplicativo. Inoltre, prevede che i tempi di risposta per gli interpelli ordinari si abbassino da 120 a 90 giorni e introduce come limite massimo per tutte le altre tipologie di interpello il tetto di 120 giorni.

La nuova Delega fiscale dà valore alla regola del silenzio-assenso: se la risposta dell’amministrazione tributaria non perviene entro il termine fissato, resta valida la soluzione prospettata da colui che ha inoltrato l’interpello. Se, invece, la risposta dell’amministrazione non perviene a causa di una carenza nei documenti allegati dal contribuente, gli uffici dovranno richiedergli di integrarla, con la conseguente riduzione a 60 giorni del termine della risposta.

Altra novità legata alla Delega fiscale riguarda l’allargamento della tutela cautelare a tutte le fasi del procedimento tributario. Con questo ampliamento, il contribuente può chiedere in qualsiasi momento la sospensione dell’atto impugnato, qualora ritenga di essere in presenza di un danno grave. Allo stesso modo, ora sarà possibile, per ciascuna delle parti chiedere la sospensione degli effetti della sentenza, sia essa di primo grado o di appello, in ottemperanza a quanto prevede il codice di procedura civile.

Vedremo domani le altre novità introdotte dagli ultimi decreti esecutivi della Delega fiscale.

I decreti attuativi della Delega fiscale

La Delega fiscale approvata la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri, lo abbiamo scritto, è sicuramente perfettibile, ma intanto c’è. L’approvazione definitiva degli ultimi cinque decreti attuativi della Delega fiscale ha infatti messo fine a un iter cominciato troppi anni fa e articolato in diversi punti che mettono ordine su differenti aspetti della fiscalità.

Uno dei più importanti decreti attuativi della Delega fiscale approvati la scorsa settimana riguarda le sanzioni e le soglie di punibilità dei reati tributari. Le prime troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2017, mentre le seconde 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Di fatto con le nuove regole introdotte da questo decreto della Delega fiscale, l’esecutivo punta, sotto il profilo delle sanzioni amministrative, a rendere meno onerosi i costi per i contribuenti che si mettono in regola col Fisco, purché correggano le proprie omissioni o i propri errori il prima possibile. Mano più pesante sul lato delle pene in caso di frodi, ma, dall’altro lato, un innalzamento delle soglie per gli omessi versamenti di Iva (che passano da 50mila a 250mila euro) e ritenute (che passano da 50mila a 150mila euro) a favore di chi non dispone di sufficiente liquidità per pagare le imposte a causa di difficoltà indotte dalla crisi economica.

Un altro decreto attuativo della Delega fiscale riguarda la riscossione con l’aggio sulle cartelle di Equitalia che cambia rispetto all’8% precedente. Il decreto stabilisce infatti una percentuale variabile, secondo questo schema: 1% per la riscossione spontanea, 3% o 6% per la riscossione coattiva, con il 3% applicato a chi provvede al pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella e il 6% applicato a chi supera tale scadenza.

La Delega fiscale prevede poi un decreto su contenzioso e interpelli, con il quale si allarga lo strumento della mediazione tributaria (obbligatoria dal 2012 ma solo per le liti con l’Agenzia delle Entrate) a tutte le contestazioni fino a 20mila euro, comprese quelle sui tributi locali come Tari e Imu. Altra novità: la mediazione sarà ammissibile anche in secondo, mentre ora è ferma al primo.

Importante anche il decreto sulle agenzie fiscali, il cui obiettivo è quello di ottenere convenzioni tra Mef e amministrazione tributaria che favoriscano l’adempimento spontaneo dei contribuenti.

Infine, il decreto attuativo della Delega fiscale che affida al Governo la stesura di un programma che, di anno in anno, riordini le spese fiscali monitorando i risultati della lotta all’evasione. L’Esecutivo è infatti investito del compito importantissimo di controllare le agevolazioni fiscali ogni 5 anni dalla loro introduzione e di presentare, attraverso i documenti di finanza pubblica, un controllo annuale che consenta di calcolare i recuperi da evasione fiscale da destinare al fondo taglia-tasse. Un’azione finora sempre pubblicizzata ma non ancora messa in atto pienamente.

Imposta di successione anche a rate

L’ imposta di successione è una delle imposte meno amate dagli italiani. Un po’ perché è un’imposta, un po’ perché normalmente si paga in situazioni non piacevoli, a seguito del decesso di una persona cara.

Per addolcire un po’ la pillola dell’ imposta di successione e tenendo conto dei tempi duri che ci troviamo a vivere in quanto a disponibilità di liquidità, il decreto legislativo sulla riscossione, uno dei decreti attuativi della Delega fiscale, prevede la possibilità di pagare l’ imposta di successione anche a rate.

La rateizzazione dell’ imposta di successione può essere effettuata in 8 rate trimestrali, oppure in 12 rate per gli importi superiori a 20mila euro relativamente alla quota restante, dopo il versamento di un acconto del 20% dell’imposta liquidata, che va pagata entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto di liquidazione.

La nuova norma, che sarà applicabile non appena sarà entrato in vigore il decreto, prevede anche che la dilazione dell’ imposta di successione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro. Inoltre, per questa imposta, il lieve inadempimento è previsto in 5 giorni anziché 7.

Ok agli ultimi decreti attuativi della Delega Fiscale

Finalmente completo il pacchetto di norme che compongono la Delega Fiscale. Ci sono voluti quattro anni e tre governi che si sono succeduti alla guida del Paese per dare forma a una Delega Fiscale sicuramente perfettibile, ma che intanto esiste.

Come ci si aspettava, il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato in via definitiva gli ultimi cinque decreti attuativi della Delega fiscale, che riguardano:

  • riforma delle sanzioni amministrative e penali;
  • interpelli e contenzioso;
  • riorganizzazione delle agenzie fiscali;
  • riscossione;
  • monitoraggio dei risultati della lotta all’evasione e delle tax expenditures.

Con il via libera dato dal Consiglio dei Ministri agli ultimi cinque decreti attuativi della Delega fiscale è quindi giunto a conclusione il percorso di attuazione, che ha visto in tutto il varo di 11 provvedimenti varati, a cominciare da quello sul 730 precompilato e sulle semplificazioni.

Come dicevamo sopra, questa Delega Fiscale è sicuramente perfettibile, dal momento che nel quadro dei provvedimenti si segnala la mancata attuazione del nuovo catasto, delle norme sui giochi, dell’Iri e la riscrittura dei regimi fiscali semplificati. Tutte misure importanti ma non portate a termine. Per ora, però… accontentiamoci. Magari fra altri tre governi e quattro anni ce la faremo…

Reverse charge, occhio alle nuove sanzioni

Il Decreto attuativo della Delega fiscale relativo alle varie sanzioni, che ne ha introdotte di nuove anche per l’omessa presentazione del modello 770/2015, ne prevede anche alcune importanti riguardo alle sanzioni in tema di reverse charge.

La sanzione relativa al reverse charge viene calcolata in misura proporzionale (dal 90 al 180% dell’imposta) e resta in vigore solamente per le ipotesi di violazioni più gravi, in cui l’omissione o il ritardo generano un pregiudizio per gli interessi erariali.

Diventano invece a sanzione fissa (da un minimo 250 a un massimo di 10mila euro) le ipotesi in cui l’Iva è stata addebitata per errore e versata dal cedente/prestatore in luogo dell’applicazione del reverse charge, così come in tutti i casi in cui è stata utilizzata l’inversione contabile, quando l’operazione avrebbe dovuto essere soggetta all’assolvimento ordinario dell’imposta.

In queste circostanze relative al reverse charge rimane la sanzione più grave (dal 90 al 180%) se l’errore è dovuto a intenti fraudolenti. Le nuove regole dovrebbero entrare in vigore dall’1 gennaio 2017, salvo verifica preventiva dell’impatto del cosiddetto “favor rei”, ossia il principio in base al quale nessuno può essere assoggettato a una sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più una violazione punibile.

Reclusione per chi non presenta il modello 770/2015

Attenzione alla presentazione del modello 770/2015: dimenticarsene potrebbe costare infatti molto caro. Il decreto legislativo sulle sanzioni, emanato in attuazione della Delega fiscale, introduce un nuovo reato, quello di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta.

Questo nuovo reato comporterà la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni qualora l’ammontare delle ritenute non versate risulti superiore a 50mila euro. È bene ricordare che il modello 770/2015 deve essere presentato entro il prossimo 21 settembre 2015, ossia sicuramente prima dell’entrata in vigore del Dlgs.

Nel caso in cui, però, entro il 20 dicembre 2015 (ossia entro 90 giorni successivi al 21 settembre) il sostituto d’imposta non abbia ancora presentato il modello 770/2015, la dichiarazione sarà considerata omessa e, se nel frattempo sarà entrato in vigore il decreto legislativo sulle sanzioni in oggetto, il nuovo reato si applicherà anche alle omesse presentazioni del 770/2015, purché che sia integrata anche l’altra condizione relativa all’omesso versamento di ritenute superiore a 50mila euro.

Insomma, occhio al 770/2015. Oltre alle sanzioni, non presentandolo si rischia anche la galera.

L’ INT ancora sulla delega fiscale

Continua l’opera di sensibilizzazione e di riflessione sulla delega fiscale da parte dell’Istituto Nazionale Tributaristi. L’ INT ha infatti partecipato, rappresentato dal consigliere nazionale e Coordinatore della Commissione fiscalità Giuseppe Zambon, al Seminario istituzionale, organizzato congiuntamente dalle Commissioni Finanze e Giustizia della Camera, sulle tematiche relative allo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (atto n. 183) e allo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (Atto n. 184), predisposti in attuazione della delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 23 (la cosiddetta delega fiscale).

Si tratta di due importanti schemi di D.Lgs. che avranno un forte impatto sul rapporto fisco-contribuente i cui contenuti evidenziano varie criticità, su cui si è soffermato il consigliere Zambon nel suo intervento. In particolare l’atto n. 183 reintroduce la già ribattezzata “tassa sul bancomat” per mezzo del comma 7-bis introdotto nell’art. 11 del D.Lgs. 471/1997, disponendo che, in occasione di accertamenti bancari, chi non indica (o indica in modo inesatto) il beneficiario dei prelievi o non fa transitare gli stessi in contabilità, è soggetto ad una sanzione dal 10% al 50% dell’importo prelevato.

Relativamente all’atto n. 184, come già evidenziato alla Commissione Finanze del Senato, al di là della eccessiva timidezza con cui si è affrontata al riforma del contenzioso tributario, si è posto l’accento sui soggetti abilitati alla rappresentanza avanti alle Commissioni tributarie chiedendo l’inserimento dei tributaristi qualificati e certificati ai sensi della legge n.4/2013.

Zambon ha sottolineato: “Non si comprende a cosa servano le indicazioni legislative relative all’attestato di qualità e/o alla certificazione professionale, se poi, per quelle materie oggetto dell’attività qualificata e certificata, non si possa rappresentare il cliente assistito avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali”.

Una più profonda analisi delle criticità e delle richieste di modifica è contenuta nella memoria depositata presso le Commissioni parlamentari.

Il Vice Ministro all’Economia e alle Finanze, Luigi Casero, ha chiarito che l’evidente anomalia relativa alla durata solo biennale (2016-2017) delle norme di modifica del sistema sanzionatorio tributario, anomalia rilevata nella memoria dell’ INT, è derivata da un errore di scritturazione, infatti non si comprendeva come potessero le sanzioni penali, ancorché tributarie, incidere sulle previsioni di entrata dell’Erario.

Il Presidente dell’ INT, Riccardo Alemanno, ha dichiarato: “E’ estremamente positivo il coinvolgimento delle rappresentanze professionali che le Commissioni parlamentari, sia di Camera che di Senato, hanno voluto per l’analisi della Delega fiscale, ciò può dare un concreto contributo al miglioramento del rapporto fisco-contribuente ed alla individuazione delle norme da semplificare e/o abrogare. Purtroppo devo registrare che alcune previsioni legislative contenute negli schemi di D.Lgs. vanno in direzione opposta, come la cosiddetta tassa sul bancomat. Mi auguro che il Parlamento cancelli tout cour questa norma”.