Congedo parentale con retribuzione all’80%, arrivano le istruzioni Inps

Le legge di bilancio 2023 ha previsto la possibilità per i genitori (padre o madre) di ottenere il congedo parentale fino all’80%. Ecco come fare domanda.

Chi può avvalersi del congedo parentale con indennizzo all’80%?

Il giorno 16 maggio 2023 l’Inps ha pubblicato la circolare 45 con le istruzioni necessarie per fruire del congedo parentale con indennità fino all’80%. Tale congedo può essere richiesto fino al compimento del 6° anno del bambino.

Il congedo parentale è una misura che spetta a ciascun genitore per un periodo temporale di tre mesi. Con la citata disposizione non si aggiunge un ulteriore mese di cui beneficiare, ma semplicemente viene aumentata all’80% la quota di retribuzione spettante per uno solo dei mesi dei quali i genitori possono usufruire. La misura si può usufruire con retribuzione all’80% in modo alternato, cioè può essere fruito da uno solo dei genitori e non da entrambi.

Come funziona ora il congedo parentale?

Facendo quindi un sunto della situazione, il decreto legislativo 151 del 2001 prevede la possibilità per i genitori di fruire del congedo parentale 10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi, per tali periodi gli indennizzi previsti sono:

  • un mese è indennizzato all’80% della retribuzione (nel limite dei 6 anni di vita – o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento – del minore);
  • 8 mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
  • i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U. Si risocnosce l’indennità del 30% nel caso in cui reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

La nuova norma trova applicazione dal 1° gennaio 2023, quindi i genitori che abbiano terminato la disponibilità di congedo parentale al 31 dicembre 2022 non possono fruirne.

Come presentare la domanda per fruirne?

La domanda di congedo parentale si presenta telematicamente tramite il portale web www.inps.it accedendo con la propria identità digitale, cioè codice Spid almeno di 2° livello, Cie o Cns. Dopo l’accesso occorre andare alla sezione “Lavoro” e di seguito cliccare su “Congedi, permessi e certificati”.

Leggi anche: Congedo parentale 2022, tutte le modifiche della legge di Bilancio

Congedo di paternità e congedi parentali: cosa cambia dal 13 agosto

Il decreto legislativo 105 del 30 giugno 2022 entra a pieno regime e vi sono novità per quanto riguarda i congedi parentali. Ecco cosa cambia per il congedo di paternità dal 13 agosto.

Congedo di paternità obbligatorio: cosa cambia?

La novità più importante è l’introduzione del congedo di paternità obbligatorio che sostituisce il congedo obbligatorio che era stato introdotto in via sperimentale dalla legge 92 del 2012, poi stabilizzato dall’articolo 1, comma 134 della legge di bilancio 2022 e che riguardava solo il settore privato e non il settore pubblico. Con il decreto legislativo 105 del 30 giugno 2022, invece l’applicazione riguarda tutti i lavoratori del settore pubblico e del settore privato.

Il congedo di paternità obbligatorio ha la durata di 10 giorni che possono essere fruiti anche in modo frazionato, ma non ad ore. Lo stesso può essere fruito da due mesi antecedenti la nascita fino a 5 mesi successivi rispetto all’evento. Il congedo può essere fruito anche in caso di morte perinatale. In caso di parto plurimo il periodo viene raddoppiato.

Trattandosi di un congedo obbligatorio il lavoratore è tenuto a fruirne e naturalmente il datore di lavoro non può rifiutarsi di concederlo.

Per i giorni fruiti il lavoratore riceve il 100% della retribuzione. Tale congedo è fruibile anche in simultanea con il congedo di maternità.

Per poter fruire del congedo di paternità obbligatorio, il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro con almeno 5 giorni di anticipo i giorni in cui intende avvalersi del congedo. Si tratta però come precisato dall’INPS con il messaggio del 4 agosto 2022 n° 3066 di una modalità provvisoria, infatti a breve sarà disponibile la piattaforma sul sito INPS per effettuare online la procedura.

Il congedo parentale per madri e padri

Tra le novità introdotte vi sono anche modifiche al congedo parentale fruibile fino al compimento del 12° anno di vita del bambino. La nuova disciplina prevede che la madre possa fruire di un periodo di congedo parentale della durata di tre mesi. Il padre allo stesso modo può fruire di 3 mesi di congedo parentale.

Sono poi disponibili ulteriori tre mesi di congedo parentale che possono essere fruiti in modo alternativo tra i due genitori. La madre può fruire complessivamente di un periodo massimo di congedo di 6 mesi. Nel caso in cui il padre fruisca di un periodo di congedo frazionato o continuato di almeno 3 mesi, i mesi complessivamente fruibili da lui sono elevati a 7 mesi. Il genitore solo può ottenere fino a 11 mesi di congedo parentale

Per il periodo di congedo parentale è riconosciuta un’indennità pari al 30% della retribuzione ordinaria. La retribuzione del 30% spetta per 9 mesi, solo nel caso in cui reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte rispetto al trattamento minimo di pensione, si avrà diritto alla corresponsione del 30% per tutta la durata.
La durata massima per i due genitori è di 10 mesi, elevabili a 11 solo nel caso in cui il padre fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale.

Il diritto al congedo parentale viene riconosciuto dalla nascita del bambino per il figlio naturale e dall’ingresso in famiglia per i figli adottivi e affidati.

I lavoratori autonomi hanno invece diritto a 3 mesi di congedo parentale fruibili nel primo anno di vita del bambino.

Per conoscere i dettagli scarica il Messaggio_numero_3066_del_04-08-2022 

La guida al nuovo concedo parentale

Un particolare spaccato della società è quello collegato alle famiglie con i figli. Anche l’Unione Europea si è interessata all’argomento e quindi, torna in voga il congedo parentale. I nodi sono il ripartire in misura migliore i carichi relativi balla prole. E la materia è quella del congedo parentale. Sono aumentati i congedi relativi alle famiglie con figli. Una mostra molto importante questa, soprattutto per le famiglie con i figli piccoli e magari, entrambi i genitori lavoratori.

Come funziona il nuovo congedo parentale

“Favorire la parità di genere e migliorare la distribuzione dei carichi di cura all’interno delle famiglie”, questo ciò che ha deciso di sponsorizzare la UE per gli Stati membri. E ne tratta una approfondita guida del quotidiano “Il Corriere della Sera”.

Lo scorso 31 marzo il governo ha licenziato alcuni schemi di decreto proprio collegati alle nuove indicazioni dell’Unione Europea. Due decreti che andrebbero nettamente a migliorare le condizioni di lavoro e a potenziare i congedi parentali.

La direttiva UE più importante in materia è la n° 1158 del 2019. I diktat europei riguardano una maggiore ripartizione tra uomini e donne in ambito di cura della famiglia e dei figli. E naturalmente, si spinge verso la parità di genere.

La misura per i genitori single

Passa da 10 a 11 mesi il congedo parentale per i genitori single. Ma è solo una delle novità introdotte in materia. Salvaguardare le difficoltà dei nuclei familiari in cui manca un genitore è importante. Ma governo e UE vanno oltre. Infatti diventa di 9 medi la durata del congedo parentale. Parliamo della durata di quel permesso che consente di percepire anche lo stipendio, pur se ridotto al 30%. Il congedo di 6 mesi diventa di 9. Tre mesi di più, sempre al 30% della retribuzione e interscambiabili anche in alternativa tra i coniugi. Lo ha detto, sempre sul Corriere della Sera, il ministro del Lavoro Andrea Orlando.

Da 6 a 9 mesi il nuovo congedo, ma anche 3 mesi in più per le autonome

Aumenta di tre mesi la durata del congedo parentale quindi, una notizia questa molto attesa. Un’altra novità riguarda il congedo di maternità per le lavoratrici autonome con situazione reddituale fino a 8.145 euro annui. Anche in questo caso si tratta di un prolungamento dell’indennità di maternità come previsto dalla Legge n° 234 del 2021. In questo caso si passa da 5 ad 8 mesi. Va ricordato che la misura riguarda le;

  • Lavoratrici autonome;
  • Le titolari di rapporti quali i CO.CO.CO;
  • Le iscritte alle gestioni per lavoratori autonomi dell’Inps;
  • Le libere professioniste iscritte alle casse previdenziali legalmente riconosciute.

L’Inps ha già emanato la circolare con cui si spiega pure come inoltrare le domande visto che la procedura di richiesta telematica è già stata avviata e rigenerata alla luce delle novità appena licenziate.

Le altre novità più rilevanti

Tornando al congedo parentale, anche l’età del bambino fino alla quale può essere sfruttato il congedo è stata innalzata. Infatti adesso sarà  fino ai 12 anni del figlio il termine per poter sfruttare la misura. La novità riguarda tutti i figli, tanto gli adottivi che gli affidatari. La differenza in questo caso è sostanziale. La novità ha portato il tetto massimo di età del figlio da 6 a 12 anni. Via anche al cosiddetto congedo di paternità. SI tratta del congedo di 10 giorni obbligatorio e da sfruttare per intero senza frazionarlo. Questo congedo può essere chiesto dal padre del bambino già prima della nascita. Infatti la misura parte da due mesi prima del parto e può essere sfruttata fino a 5 mesi di età del nuovo nato o ai 5 mesi di ingresso in famiglia dell’adottato.

Per il congedo di paternità non ci sono conflitti con gli altri congedi collegati alla maternità, essendo una misura a se stante e dedicata solo ai padri. Non poteva mancare una variazione riguardo ai congedi collegati allo smart working.

Smart working e lavoro agile anche per i congedi

Il lavoro agile, così popolare in questi anni di pandemia, resterà una opzione anche adesso per le aziende che svolgono attività per le quali si può lavorare pure a distanza. La novità riguarda la priorità che deve essere concessa in materia di smart working ai lavoratori con figli in età tale da rientrare nel perimetro del congedo parentale. In pratica, il lavoro agile un datore di lavoro deve assegnarlo, se necessario, al lavoratore con figli fino a 12 anni di età. La richiesta la deve presentare il lavoratore e il datore di lavoro deve considerarlo come prioritario.

Inoltre, il lavoratore in queste condizioni non potrà in nessun caso essere inserito in progetti di demansionamento, licenziato, trasferito o “mal trattato”.

Partite Iva e coltivatrici dirette, maggiori tutele per congedi parentali e indennità di maternità

Per le partite Iva, i liberi professionisti e i lavoratori autonomi arrivano maggiori tutele sui congedi parentali e sulle indennità di maternità. Le nuove disposizioni rientrano nella bozza del decreto legislativo di attuazione della direttiva europea numero 1158 del 2019. In particolare, ai lavoratori autonomi spettano maggiori tutele sulla maternità difficile e sul congedo parentale per quanto attiene le indennità.

Partite Iva e professionisti, quali le novità in arrivo per la maternità e i congedi parentali?

Le nuove disposizioni comprese nel decreto legislativo prevedono che, i liberi professionisti e le lavoratrici autonome abbiano diritto alle indennità giornaliere anche nei periodi prima dei due mesi antecedenti il parto. Sarà estesa l’indennità di congedo parentale per i liberi professionisti e le partite Iva. Inoltre, per gli iscritti alla Gestione separata Inps, si innalzerà da sei a nove mesi il periodo di congedo parentale e la fruizione sarà allargata dai tre ai dodici anni del figlio.

Lavoratori autonomi e libere professioniste, le novità della maternità difficile

La prima disposizione in arrivo per le libere professioniste riguarda le iscritte alle Casse previdenziali autonome e le partite Iva per la maternità difficile. Tra le lavoratrici autonome rientrano:

  • le mezzadre, le colone e le coltivatrici dirette;
  • le commercianti e le artigiane;
  • le pescatrici autonome.

Professioniste iscritte alle Casse previdenziali e lavoratrici autonome avranno maggiori tutele in caso di maternità difficile. In particolare, entrambe le categorie autonome potranno beneficiare di un’indennità estesa a prima dei due mesi antecedenti il parto.

Cosa cambia per il parto difficile per le lavoratrici autonome e le professioniste?

La bozza del decreto legislativo, dunque, pone modifiche all’attuale disciplina sulla maternità difficile. Quest’ultima avviene nel caso di “gravi complicazioni della gravidanza o nel caso di persistenti forme morbose che potrebbero aggravare lo stato della gravidanza”. La maternità difficile deve essere accertata dalla Asl. Per tutti questi casi, la bozza del provvedimento estende il diritto a ottenere l’indennità. Attualmente, l’indennità è dell’80% di 5/12 del reddito professionale denunciato ai fini fiscali per le libere professioniste; per le lavoratrici agricole l’indennità è fissata all’80% della retribuzione minima giornaliera.

Partite Iva, in arrivo l’estensione del congedo parentale anche agli uomini

Ancora, il decreto legislativo pone maggiori tutele anche alle partite Iva e ai lavoratori autonomi per quanto attiene al congedo parentale. La misura attualmente in vigore prevede che il congedo parentale spetti alle lavoratrici autonome per un periodo di tre mesi da fruirne entro il compimento di un anno di vita del bambino. Se si tratta di adozione, entro il primo anno dall’entrata in famiglia. La bozza del provvedimento estende la stessa misura anche ai lavoratori autonomi padri.

Congedo parentale, le novità in arrivo per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps

Infine, novità in arrivo anche per i professionisti senza la Cassa previdenziale. Si tratta di lavoratori autonomi, uomini e donne, iscritti alla Gestione separata Inps, che sono tenuti a versare contributi previdenziali con importi maggiorati. In tal caso, il congedo parentale verrebbe elevato da sei a nove mesi (per un periodo di almeno tre mesi da fruire da parte di ognuno dei due genitori). L’attuale normativa consente un periodo di fruizione del congedo parentale di sei mesi nei primi tre anni di vita del bimbo. Complessivamente, la coppia può usufruire di sei mesi di congedo parentale.

Congedo parentale, come potrebbe cambiare per partite Iva e professionisti della Gestione separata Inps?

Il cambiamento, rispetto all’attuale normativa, del congedo parentale per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps prevederebbe:

  • un periodo di fruizione incrementato dagli attuali sei mesi a nove mesi;
  • si potrebbe usufruire del congedo parentale entro i primi dodici anni di vita del figlio;
  • ciascun genitore potrebbe beneficiare di un periodo minimo di tre mesi del congedo parentale;
  • a uno dei due genitori spetterebbe un periodo aggiuntivo di tre mesi (dunque, il congedo spetterebbe per tre mesi a un genitore e per sei mesi all’altro);
  • non si può superare il limite dei nove mesi sommando i congedi parentali dei due genitori.

 

 

Smart Working e conciliazione lavoro-famiglia: le nuove regole

Il 31 marzo 2022 il Consiglio del Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio Mario Draghi, del Ministro del Lavoro Orlando e della Ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti,  ha approvato il decreto legislativo per l’attuazione della direttiva UE 2019/1158 che si occupa di conciliazione dei ruoli ed equilibrio tra attività professionale e vita familiare. Ecco cosa cambia nei prossimi mesi per lavoratori e imprese con le misure previste e che entrano di pieno diritto nel programma di attuazione del Family Act divenuto legge il 6 aprile 2022.

Conciliazione lavoro- famiglia e congedo di paternità obbligatorio

Nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri, al fine di recepire la direttiva UE 2019/1158, è prevista una nuova disciplina del congedo di paternità obbligatorio. Lo stesso ha una durata di 10 giorni e può essere usufruito dal padre in maniera intera o frazionata dai due mesi precedenti rispetto alla data presunta del parto fino a 5 mesi successivi al parto. Il congedo di paternità obbligatorio può essere usufruito anche in caso di morte perinatale. Trattandosi di un congedo obbligatorio deve essere fruito, il datore di lavoro non può adottare misure volte ad evitare che il lavoratore usufruisca di tali giorni. Il congedo di paternità obbligatorio non deve essere confuso con il congedo riconosciuto ai padri nel caso in cui la madre non possa occuparsi del bambino (morte oppure grave infermità), oppure nel caso in cui il padre sia l’unico genitore ad effettuare il riconoscimento oppure abbia l’affidamento esclusivo.

Conciliazione lavoro-famiglia per il genitore solo

Tra le novità introdotte dallo schema di decreto legislativo adottato vi è il congedo parentale per il genitore solo. Questo ha la durata di 11 mesi e viene riconosciuto nel caso in cui:

  • il bambino sia riconosciuto da un solo genitore;
  • morte o grave infermità di uno dei genitori;
  • affidamento del figlio a un solo genitore;
  • abbandono del figlio (dopo il riconoscimento).

Congedo parentale da ripartire tra entrambi i genitori

Con le nuove regole il congedo parentale alternativo tra i due genitori potrà essere fruito fino al compimento del dodicesimo anno del bambino (attualmente si può fruire fino a 8 anni). Il genitore che ne fruisce potrà ottenere un’indennità pari al 30% della retribuzione.

La durata viene estesa fino a 11 mesi, di questi 3 spettano a ciascuno dei due genitori e sono intrasferibili per una durata totale quindi di 6 mesi, mentre i restanti mesi sono alternativi e possono essere fruiti da uno o dall’altro dei due genitori.

La direttiva prevede comunque che il lavoratore che vuole fruire del congedo parentale deve dare al datore di lavoro un congruo preavviso. Il datore di lavoro a sua volta può differire la fruizione motivando però tale differimento. Il differimento deve avere una durata ragionevole e deve essere connesso a esigenze legate al buon funzionamento dell’organizzazione aziendale.

La nuova disciplina dello smart working: dall’emergenza alla misura strutturale

Una parte molto importante dello schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2019/1158 riguarda lo smart working. La normativa prevede che le aziende che intendano predisporre modalità di lavoro a distanza debbano preferire il collocamento a casa di lavoratori e lavoratrici che:

  • hanno figli di età inferiore a 12 anni;
  • hanno figli disabili ( in questo caso senza alcun limite di età);
  • Caregivers.

Le modalità di smart working dovranno essere oggetto di contratto individuale.

Congedo parentale 2022, tutte le modifiche della legge di Bilancio

Il congedo parentale 2022 è stato appena modificato dalla legge di bilancio. Di seguito tutti i chiarimenti e le precisazione dell’Inps.

Congedo parentale 2022, ecco cos’è cambiato

La legge 30 dicembre 2021, n.234 (legge di Bilancio) ha portato alcune modifiche in materia di ammortizzatori sociali, estensione della tutela della maternità e paternità e congedo parentale. Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino.

Il Congedo è relativo ai primi ani di vita del bambino per aiutarlo a soddisfare i suoi bisogno relazionali ed affettivo. Un periodo di astensione che spetta sia alle mamma, ma anche ai padri, secondo le seguenti linee guida. In entrambi i casi si parla di lavoratori dipendenti, ma anche autonomi. 

 

Chi può richiedere il sostegno di maternità

L’articolo 1, comma 239, della legge 234/2021 indica le lavoratrici che possono richiede il congedo parentale ed il sostegno di maternità. Amplia la categoria, non solo ai dipendenti, ma anche alle lavoratrici autonome, tra cui:

  • lavoratrici iscritte alle Gestioni autonome INPS;
  • lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.355;
  • libere professioniste di cui all’articolo 70 del D.lgs. n.151/2001 (non gestite dall’Istituto ma dalle specifiche Casse previdenziali di appartenenza).

La disposizione normativa menziona le sole lavoratrici, tuttavia la tutela deve essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata. E’ possibile richiedere ulteriori 3 mesi di indennità. Ma per poterlo fare occorre che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro.

Congedo parentale obbligatorio e facoltativo

La legge rende strutturale il congedo parentale obbligatorio di paternità e conferma confermato la durata di dieci giorni del congedo obbligatorio e di un giorno del congedo facoltativo del padre. Inoltre in congedo obbligatorio e il congedo facoltativo sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, anche nel caso di parto prematuro. I congedi sono fruibili anche nei casi di:

  • affidamento, preadttavi e non;
  • adozioni;
  • collocamento temporaneo

Per quanto concerne il congedo facoltativo del padre, si ricorda che lo stesso, a differenza del congedo obbligatorio, non è un diritto autonomo, in quanto è fruibile previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Congedo parentale, lavoratrici autonome

Ai lavoratori e alle lavoratrici autonome può essere riconosciuta l’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi successivi ai 5 mesi di maternità/paternità. I cinque mesi fanno riferimento ai due mesi prima del parto e i 3 mesi dopo. Per avere queste tutele occorre avere la regolarità contributiva. Obbligo che con la legge si estenre anche agli ulteriori 3 mesi.

In caso di indennizo degli altri 3 mesi, il congedo parentali per le madri lavoratrici autonome, pari a 3 mesi da fruire entro il primo ano di vita del minore, potrà essere fruito solamente dopo la fine di tutto il periodo di indennizzo di maternità.

Le lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata

Nel caso di liberi professionisti o libere professioniste iscritti alla Gestione separata, può essere riconosciuta l’indinnità di maternità/paternità per i 3 mesi successivi ai:

  • 3 msi successivi al parto;
  • 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;
  • 5 mesi succiessivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;
  • giorni non goduti nel caso di parto prematuro, che si aggiongono al periodo di maternità post partum.

Lavoratrici e lavoritori parasubordinati

Alle lavoratrici e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata – che si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla legge – può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi ai:

  • 3 mesi successivi al parto;
  • 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;
  • 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;
  • 7 mesi successivi al parto in caso di interdizione prorogata;
  • ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum

Il requisito contributivo non deve essere nuovamente accertato trattandosi di un prolungamento (senza soluzione di continuità) del periodo indennizzabile di maternità. La tutela degli ulteriori 3 mesi di indennità si applica anche in caso di adozione o affidamento.

Come presentare la domanda per il congedo parentale 2022?

La domanda deve essere presentata solo in modalità telematica e seguendo uno dei seguenti metodi:

  • portale web, accedendo con SPID, CIE o CNS, utilizzand gli appositi servizi della home page del sito www.inps.it;
  • Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164;
  • Patronati

 

Congedi per padri lavoratori e tutela paternità: la disciplina

Siamo abituati a sentire parlare dei diritti delle madri lavoratrici, dimenticando però spesso che il ruolo di cura affidato quasi esclusivamente alle madri va ad incidere sulla loro carriera e che invece un’equa ripartizione del lavoro di cura potrebbe aiutarle ad avere parità salariale, come indicato dall’articolo 37 della Costituzione, e a ridurre il tasso di disoccupazione femminile. Ecco perché ora elencheremo i vari diritti e congedi per padri lavoratori.

Congedi per padri lavoratori: il congedo di paternità

La disciplina dei congedi per padri lavoratori è inserita nel Testo Unico per la tutela e il sostegno della maternità e della paternità o semplicemente decreto legislativo 151 del 2001. Questa disciplina va a riordinare la materia in quanto in passato era disciplinata da diverse normative e non era facile avere un quadro chiaro. Ricordiamo che in questo caso ci concentriamo sui congedi per padri lavoratori, quindi tralasceremo la disamina dei diritti riconosciuti alle madri. La prima cosa da sottolineare è che il legislatore ha forse avuto poca lungimiranza nel “nominare” i vari istituti, infatti si parla di congedo di paternità, congedo di paternità obbligatorio e congedi parentali, per istituti che sono completamente diversi per trattamento e presupposti, con il rischio così di generare confusione.

Congedo di paternità

L’articolo 28 del Testo Unico prevede in primo luogo il congedo di paternità, si tratta di una misura residuale, cioè può essere usufruita dal padre, in luogo della madre, solo nel caso in cui la madre non possa godere del congedo di maternità obbligatorio e cioè:

  • la madre non effettui il riconoscimento, quindi l’unico a riconoscere il nato sia il padre;
  • nel caso di morte della madre o grave infermità della stessa;
  • in caso di affidamento esclusivo del nato al padre.

Si tratta del congedo obbligatorio solitamente riconosciuto alla madre e che si estende dai 2 mesi antecedenti il parto a 3 mesi successivi al parto, in alcuni casi può essere fruito dal mese precedente alla data prevista per il parto e 4 mesi successivi. In ogni caso, il padre può fruire solo del congedo di paternità successivo alla nascita del figlio.

Il padre in questi casi può usufruire del periodo che sarebbe spettato alla madre, se il parto avviene prematuramente il periodo non usufruito prima della nascita viene utilizzato dopo la nascita. Il congedo prevede quindi la possibilità di astenersi dal lavoro per il periodo di 3 o 4 mesi dalla nascita del figlio ( o il periodo maggiore previsto in caso di nascita prematura) con diritto a mantenere il posto di lavoro e la retribuzione.

Il congedo di paternità spetta anche nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma nei limiti previsti dall’articolo 66 del Testo Unico. Inoltre spetta per adozione e affidamento nel caso in cui il congedo previsto dall’articolo 26 non sia richiesto dalla madre lavoratrice.

Come si può notare si tratta di un istituto residuale che non deve essere confuso con il congedo obbligatorio di paternità.

Cos’è il congedo obbligatorio di paternità?

Il congedo obbligatorio di paternità è una misura prevista in via sperimentale dalla Legge Fornero (legge 92 del 2012) per gli anni 2013- 2015, di seguito tale misura è stata prorogata di anno in anno prevedendo però delle leggere variazioni inerenti la durata del periodo di congedo obbligatorio. Nell’ultima versione, prima della legge di bilancio per il 2022, era previsto che il padre usufruisse del congedo obbligatorio di paternità per un periodo di 10 giorni nell’arco dei primi 5 mesi di vita del bambino. La legge di bilancio per il 2021 inoltre aveva previsto tale obbligo anche nel caso di morte perinatale del figlio.

Congedi per padri lavoratori: disciplina del congedo di paternità obbligatorio nella legge di bilancio 2022

Con la legge di bilancio 2022 ci sono ulteriori novità, infatti il congedo obbligatorio di paternità diventa una misura stabile, quindi termina la fase sperimentale, non sarà più necessario continuare a prorogare tale misura di anno in anno in quanto diventa strutturale. La legge di bilancio 2022 nel trattare in modo definitivo il congedo obbligatorio di paternità stabilisce che la sua durata è di 10 giorni da usufruire nei primi 5 mesi di vita del bambino, sia in un’unica soluzione, sia attraverso più richieste frazionate. Il padre potrà usufruire anche di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, ma questo dovrà essere sottratto al congedo riconosciuto alla madre.

Il congedo obbligatorio di paternità deve essere obbligatoriamente usato dal padre, questo evita che le aziende possano adottare sotterfugi per non riconoscere tale diritto. Spetta anche in caso di adozione o affidamento, in questo caso i 5 mesi iniziano a decorrere dal momento di ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affidamento nazionali e dall’ingresso del minore in Italia in caso di adozione internazionale.

Il congedo obbligatorio di paternità è una misura indipendente dal congedo di maternità obbligatorio ( si tratta a ben vedere di due istituti completamente diversi, ecco perché il legislatore, a giudizio della scrivente, avrebbe dovuto usare una diversa terminologia al fine di non generare confusione) e quindi i giorni possono essere fruiti anche contemporaneamente rispetto al congedo di maternità.

Il congedo parentale

L’ultimo congedo per padri lavoratori previsto e che è stato studiato al fine di mitigare il ruolo di cura della madre, è il congedo parentale. Si tratta di un periodo di astensione facoltativa dal lavoro riconosciuto al padre e alla madre. Questo periodo spetta ai lavoratori dipendenti in costanza di lavoro per un periodo complessivo di 10 mesi da distribuire nei primi 12 anni di vita del bambino. Complessivo vuol dire che, sommando i periodi di congedo parentale riconosciuti alla madre ai periodi di congedo parentale riconosciuti al padre, il risultato deve essere massimo di 10 mesi.

Vi è però un correttivo volto ad incentivare l’uso del congedo parentale da parte del padre, cioè se il padre usufruisce almeno di 3 mesi, il totale si alza a 11 mesi. Ciascun genitore può usufruire di un periodo massimo di sei mesi. Elevato a 7 mesi nel caso in cui il padre usufruisca di almeno 3 mesi di congedo. Ad esempio, è possibile per il padre ottenere 7 mesi e la madre 4, oppure 5 mesi il padre e 6 la madre. Solo il padre può ottenere 7 mesi (articolo 32, comma 2, lettera b decreto legislativo 151 del 2001).

Nel caso in cui il bambino abbia un solo genitore, ad esempio perché non riconosciuto dall’altro genitore o perché l’altro genitore è deceduto, l’unico genitore potrà usufruire da solo dei 10 mesi di congedo parentale.

Maternità e paternità per lavoratori dello spettacolo. Circolare INPS 182/21

Con la circolare 182 del 10 dicembre 2021 l’INPS ha dettato le regole per la maternità e paternità per lavoratori dello spettacolo dipendenti e autonomi.

Circolare 182 del 2021 dell’INPS: maternità e paternità per lavoratori dello spettacolo

Il decreto Sostegni Bis (DL 73/2021), entrato  in vigore il 26 maggio 2021, con l’articolo 66 comma 3 ha introdotto delle novità inerenti il sostegno alla maternità e paternità con modifiche al Testo Unico. Con la circolare 182 l’INPS mette invece in evidenza gli aspetti operativi di tale sostegno per i lavoratori dipendenti e autonomi. La circolare prevede che nel caso in cui la lavoratrice abbia sia rapporti di lavoro subordinato che rapporti di lavoro autonomo, si applichi la disciplina prevista per l’ultimo contratto sottoscritto. Inoltre stabilisce che nel caso in cui la lavoratrice al momento dell’inizio del periodo di maternità non abbia rapporti di lavoro in corso, è comunque prevista la tutela della maternità e paternità nel caso in cui negli ultimi 12 mnesi ci siano stati rapporti di lavoro.

Maternità e paternità per lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro dipendente

In base all’articolo 59 bis del Testo Unico sulla Tutela della maternità e paternità, così come modificato dal decreto Sostegni Bis i lavoratori dello spettacolo le tutele previste dalla normativa vengono riconosciute ai lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, le stesse si differenziano in base alla tipologia di contratto.

Per i lavoratori dipendenti è previsto l’obbligo di astensione dal lavoro per la madre nei due mesi precedenti il parto e tre mesi successivi all’evento. Gli eventuali giorni non goduti prima del parto, possono essere goduti successivamente (ad esempio in caso di parto prematuro, oppure quando si decide di posticipare l’uscita dal lavoro). In questo periodo è prevista l’erogazione di un’indennità pari all’80% retribuzione media globale giornaliera.

Per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro dipendente sono previste le tutele riconosciute alle altre lavoratrici, cioè  tutela del parto prematuro, sull’interruzione volontaria o spontanea di gravidanza, rinvio e sulla sospensione del congedo di maternità, prolungamento del diritto alla corresponsione dell’indennità, adozioni e affidamento.

Ai lavoratori dello spettacolo si applicano anche le regole del congedo parentale. Lo stesso può essere usufruito durante i primi 12 anni di vita del bambino, può essere utilizzato da entrambi i genitori per un periodo massimo di 6 mesi, se il padre utilizza più di 3 mesi di congedo parentale, può usufruire in totale di 7 mesi. Il periodo complessivo di congedo parentale è di 10 mesi, elevati a 11 se il padre usufruisce di almeno 3 mesi.

Il congedo parentale può essere usufruito sull’intera giornata lavorativa o per un periodo frazionato nell’arco della giornata.

I genitori nel periodo in cui usufruiscono del congedo parentale hanno diritto al 30% della retribuzione.

Lavoratori dello spettacolo: maternità e paternità per i lavoratori autonomi

Sappiamo bene che i lavoratori dello spettacolo spesso sono inquadrati come liberi professionisti con partita IVA e non come lavoratori dipendenti. In questi casi le norme che si applicano per la tutela della maternità e della paternità sono diverse. Per le lavoratrici autonome è prevista l’astensione dal lavoro per gli ultimi due mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi successivi. In questo caso l’indennità è pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera. Per accedere è necessario essere iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo.

Per le lavoratrici autonome vi è la possibilità di continuare a lavorare anche nel periodo di maternità, quindi non c’è l’astensione obbligatoria dal lavoro. Cambia anche il congedo parentale che può essere usufruito per 3 mesi con la retribuzione al 30% ma solo nel primo anno di vita del bambino, quindi il periodo risulta molto ridotto rispetto al caso dei lavoratori dipendenti.

Per poter fruire del congedo parentale è necessario che il lavoratore:

  • presenti la domanda all’Istituto (INPS) prima dell’inizio del congedo al massimo nel giorno in cui inizia il congedo;
  • comunichi ai committenti l’astensione dal lavoro. I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa.

Il periodo di congedo parentale viene riconosciuto solo alle lavoratrici e non ai lavoratori.

Come si calcola l’indennità di maternità e paternità per lavoratori dello spettacolo

La circolare chiarisce anche come viene calcolata l’indennità, sia quella all’80% sia quella al 30% riconosciuta per il congedo parentale. I lavoratori dello spettacolo non hanno solitamente retribuzioni fisse, i compensi cambiano in base al singolo lavoro e al singolo committente, quindi è necessario avere una base di riferimento. La circolare sottolinea che si fa riferimento agli importi ricevuti nei 12 mesi antecedenti rispetto all’inizio del periodo indennizzabile.

Sono esclusi i redditi derivanti da attività diverse rispetto a quelle svolte nel mondo dello spettacolo. Per i lavoratori autonomi e dipendenti con contratto a tempo determinato, le indennità sono corrisposte dall’INPS. Per i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato sono erogati dal datore di lavoro e poi restituite dall’INPS al datore di lavoro.

Decreto fiscale, ecco tutte le novità: sicurezza sul lavoro, incentivi auto, cassa integrazione e cartelle

Arrivano le novità del decreto Fiscale approvato dal Consiglio dei ministri. Tra queste, la stretta sulle imprese che non rispettano la sicurezza sul lavoro, il rifinanziamento (parziale) degli incentivi sull’acquisto di un’auto, la cassa integrazione Covid, il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali e i fondi per il Reddito di cittadinanza.

Decreto fiscale e irregolarità sul lavoro: si abbassa la soglia di irregolari che dà luogo alla sospensione

Sulle imprese arriva la stretta in merito alla sicurezza sul lavoro. Infatti scende al 10% (dal 20%) il tetto degli addetti irregolari sui luoghi di lavoro che fa scattare la sospensione dell’attività. Il provvedimento prevede che non sia più necessaria la recidiva. In caso di violazione, scatta da subito la sospensione dell’attività. Il decreto rafforza anche le competenze dell’Ispettorato del lavoro: insieme alle aziende sanitarie del territorio dovranno intensificare la vigilanza del rispetto della norma. Si rafforzerà anche l’organico dell’Ispettorato: in arrivo concorsi per 1.024 nuovi posti oltre al bando di 1.122 in corso.

Aziende irregolari per a sicurezza: cosa fare per riprendere l’attività?

In caso di violazione del decreto Fiscale e della sospensione, l’azienda per riprendere l’attività dovrà ripristinare le condizioni regolari di svolgimento del lavoro. Si prevede anche il pagamento di una somma aggiuntiva. L’importo varia da 300 a 3000 euro per ogni lavoratore: vale la gravità della violazione. L’importo da pagare si moltiplica per due nel caso in cui l’azienda sia incorsa, nei 5 anni prima, già in un provvedimento di sospensione. Durante la sospensione, l’azienda non potrà avere contatti con la Pubblica amministrazione.

Decreto fiscale, le novità per gli incentivi auto

Cifre ben più modeste rispetto al 2021 sono state riservate dal decreto Fiscale sugli incentivi auto. Infatti l’ecobonus è stato rifinanziato di soli 100 milioni di euro dei quali:

  • 65 milioni andranno all’acquisto di nuove vetture a basso impatto ambientale, da 0 a 60 g/km di CO2. Si tratta, in buona sostanza, dei modelli plug in (ibridi) e delle auto elettriche;
  • 10 milioni di euro andranno alle auto mediamente impattanti per l’ambiente (da 61 a 135 g/km). Rientrano in questa categoria le vetture ibridi semplici e vari modelli Euro 6 a benzina e a gasolio;
  • per le auto usate il decreto Fiscale destina 5 milioni di euro.

Proroga Cassa integrazione Covid nel decreto Fiscale: da 9 a 13 settimane fino al 31 dicembre 2021

Il decreto Fiscale del governo prevede anche il rifinanziamento della Cassa integrazione Covid. La proroga è di 13 settimane per:

  • le piccole imprese del terziario;
  • il commercio;
  • gli artigiani;
  • grande distribuzione;
  • giornalisti.

Le 13 settimane vanno utilizzate dal 1° ottobre scorso al 31 dicembre 2021. Devono essere già state utilizzate tutte le precedenti 28 settimane di proroga della Cassa integrazione Covid. Proroga di 9 settimane, invece, per i settori tessili, dell’abbigliamento e delle calzature. L’utilizzo delle settimane deve avvenire sempre nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021 e devono essere state utilizzate le 17 settimane concesse precedentemente. La proroga della Cig Covid ha un costo di 878,4 milioni di euro.

Cartelle esattoriali, più tempo per pagarle

Altri 5 mesi (150 giorni) vengono concessi per il pagamento delle cartelle notificate dall’agente pubblico della riscossione. La notifica deve essere avvenuta dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021. Benefici anche per non perdere i vantaggi della rottamazione ter e del saldo e stralcio. Infatti, si possono saldare le rate del 2020 non ancora versate entro la scadenza del 30 novembre in un unico pagamento insieme alle rate rientranti nella pace fiscale di quest’anno. Inoltre, il piano di rateizzazione non decade per i contribuenti che hanno dilazionato i debiti con richiesta prima dell’8 marzo 2020.

Decreto Fiscale, rifinanziato il congedo parentale delle famiglie

Il decreto Fiscale procede anche al rifinanziamento dei congedi parentali al 50% delle famiglie. Il congedo va a favore sia dei lavoratori dipendenti che autonomi genitori di figli fino a 14 anni. I lavoratori possono assentarsi da lavoro per i casi di sospensione dell’attività educativa e didattica del figlio. La durata della sospensione può essere per tutta per una parte dell’infezione o per la quarantena che sia stata disposta dalle autorità sanitarie. Per i figli da 14 a 16 anni di età il congedo non è retribuito. Rifinanziato anche il fondo dell’Inps per la malattia dei lavoratori posti in quarantena.

Nuovo patent box rafforzato per le imprese dal decreto Fiscale

Va in pensione il vecchio patent box e il decreto Fiscale introduce e rafforza la deducibilità di quello nuovo. Nel provvedimento del governo si prevede la deduzione rafforzata del 90% relativa ai costi sostenuti per la ricerca e lo sviluppo. I costi deducibili, anche ai fini dell’Irap, devono essere stati sostenuti per:

  • software coperti da copyright;
  • marchi di impresa;
  • brevetti industriali;
  • modelli, disegni, formule delle imprese nello svolgimento della propria attività.

Le imprese che hanno in corso procedure con il vecchio patent box possono richiedere di accedere al più vantaggioso nuovo strumento.

Decreto Fiscale, 200 milioni al Reddito di cittadinanza

Dal decreto Fiscale arriva anche il rifinanziamento per 200 milioni del Reddito di cittadinanza. Salvaguardati anche 100 mila posti di lavoro di somministrati assunti con contratto a tempo indeterminato dalle Agenzie per il lavoro. Si tratta di lavoratori mandati a tempo determinato presso le imprese utilizzatrici. Il provvedimento cancella la scadenza del 31 dicembre 2021 per i 24 mesi della missione stessa.

Congedo straordinario COVID per figli: solo per dipendenti, la misura

In un’epoca di chiusure ed aperture, di scadenze e rinnovi, di decreti e bonus, si rinnova fino al prossimo 30 giugno 2021 il congedo straordinario COVID per i lavoratori dipendenti, nel caso debbano assistere figli minori di 14 anni, qualora non possano ricorrere allo smart working. Scopriamo di più.

Come funzionerà il congedo straordinario COVID

Il congedo straordinario COVID potrà essere usufruito fino alla fine della infezione da COVID-19 nel caso di positività del figlio e di relativa quarantena, quindi, non più praticabile esclusivamente in sospensione della didattica in presenza, ma anche in casi di positività del minore. La misura, al momento, vede attivo il bonus congedo fino al prossimo 30 giugno. Ma in cosa consiste questo congedo straordinario? Scopriamolo assieme.

Un bonus congedo per i lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni

Dunque, ai genitori lavoratori dipendenti con a carico figli minori di 14 anni conviventi sarà riconosciuta la facoltà di astenersi dal lavoro percependo un bonus congedo retribuito al 50%. Il bonus congedo potrà essere, inoltre usufruito da entrambe i genitori, per un periodo parziale o totale della sospensione della didattica del figlio (ormai affidati alla didattica a distanza). Ovviamente, tutto ciò fino al 30 giugno. Sperando che sia un’ipotetica data in cui la pandemia da Covid-19 stia volgendo al tramonto, tra un vaccino e l’altro, tra una chiusura e l’altra e tra un decreto e l’altro pure.

Si aggiunge che probabili congedi parentali utilizzati dal 1° gennaio 2021 potranno essere convertiti a domanda nel nuovo congedo e non saranno computati e tanto meno indennizzati a titolo di congedo parentale. Come in una sorta di supercazzola (o se preferite, di bugiardino medico), si precisa quanto segue che sarà coperto dal bonus congedo il periodo che va dal 13.3.2021 al 30.6.2021 con probabilità di estensione retroattiva dal 1.1.2021 che va ad aggiungersi a quello già previsto dall’articolo 22-bis del dl n. 137/2020 (cd. decreto ristori) che copriva dalla data 9.11.2020 la sospensione della didattica esclusivamente per le classi seconde e terze di scuole secondarie di primo grado, soltanto nelle zone rosse del paese.

Congedo con figli minori di 16 anni

Se invece siete provvisti di uno o più figli che abbiano età compresa tra i 14 anni e i 16 anni, potrete usufruire di un congedo (ad alternanza tra i genitori, come in una sorta di turn over genitoriale) ha diritto ad un’aspettativa non retribuita (privata anche di contributi figurativi), ma con divieto di licenziamento. E, quindi mantenendo il posto di lavoro. Che, al giorno d’oggi è già una manna dal cielo.