Superbonus: per incapienti, Onlus e Iacp potrebbero esservi deroghe

Le settimane scorse hanno visto notevoli cambiamenti in merito al Superbonus a causa dello stop alla cessione del credito, ora iniziano ad aprirsi degli spiragli, ma solo per alcune categorie di soggetti. Ecco le deroghe che sta valutando il Governo.

Superbonus: allo studio del Governo possibili deroghe allo stop

Lo stop alla cessione del credito è arrivato il 17 febbraio 2023, ora coloro che vogliono effettuare lavori edili e vogliono usufruire delle agevolazioni fiscali per Superbonus, ristrutturazioni, sisma bonus, bonus facciate e altri bonus edilizi, possono scontare i crediti maturati (secondo le nuove percentuali) solo attraverso i loro debiti fiscali. Naturalmente ci sono state molte polemiche perché tale sistema esclude dalla possibilità di ottenere le agevolazioni tutti coloro che hanno redditi bassi e quindi una capienza fiscale ridotta.

D’altro canto il ministro Giorgetti ha sottolineato che il debito pubblico italiano con il Superbonus è fuori controllo, di conseguenza non si può continuare a elargire un eccesso di bonus fiscali, ha paragonato il Superbonus a una vera droga. Il Governo ha però promesso che avrebbe pensato ai crediti incagliati e le dichiarazioni di Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate, vanno nella direzione di spronare le banche a utilizzare i loro debiti fiscali per la cessione dei crediti.

Leggi anche: Cessione del credito Superbonus: Ruffini, le banche hanno ancora capienza

Incapienti, Onlus, Sisma bonus, le possibili deroghe allo stop alla cessione del credito per lavori edilizi

Il Governo attualmente è però a lavoro anche per qualche piccola deroga al divieto di nuove cessioni e queste andrebbero in favore esclusivamente delle categorie deboli. Tra le ipotesi allo studio vi è quella di consentire la cessione a incapienti, non è però stato ancora definito cosa si intende per incapienti e quindi quali limiti di reddito potrebbero essere inseriti.

Un’altra ipotesi allo studio è quella di prorogare ulteriormente il termine per l’accesso al Superbonus con cessione del credito per gli Istituti autonomi case popolari (Iacp). Questi attualmente possono usufruire del beneficio fiscale fino 31 dicembre 2023, ma nel caso in cui risultino eseguiti entro il 30 giugno dello stesso anno almeno il 60% dei lavori.

Sembra, infine, che sia allo studio una proroga per le Onlus e per il sisma bonus che prevede agevolazioni fiscali fino all’85% dei lavori nel caso in cui questi siano in grado di assicurare la riduzione del rischio sismico.

Contributi a fondo perduto Cultura CREA per regioni del Sud

Cultura CREA è il programma di Invitalia che sostiene la nascita e la crescita di imprese no profit e di imprese che operano nel settore turistico e culturale. Attualmente sono ancora disponibili 50 milioni di euro per accedere ai finanziamenti.

Chi sono i beneficiari

Possono beneficiare di Cultura Crea start up, reti di imprese, imprese sociali e imprese già consolidate.

In particolare possono ottenere sostegno, per quanto riguarda gli enti no profit le APS (Associazioni per la Promozione Sociale), ONLUS, organizzazioni di volontariato.

Per quanto riguarda invece i contributi rivolti alla nascita di nuove imprese impegnate nel settore del turismo e della cultura, possono accedere:

  • team di persone che vogliono costituire una nuova società, in questo caso la stessa deve essere costituita entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione all’agevolazione. Oppure imprese in forma societaria ma costituite da non oltre 36 mesi.

Per quanto invece riguarda l’incentivo rivolto allo sviluppo di imprese già esistenti, le stesse devono essere costituite in forma societaria e da oltre 36 mesi.

In entrambi i casi possono ottenere i contributi a fondo perduto o il mutuo agevolato anche le cooperative.

Deve essere sottolineato che per quanto riguarda le reti di imprese, la domanda deve essere presentata da ogni impresa facente parte delle rete e l’istanza deve riguardare il singolo settore di investimento dell’azienda della rete.

Cosa offre Cultura Crea

Il programma Cultura CREA ha già finanziato oltre 350 imprese ed è rivolto a: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Il progetto è promosso dal Ministero della Cultura in attuazione del PON FESR “Cultura e Sviluppo”.

Offre: contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato (tasso di interesse zero). Le misure si diversificano a seconda che siano rivolte a imprese di nuova costituzione o imprese già costituite.

Per le nuove imprese sono finanziabili progetti di investimento del valore massimo di 400.000 euro. Entrambe queste misure sono sul 40% della spesa di investimento sostenuta dall’impresa. L’importo arriva al 45% nel caso in cui l’investimento sia sostenuto da donne e giovani.

Per le imprese già costituite il tetto massimo di spesa è di 500.000 euro. Il contributo a fondo perduto può però arrivare massimo al 20% delle spese di investimento, elevabile al 25% per giovani e donne. Mentre il tasso agevolato allo 0% copre il 60% dell’investimento, percentuale che sale al 65% per donne e giovani.

Aree tematiche degli investimenti

Deve però essere ricordato che gli investimenti devono riguardare determinate aree tematiche:

  • sviluppo o applicazione di tecnologie che consentano di archiviare, creare, organizzare dati e rendere facilmente fruibili prodotti culturali;
  • sviluppo o applicazione di modalità e processi innovativi per restauro, manutenzione, conservazione, recupero del patrimonio culturale;
  • realizzazione di prodotti che consentano una migliore fruibilità del patrimonio culturale e artistico, ad esempio software, piattaforme, format narrativi, servizi di prenotazione connessi a viaggi, assistenza ai visitatori, promozione turistica;
  • sviluppo di programmi, software per ingegnerizzare le attività di gestione di beni e attività culturali.

Cultura Crea per il settore No Profit

Per le imprese del settore No Profit il tetto di spesa è di 400.000 euro, in questo caso però l’aumento gli importi di cui si può beneficiare, nel limiti del regolamento de minimis è possibile ottenere l’80% di contributi a fondo perduto, elevato al 90% nel caso in cui gli enti del terzo settore siano gestiti da donne o giovani o in possesso di rating di legalità.

Per le imprese no profit cambiano anche gli interventi finanziabili. Si tratta di:

  • attività legate alla gestione degli attrattori e delle risorse culturali del territorio;
  • attività collegate alla fruizione degli attrattori e delle risorse culturali del territorio;
  • attività di animazione e partecipazione culturale.

Come presentare la domanda

Tra i vantaggi di questo contributo vi è la possibilità di ottenere il finanziamento fino al 15% anche per le opere murarie, inoltre si può ottenere un servizio di tutoring di valore fino a 10.000 euro. Si tratta di un modo per aiutare chi vuole fare impresa nel mondo del turismo ad avere successo attraverso un’adeguata preparazione curata da professionisti del settore.

Gli aiuti visti rientrano nel regime degli aiuti de minimis. per saperne di più, leggi: Aiuti de minimis: cosa sono, limiti, ammontare e come ottenerli

Le imprese ammesse al beneficio possono rivolgersi alle banche che hanno stretto accordo con Invitalia, in questo modo e procedure per la gestione dei finanziamenti è facilitata.

La domanda deve essere presentata telematicamente attraverso la piattaforma di Invitalia. Per accedere è necessario avere l’identità digitale (Codice SPID, CIE, CNS), occorre caricare il business plan e compilare il modulo. Le domande sono vagliate entro 60 giorni.

Come iscrivere all’anagrafe un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale

In Italia il settore del no profit può avvalersi non solo di un regime tributario agevolato, ma anche di agevolazioni fiscali. Ma il tutto a parte di rispettare determinati requisiti. Per esempio, quando la società no profit rientra tra le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, allora per avvalersi delle agevolazioni e dei requisiti fiscali è necessaria l’iscrizione ad un’apposita anagrafe.

Vediamo allora come chiedere all’Agenzia delle Entrate l’iscrizione all’anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). Con l’iscrizione che è importante per soggetti come le fondazioni, le associazioni e le società cooperative. Ma anche per i comitati e per altri enti che, di carattere privato, con o senza personalità giuridica, rispettano allo stesso modo i requisiti previsti e richiesti.

Come si iscrive all’anagrafe un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale

Per iscrivere all’anagrafe un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale occorre presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Fermo restando che da tale adempimento sono escluse le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che sono appartenenti alla categoria delle cosiddette ‘Onlus di diritto‘.

Come e quando le Onlus devono inviare la domanda di iscrizione all’anagrafe

Su apposito modello, che si può visionare e che si può scaricare in formato PDF dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, l”organizzazione non lucrativa di utilità sociale deve presentare domanda di iscrizione all’anagrafe entro un termine massimo di 30 giorni dall’autenticazione o dalla registrazione dell’atto costitutivo o dello statuto.

Il modello di comunicazione, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere inviato alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate che è competente a livello territoriale. Ovverosia, in base al domicilio fiscale del soggetto richiedente. Optando per la consegna all’ufficio del Fisco in duplice copia, oppure per l’invio tramite la raccomandata, in plico senza busta, con la ricevuta di ritorno.

Al modulo di comunicazione, inoltre, occorre allegare una copia dello statuto o dell’atto costitutivo. Oppure, in opzione, una dichiarazione sostitutiva attestante sia il possesso dei requisiti, sia le attività svolte dalla Onlus. Con la dichiarazione che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Onlus.

L’invio del modulo di comunicazione di iscrizione all’anagrafe, in ogni caso, può essere inviato anche dopo il termine dei 30 giorni dall’autenticazione o dalla registrazione dell’atto costitutivo o dello statuto. Ma nella fattispecie le agevolazioni avranno efficacia solo a partire dalla data di presentazione della comunicazione stessa.

Quale sono le agevolazioni previste per le Onlus iscritte all’anagrafe

Le agevolazioni previste per le Onlus iscritte all’anagrafe spaziano dalle imposte dirette e indirette e fino ad arrivare all’Iva. Nel dettaglio, ai fini delle imposte indirette le Onlus iscritte all’anagrafe sono esentate da imposta di bollo e dalle tasse di concessione governativa.

Così come, per quel che riguarda l’Iva, le Onlus iscritte all’anagrafe sono esonerate dall’obbligo di emissione di scontrini fiscali e di ricevute per tutte le operazioni che sono riconducibili alle attività istituzionali.

Infine, per quel che riguarda le imposte dirette, tra l’altro, una Onlus iscritta all’anagrafe può ricevere contributi, da amministrazioni pubbliche, in regime convenzionale, senza che questi poi concorrano alla formazione del reddito.

Ristori enti Terzo settore, si può presentare domanda da lunedì 29 novembre

In arrivo i ristori per gli enti non profit. Si potrà presentare da lunedì 29 novembre 2021 la domanda per gli aiuti agli enti del Terzo settore (Ets). La piattaforma telematica per l’invio delle istanze sarà a disposizione fino all’11 dicembre.

Ristori agli enti non profit, il decreto interministeriale del 26 novembre 2021

Si tratta di risorse da destinare agli enti che ne faranno richiesta dal Fondo straordinario degli enti del Terzo settore. Il decreto interministeriale che ha fissato gli aiuti da ripartire è stato firmato nella giornata di ieri, venerdì 26 novembre. I ristori andranno a sostenere gli enti non profit che, per l’emergenza sanitaria ed economica conseguente alla Covid-19, abbiano dovuto interrompere le proprie attività istituzionali.

Ristori agli enti non profit, quante risorse?

In tutto saranno 230 milioni di euro da destinare agli enti del Terzo settore. Venti milioni andranno agli enti non commerciali che rientrano nelle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali. I ristori verranno assegnati agli enti sulla base delle domande che verranno presentate, nei limiti delle risorse assegnate. Per gli enti che abbiano dichiarato entrate per oltre 100 mila euro, l’entità del ristoro verrà aumentata del 30%.

Quali enti non profit possono presentare domanda dei ristori?

Gli enti che possono presentare domanda sono:

  • le Onlus;
  • le organizzazioni di volontariato;
  • le associazioni di promozione sociale (Aps).

Ciascun ente deve risultare iscritta nei registri in data anteriore rispetto al 25 dicembre 2020.

Come presentare la domanda di ristori per gli enti non profit?

La domanda dei ristori potrà essere presentata dagli enti del Terzo settore dal 29 novembre a sabato 11 dicembre 2021. Per inoltrare l’istanza è necessario utilizzare la piattaforma dedicata sul portale Servizi lavoro “Ristori enti terzo settore“. Il ministero del Lavoro, a completamento delle domande, individuerà  sia gli enti che potranno beneficiare dei ristori che l’ammontare spettante a ciascuna associazione.

Registro Unico Terzo Settore diventa operativo dal 23 novembre 2021

Importanti novità in arrivo nel mondo del Terzo Settore e dell’associazionismo, infatti entra nel vivo la transizione verso la piena applicazione del Codice del Terzo Settore e finalmente le nuove associazioni potranno iscriversi al RUNTS, Registro Unico del Terzo Settore. Ecco le più importanti novità.

Decreto direttoriale 561 del 26 ottobre 2021: è operativo il Registro Unico Terzo Settore

Il Registro Unico del Terzo Settore è un punto fondamentale della riforma contenuta del decreto legislativo 117 del 2017.

Prima di addentrarci su cosa cambierà con l’operatività del RUNTS, è bene capire i contenuto della riforma con gli approfondimenti:

Codice del terzo Settore: cosa cambia per le associazioni culturali

Iscrizione e trasmigrazione

In base al decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n° 561 del 26 ottobre 2021 dal 23 novembre 2021 le associazioni di nuova costituzione, in particolare APS (Associazioni di Promozione Sociale), le OdV (Organizzazioni di Volontariato) non dovranno iscriversi nei rispettivi registri, ma dovranno iscriversi nel Registro Unico Terzo Settore. Sempre da tale data inizia la trasmigrazione delle APS e ODV verso il RUNTS. Tali operazioni sono distinte, infatti per le APS nazionali le attività di trasmigrazione saranno gestite dall’ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dovranno terminare entro il 23 dicembre 2021. Da questo momento parte la fase di controllo degli atti e quindi l’iscrizione definitiva. La fase di controllo è simile sia per gli enti nazionali che per quelli regionali e locali, quindi sarà trattata insieme.

Mentre le APS e ODV a carattere regionale o provinciale dovranno terminare il passaggio entro il 21 febbraio del 2022 e saranno curate dagli uffici delle Regioni e delle Province autonome che trasmetteranno telematicamente i dati al registro RUNTS.

Fase di controllo del RUNTS

Dal 21 febbraio 2022 prende il via una fase di controllo e gli uffici competenti dovranno valutare le posizioni dei singoli enti, quindi controlleranno i dati delle Associazioni (sezione A del Registro) e Organizzazioni (sezione B) che sono stati oggetto di trasmigrazione. Se entro 180 giorni non vi è un provvedimento di diniego dell’iscrizione nel nuovo Registro, l’iscrizione si intende accettata con il silenzio assenso.

Se dal controllo dovesse emergere che i dati trasmessi sono incompleti o che vi sono altri fattori che impediscono l’iscrizione, l’ufficio competente assegna all’ente, quindi non agli uffici che hanno curato la trasmigrazione, ma direttamente all’ente interessato, un termine di 60 giorni per poter sanare la situazione.

Tra i fattori che possono essere ostativi rispetto all’iscrizione vi è, ad esempio, il mancato adeguamento dello Statuto alle disposizioni del Codice del Terzo Settore. Se l’Ente non offre un riscontro entro 60 giorni non si procede all’iscrizione definitiva nel registro. Naturalmente di ciò viene data comunicazione. In caso invece di riscontro positivo, si procede all’iscrizione definitiva e anche di questa viene data comunicazione.

Per le associazioni nazionali è possibile l’iscrizione anche nel settore del RUNTS dedicato alle reti associative.

I vecchi registri restano in vigore solo per la gestione della fase transitoria, cioè per le iscrizioni ancora pendenti al 22 novembre 2021. Dal 23 novembre le nuove iscrizioni sono effettuate direttamente nel RUNTS.

Registro Unico Terzo Settore: cosa succede alle ONLUS?

Per queste due tipologie di enti del Terzo Settore le novità sono relativamente poche, molto invece cambia per le ONLUS per loro infatti è prevista una procedura specifica dettata dall’articolo 34 del decreto ministeriale n. 106 del 2020 . In questo caso l’Agenzia delle Entrate deve provvedere a comunicare al RUNTS tutti gli enti iscritti alla data del 22 novembre 2021. L’elenco viene poi pubblicato anche sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate e sulla Gazzetta Ufficiale.

Il decreto direttoriale 561 precisa quindi che ci sarà una successiva comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate in cui saranno determinate le tempistiche delle varie fasi e di conseguenza solo successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’elenco delle ONLUS, queste potranno optare per la scelta della sezione del RUNTS in cui chiedere l’iscrizione.

Tutto resta però sospeso, infatti per poter procedere all’inserimento delle ONLUS si è già detto che si deve attendere l’approvazione da parte della Commissione Europea della riforma fiscale per il terzo settore (Titolo X codice del terzo settore). Siccome tale approvazione difficilmente ci sarà nel 2021, visto che siamo agli sgoccioli e che le ONLUS potranno iscriversi fino al termine ultimo del 31 marzo dell’anno successivo rispetto a quello in cui la Commissione approva la riforma fiscale, verosimilmente il termine potrebbe essere 31 marzo 2023. Nel frattempo continua a operare con la vecchia disciplina.

Ricordiamo che spirato l’ultimo termine per le ONLUS per iscriversi (la data ancora non è nota) senza che la stessa abbia provveduto a regolarizzare la posizione, il patrimonio della ONLUS dovrà essere devoluto ad un ente con finalità simili a quelle della ONLUS .

Informazioni finali

Deve essere sottolineato che molto probabilmente all’entrata in vigore definitiva del RUNTS comunque non corrisponderà l’entrata in vigore del nuovo regime fiscale per il terzo settore e quindi si continueranno ad applicare le vecchie discipline di agevolazioni, sollevando non pochi dubbi tra gli operatori.

Associazione culturale oppure Onlus, cosa conviene?

Al pari delle società che hanno lo scopo di lucro, pure per il mondo del no profit si possono costituire tanti tipi di associazioni. Con la scelta che di norma è legata anche allo scopo ed all’oggetto sociale da perseguire. Al riguardo, mettendole a confronto, cosa conviene per esempio tra l’associazione culturale e la Onlus?

Cos’è un’associazione culturale e cos’è invece una Onlus?

Prima di dare una risposta in merito cerchiamo di capire cos’è un’associazione culturale e cos’è una Onlus. Nel dettaglio, l’associazione culturale è un ente privato che è costituito da un gruppo di persone che ha in comune il raggiungimento di uno scopo che è di interesse collettivo.

Lo scopo può essere culturale, ma anche educativo e formativo. Quella culturale è un tipo di associazione che può essere anche non riconosciuta, ed in questo caso non c’è tra l’altro l’obbligo di gestione patrimoniale.

Per esempio, le associazioni culturali che sono non riconosciute, e che sono anche quelle più diffuse, sono quelle costituite da più persone che vogliono condividere la stessa passione. Dalla musica alla poesia, e passando per il cinema, il teatro, il collezionismo e tanti altri interessi e passioni come, per esempio, l’astronomia a livello amatoriale.

La Onlus, invece, è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale la cui costituzione è sempre legata a perseguire degli scopi che sono di solidarietà sociale. Una Onlus, inoltre, può essere tale pure sotto forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta. Ma in realtà può assumere la denominazione di Onlus pure un comitato, una fondazione e, tra l’altro, pure una società cooperativa.

Cosa conviene tra la Onlus e l’associazione culturale?

Tra l’associazione culturale e la Onlus, quindi, c’è una grossa differenza. In quanto una Onlus può avere pure lo stesso scopo sociale di un’associazione culturale, ma a differire è sempre la finalità.

Visto che, come sopra detto, l’associazione culturale ha scopi di promozione e di diffusione della cultura, mentre la Onlus ha nella solidarietà sociale il fine stesso della sua costituzione e della sua esistenza. Su cosa conviene tra Onlus ed associazione culturale, quindi, c’è da rimarcare che si tratta di due realtà associative che sono totalmente differenti.

Basti pensare che, rispetto ad un’associazione culturale, una Onlus può essere costituita per le attività non lucrative di utilità sociale nel campo della ricerca scientifica e dell’assistenza sociale e sanitaria a favore di persone svantaggiate.

La costituzione e la gestione di un’associazione culturale, inoltre, è decisamente più semplice e più snella rispetto ad una Onlus. Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, infatti, godono di rilevanti vantaggi a livello fiscale, ma nello stesso tempo sono soggetti al rispetto di vincoli e di restrizioni.

In particolare, una Onlus – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, gode di un regime tributario che è di favore per quel che riguarda l’Imposta sul valore aggiunto (Iva), le imposte sui redditi ed anche altre imposte indirette. Per esempio, le Onlus hanno la possibilità di iscriversi negli elenchi per devolvere il 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Cosa fa un’associazione culturale? Scopriamo insieme le caratteristiche

Quando più persone vogliono realizzare un obiettivo comune, senza scopo di lucro, possono costituire un’associazione culturale,  ma di cosa si tratta, perché in Italia ce ne sono tante e cosa fanno esattamente?

Associazione culturale: cos’è

La prima cosa da sottolineare è che in Italia l’articolo 18 della Costituzione prevede la libertà di associazione, c’è un unico limite, cioè non devono perseguire fini che sono vietati ai singoli dalle leggi penali. Sono naturalmente vietate le associazioni segrete che perseguono fini incompatibili con quelli dello Stato. Le associazioni culturali nascono con l’obiettivo di porre in essere delle attività culturali, quelle che si possono compiere sono davvero molte, ad esempio è possibile costituire un’associazione culturale con l’obiettivo di organizzare dei corsi, oppure per svolgere attività di promozione culturale, ad esempio si può costituire un’associazione culturale con l’obiettivo di organizzare delle rappresentazioni teatrali, corsi per attori, serate di lettura e simili.

Per poter formare un’associazione culturale è necessaria la presenza di più persone che condividono un obiettivo, si è già detto che la stessa non deve avere scopo di lucro, ma non è detto che la stessa non possa avere utili, l’importante è che gli stessi siano investiti comunque nell’organizzazione delle attività della stessa associazione. La divisione di un eventuale patrimonio non può avvenire neanche successivamente, ad esempio al momento dello scioglimento dell’associazione, in questo caso se vi sono fondi devono essere donati ad associazioni che svolgono attività simili alle proprie.  La volontà di associarsi deve essere formalizzata attraverso un atto costitutivo e nella redazione dello statuto a cui può seguire l’apertura della partita IVA, questi aspetti saranno visti nei prossimi appuntamenti sull’argomento, ciò che ora preme è capire cosa può effettivamente fare un’associazione culturale.

Cosa può fare un’associazione culturale

Per capire qual è l’ambito in cui operano le associazioni culturali bisogna andare alle origini, cioè cosa si intende per cultura? Anche in questo caso si può dire che non esiste una sola definizione, il termine deriva dal latino Colere che vuol dire coltivare, in genere si identifica la cultura come il complesso di manifestazioni di tipo intellettuale, materiale, sociale e spirituale che in un determinano momento storico caratterizzano una comunità. Si parla in genere di cultura dello sport, della musica, del cinema… cioè di cultura come l’insieme degli elementi che vanno a connaturare un gruppo di persone anche di tipo limitato.

Proprio a causa della genericità  del termine cultura e culturale e alle diverse sensibilità che caratterizzano le persone, che possono avere interessi svariati e tutti meritevoli di tutela perché in un modo o nell’altro contribuiscono allo sviluppo del Paese, le associazioni culturali possono costituirsi per svolgere una miriade di attività e avere scopi associativi davvero molto ampio.

Perché in Italia sono nate tante associazioni culturali?

In Italia si contano numerose associazioni culturali, tra cui quelle sportive il cui scopo è appunto trasmettere, diffondere la cultura di un determinato sport o dello sport in generale. In Italia la diffusione di tale tipologia di associazione si è avuta soprattutto dal 2016 quando il DPCM del 21 marzo le ha rese potenziali destinatarie del 2 x 1000 IRPEF, da questo momento sono fiorite e con svariati obiettivi. L’articolo 1 del DPCM dice che possono accedere a tali benefici le associazioni abbiano, secondo il rispettivo atto costitutivo o statuto, la finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali.

Di fatto le richieste di accesso al privilegio sono state numerose e hanno riguardato:

  • associazioni per la tutela del patrimonio culturale materiale e immateriale (archivi, biblioteche, minoranze linguistiche, tradizioni religiose ed enogastronomiche, solo per citarne qualcuna);
  • le associazioni culturali per la tutela del patrimonio naturalistico (riserve, aree protette, parchi);
  • associazioni culturali per la diffusione di varie arti (fotografia, musica, cinema, danza, teatro musicale, architettura, arte filodrammatica, cori, bande musicali, scultura, letteratura);
  • infine, associazioni culturali dedite alla stampa e pubblicazione di opere letterarie, scientifiche, fumetti, giornali…

Tra coloro che hanno richiesto in quanto associazioni culturali di poter rientrare nel beneficio del 2 per 1000 IRPEF vi sono anche associazioni culturali che si occupano della diffusione della cultura dei video-giochi, entrati ormai a pieno titolo tra le “attività culturali” visto che richiedono abilità e preparazione.

Alternative alle associazioni culturali

Questi sono solo alcuni esempi che si possono evincere dalle richieste fatte per le agevolazioni viste, occorre ricordare fin da ora che molte delle realtà che abbiamo visto possono presentarsi anche con altre forme sociali e addirittura avere maggiori benefici, ad esempio ci sono le ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche), ONLUS, APS (Associazioni di Promozione Sociale). Le associazioni culturali, oltre a poter accedere al 2 x 1.000 IRPEF possono anche avere altre entrate, ad esempio quote di iscrizione da parte degli associati, vedremo nel prosieguo come possono essere trattate fiscalmente le entrate.

 

Agevolazioni ONLUS per l’acquisto di immobili nel Codice del Terzo Settore

Le agevolazioni ONLUS per l’acquisto di immobili prevedono un regime di favore per gli acquisti a titolo gratuito e oneroso, questa disciplina consente di risparmiare soprattutto sull’imposta di registro.

Cosa sono le ONLUS e perché godono di un regime di favore

Le ONLUS sono organizzazioni senza scopo di lucro, come tali da inserire nel terzo settore e di conseguenza si applica il CTS (Codice Terzo Settore) anche conosciuto come decreto legislativo 117 del 2017 che raccoglie/ riordina le varie normative che introdotte in questa materia e istituisce il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L’ordinamento ha sempre tutelato le organizzazioni che lavorano nel terzo settore perché il loro fine istituzionale è meritevole di tutela, infatti lo scopo di questa tipologia di attività è di tipo sociale.

Appartengono al terzo settore enti filantropici, associazioni sociali, cooperative sociali, società di mutuo soccorso, fondazioni che hanno scopi benefici. L’ambito dei fini ritenuti meritevoli è delineato nell’articolo 5 del decreto legislativo 117/2017. Vi sono però state nel tempo diverse riforme che hanno portato a notevoli cambiamenti e questi hanno riguardato anche le agevolazioni ONLUS per l’acquisto di immobili: si è passati da un regime di favore, ad un regime ordinario entrato in vigore nel 2014, introdotto dall’articolo 10 del D.Lgs n.23 del 2011, e che prevedeva un’imposta di registro al 9% calcolato sul valore dell’immobile. Questa disciplina è stata poi nuovamente modificata ed è proprio il Codice Terzo Settore ha chiarito molti punti sulle agevolazioni acquisto immobili ONLUS.

Agevolazioni ONLUS per acquisto immobili a titolo gratuito

In primo luogo deve essere chiarito che gli acquisti di immobili possono avvenire a titolo oneroso o a titolo gratuito. Gli acquisti a titolo gratuito sono lasciti testamentari e donazioni, quelli a titolo oneroso, sono i tradizionali atti di vendita di un bene immobile, (case, edifici, terreni). L’articolo 82 regola al comma 2 le agevolazioni acquisto immobili a titolo gratuito stabilendo che per atti come donazioni e successioni non è prevista l’imposta sulla successione e le imposte ipotecarie e catastali. E’ però necessario che tali beni siano utilizzati per scopi istituzionali e cioè per perseguire gli obiettivi della ONLUS.

Agevolazioni ONLUS per acquisto a titolo oneroso 2021

Diverso è invece il caso degli acquisti a titolo oneroso, per essi c’è il comma 4, sempre dell’articolo 82 che stabilisce la necessità di versare l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e catastale, ma queste sono in misura fissa. Affinché però si possa avere questa agevolazione è necessario che l’ONLUS dichiari contestualmente all’atto di trasferimento della proprietà di utilizzare entro 5 anni dall’acquisto il bene per dare attuazione agli scopi istituzionali.

La giurisprudenza ritiene che debba essere un utilizzo diretto, ad esempio l’acquisto di un casolare per una casa famiglia in cui le persone ricevono accoglienza, ma non è tale l’acquisto per un utilizzo indiretto, ad esempio l’acquisto di un immobile al fine di cederlo in locazione e ricavare un reddito da utilizzare nelle attività sociali, non è considerato come “attuazione dello scopo”. Nel caso in cui non avvenga l’utilizzo del bene per scopi istituzionali e si versi nella situazione di dichiarazione mendace o che la ONLUS non sia riuscita a realizzare tale obiettivo,  sarà dovuta l’imposta ordinaria a cui si aggiunge una sanzione del 30% e gli interessi di mora sulle somme effettivamente dovute fin dal momento dell’acquisto.  Il comma 4 si applica a tutti gli enti del Terzo Settore e agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari.

Regime fiscale ONLUS 2021: cosa cambia con la riforma del Terzo Settore?

Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) beneficiano di un regime fiscale agevolato, ma non costituiscono soggetti di diritto. Tali agevolazioni o esenzioni fiscali sono concesse a queste organizzazioni, in quanto svolgono particolari attività in determinati ambiti e senza scopo di lucro.

ONLUS: regime fiscale

Le ONLUS non esercitano un’attività commerciale e svolgono attività istituzionali, esclusivamente a fini di solidarietà sociale. Per questo motivo, i proventi derivanti da esse non sono soggetti ad imposte. L’unico vincolo ai cui sono legate le ONLUS, è la redazione del bilancio annuale che, comunque resta nella sede.

Per finanziarsi, le ONLUS possono esercitare anche attività connesse a quelle previste dal decreto legislativo n. 460/1997. Stiamo parlando di attività a solidarietà condizionata svolte verso soggetti non svantaggiati, come le campagne di sensibilizzazione e vendita di oggetti di basso valore.

In ogni caso, queste attività accessorie a quelle esclusive non possono essere esercitate in via prevalente rispetto all’attività principale dell’ente e i ricavi da esse derivanti non possono superare il 66% dei costi complessivi di una ONLUS. Anche questi proventi non sono soggetti a tassazione in quanto concorrono alla determinazione del reddito imponibile.

Tuttavia, i ricavi conseguiti da attività accessorie devono essere registrati contabilmente, così come le scritture contabili sono tenute dalle attività commerciali.

Agevolazione fiscale: le donazioni

Le ONLUS hanno la possibilità di usufruire di un’altra agevolazione fiscale, per enti commerciali e privati, di effettuare delle donazioni beneficiando di una detrazione d’imposta.

In pratica, dall’IRPEF delle persone fisiche è possibile detrarre un importo pari al 30% delle donazioni fatte in natura o in denaro, fino a un ammontare massimo di 30.000 euro per ogni periodo d’imposta. Altresì, le donazioni erogate da enti, società e persone fisiche sono deducibili dal reddito totale netto del soggetto erogante nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

I versamenti liberali devono essere compiuti tramite banca, posta, carte di debito, carte prepagate, assegni circolari e assegni bancari. Alcune agevolazioni sono previste anche per le donazioni di prodotti agrari di largo consumo e prodotti farmaceutici da parte di imprese commerciali.

Esenzioni e altre agevolazioni

Le ONLUS fruiscono di agevolazioni fiscali riguardanti le imposte di registro e l’organizzazione di tombole, lotterie, pesche e banchi di beneficenza. Inoltre, sono esentate dal pagamento IVA per prestazioni ospedaliere, di cura, educative e di formazione e prestazioni socio sanitarie in generale.

Le ONLUS non sono tenute a pagare l’imposta di bollo, di successione e di donazione, sugli spettacoli e intrattenimenti, sulla rivalutazione degli immobili. Non sono obbligate ad emettere lo scontrino fiscale (solo per le attività istituzionali di utilità sociale) e non devono pagare le tasse di concessione governativa e i tributi locali.

Il cinque per mille

Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale beneficiano dei contributi derivanti dall’iscrizione alle liste del “cinque per mille”. Per accedervi, l’iscrizione all’ente che avviene per via telematica, deve rispettare un termine stabilito nell’elenco pubblico di enti che hanno fatto richiesta di iscrizione.

La ONLUS è obbligata all’invio della dichiarazione sostitutiva di atto notarile con cui attesta il possesso dei requisiti per l’accesso al cinque per mille. Dopo questo iter, vengono pubblicati gli elenchi definitivi dei soggetti che potranno fruire del beneficio. Di anno in anno, l’ente verrà iscritto automaticamente ad un elenco visibile online e, in caso di eventuali errori o variazioni, la ONLUS è tenuta alla loro comunicazione entro i termini previsti.

I fondi raccolti devono essere destinati ai vari settori di attività ammessi al beneficio e calcolati dal MEF sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti. Le somme vengono erogate dal predetto Ministero tramite accredito su conto corrente bancario o postale.

Le ONLUS aventi diritto alla fruizione del beneficio devono redigere (entro un anno dalla ricezione del denaro) un apposito rendiconto, dove viene indicata chiaramente la destinazione delle somme incassate.

Cosa cambia per le ONLUS con la riforma del Terzo Settore?

Con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, il regime fiscale delle ONLUS verrà eliminato e la relativa anagrafe non sarà più attiva. Per continuare a svolgere le stesse attività beneficiando degli stessi vantaggi fiscali, è consigliata la costituzione di un ente del terzo settore, ovvero:

  • organizzazione di volontariato;
  • associazione di promozione sociale;
  • ente filantropico;
  • impresa sociale;
  • cooperativa sociale;
  • rete associativa;
  • società di mutuo soccorso;
  • associazione riconosciuta o non riconosciuta;
  • fondazione;
  • ente privato diverso dalla società costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

Le ONLUS che decidono di non effettuare il passaggio al terzo settore adeguando i propri statuti per rientrare nel relativo registro (RUNTS), non si estinguono come associazione, ma sono tenuti a degli adempimenti.

Perdendo la qualifica di ONLUS, l’associazione deve devolvere il suo patrimonio ad un’altra non lucrativa, è il dazio da pagare per non essere entrata nel terzo settore.

Intanto, il decreto Semplificazioni e governance del PNRR, ha prorogato al 31 maggio 2022 l’adeguamento da parte degli ETS dei propri statuti alla nuova normativa prevista dal Codice del Terzo Settore, mediante maggioranze semplificate.

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ONLUS, cos’è e come si costituisce, chi sono gli enti esclusi

ONLUS è l’acronimo di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale. Per essere considerato tale, nella sua attività l’ente, come previsto dall’atto costitutivo o statuto, deve prefiggersi come obiettivo la solidarietà sociale.

Ciò significa che le azioni di una ONLUS sono mirate ad arrecare benefici alle persone svantaggiate dal punto di vista sociale economico, familiare o fisico, ma anche a componenti di collettività estere relativamente agli aiuti familiari.

ONLUS di diritto e soggetti esclusi

Il DL n. 460 del 4 dicembre 1997 che ha introdotto nell’ordinamento italiano le ONLUS, ha stabilito che questa qualifica è ottenuta automaticamente dalle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale, le ONG e le cooperative sociali.

Gli enti pubblici non possono essere ONLUS, così come le società commerciali che svolgono le loro attività lavorative a scopo di lucro, le fondazioni bancarie, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro e quelle di categoria, nonché i partiti politici.

Come acquisire la qualifica di ONLUS

Il suddetto Decreto legge ha indicato in quali settori le associazioni, i comitati e le fondazioni devono svolgere le loro attività per acquisire la qualifica di ONLUS.

  • Assistenza sociale o sociosanitaria;
  • assistenza sanitaria;
  • beneficenza;
  • istruzione;
  • sport dilettantistico;
  • formazione;
  • tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico;
  • tutela e valorizzazione dell’ambiente e della natura, con esclusione dell’attività abituale di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • promozione della cultura e dell’arte;
  • tutela dei diritti civili.

Oltre ad operare nei settori sopraindicati, le ONLUS possono svolgere anche delle attività accessorie a quelle esclusive. Tuttavia, possono attivarsi anche nei confronti di soggetti non svantaggiati, ma solo in modo non prevalente e con l’unico fine di sostenere l’attività istituzionale dell’associazione.

Guadagni

Gli utili e avanzi di gestione delle ONLUS non possono essere superiori al 66% dei costi complessivi sostenuti. In ogni caso, devono essere reimpiegati per le attività previste dalla legge, quindi, non possono essere ripartiti tra i soggetti che fanno parte di una ONLUS,

Tale limite è stato fissato per impedire che le spese della ONLUS siano finanziate in gran parte dalle attività accessorie e che queste possano divenirne l’attività principale.

Quando una ONLUS si scioglie a prescindere dalla causa, i soggetti che la compongono devono devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni che non hanno fini lucrativi e con scopi di utilità sociale o di pubblica utilità.

Come costituire una ONLUS riconosciuta

La costituzione di una ONLUS prevede la redazione di uno statuto e di un atto costitutivo, documenti necessari per regolare l’associazione e il suo funzionamento. Gli associati fondatori devono poi sottoscriverli e, a quel punto, la ONLUS può dirsi costituita.

Una volta costituita la ONLUS è possibile richiedere il codice fiscale all’Ufficio delle Imposte Dirette. L’atto costitutivo e lo statuto devono essere depositati all’Ufficio del Registro per assegnare una data certa dell’atto e dimostrare che l’associazione era costituita con i suoi organismi formati e i poteri di rappresentanza attribuiti a uno o più persone. Qualora venisse cambiato lo statuto, ci si può nuovamente registrare.

Per la registrazione è necessario essere in possesso del C.F., indicare la sede legale sullo statuto che deve conformarsi a una serie di criteri, soprattutto che non persegue fini lucrativi. Avere duplice copia dell’atto costitutivo, una delle quali deve contenere il verbale della riunione in cui i soci fondatori hanno fondato la ONLUS e approvato statuto e sede legale.

Per la fondazione di una ONLUS non riconosciuta che, tra l’altro sono in maggioranza, non è necessaria la presenza di un notaio. Ai soci basterà firmare tutti insieme i documenti di costituzione.

Tuttavia, per beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui ha diritto questo ente e se si intende rendere completamente operativa l’associazione, è necessario ricorrere a determinati adempimenti.

Il nuovo Codice del Terzo Settore

Il nuovo Codice del Terzo Settore, stabilito con il DL n.117 del 3 luglio 2017, ha riformato tutti gli enti non profit che perseguono scopi solidaristici e di utilità sociale, cancellando la qualifica di ONLUS e istituendo l’ente del Terzo Settore (Ets).

Le peculiarità comuni a ciascun Ets sono i seguenti:

  • forma giuridica: possono assumere la qualifica di ente del Terzo Settore le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati diversi dalle società:
  • l’assenza di scopo lucrativo;
  • svolgimento di attività ai fini civici, solidaristici e di utilità sociale;
  • compimento attività di interesse generale in uno dei 26 ambiti previsti dall’art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore;
  • iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

E’ necessario precisare che questa normativa, seppure già in vigore, non trova completa applicazione in quanto il RUNTS non è ancora operativo.