Superbonus, Agenzia delle entrate chiarisce: sconto in fattura solo su imponibile, cessione dei crediti su Iva

Arriva il chiarimento dell’Agenzia delle entrate sul quesito relativo all’Iva sul superbonus 110%. In particolare, la questione riguarda la possibilità di cedere il credito di imposta derivante dagli interventi edilizi, l’alternativa dello sconto in fattura e la detrazione fiscale. La circolare n. 23 del 2022 fissa le procedure alle quali gli operatori e le banche dovranno attenersi sul credito di imposta. Infatti, sulla parte indetraibile dell’Iva non è possibile applicare lo sconto in fattura: si può unicamente procedere con la cessione del credito di imposta oppure detrarre fiscalmente gli importi nella dichiarazione annuale dei redditi. Tali procedure fanno riferimento ai lavori in superbonus effettuati a partire dal 22 maggio 2021.

Cessione dei crediti di imposta e sconto in fattura in superbonus: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Il prorata Iva suddivide il superbonus 110%: si può applicare lo sconto in fattura solo per la quota relativa all’imponibile. Per la quota di Iva non detraibile gli operatori possono procedere cedendo il credito di imposta ma anche mediante detrazione fiscale. In quest’ultimo caso, come chiarisce l’agenzia, è necessaria la presentazione della dichiarazione annuale Iva. Dalla dichiarazione, infatti, si ottiene la percentuale definitiva ammessa alla detrazione fiscale. Si segue questa procedura anche se si applica l’inversione contabile. A chiarire questo passaggio è il paragrafo 5.6 del documento dell’Agenzia delle entrate. La regola, come chiarisce l’Agenzia delle entrate, si applica ai lavori rientranti nel superbonus a partire dal 22 maggio 2021. Sono altresì esclusi gli altri bonus edilizi che prevedano l’agevolazione fiscale mediante vendita del bonus o sconto in fattura.

Superbonus quando si applica il 110% per la detrazione fiscale? Sconto in fattura limitatamente all’imponibile

Nel documento, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, quando l’operatore emette la fattura per i lavori realizzati con agevolazione del superbonus 110%, non risulta di facile determinazione la parte dell’Iva indetraibile a carico del beneficiario.

In tutti questi casi, dunque, l’operatore non dovrà procedere applicando lo sconto in fattura per beneficiare del bonus sulla parte indetraibile. Ma il contribuente dovrà scegliere se vendere il credito di imposta o beneficiare della detrazione fiscale, andando a coprire pure l’Iva indetraibile. Ciò deriva dal fatto che l’Iva indetraibile può essere calcolata con certezza solamente quando si presenta la dichiarazione Iva annuale e non quando si emetta la fattura.

Superbonus 110%, come si procede con il beneficio fiscale ai fini dell’Iva?

Proprio il chiarimento dell’Agenzia delle entrate fornisce la regola generale da seguire per beneficiare del superbonus 110%. Lo sconto in fattura può essere ottenuto solo sulla parte imponibile dell’importo dell’intervento. Di conseguenza, è necessario considerare l’Iva al netto, che rimane in ogni modo a carico del committente. La quota Iva non detraibile può essere beneficiata mediante detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi oppure ceduta come credito di imposta. In quest’ultimo caso, il credito ceduto copre pure la quota indetraibile dell’Iva, ma il contribuente dovrà procedere con la comunicazione all’Agenzia delle entrate per via telematica nei termini previsti dalla normativa.

Detrazioni su donazioni al Terzo settore: quanto sono detraibili e deducibili?

Quanto sono detraibili le donazioni e le erogazioni liberali al Terzo settore? In sede di dichiarazione dei redditi, le erogazioni al Terzo settore costituiscono una quota crescente delle detrazioni, soprattutto in applicazione di quanto previsto dal decreto “Cura Italia” approvato in piena emergenza Covid. Pertanto, nelle dichiarazioni dei redditi successive si potrà avere consistenza delle donazioni effettuate verso gli enti del Terzo settore soprattutto nel periodo della pandemia di Covid-19. Tuttavia, le tipologie di donazioni sono varie e variano a seconda dell’ente ricevente, senza dimenticare il bonus art e le erogazioni a vantaggio delle popolazioni colpite da eventi dannosi.

Qual è la percentuale di detrazione fiscale spettante per le donazioni al Terzo settore?

In linea di massima, le erogazioni liberali a favore del Terzo settore danno diritto alle persone fisiche che le hanno effettuate a una detrazione fiscale dell’imposta sul reddito corrispondente al 30% dell’importo della donazione stessa. Il contribuente può aver provveduto a effettuare l’erogazione liberale sia in denaro che in natura. Il limite della detrazione fiscale è fissato in 30 mila euro, secondo quanto prevede il decreto “Cura Italia” all’articolo 66.

Detrazioni della dichiarazione dei redditi 2021 in virtù del decreto ‘Cura Italia’

Tuttavia, questa disciplina non trova applicazione nella dichiarazione dei redditi del 2022 (per i redditi prodotti nel 2021). Infatti, la percentuale di detrazione fiscale e i relativi limiti sono stati applicati alla dichiarazione dei redditi del 2021 per l’anno di imposta 2020. Per la dichiarazione dei redditi del 2022, pertanto, le persone fisiche beneficeranno delle detrazioni fiscali, delle deduzioni o dei crediti di imposta a seconda di chi beneficia delle erogazioni liberali e degli obiettivi perseguiti.

Detrazioni fiscali delle erogazioni liberali al terzo settore: cosa c’è da sapere per il modello 730?

Prendendo dunque a riferimento le varie donazioni effettuate nei riguardi di determinati enti, si può fare riferimento alle norme introdotte per la riforma del Terzo settore. L’articolo 83 del Codice del Terzo settore (Cts) permette a tutte le persone fisiche che abbiano provveduto a donazioni a vantaggio degli enti del Terzo settore di beneficiare della detrazione fiscale ai fini Irpef per una aliquota del 30% dell’importo della donazione stessa. Il limite massimo della detrazione spettante è fissato in 30 mila euro. La percentuale aumenta se riferita alle donazioni verso le Organizzazioni di volontariato (Odv) al 35%.

Deduzioni sulle donazioni fatte agli enti del Terzo settore del 10%

I contribuenti hanno, peraltro, la possibilità di scegliere tra la detrazione del 30 o del 35% e la deduzione. In quest’ultimo caso, si può effettuare la deduzione delle erogazioni liberate rispettando il tetto del 10% del reddito dichiarato. Sulle eventuali eccedenze è possibile effettuare la deduzione nei quattro periodi di imposta susseguenti. In ogni caso, nelle istruzioni del modello 730 viene indicato che queste agevolazioni possono essere utilizzate dai contribuenti per le dichiarazioni dei redditi del 2022 sulle somme donate a favore di:

  • Onlus;
  • associazioni di promozione sociale (Aps);
  • organizzazioni di volontariato (Odv);
  • associazioni di promozione sociale (Aps).

Come indicare nel modello 730 di dichiarazione dei redditi le somme concesse in donazione al Terzo settore?

L’indicazione delle somme date in donazione agli enti del Terzo settore nel modello 730 di dichiarazione dei redditi comporta l’iscrizione:

  • del codice 71 in corrispondenza dei righi E 8 ed E 10. Questo passaggio vale per le somme erogate a vantaggio delle associazioni di promozione sociale (Aps) e delle Onlus. La detrazione fiscale limite è pari a 30 mila euro;
  • il codice 76 in corrispondenza dei righi E 8, E 9 ed E 10. Questo passaggio riguarda le donazioni effettuate nei confronti delle organizzazioni di volontariato (Odv) con detrazione spettante del 35%.

Donazioni agli enti del Terzo settore, quando serve il pagamento tracciabile?

Ulteriore requisito per la detrazione fiscale delle liberalità effettuate verso le organizzazioni di volontariato (Odv), le Onlus e le associazioni per la promozione sociale è quello del versamento delle somme mediante mezzi tracciabili. Ad esempio, il versamento deve essere stato fatto attraverso la banca, la posta o con carta di credito.

Ulteriori formule di donazioni agli enti del Terzo settore: quali sono?

Oltre alle agevolazioni fiscale che abbiamo visto in precedenza, sono presenti anche altre formule di erogazioni. La prima è quella prevista dal comma 1.1 dell’articolo 15, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) che prevede la detrazione fiscale con aliquota del 26% sull’importo delle erogazioni in denaro a favore di iniziative;

  • religiose e laiche;
  • umanitarie;
  • di fondazioni, associazioni, enti e comitati.

Il limite per le persone fisiche delle donazioni è fissato in 30 mila euro; per i soggetti Ires vige lo stesso tetto oppure il 2% del reddito dichiarato. Lo prevede la lettera h, del comma 2, dell’articolo 100 del Tuir.

Donazioni a enti di ricerca scientifica e di beni culturali: quali sono?

Ulteriori donazioni possono essere fatte a favore degli enti di ricerca scientifica e di beni culturali. È infatti previsto che le persone fisiche possano elargire somme di denaro o in natura in donazione con la deduzione fiscale sul reddito complessivo dichiarato nel limite del 10%. La stessa agevolazione spetta ai soggetti Ires. Il tetto massimo di deduzione fiscale, in entrambi i casi, è pari a 70 mila euro. Questa agevolazione, che deriva dall’articolo 14 del decreto legge numero 35 del 2005, non è più valida dal 2018 per le donazioni a vantaggio delle associazione di promozione sociale e le Onlus. La stessa verrà disapplicata anche per le altre tipologie di enti beneficiari con l’entrata in vigore dei regimi fiscali relativi agli enti del Terzo settore (Ets). Si attende l’ok della Commissione europea.

Enti di cultura e di arte, detrazione fiscale alternativa del 19%

Le donazioni alternative per gli enti attivi nell’arte e nella cultura riguardano le detrazioni fiscali del 19% sull’importo delle erogazioni liberali. Gli enti che beneficiano delle donazioni sono obbligati a usare le somme donate nei termini fissati dalla lettera h) ed h bis) del comma 1, dell’articolo 15, del Tuir.

Bonus art ed erogazioni per calamità naturali, che cos’è e quale detrazione è prevista?

Un ulteriore beneficio fiscale sulle donazioni effettuate si può ottenere dal bonus art. Si tratta di una detrazione del 65% delle somme donate, con il tetto del 15% rispetto al reddito imponibile. Le donazioni devono prevedere somme per:

  • la manutenzione, il restauro, la protezione di beni culturali;
  • il sostegno a istituti di cultura pubblici;
  • orchestre ed enti concertistici;
  • festival, teatri e centri di produzione teatrale;
  • centri di danza e circuiti di distribuzione.

Inoltre, si possono detrarre le erogazioni effettuate per le popolazioni danneggiate dalle calamità straordinarie o da aventi dannosi. Per la detrazione fiscale è necessario utilizzare i righi E 8, E 9 ed E 10 del modello 730 di dichiarazione dei redditi. Il codice da usare è il 20.

Trattamento integrativo e bonus Irpef: come inserirli nel 730 se i lavori sono più di uno?

Con l’abrogazione del bonus Irpef, dal 1° luglio del 2020 la riduzione delle imposte viene perseguita con due strumenti: il Trattamento integrativo del reddito (Tir) e la detrazione fiscale per i redditi compresi tra i 28 mila euro e i 40 mila euro. Il sostituto di imposta, che può essere il datore di lavoro, procede al riconoscimento automatico di entrambi gli strumenti di taglio delle imposte a vantaggio dei lavoratori alle dipendenze. Lo stesso strumento si applica anche nei confronti dei redditi assimilati a quello del lavoro dipendente in ragione dei giorni effettivi di svolgimento dell’attività lavorativa. Cosa avviene se il contribuente ha più rapporti di lavoro e, dunque, il datore di lavoro ne deve monitorare più di uno ai fini della compilazione del modello 730 di dichiarazione dei redditi?

Tir, Trattamento integrativo del reddito: di quant’è la riduzione delle imposte?

La riduzione delle imposte attraverso il Trattamento integrativo del reddito è di importo pari a 100 euro mensili. Ai fini della compilazione del modello 730 di dichiarazione dei redditi del 2022, con anno di imposta del 2021, il sostituto di imposta procede a verificare la capienza del reddito da lavoro per ogni dipendente. Ovvero che il reddito da lavoro corrisposto nel 2021 – e la relativa imposta lorda determinata su questo reddito – risulti di importo superiore a quanto spetti di detrazione fiscale.

Chi può beneficiare del Trattamento integrativo del reddito (Tir)?

Inoltre il sostituto di imposta, oltre a procedere con la verifica spiegata in alto, deve accertarsi del reddito complessivo di ogni lavoratore. Ciò significa che anche gli eventuali altri redditi prodotti dal lavoratore, devono essere ricompresi nel calcolo. Dunque l’imposta lorda, prendendo in considerazione il reddito da lavoro e gli altri redditi, deve essere di importo superiore rispetto alle detrazioni che spettano al lavoratore. Il controllo è utile perché il Trattamento integrativo del reddito, di importo corrispondente a 100 euro al mese, spetta solo nel caso in cui il contribuente produca redditi da lavoro e/o altri redditi assimilati non superiori, complessivamente, ai 28 mila euro. Se si supera questo limite, infatti, al contribuente non spetta più il Trattamento integrativo del reddito.

Altre detrazioni fiscali per redditi da 28 mila euro a 40 mila euro

Le ulteriori detrazioni fiscali spettano per complessivi di reddito compresi tra i 28 mila euro e i 40 mila euro. In generale, la detrazione decresce via via che cresce il reddito complessivo del lavoratore. Le detrazioni si azzerano per importi dei redditi corrispondenti a 40 mila euro. Il sostituto di imposta, anche in questo caso, applica le detrazioni fiscali ulteriori in via automatica sulla base dei dati in suo possesso.

Reddito complessivo ai fini delle detrazioni e del Trattamento integrativo dei redditi

Ai fini degli strumenti del Trattamento integrativo del reddito e delle detrazione sui redditi da 28 mila euro a 40 mila euro, si deve considerare il reddito:

Come si calcolano Tir e detrazioni fiscali?

I sostituti di imposta calcolano il Tir e le detrazioni fiscali mediante le informazioni in proprio possesso. Nello specifico, già durante il 2021 i sostituti di imposta hanno riconosciuto sia il Tir che le detrazioni dai 28 ai 40 mila euro senza la specifica richiesta del lavoratore alle dipendenze. Il controllo dell’effettiva spettanza dei due strumenti si fa nel conguaglio di fine anno. Tuttavia, il contribuente può chiedere al sostituto di imposta di non applicare i due strumenti di detrazione fiscale, rinviandone la relativa spettanza all’assistenza fiscale in sede di dichiarazione dei redditi.

Detrazioni fiscali e Trattamento integrativo nella dichiarazione dei redditi del 2022

In sede di dichiarazione dei redditi del 2022, l’assistenza fiscale rivede i complessivi delle agevolazioni fiscali spettanti al lavoratore dipendente. Il controllo, pertanto, si svolte sul Tir e sull’eventuale detrazione fiscale che possono spettare al lavoratore. La verifica del diritto a beneficiare dei due strumenti si avvale dei redditi inseriti nel prospetto di liquidazione 730/3. Si possono presentare, a tal proposito, due situazioni:

  • se il sostituto di imposta (o datore di lavoro) non ha versato, anche in via parziale, le detrazioni spettanti al contribuente alle dipendenze, chi fa l’assistenza fiscale ne inserisce il relativo importo nel modello 730;
  • invece, se dalla determinazione del 730, le agevolazioni non spettano al lavoratore, anche in via parziale, quanto era stato in precedenza riconosciuto dal sostituto di imposta viene recuperato nel modello 730.

Trattamento integrativo e detrazioni fiscali: spettano in assenza di un sostituto di imposta?

Entrambe gli strumenti (Tir e detrazioni sopra i 28 mila euro) spettano al contribuente pure nel caso in cui non abbia un sostituto di imposta. Inoltre, Tir e detrazioni fiscali spettane anche nel caso in cui sia lo stesso contribuente a presentare il modello 730 precompilato.

Come si riconosce il corretto Trattamento integrativo?

Per riconoscere correttamente il Trattamento integrativo spettante nel modello di dichiarazione dei redditi 730, è necessario che il contribuente tenga presente il rigo C 14. In corrispondenza di questo rigo, infatti, risultano evidenziate le operazioni svolte dal datore di lavoro. E, pertanto, in questo rigo vengono evidenziati gli importi da erogare o da recuperare corrispondenti alle informazioni in possesso del datore di lavoro per i redditi percepiti nell’anno 2021.

Come si presenta il rigo C 14 del modello 730 per le detrazioni del contribuente?

Il rigo C 14 del modello 730 di compone di una parte positiva o di una negativa. L’importo indicato  andrà a costituire una componente positiva o negativi per determinare l’Irpef dovuta nel complesso dal contribuente. Pertanto, il rigo C 14 potrà avere il codice:

  • 68, nel caso in cui si abbia un “trattamento integrativo spettante”;
  • 69, se si ha un “trattamento integrativo riconosciuto nella dichiarazione”;
  • 70, nel caso in cui al contribuente non spetti il trattamento integrativo.

Cosa avviene se il contribuente ha avuto più rapporti di lavoro nell’anno precedente?

Specifica attenzione deve essere posta nella compilazione del modello 730 di dichiarazione dei redditi nel caso in cui il contribuente abbia svolto più lavori nell’anno di imposta. Tali lavori sono stati svolti con contratti a tempo determinato, situazione che genererà più Certificazioni uniche. Tra le verifiche da effettuare vi è quella nella quale il trattamento integrativo dei redditi sia stato riconosciuto per i rapporti di lavoro sui quali sussisteva la situazione di capienza delle imposte rispetto alle detrazioni sul reddito da lavoro alle dipendenze. Normalmente, tale presupposto non sussiste nei rapporti di lavoro che abbiano una breve durata e una retribuzione modesta. Si tratta delle situazioni di incapienza.

Compilazione modello 730 di dichiarazione dei redditi per più rapporti di lavoro

Nel caso, dunque, di più rapporti di lavoro, si compila il modello 730 nella seguente maniera:

  • al rigo C 14, in corrispondenza della colonna 1, chi compila il modello deve indicare il codice 1;
  • nella colonna 2 si deve indicare il complessivo dei trattamenti integrativi dei redditi erogati dai differenti datori di lavoro al contribuente;
  • se la somma dei redditi di lavoro alle dipendenze (e degli altri redditi assimilati) porta a un risultato inferiore a 28 mila euro, il modello 730-3 conterrà il maggior importo del Tir che spetta al lavoratore;
  • la riscossione dell’importo che spetta al lavoratore avviene con la busta paga di luglio o successiva;
  • se il contribuente presenta il modello 730 precompilato personalmente (senza il sostituto di imposta), l’accredito dell’importo che spetta avviene direttamente sul conto corrente postale o bancario.

Dove si compila l’ulteriore detrazione fiscale dei redditi oltre i 28 mila euro nel modello 730?

Per l’ulteriore detrazione dei redditi dai 28 mila ai 40 mila euro, non vi è traccia in alcun quadro del modello 730. Il relativo importo si trova, dunque, nel modello di liquidazione 730-3, in corrispondenza del rigo 34. Si tratta, infatti, nel caso della detrazione, non di un sussidio dello Stato come avviene per il Tir.

Trattamento integrativo sul reddito (Tir) e bonus Irpef: cosa sono?

In virtù dell’abrogazione della normativa relativa al bonus Irpef, dal 1° luglio del 2020 il taglio delle imposte sul lavoro viene perseguito mediante il Trattamento integrativo del reddito (Tir) e la detrazione per i redditi tra i 28 mila euro e i 40 mila euro. Il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, provvede a riconoscere automaticamente tutte e due le misure di riduzione della tassazione a favore dei lavoratori dipendenti. Lo stesso riconoscimento avviene anche per alcuni redditi assimilati a quello del lavoratore alle dipendenze sulla base dei giorni effettivi prestati all’attività lavorativa.

Trattamento integrativo del reddito (Tir): a quanto ammonta?

La riduzione del carico fiscale mediante il Trattamento integrativo del reddito è pari a 100 euro mensili. Per la dichiarazione dei redditi del 2022, riferita ai redditi del 2021, il datore di lavoro procede con la verifica della capienza del reddito da lavoro per ciascun dipendente. Il che vuol dire che il reddito da lavoro pagato nello scorso anno – e la corrispondente imposta lorda calcolata su tale reddito – deve risultare di importo maggiore rispetto alle detrazioni spettanti.

Qual è il limite di reddito per ricevere il Trattamento integrativo del reddito (Tir)?

Inoltre, il datore di lavoro, oltre alla verifica descritta in precedenza, deve controllare l’ammontare del reddito totale di ciascun lavoratore. Ovvero, che anche gli altri redditi eventualmente ottenuti dal lavoratore, siano compresi nel calcolo. Pertanto, l’imposta lorda, considerando il reddito da lavoro e gli altri redditi, deve risultare di importo eccedente rispetto alle detrazioni spettanti. La verifica è utile perché il Trattamento integrativo del reddito, pari a 100 euro mensili, spetta solo se il lavoratore percepisca dei redditi da lavoro e degli altri redditi assimilati non eccedenti il tetto dei 28 mila euro. Al superamento di questo limite, infatti, il Trattamento integrativo del reddito non spetta più.

Ulteriori detrazioni per redditi da 28 mila euro a 40 mila euro

L’ulteriore detrazione spettante per soglie di reddito al di sopra dei 28 mila euro tende a decrescere all’incremento del reddito totale del contribuente. Tali detrazioni si azzerano in corrispondenza di redditi pari a 40 mila euro. Il datore di lavoro, anche in questo caso, applica la detrazione ulteriore in automatico sulla base delle informazioni in suo possesso.

Come considerare il reddito complessivo ai fini di Tir e detrazione per i redditi tra i 28 mila euro e i 40 mila euro?

Ai fini delle misure del Trattamento integrativo del reddito e delle detrazione per i redditi tra i 28 mila euro e i 40 mila euro è necessario considerare il reddito:

  • per intero, in particolare per i redditi agevolati dei ricercatori,  degli insegnanti e degli impatriati;
  • al netto del reddito dell’unità abitativa (come abitazione principale) e delle pertinenze inerenti;
  • integrando i redditi sui quali si calcola la cedolare secca per immobili dati in affitto.

Cosa devono fare i datori di lavoro per calcolare le due misure?

I datori di lavoro, pertanto, devono calcolare le due misure spettanti ai lavoratori dipendenti sulla base delle informazioni in loro possesso. In particolare, già nel corso del 2021 i datori di lavoro hanno riconosciuto sia il Trattamento integrativo dei redditi che le detrazioni tra i 28 mila e i 40 mila euro senza aver dovuto attendere che il dipendente ne facesse esplicita richiesta. La relativa verifica dell’effettivo godimento delle due misure è rinviata al conguaglio della fine dell’anno.

Si può richiedere di rinviare la spettanza delle detrazioni e del Tir?

Spesso, proprio per evitare di dover restituire delle somme non dovute in sede di conguaglio alla fine dell’anno o alla dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono richiedere al proprio datore di lavoro di non applicare le due misure di detrazione fiscale. Il rinvio della spettanza delle detrazioni avviene al momento in cui si fa la verifica del diritto all’erogazione e, dunque, attendendo le tempistiche dell’assistenza fiscale.

Tir e detrazioni per redditi oltre i 28 mila euro nella dichiarazione dei redditi del 2022

Proprio in sede di dichiarazione dei redditi del 2022, l’assistenza fiscale ricalcola i totali delle agevolazioni fiscali che spettano al contribuente. La verifica, dunque, si fa sul Trattamento integrativo del reddito e sull’ulteriore detrazione fiscale spettanti. L’accertamento del diritto a beneficiare delle due misure si avvale dei redditi dichiarati e inseriti nel prospetto di liquidazione 730/3. Possono presentarsi due casistiche:

  • se il datore di lavoro (sostituto di imposta) non ha erogato, anche parzialmente, le agevolazioni spettanti al lavoratore, chi effettua l’assistenza fiscale ne riconosce il beneficio nel modello 730;
  • nel caso in cui, dai calcoli del 730, le agevolazioni non spettano al contribuente, anche parzialmente, gli importi che sono stati in precedenza riconosciuti dal datore di lavoro (sostituto di imposta) vengono recuperati nel modello 730.

Detrazioni fiscali e Tir: spettano se il contribuente non ha un sostituto di imposta?

Entrambe le misure (Trattamento integrativo dei redditi e detrazioni oltre i 28 mila euro) spettano al contribuente anche se non ha un sostituto di imposta. Inoltre, le stesse misure spettano al contribuente anche nel caso in cui egli stesso presenti il modello 730 precompilato personalmente.

 

Locazioni brevi, quali vincoli per le detrazioni fiscali e quando si deve aprire la partita Iva

Sulle locazioni brevi è necessario rispettare, dal 2021, il nuovo vincolo dei quattro appartamenti. Al di sopra di questa soglia, infatti, scatta l’obbligo di apertura della partita Iva poiché questa situazione si inquadra nello svolgimento di un’attività di impresa. E, dunque, la dichiarazione dei redditi non può più essere ottemperata mediante la presentazione del modello 730.

Quali sono le locazioni brevi?

Le locazioni brevi sono disciplinati dall’articolo 4 del decreto legge numero 50 del 2017. In base alla definizione data dal provvedimento, le locazioni brevi sono quelle riguardanti gli immobili ad utilizzo abitativo. La durata non può eccedere i 30 giorni. Chi cede in locazione un immobile può essere una persona fisica, non qualificata come imprenditore. Ci si può servire anche di intermediari immobiliari ai fini della locazione e anche dei siti on line specializzati in finalità del turismo o abitative.

Qual è la durata del contratto di locazione breve?

La durata della locazione breve massima, fissata in 30 giorni, si riferisce al singolo contratto stipulato. Tra le parti possono essere sottoscritti più contratti di durata breve, ma sempre nell’arco del tempo massimo previsto. Se nell’anno la durata dovesse eccedere i 30 giorni, è necessaria la registrazione del contratto. Chi loca l’immobile può scegliere, in sede di dichiarazione dei redditi o se registra il contratto, di beneficiare della cedolare secca. L’attuale aliquota è fissata al 21% e può essere scelta come alternativa alla tassazione ordinaria.

Cosa può comprendere e cosa è escluso dal contratto di locazione breve degli immobili?

Il contratto con il quale si cede in locazione un immobile per un periodo breve può comprendere:

  • la biancheria;
  • la pulizia delle stanze e dei locali;
  • l’area condizionata;
  • le spese per le utenze;
  • la navigazione a internet wifi.

Nella locazione breve degli immobili, invece, devono essere esclusi:

  • i pasti;
  • la colazione;
  • la disponibilità di auto a noleggio;
  • le guide turistiche;
  • gli interpreti.

Come va dichiarato il reddito derivante dalla locazione breve nel modello 730?

Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da colui che dell’immobile ne è il proprietario, il reddito è considerato fondiario. Quindi, deve essere dichiarato nel modello 730 nel quadro “B”. Come deve essere applicata la tassazione? Nel caso in cui il proprietario dell’immobile scelga la tassazione ordinaria, il corrispettivo della locazione si abbassa, forfettariamente, del 5 per cento. Nel caso in cui, invece, il proprietario dell’immobile scelga la cedolare secca, il canone del contratto di locazione è tassato per l’intero importo. In quest’ultimo caso, in sede di compilazione del modello 730, deve essere selezionata la colonna “11” dei righi: B 1, B 2, B 3, B 4, B 5 e B 6.

Quale tassazione per i contratti di locazione breve nel caso di cedolare secca?

Se il proprietario applica la cedolare secca per i contratti di locazione breve, il canone del contratto sarà tassato per intero e dovrà essere utilizzato il codice “3” nella colonna “5”. Le spese sostenute da chi loca l’immobile non possono essere detratte in nessun modo dalla dichiarazione dei redditi nel caso di cedolare secca. Fa eccezione il caso in cui le spese non siano addebitate al conduttore dell’immobile sulla base dei consumi che ha prodotto nel periodo di permanenza.

Cosa avviene in caso di contratto di locazione breve del comodatario o del locatario?

Nel caso in cui il contratto di locazione breve venga stipulato dal locatario o dal comodatario dell’immobile si ricade nella situazione dei redditi diversi. In tal caso i redditi devono essere inseriti nel quadro D del modello 730 e si deve riportare il codice “10” in corrispondenza del rigo D 4 e della colonna 3. Per avvalersi della cedolare secca, è necessario barrare la colonna “2”.

Come si compila il modello 730 in caso di locazioni brevi?

Inoltre, nella compilazione del modello 730 per la dichiarazione dei redditi, nella colonna “4” è necessario indicare il reddito che si è incassato l’anno precedente. Ad esempio, l’anno 2021. Il principio da seguire è quello per cassa, a prescindere dall’anno al quale si riferisca il contratto. Nella colonna “5”, invece, si possono riportare le spese sostenute e, naturalmente, non prive di relativa documentazione. Tali spese devono essere correlate alla locazione e possono essere detratte solo se si sceglie il regime ordinario di tassazione (non la cedolare secca).

Cosa avviene per i contratti di locazione breve conclusi on line, anche tramite intermediari?

Qual è la procedura da seguire nella dichiarazione dei redditi per i contratti di locazione breve conclusi on line, anche mediante l’intervento dell’intermediario? In tal caso, se l’intermediario ha l’onere di incassare i corrispettivi delle locazioni brevi, è necessario che quest’ultimo applichi la ritenuta del 21% sul totale del canone lordo. Inoltre, l’intermediario deve rilasciare la Certificazione unica che ne riporti l’operazione.

Ritenuta del 21% per le locazioni brevi, come deve essere considerata?

La ritenuta del 21% deve essere considerata a titolo di imposta se la scelta ricade sulla cedolare secca. Nel caso di tassazione ordinaria, invece, costituisce ritenuta di acconto. Pertanto, se l’intermediario ha rilasciato la Certificazione unica a favore del proprietario dell’immobile, nel modello 730 l’operazione deve essere inserita al rigo F 8. L’onere dell’inserimento è a carico del proprietario che ha già compilato il quadro “B” del modello; oppure del comodatario o del locatario che hanno l’onere di compilare il quadro “D”.

Bonus mobili, quale detrazione fiscale è dovuta per gli elettrodomestici?

Qual è la detrazione fiscale prevista dal bonus mobili per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici? È necessario precisare che il beneficio fiscale del bonus mobili è collegato all’aver usufruito di interventi rientranti in altri bonus edilizi per lavori di recupero. La detrazione fiscale è del 50% della spesa sostenuta, da ripartire per 10 anni con importi costanti. Ammessi al beneficio sono gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici (per la dichiarazione del 2022 si fa riferimento alle spese sostenute durante l’anno 2021). Il tetto delle spese è fissato a 16mila euro per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2021.

Come beneficiare del bonus mobili e grandi elettrodomestici nella dichiarazione dei redditi?

La detrazione nel modello 730 della dichiarazione dei redditi del bonus mobili è consentita sull’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici a condizione che, sull’abitazione che accoglierà i nuovi acquisti, siano stati effettuati lavori di recupero del patrimonio edilizio. Tali lavori, dunque, fungono da “interventi trainanti”. I lavori devono iniziare nell’anno in cui si effettuano gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici o in quello immediatamente precedente. Dunque, per gli acquisti di mobili nel 2021, i lavori di restauro devono essere stati iniziati nel 2021 o nel 2020. In ogni modo, il pagamento dei mobili deve essere avvenuto dopo l’inizio dei lavori. Con tale pagamento avvenuto nel 2021, si può effettuare la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi del 2022. Inoltre è necessario che il pagamento avvenga mediante il bonifico o bonifico parlante.

Quali sono gli interventi di ristrutturazione trainanti per il bonus mobili?

Ai fini della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi del bonus mobili delle spese su mobili e grandi elettrodomestici, gli interventi “trainanti” sono quelli per i quale si può beneficiare del bonus casa. Nel dettaglio:

  • le manutenzioni straordinarie (od ordinarie ma solo sulle parti comuni di un edificio o di un condominio);
  • il risanamento conservativo ed il restauro;
  • le ristrutturazioni edilizie;
  • le ricostruzioni e i ripristini degli immobili risultanti danneggiati da eventi calamitosi;
  • comprare un’abitazione che faccia parte di fabbricati totalmente ristrutturati dalle imprese di costruzioni (o ristrutturazioni immobiliari). In questo caso, è necessario che si sia beneficiato del bonus casa acquisti;
  • i lavori per la riduzione del rischio sismico mediante beneficio del bonus sisma ordinario o del super sisma bonus con detrazione del 110%. È ammissibile anche il sisma bonus acquisti;
  • i lavori per ampliare o per realizzare gli impianti fotovoltaici mediante l’utilizzo del bonus casa. Si tratta, in questo caso, di un lavoro rientrante nella manutenzione straordinaria ai sensi dell’interrogazione parlamentare numero 5 07599 dell’8 marzo 2022.

Super sisma bonus, intervento trainante per il bonus mobili

Dunque, anche gli interventi rientranti nel sisma bonus ordinario o super con detrazione del 110% permettono di beneficiare del bonus mobili. In primis, perché questi lavori rientrano pur sempre tra quelli volti a recuperare il patrimonio edilizio ai sensi delle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2021. Per la disciplina generica di questi interventi si può fare riferimento all’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Ai sensi di quest’ultimo articolo, l’allargamento del beneficio del bonus mobili alle tipologie di intervento di riduzione del rischio sismico con i bonus e superbonus relativi, investe anche i lavori per realizzare o per ampliare gli impianti fotovoltaico (mediante bonus casa del 50% di detrazione); l’installazione degli impianti fotovoltaici trainati con detrazione fiscale del 110% dal super ecobonus.

Quali sono gli interventi dei bonus edilizi che non danno diritto al bonus mobili?

Tra i bonus edilizi che non danno diritto a usufruire del bonus mobili si ritrovano quelli relativi al super ecobonus della detrazione del 110%. La limitazione opera nonostante il super ecobonus del 110% rientri, dal 1° giugno dello scorso anno, tra i lavori di manutenzione straordinaria. Il bonus mobili spetta, invece, anche nel caso in cui sia collegato al sisma bonus o al super sisma bonus e il beneficiario abbia scelto di beneficiare di quest’ultimo bonus mediante cessione del credito di imposta o con applicazione dello sconto in fattura. Lo stabilisce la circolare dell’Agenzia delle entrate numero 30/E del 2020.

Qual è il limite di spesa del bonus mobile e la detrazione fiscale?

La detrazione fiscale spettante per il bonus mobili e grandi elettrodomestici è pari al 50% della spesa sostenuta nei limiti di ammissibilità. Nel 2021, infatti, il limite di spesa era pari a 16 mila euro (nel 2020, invece, 10 mila euro, come per il 2022; per il 2023 e 2024 il tetto di spesa scenderà a 5 mila euro). Il limite del bonus mobili opera indipendentemente e autonomamente rispetto al limite fissato per le spese ricadenti nel bonus casa (96 mila euro per unità immobiliare o per lavori a parti comuni di un condominio). Il limite di spesa è interpretabile come tetto da applicare allo stesso immobile per lo stesso intervento.

Quali sono i metodi di pagamento ammissibili per il bonus mobili e grandi elettrodomestici ai fini della detrazione fiscale?

Ai fini dell’ammissibilità della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi del bonus mobili è necessario pagare i mobili ed elettrodomestici con il bonifico normale (o anche mediante quello “parlante”, a discrezione dell’acquirente). Si possono altresì utilizzare anche altre metodologie di pagamenti tracciabili come:

  • carte di debito;
  • bancomat;
  • carte di credito;
  • prepagate.

Non sono ammissibili i pagamenti con assegni postali o bancari, o con assegni circolari, tutti metodi consentiti per il bonus giardini.

Come detrarre il 50% del bonus mobili nel modello 730 di dichiarazione dei redditi?

Per la detrazione fiscale del 50% del bonus mobili e grandi elettrodomestici nel modello 730 di dichiarazione dei redditi è necessario:

  • utilizzare il rigo E 57 dove va indicata la detrazione Irpef del 50%;
  • la spesa sostenuta va indicata nelle colonne 2 e 4 nei limiti di 10 mila euro per il 2020 e di 16 mila euro per il 2021.

 

Bonus ristrutturazioni, come procedere con la detrazione fiscale?

Sui lavori relativi al bonus ristrutturazione (o bonus casa) si applica la detrazione fiscale nel modello 730 ai fini della dichiarazione dei redditi. Il vantaggio fiscale spetta per un tetto di spesa pari a 96 mila euro considerando le unità abitative separatamente ed escludendo le pertinenze inerenti. Pertanto, l’importo massimo detraibile ai fini dell’Irpef con il bonus casa al 50% è di 48 mila euro. Il complessivo della detrazione fiscale deve essere spalmato su dieci anni con quote di importo uguale. Lo stabilisce l’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi.

Limite di detrazione fiscale ai fini del bonus ristrutturazioni del 50%, gli interventi sulle singole unità

Stabilito il limite per ciascuna unità immobiliare, se un contribuenti possiede più abitazioni la detrazione fiscale si applica nel tetto dei 96 mila euro per ciascuna abitazione. Nel caso in cui l’abitazione è cointestata e tutti i cointestatari partecipano al sostenimento delle spese ai fini del bonus ristrutturazioni, il tetto dei 96 mila euro va suddiviso tra tutti i partecipanti alle spese.

Quando due interventi sono considerati separati e ottengono il doppio della detrazione fiscale del bonus casa?

Sia per il bonus ristrutturazioni che per il bonus sisma ordinario o super bonus 110%, il tetto di spesa di 96 mila euro può essere aggiornato a un nuovo limite (96 mila euro + 96 mila euro) solo nel caso in cui si procede a un nuovo lavoro di ristrutturazione che non costituisca la “mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio del 1998”.

Limiti di detrazione fiscale delle spese per il bonus casa nel caso di interventi iniziati anni prima e proseguiti

Il tetto rimane fissato unicamente a 96 mila euro nel caso in cui per la stessa unità abitativa e per lo stesso anno si proseguano dei lavori iniziati anni prima. Congiuntamente possono iniziarsi anche altri interventi detraibili fiscalmente, ma l’importo massimo delle spese agevolabili rimane di 96 mila euro. Lo stesso avviene se gli altri lavori aggiuntivi rientrino nel bonus sisma ordinario oppure super.

Interventi in bonus ristrutturazioni sulle parti comuni di un edificio rispetto alle singole unità abitative

Nell’ambito dei lavori rientranti nel bonus ristrutturazioni (anche ecobonus, sisma bonus super e ordinario) si può avere la seguente situazione:

  • lavori che hanno ad oggetto parti comuni di edifici condominiali. Ovvero di un unico edificio che abbia più unità abitative appartenente a un unico proprietario;
  • interventi che interessino le parti comuni ma non condominiali.

In questo caso le agevolazioni fiscali nella dichiarazione dei redditi vanno considerate parti di un autonomo intervento rispetto ai lavori che possono svolgersi sulle singole unità abitative dell’edificio. Dunque, l’autonomia delle spese sostenute per le parti comuni di un edificio ha come conseguenza che sui relativi lavori sia applicato un indipendente limite di spesa di 96 mila euro rispetto ai lavori delle singole unità abitative.

Lavori sismici agevolabili in regime di superbonus 100 e bonus sisma ordinario

Tale differenziazione (limite di spesa autonomo per i lavori del bonus ristrutturazione per le parti comuni di un edificio rispetto ai lavori delle singole unità abitative) è di più difficile applicazione per i lavori rientranti nel sisma bonus, sia ordinario che super al 110%. Infatti, risulta più complicato stabilire i benefici di riduzione del rischio sismico derivanti dai lavori sulle parti comuni o sulle singole unità abitative.

Sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza: la detrazione fiscale

Per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza la detrazione fiscale è pari al 50%. Il contribuente deve pagare le spese sostenute con il “bonifico parlante” ai fini della detrazione nella dichiarazione dei redditi. La sostituzione può avvenire con generazioni a gas più moderni secondo quanto prevede il comma 3 bis dell’articolo 16 bis, del Testo unico delle imposte sui redditi.

Come si procede per la detrazione fiscale del bonus casa del 50% nel modello 730 di dichiarazione dei redditi?

Per la detrazione fiscale del 50% del bonus casa nel modello 730 di dichiarazione dei redditi è necessario utilizzare i righi E 41, E 42 ed E 43. Il contribuente deve aver sostenuto le spese, ai fini della dichiarazione dei redditi 2022, nell’anno di imposta 2021. La sezione di riferimento è la III A – Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus facciate e superbonus.

Esempio di contribuente che ha sostenuto spese del bonus casa nella dichiarazione dei redditi

Si faccia l’esempio di un il contribuente che ha fatto eseguire interventi di ristrutturazione nel 2019 e li ha proseguiti nel 2020. Le spese sono state sostenute negli anni 2019 e 2020. Nel modello 730 di quest’anno dovrà indicare:

  • al rigo E 41, nella colonna 4 il codice “1” corrispondente agli interventi particolari e il relativo importo di spesa;
  • rigo E 42, il codice “1” e il relativo importo di spesa;
  • al rigo E 43, il codice “1” e il relativo importo di spesa.

In questo modo si tiene conto del limite massimo di spesa ai fini della detrazione fiscale del 50% (96 mila euro) per i costi sostenuti negli anni precedenti. Nella colonna 9, infatti, per l’anno 2020 l’importo corrispondente non può eccedere la differenza tra il tetto di 96 mila euro e i costi sostenuti dal contribuente negli anni prima.

 

Bonus giardini, come si detrae il 36% nel modello 730?

Come procedere per la detrazione fiscale del 36% del bonus giardini? Si tratta delle spese sostenute con strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità che possono essere state effettuate per:

  • la sistemazione delle aree verdi scoperte private degli immobili esistenti, delle unità immobiliari, delle recinzioni o delle pertinenze;
  • della realizzazione di pozzi e di impianti di irrigazione;
  • dei lavori per realizzare coperture di giardini pensili o a verde di immobili ad utilizzo abitativo. Sono esclusi i negozi, i capannoni, i ristoranti e gli uffici.

I lavori possono essere effettuati anche sulle parti comuni di un condominio.

Quale detrazione è prevista sul bonus giardini?

La detrazione fiscale sull’Irpef prevista per il bonus giardini è pari al 36% nel tetto di spesa di 5 mila euro. Tale limite vale per le unità abitative e la detrazione deve essere suddivisa per dieci rate annuali dello stesso importo. Nel modello 730, ai fini della detrazione fiscale, è necessario compilare i righi E 41, E 42 ed E 43 della colonna numero due. Il codice da immettere per il bonus giardini è il “12”.

Bonus giardini, quando si utilizza il codice ’13’ nel modello 730 di dichiarazione dei redditi?

Il contribuente deve inserire il codice 13 nel modello 730 di dichiarazione dei redditi nel caso in cui gli interventi riguardano la sistemazione a verde delle parti comuni esterni di un edificio condominiale.

Quali spese non sono comprese nella detrazione fiscale del bonus giardini?

Dal bonus giardini, inoltre, non vanno comprese ai sensi dell’interrogazione parlamentare numero 5 07599 dello scorso 8 marzo, le spese sostenute per:

  • la realizzazione di sistemi di illuminazione;
  • i complementi di arredo;
  • gli interventi effettuati in economia, secondo quanto chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle entrate numero 8/E del 2019 al paragrafo 4.2;
  • le manutenzioni ordinarie effettuate annualmente;
  • i costi sostenuti per la conservazione del verde esistente, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta numero 62 del 19 febbraio 2019;
  • se si provvede a collocare semplicemente sul terrazzo le piante in vasi mobili, quindi non fissi. Questo tipo di intervento è dunque escluso se non rientra in un più complessivo lavoro straordinario di risistemazione a verde di tutta l’area interessata o del giardino complessivo.

Bonus verde, il chiarimento dell’Agenzia delle entrate sulla risistemazione a verde di tutta l’area

Dall’ultimo punto sopra indicato, dunque, ne deriva che il bonus giardini vincola il contribuente a interventi che riguardano la sistemazione a verde di tutto il giardino o l’area interessata. Si tratta, pertanto, di una riqualificazione totale dell’area oggetto di intervento, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare numero 8/E del 2019.

Come si beneficia della detrazione fiscale prevista dal bonus giardini?

Il beneficio fiscale del bonus giardini vige per i pagamenti effettuati a partire dal 2018 e fino al 31 dicembre 2024. Nella dichiarazione dei redditi del 2022 si può detrarre la quota annuale di spese sostenute nel 2021. Ovvero, il totale della detrazione fiscale deve essere beneficiato nella dichiarazione dei redditi di dieci anni e di pari importo.

Quali sono le spese ammissibili ai fini della detrazione del bonus giardini?

Le spese ammissibili al bonus giardini sono, nell’ordine:

  • sistemazione a verde delle aree scoperte private degli edifici esistenti, delle unità abitative, delle recinzioni e delle pertinenze;
  • gli impianti di irrigazione;
  • i lavori per realizzare un pozzo;
  • gli interventi per realizzare una copertura a verde (o anche di giardini pensili);
  • rientrano nelle spese detraibili anche quelle sostenute per progettare e per la manutenzione dei lavori, secondo quanto prevedono i commi 12, 13, 14, 15 e 16, dell’articolo 1, della legge numero 205 del 2017.

Chi può beneficiare del bonus giardini?

Il bonus giardini ammette al beneficio fiscale le seguenti tipologie di contribuenti:

  • i proprietari (anche in nuda proprietà o diritto reale, dunque l’uso, l’usufrutto o l’abitazione) del giardino;
  • chi detiene il giardino in qualità di inquilino o di comodatario.

I soggetti che possono ottenere la detrazione fiscale sono solo quelli che versano l’Irpef. Pertanto, sono ammessi al bonus giardini:

  • le persone fisiche;
  • gli imprenditori individuali (o coniuge o familiari; o soci di una società semplice, o snc, sas o equiparati). In questo caso, spese e detrazioni sono ripartite a seconda della divisione degli utili societari;
  • i liberi professionisti.

Bonus giardini, il pagamento delle spese con mezzi tracciabili

Il versamento delle spese ammesse al bonus giardini deve essere effettuato mediante mezzi di pagamento tracciabili. Non è occorrente il bonifico parlante. Sono pertanto ammessi:

  • assegni postali, bancari e circolari, purché non trasferibili;
  • le carte di debito;
  • i bonifici postali o bancari;
  • le carte di credito.

Detrazione fiscale fino al 110% per l’eliminazione barriere architettoniche: come fare?

Come beneficiare della detrazione fiscale fino al 110% per l’eliminazione delle barriere architettoniche? Ecco tutto ciò che c’è da sapere sugli interventi che prevedono la detrazione fiscale sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Deve considerarsi che, da giugno del 2021, a tal fine si può utilizzare anche il sisma bonus. Il beneficio fiscale, dunque, va verificato in presenza di superbonus 110% o nei limiti del bonus casa e sisma o, infine, come interventi trainanti.

Detrazione fiscale spese per eliminare barriere architettoniche: dove vanno collocate nel modello 730?

Nel modello 730 di dichiarazione dei redditi le spese per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche vanno collocate nella colonna 2 dei righi E 41, E 42 ed E 43. È necessario utilizzare il codice “20”. L’agevolazione fiscale del 110% si può ottenere per i lavori eseguiti a partire dal 1° gennaio 2021 congiuntamente ad almeno un lavoro trainante dell’ecobonus. In tal caso, dunque, rientrano nella detrazione fiscale del super ecobonus pari al 110%. In particolare, il Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) fa riferimento, alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 16 bis, ai lavori per abbattimento le barriere architettoniche nei quali rientrano anche montacarichi e ascensori e alla realizzazione di qualsiasi strumento, anche di robotica e di tecnologia avanzata, che permetta la mobilità esterna ed interna alle abitazioni alle persone portatrici di handicap. Queste ultime sono definite, in base alla situazione di gravità, dal comma 3, dell’articolo 3, della legge numero 104 del 1992.

Super bonus 110% su interventi di eliminazione delle barriere architettoniche: a quali condizioni?

Peraltro, per i lavori a decorrere dal 1° giugno del 2021, si può utilizzare il superbonus con detrazione fiscale del 110% anche per gli interventi congiunti con il super sisma bonus 110%. L’operazione è possibile anche nel caso del sisma bonus acquisti. L’allargamento dei lavori di rimozione delle barriere architettoniche al perimetro del superbonus 110% opera anche a favore di persone ultrasessantacinquenni. Non vi è, come nel caso della detrazione ordinaria del 50% dell’abbattimento delle barriere architettoniche, alcuna limitazione dei contribuenti all’accesso del superbonus 110%. Le stesse limitazioni non persistono nemmeno in assenza di un inquilino o di un condomino con disabilità.

Limiti di spesa per gli interventi di superbonus 110% per l’eliminazione delle barriere architettoniche

I tetti di spesa del superbonus per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche trainati dal superbonus, sono uguali a quelli previsti per i lavori del bonus ristrutturazione. Questi ultimi sono disciplinati dall’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Concorrono al tetto di spesa anche eventuali costi sostenuti per svolgere lavori antisismici, sia nel bonus ordinario che nel super sisma bonus. Il contribuente può aver fatto svolgere i lavori anche gli anni prima, a meno che non si tratti di lavori autonomi. Ossia di interventi che non costituiscano il mero proseguimento di interventi precedenti. L’ammissione alla detrazione di questi lavori è suscettibile di verifica dei costi ammissibili nei limiti fissati annualmente.

Abbattimento delle barriere architettoniche, limite di spesa se trainato dal super ecobonus

Quindi, i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche trainati dal super ecobonus hanno il tetto di spesa:

  • di 96 mila euro maggiorato dei tetti di spesa previsti per ognuno degli interventi rientranti nei lavori trainanti eco;
  • di soli 96 mila euro nel caso in cui l’abbattimento delle barriere architettoniche è trainato dal super sisma bonus. Tale limite sussiste anche nel caso di interventi antisismici.

Tetti di spessa di 96 mila euro di parti comuni di un edificio e singoli unità abitative

Il tetto di spesa di 96 mila euro sussiste anche per le unità abitative e per le relative pertinenza, anche se l’accatastamento sia avvenuto separatamente. I riferimenti normativi si ritrovano nelle circolari dell’Agenzia delle entrate:

  • numero 121 del 19988, paragrafo 2.6;
  • numero 7/E del 2018 da pagina 221.

La detrazione fiscale per l’abbattimento delle barriere architettoniche deve essere goduta autonomamente dai proprietari delle unità abitative di un edificio per le parti comuni. Lo stesso vale anche per il solo proprietario dell’intero immobile (fino a quattro unità abitative).

Quando la detrazione fiscale per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche prevede il tetto di 192 mila euro di spesa?

Il tetto di spesa per la detrazione fiscale inerente i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche può salire fino a 192 mila euro nel caso in cui:

  • si tratti di interventi nelle parti comuni di un edificio e sulle singole unità immobiliari;
  • 96 mila euro è il tetto per gli interventi interessanti le parti comuni dell’edificio;
  • ulteriori 96 mila euro è il tetto per i lavori interessanti la singola unità immobiliare.

Dunque, se in un condominio viene installato un montacarichi e un contribuente fa degli interventi anche all’interno della propria unità immobiliare di abbattimento delle barriere architettoniche, il superbonus è goduto nei due tetti di spesa di 96 mila euro:

  • per gli interventi delle parti comuni del condominio per la porzione di detrazione fiscale di spettanza di ciascun proprietario di unità abitative;
  • sui lavori interessanti la propria unità abitativa.

Interventi trainanti del superbonus 110% per l’abbattimento delle barriere architettoniche: quali detrazioni fiscali?

Da ultimo, la detrazione fiscale per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche spettano nella percentuale del 110% anche per i lavori trainati al 110%. Gli interventi trainanti del super ecobonus sono quelli previsti:

  • dai codici della sezione IV da 30 a 33;
  • spese nel super sisma bonus sostenute dal 1° giugno 2021 per i codici 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche su edifici protetti da regolamenti urbanistici, edilizi e ambientali

Cosa avviene per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche su edifici protetti da vincoli culturali e del paesaggio, o da regolamenti urbanistici, ambientali o edilizi? In tal caso la detrazione fiscale del superbonus 110% si applica anche se i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche non rientrano tra i lavori trainanti del super ecobonus. Tuttavia, per l’ammissibilità di tali lavori è necessario rispettare:

  • i requisiti tecnici elencati dal decreto del 6 agosto 2020 del ministero per lo Sviluppo Economico (Mise);
  • gli aumenti delle classi energetiche di cui il comma 2 dell’articolo 119 del Dl numero 34 del 2020.

Sisma bonus e superbonus 110%, come ottenere la detrazione fiscale?

Come si ottiene la detrazione fiscale dal sisma bonus ordinario e dal superbonus 110% mediante la compilazione del modello 730 di dichiarazione dei redditi? È importante la giusta collocazione nel modello e la presentazione delle varie asseverazioni che attestino la riduzione del rischio sismico e la congruità dei costi sostenute. Inoltre, è necessario sottolineare che l’agevolazione può essere goduta in vari modi:

  • come sisma bonus ordinario;
  • detrazione del 110% mediante superbonus;
  • in abbinamento al bonus facciate su spese effettuate chiaramente differenti;
  • superbonus 110% esteso agli interventi sulla facciata in completamento dei lavori di riduzioni del rischio sismico.

Sisma bonus, dove si colloca nel modello 730?

La collocazione del sisma bonus nel modello 730 di dichiarazione dei redditi è ai righi E 41, E 42 ed E 43. Tale detrazione fiscale vale anche per le seguenti tipologie di lavori:

  • lavori di riduzione del rischio sismico effettuati anche sulle facciate;
  • superbonus 110% sisma e bonus facciate con differente contabilizzazione delle relative spese e nel rispetto delle regole di detrazioni secondo quanto prevede la risposta all’interpello dell’Agenzia delle entrate numero 538 del 2020;
  • applicazione del bonus facciate in relazione al super sisma bonus 110% purché i lavori alla facciata completino quelli di riduzione del rischio sismico.

Superbonus 110% riduzione rischio sismico e bonus facciate, come si applica la detrazione?

Dunque, il super sisma bonus con detrazione fiscale del 110% e tetto di spesa fissato a 96 mila euro, si applica anche ai costi sostenuti rientranti negli interventi edilizi occorrenti per completare la ristrutturazione. In questo ambito rientrano anche gli interventi effettuati sulle facciate degli edifici. Nel caso in cui le due tipologie di interventi (super sisma bonus 110% e lavori sulla facciata) risultino indipendenti e non di completamento, il bonus facciate si applica con detrazione fiscale del 90% per le spese sostenute nell’anno di imposta 2021 (60% per i lavori a decorrere dal 1° gennaio 2022). In tal caso le spese risultano autonome l’una rispetto all’altra e seguono una contabilità differente.

Bonus sisma, quali sono le asseverazioni necessarie?

In merito alle asseverazioni occorrenti per i lavori rientranti nel bonus sisma, sono due in particolare i documenti da disporre. Il primo è l’asseverazione tecnica dei lavori; il secondo è l’attestazione sulla congruità delle spese sostenute per l’intervento stesso. Nel primo caso, l’asseverazione tecnica dei lavori consiste nella presentazione di un primo documento, l’allegato B, e di un secondo documento. Quest’ultimo riguarda la riduzione tecnica del rischio sismico. Tale documento è previsto dal decreto del ministero delle Infrastrutture numero 58 del 17 febbraio 2017. Il provvedimento è stato modificato dal decreto ministeriale numero 329 del 6 agosto 2020.

Asseverazioni sismabonus ordinario e superbonus 110% per i lavori di riduzioni rischio sismico: quali sono?

Le stesse asseverazioni tecniche devono essere effettuate anche per il sismabonus ordinario, che non permette la detrazione del 110% come per il superbonus. Per quest’ultimo, tuttavia, la riduzione del rischio sismico non deve essere di 1 o di 2 classi come invece richiesto al sisma bonus ordinario secondo la spiegazione fornita dall’Agenzia delle entrate nella circolare 24/E del 2020. La certificazione di riduzione del rischio sismico è già contenuta nell’allegato B relativa all’Attestazione preventiva del progettista; nell’allegato B 1, relativo al direttore degli interventi; e nell’allegato B 2, quello del collaudatore statico.

Asseverazione di congruità dei costi del bonus sisma: come si procede?

In merito alla seconda asseverazione, quella di congruità delle spese sostenuti agli interventi rientranti nel bonus sisma e superbonus 110%, è necessario rifarsi al decreto del ministero dei trasporti numero 28 del 2017. La certificazione di congruità delle spese è esclusa solo per il sisma bonus acquisti. L’asseverazione di congruità dei costi sostenuti si trova già nell’allegato 1 relativo allo stato di avanzamento dei lavori (Sal); nell’allegato B, ovvero sull’attestazione preventiva del progettista; e nell’allegato B 1 del direttore degli interventi.

Quali asseverazioni dei lavori del superbonus e bonus sisma devono essere inviate all’Enea?

Le uniche asseverazioni tecniche di riduzione del rischio sismico e di congruità dei costi sostenuti che vanno inviati all’Enea riguardano i lavori di efficientamento energetico con detrazione fiscale del 110%. Maggiori informazioni sono disponibili nella guida realizzata dall’Agenzia delle entrate sul 110% del 24 luglio 2020. Per gli altri interventi sopra trattati, non va inoltrata copia delle asseverazioni all’Enea. È invece previsto che le asseverazioni siano presentate allo Sportello unico per l’Edilizia (Sue) di competenza territoriale. Lo stabilisce il decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001 all’articolo 5. Maggiori dettagli sono disponibili nel decreto dell’Agenzia delle entrate numero 35873 dello scorso mese di febbraio.