Concorsi pubblici, entrano in vigore le nuove norme

Entrano in vigore il 14 luglio 2023 le nuove norme sui concorsi pubblici approvate con Decreto del presidente della repubblica numero 82 del 16 giugno 2023, l’obiettivo è velocizzare le procedure di assunzione e migliorare trasparenza ed efficienza.

Bando concorsi pubblici, addio pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

La prima grande novità riguarda la pubblicazione dei bandi di concorso che ora potrà avvenire anche per gli enti locali attraverso il Portale InPA. Nel bando deve essere ben chiaro il termine di scadenza per la presentazione della domanda che comunque non può essere inferiore a 10 giorni e superiore a 30.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente attraverso il portale InPa. Ne consegue che per poter partecipare ad un concorso/inviare la domanda è assolutamente necessario avere un codice di identità digitale, Cie o Spid. Nel bando devono essere ben chiare anche le norme inerenti le prove da superare, tra cui vi deve essere sempre la verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera. Devono essere rese note le modalità di attribuzione dei punteggi e il punteggio minimo richiesto per poter accedere alle varie fasi, i titoli preferenziali e i punteggi ad essi attribuiti.

Devono essere indicati i titoli che danno luogo a preferenza o precedenza nell’assunzione, le percentuali dei posti riservati.

Tra le novità apportate vi è anche la modifica dei termini di validità delle graduatorie approvate che passano da 18 mesi a 24 mesi. Saranno però considerati idonei solo coloro che entrano nel 20% dei posti successivi rispetto a quelli banditi. L’obiettivo è garantire una migliore selezione del personale.

Norme sull’ammissione ai concorsi pubblici

La partecipazione ai concorsi non può essere sottoposta a limiti di età salve deroghe specifiche dettate dai regolamenti delle singole amministrazioni. Possono ora partecipare ai concorsi pubblici, oltre a coloroc he hanno la cittadinazna italiana, oanche le persone titolari dello status di rifugiato e i cittadini dell’UE con diritto di soggiorno o permesso di soggiorno UE di lungo periodo.

Non possono essere assunti coloro che siano stati escludi dall’elettorato politico attivo non siano in possesso del godimento dei diritti civili e politici o siano stati destituiti o dispensati dal pubblico impiego.

Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dei concorsi, le amministrazioni possono scegliere tra concorso per esami, concorso per titoli ed esami, e corso-concorso, la procedura dovrà comunque avere una durata massima di 6 mesi.

Al fine di rispettare tali termini , per la copertura di posizioni non apicali è possibile non prevedere la prova orale, quindi potranno esservi concorsi basati solo su prova scritta. Questa deve essere affrontata con strumenti digitali. Quando è prevista la prova orale, la stessa deve essere svolta in aule aperte al pubblico, in questo modo è possibile assicurare la massima trasparenza delle procedure. Particolare attenzione deve essere rivolta a quanti soffrono di disturbi DSA.

Nelle nuove procedure concorsuali deve essere data importanza anche alla rappresentanza di genere. L’Amministrazione deve indicare nel bamdo la percentuale di rappresentatività dei generi e nel caso in cui la stessa sia inferiore al 30% a parità di titoli e meriti deve essere data preferenza all’assunzione del genere meno rappresentato.

Se stai cercando lavoro puoi leggere gli approfondimenti:

Concorso 1.650 allievi Polizia di Stato, requisiti e scadenze

Deloitte assume, come iniziare a lavorare con una delle aziende più grandi

Concorso allievi Polizia di Stato aperto ai civili 1188 posti. Scarica il bando

È appena stato pubblicato il bando per il concorso 1188 allievi Polizia di Stato aperto anche ai civili. Ecco le informazioni essenziali per partecipare.

Chi può presentare la domanda per il concorso allievi Polizia di Stato

Avevamo annunciato ieri che oggi sarebbe stato pubblicato con molta probabilità il bando per il concorso Polizia di Stato, effettivamente le promesse sono state mantenute.

Come anticipato, per poter partecipare è necessario avere compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 26° anno. Come per tutti i concorsi pubblici, è necessario essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici, inoltre è necessario essere in possesso delle qualità di condotta morali previste dall’articolo 35 comma 6 del decreto legislativo 165 del 2001.

I candidati devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso ai corsi universitari. Il bando richiede inoltre requisiti di efficienza fisica, idoneità fisica, psichica e attitudinale.

Come presentare la domanda?

La domanda deve essere presentata telematicamente ma l’accesso può essere effettuato solo utilizzando le credenziali SPID oppure con CIE inoltre nella compilazione della domanda deve essere indicato un indirizzo di posta elettronica certificata personalmente intestata. Il sito dove presentare la domanda è: https://concorsionline.poliziadistato.it

Per compilare la domanda basta seguire le indicazioni contenute nel modulo online. I posti disponibili per il concorso allievi polizia di Stato, come anticipato, sono 1188, ma 13 sono riservati a coloro che hanno un attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesco).

Le prove per il concorso allievi Polizia di Stato

Come accennato nel precedente articolo, le prove saranno 4:

  • prova scritta;
  • prova di efficienza fisica;
  • accertamenti dell’idoneità psico-fisica;
  • accertamenti dell’idoneità attitudinale.

Il mancato superamento anche di una sola delle prove porta all’esclusione dal concorso.

Deve però essere sottolineato una cosa importante. Le candidate in stato di gravidanza saranno ammesse d’ufficio e potranno sostenere le prove fisiche e gli accertamenti fisici, psichici e attitudinali nella prima sessione utile nel successivo concorso. Ciò anche in deroga ai limiti di età.

Per quanto riguarda la prova scritta, resta inerente la cultura generale,  nel bando si sottolinea che avverrà la pubblicazione della banca dati dalla quale saranno estrapolate le domande. La banca dati sarà pubblicata 20 giorni prima della data di inizio della prova scritta.

La data della prova scritta sarà resa nota il 25 novembre 2022 con pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Saranno convocati alla prova fisica i primi 2.400 candidati che si saranno collocati in graduatoria (oltre ovviamente a coloro che hanno pari punteggio rispetto al numero 2.400). La data della prova fisica e delle ulteriori prove psico- attitudinali sarà pubblicata il 17 gennaio 2023.

Ricordiamo che la prova fisica consiste in corsa, salto in alto e piegamenti sulle braccia.

Accertamenti medici necessari

Ricordiamo che è necessario portare con sé nel giorno delle prove fisiche  i seguenti accertamenti:

  • esame emocromocitometrico;
  • esame delle urine;
  • creatinenimia;
  • gamma GT;
  • glicemia;
  • GOT;
  • GPT (ALT);
  • HbsAg;
  • Anti HbsAg;
  • Anti Hbc;
  • Anti HCV;
  • infine. uno tra TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test.

Occorre portare certificato anamnestico, visita cardiologica con EGC, esame audiometrico. Rimandiamo al bando allegato in basso per le informazioni di dettaglio.

Per quanto riguarda la costituzione fisica si ricorda che è necessario avere massa grassa dell’organismo non inferiore al 7% e non superiore al 22% per gli uomini, mentre per le donne non inferiore al 12% e non superiore al 30%.

Se il candidato supera gli accertamenti fisici, può passare a quelli psichici e poi attitudinali.

A questo punto si procederà a stilare la graduatoria definitiva.

Scarica il bando seguendo il link https://www.poliziadistato.it/statics/28/bando-1188-aa-2022..pdf

Cartella esattoriale digitale: novità per la notifica con pec

La legge di bilancio 2020 prevedeva il servizio di digitalizzazione delle cartelle esattoriali della Pubblica Amministrazione e, a due anni di distanza, è ormai pronta la piattaforma e si va verso l’attivazione del servizio che dovrebbe velocizzare le procedure, consentire risparmio economico ed evitare utilizzo del cartaceo. Ecco cosa cambia per i contribuenti che potranno ricevere la cartella esattoriale digitale.

Ultimi passi verso la nuova cartella esattoriale digitale

I Ministri dell’Innovazione Tecnologica, Vittorio Colao, e dell’Economia, Daniele Franco, hanno firmato il decreto che consentirà ai contribuenti di ricevere le cartelle esattoriali della Pubblica Amministrazione tramite pec, posta elettronica certificata. Il passo successivo sarà la registrazione del decreto da parte della Corte dei Conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. A quel punto le nuove modalità di notifica delle cartelle esattoriali saranno attive. Non dovrebbe intercorrere molto tempo tra la pubblicazione e l’effettiva disponibilità dei nuovi strumenti visto che la piattaforma è già pronta.

La piattaforma sarà gestita da PagoPa e consentirà ai contribuenti che hanno un indirizzo di posta elettronica certificata di ricevere a tale indirizzo la notifica della cartella esattoriale digitale. Ricordiamo che a fini legali la pec per le sue modalità operative ha la stessa efficacia di una raccomandata con ricevuta di ritorno.

La PEC infatti prevede che il mittente, quindi in questo caso l’agente di riscossione o la Pubblica Amministrazione, inviino la notifica al destinatario che è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata attraverso un server SMTP autenticato via SSL. Questo accetta l’invio e notifica al mittente tale invio (ricevuta di presa in carico), quindi notifica al destinatario l’arrivo della “comunicazione”. Una volta arrivata a destinazione la comunicazione, il mittente riceve la notifica di avvenuta consegna. La posta elettronica certificata offre garanzie su mittente e destinatario perché trattasi di indirizzi certificati, proprio per questo ha la validità di una raccomandata.

I vantaggi della cartella esattoriale digitale

Tra i vantaggi di questo sistema vi è la riduzione delle spese di notifica che passano da 3,40 euro a 2 euro. Gli stessi 2 euro saranno destinati 1 euro per chi spedisce la cartella, ad esempio Agenzia delle Entrate, 1 euro per chi gestisce la piattaforma.

Il costo di notifica continuerà ad essere di 3,40 euro per i contribuenti che non indicano un indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica delle cartelle.

La normativa messa a punto prevede comunque un recupero delle spese delle notifiche a carico del contribuente. Potranno essere recuperate le somme:

  • dei costi di notifica tramite cartaceo;
  • le somme spettanti a chi fornisce il servizio se la notifica è cartacea;
  • le somme spettanti al gestore della piattaforma.

Questo vuol dire che i contribuenti titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata che ricevono la cartella esattoriale digitale potranno risparmiare sulle spese di notifica.

La notifica digitale delle cartelle esattoriali è solo l’ultimo passo verso lo snellimento della burocrazia e verso una PA economicamente più vantaggiosa, infatti già nei mesi passati abbiamo assistito al un cambio di passo con la possibilità di ottenere i certificati anagrafici online e di cambiare residenza comodamente da casa usando il computer. Per approfondimenti:

Certificati anagrafici gratuiti e online dal 15 novembre 2021. Guida

Cambio di residenza online: la guida per evitare la fila in Comune

Registro delle opposizioni: pubblicato il decreto, si va verso l’attuazione

Arriva la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dopo tre mesi dall’approvazione, del decreto con il nuovo regolamento del Registro Pubblico delle Opposizioni . A breve sarà possibile avere sotto controllo le chiamate pubblicitarie anche verso i cellulari e inibirle in modo definitivo.

Nuovo Regolamento per il Registro delle Opposizioni: tutti i passi da compiere

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto contenente il Nuovo Regolamento per il Registro Pubblico delle Opposizioni cade uno dei vincoli che hanno portato al ritardo nell’attuazione del decreto stesso. La legge italiana prevede che gli atti entrino generalmente in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta. Solo nei casi di decretazione d’urgenza è possibile far venir meno tale principio e c’è l’immediata efficacia del provvedimento. Questo vuol dire che dal 13 aprile 2022 in teoria il nuovo decreto sarà in vigore.

Le cose però non stanno esattamente così, infatti la normativa prevede che l’effettività del provvedimento sia ulteriormente rimandata al 31 luglio 2022. Giorno in cui è prevista la deadline per la cessazione della vigenza delle precedenti norme in vigore. Se ne ricava che non è detto che la data effettiva da cui gli italiani potranno inserire il proprio numero nel registro delle opposizioni, corrisponda al 1° agosto, potrebbe ancora essere rimandata.

La gestione del Registro delle Opposizioni sarà a cura del Ministero per lo Sviluppo Economico che potrà anche delegare a terzi soggetti tale attività. Tra i soggetti terzi non potrà però esserci la Fondazione Bordoni che attualmente gestisce il registro per le numerazioni fisse. Questo implica che sarà necessario mettere in moto la procedura per trovare tale soggetto terzo, nel pieno rispetto delle normative. Tra le questioni da affrontare ci sarà anche la redazione del regolamento tecnico, cosa non certo da poco.

Cosa cambia per gli italiani?

In base all’articolo 7 del nuovo Regolamento, con l’entrata in vigore dello stesso, i cittadini/consumatori potranno chiedere al gestore del Registro di inserire la propria numerazione telefonica, tra cui i numeri di cellulare, nell’elenco dei recapiti presso i quali non è possibile inviare materiale pubblicitario, oppure effettuare chiamate di vendita diretta, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali. Verso i numeri inseriti nel registro non potranno essere effettuate chiamate da call center automatizzati o tramite operatore.

L’iscrizione sul Registro delle Opposizioni è gratuita. Le modalità operative dovranno però essere indicate attraverso il regolamento tecnico che potrà vedere la luce solo dopo aver individuato il gestore del servizio. Molto probabilmente sarà possibile effettuare la registrazione attraverso moduli telematici direttamente dal sito del gestore, oppure telefonicamente. Speriamo a breve di dare ulteriori indicazioni.

Nel frattempo è possibile trovare maggiori informazioni all’articolo Chiamate commerciali sui cellulari: evitarle con il Registro delle Opposizioni.

Il vero problema è dato dal fatto che in qualunque momento sarà possibile revocare il divieto di effettuare chiamate commerciali, attraverso l’autorizzazione fornita ai singoli soggetti. Cosa potrebbe capitare? Nel momento in cui si naviga sul sito si nota spesso la richiesta di un’autorizzazione all’invio di materiale pubblicitario o a fornire i dati raccolti anche a terzi soggetti. Basta dare questa autorizzazione, spesso in modo frettoloso, per consentire l’invio tramite posta elettronica attraverso chiamate al cellulare ( se viene contestualmente fornito il numero) a vanificare l’iscrizione delle Registro delle Opposizioni. Ecco perché chi non vuole essere disturbato dovrà prestare molta attrenzione ogni volta che naviga in rete e viene chiesta un’autorizzazione.

Pubblicate nuove norme per il processo tributario telematico

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto 28 novembre 2017 del direttore generale delle Finanze, è stato dato il via a nuove norme tecniche che regolano il deposito degli atti e dei documenti informatici relativi al processo tributario telematico.
Con la pubblicazione ufficiale, infatti, sono state aggiornate le specifiche tecniche per l’invio dei file rispetto a quelle stabilite per la fase iniziale della procedura.

Analizzando le modifiche avvenute, emerge che è stato sostituito il comma 3 dell’articolo 10, del decreto 4 agosto 2015: l’adeguamento, con cadenza almeno biennale, è previsto dall’articolo 14 dello stesso decreto, per rimanere al passo con l’evoluzione scientifica e tecnologica.

Ecco nel dettaglio le nuove regole tecniche in vigore da oggi:

  • la dimensione massima del singolo file è di 10 MB (la soglia precedente era di 5 MB). Se il documento è superiore a tale limite occorre suddividerlo in più file
  • il numero massimo di documenti informatici che possono essere tramessi con ogni singolo invio è pari a 50
  • la dimensione massima di tutti i documenti trasmessi per ogni deposito telematico è di 50 MB.

In ogni caso, è il sistema stesso a segnalare il superamento delle soglie consentite. Questo perché l’aggiornamento permette di depositare file di maggiori dimensioni e di superare anche i limiti previsti per gli invii tramite Posta elettronica certificata.

Vera MORETTI

Approvato il bollettino con cui pagare la Tares

E’ stato approvato il bollettino con cui dall’1 luglio sarà possibile pagare la Tares, la nuova tassa sui rifiuti.
In un unico bollettino si verserà il corrispettivo della tariffa e la maggiorazione prevista a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

Il contribuente potrà effettuare il versamento presso gli uffici postali grazie allo sportello telematico gestito da Poste Italiane SpA; in quest’ultimo caso il contribuente riceve la conferma dell’avvenuta operazione con le modalità previste per il Servizio di collegamento telematico.
Oltre alla conferma di avvenuto pagamento, l’utente riceve anche l’immagine virtuale del bollettino, che corrisponde al modello, o una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione.

Il numero di conto corrente è unico, e valido per tutti i Comuni: 1011136627. Il conto corrente postale per il versamento del tributo, della tariffa e della maggiorazione è obbligatoriamente intestato a “PAGAMENTO TARES”.

Vera MORETTI

Le società di professionisti diventano realtà

Dopo che la Corte dei Conti, nei giorni scorsi, aveva registrato lo schema di regolamento delle Società di professionisti del Ministero della Giustizia, finalmente la legge è stata ufficializzata, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il nuovo modello di società proposto si basa su trasparenza e concorrenza, poiché il cliente che si rivolge alla Stp può scegliere il professionista a cui affidare l’incarico.
E’ possibile fare una scelta oculata perché i clienti vengono informati dal professionista stesso circa tutti gli aspetti che riguardano lo svolgimento dell’incarico, ma anche relativamente all’eventuale presenza di conflitti di interesse.
Il cliente deve anche essere messo al corrente di sostituzioni del professionista, nel caso avvenisse, o di presenza di ausiliari e l’elenco dei soci con finalità di investimento.
Inoltre, sono stati posti alcuni limiti per quanto riguarda il capitale, che deve essere detenuto dai soci professionisti, e le iscrizioni, poiché ogni socio può iscriversi ad una sola società di professionisti.

Per quanto riguarda i modelli societari, sono validi quelli previsti dal Codice Civile. Sono anche ammesse le società multidisciplinari per l’esercizio di più attività professionali, che devono iscriversi nell’albo previsto per l’attività che riveste un ruolo prevalente all’interno della società. Se non è indicata un’attività prevalente, la società può iscriversi in più albi.

La domanda di iscrizione deve essere presentata al consiglio dell’ordine o del collegio professionale dove ha sede legale la società, allegando l’atto costitutivo e lo statuto della società in copia autentica, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese e il certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l’ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.
Nel caso in cui la Stp non risultasse idonea, il consiglio dell’ordine o del collegio professionale che hanno ricevuto la domanda sono tenuti a segnalare le motivazioni e la società interessata può presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni.

I soci della Stp devono possedere requisiti di onorabilità, non aver riportato condanne e non essere stati cancellati dal proprio albo per motivi disciplinari. Ogni socio può partecipare ad una sola Stp o società multidisciplinare all’interno della quale i professionisti devono detenere i due terzi del capitale sociale.

Vera MORETTI

Pubblicato oggi il decreto sui pagamenti delle PA

La Gazzetta Ufficiale pubblica oggi il testo definitivo del decreto di pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione nei confronti delle imprese.

Entro i prossimi 12 mesi si provvederà al rimborso di 40 miliardi, su un totale che oscilla tra 90 e 130 mld.
Nel decreto è stata anche chiarita la norma che riguarda la compensazione dei crediti fiscali con i debiti della pubblica amministrazione, che introduce l’innalzamento della soglia dai 500 mila euro ai 700 mila a partire dal 2014.

Rete Imprese Italia ha accolto il provvedimento con qualche riserva: “Il provvedimento del governo dimostra che non si è ancora compreso che il sistema delle imprese del terziario di mercato, dell’artigianato e dell’impresa diffusa è al collasso“.

Vera MORETTI

Riforma delle professioni, il plauso dell’INT

Piena soddisfazione da parte dell’Istituto Nazionale Tributaristi per quanto appreso, circa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta sabato 26 gennaio, della legge che disciplina le professioni non regolamentate.

La legge approvata il 19 dicembre 2012 entrerà in vigore l’11 febbraio. Da tale data il cliente che vorrà rivolgersi ad un professionista non iscritto ad un ordine potrà verificare direttamente sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico, se lo stesso appartiene ad una Associazione Professionale su cui il Ministero vigila. Come ricorda Edoardo G. Boccalini, segretario nazionale dell’INT, è la conclusione di un iter che porta a obblighi con i quali i Tributaristi INT e l’Associazione stessa, si sono sempre confrontati e hanno sempre rispettato.

Dichiarazione Imu prorogata al 4 febbraio

A grande richiesta, la data del 30 novembre, come data ultima per presentare la dichiarazione Imu, è stata prorogata: ora c’è tempo fino al 4 febbraio per mettersi in regola con la tassa.
La decisione, comunicata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata dettata soprattutto dalle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge.

La norma, infatti, ora prevede che la dichiarazione debba essere presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che ha approvato il relativo modello, pubblicazione avvenuta lo scorso 5 novembre.

Questo rinvio si riferisce agli immobili per i quali l’obbligo di dichiarazione è sorto dal 1° gennaio 2012, ma i proprietari possono sempre usufruire dei termini “ordinari” è cioè possono assolvere l’obbligo non entro il 4 febbraio, ma nei 90 giorni a disposizione dalla data in cui si è divenuti proprietari della casa o da quando si sono verificate variazioni che vanno ad incidere sulla determinazione dell’imposta.

Questa proroga, comunque, non ha nulla a che vedere con il saldo Imu, la cui scadenza è fissata per il 17 dicembre.

Vera MORETTI