Riforma delle pensioni: ecco cosa ha detto il ministro del Lavoro Calderone

Cosa succederà a chi non ha i requisiti per andare in pensione nel 2023 e a chi pur avendo i requisiti decide di rimandare la pensione? Ecco le prime indiscrezioni sulla riforma delle pensioni che dovrebbe entrare in vigore nel 2024.

Scivoli pensionistici solo per il 2023, nel 2024 ci sarà la riforma delle pensioni organica

Il Governo Meloni si è insediato da poco e fin da subito ha dovuto sciogliere importanti nodi anche di tipo emergenziale, ad esempio la redazione della legge di Bilancio 2023 con approvazione entro il 31 dicembre 2022. Nella legge di bilancio 2023 sono state inserite anche norme sulla pensione per il 2023, misure urgenti in vista della scadenza di Quota 102, opzione donna e Ape Sociale al 31 dicembre 2022. Il rischio era il pensionamento per tutti con la legge Fornero. Deve però aggiungersi che, sebbene la Commissione Europea abbia promosso nel complesso la legge di bilancio 2023, c’è stata la bocciatura di alcuni punti specifici e tra questi vi è proprio l’introduzione di Quota 103 che consente di andare in pensione a 62 anni di età con 41 anni di contributi. Di conseguenza sarà molto difficile una nuova riforma delle pensioni che preveda condizioni migliori rispetto a Quota 103.

Per il 2024 però le cose non andranno così perché il ministro del Lavoro Marina Calderone è già al lavoro, i tavoli specialistici sono già stati convocati, per la vera riforma delle pensione che dovrà portare al superamento della legge Fornero.

I primi dettagli sulla nuova riforma delle pensioni 2024

I primi dettagli della nuova riforma delle pensioni trapelano da un’audizione al Senato.

Dalle prime dichiarazioni emerge che il Ministro sta lavorando “a un sistema di forme di pensionamento integrate che consenta di individuare l’accesso a pensione più compatibile con le esigenze personali e sanitarie del lavoratore e al contempo di ricambio generazionale dei datori di lavoro”.

L’obiettivo è razionalizzare gli strumenti di prepensionamento andando quindi a semplificare le varie opzioni che consentono di andare in pensione prima rispetto al termine ordinario che, ricordiamo, oggi è rappresentato dalla legge Fornero. Secondo le dichiarazioni si lavora a un sistema che preveda anche una compartecipazione tra datore di lavoro e Stato per l’esodo di lavoratori vicini alla pensione. In poche parole per le aziende che vogliono attivare il ricambio generazionale vi è la possibilità di pagare una quota della pensione in modo da favorire l’esodo prima dell’età pensionabile.

Tra le misure allo studio vi sono anche forme di garanzia per i giovani lavoratori che hanno carriere discontinue e con l’attuale sistema rischiano di avere pensioni troppo basse.

Come sarà poi realmente scritta la norma non è dato sapere, sono solo indicazioni guida.

Durante l’audizione il ministro Calderone non ha parlato solo di pensioni, ma anche di sicurezza sul luogo di lavoro sottolineando che è ormai diventata un’emergenza e non si può più rimandare un intervento legislativo decisivo al fine di rendere i luoghi di lavoro più sani e sicuri. Tra le misure allo studio vi sono anche incentivi per i datori di lavoro più virtuosi sul fronte sicurezza attraverso meccanismi premiali.

Sicurezza sul luogo di lavoro: novità in arrivo con il decreto PNRR

Negli ultimi mesi c’è stato un crescendo di infortuni sul lavoro, alcuni di essi anche mortali, e spesso hanno riguardato ragazzi molto giovani. Proprio per questo motivo si è ravvisata la necessità prioritaria di inasprire le norme a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro e il decreto legge 36/2022 inserisce tra le norme per l’attuazione del PNRR anche nuove norme a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro riconoscendo un ruolo centrale all’INAIL.

Sicurezza sul lavoro: il comunicato del ministero chiarisce le novità da introdurre

Le novità introdotte sono state rese note attraverso un comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, guidato dal ministro Orlando, del 2 maggio 2022, non a caso il giorno successivo rispetto alla festa dei lavoratori che ricade il 1° maggio. Si è detto che l’INAIL avrà un ruolo centrale e dovrà in primo luogo stipulare convenzioni con le grandi imprese e grandi gruppi industriali al fine di prevenire infortuni e problemi di salute legati al mondo del lavoro.

L’articolo 20 del decreto prevede che L’INAIL debba mettere a punto programmi straordinari tendenti a coinvolgere i lavoratori dei settori che in questo periodo stanno assumendo di più. L’obiettivo e rendere i lavoratori sempre più qualificati indipendentemente dagli obblighi formativi ricadenti sul datore di lavoro.

L’INAIL deve anche predisporre progetti di ricerca per migliorare le condizioni di salute e sicurezza in ambiti come:

  • robotica;
  • esoscheletri;
  • materiali per la realizzazione di indumenti per il lavoro;
  • dispositivi per la protezione della vista in realtà aumentata e visione immersiva;
  • sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro.

Sicurezza sul lavoro: nasce il Portale Nazionale del Sommerso

Uno dei problemi che in Italia porta numerosi infortuni sul luogo di lavoro, è il sommerso. Riguarda le imprese che impiegano lavoratori senza un regolare contratto di assunzione e che nella maggior parte dei casi lavorano in imprese che non adottano le norme di sicurezza minime previste a tutela dei lavoratori, come l’uso di DPI, Dispositivi di Protezione Individuale, dispositivi di protezione collettiva, come adeguati sistemi di evacuazione ed antincendio, impalcature a norma.

Queste persone, non essendo assicurate, spesso non ricevono tutela alcuna e non mancano casi di dichiarazioni mendaci. Il contrasto al lavoro sommerso diventa quindi essenziale al fine di aumentare la sicurezza sul luogo di lavoro e tutelare la salute del personale. Per un’azione più efficace di contrasto al lavoro in nero viene creata un’unica banca dati in cui confluiscono i risultati di tutte le attività ispettive, da chiunque le stesse siano svolte.

Il decreto introduce quindi il Portale Nazionale del Sommerso, previsto dall’articolo 19 del decreto di attuazione del PNRR. La nuova normativa modifica l’articolo 10 del decreto legislativo 124 del 2004 e mira a rendere più efficienti i controlli a cui sono sottoposte le aziende. Il Portale sarà gestito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e in esso dovranno confluire i dati inerenti le ispezioni e attività di monitoraggio svolte da Guardia di Finanza, Carabinieri, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Personale Ispettivo dell’INPS e dell’INAIL. Il portale dovrà integrare e sostituire le banche dati ad oggi esistenti e consentirà una gestione facilitata dei dati, tra cui anche i verbali e ogni altro provvedimento consequenziale.

Il provvedimento, infine, agisce anche sulle assunzioni in Pubblica Amministrazione prevedendo il rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere nell’ambito del Codice dei Contratti Pubblici.

Imprese: datore di lavoro deve convocare la Riunione sulla Sicurezza

Conoscere i rischi specifici del proprio luogo di lavoro è essenziale per prevenire infortuni e patologie. Proprio la consapevolezza di tutti gli “attori aziendali” è spesso un punto nevralgico per le imprese e di conseguenza è prevista la Riunione sulla Sicurezza obbligatoria con cadenza annuale.

Aziende in cui deve svolgersi la Riunione sulla Sicurezza obbligatoria

Il decreto legislativo 81 del 2008 all’articolo 35 pone l’obbligo per il datore di lavoro di convocare almeno una volta l’anno la Riunione sulla Sicurezza. Tale obbligo vige solo nelle aziende con più di 15 dipendenti. Le unità produttive con meno di 15 dipendenti potranno comunque tenere la Riunione sulla Sicurezza, sebbene la stessa non sia obbligatoria. In questi casi solitamente la stessa viene richiesta al datore di lavoro da parte del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. La riunione deve inoltre essere convocata ogni volta in cui in azienda ci siano delle innovazioni che possano portare a una modifica delle condizioni di salute e sicurezza. Ad esempio nel caso in cui siano introdotti nuovi macchinari, nuove tecnologie, nuovi protocolli, cioè tutti quegli elementi che richiedono l’adozione di specifiche misure di prevenzione.

Chi partecipa alla Riunione sulla Sicurezza

In base all’articolo 35, la riunione sulla sicurezza obbligatoria deve essere convocata dal datore di lavoro, ma devono partecipare anche il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, (RSPP), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e il medico competente nei casi in cui lo stesso deve essere nominato, cioè quando è necessario attivare il servizio di sorveglianza sanitaria obbligatoria.

Oggetto della Riunione sulla Sicurezza

Durante la riunione il datore deve sottoporre ai lavoratori il Documento di Valutazione dei Rischi. Inoltre deve essere analizzato l’andamento degli infortuni sul luogo di lavoro, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria. E’ buona norma che il Documento sia consegnato ai partecipanti in anticipo rispetto alla data prevista per la riunione, in modo che possano adeguatamente essere informati sul contenuto. Si tratta quindi di fare un punto della situazione in modo da poter poi successivamente individuare delle soluzioni opportune per poter migliorare la condizione lavorativa.

Durante la riunione il medico competente dovrebbe rendere noti anche i dati sugli infortuni, naturalmente in forma aggregata e anonima.

La riunione deve trattare ulteriori argomenti e in particolare è necessario affrontare i criteri di scelta dei dispositivi di protezione individuali e collettivi. A questo punto ricollegandosi alla prima parte, cioè alla valutazione degli infortuni e delle malattie professionali verificatesi, è necessario determinare se le misure adottate sono sufficienti oppure è necessario implementarle con l’uso di ulteriori dispositivi. Infine, occorre sottoporre all’attenzione di tutti gli addetti i programmi inerenti corsi di formazione e informazione per le varie parti coinvolte.

Naturalmente nel corso della riunione si può anche discutere di norme di comportamento da adottare per migliorare la sicurezza e di ulteriori misure che si vogliono intraprendere. Insomma la stessa ha l’obiettivo di fare il punto sulla situazione e può avere carattere propositivo.

Il verbale della Riunione sulla Sicurezza

Della Riunione sulla Sicurezza obbligatoria deve essere redatto un verbale scritto, lo stesso deve essere reso disponibile a tutti i partecipanti. Il verbale deve essere sottoscritto dal datore di lavoro RSPP, RLS e medico competente.

In caso di inadempimento, cioè se il datore di lavoro non dovesse convocare la riunione obbligatoria, sarà sottoposto a sanzioni amministrative di ammontare massimo 7.233,60 €. La sanzione si applica anche nel caso in cui la riunione si svolga, ma di essa non sia redatto il verbale.

La sorveglianza sanitaria obbligatoria per la sicurezza sul luogo di lavoro

Le aziende, piccole o grandi che siano, hanno l’obbligo di tutelare la salute dei lavoratori e in base alla tipologia di attività che viene svolta, devono organizzare una corretta gestione di tutte le misure volte a evitare infortuni e lo sviluppo di patologie da parte dei dipendenti. Tra gli obblighi potrebbe esservi l’organizzazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria.

Quando è necessario attivare il servizio di sorveglianza sanitaria obbligatoria

Le aziende non sono tutte uguali, infatti ci sono mansioni e luoghi di lavoro in cui non ci sono rischi e altre che invece potrebbero determinare problemi e rischi, in questo secondo caso la legge prevede che sia organizzato un servizio di sorveglianza sanitaria obbligatoria. La disciplina è contenuta nel decreto legislativo 81 del 2008 (articolo 41 come modificato dal decreto legislativo 106 del 2009), questo stabilisce gli obblighi del medico competente. Il servizio di sorveglianza sanitaria obbligatoria deve essere organizzato in caso di:

  • rischio chimico, ad esempio per chi lavora all’interno di laboratori in cui si maneggiano sostanze che possono essere nocive per il lavoratore;
  • rischio legato a rumori e vibrazioni (martelli pneumatici, mansioni in cui si sviluppano rumori particolarmente elevati e in grado di danneggiare l’apparato uditivo);
  • movimentazione manuale dei carichi, ad esempio magazzini, la sorveglianza deve essere attuata sia nel caso in cui la movimentazione avvenga senza uso di macchinari, sia nel caso in cui siano previste attrezzature specifiche (piccole gru oppure muletti);
  • lavori a contatto con agenti fisici potenzialmente dannosi (amianto, piombo, radiazioni di diversa natura, ad esempio raggi ultravioletti);
  • mansioni da svolgere in alta quota;
  • lavori notturni;
  • lavori che prevedono la presenza davanti a video-terminali per oltre 20 ore settimanali;
  • attività su impianti ad alta tensione;
  • quando sul luogo di lavoro vi è il rischio legato alla presenza di agenti cancerogeni, mutageni e rischio agenti biologici;
  • lavori in spazi confinati, sono considerati tali quelli che si svolgono in ambienti molto ristretti, ad esempio all’interno di scavi, nei sotterranei, in cisterne, vasche, serbatoi, rete fognarie. I questi casi i pericoli possono derivare da una ridotta ossigenazione e da esalazioni pericolose, purtroppo è frequentemente successo.

Cosa deve fare il medico competente

In tutti i casi visti vi è l’obbligo di organizzare il servizio di sorveglianza sanitaria obbligatoria, lo stesso viene affidato al medico competente, si tratta di un laureato in medicina che però abbia una formazione specifica sulla medicina del lavoro.

Per una guida approfondita sulla figura del medico competente, leggi la guida: Sicurezza sul luogo di lavoro: la figura del medico competente

Il servizio di sorveglianza naturalmente non si esaurisce nella nomina del medico competente, infatti è necessario elaborare un piano molto dettagliato di attività volte a tutelare i lavoratori.

Il medico per ogni lavoratore deve adottare un piano di visite e controlli. Il controllo deve essere effettuato in primo luogo al momento dell’assunzione, quindi il medico competente deve controllare che le condizioni psico-fisiche del lavoratore siano compatibili con le mansioni che dovrà svolgere e con l’ambiente lavorativo.

Nel caso in cui nel prosieguo del rapporto di lavoro vengano affidate al lavoratore delle mansioni diverse, si deve procedere nuovamente alla visita perché questa è finalizzata sempre a determinare se vi è compatibilità tra le condizioni di salute del lavoratore e le mansioni a cui è adibito.

Le visite devono essere svolte periodicamente, se la cadenza non è determinata da una norma specifica, si intende cadenza annuale, resta comunque la possibilità di richiedere il servizio di sorveglianza obbligatoria con una cadenza più breve. La visita deve inoltre essere effettuata a richiesta del lavoratore. Nei casi previsti dalla legge, la visita medica deve essere svolta anche alla cessazione del rapporto di lavoro. Infine, la visita è obbligatoria, al rientro a lavoro, in tutti i casi in cui il lavoratore è stato assente dal lavoro per oltre 60 giorni.

La cartella sanitaria nel servizio di sorveglianza sanitaria obbligatoria

Per ogni lavoratore il medico competente deve redigere una cartella sanitaria che deve essere annualmente aggiornata e trasmessa all’INAIL. Una copia deve essere consegnata su richiesta al lavoratore. Naturalmente le cartelle dei lavoratori devono essere conservate in modo da tutelare la privacy del lavoratore. La cartella deve essere conservata per almeno 10 anni.

Il medico competente non deve limitarsi a una visita di tipo fisico, infatti può richiedere anche degli esami strumentali e biologici, ad esempio radiografie e analisi del sangue. Questo vale soprattutto nei casi in cui le mansioni prevedano che il lavoratore sia esposto a rischi derivanti dall’esposizione ad agenti pericolosi.

Obblighi del medico competente

Il servizio di sorveglianza obbligatoria sul luogo di lavoro prevede per il medico competente anche l’obbligo di informare il lavoratore della natura dei rischi a cui è sottoposto, se emergono dalla visita delle criticità deve naturalmente comunicarle al lavoratore. Tra gli obblighi vi è anche quello di realizzare in forma anonima una relazione con i dati aggregati derivanti dal monitoraggio delle condizioni di salute dei lavoratori. Ad esempio potrebbe emergere che una percentuale significativa di lavoratori ha problemi polmonari, potrebbe essere necessario controllare l’efficienza dei DPI, acquistarne diversi con una maggiore capacità di protezione, oppure cambiare e migliorare i sistemi di aerazione nei locali.

Il medico competente deve inoltre visitare anche il luogo di lavoro in modo da determinare se nello stesso sono attuati tutti gli accorgimenti volti a eliminare, ridurre, contenere e controllare i rischi specifici.

Deve, infine, essere ricordato che azionare il servizio di sorveglianza obbligatoria in tutte le situazioni viste in precedenza è un obbligo del datore di lavoro, questo vuol dire che nel caso in cui tale obbligo sia disatteso sarà applicata una sanzione pecuniaria di valore minimo di 1.000 euro e massimo di 5.000 euro, inoltre è previsto l’arresto da 2 mesi a 4 mesi.

Per una panoramica sugli obblighi del datore di lavoro sulla sicurezza, leggi l’articolo: Lavoro e misure di prevenzione e protezione: doveri dell’azienda

 

Decreto fiscale, ecco tutte le novità: sicurezza sul lavoro, incentivi auto, cassa integrazione e cartelle

Arrivano le novità del decreto Fiscale approvato dal Consiglio dei ministri. Tra queste, la stretta sulle imprese che non rispettano la sicurezza sul lavoro, il rifinanziamento (parziale) degli incentivi sull’acquisto di un’auto, la cassa integrazione Covid, il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali e i fondi per il Reddito di cittadinanza.

Decreto fiscale e irregolarità sul lavoro: si abbassa la soglia di irregolari che dà luogo alla sospensione

Sulle imprese arriva la stretta in merito alla sicurezza sul lavoro. Infatti scende al 10% (dal 20%) il tetto degli addetti irregolari sui luoghi di lavoro che fa scattare la sospensione dell’attività. Il provvedimento prevede che non sia più necessaria la recidiva. In caso di violazione, scatta da subito la sospensione dell’attività. Il decreto rafforza anche le competenze dell’Ispettorato del lavoro: insieme alle aziende sanitarie del territorio dovranno intensificare la vigilanza del rispetto della norma. Si rafforzerà anche l’organico dell’Ispettorato: in arrivo concorsi per 1.024 nuovi posti oltre al bando di 1.122 in corso.

Aziende irregolari per a sicurezza: cosa fare per riprendere l’attività?

In caso di violazione del decreto Fiscale e della sospensione, l’azienda per riprendere l’attività dovrà ripristinare le condizioni regolari di svolgimento del lavoro. Si prevede anche il pagamento di una somma aggiuntiva. L’importo varia da 300 a 3000 euro per ogni lavoratore: vale la gravità della violazione. L’importo da pagare si moltiplica per due nel caso in cui l’azienda sia incorsa, nei 5 anni prima, già in un provvedimento di sospensione. Durante la sospensione, l’azienda non potrà avere contatti con la Pubblica amministrazione.

Decreto fiscale, le novità per gli incentivi auto

Cifre ben più modeste rispetto al 2021 sono state riservate dal decreto Fiscale sugli incentivi auto. Infatti l’ecobonus è stato rifinanziato di soli 100 milioni di euro dei quali:

  • 65 milioni andranno all’acquisto di nuove vetture a basso impatto ambientale, da 0 a 60 g/km di CO2. Si tratta, in buona sostanza, dei modelli plug in (ibridi) e delle auto elettriche;
  • 10 milioni di euro andranno alle auto mediamente impattanti per l’ambiente (da 61 a 135 g/km). Rientrano in questa categoria le vetture ibridi semplici e vari modelli Euro 6 a benzina e a gasolio;
  • per le auto usate il decreto Fiscale destina 5 milioni di euro.

Proroga Cassa integrazione Covid nel decreto Fiscale: da 9 a 13 settimane fino al 31 dicembre 2021

Il decreto Fiscale del governo prevede anche il rifinanziamento della Cassa integrazione Covid. La proroga è di 13 settimane per:

  • le piccole imprese del terziario;
  • il commercio;
  • gli artigiani;
  • grande distribuzione;
  • giornalisti.

Le 13 settimane vanno utilizzate dal 1° ottobre scorso al 31 dicembre 2021. Devono essere già state utilizzate tutte le precedenti 28 settimane di proroga della Cassa integrazione Covid. Proroga di 9 settimane, invece, per i settori tessili, dell’abbigliamento e delle calzature. L’utilizzo delle settimane deve avvenire sempre nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021 e devono essere state utilizzate le 17 settimane concesse precedentemente. La proroga della Cig Covid ha un costo di 878,4 milioni di euro.

Cartelle esattoriali, più tempo per pagarle

Altri 5 mesi (150 giorni) vengono concessi per il pagamento delle cartelle notificate dall’agente pubblico della riscossione. La notifica deve essere avvenuta dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021. Benefici anche per non perdere i vantaggi della rottamazione ter e del saldo e stralcio. Infatti, si possono saldare le rate del 2020 non ancora versate entro la scadenza del 30 novembre in un unico pagamento insieme alle rate rientranti nella pace fiscale di quest’anno. Inoltre, il piano di rateizzazione non decade per i contribuenti che hanno dilazionato i debiti con richiesta prima dell’8 marzo 2020.

Decreto Fiscale, rifinanziato il congedo parentale delle famiglie

Il decreto Fiscale procede anche al rifinanziamento dei congedi parentali al 50% delle famiglie. Il congedo va a favore sia dei lavoratori dipendenti che autonomi genitori di figli fino a 14 anni. I lavoratori possono assentarsi da lavoro per i casi di sospensione dell’attività educativa e didattica del figlio. La durata della sospensione può essere per tutta per una parte dell’infezione o per la quarantena che sia stata disposta dalle autorità sanitarie. Per i figli da 14 a 16 anni di età il congedo non è retribuito. Rifinanziato anche il fondo dell’Inps per la malattia dei lavoratori posti in quarantena.

Nuovo patent box rafforzato per le imprese dal decreto Fiscale

Va in pensione il vecchio patent box e il decreto Fiscale introduce e rafforza la deducibilità di quello nuovo. Nel provvedimento del governo si prevede la deduzione rafforzata del 90% relativa ai costi sostenuti per la ricerca e lo sviluppo. I costi deducibili, anche ai fini dell’Irap, devono essere stati sostenuti per:

  • software coperti da copyright;
  • marchi di impresa;
  • brevetti industriali;
  • modelli, disegni, formule delle imprese nello svolgimento della propria attività.

Le imprese che hanno in corso procedure con il vecchio patent box possono richiedere di accedere al più vantaggioso nuovo strumento.

Decreto Fiscale, 200 milioni al Reddito di cittadinanza

Dal decreto Fiscale arriva anche il rifinanziamento per 200 milioni del Reddito di cittadinanza. Salvaguardati anche 100 mila posti di lavoro di somministrati assunti con contratto a tempo indeterminato dalle Agenzie per il lavoro. Si tratta di lavoratori mandati a tempo determinato presso le imprese utilizzatrici. Il provvedimento cancella la scadenza del 31 dicembre 2021 per i 24 mesi della missione stessa.

Lavoro e misure di prevenzione e protezione: doveri dell’azienda

Nel tempo si è data sempre maggiore importanza alla sicurezza sui luoghi di lavoro, sebbene al quadro normativo non sempre sia corrisposto un reale aumento di essa, infatti ancora oggi si sente spesso parlare di morti sul lavoro o infortuni. In linea generale si può dire che il responsabile per la predisposizione di misure di prevenzione e protezione è l’azienda, o semplicemente  il datore di lavoro, ma vedremo nel prosieguo che si tratta in realtà di una responsabilità condivisa con più soggetti che insieme devono cooperare.

Disciplina su misure di prevenzione e protezione

La prima importante normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro è la legge 626 del 1994 che è stata poi abrogata dal decreto legislativo 81 del 2008 che è denominato proprio “Testo Unico sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro”, a sua volta integrato dal decreto legislativo 106 del 2009.

La normativa sulle misure di prevenzione e protezione per la sicurezza sui luoghi di lavoro è abbastanza complessa perché molto dipende dalla tipologia delle prestazioni poste in essere dalle aziende, dalla strumentazione utilizzata che può essere più o meno pericolosa e dal numero di dipendenti presenti in azienda. In questa sede ci si occuperà delle linee generali, riservandoci in seguito di entrare nel dettaglio per quanto riguarda le responsabilità, gli obblighi e i doveri dei diversi attori, tra questi ci sono anche i lavoratori, che non sono esenti da doveri al fine di rendere l’ambiente di lavoro sicuro.

Occorre ricordare che spesso il Ministero per le Attività Produttive e del Lavoro mettono a disposizione risorse rivolte soprattutto a Piccole e Medie Imprese, che hanno maggiori difficoltà economiche ad affrontare i costi relativi a misure di prevenzione e protezione sul lavoro, delle risorse specifiche, si può trovare un esempio nel bando ISI INAIL, clicca per avere Maggiori Informazioni.

Il Documento di Valutazione dei Rischi

Il primo obbligo del datore di lavoro è quello di predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, anche chiamato semplicemente DVR, questo è obbligatorio in tutte le aziende che abbiano almeno un dipendente e deve essere naturalmente reso disponibile ai dipendenti, ma anche consegnato a richiesta in caso di controlli e ispezioni. Tra i soggetti che sono obbligati a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi vi sono anche gli istituti scolastici, in questo caso l’obbligo ricade sul dirigente scolastico.

Si tratta di un atto essenziale e obbligatorio che deve tenere in considerazione diversi elementi, quindi la tipologia di lavoro che viene svolta in azienda, le mansioni e i rischi specifici legati ad esse, lo stress psicologico a cui può andare incontro il lavoratore, i rischi connessi all’uso di determinati materiali, ad esempio elementi chimici, i rischi relativi all’uso di strumentazioni particolari. Oltre a delineare i rischi deve anche individuare tutti gli accorgimenti ed eventuali dispositivi da utilizzare per ridurre il rischio stesso e quindi per prevenire infortuni e patologie legate al mondo del lavoro.

Chi redige il DVR

Tale relazione oltre a indicare i rischi, deve indicare anche i criteri adottati per ridurli o eliminarli. Può essere redatta dal datore di lavoro in collaborazione con altri soggetti, come:

  • medico competente (articolo 18 d.lgs 81 del 2008 prevede obbligo di nominare un medico competente in tutte le aziende in cui si svolgono mansioni che possono portare malattie professionali o in cui vi è un elevato rischio di sinistri), le sue mansioni sono previste nell’articolo 25 che approfondiremo in seguito;
  • Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, RSPP (ruolo che in alcuni casi può essere ricoperto dal datore di lavoro, a determinate condizioni) e che prevede una formazione specifica che resta un costo a carico del datore di lavoro anche se tale ruolo è svolto da persone diverse rispetto al datore stesso;
  • Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLS (figura scelta dai lavoratori).

Dispositivi di sicurezza individuali e collettivi

Tra gli obblighi del datore di lavoro vi è anche quello di organizzare il lavoro in modo che i rischi siano ridotti e in questo caso si distingue tra Dispositivi per la Protezione Individuale  (DPI) e Dispositivi per la Protezione Collettiva (DPC), ad esempio in un locale in cui il rischio incendio è elevato devono essere predisposti tutti i mezzi adatti a ridurre i rischi, come la presenza di estintori, la loro accessibilità e la corretta manutenzione degli stessi. Le impalcature in sicurezza in edilizia sono a loro volta DPC.

 Negli esempi fatti si tratta di dispositivi di sicurezza collettiva, ma l’azienda (datore di lavoro) è obbligata anche a fornire ai lavoratori Dispositivi di Protezione Individuale, gli stessi devono essere conformi alle normative CE e devono essere scelti tenendo in considerazione le mansioni da svolgere, ad esempio caschi per chi lavora in altezza, guanti, scarpe antinfortunistiche, ma anche maschere di protezione con filtri di varia natura in base al tipo di materiale che viene utilizzato. Ad esempio ci sono normative specifiche per coloro che lavorano in ambito farmaceutico o per coloro che sono addetti al recupero e allo smaltimento dell’amianto.

Obbligo di formazione su misure di prevenzione e protezione

Tra gli obblighi del datore di lavoro vi è quello di dare informazioni ai lavoratori sulla corretta gestione della sicurezza sul luogo di lavoro e in caso di necessità predisporre corsi di formazione il cui costo è a carico dell’azienda.  Ad esempio deve fornire informazioni sulle corrette procedure di evacuazione in caso di incendio in azienda, oppure deve illustrare come funzionano i macchinari, come deve essere eseguita la manutenzione ordinaria degli stessi a termine del ciclo di lavoro. Tali informazioni devono essere fornite facendo in modo che siano perfettamente comprensibili a tutti i lavoratori, compresi gli stranieri.

Un’ultima nota deve essere fatta con riguardo al Covid 19, infatti l’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) ha predisposto per le aziende un documento tecnico per le aziende volto a contenere il rischio di contagio da Covid 19, si tratta di una serie di misure suppletive dirette alle aziende che hanno continuato a essere operative durante il periodo di emergenza e che prevede una serie di indicazioni per valutare il rischio Covid in ambiente lavorativo e predisporre le misure adatte al contenimento del contagio.

Sicurezza sul lavoro: in aumento le imprese del settore

Le imprese che operano nel settore della sicurezza sul lavoro sono aumentate, negli ultimi cinque anni a Milano, addirittura del 38%, come ha confermato la stessa Camera di commercio, precisando che si tratta soprattutto di attività di consulenza e fabbricazione di attrezzature.

Considerando il settore, è in Lombardia che si concentra il maggior numero di imprese, anche confrontandole a livello nazionale.
La crescita dal punto di vista regionale è del 7% rispetto al 2016 e del 34% in cinque anni, cifre più elevate rispetto ai dati nazionali rispettivamente del 6 e del 32%.
Queste percentuali in crescita hanno portato le imprese del settore a quota 978, su un totale nazionale di 3.948.

Gli addetti che operano nel settore in Lombardia sono più di 3mila, mentre in tutta Italia sono 13mila. Nella sola regione le imprese che si occupano di sicurezza sul lavoro fatturano 355 milioni all’anno, metà per la fabbricazione di attrezzature e metà per la consulenza, su un totale nazionale che arriva quasi a un miliardo.

Le imprese presenti a Milano sono ad oggi 364, seguita da Brescia con 156 e circa 400 addetti (+6,8% e +45,8%), Bergamo (97 e circa 700 addetti, +6,6%, +33%), Monza (86 e 133 addetti, +6%, +54%), Varese (61 e 108 addetti, +9%), Pavia (47 imprese e 74 addetti), Como (40 e 122), Cremona, Mantova e Lecco con circa 30 imprese (237, 132 e 85 addetti), Lodi con 19 e Sondrio con 13 imprese (37 e 70 addetti).
In Italia le prime per imprese sono: Milano con 364 (+11% in un anno e +38% in cinque), Roma (347, +9%, +54%), Torino (201, +5%, +19,6%), Brescia (156, + 6,8%, + 45,8%), Napoli (101, +16,1%, +62,9%), Bari (98, +6,5%, +27,3%) e Bergamo con 97 (+6,6%, +33%)

Vera MORETTI

Obbligo di tutele anche per le imprese familiari

E’ stato deciso, con la sentenza n. 20406/2017 della Corte di Cassazione, che le disposizioni di sicurezza per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale previste dal decreto legislativo n. 81/2008, il Codice Unico della Sicurezza, si applicano anche altre imprese familiari.
Questo significa che il premio INAIL è dovuto anche per i collaboratori dell’impresa familiare e che, in caso di decesso per infortunio sul lavoro, deve essere riconosciuto alla moglie del collaboratore deceduto la costituzione della rendita.

Con la stessa sentenza la Cassazione ha stabilito anche il diritto dell’INAIL alla rivalsa, nel caso in cui il titolare non abbia predisposto adeguate misure di sicurezza, anche se con il collaboratore familiare non c’è rapporto di subordinazione.

In questa particolare sentenza, i giudici hanno riconosciuto alla titolare di un’impresa familiare, coniuge del lavoratore deceduto per infortunio professionale, il diritto alla costituzione della rendita come superstite, confermando la compensazione con quanto richiesto dall’INAIL a titolo di rivalsa per i premi non versati come datrice di lavoro.

La decisione è stata motivata ricordando che:

  • la legge prevede che la titolarità dei poteri di organizzazione e gestione anche in materia di sicurezza sul lavoro rimangono in capo all’imprenditore;
  • alla titolarità dei poteri di organizzazione e gestione posti in capo all’imprenditore corrisponde simmetricamente il dovere di predisporre le necessarie misure di sicurezza a favore dei partecipanti che prestano l’attività soggetta a rischio assicurabile;
  • i partecipanti all’impresa familiare che prestano la loro opera in maniera continuativa nella stessa impresa rientrano comunque tra i soggetti assicurabili INAIL.

Vera MORETTI

Appalti, ingegneri italiani e sicurezza sul lavoro

La sicurezza sul lavoro è da sempre un pallino degli ingegneri italiani, come dimostra la 3° Giornata Nazionale dell’Ingegneria della Sicurezza organizzata lo scorso 6 novembre a Roma dal Consiglio nazionale degli Ingegneri e dall’Ance.

Obiettivo della giornata è stato individuare la strada per rendere gli appalti più sicuri, grazie anche al coinvolgimento degli ingegneri italiani nella fase ex ante dell’emanazione delle norme.

Come ha ricordato Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale degli Ingegneri (Cni), “il rapporto sinergico tra professionisti, imprenditori e committenti nell’ambito di una corretta gestione degli appalti passa anche attraverso il nostro coinvolgimento nella fase ex ante dell’emanazione delle norme”.

Una posizione che l’Ance, l’associazione nazionale dei costruttori edili, condivide con gli ingegneri italiani: “La diffusione della sicurezza nei cantieri – ha ricordato il vicepresidente Ance Edoardo Bianchiè un processo in corso, un cambiamento in primis culturale che necessita di uno sforzo costante nel tempo. Bisogna, infatti, continuare a investire in formazione e rendere sistematiche le ispezioni per far sì che questo processo non si arresti”.

E per non farlo arrestare, è necessario che tutti gli attori coinvolti abbiano sempre una attenzione forte e particolare alle normative. Come ha ricordato Gaetano Fede, Responsabile Area Sicurezza del Cni, “gli ingegneri italiani hanno dato la propria disponibilità a partecipare alla commissione permanente sulla Sicurezza istituita presso il ministero del Lavoro. Se vogliamo invertire la tendenza e tutelare pienamente i cittadini diventa infatti importante poter collaborare a tutto l’iter di emanazione delle normative, specie nello step iniziale. Confrontarci con sindacati, lavoratori e imprese che già sono presenti in questa fase legislativa potrà gettare le basi di una più proficua ed efficace attuazione delle stesse normative”.

Un franchising food con le spalle larghe? Yogorino

Quello che serve oggi, nel mondo del franchising, per avviare un’attività di successo è sicuramente una forte vocazione imprenditoriale, supportata però da un brand e da un network forti che possono essere garanzia di crescita e di sviluppo. Se poi ci si lancia in un settore del franchising in costante ascesa come quello del food, il gioco è fatto.

Ecco perché il franchising Yogorino può essere una valida possibilità per entrare in questo mondo. Come comunica l’azienda, “dal 1993 ad oggi con centinaia di negozi di franchising yogurteria nel mondo, Yogorino è riuscita ad imporre il proprio stile: una rete in franchising solida ed organizzata, basata su punti vendita dall’immagine fresca ed accattivante, in grado di accontentare un target ampio ed eterogeneo con prodotti che soddisfano un’alimentazione sana, equilibrata e naturale”.

Dettagli

Superficie media del punto vendita: almeno 30 mq

Bacino d’utenza: almeno 10mila abitanti

Investimento iniziale: da 20mila a 100mila euro

Fatturato medio annuo: da 160mila a 600mila euro

Fee d’ingresso: nessuna

Royalties: 1300 euro

Durata del contratto: non specificata

Per maggiori informazioni: Yogorino