Superbonus 110%: quali benefici ha portato all’economia del Paese?

Il Superbonus 110% è ormai attivo da oltre due anni. Nel frattempo tante precisazioni normative e cambiamenti, ma di fatto sono molti a ritenere che non si sia trattato solo di un costo, ma di un volano per l’economia del Paese. Ecco i dati più rilevanti.

Bonus 110%: tra i benefici l’aumento del Pil

Il superbonus 110% è la misura che consente di realizzare lavori trainanti e lavori trainati usufruendo di detrazioni fiscali fino al 110% oppure cedendo il proprio credito alle imprese e agli istituti di intermediazione bancaria. Ricordiamo a questo proposito che le regole per la cessione sono diventate man mano più rigide al punto che molti istituti di intermediazione, per evitare di ricadere in responsabilità gravi, chiedono in video per l’asseverazione dei lavori.

Presupposto per poter ottenere il Superbonus 110% è il recupero di almeno due classi energetiche. Il costo in detrazioni speso dallo Stato fino ad ora è di 38,7 miliardi di euro, ma secondo i dati Nomisma, questo esborso avrebbe anche permesso di recuperare un valore economico di 124,8 miliardi di euro, pari a 7,5% del Pil nazionale.

Benefici del Superbonus: riduzione dell’inquinamento

Dai dati emerge anche che gli interventi realizzati hanno consentito una riduzione di 979mila tonnellate di CO2, pari ad un risparmio di CO2 del 46,4%. Il 50% delle installazioni di pannelli fotovoltaici ha riguardato proprio interventi con il Superbonus 110%. La produzione di kW riferibile a questi interventi è di 106 milioni annui e si conta con i cantieri aperti di raggiungere ulteriori 37 milioni.

Leggi anche: Superbonus: si può avere per l’installazione di sistemi di accumulo per fotovoltaico?

Occupazione e recupero urbanistico nelle periferie degradate

Il Superbonus 110% ha portato benefici anche ai livelli di occupazione, infatti ha generato 634 mila occupati. L’intervento ha favorito non solo famiglie con reddito alto, ma ben 438 mila famiglie con reddito medio-basso, cioè inferiore a 1.800 euro mensili.

Secondo il Consiglio Nazionale degli Ingegneri un altro elemento positivo del Superbonus è dato dal fatto che ha consentito di rinnovare il parco edile italiano che in larga parte è stato costruito prima del 1977 e che ha dispersioni termiche notevoli. In questa direzione va anche l’Unione Europea che ha intenzione di obbligare i singoli Paesi Membri ad adottare misure simili.

Deve, infine, aggiungersi che il Superbonus ha contribuito al recupero del patrimonio edilizio di periferia, in molti casi gli interventi hanno riguardato edifici fatiscenti e datati dove eseguire lavori era impensabile, ad esempio anche gli IACP. Il recupero del patrimonio edile ha consentito anche un notevole risparmio di suolo visto che si sono evitate nuove costruzioni.

Sono aumentati gli introiti nelle casse comunali al seguito del pagamento di diritti di segreteria per Cilas, Scia, Permesso a costruire.

Superbonus villette, bonus facciate e barriere architettoniche: c’è tempo fino al 31 dicembre

Scadenza al 31 dicembre 2022 per tre bonus e superbonus edilizi: le villette al 110%, il bonus facciate e l’eliminazione delle barriere architettoniche. Nonostante manchino più di quattro mesi alla scadenza delle tre misure, è necessario attivarsi per intercettare i lavori che possono godere dei benefici fiscali. Per il bonus facciate, rispetto allo scorso anno, è già diminuita dal 90% al 60% la percentuale di detrazione fiscale; la misura dell’eliminazione delle barriere architettoniche è stata introdotta per il solo 2022 dall’ultima legge di Bilancio; per le villette unifamiliari indipendenti si è alle battute finali per ottenere la detrazione del 110%.

Superbonus 110% per le villette unifamiliari indipendenti: scadenza al 31 dicembre 2022, bisogna fare presto

Bisogna fare presto per agganciare il superbonus 110% entro la fine del 2022 per le unità unifamiliari indipendenti, le cosiddette “villette“. La regola è quella già in vigore: è necessario entro il 30 settembre arrivare a uno stato di avanzamento dei lavori (Sal) del 30% per poter beneficiare del 110% di detrazione fiscale. Dalla parte di chi voglia iniziare lavori in superbonus c’è la legge che non sancisce una data di presentazione dei titoli edilizi. È pertanto possibile iniziare i lavori anche successivamente al 30 giugno 2022 purché si faccia in fretta. Infatti, avvicinandosi il 30 settembre 2022, il tempo che rimane va sempre più diminuendo.

Villette e unità unifamiliari indipendenti: per il superbonus 110% è necessario il 30% di Sal entro il 30 settembre

Il raggiungimento dello stato di avanzamento dei lavori al 30% per ottenere il 110% di superbonus è facilitato dalle norme attuali. Infatti, ai fini del conteggio della percentuale si può considerare il complessivo dei lavori oppure solo gli interventi rientranti nel superbonus. In tal caso, il consiglio è quello di prendere in considerazione solo i lavori del superbonus che possono essere realizzati prima, facilitando il raggiungimento del 30% degli interventi. Si escludono, quindi, dal conteggio tutti gli altri interventi.

Quali sono gli adempimenti per dimostrare il 30% di Sal nel superbonus?

Ai fini del raggiungimento del 30% dei lavori di superbonus per ottenere il 110% è necessario considerare che, ad oggi, non vi sono regole imprescindibili. Tuttavia, per portarsi avanti con il lavoro, e in attesa di ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, il direttore dei lavori potrebbe preparare l’attestazione dell’avvenuto avanzamento fino al 30% degli interventi previsti. Questo passaggio necessita di documentazione allegata e cioè:

  • le fatture;
  • copie dei pagamenti corrisposti;
  • il libretto delle misure.

Bonus barriere architettoniche 2022 al 75% di detrazione fiscale: scadenza del 31 dicembre

Ancora più di quattro mesi per beneficiare del bonus sull’abbattimento delle barriere architettoniche. La detrazione fiscale prevista è del 75% e si può beneficiarne mediante 5 quote annuali. Gli interventi previsti nell’ambito del bonus comprendono tutti i lavori per abbattere le barriere architettoniche e cioè:

  • montascale;
  • ascensori;
  • rampe;
  • servizi igieniche;
  • impianti domotici ed elettrici.

Bonus facciate e rimozione barriere architettoniche: si fa ancora in tempo prima della fine del 2022 per i lavori?

Sulle tipologie di interventi, tuttavia, è necessario fare in fretta. Mediamente, per il montaggio di un ascensore sono necessari 4 mesi, e dunque ci si approssima alla scadenza di fine anno. Le altre tipologie di interventi richiedono meno tempo: in questo caso si ha un margine di tempo più elevato prima del 31 dicembre 2022. Scadenza prossima anche per il bonus facciate al 60% di beneficio fiscale. Anche in questo caso è necessario verificare l’entità dei lavori per non perdere il bonus che non ha tetti massimi di spesa per la ristrutturazione.

 

 

 

Superbonus 110%: dal decreto ‘Aiuti’ cessione crediti allargata, proroga villette

Il decreto legge “Aiuti” è legge e, con esso, si amplia la platea per la cessione del credito di imposta del superbonus 110% e dei bonus edilizi. Arriva anche la proroga di tre mesi della scadenza previsa per realizzare lo stato di avanzamento dei lavori (Sal) del 30% sulle unità abitative delle persone fisiche. La soglia del Sal consente di utilizzare il superbonus 110% per tutto il 2022.

Cessione credito di imposta bonus edilizi e superbonus 110%: ulteriore vendita libera

Una delle novità attese per i bonus edilizi e per il superbonus 110% dalla conversione in legge del decreto numero 50 del 2022 riguarda l’allargamento della cessione del credito di imposta. Grazie alla norma, le banche e le società bancarie appartenenti al medesimo gruppo possono cedere i crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi sempre a imprese e partite Iva. I crediti cedibili derivano da acquisti fatti dalle banche dai contribuenti o dalle imprese, anche in seguito all’applicazione dello sconto in fattura.

Bonus edilizi e superbonus, chi acquista il credito di imposta non può rivenderlo

Le banche, dunque, potranno procedere alla vendita dei crediti di imposta anche prima della seconda o della terza cessione. Può pertanto trattarsi di prima cessione a eccezione della vendita a soggetti che non svolgano attività di impresa o al di fuori di attività commerciali, artigianali e professionali (persone fisiche). Gli acquirenti dei crediti di imposta dei bonus e superbonus edilizi devono, tuttavia, avere un rapporto di conto corrente con la banca che cede il vantaggio fiscale. Inoltre, i soggetti che acquistano i bonus (cessionari) non possono, a loro volta, procedere con ulteriori cessioni ma dovranno utilizzare il credito acquisito mediante compensazione in detrazione fiscale.

Crediti di imposta bonus e superbonus edilizi: restano fuori quelli comunicati fino al 30 aprile 2022

Ulteriore paletto al sistema di cessione dei crediti di imposta dei bonus edilizi è quella prevista dal decreto legge “Aiuti” in merito al fatto che i crediti debbano essere comunicati a decorrere dal 1° maggio 2022. Pertanto, per i crediti comunicati all’Agenzia delle entrate fino al 30 aprile scorso non vi è possibilità di seguire la cessione libera delineata dal sistema del decreto 50 del 2022. Rimangono fuori, dunque, soprattutto i crediti comunicati nel 2021, ovvero i bonus edilizi che stanno riscontrando i maggiori problemi nella circolazione di moneta fiscale.

Decreto ‘Aiuti’: proroga superbonus 110% su villette e case a schiera

Un’ulteriore novità della conversione del decreto legge “Aiuti” riguarda la proroga del superbonus 110% su villette e case a schiera. La norma concede, infatti, tre mesi in più di tempo per arrivare allo stato di avanzamento dei lavori del 30% al fine di far rientrare i lavori nella detrazione fiscale del 110%. Pertanto, i pagamenti effettuati a decorrere dal 30 giugno 2022 al 30 settembre prossimo possono rientrare nel superbonus 110% se hanno raggiunto il 30% di Sal. Diversamente, in assenza del correttivo del governo, questi lavori sarebbero stati esclusi dalla detrazione fiscale massima.

Superbonus 110% su villette a schiera e unità unifamiliari: Sal al 30% entro il 30 settembre 2022

La norma, pertanto, consente alle persone fisiche che abbiano svolto lavori su villette e case a schiera o unifamiliari (ovvero a unità immobiliari che si trovano all’interno di edifici plurifamiliari purché funzionalmente indipendente) di beneficiare del 110%  per tutto il 2022 purché si raggiunga il 30% di stato di avanzamento dei lavori entro il 30 settembre prossimo. In questo modo, i pagamenti effettuati tramite bonifico dal 1° luglio 2020 al 30 settembre prossimo beneficiano del superbonus.

Sisma bonus super, le pertinenze dell’unico proprietario al 110% fino al 2023

Le pertinenze dell’unico proprietario possono essere agevolate da interventi in sisma bonus super con detrazione fiscale del 110% fino al 2023. È quanto ha stabilito l’Agenzia delle entrate con la risposta all’interpello numero 375 di ieri, 13 luglio 2022. La risposta è stata fornita nel caso di box staccati da 2 e 4 abitazioni: in questa situazione si applica lo stesso tetto di spesa applicato all’abitazione principale.

Superbonus, interventi di riduzione del rischio sismico sul portico costruito in aderenza all’immobile principale

L’interpello dell’Agenzia delle entrate, in particolare, ha riguardato gli interventi antisismici effettuati sul portico costruito al piano terra in aderenza dell’edificio principale al quale è strutturalmente connesso. E dunque, il sisma bonus super con detrazione fiscale del 110% si applica anche alle opere antisismiche effettuate su di un fabbricato composto da 2 unità accatastate C/2 ad uso deposito di pertinenza, di un’unità immobiliare abitativa di un altro immobile.

Super sisma bonus, come considerare gli immobili?

I due immobili sono separati e ognuno dei due è costituito da 2 unità abitativa A/3. Inoltre, entrambi gli immobili appartengono a un unico proprietario. In questa situazione, ha deciso l’Agenzia delle entrate, si può beneficiare del superbonus sisma al 110% con proroga dal 30 giugno scorso fino al 31 dicembre 2023. Nel 2024 la percentuale scende dal 110% al 70% e nel 2025 si beneficia del 65% di detrazione fiscale.

Super sisma bonus, le richieste di chiarimento all’Agenzia delle entrate

L’istante che ha posto il quesito all’Agenzia delle entrate ha intenzione di demolire parzialmente le strutture e ricostruirle. In particolare, l’istante ritiene che:

  • i lavori sul portico di pertinenza con demolizione e ricostruzione dello stesso unitamente alle altre parti dell’edificio per adeguare la normativa antisismica, debbano rientrare come opera integrata e correlata ai lavori effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
  • le spese per i lavori di riduzione del rischio sismico del fabbricato separato, composto dalle 2 unità C/2 pertinenziali all’abitazione dell’altro edificio, rientrino, invece, nel massimale di 96 mila euro riferito a detta abitazione, con detrazione del 110%;
  • sui lavori antisismici effettuati sull’edificio separato, il superbonus spetti per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 qualora al 30 giugno 2022 sia stato eseguito almeno il 30% dei lavori totali da calcolare sul progetto riferito a tale edificio.

Risposta Agenzia delle entrate a caso di super sisma bonus sulle pertinenze

La risposta dell’Agenzia delle entrate parte dal presupposto che per i lavori rientranti nel sisma bonus o nel bonus ristrutturazioni, effettuati sulle pertinenze separate di un immobile o di un condominio a più unità, fino a 4, differenti dalle pertinenze, di un unico proprietario, il tetto di spesa è autonomo rispetto ai lavori effettuati nelle parti comuni di un condominio. Diversamente, il tetto di spesa è collegato alle singole unità abitative dalle quali le pertinenze risultino staccate per interventi fatti sulle singole unità immobiliari. Pertanto, questi interventi erodono il medesimo tetto di spesa di 96 mila euro e sono in concorrenza tra di loro.

Sisma bonus super, limite di spesa per più pertinenze

Inoltre, nella risposta dell’Agenzia delle entrate si legge che, anche se le pertinenze sono più di una e riferite all’unica unità immobiliare, il tetto di spesa rimane fissato a 96 mila euro. Ciò, dunque, a prescindere dal numero delle pertinenze. A tale conclusione l’Agenzia delle entrate arriva anche citando la risposta all’interrogazione parlamentare numero 5 08102 dello scorso 18 maggio; e alla risposta della Direzione dell’Agenzia dell’Emilia Romagna numero 909 1915 dello scorso anno.

Pertinenze, lavori in ecobonus ordinario e super bonus

Se le pertinenze, infine, risultano staccate, tale principio ricomprende anche i lavori effettuati in ecobonus ordinario e super. In quest’ultimo caso, però, le pertinenze devono essere riferite a unità a destinazione residenziale. Lo stabilisce l’Enea con la risposta Faq numero 3 B del 25 gennaio 2021; e l’interrogazione parlamentare numero 5 06256 del 7 luglio dell’anno scorso.

Superbonus 110%, si possono sostituire finestre e infissi?

Si può utilizzare il superbonus 110% per la sostituzione di finestre e infissi? La risposta è positiva ed è stata chiarita dall’interno dell’Agenzia delle entrate che ha risposto a un interpello, il numero 369 del 2022. Il chiarimento dell’Agenzia prevede, tuttavia, la condizione essenziale che la sostituzione delle finestre e degli infissi debba riguardare parti e componenti già esistenti. In altre parole, non è ammessa ai fini del superbonus 110% la nuova installazione.

Sostituzione finestre e infissi con il superbonus 110%: il quesito

Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate sugli interventi alle finestre e agli infissi parte dall’agevolazione del superbonus 110% per la sostituzione dei serramenti, delle chiusure oscuranti e dell’installazione di schermature solari, come previsto dall’articolo 119 del decreto 34 del 2020. Il quesito sul quale si è espressa l’Agenzia delle entrate deriva dalla richiesta di un istante che intende realizzare, nell’abitazione di residenza, la sostituzione dell’impianto termico con un impianto a pompa di calore. L’intervento si configura come “trainante” di altri interventi (“trainati”) al fine di realizzare il miglioramento di 2 classi energetiche dell’abitazione.

Superbonus 110%, il quesito di sostituzione di finestre e infissi all’Agenzia delle entrate

Le finestre e gli infissi oggetto di sostituzione da parte dell’istante sono già esistenti, senza alterazione della superficie e della geometria dell’abitazione per due serramenti. Per altri due, invece, la superficie totale dell’immobile si amplierà. Inoltre, l’istante vorrebbe installare anche due velux nel sottotetto, ex novo. L’istante ritiene di poter effettuare i lavori in superbonus 110% sulla base delle risposte già fornite dall’Agenzia delle entrate numero 524 e 780 del 2021. Il bonus, secondo l’istante, spetterebbe per le due sostituzioni che non comportano ampliamento della superficie.

Quando si possono sostituire infissi e finestre in superbonus 110%?

In riferimento al quesito posto, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, secondo il comma 2, dell’articolo 119, del decreto legge numero 34 del 2020, la maggiore aliquota si applica se i lavori (“trainati”) sono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti”. Questi ultimi devono essere di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di isolamento termico. Nel caso specifico, il comma 2 del medesimo articolo precisa che gli interventi su “finestre e infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati” devono intendersi come sostituzione di componenti già esistenti e di loro parti.

Variazione superficie di finestre e infissi nel superbonus 110%

Si può utilizzare la detrazione del 110%, inoltre, anche se si sostituiscono le finestre e gli infissi esistenti, pure con spostamento e modifica delle dimensioni, purché la dimensione finale degli infissi abbia una superficie complessiva minore o uguale a quella inizialmente esistente.

Sostituzione finestre con bonus edilizi se aumentano la superficie dell’immobile o dell’unità abitativa

Dunque non è ammissibile, ai fini del superbonus 110%, la nuova installazione. Eventuali spese sostenute per comportino un incremento della superficie complessiva iniziale dell’immobile o dell’unità abitativa, possono essere oggetto di ulteriori bonus che prevedano la detrazione sul recupero del patrimonio edilizio. La misura della detrazione fiscale per detti interventi è pari al 50%. Inoltre, ai sensi del successivo comma 3 dello stesso articolo, è necessario che detti interventi producano un miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’immobile.

Quali lavori si possono effettuare in superbonus 110% su finestre e infissi?

In definitiva, il chiarimento dell’Agenzia delle entrate prevede che, per la sostituzione degli infissi e delle finestre senza che venga aumentata la superficie dell’immobile o dell’unità abitativa, si possa utilizzare il superbonus 110%. A tal fine, gli interventi devono configurarsi come sostituzione di finestre, infissi e componenti già esistenti o di loro parti. Non deve trattarsi, dunque, di nuova installazione.

Bonus per sostituire il condizionatore o installarlo ex-novo: come fare?

Sono tre le tipologie di bonus che agevolano la spesa per l’acquisto di un condizionatore in un immobile che non ne aveva già uno o per sostituire quello precedente. Si tratta del bonus casa (o ristrutturazioni), dell’ecobonus e del super ecobonus. Con il sistema a pompa di calore, inoltre, si può beneficiare di una detrazione fiscale pari al 50%. Vediamo nel dettaglio quali sono le strade percorribili.

Sostituire il condizionatore con il bonus casa: come fare?

In primis, è necessario considerare che si può ottenere il bonus del 50% di detrazione fiscale, da fruire per 10 anni, installando un nuovo condizionatore per l’estate solo se vi è la pompa di calore. In questo modo, è possibile l’installazione di un sistema che non sia necessariamente ad alta efficienza. La detrazione del 50% è prevista dal bonus casa (o bonus ristrutturazione) per una spesa limite di 96 mila euro. Dunque, il tetto di detrazione ammissibile è pari a 48 mila euro. Per questa tipologia di installazione non è occorrente sostituire il vecchio sistema invernale. La tipologia di immobile sulla quale si può fare l’installazione è l’unità immobiliare residenziale.

Ecobonus per la sostituzione del climatizzatore: detrazione fiscale del 65% fino a 30 mila euro

In alternativa, si può fruire della detrazione prevista dall’ecobonus per sostituire o installare il condizionatore. In questo caso, la detrazione fiscale è pari al 65% della spesa sostenuta per un tetto di detrazione fiscale pari a 30 mila euro. La sostituzione può essere sia totale che parziale e riguarda i sistemi di climatizzazione invernale dotati di pompa di calore ad alta efficienza. L’alta efficienza si concretizza nell’indice di efficienza energetica EER, calcolato come coefficiente Cop/Gue. I valori da rispettare sono indicati nell’allegato F del decreto del ministero per lo Sviluppo Economico del 6 agosto 2020. Se l’intervento è cominciato dopo il 6 ottobre 2020, è necessario far riferimento alla guida dell’Enea del 25 gennaio 2021.

Bonus casa o ecobonus, quale per sostituire il climatizzatore?

La scelta del bonus casa o dell’ecobonus per la sostituzione del climatizzatore può dipendere anche dal fatto che la detrazione fiscale del 50% del primo si può applicare anche nel caso in cui non si intenda sostituire il vecchio impianto di climatizzazione invernale. Nel caso dell’ecobonus, invece, per fruire della detrazione fiscale del 65% è occorrente procedere con la sostituzione per lo meno parziale.

Super ecobonus con detrazione fiscale del 110%, quando si può usare?

Infine, è possibile dotarsi di un climatizzatore anche grazie al super ecobonus, con detrazione fiscale prevista del 110%. I lavori devono essere iniziati a partire dal 1° luglio 2020 e avere una scadenza diversificata che dipende dal soggetto beneficiario. Inoltre, la sostituzione del climatizzatore può rientrare tra i lavori trainanti o trainati. In genere questo tipo di intervento è ammissibile solo sulle unità residenziali.

 

Superbonus, Agenzia delle entrate chiarisce: sconto in fattura solo su imponibile, cessione dei crediti su Iva

Arriva il chiarimento dell’Agenzia delle entrate sul quesito relativo all’Iva sul superbonus 110%. In particolare, la questione riguarda la possibilità di cedere il credito di imposta derivante dagli interventi edilizi, l’alternativa dello sconto in fattura e la detrazione fiscale. La circolare n. 23 del 2022 fissa le procedure alle quali gli operatori e le banche dovranno attenersi sul credito di imposta. Infatti, sulla parte indetraibile dell’Iva non è possibile applicare lo sconto in fattura: si può unicamente procedere con la cessione del credito di imposta oppure detrarre fiscalmente gli importi nella dichiarazione annuale dei redditi. Tali procedure fanno riferimento ai lavori in superbonus effettuati a partire dal 22 maggio 2021.

Cessione dei crediti di imposta e sconto in fattura in superbonus: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Il prorata Iva suddivide il superbonus 110%: si può applicare lo sconto in fattura solo per la quota relativa all’imponibile. Per la quota di Iva non detraibile gli operatori possono procedere cedendo il credito di imposta ma anche mediante detrazione fiscale. In quest’ultimo caso, come chiarisce l’agenzia, è necessaria la presentazione della dichiarazione annuale Iva. Dalla dichiarazione, infatti, si ottiene la percentuale definitiva ammessa alla detrazione fiscale. Si segue questa procedura anche se si applica l’inversione contabile. A chiarire questo passaggio è il paragrafo 5.6 del documento dell’Agenzia delle entrate. La regola, come chiarisce l’Agenzia delle entrate, si applica ai lavori rientranti nel superbonus a partire dal 22 maggio 2021. Sono altresì esclusi gli altri bonus edilizi che prevedano l’agevolazione fiscale mediante vendita del bonus o sconto in fattura.

Superbonus quando si applica il 110% per la detrazione fiscale? Sconto in fattura limitatamente all’imponibile

Nel documento, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, quando l’operatore emette la fattura per i lavori realizzati con agevolazione del superbonus 110%, non risulta di facile determinazione la parte dell’Iva indetraibile a carico del beneficiario.

In tutti questi casi, dunque, l’operatore non dovrà procedere applicando lo sconto in fattura per beneficiare del bonus sulla parte indetraibile. Ma il contribuente dovrà scegliere se vendere il credito di imposta o beneficiare della detrazione fiscale, andando a coprire pure l’Iva indetraibile. Ciò deriva dal fatto che l’Iva indetraibile può essere calcolata con certezza solamente quando si presenta la dichiarazione Iva annuale e non quando si emetta la fattura.

Superbonus 110%, come si procede con il beneficio fiscale ai fini dell’Iva?

Proprio il chiarimento dell’Agenzia delle entrate fornisce la regola generale da seguire per beneficiare del superbonus 110%. Lo sconto in fattura può essere ottenuto solo sulla parte imponibile dell’importo dell’intervento. Di conseguenza, è necessario considerare l’Iva al netto, che rimane in ogni modo a carico del committente. La quota Iva non detraibile può essere beneficiata mediante detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi oppure ceduta come credito di imposta. In quest’ultimo caso, il credito ceduto copre pure la quota indetraibile dell’Iva, ma il contribuente dovrà procedere con la comunicazione all’Agenzia delle entrate per via telematica nei termini previsti dalla normativa.

Bonus colonnine di ricarica, come va inserito nel 730?

Come si inserisce, nel modello 730 di dichiarazione dei redditi, il bonus delle colonnine di ricarica con i relativi tetti di spesa applicati alla detrazione fiscale? Il beneficio fiscale che comporta la detrazione dall’Irpef o dall’Ires può essere del 50% o del 110%: rientra in questa tipologia di intervento anche quello trainato dal super ecobonus.

Bonus colonnine di ricarica, colonne e righi del modello 730: quali sono?

Il modello 730 di dichiarazione dei redditi del 2022 ha recepito le modifiche ai tetti di spesa effettuati nell’anno di imposta del 2021. In particolare, il bonus fiscale delle colonnine di ricarica delle vetture elettriche va inserito al rigo E 56 del modello. È necessario che i lavori siano iniziati nell’anno 2021 o, almeno, in corso di esecuzione al 1° gennaio 2021. La detrazione fiscale (Irpef o Ires) è nella misura del 50% se le spese non superano i 3 mila euro. Tali esborsi devono essere stati sostenuti a partire dal 1° marzo del 2019 ed entro il 31 dicembre 2021. Le spese ammissibili riguardano sia l’acquisto che la posa in opera delle infrastrutture di ricarica. La misura è prevista dal decreto legge numero 63 del 2013, all’articolo 16 ter.

Colonnine di ricarica vetture elettriche, quando si tratta di interventi trainati?

Le percentuali di detrazione fiscale sulle colonnine di ricarica di vetture elettriche variano a seconda di chi svolge gli interventi, dell’anno di realizzazione e del traino di altri lavori. In particolare, le detrazioni previste sono del:

  • 110% per lavori effettuati dai condomini e dai proprietari unici fino al 31 dicembre 2023;
  • 70% o 65% per gli interventi, rispettivamente, del 2024 e 2025;
  • 110% per villette delle persone fisiche (con stato di avanzamento dei lavori al 30% entro il 30 settembre 2022).

Tutti questi interventi si effettuano con superbonus 110% (ridotto nel corso degli anni) se i lavori della colonnina di ricarica costituiscono interventi trainati da:

  • isolamento termico;
  • sostituzione di impianto di climatizzazione invernale già esistente.

Bonus colonnine di ricarica: interventi da effettuare congiuntamente a quelli del super ecobonus

In tutti i casi in cui si applica il 110% di detrazione fiscale, dunque, c’è necessità che il lavoro di acquisto e di posa in opera della colonnina di ricarica sia svolto congiuntamente a uno degli interventi trainanti rientranti nel super ecobonus. Tali interventi sono indicati dai codici da 30 a 33 della sezione IV del modello di dichiarazione dei redditi 730 relativi a condomini o a immobili plurifamiliari.

Bonus colonnine di ricarica, quali sono i limiti di spesa per la detrazione?

Per i lavori di installazione della colonnina di ricarica in corso di esecuzione 1° gennaio 2021, il tetto di spesa con detrazione fiscale del 110% è fissato a 3 mila euro. Il relativo pagamento può essere avvenuto nel corso del 2021 oppure nel corso del periodo agevolato di quest’anno. Gli interventi che invece sono iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2021 (i nuovi) hanno altri limiti di costi, ovvero:

  • 2.000 euro per immobili unifamiliari (o le unità abitative in essi contenute) purché funzionalmente indipendenti. Ovvero dotate di uno o di più accessi dall’esterno autonomi;
  • 1500 euro per quei condomini o quegli immobili familiari che effettuino l’installazione di non più di 8 colonnine;
  • 1200 euro per quei condomini o quegli immobili familiari che effettuino l’installazione un numero eccedente a 8 colonnine di ricarica secondo quanto prevede il comma 8 del decreto legge numero 34 del 2020, all’articolo 119.

Quali caratteristiche devono avere le colonnine di ricarica per avere l’agevolazione fiscale?

La detrazione fiscale sulle colonnine di ricarica sono da considerarsi per ogni unità abitativa. In sede di detrazione fiscale, è importante che la colonnina di ricarica abbia una potenza massima di 20 kW. Infatti, per la quota superiore a questo tetto, la detrazione fiscale scende al 50%. È quanto prevede la lettera h) del comma 1, dell’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). In questo caso, non applicandosi il superbonus al 110%, il tetto di spesa è di 96 mila euro da applicare a tutto l’impianto.

Bonus mobili, quale detrazione fiscale è dovuta per gli elettrodomestici?

Qual è la detrazione fiscale prevista dal bonus mobili per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici? È necessario precisare che il beneficio fiscale del bonus mobili è collegato all’aver usufruito di interventi rientranti in altri bonus edilizi per lavori di recupero. La detrazione fiscale è del 50% della spesa sostenuta, da ripartire per 10 anni con importi costanti. Ammessi al beneficio sono gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici (per la dichiarazione del 2022 si fa riferimento alle spese sostenute durante l’anno 2021). Il tetto delle spese è fissato a 16mila euro per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2021.

Come beneficiare del bonus mobili e grandi elettrodomestici nella dichiarazione dei redditi?

La detrazione nel modello 730 della dichiarazione dei redditi del bonus mobili è consentita sull’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici a condizione che, sull’abitazione che accoglierà i nuovi acquisti, siano stati effettuati lavori di recupero del patrimonio edilizio. Tali lavori, dunque, fungono da “interventi trainanti”. I lavori devono iniziare nell’anno in cui si effettuano gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici o in quello immediatamente precedente. Dunque, per gli acquisti di mobili nel 2021, i lavori di restauro devono essere stati iniziati nel 2021 o nel 2020. In ogni modo, il pagamento dei mobili deve essere avvenuto dopo l’inizio dei lavori. Con tale pagamento avvenuto nel 2021, si può effettuare la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi del 2022. Inoltre è necessario che il pagamento avvenga mediante il bonifico o bonifico parlante.

Quali sono gli interventi di ristrutturazione trainanti per il bonus mobili?

Ai fini della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi del bonus mobili delle spese su mobili e grandi elettrodomestici, gli interventi “trainanti” sono quelli per i quale si può beneficiare del bonus casa. Nel dettaglio:

  • le manutenzioni straordinarie (od ordinarie ma solo sulle parti comuni di un edificio o di un condominio);
  • il risanamento conservativo ed il restauro;
  • le ristrutturazioni edilizie;
  • le ricostruzioni e i ripristini degli immobili risultanti danneggiati da eventi calamitosi;
  • comprare un’abitazione che faccia parte di fabbricati totalmente ristrutturati dalle imprese di costruzioni (o ristrutturazioni immobiliari). In questo caso, è necessario che si sia beneficiato del bonus casa acquisti;
  • i lavori per la riduzione del rischio sismico mediante beneficio del bonus sisma ordinario o del super sisma bonus con detrazione del 110%. È ammissibile anche il sisma bonus acquisti;
  • i lavori per ampliare o per realizzare gli impianti fotovoltaici mediante l’utilizzo del bonus casa. Si tratta, in questo caso, di un lavoro rientrante nella manutenzione straordinaria ai sensi dell’interrogazione parlamentare numero 5 07599 dell’8 marzo 2022.

Super sisma bonus, intervento trainante per il bonus mobili

Dunque, anche gli interventi rientranti nel sisma bonus ordinario o super con detrazione del 110% permettono di beneficiare del bonus mobili. In primis, perché questi lavori rientrano pur sempre tra quelli volti a recuperare il patrimonio edilizio ai sensi delle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2021. Per la disciplina generica di questi interventi si può fare riferimento all’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Ai sensi di quest’ultimo articolo, l’allargamento del beneficio del bonus mobili alle tipologie di intervento di riduzione del rischio sismico con i bonus e superbonus relativi, investe anche i lavori per realizzare o per ampliare gli impianti fotovoltaico (mediante bonus casa del 50% di detrazione); l’installazione degli impianti fotovoltaici trainati con detrazione fiscale del 110% dal super ecobonus.

Quali sono gli interventi dei bonus edilizi che non danno diritto al bonus mobili?

Tra i bonus edilizi che non danno diritto a usufruire del bonus mobili si ritrovano quelli relativi al super ecobonus della detrazione del 110%. La limitazione opera nonostante il super ecobonus del 110% rientri, dal 1° giugno dello scorso anno, tra i lavori di manutenzione straordinaria. Il bonus mobili spetta, invece, anche nel caso in cui sia collegato al sisma bonus o al super sisma bonus e il beneficiario abbia scelto di beneficiare di quest’ultimo bonus mediante cessione del credito di imposta o con applicazione dello sconto in fattura. Lo stabilisce la circolare dell’Agenzia delle entrate numero 30/E del 2020.

Qual è il limite di spesa del bonus mobile e la detrazione fiscale?

La detrazione fiscale spettante per il bonus mobili e grandi elettrodomestici è pari al 50% della spesa sostenuta nei limiti di ammissibilità. Nel 2021, infatti, il limite di spesa era pari a 16 mila euro (nel 2020, invece, 10 mila euro, come per il 2022; per il 2023 e 2024 il tetto di spesa scenderà a 5 mila euro). Il limite del bonus mobili opera indipendentemente e autonomamente rispetto al limite fissato per le spese ricadenti nel bonus casa (96 mila euro per unità immobiliare o per lavori a parti comuni di un condominio). Il limite di spesa è interpretabile come tetto da applicare allo stesso immobile per lo stesso intervento.

Quali sono i metodi di pagamento ammissibili per il bonus mobili e grandi elettrodomestici ai fini della detrazione fiscale?

Ai fini dell’ammissibilità della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi del bonus mobili è necessario pagare i mobili ed elettrodomestici con il bonifico normale (o anche mediante quello “parlante”, a discrezione dell’acquirente). Si possono altresì utilizzare anche altre metodologie di pagamenti tracciabili come:

  • carte di debito;
  • bancomat;
  • carte di credito;
  • prepagate.

Non sono ammissibili i pagamenti con assegni postali o bancari, o con assegni circolari, tutti metodi consentiti per il bonus giardini.

Come detrarre il 50% del bonus mobili nel modello 730 di dichiarazione dei redditi?

Per la detrazione fiscale del 50% del bonus mobili e grandi elettrodomestici nel modello 730 di dichiarazione dei redditi è necessario:

  • utilizzare il rigo E 57 dove va indicata la detrazione Irpef del 50%;
  • la spesa sostenuta va indicata nelle colonne 2 e 4 nei limiti di 10 mila euro per il 2020 e di 16 mila euro per il 2021.

 

Bonus ristrutturazioni, come procedere con la detrazione fiscale?

Sui lavori relativi al bonus ristrutturazione (o bonus casa) si applica la detrazione fiscale nel modello 730 ai fini della dichiarazione dei redditi. Il vantaggio fiscale spetta per un tetto di spesa pari a 96 mila euro considerando le unità abitative separatamente ed escludendo le pertinenze inerenti. Pertanto, l’importo massimo detraibile ai fini dell’Irpef con il bonus casa al 50% è di 48 mila euro. Il complessivo della detrazione fiscale deve essere spalmato su dieci anni con quote di importo uguale. Lo stabilisce l’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi.

Limite di detrazione fiscale ai fini del bonus ristrutturazioni del 50%, gli interventi sulle singole unità

Stabilito il limite per ciascuna unità immobiliare, se un contribuenti possiede più abitazioni la detrazione fiscale si applica nel tetto dei 96 mila euro per ciascuna abitazione. Nel caso in cui l’abitazione è cointestata e tutti i cointestatari partecipano al sostenimento delle spese ai fini del bonus ristrutturazioni, il tetto dei 96 mila euro va suddiviso tra tutti i partecipanti alle spese.

Quando due interventi sono considerati separati e ottengono il doppio della detrazione fiscale del bonus casa?

Sia per il bonus ristrutturazioni che per il bonus sisma ordinario o super bonus 110%, il tetto di spesa di 96 mila euro può essere aggiornato a un nuovo limite (96 mila euro + 96 mila euro) solo nel caso in cui si procede a un nuovo lavoro di ristrutturazione che non costituisca la “mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio del 1998”.

Limiti di detrazione fiscale delle spese per il bonus casa nel caso di interventi iniziati anni prima e proseguiti

Il tetto rimane fissato unicamente a 96 mila euro nel caso in cui per la stessa unità abitativa e per lo stesso anno si proseguano dei lavori iniziati anni prima. Congiuntamente possono iniziarsi anche altri interventi detraibili fiscalmente, ma l’importo massimo delle spese agevolabili rimane di 96 mila euro. Lo stesso avviene se gli altri lavori aggiuntivi rientrino nel bonus sisma ordinario oppure super.

Interventi in bonus ristrutturazioni sulle parti comuni di un edificio rispetto alle singole unità abitative

Nell’ambito dei lavori rientranti nel bonus ristrutturazioni (anche ecobonus, sisma bonus super e ordinario) si può avere la seguente situazione:

  • lavori che hanno ad oggetto parti comuni di edifici condominiali. Ovvero di un unico edificio che abbia più unità abitative appartenente a un unico proprietario;
  • interventi che interessino le parti comuni ma non condominiali.

In questo caso le agevolazioni fiscali nella dichiarazione dei redditi vanno considerate parti di un autonomo intervento rispetto ai lavori che possono svolgersi sulle singole unità abitative dell’edificio. Dunque, l’autonomia delle spese sostenute per le parti comuni di un edificio ha come conseguenza che sui relativi lavori sia applicato un indipendente limite di spesa di 96 mila euro rispetto ai lavori delle singole unità abitative.

Lavori sismici agevolabili in regime di superbonus 100 e bonus sisma ordinario

Tale differenziazione (limite di spesa autonomo per i lavori del bonus ristrutturazione per le parti comuni di un edificio rispetto ai lavori delle singole unità abitative) è di più difficile applicazione per i lavori rientranti nel sisma bonus, sia ordinario che super al 110%. Infatti, risulta più complicato stabilire i benefici di riduzione del rischio sismico derivanti dai lavori sulle parti comuni o sulle singole unità abitative.

Sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza: la detrazione fiscale

Per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza la detrazione fiscale è pari al 50%. Il contribuente deve pagare le spese sostenute con il “bonifico parlante” ai fini della detrazione nella dichiarazione dei redditi. La sostituzione può avvenire con generazioni a gas più moderni secondo quanto prevede il comma 3 bis dell’articolo 16 bis, del Testo unico delle imposte sui redditi.

Come si procede per la detrazione fiscale del bonus casa del 50% nel modello 730 di dichiarazione dei redditi?

Per la detrazione fiscale del 50% del bonus casa nel modello 730 di dichiarazione dei redditi è necessario utilizzare i righi E 41, E 42 ed E 43. Il contribuente deve aver sostenuto le spese, ai fini della dichiarazione dei redditi 2022, nell’anno di imposta 2021. La sezione di riferimento è la III A – Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus facciate e superbonus.

Esempio di contribuente che ha sostenuto spese del bonus casa nella dichiarazione dei redditi

Si faccia l’esempio di un il contribuente che ha fatto eseguire interventi di ristrutturazione nel 2019 e li ha proseguiti nel 2020. Le spese sono state sostenute negli anni 2019 e 2020. Nel modello 730 di quest’anno dovrà indicare:

  • al rigo E 41, nella colonna 4 il codice “1” corrispondente agli interventi particolari e il relativo importo di spesa;
  • rigo E 42, il codice “1” e il relativo importo di spesa;
  • al rigo E 43, il codice “1” e il relativo importo di spesa.

In questo modo si tiene conto del limite massimo di spesa ai fini della detrazione fiscale del 50% (96 mila euro) per i costi sostenuti negli anni precedenti. Nella colonna 9, infatti, per l’anno 2020 l’importo corrispondente non può eccedere la differenza tra il tetto di 96 mila euro e i costi sostenuti dal contribuente negli anni prima.