Superbonus e vetrate panoramiche: libera installazione con Aiuti bis

In sede di conversione del decreto Aiuti Bis trova approvazione l’emendamento che consente l’installazione libera, cioè senza autorizzazione, delle vetrate panoramiche amovibili (VEPA). Ecco cosa cambia per chi vuole eseguire questo intervento.

Libera installazione delle vetrate panoramiche amobibili (VEPA)

In sede di conversione del decreto Aiuti bis sono state inserite diverse novità che riguardano i proprietari di immobili, infatti è stata semplificata la cessione del credito per il Superbonus 110%, ma non solo, infatti tra gli interventi realizzabili in regime di edilizia libera vi è anche l’installazione di VEPA (vetrate panoramiche amovibili). Ci sono però delle condizioni da rispettare.

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L’articolo 33 quater del decreto Aiuti Bis prevede l’inserimento all’interno del Testo Unico sull’edilizia libera (articolo 6) delle VEPA avendo però sempre come condizione e limite il rispetto delle normative urbanistiche del comune e le norme del codice dei beni culturali.

Quali sono le condizioni per l’installazione libera delle vetrate panoramiche amovibili?

In primo luogo deve trattarsi di strutture che abbiano una funzione temporanea di protezione dagli agenti atmosferici. Le vetrate devono inoltre avere la funzione di migliorare le prestazioni energetiche e acustiche, proteggere da dispersioni termiche e impermeabilizzare almeno in parte l’edificio da acque.

Affinché si possa procedere all’installazione di vetrate panoramiche amovibili senza la necessità di un titolo abilitativo occorre che le vetrate non realizzino spazi stabilmente chiusi, in questo caso infatti si andrebbe ad aumentare il volume dell’edificio, oppure potrebbe verificarsi un cambio di destinazione d’uso, operazioni che invece richiedono un titolo abilitativo.

Le vetrate infine, dovrebbero favorire la micro-aerazione, questa deve assicurare l’aerazione non dello spazio chiuso dalla vetrata, ma degli spazi domestici interni, cioè quelli a cui è anteposta la vetrata. Ad esempio se inserisco una pergotenda davanti casa, la micro-aerazione deve consentire il cambio di aria in modo da assicurare la salubrità degli spazi precedentemente esposti.

Nel rispetto di tutte queste condizioni è quindi possibile realizzare tali strutture anche nell’ambito dei lavori di efficientamento energetico per il superbonus 110%.

Superbonus, caro bollette e aiuti alle famiglie, il nuovo decreto aiuti ter

Il superbonus, caro bollette e aiuti alle famiglie sono il fulcro delle prossime elezioni e del nuovo decreto aiuti ter, tutte le novità.

Superbonus rimane un grande dilemma

Il superbonus 110% è uno dei problemi con cui dovrà fare i conti il prossimo Governo. Tra i temi caldi della campagna elettorale ci sono anche il caro bollette e gli aiuti alle famiglie. Tuttavia il superbonus era, visto che ormai i fondi sembrano essere finiti, un’agevolazione fiscale a favore del miglioramento energetico.

Ma tra i suoi effetti però ci sono quelli legati all’aumento dei prezzi nel mercato dell’edilizia. Non solo si è creato un grande disallineamento di cassa tra le imprese e le criticità nell’acquisto del credito da parte di banche e società creditizie. Insomma sembra che in questo momento gli unici cantieri, con superbonus, sono quelli che sono già attivi con un inizio di lavori pari almeno al 30%. Ma ormai il superbonus è destinato ad arrivare al capolinea. Se invece la sinistra dovesse essere riconfermata al Governo, le cose potrebbero andare diversamente, ed essere rimodulato.

Superbonus e caro bollette, un argomento in sospeso

In merito al caro bollette la situazione è come appena. Infatti sembra che non ci siano ulteriori misure a frenare l’andamento dei costi energia. A confermarlo è anche la destra, pronta invece a firmare un vero e proprio decreto energia. Mentre i sindacati spingono verso misure che cerchino di tutela la produzione delle imprese, ma nessun decreto in vista.

Sembra invece essere confermato il bonus sociale per le bollette di coloro che hanno un ISEE fino a 12 mila euro fino a fine anno. Giovedì comunque è prevista la discussione in merito alle prossime proposte. Anche se in Europa, si sta decidendo sul prezzo massimo al gas, per una sensibile diminuzione del costo in bolletta.

Gli altri aiuti alle famiglie

Possibile la proroga dei crediti d’imposta per le imprese assicurati per ora fino al 30 settembre e il cui rinnovo, anche per l’ultimo trimestre, costerebbe ai prezzi attuali, secondo le stime dei tecnici, circa 6,8 miliardi. Mentre ancora non si sa che fine farà il sismabonus o le altre misure volute da governo uscente.

Inoltre, accanto a questa ipotesi si sta ragionando al ritorno alla rateizzazione delle fatture per le famiglie che prevede la possibilità di piani di pagamento in 10 rate. Ma tutto è rinviato a settimana prossima, quando al Parlamento dovrebbero essere firmati tutti i punti contenuti nel prossimo decreto aiuti. Poi si va dritti alle elezione del 25 settembre, dove il nuovo Governo dovrà subito cercare di mettere in campo delle misure per aiutare imprese e famiglie.

 

 

 

Superbonus 110%: come si calcola il 30% del SAL?

La data del 30 settembre è ormai alle soglie e i proprietari di abitazioni unifamiliari che stanno usufruendo del Superbonus 110% entro tale data devono aver completato il 30% dei lavori previsti al fine di non perdere l’agevolazione. Molti si stanno però chiedendo come deve essere calcolata tale percentuale. A chiarire coma calcolare il Sal 30% è il MEF ( Ministero dell’Economia e delle Finanze).

Come calcolare il 30% del SAL (Stato di Avanzamento dei Lavori)?

I termini entro i quali poter usufruire del Superbonus sono diversi a seconda della tipologia di edificio sul quale si effettua l’intervento. Per le abitazioni/villette unifamiliari il termine finale è il 31 dicembre 2022, ma entro il 30 settembre 2022 è necessario comunicare il SAL, Stato di Avanzamento dei Lavori, con lavori eseguiti almeno al 30%.

In base ai chiarimenti dati dal MEF, il 30% non si riferisce solo ai lavori trainanti e trainati compresi nel Superbonus, ma deve essere inteso in senso complessivo e quindi può includere anche lavori diversi rispetto a quelli che rientrano nelle agevolazioni fiscali previste nellarticolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Nello stesso documento c’è anche un’altra precisazione, infatti si sottolinea che i proprietari delle villette unifamiliari che non sono certi di poter terminare il 30% dei lavori entro il 30 settembre, non possono semplicemente anticipare le somme, ad esempio acquistando materiali ed effettuando pagamenti fino a copertura del 30% dei lavori. La nota del MEF sottolinea che “è necessaria la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, atteso che la norma fa espresso riferimento alla percentuale dei lavori effettuati.”

Nel caso in cui i beneficiari non riusciranno a completare i lavori nei termini previsti, la detrazione del 110% spetterà solo per le spese documentate ed eseguite entro tale data, mentre la rimanente parte resterà a carico del contribuente.

Ecco il documento del MEF proroga_super

Controlli stringenti sul SAL per la cessione del credito

Ricordiamo che con la circolare 23/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate sono state disposte misure più stringenti per la cessione del credito al fine di evitare truffe proprio relative allo stato di avanzamento dei lavori. Per conoscere i dettagli leggi:

Superbonus 110%: come sbloccare la cessione del credito

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Villette a schiera e superbonus 110%: quale scadenza deve essere rispettata?

 

 

 

Villette a schiera e superbonus 110%: quale scadenza deve essere rispettata?

Sono momenti concitati per coloro che vogliono accedere al Superbonus 110% infatti per le villette unifamiliari è vicina la scadenza del 30 settembre per la conclusione del 30% dei lavori. Per evitare questa scadenza molti cercano di capire se il proprio immobile possa essere considerato condominio, in particolare i proprietari delle villette a schiera. A chiarire i dubbi è l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello.

Le villette a schiera sono un condominio orizzontale

La villetta a schiera è un edificio unifamiliare, di proprietà esclusiva e catastalmente distinto dagli altri edifici facenti parte dello stesso complesso residenziale. Proprio per questo molte persone sono indotte a pensare che si tratti di un edificio da considerare, ai fini dell’accesso al Superbonus 110%, come una villetta unifamiliare.

Di conseguenza le villette a schiera dovrebbero sottostare ai limiti temporali previsti per questa tipologia di fabbricato che non potrà più accedere ai benefici dal 1° gennaio 2023 e con obbligo per i proprietari di dimostrare entro il 30 settembre 2022 di aver completato il 30% dei lavori previsti.

L’Agenzia delle Entrate ha però chiarito nella risposta all’interpello 9 del 5 gennaio 2021 che in realtà non è così. Le villette a schiera infatti sono parte di un unico complesso residenziale e devono essere assimilate a un “condominio orizzontale”.

Superbonus 110%: villetta a schiera senza accesso autonomo è condominio

L’Agenzia sottolinea che “Per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare“.

Affinché si possa però parlare di “abitazione unifamiliare” devono esservi contestualmente due requisiti e cioè indipendenza funzionale e accesso dall’esterno autonomo e non rileva il fatto che l’edificio plurifamiliare sia o meno costituito in forma di condominio.

Con la Circolare 24/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che, affinché si possa parlare di villetta unifamiliare indipendente vi deve essere un cancello autonomo che dia accesso alla strada, al cortile o a un giardino di proprietà esclusiva o un portone che affaccia direttamente in strada. Di conseguenza se la villetta a schiera è inserita “nel contesto di un residence ed a cui si accede da un passo carraio privato comune a più abitazioni”, deve parlarsi di condominio e quindi si applicano le relative norme“.

Risposta n. 9 del 5 gennaio 2021

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Superbonus 110%: cosa succederà dopo il 25 settembre?

Superbonus 110%: come sbloccare la cessione del credito

Il Superbonus 110% vede oggi molti cantieri bloccati, la causa principale sono le nuove norme, indicate soprattutto nella circolare 23/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate che rendono difficile optare per la cessione del credito. Vediamo come provare a sbloccare i fondi.

Superbonus 110%: cantieri bloccati a causa della responsabilità in solido del cessionario

La circolare 23/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate prevede la responsabilità in solido tra il beneficiario e il cessionario del credito di imposta nel caso di lavori dichiarati e non eseguiti. Ciò ha indotto gli intermediari finanziari, come banche e Poste Italiane a porre particolare attenzione prima di acquistare i crediti del Superbonus 110% da parte dei beneficiari.

La circolare infatti sottolinea che ci sono elementi da considerare particolarmente rilevanti al fine di rilevare tentativi di frode e a cui porre attenzione, tra questi vi sono i lavori dichiarati, ma non effettuati e il non rispetto dei tempi previsti. Ricordiamo che il 30 settembre scade il termine per l’esecuzione del 30% dei lavori da parte dei proprietari di immobili unifamiliari. Sono sintomo di tentativi di frode anche l’incongruenza tra il valore dell’immobile e il valore dei lavori per i quali si chiede la cessione del credito.

L’Agenzia delle Entrate richiede quindi ai potenziali beneficiari di porre particolare attenzione alle operazioni di acquisto, infatti nel caso in cui dai controlli dovessero emergere delle anomalie il cessionario sarà ritenuto responsabile in solido con il beneficiario e quindi potrebbe non ottenere il rimborso del credito di imposta. Si chiede all’intermediario di effettuare verifiche sullo stato dei lavori e di documentare le stesse anche attraverso rilievi fotografici. All’intermediario si chiede di adottare la specifica diligenza professionale nel valutare le cessione del credito inerente il Superbonus 110%.

Cantiere bloccato? Ecco come sbloccare la cessione del credito Superbonus 110%

Fatta questa lunga premessa, appare evidente che per poter sbloccare i lavori e velocizzare le operazioni di cessioni del credito è opportuno per il potenziale beneficiario effettuare rilievi fotografici costanti fin da prima dell’inizio dei lavori in modo da dimostrare lo stato iniziale dell’immobile e in seguito ulteriori rilievi fotografici che dimostrino l’avanzamento dei lavori eseguiti. In questo modo anche per l’intermediario finanziario a cui si vuole cedere il credito sarà più semplice stipulare l’atto senza timore di non riuscire a ottenere il riconoscimento del credito di imposta.

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Superbonus 110%: cosa succederà dopo il voto del 25 settembre?

Uno dei provvedimenti cardine fortemente voluto dal M5S e che ha caratterizzato questi anni di governo Conte/Draghi è il Superbonus 110%. Questo consente di effettuare lavori di efficientamento energetico a costo zero.

Superbonus 110%: tanti intoppi e fondi terminati

Il Superbonus 110% è uno dei provvedimenti del Governo targato Conte più discusso. La disciplina ha avuto più volte modifiche e di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Di fatto consente di realizzare lavori trainanti, come il cappotto termico e il rifacimento del tetto e lavori trainati, ad esempio impianti di riscaldamento, con la possibilità di ottenere fino al 110% degli importi spesi. Tra i lavori trainati vi sono inoltre quelli per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Il principale problema a cui è andato incontro sono le truffe, più volte denunciate dal presidente del Consiglio Mario Draghi, inoltre i crediti risultano spesso incagliati perché le imprese sono incapienti, idem per gli istituti di credito. Più volte è stata inoltre modificata la disciplina della cessione dei crediti, infine, sono terminati i fondi. Attualmente per i progetti non ancora approvati non vi sono stanziamenti.

Naturalmente un nuovo finanziamento non può arrivare dal governo Draghi che è in carica solo per gli affari correnti, inoltre è necessario reperire i fondi, cosa non certo facile.

Da più parti si è detto che il Superbonus 110% è una misura utile al risparmio energetico, inoltre è una misura che può aiutare le imprese edili in un periodo di forte crisi economica. Si calcola che solo in questo settore grazie al Superbonus 110% ci siano stati 630 mila nuovi occupati e sembra che sia riferibile a questa misura anche il 6,6% in più di PIL.

Le dichiarazioni delle coalizioni sul Superbonus 110%: cosa succederà dopo il voto?

Cosa ne sarà dopo il voto del Superbonus 110%? Il M5S fautore di questo provvedimento naturalmente vuole confermare il Superbonus 110%, ma attualmente le speranze che possa avere una solida maggioranza sono limitate, c’è da dire che probabilmente una solida maggioranza non l’avrà nessuno e quindi la coalizione risultante “maggioranza” potrebbe chiedere l’aiuto del M5S che potrebbe ottenere in cambio proprio la conferma del provvedimento, insieme ovviamente al reddito di cittadinanza.

Occorre però ricordare che le dichiarazioni delle altre coalizioni non lasciano particolare spazio a speranze, infatti il centro- destra ha ribadito di essere sulla stessa linea d’onda di Draghi che ha più volte dichiarato di considerare il Superbonus 110% la più grande truffa mai realizzata in Italia. D’altronde a luglio a Parma si è scoperta una truffa per 110 milioni di euro e non è la prima truffa milionaria scoperta.

L’idea del centro- destra è ritornare gradualmente al vecchio regime previsto per le ristrutturazioni che in fondo era comunque generoso con la possibilità di recuperare il 50% delle spese, oppure il 65% nel caso di interventi di efficientamento energetico. In base alle dichiarazioni i progetti approvati dovrebbero comunque trovare finanziamento, mentre non sono previsti ulteriori stanziamenti.

Ricordiamo che fino al 2026 risultano prenotate opere per 33,7 miliardi di euro.

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Sulla stessa linea sono anche il centro-sinistra e il terzo polo di Calenda e Renzi. Questo implica che con molta probabilità non vi saranno ulteriori stanziamenti per il Superbonus 110%, ma si ritornerà al vecchio regime di bonus ristrutturazioni.

Superbonus villette, bonus facciate e barriere architettoniche: c’è tempo fino al 31 dicembre

Scadenza al 31 dicembre 2022 per tre bonus e superbonus edilizi: le villette al 110%, il bonus facciate e l’eliminazione delle barriere architettoniche. Nonostante manchino più di quattro mesi alla scadenza delle tre misure, è necessario attivarsi per intercettare i lavori che possono godere dei benefici fiscali. Per il bonus facciate, rispetto allo scorso anno, è già diminuita dal 90% al 60% la percentuale di detrazione fiscale; la misura dell’eliminazione delle barriere architettoniche è stata introdotta per il solo 2022 dall’ultima legge di Bilancio; per le villette unifamiliari indipendenti si è alle battute finali per ottenere la detrazione del 110%.

Superbonus 110% per le villette unifamiliari indipendenti: scadenza al 31 dicembre 2022, bisogna fare presto

Bisogna fare presto per agganciare il superbonus 110% entro la fine del 2022 per le unità unifamiliari indipendenti, le cosiddette “villette“. La regola è quella già in vigore: è necessario entro il 30 settembre arrivare a uno stato di avanzamento dei lavori (Sal) del 30% per poter beneficiare del 110% di detrazione fiscale. Dalla parte di chi voglia iniziare lavori in superbonus c’è la legge che non sancisce una data di presentazione dei titoli edilizi. È pertanto possibile iniziare i lavori anche successivamente al 30 giugno 2022 purché si faccia in fretta. Infatti, avvicinandosi il 30 settembre 2022, il tempo che rimane va sempre più diminuendo.

Villette e unità unifamiliari indipendenti: per il superbonus 110% è necessario il 30% di Sal entro il 30 settembre

Il raggiungimento dello stato di avanzamento dei lavori al 30% per ottenere il 110% di superbonus è facilitato dalle norme attuali. Infatti, ai fini del conteggio della percentuale si può considerare il complessivo dei lavori oppure solo gli interventi rientranti nel superbonus. In tal caso, il consiglio è quello di prendere in considerazione solo i lavori del superbonus che possono essere realizzati prima, facilitando il raggiungimento del 30% degli interventi. Si escludono, quindi, dal conteggio tutti gli altri interventi.

Quali sono gli adempimenti per dimostrare il 30% di Sal nel superbonus?

Ai fini del raggiungimento del 30% dei lavori di superbonus per ottenere il 110% è necessario considerare che, ad oggi, non vi sono regole imprescindibili. Tuttavia, per portarsi avanti con il lavoro, e in attesa di ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, il direttore dei lavori potrebbe preparare l’attestazione dell’avvenuto avanzamento fino al 30% degli interventi previsti. Questo passaggio necessita di documentazione allegata e cioè:

  • le fatture;
  • copie dei pagamenti corrisposti;
  • il libretto delle misure.

Bonus barriere architettoniche 2022 al 75% di detrazione fiscale: scadenza del 31 dicembre

Ancora più di quattro mesi per beneficiare del bonus sull’abbattimento delle barriere architettoniche. La detrazione fiscale prevista è del 75% e si può beneficiarne mediante 5 quote annuali. Gli interventi previsti nell’ambito del bonus comprendono tutti i lavori per abbattere le barriere architettoniche e cioè:

  • montascale;
  • ascensori;
  • rampe;
  • servizi igieniche;
  • impianti domotici ed elettrici.

Bonus facciate e rimozione barriere architettoniche: si fa ancora in tempo prima della fine del 2022 per i lavori?

Sulle tipologie di interventi, tuttavia, è necessario fare in fretta. Mediamente, per il montaggio di un ascensore sono necessari 4 mesi, e dunque ci si approssima alla scadenza di fine anno. Le altre tipologie di interventi richiedono meno tempo: in questo caso si ha un margine di tempo più elevato prima del 31 dicembre 2022. Scadenza prossima anche per il bonus facciate al 60% di beneficio fiscale. Anche in questo caso è necessario verificare l’entità dei lavori per non perdere il bonus che non ha tetti massimi di spesa per la ristrutturazione.

 

 

 

Superbonus 110%: dal decreto ‘Aiuti’ cessione crediti allargata, proroga villette

Il decreto legge “Aiuti” è legge e, con esso, si amplia la platea per la cessione del credito di imposta del superbonus 110% e dei bonus edilizi. Arriva anche la proroga di tre mesi della scadenza previsa per realizzare lo stato di avanzamento dei lavori (Sal) del 30% sulle unità abitative delle persone fisiche. La soglia del Sal consente di utilizzare il superbonus 110% per tutto il 2022.

Cessione credito di imposta bonus edilizi e superbonus 110%: ulteriore vendita libera

Una delle novità attese per i bonus edilizi e per il superbonus 110% dalla conversione in legge del decreto numero 50 del 2022 riguarda l’allargamento della cessione del credito di imposta. Grazie alla norma, le banche e le società bancarie appartenenti al medesimo gruppo possono cedere i crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi sempre a imprese e partite Iva. I crediti cedibili derivano da acquisti fatti dalle banche dai contribuenti o dalle imprese, anche in seguito all’applicazione dello sconto in fattura.

Bonus edilizi e superbonus, chi acquista il credito di imposta non può rivenderlo

Le banche, dunque, potranno procedere alla vendita dei crediti di imposta anche prima della seconda o della terza cessione. Può pertanto trattarsi di prima cessione a eccezione della vendita a soggetti che non svolgano attività di impresa o al di fuori di attività commerciali, artigianali e professionali (persone fisiche). Gli acquirenti dei crediti di imposta dei bonus e superbonus edilizi devono, tuttavia, avere un rapporto di conto corrente con la banca che cede il vantaggio fiscale. Inoltre, i soggetti che acquistano i bonus (cessionari) non possono, a loro volta, procedere con ulteriori cessioni ma dovranno utilizzare il credito acquisito mediante compensazione in detrazione fiscale.

Crediti di imposta bonus e superbonus edilizi: restano fuori quelli comunicati fino al 30 aprile 2022

Ulteriore paletto al sistema di cessione dei crediti di imposta dei bonus edilizi è quella prevista dal decreto legge “Aiuti” in merito al fatto che i crediti debbano essere comunicati a decorrere dal 1° maggio 2022. Pertanto, per i crediti comunicati all’Agenzia delle entrate fino al 30 aprile scorso non vi è possibilità di seguire la cessione libera delineata dal sistema del decreto 50 del 2022. Rimangono fuori, dunque, soprattutto i crediti comunicati nel 2021, ovvero i bonus edilizi che stanno riscontrando i maggiori problemi nella circolazione di moneta fiscale.

Decreto ‘Aiuti’: proroga superbonus 110% su villette e case a schiera

Un’ulteriore novità della conversione del decreto legge “Aiuti” riguarda la proroga del superbonus 110% su villette e case a schiera. La norma concede, infatti, tre mesi in più di tempo per arrivare allo stato di avanzamento dei lavori del 30% al fine di far rientrare i lavori nella detrazione fiscale del 110%. Pertanto, i pagamenti effettuati a decorrere dal 30 giugno 2022 al 30 settembre prossimo possono rientrare nel superbonus 110% se hanno raggiunto il 30% di Sal. Diversamente, in assenza del correttivo del governo, questi lavori sarebbero stati esclusi dalla detrazione fiscale massima.

Superbonus 110% su villette a schiera e unità unifamiliari: Sal al 30% entro il 30 settembre 2022

La norma, pertanto, consente alle persone fisiche che abbiano svolto lavori su villette e case a schiera o unifamiliari (ovvero a unità immobiliari che si trovano all’interno di edifici plurifamiliari purché funzionalmente indipendente) di beneficiare del 110%  per tutto il 2022 purché si raggiunga il 30% di stato di avanzamento dei lavori entro il 30 settembre prossimo. In questo modo, i pagamenti effettuati tramite bonifico dal 1° luglio 2020 al 30 settembre prossimo beneficiano del superbonus.

Sisma bonus super, le pertinenze dell’unico proprietario al 110% fino al 2023

Le pertinenze dell’unico proprietario possono essere agevolate da interventi in sisma bonus super con detrazione fiscale del 110% fino al 2023. È quanto ha stabilito l’Agenzia delle entrate con la risposta all’interpello numero 375 di ieri, 13 luglio 2022. La risposta è stata fornita nel caso di box staccati da 2 e 4 abitazioni: in questa situazione si applica lo stesso tetto di spesa applicato all’abitazione principale.

Superbonus, interventi di riduzione del rischio sismico sul portico costruito in aderenza all’immobile principale

L’interpello dell’Agenzia delle entrate, in particolare, ha riguardato gli interventi antisismici effettuati sul portico costruito al piano terra in aderenza dell’edificio principale al quale è strutturalmente connesso. E dunque, il sisma bonus super con detrazione fiscale del 110% si applica anche alle opere antisismiche effettuate su di un fabbricato composto da 2 unità accatastate C/2 ad uso deposito di pertinenza, di un’unità immobiliare abitativa di un altro immobile.

Super sisma bonus, come considerare gli immobili?

I due immobili sono separati e ognuno dei due è costituito da 2 unità abitativa A/3. Inoltre, entrambi gli immobili appartengono a un unico proprietario. In questa situazione, ha deciso l’Agenzia delle entrate, si può beneficiare del superbonus sisma al 110% con proroga dal 30 giugno scorso fino al 31 dicembre 2023. Nel 2024 la percentuale scende dal 110% al 70% e nel 2025 si beneficia del 65% di detrazione fiscale.

Super sisma bonus, le richieste di chiarimento all’Agenzia delle entrate

L’istante che ha posto il quesito all’Agenzia delle entrate ha intenzione di demolire parzialmente le strutture e ricostruirle. In particolare, l’istante ritiene che:

  • i lavori sul portico di pertinenza con demolizione e ricostruzione dello stesso unitamente alle altre parti dell’edificio per adeguare la normativa antisismica, debbano rientrare come opera integrata e correlata ai lavori effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
  • le spese per i lavori di riduzione del rischio sismico del fabbricato separato, composto dalle 2 unità C/2 pertinenziali all’abitazione dell’altro edificio, rientrino, invece, nel massimale di 96 mila euro riferito a detta abitazione, con detrazione del 110%;
  • sui lavori antisismici effettuati sull’edificio separato, il superbonus spetti per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 qualora al 30 giugno 2022 sia stato eseguito almeno il 30% dei lavori totali da calcolare sul progetto riferito a tale edificio.

Risposta Agenzia delle entrate a caso di super sisma bonus sulle pertinenze

La risposta dell’Agenzia delle entrate parte dal presupposto che per i lavori rientranti nel sisma bonus o nel bonus ristrutturazioni, effettuati sulle pertinenze separate di un immobile o di un condominio a più unità, fino a 4, differenti dalle pertinenze, di un unico proprietario, il tetto di spesa è autonomo rispetto ai lavori effettuati nelle parti comuni di un condominio. Diversamente, il tetto di spesa è collegato alle singole unità abitative dalle quali le pertinenze risultino staccate per interventi fatti sulle singole unità immobiliari. Pertanto, questi interventi erodono il medesimo tetto di spesa di 96 mila euro e sono in concorrenza tra di loro.

Sisma bonus super, limite di spesa per più pertinenze

Inoltre, nella risposta dell’Agenzia delle entrate si legge che, anche se le pertinenze sono più di una e riferite all’unica unità immobiliare, il tetto di spesa rimane fissato a 96 mila euro. Ciò, dunque, a prescindere dal numero delle pertinenze. A tale conclusione l’Agenzia delle entrate arriva anche citando la risposta all’interrogazione parlamentare numero 5 08102 dello scorso 18 maggio; e alla risposta della Direzione dell’Agenzia dell’Emilia Romagna numero 909 1915 dello scorso anno.

Pertinenze, lavori in ecobonus ordinario e super bonus

Se le pertinenze, infine, risultano staccate, tale principio ricomprende anche i lavori effettuati in ecobonus ordinario e super. In quest’ultimo caso, però, le pertinenze devono essere riferite a unità a destinazione residenziale. Lo stabilisce l’Enea con la risposta Faq numero 3 B del 25 gennaio 2021; e l’interrogazione parlamentare numero 5 06256 del 7 luglio dell’anno scorso.

Superbonus 110%, si possono sostituire finestre e infissi?

Si può utilizzare il superbonus 110% per la sostituzione di finestre e infissi? La risposta è positiva ed è stata chiarita dall’interno dell’Agenzia delle entrate che ha risposto a un interpello, il numero 369 del 2022. Il chiarimento dell’Agenzia prevede, tuttavia, la condizione essenziale che la sostituzione delle finestre e degli infissi debba riguardare parti e componenti già esistenti. In altre parole, non è ammessa ai fini del superbonus 110% la nuova installazione.

Sostituzione finestre e infissi con il superbonus 110%: il quesito

Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate sugli interventi alle finestre e agli infissi parte dall’agevolazione del superbonus 110% per la sostituzione dei serramenti, delle chiusure oscuranti e dell’installazione di schermature solari, come previsto dall’articolo 119 del decreto 34 del 2020. Il quesito sul quale si è espressa l’Agenzia delle entrate deriva dalla richiesta di un istante che intende realizzare, nell’abitazione di residenza, la sostituzione dell’impianto termico con un impianto a pompa di calore. L’intervento si configura come “trainante” di altri interventi (“trainati”) al fine di realizzare il miglioramento di 2 classi energetiche dell’abitazione.

Superbonus 110%, il quesito di sostituzione di finestre e infissi all’Agenzia delle entrate

Le finestre e gli infissi oggetto di sostituzione da parte dell’istante sono già esistenti, senza alterazione della superficie e della geometria dell’abitazione per due serramenti. Per altri due, invece, la superficie totale dell’immobile si amplierà. Inoltre, l’istante vorrebbe installare anche due velux nel sottotetto, ex novo. L’istante ritiene di poter effettuare i lavori in superbonus 110% sulla base delle risposte già fornite dall’Agenzia delle entrate numero 524 e 780 del 2021. Il bonus, secondo l’istante, spetterebbe per le due sostituzioni che non comportano ampliamento della superficie.

Quando si possono sostituire infissi e finestre in superbonus 110%?

In riferimento al quesito posto, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, secondo il comma 2, dell’articolo 119, del decreto legge numero 34 del 2020, la maggiore aliquota si applica se i lavori (“trainati”) sono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti”. Questi ultimi devono essere di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di isolamento termico. Nel caso specifico, il comma 2 del medesimo articolo precisa che gli interventi su “finestre e infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati” devono intendersi come sostituzione di componenti già esistenti e di loro parti.

Variazione superficie di finestre e infissi nel superbonus 110%

Si può utilizzare la detrazione del 110%, inoltre, anche se si sostituiscono le finestre e gli infissi esistenti, pure con spostamento e modifica delle dimensioni, purché la dimensione finale degli infissi abbia una superficie complessiva minore o uguale a quella inizialmente esistente.

Sostituzione finestre con bonus edilizi se aumentano la superficie dell’immobile o dell’unità abitativa

Dunque non è ammissibile, ai fini del superbonus 110%, la nuova installazione. Eventuali spese sostenute per comportino un incremento della superficie complessiva iniziale dell’immobile o dell’unità abitativa, possono essere oggetto di ulteriori bonus che prevedano la detrazione sul recupero del patrimonio edilizio. La misura della detrazione fiscale per detti interventi è pari al 50%. Inoltre, ai sensi del successivo comma 3 dello stesso articolo, è necessario che detti interventi producano un miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’immobile.

Quali lavori si possono effettuare in superbonus 110% su finestre e infissi?

In definitiva, il chiarimento dell’Agenzia delle entrate prevede che, per la sostituzione degli infissi e delle finestre senza che venga aumentata la superficie dell’immobile o dell’unità abitativa, si possa utilizzare il superbonus 110%. A tal fine, gli interventi devono configurarsi come sostituzione di finestre, infissi e componenti già esistenti o di loro parti. Non deve trattarsi, dunque, di nuova installazione.