Marzo 2024, tutte le scadenze fiscali e le date da non dimenticare

Marzo 2024 è appena arrivato e sono davvero tante le scadenze previste per questo mese che porterà una ventata di primavera.

Marzo 2024, attenzione alla rata della rottamazione quater

Il mese inizia con il classico versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto. Si tratta dei contratti stipulati in data 01/02/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/02/2024. Mentre l’8 marzo scade il termine per comunicare l’esercizio dell’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno d’imposta 2023 e ai rimborsi effettuati per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2024

Ma una data da non dimenticare è quella del 15 marzo, per il pagamento della rata della rottamazione quater prevista dalla legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2024 per le prime tre quote dovute. Tuttavia si ricorda che alla scadenza sono previste 5 giorni di tolleranza, quindi c’è tempo fino al 20 marzo 2024.

Marzo 2024, martedì 18 sarà un giorno intenso

Ben 47 versamenti sono previsti da tra Iva, imposte e ritenute.  Entro il 18 marzo i sostituti d’imposta dovranno provvedere sia all’invio telematico che alla consegna dell’ex CUD ai percipienti. Ed ancora consegna agli interessati della Certificazione Unica (c.d. CU 2024) contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2024.

Sempre il 18 marzo gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette, devono comunicare all’Anagrafe tributaria, con riferimento a ciascuno iscritto, i dati relativi alle spese per la frequenza degli asili nido e per i servizi formativi infantili (“sezioni primavera”) sostenute dai genitori nell’anno 2023. Ed ancora comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all’anno precedente, relativi alle quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari.

Le scadenze di fine mese

Il 20 marzo è prevista la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente. infine chiudono il calendario delle scadenze di marzo gli elenchi Intrastat. Entro la scadenza del 25 marzo gli operatori intracomunitari con obbligo mensile dovranno trasmettere telematicamente i dati relativi alle operazioni intracomunitarie realizzate nel mese di febbraio.

Tra le scadenze previste invece per il 31 marzo ci sono la domanda per il “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell’erogazione dell’assegno di mantenimento”. Ed infine la trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

 

Acquisto under 36, l’ISEE si presenta al Notaio in sede di atto

L’acquisto under 36 prevede una serie di agevolazioni per il richiedente, ma sono valide solo se si presenta l’ISEE al rogito.

Acquisto under 36, i requisiti che non possono mancare

Per agevolare il mercato immobiliare e facilitare l’acquisto degli immobili da parte dei giovani sono previste diverse agevolazioni. La norma prevede i seguenti benefici:

  • le compravendite non soggette a Iva, esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale;
  • gli acquisti soggetti a Iva, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore;
  • per chi chiede il mutuo, la possibilità di accedere al Fondo di garanzia ed ottenere il prestito.

Possono beneficiare delle agevolazioni i giovani che:

  • non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato
  • hanno un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui.

L’ISEE viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all’Inps della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.

L’importanza dell’ISEE per l’accesso alle agevolazioni

L’isee che abbia una soglia sotto i 40 mila euro è un elemento essenziale. Come chiarisce l’Agenzia delle entrate con la circolare12/E/2021, è necessario avere già chiesto l’Isee alla data del rogito notarile. Quindi la sussistenza del requisito ISEE deve riscontrarsi alla data di stipula del contratto, si ritiene che non sia possibile per un contribuente ottenere un ISEE che abbia una validità “retroattiva”, rilasciato sulla base di una DSU presentata in una data successiva a quella dell’atto.

In proposito, si precisa che il contribuente, al momento della stipula dell’atto, deve dichiarare nello stesso di avere un valore ISEE non superiore a 40.000 euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver già provveduto a richiederla, mediante presentazione di apposita DSU in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto. A tal fine, è opportuno che nell’atto venga indicato il numero di protocollo dell’attestazione ISEE in corso di validità o, laddove questa non sia stata ancora rilasciata, il numero di protocollo.

In caso contrario il notaio non può rifiutarsi di fare l’atto di compravendita. Ma può far dichiarare di non possedere i requisiti per le agevolazioni per gli under 36. Quindi di non essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 64, commi 6 e 8, del Dl 73/2021, convertito in legge 106/2021», con la conseguenza che «il soggetto stesso rinuncia pertanto a invocare le agevolazioni fiscali ivi previste.

Acquisto under 36, altri chiarimenti necessari

Si ricorda che le agevolazioni spettano solo per l’acquisto della prima casa. Tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile)
  • A/3 (abitazioni di tipo economico)
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare)
  • A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)
  • A/6 (abitazione di tipo rurale)
  • A/7 (abitazioni in villini)
  • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

Inoltre è necessario che l’acquirente:

1. abbia o stabilisca la propria residenza nel comune in cui l’immobile è ubicato entro 18 mesi dall’acquisto;

2. dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;

3. dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”, ovvero, in caso contrario, alieni l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

Superbonus e vendita dell’immobile, è una cosa possibile?

Superbonus e vendita dell’immobile è un dubbio che si sono posti in molti, ma il proprietario può lo stesso effettuare il compromesso?

Superbonus e vendita dell’immobile, un pò di chiarezza

Il superbonus è uno dei temi che più appassionano i proprietari di casa. Tra chi lo ha richiesto, ma i lavori non sono stati ultimati e gli indecisi, c’è davvero una gamma di domande a cui rispondere. Ma partiamo da una domanda fondamentale, chi ha richiesto il superbonus, può mettere in vendita il proprio immobile?

Il Superbonus è l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

Cosa dice la legge in merito?

La legge di bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione, prevedendo scadenze diverse in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse. In particolare, il Superbonus spetta:

  1. fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti misure
  • 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
  • 70% per le spese sostenute nel 2024
  • 65% per le spese sostenute nel 2025

per i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Si può quindi vendere l’immobile?

Un immobile che è stato oggetto di ristrutturazione attraverso il superbonus può essere venduto. Ma attenzione, occorre dare un esborso economico allo Stato. La legge stabilisce che se si vende l’immobile su cui si è applicato il Superbonus e lo si fa entro 10 anni, allora viene applicata la tassa sulla plusvalenza. La tassa si paga sul maggior ricavo ottenuto grazie agli interventi di ristrutturazione fatti nell’immobile.

Per i 5 anni dopo i lavori le spese sono fuori dalla determinazione dei costi inerenti agli immobili, poi rientrano al 50 per cento. Oltre alla plusvalenza bisogna calcolare l’imposta sostitutiva del 26% o le aliquote progressive dell’IPREF. Tali regole valgono anche adesso che la percentuale dell’agevolazione è passata dal 110% al 70%. Infine le tasse sulla plusvalenza, come le altre eventuali, vanno pagate e calcolate dal Notaio al rogito per il passaggio della proprietà relativo alla vendita.

Bonus barriere architettoniche 2024, riconosciute al 75% e non solo

Bonus barriere architettoniche 2024 cambia come quello del superbonus, ecco quindi come sarà  possibile usufruire di questa misura.

Bonus barriere architettoniche 2024, ecco come funziona

Dopo le modifiche introdotte sul superbonus 2024 arrivano anche quelle per il bonus barriere architettoniche. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 212/2023 (Decreto Superbonus) in materia di agevolazioni fiscali in edilizia incardinato, sul testo approvato senza modificazioni dalla Camera. Un decreto che cambia quello che riguarda il mondo dell’agevolazione sugli immobili.

Anche per il 2024 è riconosciuto il Bonus Barriere Architettoniche. Una detrazione fiscale del 75% rivolta a finanziare interventi che mirano all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti. Si punta così all’accessibilità per tutti, in particolare per le persone con disabilità.

Bonus barriere architettoniche 2024, le novità

Secondo quanto dice lo stesso decreto “ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025.” Ebbene com’è noto si tratta di spese sostenute per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente: scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

La detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 è ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Elementi indispensabili per l’ottenimento dell’agevolazione

Per usufruire dell’agevolazione gli interventi occorre avere: le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Infine prevista una deroga per chi ha avviato i lavori ma non li ha conclusi. Ma ha presentato il titolo abilitativo per i lavori entro il 29 dicembre 2023. Si applica l’agevolazione se entro la stessa scadenza il richiedente ha versato l’acconto al fornitore per l’esecuzione dell’opera. Stesso principio vale anche per il rifacimento del bagno e sostituzione di infissi.

Ape sociale 2024, confermata la proroga per tutto l’anno

Ape sociale 2024, introdotte alcune modifiche e sembra che il requisito dei 63 anni non basti più, tutti i dettagli della circola INPS

Ape sociale 2024, che cos’è?

Andare in pensione è sempre un passo importante che segna la fine della vita lavorativa di una persona. L’ape sociale è un’indennità di natura assistenziale a carico dello Stato erogata dall’Inps a soggetti in particolari condizioni. Fino ad oggi occorreva aver compiuto almeno 63 anni di età e che non essere già titolari di pensione diretta.

Inoltre l’indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata. Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017, ma che a seguito di una serie di proroghe sarà prevista anche per tutto il 2024. Ma il Governo Meloni ha introdotto alcune modifiche rese poi note dalla circolare INPS.

Ape sociale 2024, la circolare INPS

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni in materia di anticipo pensionistico, l’ape, che vengono illustrate nella circolare INPS 20 febbraio 2024, n. 35.

Le modifiche riguardano, in particolare:

  • la proroga al 31 dicembre 2024, in presenza del requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi. Le nuove disposizioni si applicano anche a coloro che, avendo maturato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti, non hanno presentato domanda di verifica, e ai soggetti decaduti dal beneficio che ripresentano domanda nel 2024;
  • il regime di incumulabilità con i redditi di lavoro: il titolare di APE Sociale, il cui accesso al beneficio è certificato nel 2024. Decade dall’indennità qualora svolga attività di lavoro dipendente o autonomo, o svolga lavoro autonomo occasionale con reddito superiore a 5.000 euro lordi annui. Le nuove disposizioni non si applicano a coloro che hanno ricevuto la certificazione per l’accesso al beneficio in anni precedenti;
  • i termini per il monitoraggio: la circolare illustra i termini per la presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE Sociale;
  • il finanziamento della misura, che è incrementata a partire dal 2024 fino al 2028.

Come presentare la domanda

I modelli di domanda, da utilizzare per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio ai sensi della legge di Bilancio 2024, sono reperibili sul sito www.inps.it, nella sezione relativa ai servizi on line. Le domande presentate oltre i termini di scadenza e comunque entro il 30 novembre 2024, saranno prese in considerazione esclusivamente se, all’esito del monitoraggio delle domande presentate entro i termini.

I termini entro i quali l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:

–    30 giugno 2024per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2024;

–    15 ottobre 2024,per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2024;

–    31 dicembre 2024per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2024, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

 

Superbonus 2024 approvato, le novità e gli obblighi per i contribuenti

Superbonus 2024 approvato e continua la lunga odissea di questa misura che ha generato non pochi problemi al settore immobiliare.

Superbonus 2024, il Senato ha approvato il relativo decreto

Con 81 voti favorevoli, 48 contrari e quattro astensioni, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 212/2023 (Decreto Superbonus) in materia di agevolazioni fiscali in edilizia incardinato, sul testo approvato senza modificazioni dalla Camera. Un decreto che cambia quello che riguarda il mondo dell’agevolazione sugli immobili.

La norma formata da 4 articoli prevede anche due documenti di impegnativa da parte del Governo. Il decreto salva i lavori con il 110% certificati entro il 31 dicembre 2023. Inoltre si prevede un aiuto per i redditi più bassi e un limite di interventi con il bonus barriere architettoniche. Per tanto a partire da quest’anno l’agevolazione per il superbonus ha una percentuale pari al 70%. Rimane al 110% solo per chi ha optato per sconto in fattura o cessione del credito sui lavori certificati entro il 31 dicembre 2023.

Superbonus 2024  approvato, l’aiuto ai redditi più bassi

Il decreto poi riconosce la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti di cui al comma 1 con un reddito ISEE di riferimento non superiore a 15.000 euro. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi effettuati entro la data del 31 dicembre 2023 e che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento.

Inoltre il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Per chi non riuscisse a finire i lavori necessari per l’agevolazione al 110% entro la fine del 2023, la legge prevede una sanatoria: non sarà necessario restituire le somme già erogate.

Il caso dei comuni colpiti da eventi sismici

Il decreto inserisce nuovi divieti di cessione del credito nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione di edifici. I contribuenti che usufruiscono dei benefici in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto hanno un obbligo da rispettare. Infatti sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Inoltre slitta il termine per le comunicazioni relative allo sconto in fattura e alla cessione del credito in merito ai costi sostenuti nel 2023. Si passa dal 16 marzo al 4 aprile 2024, ma si è in attesa della comunicazione ufficiale da parte dell’Agenzia delle entrate.

Cedolare secca sugli affitti, è valido l’adeguamento Istat?

La cedolare secca sugli affitti è molto usata dai proprietari di casa. Ma come funziona l’adeguamento Istat in questo tipo di contratti?

Cedolare secca sugli affitti, come funziona l’adeguamento ISTAT

La “cedolare secca” è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). In più, per i contratti sotto cedolare secca non si pagano l’imposta di registro e l’imposta di bollo. Imposte che di solito sono dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione. Tuttavia nei contratti sottoposti a questo regime non viene applicato l’adeguamento istat.

Per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio il canone di affitto o l’assegno dovuti al coniuge separato, si utilizza l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. Tale indice si pubblica sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Con la cedolare secca questo tipo di adeguamento non è consentito.

Cedolare secca sugli affitti, quando si rinuncia all’adeguamento

La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione. Inoltre possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento. Ma l’immobile non è locato nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Tuttavia una serie di novità sono state introdotte quest’anno.

L’opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati) locate a uso abitativo. Rientrano anche le relative pertinenze. L’opzione comporta l’applicazione delle regole della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto (o della proroga) o, nei casi in cui l’opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto.

Il locatore può decidere di rinunciare a questo regime

Il locatore ha comunque la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata. Così come è sempre possibile esercitare nuovamente l’opzione, nelle annualità successive alla revoca, rientrando nel regime della cedolare secca. Tuttavia la revoca deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente e comporta il versamento dell’imposta di registro, eventualmente dovuta.

Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 26/E del 2011, si precisa che la rinuncia all’aumento del canone per l’intera durata del contratto deve essere comunicata al conduttore, tramite raccomandata, prima di esercitare l’opzione per la cedolare secca. Cosa che si può evitare solo nel caso della firma contrattuale, ma le eventuali successive modifiche si comunicano tramite raccomandata come già detto.

Decreto Milleproroghe 2024, tutto quello che contiene

Decreto Milleproroghe 2024 è convertito in legge e contiene diverse novità che sono differenti anche dal testo originale, i dettagli.

Decreto Milleproroghe 2024, lavoro e assunzioni

Nella seduta di lunedì 19 febbraio la Camera, con 140 voti favorevoli e 69 contrari, ha approvato il Decreto Milleproroghe. E prevede molte novità che riguardano diversi aspetti economici. Ecco i temi principali e come cambieranno le cose dopo questa approvazione. L’articolo 1, comma 14 del testo convertito proroga fino al 31 dicembre 2024 la possibilità di effettuare assunzioni di personale nella Guardia di Finanza, sia ordinarie sia straordinarie, previste dalle norme di settore.

Assunzioni straordinarie anche nelle forze di polizia, prefetture e ragioneria di Stato. Cambiano le regole degli incentivi per l’assunzione di persone con disabilità da parte di enti del Terzo settore e altri enti assimilabili, con contratti di lavoro a tempo indeterminato e di età inferiore a 35 anni.

Anche per il 2024 divieto di fatturazione elettronica per i soggetti IVA che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie nei confronti di consumatori finali persone fisiche (non soggetti IVA). Inoltre slitta di altri due anni, dal 2025 al 2027, il taglio dei contributi all’editoria.

Decreto Milleproroghe 2024, bonus e fondi

Previsto anche i rifinanziamento di diversi bonus e fondi destinati a diversi disturbi. Infatti rifinanziato anche il fondo per la lotta ai disturbi alimentari, sempre per 10 milioni di euro per il 2024. Stanziati dieci milioni per il bonus psicologo nel 2024.

Prorogata di sei mesi, fino al 31 dicembre, la sospensione delle multe per chi ha violato l’obbligo di vaccinazione per il Covid. Inoltre continua la proroga al 31 dicembre 2024 del bonus acquisto casa under 36  con la condizione che il preliminare sia stato firmato entro il 31.12.2023. Si riaprono nuovamente i termini della rottamazione quater, con la possibilità di pagare entro il 15 marzo 2024 le prime due rate scadute.

L’attenzione sui lavoratori agricoli e medici

L’attenzione sui lavoratori agricoli e del settore allevamento è stata al centro dell’incontro. Per calmare la protesta dei trattori sono approvate delle misure specifiche. Dunque scatta l’esenzione per i redditi agrari e dominicali fino a 10mila euro e si riduce del 50% l’importo da pagare per quelli tra i 10mila e i 15mila euro. Infine slitta di sei mesi, fino al 30 giugno, l’obbligo di assicurare i trattori se non vanno in strada.

Per quanto riguarda la pensione dei medici. La norma prevede che i medici interessati su base volontaria potranno fare richiesta per continuare a lavorare fino a 72 anni, ma senza mantenere incarichi “dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale”.

 

Cancellazione dell’ipoteca, come farlo senza spendere nulla

Cancellazione dell’ipoteca quando si è finito di pagare un mutuo, l’ultimo atto che libera definitivamente il cliente di una banca.

Cancellazione dell’ipoteca, cos’è?

Quando si compra un immobile, ma non si ha a disposizione il denaro necessario, è comune la richiesta di un mutuo presso la banca. Negli anni il debitore paga le sue rate fino all’ultima, estinguendo così il suo debito e diventando a tutti gli effetti il proprietario di casa. A questo punto si richiede la cancellazione dell’ipoteca.

La cancellazione dell’ipoteca richiede un atto notarile, nel quale il creditore (o il suo legale rappresentante) acconsente alla cancellazione, normalmente in seguito al pagamento del debito garantito. In seguito, il notaio provvede alla relativa annotazione nei registri immobiliari. Tuttavia esiste una procedura un può più semplice e che non prevede alcun costo per il cliente. Possiamo anche dire che in realtà è la procedura più usata comunemente.

Cancellazione dell’ipoteca, le istruzioni dell’Agenzia delle entrate

La cancellazione semplificata d’ipoteca è un procedimento che riguarda le ipoteche iscritte a garanzia di mutui e finanziamenti, anche non fondiari. Si tratta di mutui che sono concessi da soggetti che esercitano attività bancaria e finanziaria e da enti di previdenza obbligatoria ai loro dipendenti e iscritti. Per richiedere la cancellazione semplificata di un’ipoteca, il creditore deve inviare una comunicazione di avvenuta estinzione del debito al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate – Servizi di pubblicità immobiliare.

Per assicurare a questa comunicazione idonea pubblicità, è stato istituito il Registro delle comunicazioni. Il servizio “Interrogazione del Registro delle comunicazioni” permette di conoscere lo stato di lavorazione della cancellazione di un’ipoteca. E’ gratuito e disponibile presso

  • i servizi di pubblicità immobiliare
  • i servizi telematici Entratel e Fisconline
  • e i servizi telematici Sister.

La banca invia la comunicazione

Di solito infatti è la stessa banca che invia una comunicazione all’Agenzia delle entrate per cancellare l’ipoteca di registri immobiliari. Tale procedura può essere applicata solo in presenza di determinate condizioni:

  • il creditore deve essere un soggetto abilitato: banche, società finanziarie, enti creditizi, fondi comuni di investimento, società di gestione del risparmio (SGR) che agiscono in nome e per conto di un fondo di investimento alternativo (FIA);
  • il mutuo deve essere estinto;
  • il mutuo può essere fondiario o non fondiario;
  • il creditore deve rilasciare una quietanza: la quietanza è un documento che attesta l’avvenuto pagamento del mutuo.

Una volta decorsi 30 giorni dalla comunicazione, la cancellazione avviene in modo automatico. Basterà fare una semplice ispezione ipotecaria sull’immobile per verificare la reale cancellazione. Qualora la banca non proceda in tal senso, si consiglia di andare in filiale o mettersi in contatto con il proprio agente per capire come mai non si è proceduto in tal senso. Ma una volta cancellata l’ipoteca non ci sono più gravami sull’immobile.

Tasse partite Iva, addio al maxi acconto e pagamento mensile

Tasse partite iva a presto potrebbero esserci delle grosse novità che cambiano il modo con cui si sono sempre pagate, i dettagli.

Tasse partite iva, tasse a rate

La Riforma Fiscale è un punto fermo del governo Meloni. Una progressiva e variazione degli scaglioni sia per i dipendenti pubblici e privati è in atto. Ma adesso tocca anche alle partite Iva, sempre più in difficoltà a causa della crisi economica. Le partite iva negli ultimi anni hanno fatto registrare un calo. Soprattutto per quanto riguarda gli artigiani classici sono sempre in diminuzione: piccoli artigiani, lavoratori di pellame e tessuti, calzolai.

Ma in contro tendenza sembrano invece esserci coloro che aprono la partita IVA e che lavorano mondo di internet, come gli influencer, formatori e consulenti informatici, ed aziendali, copywriter, social media manager e web designer. Tuttavia per cinque milioni di lavoratori autonomi le cose potrebbero cambiare e le tasse potrebbero spalmarsi in 12 rate.

Tasse partiti iva, addio al maxi acconto

Il governo potrebbe decidere di dilazionare il pagamento delle tasse in sette mesi per le partite iva. Si tratta del versamento del saldo e del primo acconto delle imposto calcolate sull’anno precedente. Non solo si potrebbe così  rateizzare anche il secondo acconto, che cade a novembre, su cinque mesi, posticipandolo cioè a gennaio senza l’applicazione di alcun interesse.

Gli autonomi potrebbero così dire addio al maxi acconto che si paga in previsione dell’anno successivo. Ma la dilazione potrebbe permettere di pagare solo a reddito concluso. Cioè spostando il pagamento da novembre a gennaio dell’anno successivo, la determinazione dell’imposta sarebbe su redditi realmente conseguiti. Se la norma riceverà l’ok definitivo, a partire da quest’anno gli autonomi non dovranno più pagare metà delle tasse in anticipo, ma a consuntivo.

Un’operazione a costo zero

In questo momento manca ancora il decreto attuativo che potrebbe dare vita a questa novità per le partite Iva. Tuttavia si conta che arrivi entro tre mesi dalla sua approvazione. “L’operazione non comporta costi per lo Stato e assicura maggiore liquidità a professionisti e imprese, che in futuro avranno a che fare con un Fisco più equo“. A dirlo è il promotore della riforma Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive della Camera e responsabile per le materie fiscali della Lega.

Ecco perché c’è ottimismo nella risoluzione positiva della nuova Riforma fiscale per le partite Iva in merito alle novità che si vogliono introdurre. Novità che riguardano tutti i possessori di partita Iva, compresi i forfettari, il regime più scelto dagli italiani, in questi ultimi anni.