Superbonus: conversione DL Aiuti via libera alla cessione dei crediti ai correntisti

Nella conversione del decreto Aiuti già votata alla Camera c’è un’importante novità per la cessione dei crediti: le banche potranno a loro volta cedere i crediti alle partita Iva. Ecco cosa cambia.

Superbonus 110%: nel conversione al decreto Aiuti arriva il via libera alla quarta cessione

Buone notizie per coloro che hanno iniziato i lavori per il Superbonus ma hanno i crediti bloccati, infatti arriva un emendamento al decreto legge Aiuti che consente di sbloccare i fondi. Abbiamo visto in un precedente articolo che l’Agenzia delle Entrate ha riferito che ci sono 5 miliardi di euro bloccati nel cassetto fiscale. Allo stesso tempo abbiamo visto che i fondi disponibili per il superbonus 110% sono ormai esauriti. Al fine di sbloccare questa situazione, nel decreto Aiuti che deve ora superare il passaggio al Senato, che sembra però inevitabile, è prevista la possibilità per le banche di cedere ulteriormente i crediti.

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Cessione dei crediti del Superbonus anche ai correntisti

Si tratta dell’ennesima modifica al meccanismo della cessione del credito, infatti la normativa attualmente in vigore prevede che nel momento in cui il beneficiario chiede lo sconto in fattura, oppure cede il credito all’impresa che si occupa dei lavori, questi soggetti possono utilizzare tale credito di imposta per scontare le proprie tasse, oppure possono cedere alle banche o intermediari finanziari.

Con la normativa ora in vigore non ci possono essere ulteriori cessioni. Questo ha però destabilizzato il panorama perché le banche, dopo aver scontato i debiti fiscali che loro stessi hanno maturato, hanno smesso di accettare la cessione del credito, si parla di incapienza fiscale. Tra le piattaforme bloccate vi sono quelle di Poste Italiane, ma anche di moltre altre banche come Unicredit e Intesa.

La norma prevista nel decreto Aiuti mira a sbloccare tale situazione, infatti è prevista la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari di cedere ulteriormente i crediti, ma solo a clienti con partita Iva. È  espressamente esclusa la possibilità di cedere i crediti a consumatori quindi correntisti senza partiva Iva.

Il decreto Aiuti prevede che questa norma trovi applicazione retroattiva, quindi sarà possibile optare per la ulteriore cessione del credito da parte di banche e intermediari finanziari per cessioni o sconti in fattura comunicate all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del dl Aiuti.

Bonus per sostituire il condizionatore o installarlo ex-novo: come fare?

Sono tre le tipologie di bonus che agevolano la spesa per l’acquisto di un condizionatore in un immobile che non ne aveva già uno o per sostituire quello precedente. Si tratta del bonus casa (o ristrutturazioni), dell’ecobonus e del super ecobonus. Con il sistema a pompa di calore, inoltre, si può beneficiare di una detrazione fiscale pari al 50%. Vediamo nel dettaglio quali sono le strade percorribili.

Sostituire il condizionatore con il bonus casa: come fare?

In primis, è necessario considerare che si può ottenere il bonus del 50% di detrazione fiscale, da fruire per 10 anni, installando un nuovo condizionatore per l’estate solo se vi è la pompa di calore. In questo modo, è possibile l’installazione di un sistema che non sia necessariamente ad alta efficienza. La detrazione del 50% è prevista dal bonus casa (o bonus ristrutturazione) per una spesa limite di 96 mila euro. Dunque, il tetto di detrazione ammissibile è pari a 48 mila euro. Per questa tipologia di installazione non è occorrente sostituire il vecchio sistema invernale. La tipologia di immobile sulla quale si può fare l’installazione è l’unità immobiliare residenziale.

Ecobonus per la sostituzione del climatizzatore: detrazione fiscale del 65% fino a 30 mila euro

In alternativa, si può fruire della detrazione prevista dall’ecobonus per sostituire o installare il condizionatore. In questo caso, la detrazione fiscale è pari al 65% della spesa sostenuta per un tetto di detrazione fiscale pari a 30 mila euro. La sostituzione può essere sia totale che parziale e riguarda i sistemi di climatizzazione invernale dotati di pompa di calore ad alta efficienza. L’alta efficienza si concretizza nell’indice di efficienza energetica EER, calcolato come coefficiente Cop/Gue. I valori da rispettare sono indicati nell’allegato F del decreto del ministero per lo Sviluppo Economico del 6 agosto 2020. Se l’intervento è cominciato dopo il 6 ottobre 2020, è necessario far riferimento alla guida dell’Enea del 25 gennaio 2021.

Bonus casa o ecobonus, quale per sostituire il climatizzatore?

La scelta del bonus casa o dell’ecobonus per la sostituzione del climatizzatore può dipendere anche dal fatto che la detrazione fiscale del 50% del primo si può applicare anche nel caso in cui non si intenda sostituire il vecchio impianto di climatizzazione invernale. Nel caso dell’ecobonus, invece, per fruire della detrazione fiscale del 65% è occorrente procedere con la sostituzione per lo meno parziale.

Super ecobonus con detrazione fiscale del 110%, quando si può usare?

Infine, è possibile dotarsi di un climatizzatore anche grazie al super ecobonus, con detrazione fiscale prevista del 110%. I lavori devono essere iniziati a partire dal 1° luglio 2020 e avere una scadenza diversificata che dipende dal soggetto beneficiario. Inoltre, la sostituzione del climatizzatore può rientrare tra i lavori trainanti o trainati. In genere questo tipo di intervento è ammissibile solo sulle unità residenziali.

 

Superbonus 110%: si può ottenere anche per immobili con uso promiscuo?

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 23/E 2022 fornisce chiarimenti su molti dubbi interpretativi della materia, tra questi vi è il caso in cui un immobile sia utilizzato in modo promiscuo anche per esercizio di attività di impresa oppure quando la categoria catastale non coincide con l’effettivo uso dell’immobile. Ecco come sono regolamentati questi casi.

Interventi agevolabili su immobili ad uso promiscuo

L’articolo 9 lettera B dell’articolo 119 del decreto Rilancio ( decreto Legge 34/2020) prevede che siano agevolabili gli interventi di efficientamento energetico effettuati «dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10» In una precedente circolare, cioè la 24/E del 2020 l’Agenzia ha chiarito che la locuzione “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa arti e professioni” implica che non siano agevolabili gli interventi su beni che possono essere considerati strumentali all’esercizio dell’attività di impresa come individuati dall’articolo 65 e 54 comma 2 del Tuir.

Diventa però essenziale verificare la strumentalità avendo come punto di riferimento la destinazione e l’effettiva utilizzazione dell’immobile indipendentemente dal rapporto giuridico che lega l’utilizzatore (proprietario, detentore, possessore all’immobile).

Di conseguenza risultano sicuramente esclusi dai benefici del Superbonus 110% gli immobili delle categorie catastali:

  • A/10: uffici e studi privati;
  • B: funzioni pubbliche;
  • C: funzioni commerciali e pertinenze;
  • D: funzioni industriali e commerciali speciali;
  • E: funzioni di interesse collettivo.

Sono altresì esclusi dal beneficio del Superbonus 110% gli interventi su immobili strumentali per destinazione, ad esempio un’abitazione in categoria catastale A/2 adibita a studio professionale comunque non può fruire delle detrazioni previste per il bonus 110%.

Sorgono però dubbi quando gli immobili sono ad uso promiscuo, ad esempio nel caso in cui all’interno di un’abitazione che potrebbe fruire delle detrazioni è presente anche una stanza utilizzata come studio professionale. Con lo sviluppo dello smart working questa ipotesi non è per niente residuale, anzi costituisce una fattispecie molto comune.

Si può ottenere il Superbonus 110% per interventi su immobili ad uso promiscuo?

L’Agenzia delle Entrate in questo caso ribadisce che se l’immobile è utilizzato in modo promiscuo la detrazione spetta al 50%, come previsto dall’articolo 16 bis del Tuir che per estensione si applica anche a Superbonus, Sismabonus ed Ecobonus. L’Agenzia sottolinea che questa norma si applica anche in caso di Bed and Breakfast.

La riduzione al 50% non viene invece applicata nel caso in cui l’abitazione sia usata in modo promiscuo da imprenditore che svolge attività tipicamente in “cantieri” ad esempio l’imprenditore edile o imbianchino che fissa la sede amministrativa della propria attività presso l’abitazione, infatti si tratta soprattutto di una soluzione logistica e non di un vero uso promiscuo. In questo caso non vi è riduzione al 50% e si può usufruire delle detrazioni anche con cessione del credito o sconto in fattura al 100%

Leggi anche: Sei un professionista del Superbonus 110% Scarica l’ultima circolare AdE

Superbonus, Agenzia delle entrate chiarisce: sconto in fattura solo su imponibile, cessione dei crediti su Iva

Arriva il chiarimento dell’Agenzia delle entrate sul quesito relativo all’Iva sul superbonus 110%. In particolare, la questione riguarda la possibilità di cedere il credito di imposta derivante dagli interventi edilizi, l’alternativa dello sconto in fattura e la detrazione fiscale. La circolare n. 23 del 2022 fissa le procedure alle quali gli operatori e le banche dovranno attenersi sul credito di imposta. Infatti, sulla parte indetraibile dell’Iva non è possibile applicare lo sconto in fattura: si può unicamente procedere con la cessione del credito di imposta oppure detrarre fiscalmente gli importi nella dichiarazione annuale dei redditi. Tali procedure fanno riferimento ai lavori in superbonus effettuati a partire dal 22 maggio 2021.

Cessione dei crediti di imposta e sconto in fattura in superbonus: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Il prorata Iva suddivide il superbonus 110%: si può applicare lo sconto in fattura solo per la quota relativa all’imponibile. Per la quota di Iva non detraibile gli operatori possono procedere cedendo il credito di imposta ma anche mediante detrazione fiscale. In quest’ultimo caso, come chiarisce l’agenzia, è necessaria la presentazione della dichiarazione annuale Iva. Dalla dichiarazione, infatti, si ottiene la percentuale definitiva ammessa alla detrazione fiscale. Si segue questa procedura anche se si applica l’inversione contabile. A chiarire questo passaggio è il paragrafo 5.6 del documento dell’Agenzia delle entrate. La regola, come chiarisce l’Agenzia delle entrate, si applica ai lavori rientranti nel superbonus a partire dal 22 maggio 2021. Sono altresì esclusi gli altri bonus edilizi che prevedano l’agevolazione fiscale mediante vendita del bonus o sconto in fattura.

Superbonus quando si applica il 110% per la detrazione fiscale? Sconto in fattura limitatamente all’imponibile

Nel documento, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, quando l’operatore emette la fattura per i lavori realizzati con agevolazione del superbonus 110%, non risulta di facile determinazione la parte dell’Iva indetraibile a carico del beneficiario.

In tutti questi casi, dunque, l’operatore non dovrà procedere applicando lo sconto in fattura per beneficiare del bonus sulla parte indetraibile. Ma il contribuente dovrà scegliere se vendere il credito di imposta o beneficiare della detrazione fiscale, andando a coprire pure l’Iva indetraibile. Ciò deriva dal fatto che l’Iva indetraibile può essere calcolata con certezza solamente quando si presenta la dichiarazione Iva annuale e non quando si emetta la fattura.

Superbonus 110%, come si procede con il beneficio fiscale ai fini dell’Iva?

Proprio il chiarimento dell’Agenzia delle entrate fornisce la regola generale da seguire per beneficiare del superbonus 110%. Lo sconto in fattura può essere ottenuto solo sulla parte imponibile dell’importo dell’intervento. Di conseguenza, è necessario considerare l’Iva al netto, che rimane in ogni modo a carico del committente. La quota Iva non detraibile può essere beneficiata mediante detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi oppure ceduta come credito di imposta. In quest’ultimo caso, il credito ceduto copre pure la quota indetraibile dell’Iva, ma il contribuente dovrà procedere con la comunicazione all’Agenzia delle entrate per via telematica nei termini previsti dalla normativa.

Sei un professionista del Superbonus 110%? Scarica l’ultima circolare AdE

L’Agenzia delle Entrate fa il punto sul Superbonus 110% riordinando la materia con la circolare 23/E del 23 giugno 2022. Ecco il contenuto.

La stratificazione normativa rende necessaria una circolare ricognitiva AdE

Il Superbonus 110% è stato introdotto con il decreto legge 34 del 2020. Prevede la possibilità di eseguire lavori per l’efficientamento energetico che consentano il recupero di almeno due classi energetiche (lavori trainanti) e altri lavori definiti trainati come l’eliminazione delle barriere architettoniche e la sostituzione degli infissi, beneficiando di un ritorno economico che può arrivare al 110%.

Nel tempo le norme relative al Superbonus 110% si sono stratificate perché ci si è accorti che la disciplina era leggermente carente e dava luogo a numerose truffe ai danni dello Stato. Si è però arrivati a un punto tale di stratificazione che è divenuto decisamente difficile riuscire a gestire il flusso normativo anche da parte di professionisti implicati nelle varie procedure (geometri, architetti, ingegneri, intermediari finanziari, consulenti…). Proprio per questo motivo l’Agenzia delle Entrate ha pensato di emanare una circolare AdE  ricognitiva della misura, si tratta della 23/E del 23 giugno 2022.

La circolare, in 134 pagine, tratta gli argomenti principali legati al superbonus, può essere considerata riepilogativa e deve essere il punto di riferimento per tutti coloro che vogliono approcciare a questo mondo, tra cui le imprese e i professionisti.

Chi può usufruire del Superbonus 110%?

La prima parte della circolare mira a determinare chi può fruire del superbonus e su quali edifici è possibile ottenere le agevolazioni. In particolare possono ottenere il Superbonus 110%:

  • proprietari per immobili non utilizzati per attività di impresa, esercizio di arti e professioni;
  • istituti autonomi case popolari (IACP);
  • cooperative di abitazioni a proprietà indivisa;
  • Onlus e associazioni no profit;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche;
  • comunità energetiche rinnovabili;
  • amministrazioni dello stato ed enti pubblici territoriali.

Gli immobili che non possono ottenere il Superbonus 110% sono quelli appartenenti alle categorie:

  • A/1 ( abitazione di tipo signorile);
  • A/8 ( abitazione tipo villa);
  • A/9 ( palazzi e castelli di particolare pregio).

Sono escluse inoltre le pertinenze per queste categorie di immobili.

Limiti temporali: ricognizione nella circolare AdE

Uno dei maggiori pregi della circolare 23/E è quello di sintetizzare nuovamente i limiti temporali che caratterizzano il Superbonus 110%. Le scadenze sono:

30 giugno 2022: termine previsto per le associazioni e le società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte nel registro e per i soli lavori destinati a immobili o parti di immobili utilizzati come spogliatoi;

30 settembre 2022: interventi su unità immobiliari appartenenti a persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. L’agevolazione è estensibile alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 condizione che alla data del 30 settembre siano stati completati il 30% dei lavori. Nel computo del 30% possono essere compresi anche lavori non agevolabili.

30 giugno 2023: è il termine previsto per gli IACP ( Istituti Autonomi Case Popolari) e soggetti assimilabili per gli interventi di risparmio energetico e cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ma solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;

31 dicembre 2025: in questo caso è necessario distinguere tra vari soggetti e tipologie di lavoro, infatti questa scadenza si applica a:

  • a) Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale;
  • b) persone fisiche, ma per interventi su edifici composti da almeno 2 e fino a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. In questo caso cambia però la misura infatti il bonus al 110% viene riconosciuto solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; scende poi al 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; si riduce al 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
  • c) condomini con le stesse riduzioni viste in precedenza.

Soggetto che beneficia dei lavori trainanti può essere diverso da quello che beneficia dei lavori trainati

Tra le novità da sottolineare, in realtà si tratta di un chiarimento arrivato dall’Agenzia delle Entrate attraverso l’appuntamento con il telefisco, vi è la possibilità che non coincidano i soggetti beneficiari delle agevolazioni per i lavori trainanti e i lavori trainati. Può sembrare un’ipotesi strana, ma in realtà non è così, ad esempio in caso di immobile diviso in più unità immobiliari può capitare che un soggetto decida di accollarsi i lavori trainanti (rifacimento del tetto e/o cappotto termico) e che a sfruttare le agevolazioni per i lavori trainati siano altri soggetti comunque rientranti tra i beneficiari.

Ad esempio, due fratelli titolari in comproprietà di un immobile, possono ottenere in modo disgiunto le agevolazioni, uno può decidere di accollarsi i lavori trainanti, mentre il secondo fratello può beneficiare delle agevolazioni per i lavori trainati, come il cambio degli infissi. Sono però previste delle condizioni, cioè le spese per i lavori trainati devono essere sostenute tra l’inizio e la fine dei lavori trainanti. Il principio a base di questa “agevolazione” è che l’obiettivo finale è raggiungere l’efficientamento energetico dell’immobile nel complesso, non rileva quindi che tra colui che sostiene i lavori trainati e i lavori trainanti ci sia differenza.

Circolare AdE: chiarimenti sulle asseverazioni per efficientamento energetico e adeguamento antisismico

Nella guida viene inoltre ribadita l’importanza delle asseverazioni necessarie sia per i lavori trainanti, sia per i lavori che rientrano tra l’adeguamento antisismico. Di conseguenza al fine di potersi avvalere della detrazione oppure esercitare l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura i tecnici abilitati devono asseverare la congruità delle spese sostenute in relazione alle spese agevolate, inoltre devono asseverare il recupero delle due classi energetiche. In caso di interventi antisismici, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo, secondo le rispettive competenze e tutti regolarmente iscritti agli ordini e collegi di appartenenza, devono asseverare la riduzione del rischio sismico in seguito agli interventi effettuati e la congruità delle spese sostenute. Ricordiamo che le spese sostenute per tali consulenze possono comunque essere fatte rientrare nelle spese agevolabili.

Il General Contractor

L’ultima parte della circolare è dedicata al General Contractor, cioè il contraente generale che nellla maggior parte dei casi si identifica con imprese e professionisti che su incarico del committente gestiscono i rapporti con i caf, con le imprese con i consulenti che rilasciano le asseverazioni e chiunque in genere collabora per lo svolgimento delle varie pratiche del Superbonus 110%.

Per conoscere tutti i dettagli e tutte le norme puoi trocvare la circolare 23/E dell’Agenzia delle Entrate del 23 giugno QUI

 

Superbonus 110%: ancora problemi, i soldi pare siano finiti, i lavori iniziati a rischio, la guida alle soluzioni

Il superbonus della discordia. La grande misura utilizzata dal governo per rilanciare i lavori in edilizia e per dare sostegno a quanti avevano necessità di sistemare casa, inizia a presentare le prime crepe. Pare infatti che i soldi delle dotazioni per la misura siano finiti e questo apre a scenari assai critici. A rischio nuovi cantieri già avviati o prossimi all’avvio. In pratica, guai seri e concreto rischio che la macchina si inceppi clamorosamente. Un rischio paventato da tempo questo, che adesso però rischia di sortire effetti clamorosi, che incideranno tanto sui contribuenti che sulle imprese che hanno preso i lavori.

Fondi esauriti, il bonus 100% a rischio flop

Sono praticamente esauriti i fondi destinati alla ormai celebre misura meglio conosciuta come superbonus del 110%. Parliamo di quella che a tutti gli effetti è la misura più importante degli ultimi anni per quanto concerne i lavori di ristrutturazione edilizia. Una misura che continua ad essere al centro di polemiche e critiche, soprattutto perché tra le righe della normativa, ci sono evidenti problematiche dovute soprattutto alla cessione del credito. È anche vero però che da quando è stata introdotta sono davvero moltissime le persone che hanno utilizzato il superbonus. Che sia una misura assai appetibile lo dimostra proprio l’elevato numero di persone che hanno avviato i lavori proprio per via di questa soluzione al risparmio.

Superbonus 110%, iniziano i problemi

Resta il fatto che adesso le risorse finanziarie destinate alla misura sono praticamente esaurite. E finiscono a rischio dunque anche i nuovi cantieri, nonostante siano partiti. Le città italiane oggi pullulano di ponteggi e cantieri, ma presto potrebbero diventare immobili proprio per via della mancata chiarezza che c’è sulle risorse del superbonus. E c’è già chi parla di misura che sarà un autentico boomerang, come si vede sul sito “missione risparmio.it”. Una misura che era nata quindi per incentivare le famiglie a mettere a posto gli immobili, oltre che dal punto di vista della struttura, anche dal punto di vista ecologico, energetico e di sicurezza contro gli eventi sismici. Ma era nata anche per rilanciare un settore in piena crisi quello dell’edilizia. Infatti si tratta di uno dei settori più fermi da anni, piuttosto in crisi ormai da troppo tempo, che nella misura ha trovato inevitabilmente ossigeno. Evidentemente qualcosa è andato storto.

Cosa accade adesso all’incentivo

Riuscire a permettere a quante più famiglie possibile di vivere in case sicure dal punto di vista sismico, ecologiche è in linea con le ultime normative anti inquinamento, regalando praticamente la sistemazione dell’immobile, ha avuto notevoli appeal. Il superbonus al 100% è salito esponenzialmente anche perché a conti fatti si tratta di autentici benefit anche per le aziende del settore, specializzate in queste operazioni di ristrutturazione.

Non essendo una misura strutturale del sistema però, questa ha fin da subito manifestato alcune problematiche. L’elevato numero di richieste, soprattutto quelle concernenti la cessione del credito e sconto in fattura, ha fatto sì che con l’esaurirsi delle risorse a disposizione, i dubbi oggi restano tanti. Come dicevamo dal momento che non è una misura fissa del sistema, la stessa necessità di dotazioni finanziarie che il Governo ogni anno deve mettere a bilancio. E quelle attualmente inserite, sono ormai esaurite.

Cosa accade ai cantieri già avviati è a rischio adesso per la scarsità di risorse

I lavori iniziati da un contribuente che non cede il credito, sono quelli meno a rischio. Anche perché lo stesso contribuente deve anticipare i soldi per poi recuperarli da solo nelle sue dichiarazioni dei redditi.  La via è quella della detrazione fiscale autonoma. Via che consente allo stesso contribuente di scaricare la spesa sostenuta in misura superiore del 10% rispetto alla stessa. Diverso il caso di chi è passato per la cessione del credito o lo sconto in fattura, con il bonus che di fatto passa dal contribuente all’azienda che effettua i lavori o a un istituto di credito. L’esaurimento delle risorse però lascia oggi più di qualche dubbio sui lavori già iniziati.

L’allarme delle associazioni sul superbonus

Un allarme che sul sito sopra citato e quello della CNA, ovvero della Confederazione nazionale dell’artigianato. In questo modo, secondo la confederazione viene minata la possibilità di cedere crediti per esaurimento risorse. E se si tratta di cessioni già avviate, peggio. Con imprese edili e simili già coinvolte da tempo e che hanno già accettato lavori, il problema è maggiore. Il rischio maggiore infatti lo corrono le aziende che hanno già effettuato lo sconto in fattura, avviando l’iter della misura. Il rischio è arrivare all’impossibilità di cedere crediti d’imposta. E sul già citato sito, si tratta di un problema che vale 2,6 miliardi di euro. Una cifra elevatissima che rischia di mettere in ginocchio di nuovo il settore, con 33.000 imprese che rischiano di ritrovarsi in questa angosciosa situazione. C’è quindi la necessità che il governo apra a nuove dotazioni, rimpinguando quelle già previste a loro tempo.

Bonus colonnine di ricarica, come va inserito nel 730?

Come si inserisce, nel modello 730 di dichiarazione dei redditi, il bonus delle colonnine di ricarica con i relativi tetti di spesa applicati alla detrazione fiscale? Il beneficio fiscale che comporta la detrazione dall’Irpef o dall’Ires può essere del 50% o del 110%: rientra in questa tipologia di intervento anche quello trainato dal super ecobonus.

Bonus colonnine di ricarica, colonne e righi del modello 730: quali sono?

Il modello 730 di dichiarazione dei redditi del 2022 ha recepito le modifiche ai tetti di spesa effettuati nell’anno di imposta del 2021. In particolare, il bonus fiscale delle colonnine di ricarica delle vetture elettriche va inserito al rigo E 56 del modello. È necessario che i lavori siano iniziati nell’anno 2021 o, almeno, in corso di esecuzione al 1° gennaio 2021. La detrazione fiscale (Irpef o Ires) è nella misura del 50% se le spese non superano i 3 mila euro. Tali esborsi devono essere stati sostenuti a partire dal 1° marzo del 2019 ed entro il 31 dicembre 2021. Le spese ammissibili riguardano sia l’acquisto che la posa in opera delle infrastrutture di ricarica. La misura è prevista dal decreto legge numero 63 del 2013, all’articolo 16 ter.

Colonnine di ricarica vetture elettriche, quando si tratta di interventi trainati?

Le percentuali di detrazione fiscale sulle colonnine di ricarica di vetture elettriche variano a seconda di chi svolge gli interventi, dell’anno di realizzazione e del traino di altri lavori. In particolare, le detrazioni previste sono del:

  • 110% per lavori effettuati dai condomini e dai proprietari unici fino al 31 dicembre 2023;
  • 70% o 65% per gli interventi, rispettivamente, del 2024 e 2025;
  • 110% per villette delle persone fisiche (con stato di avanzamento dei lavori al 30% entro il 30 settembre 2022).

Tutti questi interventi si effettuano con superbonus 110% (ridotto nel corso degli anni) se i lavori della colonnina di ricarica costituiscono interventi trainati da:

  • isolamento termico;
  • sostituzione di impianto di climatizzazione invernale già esistente.

Bonus colonnine di ricarica: interventi da effettuare congiuntamente a quelli del super ecobonus

In tutti i casi in cui si applica il 110% di detrazione fiscale, dunque, c’è necessità che il lavoro di acquisto e di posa in opera della colonnina di ricarica sia svolto congiuntamente a uno degli interventi trainanti rientranti nel super ecobonus. Tali interventi sono indicati dai codici da 30 a 33 della sezione IV del modello di dichiarazione dei redditi 730 relativi a condomini o a immobili plurifamiliari.

Bonus colonnine di ricarica, quali sono i limiti di spesa per la detrazione?

Per i lavori di installazione della colonnina di ricarica in corso di esecuzione 1° gennaio 2021, il tetto di spesa con detrazione fiscale del 110% è fissato a 3 mila euro. Il relativo pagamento può essere avvenuto nel corso del 2021 oppure nel corso del periodo agevolato di quest’anno. Gli interventi che invece sono iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2021 (i nuovi) hanno altri limiti di costi, ovvero:

  • 2.000 euro per immobili unifamiliari (o le unità abitative in essi contenute) purché funzionalmente indipendenti. Ovvero dotate di uno o di più accessi dall’esterno autonomi;
  • 1500 euro per quei condomini o quegli immobili familiari che effettuino l’installazione di non più di 8 colonnine;
  • 1200 euro per quei condomini o quegli immobili familiari che effettuino l’installazione un numero eccedente a 8 colonnine di ricarica secondo quanto prevede il comma 8 del decreto legge numero 34 del 2020, all’articolo 119.

Quali caratteristiche devono avere le colonnine di ricarica per avere l’agevolazione fiscale?

La detrazione fiscale sulle colonnine di ricarica sono da considerarsi per ogni unità abitativa. In sede di detrazione fiscale, è importante che la colonnina di ricarica abbia una potenza massima di 20 kW. Infatti, per la quota superiore a questo tetto, la detrazione fiscale scende al 50%. È quanto prevede la lettera h) del comma 1, dell’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). In questo caso, non applicandosi il superbonus al 110%, il tetto di spesa è di 96 mila euro da applicare a tutto l’impianto.

Superbonus 110% a rischio, sono finiti i fondi a disposizione

Superbonus 110% a rischio, sembra siano finiti i fondi a disposizione per soddisfare tutte le richieste, il punto della situazione.

Superbonus 110% a rischio, i fondi sarebbero finiti

Da non credere eppure sembra stia succedendo. I bonus edilizi varati dal governo avrebbero finito le scorse di risorse. Mentre ancora rimane la possibilità di accedervi entro dicembre di quest’anno. Tuttavia finora il governo ha stanziato circa 33.3 miliardi di euro. Ma secondo il monitoraggio pubblicato lo scorso 31 maggio 2022 dall’Enea, risulta che i lavori ammessi all’agevolazione risultano pari a 33.7 miliardi e che quindi lo stanziamento previsto sarebbe esaurito.

Il superbonus 110% è una misura di incentivazione, introdotta dal decreto-legge “Rilancio” del 19 maggio 2020, che punta a rendere più efficienti e più sicure le proprie abitazioni. Tra gli interventi più in uno il rifacimento delle facciate con il cappotto termico, la sostituzione di infissi, termosifoni e condizionatori, al fine di migliorare il rendimento energetico degli immobili. Il meccanismo prevede la possibilità di effettuare i lavori a costo zero per tutti i cittadini. Ma adesso sembra che i fondi messi a disposizione siano finiti.

Delle oltre 172mila richieste approvate, poco più della metà sono destinate a edifici unifamiliari (circa 91mila), seguono immobili indipendenti (54mila) e condomini (27mila). La regione più “virtuosa” è,la Lombardia con il 17% delle asseverazioni totali: un dato in linea con la popolazione. Infine, Trentino Alto- Adige ed Emilia-Romagna sono le regioni che hanno concluso più interventi incassando di conseguenza un maggior credito fiscale.

Superbonus 110%, Intesa San Paolo blocca l’acquisto dei crediti

L’Ansa ha reso noto la volontà di Intesa San Paolo di bloccare l’acquisto dei crediti relativi ai bonus edilizie. Infatti l’elevato flusso delle richieste pervenute alla banca di cessione dei crediti ha comportato l’esaurimeto della possibilità di compensare, tali crediti. Questo perché la legge prevere che tutti gli operatori del mercato hanno “un vincolo di compensazione” che li obbliga ad avere crediti fiscali, come quelli edilizi, non superiori al livello di imposte e contributi versati dalla banca.

Ecco quanto sta scrivendo la stessa banca ai suoi clienti spiegando la ragione per cui non hanno potuto acquistare i crediti. Ma la banca spiega anche che potrebbero riacquistare operatività qualora “il contesto normativo dovesse cambiare“. Sembra che quindi il decreto prevede proprio dei limiti per le banche che non sono quindi capaci di far fronte all’acquisto per un vincolo normativo.

Cosa succede adesso?

Il Governo Draghi deve quindi risolvere il problema della mancanza di fondi. Occorre riprendere la calcolatrice alla mano e capire dove prendere i soldi per affrontare le tante richieste. Finiti i soldi si potrebbe anche pensare alla cancellazione dello stesso bonus. Ma cosa succedere con le domande in fase di valutazione? Il rischio è che i lavori approvati e non realizzati cadranno direttamente sulle spalle delle famiglie.

Senza contare tutte le imprese che hanno effettuato lo sconto in fattura e rischiano di non veder rimborsato il loro credito. Pertanto a rischio ci sono tante imprese che rischiano il fallimento e di conseguenze famiglie sul lastrico. Peggiorando ancora di più la situazione economica in Italia.

Secondo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo economico: “Con i provvedimenti presi finora siamo riusciti a non intaccare il bilancio”, guardando avanti bisogna pensare a razionalizzare la spesa: i bonus hanno svolto un ruolo meritorio ma meriterebbero una razionalizzazione e sicuramente non posso pensare a un aumento di altre forme di tassazione” per finanziare altri tipi di interventi.

Tutti con il fiato sospeso per capire come si muoverà adesso il Governo, sperando soprattutto di salvare le imprese che aspettano ancora il pagamento dei loro crediti. Uno scostamento di bilancio è in vista? Potrebbe anche essere un’altra strada, anche se non sembra la prima scelta del Premier. Anche se c’è chi a gran voce chiede l’annullamento dello stesso bonus, ma vedremo nei prossimi giorni quali saranno le decisioni prese, probabilmente a seguito di qualche interrogazioni tra le stesse forze parlamentari.

 

 

 

 

 

Allarme Superbonus 110%: terminati i fondi stanziati. Stop cessioni

Brutte notizie in arrivo per coloro che volevano utilizzare il Superbonus 110% per ristrutturare casa ottenendo un efficientamento energetico di almeno 2 classi energetiche. I fondi stanziati risultano già tutti prenotati e in nuovo finanziamento è incerto, a queste difficoltà si aggiunge che molti intermiediari hanno annunciato di non accettare più cessioni del credito.

ENEA: i fondi stanziati per il Superbonus 110% sono stati tutti prenotati

La notizia circola ormai da qualche giorno, ma i fondi messi a disposizione, cioè 33, 3 miliardi di euro, risultavano già tutti prenotati alla fine di maggio, anzi dai rilievi fatti fatti risultano prenotati 33,7 miliardi di euro, cioè si è già oltre. A lanciare l’allarme sui fondi per il Superbonus è Enea (agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) facente capo direttamente al Ministero per la Transizione Ecologica. Si tratta dell’ente attraverso il quale passano tutte le pratiche per il Superbonus.

È difficile capire cosa potrebbe succedere ora perché, come spesso accade con il Superbonus 110%, siamo abituati a continui cambi di rotta. Finora le casse dedicate al Superbonus hanno avuto diversi rifinanziamenti, già 6 volte, proprio per questo molti fanno affidamento su nuovi fondi. Ora però c’è qualcosa di diverso rispetto al passato e cioè la consapevolezza che forse si è andati troppo oltre con questa agevolazione.

Il Governo aveva prorogato la misura inizialmente fino al 30 giugno, siamo quindi agli sgoccioli. Con un’eccezione per le abitazioni private che possono accedervi fino alla fine del 2022 a patto che il 30% lavori dei risulti realizzato entro il 30 settembre 2022. La proroga era al 2023 per gli edifici IACP.

Perché molti temono di non poter accedere al Superbonus 110%?

Si sottolinea che la proroga formale ha poco valore senza fondi, infatti il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha più volte espresso perplessità su questo provvedimento. Non è l’unico visto molti esponenti del Governo lo considerano la più grande truffa italiana. Proprio l’emergere di molte frodi ha portato a diversi aggiustamenti della normativa che, da un lato hanno reso più difficile accedere ai fondi aumentando vincoli e burocrazia, ad esempio con il visto di conformità, dall’altro hanno reso coloro che lavorano in questo ambito particolarmente sotto pressione, tra cui anche i commercialisti, perché hanno visto le norme cambiare di continuo.

Ora la nuova tegola, cioè gli italiani hanno già prenotato tutti i fondi messi a disposizione e quindi non vi sarebbe spazio per coloro che stanno ora svolgendo le pratiche ma ancora non hanno ottenuto i fondi.

Sono in molti a sperare in un rifinanziamento, ma questo è difficile che venga dal Governo che sembra essere compatto nel dire no a uno scostamento di bilancio che sarebbe necessario per mettere a disposizione nuovi fondi. Risorse potrebbero invece arrivare dal PNRR.

Giorgetti: è necessario disboscare i bonus

Il Ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti durante l’assemblea di Confocommercio ha ribadito che i bonus sono stati importanti in questi anni, e finora si è riusciti a finanziarli senza uno scostamento di bilancio, ma ora è arrivato il momento di razionalizzare la spesa. Ha sottolineato che i bonus andrebbero disboscati, aggiungendo ancora un altro dettaglio che per molti cittadini è sicuramente un vero incubo. Giorgetti ha infatti ribadito che “Prima di tassare bisogna vedere di risparmiare eventualmente sulle spese superflue o non esattamente utili”. Questo vuol dire che una delle strade per il rifinanziamento potrebbe essere un aumento di tasse che andrebbe a colpire praticamente tutti per il beneficio di pochi, questo in un periodo in cui l’inflazione è altissima e non si prevedono riduzioni dei prezzi nel corso dell’anno, ma solo, forse, dal 2023.

La mancata disponibilità du ulteriori fondi stanziati non è certo la prima tegola a cadere sul Superbonus 110% infatti già qualche settimana fa Maria Cecila Guerra, sottosegretario al Ministero dell’Economia, ha dichiarato che oltre 5 miliardi di euro si trovano nel cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate a causa delle difficoltà dei cessionari a ottenere lo sgravio fiscale. Per saperne di più leggi: Superbonus 110%: 5 miliardi di crediti bloccati nel cassetto fiscale

A ciò si aggiunge che molte banche e intermediari finanziari avendo già coperto il loro carico fiscale non accettano più crediti di imposta con la cessione del credito. Tra queste Intesa San Paolo che proprio poche ora fa ha reso noto di avere esaurito i credito e di non accettare nuove cessioni fino a quando non muta il panorama normativo.

Bonus mobili, quale detrazione fiscale è dovuta per gli elettrodomestici?

Qual è la detrazione fiscale prevista dal bonus mobili per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici? È necessario precisare che il beneficio fiscale del bonus mobili è collegato all’aver usufruito di interventi rientranti in altri bonus edilizi per lavori di recupero. La detrazione fiscale è del 50% della spesa sostenuta, da ripartire per 10 anni con importi costanti. Ammessi al beneficio sono gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici (per la dichiarazione del 2022 si fa riferimento alle spese sostenute durante l’anno 2021). Il tetto delle spese è fissato a 16mila euro per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2021.

Come beneficiare del bonus mobili e grandi elettrodomestici nella dichiarazione dei redditi?

La detrazione nel modello 730 della dichiarazione dei redditi del bonus mobili è consentita sull’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici a condizione che, sull’abitazione che accoglierà i nuovi acquisti, siano stati effettuati lavori di recupero del patrimonio edilizio. Tali lavori, dunque, fungono da “interventi trainanti”. I lavori devono iniziare nell’anno in cui si effettuano gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici o in quello immediatamente precedente. Dunque, per gli acquisti di mobili nel 2021, i lavori di restauro devono essere stati iniziati nel 2021 o nel 2020. In ogni modo, il pagamento dei mobili deve essere avvenuto dopo l’inizio dei lavori. Con tale pagamento avvenuto nel 2021, si può effettuare la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi del 2022. Inoltre è necessario che il pagamento avvenga mediante il bonifico o bonifico parlante.

Quali sono gli interventi di ristrutturazione trainanti per il bonus mobili?

Ai fini della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi del bonus mobili delle spese su mobili e grandi elettrodomestici, gli interventi “trainanti” sono quelli per i quale si può beneficiare del bonus casa. Nel dettaglio:

  • le manutenzioni straordinarie (od ordinarie ma solo sulle parti comuni di un edificio o di un condominio);
  • il risanamento conservativo ed il restauro;
  • le ristrutturazioni edilizie;
  • le ricostruzioni e i ripristini degli immobili risultanti danneggiati da eventi calamitosi;
  • comprare un’abitazione che faccia parte di fabbricati totalmente ristrutturati dalle imprese di costruzioni (o ristrutturazioni immobiliari). In questo caso, è necessario che si sia beneficiato del bonus casa acquisti;
  • i lavori per la riduzione del rischio sismico mediante beneficio del bonus sisma ordinario o del super sisma bonus con detrazione del 110%. È ammissibile anche il sisma bonus acquisti;
  • i lavori per ampliare o per realizzare gli impianti fotovoltaici mediante l’utilizzo del bonus casa. Si tratta, in questo caso, di un lavoro rientrante nella manutenzione straordinaria ai sensi dell’interrogazione parlamentare numero 5 07599 dell’8 marzo 2022.

Super sisma bonus, intervento trainante per il bonus mobili

Dunque, anche gli interventi rientranti nel sisma bonus ordinario o super con detrazione del 110% permettono di beneficiare del bonus mobili. In primis, perché questi lavori rientrano pur sempre tra quelli volti a recuperare il patrimonio edilizio ai sensi delle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2021. Per la disciplina generica di questi interventi si può fare riferimento all’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Ai sensi di quest’ultimo articolo, l’allargamento del beneficio del bonus mobili alle tipologie di intervento di riduzione del rischio sismico con i bonus e superbonus relativi, investe anche i lavori per realizzare o per ampliare gli impianti fotovoltaico (mediante bonus casa del 50% di detrazione); l’installazione degli impianti fotovoltaici trainati con detrazione fiscale del 110% dal super ecobonus.

Quali sono gli interventi dei bonus edilizi che non danno diritto al bonus mobili?

Tra i bonus edilizi che non danno diritto a usufruire del bonus mobili si ritrovano quelli relativi al super ecobonus della detrazione del 110%. La limitazione opera nonostante il super ecobonus del 110% rientri, dal 1° giugno dello scorso anno, tra i lavori di manutenzione straordinaria. Il bonus mobili spetta, invece, anche nel caso in cui sia collegato al sisma bonus o al super sisma bonus e il beneficiario abbia scelto di beneficiare di quest’ultimo bonus mediante cessione del credito di imposta o con applicazione dello sconto in fattura. Lo stabilisce la circolare dell’Agenzia delle entrate numero 30/E del 2020.

Qual è il limite di spesa del bonus mobile e la detrazione fiscale?

La detrazione fiscale spettante per il bonus mobili e grandi elettrodomestici è pari al 50% della spesa sostenuta nei limiti di ammissibilità. Nel 2021, infatti, il limite di spesa era pari a 16 mila euro (nel 2020, invece, 10 mila euro, come per il 2022; per il 2023 e 2024 il tetto di spesa scenderà a 5 mila euro). Il limite del bonus mobili opera indipendentemente e autonomamente rispetto al limite fissato per le spese ricadenti nel bonus casa (96 mila euro per unità immobiliare o per lavori a parti comuni di un condominio). Il limite di spesa è interpretabile come tetto da applicare allo stesso immobile per lo stesso intervento.

Quali sono i metodi di pagamento ammissibili per il bonus mobili e grandi elettrodomestici ai fini della detrazione fiscale?

Ai fini dell’ammissibilità della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi del bonus mobili è necessario pagare i mobili ed elettrodomestici con il bonifico normale (o anche mediante quello “parlante”, a discrezione dell’acquirente). Si possono altresì utilizzare anche altre metodologie di pagamenti tracciabili come:

  • carte di debito;
  • bancomat;
  • carte di credito;
  • prepagate.

Non sono ammissibili i pagamenti con assegni postali o bancari, o con assegni circolari, tutti metodi consentiti per il bonus giardini.

Come detrarre il 50% del bonus mobili nel modello 730 di dichiarazione dei redditi?

Per la detrazione fiscale del 50% del bonus mobili e grandi elettrodomestici nel modello 730 di dichiarazione dei redditi è necessario:

  • utilizzare il rigo E 57 dove va indicata la detrazione Irpef del 50%;
  • la spesa sostenuta va indicata nelle colonne 2 e 4 nei limiti di 10 mila euro per il 2020 e di 16 mila euro per il 2021.