Bonus affitto giovani 2024, a chi spetta, limiti e a quanto ammonta

Autonomia e indipendenza questo il sogno di molti giovani e per aiutare gli under 31 a lasciare la casa dei genitori c’è il bonus affitto giovani 2024 per under 31. Si tratta di una misura prorogata di anno in anno e che anche per il 2024 ha trovato conferma.

A chi spetta il Bonus affitto giovani 2024

Il bonus affitto giovani è una detrazione fiscale di particolare importanza, più elevata della detrazione affitto prevista in genere, riservata a coloro che hanno un’età compresa tra 20 e 31 anni. Per avvalersene nel 2024 è necessario non aver compiuto 31 anni al 1° gennaio 2024. Nel caso in cui il 31° anno di età sia compiuto nel corso dell’anno, è possibile avvalersene in misura proporzionale alla parte dell’anno per la quale non è ancora spirato il limite anagrafico.

Il bonus affitto giovani prevede anche il verificarsi del requisito reddituale, infatti la misura è riservata a coloro che hanno un reddito inferiore a 15.493,71 € nell’arco dell’anno.

Il bonus affitto giovani può essere riconosciuto anche nel caso in cui il contratto di affitto sia intestato a più persone, in questo caso l’agevolazione viene riconosciuta solo per le quote spettanti a coloro che, risultando intestatari, rispettano i limiti previsti anagrafici e di reddito. Ad esempio se il contratto di locazione è intestato a 2 persone, ma solo una rispetta i requisiti il bonus affitto giovani viene riconosciuto solo al 50% in favore dell’unico soggetto che ha i requisti.

In cosa consiste il bonus affitto giovani 2024?

Il Bonus affitto giovani è una detrazione pari al 20% del canone di locazione annuale. Il bonus viene riconosciuto nel limite di spesa massima di 2.000 euro ed è pari a 991,60 euro.

Il bonus si riconosce come detrazione Irpef, di conseguenza è necessario indicare la spesa e la relativa detrazione nel Quadro E della dichiarazione dei redditi, con il codice “4” riservato a tale tipologia di detrazione/agevolazione fiscale.

Non viene riconosciuto nel caso in cui l’immobile per il quale è stato stipulato il contratto di locazione appartenga a una categoria catastale “di lusso”. Le categorie catastali di lusso sono: A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e palazzi con pregi storici e artistici). Il beneficio fiscale non spetta neanche in caso di contratto avente ad oggetto un immobile appartenente all’edilizia pubblica.

Leggi anche: Detrazioni 730/2024: l’elenco completo delle spese che si possono scaricare

Assicurazione condominio, come portarla in detrazione

Se il condominio stipula una polizza a copertura del rischio eventi calamitosi, i singoli condomini possono portare in detrazione le somme spese? Come possono farlo? Questa è la domanda sull’assicurazione condominio che un contribuente ha posto all’Agenzia delle Entrate che ha risposto tramite la rubrica sul sito FiscoOggi.

Detrazione assicurazione condominio per eventi calamitosi

Con la legge di bilancio 2018 si è prevista la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute per la polizza assicurativa copertura del rischio calamità naturali. L’obiettivo è incentivare questa tipologia, visto che in Italia sono sempre più frequenti eventi che mettono a rischio la stabilità delle abitazioni.

La legge riconosce la possibilità di portare in detrazione il 19% di quanto speso per la stipula della polizza assicurativa casa a copertura del rischio eventi calamitosi. Il dubbio del contribuente sorge per il fatto che la polizza è stata stipulata dal condominio e ricade sull’intero fabbricato e non sulle singole unità abitative.

A questo punto è opportuno sottolineare che la detrazione non può essere fruita per altre tipologie di copertura assicurativa e in particolare per il rischio furto.

Fatta questa premessa l’Agenzia delle Entrate al quesito risponde in modo positivo. In particolare la detrazione può essere fatta valere anche per “fattispecie contrattuali a garanzia del fabbricato stipulate dal condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze”.

Come far valere la detrazione assicurazione condomini per eventi calamitosi

Per far valere la detrazione fiscale è necessario che l’amministratore di condominio consegni al singolo condomino il certificato relativo alla quota di premio versata dal singolo condomino.
In alternativa è possibile far valere la detrazione attraverso copia della polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare effettivamente pagata.

Naturalmente il condomino che eventualmente non ha pagato la quota non potrà far valere la detrazione.

Leggi anche: Assicurazione polizze vita, infortuni e rischio calamità: quale detrazione spetta nel 730?

Bonus per sostituire il condizionatore o installarlo ex-novo: come fare?

Sono tre le tipologie di bonus che agevolano la spesa per l’acquisto di un condizionatore in un immobile che non ne aveva già uno o per sostituire quello precedente. Si tratta del bonus casa (o ristrutturazioni), dell’ecobonus e del super ecobonus. Con il sistema a pompa di calore, inoltre, si può beneficiare di una detrazione fiscale pari al 50%. Vediamo nel dettaglio quali sono le strade percorribili.

Sostituire il condizionatore con il bonus casa: come fare?

In primis, è necessario considerare che si può ottenere il bonus del 50% di detrazione fiscale, da fruire per 10 anni, installando un nuovo condizionatore per l’estate solo se vi è la pompa di calore. In questo modo, è possibile l’installazione di un sistema che non sia necessariamente ad alta efficienza. La detrazione del 50% è prevista dal bonus casa (o bonus ristrutturazione) per una spesa limite di 96 mila euro. Dunque, il tetto di detrazione ammissibile è pari a 48 mila euro. Per questa tipologia di installazione non è occorrente sostituire il vecchio sistema invernale. La tipologia di immobile sulla quale si può fare l’installazione è l’unità immobiliare residenziale.

Ecobonus per la sostituzione del climatizzatore: detrazione fiscale del 65% fino a 30 mila euro

In alternativa, si può fruire della detrazione prevista dall’ecobonus per sostituire o installare il condizionatore. In questo caso, la detrazione fiscale è pari al 65% della spesa sostenuta per un tetto di detrazione fiscale pari a 30 mila euro. La sostituzione può essere sia totale che parziale e riguarda i sistemi di climatizzazione invernale dotati di pompa di calore ad alta efficienza. L’alta efficienza si concretizza nell’indice di efficienza energetica EER, calcolato come coefficiente Cop/Gue. I valori da rispettare sono indicati nell’allegato F del decreto del ministero per lo Sviluppo Economico del 6 agosto 2020. Se l’intervento è cominciato dopo il 6 ottobre 2020, è necessario far riferimento alla guida dell’Enea del 25 gennaio 2021.

Bonus casa o ecobonus, quale per sostituire il climatizzatore?

La scelta del bonus casa o dell’ecobonus per la sostituzione del climatizzatore può dipendere anche dal fatto che la detrazione fiscale del 50% del primo si può applicare anche nel caso in cui non si intenda sostituire il vecchio impianto di climatizzazione invernale. Nel caso dell’ecobonus, invece, per fruire della detrazione fiscale del 65% è occorrente procedere con la sostituzione per lo meno parziale.

Super ecobonus con detrazione fiscale del 110%, quando si può usare?

Infine, è possibile dotarsi di un climatizzatore anche grazie al super ecobonus, con detrazione fiscale prevista del 110%. I lavori devono essere iniziati a partire dal 1° luglio 2020 e avere una scadenza diversificata che dipende dal soggetto beneficiario. Inoltre, la sostituzione del climatizzatore può rientrare tra i lavori trainanti o trainati. In genere questo tipo di intervento è ammissibile solo sulle unità residenziali.

 

Superbonus, Agenzia delle entrate chiarisce: sconto in fattura solo su imponibile, cessione dei crediti su Iva

Arriva il chiarimento dell’Agenzia delle entrate sul quesito relativo all’Iva sul superbonus 110%. In particolare, la questione riguarda la possibilità di cedere il credito di imposta derivante dagli interventi edilizi, l’alternativa dello sconto in fattura e la detrazione fiscale. La circolare n. 23 del 2022 fissa le procedure alle quali gli operatori e le banche dovranno attenersi sul credito di imposta. Infatti, sulla parte indetraibile dell’Iva non è possibile applicare lo sconto in fattura: si può unicamente procedere con la cessione del credito di imposta oppure detrarre fiscalmente gli importi nella dichiarazione annuale dei redditi. Tali procedure fanno riferimento ai lavori in superbonus effettuati a partire dal 22 maggio 2021.

Cessione dei crediti di imposta e sconto in fattura in superbonus: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Il prorata Iva suddivide il superbonus 110%: si può applicare lo sconto in fattura solo per la quota relativa all’imponibile. Per la quota di Iva non detraibile gli operatori possono procedere cedendo il credito di imposta ma anche mediante detrazione fiscale. In quest’ultimo caso, come chiarisce l’agenzia, è necessaria la presentazione della dichiarazione annuale Iva. Dalla dichiarazione, infatti, si ottiene la percentuale definitiva ammessa alla detrazione fiscale. Si segue questa procedura anche se si applica l’inversione contabile. A chiarire questo passaggio è il paragrafo 5.6 del documento dell’Agenzia delle entrate. La regola, come chiarisce l’Agenzia delle entrate, si applica ai lavori rientranti nel superbonus a partire dal 22 maggio 2021. Sono altresì esclusi gli altri bonus edilizi che prevedano l’agevolazione fiscale mediante vendita del bonus o sconto in fattura.

Superbonus quando si applica il 110% per la detrazione fiscale? Sconto in fattura limitatamente all’imponibile

Nel documento, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, quando l’operatore emette la fattura per i lavori realizzati con agevolazione del superbonus 110%, non risulta di facile determinazione la parte dell’Iva indetraibile a carico del beneficiario.

In tutti questi casi, dunque, l’operatore non dovrà procedere applicando lo sconto in fattura per beneficiare del bonus sulla parte indetraibile. Ma il contribuente dovrà scegliere se vendere il credito di imposta o beneficiare della detrazione fiscale, andando a coprire pure l’Iva indetraibile. Ciò deriva dal fatto che l’Iva indetraibile può essere calcolata con certezza solamente quando si presenta la dichiarazione Iva annuale e non quando si emetta la fattura.

Superbonus 110%, come si procede con il beneficio fiscale ai fini dell’Iva?

Proprio il chiarimento dell’Agenzia delle entrate fornisce la regola generale da seguire per beneficiare del superbonus 110%. Lo sconto in fattura può essere ottenuto solo sulla parte imponibile dell’importo dell’intervento. Di conseguenza, è necessario considerare l’Iva al netto, che rimane in ogni modo a carico del committente. La quota Iva non detraibile può essere beneficiata mediante detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi oppure ceduta come credito di imposta. In quest’ultimo caso, il credito ceduto copre pure la quota indetraibile dell’Iva, ma il contribuente dovrà procedere con la comunicazione all’Agenzia delle entrate per via telematica nei termini previsti dalla normativa.

Detrazioni su donazioni al Terzo settore: quanto sono detraibili e deducibili?

Quanto sono detraibili le donazioni e le erogazioni liberali al Terzo settore? In sede di dichiarazione dei redditi, le erogazioni al Terzo settore costituiscono una quota crescente delle detrazioni, soprattutto in applicazione di quanto previsto dal decreto “Cura Italia” approvato in piena emergenza Covid. Pertanto, nelle dichiarazioni dei redditi successive si potrà avere consistenza delle donazioni effettuate verso gli enti del Terzo settore soprattutto nel periodo della pandemia di Covid-19. Tuttavia, le tipologie di donazioni sono varie e variano a seconda dell’ente ricevente, senza dimenticare il bonus art e le erogazioni a vantaggio delle popolazioni colpite da eventi dannosi.

Qual è la percentuale di detrazione fiscale spettante per le donazioni al Terzo settore?

In linea di massima, le erogazioni liberali a favore del Terzo settore danno diritto alle persone fisiche che le hanno effettuate a una detrazione fiscale dell’imposta sul reddito corrispondente al 30% dell’importo della donazione stessa. Il contribuente può aver provveduto a effettuare l’erogazione liberale sia in denaro che in natura. Il limite della detrazione fiscale è fissato in 30 mila euro, secondo quanto prevede il decreto “Cura Italia” all’articolo 66.

Detrazioni della dichiarazione dei redditi 2021 in virtù del decreto ‘Cura Italia’

Tuttavia, questa disciplina non trova applicazione nella dichiarazione dei redditi del 2022 (per i redditi prodotti nel 2021). Infatti, la percentuale di detrazione fiscale e i relativi limiti sono stati applicati alla dichiarazione dei redditi del 2021 per l’anno di imposta 2020. Per la dichiarazione dei redditi del 2022, pertanto, le persone fisiche beneficeranno delle detrazioni fiscali, delle deduzioni o dei crediti di imposta a seconda di chi beneficia delle erogazioni liberali e degli obiettivi perseguiti.

Detrazioni fiscali delle erogazioni liberali al terzo settore: cosa c’è da sapere per il modello 730?

Prendendo dunque a riferimento le varie donazioni effettuate nei riguardi di determinati enti, si può fare riferimento alle norme introdotte per la riforma del Terzo settore. L’articolo 83 del Codice del Terzo settore (Cts) permette a tutte le persone fisiche che abbiano provveduto a donazioni a vantaggio degli enti del Terzo settore di beneficiare della detrazione fiscale ai fini Irpef per una aliquota del 30% dell’importo della donazione stessa. Il limite massimo della detrazione spettante è fissato in 30 mila euro. La percentuale aumenta se riferita alle donazioni verso le Organizzazioni di volontariato (Odv) al 35%.

Deduzioni sulle donazioni fatte agli enti del Terzo settore del 10%

I contribuenti hanno, peraltro, la possibilità di scegliere tra la detrazione del 30 o del 35% e la deduzione. In quest’ultimo caso, si può effettuare la deduzione delle erogazioni liberate rispettando il tetto del 10% del reddito dichiarato. Sulle eventuali eccedenze è possibile effettuare la deduzione nei quattro periodi di imposta susseguenti. In ogni caso, nelle istruzioni del modello 730 viene indicato che queste agevolazioni possono essere utilizzate dai contribuenti per le dichiarazioni dei redditi del 2022 sulle somme donate a favore di:

  • Onlus;
  • associazioni di promozione sociale (Aps);
  • organizzazioni di volontariato (Odv);
  • associazioni di promozione sociale (Aps).

Come indicare nel modello 730 di dichiarazione dei redditi le somme concesse in donazione al Terzo settore?

L’indicazione delle somme date in donazione agli enti del Terzo settore nel modello 730 di dichiarazione dei redditi comporta l’iscrizione:

  • del codice 71 in corrispondenza dei righi E 8 ed E 10. Questo passaggio vale per le somme erogate a vantaggio delle associazioni di promozione sociale (Aps) e delle Onlus. La detrazione fiscale limite è pari a 30 mila euro;
  • il codice 76 in corrispondenza dei righi E 8, E 9 ed E 10. Questo passaggio riguarda le donazioni effettuate nei confronti delle organizzazioni di volontariato (Odv) con detrazione spettante del 35%.

Donazioni agli enti del Terzo settore, quando serve il pagamento tracciabile?

Ulteriore requisito per la detrazione fiscale delle liberalità effettuate verso le organizzazioni di volontariato (Odv), le Onlus e le associazioni per la promozione sociale è quello del versamento delle somme mediante mezzi tracciabili. Ad esempio, il versamento deve essere stato fatto attraverso la banca, la posta o con carta di credito.

Ulteriori formule di donazioni agli enti del Terzo settore: quali sono?

Oltre alle agevolazioni fiscale che abbiamo visto in precedenza, sono presenti anche altre formule di erogazioni. La prima è quella prevista dal comma 1.1 dell’articolo 15, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) che prevede la detrazione fiscale con aliquota del 26% sull’importo delle erogazioni in denaro a favore di iniziative;

  • religiose e laiche;
  • umanitarie;
  • di fondazioni, associazioni, enti e comitati.

Il limite per le persone fisiche delle donazioni è fissato in 30 mila euro; per i soggetti Ires vige lo stesso tetto oppure il 2% del reddito dichiarato. Lo prevede la lettera h, del comma 2, dell’articolo 100 del Tuir.

Donazioni a enti di ricerca scientifica e di beni culturali: quali sono?

Ulteriori donazioni possono essere fatte a favore degli enti di ricerca scientifica e di beni culturali. È infatti previsto che le persone fisiche possano elargire somme di denaro o in natura in donazione con la deduzione fiscale sul reddito complessivo dichiarato nel limite del 10%. La stessa agevolazione spetta ai soggetti Ires. Il tetto massimo di deduzione fiscale, in entrambi i casi, è pari a 70 mila euro. Questa agevolazione, che deriva dall’articolo 14 del decreto legge numero 35 del 2005, non è più valida dal 2018 per le donazioni a vantaggio delle associazione di promozione sociale e le Onlus. La stessa verrà disapplicata anche per le altre tipologie di enti beneficiari con l’entrata in vigore dei regimi fiscali relativi agli enti del Terzo settore (Ets). Si attende l’ok della Commissione europea.

Enti di cultura e di arte, detrazione fiscale alternativa del 19%

Le donazioni alternative per gli enti attivi nell’arte e nella cultura riguardano le detrazioni fiscali del 19% sull’importo delle erogazioni liberali. Gli enti che beneficiano delle donazioni sono obbligati a usare le somme donate nei termini fissati dalla lettera h) ed h bis) del comma 1, dell’articolo 15, del Tuir.

Bonus art ed erogazioni per calamità naturali, che cos’è e quale detrazione è prevista?

Un ulteriore beneficio fiscale sulle donazioni effettuate si può ottenere dal bonus art. Si tratta di una detrazione del 65% delle somme donate, con il tetto del 15% rispetto al reddito imponibile. Le donazioni devono prevedere somme per:

  • la manutenzione, il restauro, la protezione di beni culturali;
  • il sostegno a istituti di cultura pubblici;
  • orchestre ed enti concertistici;
  • festival, teatri e centri di produzione teatrale;
  • centri di danza e circuiti di distribuzione.

Inoltre, si possono detrarre le erogazioni effettuate per le popolazioni danneggiate dalle calamità straordinarie o da aventi dannosi. Per la detrazione fiscale è necessario utilizzare i righi E 8, E 9 ed E 10 del modello 730 di dichiarazione dei redditi. Il codice da usare è il 20.

Bonus ristrutturazioni, come procedere con la detrazione fiscale?

Sui lavori relativi al bonus ristrutturazione (o bonus casa) si applica la detrazione fiscale nel modello 730 ai fini della dichiarazione dei redditi. Il vantaggio fiscale spetta per un tetto di spesa pari a 96 mila euro considerando le unità abitative separatamente ed escludendo le pertinenze inerenti. Pertanto, l’importo massimo detraibile ai fini dell’Irpef con il bonus casa al 50% è di 48 mila euro. Il complessivo della detrazione fiscale deve essere spalmato su dieci anni con quote di importo uguale. Lo stabilisce l’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi.

Limite di detrazione fiscale ai fini del bonus ristrutturazioni del 50%, gli interventi sulle singole unità

Stabilito il limite per ciascuna unità immobiliare, se un contribuenti possiede più abitazioni la detrazione fiscale si applica nel tetto dei 96 mila euro per ciascuna abitazione. Nel caso in cui l’abitazione è cointestata e tutti i cointestatari partecipano al sostenimento delle spese ai fini del bonus ristrutturazioni, il tetto dei 96 mila euro va suddiviso tra tutti i partecipanti alle spese.

Quando due interventi sono considerati separati e ottengono il doppio della detrazione fiscale del bonus casa?

Sia per il bonus ristrutturazioni che per il bonus sisma ordinario o super bonus 110%, il tetto di spesa di 96 mila euro può essere aggiornato a un nuovo limite (96 mila euro + 96 mila euro) solo nel caso in cui si procede a un nuovo lavoro di ristrutturazione che non costituisca la “mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio del 1998”.

Limiti di detrazione fiscale delle spese per il bonus casa nel caso di interventi iniziati anni prima e proseguiti

Il tetto rimane fissato unicamente a 96 mila euro nel caso in cui per la stessa unità abitativa e per lo stesso anno si proseguano dei lavori iniziati anni prima. Congiuntamente possono iniziarsi anche altri interventi detraibili fiscalmente, ma l’importo massimo delle spese agevolabili rimane di 96 mila euro. Lo stesso avviene se gli altri lavori aggiuntivi rientrino nel bonus sisma ordinario oppure super.

Interventi in bonus ristrutturazioni sulle parti comuni di un edificio rispetto alle singole unità abitative

Nell’ambito dei lavori rientranti nel bonus ristrutturazioni (anche ecobonus, sisma bonus super e ordinario) si può avere la seguente situazione:

  • lavori che hanno ad oggetto parti comuni di edifici condominiali. Ovvero di un unico edificio che abbia più unità abitative appartenente a un unico proprietario;
  • interventi che interessino le parti comuni ma non condominiali.

In questo caso le agevolazioni fiscali nella dichiarazione dei redditi vanno considerate parti di un autonomo intervento rispetto ai lavori che possono svolgersi sulle singole unità abitative dell’edificio. Dunque, l’autonomia delle spese sostenute per le parti comuni di un edificio ha come conseguenza che sui relativi lavori sia applicato un indipendente limite di spesa di 96 mila euro rispetto ai lavori delle singole unità abitative.

Lavori sismici agevolabili in regime di superbonus 100 e bonus sisma ordinario

Tale differenziazione (limite di spesa autonomo per i lavori del bonus ristrutturazione per le parti comuni di un edificio rispetto ai lavori delle singole unità abitative) è di più difficile applicazione per i lavori rientranti nel sisma bonus, sia ordinario che super al 110%. Infatti, risulta più complicato stabilire i benefici di riduzione del rischio sismico derivanti dai lavori sulle parti comuni o sulle singole unità abitative.

Sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza: la detrazione fiscale

Per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza la detrazione fiscale è pari al 50%. Il contribuente deve pagare le spese sostenute con il “bonifico parlante” ai fini della detrazione nella dichiarazione dei redditi. La sostituzione può avvenire con generazioni a gas più moderni secondo quanto prevede il comma 3 bis dell’articolo 16 bis, del Testo unico delle imposte sui redditi.

Come si procede per la detrazione fiscale del bonus casa del 50% nel modello 730 di dichiarazione dei redditi?

Per la detrazione fiscale del 50% del bonus casa nel modello 730 di dichiarazione dei redditi è necessario utilizzare i righi E 41, E 42 ed E 43. Il contribuente deve aver sostenuto le spese, ai fini della dichiarazione dei redditi 2022, nell’anno di imposta 2021. La sezione di riferimento è la III A – Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus facciate e superbonus.

Esempio di contribuente che ha sostenuto spese del bonus casa nella dichiarazione dei redditi

Si faccia l’esempio di un il contribuente che ha fatto eseguire interventi di ristrutturazione nel 2019 e li ha proseguiti nel 2020. Le spese sono state sostenute negli anni 2019 e 2020. Nel modello 730 di quest’anno dovrà indicare:

  • al rigo E 41, nella colonna 4 il codice “1” corrispondente agli interventi particolari e il relativo importo di spesa;
  • rigo E 42, il codice “1” e il relativo importo di spesa;
  • al rigo E 43, il codice “1” e il relativo importo di spesa.

In questo modo si tiene conto del limite massimo di spesa ai fini della detrazione fiscale del 50% (96 mila euro) per i costi sostenuti negli anni precedenti. Nella colonna 9, infatti, per l’anno 2020 l’importo corrispondente non può eccedere la differenza tra il tetto di 96 mila euro e i costi sostenuti dal contribuente negli anni prima.

 

Detrazione fiscale fino al 110% per l’eliminazione barriere architettoniche: come fare?

Come beneficiare della detrazione fiscale fino al 110% per l’eliminazione delle barriere architettoniche? Ecco tutto ciò che c’è da sapere sugli interventi che prevedono la detrazione fiscale sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Deve considerarsi che, da giugno del 2021, a tal fine si può utilizzare anche il sisma bonus. Il beneficio fiscale, dunque, va verificato in presenza di superbonus 110% o nei limiti del bonus casa e sisma o, infine, come interventi trainanti.

Detrazione fiscale spese per eliminare barriere architettoniche: dove vanno collocate nel modello 730?

Nel modello 730 di dichiarazione dei redditi le spese per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche vanno collocate nella colonna 2 dei righi E 41, E 42 ed E 43. È necessario utilizzare il codice “20”. L’agevolazione fiscale del 110% si può ottenere per i lavori eseguiti a partire dal 1° gennaio 2021 congiuntamente ad almeno un lavoro trainante dell’ecobonus. In tal caso, dunque, rientrano nella detrazione fiscale del super ecobonus pari al 110%. In particolare, il Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) fa riferimento, alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 16 bis, ai lavori per abbattimento le barriere architettoniche nei quali rientrano anche montacarichi e ascensori e alla realizzazione di qualsiasi strumento, anche di robotica e di tecnologia avanzata, che permetta la mobilità esterna ed interna alle abitazioni alle persone portatrici di handicap. Queste ultime sono definite, in base alla situazione di gravità, dal comma 3, dell’articolo 3, della legge numero 104 del 1992.

Super bonus 110% su interventi di eliminazione delle barriere architettoniche: a quali condizioni?

Peraltro, per i lavori a decorrere dal 1° giugno del 2021, si può utilizzare il superbonus con detrazione fiscale del 110% anche per gli interventi congiunti con il super sisma bonus 110%. L’operazione è possibile anche nel caso del sisma bonus acquisti. L’allargamento dei lavori di rimozione delle barriere architettoniche al perimetro del superbonus 110% opera anche a favore di persone ultrasessantacinquenni. Non vi è, come nel caso della detrazione ordinaria del 50% dell’abbattimento delle barriere architettoniche, alcuna limitazione dei contribuenti all’accesso del superbonus 110%. Le stesse limitazioni non persistono nemmeno in assenza di un inquilino o di un condomino con disabilità.

Limiti di spesa per gli interventi di superbonus 110% per l’eliminazione delle barriere architettoniche

I tetti di spesa del superbonus per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche trainati dal superbonus, sono uguali a quelli previsti per i lavori del bonus ristrutturazione. Questi ultimi sono disciplinati dall’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Concorrono al tetto di spesa anche eventuali costi sostenuti per svolgere lavori antisismici, sia nel bonus ordinario che nel super sisma bonus. Il contribuente può aver fatto svolgere i lavori anche gli anni prima, a meno che non si tratti di lavori autonomi. Ossia di interventi che non costituiscano il mero proseguimento di interventi precedenti. L’ammissione alla detrazione di questi lavori è suscettibile di verifica dei costi ammissibili nei limiti fissati annualmente.

Abbattimento delle barriere architettoniche, limite di spesa se trainato dal super ecobonus

Quindi, i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche trainati dal super ecobonus hanno il tetto di spesa:

  • di 96 mila euro maggiorato dei tetti di spesa previsti per ognuno degli interventi rientranti nei lavori trainanti eco;
  • di soli 96 mila euro nel caso in cui l’abbattimento delle barriere architettoniche è trainato dal super sisma bonus. Tale limite sussiste anche nel caso di interventi antisismici.

Tetti di spessa di 96 mila euro di parti comuni di un edificio e singoli unità abitative

Il tetto di spesa di 96 mila euro sussiste anche per le unità abitative e per le relative pertinenza, anche se l’accatastamento sia avvenuto separatamente. I riferimenti normativi si ritrovano nelle circolari dell’Agenzia delle entrate:

  • numero 121 del 19988, paragrafo 2.6;
  • numero 7/E del 2018 da pagina 221.

La detrazione fiscale per l’abbattimento delle barriere architettoniche deve essere goduta autonomamente dai proprietari delle unità abitative di un edificio per le parti comuni. Lo stesso vale anche per il solo proprietario dell’intero immobile (fino a quattro unità abitative).

Quando la detrazione fiscale per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche prevede il tetto di 192 mila euro di spesa?

Il tetto di spesa per la detrazione fiscale inerente i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche può salire fino a 192 mila euro nel caso in cui:

  • si tratti di interventi nelle parti comuni di un edificio e sulle singole unità immobiliari;
  • 96 mila euro è il tetto per gli interventi interessanti le parti comuni dell’edificio;
  • ulteriori 96 mila euro è il tetto per i lavori interessanti la singola unità immobiliare.

Dunque, se in un condominio viene installato un montacarichi e un contribuente fa degli interventi anche all’interno della propria unità immobiliare di abbattimento delle barriere architettoniche, il superbonus è goduto nei due tetti di spesa di 96 mila euro:

  • per gli interventi delle parti comuni del condominio per la porzione di detrazione fiscale di spettanza di ciascun proprietario di unità abitative;
  • sui lavori interessanti la propria unità abitativa.

Interventi trainanti del superbonus 110% per l’abbattimento delle barriere architettoniche: quali detrazioni fiscali?

Da ultimo, la detrazione fiscale per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche spettano nella percentuale del 110% anche per i lavori trainati al 110%. Gli interventi trainanti del super ecobonus sono quelli previsti:

  • dai codici della sezione IV da 30 a 33;
  • spese nel super sisma bonus sostenute dal 1° giugno 2021 per i codici 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche su edifici protetti da regolamenti urbanistici, edilizi e ambientali

Cosa avviene per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche su edifici protetti da vincoli culturali e del paesaggio, o da regolamenti urbanistici, ambientali o edilizi? In tal caso la detrazione fiscale del superbonus 110% si applica anche se i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche non rientrano tra i lavori trainanti del super ecobonus. Tuttavia, per l’ammissibilità di tali lavori è necessario rispettare:

  • i requisiti tecnici elencati dal decreto del 6 agosto 2020 del ministero per lo Sviluppo Economico (Mise);
  • gli aumenti delle classi energetiche di cui il comma 2 dell’articolo 119 del Dl numero 34 del 2020.

Deducibilità contributi colf e badanti: come procedere nel modello 730?

Come procedere con la deducibilità e la detraibilità dei contributi a favore di colf e badanti e, in generale, dei lavoratori domestici per i relativi oneri nella dichiarazione dei redditi? Con la presentazione del modello 730 le famiglie datrici di lavoro hanno la possibilità di dedurre, e dunque di recuperare, una parte delle spese sostenute per i contributi previdenziali versati a favore dei lavoratori domestici e degli addetti all’assistenza personale. L’operazione prevede sia la deduzione che la detrazione Irpef.

Contributi previdenziali a favore di colf e badanti, le famiglie possono recuperarne una parte

Le famiglie datrici di lavoro, infatti, possono diminuire il reddito imponibile ai fini del calcolo dell’Irpef dovuta mediante la deduzione dei contributi previdenziali pagati nell’anno di imposta. Le categorie di lavoratori domestici per i quali normalmente si versano i contributi sono rappresentate da colf, badanti, baby-sitter e personale che assiste le persone anziane.

Dove sono riportati nel modello 730 di dichiarazione dei redditi i contributi previdenziali a colf e badanti?

I datori di lavoro devono iscrivere i contributi previdenziali nel rigo E 23 del modello 730. La quota limite dei contributi che si possono portare in deduzione è pari a 1.549,37 euro. Invece, non si possono detrarre i contributi che sono stati rimborsati dal datore di lavoro. Tali contributi sono riportati nella Certificazione unica ai punti che vanno dal 701 al 706.

Contributi previdenziali a lavoratori domestici per l’assistenza personale di persone non autosufficienti: la disciplina

Particolare disciplina spetta nel caso di lavoratori domestici addetti all’assistenza personale di persone non autosufficienti. Si tratta di lavoratori domestici che si occupano di persone che non possono compiere le normali attività quotidiane, siano esse lo stesso contribuente che uno o più familiari, come ad esempio i genitori o il coniuge. In questo caso, la deducibilità è assicurata anche se si tratta di assistenza di persone non a carico fiscalmente.

Come procedere con la detrazione fiscale dei contributi ai lavoratori domestici addetti alla cura di persone non autosufficienti?

I datori di lavoro devono iscrivere i contributi previdenziali nel rigo E 8 o E 10 con il codice di spesa “15” del modello 730. Per questa tipologia di lavoro domestico si può procedere alla detrazione del 19% su una spesa limite di 2.100. Chi sostiene il costo dei contributi non deve avere un reddito eccedente i 40 mila euro. Tale livello di reddito deve essere considerato singolarmente, indipendentemente dal numero delle persone alle quali spetta l’assistenza. Se i costi sono sostenuti da più persone, il limite deve essere ripartito.

Assistenza personale di persone non autosufficienti: quali sono le condizioni per la detrazione fiscale del 19%?

Per la detrazione fiscale del 19% dei contributi versati a favore dei lavoratori domestici che si prendono cura di persone non autosufficiente è necessario che:

  • lo stato di non autosufficienza abbia relativa certificazione medica;
  • le persone non autosufficienti abbiano bisogno della sorveglianza continua;
  • oppure, in alternativa, le persone non autosufficienti non possano svolgere attività come assunzioni di alimenti, provvedere personalmente all’igiene personale o agli alimenti, deambulare o indossare gli indumenti.

Assistenza personale per servizi resi da case di riposo, di cura, da cooperative o da lavoratori interinali

La detrazione fiscale spetta anche se le prestazioni sono svolte dalle case di riposo, di cura o dalle cooperative. È necessario documentare le spese con l’indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale del soggetto che effettua i pagamenti. Nel caso in cui il servizio sia svolto da case di riposo o di cura, è necessario separare le spese per l’assistenza dalle altre tipologie di spese per prestazioni fornite. Se il servizio viene svolto da una cooperativa, deve essere inserita la natura del servizio stesso. Per i lavoratori interinali, si deve specificare la qualifica contrattuale.

Come compilare il modello 730 per le spese di assistenza?

Ai fini della compilazione del modello 730 devono essere inserite le spese già detratte dal datore di lavoro. Tali spese risultano nella Certificazione unica, ai punti che vanno dal 341 al 352. Il codice spesa è “15”. Non devono essere inserite, invece, quelle spese che il datore di lavoro ha già rimborsato come sostituzioni delle retribuzioni premiali. Il contribuente può procedere con la detrazione fiscale della parte a lui a carico.

Superbonus 110%, acconti senza raggiungere il 30% di Sal: come cederli o detrarli?

Cosa fare nel caso in cui il contribuente abbia versato degli acconti nel 2021 e nel 2022 ma non si sia raggiunto il 30% di stato di avanzamento dei lavori per gli interventi rientranti nel superbonus 110%? In generale si può dire che se non si è raggiunta la soglia del 30% di Sal nel 2021, si possono cedere gli acconti del 2022 nel caso in cui la percentuale venga raggiunta. E, dunque, per il primo stato di avanzamento dei lavori del 2022, il contribuente può procedere con la cessione dei crediti di imposta sugli acconti versati nel solo anno 2022.

Superbonus 110%, primo stato di avanzamento del 30% degli interventi: come procedere con la rendicontazione?

La casistica riguarda i casi nei quali, per gli interventi del superbonus 110%, il contribuente abbia versato degli acconti nell’anno 2021. Nonostante i versamenti, può capitare che i lavori non raggiungano il primo stato di avanzamento del 30% entro il 31 dicembre 2021. I lavori raggiungono poi la soglia del 30% del primo Sal nell’anno 2022. La rendicontazione da effettuare in questa situazione è la seguente:

  • i corrispettivi maturati in merito agli interventi effettuati negli anni 2021 e 2022, fino al raggiungimento del primo Sal;
  • gli acconti già versati nello scorso anno e durante l’anno in corso, fino al raggiungimento del primo stato di avanzamento dei lavori del 30%;
  • il totale degli acconti da corrispondere, calcolato mediante la differenza tra le due prime voci.

Superbonus 110%, i crediti di imposta degli acconti cedibili sono solo per quelli del 2022

Rispetto alla situazione sopra descritta degli acconti e del primo stato di avanzamento dei lavori del superbonus 110%, la cessione del credito di imposta si può esercitare solo per i pagamenti effettuati durante l’anno in corso. In tal caso, si applica il criterio di cassa come chiarito dall’Interpello all’Agenzia delle entrate numero 56 del 2022. In particolare, l’Agenzia delle entrate aveva fornito risposta a un istante che aveva intenzione di avvalersi della cessione del credito di imposta a una banca, avendo versato nell’anno 2021 acconti per i lavori in superbonus 110%.

Agenzia delle entrate su versamento acconti e cessione dei crediti di imposta al raggiungimento del primo Sal

La risposta dell’Agenzia delle entrate al quesito posto dall’istante si basa su quanto prevede il comma 1 bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio. Nel caso in cui per gli interventi ammessi al superbonus 110% sia prevista l’emissione di stati di avanzamento dei lavori, è possibile esercitare l’opzione di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura “solo se lo stesso si riferisce ad almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo”. Nel caso di valutazione dell’Agenzia delle entrate, trattandosi di lavori a cavallo tra più periodi di imposta con il primo Sal che verrà emesso nell’anno 2022, “è possibile esercitare l’opzione di cessione del credito corrispondente al superbonus 110% solo qualora il predetto Sal si riferisca ad almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo”.

Il criterio di cassa sugli acconti dei lavori del superbonus 110%

Sul criterio di cassa l’Agenzia delle entrate ha chiarito che: “Considerato, inoltre, che il Sal emesso rendiconterà il corrispettivo maturato fino a quel momento, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci, l’opzione della cessione del credito di imposta potrà essere esercitata solo per l’importo corrispondente alla detrazione spettante con riferimento agli importi pagati nell’anno 2022, in applicazione del cosiddetto criterio di cassa”.

Acconti superbonus 110% versati nel 2021, cosa si può fare?

Peraltro, sugli acconti versati nell’anno 2021, invece, si può usufruire della relativa detrazione fiscale del superbonus 110% nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d’imposta. Eventualmente, si può optare per la cessione del credito corrispondente alle successive rate di detrazione non fruite. A titolo di esempio, se un contribuente ha un Sal del 30% a fine giugno 2022 per lavori in superbonus 110% e per un importo di 10 mila euro, si potrà:

  • cedere i crediti di imposta maturati sugli acconti del 2022 effettuati con bonifici parlanti, ad esempio, per somme pari a 2 mila euro dei 10 mila euro;
  • gli acconti dello scorso anno, pari a 8 mila euro, si possono portare in detrazione fiscale nel modello 730 del 2022. Per questi importi il contribuente deve seguire, in questo caso, il principio di cassa. E dunque gli corrispondenti al momento in cui ha fatto il versamento.

Superbonus 110% e cessione dei crediti di imposta delle rate residue

In ogni modo, per gli acconti versati nell’anno 2021 relativi a lavori rientranti nel superbonus 110%, si può scegliere la cessione del credito di imposta per le rate susseguenti non fruite con la detrazione fiscale. In questo caso, però, non si può esercitare l’opzione di scelta dello sconto in fattura. Infatti, il contribuente ha già versato versate nell’anno 2021 le relative fatture emesse dal fornitore. Tuttavia, nella risposta all’Interpello numero 56 del 2022, l’Agenzia delle entrate non ha fornito delucidazioni in merito al fatto il contribuente possa procedere con la cessione dei crediti di imposta delle rate residue della detrazione:

  • solo dopo la conclusione degli interventi, inviando anche l’asseverazione prevista all’Enea o allo Sportello unico per l’edilizia (Sue);
  • al raggiungimento del primo stato di avanzamento dei lavori per la relativa soglia del 30%.

730 precompilato, ecco come procedere con le modifiche delle spese in detrazione o in deduzione

A partire dalla giornata di ieri, 31 maggio, i contribuenti possono modificare e inviare il modello 730 precompilato ai fini della dichiarazione dei redditi 2022 già presente nella propria area personale del sito dell’Agenzia delle entrate. Nei giorni precedenti, infatti, si poteva semplicemente visualizzare il modello precompilato, senza apportare cambiamenti o inviarlo. Nella fase di semplice visualizzazione, sono state 2,6 milioni i contribuenti che hanno fatto accesso alla precompilata. Prima di inviare il modello all’Agenzia delle entrate, è necessario procedere con il controllo delle spese detraibili e deducibili. Il modello può essere inviato personalmente, oppure servirsi dei Centri di assistenza fiscale (Caf) o di professionisti abilitati (ad esempio, commercialisti e consulenti del lavoro).

Modello 730 precompilato, come modificare le spese in detrazione o deduzione?

In particolare, il controllo delle spese detraibili o deducibili 730 precompilato può portare all’integrazione dei dati già presenti nel modello. Lo si può fare dal quadro E del modello 730 per le spese sostenute nell’anno di imposta 2021, da rimborsare nel 2022. A tal proposito è necessario prestare attenzione:

  • se la spesa oggetto di rimborso è stata effettuata nel 2021 e nello stesso anno è stata dedotta o detratta, non va effettuata la detrazione o non va dedotta la spesa stessa. In questo caso è importante controllare che nel modello 730 precompilato non sia presente la spesa. In questa eventualità, occorre rettificare l’informazione con l’eliminazione della spesa stessa. Pertanto, se il rimborso di una spesa detraibile o deducibile avviene nel medesimo anno in cui sia stata sostenuta, il bonus fiscale si perde.
  • caso differente per il rimborso del 2021 di una spesa dedotta oppure detratta negli anni prima. In questa situazione il rimborso va iscritto nel rigo D 7 della colonna 4, inserendo il codice 3 per le spese dedotte e il codice 4 per le spese detratte. Dunque, nella colonna 3 è necessario indicare l’anno nel quale si sia già goduto del bonus. Il rimborso deve essere indicato fino alla concorrenza dell’importo che ha già avuto la detrazione o la deduzione.

Cosa avviene per le spese sanitarie nel modello 730 precompilate? Ecco i casi

Nel caso in cui si tratti di rimborso delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2020 ma rateizzate in 4 anni, è necessario utilizzare il rigo D 7. L’importo da assegnare, dunque, è quello di un quarto, perché la rateizzazione è per 4 anni. In questa situazione, il contribuente dovrà prendere a riferimento la quota di spesa dell’anno 2021. La detrazione di questa quota va inserita nel rigo E 6 solo per la parte di importo eccedente il quarto a rimborso. Negli altri anni dei quattro previsti per la rateizzazione, l’operazione da fare è uguale.

Spese sostenute nel 2021 da rimborsare nel 2022: il contribuente deve verificare caso per caso

Nel caso di spese sostenute nel 2021 che dovranno essere rimborsate nell’anno in corso, è necessario verificare caso per caso se inserire la spesa nel quadro E. Infatti, se nel modello 730 precompilato del 2022 si procede con la detrazione o con la deduzione della spesa, nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno si dovrà procedere con la tassazione del rimborso stesso. La tassazione separata sconta la percentuale media dei due anni anteriori, con aliquota minima del 23%. La detrazione in genere è del 19%. Fanno eccezioni le erogazioni liberali che hanno aliquote dal 26% fino al 35%. Le spese contenute nel quadro E, nella Sezione II, relativa agli oneri deducibili, e quelle del recupero edilizio e assimilate (Sezione III), assicurano risparmi maggiori. Pertanto, il contribuente dovrebbe fare un confronto tra:

  • il risparmio subito, di quest’anno;
  • la tassazione da applicare al rimborso.

Da questo confronto, il contribuente può decidere se prendere il bonus subito sui redditi del 2021 oppure il rimborso senza tasse nel 2022.

Contribuenti che hanno redditi tra 120 mila e 240 mila euro: detrazioni ridotte in proporzione al reddito

I contribuenti che hanno livelli di redditi da un minimo di 120 mila euro e un massimo di 240 mila euro, hanno la possibilità di detrarre le spese (a eccezione di quelle sanitarie) con riduzione proporzionale all’aumentare del reddito stesso. A partire dai 240 mila euro vi è l’azzeramento delle detrazioni. Per le tasse del rimborso del 2021 relative alle spese detratte nell’anno 2020 solo parzialmente, si ritiene, in attesa di chiarimenti, di iscrivere nel rigo D 7 solo la parte del rimborso in proporzione a quella della spesa detratta.