Flat tax incrementale dal 2024 va in pensione

La legge di bilancio 2023 aveva previsto come misura sperimentale e quindi per il solo 2023, la flat tax incrementale, cioè la tassazione piatta, proporzionale, non progressiva. Questa misura non è tra quelle rinnovate nel disegno di legge di bilancio per il 2024, il testo ormai definitivo, arriva in Senato il 22 dicembre 2023.

Cos’è la flat tax incrementale e come funziona

La flat tax incrementale è un regime opzionale, quindi il titolare di partita Iva in regime ordinario può sceglierlo o meno. Prevede per gli incrementi di reddito rispetto ai redditi prodotti negli anni dal 2020 al 2022, con decurtazione di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare, l’applicazione di un’aliquota Irpef al 15%. La flat tax incrementale può trovare applicazione su una base imponibile massima di 40.000 euro.

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La flat tax si applica sui redditi prodotti nel 2023, quindi nella dichiarazione che sarà presentata nel 2024, non troverà poi più applicazione quindi solo per il prossimo anno ci sarà la necessità di effettuare il doppio calcolo dell’imposta.

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Il contribuente può comunque scegliere di evitare il doppio calcolo rinunciando all’aliquota opzionale, ovviamente dal punto di vista economico questa scelta non è conveniente, infatti nel 2023 la prima aliquota Irpef è al 23% per redditi fino a 15.000 euro, quindi aliquoita più elevata rispetto al 15%.

Quale sarà la tassazione dopo la flat tax incrementale?

Come detto, la misura non è prevista nella legge di bilancio 2024, questo vuol dire che non ci sarà una proroga e al 31 dicembre scadrà questa tassazione di favore.

Dal 2024 dovrebbero però entrare in vigore per i titolari di partita Iva le misure disposte dal concordato preventivo biennale. Attualmente non è possibile determinare se questa misura porterà effettivamente a pagare meno imposte, di sicuro aiuterà a ridurre la burocrazia perché partite Iva e Fisco concorderanno per due anni le imposte da pagare. Non mancano polemiche sui maggiori controlli a cui saranno sottoposti coloro che decidono di non aderire al nuovo regime fiscale.

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Rottamazione quater la proroga è definitiva, pagamento entro il 18 dicembre

C’è tempo fino al 18 dicembre 2023 per il pagamento della prima e della seconda rata della rottamazione quater. A stabilirlo è il decreto Anticipi.

Proroga rottamazione quater

Il decreto Anticipi è stato convertito e tra le misure previste vi è la proroga delle scadenze delle prime due rate della rottamazione quater. Ricordiamo che la prima rata della rottamazione quater era in scadenza il 30 ottobre, mentre la seconda rata era in scadenza il 30 novembre. La legge di bilancio 2023 che ha previsto la misura di pace fiscale stabilisce che in caso di mancato pagamento anche di una sola rata nelle scadenze previste, vi è la decadenza dal beneficio.

Questo implica che rivive la vecchia cartella esattoriale.

Sia per la scadenza della prima rata della rottamazione quater, sia per la seconda scadenza, vi sono stati dei problemi con la piattaforma negli ultimi giorni utili per il pagamento, proprio per questo motivo erano in molti ad aver chiesto la possibilità di una proroga. La stessa è arrivata, ma effettivamente i tempi sono stretti, infatti la conversione è arrivata nella sera del 14 dicembre e il pagamento può essere effettuato entro lunedì 18.

Come funziona la proroga della rottamazione quater?

Chi decide di pagare potrà pagare entrambe le rate se non aveva pagato la prima, o solo la seconda se la prima era stata pagata. Nel primo caso l’importo può essere particolarmente elevato, infatti le prime due rate della rottamazione quater, non solo erano a breve scadenza, ma coprivano anche il 20% totale degli importi.

Chi ha pagato la prima rata della rottamazione quater e non riesce a pagare la seconda, decade dal beneficio, ma potrà comunque ottenere lo scomputo delle somme versate dal totale da pagare.

La prossima scadenza a cui prestare attenzione è quella del 28 febbraio 2024, segue il 31 maggio, con successice scadenze trimestrali.

Tra le misure approvate nel decreto Anticipi vi è anche l’esenzione Iva per gli interventi di chirurgia estetica.

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Imu casa occupata, non è dovuta

In Italia l’occupazione abusiva degli immobili è particolarmente rilevante e i proprietari percepiscono un’ulteriore beffa nel dover versare sugli stessi immobili l’IMU (Imposta Municipale Unica). A porre un rimedio a questa situazione è stata la legge di bilancio per il 2023. La stessa però, oltre a prevedere l’esenzione Imu per la casa occupata, prevedeva anche un decreto attuativo del MEF, atto che non è mai arrivato. Proprio per questo per l’anno di imposta 2023 si è generata molta confusione, fino a quando non è arrivata la decisione definitiva del 12 dicembre 2023. Ecco cosa succede.

Esenzioni Imu immobili occupati

Come è possibile che una casa sia occupata abusivamente? Può sembrare strano, ma in realtà non è così. Può capitare che una persona riceva un immobile in eredità, ad esempio un casolare in campagna del nonno, o un appartamento dei genitori, però nel frattempo si sia trasferito altrove e non abbia quotidianamente il controllo dell’immobile. Nel frattempo malintenzionati o persone in stato di bisogno decidono di trasferirsi lì. Il proprietario se ne accorge, ma i tempi per un eventuale sfratto sono lunghi, soprattutto nel caso in cui vi siano minori o altre persone fragili. La beffa a questo punto è non poter utilizzare l’immobile, ad esempio per una locazione, naturalmente lo stesso è difficile da vendere e allo stesso tempo dover pagare l’Imu.

La legge di bilancio per il 2023 ha previsto al comma 81 dell’articolo 1 l’esenzione dall’Imu per gli immobili occupati abusivamente. La norma prevede che per poter usufruire di questo beneficio è necessario che l’immobile sia non utilizzabile né disponibile e che sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Lo stesso comma 81 prevede però che affinché si possa ottenere l’esenzione dall’Imu debba essere presentata richiesta al Comune in cui si trova l’immobile. Prevede infine che il MEF debba adottare un decreto attuativo. Lo stesso doveva arrivare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, ma non è mai arrivato.

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Comunicato MEF, l’esenzione Imu per la casa occupata è definitiva

Il 12 dicembre il MEF ha però deciso di pubblicare un comunicato in cui conferma l’esenzione IMU già dal 2023 (quindi la rata del 18 dicembre 2023 non è dovuta) per gli immobili occupati. Sottolinea che il decreto attuativo è necessario solo per l’approvazione del modello per la comunicazione al Comune.

Di conseguenza chi si trova nelle condizioni previste dalla legge di bilancio 2023, può non pagare l’Imu, al momento dell’approvazione del modello dovrà compilarlo e inviarlo telematicamente al Comune. L’invio dovrà avvenire entro il 30 giugno 2024.

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Errore nella dichiarazione, c’è tempo fino al 31 ottobre per sanarli

La legge di bilancio 2023 all’articolo 1, commi da 166 a 173, ha previsto la possibilità di regolarizzare entro il 31 ottobre 2023 gli errori formali presenti nelle dichiarazioni commessi fino al 31 ottobre 2022. Per chi aderisce salta l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative, da parte dell’Agenzia delle entrate. Vediamo come funziona la regolarizzazione dell’errore nella dichiarazione fiscale.

Cosa fare per sanare un errore nella dichiarazione fiscale?

Come risaputo la legge di bilancio 2023 ha previsto una serie di misure di pace fiscale, tra queste le più conosciute sono la rottamazione quater e lo stralcio delle cartelle di importo fino a 1.000 euro, ma non sono le uniche due, vi è infatti anche la possibilità di regolarizzare gli errori formali contenuti nelle dichiarazioni senza l’applicazione delle sanzioni amministrative, ma versando 200 euro per ciascun periodo d’imposta a cui si riferiscono.

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Deve essere precisato che la procedura non può essere utilizzata per regolarizzare qualunque errore, ma solo nel caso in cui gli stessi:

  • non siano rilevanti sulla determinazione della base imponibile;
  • non incidano sulla liquidazione e sul pagamento di Iva, Irap, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.

L’adempimento va eseguito utilizzando il modello F24, nel quale deve essere riportato il codice tributo “TF44”, istituito con la risoluzione n. 6/2023.

Per perfezionare la procedura, bisogna anche rimuovere irregolarità, infrazioni od omissioni entro il termine fissato per il versamento della seconda rata, cioè entro il 31 marzo 2024.

Quali errori formali possono essere sanati?

A definire gli errori che possono essere sanati sono gli esperti dell’Agenzia delle Entrate che hanno individuato una casistica, ad esempio:

  • dichiarazioni annuali redatte e presentate non in conformità ai modelli approvati ovvero con errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente;
  • l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva (non sanabile se la violazione ha inciso sulla determinazione del quantum del tributo);
  • l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
  • irregolare tenuta delle scritture contabili;
  • la mancata restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
  • irregolare applicazione dell’inversione contabile;
  • omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
  • mancata iscrizione al Vies
  • irregolarità compiute dagli operatori finanziari;
  • tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
  • omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d’inizio o variazione dell’attività ovvero della dichiarazione per l’identificazione ai fini Iva
  • violazione del principio di competenza fiscale.

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Rottamazione quater, non ho ricevuto i bollettini per il pagamento, dove li trovo?

Bonus turismo sostenibile 2023, domande al via dal 17 luglio

Le strutture ricettive che adottano misure destinate alla sostenibilità ambientale possono richiedere il bonus turismo sostenibile 2023. Le domande possono essere presentate a partire dal 17 luglio 2023.

Bonus turismo sostenibile 2023, a chi è rivolto?

Il bonus Turismo sostenibile 2023 è previsto dalla legge di bilancio 2023, articolo 1, comma 611. Sono seguiti tre decreti per l’attivazione della misura che prevede la possibilità di ottenere risorse economiche a fronte della presentazione di progetti volti alla transizione ecologica nel turismo e a promuovere turismo sostenibile. La misura è rivolta a strutture ricettive turistiche ed alberghiere, possono inoltre accedere al contributo anche strutture che non svolgono l’attività in forma di impresa, ad esempio Bed & Breakfast, ma in questo caso l’importo massimo che si può ottenere è di 2.000 euro.

Quali progetti possono essere finanziati con il bonus turismo sostenibile?

I progetti che possono ottenere il finanziamento sono:

  • promozione di turismo sostenibile attraverso itinerari turistici innovativi, la destagionalizzazione del turismo e riduzione del sovraffollamento turistico;
  • strategie di riduzione delle emissioni inquinanti provenienti dal turismo;
  • conseguimento di certificazioni di sostenibilità.

Il Ministero del Turismo per il 2023 mette a disposizione 3,9 milioni di euro. Per poter accedere alle risorse è necessario essere in regola con il pagamento degli oneri contributivi ed assistenziali. Possono essere finanziati progetti il cui valore minimo è di 50.000 euro e massimo 200 mila euro. Si può ottenere il 50% delle spese e il progetto deve essere realizzato entro il 2025. L’aiuto rientra nel regime di aiuti de minimis.

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Come presentare la domanda

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata a partire dal 17 luglio 2023 e fino al 9 settembre 2023, utilizzando la piattaforma messa a disposizione dal ministero del Turismo. Si può accedere alla piattaforma utilizzando codici Spid o Cie.

Una volta ammesso il progetto i fondi saranno erogati in 3 quote corrispondenti al 30%, 60% e 10% delle spettanze.

Le domande sono vagliate in ordine cronologico di arrivo e le risorse distribuite fino ad esaurimento dei fondi.

Per le strutture ricettive a carattere no imprenditoriale come B&B, foresterie per turisti, ostelli della gioventù, affittacamere l’importo massimo erogabile è di 2000 euro mentre le risorse stanziate sono 990 mila euro.

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Rottamazione quater, non si può pagare con compensazione dei crediti di imposta

Il 30 giugno 2023 è scaduto il termine per la presentazione dell’istanza per adesione alla rottamazione quater, solo per i territori colpiti dall’alluvione del mese di maggio vi è stata la proroga al 30 settembre 2023 e per loro è ancora accessibile la piattaforma. Per tutti gli altri iniziano ad arrivare i primi chiarimenti sui pagamenti, in particolare non sarà possibile utilizzare i crediti di imposta per pagare i debiti con il Fisco risultanti dalla rottamazione quater.

Rottamazione quater, non si possono usare i crediti vantati verso l’Agenzia delle entrate

La rottamazione quater consente di regolarizzare i rapporti con il Fisco, per le cartelle esattoriali affidate all’agente di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre del 2015 pagando solo capitali e spese di riscossione. Nei prossimi giorni i contribuenti che hanno proposto istanza inizieranno a ricevere dall’Agenzia delle entrate il provvedimento di accettazione o meno dell’istanza. Nel frattempo in molti si chiedono se possono utilizzare eventuali crediti di imposta maturati per il pagamento.

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta con la risposta a Interpello 373 del 2023. Nella risposta sono fornite anche delucidazioni sul perché non è possibile procedere alla compensazione.

Rottamazione quater, perché non si può procedere al pagamento con la compensazione dei crediti di imposta?

L’Agenzia delle entrate nella risposta ad Interpello 372 del 2023 sottolinea che la Legge di Bilancio 2023 che disciplina la rottamazione quater prevede espressamente quali sono le modalità di pagamento dei piani rateali (o unica rata) per coloro che aderiscono alla pace fiscale. Le modalità di pagamento ammesse sono:

  • domiciliazione su conto corrente indicato dal contribuente;
  • pagamento presso gli sportelli degli agenti di riscossione;
  • moduli precompilati che arriveranno entro il 30 settembre o entro il 31 dicembre per i contribuenti delle zone colpite dalle alluvioni di maggio.

A supporto di questa limitazione vi sono anche i provvedimenti adottati nei precedenti provvedimenti di pace fiscale, ad esempio la rottamazione ter. In quel caso la circolare 25 del 2020 dell’Agenzia delle entrate precisava che non era possibile seguire strade diverse rispetto a quelle previste dalla norma comprensiva del provvedimento di pace fiscale.

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Rottamazione quater, riapre la piattaforma per l’adesione

Dal 3 luglio 2023 è stata nuovamente aperta la piattaforma per aderire alla rottamazione quater, nuove possibilità fino al 30 settembre 2023.

Perché la piattaforma per l’adesione alla rottamazione quater è stata riaperta?

La rottamazione quater, prevista dalla legge di bilancio 2023, permette di rottamare le cartelle esattoriali affidate all’agente di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 senza pagare interessi e sanzioni, ma solo il capitale e le spese di notifica. Si tratta di un vantaggio economico non da poco visto che è possibile anche richiedere piani di pagamento a rate.

I termini per aderire alla rottamazione quater sono stati varie volte prorogati, l’ultima scadenza prevista è quella del 30 giugno 2023. Iniziano ora a decorrere i termini per l’Agenzia delle entrate per definire quali richieste di rottamazione quater possono essere accettate. Vi è però una novità, infatti la piattaforma per l’adesione alla rottamazione quater è stata chiusa il 30 giugno, ma è nuovamente riaperta dal 3 luglio 2023. Perché succede questo?

Per quali contribuenti è stata riaperta la piattaforma per l’adezione alla rottamazione delle cartelle esattoriali?

La risposta è molto semplice, la piattaforma per l’adesione alla rottamazione quater è stata nuovamente riaperta per consentire ai contribuenti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori interessati dai gravi eventi alluvionali di usufruire della proroga dei termini. Questo vuol dire che solo questi contribuenti potranno sfruttare la riapertura della piattaforma e aderire ancora alla rottamazione quater fino al 30 settembre 2023.

Nei giorni 1 e 2 luglio la piattaforma è stata chiusa per consentire la chiusura delle operazioni generali di adesione. Ora è nuovamente riaperta, ma come già sottolineato, non per tutti. I contribuenti che non hanno sede operativa o residenza nelle zone alluvionate, infatti non possono più aderire alla rottamazione quater, per loro i termini sono scaduti e devono solo attendere il provvedimento di accettazione da parte dell’Agenzia delle entrate.

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Tregua fiscale, arriva la non punibilità per i reati tributari

Con il decreto 34 del 2023 arriva la non punibilità per molti reati per i quali è prevista la tregua fiscale attraverso la definizione agevolata. Anche in caso di dilazioni molto lunga i contribuenti potranno beneficiare della depenalizzazione. Ecco i reati coinvolti.

Reati tributari per i quali non c’è la punibilità penale

Con il decreto 34 del 2023 è prevista una nuova causa di non punibilità per alcuni reati tributari. In particolare si tratta di:

  • articolo 10 bis del decreto legislativo 74 del 2000, cioè omesso versamento di ritenute;
  • articolo 10 ter del decreto legislativo 74 del 2000, quindi omesso versamento Iva;
  • articolo 10 quater comma del decreto legislativo 74 del 2000 indebita compensazione con utilizzo di crediti non spettanti.

Non si tratta di una depenalizzazione generalizzata, cioè non sarà valevole in tutti i casi in cui siano commessi questi reati e per sempre ma solo, come precisa il decreto “quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall’art. 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello”.

Si tratta dei casi in cui il contribuente abbia richieda la definizione agevolata per “Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021” con istanza da produrre entro il 30 settembre 2023.

L’adesione alla pace fiscale, con il pagamento degli importi dovuti anche con dilazione, viene quindi parificata all’estinzione del debito tributario prima del dibattimento. Ipotesi già prevista dallo stesso decreto legislativo 74 del 2000 articolo 13.

Questo scudo penale ha l’obiettivo di incentivare i contribuenti ad aderire alle misure di pace fiscale e quindi anche a snellire i processi tributari attraverso questo che può essere considerato un vero e proprio strumento deflattivo di liti tributarie.

Attenzione alla non punibilità in caso di pagamento rateale

Precisa l’Agenzia delle entrate che sebbene l’articolo 13 del decreto legislativo 74 del 2000 preveda la non punibilità solo nel caso in cui il pagamento anche rateale, con conseguente estinzione, sia avvenuto prima dell’apertura del dibattimento, in materia è intervenuta la Corte di Cassazione pronuncia n. 28031 del 28 giugno 2023 che dà rilevanza all’avvenuto pagamento rateale sebbene completato dopo l’apertura del dibattimento, nel caso in cui il fatto appaia caratterizzato da una particolare tenuità e nel caso in cui il comportamento appaia non abituale.

Nel caso in cui non ricorrano queste circostanze, cioè particolare tenuità del fatto e comportamento non abituale, il contribuente per poter ottenere l’applicazione della causa di non punibilità deve prima versare integralmente le somme.

Questo perché la Corte di Cassazione ha sempre ritenuto che la richiesta “gli effetti della causa di non punibilità si producono soltanto al momento dell’integrale pagamento del debito e degli accessori, non essendo dunque sufficiente la sottoscrizione di un accordo con l’Ufficio (…) o comunque una istanza volta a dichiarare la propria volontà ad aderire ad una specifica definizione agevolata cui consegua un pagamento dilazionato, posto, peraltro, che l’interessato, una volta ammesso alla rateazione, ben potrebbe restare inadempiente”.

Precisa quindi l’Agenzia delle Entrate che per ottenere la non punibilità il contribuente deve:

  • proporre domanda di definizione agevolata entro il 30 settembre 2023;
  • eseguire il pagamento integrale delle somme dovute prima dell’apertura del dibattimento di primo grado;
  • invocare l’applicazione della circostanza attenuante.

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Bonus assunzioni 2023, via libera dell’Unione Europea

La legge di bilancio 2023 prevede la possibilità per le aziende di usufruire del bonus assunzioni per l’assunzione di under 36 e donne in condizioni di particolare svantaggio. La misura è rimasta finora inattuata a causa del ritardo dell’Unione Europea nel dare il via libera, si sblocca ora la situazione.

Bonus assunzioni 2023, arriva il via libera della Commissione

La legge di bilancio 2023 prevede che per le assunzioni di giovani under 36 e donne avvenute tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023 le imprese possano fruire di una detrazione contributiva fino a 8.000 euro. La misura rientra nell’ambito degli aiuti di Stato volti a fronteggiare le conseguenze derivanti dalla crisi in Ucraina. Il bonus assunzion può coprire anche il 100% dei contributi da versare.

L’Unione europea ha dato il via libera a questa misura con il comunicato stampa diffuso il 19 giugno 2023.

Siccome il bonus assunzioni rientra negli aiuti di Stato e di conseguenza può andare a impattare sulla libera concorrenza all’interno dell’Unione Europea creando condizioni di particolare vantaggio per alcune aziende, prima di poter procedere all’applicazione concreta l’Italia ha dovuto attendere l’autorizzazione delle Istituzioni europee e in particolare da parte della Commissione europea.

La Commissione ha ritenuto che la misura in oggetto sia in linea con il quadro temporaneo di aiuti di Stato. La stessa potrà essere applicata da tutte le imprese senza limiti inerenti settori o dimensioni aziendali. L’unico settore in cui non sarà possibile ottenere il bonus assunzioni è il lavoro domestico. Dobbiamo però ricordare che per questa categoria di lavoratori sono presenti le deduzioni dei contributi previdenziali e assistenziali.

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La Commissione ritiene che le misure previste dalla legge di bilancio 2023 siano necessarie, appropriate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia generato dal particolare contesto socio-politico caratterizzato dal lungo conflitto in Ucraina.

Cosa prevede il bonus assunzioni?

Il bonus assunzioni prevede uno sgravio contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato avvenute tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023.

Lo sgravio può essere fruito anche nel caso di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

Il bonus può essere fruito per l’assunzione di giovani under 36 e ha un valore massimo di 8.000 euro. Lo sgravio non andrà ad incidere negativamente sul welfare maturato dal lavoratore, in poche parole non incide sulle prestazioni pensionistiche future.

Lo sgravio potrà essere fruito per 3 anni, prorogati a 4 anni nel caso in cui coinvolga imprese del Mezzogiorno.

Per l’assunzione delle donne è previsto che si possa ottenere lo sgravio contributivo anche per l’assunzione con contratto a tempo determinato, ma in questo caso non sarà possibile usufruire dell’intero ammontare, ma in proporzione rispetto alla durata del contratto di lavoro.

Carta Risparmio Spesa 2023, non serve presentare domanda. Istruzioni Inps

L’Inps ha reso noto che per ottenere il Bonus Spesa 2023, o meglio Carta Risparmio Spesa, misura di contrasto alla povertà rivolta alle famiglie bisognose, non serve presentare domanda. Ecco tutte le istruzioni dell’Inps.

Cos’è la Carta Risparmio Spesa 2023 e come viene erogata

Il bonus spesa è regolamentato nella legge di bilancio 2023, prevede un contributo in favore delle famiglie con Isee inferiore a 15.000 euro da utilizzare per l’acquisto di beni alimentari. Il bonus spetterà secondo le stime a 1,3 milioni di famiglie. Il fondo previsto è di 500 milioni di euro.

La misura sarà attiva dal mese di luglio 2023 e al fine di fornire chiarimenti, l’Inps con il Messaggio 1958 del 26 maggio ha provveduto a fornire le istruzioni necessarie. La prima cosa da chiarire è che non occorre presentare la domanda per poter accedere a questo beneficio.

In base a quanto comunicato dall’Inps, sarà l’istituto stesso entro il giorno 11 giugno 2023 a inviare, in base ai dati in suo possesso, ai Comuni la lista del beneficiari potenziali del Bonus spesa 2023.

I Comuni a questo punto devono confermare all’Inps le liste ricevute entro la scadenza del 26 giugno.

In base a tale risposta, entro 10 giorni da tale comunicazione, l’Inps dispone per ogni comune l’elenco definitivo dei beneficiari e li comunica a Poste Italiane che si occuperà dell’elaborazione delle carte del Bonus Spesa 2023, a questo punto L’Inps comunica ai Comuni gli elenchi con le carte da distribuire alle famiglie.

I cittadini interessati dalla misura riceveranno una comubicazione dal Comune e potranno poi recarsi presso l’ufficio postale a ritirare la carta.

Criteri di priorità nell’assegnazione della Carta Risparmio Spesa 2023

La carta Bonus Spesa 2023 ha valore di 382,50 euro e potrà essere utilizzata per l’acquisto di beni alimentari.

Nello stile la lista delle priorità l’Inps considera tale scala di priorità:

  • famiglie composte da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009;
  • nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005;
  • nuclei familiari composti da non meno di tre componenti.

Nei diversi criteri di assegnazione prevale sempre la famiglia con ISEE più basso.

Deve essere infine sottolineato che la Carta Risparmio Spesa 2023 non spetta ai nuclei che percepiscono il reddito di cittadinanza e qualunque altro mezzo di sostegno alla povertà, tra cui NASpI, Dis-Coll, cassa integrazione… e questo indipendentemente dal reddito Isee. La misura viene disposta una sola volta, la carta non viene quindi ricaricata.

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