Quota flessibile: la nuova riforma della pensione della ministra Calderone

La neo-ministra Marina Calderone, a cui è stato affidato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è già al lavoro e il punto di partenza è al riforma delle pensioni con l’obiettivo di individuare un possibile scivolo che consenta di evitare la legge Fornero. Tra le ipotesi fatte finora, quella che sembra più probabile è la Quota Flessibile.

Riforma della Pensione: cosa vuol dire Quota Flessibile?

Nel giorni scorsi avevamo parlato di Quota 41 voluta dalla Lega e di Opzione Uomo, ora finalmente sembra che le indiscrezioni vadano a concretizzarsi con la possibilità di uscita dal lavoro in un arco di età flessibile dai 61 ai 66 anni di età.

La proposta dovrebbe portare al pensionamento di 470 mila persone. Marina Calderone prima di arrivare al Ministero era a capo della Fondazione studi dei consulenti del lavoro e questo fa in modo che sull’argomento sia molto preparata perché di fatto conosce i numeri e quindi non fa proposte “alla cieca”.

La Ministra ha parlato di una Quota 100 o Quota 102 flessibili con possibilità di uscire dal lavoro avendo maturato almeno 35 anni di contributi e con un’età compresa tra 61 e 66 anni. Rispetto a Quota 102 come ora in vigore, e in scadenza al 31 dicembre 2022, c’è comunque una novità, infatti questa prevede l’uscita dal mondo del lavoro solo dopo aver compiuto 64 anni di età con 38 anni di contributi, mentre con la nuova norma ci sarebbe maggiore flessibilità per quanto riguarda il requisito anagrafico.

Ricordiamo che il 31 dicembre oltre a scadere Quota 102, scadono anche Opzione donna che prevede il pensionamento 58 anni (59 per le lavoratrici autonome) ma con taglio sulla pensione calcolata solo con il sistema contributivo e Ape Sociale che consente il ritiro anticipato a 63 anni per i lavori gravosi.

Secondo quanto dichiarato dalla neo-ministra al quotidiano Repubblica, l’obiettivo non è semplicemente favorire il pensionamento evitando la legge Fornero, ma sostenere le nuove assunzioni e il ricambio generazionale nelle aziende. Rispetto all’applicazione della Quota 102 rigida la nuova soluzione porterebbe al pensionamento del doppio delle persone.

Quale sarà il prezzo da pagare per la Quota Flessibile?

Purtroppo sembra che anche in questo caso potrebbero esservi dei riflessi sull’importo della pensione, due sono le ipotesi allo studio: un ricalcolo andando a preferire il sistema contributivo rispetto a quello retributivo/misto, la seconda ipotesi invece sarebbe una riduzione rapportata agli anni di anticipo del pensionamento rispetto alla legge Fornero.

Leggi anche: Pensione: quando si applicano il calcolo retributivo, contributivo o misto?

Cessione di un ramo d’azienda: nuova sentenza

La Corte di Cassazione ha emanato, con la sentenza 1769 del 24 gennaio 2018, una ulteriore conferma relativa all’interpretazione per cui la cessione di un ramo d’azienda è da ritenersi tale solo se con i lavoratori passa anche il know-how.

La sentenza è stata illustrata da un approfondimento della Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, che è stato appena pubblicato e in cui si legge che in questa fattispecie “non si configura se contestualmente al trasferimento dei lavoratori non si riscontra anche il trasferimento di un determinato know-how individuabile in una particolare specializzazione del personale trasferito, poiché è indispensabile la conservazione dell’identità economica”.

Questa tesi è stata ribadita dalla Corte che ha ricordato come “non sussistono le condizioni affinché si configuri un trasferimento di ramo d’azienda se la realtà sia stata creata ad hoc, in occasione del trasferimento stesso, poiché condizione necessaria è la preesistenza di una realtà produttiva autonoma e funzionale”.

Questo accade perché elemento costitutivo della cessione di ramo d’azienda è la capacità di provvedere, al momento dello scorporo, ovviamente con propri mezzi funzionali ed organizzativi, allo scopo produttivo senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario.

Nel caso in cui queste condizioni non venissero soddisfatte, il procedimento risulterebbe inefficace, con il conseguente reintegro dei lavoratori nelle mansioni e nella sede operativa precedente.

L’approfondimento proposto dalla Fondazione Studi consulenti del lavoro si sofferma anche sull’individuazione del concetto di azienda e delle garanzie che devono essere date al lavoratore in caso di trasferimento, sottolineando dunque che, ai fini della sussistenza di un trasferimento d’azienda in un settore in cui l’attività sia fondata essenzialmente sulla mano d’opera, risulta necessario, ai sensi della direttiva 2001/23, che la parte più rilevante del personale sia presa in carico dal presunto cessionario per la conservazione dell’identità di un’entità economica.

Vera MORETTI

Legge di Bilancio passata al setaccio dai consulenti del lavoro

Le novità della Legge di Bilancio 2018 riguardano diversi ambiti, che sono stati analizzati dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro e approfonditi in una circolare.

Cambiamenti sono stati apportati al sistema di fatturazione elettronica, ma anche agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, senza dimenticare la modalità di corresponsione di retribuzioni e compensi ai lavoratori e la decorrenza degli indici sintetici di affidabilità fiscale, e ovviamente soffermandosi anche sulla variazione dei termini di scadenza delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali.

Ovviamente i consulenti del lavoro si sono focalizzati sul super e iper ammortamento, sul credito di imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie relativamente al Piano Industria 4.0.
La circolare 2/2018 emanata dalla Fondazione offre anche un’analisi delle nuove agevolazioni per le società, per il sostegno agli investimenti nelle piccole e medie imprese e per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Importanti sono anche gli incentivi per le assunzioni dei giovani, nonché le misure pro welfare, l’aumento delle soglie reddituali del bonus 80 euro e le disposizioni per il contrasto alla povertà e il sostegno del reddito.
Per concludere, le direttive da seguire per la ricollocazione dei lavoratori in presenza di cigs, l’incremento del ticket per i licenziamenti e tutti gli interventi in materia pensionistica, a cominciare dall’Ape volontaria e la Rita.

Vera MORETTI

Consulenti del lavoro intermediari del lavoro occasionale

La Fondazione Studi consulenti del lavoro, nella circolare 7 del 2017, è intervenuta circa i nuovi contratti di prestazione occasionale che sono stati introdotti in sostituzione dei voucher, eliminati senza lasciare, apparentemente, un sostituto valido.
In realtà, la disciplina del nuovo contratto di prestazione occasionale c’è, anche se alcuni cambiamenti, come ampiamente detto, ci sono, e riguardano lavoratori e datori di lavoro.

Questi ultimi, ad esempio, per attivare le prestazioni di lavoro, a differenza di quanto accadeva in precedenza, potranno rivolgersi ai consulenti del lavoro che opereranno in veste di intermediari abilitati.

La circolare della Fondazione analizza più da vicino la disciplina del contratto di prestazione occasionale, alla luce delle istruzioni fornite dall’Inps nella circolare 107 del 2017 e dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 81/E.

Si legge nella circolare: “La novella normativa con limiti e regole molto più stringenti, consentirà ai datori di lavoro, sia famiglie e aziende, di utilizzare prestatori di lavoro per soddisfare tutte quelle esigenze occasionali mediante il contratto di prestazione occasionale”.

Vera MORETTI

Consulenti del lavoro e disservizi Inps

I consulenti del lavoro sono sempre più vicini ai… consulenti del lavoro. Non è un gioco di parole ma la conseguenza di quanto messo in atto dalla Fondazione studi Consulenti del lavoro la quale, nell’ambito della scrivania digitale del proprio sito, ha attivato un’area alla quale gli associati possono inviare segnalazioni su disguidi e malfunzionamenti che dovessero rilevare nelle sedi territoriali Inps. Disguidi che si riflettono negativamente sull’operatività e la produttività degli studi professionali.

Si tratta di un vero sportello telematico al quale sono già pervenute decine di segnalazioni dai consulenti del lavoro da tutto il territorio nazionale. Tutte insieme concorreranno a formare una sorta di banca dati che il Consiglio nazionale utilizzerà per monitorare lo stato reale di digitalizzazione effettiva dell’Inps.

L’iniziativa della Fondazione studi Consulenti del lavoro si è resa necessaria dopo che un sondaggio interno alla categoria ha messo in luce che 90% dei consulenti del lavoro intervistati riscontra omissioni contributive e dati errati inviati dall’Inps, a causa del fatto che gli archivi dell’istituto non sono aggiornati in tempo reale.

Per accedere all’area di segnalazione dei disservizi Inps, cliccare qui.

Jobs Act e Fondazione Studi Consulenti del lavoro

Se ci volevano dei partner naturali per il Jobs Act, questi non avrebbero potuto essere altri se non i consulenti del lavoro. Una partnership che vedrà tra la Fondazione Studi Consulenti del lavoro inserita tra quegli enti privati che affiancheranno l’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal, di prossima istituzione) nelle fasi di assistenza e ricollocamento lavorativi dei disoccupati.

La Fondazione Studi ha infatti emanato una circolare, precisamente la n° 22 del 2015, nella quale svolge una approfondita analisi delle novità in materia di politiche attive per il lavoro, introdotte dal Jobs Act.

Nella circolare, la Fondazione evidenzia in ogni caso il fatto che il Jobs Act rinvia a successivi decreti di futura emanazione da parte del Governo e che il complesso delle nuove norme relative al mondo del lavoro entrerà in vigore solo a partire dal prossimo anno.

La circolare sancisce poi il ruolo di partner che la Fondazione Studi Consulenti del lavoro avrà nei confronti del ministero del Lavoro e dell’Anpal nella gestione della ricollocazione occupazionale dei senza lavoro nel perimetro di quanto definito dal Jobs Act.

La vera novità – si legge nella circolare – è rappresentata dal coinvolgimento degli operatori privati a supporto, ad integrazione ed in collaborazione del soggetto pubblico, per i quali è prevista la remunerazione con una dote legata, prevalentemente, al risultato occupazionale ottenuto. Tra questi soggetti vi à appunto la Fondazione dei consulenti del lavoro, che offrirà quindi un servizio di assistenza per favorire una nuova occupazione“.

Decreto Semplificazioni sotto la lente dei Consulenti del Lavoro

Il Decreto Semplificazioni ha fatto parecchio discutere, specialmente le diverse categorie professionali coinvolte dal suo dettato. Forse anche per questo, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha ritenuto opportuno rilasciare una prima circolare-guida sul Decreto Semplificazioni, specialmente per le parti relative al collocamento mirato dei lavoratori disabili, alla disciplina di convalida delle dimissioni e agli interventi in materia di sicurezza sul lavoro.

Riguardo al primo punto, la circolare/guida ricorda come il Decreto Semplificazioni preveda che, a partire dall’1 gennaio 2017 le aziende che occupano tra i 15 e i 35 dipendenti debbano assumere un lavoratore disabile entro i 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, come accade anche per le aziende più strutturate.

Riguardo alla disciplina sulle dimissioni, i Consulenti ricordano che il Decreto Semplificazioni prevede che queste siano rassegnate esclusivamente in modalità telematica. Una norma, ricordano i Consulenti, che sarà efficace solo dopo che sarà emanato il relativo decreto attuativo e comunque entro il 24 novembre prossimo.

Infine, relativamente alla sicurezza sul lavoro, la Fondazione Studi ricorda come il decreto evidenzi il fatto che tra i soggetti destinatari delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori devono essere inclusi anche i lavoratori accessori, con committenti professionisti o imprenditori.

I consulenti del lavoro sul “caso Colosseo”

Ha suscitato scalpore e indignazione in molti, ma soprattutto in coloro i quali hanno a cuore l’immagine dell’Italia e considerano il lavoro una missione e non un hobby, la chiusura al pubblico per alcune ore del Colosseo a causa di un’assemblea sindacale, avvenuta nei giorni scorsi.

Episodi analoghi si erano susseguiti anche agli scavi di Pompei, tanto che il governo ha deciso una svolta dichiarando anche i musei e i siti archeologici servizi pubblici essenziali. La Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha provato a capire che cosa significa nel concreto questa misura e quali conseguenze avrà per visitatori e lavoratori.

Con un approfondimento ad hoc, i consulenti del lavoro spiegano che “la questione nasce dal diritto per i lavoratori di libertà sindacale e di sciopero. Si tratta di diritti fondamentali riconosciuti dalla costituzione. Lo sciopero non risulta compiutamente regolamentato con una specifica legge attuativa del principio costituzionale contenuto all’articolo 40, con conseguente rischio anche di improvvise chiusure di attività o luoghi di lavoro, a causa di lavoratori che decidono di esercitare tale diritto“.

Tuttavia – prosegue la nota dei consulenti del lavoro -, una legge del 1990, allo scopo di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento di altri diritti fondamentali della persona, prevede precise regole e procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare comunque il funzionamento di alcuni servizi ritenuti essenziali“.

Ed è proprio sulla legge n.146/1990 – continuano ancora i consulenti del lavoroche interviene l’esecutivo inserendo anche i musei ed i siti archeologici tra i servizi ritenuti essenziali per la persona. Vediamo quali sono le conseguenze“.

Per proclamare uno sciopero – scrivono i consulenti del lavorooccorre preventivamente comunicarlo per iscritto sia alle imprese o amministrazioni che erogano il servizio. Il preavviso è fissato dai contratti collettivi per un periodo comunque non inferiore a 10 giorni. La comunicazione del preavviso deve contenere la durata, le modalità di attuazione e le motivazioni dell’astensione collettiva dal lavoro. Ma la comunicazione dovrà essere indirizzata anche alla Commissione di Garanzia dello Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali che si dovrà esprimere sulla legittimità dello stesso. L’Authority può decidere anche la sospensione o il differimento dell’astensione o arrivare anche alla precettazione dei lavoratori interessati, nel caso di effettuazione dello sciopero“.

Le sanzioni in caso di violazioni possono essere di natura pecuniaria per le associazioni sindacali e i responsabili delle imprese erogatrici. I lavoratori saranno invece esposti al rischio di sanzioni disciplinari anche pecuniarie ma comunque diverse dal licenziamento. È evidente che questa modifica garantisce maggiormente i visitatori dei musei e dei siti archeologici, considerato che di fatto viene impedita l’improvvisa proclamazione dello sciopero“.

Infatti – concludono i consulenti del lavoro nel loro approfondimento – la comunicazione preventiva dell’intenzione di astenersi collettivamente dalla prestazione lavorativa ha anche la finalità di consentire alle imprese o amministrazioni erogatrici del servizio di adottare le misure idonee ed effettuare le comunicazioni all’utenza, evitando così i disservizi che si sono creati nei giorni scorsi“.

Sgravi triennali finiti, l’allarme dei consulenti del lavoro

I consulenti del lavoro lanciano l’allarme: i fondi a sostegno degli sgravi triennali previsti dal governo per favorire la stabilizzazione delle assunzioni nelle aziende (1,8 miliardi) sono agli sgoccioli. Anzi, secondo la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro si sono già esauriti il mese scorso e per coprire i rimanenti 4 mesi del 2015 sono necessari altri 3 miliardi.

L’esonero contributivo reso possibile dagli sgravi triennali si è dimostrato, nei primi 7 mesi del 2015, uno strumento formidabile per le aziende, che ne hanno fatto largo uso per stabilizzare i propri dipendenti. A molti ha fatto gola lo sconto fino a 8.060 euro per 3 anni sulle assunzioni a tempo indeterminato effettuate fino al 31 dicembre 2015.

Un utilizzo importante, che ha prodotto un boom di assunzioni a tempo indeterminato che ha finito con il mettere in difficoltà i conti dell’esecutivo. I dati pubblicati dall’Inps sui rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati nei primi 7 mesi di quest’anno (786mila) confermano dunque le stime dei Consulenti del Lavoro sugli sgravi triennali: “Sono esauriti i soldi stanziati per l’esonero contributivo. A fronte di 1,8 miliardi stabiliti a copertura, al 31 agosto 2015 sono stati spesi oltre 1,9 miliardi di euro. I dati forniti dall’Inps confermano le nostre stime che prevedono un numero di assunzioni agevolate a fino anno di 1 milione e 150mila rapporti di lavoro e una spesa complessiva di poco meno di 5 miliardi dunque una esigenza di copertura di 3 miliardi“.

Per ora dal Tesoro e dal Governo non commentano queste stime, ma è comunque prevedibile che nelle prossime settimane si proceda a integrare le risorse stanziate per gli sgravi triennali (purché si trovino le risorse necessarie…) per poter arrivare almeno fino alla fine del 2015.

I Consulenti del Lavoro sulla rivalutazione delle pensioni

Dopo che la Consulta ha giudicato incostituzionale il blocco della perequazione delle pensioni relativo agli anni 2012-2013, introdotto dall’articolo 24 comma 25 del dl 201/2011, nel governo e al ministero dell’Economia sono andati nel panico per il rischio di dover rivalutare e rimborsare tutte le pensioni erroneamente bloccate.

Sono volate cifre su quanto dovrà essere l’importo per coprire questi rimborsi e se ne sono sentite di tutti i colori. I Consulenti del Lavoro hanno provato a dare una loro lettura a questo pasticcio delle pensioni e hanno elaborato una stima, illustrata in una circolare della loro Fondazione Studi. Ebbene, secondo i Consulenti sarà di circa 6 miliardi l’impatto sulle finanze pubbliche della rivalutazione non riconosciuta, fino a maggio 2015, al netto degli effetti fiscali, alle pensioni superiori a 1.443 euro.

Scrivono i Consulenti del Lavoro nella loro circolare. “Ovviamente ai 6 miliardi così ottenuti (cui comunque andrebbero aggiunte le dovute rivalutazioni monetarie) occorre sommare l’effetto finanziario del ricalcolo della pensione vita natural durante. Infatti, in riferimento agli anni 2012-2013, i trattamenti pensionistici dovranno essere rivalutati sulla base della normativa previgente all’articolo 24 comma 25 del dl 201/2011 contenuta nell’articolo 69 della legge 388 del 2000“.

Secondo i Consulenti, il primo effetto dell’abrogazione della norma è “il diritto dei titolari dei trattamenti pensionistici di esigere il credito spettante per l’appunto dalla rivalutazione non riconosciuta e il diritto a ricevere vita natural durante il ricalcolo della pensione attualmente in pagamento, per la cui misura non si è tenuto conto della rivalutazione non attribuita e invece spettante così come definito dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015“.

Infatti, poiché “sulla base dell’articolo 24 comma 25 del dl 201/2011 – scrivono i Consulenti nella Circolare – i trattamenti pensionistici superiori a 1.443 euro nella loro totalità non sono stati rivalutati, a legislazione vigente da una parte dovrà essere recuperata la rivalutazione spettante per gli anni 2012-2013-2014-2015 (infatti gli anni 2014 e 2015 sono stati rivalutati sulla base di un importo inferiore in quanto precedentemente non rivalutato) e dall’altra parte dovrà essere messo in pagamento vita natural durante un trattamento pensionistico di importo superiore a quello attualmente erogato“.

Che fare, quindi, con queste pensioni? Secondo la Fondazione Studi è da escludere “un decreto legge che disponga i criteri ed eventuali limitazioni in ordine alla restituzione delle somme maturate dai pensionati interessati, ipotizzando l’individuazione di un diverso criterio di perequazione rispetto a quanto stabilito dall’articolo 69 della legge 388/2000“, dal momento che “non appare che un possibile decreto legge approvato oggi possa incidere retroattivamente su un diritto già entrato nel patrimonio dei pensionati interessati“.

Infatti, con la sua sentenza, la Consultafa rivivere la citata disposizione del 2000 e dunque i soggetti interessati hanno già maturato il diritto a veder applicato tale criterio di rivalutazione“, stabilito appunto da quella legge sulle pensioni, prima che fosse approvata nel 2011 quella poi giudicata incostituzionale.