Modelli fiscali 2024, pronti quelli dell’Agenzia delle entrate

I modelli fiscali 2024 sono pronti e disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate, con le relative istruzioni, per facilitare i contribuenti.

Modelli fiscali 2024,  ecco quali sono disponibili

Basta andare sul sito dell’Agenzia delle entrate ed avere a disposizione innumerevoli modelli da utilizzare nella prossima campagna dichiarativa. I modelli sono quelli della Certificazione Unica 2024, Dichiarazione 770 e modello 730. Ed ancora presente il modello di Dichiarazione redditi persone fisiche, Consolidato nazionale e mondiale. Per le aziende i modelli per la dichiarazione dei redditi società di capitali, enti non commerciali, redditi di società di persone. Non mancano le dichiarazioni Irap ed iva annuale. Eccoli in dettaglio con le novità introdotte e comunicate dalla stessa Agenzia delle entrate.

Modelli 730 e Redditi Persone fisiche – Nelle dichiarazioni dei redditi per l’anno d’imposta 2023 trovano spazio diverse novità. Tra queste c’è la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti delle strutture ricettive del settore privato, la ridefinizione dell’ambito fiscale del lavoro sportivo, la rideterminazione della detrazione spettante al personale del comparto sicurezza e difesa, la modifica del limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. I modelli recepiscono inoltre le novità relative alla disciplina di tassazione delle “cripto-attività”, quelle riguardanti il regime forfetario e il nuovo regime della tassa piatta incrementale (cd. flat tax incrementale).

Modelli fiscali 2024, per le imprese, enti e società

I modelli e le istruzioni sono aggiornati per accogliere le modifiche in materia di Imposta sul reddito delle società. Nei modelli Redditi, in particolare, sono stati gestiti il recupero dell’imposta sostitutiva su utili e riserve di utile, l’imposta sul valore delle cripto-attività e gli aggiornamenti previsti dalla disciplina del Superbonus. Per quanto concerne il modello Redditi società di capitali, sono state apportate le modifiche relative all’imposta straordinaria applicata al margine degli interessi delle banche e relative alla nuova disciplina delle plusvalenze realizzate dalle società sportive professionistiche.

Tra le novità più importanti che hanno interessato la Certificazione unica si evidenziano la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico, la riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico, l’innalzamento a 3 mila euro dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico, l’indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale e la rideterminazione della riduzione Irpef spettante al comparto sicurezza e difesa.

Iva, Irap e 770

Per quanto riguarda il modello IVA è aggiornato per accogliere le novità normative del 2023. Rimodulati i righi dei quadri VE e VF, mentre nel quadro VO viene introdotta la possibilità per le imprese oleoturistiche di revocare l’opzione per la determinazione della detrazione Iva e del reddito nei modi ordinari.

Irap e 770 – Nel modello Irap è gestita la non imponibilità ai fini Irap dei compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo in ambito sportivo inferiori all’importo annuo di 85mila euro. Aggiornato anche il 770: tra le novità la sezione relativa all’affrancamento delle quote da Oicr, la nota per l’emergenza alluvionale nei Quadri ST e SV e la nuova colonna per la gestione del credito da Trattamento integrativo speciale nel Quadro SX.

 

 

Bozze modelli dichiarazioni redditi 2023, le novità dell’Agenzia delle Entrate

Come ogni anno, anche questo l’Agenzia delle Entrate ha provveduto alla pubblicazione delle bozze della dichiarazione dei redditi per il 2023, relativa ai redditi 2022. Trattandosi di bozze, i definitivi arriveranno solo tra qualche settimana, ma già è possibile notare qualche differenza rispetto all’anno passato e dovuta alle nuove normative fiscali. Ecco le novità.

Modelli dichiarativi 2023: le novità

La prima cosa da ricordare è che i modelli disponibili sono diversi e devono essere scelti in base alla condizione del contribuente che effettua la dichiarazione. Le pubblicazioni hanno riguardato le bozze dei modelli:

  • 730;
  • 770;
  • redditi società di capitali;
  • redditi società di persone;
  • redditi persone fisiche;
  • redditi enti non commerciali;
  • consolidato nazionale e mondiale;
  • Irap.

Nuove detrazioni e credito di imposta nei modelli dichiarazioni redditi

Nei modelli 730 e persone fisiche è stata riconfermata la possibilità di detrazione per interventi edili, in particolare Superbonus, Sismabonus ed Ecobonus.

Nei vari modelli è prevista la possibilità di ottenere il riconoscimento del credito di imposta riferito alle donazioni effettuate in favore degli istituti ITS.

Leggi anche: Aziende, formazione, istruzione: il successo degli ITS Academy

Nei modelli Imprese, enti e società, fanno invece capolino le sezioni per ottenere i crediti di imposta riconosciute per far fronte alla spesa energetica.

Particolare attenzione viene posta per il bonus riconosciuto con l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Leggi anche:

Superbonus: si può avere per l’installazione di sistemi di accumulo per fotovoltaico?

Bonus sistemi di accumulo fonti rinnovabili: quando presentare la domanda

Infine, trova spazio il credito di imposta riconosciuto per il bonus attività fisica adattata che mira a coprire i costi sostenuti per lo svolgimento di sessioni di attività fisica specifica per chi manifesta patologie croniche o disabilità fisiche.

Leggi anche: Attività Fisica Adattata (A.F.A.): come funziona il credito di imposta?

Dalla dichiarazione dei redditi 2023 relativa ai redditi prodotti nel 2022 entrano in pieno vigore le norme relative all’Assegno Unico Universale, questo infatti è stato introdotto nel 2022 ma non ha inciso nelle dichiarazioni del 2022 in quanto inerenti ai redditi e alle spese sostenute nel 2021. Ora invece potrà essere notato l’effetto, anche fiscale, dell’introduzione di questo particolare strumento.

Ricordiamo che le bozze dei modelli dichiarazioni redditi 2023 possono essere trovate nel sito dell’Agenzia delle Entrate. Oltre ai modelli sono disponibili le istruzioni.

Definizione agevolata liti tributarie pendenti. I moduli per la domanda

Il 16 settembre 2022 sono entrate in vigore le nuove norme sul contenzioso tribiutario, tra queste vi è la definizione agevolata per le controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, sono stati resi noti i modelli per richiedere di aderire alla pace fiscale.

In quali casi può essere chiesta la definizione agevolata per la pace fiscale?

La definizione agevolata può essere considerata una sorta di pace fiscale, sebbene la stessa sia limitata alle sole controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione e nelle quali il contribuente in due gradi o in almeno in un grado di giudizio sia risultato vincitore e di conseguenza l’Agenzia sia risultata soccombente.

Per capire per quali procedimenti è possibile richiedere la definizione agevolata, si può leggere l’articolo:

Pace fiscale e definizione agevolata nella riforma del processo tributario

La definizione agevolata può essere richiesta nei giudizi nei quali l’Agenzia delle Entrate:

  • risulti soccombente integralmente in tutti i precedenti gradi di giudizio e nel caso in cui la controversia non abbia valore superiore a 100.000 euro. In questo caso aderendo alla procedura il contribuente può liberarsi versando il 5% del valore della lite;
  • risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito, quindi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale O davanti alla Commissione Tributaria Regionale. In questo caso la definizione agevolata può essere richiesta se il valore della lite non supera i 50.000 euro e versando il 20% del valore della lite.

Leggi anche: Tax compliance: cos’è e quali benefici ci sono per i cittadini e per il Fisco?

Come presentare la domanda per la definizione agevolata delle controversie pendenti?

Appare evidente che per il contribuente addivenire alla definizione agevolata della lite potrebbe essere controproducente, ad esempio nel caso in cui anche davanti alla Corte di Cassazione dovesse risultare vincitore, ecco perché la procedura deve essere richiesta dalla parte. La domanda deve essere proposta entro il 16 gennaio 2023. L’istanza deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio che è parte nel giudizio di merito, utilizzando esclusivamente il modulo che alleghiamo in fondo all’articolo.

In allegato il lettore può trovare anche le istruzioni per la compilazione del modulo. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso diversi procedimenti che in teoria potrebbero essere conclusi con la definizione agevolata, deve presentare per ogni controversia una separata istanza allegando anche la copia del documento di identità e soprattutto la ricevuta del pagamento di quanto dovuto. Il pagamento deve avvenire con il modello F24. Avvisiamo il contribuente che ancora non sono noti i codici tributo da utilizzare. Gli stessi saranno rilasciati a breve, probabilmente in settimana, solo nel momento in cui saranno resi noti i codici tributo sarà possibile procedere al pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata.

Modello domanda definizione agevolata

Istruzioni per la compilazione

Pannelli solari per fotovoltaico: scarica qui il Modello Unico Semplificato

Come risparmiare sulla bolletta energetica? Questa è la domanda che si stanno ponendo tutti e una risposta è arrivata dal Ministero per la Transizione Ecologica con il decreto attuativo per la liberalizzazione dell’installazione dei pannelli solari di potenza fino a 200 kW. Il Ministero ha provveduto ora a rilasciare anche il Modello Unico Semplificato da utilizzare per l’avvio della procedura.

Modello Unico Semplificato per la realizzazione di impianti fotovoltaici

L’applicazione di pannelli solari sulla propria abitazione può portare alla produzione dell’energia necessaria per il fabbisogno della famiglia e allo stesso tempo consente di “vendere” l’energia al gestore di rete. Se i pannelli solari per fotovoltaico sono applicati su larga scala consentono di ridurre la necessità di produrre energia elettrica da altre fonti e in particolare dal metano. Proprio per questo il Governo sta sostenendo in modo deciso la loro installazione in vista di un inverno difficile con prezzi alle stelle e minacce di interruzione del flusso da parte della Russia come misura controffensiva alle sanzioni applicate dall’Unione Europea alla Russia.

Tra i provvedimenti che vanno in questa direzione vi è proprio la semplificazione delle procedure necessarie per l’installazione di pannelli solari sui tetti. La nuova normativa prevede comunque che prima dell’inizio dei lavori sia inviato telematicamente il Modello Unico Semplificato al gestore di rete che deve valutare la compatibilità dell’impianto rispetto alle condizioni previste dalla legge.

Una volta verificato ciò, il gestore di rete invia la proposta contrattuale al richiedente e provvede alla comunicazione al Comune, al gestore dei Servizi Energetici e invia i dati alla Regione o provincia autonoma.

Scarica il Modello Unico Semplificato

Il modello, che è possibile scaricare in fondo all’articolo, si compone di due parti, di queste una deve essere trasmessa prima dell’inizio dei lavori e l’altra al termine degli stessi. Questo implica che il soggetto che ha provveduto all’installazione di pannelli solari per il fotovoltaico al termine dei lavori dovrà completare la seconda parte e procedere nuovamente all’invio della documentazione al gestore di rete.

Lo stesso modello Unico semplificato può essere utilizzato anche per la modifica, il potenziamento e la connessione di impianti già esistenti.

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Leggi anche: Impianti fotovoltaici per aziende agricole: inoltro delle domande dal 27 settembre

Riversamento spontaneo somme indebitamente percepite Ricerca e Sviluppo. Moduli

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 34 del 5 luglio 2022, ha provveduto a rendere noti di codici tributo da utilizzare per il riversamento spontaneo delle somme non dovute per il bonus ricerca e sviluppo.

Cos’è il riversamento spontaneo delle somme non dovute e percepite per bonus ricerca e sviluppo?

Il decreto legge 21 ottobre 2021 n° 146 all’articolo 5 commi da 7 a 12 ha indicato i codici tributo da utilizzare per riversare senza sanzioni i crediti di imposta riconosciuti alle imprese che fanno ricerca e sviluppo di cui si è indebitamente fruito. Si tratta di una misura di agevolazione volta a riscuotere le somme versate dall’Agenzia delle Entrate sotto forma di credito di imposta ( quindi sconto sulle tasse dovute) e che in effetti non erano spettanti. Questa misura si pone nel filone ormai consolidato di fisco amico di imprese e privati per la riscossione non coattiva e di conseguenza meno costosa delle somme  spettanti all’Agenzia.

Modalità e termini per il riversamento delle somme indebitamente percepite

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate  (Ernesto Maria Ruffini) con il protocollo n° 188987 del 1° giugno 2022 aveva già  definito modalità e termini per poter provvedere al riversamento delle somme indebitamente percepite. La nota stabilisce che il recupero delle somme deve avvenire entro il 16 dicembre 2022 e può essere effettuato in unica soluzione oppure in tre rate annuali di pari importo le cui scadenze sono fissate in:

  • 16 dicembre 2022;
  • 16 dicembre 2023;
  • 16 dicembre 2024.

In caso di versamento rateale sono però dovuti gli interessi legali maturati sulle somme, calcolati a decorrere dal 17 dicembre 2022.

I codici tributo per il riversamento delle somme

Con la Risoluzione 34 l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a indicare i codici da utilizzare per il riversamento delle somme indebitamente percepite per attività di ricerca e sviluppo.

Lo stesso deve essere effettuato con il modello F24 Elide indicando i seguenti codici tributo:

  • 8170: denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – UNICA SOLUZIONE”;
  • 8171: denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – PRIMA RATA”;
  • 8172: denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – SECONDA RATA”;
  • 8173: denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – TERZA RATA”.

I codici devono essere indicati nella colonna denominata “importi a debito versati”.

Occorre però prestare attenzione a rispettare tutte le scadenze, infatti la richiesta di accesso alla procedura di riversamento deve essere presentata entro il 30 settembre 2022 utilizzando il modello e le istruzioni predisposte dall’Agenzia delle Entrate e che è possibile scaricare seguendo i link a breve indicati.

Modello riversamento somme bonus ricerca e sviluppo

Istruzioni modello riversamento somme

Quali bonus possono essere restituiti con questa procedura?

I bonus da restituire sono :

  • quelli percepiti a fronte di attività che non possono essere considerate di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini della disciplina prevista;
  • relativi ad attività non ammissibili al beneficio;
  • spese che violano i principi di congruità e pertinenza;
  • in caso di erronea determinazione della media storica di riferimento.

La procedura di riversamento spontaneo è riservata ai contribuenti che abbiano indebitamente percepito le somme non spettanti nel lasso di tempo che va dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021 ( entrata in vigore del decreto fiscale).

Limiti alla procedura di riversamento spontaneo dei contributi indebitamente percepiti

La procedura, che può essere ricondotta al ravvedimento operoso, non può essere utilizzata per il riversamento di crediti che sono già oggetto di una procedura di accertamento, in poche parole se l’Agenzia delle Entrate ha già emesso un provvedimento di accertamento per la percezione di somme non dovute non si può optare per il riversamento spontaneo.

Il riversamento spontaneo non è utilizzabile nel caso in cui la fruizione dei contributi sia conseguenza non di errori, ma di condotte fraudolente, ad esempio in caso di falsa rappresentazione della realtà o contributi ottenuti con la presentazione di document falsi.

La procedura per la presentazione della domanda può essere svolta esclusivamente online accedendo con le proprie credenziali alle pagine di Fisconline o Entratel

Leggi anche: Mise: rifinanziato il fondo per  imprese  che fanno ricerca e sviluppo

 

Imprese energivore: dal 7 luglio domande per cessione del credito. Modello

In questi mesi sono molte le misure di aiuto alle imprese che si avvicendano e mirano ad aiutare le imprese ad affrontare le difficoltà economiche legate agli aumenti soprattutto della spesa energetica, cercando così anche di evitare rincari a pioggia su tutti i prodotti che comunque richiedono un costo energetico per la loro produzione. Tra le attività destinatarie di aiuti ci sono le imprese energivore cioè ad elevato consumo energetico che possono sfruttare anche la cessione del credito di imposta maturato.

Imprese energivore: quali sono e quando possono avvalersi della cessione del credito di imposta?

Nel decreto Sostegni Ter, al fine di aiutare le imprese energivore a far fronte all’aumento dei costi energetici, è stato previsto il credito di imposta da utilizzare in compensazione per far fronte a “debiti” fiscali.  Sono considerate imprese energivore quelle che hanno un consumo medio di energia, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 Gwh/anno, mentre sono escluse dalle agevolazioni le imprese che manifestano delle difficoltà.

Affinché le imprese energivore possano ottenere il credito di imposta, è necessario che siano iscritte nell’elenco della CSEA ( cassa per i servizi energetici e ambientali) che comprende le imprese ad elevato consumo energetico, infine l’impresa deve dimostrare di aver subito un incremento di oltre il 30% dei costi medi per kilowattora, al netto delle imposte e di eventuali sussidi nei trimestri di riferimento.

Il contributo che si può ottenere sotto forma di credito di imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 e al 25% per il secondo trimestre 2022.

Fatta questa precisazione, occorre sottolineare che il decreto legge 21 del 2022 (articoli 3, 4, 9 e 18 ) e l’articolo 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 hanno previsto la possibilità di cessione di tali crediti ad altri soggetti.

Modello e istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per cessione del credito imprese energivore

L’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 30 giugno 2022 ha approvato il modello e le istruzioni per poter accedere alla cessione del credito. Le istanze potranno essere presentate telematicamente dal soggetto che appone il visto di conformità, se lo stesso è richiesto, oppure dall’impresa cedente ( o suo intermediario) a partire dal giorno 7 luglio 2022 e fino al 21 dicembre 2022.

Il modello che è possibile scaricare in fondo all’articolo insieme alle istruzioni per la compilazione può essere utilizzato per la cessione del seguenti crediti di imposta:

  • Codice 7720credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022), di cui all’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;
  • Codice 7721 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17;
  • Codice 7722 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022), di cui all’articolo 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;
  • Codice 7723 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17;
  • Codice 7724 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
  • Codice 7725 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
  • Codice 7726 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022), di cui all’articolo 18 del decreto-legge 1° marzo 2022 n.17.

Deve essere ricordato che il credito può essere ceduto solo per intero e la cessione deve essere tracciabile.

Modelli da scaricare

Modello cessione del credito imprese energivore

Istruzioni modello cessione del credito imprese energivore

Leggi anche Bonus locazioni imprese turistiche: domande dall’11 luglio. Modello

 

Bonus POS per il noleggio e acquisto dei terminali: cosa sapere

Cosa c’è da sapere in merito al Bonus POS per noleggio e acquisto dei terminali, riguardo a chi e come può richiederli. Scopriamolo nella nostra rapida ma esaustiva guida.

Bonus POS 2022, di cosa si tratta

Dunque, sostanzialmente, il bonus Pos 2022 consente di recuperare le spese sulle commissioni, fino al 30 giugno 2022 coprendo il 100% delle spese, per poi ridursi successivamente al 30%. L’utilizzo del Pos nel 2022 permette l’accesso a più di un bonus, tra questi c’è anche quello riservato al recupero delle spese sulle commissioni.

Nei prossimi paragrafi, andiamo a vedere cosa c’è da sapere sulle modalità di richiesta e utilizzo per acquisto e noleggio di terminali.

Bonus Pos tutto quel che c’è da sapere

Dunque, occorre sapere che il primo bonus Pos può arrivare a un massimo di 160 euro e può coprire fino al 70% delle spese se si decide di acquistare, noleggiare o utilizzare strumenti di pagamento elettronico collegati a registratori telematici.

Il bonus deve essere usato entro l’avvio di questa estate. Il Pos è diventato obbligatorio dallo scorso 1° luglio 2021, quindi sarà possibile accedere al bonus fino al 30 giugno 2022.

La finestra temporale per potervi accedere sta esaurendosi, nel momento in cui sarà obbligatorio essere dotati di sistemi per permettere il pagamento elettronico ai clienti, non si potrà più usufruire di questo credito d’imposta.

Occorre anche sapere che la percentuale del rimborso della spesa cambia a seconda dell’entità dei ricavi complessi ottenuti nel periodo d’imposta precedente, nelle opzioni di seguito:

  • se i ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente sono stati non superiori ai 200.000 euro, allora si potrà accedere alla percentuale massima di rimborso, ovvero il 70% della spesa sostenuta;
  • qualora, invece, si fosse soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente sono tra i 200.000 euro e 1 milione, la percentuale di rimborso possibile sarà di 40%;
  • se si ricadesse nel caso in cui i ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente fossero tra 1 milione e i 5 milioni, allora il rimborso sarebbe solamente del 10%.

Bonus POS fino a 320 euro

Vi è un altro bonus POS con un tetto massimo di 320 euro e prevede un rimborso delle spese fino ben al 100%, ma è utilizzabile solo a coloro che decideranno di acquistare, noleggiare o utilizzare strumenti evoluti di pagamento elettronico che permettono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica, di media più costosi di quelli a cui si riferisce il bonus precedente.

In questo caso la scadenza non è per il prossimo giugno, ma valida per tutto l’anno 2022.

Pure in questo caso la suddivisione del bonus viene fatta in merito ai compensi relativi all’anno d’imposta precedente, seguendo le regole di seguito:

  • il 100% del rimborso, stando ad un massimo di 320 euro, può toccare a coloro che hanno avuto ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente non superiori ai 200.000 euro;
  • il 70% invece, spetta a coloro che hanno avuto ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente superiori ai 200.000 euro, fino ad un massimo di 1 milione di euro;
  • infine, a poter accedere al credito d’imposta pari al 40% sono quei soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano tra 1 milione e i 5 milioni di euro.

Bonus POS commissioni

In ultimo abbiamo un ulteriore bonus POS che non è legato all’acquisto o al noleggio di un terminale, ma al suo utilizzo. Infatti il terzo bonus Pos 2022 è un rimborso delle spese di commissione del Pos e, se i precedenti servono per stimolare l’acquisto di un sistema di pagamento elettronico, quindi è più concentrato sull’invogliare al suo utilizzo.

pagamenti fatti attraverso Pos sono tracciabili con maggiore semplicità e quindi capaci di essere utilizzati con più facilità per combattere i pagamenti in nero, uno dei problemi per i commercianti riguardo a questo metodo però sta nella necessità di dover pagare delle commissioni ai fornitori del servizio, come ad esempio le banche.

Questo, dunque, è quanto vi fosse di più utile e necessario da sapere in merito all’utilizzo dei Bonus POS 2022, per acquistare o noleggiare terminali.

 

Comunicazione LIPE: cos’è, scadenze e Lipe precompilato. Modello

Le liquidazioni periodiche IVA, LIPE, sono un impegno importante per tutti i titolari di partita IVA, nel 2022 non cambiano le scadenze, ma vi sono novità per quanto riguarda le precompilate.

Cos’è la comunicazione LIPE e scadenze

A far data dal 01/01/2017 è entrata in vigore la disciplina delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA prevista dal decreto legge 78 del 2010. Prima dell’entrata in vigore di tale norma il Fisco era a conoscenza di tali dati solo attraverso la dichiarazione annuale. Ora ci sono le comunicazioni trimestrali e la successiva dichiarazione IVA annuale che può essere considerata riepilogativa. Per l’Agenzia delle Entrate questa novità porta ad una facilitazione nel controllo dei flussi dei dati. Per il contribuente si tratta di un ulteriore adempimento che espone a sanzioni in caso di mancato adeguamento.

Le comunicazioni Lipe 2022 sono 4:

  • per il primo trimestre la scadenza è il 31 maggio 2022;
  •  i dati del secondo trimestre cioè aprile, maggio e giugno, devono essere inviati entro il 16 settembre;
  • per il terzo trimestre invece i dati dovranno essere inviati telematicamente entro il 30 novembre;
  • per quanto invece riguarda l’ultimo trimestre cioè ottobre, novembre e dicembre la scadenza è il 28 febbraio 2023. L’ultimo invio può essere fatto contestualmente all’invio della Dichiarazione IVA annuale, ma sempre rispettando la scadenza del mese di febbraio.

Come predisporre la comunicazione LIPE

Per trasmettere la comunicazione trimestrale è necessario in primo luogo predisporla, per farlo è possibile utilizzare uno dei software gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure si possono utilizzare altri software disponibili, solitamente ceduti dietro  pagamento. I software devono comunque rispettare le specifiche tecniche indicate dall’Agenzia delle Entrate per la corretta comunicazione. In particolare il file deve essere predisposto in formato xml. Deve contenere:

  • i dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione;
  • le operazioni compiute nel trimestre di riferimento;
  • i dati dell’eventuale dichiarante.

Nel caso in cui sia utilizzato un software diverso rispetto a quello predisposto dall’Agenzia delle Entrate è necessario effettuare il controllo sulla correttezza dei dati attraverso l’uso della funzione specifica presente nel portale dell’Agenzia delle Entrate, deve essere sottolineato che questo controllo è in grado di rilevare esclusivamente errori materiali. Sulla comunicazione dati deve quindi essere apposta la firma digitale e quindi si può procedere all’invio.

Nel caso in cui il contribuente abbia dei crediti Iva da riscuotere ci sono due opzioni, utilizzare il modello F24 per la compensazione, oppure procedere al recupero direttamente attraverso la comunicazione LIPE, in questo caso utilizzando all’interno del modello il rigo VP9.

Puoi trovare il modello Lipe 2022 nel link IVA periodica_2022 

LIPE 2022 precompilato

L’Agenzia delle Entrate con il Comunicato Stampa del 13 settembre 2021 ha previsto l’avvio del progetto della pre-compilata LIPE. Per gli anni 2021 e 2022 si tratta di una misura sperimentale che coinvolge circa 2 milioni di contribuenti. Dalla sperimentazione sono esclusi i soggetti che operano in determinate categorie, cioè editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio . Coloro che non rientrano in tali categorie escluse e che accedendo all’area personale non trovano il modello pre-compilato possono chiedere di essere inseriti.

In base al Comunicato dell’Agenzia delle Entrate emerge la predisposizione di bozze di registri mensili in cui confluiscono i dati raccolti attraverso la fatturazione elettronica e attraverso la comunicazione delle operazioni transfrontaliere. Le bozze sono mensili e possono essere controllate dal contribuente dal primo giorno del mese in lavorazione fino al mese successivo al trimestre di riferimento. Nel caso in cui noti errori nei dati, può comunque modificarli o integrarli.

A questo punto al contribuente non resta che convalidare i dati nei vari trimestri. Il sistema prevede anche che le bozze della dichiarazione LIPE pre-compilata possano essere esportate in modello xml, in questo modo è possibile importarle nei propri applicativi, se viene usato un software diverso rispetto a quello dell’Agenzia delle Entrate, e confrontare i propri dati con quelli detenuti dall’Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione Iva precompilata

Deve essere sottolineato che i contribuenti che tutti i trimestri convalidano i registri IVA, a partire dal 2023 potranno godere di un’ulteriore semplificazione, infatti per loro ci sarà anche la dichiarazione IVA pre-compilata.

L’obiettivo delle varie semplificazioni che l’Agenzia delle Entrate sta apportando è rendere il contribuente sempre più autonomo nella gestione dei rapporti con il Fisco e di conseguenza ridurre i costi di gestione delle attività di impresa. Naturalmente non è secondario l’obiettivo della lotta all’evasione.

Ricordiamo che per poter accedere autonomamente al portale “fatture e corrispettivi” è necessario autenticarsi con CIE, SPID, CNS oppure con le credenziali Entratel o Fisconline.

Bonus Sud: scarica il modello per richiedere il credito di imposta

Dal 7 giugno 2022 sarà possibile richiedere il credito di imposta previsto dal Bonus Sud, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il 6 aprile 2022 il modello da utilizzare per poter accedere all’agevolazione. Sono inoltre disponibili le istruzioni per compilare il modello. In fondo all’articolo è possibile scaricare entrambi i moduli.

Cos’è il Bonus Sud e chi può richiederlo?

Il Bonus Sud è un credito di imposta, ha l’obiettivo di fornire aiuto alle regioni del Sud che decidono di investire in acquisto di beni strumentali in modo da aumentare l’occupazione. Con la legge di bilancio 2022, comma 175 dell’articolo 1 della legge 234 del 2021, è stato ampliato il perimetro delle Regioni che possono accedere al beneficio. Attualmente possono richiedere il credito di imposta del Bonus Sud le regioni Abruzzo, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Puglia e Molise.

Il credito di imposta è riconosciuto a fronte di:

  • operazioni di acquisto di beni strumentali che fanno parte di un progetto di investimento iniziale.

Il nuovo Modello reso noto dall’Agenzia delle Entrate deve essere utilizzato anche dalle imprese che accedono agli investimenti destinati ai comuni colpiti dal sisma (Sisma Bonus) a far data dal 24 agosto 2016 e dalle imprese che accedono credito d’imposta per gli investimenti ZES ai beni acquistati entro il 31 dicembre 2022 (Zone Economiche Speciali).

Il Modello per la domanda per accedere al credito di imposta Bonus Sud

Il nuovo modello comprende il Quadro B dove devono essere indicati gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. La domanda dovrà essere inviata tramite software dell’Agenzia delle Entrate che però ancora è in fase di realizzazione e l’invio potrà essere effettuato direttamente dal contribuente, tramite intermediario, come dottori commercialisti, CAF, associazioni di categoria e altri soggetti abilitati. Infine, la domanda potrà essere presentata tramite una società del gruppo, questo ovviamente se il richiedente è una società inserita all’interno di un gruppo societario.

Nelle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate insieme al modello per richiedere il credito di imposta per il Bonus Sud viene anche specificato che, per quanto riguarda gli aiuti concessi alle imprese che si trovano nelle zone colpite dal sisma, per le spese sostenute nell’anno dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 devono essere rispettati i limiti previsti nel Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″ (Temporary Framework) .

Settori esclusi dal Bonus Sud

Viene inoltre specificato che il credito di imposta per il Bonus Sud non può essere utilizzato da imprese che operano nei seguenti settori:

  • siderurgico
  • carbonifero;
  • costruzione navale;
  • fibre sintetiche;
  • trasporti;
  • produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
  • creditizio;
  • finanziario;
  • assicurativo.

Non potranno accedere le imprese in difficoltà. Inoltre dagli aiuti Zes, sono escluse le aziende agricole e impegnate nel settore della pesca e acquacoltura. Non potranno accedere le imprese in difficoltà, cioè per le quali è già stata avviata una procedura di liquidazione o si trova in stato di insolvenza.

Per le aziende agricole devono essere fatte delle differenze, per saperne di più, leggi l’articolo Agricoltura: ecco quando il Bonus Sud spetta anche alle imprese agricole

Come ottenere il credito di imposta

I crediti potranno essere utilizzati in compensazione e con l’uso del modello F24 e attraverso l’uso della piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate.

Scopri come pagare le tasse con il Modello F24 nella guida: Come pagare le tasse con il modello F24 e per quali tributi si usa

Nel caso in cui l’azienda sia beneficiaria di diversi aiuti, ad esempio Bonus Sud, Bonus Sisma e Bonus Zes per ogni richiesta deve compilare il modulo separatamente.

Per poter accedere al bonus il titolare dell’impresa o il suo rappresentante legale deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si afferma che si è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale relativi al credito d’imposta. L’atto notorio deve essere rilasciato per ogni credito a cui si vuole accedere.

Nel caso in cui il credito di imposta maturato superi i 150.000 € il soggetto deve dichiarare di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Misure massime del credito di imposta

Indichiamo di seguito in modo sintetico le percentuali di credito di imposta che è possibile far valere

Regione Piccole imprese Medie imprese Grandi imprese
Campania 45% 35% 25%
Puglia 45% 35% 25%
Basilicata 45% 35% 25%
Calabria 45% 35% 25%
Sicilia 45% 35% 25%
Sardegna 45% 35% 25%
Abruzzo 30% 20% 10%
Molise
(per i beni acquisiti
fino al 31.12.2021
30% 20% 10%
Molise
(per i beni acquisiti
nel 2022)
45% 35% 25%

 

Considerato che dal 1° marzo 2017 questo aiuto è cumulabile con gli aiuti de minimis e con gli altri aiuti di Stato, la percentuale ora vista deve essere applicata al costo dei beni strumentali, diminuito degli aiuti già concessi o richiesti per gli stessi investimenti.

Gli aiuti di Stato già richiesti o concessi devono essere indicati nel Quadro D del modello

Di seguito il modello per la richiesta in PDF e le istruzioni complete per completarlo. Nelle istruzioni sono anche indicati per ogni regione i comuni che possono accedere al Bonus Sisma e al bonus ZES.

Modello

istruzioni_zes

 

 

Modello 730/2022, cosa cambia per i controlli fiscali? Vantaggio per i contribuenti

Ormai è imminente il via alla nuova stagione delle dichiarazioni dei redditi. Si parte come sempre con il modello 730. Quest’anno la nuova dichiarazione dei redditi sarà riferita all’anno di imposta 2021. Presto i sostituti di imposta metteranno a disposizione degli interessati il modello CU (dal 16 marzo). E presto si potrà iniziare a presentare la dichiarazione con il modello 730,ordinario ma anche precompilato.

Qualcosa per il precompilato cambia nel 2022. Sarà più semplice apportare modifiche senza rischiare di finire in un controllo del Fisco con la necessità di andare a fornire all’Agenzia delle Entrate tutti i dati della dichiarazione. Una cosa che va spiegata meglio visto che in passato c’era chi preferiva accettare di buon grado la dichiarazione precompilata, anche se con qualche inesattezza, pur di non finire ad accertamento.

Il 730 nella versione precompilata e i controlli fiscali

Il modello 730 precompilato è il modello dichiarativo con cui i lavoratori dipendenti e i pensionati, che non hanno altri redditi che li costringono ad optare per l’ex modello Unico, utilizzano. Nel cassetto fiscale dei contribuenti è presente il 730 precompilato, con una serie di dati prestampati da parte dell’Agenzia delle Entrate. Dati relativi anche a diversi oneri detraibili oltre che i dati reddituali e patrimoniali.

Il Fisco grazie all’incrocio delle banche dati può in effetti, inserire molti dati che altrimenti il contribuente avrebbe dovuto inserire da solo. L’unico onere in capo al contribuente è quello di verificare la veridicità dei dati e al più, correggerli.

Ma da sempre, la semplice correzione dei dati, che però comporta una minore imposta dovuta o un diverso dato imponibile, faceva scattare i controlli.

I controlli vecchi e nuovi su chi corregge il 730 precompilato

Inviare il modello 730 così come lo si trova nel cassetto fiscale, senza apportare alcuna correzione, significava evitare qualsiasi tipo di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate. Questo è ciò con cui i contribuenti hanno dovuto confrontarsi negli ultimi anni. Con l’effetto di molti contribuenti che pur di evitare accertamenti, hanno preferito avallare ciò che il Fisco ha trovato a loro nome, senza intervenire.

Infatti correggendo il modello 730 magari, per oneri detraibili omessi da parte del Fisco ma di cui si ha certezza e documentazione che ne confermino il sostenimento, portava il contribuente di fronte all’obbligo di produrre, in caso di controllo, tutta la documentazione di tutti i dati inseriti nel 730.

Un esempio di ciò che accadeva e ciò che accade adesso

Per esempio, se per via di una fattura del dentista regolarmente pagata assente nella precompilata, ma poi inserita dal contribuente, quest’ultimo si trovava da una imposta a debito ad una a credito, è assai probabile che il controllo scattasse immediatamente. E per risolvere l’accertamento fiscale, oltre che la fattura del dentista aggiunta, il contribuente doveva presentare gli scontrini della farmacia, le ricevute delle spese scolastiche, della mensa scolastica e così via. In pratica, controllo totale sulla dichiarazione.

Adesso si cambia. Perché per espletare la pratica di accertamento, eventualmente, se ritorniamo all’esempio precedente, sarà da presentare solo la copia della fattura del dentista che in passato avrebbe provocato un adempimento enorme per il contribuente.

Modifiche possibili senza controllo del Fisco, o almeno con controlli meno approfonditi

Alcune novità per il nuovo 730 sono passate sotto traccia ma sono davvero importanti.  Cambiano i controlli a cui si è assoggettati quando si va a modificare la versione precompilata del modello di dichiarazione reddituale. La novità è stata prevista dal decreto Fiscale.

E riguarda tutti i contribuenti che scelgono di presentare direttamente la dichiarazione dei redditi per il tramite del proprio cassetto fiscale.

La modifica dei dati precaricati dal Fisco, produrrà controlli che riguarderanno solo i dati in considerazione dei quali è stata apportata una modifica al 730. Va ricordato che tutto questo si applica esclusivamente al modello 730 precompilato e non al modello Redditi PF (ex modello Unico PF). Naturalmente i controlli formali del Fisco restano sempre possibili anche se non si corregge la precompilata. Infatti se emergono errori e correzioni da parte dei sostituti di imposta per le CU preventivamente caricate dal Fisco, il controllo documentale può essere necessario.

Quando si può parlare di 730 senza modifiche alla precompilata

Il 730 precompilato è considerato modificato solo se le correzioni incidono sul calcolo del reddito imponibile, del reddito complessivo o dell’imposta dovuta. Per esempio, cambiare l’indirizzo di residenza piuttosto che cambiare un sostituto di imposta che deve effettuare i conguagli, è possibile. Variazioni queste che non incidendo sui dati prima citati, fa risultare la precompilata come inviata senza correttivi.

Va detto infine che se si utilizzano i professionisti abilitati e i Caf per la presentazione della dichiarazione, tutto cambia.  Eventuali controlli come quelli prima citati saranno a carico del professionista e non  del contribuente. Per questo il professionista o il contribuente interessato, dovranno apporre il visto di conformità su tutta la dichiarazione e su tutta la documentazione prodotta dal contribuente. In questo caso il contribuente stesso è tenuto a presentare al Caf o a chi per lui, tutta la documentazione relativa a redditi, patrimoni, oneri e così via.