Bonus casa, che cos’è e quali interventi si possono fare

Il bonus casa consente di effettuare lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria negli edifici. Sono numerosi gli interventi che si possono realizzare beneficiando delle detrazioni fiscali con un minimo del 50%. L’aliquota massima è pari all’85% per gli interventi che vengono realizzati anche in chiave antisismica. Ecco, nel dettaglio, quali sono gli interventi realizzabili, le scadenze e le aliquote di detrazione fiscale.

Bonus casa, le ristrutturazioni rientranti nella manutenzione straordinaria

Con il bonus casa è possibile procedere con la manutenzione straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia sulle singole unità abitative residenziali. Non vi sono limiti sulle categorie catastali e gli interventi possono riguardare anche gli immobili rurali e le pertinenze. Sono previste anche le manutenzioni ordinarie sulle parti comuni degli edifici residenziali ai sensi dell’articolo 1117 del Codice civile. Rientrano tra gli interventi anche i lavori di:

  • ricostruzione o di ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi calamitosi;
  • la realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali.

Interventi rientranti nel bonus casa, ecco quali sono

Altri interventi sono possibili con il bonus casa. Ad esempio:

  • la prevenzione degli atti illeciti da parte di terzi;
  • il contenimento dell’inquinamento acustico;
  • la cablatura degli edifici;
  • le bonifiche dall’amianto;
  • la riduzione degli infortuni domestici.

Eliminazione delle barriere architettoniche con il bonus casa, come si fa?

Con il bonus casa è possibile svolgere anche dei lavori per abbattere le barriere architettoniche. Tali lavori possono essere fatti anche con il superbonus 110%, rispettando le varie scadenze a seconda dei casi. L’intervento può essere effettuato dal 2021 se “trainato” dal super ecobonus; dal 1° giugno 2021 pure se risulta “trainato” dal super sisma bonus. Il superbonus del 110% spetta per le spese dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2023; a partire dal 2024 la percentuale di detrazione fiscale scende al 70% e dal 1° gennaio 2025 al 65%.

Bonus casa, quando si può usare il superbonus 110% per lavori di abbattimento delle barriere architettoniche?

Si può utilizzare il superbonus 110% anche per lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nei seguenti casi:

  • per i lavori fatti dai condomini nelle parti comuni dei condomini;
  • sugli interventi effettuati dall’unico proprietario a favore di edifici da due a quattro unità abitative. L’unico proprietario deve effettuare i lavori al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, di arti o di professioni;
  • per gli interventi “trainati” sulle singole unità immobiliari di un condominio effettuati dalle persone fisiche;
  • sui lavori delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale (Aps) e dalle organizzazioni di volontariato (Odv).

Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche in superbonus 110%: fino a quando si possono fare sulle villette?

In attesa di ulteriori novità sulla normativa del superbonus, la detrazione del 110% può essere ottenuta per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche delle villette dalle persone fisiche entro il 31 dicembre 2022. A condizione che entro il 30 giugno 2022 sia stato effettuato il primo stato di avanzamento dei lavori di almeno il 30% dell’intero intervento.

Misure antisismiche con il bonus casa: ecco cosa si può fare per la detrazione fiscale

Più complessa è la normativa sugli interventi antisismici e sulla messa in sicurezza statica con il bonus casa. Gli interventi sono ammissibili nelle zone sismiche classificate come 1, 2 e 3. Il bonus casa spettante varia nelle percentuali del 50%, del 70%, del 75%, dell’80% e dell’85%. Gli interventi devono essere realizzati, per beneficiare di queste percentuali, entro il 31 dicembre 2024. Gli stessi interventi possono essere effettuati con il superbonus 110% a seconda dei casi.

Bonus casa, la detrazioni per le spese di interventi antisismici

A partire dal 2017 e fino al 31 dicembre 2024 si possono effettuare degli interventi antisismici con il bonus casa. La detrazione Irpef e Ires spettante è pari al 50% con un tetto di spesa pari a 96 mila euro per ogni unità abitativa. La detrazione fiscale deve essere ripartita in cinque anni. Il beneficio fiscale sale al:

  • 70%, se dai lavori ne deriva una riduzione di una classe del rischio sismico;
  • 75% per le parti comuni di un edificio, secondo quanto prevede il comma 1 quinquies dell’articolo 16, del decreto legge numero 63 del 4 giugno 2013;
  • 80% se dagli interventi ne deriva una riduzione del rischio sismico di almeno due classi;
  • 85% se la riduzione di due classi interessa le parti comuni di un edificio, ai sensi del comma 1 quater, dell’articolo 16, del decreto legge numero 63 del 4 giugno 2013.

Bonus casa, quando conseguire risparmi energetici?

Con il bonus casa è possibile fare interventi anche per conseguire risparmi energetici non qualificati, compresi quelli del fotovoltaico, ai sensi del comma 1 dell’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Diversamente, i lavori di risparmio energetico si possono fare con il superbonus 110% nei casi di:

  • installazione degli impianti solari fotovoltaici connessi all’energia elettrica negli edifici. Il massimo della spesa ammissibile è pari a 48 mila euro (o entro i 2.400 euro per ogni kW di potenza);
  • sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici spetta il superbonus 110% con massimale di spesa di 48 mila euro o 1.000 euro per ogni kW della capacità di accumulo.

Bonus casa, quanto spetta di detrazione?

A eccezione dei casi specifici dei lavori di riduzione del rischio sismico, gli interventi eseguiti beneficiando del bonus casa permettono di ottenere detrazioni fiscali pari:

  • al 50%, con un massimale di spesa pari a 96 mila euro e detrazione limite di 48 mila euro da ripartire in dieci quote annuali fino al 31 dicembre 2024;
  • al 36% di detrazione Irpef con massimale di spesa pari a 48 mila euro e detrazione limite di 17.280 euro a partire dal 1° gennaio 2025 (e da ripartire in dieci quote costanti annuali).

Isolamento termico: bonus facciate e superbonus 110% a confronto, quale scegliere?

Ancora per tutto il 2022 il bonus facciate rimarrà in vigore ma con una percentuale di detrazione fiscale che scende dal 90% per gli interventi effettuati nel 2020 e nel 2021 al 60% del 2022. Le spese ammesse al beneficio fiscale sono quelle riguardanti il recupero o il restauro delle facciate esterne degli edifici, di qualsiasi categoria catastale, situati nella zona A, ovvero il centro storico, o in quella B, la zona di completamento. Sono inclusi nelle categorie catastali anche gli immobili strumentali.

Bonus facciate, quali categorie catastali sono incluse nella detrazione fiscale?

Si possono effettuare interventi sulle facciate con il bonus anche su edifici situati nelle zone ammissibili in base a norme regionali o comunali. L’assimilazione alle zone A e B deve pertanto risultare dalle certificazioni urbanistiche richiedibili agli enti competenti per territorio.

Bonus facciate, quali sono gli interventi che si possono effettuare?

Rientrano nel bonus facciate tutti i lavori di rifacimento delle facciate. Sono inclusi gli interventi di sola tinteggiatura esterna o di sola pulitura delle facciate. Si possono, altresì, effettuare lavori di tipo tecnico o che interessino più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’intero edificio. In tal caso, deve trattarsi di lavori sulle strutture opache delle facciate, su ornamenti, fregi e balconi.

Quali lavori e interventi sono esclusi nel bonus facciate?

Non rientrano tra i lavori ammissibili, invece, i lavori sui lastrici solari, le spese per le persiane, per gli infissi e, in generale, le spese per il rifacimento delle facciate interne se non sono visibili dalla strada o dal suolo a uso pubblico. Risultano esclusi anche i lavori sulle mura di cinta. Rispetto ad altri bonus edilizi, non si possono effettuare con il bonus facciate anche i lavori relativi alla demolizione e alla ricostruzione degli edifici. Tali lavori rientrano nel bonus ristrutturazioni. Inoltre non si può usufruire del bonus facciate anche per lavori realizzati durante le fasi di costruzioni degli edifici.

Bonus facciate e prestazioni termiche: il rispetto dei requisiti minimi

Particolare attenzione deve essere posta per gli interventi che influiscano sulle prestazioni termiche degli edifici. Per beneficiare del bonus facciate è necessario che i lavori soddisfino dei requisiti minimi richiesti in materia di prestazioni energetiche delle unità abitative o degli edifici. Tali requisiti sono previsti dal decreto del ministero per lo Sviluppo Economico (Mise) del 26 giugno 2015, mentre i valori di trasmittanza sono riportati nella tabella 1 dell’Allegato E del decreto ministeriale del 6 agosto 2020.

Bonus facciate termico e superbonus 110% a confronto: i riferimenti normativi

Per interventi di isolamento termico, in particolare, si può far ricorso al bonus facciate o al superbonus 110%. I riferimenti normativi del bonus facciate per l’isolamento termico si ritrovano ai commi dal 219 al 224 dell’articolo 1 della legge numero 160 del 2019. Quelli degli interventi di isolamento termico delle superfici opache del superbonus 110% al comma 1, lettera a), dell’articolo 119 del decreto legge numero 34 del 2020.

Isolamento termico, differenza di lavori tra bonus facciate e superbonus 110%

Gli interventi del bonus facciate termico prevedono tipologie di lavori da effettuare sulla facciata esterna degli edifici di qualsiasi categoria catastale, purché situati nelle zone A, B o assimilate dai regolamenti regionali e comunali, secondo quanto prevede il decreto ministeriale numero 1444 del 2 aprile 1968. L’isolamento termico degli edifici con il superbonus 110% riguarda interventi sulle superfici opache verticali od orizzontali o inclinate. Tali lavori devono interessare l’involucro dell’edificio, per un limite di due unità immobiliari oppure sulle parti comuni di un edificio. I lavori possono essere effettuati su immobili ovunque situati, anche nella zona C, a differenza del bonus facciate. Gli immobili oggetto di intervento devono essere differenti dalle unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

Quali detrazioni di imposta spettano con il bonus facciate e superbonus per lavori di isolamento termico?

I lavori di isolamento termico effettuati con il bonus facciate producono una detrazione fiscale per interventi nel 2022 del 60%. Spetta il 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021. I lavori in superbonus garantiscono la percentuale di detrazione del 110%. La detrazione del bonus facciate si può utilizzare in dieci rate annuali. Quella del superbonus 110% in cinque rate annuali.

Limiti di spesa del superbonus 110% e bonus facciate per lavori di isolamento termico

Non vi sono limiti di spesa ammissibile nel bonus facciate. Ve ne sono, invece, nel superbonus 110%, in rapporto alla tipologia di edificio. Infatti, il massimale è fissato in 50 mila euro per gli immobili unifamiliari; e in 40 mila euro per unità immobiliari componenti l’edificio (da due a otto); il limite scende a 30 mila euro nel caso in cui le unità immobiliari siano più di otto.

Percentuale di isolamento nel caso di superbonus 110% e bonus facciate

La percentuale di isolamento per il bonus facciate deve essere di oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edifico. Per il superbonus 110%, invece, la percentuale di isolamento deve essere di oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.

Chi può beneficiare della detrazione fiscale per lavori di isolamento termico nel bonus facciate e nel superbonus 110%?

I soggetti che possono beneficiare della detrazione fiscale per lavori di isolamento termico nel bonus facciate sono i contribuenti, i residenti e i non residenti nel territorio nazionale. Nel superbonus 110%, invece, possono beneficiare della detrazione fiscale per questo tipo di lavori:

  • i condomini;
  • le persone fisiche, purché non nell’esercizio di attività, di arti o di professioni;
  • gli Istituti autonomi delle case popolari (Iacp);
  • le cooperative di abitazioni a proprietà indivisa, le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le Aps purché iscritti negli appositi registri;
  • le associazioni e le società sportive dilettantistiche.

Caro prezzi, in arrivo nuovo decreto per benzina, gas ed elettricità

È in arrivo un nuovo decreto legge per il caro prezzi della benzina e dei costi relativi alle bollette di energia elettrica e gas. Tra venerdì 22 aprile e la prossima settimana, il provvedimento dovrebbe arrivare nel Consiglio dei ministri. Sono quattro, in particolare, gli interventi attesi. Si va dal doppio intervento per il caro prezzi nelle opere pubbliche, allo sconto sulle accise della benzina (proroga), dall’ipotesi di rafforzare il credito di imposta per le imprese energivore e gasivore alla proroga del superbonus 110% per le villette.

Caro benzina, in arrivo la nuova proroga degli sconti sulle accise fino a tutto giugno 2022

Il nuovo provvedimento del governo dovrebbe adottare la proroga per gli sconti sulle accise della benzina fino a tutto giugno 2022. Nel contrasto al caro carburanti, si dovrebbe procedere con il prolungamento del taglio sui prezzi di 25 centesimi a litro, pari a 30,5 centesimi comprendendo l’Iva. L’attuale scadenza degli sconti per diesel e benzina è fissato al 2 maggio 2022.

Sconti gas ed energie elettriche per le imprese energivore: ipotesi di maggiore credito di imposta

Nel provvedimento del governo dovrebbe arrivare anche il rafforzamento del bonus che genera il credito di imposta per le imprese energivore e gasivore rientranti nel decreto legge numero 21 del 2022. Il decreto aveva già innalzato l’aliquota del credito di imposta di cinque punti percentuali. Dal 20% al 25% per i costi sostenuti per l’energia elettrica e dal 15% al 20% per le spese del gas. In merito ai bonus attesi dalle imprese, il governo starebbe lavorando a replicare le misure per il caro costi del precedente decreto.

Superbonus 110%, in arrivo il prolungamento della misura per le villette

In attesa di novità anche gli interventi rientranti nel superbonus 110% per le villette. Il governo potrebbe far rientrare nel provvedimento allo studio anche il prolungamento di tre mesi del bonus edilizio. Attualmente, per le villette la misura prevede la scadenza fissata al 30 giugno 2022. Con le novità in arrivo, i lavori rientranti nel superbonus 110% per la messa in sicurezza e la riqualificazione energetica potrebbero avere scadenza al 30 settembre prossimo. Rimane invariato il tetto del 30% di stato di avanzamento dei lavori da realizzare entro la nuova data.

Due misure in arrivo per il caro prezzi nelle opere pubbliche

Per le imprese impegnate nelle opere pubbliche dovrebbe arrivare il provvedimento per contrastare il caro prezzi. Il governo sarebbe intenzionato a intervenire con due tipologie di interventi. Il primo è quello della compensazione dei costi extra registrati dalle imprese per gli appalti già aggiudicati. Si tratterebbe di riconoscere una percentuale sui costi aggiuntivi. Il secondo intervento contemplerebbe una sorta di “cuscinetto” per ammortizzare l’aumento dei costi sui prezziari da utilizzare per i nuovi appalti.

 

Cessione crediti di imposta, dopo la chiusura di Intesa e Unicredit in arrivo novità

In fermento il mercato della cessione dei crediti di imposta legati ai bonus e superbonus edilizi. Dopo lo stop di Intesa Sanpaolo e Unicredit, anche altri istituti bancari sono pronti a chiudere le porte alle operazioni di acquisto delle detrazioni fiscali. Infatti, per gli istituti bancari la capacità fiscale è prossima all’esaurimento, se non già esaurita, e dunque vige l’impossibilità di aprire nuove pratiche. Intanto sono in arrivo novità riguardanti la quarta cessione del credito di imposta e l’entrata in vigore, a partire da domani 15 aprile 2022, del decreto ministeriale che fissa i nuovi prezziari degli interventi relativi ai bonus edilizi.

Cessione dei crediti di imposta, verso lo stop dalle banche: la situazione

È una vera estensione a tutto il mercato bancario lo stop alle operazioni di acquisto dei crediti di imposta dei bonus e superbonus edilizi. Per Intesa Sanpaolo e Unicredit è inevitabile arrivare a un rallentamento delle operazioni di cessione dei crediti di imposta a causa dell’elevato volume di richieste. Ma anche altre banche sono pronte a bloccare le operazioni di acquisto dei crediti di imposta a causa del raggiungimento della disponibilità massima del plafond. Nei prossimi giorni buona parte delle banche procederà con l’acquisto dei crediti già contrattualizzati con i clienti. Ma diverrà molto difficile l’apertura di nuove pratiche a meno che non ci siano novità in ambito normativo.

Cessione crediti di imposta, le richieste delle banche: coinvolgere le imprese private

Dal sistema bancario arrivano richieste per interventi normativi che possano riaprire il mercato della cessione dei crediti di imposta legati ai bonus e superbonus edilizi. Una delle richieste riguarderebbe il maggiore coinvolgimento delle imprese private, dotate queste ultime della necessaria capienza fiscale che permetterebbe di utilizzare in compensazione il credito ceduto dalle banche stesse. Ma sul tavolo del governo ci sono anche altre ipotesi. Ad esempio, la richiesta di estendere il periodo nel quale si possa recuperare il credito di imposta. Oppure la revisione dei meccanismi che vietano le cessione dei crediti di imposta frazionati.

Superbonus 110% e bonus edilizi di efficientamento energetico: da domani 15 aprile 2022 i nuovi prezziari

Intanto, domani 15 aprile 2022 entrerà in vigore il decreto ministeriale con i nuovi prezziari. Il provvedimento, firmato dal ministero della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, introduce 34 massimali unitari di riferimento per gli interventi in superbonus 110% o rientranti negli altri bonus edilizi. I nuovi prezzi serviranno quando c’è la necessità di rispettare le asseverazioni di congruità dei costi sostenuti per gli interventi di efficientamento energetico. Pertanto, i nuovi prezziari saranno più aderenti ai valori effettivi dovuti agli aumenti delle materie prime e all’incremento dell’inflazione. Rimangono, in ogni modo, poche ore per chi voglia congelare la propria situazione e utilizzare i prezzi in vigore fino al 14 aprile 2022: è necessario depositare il proprio titolo edilizio agli uffici del Comune prima che, da domani, tutti gli interventi dovranno allinearsi ai nuovi prezzi.

Crediti di imposta su superbonus 110% e bonus edilizi: in arrivo la quarta cessione

Ulteriore novità arriva dalla conversione in legge del decreto legge numero 17 del 2022, il cosiddetto “decreto Bollette” sulla quarta cessione del credito di imposta legato ai bonus e superbonus edilizi a partire dal 1° maggio 2022. La norma prevede che si possa procedere alla quarta cessione ma con delle limitazioni. La prima è inerente all’aver espletato già le prime tre cessioni dei crediti di imposta. Ovvero, secondo la normativa attuale, il credito di imposta può essere trasmesso a qualsiasi soggetto (prima cessione); solo alle banche, alle assicurazioni e agli intermediari finanziari (seconda e terza cessione); solo alle banche (quarta cessione).

Quali sono i limiti alla quarta cessione del credito di imposta dal 1° maggio 2022?

Inoltre, ulteriore limitazione relativa alla quarta cessione del credito di imposta riguarda la necessità che il soggetto con il quale la banca stipula il trasferimento del credito abbia anche un contratto di conto corrente. Infine, a partire da maggio l’ultimo paletto al trasferimento dei crediti di imposta impone il divieto di frazionamento dei crediti stessi. Ciò significa che il trasferimento potrà avvenire solo in blocco e chi li acquista dovrà smaltirli seguendo la scansione originaria.

Crediti di imposta bonus edilizi, come cambia la quarta cessione

Cambia ancora la cessione del credito di imposta sul superbonus 110% e sui bonus conseguenti agli interventi edilizi. In particolare, è stata rivista la norma che consente la quarta cessione del credito di imposta, dopo le prime tre. Anche se le modifiche in arrivo non dovrebbero essere terminate. La novità più rilevante sulla quarta cessione del credito di imposta è la necessità che possa essere fatta solo tra l’istituto bancario e il correntista.

Quarta cessione del credito di imposta, i nuovi paletti in arrivo

Nei giorni scorsi, la soluzione per incrementare la circolazione della moneta fiscale era stata individuata nella solidarietà tra la banca e il primo titolare della detrazione del credito di imposta. Questa soluzione è stata abbandonata per fare posto ad altri vincoli. Il paletto più rilevante è quello che impone la quarta cessione del credito di imposta dalla banca a un correntista. La misura è contenuta in un emendamento alla legge di conversione del decreto legge numero 17 del 2022 (cosiddetto “decreto Bollette”).

Credito di imposta su bonus edilizi e superbonus 110%: come funziona la quarta cessione?

L’emendamento, in particolare, prevede che solo gli istituti bancari abbiano la possibilità di cedere il credito di imposta (per la quarta volta) derivante dai lavori in superbonus 110% o riguardante gli altri bonus edilizi a un soggetto che abbia nei confronti della banca un conto corrente. La quarta cessione del credito di imposta può aversi solo esaurite le prime tre cessioni. Al momento, l’emendamento non prevede che nella quarta cessione possano entrare anche gli altri soggetti a regime controllato (le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari) ammessi, in via esclusiva insieme alle banche, alla seconda e alla terza cessione del credito.

Credito di imposta per bonus edilizi, il quadro completo delle quattro cessioni

Stando così i paletti, pertanto, le cessioni del credito di imposta sui bonus e superbonus edilizi avrebbero questi vincoli:

  • la prima cessione del credito di imposta può avvenire verso qualunque soggetto, senza paletti;
  • la seconda e la terza cessione possono avvenire solo nei confronti dei soggetti a regime controllato (banche e società bancarie, assicurazioni e altri intermediari finanziari);
  • la quarta cessione può avvenire solo mediante il trasferimento del credito di imposta dalla banca a un proprio correntista, sia che si tratti di persona fisica che di imprese o di professionisti.

Cessione del credito di imposta, salta la responsabilità solidale

Salta, rispetto alle anticipazioni dei giorni scorsi, la responsabilità solidale della quarta cessione del credito di imposta sui bonus e superbonus edilizi. Lo schema prevedeva, infatti, la gravosa limitazione per la quale nella quarta cessione sia la banca che il titolare della prima detrazione fossero responsabili solidali. Ciò avrebbe influenzato anche gli eventuali controlli dell’Agenzia delle entrate nei confronti del soggetto originario della prima detrazione fiscale. Questa soluzione è stata messa da parte per le difficoltà che le banche avrebbero incontrato nell’accettare il credito stesso.

La soluzione del conto corrente per la quarta cessione del credito di imposta

La soluzione del conto corrente nella quarta cessione del credito di imposta appare più ragionevole. Si dovrebbe consentire maggiore circolarità della moneta fiscale mediante il trasferimento del credito dalla banca ai propri correntisti. E ciò dovrebbe anche consentire alle banche di liberare capienza fiscale per effettuare nuove operazioni di cessione. Nei fatti, un cliente della banca che deve pagare un modello F24 da 100 euro, può ricevere dalla banca l’offerta di acquisto del credito fiscale pari a 100 euro con l’applicazione di un piccolo sconto. Ad esempio, il prezzo può essere fissato a 99 o a 98 euro.

Cessione credito imposta privati bonus edilizi, comunicazione entro il 29 aprile 2022

C’è tempo fino al 29 aprile 2022 per la comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione del credito di imposta e dello sconto in fattura per i soggetti privati relativi al superbonus 110% e agli altri bonus edili. Per i soggetti Ires e per le partite Iva il termine è invece slittato a ottobre. La scadenza di fine aprile riguarda le persone fisiche per la scelta delle opzioni di sconto o di credito di imposta. Diversamente, se il beneficio fiscale avviene tramite la detrazione fiscale diretta non deve essere effettuata alcuna comunicazione.

Cessione dei crediti di imposta, la scadenza del 29 aprile

La scadenza della comunicazione dei crediti di imposta e lo sconto in fattura del 29 aprile è inerente la prima cessione effettuata dai soggetti privati. Ovvero il primo beneficiario della detrazione fiscale relativa al 2021 che trasferisce il credito a qualsiasi soggetto, sia fornitori che banche e istituti finanziari. Per il secondo e il terzo trasferimento occorre cedere il credito di imposta esclusivamente a soggetti in ambito controllato (banche e altri istituti finanziari). Questi ultimi due trasferimenti non hanno scadenza al 29 aprile.

Quali cessioni dei crediti di imposta devono essere comunicati entro il 29 aprile 2022?

Le comunicazioni dei crediti di imposta in scadenza entro il 29 aprile prossimo riguardano, dunque, due tipologie di operazioni:

  • le spese sostenute nel 2021 per interventi edilizi in superbonus 110% e bonus;
  • le rate residue relative all’anno 2020.

La prima cessione viene effettuata spesso da un soggetto Irpef privato, che traferisce a terzi la propria detrazione fiscale per monetizzare il bonus edilizio. In tal caso il beneficio non viene portato in detrazione fiscale.

Comunicazioni all’Agenzia delle entrate dei superbonus e bonus edilizi entro il 15 ottobre 2022: chi riguarda?

I soggetti titolari di partita Iva e Ires che devono presentare la dichiarazione dei redditi entro la fine di novembre prossimo, possono procedere con la comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura entro il 15 ottobre 2022. A meno che non abbiano intenzione di portare in detrazione fiscale diretta il bonus stesso. In generale la scadenza della comunicazione del 15 ottobre riguarda:

  • le imprese e i professionisti che hanno fatto lavori in ecobonus o bonus facciate o sismabonus;
  • i professionisti e le imprese che utilizzano il superbonus 110% come condomini per lavori sulle parti comuni degli edifici purché a prevalenza abitativa;
  • gli altri soggetti Ires ammessi a fruire dei bonus edilizi in forza del comma 9 dell’articolo 119 del decreto “Rilancio”. Si tratta degli enti del Terzo settore, degli Iacp, delle cooperative di abitazioni a proprietà indivisa e degli altri enti assimilati.

Bonus edilizi: sì alla quarta cessione, fino al 15 ottobre per lo sconto di imprese e partite Iva

Si va verso la quarta cessione del credito di imposta per il superbonus 110% e i bonus edilizi. Ma solo in presenza della responsabilità solidale con il primo beneficiario originario della detrazione fiscale. Intanto, sia per la cessione dei crediti di imposta che per l’altra opzione, quella dello sconto in fattura, ci sarà tempo fino al 15 ottobre 2022 per le partite Iva e le imprese. Rimane immutato, invece, il termine di presentazione delle comunicazioni dei privati.

Superbonus 110% e bonus edilizi, le novità in arrivo su cessione dei crediti di imposta e sconto in fattura

Sia la quarta cessione del credito di imposta che la proroga dell’applicazione dello sconto in fattura fino al 15 ottobre per gli interventi effettuati in superbonus 110% o grazie agli altri bonus edilizi arrivano dall’emendamento 28.04 alla legge di conversione del decreto legge numero 17 del 2022 (cosiddetto decreto “Bollette”).

Credito di imposta su superbonus 110% e bonus edilizi: come funziona la quarta cessione?

La prima novità riguarda la cessione del credito di imposta sui lavori edilizi con le agevolazioni fiscali. Dal 1° maggio 2022 si potrà beneficiare della quarta cessione del credito di imposta a condizione che, dopo la terza cessione del credito di imposta sui bonus edilizi e superbonus 110%, nella quarta cessione vi sia la responsabilità in solido direttamente con il beneficiario originario dell’agevolazione, ovvero il committente.

Credito di imposta, con la quarta cessione si sblocca la circolazione della moneta fiscale

Sostanzialmente, la quarta cessione del credito di imposta serve soprattutto a sbloccare la circolazione della moneta fiscale. Allo stato attuale della normativa, le prime tre cessioni (la prima verso qualunque soggetto, la seconda e la terza verso soggetti controllati) pone il problema dell’esaurimento della capienza fiscale delle banche e delle altre società ammesse. Problema che, in vari casi, sta già emergendo.

Quarta cessione del credito di imposta dei bonus edilizi, verso chi si può fare?

Pertanto, a differenza della seconda e della terza cessione del credito di imposta dei bonus e superbonus edilizi, la quarta cessione può essere fatta verso qualunque soggetto. La cessione può essere considerata libera. Ma chi effettua la quarta cessione verrà considerato responsabile in solido con il titolare della detrazione. Tale responsabilità si concretizza nelle verifiche e nei controlli dell’Agenzia delle entrate in merito ai requisiti che originano il diritto al superbonus 110% e ai bonus edilizi. La quarta cessione può essere fatta, dunque, da un soggetto controllato a un qualsiasi soggetto.

Seconda e terza cessione del credito di imposta: rimane immutata la necessità di farle in regime controllato

La seconda e la terza cessione del credito di imposta, come prevede la normativa attuale, deve essere rivolta a favore di banche e di intermediari finanziari in regime controllato. Ovvero, gli istituti bancari devono essere iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico bancario (Tub). Sono ammesse anche le società appartenenti ai gruppi bancari e le compagnie assicurative.

Nuove scadenza comunicazione di cessione dei crediti e di sconto in fatture per imprese, partite Iva: rimane immutato il termine per i privati

Lo stesso emendamento, approvato dalle commissioni riunite dell’Ambiente e delle Attività produttive della Camera, prevede la proroga della comunicazione della cessione del credito di imposta e dell’applicazione dello sconto in fattura in esclusiva ai soggetti Ires e alle partite Iva con data fissata al 15 ottobre 2022. Lo slittamento è di oltre cinque mese, dal termine in scadenza al prossimo 29 aprile. Si tratta dei soggetti, dunque, chiamati a presentare la dichiarazione dei redditi alla scadenza del 30 novembre prossimo. Lo slittamento permetterà alle imprese che hanno applicato lo sconto in fattura ai propri clienti di avere più tempo per evitare rischi di liquidità. Per i privati, invece, il termine per procedere con le comunicazioni rimane immutato e fissato al 29 aprile 2022.

Superbonus 110% e bonus edilizi casa, entro il 29 aprile la cessione dei crediti

Ultimo mese per la cessione dei crediti di imposta delle spese sostenute nel 2021 per lavori effettuati con i bonus edilizi, dal 50% delle ristrutturazioni al superbonus 110%. Tuttavia la procedura non è esente da ostacoli. Per i beneficiari dei bonus edilizi, infatti, non sarà facile arrivare a monetizzare la detrazione fiscale accumulata mediante la cessione del credito. E i problemi potrebbero riflettersi anche alla circolazione della moneta fiscale per le spese pagate nel 2022.

Bonus edilizi e superbonus 110%, gli interventi normativi per la cessione dei crediti di imposta

Infatti, le normative che si sono succedute sulla cessione dei crediti di imposta sui lavori in superbonus 110% o rientranti negli altri bonus edili sono state addirittura quattro negli ultimi mesi. Le variazioni normative hanno interessato anche l’altra opzione, ovvero lo sconto in fattura. Le restrizioni alla circolarità della moneta fiscale delle detrazioni, i visti di conformità e le asseverazioni di congruità delle spese dei bonus edilizi sono cambiate dal decreto legge “Antifrodi” entrato in vigore il 12 novembre 2021 alla conversione del decreto legge Sostegni ter.

Cessione del credito di imposta su bonus e superbonus edilizi: più difficoltà a far girare la moneta fiscale

Le restrizioni normative hanno prodotto un mercato meno generoso per la cessione del credito di imposta dei bonus edilizi e per la circolazione della moneta fiscale. Chi compra il credito di imposta si mostra più cauto rispetto a qualche mese fa. Soprattutto per le varie truffe che si sono succedute negli ultimi tempi. Anche Poste Italiane richiede maggiori garanzie e documenti nell’acquisire i crediti di imposta. Inoltre, la nuova normativa prevede un limite numerico alle cessioni dei crediti di imposta. Dal 17 febbraio scorso, infatti, è possibile una prima cessione verso qualsiasi soggetto. La seconda e la terza e ultima cessione possono essere fatte solo a soggetti controllati come banche e altri intermediari finanziari abilitati.

Cessione crediti di imposta su bonus e superbonus edilizi: la concorrenza dei crediti di luce e gas

Il mercato della cessione dei crediti, inoltre, rischia di ingolfarsi nel corso dell’anno per i numerosi cespiti che possono dar luogo alla circolazione della moneta fiscale. Non solo i bonus edilizi e il superbonus sono infatti oggetto di cessione. Anche i crediti di imposta che matureranno le imprese per l’acquisto del gas e per il pagamento dell’energia elettrica godono della stessa procedura di circolazione. E il plafond potrebbe esaurirsi.

Scadenza del 29 aprile 2022 per la cessione dei crediti di imposta su spese del 2021

In ogni caso, la scadenza del 29 aprile 2022 si avvicina. Entro tale data si dovrà procedere con la comunicazione all’Agenzia delle entrate della scelta dell’opzione della cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura per interventi in superbonus 110% o relativi ad altri bonus edilizi per spese sostenute nel 2021. La scadenza è stata spostata dal 7 aprile prossimo. Entro la stessa data di fine mese potranno essere comunicate anche le rate residue e non utilizzate per la detrazione relative alle spese sostenute nel 2020.

Ecobonus e bonus casa, è attivo il portale 2022 per inviare i dati a Enea

Dal 1° aprile 2022 è stato attivato il nuovo portale on line per l’invio dei dati a Enea in merito all’ecobonus e al bonus casa. La piattaforma è a disposizione per la trasmissione dei dati che deve avvenire entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. L’attivazione del portale on line è avvenuta nella giornata di ieri con qualche ora di ritardo rispetto ai tempi previsti.

Piattaforma on line Enea, quali dati si devono inviare per i bonus edilizi entro 90 giorni?

L’invio delle comunicazioni a Enea riguarda i dati sugli interventi di efficienza energetica che abbiano termine nell’anno 2022. L’adempimento è occorrente per poter beneficiare delle detrazioni fiscali. Per i lavori effettuati a partire dal 1° gennaio 2022 ci sarà tempo per effettuare la comunicazione fino al 30 giugno prossimo (90 giorni di tempo) a decorrere dall’attivazione della piattaforma on line. Pertanto, si fa riferimento alla data di riferimento della conclusione dei lavori per il decorrere dei 90 giorni, ma per i lavori effettuati da inizio gennaio alla fine di marzo 2022 si tiene conto della data di messa on line della piattaforma Enea. Per i lavori conclusi a partire dai prossimi giorni dovrà essere calcolato il termine di scadenza di 90 giorni.

Portale Enea 2022, quali sono le novità di quest’anno?

La principale novità del 2022 del portale Enea riguarda il fatto che è previsto un’unica piattaforma per inserire i dati inerenti sia l’ecobonus del 2022, previsto dall’articolo 14 del decreto legge numero 63 del 2013 con lavori che vanno a migliorare l’efficienza energetica, sia il bonus casa del 50% previsto dall’articolo 16 bis del decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986 per gli interventi che garantiscano il risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

Come procedere con l’invio dei dati a Enea per gli interventi in ecobonus?

I dati da inviare a Enea attraverso il portale on line riguardanti l’ecobonus e il bonus casa devono seguire determinate procedure. In particolare, per l’invio dei dati dell’ecobonus si deve entrare nell’apposita sezione e inoltrare le informazioni relativi agli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Le detrazioni fiscali, a seconda dei casi, possono prevedere percentuali di detrazione fiscale pari a:

  • 50%;
  • 65%;
  • 70%;
  • 75%;
  • 80%;
  • 85%.

Invio all’Enea dei dati del bonus facciate e bonus casa per la detrazione fiscale

L’invio dei dati a Enea degli interventi effettuati e rientranti nel bonus facciate sono ammissibili se i lavori comportano la diminuzione della trasmittanza termica dell’involucro opaco. La detrazione fiscale per questi lavori era pari al 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021; a partire dal 1° gennaio 2022 la riduzione prevista è del 60%. Inoltre, per il bonus casa è presente l’apposita sezione e i dati da trasmettere sono quelli relativi ai lavori di risparmio energetico e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili. In tal caso le detrazioni fiscali rientrano nelle agevolazioni previste per le ristrutturazioni edilizie.

Come accedere al portale Enea per l’invio dei dati sui bonus edilizi?

L’accesso al portale Enea per l’invio dei dati relativi ai bonus edilizi è possibile solo autenticandosi al sito bonusfiscali. enea.it tramite:

  • Spid;
  • Carta di identità elettronica (Cie).

Inoltre, Enea ha reso disponibile ai soggetti interessati anche un servizio on line chiamato “Virgilio” che permette di ottenere assistenza fiscale e in tempo reale rispetto ai possibili dubbi sulle detrazioni fiscali. Le risposte fornite dall’assistente virtuale riguardano i quesiti sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici in ecobonus, bonus casa e superbonus 110%. Il servizio viene aggiornato tempestivamente a ogni intervento dell’Agenzia delle entrate sia che riguardi gli interpelli che le circolari.

Bonus facciate, visto di conformità e congruità nel 730 e detraibilità delle spese

Per interventi rientranti nel bonus facciate del 60% per il 2022 (il 90% fino alla fine del 2021) o per il bonus casa del 50% (o bonus ristrutturazioni), se si decide di utilizzare il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi o modello 730, anziché procedere con la cessione del credito stesso o con lo sconto in fattura, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese sostenute e il visto di conformità? La risposta è negativa, ma è necessario distinguere caso per caso. Inoltre, nel caso di sostenimento delle relative spese, si può procedere con la detrazione fiscale delle stesse.

Bonus facciate, quando non serve l’asseverazione di congruità e il visto di conformità delle spese?

L’asseverazione di congruità delle spese sostenute per il bonus facciate o per il bonus casa e il visto di conformità non sono necessari se si voglia godere della detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. Sono invece obbligatori i due adempimenti nel caso di scelta di una delle due opzione. Ovvero di  cessione del credito di imposta o di applicazione dello sconto in fattura. Lo stabilisce il comma 1 ter, dell’articolo 121 del decreto legge numero 2020.

Quando serve l’attestazione di congruità delle spese nel bonus facciate per la detrazione diretta?

Tuttavia, negli adempimenti del visto di conformità e nell’attestazione di congruità delle spese è necessario distinguere il caso le diverse tipologie di lavori. E, dunque, l’obbligo di visto può persistere anche per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi. Nello specifico, per i lavori relativi alle strutture opache verticali delle facciate esterne è necessario inviare i dati all’Enea. Pertanto, per i lavori che vanno a influire dal punto di vista energetico oppure che interessano il rifacimento dell’intonaco per una percentuale superiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, visto e asseverazione sono necessari. E lo sono per gli interventi a partire dal 6 ottobre 2020, in conformità a quanto stabilisce l’articolo 8 del decreto ministeriale del 6 agosto 2020.

Bonus facciate o bonus ristrutturazioni ‘energetico’, l’attestazione di congruità serve sempre

L’adempimento serve ad attestare la rispondenza dei requisiti tecnici necessari per svolgere i lavori e l’asseverazione comprende già al suo interno la congruità dei costi sostenuti in rapporto ai lavori effettuati. Pertanto, in linea generale, per il bonus facciate non energetico e per il bonus casa o ristrutturazioni al 50% non è necessaria l’attestazione di congruità delle spese per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730. L’adempimento è necessario, invece, nel caso in cui il bonus facciate riguardi lavori “energetici”, anche nel caso di detrazione diretta.

Detraibilità delle spese per il visto di conformità nel bonus facciate

Gli ultimi interventi legislativi hanno chiarito anche la questione relativa alla detraibilità fiscale delle spese sostenute per il visto di conformità e per l’asseverazione di congruità. È possibile avvalersi della detrazione fiscale per le relative spese sostenute nel 2022. Il beneficio fiscale vige anche per le spese di visto e asseverazione sostenute a partire dal 12 novembre 2021 e per tutto il periodo fino alla termine dello scorso anno. La data del 12 novembre 2021 segna l’inizio dell’obbligo dell’adempimento con l’entrata in vigore del decreto “Antifrodi”. La conferma della detraibilità fiscale dei costi delle attestazioni è arrivata dopo gli aggiornamenti apportati dalla legge di Bilancio 2022 alla legge 234 del 2021 (legge di bilancio 2021).

Bonus facciate, si possono detrarre le spese dei visti a partire dal 12 novembre 2021?

Si ritiene, infatti, che le spese professionali per le attestazioni di congruità e per il visto di conformità per i lavori non rientranti nel superbonus 110% risultino detraibili come previsto dal comma 15, dell’articolo 119, del decreto legge numero 34 del 2020. Secondo quanto chiarito anche dall’Agenzia delle entrate, la detrazione fiscale di dette spese è ammissibile a prescindere dalla data in base alla quale siano state sostenute. Pertanto, risultano detraibili sia le spese di visto di conformità e di asseverazione di congruità sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, sia quelle dei due mesi precedenti a partire dal 12 novembre 2021. Il beneficio fiscale risulta pertanto coerente con il trattamento già in vigore per i lavori rientranti nel superbonus 110%.