Nuove scadenze fiscali nel decreto Semplificazioni: ecco le novità

Il decreto Semplificazioni porta nuove scadenze fiscali per i contribuenti. Sono numerose le novità. Ecco le principali.

Aiuti di Stato: arriva la proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione

La prima cosa da sottolineare è che la proroga per la presentazione dell’autodichiarazione Aiuti di Stato ha ottenuto l’approvazione proprio come richiesto dall’Associazione dei Commercialisti.

Ne avevamo già parlato nell’articolo: Arriva il 14 giugno la proroga termini per la dichiarazione Aiuti di Stato Covid.

Deve però essere sottolineato che non è stata indicata la data entro la quale si dovrà provvedere. Questo vuol dire che dovremo aspettare un altro decreto al fine di conoscere la data definitiva entro la quale sarà necessario adempiere. C’è un’elevata probabilità che la data sarà fissata al 31 ottobre proprio come richiesto dai diretti interessati. Spostato anche il termine previsto per la trasmissione da parte dell’Agenzia delle Entrate al Registro Nazionale Aiuti (RNA), tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre.

Le nuove scadenze fiscali nel decreto Semplificazioni

Questa però non è l’unica novità: tra le proroghe approvate, infatti viene posticipata la data entro la quale coloro che hanno avuto delle variazioni devono provvedere all’invio della dichiarazione IMU. Fino al decreto Semplificazioni la dichiarazione IMU doveva essere presentata entro il 30 giugno, ora il termine è spostato al 31 dicembre 2022.

Cambia anche il termine per la presentazione della dichiarazione Lipe ( liquidazioni periodiche Iva) terzo trimestre, in questo caso la variazione è di sole due settimane e passa dal 16 settembre 2022 al 30 settembre 2022.

Infine, cambia il termine per la presentazione della dichiarazione per l’Imposta di Soggiorno, questa slitta dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022.

Maggiore tempo a disposizione vi è anche per la trasmissione dei registri Intrastat all’agenzia delle Dogane, Accise e Monopoli per le operazioni intracomunitarie , in questo caso il contribuente potrà adempiere entro la fine del mese successivo rispetto al periodo di riferimento.

Queste non sono le uniche novità previste nel decreto Semplificazioni, infatti vi è un aumento anche degli importi dell’assegno unico per i disabili.

I dettagli nell’articolo: Assegno Unico disabili: cambiano gli importi. Le novità del Decreto Semplificazioni.

Coniugi con residenze diverse, come comunicare la prima casa

Coniugi con residenze diverse, devono comunicare quale sia la prima casa e la seconda ai fini dell’Imu, ecco come fare.

Coniugi con residenze diverse, dal 1 gennaio occorre scegliere la prima casa

Prima del primo gennaio 2022 non era infrequente trovare due persone, che se per vivendo insieme, avevano la residenza in due immobili diversi. Questo permetteva di avere due immobili, e non pagare l’Imu in entrambi, se il marito avesse residenza in un appartamento e la moglie in un altro. Perché com’è noto non si paga l’Imu sulla prima casa, e per dimostrare questo , occorreva portare la residenza.

Ci si è reso conto che questo sistema permetteva di eludere il pagamento della tassa comunale. Infatti molti davano immobili, facevano trasferimenti di proprietà proprio per godere di questo meccanismo. Ma la legge 215/2021 ha cambiato le regole del gioco. Ed ha anche chiarito che la coppia può godere di un’unica esenzione anche quando si hanno residenze in comuni differenti.

Il testo normativo e la scelta della prima casa

Il nuovo testo, in vigore dal 1° gennaio 2022 stabilisce infatti che:   “Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare“.

A questo punto è chiaro che i coniugi devono scegliere e comunicare un unico immobile su cui godere delle agevolazioni prima casa. Dunque la scelta dell’immobile da considerare come prima casa va comunicata al Comune con il documento di Dichiarazione IMU. Ma nulla da temere per gli anni passati, infatti sembra che la legge non abbia effetti retroattivi. Ma attenzione a dichiarare il vero, perchè si potrebbero disporre “controlli” sui consumi per verificare la dichiarazione.

Coniugi con residenze diverse,  la Dichiarazione Imu al Comune

La dichiarazione IMU è il modo con il quale i contribuenti devono dichiarare al Comune in cui è situato un proprio immobile le variazioni che lo hanno interessato nell’anno precedente e che incidono sull’ammontare della tassa o determinato l’esenzione dal pagamento della stessa.

Tuttavia tutte le variazioni rilevanti ai fini IMU devono essere fatte entro il 30 giungo dell’anno successivo a quello nel quale le stesse hanno avuto luogo. Facendo un semplice esempio i cambiamenti avvenuti nel 2021, devono essere dichiarati entro il 30 giugno 2022. Quindi c’è tempo ancora un mese per regolare la situazione ai fini dell’imposta municipale propria.

 

 

 

Bonus affitto turismo, il credito di imposta copre anche i canoni da gennaio a marzo 2022

Il bonus affitti delle imprese operanti nel settore del turismo copre anche i canoni versati a gennaio, a febbraio e a marzo 2022. Il credito di imposta, infatti, spetta se c’è stata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi calcolata in almeno il 50% rispetto allo stesso periodo del 2019. È quanto prevede il decreto legge numero 4 del 2022. L’articolo 5, allunga infatti il credito di imposta sul costo delle locazioni sugli immobili che non siano a utilizzo abitativo.

Credito di imposta sui canoni di affitto delle imprese turistiche: come calcolarlo?

Pertanto, il bonus sui canoni di affitto degli immobili non a uso abitativo sono allungati ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 se l’impresa turistica ha subito la diminuzione dei corrispettivi o dei fatturati di non meno del 50% rispetto agli stessi mesi del 2019. Con la legge di conversione del decreto legge numero 4 del 2022, inoltre, sono state incrementate le risorse per la misura a sostegno delle imprese del settore turistico di un milione di euro.

Bonus affitti, al credito di imposta del 50% concorrono anche le piscine

Tra le altre novità della legge di conversione del decreto legge anche quella che include, nel bonus affitti, anche le imprese che gestiscono piscine. Il codice Ateco di riferimento di queste imprese è il 93.11.20. Pertanto, secondo quanto prevede il comma 1 dell’articolo 5, del decreto legge numero 4 del 2022, sono ammesse al credito di imposta sull’affitto le imprese del turismo, incluse quelle che gestiscono le piscine, che abbiano pagato canoni nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 e abbiano subito la riduzione dei corrispettivi o del fatturato di non meno del 50% rispetto agli stessi mesi del 2019.

Quali imprese turistiche possono chiedere il bonus affitti 2022?

Rispetto al decreto legge numero 34 del 2020, risulta ampliata la platea delle imprese del turismo che possono richiedere il bonus affitti per il 2022. Infatti, il provvedimento di due anni fa ammetteva al credito di imposta solo le imprese ricettive, i tour operator e le agenzie di viaggio. Concorrono pertanto al bonus “le imprese del settore turistico”, ivi comprese quelle che gestiscono le piscine.

Credito di imposta sulla seconda rata 2021 Imu delle imprese operanti nel turismo

Peraltro, le imprese del turismo possono beneficiare del credito di imposta per la seconda rata Imu versata nel 2021. Lo prevede il decreto legge “Ucraina” (il numero 21 del 2022) che, all’articolo 22 stabilisce che le imprese del comparto turistico possono richiedere un contributo in termini di credito di imposta nella misura del 50%. Ammesse al bonus sono:

  • le imprese turistiche e ricettive;
  • quelle che gestiscono agriturismi e strutture all’aria aperta;
  • quelle congressuali e fieristiche;
  • i parchi tematici e i complessi termali.

Imprese turistiche, come beneficiare del credito di imposta Imu 2022?

Per beneficiare del credito di imposta è necessario che il beneficio venga calcolato sugli immobili di classificati come D/2 presso i quali viene svolta l’attività turistica. Inoltre, occorre che i proprietari degli immobili siano anche i gestori delle attività turistiche. Infine, il calo dei corrispettivi o del fatturato deve attestarsi a non meno del 50% calcolato come rapporto tra il secondo trimestre del 2021 e lo stesso periodo del 2019.

 

Caro energia, i contributi per le imprese agricole e del turismo

Nel decreto legge “Energia”, oltre ai crediti di imposta per il consumo dei carburanti, dell’energia elettrica e del gas, sono previste anche agevolazioni per le imprese agricole, della pesca e del turismo. Per il settore agricolo, infatti, il decreto legge  numero 21 del 2022 dispone:

  • la rinegoziazione dei finanziamenti ottenuti attraverso la garanzia Ismea gratuita;
  • l’aumento delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle aziende agricole;
  • la cessione del credito di imposta per il caro prezzo dei carburanti.

Per le imprese che operano nel turismo e per quelle agrituristiche, il provvedimento dispone il credito di imposta, nella percentuale del 50% di quanto versato per la seconda rata del 2021 dell’Imu. Il credito di imposta può essere ottenuto anche dalle imprese che svolgano attività congressuali e fieristiche, dai aziende che gestiscono parchi e dai complessi termali.

Agricoltura, con il decreto ‘Energia’ arriva la rinegoziazione dei finanziamenti

Con il decreto “Energia” arriva la rinegoziazione dei mutui agricoli grazie alla garanzia Ismea. Il governo ha previsto che si possa rinegoziare e ristrutturare i finanziamenti agricoli, in particolare quelli contratti dalle imprese agricole, da quelle della pesca e dalle aziende dell’acquacoltura. In concreto, il mutuo può essere allungato fino a 25 anni di quanto residui da rimborsare. La misura consente alle imprese del settore di poter contrastare la crisi di liquidità conseguente all’incremento dei costi delle materie prime e dell’energia in atto già dalla metà del 2021. Il legislatore ha pertanto considerato la mancanza di corrispondenza tra l’aumento dei costi sopportate dalle imprese agricole e della pesca e i prezzi di vendita, pressoché stabili, con la conseguenza della riduzione dei margini di guadagno.

Garanzia Ismea per le imprese agricole e della pesca, in cosa consiste?

Il decreto “Energia” prevede anche la possibilità della garanzia Ismea gratuita a favore delle imprese agricole e della pesca. La garanzia opera secondo quanto prevede il decreto legislativo numero 102 del 2004, all’articolo 17. Il sostegno, pertanto, va letto nella direzione del supporto alla patrimonializzazione delle imprese del settore. Il provvedimento, inoltre, rafforza il Fondo centrale di garanzia: ogni singolo beneficiario potrà richiedere la garanzia fino 5 milioni di euro. Ulteriori incrementi per 35 milioni di euro sono stati previsti per il Fondo per lo sviluppo delle imprese agricole, istituito dal comma 128 dell’articolo 128, della legge di Bilancio 2021.

Bonus carburanti per le imprese agricole e della pesca: chi può chiedere il credito di imposta?

Ulteriori interventi a favore delle imprese del settore agricolo e della pesca sono stati previsti per far fronte al caro carburanti. Infatti, le imprese possono richiedere un contributo straordinario corrispondente al 20% dei costi sostenuti per acquistare i carburanti utilizzati effettivamente nel corso dei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2022. Il credito di imposta può essere ceduto dalle imprese agricole e della pesca beneficiarie ad altri soggetti, tra i quali le banche e gli altri istituti di intermediazione finanziaria.

Imprese agricole, si può utilizzare il digestato come fertilizzante

Le imprese agricole, inoltre, potranno usare il digestato come fertilizzante per i terreni. La norma mira a incrementare l’uso dei sottoprodotti vegetali e degli scarti della lavorazione delle imprese della filiera agricola e alimentare per far fronte alla scarsità di prodotti chimici. L’intervento, inoltre, deve essere inquadrato nell’ottica di favorire l’economia circolare, andando a ridurre i fertilizzanti chimici e limitare i costi di produzione delle imprese del settore.

Credito di imposta imprese turistiche per acconto Imu: di cosa si tratta?

Per le imprese del settore del turismo e ricettive il decreto “Energia” ha previsto un credito di imposta sull’Imu. Infatti, per tutto l’anno in corso viene riconosciuto un credito di imposta del 50% di quanto versato per la seconda rata dell’Imu del 2021. La rata Imu deve essere riferita agli immobili compresi nella categoria catastale D/2. I proprietari devono essere anche i gestori delle attività turistiche.

Turismo, chi può richiedere il credito di imposta del 50% sulla seconda rata Imu 2021?

Per richiedere il credito di imposta sulla seconda rata Imu del 2021 è necessario che le imprese turistiche abbiano patito una diminuzione dei corrispettivi oppure del fatturato nel secondo trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. La diminuzione deve essere di non meno del 50%.

Quali imprese turistiche possono chiedere il credito di imposta del 50% dell’Imu?

Possono richiedere il bonus del 50% di credito di imposta sulla rata Imu le imprese turistiche:

  • che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
  • quelle fieristiche, congressuali;
  • i complessi termali e i parchi tematici;
  • i parchi faunistici e acquatici;
  • le aziende di attività agrituristiche.

Il 50% del credito di imposta risulta detassato e si può utilizzare in compensazione mediante modello F24.

IMU: arrivano i controlli sulla residenza dei coniugi, ma senza sanzioni

E’ dovuta l’IMU se due coniugi hanno due case intestate, ciascuna a uno solo, e allo stesso tempo hanno anche residenze diverse? Questa è la domanda che per molto tempo si sono posti contribuenti e tribunali. Ora sembra esserci chiarezza, ma nel frattempo non si applicano sanzioni in seguito a controlli del fisco sulla residenza dei coniugi.

IMU e doppia residenza cosa succede?

L’IMU è una delle imposte più odiate dagli italiani. Nel tempo la disciplina ha avuto diverse modifiche, attualmente è prevista l’esenzione dall’IMU per l’abitazione principale, mentre il pagamento avviene per le seconde e ulteriori case. Coloro che si ritrovavano quindi con due case hanno preferito spesso diversificare l’intestazione dell’immobile in modo da far risultare un’unica casa per ogni coniuge. Su tale abitudine ci sono state però interpretazioni contrastanti, infatti nella circolare 3/DF del 2012 il Ministero dell’Economia e Finanze ha sottolineato che era giusta l’esenzione dal pagamento dell’IMU per i coniugi che vivono separati e hanno ciascuno una propria abitazione, ad esempio nel caso in cui gli stessi lavorino in città diverse.

La sentenza della Corte di Cassazione n° 20130 del 24 settembre 2020 ha invece ribaltato tale interpretazione e ha previsto l’obbligo di assoggettamento all’IMU dell’abitazione principale in quanto il proprietario per motivi lavorativi aveva trasferito la residenza in altro Comune in cui aveva un altro immobile di proprietà.

La legge di bilancio 2022 ha provveduto invece a sistemare la questione in modo più equilibrato stabilendo l’obbligo di pagare l’IMU solo per una delle due abitazioni in cui i coniugi hanno la residenza e affida ai proprietari la facoltà di scegliere quale immobile adibire ad abitazione principale e quindi quale immobile esonerare dal versamento dell’IMU. La decisione deve essere palesata in sede di dichiarazione e quindi entro mese di giugno.

Controlli ma senza sanzioni: le precisazioni del MEF a Telefisco 2022

Fatta questa scelta, la domanda che molti si sono posti è: come devono essere svolti i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni? A questa il MEF ha risposto il 27 gennaio 2022, nel corso di Telefisco, fornendo importanti chiarimenti.

Il MEF ha ribadito che vi sarà applicazione dell’articolo 10 dello Statuto del Contribuente il quale tutela la buona fede del contribuente e stabilisce che, in caso di controlli, non possono essere applicate sanzioni se l’errore del contribuente è determinato dall’essersi conformato ad indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione finanziaria e dalla stessa successivamente modificate.

Il contribuente non è destinatario di sanzioni anche nel caso in cui gli errori siano dovuti a ritardi, omissioni o errori degli uffici fiscali. Infine, sempre a norma dell’articolo 10 dello Statuto del Contribuente non possono essere irrogate sanzioni se gli errori dei contribuenti sono dovuti a incertezze sulla portata e sull’ambito di applicazione di una norma tributaria.

Nel caso dell’IMU sulla seconda casa intestata a ciascuno dei coniugi, gli errori potrebbero essere determinati dal fatto che nel tempo si sono succedute interpretazioni diverse della normativa generando una possibile confusione nel contribuente.

Per ulteriori informazioni sui casi in cui l’IMU non è dovuta, leggi l’articolo: IMU, se la casa è occupata non va pagata, si cambiano le regole

Contributi agricoltura: redditi coltivatori diretti e imprenditori agricoli rimangono non imponibili Irpef

I redditi agrari derivanti dai terreni dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionisti, nonché i redditi agricoli dominicali e agrari rimarranno non imponibili ai fini Irpef per tutto l’anno. Il beneficio fiscale è stato approvato dalla legge di Bilancio 2022 e va a favore di chi risulti iscritto alla previdenza agricola. Sono comprese nel beneficio fiscale anche le persone fisiche che si trovino nella condizione di essere socie delle società semplici. Tale condizione è prevista dalla legge 234 del 30 dicembre 2021.

Contributi agricoli e redditi dominicali: i riferimenti normativi dell’esonero 2022

È stata la legge di Bilancio 2022 a determinare l’esonero dei redditi dei coltivatori diretti, degli imprenditori agricoli, dei redditi dominicali e di quelli agricoli per tutto l’anno. Al comma 25, dell’articolo 1, della legge di Bilancio si legge dell’esenzione, ai fini della formazione della base imponibili, dei redditi dominicali. Tale esenzione vale per i redditi delle persone fisiche, del redditi agrari derivanti dai terreni dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionisti, dei redditi dominicali e agrari. Purché tutti siano iscritti alla previdenza agricola. Il comma della legge di Bilancio 2022 va a modificare, ancora una volta, quanto previsto dal comma 44, dell’articolo 1, della legge numero 232 del 2016.

Agricoltura, chi può beneficiare della non imponibilità dei redditi dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli?

Il beneficio fiscale, che si richiama alla legge del 2016 relativamente alle imposte sul reddito riguarda le sole persone fisiche che esercitino l’attività agricola come principale. Nello svolgimento di tale attività risultano iscritte alla relativa gestione previdenziale. La figura dell’imprenditore agricolo professionale è quella disciplinata dall’articolo 1, del decreto legislativo numero 99 del 2004. Quella del coltivatore diretto ha i riferimenti normativi nell’articolo 2 della legge numero 1047 del 1957. Il beneficio fiscale, inoltre, è ottenibile anche dalle persone fisiche socie delle società semplici: anche in questo caso è necessaria l’iscrizione alla relativa gestione previdenziale agricola.

Esonero redditi agricole dalle imposte sui redditi: chi rimane escluso?

Contrariamente alla norma prevista dalla legge di Bilancio 2022, tra i redditi agricoli che rimangono fuori dall’agevolazione fiscale dell’esonero rientrano quelli dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali che partecipano alle società agricole in nome collettivo oppure in accomandita semplice. Queste figure rimangono escluse anche se abbiano scelto di determinare il reddito su base catastale. Lo prevede il comma 1093, dell’articolo 1, della legge numero 296 del 2006. Il chiarimento è arrivato dall’Agenzia delle entrate nella circolare 8/E del 2017, al paragrafo 9. In tal caso, il reddito ottenuto dalle figure agricole interessate deve essere determinato come reddito di impresa. È quanto prevede il decreto del ministero dell’Economia numero 213 del 2007 al comma 1 dell’articolo 3.

Esonero fiscale dei redditi prodotti anche dai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto

Anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, purché iscritti alla relativa gestione agricola previdenziale, deve essere applicata la non imponibilità dei redditi ai fini fiscali. Oltre alla circostanza di essere familiari e coadiuvanti e di essere iscritti alla gestione previdenziale agricola, il comma 705 dell’articolo 1, della legge numero 145 del 2018 dispone che i familiari partecipino attivamente all’esercizio dell’impresa agricola insieme al titolare del nucleo familiare.

Agricoltura, ai redditi dominicali spetta la non imponibilità Irpef nel 2022?

I redditi dominicali che vengono prodotti da chi risulti titolare di diritti reali non sono soggetti all’Irpef e alle inerenti addizionali. La non imponibilità spetta nel caso in cui il terreno sia assoggettato all’Imu. Al di là dell’esenzione prorogata dalla legge di Bilancio 2022, in generale il reddito agrario risulta imponibile all’Irpef del soggetto che provvede a coltivare il terreno a prescindere dalla qualifica soggettiva o dal titolo di conduzione.

Il requisito dell’imposizione Imu sui terreni per beneficiare dell’esenzione dei redditi ai fini dell’Irpef

Tuttavia, i terreni posseduti e condotti dagli imprenditori agricoli professionali o dai coltivatori diretti risultano esenti dall’Imu. Ciò significa che, in assenza dell’imposizione Imu, i redditi dominicali e quelli agrari andrebbero a formare la base imponibile per i relativi coltivatori. Tra le altre agevolazioni della legge di Bilancio 2022, c’è la conferma per tutto l’anno delle percentuali di compensazione dell’Iva all’aliquota del 9,5%. Tale aliquota va applicata alla cessione di animali vivi (specie suina e bovina) che sia effettuata dai coltivatori agricoli. I coltivatori devono essere nel regime speciale previsto dall’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972. La percentuale agevolata Iva ha la sua base normativa nel comma 527 dell’articolo 1, della legge di Bilancio 2022.

Cartelle esattoriali, si possono pagare entro 180 giorni per quelle notificate al 31 marzo 2022

Arrivano novità dalla correzione del disegno di legge di Bilancio 2022 sulle cartelle esattoriali. Il termine di 180 giorni per pagarle si riferirà alle notifiche che i contribuenti riceveranno fino al 31 marzo 2022 e non più fino al 31 dicembre 2021. Si amplia pertanto l’arco temporale per usufruire dei benefici del Fisco. Altre misure contenute nella legge di Bilancio vanno a modificare la tassa sui tavolini, gli aiuti ai piccoli proprietari e l’Imu applicata agli immobili dei pensionati residenti all’estero.

Cartelle esattoriali: i 180 giorni per pagare valgono per quelle notificate entro marzo 2022

Arriva dunque l’estensione di tre mesi sulle notifiche delle cartelle esattoriali da pagare entro 180 giorni. La misura comprende pertanto le cartelle notificate a partire dal 1° settembre 2021 fino al 31 marzo 2022. Inizialmente il termine della notifica era fissato al 31 dicembre 2021. L’estensione delle notifiche va a rafforzare anche il maggior tempo per procedere con il pagamento. Precedentemente i giorni per pagare erano 150, rispetto alle modifiche apportate che fanno slittare a 180 giorni l’adempimento.  A conti fatti, il termine per il pagamento delle ultime cartelle notificate a marzo prossimo slitterà fino alla fine di settembre 2022.

Altre misure fiscali dalla legge di Bilancio 2022: esenzione tassa sui tavolini fino a marzo

Altre tre modifiche sono in arrivo dalla legge di Bilancio 2022. In primis, la proroga dell’esenzione della tassa sui tavolini con un nuovo termine fissato a marzo 2022. Si tratta dunque della possibilità di non pagare il canone unico patrimoniale (Cup), l’ex tassa Tosap o Cosap. La misura andrà a vantaggio dei bar, dei ristoranti e degli ambulanti.

Contributi per gli affitti persi per gli sfratti bloccati ai piccoli proprietari di immobili

Si va verso l’aiuto ai piccoli proprietari di immobili che abbiano subito perdite per il blocco degli sfratti determinata da uno dei decreti legge per l’emergenza Covid. L’aiuto verrà garantito dal Fondo di solidarietà per i piccoli proprietari che avrà una dote di 10 milioni di euro per tutto il prossimo anno. La misura prevede l’erogazione di un contributo pari al 50% del canone. Il limite massimo per proprietario all’anno del contributo sarà di 6.400 euro. Il contributo dovrà essere rapportato ai mesi di sospensione fino a un massimo di 16.

Imu 2022 su immobili di pensionati residenti all’estero: cala l’aliquota al 10%

Dovrebbe arrivare per il 2022 anche il calo dell’Imu per i pensionati italiani che siano resistenti all’estero e che possiedano un immobile in Italia, purché non locato. L’emendamento va a beneficio dei pensionati che abbiano un trattamento previdenziale maturato in regime di convenzione internazionale. La dote della misura è fissata in 3 milioni di euro.

Quando non si paga l’IMU sulla seconda casa

Abbiamo già trattato l’argomento IMU prima casa, chi deve pagare questa imposta e che ne è esente, capendo che sono pochi i casi in cui il versamento della tassa è dovuta. Stavolta, vogliamo capire quando non si paga l’IMU sulla seconda casa oppure in quali casi il proprietario può fruire di varie riduzioni dell’imposta.

IMU seconda casa: quando non si paga

Nella maggioranza dei casi, l’IMU sulla seconda casa è dovuta, e in ogni caso non esistono condizioni per cui si è interamente esenti dal pagamento. Tuttavia ci sono diversi in cui il proprietario dell’immobile non è tenuto al versamento integrale della tassa, potendo fruire di alcune agevolazioni e riduzioni.

Prima di entrare nel merito della questione, precisiamo che l’IMU seconda casa rappresenta un tributo comunale dovuto da tutti coloro che possiedono un immobile che non sia prima casa (a meno che non rientri nelle abitazioni principali che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ossia per le abitazioni di tipo signorile, in ville, oppure castelli e palazzi di pregio storico e artistico.

Agevolazioni IMU seconda casa: pagamento ridotto

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 1263 Corte di Cassazione del 21 gennaio 2021), ha stabilito che a volte basta presentare un’autocertificazione con la quale si dichiara che l’immobile è disabitato o concesso in comodato d’uso gratuito a parenti, o ancora concesso in locazione a canoni molto bassi rispetto al normale valore di mercato.

In questi casi il proprietario deve presentare domanda al Comune nel quale è ubicato l’immobile per ottenere una riduzione sull’imposta dovuta del 50% che vale per tutto il periodo in cui sussistono tali condizioni, di ottenere una riduzione della tassazione del 50% “per tutto il periodo per il quale sussistono le condizioni suddette.

Il Dpr 445/2000 interviene in deroga sulla disposizione normativa vigente in materia di pagamento IMU seconda casa, secondo la quale le condizioni di inagibilità o inabitabilità dell’immobile devono essere necessariamente accertate dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario.

Per gli immobili inagibili e inabitabili la Cassazione ha stabilito una riduzione del 50% dell’imposta da pagare, e nei casi in cui lo stato di inagibilità è noto anche al Comune, si arriva all’esenzione dal pagamento dell’imposta nella sua totalità, anche se il proprietario non ha presentato la richiesta di ottenere la riduzione dell’Imu.

La riduzione dell’Imu del 50% per la seconda casa quando si tratta di immobile concesso in comodato d’uso gratuito ai figli o ai genitori, sempre che questi soggetti la utilizzino come abitazione principale e che la casa in questione non sia registrata al catasto come abitazione rientrante nelle categorie di lusso (A/1, A/8 e A/9).

Possono beneficiare della riduzione del 50% dell’Imu anche gli immobili considerati di interesse storico e artistico come previsto dall’articolo 10 del D.L. n. 42 del 2004. Anche in questo caso per ottenere la riduzione dell’Imu bisogna presentare la dichiarazione Imu entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello per il quale viene calcolata l’imposta.

Una riduzione dell’Imu è prevista anche nei casi di immobili dati in locazione, a patto che si tratti di un contratto con canone concordato secondo la legge 431/1998. In questo caso la riduzione sarà del 75%.

Infine è prevista l’esenzione totale dal pagamento dell’Imu sulla casa familiare che viene assegnata al genitore affidatario dei figli.

Ricordiamo che in ogni caso è sempre importante verificare le delibere e i regolamenti comunali che potrebbero applicare riduzioni minori o maggiori dell’imposta, a seconda delle situazioni e dei bilanci.

Gli immobili di pensionati residenti all’estero

A seguito della Legge di Bilancio 2021, a partire da quest’anno, i pensionati che sono fiscalmente residente all’estero e proprietari di un immobile sul territorio italiano, potranno godere di alcune riduzioni sui costi della proprietà. Per la precisione, la decurtazione dell’IMU seconda casa è pari al 50%, a condizione che tale immobile non venga locato oppure concesso in comodato d’uso, e che i proprietari siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.

Calcolo IMU seconda casa

L’aliquota IMU per le seconde case e le loro relative pertinenze è pari allo 0,86 per cento. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla fino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento.

Ma vediamo insieme quali sono i passaggi da fare per calcolare l’IMU sulle seconde case:

  • individuare la rendita catastale, ottenibile dalla visura catastale e reperibile nel rogito, nell’ultima dichiarazione dei redditi oppure online attraverso il sito dell’Agenzia del territorio.
  • Sommare la rendita catastale al 5% del suo valore (quindi moltiplicare il valore della rendita catastale per 1,05).
  • Moltiplicare questo risultato per un coefficiente, valore che varia a seconda della tipologia dell’immobile, per ottenere la base imponibile. Per esempio per le seconde case rientranti nella categoria catastale A3, il coefficiente da utilizzare è 160.
  • Ottenuta la base imponibile si dovrà aggiungere l’aliquota che è stata decisa dal comune di riferimento.

 

IMU 2021: confermato il rinnovo delle maggiorazioni tacito

L’ IMU 2021 ci potrebbe riservare delle sorprese con il rinnovo tacito delle maggiorazioni previste ed applicate da alcuni comuni.

Imu 2021: le tariffe confermate

Il Mef ha confermato che la maggiorazione dell’aliquota IMU approvate nel 2020, saranno automaticamente rinnovate per il 2021. In particolare attraverso la risoluzione n.8 del D/F del 21 settembre 2021, il Mef conferma la possibilità di applicare la maggiorazione IMU dell’0,08% prevista dalla legge di bilancio 2020 tramite un semplice tacito rinnovo. Si ricorda che l‘Imu è l’imposta municipale unica di tipo patrimoniale, che si paga al comune in quanto proprietari di immobili.

Secondo quanto comunicato  i Comuni non avranno l’obbligo di deliberare per il 2021 le nuove tariffe di applicazione. Questa decisione deriva dal fatto che la tasi è stata abolita e che l’Imu rimane l’unica tassa sugli immobili diversi dalla prima casa. Inoltre secondo quanto stabilito dallo stesso Mef, i Comuni potranno solo, per gli anni successivi, diminuire il valore della percentuale.

Ecco cosa si legge nella risoluzione

A questo proposito, si rileva che, ai sensi dell’art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019 le “aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.”.

La disposizione appena riportata, che riprende il principio generale contenuto nel citato art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, non reca alcuna eccezione di sorta e appare pertanto destinata ad operare per la totalità delle aliquote IMU.

Mef e l’obbligo di invio delle delibere in formato elettronico

Una breve precisazione occorre farla. Dal 2022 verrà introdotto l’obbligo di utilizzare il formato elettronico per l’invio delle delibere al Mef. Infatti i comuni e le province delle città metropolitane, dovranno mandare tutte le loro delibere in merito a regolamenti e tariffe relative alle entrate, in formato elettronico. Si cerca così di assicurare la conoscenza automatizzata delle informazioni utili per gli adempimenti dei tributi da parte dei contribuenti, cittadini ed intermediari.

 

Sanzioni fiscali tributarie, non ricadono sugli eredi

Gli eredi non sono obbligati a pagare le sanzioni fiscali del congiunto venuto a mancare. La Corte di Cassazione con l’ordinanza n 6500/2019 ha chiarito che le sanzioni pecuniarie amministrative previste per la violazione delle norme tributarie non si trasmettono agli eredi, visto il loro carattere afflittivo.

Le sanzioni tributarie non si ereditano

Nel caso in questione esaminato, il testatore aveva omesso o errato un versamento relativo all’IMU in relazione a un terreno edificabile. I figli del de cuius che aveva pagato l’imposta come se l’appezzamento fosse agricolo, quindi, in misura molto minore rispetto a quanto non comporterebbe l’entità del pagamento di un terreno su cui è possibile costruire hanno presentato ricorso in Cassazione opponendosi all’atto impositivo dopo che la Ctp e la Ctr Roma avevano dato ragione al Fisco. La sezione tributaria della Cassazione ha accolto il ricorso degli eredi, spiegando nella sentenza che le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme tributarie hanno carattere afflittivo, quindi, da inquadrarsi nella categoria dell’illecito amministrativo di natura punitiva, disciplinato dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981, in quanto commisurate alla gravità della violazione e alla persona del trasgressore, con la conseguenza che ad esse si applica il principio generale fissato dall’articolo 7 della legge n. 689/1982 di cui sopra, secondo il quale gli eredi non sono tenuti al pagamento della somma dovuta (Cass. civ. sez. V., 28/05/2008, n.13894; Cass. civ. sez V 15.10.2018, n. 25644)..

IMU su terreno edificabile

Sul caso del versamento dell’IMU, i giudici di Cassazione hanno confermato l’interpretazione del Fisco. Ossia, che ai fini dell’applicazione dell’IMU è da considerarsi edificabile solo se usato a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, a prescindere dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo; ciò determina quella che può considerarsi una vera e propria “impennata” di valore rilevante ai fini fiscali (cfr. Cass. s.u. n. 25506/2006 cit.; Cass. sez. V n. 4952/2018).

Per tutto questo, il ricorso iniziale del contribuente è stato accolto limitatamente alle sanzioni che così non sono state pagate, tuttavia, gli eredi sono tenuti al pagamento dell’imposta chiesta dal Comune. Relativamente all’IMU, la Giurisprudenza tende a considerare l’imposta non spettante agli eredi, bensì al coniuge superstite che continua ad abitare in casa sua. Molto, dipende dallo specifico contesto. In conclusione, la Corte di Cassazione conferma che l’imposta va pagata ma che le eventuali sanzioni non sono trasmissibili agli eredi, in nessun caso.