Nuova Sabatini, arrivano nuovi finanziamenti

La legge Sabatini nasce per aiutare le imprese a fare investimenti mirati. Con il tempo la struttura base della legge Sabatini, che prende il nome dal suo primo estensore, proprio per questo si definisce Nuova Sabatini. Il fondo per la Nuova Sabatini si integra costantemente e anche per il 2023 vi sono importanti novità. Oltre ai finanziamenti della legge di Bilancio 2023, sono infatti previsti nuovi incentivi che consentono alle imprese di avere maggiori aiuti.

In arrivo 274 milioni di euro per la Nuova Sabatini

Il rifinanziamento della Nuova Sabatini è previsto nel disegno di legge per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy e prevede ulteriori 274 milioni di euro destinati alle imprese che vogliono fare investimenti strumentali. L’obiettivo è dare continuità a questa misura di sostegno anche considerati gli aumenti dei tassi di interesse che mettono in difficoltà le imprese che vogliono fare investimenti.

Si ricorda che la Nuova Sabatini, decreto legge 69 del 2013, articolo 2, prevede incentivi per le imprese che acquistano macchinari di nuova generazione, gli incentivi sono previsti anche a fronte di contratti di leasing per macchinari, hardware, software e tecnologie digitali in genere.

Il nuovo finanziamento di 274 milioni di euro va ad aggiungersi ai finanziamenti già previsti nella legge di bilancio 2023 distribuiti dal 2023 al 2026.

Come presentare domanda per accedere alla Nuova Sabatini 2023

Si ricorda che per presentare la domanda al fine di accedere agli incentivi per la Nuova Sabatini occorre utilizzare la piattaforma https://benistrumentali.dgiai.gov.it/ a cui le imprese possono accedere tramite Spid.

Deve anche essere ricordato che ora accanto allamisura standard della Nuova Sabatini, c’è anche la Nuova Sabatini Green che incentiva progetti di sviluppo ecostostenibili, o meglio investimeni in beni strumentali e processi produttivi che siano maggiormente ecosostenibili e quindi in grado di abbattere le emissioni inquinanti legati alla linea produttiva. Inoltre, sono previste maggiorazioni per gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno.

Congedo parentale con retribuzione all’80%, arrivano le istruzioni Inps

Le legge di bilancio 2023 ha previsto la possibilità per i genitori (padre o madre) di ottenere il congedo parentale fino all’80%. Ecco come fare domanda.

Chi può avvalersi del congedo parentale con indennizzo all’80%?

Il giorno 16 maggio 2023 l’Inps ha pubblicato la circolare 45 con le istruzioni necessarie per fruire del congedo parentale con indennità fino all’80%. Tale congedo può essere richiesto fino al compimento del 6° anno del bambino.

Il congedo parentale è una misura che spetta a ciascun genitore per un periodo temporale di tre mesi. Con la citata disposizione non si aggiunge un ulteriore mese di cui beneficiare, ma semplicemente viene aumentata all’80% la quota di retribuzione spettante per uno solo dei mesi dei quali i genitori possono usufruire. La misura si può usufruire con retribuzione all’80% in modo alternato, cioè può essere fruito da uno solo dei genitori e non da entrambi.

Come funziona ora il congedo parentale?

Facendo quindi un sunto della situazione, il decreto legislativo 151 del 2001 prevede la possibilità per i genitori di fruire del congedo parentale 10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi, per tali periodi gli indennizzi previsti sono:

  • un mese è indennizzato all’80% della retribuzione (nel limite dei 6 anni di vita – o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento – del minore);
  • 8 mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
  • i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U. Si risocnosce l’indennità del 30% nel caso in cui reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

La nuova norma trova applicazione dal 1° gennaio 2023, quindi i genitori che abbiano terminato la disponibilità di congedo parentale al 31 dicembre 2022 non possono fruirne.

Come presentare la domanda per fruirne?

La domanda di congedo parentale si presenta telematicamente tramite il portale web www.inps.it accedendo con la propria identità digitale, cioè codice Spid almeno di 2° livello, Cie o Cns. Dopo l’accesso occorre andare alla sezione “Lavoro” e di seguito cliccare su “Congedi, permessi e certificati”.

Leggi anche: Congedo parentale 2022, tutte le modifiche della legge di Bilancio

Rottamazione quater, slitta il termine per la presentazione dell’istanza. Le novità

Cambiano ancora le regole della rottamazione quater, slitta infatti il termine per la presentazione dell’istanza per aderire e di conseguenza tutti i successivi termini.

Cambiano i termini della rottamazione quater

Il Mef ha comunicato che i contribuenti che vogliono aderire alla rottamazione quater delle cartelle esattoriali prevista dalla legge di bilancio 2023 hanno due mesi in più di tempo per proporre l’istanza.

La rottamazione quater prevede la possibilità di liberarsi dei carichi fiscali pendenti pagando il capitale a cui si aggiungono le spese di notifica ed eventuali spese di procedura, ma senza sanzioni e interessi. L’agevolazione fiscale può essere richiesta per i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Per poter ottenere questa agevolazione era prevista l’adesione entro il 30 aprile 2023. Sono però numerosi i contribuenti che non sono riusciti a rispettare tale termine e proprio per questo si è provveduto a uno slittamento.

Ricordiamo che questo è solo uno dei provvedimenti di pace fiscale adottati con la legge di bilancio 2023, infatti è possibile ottenere anche la cancellazione dei debiti fiscali di importo fino a 1.000 euro affidati all’agente di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Infine, vi è la possibilità di provvedere alla conciliazione agevolata delle liti tributarie.

Leggi anche: Tregua fiscale, come funziona la conciliazione agevolata per ridurre le sanzioni

Quali sono i nuovi termini per aderire alla rottamazione quater?

In base al comunicato del Mef, i contribuenti possono presentare istanza per aderire alla rottamazione quater entro il 30 giugno 2023.

Di conseguenza slitta anche il termine entro il quale l’Agenzia entrate e riscossione deve trasmettere ai contribuenti il prospetto delle somme effettivamente dovute. Lo stesso è ora fissato al 30 settembre 2023.

Naturalmente prima che l’Agenzia trasmetta il prospetto delle somme da pagare il contribuente non può effettivamente provvedere al pagamento. Slitta il termine anche per il versamento della prima rata della rottamazione quater o dell’unica rata, il nuovo termine slitta al 31 ottobre 2023, i contribuenti potranno quindi passare un’estate serena senza preoccuparsi dei pagamenti da effettuare.

Leggi anche: Rottamazione quater: quali sono gli effetti sulle ganasce fiscali?

Rottamazione quater: quali sono gli effetti sulle ganasce fiscali?

Le ganasce fiscali sono in provvedimento cautelare iscritto al Pra ( Pubblico Registro Automobilistico), che inibisce l’uso di un veicolo in seguito al mancato pagamento di cartelle esattoriali. In seguito all’accesso alla rottamazione quater è possibile ottenere la sospensione delle ganasce fiscali o fermo amministrativo. Ecco come procedere.

Ganasce fiscali e stralcio cartelle esattoriali

La legge di bilancio 2023 ha previsto una serie di provvedimenti di pace fiscale che consentono ai contribuenti di regolarizzare la loro posizione e quindi anche di fermare gli effetti negativi derivanti dal mancato pagamento delle cartelle esattoriali.

Tra i provvedimenti vi è lo stralcio delle cartelle esattoriali di importo fino a 1.000 euro affidate all’agente di riscossione tra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. In questo caso le ganasce fiscali cessano automaticamente al momento della cancellazione del debito fiscale senza che il contribuente debba fare nulla.

Ganasce fiscali nella rottamazione quater

Diverso è il caso delle cartelle esattoriali emesse tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 di importo superiore e per tutte le altre cartelle esattoriali affidate all’agente di riscossione entro il 30 giugno 2022. In questo caso è necessario presentare istanza entro il 30 aprile 2023 per aderire alla rottamazione quater, questa consente di liberarsi del carico fiscale pagando le somme dovute a titolo di capitale, spese di notifica e per eventuali procedure di notifica.

Occorre però prestare attenzione, aderendo alle rottamazione quater l’effetto sospensivo delle ganasce fiscali non è immediato, ma si verifica al pagamento dell’importo o della prima rata nel caso in cui si prediliga il pagamento rateale. Di conseguenza una volta presentata l’istanza entro il 30 aprile occorre attendere la comunicazione dell’Agenzia delle entrate delle somme da versare, ripartite sulla base del numero di rate prescelto dal contribuente in sede di istanza. Questa avviene entro il 30 giugno 2023.

Si deve quindi provvedere al pagamento entro il 31 luglio 2023 dell’unica rata o della prima rata il cui importo è pari al 10% delle somme complessivamente dovute.

Deve essere ricordato che quando si sceglie il pagamento rateale non vi è la cancellazione delle ganasce fiscali, ma solo la sospensione e che di conseguenza è necessario rispettare il piano delle rate previsto.

Leggi anche: Rottamazione quater, se non posso pagare le rate conviene evitarla?

Rottamazione quater, se non posso pagare le rate conviene evitarla?

C’è tempo fino al 30 aprile 2023 per decidere se aderire alla rottamazione quater o meno e sono numerosi i contribuenti che si chiedono se tale scelta sia conveniente o se magari è meglio lasciar correre e attendere l’ eventuale prescrizione. I pareri in materia non sono unanimi nemmeno tra gli esperti della materia, ecco però qualche spunto.

Rottamazione quater in sintesi

La rottamazione quater permette di definire in modo agevolato e quindi senza il pagamento di sanzioni, interessi di mora e aggio, ma pagando esclusivamente il capitale, le spese di notifica e istruttorie. Il pagamento degli importi può avvenire anche a rate. Possono essere oggetto della rottamazione quater le cartelle esattoriali affidate all’agente di riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.

Il dubbio che assale molti riguarda le conseguenze che possono derivare dal mancato pagamento degli importi rateali, in particolare nel caso in cui si tratti di somme elevate.

La normativa infatti prevede la possibilità di rateizzare gli importi in 18 rate distribuite in 5 anni. Aderendo al pagamento rateale almeno il 10% delle somme devono essere versate nelle prime due rate in scadenza al 31 luglio 2023 e al 30 novembre 2023. In caso di mancata ottemperanza si decade dal beneficio della rottamazione quater. Proprio per questo chi ha difficoltà economiche esprime dubbi sulla convenienza dell’adesione.

Presentare più istanze di rottamazione quater per ridurre il rischio di decadenza

La prima cosa da ricordare è che la rottamazione quater consente di presentare più istanze per carichi pendenti diversi, in questo modo è possibile ridurre il rischio di decadenza, infatti gli importi delle singole rate sarà minore e si potrà decidere di portare avanti solo i piani di rientro che effettivamente si possono sostenere, lasciandone decadere solo una parte.

Decadenza non preclude l’ulteriore richiesta di rateizzazione

A parte questo suggerimento, occorre ricordare che nella rottamazione quater vi è una differenza rispetto alla rottamazione ter. Nel precedente intervento di pace fiscale era previsto che in caso di mancato pagamento di una rata o ritardo nel versamento si verificava la decadenza dal beneficio e le somme restanti dovevano essere pagate in unica soluzione. Il comma 14 dell’articolo 3 del DL 119/2018 stabiliva infatti che in caso di decadenza “b) il pagamento non può essere rateizzato e sensi dell’articolo 19 del DPR 29 settembre 1973 n. 602.

La norma attuale, comma 244 dell’art. 1 della legge di bilancio 2023, prevede invece che in caso di mancato, insufficiente, ritardato pagamento delle rate, le somme già incassate sono detratte dal debito intero, mentre le somme rimanenti possono essere nuovamente oggetto di accordo di rateizzo ex articolo 19 D.P.R. 602/1973 in quanto la norma espressamente non lo vieta.

Ricordiamo che nella rottamazione quater possono essere fatte rientrare anche le rate della rottamazione ter da cui i contribuenti erano decaduti.

Leggi anche: Rottamazione quater: cosa succede a multe stradali e bollo auto?

Riforma del Fisco: tregua fiscale in arrivo per i mesi di agosto e dicembre

Reddito alimentare e Carta Risparmio: quando entrano in vigore?

La legge di bilancio 2023 ha previsto due importanti misure di sostegno al reddito: la Carta Risparmio Spesa 2023 e il Reddito Alimentare. Le due misure sono ora in procinto di essere attivate. Ecco come funzioneranno.

Come funzionerà la Carta Risparmio Spesa 2023?

Quando viene approvata ed entra in vigore la legge di bilancio, essa per alcune parti è immediatamente vigente, mentre per altre parti sono necessari decreti attuativi da parte dei ministeri o comunque delle ulteriori norme di dettaglio specifiche. Proprio per questo motivo può capitare che molte parti entrino in vigore con notevole ritardo. Tra le misure previste e non ancora entrate in vigore sono sono la Carta Risparmio Spesa 2023 e il Reddito Alimentare.

La Carta Risparmio 2023 è destinata a sostituire i buoni spesa erogati dal Comune, il fondo in dotazione è di 500 milioni di euro per il 2023 ed è destinato a soggetti con reddito Isee inferiore a 15.000 euro. Potrà essere utilizzato solo per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Le procedure per l’erogazione del contributo saranno gestite dai Comuni di residenza. Attualmente ancora non si conosce la lista dei beni alimentari che potranno essere acquistati con la Carta Risparmio 2023.

Come funzionerà il reddito alimentare?

Il Reddito alimentare finanzia l’erogazione di pacchi alimentari in favore di soggetti in condizione di povertà assoluta. Purtroppo il reddito alimentare inizialmente non avrà copertura in tutto il territorio, in quanto misura sperimentale, sarà erogato solo in comuni appartenenti a città metropolitane. Il pacco alimentare dovrà essere prenotato con l’uso di un’app e quindi poi ritirato presso centri di distribuzione.

Se il beneficiario si trova in una condizione di fragilità, sarà possibile ricevere il pacco direttamente a casa.

Il reddito alimentare è destinato a diventare strutturale, ma per il 2023 avrà un impatto limitato. È previsto come misura per contrastare lo spreco e la povertà alimentare. I pacchi alimentari saranno infatti formati da prodotti invenduti nella distribuzione alimentare. Coloro che rispettano i requisiti per ottenerlo, potranno prenotare il pacco attraverso l’App e quindi ritirarlo.

Il costo di questa misura è esiguo, infatti sono distribuiti prodotti alimentori che non sarebbero più idonei alla vendita. Naturalmente ci sono i costi legati alla gestione del sistema.

Il tema del contrasto allo spreco alimentare è di particolare attualità, infatti se ne sta occupando anche l’Unione Europea.

Per saperne di più leggi l’articolo: Data scadenza alimenti, l’Unione Europea cambia l’etichetta

Pagamento Pos, a breve modifiche alle commissioni

A breve potrebbero esservi novità positive per commercianti e professionisti,  è stato istituito il tavolo tecnico per la modifica alle commissioni per il pagamento Pos.

Bocciata la legge di bilancio 2023, si studiano nuove ipotesi per le commissioni su pagamento Pos

La bozza della legge di bilancio 2023 prevedeva inizialmente l’eliminazione dell’obbligo di accettare pagamenti con il bancomat per importi inferiori a 30 o 60 euro. La bozza fu inviata all’Unione Europea che criticò tali misure sostenendo che incoraggiavano l’evasione fiscale. Proprio per questo motivo le norme sparirono dalla legge di bilancio 2023. La ratio della scelta di eliminare l’obbligo di accettare il pagamento con Pos era nel fatto che i commercianti quando accettano tali pagamenti pagano una commissione bancaria che varia in base alla banca. Questo implica che, per piccoli importi, i guadagni effettivi possono essere erosi in maniera considerevole da tali commissioni. Saltata la norma che lasciava i commercianti liberi di non accettare i pagamenti elettronici, resta il problema delle commissioni.

Pagamento Pos: come è costituito il tavolo tecnico?

Proprio per questo motivo è stato istituito il tavolo tecnico presso il MEF ( Ministero dell’Economia e delle Finanze) in cui sono coinvolte anche le associazioni di categoria. In particolare partecipano al tavolo tecnico:

  • Banca d’Italia;
  • Agenzia delle Entrate;
  • Agenda per l’Italia Digitale;
  • Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio;
  • Associazione italiana prestatori servizi di pagamento;
  • ABI;
  • Ministero delle imprese e del made in Italy.

In base al decreto del Mef del 3 marzo 2023, possono partecipare anche in qualità di uditori altri soggetti interessati.

L’obiettivo è individuare soluzioni che possano sollevare i commercianti dal pagamento delle commissioni per i piccoli importi.

Commissioni pagamento Pos: doppia soglia

In base ai primi lavori sembra che si opti per individuare una doppia soglia, dovrebbero quindi essere sollevati dall’onere di pagare le commissioni gli esercenti attività di impresa, arti e professioni con ricavi e compensi relativi all’anno antecedente inferiori a 400 mila euro e per pagamenti singoli di importo fino a 30 euro.

Il gruppo di lavoro ha 90 giorni di tempo per definire una bozza equa e trasparente inerente i costi delle commissioni. In caso contrario si procederà a chiedere il versamento di un contributo straordinario pari al 50% delle commissioni introitate per le transazioni inferiori a 30 euro. Questi andranno a costituire un fondo destinato al sostegno di commercianti e professionisti.

Rottamazione quater: cosa succede a multe stradali e bollo auto?

La legge di bilancio 2023 prevede diversi provvedimenti di pace fiscale, tra questi due sono i principali: la rottamazione quater e lo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro, molti si stanno però chiedendo se questi provvedimenti riguardano anche le multe stradali e il bollo auto.

Stralcio e rottamazione quater

Per capire quali cartelle esattoriali rientrano nei benefici dello stralcio e della rottamazione quater è necessario fare una premessa. Le misure di pace fiscale previste nella legge di bilancio 2023 si applicano in modo automatico alle cartelle esattoriali provenienti dalle agenzie fiscali e degli enti pubblici previdenziali. Per gli atti provenienti da altri soggetti è, invece, necessario che questi comunichino entro il termine del 30 aprile (prorogato con il decreto Milleproroghe) la volontà di aderire allo stralcio e alla rottamazione quater.

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Bollo auto non pagato: rientra nella rottamazione quater e nello stralcio delle cartelle?

Per quanto riguarda i bolli auto dobbiamo ricordare che si tratta di un tributo regionale, ma riscosso dallo Stato, proprio tale figura ambivalente sta portando difficoltà interpretative, infatti se il bollo auto si considera un tributo erariale si applicano le norme previste per le cartelle esattoriali emesse dalle agenzie fiscali e di conseguenza:

  • le cartelle esattoriali affidate all’agente di riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 di importo fino a 1.000 euro sono soggette allo stralcio automatico;
  • per le cartelle esattoriali superiori a 1.000 euro affidate all’agente di riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 e per quelle di qualunque importo fino al 30 giugno 2022, si applica la definizione agevolata della rottamazione quater che consente di liberarsi del debito fiscale versando, anche a rate, gli importi del capitale, spese di notifica e riscossione. Escluse quindi le sanzioni e gli interessi di mora.

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Nonostante vi siano perplessità da parte dei giuristi, la Corte Costituzionale ha più volte sottolineato che il tributo ha natura erariale e di conseguenza dovrebbero essere senza dubbio applicate le norme previste per la tregua fiscale.

Multe stradali: attenzione non tutte rientrano nella pace fiscale

Abbiamo visto che la tesi prevalente è che il bollo auto, sebbene sia diretto alle Regioni, debba essere considerato un tributo erariale. Diversa è invece la natura delle multe stradali. In questo caso, come stabilito nella legge di bilancio 2023, al fine di non mettere i Comuni in difficoltà economiche, è previsto che siano proprio questi a dover deliberare se aderire o meno ai provvedimenti di tregua fiscale e di conseguenza se debbano essere applicate le norme sullo stralcio e sulla rottamazione quater oppure, se si debba provvedere al pagamento.

In particolare Comuni, Province e Regioni entro il 30 aprile 2023 ( termine prorogato con il decreto Milleproroghe) dovranno deliberare e quindi comunicare all’Agenzia Entrate e Riscossione se hanno intenzione di aderire alle misure di pace fiscale. Per lo stralcio (cartelle di importo inferiore a 1.000 euro) è previsto che nel caso in cui l’ente non aderisca, ci sia comunque lo stralcio delle somme aggiuntive rispetto al capitale (interessi, sanzioni e aggio). Nel caso in cui l’infrazione sia stata accertata da Carabinieri, Polizia o altri agenti statali, scatta lo stralcio automatico anche della sanzione. Di conseguenza, lo stralcio non si applica nel caso in cui le multe siano state emesse dalla Polizia Locale.

Per la rottamazione quater invece vi è la stessa applicazione prevista per le cartelle provenienti da agenzie fiscali ed enti previdenziali, in questo caso l’ente (Comune, Regione, Provincia) potrà riscuotere la somma capitale, spese di notifica e riscossione.

Rottamazione quater: disponibile il prospetto degli importi dovuti. Ecco come ottenerlo

Dal giorno 15 febbraio 2023 sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile controllare il prospetto dei carichi pendenti che possono rientrare nella definizione agevolata-rottamazione quater ( legge di bilancio 2023-legge 197 del 2022).

Definizione agevolata-tregua fiscale: sintesi

La legge di Bilancio 2023 ha disciplinato la definizione agevolata che consente a coloro che hanno maturato carichi pendenti per debiti fiscali di poter risolvere il rapporto con il Fisco in modo agevolato e quindi pagando l’importo delle cartelle esattoriali comprendente il capitale, le spese di procedura e di notifica, escludendo invece interessi, sanzioni e aggio.

La definizione agevolata può essere richiesta per le cartelle esattoriali affidate all’agente di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

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Nei giorni scorsi l’Agenzia ha invece reso noti i codici tributo da utilizzare per il pagamento delle cartelle esattoriali, in questo caso puoi approfondire l’argomento all’articolo: Tregua fiscale: pubblicati i codici tributo dall’Agenzia delle Entrate

Prospetto definizione agevolata: cos’è? Cosa trovo nel prospetto?

Ora sono state fornite le indicazioni procedurali per ottenere il prospetto delle cartelle esattoriali che il contribuente può far rientrare nella definizione agevolata. Ricordiamo fin da ora che il contribuente deve aderire entro il 30 aprile 2022 accedendo all’area personale sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e completando la procedura online. La procedura online può essere effettuata anche senza identificazione con un’identità digitale, ma in questo caso è necessario indicare un recapito di posta elettronica.

Il prospetto informativo è un documento che contiene:

– l’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito che possono essere oggetto di definizione agevolata-rottamazione quater;

– l’importo dovuto aderendo alla tregua fiscale.

Come posso richiedere il prospetto informativo?

Il prospetto informativo può essere richiesto telematicamente, anche in questo caso è possibile utilizzare due procedure.

Accesso con identità digitale

Si può entrare nell’area riservata accedendo con un codice di identità digitale (Cie, Spid, Cns), in questo caso si potrà visualizzare immediatamente la schermata con i dati della richiesta inoltrata. Nelle successive 24 ore il contribuente riceverà attraverso una e-mail il link per scaricare il prospetto. Occorre però prestare attenzione, infatti il link è attivo solo per 5 giorni. Intercorso tale termine non sarà più possibile visualizzare il prospetto.

Accesso senza identificazione con identità digitale

La richiesta può essere effettuata anche in area pubblica, in questo caso è però necessario seguire una procedura diversa con la necessità di allegare una documentazione diversa in base alla forma giuridica del soggetto richiedente. Nelle successive 72 ore si riceverà un link per convalidare il proprio indirizzo e-mail. Effettuata la convalida si riceverà una seconda e-mail in cui sarà confermata la presa in carico dell’istanza. Infine, il contribuente riceverà una terza e-mail dove è incluso un link da utilizzare per poter accedere al proprio prospetto. Anche in questo caso il link è attivo solo per 5 giorni.

Le operazioni per ottenere il prospetto dei debiti con il Fisco agevolabili con la rottamazione quater possono essere compiute, dietro delega, anche da un intermediario abilitato.

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Definizione agevolata-rottamazione quater: quali debiti non vi rientrano?

La legge di bilancio 2023, legge 197 del 2022, prevede un corpo di norme di pacificazione fiscale, le stesse hanno però creato dubbi tra i contribuenti e di conseguenza l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad elaborare una serie di guide volte ad agevolare il contribuente rispondendo alle domande più comuni. Ora vediamo quali debiti non rientrano nella definizione agevolata o rottamazione quater.

Cos’è la definizione agevolata?

Prima di ricordare quali cartelle esattoriali non rientrano nella definizione agevolata, ricordiamo in sintesi che cos’è. Si tratta di un provvedimento di pace fiscale che consente di regolarizzare la propria posizione con il Fisco risolvendo le cartelle esattoriali affidate all’agente di riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 versando il capitale, rimborso delle spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica. Non sono invece dovute le somme maturate a tutolo di interessi di mora, aggio e sanzioni.

Quali cartelle esattoriali non rientrano nella definizione agevolata – rottamazione quater?

Dal punto di vista oggettivo, non rientrano nella definizione agevolata o rottamazione quater le cartelle esattoriali affidate all’agente di riscossione prima del 1° gennaio 2000 ( meglio controllare un’eventuale prescrizione) e quelle affidate all’agente di riscossione dopo il 30 giugno 2022.

Dal punto di vista soggettivo invece non vi rientrano:

  • i carichi relativi a:
    ▪ somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
    ▪ crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
    ▪ multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
    ▪ “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.
    • le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
    • i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.

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Rottamazione quater: tutti i vantaggi connessi alla presentazione della domanda

Deve infine essere ricordato che per le cartelle esattoriali di importo fino a 1000 euro affidati all’agente di riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 vi è la cancellazione automatica.

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