Il bonus materasso esiste davvero? Ci sono altre agevolazioni?

Negli ultimi giorni si sta molto parlando del bonus materasso, ma esiste davvero? Quali sconti si possono ottenere? Cerchiamo di capire meglio.

Esiste il bonus materasso?

Il legislatore italiano ha spesso molta fantasia e a volte spuntano benefici che sembrano strani, si parla quindi del bonus materasso, lo stesso in un certo qual modo esiste, ma non è questo il nome giusto. Si può fin da subito dire che in effetti si può ottenere uno sconto per l’acquisto di un materasso nuovo, ma non si tratta di un vero bonus materasso, ma del bonus mobili che permette di ottenere uno sconto anche per l’acquisto del materasso.

Il bonus mobili prevede la possibilità di ottenere uno sconto del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. La spesa massima ammessa la beneficio è di 8.000 euro per tutto il 2023. Nel 2022 il limite di spesa era più alto, cioè 10.000 euro. Il bonus mobili non è però indipendente perché può essere fruito solo nel caso in cui siano stati eseguiti dei lavori di ristrutturazione presso l’immobile che deve “ospitare” i mobili stessi. I lavori possono essere eseguiti anche presso una pertinenza mentre il materasso è ubicato nell’immobile principale.

Nella categoria dei mobili rientrano anche i materassi, ecco perché si parla anche di bonus materassi.

Il bonus materasso può essere fruito esclusivamente tramite detrazioni fiscali, ma attenti, può essere fruito solo dal soggetto che ha pagato i lavori di ristrutturazione dell’immobile. Occorre quindi far coincidere queste due cose.

Si possono ottenere agevolazioni fiscali per l’acquisto del materasso?

A proposito del bonus materasso, è necessario aggiungere che il Ministero della Salute ha inserito il materasso ergonomico tra i dispositivi medici. Cosa vuol dire che il materasso è un dispositivo medico? Semplicemente che viene riconosciuto come dispositivo idoneo a alleviare o risolvere problemi fisici oggettivi e hanno quindi scopi diagnostici e/o terapeutici. Affinché però possa essere classificato come dispositivo medico è necessario che sia certificato come dispositivo medico. Un materasso è considerato ergonomico e quindi rientra nella detrazione nel caso in cui si adatta alle forme del corpo e fornisce un supporto saldo e asseconda le curve nelle varie zone (lombare, dorsale, cervicale).

Fatta questa premessa, nel caso di acquisto di un nuovo materasso che abbia queste caratteristiche si può ottenere la detrazione fiscale prevista per le spese sanitarie pari al 19%.

Per ottenere l’agevolazione è necessario conservare la documentazione, in particolare:

  • prescrizione medica (o autocertificazione), che attesti la necessità di un materasso certificato come dispositivo medico
  • documento fiscale di acquisto (scontrino o fattura)
  • documentazione del marchio CE.

Leggi anche: Detrazioni 730/2023: l’elenco completo delle spese che si possono scaricare

Le detrazioni per le spese edilizie si trasmettono agli eredi?

Le ristrutturazioni edilizie sono uno degli argomenti più spinosi degli ultimi tempi questo perché le norme sono cambiate di frequente negli ultimi anni e di conseguenza si è generata molta confusione che l’Agenzia delle entrate prova a dipanare con risposte alle istanze dei contribuenti.

Tra le domande poste vi è quella sulla trasmissibilità delle detrazioni per le spese edilizie agli eredi. Ecco cosa dice l’Agenzia delle entrate.

Dalla cessione del credito alle detrazioni fiscali: si possono ereditare?

Con il decreto 34 del 2020 si è provveduto a riscrivere le norme sulle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edili. In particolare per il Superbonus, il bonus barriere architettoniche e il bonus sisma si è prevista la possibilità di ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito. Si tratta di agevolazioni che permettono di ottenere subito quanto speso.

Dal mese di febbraio 2023 c’è stata un’inversione di tendenza notevole, infatti è stata eliminata la possibilità di ottenere la cessione del credito e lo sconto in fattura, resta invece la possibilità di ottenere le detrazioni fiscali e il contribuente può scegliere se spalmare le stesse fino a 10 anni.

Si possono ottenere le classiche detrazioni fiscali anche su crediti incagliati.

Se per la cessione del credito e sconto in fattura non si creavano problemi inerenti gli eredi perché il credito di imposta veniva liquidato immediatamente attraverso la cessione al fornitore o a terzi soggetti, non è così per le detrazioni. Può capitare che dopo aver riscosso alcune rate, o nessuna, il titolare venga meno. Cosa succede in questi casi? Le detrazioni si perdono? Questa la domanda che un contribuente ha posto all’Agenzia delle entrate che ha così risposto.

Le detrazioni per le spese edilizie si trasmettono agli eredi in caso di morte del beneficiario?

La domanda specifica posta è stata: “Una persona deceduta lo scorso anno stava usufruendo delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie, avendo realizzato interventi su un’abitazione non di proprietà ma in affitto, con regolare contratto di locazione registrato. Le rate restanti di detrazione non ancora richieste si trasferiscono al convivente?”
In questo specifico caso la risposta dell’Agenzia delle entrate è stata positiva, ma al presentarsi di determinate condizioni. Infatti, l’AdE richiede che il convivente possa usufruire delle detrazioni fiscali solo nel caso in cui oltre ad avere la qualità di “convivente” sia anche erede della persona deceduta e che subentri nel contratto di locazione.

Precisa l’Agenzia che non spettano le rate residue della detrazione nel caso in cui il soggetto subentrante nel contratto di locazione non sia un erede. Ad esempio, non spetta nel caso di convivente di fatto non nominato erede dal de cuius oppure nel caso di coniuge che non abba accettato l’eredità.

Leggi anche: Superbonus: arriva la prima sentenza di condanna per il falso condominio

Bonus mobili 2023: la guida dell’Agenzia delle Entrate con chiarimenti

Il bonus mobili è stato confermato nella legge di bilancio 2023 e l’Agenzia delle Entrate proprio per questo motivo ha pubblicato una guida aggiornata al bonus che ricapitola le regole per poter usufruire di questo beneficio fiscale e in particolare sui beni che possono ottenere l’agevolazione.

Bonus Mobili 2023: su quali beni si può ottenere?

Il bonus mobili per l’anno 2023 ha un valore di spesa di 8.000 euro, mentre dal 2024 il valore del tetto massimo di spesa scenderà a 5.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate nelle recente guida ha sottolineato che: Il pagamento va effettuato con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Si può usufruire del bonus mobili per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, l’interpretazione è stringente, infatti non si possono ottenere detrazioni per l’acquisto di tende e tendaggi, porte per interni, pavimentazioni.

Il bonus mobili può invece essere utilizzato per l’acquisto di letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione.

Particolare attenzione deve essere posta per l’acquisto degli elettrodomestici, infatti in questo caso deve essere controllata la classe energetica. In base alle ultime indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate non deve essere inferiore alla classe:

  • A per i forni;
  • E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie;
  • F per i frigoriferi e i congelatori.

Per l’acquisto degli elettrodomestici deve essere effettuata anche la comunicazione all’Enea per poter usufruire della detrazione fiscale.

Ricordiamo, infine, che si può usufruire del bonus mobili solo in seguito a un intervento di ristrutturazione edile all’immobile a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni.

Chi può usufruire del Bonus mobili 2023?

La detrazione del bonus mobili è pari al 50% della spesa effettuata nel limite di spesa di 8.000 euro, quindi si possono ottenere massimo 4.000 euro. Nelle spese possono essere ricomprese anche quelle per il montaggio e il trasporto. Il limite di spesa riguarda la singola unità abitativa, quindi se un proprietario è titolare di due immobili ed effettua ristrutturazioni in entrambi, può usufruire del bonus mobili su entrambi.

Il beneficiario del bonus mobili deve però essere lo stesso soggetto che usufruisce della detrazione per gli interventi di ristrutturazione. A chiarire bene il concetto è l’Agenzia delle Entrate nella guida di gennaio 2023, dove sottolinea: Per esempio, se le spese per ristrutturare l’immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.

Vista la possibilità introdotta dal 2022 di cedere il proprio credito d’imposta generato dai lavori di ristrutturazione edile, l’Agenzia ha anche sottolineato che si ha diritto al bonus mobili anche quando il contribuente ha scelto, in alternativa alla fruizione diretta del beneficio fiscale, di cedere il credito o esercitare l’opzione per lo sconto in fattura.

La detrazione spetta anche nel caso in cui l’intervento edilizio sia effettuato su una parte dell’immobile diversa rispetto a quella interessata dal bonus mobili. Ad esempio, se la ristrutturazione ha ad oggetto una pertinenza dell’immobile, anche accatastata separatamente, si può usufruire del bonus mobili per arredare una camera da letto che si trova nell’immobile principale. Questa regola non si applica per le parti comuni di un condominio, quindi se l’intervento di ristrutturazione ha riguardato la guardiola, ogni condomino ha diritto alla sua quota di detrazione del bonus mobili, ma solo per arredi della guardiola.

Posso ottenere la detrazione se pago a rate?

L’Agenzia delle Entrate nella guida ha risolto positivamente anche tale dubbio. Sottolinea però che occorre che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità viste per il contribuente e rilasci a questi una copia della ricevuta del pagamento.

Non si può ottenere il bonus mobili per interventi di riqualificazione energetica al 65% ( ad esempio installazione di pannelli fotovoltaici).

Si può ottenere il bonus mobili nel caso in cui l’acquisto di mobili avvenga all’estero.

Guida Agenzia delle Entrate al Bonus Mobili 2023

 

Bonus eliminazione barriere architettoniche confermato fino al 2025

La legge di bilancio 2023 contiene misure per l’abbattimento agevolato delle barriere architettoniche, le stesse sono state confermate fino al 31 dicembre 2025. Ecco le principali novità introdotte in particolare in materia di approvazione da parte dell’assemblea condominiale.

Detrazioni fiscali per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Le barriere architettoniche sono ostacoli fisici che di fatto limitano la libertà di movimento e l’autonomia di persone diversamente abili o che comunque hanno dei deficit. Nel tempo si è sviluppata una certa sensibilità nei confronti di tali persone e sono stati previsti interventi volti ad agevolare chi si trova in difficoltà. Tra le agevolazioni che è possibile ottenere vi sono le detrazioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Sia però chiaro fin da subito che tali benefici fiscali sono riconosciuti indipendentemente dalla presenza nell’edificio oggetto di intervento di persone diversamente abili.

Per l’eliminazione delle barriere architettoniche è prevista la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali fino al 75% delle spese sostenute per i lavori.

Possono ottenere l’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi esercenti arti e professioni;
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • società semplici;
  • associazioni tra professionisti;
  • soggetti che percepiscono reddito da impresa.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato con la circolare 23 del 2022 che sono esclusi coloro che percepiscono esclusivamente redditi sottoposti a tassazione separata o imposta sostitutiva in quanto la detrazione deve essere calcolata sull’imposta lorda.

A quanto ammontano le detrazioni fiscali per l’eliminazione di barriere architettoniche?

La detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche ammonta al 75% delle spese sostenute e può essere usufruita in 5 rate annuali di pari importo. Deve però essere ricordato che sono previsti limiti massimi di spesa. Sono:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari (vi rientrano anche immobili appartenenti a edifici plurifamiliari che siano però funzionalmente indipendenti);
  • 40.000 euro per ogni unità abitativa situata all’interno di un condominio ( composti da 2 a 8 unità immobiliari)
  • 30.000 euro per ogni unità immobiliare nel caso in cui si tratti di un condominio con più di 8 unità abitative.

Quali interventi sono agevolabili?

Gli interventi agevolabili sono:

  • interventi di automazione degli impianti degli edifici;
  • interventi di sostituzione degli impianti, in questo caso sono agevolabili anche e spese sostenute per lo smaltimento delle opere rimosse;
  • interventi previsti all’interno del decreto ministeriale 236 del 1989 tra cui gli interventi necessari a garantire accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici privati, di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata. Rientrano tra questi interventi, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, anche gli interventi per l’ampliamento di porte e portoni e la sostituzione di sanitari.

Ricordiamo, infine, che per poter ottenere i benefici all’interno dei condomini è necessario che l’intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche sia deliberato in assemblea e che basta la maggioranza semplificata con quote che rappresentino comunque almeno 1/3 del valore millesimale dell’edificio.

Inoltre, le spese devono essere “giustificate” e quindi il pagamento dei vari interventi e delle forniture deve avvenire con strumenti tracciabili.

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Superbonus villette, bonus facciate e barriere architettoniche: c’è tempo fino al 31 dicembre

Scadenza al 31 dicembre 2022 per tre bonus e superbonus edilizi: le villette al 110%, il bonus facciate e l’eliminazione delle barriere architettoniche. Nonostante manchino più di quattro mesi alla scadenza delle tre misure, è necessario attivarsi per intercettare i lavori che possono godere dei benefici fiscali. Per il bonus facciate, rispetto allo scorso anno, è già diminuita dal 90% al 60% la percentuale di detrazione fiscale; la misura dell’eliminazione delle barriere architettoniche è stata introdotta per il solo 2022 dall’ultima legge di Bilancio; per le villette unifamiliari indipendenti si è alle battute finali per ottenere la detrazione del 110%.

Superbonus 110% per le villette unifamiliari indipendenti: scadenza al 31 dicembre 2022, bisogna fare presto

Bisogna fare presto per agganciare il superbonus 110% entro la fine del 2022 per le unità unifamiliari indipendenti, le cosiddette “villette“. La regola è quella già in vigore: è necessario entro il 30 settembre arrivare a uno stato di avanzamento dei lavori (Sal) del 30% per poter beneficiare del 110% di detrazione fiscale. Dalla parte di chi voglia iniziare lavori in superbonus c’è la legge che non sancisce una data di presentazione dei titoli edilizi. È pertanto possibile iniziare i lavori anche successivamente al 30 giugno 2022 purché si faccia in fretta. Infatti, avvicinandosi il 30 settembre 2022, il tempo che rimane va sempre più diminuendo.

Villette e unità unifamiliari indipendenti: per il superbonus 110% è necessario il 30% di Sal entro il 30 settembre

Il raggiungimento dello stato di avanzamento dei lavori al 30% per ottenere il 110% di superbonus è facilitato dalle norme attuali. Infatti, ai fini del conteggio della percentuale si può considerare il complessivo dei lavori oppure solo gli interventi rientranti nel superbonus. In tal caso, il consiglio è quello di prendere in considerazione solo i lavori del superbonus che possono essere realizzati prima, facilitando il raggiungimento del 30% degli interventi. Si escludono, quindi, dal conteggio tutti gli altri interventi.

Quali sono gli adempimenti per dimostrare il 30% di Sal nel superbonus?

Ai fini del raggiungimento del 30% dei lavori di superbonus per ottenere il 110% è necessario considerare che, ad oggi, non vi sono regole imprescindibili. Tuttavia, per portarsi avanti con il lavoro, e in attesa di ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, il direttore dei lavori potrebbe preparare l’attestazione dell’avvenuto avanzamento fino al 30% degli interventi previsti. Questo passaggio necessita di documentazione allegata e cioè:

  • le fatture;
  • copie dei pagamenti corrisposti;
  • il libretto delle misure.

Bonus barriere architettoniche 2022 al 75% di detrazione fiscale: scadenza del 31 dicembre

Ancora più di quattro mesi per beneficiare del bonus sull’abbattimento delle barriere architettoniche. La detrazione fiscale prevista è del 75% e si può beneficiarne mediante 5 quote annuali. Gli interventi previsti nell’ambito del bonus comprendono tutti i lavori per abbattere le barriere architettoniche e cioè:

  • montascale;
  • ascensori;
  • rampe;
  • servizi igieniche;
  • impianti domotici ed elettrici.

Bonus facciate e rimozione barriere architettoniche: si fa ancora in tempo prima della fine del 2022 per i lavori?

Sulle tipologie di interventi, tuttavia, è necessario fare in fretta. Mediamente, per il montaggio di un ascensore sono necessari 4 mesi, e dunque ci si approssima alla scadenza di fine anno. Le altre tipologie di interventi richiedono meno tempo: in questo caso si ha un margine di tempo più elevato prima del 31 dicembre 2022. Scadenza prossima anche per il bonus facciate al 60% di beneficio fiscale. Anche in questo caso è necessario verificare l’entità dei lavori per non perdere il bonus che non ha tetti massimi di spesa per la ristrutturazione.

 

 

 

Superbonus 110%: dal decreto ‘Aiuti’ cessione crediti allargata, proroga villette

Il decreto legge “Aiuti” è legge e, con esso, si amplia la platea per la cessione del credito di imposta del superbonus 110% e dei bonus edilizi. Arriva anche la proroga di tre mesi della scadenza previsa per realizzare lo stato di avanzamento dei lavori (Sal) del 30% sulle unità abitative delle persone fisiche. La soglia del Sal consente di utilizzare il superbonus 110% per tutto il 2022.

Cessione credito di imposta bonus edilizi e superbonus 110%: ulteriore vendita libera

Una delle novità attese per i bonus edilizi e per il superbonus 110% dalla conversione in legge del decreto numero 50 del 2022 riguarda l’allargamento della cessione del credito di imposta. Grazie alla norma, le banche e le società bancarie appartenenti al medesimo gruppo possono cedere i crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi sempre a imprese e partite Iva. I crediti cedibili derivano da acquisti fatti dalle banche dai contribuenti o dalle imprese, anche in seguito all’applicazione dello sconto in fattura.

Bonus edilizi e superbonus, chi acquista il credito di imposta non può rivenderlo

Le banche, dunque, potranno procedere alla vendita dei crediti di imposta anche prima della seconda o della terza cessione. Può pertanto trattarsi di prima cessione a eccezione della vendita a soggetti che non svolgano attività di impresa o al di fuori di attività commerciali, artigianali e professionali (persone fisiche). Gli acquirenti dei crediti di imposta dei bonus e superbonus edilizi devono, tuttavia, avere un rapporto di conto corrente con la banca che cede il vantaggio fiscale. Inoltre, i soggetti che acquistano i bonus (cessionari) non possono, a loro volta, procedere con ulteriori cessioni ma dovranno utilizzare il credito acquisito mediante compensazione in detrazione fiscale.

Crediti di imposta bonus e superbonus edilizi: restano fuori quelli comunicati fino al 30 aprile 2022

Ulteriore paletto al sistema di cessione dei crediti di imposta dei bonus edilizi è quella prevista dal decreto legge “Aiuti” in merito al fatto che i crediti debbano essere comunicati a decorrere dal 1° maggio 2022. Pertanto, per i crediti comunicati all’Agenzia delle entrate fino al 30 aprile scorso non vi è possibilità di seguire la cessione libera delineata dal sistema del decreto 50 del 2022. Rimangono fuori, dunque, soprattutto i crediti comunicati nel 2021, ovvero i bonus edilizi che stanno riscontrando i maggiori problemi nella circolazione di moneta fiscale.

Decreto ‘Aiuti’: proroga superbonus 110% su villette e case a schiera

Un’ulteriore novità della conversione del decreto legge “Aiuti” riguarda la proroga del superbonus 110% su villette e case a schiera. La norma concede, infatti, tre mesi in più di tempo per arrivare allo stato di avanzamento dei lavori del 30% al fine di far rientrare i lavori nella detrazione fiscale del 110%. Pertanto, i pagamenti effettuati a decorrere dal 30 giugno 2022 al 30 settembre prossimo possono rientrare nel superbonus 110% se hanno raggiunto il 30% di Sal. Diversamente, in assenza del correttivo del governo, questi lavori sarebbero stati esclusi dalla detrazione fiscale massima.

Superbonus 110% su villette a schiera e unità unifamiliari: Sal al 30% entro il 30 settembre 2022

La norma, pertanto, consente alle persone fisiche che abbiano svolto lavori su villette e case a schiera o unifamiliari (ovvero a unità immobiliari che si trovano all’interno di edifici plurifamiliari purché funzionalmente indipendente) di beneficiare del 110%  per tutto il 2022 purché si raggiunga il 30% di stato di avanzamento dei lavori entro il 30 settembre prossimo. In questo modo, i pagamenti effettuati tramite bonifico dal 1° luglio 2020 al 30 settembre prossimo beneficiano del superbonus.

Sisma bonus super, le pertinenze dell’unico proprietario al 110% fino al 2023

Le pertinenze dell’unico proprietario possono essere agevolate da interventi in sisma bonus super con detrazione fiscale del 110% fino al 2023. È quanto ha stabilito l’Agenzia delle entrate con la risposta all’interpello numero 375 di ieri, 13 luglio 2022. La risposta è stata fornita nel caso di box staccati da 2 e 4 abitazioni: in questa situazione si applica lo stesso tetto di spesa applicato all’abitazione principale.

Superbonus, interventi di riduzione del rischio sismico sul portico costruito in aderenza all’immobile principale

L’interpello dell’Agenzia delle entrate, in particolare, ha riguardato gli interventi antisismici effettuati sul portico costruito al piano terra in aderenza dell’edificio principale al quale è strutturalmente connesso. E dunque, il sisma bonus super con detrazione fiscale del 110% si applica anche alle opere antisismiche effettuate su di un fabbricato composto da 2 unità accatastate C/2 ad uso deposito di pertinenza, di un’unità immobiliare abitativa di un altro immobile.

Super sisma bonus, come considerare gli immobili?

I due immobili sono separati e ognuno dei due è costituito da 2 unità abitativa A/3. Inoltre, entrambi gli immobili appartengono a un unico proprietario. In questa situazione, ha deciso l’Agenzia delle entrate, si può beneficiare del superbonus sisma al 110% con proroga dal 30 giugno scorso fino al 31 dicembre 2023. Nel 2024 la percentuale scende dal 110% al 70% e nel 2025 si beneficia del 65% di detrazione fiscale.

Super sisma bonus, le richieste di chiarimento all’Agenzia delle entrate

L’istante che ha posto il quesito all’Agenzia delle entrate ha intenzione di demolire parzialmente le strutture e ricostruirle. In particolare, l’istante ritiene che:

  • i lavori sul portico di pertinenza con demolizione e ricostruzione dello stesso unitamente alle altre parti dell’edificio per adeguare la normativa antisismica, debbano rientrare come opera integrata e correlata ai lavori effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
  • le spese per i lavori di riduzione del rischio sismico del fabbricato separato, composto dalle 2 unità C/2 pertinenziali all’abitazione dell’altro edificio, rientrino, invece, nel massimale di 96 mila euro riferito a detta abitazione, con detrazione del 110%;
  • sui lavori antisismici effettuati sull’edificio separato, il superbonus spetti per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 qualora al 30 giugno 2022 sia stato eseguito almeno il 30% dei lavori totali da calcolare sul progetto riferito a tale edificio.

Risposta Agenzia delle entrate a caso di super sisma bonus sulle pertinenze

La risposta dell’Agenzia delle entrate parte dal presupposto che per i lavori rientranti nel sisma bonus o nel bonus ristrutturazioni, effettuati sulle pertinenze separate di un immobile o di un condominio a più unità, fino a 4, differenti dalle pertinenze, di un unico proprietario, il tetto di spesa è autonomo rispetto ai lavori effettuati nelle parti comuni di un condominio. Diversamente, il tetto di spesa è collegato alle singole unità abitative dalle quali le pertinenze risultino staccate per interventi fatti sulle singole unità immobiliari. Pertanto, questi interventi erodono il medesimo tetto di spesa di 96 mila euro e sono in concorrenza tra di loro.

Sisma bonus super, limite di spesa per più pertinenze

Inoltre, nella risposta dell’Agenzia delle entrate si legge che, anche se le pertinenze sono più di una e riferite all’unica unità immobiliare, il tetto di spesa rimane fissato a 96 mila euro. Ciò, dunque, a prescindere dal numero delle pertinenze. A tale conclusione l’Agenzia delle entrate arriva anche citando la risposta all’interrogazione parlamentare numero 5 08102 dello scorso 18 maggio; e alla risposta della Direzione dell’Agenzia dell’Emilia Romagna numero 909 1915 dello scorso anno.

Pertinenze, lavori in ecobonus ordinario e super bonus

Se le pertinenze, infine, risultano staccate, tale principio ricomprende anche i lavori effettuati in ecobonus ordinario e super. In quest’ultimo caso, però, le pertinenze devono essere riferite a unità a destinazione residenziale. Lo stabilisce l’Enea con la risposta Faq numero 3 B del 25 gennaio 2021; e l’interrogazione parlamentare numero 5 06256 del 7 luglio dell’anno scorso.

Superbonus 110%, si possono sostituire finestre e infissi?

Si può utilizzare il superbonus 110% per la sostituzione di finestre e infissi? La risposta è positiva ed è stata chiarita dall’interno dell’Agenzia delle entrate che ha risposto a un interpello, il numero 369 del 2022. Il chiarimento dell’Agenzia prevede, tuttavia, la condizione essenziale che la sostituzione delle finestre e degli infissi debba riguardare parti e componenti già esistenti. In altre parole, non è ammessa ai fini del superbonus 110% la nuova installazione.

Sostituzione finestre e infissi con il superbonus 110%: il quesito

Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate sugli interventi alle finestre e agli infissi parte dall’agevolazione del superbonus 110% per la sostituzione dei serramenti, delle chiusure oscuranti e dell’installazione di schermature solari, come previsto dall’articolo 119 del decreto 34 del 2020. Il quesito sul quale si è espressa l’Agenzia delle entrate deriva dalla richiesta di un istante che intende realizzare, nell’abitazione di residenza, la sostituzione dell’impianto termico con un impianto a pompa di calore. L’intervento si configura come “trainante” di altri interventi (“trainati”) al fine di realizzare il miglioramento di 2 classi energetiche dell’abitazione.

Superbonus 110%, il quesito di sostituzione di finestre e infissi all’Agenzia delle entrate

Le finestre e gli infissi oggetto di sostituzione da parte dell’istante sono già esistenti, senza alterazione della superficie e della geometria dell’abitazione per due serramenti. Per altri due, invece, la superficie totale dell’immobile si amplierà. Inoltre, l’istante vorrebbe installare anche due velux nel sottotetto, ex novo. L’istante ritiene di poter effettuare i lavori in superbonus 110% sulla base delle risposte già fornite dall’Agenzia delle entrate numero 524 e 780 del 2021. Il bonus, secondo l’istante, spetterebbe per le due sostituzioni che non comportano ampliamento della superficie.

Quando si possono sostituire infissi e finestre in superbonus 110%?

In riferimento al quesito posto, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, secondo il comma 2, dell’articolo 119, del decreto legge numero 34 del 2020, la maggiore aliquota si applica se i lavori (“trainati”) sono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti”. Questi ultimi devono essere di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di isolamento termico. Nel caso specifico, il comma 2 del medesimo articolo precisa che gli interventi su “finestre e infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati” devono intendersi come sostituzione di componenti già esistenti e di loro parti.

Variazione superficie di finestre e infissi nel superbonus 110%

Si può utilizzare la detrazione del 110%, inoltre, anche se si sostituiscono le finestre e gli infissi esistenti, pure con spostamento e modifica delle dimensioni, purché la dimensione finale degli infissi abbia una superficie complessiva minore o uguale a quella inizialmente esistente.

Sostituzione finestre con bonus edilizi se aumentano la superficie dell’immobile o dell’unità abitativa

Dunque non è ammissibile, ai fini del superbonus 110%, la nuova installazione. Eventuali spese sostenute per comportino un incremento della superficie complessiva iniziale dell’immobile o dell’unità abitativa, possono essere oggetto di ulteriori bonus che prevedano la detrazione sul recupero del patrimonio edilizio. La misura della detrazione fiscale per detti interventi è pari al 50%. Inoltre, ai sensi del successivo comma 3 dello stesso articolo, è necessario che detti interventi producano un miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’immobile.

Quali lavori si possono effettuare in superbonus 110% su finestre e infissi?

In definitiva, il chiarimento dell’Agenzia delle entrate prevede che, per la sostituzione degli infissi e delle finestre senza che venga aumentata la superficie dell’immobile o dell’unità abitativa, si possa utilizzare il superbonus 110%. A tal fine, gli interventi devono configurarsi come sostituzione di finestre, infissi e componenti già esistenti o di loro parti. Non deve trattarsi, dunque, di nuova installazione.

Bonus per sostituire il condizionatore o installarlo ex-novo: come fare?

Sono tre le tipologie di bonus che agevolano la spesa per l’acquisto di un condizionatore in un immobile che non ne aveva già uno o per sostituire quello precedente. Si tratta del bonus casa (o ristrutturazioni), dell’ecobonus e del super ecobonus. Con il sistema a pompa di calore, inoltre, si può beneficiare di una detrazione fiscale pari al 50%. Vediamo nel dettaglio quali sono le strade percorribili.

Sostituire il condizionatore con il bonus casa: come fare?

In primis, è necessario considerare che si può ottenere il bonus del 50% di detrazione fiscale, da fruire per 10 anni, installando un nuovo condizionatore per l’estate solo se vi è la pompa di calore. In questo modo, è possibile l’installazione di un sistema che non sia necessariamente ad alta efficienza. La detrazione del 50% è prevista dal bonus casa (o bonus ristrutturazione) per una spesa limite di 96 mila euro. Dunque, il tetto di detrazione ammissibile è pari a 48 mila euro. Per questa tipologia di installazione non è occorrente sostituire il vecchio sistema invernale. La tipologia di immobile sulla quale si può fare l’installazione è l’unità immobiliare residenziale.

Ecobonus per la sostituzione del climatizzatore: detrazione fiscale del 65% fino a 30 mila euro

In alternativa, si può fruire della detrazione prevista dall’ecobonus per sostituire o installare il condizionatore. In questo caso, la detrazione fiscale è pari al 65% della spesa sostenuta per un tetto di detrazione fiscale pari a 30 mila euro. La sostituzione può essere sia totale che parziale e riguarda i sistemi di climatizzazione invernale dotati di pompa di calore ad alta efficienza. L’alta efficienza si concretizza nell’indice di efficienza energetica EER, calcolato come coefficiente Cop/Gue. I valori da rispettare sono indicati nell’allegato F del decreto del ministero per lo Sviluppo Economico del 6 agosto 2020. Se l’intervento è cominciato dopo il 6 ottobre 2020, è necessario far riferimento alla guida dell’Enea del 25 gennaio 2021.

Bonus casa o ecobonus, quale per sostituire il climatizzatore?

La scelta del bonus casa o dell’ecobonus per la sostituzione del climatizzatore può dipendere anche dal fatto che la detrazione fiscale del 50% del primo si può applicare anche nel caso in cui non si intenda sostituire il vecchio impianto di climatizzazione invernale. Nel caso dell’ecobonus, invece, per fruire della detrazione fiscale del 65% è occorrente procedere con la sostituzione per lo meno parziale.

Super ecobonus con detrazione fiscale del 110%, quando si può usare?

Infine, è possibile dotarsi di un climatizzatore anche grazie al super ecobonus, con detrazione fiscale prevista del 110%. I lavori devono essere iniziati a partire dal 1° luglio 2020 e avere una scadenza diversificata che dipende dal soggetto beneficiario. Inoltre, la sostituzione del climatizzatore può rientrare tra i lavori trainanti o trainati. In genere questo tipo di intervento è ammissibile solo sulle unità residenziali.

 

Superbonus, Agenzia delle entrate chiarisce: sconto in fattura solo su imponibile, cessione dei crediti su Iva

Arriva il chiarimento dell’Agenzia delle entrate sul quesito relativo all’Iva sul superbonus 110%. In particolare, la questione riguarda la possibilità di cedere il credito di imposta derivante dagli interventi edilizi, l’alternativa dello sconto in fattura e la detrazione fiscale. La circolare n. 23 del 2022 fissa le procedure alle quali gli operatori e le banche dovranno attenersi sul credito di imposta. Infatti, sulla parte indetraibile dell’Iva non è possibile applicare lo sconto in fattura: si può unicamente procedere con la cessione del credito di imposta oppure detrarre fiscalmente gli importi nella dichiarazione annuale dei redditi. Tali procedure fanno riferimento ai lavori in superbonus effettuati a partire dal 22 maggio 2021.

Cessione dei crediti di imposta e sconto in fattura in superbonus: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Il prorata Iva suddivide il superbonus 110%: si può applicare lo sconto in fattura solo per la quota relativa all’imponibile. Per la quota di Iva non detraibile gli operatori possono procedere cedendo il credito di imposta ma anche mediante detrazione fiscale. In quest’ultimo caso, come chiarisce l’agenzia, è necessaria la presentazione della dichiarazione annuale Iva. Dalla dichiarazione, infatti, si ottiene la percentuale definitiva ammessa alla detrazione fiscale. Si segue questa procedura anche se si applica l’inversione contabile. A chiarire questo passaggio è il paragrafo 5.6 del documento dell’Agenzia delle entrate. La regola, come chiarisce l’Agenzia delle entrate, si applica ai lavori rientranti nel superbonus a partire dal 22 maggio 2021. Sono altresì esclusi gli altri bonus edilizi che prevedano l’agevolazione fiscale mediante vendita del bonus o sconto in fattura.

Superbonus quando si applica il 110% per la detrazione fiscale? Sconto in fattura limitatamente all’imponibile

Nel documento, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, quando l’operatore emette la fattura per i lavori realizzati con agevolazione del superbonus 110%, non risulta di facile determinazione la parte dell’Iva indetraibile a carico del beneficiario.

In tutti questi casi, dunque, l’operatore non dovrà procedere applicando lo sconto in fattura per beneficiare del bonus sulla parte indetraibile. Ma il contribuente dovrà scegliere se vendere il credito di imposta o beneficiare della detrazione fiscale, andando a coprire pure l’Iva indetraibile. Ciò deriva dal fatto che l’Iva indetraibile può essere calcolata con certezza solamente quando si presenta la dichiarazione Iva annuale e non quando si emetta la fattura.

Superbonus 110%, come si procede con il beneficio fiscale ai fini dell’Iva?

Proprio il chiarimento dell’Agenzia delle entrate fornisce la regola generale da seguire per beneficiare del superbonus 110%. Lo sconto in fattura può essere ottenuto solo sulla parte imponibile dell’importo dell’intervento. Di conseguenza, è necessario considerare l’Iva al netto, che rimane in ogni modo a carico del committente. La quota Iva non detraibile può essere beneficiata mediante detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi oppure ceduta come credito di imposta. In quest’ultimo caso, il credito ceduto copre pure la quota indetraibile dell’Iva, ma il contribuente dovrà procedere con la comunicazione all’Agenzia delle entrate per via telematica nei termini previsti dalla normativa.